A cura del
Regolamenti dei servizi e del personale
A cura del
Corpo Controllori Comunali
Del Comune di Sanremo
Realizzato da Xxxxx Xxxxx
Sommario
REGOLAMENTO DEL PERSONALE ADDETTO AI GIOCHI 3
REGOLAMENTO CONTROLLORI AMMINISTRATIVI 13
REGOLAMENTO DEL SERVIZIO CASSA ASSEGNI E DELL’ATTIVITA’ DI RECUPERO CREDITI 16
REGOLAMENTO IMPIANTO T.V.C.C. – SALA REGIA 27
REGOLAMENTO CONTA BIGLIETTI 31
REGOLAMENTO PER L’ACCESSO ALLE SALE DA GIOCO 35
REGOLAMENTAZIONE PER LA DISCIPLINA DEI PROVVEDIMENTI DI DIVIETO E RELATIVE EVENTUALI REVOCHE 37
PROCEDURA INGRESSO SLOT CON IDENTIFICAZIONE LIMITATA ALLE OPERAZIONI SOPRA SOGLIA 39
PROCEDURA OPERAZIONI DI GIOCO AL TAVOLO LIVE DEALER 67
REGOLAMENTO DEL PERSONALE ADDETTO AI GIOCHI
TITOLO I DOVERI DEL PERSONALE
Art. 1
I giuochi d’azzardo che, in base alla legge 27 Dicembre 1928 N, 3.125, attualmente si svolgono al Casino Municipale di Sanremo, sono i seguenti:
Roulette
Trente et Quarante Baccara Chemin de Fer Baccara (Tout Va)
Essi si svolgono secondo gli usi internazionali, le norme contemplate dal presente Regolamento e le istruzioni che potranno essere emanate di volta in volta dagli organi preposti alla vigilanza sui giochi.
Art. 2
L’organico del personale tecnico dei giuochi è così costituito:
a) Xxxxxxxx e Xxxxxx et Quarante:
1) il Direttore e il Vice direttore,
2) gli Ispettori Capo e gli Ispettori,
3) i Capipartita Trente et Quarante,
4) i Capitavolo Roulette,
5) i Sottocapi partita Trente et Quarante,
6) i Sottocapitavolo Roulette,
7) i Croupiers
b) Baccara, Chemin de Fer e Tout Va:
1) il Direttore,
2) il Commissario Capo,
3) i Commissari e Vice Commissari,
4) i Croupiers,
5) i Cambisti,
Sono anche addetti al Servizio Giuochi, con funzione di vigilanza, gli Ispettori Amministrativi, alle dirette dipendenze della Direzione Amministrativa ed i Cassieri di sala.
Art. 3
Il personale addetto al giuoco, di qualsiasi categoria esso sia, deve uniformarsi alle Leggi ed ai Regolamenti delle Autorità e alle disposizioni del presente Regolamento.
Art. 4
Nell’espletamento delle proprie mansioni il personale deve sempre dimostrarsi affabile e zelante verso i clienti, i superiori, i colleghi ed i dipendenti, comportandosi in maniera da non dar luogo ad alcuna lagnanza; i rapporti con la clientela devono aver riferimento esclusivamente a motivi di servizio. Coloro che mancano di rispetto e di deferenza verso i clienti ed i superiori, si espongono a sanzioni disciplinari adeguate alla gravità della mancanza commessa.
Art. 5
Il personale deve astenersi dall’accettare dai clienti inviti per riunioni, feste o gite, accettare regali, anche se di limitata entità, salvo le elargizioni spontanee dei giocatori da devolversi ad incremento delle mance collettive; deve altresì astenersi dal facilitare prestiti o richieste di denaro dei giocatori, sotto qualsiasi forma o titolo, anche fuori del Casino; evitare che accedano alle sale le persone di famiglia o con le quali abbia relazioni di convivenza, d interessi o qualsiasi altra relazione confidenziale, né dare al pubblico, anche se richiesto, pareri o consigli sul giuoco. E’ fatto inoltre divieto a tutto il personale di fumare durante le ore di servizio e di servirsi dei bars delle sale da giuoco.
Art. 6
E’ fatto obbligo a. tutto il personale di giuoco di astenersi, durante la partita, dal ridere e dal conversare con i colleghi soprattutto in dialetto, in quanto tali manifestazioni possono essere
interpretate dai giocatori come poco riguardose nei loro confronti. Anche con il pubblico il contegno del personale sarà irreprensibile. Gli Ispettori, i Capipartita ed i Capitavolo, devono astenersi, durante il servizio, dal conversare o dall'intrattenersi scherzosamente sia con i dipendenti sia con il pubblico.
Art. 7
Gli impiegati devono presentarsi con puntualità al lavoro; coloro che arriveranno in ritardo senza giustificato motivo, saranno passibili di punizione. In caso di assenza non giustificata con sufficienti motivi, cessa ogni emolumento per la durata dell'assenza, salvo i provvedimenti disciplinari. Qualora l’assenza ingiustificata perdurasse oltre due giorni l’impiegato sarà senz’altro considerato dimissionario.
Art. 8
Sarà considerato responsabile in proprio l’impiegato colpevole di danni al materiale e cose dell’Azienda e potrà essere licenziato, ove i danni siano stati provocati volontariamente.
Art. 9
E’ proibito uscire dal Casino durante le ore di servizio, salvo nel Caso di indisposizione e dopo averne ricevuta l’autorizzazione scritta dall'Ispettore o dal Commissario di servizio, Questi riferirà prontamente al superiore diretto annotando l’autorizzazione accordata sull’apposito registro di Direzione.
Art. 10
Gli impiegati, qualunque grado ricoprano, devono accettare le osservazioni che potrebbero esser loro mosse dai superiori, salvo far valere le proprie ragioni in via gerarchica.
Art. 11
Ove si assolvano temporaneamente funzioni di grado superiore alle abituali, le nuove funzioni non costituiscono un diritto per l'avvenire.
Art. 12
Ogni dipendente che per qualsiasi ragione voglia mettersi a rapporto con la Direzione, deve seguire la via gerarchica, rivolgendosi al suo immediato superiore.
Art. 13
E’ facoltà dell’Amministrazione di affidare, di volta in volta, ai propri Dipendenti le mansioni ritenute più opportune, in relazione alla capacità, alla necessità di servizio e per il miglior andamento dello stesso.
Art. 14
Il dipendente deve svolgere le proprie funzioni con probità e zelo.
Il suo contegno deve essere assolutamente corretto ed irreprensibile in ogni momento, anche per quanto riguarda la cura della propria persona e dell’abbigliamento. La dignità. e il decoro della Casa sono giudicati in particolare dal comportamento e dal decoro degli impiegati.
Art. 15
E’ proibito al personale che termina il proprio turno di servizio di trattenersi nelle sale da giuoco.
Art. 16
Il personale non deve mai prendere la parola di propria iniziativa; in eventuali contestazioni con la clientela, esso risponderà soltanto alle domande che l’Ispettore o il proprio Capo potranno rivolgergli a tale riguardo.
Art. 17
– Omissis –
E’ rigorosamente vietato agli impiegati di giuoco, ai cambisti ed ai cassieri di entrare nelle sale da giuoco con somme di denaro superiori alle lire mille. In casi eccezionali prima di entrare, dovranno informarne il diretto superiore che a sua volta riferirà all’Ispettore di servizio. I trasgressori incorreranno in gravi provvedimenti disciplinari. E’ fatto obbligo ai Croupiers ed ai Cambisti di avere tutte le tasche cucite, eccezione fatta per il taschino delle giacca e due tasche posteriori dei pantaloni.
E’ fatto assoluto divieto a tutto il personale, nell’entrare e nell'uscire dalle sale, di fermarsi con i clienti, di parlare con altri dipendenti della Casa e di soffermarsi ad altri tavoli.
Gli impiegati di giuoco e gli addetti ai servizi di sala, uscendo
od entrando per raggiungere i propri posti, devono evitare, per quanto possibile, di attraversare le sale e di procedere lungo il centro delle sale stesse.
Art. 18
Qualora, durante il servizio, fossero indirizzate al personale, parole ritenute poco riguardose, esse non dovrà rispondere ne reagire. Spetterà al Capotavolo di intervenire e di riferire all’Ispettore di servizio.
Quando un Capotavolo dà ordine ad un impiegato di effettuare un pagamento, quest’ordine deve essere eseguito senza palesare, in modo alcuno, segno di titubanza o diversità di parere.
– Omissis –
Art. 20
Art. 21
Il licenziamento in tronco si applica tra l’altro a chi fa giuocare terzi per proprio conto nelle sale del Casino, chi frequenta altre case da giuoco o giuoca d’azzardo in locali aperti al pubblico.
Art. 22
– Omissis -
– Omissis –
– Omissis –
MALATTIE
Art. 23
Art. 24
Art. 25
Per ottenere l’autorizzazione ad usare gli occhiali scuri in servizio occorre presentare alla Direzione giuochi la prescrizione medica.
TITOLO II
MANSIONI E RESPONSABILITA’ DEL DIRETTORE DEI GIUOCHI
Art. 26
Il Direttore dei giuochi ha la responsabilità dell’andamento delle sale, sia per quanto concerne lo svolgimento del giuoco secondo le direttive di cui all’art. 1 del presente Regolamento, sia per quanto concerne l’ordinamento disciplinare e gerarchico. Egli è alle dirette dipendenze, nell’espletamento delle proprie mansioni, del Concessionario e del Direttore Generale ai quali riferisce sulle questioni concernenti il servizio.
Art. 27
Il Direttore dei giuochi deve tenere sempre presente che dal proprio comportamento derivano la stima e la fiducia dei dipendenti e che esse vanno conquistate e mantenute con condotta esemplare e con l’adempimento perfetto e coscienzioso dei propri doveri. Egli deve avere ampio ed intero prestigio nei confronti del personale di giuoco, agire tempestivamente con prontezza, calma, prudenza, ed imparzialità.
Art. 28
Il Direttore, con le dovute cautele, deve controllare:
- che la condotta e il contegno degli addetti al giuoco si addicano a persona che maneggia continuamente valori,
- che gli stessi non abbiano debiti e relazioni con giocatori da considerarsi dannose per l’Azienda,
- che non mantengano rapporti con i giocatori specie se di sesso femminile,
- che le operazioni ai tavoli da giuoco si svolgano con regolarità ed esattezza,
- che siano rispettati i turni di lavoro e regolarmente osservate le disposizioni di servizio,
- che l’azione degli Ispettori, dei Capitavolo ecc. sia sempre opportunamente intesa ad eliminare le deficienze e le omissioni che eventualmente dovessero verificarsi,
- che ovunque, nelle sale da giuoco, negli spogliatoi, negli uffici vi siano ordine, precisione e disciplina. Provvede infine alla compilazione dei servizi e degli orari dei turni di lavoro.
TITOLO III
MANSIONI E RESPONSABILITA’ DEGLI ISPETTORI CAPO E COMMISSARI CAPO
Art. 29
Gli Ispettori Xxxx e i Commissari Capo sono alle dirette dipendenze del Direttore dei giuochi, dal quale prendono istruzioni per tutto quanto concerne lo svolgimento dei giuochi. In caso di
assenza del Direttore debbono sostituirlo e informarlo di tutte le novità verificatesi durante il proprio turno di servizio, annotando i fatti di maggior rilievo su apposito registro riservato ai Capi Ispettori ed. ai Commissari. Essi controllano l'andamento delle sale, coordinando la loro azione con quella degli Ispettori, Pertanto hanno mansioni disciplinari nei confronti degli impiegati in collaborazione con gli Ispettori e con i Capitavolo. Hanno altresì l’incarico di raccogliere le eventuali richieste dei dipendenti sottoponendole al Direttore dei giuochi per l’inoltro all’Ufficio del personale.
Art. 30
Gli Ispettori Capo e il Commissario Capo sorvegliano nei rispettivi reparti il contegno dei clienti in sala, raccolgono gli eventuali reclami che dovessero loro pervenire dagli Ispettori e Capitavolo, p, dopo gli accertamenti del caso, ne riferiscono al Direttore dei giuochi per gli opportuni provvedimenti (ammonizioni, ritiro tessera ecc.).
Art. 31
L’Ispettore Capo cura personalmente le aggiunte ai tavoli ed assiste, con un rappresentante dell’Amministrazione, alle operazioni di chiusura serale dei tavoli stessi. In assenza dell’Ispettore Capo, le operazioni di aggiunta ai tavoli, possono essere curate dall’Ispettore di servizio.
TITOLO IV
MANSIONI E RESPONSABILITA’ DEGLI ISPETTORI DI XXXX
Art. 32
Gli Ispettori hanno il dovere di sorvegliare che sia data esecuzione alle norme del presente Regolamento e degli ordini di servizio, adoperandosi particolarmente perché il giuoco si svolga con signorilità e serietà. Essi curano l’apertura e la chiusura dei tavoli nonché delle cassette che contengono la dotazione dei gettoni ed. il prelievo e la consegna delle cassette in dotazione alla Cassa centrale. Sorvegliano il contegno degli impiegati, intervengono nelle discussioni che regolano secondo il proprio giudizio, e, ove occorra, d’intesa con il rappresentante dei Controllori Comunali.
Art. 33
Gli Ispettori non devono avere familiarità con il personale subalterno, in quanto la funzione ispettiva richiede un rigoroso rispetto della disciplina e della gerarchia. Venendo a conoscenza di qualsiasi avvenimento che turbi o possa turbare il funzionamento dei tavoli da giuoco o modificare comunque il normale andamento di essi, ne riferiranno subito ai loro superiori diretti. Gli Ispettori dovranno annotare giornalmente le assenze ed i richiami disciplinari degli impiegati su apposito registro tenuto dalla Direzione; contemporaneamente dovranno informare il Direttore o l’Ispettore Capo. E’ fatto divieto all’Ispettore di servizio allontanarsi dalle sale senza aver provveduto a farsi sostituire.
Art. 34
Oltre alle suddette mansioni d’ordine generale, gli Ispettori di sala, cureranno la osservanza delle seguenti disposizioni:
1) il pagamento di somme contestate, specie se di una certa importanza, può essere effettuato dai tavoli di giuoco soltanto con l’intervento dell’Ispettore di turno;
2) il cambio dei gettoni tra il tavolo e la cassa deve aver luogo con il controllo dell’Ispettore di turno;
3) i Croupiers devono avere con il pubblico un contegno non confidenziale; l’Ispettore sorveglierà particolarmente quelle persone che, dimostrando eccessiva confidenza con qualche impiegato lo se guano insistentemente ai posti ai quali esso è destinato;
4) il pubblico deve mantenere un contegno corretto. L’Ispettore ha l’obbligo di richiamare il cliente che eventualmente non mantenga tale contegno;
5) – Omissis –
6) L’Ispettore, inoltre, deve tenere al corrente il Direttore e l’Ispettore Capo di tutte le anormalità verificatesi nelle sale durante il turno di servizio e degli eventuali richiami operati nei confronti dei dipendenti, richiami da annotarsi sul registro tenuto dalla Direzione.
MANSIONI E RESPONSABILITA’ PARTICOLARI PER I CONMISSARI DEL BACCARA’
Art. 35
Ai Commissari incombe l’obbligo di esplicare continue e scrupolosa sorveglianza – al pari degli
Ispettori – ai tavoli di baccara. Essi sono responsabili dello svolgimento del giuoco e devono vigilare, affinché Croupiers e Cambisti svolgano le rispettive mansioni diligentemente e in conformità delle disposizioni contenute nel presente Regolamento. I Commissari riferiranno al Direttore od al Commissario Capo qualsiasi errore commesso dai Croupiers e Xxxxxxxx ed ogni eventuale controversia od irregolarità verificatasi durante la partita, con annotazione sull’apposito registro di Direzione. Il Commissario, cessato il proprio turno di lavoro, ha l’obbligo di informare il collega subentrante dei tavoli eventualmente chiusi durante detto turno e di tutte le altre novità verificatesi, redigendo sull’apposito registro - agenda una breve relazione che sarà da lui firmata e controfirmata dal Commissario subentrante.
Art. 36
I Commissari, qualora avvengano contestazioni ai tavoli da giuoco, debbono cortesemente intervenire al fine di evitare qualsiasi discussione e per placare ogni antagonismo fra i clienti. Gli eventuali incidenti verificatisi saranno annotati sul libro di Direzione. I Commissari regolano i colpi attenendosi scrupolosamente al regolamento.
TITOLO V
MANSIONI E RHSPONSABILITA’ DEI CAPIPARTITA E DEI SOTTOCAPI PARTITA
Art. 37
I Capitavolo e i Capipartita hanno obbligo di sorveglianza e di controllo. Essi riferiscono all’Ispettore di servizio ogni minima irregolarità riscontrata al tavolo. All’apertura dei tavoli ciascun Capo deve contare ad alta voce, taglio per taglio, la dotazione dei gettoni disposta sul tappeto dagli impiegati, alla presenza dell’Ispettore dei giuochi, dell’Ispettore Amministrativo e del Controllore Comunale. Inoltre i Capitavolo sorveglieranno che gli impiegati dispongano i gettoni attorno al cilindro nell’ordine d’uso.
Art. 38
Alla chiusura pomeridiana, alla presenza dei sopracitati funzionari, sarà ripetuta l’operazione per i gettoni di taglio compresi tra 5.000 a milioni: il Capo, l’Ispettore Amministrativo ed il Controllore Comunale compileranno rispettivamente una distinta dei valori rimasti. La medesima operazione di controllo sarà ripetuta alla seconda apertura. Alla chiusura del tavolo il Capo deve personalmente assicurarsi che la cassetta dove sono riposti i gettoni durante la partita sia completamente vuota. I Sottocapi tavolo devono prestare la massima attenzione nella sorveglianza della partita e coadiuvare con efficacia il loro Capo. All'apertura del tavolo, in assenza del Capo, il Sottocapo dovrà sostituirlo.
Art. 39
I bordeaux saranno compilati dai Capi, dall’Ispettore Amministrativo e dal Controllore Comunale. I due ultimi bordeaux dovranno portare la firma dei tre funzionari compilanti; quello del Capo, da inviarsi all’Ufficio Xxxxx affinché sia provveduto alla reintegrazione della dotazione, sarà, inoltre, controfirmato dall’Ispettore dei giuochi; Reintegrata la dotazione, alla presenza dell’Ispettore di servizio, i Capi dovranno Controllarla ad alta voce e quindi immetterla nell’apposita cassetta alla cui chiusura provvederà l’Ispettore di servizio.
In caso di ammanchi alla dotazione, quando non risulti manomissione, i Capi e gli impiegati risponderanno in solido.
Art. 40
I Capi non devono per alcun motivo maneggiare i gettoni facenti parte della dotazione dei tavoli, essendo riservata soltanto agli impiegati ogni operazione che comporti il movimento dei gettoni. I Capi non possono farsi sostituire ed allontanarsi dal loro posto devono permetterlo ai loro dipendenti, senza l’autorizzazione dell’Ispettore di servizio.
Art. 41
Ciascun Capopartita all’inizio del gioco ordina la verifica delle carte in presenza di almeno un. giocatore seduto e dell’Ispettore di servizio. Al termine di ogni taglia le carte dovranno essere adeguatamente mescolate.
Art. 42
I capi del Trente et Quarante devono esigere che i dipendenti si uniformino alle disposizioni di carattere generale contemplate al Titolo I “Doveri del Personale”. Essi quindi devono particolarmente vietare che gli impiegati discutano con la clientela e che stiano - anche se la partita ha un ritmo lento – con le braccia incrociate. Le braccia – ad operazioni terminate – devono rimanere sul tavolo.
Art. 43
In caso di contestazione tra impiegati e clienti, i Capipartita devono intervenire, rendere giustizia, abbreviare ogni discussione e far valere la loro autorità, sempre osservando massima moderazione di linguaggio. In casi gravi dovranno richiedere l’intervento dell’Ispettore di Servizio,
Art. 44
I Capi non potranno effettuare nessun pagamento doppio senza l’autorizzazione dell’Ispettore di servizio.
- Omissis -
Art. 45
I Capi devono presentarsi in sala all’Ispettore di servizio cinque minuti prima dell’orario di apertura del tavolo. Essi devono accertarsi che tutti gli impiegati, compresi i “tournant”, siano presenti all’operazione di apertura e di chiusura del tavolo. Controlleranno la tenuta e la pulizia della propria squadra (barba, capelli, camicia, colletto ecc.)
- Omissis -
Art. 46
Salvo che per ragioni di servizio, i Capi si asterranno dal parlare con gli impiegati, i Controllori Comunali e i valletti e ridurranno al minimo i discorsi con i clienti.
Art. 47
I Capi devono avvertire l’Ispettore di servizio se l’impiegato ritarda a rientrare dal turno di riposo.
Art. 48
Pur cercando di mantenere ai propri dipendenti un turno regolare, il Capo ha il dovere, nei momenti di maggior lavoro, di servirsi dell’opera degli impiegati migliori.
Art. 49
I Capi per effettuare operazioni di cambio di gettoni (vedi art.34 e comma 2) richiederanno la presenza dell’Ispettore.
Art. 50
I Capi devono sedere sempre in posizione corretta, senza incrociare le gambe o curvarsi. Quando la partita è animata devono controllarla in piedi.
Art. 51
In caso di irregolarità di qualsiasi natura verificatasi al tavolo, i Capi saranno ritenuti corresponsabili.
Art. 52
I Sottocapi devono prestare la massima attenzione nella sorveglianza della partita e coadiuvare efficacemente il loro Capo. All’apertura del tavolo in assenza del Capo, il Sottocapo dovrà sostituirlo.
TITOLO VI
MANSIONI E RESPONSABILITA’ DEI CAPITAVOLO E DEI SOTTOCAPITAVOLO
Art. 53
Le funzioni del Capo e del Sottocapo sono equivalenti, dovendo il Sottocapo sorvegliare una parte del tavolo secondo la indicazione concordata col Capo stesso. In assenza del Capo, il Sottocapo ha l’obbligo di farne le veci.
Art. 54
Il Capotavolo deve curare che l’entrata e l’uscita della propria squadra nella sala avvengano in modo ordinato e corretto. In particolare:
- sorveglia che tutti i pagamenti, anche minimi, siano chiaramente annunciati;
- che non si cominci a puntare sulle poste vincenti se tutto non e stato pagato;
- che il Croupier non faccia giuoco di suo arbitrio per i clienti, esigendo anzi che tutto quanto è assegnato al tavolo sia annunciato dal cliente.
Art. 55
Ogni Capotavolo deve esigere che i Croupiers ripetano chiaramente tutto ciò che assegnano per i clienti e se il Croupier del tavolo trasmette l’annunzio ai “bout de table” e viceversa, egli curerà che l’assegnazione avvenga secondo quanto ha stabilito il cliente.
Art. 56
I Capitavolo devono esercitare attivo controllo affinché i biglietti di banca consegnati da clienti ai tavoli siano ben aperti e messi in. evidenza dai Croupiers prima del cambio, da annunciarsi
chiaramente.
Art. 57
I Capitavolo devono vigilare che sia chiaramente annunciato il numero vincente ed indicato col rastrello da parte dell’impiegato che ne ha l’obbligo e che, infine, siano annunziate tutte le poste vincenti.
Art. 58
Il Capotavolo non permetterà che l’impiegato faccia girare il cilindro troppo lentamente dando l’impressione di favoritismi inesistenti, né deve permettere che vi siano discussioni tra un proprio dipendente ed i clienti spettando solo a lui di intervenire. Puntualmente, ogni mezz’ora, deve far passare la pallina da un impiegato all’altro annunciando “les boules passent”.
Art. 59
I Sottocapi devono prestare la massima attenzione nella sorveglianza della partita e coadiuvare efficacemente il loro Capo. All’apertura del tavolo, in assenza del Capo, il Sottocapo dovrà sostituirlo.
TITOLO VII
MANSIONI E RESPONSABILITA’ DEGLI IMPIEGATI
(Croupiers) Art. 60
Gli impiegati devono osservare scrupolosamente l’orario di servizio. Essi devono trovarsi al tavolo cinque minuti prima dell’apertura, entrare e uscire di sala dietro al loro Capo, nel massimo ordine e silenzio. Cureranno la tenuta e la pulizia della propria persona
- Omissis -
Art. 61
Gli impiegati devono disporsi al tavolo prendendo il pesto loro assegnato. Alla posa della dotazione gli impiegati N. 1 e N. 4 e il “bout de table” di sinistra, si disporranno dalla parte del tavolo alla sinistra del Capo, e gli impiegati N. 2 e 3, il “bout de table” di destra ed il “tournant” si disporranno alla destra. In caso di assenza di un componente la squadra il “tournant” prenderà temporaneamente il posto dell’assente. Durante tale operazione è assolutamente vietato mutare posto ed iniziare qualsiasi operazione di cambio prima che tutta la dotazione sia completamente ordinata intorno al cilindro.
Art. 62
Gli impiegati non devono mai alzarsi dal tavolo senza prima aver operato il cambio dei valori loro presentati e dopo aver atteso la fine del colpo. Nell’atto di alzarsi dal tavolo devono, come e consuetudine, segnalare l’abbandono del posto con un lieve picchiar di mano.
Art. 63
Nessun impiegato può allontanarsi dalla sala senza l’autorizzazione del Capo e dell’Ispettore di servizio, soprattutto quando il tavolo sta compiendo le operazioni di apertura e di chiusura.
Art. 64
Gli impiegati, che a seconda del numero vincente devono sguarnire il tappeto, sono tenuti, prima di procedere a tale operazione, a segnare col rastrello il numero stesso ed annunciare ad alta voce le puntate vincenti. Le masse vincenti a “manque” o “passe” debbono essere spostate lateralmente sul tableau per agevolare il rastrellamento di quelle perdenti.
Art. 65
E’ severamente proibito agli impiegati di pagare una puntata vincente con una perdente. Essi debbono prima sguarnire la parte del tappeto che li concerne e quindi provvedere ai pagamenti.
Art. 66
Prima di procedere ai pagamenti gli impiegati hanno l’obbligo di distendere le masse vincenti affinché tutti possano rendersi preciso conto del loro valore e devono cosi lasciarle fino a pagamento ultimato. Essi devono, inoltre, indicare col rastrello le puntate che man mano vengono pagate, annunciando il pagamento stesso ad alta voce. Poiché ogni combinazione deve essere oggetto di un pagamento separato, i pagamenti globali sono proibiti.
Art. 67
Le banconote devono essere distese e contate prima del pagamento dell’incasso, per il controllo. La massima diligenza deve essere osservata. nell’accettazione dei biglietti di banca, in special modo per quelli di grosso taglio. Quando un biglietto, viene giuocato alla roulette e obbligo dell’impiegato di annunciare ad alta voce la combinazione puntata. Ciò per evitare gli
errori che la vicinanza delle combinazioni potrebbe far sorgere: quando è possibile occorre sostituire i biglietti con gettoni di eguale valore.
Art. 68
Gli impiegati devono far girare la pallina ed il cilindro in senso opposto a velocità regolare con un minimo di sei giri per la pallina. Il passaggio della pallina da un impiegato all’altro deve avvenire ad ogni mezz’ora. Al colpo precedente il cambio di mano della pallina, l’impiegato dovrà annunciare: “Après le coup les boules passent”.
Art. 69
L’impiegato dovrà astenersi dall’intervenire nelle discussioni, se non. direttamente interpellato dal Capo o dall’Ispettore.
Art. 70
Qualora durante il servizio la clientela dovesse rivolgersi agli impiegati con modi poco urbani o sconvenienti, questi non devono reagire, spettando Soltanto ai Capi e all’Ispettore di servizio d’intervenire nei modi più opportuni.
Art. 71
Quando un Capo ordina all’impiegato di pagare, quest’ordine deve essere eseguito senza commenti e soprattutto senza manifestare disappunto.
Art. 72
L’impiegato che trovasi all’estremità del tavolo (bout de table) deve distendere le masse vincenti delle dozzine, delle colonne, dei colori e dei numeri dell’ultima dozzina, contarle, servendosi esclusivamente del rastrello ed annunciarle ad alta voce. Egli deve sempre vigilare il tappeto, rettificare le puntate incerte, coadiuvare i colleghi al cilindro, sorvegliare i pagamenti e tutte le operazioni inerenti al giuoco: deve inoltre, nell’interesse della partita, agevolare il pubblico offrendogli maggiore facilità di giuocare.
Art. 73
Al 30/40, il “tailleur” all’inizio di ogni taglia dovrà annullare le prime cinque carte, senza. lasciarne vedere il valore.
Art. 74
E’ severamente proibito al “tailleur” di lasciar vedere qualsiasi carta del mazzo e particolarmente l’ultima carta dei mazzi che prende man mano dal tallone. E’ altresì proibito di contare le carte che ancora gli rimangono in mano in fine della taglia per assicurarsi se il colpo vi sia o meno.
Art. 75
Il “tailleur” deve annullare le carte dopo che tutte le masse vincenti sono state pagate. Se il colpo fosse nullo, per parità di punti, egli dovrà lasciare le carte allineate sul tavolo il tempo necessario affinché ogni giocatore possa assicurarsi della esattezza del punto annunciato.
Art. 76
Il “tailleur” deve annunciare “les chances” vincenti ad alta voce, in modo da essere udito da tutti i giuocatori che si trovano attorno al tavolo.
Art. 77
Quando il “tailleur” dichiara il “rien ne va plus” i “payeurs” devono respingere tutte le ulteriori giocate e rifiutare tutti gli annunci che venissero loro fatti dicendo “il est trop tard”.
Art. 78
I pagamenti, il cambio di denaro e gettoni, devono essere annunciati ad alta voce.
Art. 79
L’impiegato, ogni qualvolta effettua un cambio, deve distendere i gettoni ed aprire i biglietti in modo visibile e contare a voce chiara il valore corrispondente a quello ricevuto.
Art. 80
Tutte le operazioni di cambio devono essere sospese quando l’impiegato sguarnisce il tappeto e procede ai pagamenti. I valori esteri e gli assegni devono essere cambiati alla cassa dell’Ufficio Cambio.
Art. 81
Per recarsi da una sala all’altra il personale deve passare per i corridoi. I “tournants” finito il turno, non possono lasciare il servizio quando il tavolo è incompleto.
Art. 82
Gli impiegati sono corresponsabili delle irregolarità verificatesi al loro “tableau”.
NORME PER GLI ANNUNCI DELLE PUNTATE
Art. 83
E’ assolutamente proibito ai Capi ed agli impiegati di accettare annunci sulla parola senza che siano accompagnati dal relativo importo; simile annuncio non avrà quindi valore. In caso di accettazione i Xxxx risponderanno in proprio per gli annunci non saldati.
Art. 84
E’ egualmente proibito accettare i seguenti annunci: Il giuoco del Signore... o della Signora... Gli orfanelli, I vicini del numero...ecc. ecc. Si possono accettare soltanto “i vicini dello zero” e “la serie cinque otto”.
Art. 85
Gli annunci che venissero fatti all’ultimo momento mentre la pallina sta per urtare sull’ostacolo e dopo l’annuncio “rien ne va plus” dovranno essere respinti dall’impiegato. Solo in casi eccezionali, sempre che l’impiegato abbia il tempo di annunciarli ad alta voce ed il Capo di confermarli, potranno essere accettati.
In caso contrario l’impiegato deve immediatamente dire “l’annonce ne joue pas” e restituire l’importo dell’annuncio al cliente.
Art. 86
Le puntate non controllabili nel loro ammontare per mancanza del tempo o si suppongono superiori ai massimi devono essere annunciate da parte dell’impiegato e ripetute dal Capo: “la massa giuoca fino alla concorrenza del massimo”.
BACCARA
Art.87
I Croupiers di Baccara e i Cambisti devono riferire ai Commissari le eventuali irregolarità riscontrate nello svolgimento della partita.
Al pari degli altri colleghi, essi saranno cortesi col pubblico ed è loro stretto obbligo di obbedire prontamente agli ordini dei superiori, accettarne le osservazioni senza discutere né fare atti di impazienza. E’ severamente proibito conversare con clienti su argomenti estranei al giuoco e con i valletti.
Art. 88
Il Croupier chiamato per l’apertura di un tavolo deve presentarsi insieme allo Changeur. Il Croupier di Xxxxxxx., prima dell’inizio della partita, deve disporre sul tavolo sei mazzi di carte scoperte e mescolate in una sola massa, deve farne dei piccoli mazzi senza distaccarli dal tavolo; le riunirà poi in un sol mazzo e inviterà il giocatore che ne ha il diritto a tagliare. Dopo di che, conservando l’ordine ottenuto separerà le ultime sette carte con l’apposito cartoncino indi le immetterà nel “Sabot” e darà inizio al giuoco. E’ dovere del Croupier di richiedere al Commissario la sostituzione di quelle carte eventualmente deteriorate.
Art. 89
Il Croupier deve esigere che durante la partita, banchieri e puntatori tengano la carte come prescrivono gli usi del giuoco; in particolare il banchiere non distribuirà le carte prima che il giuoco sia stato dichiarato chiuso dall’impiegato, ed il giocatore in piedi deporrà le carte sul tavolo appena letto il punto.
Art. 90
L ’ ammontare del banco dovrà essere visibile a tutti i giuocatori ed annunciato ad alta voce. Il Croupier risponde in proprio dei banchi a vuoto. Il Croupier prima del “rien ne va. Plus” specificherà ad alta voce il valore delle puntate relative a gettoni situati sulla riga, nel caso di “egalité” la specificazione deve essere ripetuta al colpo successivo.
Art. 91
Il Croupier di Xxxxxxx deve tenere chiusa la coulisse della cagnotte e deve far cambiare in gettoni dallo Changeur, tutte le puntate in moneta: le operazioni di cambio devono essere annunciate ad alta voce ed effettuate soltanto a colpo definito e vinto dal banchiere, salvo i casi in cui il banchiere manifesti desiderio contrario.
Art. 92
Il Croupier di baccara, dopo ogni colpo, deve annunciare ad alta voce i punti, stabilendo subito la vincita, quindi metterà, con la paletta, le parte nella “cuvette” prima di iniziare ogni altra operazione. A fine partita egli non potrà abbandonare il tavolo senza il permesso del Commissario.
Art. 93
Il Croupier per regolare qualsiasi contestazione, richiederà immediatamente l’intervento del Commissario di turno.
TITOLO VIII
MANSIONI E RESPONSABILITA’ DEI CAMBISTI
Art. 94
Il Cambista è adibito al cambio dei gettoni ai Croupiers quando occorrono per il prelievo della cagnotte e ai giocatori, ogni qualvolta lo richiedano. Sono vietati sospesi di qualsiasi natura essi piano, anche se rappresentati da buoni.
- Omissis -
Art. 95
La Direzione ha il diritto di fare controlli di cassa in qualsiasi momento.
– Omissis –
Ogni differenza in più o in meno dà diritto all’Amministrazione di collocare il cambista sotto inchiesta. A seconda delle risultanze egli potrà essere anche passibile di licenziamento in tronco.
Art. 96
Il cambista deve usare verso i clienti un contegno cortese, educato, agevolare con prontezza lo svolgimento della partita e non distrarsi dalle sue occupazioni. Egli deve rimanere in piedi, di fronte al Croupier, cambiare con sollecitudine i gettoni che l’impiegato domanda e le puntate in moneta.
Art . 97
E vietato in modo assoluto, pena il licenziamento, fare prestiti ai giuocatori, sotto qualsiasi forma.
Art. 98
I Cambisti devono provvedere al passaggio del sabot e devono pure provvedere che il cliente, assentandosi momentaneamente, sia tempestivamente avvertito affinché possa prendere la propria mano.
Art. 99
La chiamata dei giuocatori per ogni nuovo sabot deve essere fatta sistematicamente prima dell’alzata del mazzo.
Art. 100
Qualora i Cambisti fossero pregati dal cliente di effettuare il cambio di gettoni in denaro, dovranno con la massima cortesia, pregare il cliente di rivolgersi al Commissario. Questa operazione di cambio di gettoni in denaro, non autorizzata, è assolutamente proibita. I cambi che essi effettuano, come sopra autorizzati, devono esser fatti in modo che tutti possano controllarli e precisamente allineando ed annunciando le masse come alla roulette ed al trente et quarate. E’ tassativamente vietato eseguire cambi durante lo svolgimento del colpo, come è vietato eseguire cambi diretti di biglietti da impiegato a cambista senza che essi siano preventivamente ben distesi sul tavolo per essere contati.
Art. 101
Il cambista deve iniziare e terminare il turno di servizio senza trovarsi in possesso di biglietti di banca. Essi devono essere cambiati alla cassa. Il cambista nel corso della “smazzata” delle carte non può allontanarsi dal tavolo anche per breve tempo e dovendolo fare per motivi eccezionali, chiederà il permesso all’Ispettore di servizio.
TITOLO IX
MANSIONI E RESPONSABILITA’ DEI CASSIERI
Art. 102
E’ vietata ai Cassieri qualsiasi operazione che esorbiti dalle proprie mansioni.
Essi non possono effettuare cambio di gettoni in denaro ai dipendenti del Casino od a qualsiasi altra persona che non sia giocatore. E’ altresì vietato il cambio dei gettoni direttamente per conto dei tavoli, in quanto tale operazione deve essere effettuata alla Cassa Centrale.
REGOLAMENTO CONTROLLORI AMMINISTRATIVI
Art. 1) Il Reparto dei Controllori Amministrativi (di seguito: CCAA, il reparto) è preposto alla verifica della regolarità del gioco nonché alla tutela e salvaguardia del patrimonio aziendale.
Art. 2) Il Reparto del Controllori Amministrativi dipende del Responsabile della Sicurezza e Tutela del Patrimonio Aziendale, il quale riporta direttamente al Direttore Generale e, in sua assenza, all’Organo Amministrativo.
Art. 3) Il Responsabile del Reparto collabora col Direttore dei Giochi e/o con le figure di vertice dei giochi tradizionali, dei giochi elettromeccanici e del gioco online nonché col Direttore del Corpo Speciale di Controllo del Comune di Sanremo, coordinando il personale posto alle proprie dipendenze, affinché siano rispettati regolamenti, norme e procedure vigenti, incluse le disposizioni di legge contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.
Art. 4) Nell’espletamento delle loro mansioni i CCAA devono astenersi dal conversare con i colleghi e con il restante personale se non per motivi di servizio. Agli stessi è fatto divieto di sostare negli spazi aziendali frequentati abitualmente dagli impiegati di gioco E’ altresì fatto loro assoluto divieto di accettare mance e/o regalie dai clienti rispetto ai quali andrà assolutamente evitata ogni forma di familiarità.
Art. 5) Viene demandata ai CCAA la verifica del regolare svolgimento del gioco, la vigilanza sul contegno dei giocatori e sul loro livello di gioco, il rilevamento della presenza nelle sale di persone destinatarie di provvedimenti di inibizione o di soggetti per altro verso indesiderabili, il rispetto delle norme concernenti l’abbigliamento e il decoro, sia dei giocatori che dei dipendenti, con particolare riferimento all’obbligo di avere le tasche cucite previsto dal Regolamento del personale addetto ai giochi, in accordo e/o unitamente ad un Ispettore.
Art. 6) I CCAA dovranno vigilare affinché sia sempre osservato dal personale il rispetto di tutte le prescrizioni previste dai regolamenti e dagli ordini di servizio. Per quanto concerne eventuali segnalazioni sul conto di posizioni apicali (personale inquadrato al primo livello o superiore) esse dovranno essere effettuate in via strettamente riservata al Responsabile del Reparto a mezzo di specifico rapporto, ove necessario senza ritardo.
Art.7) Negli eventuali casi di irregolarità commesse da impiegati di gioco, basate anche su presunte connivenze di questi con i clienti, i CCAA dovranno immediatamente riferirne al Responsabile del Reparto, il quale, qualora ne ricorra la necessità e l’urgenza, chiederà alla Direzione Giochi od al suo rappresentante in servizio di sospendere la prestazione lavorativa dell’impiegato per procedere alle procedure del caso.
Il CA dovrà obbligatoriamente richiedere alla Sala regia l’archiviazione delle relative immagini qualora esse risultino necessarie per la contestazione degli addebiti
Art. 8) I Controllori Amministrativi dovranno provvedere alla distribuzione delle palline per le varie roulette, delle carte e dei sabot occorrenti per l’apertura dei tavoli di carte. La fascetta numerata che avvolge ogni sixain sarà compilata dal Capo Tavolo indicandovi il numero del tavolo di gioco, data ed ora di apertura del mazzo e quindi verrà consegnata al CA, che la riporrà nell’armadio preposto, a disposizione degli addetti all’archivio gettoni (c.d. “cartai”).
Nel caso il CA abbia il sospetto che le carte possano essere state manomesse o che qualche carta sia stata sottratta o segnata e che quindi la partita possa essere irregolare, esso ha facoltà di disporre il cambio del mazzo di carte in uso ai tavoli di Ultimate Texas Hold’em, di Hold’em Cash Game Poker nonché per tutti i giochi di carte per i quali il giocatore ha la facoltà di maneggiare le proprie carte.
A fine partita, i Controllori Amministrativi riceveranno le carte dal Capo Tavolo associandole alla fascetta originaria.
I CCAA dovranno prestare particolare cura affinché gli Impiegati di gioco rispettino le norme in tema di gestione dei mazzi di carte ed in dettaglio: controllo iniziale dei mazzi, mescolamento,
xxxxxx, scarto, introduzione nel sabot o nel mescolatore, distribuzione delle carte, verifica del mazzo a fine partita.
Di seguito, utilizzando eventualmente una busta sigillata, riporranno quanto ricevuto nell’armadio blindato a disposizione dell’Archivio Gettoni.
E’ facoltà del Controllore Amministrativo effettuare a fine partita una verifica delle carte, dandone in tal caso atto nel proprio rapporto giornaliero.
Art. 9) Il Controllore Amministrativo dovrà presenziare alle eventuali “aggiunte” ai tavoli da gioco ed ai cambi di gettoni, in esecuzione delle relative procedure interne.
Art. 10) Il Controllore amministrativo potrà partecipare, senza esprimere valutazioni nel merito, ai pagamenti di opportunità, rispetto ai quali verrà avvisato senza ritardo dalla Direzione Giochi o dal suo rappresentante in servizio. Le eventuali e personali osservazioni verranno riportate sul proprio rapporto di servizio.
Art. 11) I controllori Amministrativi potranno effettuare, ogni volta che lo riterranno necessario, controlli alle casse dei cambisti dello Chemin de fer.
Il Responsabile del Reparto e -- in caso di sua assenza oppure in caso di urgenza -- il Capo Ufficio o Vice Capo Ufficio in servizio potranno effettuare le verifiche che riterranno necessarie accedendo presso le Casse di Sala, all’Ufficio Cassa Assegni, alla Cassa Generale, al Segretariato nonché presso le Casse Slot, acquisendovi le informazioni che verranno ritenute necessarie, incluse quelle necessarie per assicurare il presidio delle disposizioni di legge contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.
Gli appartenenti al Reparto CCAA coadiuvano infatti il soggetto al quale la Società delega le funzioni di cui all'articolo 41 del D.Lgs. n. 231/2007 in materia di segnalazione di operazioni sospette; quest’ultimo adotta adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell'identità delle persone che effettuano la segnalazione.
Art. 12) I Controllori Amministrativi non dovranno mai intervenire nelle contestazioni di gioco, ma - qualora siano a conoscenza di elementi determinanti per il giudizio – li comunicheranno all’Ispettore di sala. Di ciò faranno menzione sul proprio rapporto giornaliero di servizio.
Art. 13) Il Controllore Amministrativo alla chiusura di ogni tavolo può eventualmente scortare le cassette della valuta, verificandone la regolare custodia da parte degli addetti al trasporto (personale della vigilanza privata), fino alla conseguente destinazione (cassaforte della quale detengono la chiave i Controllori Comunali).
Alla chiusura delle Sale Tradizionali, i Controllori Amministrativi si assicureranno che le cassette di cui sopra giungano al caveau.
Lì si accerteranno, unitamente ai Controllori Comunali, dell’esatta corrispondenza tra le cassette stesse ed i tavoli operanti in quella giornata. Di tale operazione formeranno una distinta, in triplice copia: una per i Controllori Comunali, una per la Cassa Generale ed una per gli atti del Reparto.
Art. 14) I Controllori Amministrativi possono e devono allontanare dalle sale i clienti che con la loro condotta:
xxxxxxxxx disturbo in sala, abbiano un atteggiamento scorretto nel gioco od ancora palesino comportamenti tali da far sospettare un disturbo da gioco d’azzardo patologico, avvalendosi a tal fine del supporto delle Guardie Particolari Giurate, qualora esso risulti consigliabile o necessario.
Degli allontanamenti eseguiti faranno menzione nel proprio rapporto giornaliero di servizio, eventualmente proponendo l’inibizione dell’accesso alle Sale da Gioco per i destinatari.
Art. 15) I Controllori Amministrativi, qualora intervengano verso la clientela per ragioni di controllo, dovranno qualificarsi come tali.
Art. 16) Il Controllore Amministrativo dovrà presentarsi in servizio indossando abiti adeguati al ruolo rivestito (per gli uomini giacca e cravatta), avendo particolare cura della propria persona.
Art. 17) Il Controllore Amministrativo nello svolgimento del proprio servizio dovrà proporsi verso chiunque con educazione. E’ fatto assoluto divieto maneggiare di denaro o fiches, se non per comprovate ed oggettive necessità di servizio e previo avviso al personale in servizio del Corpo Speciale di Controllo.
Art. 18) Ai Controllori Amministrativi è affidato, unitamente al personale di vigilanza privata, il controllo dei varchi antitaccheggio presenti nonché la prima gestione degli oggetti smarriti, nel rispetto delle procedure aziendali.
Art. 19) Gli orari di servizio dei Controllori Amministrativi saranno elaborati in tempo utile per la comunicazione a tutti gli interessati.
Art. 20) I Controllori Amministrativi segnaleranno al Responsabile del reparto, eventuali manchevolezze aventi rilievo disciplinare commesse dal personale aziendale nel corso del servizio, qualora esse vengano rilevate in assenza del loro diretto superiore.
Analoga funzione di controllo verrà esercitata con riferimento alle prestazioni rese da società affidatarie di servizi e ciò a tutela degli interessi dell’Azienda.
Art. 21) I Controllori Amministrativi effettueranno altresì il controllo della regolarità del gioco presso le sale “slot” nel rispetto delle procedure aziendali.
Art. 22) Durante le operazioni di prelievo delle banconote in Sala Slot, i Controllori Amministrativi si accerteranno che nell’area interessata permangano esclusivamente i commessi cassa, evitando che questi vengano in contatto con altro personale.
Art. 23) I controllori Amministrativi presenzieranno alle operazioni in Sala conta.
Art. 24) i CCAA possono effettuare delle verifiche a campione sui contatori degli accettatori di banconote delle varie slot machines.
In caso di rinvenimento di ticket di pagamento non incassato dai clienti di importo pari o superiore ad Euro cinque, il Controllore Amministrativo dovrà raccoglierli ed allegarli al rapporto di servizio, ponendo per primi quelli di importo maggiore.
I CCAA possono altresì invitare il personale tecnico a far effettuare verifiche più approfondite sulle banconote qualora vi sia il sospetto di falsità, avuto riguardo anche al comportamento di gioco del cliente.
REGOLAMENTO DEL SERVIZIO CASSA ASSEGNI E DELL’ATTIVITA’ DI RECUPERO CREDITI
INDICE
1. Servizio Cassa Assegni
2. Ufficio Cassa Assegni
3. Ammissione al Servizio
4. Documentazione
5. Titoli negoziabili
6. Accettazione degli assegni di conto corrente
7. Accettazione degli assegni circolari
8. Prelievi successivi di gettoni a fronte di un unico assegno
9. Esaurimento della capienza del limite individuale di accesso al Servizio
10. Violazione dei limiti individuali di accesso al Servizio
11. Superamento autorizzato dei limiti individuali di accesso al Servizio
12. Assegni interni
13. Accettazione di assegni di conto corrente a favore di clienti non ammessi al Servizio
14. Accettazione di assegni al gioco dello Chemin de Fer
15. Trattamento degli assegni
16. Inerzia del cliente ammesso al Servizio
17. Clienti inibiti
18. Identificazione del cliente e verifiche formali del titolo di credito
19. Verifica - sospensione - revoca autorizzazione
20. Assegni non andati a buon fine
21. Xxxxxxx trattenuti presso l’Ufficio
22. Attività di recupero crediti
23. Definizione transattiva di crediti verso clienti
Articolo 1 Servizio Cassa Assegni
1. Il Servizio Cassa Assegni (nel seguito indicato anche, sinteticamente, "Servizio"] e fornito da Casino S.p.A. (nel seguito indicata anche, sinteticamente, "la Società") secondo la previsione degli articoli 5 e 27 della Convenzione per la gestione del Casino Municipale di Sanremo, da essa stipulata con il Comune di Sanremo. Il Servizio ha lo scopo di consentire esclusivamente ai clienti del Casino Municipale, l'acquisto di mezzi di gioco a fronte del pagamento con assegni di conto corrente o circolari o vaglia postali.
2. Il Servizio e fornito gratuitamente nella stretta osservanza della normativa vigente, ed in particolare di quella in materia di contrasto del riciclaggio dei capitali di provenienza illecita, di cui al Decreto Legislative n. 231/2007 e s.m.i. e ai conseguenti provvedimenti, ed in materia di tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali di cui al Decreto Legislative n. 196/2003 e s.m.i., nonché nei limiti e secondo le modalità previsti nel presente Regolamento.
3. Fatte salve le ipotesi previste dai successivi articoli 7 e 13, al Servizio possono accedere esclusivamente i clienti che abbiano presentato apposita istanza di ammissione redatta conformemente al modello appositamente predisposto (allegato n. 1] e per i quali sia stata esperita con esito favorevole la procedura di ammissione di cui al successivo articolo 3.
Articolo 2 Ufficio Cassa Assegni
1. Il Servizio Cassa Assegni e fornito dall'Ufficio Cassa Assegni (nel seguito indicato anche, sinteticamente, "Ufficio"). L’Ufficio dipende gerarchicamente dal Responsabile della Produzione ed e soggetto al coordinamento del Responsabile Affari Generali e Societari.
2. L’Ufficio fornisce quotidianamente il Servizio per l'intera durata di apertura delle sale dei Giochi Tradizionali.
3. Salvo quanto tassativamente previsto dall’articolo 14 con riguardo alla fornitura del Servizio presso i tavoli di Chemin de Fer, e rigorosamente vietato a chiunque non sia preposto all’Ufficio Cassa Assegni di eseguire, anche episodicamente, le operazioni che formano oggetto del Servizio.
Articolo 3 Ammissione al Servizio
1. L’ammissione al Servizio Cassa Assegni ed il limite individuale entro il quale il singolo cliente ammesso pud compiere operazioni di acquisto di mezzi di gioco a fronte del pagamento con assegni di conto corrente o circolari o vaglia postali sono determinati da una Commissione composta da:
• il Responsabile della Produzione, o un suo delegato;
• il Responsabile del Corpo Speciale di Controllo del Comune di Sanremo presso il Casino Municipale, o un suo delegato;
• il Responsabile Affari Generali e Societari, o un suo delegato;
• il Responsabile dell'Ufficio Xxxxx Xxxxxxx, o un suo delegato;
• il Responsabile del reparto Controllori Amministrativi, o un suo delegato.
2. Il limite entro il quale possono essere accettati assegni di conto corrente o vaglia postali non pub superare, per singolo cliente, l'importo di euro 200.000,00 (euro duecentomila/00).
3. La Commissione si riunisce di norma una volta al mese, su iniziativa del Responsabile della Produzione. Ogni riunione della Commissione e validamente costituita in presenza di almeno quattro dei suoi componenti, a condizione che sia comunque rappresentato il Corpo Speciale di Controllo del Comune di Sanremo. La Commissione procede all'esame delle istanze degli interessati (presentate a mezzo del modello allegato 1) e, sulla base delle informazioni commerciali acquisite e sulla scorta della valutazione della correttezza e delle potenzialità di gioco dimostrate nel tempo dal richiedente, delibera, a maggioranza dei suoi componenti, la determinazione o la modifica dei limiti individuali di accettazione di assegni di conto corrente.
4. La Commissione, deliberando a maggioranza dei suoi componenti, potrà sospendere o revocare definitivamente l'ammissione al Servizio Cassa Assegni e/o escludere la possibilità di accedere ad ognuna delle facilitazioni previste dal presente regolamento, a suo insindacabile giudizio e senza obbligo di motivazione. In caso di urgenza la sospensione o la revoca dell'accesso al Servizio sono adottati direttamente dall’Ufficio, il quale provvede senza indugio a trasmettere alla Commissione la relativa documentazione per la ratifica del provvedimento.
5. Il cliente che abbia subito la revoca dell’ammissione al Servizio potrà chiedere la riammissione una volta sanata la propria eventuale posizione debitoria.
Articolo 4 Documentazione
1. Per ciascuno dei clienti che richiedono di essere ammessi al Servizio l’Ufficio Xxxxx Xxxxxxx, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislative n. 196 del 2003 e s.m.i., predispone e conserva, curandone il costante aggiornamento, la documentazione seguente:
• richiesta scritta di ammissione al Servizio Xxxxx Xxxxxxx, contenente dichiarazione di consenso al trattamento dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30.06.2003 n.
• 196 e s.m.i., redatta mediante compilazione del modulo di cui all’allegato n. 1;
• copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
• l’impegno del richiedente a comunicare tempestivamente le variazioni dei dati contenuti nella richiesta iniziale, ed in particolare l’indicazione delle banche e dei relativi rapporti di conto corrente sui quali egli intende trarre gli assegni.
2. L’Ufficio redige e conserva l'elenco nominativo riservato dei clienti ammessi al Servizio e
3. dei rispettivi limiti individuali di accettazione di assegni di conto corrente, curandone il puntuale aggiornamento. Gli aggiornamenti del predetto elenco sono tenuti a disposizione dei componenti della Commissione di cui all’articolo 3.
4. L’Ufficio redige e conserva, inoltre, la prima nota giornaliera degli assegni di conto corrente, degli assegni circolari e dei vaglia postali accettati, della quale quotidianamente e trasmessa copia all'Ufficio Cassa Generale, unitamente ai titoli.
5. L’Ufficio annota quotidianamente su apposito registro le operazioni di accettazione di assegni eseguite, indicando gli estremi del cliente, l'importo dell’operazione, il nominativo dell'operatore che ha eseguito 1’operazione e il nominativo e/o la funzione che la ha autorizzata. Su tale registro andranno altresì annotati i fatti di rilievo, ovvero l’esito degli assegni presentati all'incasso, le operazioni di preventiva verifica in ordine agli assegni circolari ed ogni altra notizia ritenuta utile per l’attività.
Articolo 5 Titoli negoziabili
1. Nell’esercizio del Servizio Cassa Assegni possono essere accettati assegni bancari, assegni circolari, vaglia postali o telegrafici, purché incassabili sulla piazza di
Sanremo. Possono essere accettati anche assegni tratti su banche non italiane, purché di Stati aderenti alla moneta unica europea, alle medesime condizioni e con le medesime limitazioni previste dal presente regolamento per gli assegni tratti su rapporti di conto corrente intrattenuti con banche italiane, fatto salvo quanto stabilito dal primo comma dell’articolo 9.
2. Gli assegni bancari possono essere accettati esclusivamente entro i limiti individuali determinati, per ciascun cliente ammesso al Servizio, ai sensi dell’articolo 3, salvo quanto previsto dall’articolo 11 in tema di superamento autorizzato di tali limiti.
3. Gli assegni circolari e i vaglia postali e telegrafici possono essere accettati solo in presenza delle condizioni stabilite dall’articolo 7, anche a favore di clienti per i quali non sia stata esperita la procedura di ammissione di cui all’articolo 3.
Articolo 6
Accettazione degli assegni di conto corrente
1. Gli assegni di conto corrente possono essere accettati solo se tratti da parte del cliente, completi di tutti i requisiti richiesti per la validità ed intestati a "C.S. S.p.A." con apposizione della clausola "non trasferibile" indipendentemente dal loro importo.
2. La successiva girata degli assegni, al fine di ottenerne l’accredito sui rapporti di conto corrente intrattenuti da Casino S.p.A. con le aziende di credito e apposta da dipendenti della Società a tal fine espressamente delegati.
3. Dai clienti ammessi al Servizio possono essere accettati esclusivamente assegni bancari tratti sui rapporti di conto corrente da essi intrattenuti con le aziende di credito indicate nella richiesta di ammissione al Servizio o indicate in successive integrazioni della richiesta stessa.
4. Potranno essere accettati assegni tratti su rapporti di conto corrente diversi da quelli indicati nella richiesta di ammissione al Servizio o da quelli indicati in successive integrazioni della richiesta stessa, esclusivamente nei casi in cui sia stata accettata l'assoluta correttezza dei precedenti comportamenti del cliente traente.
Articolo 7 Accettazione degli assegni circolari
1. L’accettazione di assegni circolari può aver luogo, anche a favore di clienti per i quali non sia stata esperita la procedura di ammissione di cui all'articolo 3, unicamente qualora il cliente presentatore abbia precedentemente comunicato gli estremi degli assegni circolari all'Ufficio Xxxxx Xxxxxxx, e questo, prima di procedere all'operazione, abbia accertato la loro "bene emissione" avvalendosi di una delle banche con cui Casino S.p.A. intrattiene rapporti. A tal fine copia dell’assegno circolare dovrà essere anticipata all’Ufficio a cura del Cliente, con almeno un giorno lavorativo bancario libero di anticipo per consentire all'Ufficio di eseguire le verifiche anzidette.
2. In deroga al comma precedente, e quindi in assenza di verifica sulla "bene emissione", possono essere accettati assegni circolari di importo non superiore a euro 20.000 (euro ventimila) qualora il cliente presentatore sia già ammesso al Servizio e si sia dimostrato soggetto corretto ed affidabile.
3. Nel caso di presentatore non conosciuto l’Ufficio richiede alla banca emittente, oltre che la "bene emissione", anche la verifica della coincidenza tra l’identità del presentatore dell’assegno circolare e l’identità di colui che ne ha richiesto
l'emissione. Qualora la banca trattaria emittente si renda indisponibile a fornire conferma di tale coincidenza, di xxx e fatta annotazione sul registro di cui all’articolo 4.
Articolo 8
Prelievi successivi di gettoni a fronte di un unico assegno
1. L’Ufficio Cassa Assegni può consentire ai clienti ammessi al Servizio di eseguire più acquisti di mezzi di gioco a fronte di un unico assegno, adottando le seguenti modalità:
a. il cliente consegna l’assegno compilato, con esclusione dell’importo, e autorizza, ora per allora, l’Ufficio ad apporre l’indicazione dell’importo al termine della giornata o del periodo previsto di frequentazione;
b. all'assegno e allegata una "scheda acquisti mezzi di gioco” conforme al modello appositamente predisposto (allegato n. 2) sulla quale sono successivamente registrati tutti gli acquisti e le eventuali restituzioni di mezzi di gioco eseguiti dal cliente, con indicazione dell'ora e dell’importo di ciascuno di essi; per ciascuna registrazione sono apposte la firma del cliente e la controfirma dell'addetto all’Ufficio, con indicazione del saldo risultante;
c. al termine della permanenza del cliente presso la Casa da Gioco l’Ufficio rileva il saldo dei mezzi di gioco acquistati dal cliente traente, al netto delle eventuali restituzioni, e quindi appone sull’assegno 1'importo corrispondente a tale saldo.
Articolo 9
Esaurimento della capienza del limite individuale di accesso al Servizio
1. Fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 11 in materia di superamento autorizzato dei limiti individuali, nonché fatta salva la possibilità di accettare assegni circolari o vaglia postali o telegrafici come previsto dall’articolo 7, i clienti ammessi al Servizio i quali, a seguito di precedenti operazioni, abbiano raggiunto il limite individuale di accettazione di assegni di conto corrente determinato ai sensi dell’articolo 3 non possono accedere al Servizio fino a quando l’Ufficio Xxxxx Xxxxxxx non abbia ottenuto dalle aziende di credito la comunicazione di esito favorevole relativa ad assegni accettati in precedenza, oppure, limitatamente ad assegni tratti su rapporti di conto corrente intrattenuti con banche italiane, fino a quando non siano trascorsi sei giorni lavorativi dal versamento degli assegni accettati in precedenza senza che sia pervenuto esito sfavorevole in relazione ad essi.
2. L’inibizione all’accesso stabilita dal comma precedente potrà essere derogata, su autorizzazione del Responsabile della Produzione, a favore di clienti di provata affidabilità.
Articolo 10
Violazione dei limiti individuali di accesso al Servizio
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11 in materia di superamento autorizzato dei limiti individuali di accettazione di assegni di conto corrente, la violazione di tali limiti comporta la responsabilità disciplinare e patrimoniale di colui che se ne sia reso responsabile con dolo o colpa grave.
Articolo 11
Superamento autorizzato dei limiti individuali di accesso al Servizio
1. Il limite individuale di accettazione di assegni di conto corrente, determinato secondo la procedura di cui all'articolo 3, può essere esclusivamente superato:
• su autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Xxxxx Xxxxxxx sino al 50% del limite autorizzato, e comunque per un importo massimo di euro 50.000,00 (euro cinquantamila);
• su autorizzazione del Responsabile della Produzione, o, in sua assenza, di un suo delegato, fino al 100% del limite autorizzato, e comunque per un importo massimo di euro 100.000,00 (euro centomila);
• su autorizzazione congiunta del Responsabile della Produzione e di un altro componente della Commissione di cui all'articolo 3, per oltre il 100% del limite autorizzato, e comunque per un importo massimo di euro 150.000,00 (euro centocinquantamila).
Le autorizzazioni al superamento dei limiti autorizzati sono registrate con le modalità di cui al comma quarto dell’articolo 4, oltre che nel registro cartaceo, anche nel sistema informatico in uso all’Ufficio Xxxxx Xxxxxxx, riportando gli estremi dell’operazione, la posizione del cliente e l’indicazione della funzione autorizzante.
Tali registrazioni devono essere conformi a quelle apposte sul registro cartaceo, il quale e vistato dal Responsabile della Produzione e dal Responsabile Affari Generali e Societari.
2. In nessun caso il superamento del limite di accesso al Servizio stabilito ai sensi dell’articolo 3, secondo le modalità sopra descritte, può essere considerato un diritto del cliente ammesso al Servizio, trattandosi bensì di una particolare agevolazione, da concedere esclusivamente a clienti dei cui comportamenti precedenti sia stata accertata I’assoluta correttezza.
Articolo 12 Assegni Interni
L'assegno interno, denominato anche comunemente "bianchino", costituisce una forma di ricevuta mediante la quale il cliente, con la sua sottoscrizione, conferma di aver ricevuto dall'Ufficio Xxxxx Xxxxxxx mezzi di gioco per il controvalore indicato.
L’utilizzo degli assegni interni:
a) costituisce una forma eccezionale di acquisto di mezzi di gioco;
b) è riservato a Clienti di primaria importanza e notoria affidabilità, che siano impossibilitati a consegnare un assegno bancario;
c) per i clienti gia ammessi al Servizio e consentito fino a concorrenza del rispettivo limite di accesso nell’ambito della singola sessione di gioco, fermo restando che nell'eventuale sessione di gioco successiva l'utilizzo sarà condizionato all'avvenuta regolarizzazione delle posizioni precedenti, e comunque entro il rispettivo limite di accesso al Servizio, fatta eccezione per clienti particolarmente meritevoli indicati in apposito elenco tenuto ed aggiornato su disposizioni impartite dalla Commissione di cui all’articolo 3;
d) per i clienti non ammessi al Servizio e consentito solo a condizione che eventuali accettazioni di assegni interni avvenute in precedenza abbiano avuto piena regolarizzazione, e comunque per importi non superiori ad euro 10.000 (euro diecimila).
Articolo 13
Accettazione di assegni di conto corrente tratti da clienti non ancora ammessi al Servizio
1. Da clienti per i quali non sia stata esperita la procedura di ammissione al Servizio di cui all’articolo 3, ma che siano personalmente conosciuti come corretti ed affidabili dagli operatori dell’Ufficio Xxxxx Xxxxxxx, ovvero da almeno uno dei
componenti della Commissione di cui all’articolo 3, potranno essere accettati assegni di conto corrente nei limiti seguenti:
• sino ad un importo massimo di euro 10.000 (euro diecimila) su autorizzazione del Responsabile dell’Ufficio Cassa Assegni;
• sino ad un importo massimo di euro 30.000 (euro trentamila) su autorizzazione del Responsabile della Produzione;
• sino ad un importo massimo di euro 50.000 (euro cinquantamila), su autorizzazione congiunta del Responsabile della Produzione e di almeno un altro componente della Commissione di cui all’articolo 3.
2. I clienti ai quali e concesso l'acquisto di mezzi di gioco secondo la procedura di cui al comma precedente dovranno, contestualmente, presentare la richiesta di ammissione al Servizio. In caso di loro inerzia prolungata o di loro resistenza la Commissione di cui all’articolo 3, su iniziativa del Responsabile dell’Ufficio Cassa Assegni, procederà d ufficio ad eseguire la procedura di ammissione, tenendo conto della frequenza, dell'entità degli accessi al Servizio già avvenuti da parte del cliente interessato senza che si siano manifestati eventi negativi.
Articolo 14
Accettazione di assegni al gioco dello Chemin de Fer
1. Subordinatamente a specifica disposizione del Responsabile della Produzione il Servizio Cassa Assegni può eccezionalmente essere reso, a favore di clienti ad esso ammessi, presso i tavoli di Chemin de Fer, su autorizzazione dei Commissari addetti a tale gioco. A tai fine i Commissari provvederanno preventivamente a verificare presso l’Ufficio Cassa Assegni la residua capienza del limite individuate di ammissione al Servizio di ciascuno dei clienti ammessi al Servizio presenti al tavolo da gioco.
2. Tutte le operazioni necessarie a soddisfare le esigenze dei clienti dello Chemin de Fer devono essere eseguite da personale dell’Ufficio Cassa Assegni; a tal fine l'operatore dell’Ufficio, a richiesta del Commissario o di chi ne fa le veci, si reca presso il tavolo di Chemin de Fer per lo svolgimento delle operazioni necessarie.
Articolo 15 Trattamento degli assegni
1. Gli assegni accettati dall'Ufficio Xxxxx Xxxxxxx devono essere posti all’incasso il primo giorno di "banca aperta” successivo a quello dell'operazione.
2. Nei casi in cui i clienti traenti ne abbiano fatto richiesta, il Responsabile della Produzione o il Responsabile dell’Ufficio Xxxxx Xxxxxxx potranno autorizzare gli addetti all’Ufficio a derogare al termine previsto dal primo comma, fermo restando l'obbligo di rispettare i termini posti dall'art. 32 del R.D. 21.12.1933 n. 1736. Nei casi in cui simili richieste dovessero pervenire in assenza contemporanea del Responsabile della Produzione e del Responsabile dell’Ufficio Cassa Assegni gli operatori dell’Ufficio potranno, in via eccezionale, differire la presentazione all’incasso fino ad avvenuta determinazione da parte del Responsabile della Produzione o del Responsabile dell’Ufficio Cassa Assegni, e comunque per un tempo non superiore a giorni due.
3. L’assegno gia trasmesso alla banca per l’incasso pud essere richiamato su richiesta del cliente. 11 richiamo deve essere autorizzato dal Responsabile della Produzione o dal Responsabile dell’Ufficio Xxxxx Xxxxxxx, in relazione a motivi di opportunità e nell’interesse della Casa da Gioco. In ogni caso il richiamo potrà essere autorizzato esclusivamente a fronte dell'impegno assunto dal cliente richiedente di procedere al pagamento dell’assegno richiamato nei lasso di tempo previsto dalla legge per il pagamento tardivo degli assegni (68-75 gg.).
4. Per quanto concerne gli assegni tratti da clienti per l'acquisto di mezzi di gioco non presentati all’incasso nei termini indicati nei commi precedenti settimanalmente il Responsabile dell’Ufficio Cassa Assegni provvede a comunicarne al Responsabile della Produzione, al Responsabile del reparto Controllori Amministrativi ed al Responsabile Affari Generali e Societari un elenco dettagliato corredato delle ragioni del mancato versamento, ed assicura l'esecuzione delle più idonee valutazioni e attività volte alla regolarizzazione delle posizioni aperte.
Articolo 16
Inerzia del cliente ammesso al Servizio
1. Nel caso in cui un cliente ammesso al Servizio non si avvalga della facoltà concessagli per un periodo ininterrotto di diciotto mesi decorrenti dalla data del provvedimento di ammissione o dalla data dell’ultima operazione compiuta, la sua facoltà di accedere al Servizio sarà subordinata al riesame della sua posizione, da compiersi da parte della Commissione di cui all'articolo 3 entro il bimestre successivo alla scadenza dei diciotto mesi, su segnalazione del Responsabile dell'Ufficio Cassa Assegni.
Articolo 17 Clienti inibiti
1. La possibilità che un cliente fatto oggetto di un provvedimento di inibizione ottenga nuovamente l’accesso al Servizio al termine del periodo di inibizione e condizionata all'esito del riesame della sua posizione da parte della Commissione di cui all’articolo 3.
Articolo 18
Identificazione del cliente e verifiche formali del titolo di credito
1. Indipendentemente dall’importo e dal tipo di assegno tratto o presentato, l’operatore all'Ufficio che non ne abbia conoscenza personale e tenuto a procedere alla verifica dell'identità del traente o presentatore dell’assegno mediante un documento di identità che ne riporti la fotografia. Egli aggiorna, se necessario, i dati registrati in precedenza nel sistema informatico. Inoltre egli assicura la verifica della sottoscrizione del cliente. Nei casi in cui la sottoscrizione non e apposta dal cliente in presenza dell'operatore, quest'ultimo verifica la sottoscrizione confrontandola con quella apposta nella richiesta di ammissione al Servizio.
2. Gli addetti all'Ufficio fanno altresì verifica che l'azienda di credito con la quale e intrattenuto il rapporto di conto corrente sul quale e tratto l’assegno corrisponde a quella indicata nella domanda di autorizzazione; particolare attenzione dovrà essere posta in ogni caso dubbio e in ogni circostanza in cui si rilevino alterazioni e/o abrasioni o compilazioni non conformi. Nei suddetti casi, cosi come ogni qualvolta siano rilevate irregolarità formali dell’assegno, l’operatore dell'Ufficio sospende l’operazione e segnala la circostanza al Responsabile dell'Ufficio e al Responsabile della Produzione per le iniziative piu opportune.
Articolo 19
Verifica - Sospensione - Revoca autorizzazione
1. Le autorizzazioni all'accesso al Servizio sono riesaminate tempestivamente dalla Commissione di cui all'articolo 3 in ogni caso in cui pervengano ad uno o più dei suoi componenti, per qualsiasi via, informazioni suscettibili di modificarne le precedenti valutazioni.
2. Il mantenimento di una posizione debitoria da parte del cliente comporta la revisione del limite di autorizzazione o la sospensione dell'autorizzazione da parte della Commissione di cui all’articolo 3.
3. Di ogni delibera assunta dalla Commissione di cui all’articolo 3 dovrà essere fatta registrazione nella scheda del cliente da parte dell'Ufficio Xxxxx Xxxxxxx
Articolo 20
Assegni non andati a buon fine
In caso di assegni non andati a buon fine l'Ufficio Cassa Assegni provvede a:
- non consentire ulteriori accessi al Servizio da parte del cliente traente e annotare immediatamente sulla sua scheda anagrafica l’insolvenza;
- adottare, o promuovere l'adozione, delle procedure, anche informatiche, che consentono l'accesso alle sale da gioco del cliente interessato esclusivamente previa definizione della sua posizione presso l'Ufficio;
- contattare immediatamente il cliente invitandolo a provvedere alla definizione della propria posizione entro i termini di legge previsti per il pagamento tardivo degli assegni;
- annotare e documentare sulla scheda personale del cliente interessato i tentativi eseguiti per la definizione della sua posizione.
Nel lasso di tempo previsto dalla legge per il pagamento tardivo degli assegni (68-75 gg.), il cliente potrà provvedere alla definizione della propria posizione.
In tal caso il rilascio di quietanza liberatoria e condizionato al versamento di una penale pari al 10% dell’importo dovuto, degli interessi e delle spese di protesto (c.d. oneri accessori).
In caso di mancato pagamento entro il suddetto termine copia della documentazione relativa ai tentativi di recupero del credito eseguiti dall'Ufficio Xxxxx Xxxxxxx e inviata all’ufficio deputato all'adozione delle conseguenti iniziative volte al recupero del credito.
Articolo 21
Xxxxxxx trattenuti presso l’ufficio
Su richiesta del cliente traente, previa autorizzazione del Responsabile della Produzione che quest'ultimo pub concedere in considerazione di una prevedibile rapida regolarizzazione, l'Ufficio Xxxxx Xxxxxxx ha facoltà di trattenere l'assegno per non oltre sessanta giorni senza procedere al suo versamento in banca secondo quanto stabilito dall’articolo 15. L’ufficio Cassa Assegni e comunque tenuto a verificare che le condizioni previste per la definizione della posizione del cliente siano rispettate, anche mediante ricezione di un nuovo assegno in occasione di una presenza del cliente interessato.
Decorso detto termine l'Ufficio Cassa Assegni attiva la procedura di recupero crediti trasmettendo all’Ufficio Cassa Generale l'assegno, accompagnato da indicazioni relative ai contatti intrattenuti per la definizione della posizione del traente.
Articolo 22 Attivita di recupero crediti
L'attività di recupero crediti e esercitata con le seguenti modalità.
Di ogni assegno versato per l'incasso e non andato a buon fine, cosi come di ogni assegno trattenuto a norma dell'articolo 21, decorso il termine ivi previsto, e fatta registrazione sulla scheda personale del cliente interessato, con registrazione delle relative contabili bancarie.
E’ quindi fatto invio al cliente di un primo sollecito mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Qualora risulti la mancata ricezione del primo Sollecito:
• in presenza di compiuta giacenza si procede immediatamente ad ulteriore invio;
• in caso di mittente sconosciuto, trasferito ecc., si procede ad ulteriore invio previo reperimento del certificate di residenza.
Qualora il primo sollecito si riveli infruttuoso, decorsi sessanta giorni dalla sua ricezione da parte del cliente interessato si procede ad ulteriore sollecito.
Eseguiti infruttuosamente i due tentativi si procede al conferimento dell'incarico ad apposita società di recupero crediti. Qualora quest'ultima comunichi I’impossibilita di recupero del credito, la documentazione relativa e trasmessa al Legale della Società per le conseguenti valutazioni.
Le operazioni di recupero del credito sopra descritte si applicano, indistintamente, sia per gli assegni versati per l’incasso che per quelli non versati per l'incasso ma considerati comunque non onorati.
Articolo 23
Definizione transattiva di crediti verso clienti
In casi particolari, su specifica richiesta del cliente, il Responsabile della Produzione ed il Responsabile dell’Ufficio Cassa Assegni possono procedere, anche in via disgiuntiva tra loro, alla definizione transattiva di crediti verso clienti in presenza delle seguenti condizioni:
• anzianità minima del credito due anni;
• credito già coperto da accantonamento a fondo svalutazione crediti;
• recupero del credito in misura non inferiore al 50% dell’importo in essere al momento della definizione transattiva.
Su iniziativa del Responsabile della Produzione la commissione di cui all'articolo 3 può proporre all’Organo Amministrativo della Società definizioni transattive nelle quali la quota recuperata del credito in essere sia inferiore al 50%, a condizione che il debitore sia noto come cliente degno di particolare considerazione e che l'anzianità del credito sia superiore a quattro anni.
Per la formalizzazione delle definizioni transattive nei termini e alle condizioni stabilite dal presente articolo sarà utilizzato lo schema seguente:
<ATTO DI TRANSAZIONE TRA
Il sig. , (C.F. ), nato a il ,residente in , via n. (di seguito: il Cliente)
E
Casinò S.p.A.: Xxxxx xxxxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx, Cod. Fisc, e P. IVA 01297620088 e per essa: [***] munito dei necessari poteri (di seguito: "Casinò")
Le parti premettono che:
X. Xxxxxx S.p.A. e creditrice nei confronti del Cliente per la somma di Euro
………… a fronte dell'acquisto da parte del Cliente stesso di mezzi di gioco mediante i seguenti assegni:
1
2
3
tutti emessi dal Cliente a fronte dell'acquisto di mezzi di gioco e rimasti sin qui impagati, per 1’importo complessivo di Euro [***].
B. Il Cliente dichiara di trovarsi nella materiale impossibilita di far fronte al pagamento integrale dell’importo sopra riportato, offrendo di effettuare un pagamento a soldo e stralcio nella misura di Euro [***].
Tutto cio premesso, a tacitazione di ogni lite insorta e/o insorgenda sulla questione di cui alia premessa, le parti come in epigrafe costituite
CONVENGONO E STATUISCONO
i. Il Cliente effettuerà il pagamento della somma di Euro [***] a soldo e stralcio della sua posizione debitoria, con le seguenti modalità:
ii. La Casinò S.p.A., all'atto della ricezione della somma sopra indicata, considerata a soldo di ogni proprio credito comprensivo di rivalutazione monetaria e interessi legali, procederà alla restituzione al Cliente dei seguenti assegni o titoli, confermando in tal modo di non aver nulla più a pretendere >
iii. Il mancato rispetto da parte del Cliente della proposta formulata comporterà la facoltà per la Casinò S.p.A. di agire per il recupero dell'intero importo, a quel momento dovuto, non avendo la presente convenzione efficacia novativa. >
Allegati:
1. modello di richiesta di ammissione al Servizio Cassa Assegni contenente dichiarazione di consenso al trattamento dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196;
2. modello di scheda di registrazione di prelievi successivi di gettoni a fronte di un unico assegno negoziato.
REGOLAMENTO IMPIANTO T.V.C.C. – XXXX XXXXX
Xxxxxxxxx 0000
XXXX Xx - XXXXX GENERALI
art.1 – scopo del regolamento art. 2 – costituzione dell’impianto art. 3 – gestione dell’impianto
CAPO II° PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DELL’IMPIANTO
art. 4 – compiti del Responsabile della gestione dell’impianto art. 5 – personale addetto
CAPO III° - IMPIANTO TELEVISIVO A CIRCUITO CHIUSO
art. 6 – ripresa televisiva art. 7 - ripresa audiometrica art. 8 – conduttori
art. 9 - impianti di Sala Regia art. 10 - registrazioni
art. 11 – accesso alla sala regia
CAPO IV° - NORME DI ESERCIZIO
art. 12 – comportamento personale addetto
CAPO V° - VERIFICA REGOLARITA’ GIOCO DA REMOTO
art.13 – utilizzo postazione per contestazioni
CAPO I° - NORME GENERALI
ART. 1 – SCOPO DEL REGOLAMENTO
Il presente regolamento ha lo scopo didisciplinare l’organizzazione del lavoro per l’uso dell’impianto televisivo a circuito chiuso installato nel Casinò di Sanremo, a seguito del provvedimento datato 16 aprile 1993 dell’Ispettorato Provinciale del Lavoro di Imperia, alle disposizioni regolamentari e di legge di quelle che la Società ritenesse di dover emanare nonché del Contratto collettivo di lavoro e degli accordi aziendali e sindacali in materia.
ART. 2 – COSTITUZIONE DELL’IMPIANTO
L’impianto è costituito da:
• telecamere dislocate nelle aree destinate alle riprese;
• conduttori per la trasmissione audio/video della riprese;
• impianti di registrazione audio/video della riprese.
Sala Regia è dotata di tre locali: un centro di controllo e due sale di servizio: la prima per gli addetti alla Sala Regia ed una seconda con una postazione per la consultazioni delle immagini da parte di soggetti diversi dagli addetti alla Sala Regia indicate nell’art. 11, punti 2. e 3.
ART. 3 – GESTIONE DELL’IMPIANTO
La responsabilità dell’impianto è affidata al Responsabile Sicurezza e Tutela del Patrimonio Aziendale (di seguito: RS) che ne curerà l’efficienza ed il corretto utilizzo.
Egli si avvarrà, per l’espletamento delle relative mansioni, del personale addetto alla Sala Regia. In merito alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto, sarà utilizzata esclusivamente la società affidataria del servizio.
CAPO II° PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DELL’IMPIANTO
ART. 4 – COMPITI DEL RESPONSABILE DELLA GESTIONE DELL’IMPIANTO
Il RS ha il dovere di assicurare l’integrale osservanza delle disposizioni indicate all’art. 1. ART. 5 – PERSONALE ADDETTO
Il personale addetto sarà individuato. Previa selezione da effettuarsi secondo le indicazioni del
C.C.L. vigente. Esso svolgerà i propri compiti secondo le disposizioni impartite dal RS, nei limiti delle disposizioni indicate al precedente art. 1.
CAPO III° - IMPIANTO TELEVISIVO A CIRCUITO CHIUSO
ART. 6 – RIPRESE VIDEO
Le telecamere dovranno funzionare nel rispetto delle disposizioni indicate al precedente art. 1. Il RS si accerterà, a mezzo degli addetti di Sala Regia, dell’esatta inquadratura delle telecamere rispetto ad eventuali spostamenti dei tavoli da gioco.
ART. 7 –REGISTRAZIONI AUDIO
Il RS si accerterà, a mezzo degli addetti di Sala Regia, dell’esatto sincronismo tra immagini ed audio, nonché della loro qualità.
ART. 8 – EFFICIENZA DELL’IMPIANTO
Il RS si accerterà, a mezzo degli addetti di Sala Regia e del manutentore, del perfetto stato di
funzionamento dell’impianto, ovvero dei concentratori e dei registratori multicanale, degli switch, della rete in fibra ottica e dei server, con particolare attenzione alla manutenzione (anche preventiva) dei supporti di archiviazione delle immagini.
ART. 9 – IMPIANTI DI SALA REGIA
Gli impianti di sala regia devono consentire la registrazione simultanea, audio/video, delle riprese.
ART. 10 – REGISTRAZIONE E VISIONE DELLE IMMAGINI
Le immagini registrate potranno essere conservate nel server per il tempo massimo previsto dall’art. 35 del contratto collettivo di lavoro, termine oltre il quale l’impianto procederà alla cancellazione automatica.
Eventuali richieste di archiviazione dovranno essere presentate mediante richiesta scritta, anche via mail, copia della quale sarà conservata presso la Sala Regia. Tali richieste dovranno essere indirizzate in copia anche al RS.
L’operatore archivierà tali immagini su supporti rimovibili che saranno conservati nell’armadio blindato presente in Sala Regia, le cui chiavi saranno nella esclusiva disponibilità degli operatori. Tali operazioni saranno annotate su apposito registro (composto da fogli numerati e preventivamente firmati dal RS) e su relativo programma informatico.
Dovranno, in entrambi i casi, essere annotati:
1) nome, cognome e qualifica del richiedente l’archiviazione;
2) motivo della richiesta;
3) tavolo interessato;
4) ora e data delle immagini da archiviare;
5) nome, cognome e qualifica dell’addetto di sala regia che ha eseguito l’archiviazione;
6) numero identificativo dell’hard disk esterno in cui sono state archiviate le immagini.
Delle operazioni compiute, mensilmente, gli addetti di sala regia trasmetteranno al RS un report informatico. La visione delle immagini per dirimere contestazioni di gioco deve avvenire su richiesta telefonica congiunta di un Ispettore (o di figura a quest’ultimo sovraordinata nell’organigramma della Sala da Gioco) e di un Controllore Comunale, i quali debbono sempre identificarsi con l’operatore di Sala Regia, il quale annoterà sul sopra citato registro i seguenti dati:
1) nome, cognome e qualifica del richiedente la visione;
2) motivo della richiesta;
3) tavolo interessato;
4) ora e data delle immagini da visionare
5) nome, cognome e qualifica dell’addetto di sala regia che ha ricevuto ed evaso la richiesta.
Mensilmente, gli addetti di sala regia trasmetteranno al Responsabile della Sicurezza e della Tutela del Patrimonio Aziendale report informatico contenente anche tali informazioni.
ART. 11 – ACCESSO ALLA SALA REGIA
1. Alla Sala Regia potranno avere accesso, ed esclusivamente per ragioni di servizio, oltre al RS, il Direttore Generale, Il Direttore dei Giochi, gli Assistenti alla Direzione Giochi, i Controlli Amministrativi, i Controllori Comunali, che si avvarranno dell’impianto audiovisivo per le attività connesse alle loro funzioni, nei limiti delle disposizioni indicate al precedente art. 1. Potranno altresì accedervi i delegati della Rappresentanze sindacali; unicamente per effettuarvi verifiche e controlli sulla gestione dell’impianto audiovisivo.
Di ogni accesso verrà data menzione sul registro di cui all’art. 10.
Eventuali rimostranze dei controlli comunali e/o dei rappresentanti sindacali non potranno costituire valido motivo per l’interruzione delle riprese audiovisive, ma potranno costituire, da parte degli stessi, oggetto di apposita relazione alle rispettive amministrazioni.
2. E’ ammesso l’accesso in Sala Regia dei Signori Cassieri esclusivamente per la visione di immagini in caso di loro ammanchi di cassa. La visione di tali registrazioni potrà avvenire previa richiesta e conseguente autorizzazione del Responsabile Sicurezza e Tutela del Patrimonio Aziendale; la consultazione dovrà avvenire esclusivamente a mezzo dell’apposita postazione dedicata, collocata al di fuori dalla sala di controllo riservata agli operatori.
3. Sono consentiti altresì l’accesso e la visione delle immagini relative al perimetro esterno da parte di operatori delle forze di Polizia: questi ultimi debbono qualificarsi mediante esibizione del tesserino di riconoscimento in caso di urgenza; per i restanti casi gli essi debbono esibire una richiesta scritta del loro Comando od Amministrazione, indicando le modalità con le quali intendono ricevere le informazioni. Nel caso di consegna immediata, gli operatori di polizia debbono procedere alla redazione di atto di P.G. che descriva le operazioni compiute o quantomeno debbono fornire ricevuta scritta di quanto ottenuto.
4. La forma della richiesta scritta è invece obbligatoria nel caso di ricerche complesse che richiedano la supervisione del RS e/o la valutazione dei consulenti legali della Società oppure qualora riguardino riprese relative a fatti di gioco.
CAPO IV° - NORME DI ESERCIZIO
ART. 12 – COMPORTAMENTO DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SALA REGIA
All’interno della Casa da Gioco, il personale addetto alla sala regia eviterà di soffermarsi a parlare di tutto ciò che attiene al proprio lavoro con i propri colleghi o con il restante personale di qualunque ruolo o livello.. Nei rapporti con soggetti estranei all’Azienda, si dovrà mantenere assoluta riservatezza per tutto ciò che concerne il servizio, così come previsto dall’art. 33 del Contratto collettivo di lavoro.
CAPO V° - VERIFICA REGOLARITA’ GIOCO DA REMOTO
ART.13 – UTILIZZO POSTAZIONE PER CONTESTAZIONI
All’interno delle sale da gioco è attiva una postazione per l’esame delle immagini differite riguardanti le contestazioni di gioco. In tale area potranno accedere solo gli organi di controllo comunali ed amministrativi, il Direttore nonché gli Assistenti di Direzione e gli Ispettori del Gioco. Le singole richieste di visualizzazione potranno essere inoltrate alla sala regia anche telefonicamente; i richiedenti dovranno identificarsi. Di tale operazione, l’addetto di sala regia effettuerà specifica annotazione con le modalità di cui all’art. 10 del presente regolamento.
REGOLAMENTO CONTA BIGLIETTI
Conteggio in sala conta
1 - SALA GIUOCHI - CHIUSURA TAVOLI - TRASPORTO AL CAVEAU
1.1 Operazioni Tavoli Roulette e 30/40
A. Rilevamento della dotazione residua (gettoni)
B. Conteggio delle Mance
C. Integrazione della dotazione gettoni
D. Prelievo delle cassette dai tavoli. Le due cassette di ogni tavolo sono poste nella valigetta che reca il numero del tavolo medesimo.
E.
• Il controllore comunale
• il controllore xxx.xx
• l’ispettore dei giuochi
provvedono alla chiusura delle valigette. Ogni valigetta è munita di tre serrature di sicurezza Kaba 8, a cifratura diversa, e quindi di tre differenti chiavi. l servizi dei controllori comunali, di xxx.xx e della direzione giuochi hanno in dotazione una chiave, numerate rispettivamente “Roulette 1”, matr.507988; “rou1ette 2”, matr.989903; “roulette 3”, matr.507989. Ogni chiave apre la serratura corrispondente di ogni valigetta.
F. Dopo la chiusura del tavolo e fino alla chiusura completa della sala da giuoco, le valigette, chiuse nei termini esposti, vengono depositate nell’armadio corazzato, a doppia serratura, della sala. Le chiavi del detto armadio sono tenute da:
• controllori comunali
• ispettori di giuoco
Con la chiusura dell’ultimo tavolo della singola sala da giuoco, le valigette vengono prelevate dall’armadio e trasportate al montacarico.
G. Il trasporto delle valigette al montacarico viene effettuato da 4 persone:
• valletto per l’operazione materiale
• · controllore comunale
• · controllore di xxx.xx
• · ispettore dei giuochi
H. Il ritiro delle valigette, nella sala conta – punto di arrivo del montacarico – viene effettuato da tre persone:
• · controllore comunale
• · controllore di xxx.xx
• · persona designata
Quando i tempi intercorrenti tra la chiusura del giuoco della roulette e quello dello chemin de fer si protraggono a lungo, a causa del perdurare della partita dello chemin de fer, la porta del caveau viene temporaneamente chiusa con le due sole chiavi, di cui una è in possesso del controllore comunale e l’altra del controllore di xxx.xx. La terza persona incaricata vigila sul caveau, permanendo nella sala conta.
I. Infine, le persone che hanno effettuato il servizio, di cui al punto H precedente, riscontrano le presenza di tutte le valigette inviate. Del riscontro verrà dato atto con la compilazione di un borderau, in triplice copia:
• · per i controllori comunali
• · per i controllori di xxx.xx
• · per la cassa generale (quale copia accompagnatoria delle valigette).
1.2 Operazioni tavoli chemin de fer
A. Conteggio delle mance
B. Prelievo dal tavolo della cassetta-valigetta della cagnotte
C. Ogni valigetta è munita di 5 serrature di sicurezza Kaba 8, a diversa cifratura, con tre gruppi di chiavi, precisamente secondo lo schema indicato:
1. serratura per il bloccaggio al tavolo da giuoco
2. serrature di chiusura della lamella della feritoia
3. serrature di chiusura del coperchio Le chiavi sono in, dotazione a:
• gruppo 1 controllori comunali
• gruppo 2
• gruppo 3 controllori di xxx.xx
Questi servizi, quindi, provvedono al prelievo e alla chiusura delle cassette-valigette.
D. Il trasporto di dette valigette dai tavoli dalla sala da giuoco a montacarico viene effettuato da:
• valletto per l’operazione materiale
• controllore comunale
• controllore di xxx.xx
E. Il ritiro delle cassette-valigette, nella sala conta, per il deposito nel caveau, viene effettuato secondo le modalità previste al punto : 1.1 H (roulette)
F. Le operazioni di riscontro del numero delle cassette-valigette, nella sala conta, vengano effettuate secondo le modalità previste al punto 1.1. – I (roulette)
1.3. - Chiusura del Caveau
I funzionari incaricati, dopo la esecuzione delle operazioni previste ai punti precedenti (1.1 - H,I,Rou1ette + 1.2. - H,F, Chemin de fer) provvedono alla chiusura del caveau:
• il controllore comunale è dotato della chiave 1
• il controllore di xxx.xx é dotato della chiave 2
• Il cassiere: chiude il segreto (le cui cifre sono soltanto in possesso del cassiere generale) e fa scattare il meccanismo di chiusura a tempo.
nota: detto meccanismo di chiusura non viene fatto scattare sempre allo stesso orario, perché questo dipende dall’ora della cessazione del giuoco dello chemin de fer. Fisso, all’incontro, è l’orario di apertura del caveau per le operazioni di conta biglietti.
1.4. - Deposito delle chiavi delle cassette (roulette, 30/40 e chemin de fer) e del caveau
A Le chiavi delle cassette sono custodite come segue:
per parte dei controllori comunali:
viene depositata in una cassaforte a muro, con apertura a tempo, nell’ufficio della direzione dei controllori comunali. La chiave sarà poi ritirata al mattino successivo, dall’ispettore comunale, incaricato delle operazioni di conta.
per parte dei controllori di xxx.xx per parte della direzione giuochi:
vengono depositate nella cassaforte a muro, con serratura a tempo, e ritirate, al mattino successivo, dal cassiere generale. Questi consegna la chiave, di dotazione, al controllore di xxx.xx, trattenendo quella di dotazione della direzione giuochi. Quest’ultima chiave sarà consegnata dal cassiere alla citata direzione giuochi al momento della apertura del giuoco.
B Le chiavi del caveau sono custodite da:
• chiave n.1: direzione controllori comunali
• chiave n.2: direzione controllori di xxx.xx
• combinazione-segreto: cassiere generale
Alla chiusura del caveau:
• la direzione dei controllori comunali deposita la chiave 1 nella propria cassaforte a muro
• la direzione dei controllori di xxx.xx deposita la chiave 2 nella propria cassaforte a muro
2 - SALA CONTA - CONTA BIGLIETTI
2.1. - All’ora, fissata e preordinata col meccanismo di chiusura a tempo, viene aperto il caveau.
Hanno cosi inizio le operazioni di conta. Sono presenti, per la esecuzione delle dette operazioni:
1 ispettore comunale, con funzioni di controllo 1 controllore comunale
1 controllore di xxx.xx
cassiere generale con funzioni di conteggio del denaro
4 impiegati di cassa (generale) con funzioni di cernita e riordino biglietti e gettoni può essere presente:
1 funzionario dirigente – con funzioni di controllo e supervisione Le operazioni di conta avvengono secondo le seguente procedura:
2.2. - Apertura delle valigette tavoli Roulette e 30/40
Gli impiegati di cassa prelevano le valigette del giuoco della roulette e quindi quelle del giuoco 30/40.
Le valigette vengono aperte una per volta, ossia tavolo dopo tavolo, in ordine numerico.
Le due cassette relative al tavolo, oggetto del conteggio, vengono aperte - al riguardo ogni cassetta è chiusa a chiave e questa è custodita dal cassiere generale - e vuotate del contenuto sull’apposito tavolo centrale a cura dei 4 impiegati di cassa. Questi impiegati provvedono alla cernita dei biglietti, secondo il valore di ogni taglio. Le mazzette cosi ottenute, a partire da quella di taglio maggiore, sono passate per il conteggio ai controllori comunali, poi, da costoro ai controllori di xxx.xx ed. infine al cassiere generale.
Ognuno dei tre servizi ha in dotazione una macchina conta banconote. Le tre macchine debbono essere di modello diverso. Ogni mazzetta viene contata da ogni ufficio controllore, il quale provvede a contarlo, ma ne dichiarerà, il valore, per riscontro, soltanto dopo che il cassiere generale avrà effettuato, a sua volta, e dichiarato a tutti, il risultato del conteggio.
Quando le cifre, relative all’unica mazzetta contata dai tre servizi, risultano concordanti, il valore viene registrato sui rispettivi verbali di chiusura. Il cassiere generale prende in consegna il danaro estratto e conteggiato, mentre i funzionari dei controlli comunali ed il controllore di xxx.xx provvedono alla chiusura contabile del tavolo, oggetto delle operazioni di conta. Quindi, si procede, con le stesse modalità, alla apertura delle cassette degli altri tavoli di roulette e tosto di quelli di 30/40.
2.3. - Apertura delle cassette – valigette dei tavoli di chemin de fer.
Premesso che nelle cassette-valigette dei tavoli di chemin de fer sono contenuti soltanto i gettoni, e fermo restando il fatto che le operazioni di conta vengono effettuate tavolo per tavolo, gli impiegati di cassa operano la cernita dei gettoni, e provvedono alla loro sistemazione nei contenitori (casiers).
Ultimate queste operazioni, l’ispettore dei controllori comunali, previo conteggio del numero e del valore dei gettoni esistenti, effettuato con il concorso del controllore di xxx.xx, ne dichiara il valore complessivo che sarà, contabilizzato dai due controllori stessi. Poi provvede alla consegna dei gettoni al cassiere generale. Questi li controlla e accertata l’esattezza del riscontro, li prende in carico, contabilizzandoli.
Detti gettoni debbono essere successivamente consegnati, per il mezzo del montacarico, e col concorso di un valletto, agli, impiegati della cassa rifornimento gettoni.
2.4. - Al termine delle operazioni di conta,
il caveau viene chiuso, ma resta escluso il meccanismo di chiusura a tempo. Il cassiere generale durante l’apertura della cassa, può trattenere la chiave 2 - in dotazione alla direzione dei controllori di xxx.xx – per utilizzare la propria cassaforte ubicata all’interno del caveau, ossia per effettuarvi i suoi depositi. Egli è cosi in grado di aprire il caveau quando lo ritiene opportuno, richiedendo, al riguardo, l’intervento del controllore comunale, che è sempre presente in ufficio.
2.5 - Trasporto delle valigette (roulette, 30/40 e chemin de fer) alle sale da gioco
Le valigette sono trasportate alle sale da giuoco, attraverso il montacarico, mezz’ora prima dell’orario stabilito per l’apertura del giuoco. Il trasporto è effettuato:
a dal caveau al montacarico della sala conta: a cura degli impiegati di cassa b dal montacarico delle sale da giuoco ai tavoli,
b.1 per l’estrazione delle cassette dei tavoli di roulette e del 30/40
b.2. per l’inserimento delle cassette-valigette ai tavoli di chemin de fer a cura dei
• valletti
• ispettore dei giuochi
• ispettore dei controllori comunali
c Le valigette (roulette e 30/40), svuotate del contenuto, vengono depositate nell’armadio corazzato.
REGOLAMENTO PER L’ACCESSO ALLE SALE DA GIOCO
1. L’orario di apertura e di chiusura delle Sale da Giuoco è disciplinato con disposizioni dei vertici dei settori produttivi
2. Casinò S.p.A, a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione assunta in data 14 febbraio 2013, osserva, limitatamente al gioco elettromeccanico, la disciplina prevista per le Case da gioco dall’art, 53, 9° comma del D.Lgs. 231/2007.
Per l’accesso ai c.d. “Giochi Tradizionali” viene applicata la disciplina dettata dall’11° comma del citato art. 53 D. Lgs. n. 231/2017.
3. Le tessere d’ingresso alle Sale da Giuoco dovranno essere rilasciate soltanto dietro presentazione ed acquisizione di copia di un documento valido di identità del richiedente. Gli impiegati addetti devono acquisire tutte le informazioni occorrenti per l’emissione della tessera in conformità alle disposizioni di legge vigenti.
Qualora dal sistema informativo risultasse che nei confronti della persona richiedente la tessera di ingresso sussistono motivi di inibizione, gli impiegati addetti devono rifiutarsi di rilasciare la tessera. Nel caso in cui dalla consultazione del terminale dovessero risultare particolari indicazioni relativamente ai nominativo dei Cliente, dovranno sollecitamente osservare le prescrizioni conseguenti.
4. La Direzione della Casa da Xxxxxx potrà autorizzare, a suo insindacabile giudizio, il rilascio di tessere che prevedano dei benefit commisurati al volume di giuoco del Cliente.
5. E’ facoltà della Casa da Xxxxxx negare o ritirare la tessera a chiunque senza, peraltro, doverne giustificare i motivi.
6. Una eventuale revoca del prevedimento di inibizione può essere disposta da parte della Commissione preposta all’irrogazione dei provvedimenti di inibizione. Dietro richiesta dell’interessato, la revoca può essere disposta dopo attento esame delle circostanze che hanno dato luogo all’ inibizione e delle motivazioni addotte dalrichiedente. Se l’inibizione ò stata adottata su segnalazione degli organi di Polizia, la revoca può essere disposta solo con il parere favorevole dell’Autorità che ne aveva richiesto l’inibizione.
7. Verrà inibito l’accesso a chiunque presta o cede ad altri la propria tessera di ingresso o chiunque, per entrare nelle Sale da Giuoco, si serve di tessera di altra persona, comunque avuta, indipendentemente da eventuali sanzioni di legge.
L’intestatario riconosce ed accetta i regolamenti di giuoco e tutte le disposizioni che regolano l’accesso e la frequenza alle Sale.
I dati relativi alle tessere di ingresso rilasciate ed alle registrazione degli accessi possono essere comunicati al Comune di Sanremo, in ottemperanza del Regolamento del Corpo Speciale di Controllo del Comune di Sanremo e nel rispetto dell’Informativa ai clienti ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 679/2016 e xx.xx.
8. La tessera di ingresso non potrà essere rilasciata a persone che rientri no nelle seguenti categorie:
a) minorenni; .
b) impiegati dello Stato, degli Enti Pubblici e delle Aziende di Credito che esplichino le loro mansioni nella Provincia di Imperia;
c) militari od appartenenti a Corpi militarizzati della Repubblica Italiana in attività di servizio, di qualunque grado;
d) Persone notoriamente dedite all’esercizio professionale del giuoco;
e) persone in stato di ebbrezza o suscettibili comunque di provocare scandali od incidenti;
f) dipendenti della Casa da Giuoco e loro familiari;
g) soggetti che palesino comportamenti tali da far sospettare un disturbo da gioco d’azzardo patologico.
9. Per particolari motivi di famiglia od economici può essere vietato l’ingresso à determinate persone, sia d’ufficio che su richiesta di congiunti o dello stesso interessato. In tali casi la determinazione per l’inibizione deve essere adottata dalla competente Commissione. Particolare attenzione verrà posta riguardo a soggetti che risultino affetti da disturbo da gioco d’azzardo patologico, per i quali dovrà essere adottata l’inibizione permanente.
10. Le segnalazioni dirette a promuovere i divieti dovranno pervenire dai responsabili dei servizi interni del Casinò (Responsabili dei settori produttivi e della sicurezza) o dal Direttore del Corpo Speciale di Controllo del Comune di Sanremo. Gli Organi di Polizia possono richiedere, per determinati casi, l’inibizione; in tal caso si dovrà provvedere in conformità.
11. Gli Organi di Polizia hanno facoltà, per ragioni di ufficio, di accedere in qualunque ora agli Uffici del Reparto Registrazione ed Identificazione della Clientela per verificare i dati concernenti la clientela. Richieste di informazioni di natura più articolata, che comprendano ad esempio la frequenza degli accessi, il volume di gioco od altre informazioni di dettaglio, debbono avvenire di in forma scritta salvo che l’urgenza lo impedisca.
Le risposte alle richieste di informazioni sono di competenza del Responsabile Sicurezza e Tutela del Patrimonio Aziendale o di un suo delegato.
12. Agli effetti della vigilanza da parte dello Autorità Governative, i locali adibiti al giuoco sono aperti al pubblico essendo l'accesso possibile solo dopo l'espletamento di particolari formalità.
REGOLAMENTAZIONE PER LA DISCIPLINA DEI PROVVEDIMENTI DI DIVIETO E RELATIVE EVENTUALI REVOCHE
ART. 1 — Le norme che disciplinano l’accesso alle Sale da Giuoco, contenute nel R.D.L. 22/12/1927 n. 2488, nel Capitolato d’Oneri per la concessione della Gestione del Casino Municipale, nell’art. 131 del Regolamento Organico e di Servizio del Corpo dei Controllori Comunali, sono riepilogate nel “Regolamento per l’accesso alle Sale da Giuoco”, adottato con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 229 in data 25/2/1985, approvata da]. Ministero dell’Interno — Direzione Generale dell’Amministrazione Civile — con nota n. 2255/151/ XXVII/C.24..l — Div. Enti Locali in data 26/4/1985, vengono sostanzialmente confermate, con alcuni adeguamenti resi necessari da intervenute modifiche nella normativa.
Pertanto, l’ingresso alle Sale da Giuoco è vietato:
- ai minori degli anni 18;
- agli impiegati dello Stato, Enti Pubblici e Aziende di Credito che esplichino le loro mansioni nella Provincia di Imperia;
- ai militari od appartenenti a Corpi militarizzati della Repubblica Italiana in attività di servizio, di qualunque grado;
- alle persone notoriamente dedite all’esercizio professionale del giuoco;
- alle persone in stato di ebbrezza o suscettibili comunque di provocare scandali od incidenti;
- ai dipendenti della Casa da Giuoco e loro familiari;
- a soggetti che palesino comportamenti tali da far sospettare un disturbo da gioco d’azzardo patologico (v. Appendice).
ART. 2 — La Direzione del Corpo Speciale di Controllo ha facoltà di richiedere per iscritto alla Casa da Giuoco che venga negata o ritirata la tessera d’ingresso per comprovati motivi
ART. 3 — Gli Organi di Polizia (Questura e Carabinieri) possono richiedere, per particolari motivi, l’inibizione; in tal caso la Casa da Giuoco dovrà provvedere in conformità.
ART. 4 — Nel caso di infrazioni al Regolamento del Casino, irregolarità nel giuoco, comportamento scorretto, ecc. da parte di clienti, i responsabili dei settori produttivi od il responsabile della Sicurezza potranno formulare proposte di divieto e la proposizione di durata del provvedimento.
La materiale gestione dei provvedimenti di inibizione avviene a cura responsabile della Sicurezza, il quale tiene informato il Direttore del Corpo Speciale di controllo delle misure adottate in attesa di ratifica.
ART. 5 — A seguito delle segnalazioni di cui all’articolo che precede ed a seconda della gravità della mancanza, il divieto potrà essere adottato ad insindacabile giudizio di una Commissione così formata: Un responsabile del settore produttivo, Il Responsabile della Sicurezza, il Direttore del Corpo Speciale di controllo, con la presenza, facoltativa, del Direttore Generale. La Commissione si riunisce di norma mensilmente, su iniziativa del Responsabile della Sicurezza.
ART. 6 — Quale indirizzo di massima, vengono così esemplificate le varie infrazioni suscettibili di applicazione delle diverse durate di divieto:
- sino a 3 mesi — Nel caso di atteggiamenti che rechino disturbo all’ordine ed alla tranquillità nelle Sale da Giuoco;
- da tre mesi ad 1 anno — Nel caso di disturbo nello svolgimento normale del giuoco
- a tempo indeterminato — Nel caso di giuoco irregolare — atteggiamento sospetto — altre irregolarità gravi.
ART. 7 — In caso di mancanze di lieve entità, i Responsabili dei settori produttivi, il Responsabile della Sicurezza, gli appartenenti al Corpo dei Controllori Amministrativi ed al
Corpo Speciale di Controllo potranno allontanare o chiedere che sia allontanato un Cliente dalle Sale, ponendo praticamente in atto il divieto per la giornata, dandone avviso ai soggetti interessati a mezzo della posta elettronica.
Allo stesso modo, i medesimi soggetti possono chiedere al Reparto Identificazione della Clientela di apporre un blocco temporaneo di accesso, parimenti dandone avviso ai soggetti interessati a mezzo della posta elettronica.
ART. 8 — Per particolari motivi di famiglia o per scelta dell’interessato può essere inibito l’ingresso a seguito di espressa richiesta.
Il provvedimento di autodivieto deve essere adottato obbligatoriamente e non potrà essere revocato se non siano trascorsi tre mesi dalla richiesta; eventuali deroghe devono essere adottate informando la Commissione di cui all’art. 6.
Appendice - Ludopatia:
Il soggetto è diagnosticato affetto dal gioco d'azzardo patologico se presenta almeno cinque dei sintomi che seguono:
1. È assorbito dal gioco, per esempio è continuamente intento a rivivere esperienze trascorse di gioco, a pianificare la prossima impresa di gioco, a escogitare modi per procurarsi denaro per giocare;
2. Ha bisogno di giocare somme di denaro sempre maggiori per raggiungere lo stato di eccitazione desiderato;
3. Tenta di ridurre, controllare o interrompere il gioco d'azzardo, ma senza successo;
4. È irrequieto e irritabile quando tenta di ridurre o interrompere il gioco d'azzardo;
5. Gioca d'azzardo per sfuggire problemi o per alleviare un umore disforico, per esempio, sentimenti di impotenza, colpa, ansia, depressione;
6. Dopo aver perso al gioco, spesso torna un altro giorno per giocare ancora, rincorrendo le proprie perdite;
7. Mente alla propria famiglia, al terapeuta, o ad altri per occultare l'entità del coinvolgimento nel gioco d'azzardo
8. Ha commesso azioni illegali come falsificazione, frode, furto o appropriazione indebita per finanziare il gioco d'azzardo
9. Ha messo a repentaglio o perso una relazione significativa, il lavoro, oppure opportunità scolastiche o di carriera per il gioco d'azzardo;
10. Fa affidamento sugli altri per reperire denaro per alleviare la situazione economica difficile causata dal gioco, “operazione di salvataggio
PROCEDURA INGRESSO SLOT CON IDENTIFICAZIONE LIMITATA ALLE OPERAZIONI SOPRA SOGLIA
1. GENERALITA’ 1
2. DEFINIZIONI 2
3. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 2
3.1. Cenni sul sistema di controllo interno 3
3.1.1. Impianto di videosorveglianza interno 3
3.1.2. Controllori Amministrativi 3
3.1.3. Controllori Comunali 3
3.1.4. Posto di Polizia interno 4
3.1.5. Personale tecnico interno 4
4. CONTROLLI ALL’ACCESSO 4
5. ATTIVITA’ DI GIOCO 4
5.1. CENNI SUL SISTEMA EZ PAY 4
5.1.1. Architettura del sistema 5
5.1.2. Finestra interrogazione ticket pagati 6
5.1.3. Report ticket pagati 7
6. PAGAMENTI 7
6.1. Modalità di pagamento per clienti abituali che frequentino anche 8
i c.d. “giochi tradizionali”
7. CONTROLLI 8
7.1. SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE 8
7.2. OBBLIGO DI SEGNALAZIONE 9
7.2.1. Indici di anomalia 9
7.2.2. Indicatori specifici di anomalia relativi alle attività di 9
i) gestione di case da gioco
ii) offerta, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse
o concorsi pronostici con vincite in denaro.
8. VERIFICHE SUL RISPETTO DELLA PROCEDURA E SULLE NECESSITA’ DI
AGGIORNAMENTO 10
9. DECORRENZA DELLA PRESENTE PROCEDURA 10
10. DIFFUSIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE 10
11. RIFERIMENTI 11
11.1. DECRETO 231/07 – STRALCIO DELLE NORME RILEVANTI PER LE CASE DA GIOCO 11
11.2. DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO 17 FEBBRAIO 2011 16
11.2.1. Allegato 1 - indicatori generali di anomalia connessi all'identità 18
o all'atteggiamento del cliente
11.2.2. Indicatori specifici di anomalia relativi alle attività di: 20
i) gestione di case da gioco;
ii) offerta, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro
11.2.3. Allegato 2 - La segnalazione di operazioni sospette 20
12. MODULI 24
12.1. allegato 1 Richiesta di bonifico 24
13. PLANIMETRIE SALE SLOT 26
1. GENERALITA’
L’art. 24, 1° comma, del D.Lgs. 231/2007, specifico per le Case da Gioco, così recita:
“Gli operatori che svolgono l'attività di gestione di case da gioco, indicati nell'articolo 14, comma 1, lettera d), procedono all'identificazione e alla verifica dell'identità di ogni cliente che compia operazioni di acquisto e di cambio di "fiches" o di altri mezzi di gioco per importo pari o superiore a 2.000 euro.”
Lo scopo del presente comparto è quello di illustrare le procedure che Xxxxxx S.p.A. adotta al fine di assicurare il rispetto di tale disposizione nel settore degli apparecchi da gioco elettromeccanico (slot machines).
Preliminarmente è necessario sottolineare che il D.Lgs. 231/2007 tende a contrastare le operazioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, e non la tutela di altri e diversi interessi.
Nella Casa da Gioco sono installate slot machines ad alta tecnologia, collegate a sistemi di gestione e controllo elettronico di estrema affidabilità.
Nel senso previsto dalla normativa antiriciclaggio, le transazioni che possono avere luogo direttamente presso le slot machines sono acquisti di mezzi di gioco (più precisamente crediti di gioco) contro mezzi di pagamento (più precisamente banconote, accettate dalla macchina grazie al dispositivo di accettazione del quale essa è dotata).
I sistemi di gestione e controllo elettronico delle slot machines utilizzate dalla Case da Gioco consentono, tra l’altro, l’applicazione di valori limite all’esecuzione delle transazioni presso le macchine, come sopra descritte.
Questa possibilità costituisce un agevole strumento del quale le Case da Gioco dispongono al fine di inibire l’esecuzione di transazioni di importo pari o superiore al limite stabilito dall’articolo 24 del D.Lgs. n. 231/2007.
Ogni altra tipologia di transazione in senso tecnico (che comporti cioè la trasformazione di mezzi di pagamento in mezzi di gioco, o viceversa) può essere eseguita solo presso le casse apposite, e quindi con l’intervento umano di operatori della Casa da Gioco che assicurano il rispetto dei limiti dettati dalla normativa antiriciclaggio e l’applicazione degli obblighi dalla stessa previsti, ivi compreso l’obbligo di identificazione e l’obbligo di registrazione stabiliti dall’articolo 24 del D.Lgs. 231/2007.
Eventuali condotte anomale delle controparti, tese all’aggiramento della descritta inibizione, non potrebbero passare inosservate ai molteplici sistemi di controllo interno, sia informatico che fisico, e costituirebbero elementi di valutazione per eventuali segnalazioni all’UIF di operazioni sospette, ai sensi dell’art. 41 dello stesso D.Lgs. n. 231/2007.
In relazione ai giochi elettromeccanici (come, in generale, per ogni tipologia di giochi da esse esercitati) il riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite può essere tentato esclusivamente attraverso il sistema:
i. acquisto di mezzi di gioco con denaro contante;
ii. partecipazione simulata al gioco;
iii. successiva richiesta di conversione dei mezzi di gioco in assegni tratti dalla Casa da Gioco da utilizzare quale attestazione di lecita disponibilità delle somme ottenute, dichiarandone la provenienza dalla partecipazione al gioco autorizzato).
Sulla rilevazione di tali anomalie Casinò S.p.A. concentra le verifiche ed i controlli interni, il che consente di affermare che anche le slot machines, come gli altri giochi esercitati, non possano essere considerati efficaci strumenti di riciclaggio di denaro di illecita provenienza.
2. DEFINIZIONI
X.Xxx. n.231/2007: decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività' criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione ", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2007- Suppl. Ordinario n. 268/L;
Dati identificativi: il nome, il cognome, il luogo, la data di nascita e gli estremi del documento di identificazione, con l’indicazione della data di rilascio, dell’autorità e della località di rilascio, nonché il codice fiscale e l’indirizzo del cliente;
Documento d’identità: i documenti validi per l’identificazione indicati nell’articolo 3 dell’allegato tecnico al decreto 231/07
1. Sono considerati validi per l'identificazione i documenti d'identità e di riconoscimento di cui agli articoli 1 (DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO: ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consente l'identificazione personale del titolare;
DOCUMENTO D'IDENTITÀ: la carta di identità ed ogni altro documento munito di fotografia rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, dall'amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l'identità personale del suo titolare;
DOCUMENTO D'IDENTITÀ ELETTRONICO: il documento analogo alla carta d'identità elettronica rilasciato dal comune fino al compimento del quindicesimo anno di età e il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato) del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n.
445. Per l'identificazione di soggetti non comunitari e di soggetti minori d'età si applicano le disposizioni vigenti; con riferimento a nascituri e concepiti, l'identificazione è effettuata nei confronti del rappresentante legale. L'identificazione può essere svolta anche da un pubblico ufficiale a ciò abilitato ovvero a mezzo di una foto autenticata; in quest'ultimo caso sono acquisiti e riportati nell'archivio unico informatico, ovvero nel registro della clientela, gli estremi dell'atto di nascita dell'interessato.
Ez Pay Sistema informatico che presiede al controllo delle slot machines
Sala Slot Locali delimitati e destinati esclusivamente al gioco elettromeccanico,
v. allegata planimetria.
3. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
Casinò S.p.A. intende osservare la disciplina prevista per le Case da gioco dal primo comma dell'art.24 del D.Lgs. n.231/2007 in luogo di quella dettata dal secondo comma dello stesso articolo, limitandone l’applicazione all’area dedicata esclusivamente al gioco elettromeccanico, dotata di apparecchiature predisposte per transazioni di importo limitato.
Tale area, situata su due piani (interrato e terreno), è fornita di accesso indipendente. Dalla stessa non è possibile accedere alle sale dedicate ai giochi tradizionali, site al piano superiore, se non previa identificazione da effettuarsi al momento dell'ingresso alle predette sale, con un controllo ai varchi costantemente presidiato dal personale di controllo: l’area gioco elettromeccanico è quindi fisicamente indipendente dalle altre sale da gioco (v. allegata planimetria).
Tale sala è gestita con una contabilità separata degli introiti, delle transazioni di acquisto e cambio gettoni e dei movimenti delle macchine.
3.1. CENNI SUL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO
Casinò S.p.A. è dotata di strumenti organizzativi e tecnologici medianti i quali mantiene un elevato sistema di sicurezza per garantire il regolare svolgimento del gioco, la sicurezza della propria clientela ed il rispetto delle normative e delle procedure interne; di seguito ne viene data illustrazione.
3.1.1. Impianto di videosorveglianza interno
La Sala Slot è dotata di un impianto televisivo a circuito chiuso regolamentato da delibera del Commissario Prefettizio n. 1361 del 2 gennaio 1998, che disciplina l’organizzazione del lavoro per l’uso dell’impianto televisivo installato nella Casa da Gioco ai sensi della decisione 16 aprile 1993 dell’Ispettorato Provinciale del Lavoro di Imperia e successive determinazioni od accordi sindacali in materia.
L’impianto, che fa capo ad una sala regia, è costituito da circa 80 telecamere che riprendono la sala da gioco e l’operato del personale addetto alle casse (ove è presente anche la registrazione audio) al fine di presidiare continuamente la sicurezza.
Le immagini registrate sono conservate nel server dedicato per il tempo massimo di 24 ore, termine, oltre il quale l’impianto procede alla cancellazione automatica.
3.1.2. Controllori Amministrativi
Il Corpo dei Controllori Amministrativi, alle dipendenze del Responsabile della Sicurezza, che riferisce direttamente all’Organo Amministrativo, sono garanti della regolarità e della correttezza del gioco, che si estrinseca mediante la continua sorveglianza delle sale da gioco mediante vigilanza sui giocatori, il rilevamento della presenza di persone alle quali è interdetto l’accesso alle sale da gioco ed il rilievo di eventuali scorrettezze nel gioco o nella sua gestione. Essi espletano altresì la vigilanza sulle casse di sala, rispetto alle quali hanno potere di effettuare verifiche e controlli, potendo altresì accedere a tutti i dati che si ritengano necessari per l’espletamento del potere ispettivo. Sono altresì responsabili delle operazioni di conta dei proventi delle slot machines, unitamente al personale del Corpo Speciale di Controllo del Comune di Sanremo.
3.1.3. Controllori Comunali
Il Corpo Speciale di controllo del Comune di Sanremo presso il Casinò Municipale (le cui norme ordinative si rinvengono nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 231 del 12/12/1988, integrate dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 24/03/1989, ha il compito di esercitare il controllo sull’andamento dell’esercizio del gioco, finalizzato alla tutela degli
interessi del Comune di Sanremo, Ente che esercita l’attività di direzione e controllo di Casinò S.p.A.
Il personale del Corpo, in contraddittorio con i Controllori Amministrativi, vigila sull’osservanza dei regolamenti e delle disposizioni emanate dalla Casa da Gioco, riportando direttamente al proprio Ente di appartenenza e garantendo in tal modo un doppio livello di controllo sulle attività connesse al gioco.
3.1.4. Posto di Polizia interno
Presso la Casa da Gioco il personale della Polizia di Stato ha un proprio ufficio per l’espletamento dell’autonoma attività di vigilanza.
3.1.5. Personale tecnico interno
Il personale tecnico interno, presente in almeno due unità per turno di servizio, sorveglia il regolare funzionamento delle macchine da gioco e delle attrezzature accessorie di sala e di cassa, segnalando agli organi di controllo eventuali comportamenti anomali o sospetti da parte della clientela e, in ogni caso, interviene prontamente in caso di malfunzionamento delle macchine da gioco.
I Capi Reparto tecnici slot verificano con cadenza mensile la regolare impostazione dei parametri monetari di tutte le macchine da gioco presenti nella Sala.
4. CONTROLLI ALL’ACCESSO
Casinò S.p.A. adotta un sistema di vigilanza permanente composto da personale aziendale e/o guardie particolari giurate, al fine di impedire l’accesso alla sala slot di minori degli anni 18 e di soggetti potenzialmente indesiderabili, in analogia a quanto applicato alle sale da gioco tradizionali.
5. ATTIVITA’ DI GIOCO
Gli accettatori di banconote presso ciascuna macchina sono impostati per limitare l’introduzione consecutiva di banconote ad Euro 950,00.
La riscossione delle vincite avviene attraverso l’emissione di un ticket codificato che può essere trasferito su un'altra macchina da gioco o presentato in cassa per la riscossione. Tutte le macchine da gioco sono programmate per non accettare ticket di importo pari o superiore al limite di Euro 2.000,00. Ticket di importo superiore a tale limite possono solo essere presentati in cassa per la riscossione.
5.1. CENNI SUL SISTEMA EZ PAY
Il sistema EZ Pay prodotto da IGT appartiene alla categoria dei sistemi TITO (ticket in ticket out) dedicati alla gestione delle transazioni tra macchine da gioco attraverso ticket sostitutivi delle banconote, tutte le macchine collegate al sistema sono dotate di una stampante e di un lettore di banconote in grado di leggere anche i ticket.
Quando un cliente decide di riscuotere il credito presente nella macchina, questa stampa un ticket riportante in forma di codice a barre un codice di validazione univoco di 16 cifre, tale ticket può essere sia reinserito in un’altra macchina per continuare il gioco che presentato in cassa per la monetizzazione.
Il sistema garantisce elevatissimi livelli di sicurezza attraverso l’utilizzo di database criptati e controlli incrociati tra macchine e server per la verifica della validità dei ticket.
Dal punto di vista dei controlli attraverso le funzioni di back office è possibile effettuare ricerche ed indagini su ogni transazione, in particolare attraverso la funzione di Ticket Redemption Report, che consente di individuare tutti i ticket pagati in cassa superiori ad un determinato importo.
Tale funzione garantisce la puntuale verifica ed individuazione di tutti i pagamenti, e degli gli operatori che li hanno effettuati, per i quali è prevista la registrazione.
5.1.1. Architettura del sistema
5.1.2. Finestra interrogazione ticket pagati.
5.1.3. Report ticket pagati.
6. PAGAMENTI
Il pagamento delle vincite conseguite può avvenire solo mediante la presentazione del ticket emesso dal sistema. Il sistema informatico di cassa, attraverso la lettura del codice univoco presente sul ticket (descritto da un codice a barre di 16 cifre) verifica attraverso la rete di gestione del sistema l’ammontare dovuto e consente il pagamento. Una volta avvenuto il pagamento, il codice univoco viene annullato dal sistema rendendo il supporto cartaceo inutilizzabile per altre operazioni.
Il cassiere provvede al ritiro del ticket ed alla liquidazione del dovuto. Qualora l’importo da erogare superi il limite di legge il cassiere:
a. Provvede all’identificazione del cliente, verificando, sulla scorta di un valido documento di identità del cliente, se esso sia stato già identificato e censito. In caso positivo, provvede ad associare il pagamento con i dati anagrafici a sistema. Qualora il cliente non sia stato mai identificato, lo invita a recarsi allo sportello di segretariato che provvederà, con le consuete modalità, ad acquisire i dati anagrafici e a creare la scheda anagrafica. Il cliente riceve una tessera con fotografia e codice a barre univoco che dovrà presentare alla cassa per completare il pagamento.
b. Esegue il pagamento mediante un mezzo tracciabile, ovvero assegno bancario non trasferibile (gli assegni bancari tratti a favore di clienti sono tutti intestati ai rispettivi beneficiari e muniti di clausola di non trasferibilità, indipendentemente dai loro importi, e quindi anche se tratti per importi singolarmente inferiori alla soglia di legge) o, qualora il cliente lo desideri (anche in relazione all’entità del pagamento) procede a farsi consegnare mediante il modulo allegato 1 gli estremi per l’effettuazione di bonifico bancario, rilasciando idonea ricevuta. Il bonifico dovrà essere effettuato a favore di rapporti di conto corrente intestati esclusivamente al cliente che viene identificato alla presentazione del ticket.
6.1. MODALITÀ DI PAGAMENTO PER CLIENTI ABITUALI CHE FREQUENTINO ANCHE I
C.D. “GIOCHI TRADIZIONALI”
Il cliente abituale e che frequenti anche i c.d. “giochi tradizionali” per i quali permane la disciplina di cui al 2° comma dell’art. 24 del D. Lgs. 231/07, può, qualora lo desideri, ottenere la conversione del ticket in altro mezzo di gioco (gettoni o fiches). Al fine di tracciare anche questo tipo di operazioni, ancorché non soggette alla disciplina del citato D. Lgs. 231/07, il cassiere procederà all’identificazione mediante il sistema attualmente in uso, acquisendo attraverso la tessera i dati anagrafici del cliente e verificandone la rispondenza mediante controllo di un valido documento d’identità.
7. CONTROLLI
L’Ufficio Rilevamento Dati Slot, nello svolgimento della sua attività quotidiana, già verifica attraverso il sistema di gestione dei pagamenti slot (Ez Pay) che tutti i ticket riscossi presso le casse di importo maggiori od uguali a 1.000€ abbiano quale contropartita l’associazione all’identità di un cliente; ne consegue che, mediante tale attività, dovrà verificare che sussista una valida identificazione anche per l’esecuzione di pagamenti per importi maggiori od uguali al limite di 2.000€ di cui all’art. 24, 1° comma D. Lgs. 231/07.
Ogni giorno, al termine delle operazioni di controllo, L’Ufficio Rilevamento Dati Slot trasmetterà copia del report giornaliero all’Ufficio Controlli Amministrativi e alla Direzione del Corpo Speciale di Controllo del Comune di Sanremo. Tali organi di controllo, nella loro autonomia, potranno procedere a verifiche sulla rispondenza dei dati registrati avvalendosi del sistema informativo interno che rende loro disponibili – in via autonoma – tutti i dati relativi alla generalità dei pagamenti effettuati per importi maggiori od uguali ad Euro 1.000,00.
7.1. SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE
La rilevazione di eventuali condotte anomale da parte della clientela, volte ad aggirare le limitazioni dell’utilizzo del contante, è affidata ai sistemi di controllo interno, sia informatico che fisico, e genera elementi di valutazione per le segnalazioni di operazioni sospette, ai sensi dell’art. 41 dello stesso D.Lgs. n. 231/2007, che la Società inoltra allorquando ne rileva i presupposti;
Allo scopo di assicurare la migliore esecuzione degli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio di capitali di provenienza illecita, Casino S.p.A., con determinazione del Consiglio d’Amministrazione ha delegato l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 41 del D.Lgs.
n. 231/2007 al Responsabile della Sicurezza Sig. Xxxxxxx Xxxxx, individuato in quanto in possesso della necessaria competenza tecnico-professionale specifica, sulla scorta dell’esperienza maturata e in virtù delle funzioni esercitate.
Il delegato esercita le funzioni di cui trattasi in piena autonomia decisionale, avendo libero accesso ai documenti, ai mezzi e alle risorse presenti in azienda, in quanto rilevanti ai fini delle funzioni stesse, e potendo esercitare o disporre, senza restrizioni, le attività di indagine e approfondimento che riterrà volta per volta necessarie; egli, ferma restando l’esclusività della delega, per le valutazioni propedeutiche alle determinazioni da assumersi nell’esercizio delle funzioni di cui trattasi ha facoltà di avvalersi delle competenze a disposizione della Società, sia in posizione di lavoro dipendente che di consulenza, e di indicare al Consiglio d’Amministrazione la necessità eventuale di acquisire dall’esterno ulteriori mezzi e/o competenze.
7.2. OBBLIGO DI SEGNALAZIONE
Il D. Lgs. 231/07 impone alle Case da Gioco la segnalazione all’autorità competente di quanto essi “sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare, che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.”
L’adempimento degli obblighi di segnalazione è assolto dall’Azienda attraverso la sua organizzazione, mediante la costante attenzione che devono porre i soggetti che per le loro mansioni sono direttamente a contatto con i clienti ovvero che partecipano direttamente al compimento delle singoli operazioni; costoro sono responsabili per la rilevazione degli elementi di sospetto e sono pertanto tenuti ad informare immediatamente il soggetto delegato ex art. 41 D. Lgs. 231/07.
Pertanto viene sensibilizzato tutto il personale affinché collabori per un costante controllo della liceità delle operazioni, rispetto alle quali si confronterà con le strutture interne preposte al controllo, segnalando comportamenti che palesino indici di anomalia.
7.2.1. Indici di anomalia
Si riportano più oltre gli indici di anomalia per le Case da Gioco quali definiti dal D.M. 17 febbraio 2011, riportato in appendice alla presente procedura.
Gli indicatori di anomalia sono volti a ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive e hanno lo scopo di contribuire al contenimento degli oneri e al corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette.
La mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia non è motivo di per sé sufficiente per l'individuazione e la segnalazione di operazioni sospette, per le quali è necessario una valutazione concreta specifica.
L'impossibilità di ricondurre operazioni o comportamenti della clientela ad uno o più degli indicatori previsti nell'allegato 1 del decreto, può non essere sufficiente ad escludere che l'operazione sia sospetta.
Gli operatori valutano pertanto con la massima attenzione ulteriori comportamenti e caratteristiche dell'operazione che, sebbene non descritti negli indicatori, siano egualmente sintomatici di profili di sospetto.
7.2.2. Indicatori specifici di anomalia relativi alle attività di: i) gestione di case da gioco; ii) offerta, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro.
29. Modalità di gioco tali da suscitare il dubbio che il cliente possa operare per conto di soggetti terzi.
29.1. Acquisto di un rilevante numero di gettoni, specie se ripetuto, a fronte della mancata partecipazione al gioco.
29.2. Acquisto di gettoni e partecipazione al gioco in maniera ridotta da parte di più soggetti, seguito dalla richiesta di convertire i gettoni con un assegno intestato a favore di una terza persona.
29.3. Alimentazione del conto gioco on line da parte di soggetti terzi.
29.4. Improvviso e vorticoso aumento di giocate a valere su un conto gioco per lungo tempo inattivo.
29.5. Partecipazione al gioco effettuata di concerto con altri clienti al fine di contenere e compensare le rispettive perdite.
29.6. Richiesta di emissione di un certificato o un assegno di vincita nome di terzi soggetti, non legati da rapporti personali.
29.7. Ingresso al casinò da parte di soggetto già in possesso di gettoni di gioco.
30. Ripetuto acquisto per contanti di gettoni da gioco senza poi partecipare al gioco, ovvero partecipandovi in maniera occasionale e comunque molto ridotta rispetto al volume di gettoni di gioco complessivamente acquisiti e successiva richiesta di conversione dei gettoni in assegno.
30.1. Cambio di gettoni da gioco in assegni o altri mezzi di pagamento di importo frazionato, per fini che non appaiono riconducibili al gioco.
30.2. Acquisto cospicuo di gettoni di gioco utilizzando contante di piccolo taglio.
30.3. Conto gioco con giacenze rilevanti e non movimentato.
30.4. Richiesta di cambiare in un unico assegno le somme risultanti dalle vincite, alle quali il cliente aggiunge ulteriori somme proprie in contanti.
30.5. Tentato acquisto di gettoni di gioco da altri giocatori, soprattutto se per contanti.
8. VERIFICHE SUL RISPETTO DELLA PROCEDURA E SULLE NECESSITA’ DI AGGIORNAMENTO
Il Responsabile della Sicurezza riferirà all’Organo Amministrativo circa l’esito dei controlli con la seguente cadenza:
1. Dopo una settimana di applicazione;
2. Dopo un mese di applicazione;
3. Dopo un trimestre di applicazione;
4. Semestralmente, nell’ambito delle audizioni previste nel quadro della delega conferita ex art. 41 D. Lgs. 231/07.
Sulla scorta degli elementi così raccolti, verrà di volta in volta valutata l’efficacia del sistema di controllo interno e verificato se sussistano necessità di modifica od integrazione della procedura.
9. DECORRENZA DELLA PRESENTE PROCEDURA
La presente procedura verrà attuata dal 4 marzo 2013.
10. DIFFUSIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE
La presente procedura verrà distribuita alle seguenti articolazioni interne:
- Direzione Giochi
o Assistente Direzione Giochi Elettromeccanici
▪ Cassieri Slot
▪ Tecnici Slot
▪ Ufficio Rilevamento Dati Slot
▪ Ufficio Slot
o Ispettori
- Responsabile Sicurezza
o Controllori Amministrativi
o Addetti al controllo dei varchi di accesso alle sale da gioco
- Responsabile del Personale
- Direttore Corpo Speciale di controllo del Comune di Sanremo presso il Casinò Municipale
I singoli responsabili delle articolazioni aziendali sono incaricati di illustrarne il contenuto al personale e di vigilare sulla corretta applicazione della procedura. La consegna di un esemplare della procedura a ciascun addetto verrà fatta constare a mezzo di una lista di distribuzione nominativa, sottoscritta da ogni destinatario.
L’illustrazione della presente procedura verrà effettuata anche nel corso dei momenti formativi del personale e dei collaboratori ai fini della corretta individuazione degli elementi di sospetto. La formazione deve avere carattere di continuità e sistematicità, nonché tenere conto dell'evoluzione della normativa in materia di antiriciclaggio.
11. RIFERIMENTI
11.1. DECRETO 231/07 – STRALCIO DELLE NORME RILEVANTI PER LE CASE DA GIOCO.
Titolo I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Capo I Disposizioni comuni
Art. 1. Definizioni
1. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
b) "archivio unico informatico": un archivio, formato e gestito a mezzo di sistemi informatici, nel quale sono conservate in modo accentrato tutte le informazioni acquisite nell'adempimento degli obblighi di identificazione e registrazione, secondo i principi previsti nel presente decreto;
g) "dati identificativi": il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo, il codice fiscale e gli estremi del documento di identificazione o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale e il codice fiscale o, per le persone giuridiche, la partita IVA;
m) "operazione frazionata": un'operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto
periodo di tempo fissato in sette giorni ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale;
Art. 14. Altri soggetti
1. Ai fini del presente decreto per "altri soggetti" si intendono gli operatori che svolgono le attività di seguito elencate, il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio attività specificatamente richieste dalla norme a fianco di esse riportate:
d) gestione di case da gioco, in presenza delle autorizzazioni concesse dalle leggi in vigore, nonché al requisito di cui all' articolo 5, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30;
e) offerta, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro1, in presenza delle autorizzazioni concesse dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell' articolo 1, comma 539, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
e bis) offerta di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro, anche in assenza delle autorizzazioni rilasciate dal Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell’articolo 1, comma 539, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Titolo II DEGLI OBBLIGHI
Capo I Obblighi di adeguata verifica della clientela Sezione I Disposizioni di carattere generale
Art. 24. Attività di gioco.
1. Gli operatori che svolgono l'attività di gestione di case da gioco, indicati nell' articolo 14, comma 1, lettera d2), procedono all'identificazione e alla verifica dell'identità di ogni cliente che compia operazioni di acquisto e di cambio di "fiches" o di altri mezzi di gioco per importo pari o superiore a 2.000 euro.
2. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si considerano comunque assolti se le case da gioco pubbliche procedono alla registrazione, all'identificazione e alla verifica dell'identità dei clienti fin dal momento dell'ingresso o prima di esso, indipendentemente dall'importo dei gettoni da gioco acquistati e, a decorrere dal 30 aprile 2010, adottano le modalità idonee a ricollegare i dati identificativi alle operazioni di acquisto e di cambio dei gettoni che ciascun cliente compie per un importo pari o superiore a quello di cui al comma 1.
3. Sono acquisite e conservate secondo le modalità di cui al successivo articolo 39 le informazioni relative:
a) ai dati identificativi;
b) alla data dell'operazione;
c) al valore dell'operazione e ai mezzi di pagamento utilizzati.
4. Gli operatori che svolgono l'attività di gestione dei giochi, indicati nell' articolo 14, comma 1, lettera e-bis), procedono all'identificazione e alla verifica dell'identità di ogni cliente per importo superiore a1.000 euro con le modalità di cui al comma 3. Gli operatori che svolgono l’attività di gestione di case da gioco on line, indicati nell’articolo 14, comma 1, lettera e), procedono all’identificazione e alla verifica dell’identità di ogni cliente per importo superiore a 1.000 euro e consentono operazioni di ricarica dei conti di gioco, di acquisto e di cambio dei mezzi di gioco, esclusivamente attraverso mezzi di pagamento, ivi compresa la moneta elettronica, per i quali è possibile assolvere gli obblighi di identificazione previsti dal presente decreto. A tale fine, gli operatori devono registrare e acquisire le informazioni relative:
a) ai dati identificativi dichiarati dal cliente all'atto dell'apertura dei conti di gioco o della richiesta delle credenziali di accesso ai giochi on line;
b) alla data delle operazioni di apertura e ricarica dei conti di gioco e di riscossione sui medesimi conti;
c) al valore delle operazioni sopra indicate e ai mezzi di pagamento utilizzati;
d) all'indirizzo IP, alla data, all'ora e alla durata delle connessioni telematiche nel corso delle quali il cliente, accedendo ai sistemi del gestore della casa da gioco on line, pone in essere le suddette operazioni.
5. In deroga a quanto stabilito dall' articolo 36 i dati di cui al comma 4, lettera d), sono soggetti a conservazione per un periodo di due anni dalla data della comunicazione da parte dei soggetti previsti dall' articolo 14, comma 1, lettera e). Gli stessi dati sono conservati, per il periodo previsto dall' articolo 36, dai fornitori di comunicazione elettronica e possono essere richiesti agli stessi dagli organi di controllo di cui all' articolo 53.
6. Le autorità di vigilanza di settore e gli organi incaricati del controllo, compreso il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, nell'ambito delle rispettive competenze, riferiscono al Comitato di sicurezza finanziaria, almeno una volta l'anno, sull'adeguatezza dei sistemi di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, adottati dalle singole case da gioco.
Sezione III Obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela
Art. 28. Obblighi rafforzati
1. Gli enti e le persone soggetti alla direttiva applicano misure rafforzate di adeguata verifica della clientela in presenza di un rischio più elevato di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e, comunque, nei casi indicati ai commi 2, 4 e 5.
2. Quando il cliente non è fisicamente presente3, gli enti e le persone soggetti al presente decreto adottano misure specifiche e adeguate per compensare il rischio più elevato applicando una o più tra le misure di seguito indicate:
a) accertare l'identità del cliente tramite documenti, dati o informazioni supplementari;
b) adottare misure supplementari per la verifica o la certificazione dei documenti forniti o richiedere una certificazione di conferma di un ente creditizio o finanziario soggetto alla direttiva;
c) assicurarsi che il primo pagamento relativo all'operazione sia effettuato tramite un conto intestato al cliente presso un ente creditizio.
3. Gli obblighi di identificazione e adeguata verifica della clientela si considerano comunque assolti, anche senza la presenza fisica del cliente, nei seguenti casi:
a) qualora il cliente sia già identificato in relazione a un rapporto in essere, purché le informazioni esistenti siano aggiornate;
b) per le operazioni effettuate con sistemi di cassa continua o di sportelli automatici, per corrispondenza o attraverso soggetti che svolgono attività di trasporto di valori o mediante carte di pagamento; tali operazioni sono imputate al soggetto titolare del rapporto al quale ineriscono;
Capo II Obblighi di registrazione
Art. 36. Obblighi di registrazione
1. I soggetti indicati negli articoli 11, 12, 13 e 14 conservano i documenti e registrano le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dalla UIF o da qualsiasi altra Autorità competente.
In particolare:
a) per quanto riguarda gli obblighi di adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo, conservano la copia o i riferimenti4 dei documenti richiesti, per un periodo di dieci anni dalla fine del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
b) per quanto riguarda le operazioni, i rapporti continuativi e le prestazioni professionali, conservano le scritture e le registrazioni, consistenti nei documenti originali o nelle copie aventi analoga efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari, per un periodo di dieci anni dall'esecuzione dell'operazione o dalla cessazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale.
2. I soggetti indicati negli articoli 11, 12, 13 e 14 , registrano, con le modalità indicate nel presente Capo, e conservano per un periodo di dieci anni, le seguenti informazioni:
a) con riferimento ai rapporti continuativi ed alla prestazione professionale: la data di instaurazione, i dati identificativi del cliente e del titolare effettivo, unitamente alle generalità dei delegati a operare per conto del titolare del rapporto e il codice del rapporto ove previsto;
b) con riferimento a tutte le operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che si tratti di un'operazione unica o di più operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare un’operazione frazionata: la data, la causale, l'importo, la tipologia dell'operazione, i mezzi di pagamento e i dati identificativi del soggetto che effettua l'operazione e del soggetto per conto del quale eventualmente opera.
3. Le informazioni di cui al comma 2 sono registrate tempestivamente e, comunque, non oltre il trentesimo giorno successivo al compimento dell'operazione ovvero all’apertura, alla variazione e alla chiusura del rapporto continuativo ovvero all’accettazione dell’incarico professionale, all’eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni, o al termine della prestazione professionale.
6. I dati e le informazioni registrate ai sensi delle norme di cui al presente Capo sono utilizzabili ai fini fiscali secondo le disposizioni vigenti.
6-bis. Le disposizioni del presente Capo non trovano applicazione nelle ipotesi di obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela di cui all’articolo 25.
Art. 37. Archivio unico informatico
1. Ai fini del rispetto degli obblighi di registrazione di cui all' articolo 36, gli intermediari finanziari indicati nell' articolo 11, commi 1 e 2, lettera a) , le società di revisione indicate nell' articolo 13, comma 1, lettera a), e gli altri soggetti indicati nell' articolo 14, comma 1, lettera e5), istituiscono un archivio unico informatico.
2. L'archivio unico informatico è formato e gestito in modo tale da assicurare la chiarezza, la completezza e l'immediatezza delle informazioni, la loro conservazione secondo criteri uniformi, il mantenimento della storicità delle informazioni, la possibilità di desumere evidenze integrate, la facilità di consultazione. Esso deve essere strutturato in modo tale da contenere gli oneri gravanti sui diversi destinatari, tenere conto delle peculiarità operative dei diversi destinatari e semplificare le registrazioni.
3. L'istituzione dell'archivio unico informatico è obbligatoria solo qualora vi siano dati o informazioni da registrare.
4. Per l'istituzione, la tenuta e la gestione dell'archivio unico informatico è possibile avvalersi di un autonomo centro di servizio, ferme restando le specifiche responsabilità previste dalla legge a carico del soggetto obbligato e purché sia assicurato a quest'ultimo l'accesso diretto e immediato all'archivio stesso.
5. Gli intermediari finanziari facenti parte di un medesimo gruppo possono avvalersi, per la tenuta e gestione dei propri archivi, di un unico centro di servizio affinché un delegato possa trarre evidenze integrate a livello di gruppo anche ai sensi di quanto previsto all' articolo 41. Deve essere comunque garantita la distinzione logica e la separazione delle registrazioni relative a ciascun intermediario.
6. I dati identificativi e le altre informazioni relative ai rapporti continuativi, alle prestazioni professionali e alle operazioni, possono anche essere contenuti in archivi informatici, diversi dall'archivio unico, a condizione che sia comunque assicurata la possibilità di trarre, con un'unica interrogazione, informazioni integrate e l'ordine cronologico delle stesse e dei dati.
7. La Banca d'Italia, d'intesa con le altre Autorità di vigilanza e sentita la UIF, emana disposizioni sulla tenuta dell'archivio unico informatico.
8. Per i soggetti di cui all' articolo 11, commi 1, lettera o), e 2, lettere b), c) e d), la Banca d'Italia stabilisce modalità semplificate di registrazione.
Art. 39. Modalità di registrazione per i soggetti indicati nell'articolo 14, comma 1, lettere a),b), c), d), e-bis) ed f)
1. Ai fini del rispetto degli obblighi di registrazione di cui all' articolo 36, i soggetti di cui all'articolo 14, comma 1, dalla lettera a) alla lettera d) e dalla lettera e-bis) alla lettera f), utilizzano i sistemi informatici di cui sono dotati per lo svolgimento della propria attività elaborandone mensilmente le informazioni ivi contenute.
2. I dati e le informazioni registrate con le modalità di cui al comma 1 sono rese disponibili entro tre giorni dalla relativa richiesta.
3. In alternativa alle modalità di cui al comma 1, può essere istituito l'archivio unico informatico ovvero possono essere utilizzate le modalità indicate nell' articolo 386.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentite le associazioni di categoria, adotta specifiche tecniche7 del presente articolo, nonché del comma 3 dell'articolo 24.
5. Per i destinatari del presente articolo il Ministero dell'economia e delle finanze può stabilire modalità di registrazione differenti da quelle ivi previste, di concerto con il Ministero dell'interno. Art. 38. Modalità di registrazione per i professionisti di cui all'articolo 12 e per i revisori contabili di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b)
0.Xx fini del rispetto degli obblighi di registrazione di cui all' articolo 36, i professionisti indicati nell' articolo 12 e i soggetti indicati all' articolo 13, comma 1, lettera b), istituiscono un archivio formato e gestito a mezzo di strumenti informatici, salvo quanto previsto dal comma 2.
1-bis. I soggetti indicati al comma 1 registrano tempestivamente e comunque entro trenta giorni dall’accettazione dell’incarico professionale, dall’eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni o dal termine della prestazione professionale, i dati indicati dall’articolo 36, comma 2, ferma l’ordinaria validità dei documenti d’identità.
2. In alternativa all'archivio, i soggetti indicati al comma 1 possono istituire il registro della clientela a fini antiriciclaggio nel quale conservano i dati identificativi del cliente. La documentazione, nonché gli ulteriori dati e informazioni sono conservati nel fascicolo relativo a ciascun cliente.
3. Il registro della clientela è numerato progressivamente e siglato in ogni pagina a cura del soggetto obbligato o di un suo collaboratore delegato per iscritto, con l'indicazione alla fine dell'ultimo foglio del numero delle pagine di cui è composto il registro e l'apposizione della firma delle suddette persone. Il registro deve essere tenuto in maniera ordinata, senza spazi bianchi e abrasioni.
4. I dati e le informazioni registrati con le modalità di cui al comma 2 sono resi disponibili entro tre giorni dalla richiesta.
5. Qualora i soggetti indicati nei commi 1 svolgano la propria attività in più sedi, possono istituire per ciascuna di esse un registro della clientela.
Capo III Obblighi di segnalazione
Art. 41. Segnalazione di operazioni sospette
1. I soggetti indicati negli articoli 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 inviano alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando xxxxx, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico.
È un elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti di cui all’articolo 49, e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro 1-bis. Il contenuto delle segnalazioni è definito dalla UIF con proprie istruzioni ai sensi dell’articolo 6, comma 6, lettera e-bis).
2. Al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette, su proposta della UIF sono emanati e periodicamente aggiornati indicatori di anomalia:
a) per i soggetti indicati nell' articolo 10, comma 2, dalla lettera a) alla lettera d), e lettera f), per gli intermediari finanziari e gli altri soggetti che svolgono attività finanziaria di cui all' articolo 11 e per i soggetti indicati all' articolo 13, comma 1, lettera a), ancorché contemporaneamente iscritti al registro dei revisori, con provvedimento della Banca d'Italia;
b) per i professionisti di cui all' articolo 12 e per i revisori contabili indicati all' articolo 13, comma 1, lettera b), con decreto del Ministro della giustizia, sentiti gli ordini professionali;
c) per i soggetti indicati nell' articolo 10, comma 2, lettere e) e g) , e per quelli indicati nell' articolo 14 con decreto del Ministro dell'interno.
3. Gli indicatori di anomalia elaborati ai sensi del comma 2 sono sottoposti prima della loro emanazione al Comitato di sicurezza finanziaria per assicurarne il coordinamento.
4. Le segnalazioni sono effettuate senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l'operazione, appena il soggetto tenuto alla segnalazione viene a conoscenza degli elementi di sospetto.
5. I soggetti tenuti all'obbligo di segnalazione si astengono dal compiere l'operazione finché non hanno effettuato la segnalazione, tranne che detta astensione non sia possibile tenuto conto della normale operatività, o possa ostacolare le indagini.
6. Le segnalazioni di operazioni sospette effettuate ai sensi e per gli effetti del presente capo, non costituiscono violazione degli obblighi di segretezza, del segreto professionale o di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e, se poste in essere per le finalità ivi previste e in buona fede, non comportano responsabilità di alcun tipo.
Art. 45. Tutela della riservatezza
1. I soggetti obbligati alla segnalazione ai sensi dell' articolo 41 adottano adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell'identità delle persone che effettuano la segnalazione. Gli atti e i documenti in cui sono indicate le generalità di tali persone sono custoditi sotto la diretta responsabilità del titolare dell'attività o del legale rappresentante o del loro delegato.
2. Gli ordini professionali di cui all' articolo 43, comma 2, adottano adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell'identità dei professionisti che effettuano la segnalazione. Gli atti e i documenti in cui sono indicate le generalità di tali persone sono custoditi sotto la diretta responsabilità del presidente o di un soggetto da lui delegato.
3. La UIF, la Guardia di finanza e la DIA possono richiedere ulteriori informazioni ai fini dell'analisi o dell'approfondimento investigativo della segnalazione ai sensi dell' articolo 47 al soggetto che ha effettuato la segnalazione e a quelli, comunque destinatari degli obblighi ai sensi dell’articolo 10, cui la segnalazione è collegata secondo le seguenti modalità:
a) nel caso di segnalazione effettuata con le modalità di cui agli articoli 42 e 44 , le informazioni sono richieste all'intermediario finanziario e a quelli, comunque destinatari degli obblighi ai sensi dell’articolo 10, cui la segnalazione è collegata o alla società di revisione di cui all' articolo 13, comma 1, lettera a);
b) nel caso degli ordini professionali individuati ai sensi dell' articolo 43, comma 2, le informazioni sono richieste all'ordine competente;
c) nel caso di segnalazione effettuata da professionista che non si avvale dell'ordine professionale, ovvero dagli altri soggetti di cui agli articoli 10, comma 2, lettere e), 13, comma 1, lettera b), e 14, le informazioni sono richieste al segnalante, adottando adeguate misure al fine di assicurare la riservatezza di cui al comma 5.
4. La trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette, le eventuali richieste di approfondimenti, nonché gli scambi di informazioni, attinenti alle operazioni sospette segnalate, tra la UIF, la Guardia di finanza, la DIA, le autorità di vigilanza e gli ordini professionali avvengono per via telematica, con modalità idonee a garantire la riferibilità della trasmissione dei dati ai soli soggetti interessati, nonché l'integrità delle informazioni trasmesse.
5. La UIF, la Guardia di finanza e la DIA adottano, anche sulla base di protocolli d'intesa e sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell'identità dei soggetti che effettuano le segnalazioni.
6. In caso di denuncia o di rapporto ai sensi degli articoli 331 e 347 del codice di procedura penale , l'identità delle persone fisiche e dei soggetti comunque destinatari degli obblighi ai sensi dell’articolo 10 che hanno effettuato le segnalazioni, anche qualora sia conosciuta, non è menzionata.
7. L'identità delle persone fisiche e dei soggetti comunque destinatari degli obblighi ai sensi dell’articolo 10 può essere rivelata solo quando l'autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede.
8. Fuori dalle ipotesi di cui al comma 7, in caso di sequestro di atti o documenti si adottano le necessarie cautele per assicurare la riservatezza dell'identità delle persone fisiche e dei soggetti comunque destinatari degli obblighi ai sensi dell’articolo 10 che hanno effettuato le segnalazioni.
Titolo III MISURE ULTERIORI
Art. 49. Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore
1. È vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.
Titolo V DISPOSIZIONI SANZIONATORIE E FINALI
Capo I Sanzioni penali
Art. 55. Sanzioni penali
4. Chi, essendovi tenuto, omette di effettuare la registrazione di cui all' articolo 36, ovvero la effettua in modo tardivo o incompleto è punito con la multa da 2.600 a 13.000 euro.
6. Qualora gli obblighi di identificazione e registrazione siano assolti avvalendosi di mezzi fraudolenti, idonei ad ostacolare l'individuazione del soggetto che ha effettuato l'operazione, la sanzione di cui ai commi 1, 2 e 4 è raddoppiata.
Capo II Sanzioni amministrative
Art. 57. Violazioni del Titolo I, Capo II e del Titolo II, Capi II e III
2. L'omessa istituzione dell'archivio unico informatico di cui all' articolo 37 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 500.000 euro. Nei casi più gravi, tenuto conto della gravità della violazione desunta dalle circostanze della stessa e dalla sua durata nel tempo, con il provvedimento di irrogazione della sanzione è ordinata al sanzionato la pubblicazione per estratto del decreto sanzionatorio su almeno due quotidiani a diffusione nazionale di cui uno economico, a cura e spese del sanzionato.
3. L'omessa istituzione del registro della clientela di cui all' articolo 38 ovvero la mancata adozione delle modalità di registrazione di cui all' articolo 398 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'omessa segnalazione di operazioni sospette è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 per cento al 40 per cento dell'importo dell'operazione non segnalata. Nei casi più gravi, tenuto conto della gravità della violazione desunta dalle circostanze della stessa e dall'importo dell'operazione sospetta non segnalata, con il provvedimento di irrogazione della sanzione è ordinata la pubblicazione per estratto del decreto sanzionatorio su almeno due quotidiani a diffusione nazionale di cui uno economico, a cura e spese del sanzionato.
5. Le violazioni degli obblighi informativi nei confronti della UIF sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.
11.2. DECRETOMINISTERO DELL'INTERNO 17 FEBBRAIO 2011
Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di operatori non finanziari. (GU n. 48 del 28- 2-2011 )
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Omissis
Decreta:
Art. 1 - Definizioni
1. Nel presente decreto e nei relativi allegati 1 e 2 si intendono per:
a) «finanziamento del terrorismo»: in conformità con l'art. 1, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, «qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati a essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice penale, e ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti»;
b) «riciclaggio»: in conformità con l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, «le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio:
- la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un' attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un' attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un' attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- la partecipazione a uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione»;
c) «UIF»: l'Unità di Informazione Finanziaria, cioè la struttura nazionale incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, di richiedere, ai medesimi, di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
d) «TULPS»: il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni.
Art. 2 Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica ai soggetti che, secondo le norme di settore rispettivamente applicabili, svolgono le attività di seguito elencate, il cui esercizio resta subordinato a licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività specificamente richieste dalle norme pure di seguito riportate:
Omissis
d) gestione di case da gioco, in presenza delle autorizzazioni concesse dalle leggi in vigore, nonché al requisito di cui all'art. 5, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30;
e) offerta, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro, in presenza delle autorizzazioni concesse dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 539, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono indicati nel presente decreto e nei relativi allegati 1 e 2 con il termine di «operatori».
Art. 3 - Indicatori di anomalia
1. Al fine di agevolare gli operatori nell'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, si forniscono nell'allegato 1, che forma parte integrante del presente decreto, indicatori esemplificativi di anomalia suddivisi in indicatori generali, che si applicano in quanto compatibili a tutti i destinatari del presente decreto, e indicatori specifici per categoria di soggetti di cui al precedente art. 2.
2. Gli indicatori di anomalia sono volti a ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive e hanno lo scopo di contribuire al contenimento degli oneri e al corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette.
3. La mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia non è motivo di per sé sufficiente per l'individuazione e la segnalazione di operazioni sospette, per le quali è necessario una valutazione concreta specifica.
4. L'impossibilità di ricondurre operazioni o comportamenti della clientela ad uno o più degli indicatori previsti nell'allegato 1 del presente decreto, può non essere sufficiente ad escludere che l'operazione sia sospetta. Gli operatori valutano pertanto con la massima attenzione ulteriori comportamenti e caratteristiche dell'operazione che, sebbene non descritti negli indicatori, siano egualmente sintomatici di profili di sospetto.
5. Per favorire la lettura e la comprensione degli indicatori, alcuni di essi sono stati specificati in sub-indici che costituiscono un'esemplificazione dell'indicatore a cui si riferiscono.
6. Gli operatori si avvalgono degli indicatori previsti nell'allegato 1, che attengono ad aspetti sia soggettivi che oggettivi dell'operazione, in presenza dei quali, sulla base di tutte le altre informazioni disponibili, effettuano una valutazione complessiva sulla natura dell'operazione.
7. Gli operatori utilizzano la casistica quale strumento operativo per la valutazione della sussistenza di un'operazione sospetta, selezionando gli indicatori in relazione all' attività concretamente svolta.
Art. 4 - Obbligo di segnalazione di operazioni sospette
1. Ai fini del corretto adempimento dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette gli operatori hanno riguardo ai principi e alle indicazioni generali contenute nell'allegato 2, che forma parte integrante del presente decreto.
2. La segnalazione deve contenere i dati, le informazioni, la descrizione delle operazioni ed i motivi del sospetto che saranno indicati con provvedimento emanato dalla UIF ai sensi dell'art. 6, comma 6, lettera e-bis) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni.
11.2.1. Allegato 1 - indicatori generali di anomalia connessi all'identità o all'atteggiamento del cliente.
1. Il cliente fornisce informazioni palesemente inesatte, incomplete ovvero false con riguardo alla propria identità o quella dell'eventuale titolare effettivo; lo scopo e la natura della operazione richiesta; l' attività esercitata; la situazione economica e patrimoniale propria o dell'eventuale gruppo societario di appartenenza; il potere di rappresentanza, l'identità dei delegati alla firma, la struttura di proprietà o di controllo societario.
1.1. Il cliente utilizza documenti identificativi che sembrano contraffatti.
1.2. Con riguardo alle case da gioco, il cliente pone in essere comportamenti finalizzati a sottrarsi agli obblighi di identificazione all'ingresso, tenta di accedere con un biglietto non valido, cede il proprio biglietto di ingresso oppure si appropria di tessera di ingresso appartenente ad altro cliente.
2. Il cliente si mostra riluttante a fornire ovvero rifiuta di fornire informazioni, dati e documenti ordinariamente acquisiti per l'esecuzione dell'operazione ovvero per il regolamento delle prestazioni.
2.1. Il cliente, all'atto di esibire documenti di identità ovvero alla richiesta di fornire informazioni sull'operazione, rinuncia ad eseguirla.
3. Il cliente mostra un'inusuale familiarità con i presidi previsti dalla normativa in tema di adeguata verifica della clientela e di rilevazione di segnalazione di operazioni sospette, ovvero pone ripetuti quesiti in ordine alle modalità di applicazione di tali presidi.
4. Il cliente dimostra di non avere adeguata conoscenza della natura, dell'oggetto o dello scopo dell'operazione richiesta, suscitando il dubbio che egli possa agire con finalità illecite per conto di un soggetto terzo (persona fisica, giuridica o ente di fatto).
5. Il cliente richiede prestazioni tese a dissimulare l'origine illecita di capitali ed è noto per essere stato sottoposto a procedimento penale o a provvedimenti di sequestro, ovvero è notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente ovvero associato) a soggetti sottoposti a procedimento penale o a provvedimenti di sequestro, ovvero richiede di effettuare operazioni con soggetti noti per essere state sottoposti a procedimenti penali o a provvedimenti di sequestro.
6. Il cliente è censito, è notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente o associato) a soggetti censiti ovvero richiede di effettuare operazioni con soggetti censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo.
7. Il cliente opera in Stati diversi dai paesi terzi con regime equivalente individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e richiede le seguenti prestazioni, senza fornire ragionevoli motivi legati alla attività esercitata o a particolari condizioni adeguatamente documentate:
- costituzione o trasferimento, nei predetti Stati, di diritti reali su immobili;
- operazioni di ricezione e/o trasferimento di fondi;
- spedizione di fondi a un ristretto numero di beneficiari stranieri localizzati nei predetti Stati. Indicatori generali di anomalia connessi alle modalità di esecuzione delle operazioni.
8. Richiesta di prestazioni o effettuazione di operazioni aventi oggetto ovvero scopo non compatibile con il profilo economico-patrimoniale o con l' attività del cliente ovvero con il profilo economico patrimoniale dell'eventuale gruppo societario a cui lo stesso appartiene.
8.1. Operazioni che comportano l'impiego di disponibilità che appaiono del tutto sproporzionate rispetto al profilo economico-patrimoniale del soggetto che le pone in essere.
8.2. Operazioni richieste da organismi non lucrativi per finalità non compatibili con quelle dichiarate in base alla documentazione prodotta dall'ente.
8.3. Operazioni, specie se effettuate in contanti, disposte da più clienti recanti lo stesso indirizzo, specie se tale indirizzo appartiene anche ad una società commerciale e cio' appare incoerente rispetto all' attività dichiarata dagli stessi.
9. Richiesta di prestazioni o effettuazione di operazioni con modalità inusuali e palesemente ingiustificate rispetto al normale svolgimento della professione o dell' attività.
9.1. Frequente rilascio di deleghe o procure al fine di evitare contatti diretti con l'operatore.
9.2. Frequente richiesta di prestazioni per conto di un soggetto terzo in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività esercitata o al rapporto tra le parti o a particolari condizioni adeguatamente documentate.
9.3. Ricorso a caselle postali o a indirizzi postali diversi dal domicilio fiscale o professionale, ovvero ad altre forme di domiciliazione di comodo.
9.4. Ripetuta chiusura e riapertura del conto gioco con prelievo sistematico delle somme in giacenza.
9.5. Estinzione anticipata e inaspettata, in misura totale o parziale, dell'obbligazione da parte del cliente.
9.6. Richiesta di prestazione a un operatore dislocato in località distante dalla zona di residenza o dalla sede effettiva dell' attività del cliente, in assenza di ragionevoli motivi.
10. Richiesta di prestazioni o operazioni con configurazione illogica, specie se economicamente o finanziariamente svantaggiose per il cliente.
10.1 Richiesta, in assenza di ragionevoli motivi, di modificare le condizioni e le modalità di svolgimento della prestazione, specie se le modifiche richieste comportano ulteriori oneri a carico del cliente.
10.2. Richiesta di effettuare operazioni con modalità eccessivamente complesse o involute in rapporto allo scopo dichiarato.
10.3. Acquisto di beni di pregio a un prezzo molto superiore al valore di mercato o di stima degli stessi, specie se effettuato per contanti.
10.4. Richiesta di concludere l'operazione in fretta e a prescindere da qualsiasi valutazione attinente al prezzo.
Indicatori generali di anomalia relativi ai mezzi di pagamento utilizzati.
11. Proposta di regolare i pagamenti mediante strumenti incoerenti rispetto alle ordinarie prassi di mercato, in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività esercitata o a particolari condizioni adeguatamente documentate.
11.1. Ricorso ripetuto ovvero per importi rilevanti al contante, a libretti di deposito al portatore ovvero ad altri titoli al portatore, nonché a valuta estera o all'oro.
11.2. Versamento di un consistente acconto in contanti e regolamento della restante parte avvalendosi di un intermediario situato in Stati diversi dai paesi terzi con regime equivalente individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
11.3. Utilizzo di banconote in tagli inusuali rispetto al tipo di operazione effettuata, di banconote impacchettate o arrotolate in modo inusuale ovvero di banconote molto logore.
11.4. Frequente utilizzo di strumenti di moneta elettronica, specie non nominativa, per importi complessivamente rilevanti.
12. Richiesta, in assenza di ragionevoli motivi, di modificare le modalità di pagamento già convenute, soprattutto se ciò implica il ricorso a mezzi di pagamento non appropriati alle ordinarie prassi di mercato.
12.1. Richiesta di accredito delle vincite su conti sempre diversi.
12.2. Improvviso e ingiustificato intervento di un terzo a copertura dell'esposizione di un cliente attraverso il pagamento in un'unica soluzione, specie se effettuato per importo rilevante in contanti, quando era stato concordato in origine un pagamento rateizzato.
13. Proposta di regolare sistematicamente i pagamenti secondo modalità tali da suscitare il dubbio che si intenda ricorrere a tecniche di frazionamento del valore economico dell'operazione, in assenza di ragionevoli motivi legati all'attività esercitata o a particolari condizioni adeguatamente documentate.
14. Proposta di regolare i pagamenti mediante mezzi provenienti, a diverso titolo, da soggetti estranei al rapporto negoziale in assenza di ragionevoli motivi legati all' attività esercitata.
14.1. Utilizzo della stessa carta di credito o del medesimo conto corrente bancario per ricaricare o prelevare da conti gioco diversi, ovvero utilizzo di più carte di credito x xxxxx correnti per ricaricare o prelevare dallo stesso conto gioco.
Indicatori specifici di anomalia relativi alle attività di: i) commercio, comprese l'esportazione e l'importazione, di oro per finalità industriali o di investimento; ii) fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l'esportazione e l'importazione di oggetti preziosi; iii) fabbricazione di oggetti preziosi da parte di imprese artigiane; iv) commercio di cose antiche; v) esercizio di case d'asta o galleria d'arte. - Omissis
Indicatori specifici di anomalia relativi alle attività di: i) recupero di crediti per conto terzi; ii) custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate; iii) trasporto di denaro contante, titoli o valori senza l'impiego di guardie particolari giurate. – Omissis.
11.2.2. Indicatori specifici di anomalia relativi alle attività di: i) gestione di case da gioco; ii) offerta, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro.
29. Modalità di gioco tali da suscitare il dubbio che il cliente possa operare per conto di soggetti terzi. 29.1. Acquisto di un rilevante numero di gettoni, specie se ripetuto, a fronte della mancata partecipazione al gioco. 29.2. Acquisto di gettoni e partecipazione al gioco in maniera ridotta da parte di più soggetti, seguito dalla richiesta di convertire i gettoni con un assegno intestato a favore di una terza persona.
29.3. Alimentazione del conto gioco on line da parte di soggetti terzi.
29.4. Improvviso e vorticoso aumento di giocate a valere su un conto gioco per lungo tempo inattivo.
29.5. Partecipazione al gioco effettuata di concerto con altri clienti al fine di contenere e compensare le rispettive perdite.
29.6. Richiesta di emissione di un certificato o un assegno di vincita nome di terzi soggetti, non legati da rapporti personali.
29.7. Ingresso al casinò da parte di soggetto già in possesso di gettoni di gioco.
30. Ripetuto acquisto per contanti di gettoni da gioco senza poi partecipare al gioco, ovvero partecipandovi in maniera occasionale e comunque molto ridotta rispetto al volume di gettoni di gioco complessivamente acquisiti e successiva richiesta di conversione dei gettoni in assegno.
30.1. Cambio di gettoni da gioco in assegni o altri mezzi di pagamento di importo frazionato, per fini che non appaiono riconducibili al gioco.
30.2. Acquisto cospicuo di gettoni di gioco utilizzando contante di piccolo taglio.
30.3. Conto gioco con giacenze rilevanti e non movimentato.
30.4. Richiesta di cambiare in un unico assegno le somme risultanti dalle vincite, alle quali il cliente aggiunge ulteriori somme proprie in contanti.
30.5. Tentato acquisto di gettoni di gioco da altri giocatori, soprattutto se per contanti. Indicatori specifici di anomalia relativi all' attività di agenzia di affari in mediazione immobiliare. – Omissis.
11.2.3. Allegato 2 - La segnalazione di operazioni sospette
1. Principi generali
Ai fini dell'adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette gli operatori devono fare riferimento alla nozione di riciclaggio riportata nelle definizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, diversa da quella prevista dall'art. 648 bis del codice penale.
La disciplina in tema di adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette non prevede soglie minime di importo delle operazioni da segnalare.
Gli operatori inoltrano segnalazioni alla UIF anche nel caso in cui la prestazione o l'operazione sia stata rifiutata ovvero non sia stata eseguita per motivi di sospetto.
Il controllo costante deve essere condotto per l'intera durata della relazione con il cliente e non può essere limitato alla fase di inizio ovvero di conclusione del rapporto; la mera decisione da parte del cliente di concludere il rapporto non può costituire elemento fondante di una segnalazione. Prima di effettuare la segnalazione di operazione sospetta alla UIF ai sensi dell'articolo 41 e al fine di consentire l'eventuale esercizio del potere di sospensione di cui all'articolo 6, comma 7, lettera c), gli enti e le persone soggetti al presente decreto si astengono dall'eseguire le operazioni per le quali sospettano vi sia una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo.
Qualora l'astensione non sia possibile in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto, ovvero l'esecuzione dell'operazione per sua natura non possa essere rinviata o l'astensione possa ostacolare le indagini, permane l'obbligo di immediata segnalazione di operazione sospetta ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
Le segnalazioni di operazioni sospette non costituiscono violazione di obblighi di segretezza, del segreto professionale o di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative; se poste in essere in buona fede e per le finalità previste dalla normativa non comportano responsabilità di alcun tipo per gli operatori e per i loro collaboratori o dipendenti.
Le disposizioni a garanzia del segnalante si estendono agli atti connessi alla segnalazione e all' attività di approfondimento. In particolare, nessuna responsabilità deriva dal rispetto dell'obbligo di sospendere le operazioni disposto dalla UIF.
La segnalazione è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti.
Non si deve procedere alla segnalazione di fatti che attengono esclusivamente a violazioni delle norme sull'uso del contante e dei titoli al portatore contenute nell'art. 49 del decreto, che vanno comunicate al Ministero dell'economia e delle finanze, con le modalità indicate nella Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 80414 del 1°agosto 2008. Da tali violazioni non consegue, infatti, necessariamente una valutazione di sospetto, con conseguente obbligo di segnalazione.
2. L'analisi delle operazioni da segnalare
La segnalazione di operazioni sospette si fonda su una compiuta valutazione, da parte degli operatori, delle informazioni raccolte, registrate e conservate nell'ambito dell'adeguata verifica della clientela, nonché di quelle disponibili in virtù dell' attività professionale prestata.
A tal fine gli operatori valutano complessivamente, nel tempo, i rapporti intrattenuti con i clienti, avendo riguardo alle operazioni compiute o richieste nello svolgimento dell'incarico. Ciò consente di individuare eventuali incongruenze rispetto alla capacità economica del cliente e alle prestazioni di solito richieste dallo stesso.
L'operatore, prima di inoltrare la segnalazione, compie una valutazione globale dell'operazione sulla base di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi conosciuti in ragione delle funzioni esercitate a seguito del conferimento dell'incarico; in ogni caso, è tenuto a valutare le operazioni che presentano profili di eventuale anomalia anche in assenza di un impulso riveniente da collaboratori o dipendenti.
Sono escluse dall'area valutativa indagini esterne o comunque estranee all'adempimento dell'incarico, fermo restando l'obbligo, a carico dell'operatore, di chiedere al cliente informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto o della prestazione professionale.
3. La sospensione delle operazioni
La UIF può sospendere le operazioni sospette, di propria iniziativa o su richiesta degli organi investigativi e dell'Autorità giudiziaria, per un massimo di cinque giorni lavorativi, purché ciò non pregiudichi il corso delle indagini, dandone immediata notizia ai suddetti organi.
Il provvedimento di sospensione è comunicato immediatamente al segnalante. Il mancato rispetto del provvedimento di sospensione è punito con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
Gli operatori possono preavvisare telefonicamente o via fax la UIF, anche per ricevere istruzioni sul comportamento da tenere, con particolare riguardo al mantenimento della riservatezza, ai rapporti con il soggetto segnalato e alla gestione delle operazioni.
4. Gli obblighi in materia di contrasto al finanziamento del terrorismo
Gli operatori sono chiamati a segnalare anche operazioni che possono essere riconducibili al finanziamento del terrorismo.
L'individuazione dei flussi finanziari destinati ad attività di terrorismo, ove manchino indicatori di rischio correlati al profilo soggettivo del cliente, presenta evidenti difficoltà, in considerazione del fatto che le risorse impiegate nel finanziamento del terrorismo sono spesso di importo molto contenuto e possono essere anche di provenienza lecita.
Qualora i fondi utilizzati dai terroristi abbiano una provenienza illecita, i tradizionali indicatori di anomalia di ausilio nella individuazione di attività di riciclaggio consentono, altresì, di rilevare attività potenzialmente riconducibili al finanziamento del terrorismo. In questo caso, a seguito della rilevazione e successiva trasmissione della segnalazione spetterà alla UIF, in sede di pprofondimento economico-finanziario, ovvero alle autorità investigative, attraverso lo sviluppo
delle relative indagini, confermare il fondamento della segnalazione, individuando un'eventuale connessione con il fenomeno del finanziamento del terrorismo.
L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette va distinto da quello di congelamento di fondi e risorse economiche.
Gli obblighi di congelamento sorgono qualora i soggetti riconducibili al finanziamento del terrorismo siano specificamente designati all'interno di regolamenti comunitari ovvero in appositi decreti emanati dal Ministero dell'economia e delle finanze. La materia relativa agli obblighi di congelamento e alle modalità operative per eseguire tali misure è regolata dal d.lgs. n. 109 del 2007.
5. La procedura di segnalazione
Per una più efficace rilevazione e valutazione delle operazioni, è opportuno che gli operatori - in particolare se operanti nell'ambito di strutture associate o societarie - si avvalgano di procedure interne che prevedano una regolamentazione dell'iter valutativo seguito.
Tali procedure, infatti, garantiscono omogeneità di comportamenti, assicurano la pronta ricostruibilità a posteriori delle motivazioni delle decisioni assunte in caso di richieste da parte delle autorità competenti, consentono la ripartizione delle rispettive responsabilità.
Le misure eventualmente adottate sono modulate tenendo conto delle specificità dell' attività svolta e delle dimensioni organizzative e operative.
Le procedure previste favoriscono la diffusione e la conoscenza dei presupposti e della procedura di segnalazione delle operazioni sospette tra i propri dipendenti e collaboratori.
La scelta in merito all'adozione di programmi informatici di ausilio per la valutazione delle operazioni è rimessa all'autonomia organizzativa dei segnalanti.
6. La tutela della riservatezza
Tutte le informazioni relative alle segnalazioni di operazioni sospette, in ordine sia al contenuto sia alla effettuazione delle stesse, sono soggette a un regime di rigorosa riservatezza in base alla legge. Gli operatori adottano adeguate misure per assicurare la massima riservatezza delle informazioni relative alle segnalazioni di operazioni sospette.
Gli operatori che svolgono la propria attività attraverso strutture aziendali nelle quali operano più persone non indicano, nella segnalazione, il nominativo della persona che ha rilevato il sospetto, né usano indicazioni che, sia pure impersonali, siano comunque atte alla individuazione del soggetto segnalante.
Gli atti e i documenti in cui sono indicate le generalità dei segnalanti sono custoditi sotto la diretta responsabilità del titolare dell' attività o del legale rappresentante o del loro delegato.
La UIF e gli organi investigativi possono richiedere ulteriori informazioni, ai fini dell'analisi finanziaria o dell'approfondimento investigativo, al soggetto che ha eseguito la segnalazione e a quegli operatori ai quali la segnalazione è direttamente collegata.
La trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette, le eventuali richieste di approfondimenti e gli scambi di informazioni in merito alle operazioni segnalate, tra la UIF e gli organi investigativi avvengono per via telematica, con modalità idonee a garantire la riservatezza e l'integrità delle informazioni trasmesse.
L'identità dell'operatore che ha effettuato la segnalazione puo' essere rivelata solo qualora l'autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede.
Gli operatori che effettuano la segnalazione e chiunque ne sia a conoscenza non possono dare comunicazione dell'avvenuta segnalazione e del contenuto della stessa fuori dei casi previsti dall'articolo 46 del decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231. La violazione del divieto di comunicazione è sanzionata penalmente ai sensi del medesimo decreto legislativo n. 231 del 2007.
7. Flusso di ritorno
L'UIF comunica agli operatori l'avvenuta archiviazione della segnalazione e i casi in cui le segnalazioni non hanno ulteriore corso in sede di approfondimento investigativo.
Anche il flusso informativo di ritorno è sottoposto a un regime di rigorosa riservatezza e al divieto di comunicazione penalmente sanzionato ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
8. Formazione
Gli operatori adottano misure di adeguata formazione del personale e dei collaboratori ai fini della corretta individuazione degli elementi di sospetto.
Periodici programmi di formazione sono volti a consentire di riconoscere attività potenzialmente connesse con il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, anche attraverso la valutazione dell'esito delle segnalazioni acquisito in fase di feedback.
La formazione deve avere carattere di continuità e sistematicità, nonché tenere conto dell'evoluzione della normativa in materia di antiriciclaggio.
12. MODULI
12.1. ALLEGATO 1 RICHIESTA DI BONIFICO
RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO TRAMITE BONIFICO DI VINCITA SLOT BANK TRANSFER REQUEST FOR SLOT PRIZE
Nome Giocatore / Player’s name
indirizzo / address
telefono / phone number
ammontare del premio / amount of the prize € , nome banca / bank name
indirizzo banca / bank address
IBAN (15 to 34 char or digits)
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
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BIC/SWIFT (8 or 11 char or digits)
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Chiedo che il premio sopra indicato venga bonificato secondo le presenti istruzioni, autorizzando a tal fine Xxxxxx S.p.A. Prendo atto che potranno essere applicate le conseguenti spese bancarie.
I authorize Casinò Spa., upon my request, to wire transfer the prize to my deposit account. I agree to pay the fee applicable for the wire transfer. I understand the wire transfer will only be completed in accordance with this authorization; therefore I declare that the information I have given is truthful and correct.
Firma del Giocatore / Player’s signature
firma per autorizzazione al pagamento /Wire Verified by:
Nota: per effettuare il bonifico occorre conoscere: il codice IBAN del conto beneficiario (da 15 a 34 caratteri) e il BIC (Bank Identifier Code detto anche codice Swift) della banca del beneficiario. Il BIC è un codice composto da 8 o 11 caratteri.
IBAN – standard dei diversi paesi europei
Il numero di conto internazionale ha una lunghezza massima di 34 caratteri alfanumerici.
• Le prime due lettere identificano il paese in cui è tenuto il conto.
• I due numeri successivi sono una cifra di controllo per verificare che la forma dell’IBAN sia corretta.
• Le restanti cifre corrispondono ad informazioni locali, quali identificazione dell’istituto e numero di conto.
Paese | Lunghezza | Esempio di IBAN |
Austria | 20 | XX00 0000 0000 0000 0000 |
Xxxxxx | 00 | XX00 0000 0000 0000 |
Xxxxxxxxx | 18 | XX00 0000 0000 0000 00 |
Finlandia | 18 | XX00 0000 0000 0000 00 |
Francia | 27 | XX00 0000 0000 0000 0000 0X00 000 |
Germania | 22 | XX00 0000 0000 0000 0000 00 |
Gibilterra | 23 | XX00 XXXX 0000 0000 0000 000 |
Gran Bretagna | 22 | XX00 XXXX 0000 0000 0000 00 |
Grecia | 27 | XX00 0000 0000 0000 0000 0000 000 |
Irlanda | 22 | XX00 XXXX 0000 0000 0000 00 |
Islanda | 26 | XX00 0000 0000 0000 0000 0000 00 |
Italia | 27 | XX00 X000 0000 0000 0000 0000 000 |
Lussemburgo | 20 | XX00 0000 0000 0000 0000 |
Norvegia | 15 | XX00 0000 0000 000 |
Olanda | 18 | XX00 XXXX 0000 0000 00 |
Polonia | 28 | XX00 0000 0000 0000 0000 0000 0000 |
Portogallo | 25 | XX00 0000 0000 0000 0000 0000 0 |
Xxxxxxxx | 00 | XX00 0000 0000 0000 000 |
Xxxxxx | 24 | XX00 0000 0000 0000 0000 0000 |
Svezia | 24 | XX00 0000 0000 0000 0000 0000 |
Svizzera | 21 | XX00 0000 0000 0000 0000 X |
Ungheria | 28 | XX00 0000 0000 0000 0000 0000 0000 |
13. PLANIMETRIE SALE SLOT
PROCEDURA OPERAZIONI DI GIOCO AL TAVOLO LIVE DEALER
Sommario
1. GENERALITA’2 2
2. SCHEMA FUNZIONALE 2
3. DEFINIZIONI 2
4. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 3
5. LE OPERAZIONI AL TAVOLO 3
6. IL GIOCO A DISTANZA 3
7. GUIDA PER L’UTILIZZO DEL CLIENT CROUPIER 4
7.1. Apertura Client Croupier 4
7.2. Reader 5
7.3. Login client croupier 5
7.4. Svolgimento della partita 6
7.5. Funzioni accessorie 7
7.5.1. Forza numero 7
7.5.2. Cambio dealer 8
7.5.3. Chiusura tavolo 8
7.5.4. Recupero disastri 8
7.5.5. Interfaccia nome dealer 9
7.6. messaggi di sistema 9
7.7. Messaggi di errore 9
8. Avviso ai clienti 10
1. GENERALITA’
Una delle ragioni principali che hanno fatto maturare la decisione di affrontare la complessa operazione di cambio della piattaforma di gioco online, è stata l’impossibilità di poter personalizzare l’offerta di gioco online in relazione alla nostre peculiarità di casinò land based.
L’idea del LIVE DEALER applicato ad un tavolo di fair Roulette nasce, quindi, come prima applicazione di questa strategia, con il preciso intento di offrire la possibilità di giocare online nelle sale del casinò.
Le opportunità offerte dal progetto non si limitano quindi solo alla produzione di utili aggiuntivi, sia diretti che attraverso la vendita del prodotto ad altri concessionari in modalità B2B, ma soddisfano la necessità di estendere l’attività del Casinò verso l’esterno, in sinergia con il gioco online.
Il funzionamento del sistema si basa sull’utilizzo di una ruota ad alta tecnologia che consente d’individuare il numero estratto con elevatissima precisione e di renderlo disponibile per il gioco a distanza.
Secondo elemento locale del sistema è una telecamera motorizzata che, opportunamente installata, riprende senza stacchi l’insieme del tavolo e a pallina ferma il cilindro in primo piano.
A partire da questi due elementi, attraverso due server e altri dispositivi, si sviluppa il processo di encoding, trasmissione delle immagini e trasmissione del risultato del gioco.
2. SCHEMA FUNZIONALE
3. DEFINIZIONI
MODALITA’ DAL VIVO: i giocatori fisici presenti al tavolo del casinò di Sanremo MODALITA’ ONLINE: i giocatori che giocano dal computer di casa
CLIENT CROUPIER: il software per il controllo e la gestione della partita READER: l’applicazione che riceve i dati della ruota e li invia al Client Croupier
4. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
La procedura disciplina l’attività di gioco al tavolo di fair roulette dedicato al gioco online.
Salvo quanto disciplinato nella presente procedura al tavolo si applicano le disposizioni generali in vigore per i tavoli di fair roulette.
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