Contract
C O M U N E D I C A L E N D A S C O
PROVINCIA DI PIACENZA
Allegato A ) alla determinazione n. 247 del 6.10.2017
CAPITOLATO D’ONERI
Relativo all’affidamento in concessione della gestione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché servizio pubbliche affissioni.
INDICE
Art. 1 – Norme che regolano la gestione e l’affidamento della concessione Art. 2 – Oggetto della concessione
Art. 3 – Classe di appartenenza
Art. 4 – Corrispettivo per la gestione Art. 5 – Revisione del corrispettivo Art. 6 – Divieto di subappalto
Art. 7 – Disposizioni particolari riguardanti il contratto di concessione Art. 8 – Domicilio e Rappresentante del concessionario
Art. 9 – Durata e decorrenza della concessione Art. 10 – Cauzione definitiva
Art. 11 – Documenti gestione contabile della concessione Art. 12 - Struttura e servizio al pubblico
Art. 13 – Personale del concessionario
Art. 14 – Manutenzione e consegna degli impianti al termine della concessione Art. 15 – Richieste di affissione
Art. 16 – Affissioni scadute
Art. 17 – Affissioni ed impianti pubblicitari abusivi Art. 18 – Oneri diversi a carico del concessionario
Art. 19 – Pagamento dell’imposta di pubblicità e del diritto di affissione Art. 20 – Contabilità, stampati e bollettari
Art. 21 – Versamenti
Art. 22 – Rescissione del contratto di concessione Art. 23 _ Adempimenti in materia di tracciabilità
Art. 24 – Atti successivi alla scadenza della concessione Art. 25 _ Spese contrattuali
Art. 26 – Foro competente
Art. 1 – Norme che regolano la gestione e l’affidamento della concessione
La gestione della presente concessione è regolata dalle disposizioni legislative e regolamentari che normano l’imposta sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni, in particolare:
- Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Ministero delle Finanze 26 aprile 1994 e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Ministero delle Finanze 11 settembre 2000 n. 289.
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Art. 2 – Oggetto della concessione
1. Formano oggetto della presente concessione la gestione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni nonché il servizio di pubbliche affissioni del Comune di Calendasco.
2. Sono comprese nella concessione tutte le prestazioni, le forniture, le strutture e le strumentazioni necessarie per dare il servizio compiuto secondo le condizioni stabilite dalla presente convenzione.
3. Per la gestione del servizio il concessionario è tenuto a conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
Art. 3 – Classe di appartenenza
1. Ai sensi dell’art. 2 del D.LGS. 507/1993 e successive modifiche ed integrazioni il Comune di Calendasco con popolazione residente di n. 2.473 abitanti al 31.12.2016, è classificato alla classe quinta.
2. Per la gestione del servizio di cui trattasi è richiesta iscrizione all’albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle Province e dei Comuni ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs n. 446 del 15.12.1997 e s.m.i..
Art. 4 – Corrispettivo per la gestione
1. Per la gestione dei servizi oggetto della presente concessione dovrà essere corrisposto al Comune di Calendasco un canone annuo a rate trimestrali posticipate, così come indicato all’articolo 21.
Art. 5 – Revisione del Corrispettivo
0.Xx caso di modifica della disciplina dell’imposta comunale sulla pubblicità e/o del diritto sulle pubbliche affissioni che comporti una variazione – in aumento o in diminuzione – superiore al 10% del gettito annuo, il canone deve essere adeguato in misura proporzionale al maggiore o minore introito.
Art. 6 – Divieto di subappalto
0.Xx concessionario è fatto espresso divieto di subappaltare i servizi oggetto della presente concessione.
Art. 7 – Disposizioni particolari riguardanti il contratto di concessione
0.Xx sottoscrizione del contratto di concessione e dei sui allegati da parte del concessionario equivale a dichiarazione di:
- perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme che regolano espressamente la materia dell’imposta sulla pubblicità ed il diritto di affissione;
- accettazione dei servizi oggetto della presente concessione per quanto attiene alla loro perfetta gestione.
Art. 8 – Domicilio e rappresentante del concessionario
1. Il concessionario per tutta la durata della concessione deve eleggere domicilio in Calendasco c/o sede del Municipio; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuati tutti gli avvisi, gli ordini, le richieste, le assegnazioni di termini, gli atti giudiziari ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. Ogni variazione del domicilio di cui al precedente comma deve essere precedentemente notificata all’Amministrazione comunale di Calendasco.
3. Il concessionario è tenuto a nominare un proprio rappresentante al quale affidare la responsabilità della direzione del servizio di riscossione ed accertamento dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché del servizio delle pubbliche affissioni.
4. Al rappresentante del concessionario sono affidate le funzioni di cui all’art. 11 del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507.
5. Il rappresentante del concessionario deve essere munito di idonea procura.
Art. 9 – Durata e decorrenza della concessione
1. La concessione oggetto del presente capitolato d’oneri ha durata di anni tre, naturali successivi e continui, decorrenti dalla data del 1/1/2018.
2. Il contratto cesserà comunque a decorrere dall’entrata in vigore, se antecedente alla predetta scadenza, di altra imposta sostitutiva dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.
Art. 10 – Cauzione definitiva
1. A garanzia del versamento delle somme riscosse, nonché dell’adempimento degli oneri ed obblighi, in particolare patrimoniali, derivanti dall’affidamento in concessione di servizi oggetto del presente capitolato d’oneri, specificati all’art. 2, il concessionario è tenuto a costituire prima della stipula del contratto di concessione, una cauzione definitiva, costituita ai sensi della Legge 10 giugno 1982, n. 348, mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al canone annuo.
2. Tale cauzione dovrà essere annuale e rinnovata almeno 30 giorni prima della scadenza; essa è presentata in originale all’Amministrazione Comunale prima della formale sottoscrizione del contratto di concessione.
3. La cauzione viene prestata a garanzia:
-del corretto versamento delle somme dovute dal Concessionario al Comune;
-dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto di concessione e del risarcimento dei
-dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.
4. Il concessionario, entro il termine di 20 (venti) giorni dalla data di notifica di apposito invito, è tenuto al reintegro della cauzione, qualora durante la gestione del servizio, la stessa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall’Amministrazione Comunale; in caso di mancato reintegro l’Amministrazione Comunale, previa messa in mora del concessionario, avrà la facoltà di recedere dal contratto per colpa del concessionario.
5. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento.
6. L’Amministrazione Comunale procederà ad attivare il procedimento di escussione previa contestazione scritta dell’addebito notificata a mezzo raccomandata A.R., e conseguente costituzione in mora del concessionario.
Art. 11 - Documenti gestione contabile della concessione
1. Ai sensi dell’art. 5, comma 1, del Decreto del Ministero delle Finanze 26 aprile 1994, il concessionario, allo scadere dei termini contrattuali, è tenuto a consegnare all’Amministrazione Comunale la documentazione della gestione contabile della concessione.
Art. 12 – Struttura e servizio al pubblico
1. Il concessionario è tenuto ad istituire a sue spese, nel territorio comunale o in un comune confinante, un recapito che dovrà essere aperto al pubblico per un tempo adeguato, dettato dalle esigenze dei contribuenti e dell’utenza e da concordare con l’Amministrazione.
Art. 13 – Personale del concessionario
2. Il concessionario è tenuto a disporre di tutto il personale necessario a garantire la regolare gestione di servizi oggetto di concessione.
3. Il concessionario è direttamente responsabile dell’operato del proprio personale, il quale per gravi e comprovati motivi, potrà essere sostituito previa richiesta dell’Amministrazione Comunale.
4. L’Amministrazione Comunale rimane comunque estranea ai rapporti giuridici ed economici intercorrenti tra il concessionario ed il suo personale, pertanto, salvo disposizioni di legge, alcun diritto potrà essere vantato nei confronti del Comune.
Art. 14 – Manutenzione e consegna degli impianti al termine della concessione
1. Gli impianti sia di proprietà del concessionario che del Comune dovranno essere costantemente mantenuti in condizioni di perfetta efficienza da parte del concessionario che dovrà procedere alla sostituzione di quelli che verranno riconosciuti inutilizzabili ed il tutto a cura e spese del concessionario.
2. Al termine del contratto di concessione, il concessionario è tenuto a consegnare al Comune tutti gli impianti delle pubbliche affissioni, in piena efficienza e manutenzione.
Art. 15 – Richieste di affissione
1. Il concessionario deve provvedere all’effettuazione delle affissioni, nel rispetto delle disposizioni previste dall’art. 22 del D.Lgs. 507/93, nonché del richiamato Regolamento Comunale negli spazi ad esse appositamente previsti.
2. Le richieste di affissione sono presentate direttamente al concessionario che provvede conseguentemente.
3. Le affissioni devono essere effettuate tempestivamente e secondo l’ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, devono inoltre essere annotate in un apposito registro cronologico riportante tutti i dati di riferimento relativi alla commissione medesima ed all’ eseguito versamento.
4. Ogni manifesto per essere affisso deve essere munito di bollo a calendario, indicante la data dell’ultimo giorno in cui il manifesto deve rimanere esposto al pubblico.
Art. 16 – Affissioni scadute
1. Il concessionario non può prolungare l’affissione oltre il tempo per il quale è stata concessa.
2. Entro giorni 7 dalla data di scadenza dell’affissione è tenuto a coprirli con nuovi manifesti o con fogli di carta.
Art. 17 - Affissioni ed impianti pubblicitari abusivi
1. Il concessionario deve provvedere in tempi immediati alla copertura delle affissioni abusive, così come previsto dall’art. 24 del D.Lgs. 507/93.
Art. 18 – Oneri diversi a carico del concessionario
1. Il concessionario oltre ad ottemperare gli oneri e gli obblighi espressamente previsti negli articoli antecedenti e seguenti il presente, con la sottoscrizione per accettazione del presente capitolato è tenuto a:
- svolgere l’attività oggetto della concessione nel rispetto ed in applicazione di quanto sancito dal D.Lg.s 15.11.1993,
n. 507 nonché di tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia;
- osservare ed applicare il regolamento comunale sull’imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni;
- applicare le tariffe approvate dall’Amministrazione Comunale;
- informare costantemente l’utente/contribuente su procedure, modalità operative, tariffe e quant’altro connesso all’oggetto della concessione, nonché rispondere a quesiti, istanze e reclami, al fine di perseguire il pieno soddisfacimento dell’utente/contribuente;
- provvedere a propria cura e spese all’installazione di impianti di pubbliche affissioni, secondo le nuove eventuali esigenze intervenute;
- subentrare al Comune in tutti i diritti e gli obblighi relativi alle procedure di contenzioso tributario, assumendo il ruolo di funzionario responsabile;
- porre in essere gli eventuali servizi aggiuntivi che gli verranno estesi;
- non sospendere e/o abbandonare, per alcuna ragione, i servizi oggetto della concessione in quanto considerabili ad ogni effetto servizio pubblico.
Art. 19 – Pagamento dell’imposta di pubblicità e del diritto di affissione
1. Il versamento dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato mediante conto corrente postale intestato al concessionario, così come disposto dall’art. 9 del Decreto Legislativo 507/93.
2. La pubblicità temporanea, i diritti sulle pubbliche affissioni, i diritti d’urgenza potranno essere pagati anche in contanti presso l’ufficio.
Art. 20 – Contabilità, stampati e bollettari
1. Per la gestione contabile dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, il concessionario è tenuto ad applicare le disposizioni di cui al Decreto del Ministero delle Finanze 26 aprile 1994.
2. Il concessionario a sua cura e spese, deve predisporre tutti gli stampati, i registri, i bollettari e quant’altro necessario alla corretta gestione del servizio.
3. I bollettari utilizzati ai fini delle operazioni di esazione, devono essere annotati in apposito registro ed opportunamente vidimati.
4. Il concessionario potrà eseguire sia presso sedi centrali, sia presso sedi periferiche, l’elaborazione dei dati e la predisposizione degli atti.
Art. 21 – Versamenti
1. Il concessionario versa il canone annuo di cui all’art. 4 alla Tesoreria Comunale, in rate trimestrali posticipate, entro il giorno 20 dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre.
2. In caso di tardivo versamento, l’Amministrazione Comunale applica al concessionario un’indennità di mora sulle somme non versate, pari al tasso legale di interesse.
Art. 22 – Rescissione del contratto di concessione
1. Prima del termine naturale della concessione l’Amministrazione Comunale può procedere alla rescissione del contratto per colpa del concessionario nel caso in cui il concessionario medesimo:
- subisca la cancellazione dall’Albo istituito con D.M. 289/2000;
- non inizi il servizio oggetto della concessione alla data fissata dal Comune;
- non reintegri la cauzione definitiva in caso di parziale escussione;
- commetta gravi inadempimenti rispetto agli oneri e obblighi contrattuali e previa diffida da parte del Comune non preveda a sanarli;
- commetta dolo o colpa grave nella gestione dei servizi oggetto di concessione.
Art. 23 - Adempimenti in materia di tracciabilità
1. Ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificata dal D.L. 12.11.2010, n° 187 convertito in legge con modificazioni, dalla legge 17.12.2010, n° 217, il concessionario, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010; in particolare quello di comunicare alla stazione appaltante, tempestivamente e, comunque, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati previsti dall’art. 3 comma 1 della legge suddetta, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
Art. 24 – Atti successivi alla scadenza della concessione
1. E’ fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.
2. Il concessionario dovrà comunque e in ogni caso consegnare al Comune o al Concessionario subentrato gli atti insoluti, o incorso di formalizzazione per il proseguimento degli atti medesimi.
3. Il concessionario dovrà, alla scadenza del contratto, consegnare al Comune gli archivi contenenti le banche dati aggiornate relative alla gestione 2018/2020 sia su supporto cartaceo che magnetico. La restituzione delle banche dati su supporto magnetico dovrà avvenire secondo il tracciato record indicato dall’Amministrazione comunale sei mesi prima della scadenza della concessione. In caso di inadempimento il Comune è autorizzato a rivalersi sulla cauzione.
Art. 25 – Spese contrattuali
1. Tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto di concessione sono a carico del concessionario. Il contratto è esente dall’imposta di registro a norma dell’art. 5 tabella allegata al DPR n. 131/1986.
Art. 26 – Foro competente
1. Per ogni controversia davanti al Giudice ordinario è competente il Foro di Piacenza.