CONTRATTO DI LOCAZIONE DI PORZIONE DI IMMOBILE DESTINATO AD USO DIVERSO DELL’ABITAZIONE
CONTRATTO DI LOCAZIONE DI PORZIONE DI IMMOBILE DESTINATO AD USO DIVERSO DELL’ABITAZIONE
TRA
Università degli Studi di Genova, con sede legale in Genova, Via Balbi n. 5, codice fiscale 00754150100, rappresentata dal Rettore pro-tempore, Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, nato a Genova il 12.8.1940, C.F. DFRGCM40M12D969X, in qualità di legale rappresentante, a quanto infra autorizzato in forza della delibera n. 11 adottata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del giorno 23.10.2013, di seguito denominata “locatrice” - da una parte
E
la società ……………………………………., con sede legale in …………………….., Via
…………………………….., codice fiscale n. ……………………………, P.IVA n.
……………………….., rappresentata per il presente atto dal Dott. ………………………, in qualità di …………………………., munito dei necessari poteri in forza di
…………………………, di seguito denominata “conduttrice” - dall’altra parte di seguito “le parti”, quando indicate congiuntamente
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:
1. OGGETTO
La locatrice concede in locazione alla conduttrice, che accetta, la porzione di mq 20 (venti) circa, meglio identificata nell’elaborato grafico contrassegnato con la lettera “A”, sottoscritto dalle parti per esteso e in ciascun foglio, e che farà fede tra le parti medesime, della copertura dell’immobile di sua proprietà sito in Genova, Via Dodecaneso n. 33, identificato nel Catasto dei Fabbricati, Sezione Urbana GEB, Foglio 53, Particella 253, Zona Cens. 1, Categoria B/5, Classe 2.
L’oggetto della locazione di cui al presente contratto, come sopra determinato, verrà di seguito indicato, per brevità, come "la porzione di immobile".
I documenti contrassegnati con la lettera “A” costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto di locazione nel seguito "il contratto".
La locatrice consente altresì alla conduttrice l’utilizzo degli spazi necessari per il passaggio dei cavi, la realizzazione dei necessari pozzetti di terra, degli elementi di condizionamento, dei quadri di servizio e di quant’altro necessario al funzionamento dell’impianto, così come indicato in linea di massima nella planimetria contrassegnata con la lettera “A” e come sarà eventualmente meglio definito tra le parti in fase di realizzazione dell’impianto.
Tale eventuale diversa definizione degli spazi necessari per le componenti accessorie, che la conduttrice e la locatrice eventualmente formalizzeranno, sarà parte integrante del presente contratto.
La locatrice dichiara e garantisce che non sussistono diritti di terzi che in qualsiasi modo possano pregiudicare la piena disponibilità ed il completo godimento della porzione di immobile da parte della conduttrice, la quale resta pertanto manlevata da ogni evizione e pretesa a qualsivoglia titolo, comunque avente causa od occasione dalla fruizione della porzione locata.
La locatrice dichiara che la porzione di immobile e gli eventuali impianti tecnologici ivi compresi sono stati realizzati in conformità a tutte le disposizioni di legge e che essa detiene ogni necessaria autorizzazione e/o certificazione, che si obbliga a consegnare, a richiesta, alla conduttrice.
La conduttrice dichiara che gli impianti per telecomunicazioni da installare nella porzione di immobile saranno realizzati in conformità alla normativa vigente e si impegna a consegnare alla locatrice copia delle relative certificazioni non appena rilasciate dagli Enti competenti. La mancata consegna di tale documentazione entro il termine che verrà indicato dalla locatrice produrrà la risoluzione di diritto del presente contratto.
La locatrice dichiara, inoltre, di aver piena conoscenza che la porzione di immobile verrà utilizzata dalla conduttrice come meglio precisato nel successivo art. 4.
2. DURATA, DECORRENZA E RECESSO
Il contratto avrà la durata di anni 6 (sei) a decorrere dalla data odierna e si rinnoverà tacitamente per uguale periodo di tempo qualora non sia data disdetta da una delle parti da comunicarsi a mezzo raccomandata A.R. almeno dodici mesi prima della scadenza; peraltro, alla scadenza del primo sessennio, la locatrice potrà esercitare tale facoltà di diniego del rinnovo del contratto soltanto per i motivi di cui all'art. 29 della Legge n. 392/78, con le modalità ed i termini previsti dalla legge stessa.
Qualora entro 12 (dodici) mesi dalla data di sottoscrizione del presente contratto non si sia verificato taluno dei presupposti necessari o per converso si siano verificate circostanze impeditive per la realizzazione dell’impianto, quali - per esempio - il mancato rilascio da parte delle autorità competenti di permessi, autorizzazioni e nulla osta, il contratto si estinguerà automaticamente senza che le parti abbiano nulla a pretendere l’una dall’altra, fatto salvo il diritto della locatrice a percepire i ratei di canone già maturati e a richiedere la rimessione in pristino della porzione locata. Nel corso del contratto, la locatrice consente che la conduttrice possa recedere anticipatamente dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 6 (sei) mesi, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. CANONE - AGGIORNAMENTO
Il canone di locazione viene pattuito nella misura di Euro …………….. (Euro )
annui, esenti IVA; tale importo, comprensivo delle spese generali ed oneri accessori, sarà corrisposto in rate semestrali anticipate di Euro ………….. (Euro …………….), esenti IVA, da versarsi entro il primo giorno del periodo di riferimento.
È in facoltà della conduttrice di ospitare un altro operatore telefonico presso il proprio impianto: in tal caso la conduttrice dovrà darne previa comunicazione alla locatrice, impegnandosi a consegnare alla locatrice copia delle relative certificazioni non appena rilasciate dagli Enti competenti. La mancata consegna di tale documentazione entro il termine che verrà indicato dalla locatrice produrrà la risoluzione di diritto del presente contratto.
Le parti concordano che in tale ipotesi il canone annuale varierà in aumento a far data dall’inizio dei lavori di installazione dell’altro gestore, data che verrà comunicata alla locatrice con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Tale aumento ammonterà al 50% del canone corrente e sarà versato dalla conduttrice.
Nel primo anno di applicazione di tale maggiorazione, la differenza tra il canone così aggiornato e l’importo già versato sarà corrisposto entro 30 (trenta) giorni dalla data di decorrenza del nuovo canone.
A partire dal secondo anno di locazione, il canone sarà automaticamente aggiornato, ogni anno, nella misura del 75% della variazione assoluta in aumento dell’indice dei prezzi al consumo, accertata dall’ISTAT per le famiglie degli operai e degli impiegati e verificatasi rispetto all’anno precedente.
I pagamenti saranno compiuti a mezzo bonifico bancario e saranno accreditati sul conto corrente bancario che sarà indicato dalla locatrice.
Ove il canone sia pagato con ritardo rispetto al termine stabilito, la locatrice avrà diritto agli interessi di mora, nella misura dell’interesse legale, dalla scadenza della rata fino alla data di effettivo pagamento.
Il mancato pagamento del canone decorsi trenta giorni dalla scadenza prevista comporterà, senza necessità di costituzione in mora, la risoluzione di diritto del presente contratto.
4. USO DELLA PORZIONE DI IMMOBILE
La porzione di immobile è concessa in locazione per l’installazione e l’esercizio di impianti per telecomunicazioni elettroniche, comprensivi di strutture, antenne, parabole, ponti radio ed apparecchiature radio, oltre apparati accessori, di proprietà della conduttrice o di terzi, il tutto per la diffusione di segnali radio (nel seguito ”impianto”) e principalmente per realizzare e fornire il pubblico servizio di comunicazioni elettroniche nell’area che costituisce l’obiettivo del “servizio radio”.
Le parti convengono pertanto, che il diritto della conduttrice di installazione, esercizio, funzionamento, mantenimento, innovazione tecnologica ed adeguamento dell’impianto è per la stessa conduttrice motivo essenziale del contratto per tutta la durata dello stesso.
La conduttrice potrà effettuare nel corso della locazione, entro i limiti della porzione di immobile locata e come definita sopra, innovazioni, modifiche od integrazioni dell’impianto che la stessa riterrà opportune, ferma restando la sommaria conformità tipologica e dimensionale all’elaborato grafico di cui all’art. 1 del presente contratto, con preavviso alla locatrice di almeno trenta giorni, decorsi i quali, in assenza di comunicazioni da parte della medesima, l’intervento si intenderà autorizzato.
Le emissioni degli impianti installati dalla conduttrice nella porzione di immobile, anche nel caso in cui venga ospitato un altro gestore, non dovranno superare i limiti di legge.
L’eventuale violazione di tali limiti dovrà essere contestata dalla locatrice alla conduttrice a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento: qualora la conduttrice non fornisca adeguate giustificazioni entro dieci giorni dal ricevimento della medesima, la locatrice avrà diritto ad una penale pari ad una mensilità di canone. In caso di ripetute e gravi violazioni dei limiti di emissione, la locatrice avrà diritto alla risoluzione anticipata del contratto e al risarcimento del danno.
La conduttrice, e/o soggetti terzi da questa autorizzati, a propria cura e spese, si farà carico di tutti gli interventi e lavori di adattamento, civili e tecnologici, per rendere la porzione di immobile idonea allo scopo per la quale viene locata, ivi compresa la posa ed il mantenimento, in tutte le aree oggetto della locazione, o comunque di proprietà o disponibilità della locatrice di tutti i cavi strettamente funzionali all’impianto, compresi i cavi elettrici e telefonici, sia di proprietà della conduttrice che di altre Società fornitrici delle utenze, sia aerei che sotterranei, con relativi appoggi, manufatti e quadri di servizio ed elementi dell’impianto di condizionamento. Rimane inteso che il diritto di posizionare e mantenere i cavi e le strutture di cui sopra, trova titolo nel presente contratto ed è strettamente correlato alla funzionalità dell’impianto.
Sarà altresì a carico della conduttrice l’ottenimento delle concessioni, autorizzazioni, permessi e nulla-osta eventualmente necessari alla realizzazione e/o modifica dell’impianto.
Con la sottoscrizione del presente contratto la locatrice concede la facoltà ed autorizza la conduttrice e/o soggetti terzi da questa autorizzati, a presentare istanze e domande alle amministrazioni competenti al fine di ottenere le autorizzazioni eventualmente necessarie alla realizzazione delle opere per gli usi prima descritti nonché si impegna, quando previsto dalla normativa vigente, a richiedere in via diretta le autorizzazioni summenzionate. In quest’ultimo caso le relative procedure saranno espletate a cura della conduttrice, che sosterrà tutte le eventuali spese relative.
La locatrice non è responsabile per la custodia della porzione di immobile e dell’impianto e si dichiara sin d’ora edotta della circostanza che la conduttrice apporrà sui luoghi apposita segnaletica di sicurezza (che potrà comprendere, a titolo di esempio non esaustivo, i rischi relativi a caduta dall’alto, apparecchiature sotto tensione elettrica, esposizione a campi elettromagnetici, inciampo su ostacoli, eccetera); resta tuttavia inteso che, nelle restanti parti di immobile che non siano comprese nella porzione di immobile oggetto della locazione e che eventualmente possano risultare interessate dalle indicazioni contenute nella segnaletica di sicurezza la locatrice farà quanto in suo potere per collaborare con la conduttrice al fine di fare osservare ai terzi, il rispetto della segnaletica.
Al termine della occupazione della porzione di immobile, la conduttrice provvederà a propria cura e spese, nei tempi tecnici strettamente necessari, alla rimozione dell’impianto, degli accessori e di
quant’altro installato o posizionato, con correlativa rimessione in pristino dei luoghi, salva la possibilità per le parti di concordare che la locatrice trattenga una parte dei beni presenti sui luoghi.
5. IMPEGNI DELLA CONDUTTRICE
La conduttrice, al momento della firma del presente contratto, a garanzia del pieno adempimento delle obbligazioni che con esso si assume, consegna al locatore fidejussione bancaria fino all’importo di un’annualità ossia Euro ………….. (Euro ), rilasciata da primario Istituto di
credito a prima richiesta e con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, con validità sino al termine del primo sessennio di durata del contratto e con rinnovo tacito alle medesime condizioni per il successivo.
La conduttrice si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari ed opportuni per non recare danno alla porzione di immobile.
La conduttrice solleva la locatrice da ogni responsabilità per gli eventuali danni che a chiunque possano derivare a causa dell’uso della porzione di immobile e dalla realizzazione ed utilizzo dell’impianto da parte della stessa.
A tali fini, la conduttrice dichiara di aver già stipulato con primaria società di assicurazione idonea polizza assicurativa contro i danni derivanti da rischio locativo e responsabilità civile generale verso i terzi.
6. CONSEGNA ED ACCESSO ALLA PORZIONE DI IMMOBILE
La conduttrice, alla data di decorrenza del contratto, verrà immessa dalla locatrice nella detenzione della porzione di immobile, mediante consegna della stessa nello stato di fatto in cui attualmente si trova, che la conduttrice dichiara di ben conoscere, poiché la locatrice non provvederà all’esecuzione di alcun intervento di adeguamento dei luoghi e degli impianti.
La conduttrice ha il godimento della porzione di immobile nei limiti dell’uso convenuto.
La conduttrice e gli eventuali soggetti terzi da questa autorizzati avrà facoltà di accedere alla porzione di immobile ed alle aree interessate dall’impianto, direttamente o a mezzo di personale da essa incaricato e/o autorizzato munito dei mezzi necessari per l’espletamento della propria attività per effettuare nel corso della locazione tutti gli interventi relativi alla installazione, conduzione, implementazione, manutenzione, modifica, integrazione, innovazione e controllo dell’impianto, impegnandosi, in ogni caso, a recare il minor disagio possibile alla locatrice e ai terzi ed il minor possibile disturbo alle attività ivi svolte.
Verranno in ogni caso osservate le norme e prescrizioni in materia di sicurezza e prevenzione dei rischi.
La locatrice garantisce alla conduttrice l’accesso alla porzione di immobile locata, da effettuarsi osservando le cautele di cui sopra e particolare attenzione per l’attività universitaria ivi svolta.
Per accedere alla porzione di immobile locata nei giorni e negli orari di chiusura al pubblico dell’edificio, la conduttrice dovrà stipulare apposito contratto con la società pro-tempore appaltatrice dell’Università del servizio di vigilanza nell’immobile, che preveda un costo a chiamata comprensivo di un’ora di presidio e un importo per ogni ora aggiuntiva eventualmente necessaria.
7. CESSIONE DEL CONTRATTO
La locatrice, in caso di cessione a qualsiasi titolo della porzione di immobile, resta obbligata a trasferire il contratto di locazione al cessionario della porzione di immobile, facendone assumere dallo stesso tutte le relative obbligazioni.
Il contratto resterà valido anche in caso di modifiche societarie della conduttrice, quali trasformazioni, fusioni, scissioni, nonché nei casi di scorporo o di cessione di azienda o di ramo d’azienda; in tali casi a seguito della comunicazione alla locatrice questa effettuerà le verifiche dei requisiti generali per contrarre con la pubblica amministrazione.
La conduttrice potrà cedere con il consenso della locatrice il presente contratto o i diritti da esso nascenti, a titolo derivativo, ad eventuale altro operatore nel settore delle comunicazioni elettroniche facendone assumere dallo stesso tutte le relative obbligazioni.
8. REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO – SPESE DI BOLLO
Il presente contratto di locazione sarà registrato a cura della locatrice e la conduttrice rimborserà il 50% delle spese relative all’imposta di registro ed all’imposta di bollo.
9. MODIFICHE
Qualsiasi modifica al presente contratto sarà valida solo se risultante da atto sottoscritto tra le parti.
10. DISCIPLINA APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Per quanto non previsto e pattuito con il presente contratto, si applicheranno le disposizioni della Legge 27 luglio 1978 n. 392, del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia.
Per ogni controversia derivante dal presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Genova.
11. ELEZIONE DI DOMICILIO
Per tutte le comunicazioni relative al rapporto posto in essere con il presente contratto le parti eleggono domicilio:
La parte locatrice presso Università degli Studi di Genova, Xxx Xxxxx x. 0, 00000 Xxxxxx La parte conduttrice presso ……………………………………
Le parti convengono che le comunicazioni inviate ad un diverso indirizzo o con modalità diverse da quelle previste nel presente contratto non avranno alcun valore.
12. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali della locatrice saranno trattati dalla conduttrice solo per le seguenti finalità:
a) esecuzione degli obblighi derivanti dal presente contratto e relativi adempimenti;
b) adempimenti di obblighi previsti dalla legge, regolamenti o dalla normativa comunitaria.
In relazione alle finalità sopra indicate i dati verranno trattati mediante strumenti manuali, informatici o telematici anche combinati tra loro per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario e comunque, nel rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente.
Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, la conduttrice potrà comunicare, in Italia e all’estero, compresi paesi non appartenenti all’Unione Europea, i dati personali a soggetti terzi appartenenti alle seguenti categorie:
-autorità pubbliche e organi di vigilanza e controllo;
-società controllate, controllanti e collegate;
-banche ed istituti di credito per la gestione dei pagamenti/incassi;
-soggetti che svolgono per conto della Locatrice compiti di natura tecnica ed organizzativa;
-soggetti che effettuano servizi di acquisizione, lavorazione ed elaborazione dei dati
-soggetti che forniscono servizi per la gestione dei sistemi informativi delle parti;
-soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni dell’interessato;
-soggetti che svolgono attività di archiviazione e data entry;
-studi e società nell’ambito dei rapporti di assistenza e consulenza;
-soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalla conduttrice anche nell’interesse dei propri fornitori.
I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate trattano i dati come distinti titolari del trattamento o in qualità di Responsabili o Incaricati all’uopo nominati dalla conduttrice.
I dati personali della Locatrice potranno inoltre, essere conosciuti dai dipendenti/consulenti della conduttrice i quali sono stati appositamente nominati Responsabili o Incaricati del trattamento.
La locatrice autorizza espressamente la conduttrice al trattamento dei dati personali per le finalità indicate nel presente articolo 12.
In caso di cessazione del presente contratto, le parti cesseranno ogni trattamento dei dati personali ricevuti nel rispetto della normativa vigente.
13. RISERVATEZZA
Le parti si danno reciprocamente atto del fatto che le tutte le informazioni scambiate nel periodo di vigenza del presente contratto, per le finalità nella stessa indicate, sono considerate Informazioni Riservate, hanno rilevante ed intrinseco valore commerciale per la parte che ne è proprietaria e non sono disponibili al pubblico.
Le Informazioni Riservate saranno pertanto ricevute e conservate con la massima riservatezza dalla parte destinataria che si impegna conseguentemente a impedirne la divulgazione a terzi, impiegando a tal fine lo stesso grado di diligenza che userebbe normalmente per proteggere informazioni riservate di valore economico paragonabile, facenti parte del proprio patrimonio. La parte destinataria non potrà copiare, duplicare, riprodurre o registrare in nessuna forma e con nessun mezzo le Informazioni Riservate, salvo che nella misura strettamente necessaria per consentire la circolazione tra i soggetti direttamente coinvolti conformemente al punto successivo.
Ciascuna delle parti garantisce che l’accesso alle Informazioni Riservate sia limitato esclusivamente a quegli amministratori, dipendenti o consulenti, propri o di società appartenenti al proprio gruppo, che necessitino di essere messi a conoscenza delle stesse, in stretta dipendenza del contratto, e risponde dell’osservanza dell’obbligo di riservatezza da parte di tali soggetti.
Le precedenti disposizioni non si applicheranno alle Informazioni Riservate che siano già conosciute dalla parte destinataria prima della loro comunicazione; che siano o diventino di pubblico dominio per ragioni diverse dall’inadempimento della parte destinataria; che siano ottenute dalla parte destinataria da una terzo di buona fede che ha il pieno diritto di disporre delle Informazioni Riservate; che siano elaborate da ciascuna parte in modo completamente autonomo e indipendente; che la Parte destinataria comunichi o divulghi: 1 in ottemperanza ad una formale richiesta da parte di una Autorità munita dei necessari poteri o in forza di un obbligo di legge, 2 per tutelare i propri interessi in sede giudiziale e/o amministrativa; 3 nel caso cui divulgazione sia stata previamente autorizzata per iscritto dalla parte proprietaria. In relazione ai punti 1 e 2, la parte destinataria darà tempestiva notizia scritta della comunicazione o divulgazione alla parte proprietaria.
Le parti s’impegnano a mantenere il vincolo di riservatezza sulle informazioni scambiate, anche per i due anni successivi dal termine del presente contratto.
Letto, approvato e sottoscritto. Genova, ……………………
La parte locatrice La parte conduttrice
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile la locatrice e la conduttrice dichiarano di approvare tutte le clausole del contratto e, in particolare, le seguenti: art. 1 (Oggetto), art. 2 (Durata, decorrenza e recesso), art. 3 (Canone), art. 4 (Uso della porzione di immobile), art. 5 (Impegni della conduttrice), art. 6 (Consegna e accesso alla porzione di immobile), art. 7 (Cessione del contratto),
art. 10 (Disciplina applicabile), art. 11 (Elezione di domicilio), art. 12 (Trattamento dati personali), art. 13 (Riservatezza).
Letto, approvato e sottoscritto. Genova, ………………
La parte locatrice La parte conduttrice