CONVENZIONE QUADRO
Doc. n. 14
Schema di Convenzione Quadro
Procedura aperta in ambito europeo, volta alla stipula di un Accordo Quadro, ai sensi degli artt. 54 e 60 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento dei Servizi di assicurazione “All Risks”, “Responsabilità civile terzi e dipendenti”, “Infortuni Professionali ed
Extraprofessionali”, “Infortuni e Rimborso Spese Mediche Dipendenti” e “D. & O. (Responsabilità Patrimoniale)”.
[
ad esito della procedura di affidamento dei servizi di assicurazione “All Risks”, “Responsabilità civile terzi e dipendenti”, “Infortuni Professionali ed extraprofessionali”, “Infortuni e Rimborso Spese Mediche Dipendenti” e “D. & O. (Responsabilità Patrimoniale)” – Lotto […]»
C.I.G. n. […] tra
L’IFEL – ISTITUTO PER LA FINANZA E L’ECONOMIA LOCALE (Codice Fiscale n. […], Partita IVA n.
[…]), con sede in Roma, in Piazza di X. Xxxxxxx in Lucina, n. 26, C.A.P. 00186, nella persona del Dott. […], nato a […] il […], in qualità di […] di IFEL;
(indicato anche nel prosieguo come l’«Istituto» o «l’Ente») e
[…] (Codice Fiscale n. […], partita IVA n. […]), con sede legale in […], alla via […], C.A.P. […], nella persona del Dott. […], nato a […] il […], nella sua qualità di […]
(indicato anche nel prosieguo come la «Società» o l’«Appaltatore»)
(di seguito collettivamente indicati come le «Parti»)
Le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, sottoscrivono la presente Convenzione Quadro in modalità elettronica ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/16.
Premesso che
a) a mezzo di Determina a Contrarre n. […] del […], adottata dal […], l’Istituto ha avviato una procedura aperta, suddivisa in lotti, ai sensi degli artt. 54, e 60 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, volta all’affidamento dei
«Servizi di assicurazione “All Risks”, “Responsabilità civile terzi e dipendenti”, “Infortuni
Professionali ed extraprofessionali”, e Rimborso Spese Mediche Dipendenti” e “D. & O. (Responsabilità Patrimoniale)”» (da qui in poi, i «Servizi»), secondo le modalità e le caratteristiche soggettive e prestazionali fissate nel Bando, nel Disciplinare di Gara, nei Capitolati di polizza e in tutti gli allegati documentali contestualmente approvati con la Determina in questione;
b) l’affidamento costituisce un appalto occasionale congiunto condotto, ai sensi dell’art. 38 della Direttiva 2014/24/UE ed in ottemperanza alle disposizioni dell’art. 37, commi 4 e 10 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., da IFEL in qualità di amministrazione aggiudicatrice, in nome e per conto proprio e degli altri seguenti enti: ANCI, CITTALIA e ANCICOMUNICARE.
c) la Convenzione Quadro oggetto di affidamento, ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dell’art. 54 del D.Lgs.
n. 50/16, risponde all’esigenza di pervenire ad una razionalizzazione delle spese per acquisti, all’abbattimento dei costi di procedura, alla standardizzazione dei risultati di gara, ed alla semplificazione nei rapporti contrattuali tra Istituto e Società;
c) il bando di gara è stato spedito alla Commissione in data […], pubblicato sulla G.U.C.E. in data […], sulla
G.U.R.I. n. […] del […], sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx in data […], sul sito del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx) in data […], trasmesso all’Osservatorio dei Contratti Pubblici in data […], ai fini della pubblicazione sul relativo sito, e pubblicato per estratto sui due quotidiani a rilevanza nazionale […] e […], rispettivamente in data […] e in data […], nonché sui due ulteriori quotidiani […] e […], rispettivamente in data […] e […], secondo quanto previsto dall’art. 66, comma 7, del D.Lgs. 163/06, in quanto richiamato dall’art. 216, comma 11, del D.Lgs. 50/16;
d) gli altri atti di gara sono stati messi a disposizione degli operatori economici interessati mediante pubblicazione sul sito internet dell’Istituto xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/.
e) a mezzo di Determina n. […] del […], adottata da […], l’Istituto ha approvato le risultanze della procedura di gara in relazione al Lotto n… e disposto la conseguente aggiudicazione della Convenzione Quadro in favore dell’Appaltatore, quale soggetto che ha espresso l’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, previa verifica della regolarità contributiva, di cui al
D.U.R.C. n. […] del […];
f) l’Appaltatore ha dichiarato il pieno possesso dei requisiti di carattere generale per l’affidamento del contratto e dei requisiti speciali, previsti dal D.Lgs. 50/16, secondo le prescrizioni di dettaglio poste dalla lex specialis dell’affidamento;
g) l’Istituto ha proceduto, anche avvalendosi del Sistema AVCpass, alle verifiche sul possesso da parte dell’Appaltatore dei suddetti requisiti, e le stesse si sono concluse con esito positivo;
h) a mezzo polizza [bancaria] [assicurativa] emessa in data […] da […], sub n. […] per l’importo di Euro […], l’Appaltatore ha ritualmente prestato in favore dell’Istituto la cauzione definitiva di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/16, conformemente alle previsioni della norma in questione e a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente affidamento;
i) ai sensi dell’art. 31, comma 4, lettera c) del D.L. 21 giugno 2013 n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013 n. 98, l’Istituto ha provveduto al positivo accertamento della correntezza contributiva dell’Aggiudicatario, mediante l’acquisizione del D.U.R.C. n. […] del […];
j) è decorso il termine dilatorio per la stipula della Convenzione Quadro, di cui all’art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/16;
k) le Parti, con la presente Convenzione Quadro intendono dunque disciplinare i reciproci diritti e obblighi inerenti l’esecuzione della Fornitura oggetto di affidamento.
Tanto ritenuto e premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate,
convengono e stipulano quanto segue
Art. 1 (Valore giuridico delle premesse e degli allegati)
1. Le premesse e gli allegati tutti di seguito indicati formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione Quadro:
Allegato “A”: Capitolato.
Allegato “B”: Disciplinare di Gara e relativi allegati;
Allegato “C”: Offerta Tecnica ed Economica dell’Appaltatore;
Allegato “E”: Certificato.
2. Gli allegati predetti, materialmente congiunti al presente Accordo Quadro, vengono siglati dalle Parti in ogni pagina, in segno di accettazione dei rispettivi contenuti.
3. Le disposizioni del Capitolato prevalgono sulle norme della presente Convenzione Quadro, nei casi di non piena conformità.
Art. 2 (Oggetto e valore della Convenzione Quadro)
1. La presente Convenzione Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale generale delle prestazioni oggetto dell’affidamento, di cui al Lotto n….. della procedura in premessa.
2. Le caratteristiche e le condizioni tecnico-prestazionali del Servizio sono dettagliatamente descritte nel Disciplinare di Gara e nel Capitolato allegati rispettivamente sub “B” e “A” alla presente Convenzione Quadro.
3. Nell’ambito della presente Convenzione Quadro, ove previsto dal Disciplinare e dal Capitolato e nelle modalità ivi indicate la Società si impegna a sottoscrivere i Certificati per il Lotto […], comprensivo dei servizi assicurativi meglio specificati nel Capitolato allegato sub A, per ciascuno dei seguenti enti [...], nei limiti di € […] (Euro […]), IVA esclusa.
Art. 3 (Durata e decorrenza della Convenzione Quadro ed eventuali proroghe)
1. La presente Convenzione Quadro avrà una durata indicativa di 60 (sessanta) mesi, naturali e consecutivi. In particolare, il termine di durata temporale sia della presente Convenzione Quadro sia dei Certificati è ricollegato alle date indicate nel Capitolato di polizza relativi al Lotto […], fermo restando altra data indicata da IFEL, anche tenendo conto della data di aggiudicazione, nonché tutte le prestazioni e i vincoli che per loro natura e secondo i Capitolati devono essere adempiuti anche oltre la durata del rapporto.
2. L’Ente si riserva, in via del tutto eventuale e opzionale, previa insindacabile valutazione interna, di prorogare il Servizio alla scadenza della Convenzione Quadro, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, secondo le modalità disciplinate nei Capitolati di polizza.
3. L’opzione di cui al precedente comma sarà attuata e formalizzata mediante uno o più atti aggiuntivi alla presente Convenzione Quadro. In tal caso l’Appaltatore sarà tenuto all’esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni della presente Convenzione Quadro, o a condizioni economiche più favorevoli per l’Ente.
Art. 4 (Governance dell’esecuzione contrattuale)
1. L’esecuzione della Convenzione Quadro e dei relativi Contratti Attuativi è svolta nelle forme previste dal D.lgs. n. 50/2016.
Art. 5 (Obblighi dell’Appaltatore)
1. L’Appaltatore dovrà garantire il Servizio secondo le modalità ed i contenuti indicati nella presente Convenzione Quadro e nei relativi Allegati.
2. L’Appaltatore dovrà eseguire il Servizio con organizzazione di mezzi a proprio carico e gestione a proprio rischio, dotandosi di tutti i mezzi strumentali e delle risorse umane necessarie per il diligente espletamento delle prestazioni che siano richieste o semplicemente necessarie rispetto alle previsioni della presente Convenzione Quadro e dei relativi Allegati.
3. L’Appaltatore garantisce il pieno adempimento degli obblighi assunti secondo i criteri di diligenza connessa all’esercizio in via professionale dell’attività di gestione del Servizio.
4. L'Appaltatore si impegna, altresì, ad adempiere a tutti gli obblighi di condotta derivanti dal Codice di comportamento dei singoli enti assicurati.
Art. 6 (Corrispettivi e modalità di pagamento)
1. Il pagamento del corrispettivo per il Servizio è previsto nella misura, alle condizioni e nelle modalità previste dal Capitolato, per come risultanti dall’Offerta economica formulata dall’Appaltatore.
2. Il pagamento avverrà compiuti gli adempimenti e le verifiche di legge e subordinatamente agli stessi.
3. Ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e della Determinazione dell’X.X.XX. (già A.V.C.P.) n. 3/08, si attesta che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi di interferenza del presente Appalto sono pari a € 0,00 (euro zero/00), in quanto il Servizio non contempla attività da eseguirsi nell’ambito di locali nelle disponibilità dell’Ente.
Art. 7 (Responsabilità dell’Appaltatore e garanzie)
1. L’Appaltatore dovrà adempiere secondo buona fede, diligenza e a regola d’arte a tutte le obbligazioni assunte con la presente Convenzione Quadro e con i relativi Certificati, in base ai principi di cui al codice civile ed alle leggi applicabili.
2. Le Parti si obbligano a cooperare in buona fede ai fini del miglior esito delle prestazioni contrattuali, comunicandosi reciprocamente, anticipatamente e tempestivamente ogni evento di natura soggettiva e/o oggettiva che possa ritardare, compromettere o ostacolare del tutto le prestazioni di cui alla presente Convenzione Quadro o dei relativi Certificati.
3. L’Appaltatore assume la responsabilità per danni diretti e/o indiretti subiti dall’Istituto e/o terzi che trovino causa o occasione nelle prestazioni contrattuali, e nella mancata o ritardata esecuzione a regola d’arte delle stesse.
4. Nel corso dell’esecuzione della Convenzione Quadro e dei relativi Certificati, l’Appaltatore dovrà manlevare e tenere indenne l’Istituto dalle eventuali pretese, sia giudiziarie che stragiudiziali, che soggetti terzi dovessero avanzare verso l’Istituto medesimo per cause riconducibili alle attività dell’Appaltatore.
5. A copertura della corretta esecuzione di tutte le obbligazioni di cui alla presente Convenzione Quadro e dei relativi Certificati, l’Appaltatore ha regolarmente costituito e consegnato all’Istituto una garanzia ai sensi dell’art. 103 del Codice come indicato nella lettera h) delle premesse della presente Convenzione Quadro dell’importo di Euro […], rilasciata da […] in data […], ed avente scadenza al […].
6. L’Istituto, in presenza di inadempimenti dell’Appaltatore o ricorrendo i presupposti di cui all’art. 103, comma 2, del Codice, potrà trattenere, in tutto o in parte, la garanzia di cui al presente articolo, previa contestazione dell’inadempimento. In caso di diminuzione della garanzia per escussione parziale o totale ad opera dell’Istituto, l’Appaltatore sarà obbligato a reintegrarla nel termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta dell’Istituto stesso. In caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’Appaltatore.
Art. 8 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari)
1. L’Appaltatore, secondo quanto previsto dal Capitolato, si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”) e del decreto-legge 187 del 12 novembre 2010 (“Misure urgenti in materia di sicurezza”), convertito con modificazioni della legge n. 217 del 17 dicembre 2010, e successive modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l’Istituto che nei rapporti con la Filiera delle Imprese.
Art. 9 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti collegati al presente Appalto e in quelli della Filiera)
1. In caso di sottoscrizione di contratti o atti comunque denominati con la Filiera delle Imprese, l’Appaltatore:
a) è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni reciproci ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/10, opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in Filiera;
b) qualora abbia notizia dell’inadempimento di operatori della Filiera delle Imprese rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’articolo precedente ed all’art. 3 della legge 136/10, sarà obbligato a darne immediata comunicazione all’Istituto e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente;
c) è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni di cui alle precedenti lettere a) e b), opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in Filiera, affinché tali impegni si estendano lungo tutta la Filiera stessa.
Art. 10 (Lavoro e sicurezza)
1. L’Appaltatore dichiara e garantisce che osserva ed osserverà per l’intera durata della Convenzione Quadro, tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché in tema di adempimenti, prestazioni ed obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro del proprio personale, secondo la normativa e i contratti di categoria in vigore, sia nazionali che di zona, stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative, e successive modifiche e integrazioni.
2. L’Appaltatore dichiara e garantisce che, nell’ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto della presente Convenzione Quadro, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81/08 e sue eventuali modifiche o integrazioni.
3. L’Appaltatore si obbliga verso l’Istituto a far osservare la normativa in tema di lavoro, previdenza, assicurazioni, infortuni e sicurezza, di cui sopra, a tutti i propri eventuali subappaltatori.
4. L’Istituto, in caso di violazione da parte dell’Appaltatore o del suo subappaltatore degli obblighi in materia di lavoro, previdenza e sicurezza, accertata da parte delle autorità, sospenderà ogni pagamento fino a che le predette autorità non abbiano dichiarato che l’Appaltatore si è posto in regola. Resta, pertanto, inteso che l’Appaltatore non potrà vantare alcun diritto per i mancati pagamenti in questione.
5. Analogamente, nel caso in cui venga accertato che l’Appaltatore non sia in regola rispetto ai versamenti contributivi, l’Istituto sospenderà ogni pagamento sino alla regolarizzazione del debito contributivo dell’Appaltatore.
10. In caso di mancata regolarizzazione, l’Istituto tratterà definitivamente le somme corrispondenti ai contributi omessi e relativi accessori, definitivamente accertati.
Art. 11 (Responsabili delle Parti e comunicazioni relative alla Convenzione Quadro)
1. Quali soggetti responsabili dell’esecuzione della Convenzione Quadro sono individuati il Dott. […] in forza a questo Istituto in qualità di Direttore dell’Esecuzione, e il Dott. […] in qualità di Referente Unico per l’Appaltatore.
2. Qualsiasi comunicazione relativa alla Convenzione Quadro sarà effettuata per iscritto e consegnata a mano, o spedita a mezzo lettera raccomandata A.R., ovvero inviata a mezzo telefax o e-mail ai seguenti indirizzi:
per l’Appaltatore
[…]
Via […], n. […]
Alla c.a. […], Fax […] e-mail
[…] pec
per l’Istituto
IFEL – Istituto per la finanza e l’economia locale Piazza di X. Xxxxxxx in Lucina, 26, 00186 -Roma Alla c.a. del Dott. […], Fax […] e-mail […]@ pec
3. Le comunicazioni di carattere ufficiale potranno essere effettuate solo a mano, mediante telefax o mediante il servizio postale o attraverso PEC. Le comunicazioni consegnate a mano avranno effetto immediato; le comunicazioni inviate a mezzo telefax avranno effetto a partire dalla data di invio attestata sulla ricevuta rilasciata dallo stesso telefax; le comunicazioni spedite a mezzo del servizio postale avranno effetto dal loro ricevimento; quelle mediante PEC al momento della loro ricezione, attestata dagli strumenti elettronici.
4. Sarà facoltà di ciascuna Parte modificare in qualunque momento i responsabili e i recapiti di cui sopra, mediante comunicazione effettuata all’altra Parte.
Art. 12 (Spese)
1. Sono a totale ed esclusivo carico dell’Appaltatore le spese per la stipulazione della presente Convenzione Quadro ed ogni relativo onere fiscale correlato, ivi comprese le spese di bollo e di copie ed escluse soltanto le tasse e imposte, a carico dell’Istituto nelle percentuali di legge.
Art. 13 (Foro competente)
1. Per qualunque controversia inerente alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente Convenzione Quadro, sarà esclusivamente competente il Foro di Roma, con esclusione di qualunque altro Foro eventualmente concorrente.
Art. 14 (Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni)
1. La Società si impegna a rispettare tutti gli adempimenti relativi al trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 («Codice in materia di Protezione dei Dati Personali»).
Letto, confermato e sottoscritto.
Roma,
L’APPALTATORE L’IFEL
Fatto salvo quanto previsto dal Capitolato, ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del codice civile, l’Appaltatore dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei sopra elencati articoli della presente Convenzione Quadro e in particolare quelle di cui agli artt. 3, 6, 7, 11, 12 e 13.
Roma,
L’APPALTATORE