ARTICOLO 1
Accordo Collettivo tra FIGC, LNPB, AIC ex art. 4 DELLA LEGGE 23 marzo 1981, n. 91 e successive modificazioni
ARTICOLO 1
‐ Oggetto ‐
1.1. Il presente Accordo collettivo (di seguito, Accordo) disciplina il trattamento economico e normativo dei rapporti tra calciatori professionisti e Società partecipanti al campionato nazionale di Serie B.
1.2. Sono allegati al presente Accordo e ne costituiscono parte integrante:
‐ il modulo del Contratto Tipo (di seguito: Modulo);
‐ il modulo delle Altre Scritture (infra definite sub 3.5.);
‐ il Regolamento del Collegio Arbitrale (di seguito, rispettivamente, Regolamento e CA);
‐ le tabelle di cui infra sub 4.6.
ARTICOLO 2
- Forma del contratto individuale. Xxxxx limitativi della libertà professionale. ‐
2.1. Il contratto individuale tra Società e calciatore professionista (il Contratto), a pena di nullità, deve essere redatto sull’apposito modulo conforme al contratto tipo che è allegato al presente Accordo. Il Contratto deve essere sottoscritto parimenti a pena di nullità dal calciatore e da un rappresentante della Società munito dei necessari poteri. Il Contratto va redatto e sottoscritto in tre esemplari: uno è di competenza della Società; uno è di competenza del calciatore; uno destinato al deposito presso la Lega a cura della Società.
1.2. Ai sensi dell’art. 4, sesto comma, della legge 23 marzo 1981 n° 91 e successive modificazioni, sono nulli i patti di non concorrenza o comunque limitativi della libertà professionale del calciatore per il periodo successivo alla risoluzione del Contratto. Sono ammessi i patti di opzione a favore sia della Società sia del calciatore, alla duplice condizione che sia previsto un corrispettivo specifico a favore di chi concede l’opzione e che il limite di durata complessiva del Contratto, costituita, tale durata complessiva, dalla somma della durata nello stesso prevista e dall’eventuale prolungamento rappresentato dall’opzione (a prescindere dalla durata del rapporto inter partes, che è cosa diversa dal Contratto), non superi la durata massima prevista dalla legge. Non sono consentiti patti di prelazione, né il Contratto può essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni.
1.3. Le parti potranno prevedere la facoltà di recesso anticipato dal rapporto di prestazione sportiva a condizione che: i) il diritto di recesso sia reciprocamente concesso; ii) la durata del contratto sia superiore a due stagioni sportive; iii) il diritto di recesso sia esercitabile unicamente in relazione all’ultima stagione sportiva contrattualmente prevista; iv) sia previsto per entrambe le parti il versamento di un corrispettivo onnicomprensivo lordo da quantificare al momento della sottoscrizione del contratto; v) al momento della sottoscrizione del contratto il calciatore abbia compiuto 28 anni. Il mancato rispetto anche di una sola delle condizioni sopra indicate costituirà motivo di nullità della clausola. La parte che vorrà esercitare detta facoltà dovrà darne comunicazione scritta a mezzo raccomandata a.r., da inviarsi contestualmente anche alla LNP‐B, entro e non oltre il termine perentorio del 30 aprile della penultima stagione sportiva contrattualmente prevista. A pena di inefficacia del recesso, il versamento del corrispettivo dovrà essere effettuato entro 10 giorni lavorativi dalla comunicazione di recesso a mezzo bonifico bancario ovvero assegno circolare, avendo cura di inviare alla Lega di competenza e all’altra parte, entro gli ulteriori 10 giorni lavorativi, l’attestazione del pagamento per l’accertamento del corretto perfezionamento dell’iter.
ARTICOLO 3
‐ Deposito ‐
3.1. La Società deve depositare entro dieci giorni dalla sottoscrizione, nei periodi previsti dall’ordinamento federale, il Contratto presso la LNP‐B che effettuerà le verifiche di sua
competenza e ne curerà immediatamente la trasmissione alla F.I.G.C. per la relativa approvazione ai sensi dell’articolo 4 della legge 23 marzo 1981 n. 91 e successive modificazioni. La Società dovrà dare immediata comunicazione dell’avvenuto deposito del contratto presso la LNP‐B al calciatore, il quale ne potrà ottenere copia dall’ufficio tesseramenti con semplice richiesta scritta inoltrata anche a mezzo fax, con possibilità di delega al ritiro in favore di persone munite di copia del documenti di identità dell’atleta stesso.
3.2. Qualora la Società non depositi il Contratto entro dieci giorni dalla sottoscrizione, può provvedervi direttamente il Calciatore, informandone contestualmente per iscritto la Società, entro il termine di venti giorni dal ricevimento della comunicazione del mancato deposito effettuata dalla Società a mezzo lettera raccomandata a/r o corriere espresso o consegna a mani; in mancanza di tale comunicazione il calciatore potrà provvedere direttamente al deposito comunque non oltre il termine di novanta giorni dalla sottoscrizione.
3.3. Il tempestivo deposito del Contratto è condizione, ricorrendo gli altri presupposti legali e regolamentari, per la sua approvazione da parte della F.I.G.C..
3.4. La F.I.G.C. invierà prontamente le sue decisioni alla LNP‐B, perché quest’ultima dia immediata comunicazione alla Società e al Calciatore dell’avvenuta o mancata approvazione.
In mancanza di approvazione espressa della F.I.G.C. entro il trentesimo giorno successivo al deposito del Contratto, ovvero nel minor termine eventualmente previsto dalle norme annualmente emanate dalla F.I.G.C. per la predetta approvazione, quest’ultima si intenderà tacitamente manifestata.
3.5. Le pattuizioni del Contratto possono essere modificate o integrate con le Altre Scritture, cui si applicano le stesse regole previste per il Contratto (quelle di cui sub 2.1. e 2.2.), nonché le previsioni di cui sub 3.1. a 3.4. Il modulo delle Altre Scritture contiene una clausola che specifica che esse sono parte integrante e inscindibile del Contratto.
3.6. Il Calciatore ha diritto di ottenere dalla Società un equo indennizzo qualora il Contratto non ottenga l’approvazione della F.I.G.C. per fatto non imputabile al calciatore o al suo agente. La misura dell’indennizzo è determinata dal CA, su istanza del calciatore, tenuto conto anche dell’eventuale stipulazione da parte del calciatore di altro Contratto ovvero di accordo economico con Società partecipante al Campionato Nazionale Dilettanti, della durata e dell’ammontare dello stesso. L’indennizzo può essere determinato anche d’intesa tra le parti, in forma scritta a pena di nullità, ma esclusivamente dopo la mancata approvazione del Contratto.
Nessun indennizzo sarà dovuto qualora la società, entro 10 giorni dalla mancata approvazione, offra un contratto di prestazione sportiva di identico contenuto e il calciatore, entro i successivi 10 giorni, lo rifiuti senza giustificato motivo.
(Norma transitoria)
Fino alla data del 30 giugno 2015, nelle more della definizione delle procedure di competenza della F.I.G.C. per l’approvazione dei Contratti, si manterranno le attuali modalità di approvazione da parte della LNP‐B, fermo restando l’invio di tutte le copie dei Contratti alla F.I.G.C..
ARTICOLO 4
‐ Retribuzione ‐
4.1. La retribuzione del Calciatore può essere fissa o composta di una parte fissa e di una variabile. In quest’ultimo caso, la parte variabile può essere legata a risultati sportivi individuali del calciatore o collettivi della squadra e anche a obiettivi non sportivi individuali del calciatore, come meglio riterranno di individuarli le parti di comune accordo, e secondo le seguenti regole.
Ove pattuita, la parte variabile:
(i) non potrà eccedere, per ogni stagione sportiva di durata del contratto, separatamente considerata, il 100% (centopercento) di quella fissa annua, qualora quest’ultima sia
concordata fino all’importo di € 100.000,00 (centomila) lordi; per i contratti aventi, nella stagione sportiva di riferimento, durata inferiore a 12 mesi, tale importo sarà proporzionalmente ridotto, in misura corrispondente ai mesi di efficacia del contratto nel corso della stagione sportiva.
(ii) non avrà limitazione alcuna, per ogni stagione sportiva di durata del contratto, separatamente considerata, qualora la parte fissa annua sia concordata in un importo superiore ad € 100.000,00 lordi; per i contratti aventi, nella stagione sportiva di riferimento, durata inferiore a 12 mesi, tale importo sarà proporzionalmente ridotto, in misura corrispondente ai mesi di efficacia del contratto nel corso della stagione sportiva.
(iii) non avrà limitazione alcuna, nel caso di stipula di primo contratto da professionista.
4.2. La retribuzione deve essere espressa al lordo. Nel Contratto pluriennale la Retribuzione deve essere indicata obbligatoriamente per ciascuna stagione sportiva e per ciascuna categoria professionistica; non può in ogni caso essere inferiore al minimo previsto dalle tabelle allegate all'accordo collettivo di categoria.
4.3. La quota lorda spettante quale partecipazione alle eventuali iniziative promo‐pubblicitarie della Società può essere o meno conglobata nella parte fissa della retribuzione. La relativa pattuizione deve essere indicata nel Contratto e/o nelle Altre Scritture.
4.4. Società e calciatori possono altresì stipulare apposite intese aventi ad oggetto i cosiddetti Premi Collettivi, cioè premi legati al conseguimento di risultati sportivi di squadra, analogamente a quanto previsto all'articolo 4.1. che precede.
La pattuizione deve essere stipulata tra un rappresentante della Società munito dei necessari poteri e i Calciatori tesserati, ovvero, da almeno tre di loro muniti di procura rilasciata dagli altri in forma scritta, che conferisca ai rappresentanti il potere di negoziare e pattuire i risultati che generano l'erogazione del premio collettivo, il suo ammontare complessivo ed i criteri di assegnazione delle quote tra i singoli aventi diritto, ovvero la volontà dei Calciatori aventi diritto di procedere alla suddivisione delle quote con criteri concordati direttamente tra loro.
La Società è estranea a eventuali controversie relative all'effettiva e corretta applicazione dei criteri di formazione e di assegnazione delle quote di Premio Collettivo. Le intese oggetto del presente articolo vanno depositate, unitamente all'eventuale procura, presso la LNP‐B a cura della Società entro il 31 marzo di ciascuna stagione sportiva. La LNP‐B trasmetterà copia delle stesse alla Federazione.
Sono consentiti, per ciascuna competizione agonistica, più premi collettivi per obiettivi specifici. I premi collettivi nell'ambito della stessa competizione non sono cumulabili.
4.5. Il trattamento economico minimo del rapporto è determinato nelle tabelle allegate al presente Accordo, che potranno essere modificate d'intesa tra le parti contraenti.
ARTICOLO 5
‐ Pagamento della retribuzione ‐
5.1. Le somme corrisposte al calciatore per i titoli di cui all’art. 4 sono comprensive, ove non diversamente previsto nel Contratto o nelle Altre Scritture, di ogni emolumento, indennità od assegno cui il calciatore abbia diritto a titolo di corrispettivo, anche in occasione di trasferte, gare notturne ed eventuali ritiri e di qualsiasi ulteriore indennità o trattamento possa spettare al calciatore in forza di legge o di Contratto. E’ fatta salva esclusivamente l’indennità di fine carriera di cui infra sub art. 20.
5.2. La retribuzione, nella sua parte fissa, deve essere corrisposta entro il giorno 20 del mese solare successivo in ratei mensili posticipati di uguale importo e non può essere unilateralmente ridotta o sospesa, salvo quanto previsto dal presente Accordo. La retribuzione, nella sua Parte Variabile, deve essere corrisposta con le modalità previste nel Contratto o nelle Altre Scritture. In assenza di diversa specifica pattuizione, la Parte Variabile maturata dal Calciatore entro la fine del girone d’andata dovrà essere corrisposta unitamente alla prima mensilità successiva alla fine del girone medesimo; la Parte Variabile maturata dopo la fine del girone d’andata dovrà essere corrisposta unitamente alla mensilità di giugno.
5.3. I pagamenti di quanto dovuto ai calciatori devono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico presso l’istituto bancario indicato dal calciatore all’atto della sottoscrizione del contratto o mediante successiva comunicazione scritta alla società da allegarsi al contratto depositato.
5.4. In caso di morosità di oltre un mese nel pagamento della retribuzione, il calciatore ha diritto alla rivalutazione monetaria in base all’indice dei prezzi calcolato dall’ISTAT per la scala mobile per i lavoratori dell’industria e agli interessi legali, da calcolarsi sull’importo netto, a decorrere dal primo giorno successivo a quello in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato.
5.5. L’obbligo di versamento del corrispettivo da parte delle Società è sospeso, previa preliminare comunicazione per telegramma o altro mezzo anche informatico equipollente e a decorrere dalla ricezione della medesima, nei casi in cui il Calciatore subisca provvedimenti disciplinari interdittivi dell’attività sportiva per effetto di sanzioni derivanti dalla commissione di illeciti sportivi ed in materia di divieto di scommesse e di pratiche di doping nonché nei casi di indisponibilità del Calciatore per effetto di provvedimenti, anche se solo temporanei, disposti dall’Autorità Giudiziaria. In detti casi, ove già non previsto da specifica normativa o se ritenuto necessario, la Società, previo ricorso al Collegio arbitrale ai sensi del Regolamento arbitrale, potrà anche ottenere l’interdizione del Calciatore dalla partecipazioni agli allenamenti.
ARTICOLO 6
‐ Formazione culturale dei calciatori ‐
6.1. La Società deve promuovere e sostenere, in armonia con le aspirazioni dei calciatori con cui è legata da rapporto contrattuale, iniziative o istituzioni per il miglioramento ed incremento della cultura.
6.2. Spetta alla F.I.G.C., d’intesa con l’A.I.C. e la LNP‐B, indicare le condizioni cui devono attenersi le Società, compatibilmente con le esigenze dell’attività sportiva e della Società, per
agevolare la frequenza dei corsi e la preparazione agli esami dei calciatori che intendano proseguire gli studi o conseguire una qualificazione professionale.
6.3. La società si impegna ad organizzare, con la partecipazione obbligatoria dei tesserati, corsi di formazione, lezioni ed incontri in aula per un minimo di 40 ore nel corso della stagione sportiva, ovvero 4 ore mensili con esclusione dei mesi di giugno e luglio e della giornata di riposo settimanale. Tale attività sarà dedicata a tematiche tecnico‐sportive, medico‐ scientifiche, organizzativo‐gestionali ed, in ogni caso, d’interesse generale sulla base di un programma stabilito dalla LNP‐B, di concerto con l’A.I.C.
ARTICOLO 7
‐ Preparazione precampionato ed allenamenti. Partecipazione alle gare. Trasferte. ‐
7.1. La Società fornisce al calciatore attrezzature idonee alla preparazione e mette a sua disposizione un ambiente consono alla sua dignità professionale. In ogni caso il calciatore ha diritto di partecipare agli allenamenti e alla preparazione precampionato con la prima squadra, salvo il disposto di cui infra sub art. 11.
7.2. Salvo i casi di malattia od infortunio accertati, il calciatore deve partecipare a tutti gli allenamenti nelle ore e nei luoghi fissati dalla Società, nonché a tutte le gare ufficiali o amichevoli che la Società stessa intenda disputare tanto in Italia quanto all’estero.
7.3. In occasione di trasferte o ritiri il calciatore deve usufruire di adeguati mezzi di trasporto ‐ di volta in volta stabiliti dalla Società ‐ a cura e spese della stessa, la quale è tenuta altresì a fornire al calciatore alloggio e vitto. Nel corso della stagione sportiva i ritiri sono ammessi per esigenze legate alla preparazione precampionato o pre‐gara.
ARTICOLO 8
‐ Limiti allo svolgimento di altre attività ‐
8.1. Al calciatore è vietato svolgere altre attività sportive, lavorative od imprenditoriali nel
periodo di durata del Contratto, salvo preventiva autorizzazione scritta della società.
8.2. L’autorizzazione allo svolgimento di altra attività lavorativa o imprenditoriale non già precedentemente autorizzata ai sensi dell’Accordo può essere negata se l’attività è incompatibile, sotto il profilo oggettivo o soggettivo, con l’esercizio dell’attività agonistico‐ sportiva. L’eventuale diniego della società dovrà essere succintamente motivato e dovrà essere comunicato al Calciatore entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta di autorizzazione. Trascorso tale termine, senza che la società abbia comunicato il proprio diniego, l’autorizzazione si intenderà concessa. La presente disposizione non si applicherà in relazione alle attività già in corso al momento dell’entrata in vigore dell’Accordo. È obbligo del Calciatore, a richiesta della Società, fornire il completo elenco e ogni informazione relativa alle attività lavorative o imprenditoriali eventualmente in corso.
8.3. In caso di rifiuto da parte della Società di concedere l’autorizzazione, il giudizio sulla compatibilità è di competenza del CA e dovrà svolgersi con il rito accelerato.
ARTICOLO 9
‐ Tutela sanitaria ‐
9.1. Il calciatore deve curare la propria integrità psico‐fisica in funzione delle prestazioni sportive che è tenuto a fornire e deve astenersi da qualsiasi attività che possa mettere a rischio la sua incolumità e la sua migliore condizione psico‐fisica.
9.2. Le Società e i calciatori sono tenuti alla stretta osservanza delle disposizioni di legge, del CONI e della F.I.G.C. in materia di tutela della salute e di lotta al doping. Il calciatore deve sottoporsi ai prelievi e controlli medici, anche periodici e/o preventivi, ivi compresi i prelievi e i controlli sangue‐urina, predisposti dalla Società, dal CONI e dalla F.I.G.C. per l'implementazione dei controlli antidoping e per la migliore tutela della sua salute.
9.3. La violazione da parte di società e/o calciatori delle disposizioni di cui all’art. 9.2. comporta
l’applicazione delle sanzioni sportive previste dai regolamenti vigenti.
ARTICOLO 10
‐ Istruzioni tecniche, obblighi e regole di comportamento ‐
10.1. Il calciatore deve adempiere la propria prestazione sportiva nell’ambito dell’organizzazione predisposta dalla Società e con l’osservanza delle istruzioni tecniche e delle altre prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici.
10.2. Il calciatore è tenuto ad osservare strettamente il dovere di fedeltà nei confronti della Società.
10.3. Il calciatore deve evitare comportamenti che siano tali da arrecare pregiudizio all’immagine della Società.
10.4. Le prescrizioni attinenti al comportamento di vita del calciatore sono legittime e vincolanti, previa accettazione delle stesse da parte del calciatore, accettazione che non potrà essere irragionevolmente rifiutata, soltanto se giustificate da esigenze proprie dell’attività professionistica da svolgere, salvo in ogni caso il rispetto della dignità umana.
10.5. Il calciatore deve custodire con diligenza gli indumenti ed i materiali sportivi forniti dalla Società e si impegna a rifondere il valore degli stessi se smarriti o deteriorati per sua colpa.
10.6. Il calciatore non ha diritto di interferire nelle scelte tecniche, gestionali e aziendali della Società.
ARTICOLO 11
‐ Inadempimenti e xxxxxxxx xxxxxx ‐
11.1. Al calciatore che sia venuto meno ai suoi obblighi contrattuali verso la Società, ovvero agli obblighi derivanti da Regolamenti Federali, fonti normative, statuali o federali, che siano rilevanti con la, o integrative della, disciplina contrattuale, sono applicabili i seguenti provvedimenti, graduati in relazione alla gravità dell’inadempimento:
a) ammonizione scritta;
b) multa;
c) riduzione della retribuzione;
d) esclusione temporanea dagli allenamenti o dalla preparazione precampionato con la prima squadra;
e) risoluzione del Contratto.
L’ammonizione scritta è applicata direttamente dalla società, entro il termine perentorio di 20 giorni dalla conoscenza del fatto, previa contestazione scritta dell’addebito e sentita la difesa del calciatore nei cinque giorni successivi alla contestazione.
La multa può essere applicata direttamente dalla società, entro il termine perentorio di 20 giorni dalla conoscenza del fatto, previa contestazione scritta dell’addebito e sentita la difesa del calciatore nei cinque giorni successivi alla contestazione, a condizione che l’importo della sanzione non sia superiore al 5% (cinquepercento) della retribuzione fissa mensile lorda.
In caso di applicazione diretta della sanzione, l’impugnativa del provvedimento adottato seguirà il rito accelerato all’uopo previsto dal regolamento del Collegio Arbitrale, con ricorso da presentarsi entro il termine perentorio di 15 giorni dall’avvenuto ricevimento della comunicazione della sanzione.
Nel caso di esclusione temporanea del calciatore dagli allenamenti o dalla preparazione precampionato con la prima squadra quando le condotte e le situazioni delineate siano tali da non consentire, senza obiettivo immediato nocumento per la Società, la partecipazione del calciatore alla preparazione e/o agli allenamenti con la prima squadra, la Società medesima, previa contestazione scritta al calciatore degli addebiti, può disporre in via provvisoria e diretta l’esclusione dalla detta preparazione e/o dai detti allenamenti, purché contestualmente inoltri al calciatore ed al Collegio Arbitrale, con il procedimento con rito accelerato, la relativa proposta di irrogazione della sanzione (salva ogni altra contestuale domanda, quali quelle di riduzione della retribuzione o di risoluzione). Nel medesimo procedimento, il calciatore potrà richiedere la reintegrazione o la risoluzione del Contratto e in tal caso il Collegio Arbitrale, ricorrendone i presupposti, potrà adottare nei confronti della Società anche i provvedimenti di cui pure sub art. 12.
In tutti gli altri casi, devono seguirsi le procedure previste dal Regolamento del Collegio Arbitrale e pertanto il ricorso della società deve contenere la proposta di provvedimento sanzionatorio, che deve essere inviata al calciatore e al Collegio Arbitrale entro il termine perentorio di venti giorni dalla conoscenza dell’inadempimento o dalla definitività del provvedimento di squalifica.
11.2. L'ammonizione scritta consiste nell’intimazione al calciatore di non ricadere in futuro nel medesimo inadempimento contestatogli.
11.3. La multa consiste in una penalità contrattuale, il cui importo è proporzionato alla gravità dell’inadempimento e non può superare il 25% (venticinquepercento) della retribuzione fissa mensile lorda. La multa, nell’ipotesi di cumulo di più infrazioni commesse nello stesso mese, non può comunque eccedere il 50% (cinquantapercento) della retribuzione fissa mensile lorda.
11.4. La riduzione della retribuzione ha funzione di riequilibrio del sinallagma, ed è regolata come di seguito:
(i) Nel caso di squalifica da parte degli organi della Giustizia Sportiva nazionale o internazionale, la riduzione della retribuzione effettiva lorda, per il periodo corrispondente alla durata della squalifica, non potrà essere superiore al 50% (cinquantapercento) della retribuzione dovuta per tale periodo. Ai fini della applicazione della sanzione, si terrà conto:
a) della parte fissa della retribuzione;
b) della natura del comportamento antiregolamentare posto in essere e sanzionato e dell’elemento soggettivo che hanno determinato la squalifica. In particolare, la riduzione della retribuzione non potrà essere applicata qualora il calciatore dimostri che la squalifica sia stata comminata, a seguito di comportamenti dallo stesso tenuti nell’esclusivo interesse sportivo della squadra (a titolo meramente esemplificativo c.d. fallo da ultimo uomo);
c) della misura del pregiudizio, anche all’immagine, arrecato alla Società.
(ii) In tutti gli altri casi la riduzione della retribuzione potrà riguardare anche la parte variabile. La sanzione comunque non potrà superare il massimale di riduzione del 50% ad eccezione di quanto previsto alla successiva lett. (iii);
(iii) In caso di squalifica per doping, la riduzione della retribuzione, in alternativa o in subordine alla domanda di risoluzione del Contratto, può essere pari all’intera retribuzione, fissa e variabile, dovuta per il periodo di durata della squalifica, con decorrenza dalla sospensione cautelare deliberata dagli organi di giustizia sportiva. Tale previsione opera anche nei casi di illecito sportivo o violazione dei divieti di qualsiasi fonte in materia di scommesse, con decorrenza dall’efficacia del provvedimento disciplinare deliberato dagli Organi di Giustizia Sportiva, anche se non definitivo.
(iv) La riduzione della retribuzione non può in ogni caso comportare una diminuzione della retribuzione al di sotto di quella prevista nella Tabella di Retribuzione Minima.
11.5. La risoluzione del Contratto determina la risoluzione delle Altre Scritture; gli effetti della risoluzione sulle intese ex articolo 4.3 sono determinati dal Collegio Arbitrale in applicazione dei principi generali del diritto civile. La risoluzione può essere ottenuta dalla Società anche nel caso di condanna del Calciatore a pena detentiva, per reati non colposi, comminata in Italia o all’estero, passata in giudicato.
11.6. Nel caso di Calciatore tesserato a seguito di cessione temporanea del contratto (ivi compresi i casi di compartecipazione), alla risoluzione consegue il diritto della società cedente di pretendere il ripristino, con decorrenza dalla data di risoluzione, dell’originario rapporto tra essa ed il Calciatore fino al termine originariamente previsto per tale rapporto. La società cedente decade dal diritto al ripristino qualora non manifesti per iscritto al calciatore, alla Lega ed alla Federazione tale volontà entro quindici giorni dalla data in cui ha ricevuto informazione della risoluzione, informazione della quale è in ogni caso onerato il calciatore che dovrà provvedervi in forma scritta.
11.7. La risoluzione del Contratto e/o la riduzione della retribuzione per cause derivanti da malattia o infortunio (inidoneità o inabilità) sono disciplinate infra sub art. 15
ARTICOLO 12
‐ Azioni a tutela dei diritti del calciatore ‐
12.1. Il calciatore ha diritto di ottenere, con ricorso al CA, il risarcimento del danno e/o la risoluzione del Contratto quando la Società abbia violato gli obblighi contrattuali cui è tenuta nei suoi confronti.
12.2. Nell’ipotesi di violazione della previsione di cui sub 7.1., il calciatore può diffidare per iscritto la Società, invitandola ad adempiere. Qualora la Società non adempia spontaneamente entro il termine perentorio di giorni 3 (tre) dalla ricezione della diffida, il calciatore può adire il CA per ottenere a sua scelta la reintegrazione ovvero la risoluzione del Contratto. In entrambi i casi il calciatore ha altresì diritto al risarcimento del danno in misura non inferiore al 20% (ventipercento) della parte fissa della retribuzione annua lorda.
12.3. La richiesta di reintegrazione può essere proposta dal calciatore anche nel procedimento promosso dalla Società ex 11.1.
12.4. Se, dopo la pronuncia del CA di reintegrazione del calciatore, la Società non provvede entro il termine di giorni 5 (cinque) dalla ricezione della comunicazione del dispositivo del lodo, il calciatore ha diritto di ottenere dal CA la risoluzione del Contratto ed il risarcimento del danno, da determinarsi nella misura della retribuzione contrattuale dovuta fino al termine della stagione sportiva.
12.5. Il CA, se ravvisa ipotesi di infrazioni di carattere disciplinare, nel caso previsto nel presente art. 12 e in ogni altro procedimento di sua competenza, provvede a rimettere gli atti avanti alla Procura Federale per eventuali provvedimenti di competenza.
12.6. In ogni ipotesi in cui il calciatore sia escluso, anche in via preventiva, dalla preparazione e/o dagli allenamenti con la prima squadra, resta comunque fermo l’obbligo della Società di fornire al calciatore attrezzature idonee alla preparazione atletica e mettere a sua disposizione un ambiente consono alla sua dignità professionale ai sensi dell'art. 7.1., salva espressa rinuncia scritta del calciatore.
12.7. La risoluzione del Contratto determina la risoluzione delle Altre Scritture. Il CA determina inoltre, in applicazione dei principi generali del diritto civile, gli effetti della risoluzione sulle intese di cui supra sub art. 4.4.
ARTICOLO 13
‐ Morosità ‐
13.1. Costituisce motivo di risoluzione del Contratto la morosità della Società nel pagamento del rateo mensile della parte fissa della retribuzione, qualora tale inadempimento si protragga oltre il ventesimo giorno successivo al termine previsto sub 5.2., ed a condizione che, decorso anche tale ultimo termine per il pagamento, il calciatore abbia provveduto a mettere in mora la Società mediante lettera raccomandata A.R., inviata in copia con le stesse modalità alla Lega. Costituisce altresì motivo di risoluzione del Contratto la morosità della Società nel pagamento della Parte Variabile della retribuzione, qualora tale inadempimento si protragga oltre il ventesimo giorno successivo al termine convenuto dalle parti (supra sub 5.2.), ed a condizione che, decorso anche tale ultimo termine per il pagamento, il calciatore abbia provveduto a mettere in mora la Società mediante lettera raccomandata A.R., inviata in copia con le stesse modalità alla Lega.
13.2. Nel caso di calciatore che sia tesserato per Società in conseguenza di cessione temporanea del Contratto di cui alla legge 23 marzo 1981, n° 91 e successive modificazioni, la comunicazione di cui sub 13.1., con le stesse modalità e termini, deve essere inviata anche alla Società cedente il Contratto a titolo temporaneo. Analoga comunicazione deve essere inviata, in caso di cessione definitiva con diritto di partecipazione, alla Società titolare di tale diritto.
13.3. La risoluzione del Contratto non può essere pronunciata qualora la Società provveda, entro venti giorni dal ricevimento della raccomandata di messa in mora, al pagamento di quanto dovuto, da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto del calciatore.
13.4. Decorso inutilmente il termine di cui sub 13.3., il calciatore, per ottenere la risoluzione del Contratto, deve farne richiesta al CA entro e non oltre il trentesimo giorno successivo
ovvero, persistendo la morosità, entro e non oltre il giorno 20 giugno della stagione sportiva in corso al momento della richiesta di risoluzione. Con l’inoltro del ricorso il calciatore avrà il diritto di sospendere l’intera prestazione professionale, pur rimanendo impregiudicato il credito retributivo maturato fino alla data di risoluzione.
13.5. La Società ha diritto di costituirsi nei modi e nei tempi previsti dal Regolamento.
13.6. Qualora venga dichiarata la risoluzione del Contratto, il calciatore, a titolo di risarcimento del danno, ha diritto di percepire un importo, da corrispondersi mensilmente, pari alla parte fissa della retribuzione ancora dovuta, fino alla scadenza del Contratto o fino alla data di efficacia di un nuovo Contratto con altra Società ovvero di accordo economico con Società partecipante al Campionato Nazionale Dilettanti, se questi intervengono prima della scadenza del Contratto, nonché un importo, equitativamente determinato dal CA, a richiesta del calciatore, che tenga conto dell’ammontare della eventuale Parte Variabile e dei Premi Collettivi, se maturati.
13.7. Nel caso di calciatore tesserato a seguito di cessione temporanea del Contratto, la risoluzione determina il ripristino, con decorrenza dalla declaratoria di risoluzione, dell'originario rapporto tra Società cedente ed il calciatore fino al termine previsto per tale rapporto, a condizione che la Società cedente provveda dandone contestuale comunicazione alla Lega, all’integrale pagamento in favore del calciatore, salvo regresso ed entro il termine di decadenza di venti giorni dalla comunicazione della declaratoria di risoluzione, di tutte le competenze previste a carico della Società cessionaria e già maturate. Il pagamento dovrà essere effettuato con le modalità di cui sub 13.3.
13.8. Fino al termine della stagione in corso la Società cedente dovrà corrispondere al calciatore l’eventuale maggiore parte fissa della retribuzione pattuita con la Società cessionaria, salvo regresso verso quest’ultima per la parte di tale retribuzione eccedente quella da essa pattuita.
13.9. Nel caso di sussistenza di un diritto di partecipazione sul Contratto, la risoluzione comporta, con decorrenza dalla sua declaratoria, la costituzione di un rapporto contrattuale
esclusivamente tra la Società titolare del diritto di partecipazione ed il calciatore alle condizioni predeterminate all’atto della costituzione del diritto di partecipazione, sempre che la Società titolare di detto diritto dichiari di volersi avvalere di tale facoltà e provveda dandone contestuale comunicazione alla Lega, all'integrale pagamento, entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni dalla comunicazione della declaratoria di risoluzione, di tutte le competenze previste a carico della Società morosa e già maturate a favore del calciatore. Il pagamento dovrà essere effettuato con le modalità di cui sub 13.3.
13.10. La risoluzione del Contratto determina la risoluzione delle Altre Scritture. Il C.A. determina inoltre, in applicazione dei principi generali del diritto civile, gli effetti della risoluzione sulle intese di cui supra sub art. 4.4.
ARTICOLO 14
‐ Xxxxxxxx e infortunio ‐
14.1. In caso di malattia ovvero di infortunio per il periodo di inabilità (fatte salve le previsioni di cui infra sub 15 e sottoparagrafi) spetta al calciatore la retribuzione stabilita dal Contratto fino alla scadenza dello stesso, mentre la Società beneficerà delle eventuali indennità assicurative pattuite a proprio favore.
14.2. Le spese di assistenza sanitaria e farmaceutica, degli eventuali interventi chirurgici e quelle di degenza in Istituti ospedalieri o in Case di cura sono a carico della Società per quanto non sia coperto dalle prestazioni del servizio sanitario nazionale.
14.3. Nell’ipotesi che il calciatore non intenda usufruire dell’assistenza sanitaria proposta dalla Società, dovrà darne motivata comunicazione scritta a quest’ultima, specificando i professionisti e le strutture sanitarie di idonea qualificazione ai quali intende ricorrere. La Società sarà tenuta a concorrere alle spese relative all’assistenza sanitaria scelta, ivi compresi interventi chirurgici, medicinali, degenza in istituti ospedalieri o Case di cura, e riabilitazione sostenute dal calciatore, in misura non superiore al costo normalmente necessario per assicurare al calciatore medesimo un’assistenza specialistica o di idonea qualificazione. Il calciatore, in tale ipotesi, è tenuto a fornire alla Società piena informazione
sui trattamenti anche medicinali ricevuti, trasmettendo a tal fine ogni relativa documentazione medico‐sanitaria.
14.4. Le previsioni di cui sub 14.1., 14.2., 14.3., così come quelle di cui infra sub art. 15 e sottoparagrafi, trovano applicazione anche nell’ipotesi di infortunio occorso al calciatore in occasione di gare od allenamenti delle squadre nazionali.
ARTICOLO 15
‐ Inabilità e inidoneità del calciatore ‐
15.1. Ai fini delle previsioni di cui al presente art. 15 e norme connesse:
a) per inidoneità si intende la condizione morbosa del calciatore (certificata dalla competente A.S.L. o equivalente struttura pubblica ai sensi delle leggi e dei provvedimenti amministrativi applicabili) che ne rende totalmente impossibile la prestazione lavorativa a titolo definitivo o temporaneo;
b) per inabilità si intende la condizione morbosa del calciatore che, pur non implicando l’impossibilità totale di rendere la prestazione, è comunque tale da non consentirgli di partecipare ad allenamenti che non siano esclusivamente di recupero funzionale.
La certificazione della condizione di inabilità è fatta da un medico sportivo o da una struttura medica organizzata che, in difetto di accordo tra le parti, è nominato/a dal CA su istanza della Società, nelle forme e nei modi previsti dal Regolamento.
15.2. L’inabilità e l’inidoneità possono essere dipendenti da fatto e colpa del calciatore, ovvero da eventi allo stesso non imputabili.
15.3. In caso di malattia o di infortunio non sul lavoro il calciatore deve avvertire immediatamente la Società ed inviare entro 3 (tre) giorni il certificato medico attestante l’inabilità.
1.4. Qualora l’inabilità del calciatore per malattia o infortunio, ovvero la sua inidoneità come supra definite, si protraggano oltre i 6 (sei) mesi, la Società può richiedere al CA la risoluzione del Contratto ovvero la riduzione alla metà della retribuzione maturanda dalla data della richiesta fino alla cessazione dell’inabilità e comunque non oltre il termine di scadenza del Contratto.
1.5. La richiesta di risoluzione del contratto ovvero la riduzione alla metà della retribuzione devono essere proposte, a pena di decadenza, in costanza della condizione di inabilità A tal fine farà fede la data di invio della relativa comunicazione al calciatore.
1.6. Qualora la malattia o l’infortunio dovessero determinare l’inidoneità definitiva del calciatore, come intesa e accertata sub 15.1., la Società ha diritto di richiedere immediatamente al CA la risoluzione del Contratto.
1.7. Se la malattia o la menomazione delle condizioni fisiche del calciatore risultino dipendenti da colpa grave del calciatore stesso si applicheranno le regole generali in materia di inadempimento a prescindere dalla durata della malattia o della menomazione e pertanto la Società potrà richiedere, ricorrendone i presupposti, la riduzione della retribuzione o nei casi più gravi la risoluzione del contratto.
ARTICOLO 16
‐ Assicurazione infortuni ‐
16.1. La Società è tenuta ad assicurare presso Compagnia di primaria importanza il calciatore contro gli infortuni e le malattie con massimali integrativi rispetto all’assicurazione base, secondo le condizioni di polizza, le modalità, i termini ed i minimi periodicamente stabiliti in accordo con l’Associazione di categoria.
16.2. La Lega, in caso di inadempimento della Società, ha facoltà di sostituirsi alla stessa per la stipulazione od il perfezionamento della polizza.
16.3. Beneficiario delle prestazioni assicurative, anche per somme di garanzia superiori a quelle concordate con l’Associazione di categoria, si intende in ogni caso il calciatore o i suoi aventi diritto e sarà inefficace qualsiasi patto contrario anche se sottoscritto dal calciatore stesso, salvo il diritto della Società agli indennizzi previsti da eventuali polizze stipulate a proprio beneficio.
16.4. Il calciatore, quale beneficiario della polizza assicurativa, rinuncia ad ogni effetto per sé e per i suoi aventi diritto ad ogni azione nei confronti della Società, o di chi per essa, per il risarcimento dei danni subiti.
16.5. La polizza di assicurazione deve essere stipulata entro la data di convocazione del calciatore per l’inizio dell’attività di ogni stagione sportiva. Il calciatore non coperto da assicurazione non può svolgere alcuna attività sportiva. La Società inadempiente agli obblighi assicurativi concordati con l’Associazione di categoria è soggetta a provvedimenti disciplinari ed è tenuta al risarcimento dei danni, ove subiti dal calciatore e dai suoi aventi diritto.
16.6. In caso di infortunio avvenuto al di fuori dell’ambito dell’attività svolta per la Società di appartenenza, il calciatore ha l’obbligo di dare tempestiva comunicazione scritta alla Società, al fine di consentire a quest’ultima di ottemperare nei termini di legge e/o contrattuali agli adempimenti formali con le Compagnie di assicurazione, previsti dal successivo comma.
16.7. In caso di infortunio avvenuto nell’ambito dell’attività svolta per la Società di appartenenza, l’onere della denuncia e di ogni altro successivo adempimento previsti dalla polizza e/o dalla legge, necessari per far conseguire al calciatore o ai suoi aventi diritto gli indennizzi spettanti per l’assicurazione integrativa, sono a carico della Società, che pertanto è responsabile ad ogni effetto di tutte le eventuali omissioni al riguardo.
16.8. Il calciatore ha l’obbligo di sottoporsi a visita medica fiscale, a richiesta della Società, anche ai fini della stipulazione delle polizze assicurative cosiddette patrimoniali a favore della Società e della determinazione dei relativi indennizzi.
ARTICOLO 17
‐ Contributi previdenziali ‐
17.1. La Società effettuerà agli enti previdenziali competenti i versamenti previsti dalla legge per l’assicurazione contro l’invalidità, vecchiaia e superstiti e quella contro le malattie, anche per la parte a carico del calciatore, ed i relativi importi saranno trattenuti in rivalsa dalla retribuzione versata allo stesso.
ARTICOLO 18
‐ Riposo settimanale e ferie ‐
18.1. Il calciatore ha diritto ad un giorno di riposo settimanale, normalmente entro i primi due giorni della settimana.
18.2. Il calciatore ha anche diritto ad un periodo di riposo annuale della durata di quattro settimane, comprensive dei giorni festivi e di riposo settimanale.
18.3. La scelta del periodo di godimento del riposo annuale spetta alla Società, che decide in relazione alle esigenze dell’attività sportiva. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo. Qualora il calciatore venga richiamato in sede durante il periodo di riposo annuale, la Società è tenuta a rimborsargli le spese di viaggio sia per il rientro in sede sia per il ritorno alla località ove trascorreva detto riposo. Il calciatore ha diritto di usufruire, in altro periodo dell’anno, dei giorni di riposo annuale non goduti a causa del richiamo in sede.
ARTICOLO 19
‐ Congedi ‐
19.1. Il calciatore ha diritto ad un congedo matrimoniale retribuito di almeno cinque giorni consecutivi. Il periodo di godimento del congedo inizia nel giorno precedente il matrimonio, ma tenuto conto delle esigenze dell’attività agonistica, potrà essere concesso o completato entro la fine della stagione sportiva.
19.2. Il calciatore ha diritto ad un permesso annuo retribuito di almeno 3 (tre) giorni consecutivi in caso di decesso di un parente fino al terzo grado ovvero un affine fino al secondo grado e da utilizzare entro 7 (sette) giorni dal fatto.
19.3. Al calciatore è riconosciuto il diritto allo studio; per tale motivo, in ipotesi di iscrizione a corsi universitari e/o di formazione professionale avrà diritto ad un permesso retribuito di almeno 1 (uno) giorno in occasione di esami e prove.
ARTICOLO 20
‐ Indennità di fine carriera – Fondo di Solidarietà –
20.1. In adempimento all’art. 5.1. dell’Accordo ed in base all’art. 4, 7° comma della legge 23 marzo 1981 n° 91 e successive modificazioni, la Società verserà al Fondo di accantonamento dell’indennità di fine carriera, acceso presso la F.I.G.C., un contributo a suo carico del 6,25% sulla retribuzione annua lorda effettiva ed un contributo dell’1,25% a carico dello stesso (che sarà trattenuto in rivalsa) nel limite del massimale previsto per i Calciatori dagli enti previdenziali competenti.
20.2. La Società verserà ad un Fondo di Solidarietà, il cui Statuto, finalità e modalità gestionali saranno oggetto di separato accordo, un contributo a carico del calciatore dello 0,50% da calcolarsi sulla retribuzione annua lorda fatto salvo il rispetto delle disposizioni in materia fiscale e previdenziale.
ARTICOLO 21
‐ Clausola compromissoria. Procedimento arbitrale ‐
21.1. In conformità a quanto previsto dall’art. 4, quinto comma, della legge 23 marzo 1981 n. 91 e successive modificazioni, nonché dall’art. 3, primo comma (ultimo periodo), della legge 17 ottobre 2003 n. 280, il contratto individuale di prestazione sportiva deve contenere una clausola compromissoria in forza della quale la soluzione di tutte le controversie aventi ad oggetto l’interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione di detto contratto ovvero comunque riconducibili alle vicende del rapporto di lavoro da esso nascente sia deferita alle risoluzioni del CA, che si pronuncerà in modo irrituale.
21.2. Con la sottoscrizione del Contratto le parti si obbligano ‐ in ragione della loro comune appartenenza all’ordinamento settoriale sportivo, dei vincoli conseguentemente assunti con il tesseramento o l’affiliazione nonché della specialità della disciplina legislativa applicabile alla fattispecie ad accettare senza riserve la cognizione e le risoluzioni del CA.
21.3. Il Regolamento prevede, anche ad integrazione dei precedenti articoli:
a) le modalità di devoluzione delle controversie e i relativi termini;
b) la procedura di nomina degli arbitri;
c) le formalità procedurali, anche relative all’espletamento dei mezzi istruttori, e alla produzione di documenti e memorie;
d) il termine entro il quale deve essere emesso il lodo, le possibilità di proroga e l’obbligo di comunicazione alle parti interessate con le relative modalità;
e) i criteri per la determinazione degli eventuali compensi agli arbitri, ove previsti nel Regolamento.
ARTICOLO 22
‐ Norma di rinvio ‐
22.1. Le norme statutarie e regolamentari della F.I.G.C. si intendono richiamate per quanto non previsto dal presente Accordo e dal Modulo che ne fa parte integrante.
ARTICOLO 23
‐ Durata ‐
23.1. Il presente Accordo avrà efficacia per tre stagioni sportive fino al 30 giugno 2017 e si intende tacitamente rinnovato per un identico periodo, salvo disdetta da intimare a cura della parte interessata con un preavviso da fornire per iscritto a mezzo lettera raccomandata A.R. almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza dello stesso Accordo.
ARTICOLO 24
‐ Norme Transitorie e Finali ‐
1.1. I Contratti e le pattuizioni aventi ad oggetto premi individuali, Premi Collettivi o altri validi accordi, se redatti e ritualmente depositati prima dell’entrata in vigore dell’Accordo Collettivo sottoscritto tra le parti in data 8 novembre 2011, avranno efficacia fino al loro esaurimento anche oltre i limiti di cui all’art. 4.1. ed in deroga al medesimo, qualora non intervengano ulteriori modifiche anche relative a diverse pattuizioni tra le parti.
24.2. In ipotesi di promozione o retrocessione il rapporto di lavoro verrà regolamentato dal diverso accordo collettivo della categoria di appartenenza, qualora esistente, fatte salve le pattuizioni di natura economica di cui agli artt. 2.3, 4 e 5 del presente Accordo, che avranno efficacia fino al loro esaurimento anche oltre i limiti sanciti dall’accordo anzidetto ed in deroga al medesimo, a meno che, durante la stagione di militanza della società nel campionato di categoria superiore o inferiore, non intervengano ulteriori modifiche contrattuali anche relative a diverse pattuizioni tra le parti. Qualora nel corso della durata del contratto la società disputi nuovamente, per successiva retrocessione o promozione, il campionato di Serie B, il contratto medesimo sarà nuovamente regolamentato dal presente Accordo Collettivo.
24.3. Le associazioni di categoria si impegnano fin d’ora ad adoperarsi in buona fede per concordare eventuali modifiche al presente Accordo, anche prima della naturale scadenza, in considerazione di avvenute variazioni degli accordi collettivi delle altre categorie calcistiche professionistiche rispetto alle quali appaia opportuno un adeguamento del contenuto del presente Accordo al fine di armonizzare la contrattazione collettiva di settore con riferimento a fattispecie sostanzialmente omogenee.
Roma, 18 luglio 2014
Il Presidente F.I.G.C
Xxxxxxxxx Xxxxx
Il Presidente LNP‐B
Xxxxxx Xxxxx
Il Presidente A.I.C.
Xxxxxxx Xxxxxxx