CONVENZIONE PER PRESTAZIONI D’OPERA PROFESSIONALE
Direzione Generale Allegato 3
Area Affari Legali
CONVENZIONE PER PRESTAZIONI D’OPERA PROFESSIONALE
Tra
la Fondazione E.N.P.A.I.A., con sede in Roma, viale Beethoven 48, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore Xxxxxxx Xxxxxx, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione
e
Il sottoscritto ……………………………………….,……………... nato a ,
Prov.(.......), il …..……………., con studio in ….........……………………………………......………......, Prov.( ),
Via................................................................................................................................................. n ,
email………………….………………...........……………………….pec ,
Tel…………………………………..……. Cell................................................. Fax …………………….………………..
PREMESSO CHE
- che la Fondazione E.N.P.A.I.A. si avvale, per l’attività di consulenza e patrocinio, degli Avvocati del libero foro;
- la presente Convenzione si applica alle prestazioni professionali rese dall’Avvocato a favore della Fondazione E.N.P.A.I.A per gli incarichi conferiti a partire dal 1 gennaio 2019.
quanto segue:
SI CONVIENE E SI STIPULA
Art. 1 - Premesse
Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
Art. 2 - Oggetto
La Convenzione ha ad oggetto gli incarichi professionali conferiti dalla Fondazione Enpaia all’Avvocato - che con la sottoscrizione del presente accordo accetta - per la consulenza e l’assistenza legale giudiziale e stragiudiziale in materia civile (recupero crediti; sfratti per morosità, sfratti per inadempimento contrattuale, sfratti per finita locazione, contenziosi relativi
Art. 3 - Procura
L’Avvocato agirà su procura speciale del legale rappresentante della Fondazione, che sarà conferita per la trattazione delle specifica controversia.
L’Avvocato prende atto che ciò non comporta alcuna forma di esclusiva, anzi dichiara di ben conoscere che la stipula della presente convenzione tale esclusiva non gli riconosce.
Art. 4 - Obblighi del legale
L’Avvocato si impegna a prestare la propria opera usando la diligenza richiesta dalla natura dell’attività esercitata, dalle leggi e dalle norme deontologiche della professione. Il legale, ai sensi dell’art. 2235 c.c., trattiene sotto la propria responsabilità la documentazione fornita dalla Fondazione per il tempo strettamente necessario all’espletamento dell’incarico. Rispetterà il segreto professionale non divulgando fatti o informazioni di cui è venuto a conoscenza per l’espletamento dell’incarico; né degli stessi può fare uso, sia nel proprio che nell’altrui interesse, curando e vigilando che anche i collaboratori, i dipendenti ed i praticanti mantengano lo stesso segreto professionale.
Il Professionista si impegna, altresì, a presenziare personalmente alle udienze ed a relazionare e a tenere costantemente informata la Fondazione circa l’attività espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri ed approfondimenti – anche in forma scritta - circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte della Fondazione, in relazione all’incarico ricevuto. Si impegna, quindi, ad aggiornare costantemente la Fondazione sul rischio di soccombenza, sull’esito di ogni singola udienza o di ogni singolo evento processuale, ed a fornire copia dei propri scritti difensivi, nonché di quelli di controparte e della documentazione prodotta da essa prodotta.
L’Avvocato, con la sottoscrizione della presente convenzione, dichiara formalmente di impegnarsi ad esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo professionale, nel pieno rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione.
In caso di violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, la Fondazione risolverà la presente convenzione ai sensi dell’art. 1453 e ss del c.c.. A tal fine, l’Avvocato si impegna a comunicare tempestivamente alla Fondazione l’insorgere di una delle condizioni di incompatibilità sopra richiamate e quelle descritte nel disciplinare sottoscritto e pubblicato sul sito istituzionale (xxx.xxxxxx.xx).
Art. 5 - Obblighi della Fondazione.
La Fondazione ha l’obbligo di far consegnare tempestivamente al Legale la documentazione necessaria all’espletamento dell’incarico. La Fondazione deve collaborare con il professionista, comunicando tempestivamente al Legale qualsivoglia variazione e/o informazione che abbia inerenza all’incarico conferito.
Art. 6 - Facoltà di recesso, rinuncia e revoca del mandato.
La presente convenzione avrà vigore fino alla revoca scritta da parte dei contraenti e, comunque, con effetto immediato nel caso in cui ogni tre anni, decorrenti dalla data di iscrizione, il professionista non abbia proceduto al rinnovo delle informazioni per il mantenimento dello status di professionista qualificato ai fini della permanenza dell’iscrizione all’Albo, ai sensi di quanto disposto nel relativo Disciplinare. Inoltre, è onere del professionista iscritto nell’Albo comunicare tempestivamente qualunque variazione inerente la sussistenza dei requisiti dichiarati al momento dell’iscrizione nell’Albo medesimo, pena l’immediata cancellazione.
Ognuna delle parti può recedere dalla Convenzione dandone comunicazione all’altra parte per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.
Il Legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese vive sostenute e documentate.
La Fondazione ha facoltà di revocare il mandato.
Nel caso di rinuncia o di revoca del mandato, il legale avrà diritto al compenso per l’attività espletata fino al momento della rinuncia.
In caso di rinuncia al mandato, l’Avvocato dovrà assicurare la prosecuzione di tutti i giudizi pendenti affidati prima della rinuncia, fintanto che la Fondazione non abbia provveduto alla nomina di altro legale, e provvedere alla restituzione immediata dei fascicoli alla Fondazione.
Art. 7 - Polizza assicurativa
Ai sensi dell’art. 9, comma 4, del Decreto Legge 24.1.2012 n. 1, convertito con modificazioni nella Legge 24.3.2012 n. 27, l’Avvocato dichiara di essere attualmente assicurato per la responsabilitàcivile contro i rischi professionali, con apposita polizza assicurativa n.............................................................. del ……..……………, stipulata con la seguente società assicuratrice…………………………………..............................................................................................................
Art. 8 – Compenso
La Fondazione corrisponderà le spese come per legge e le competenze di procuratore . L’Avvocato si impegna a contabilizzare l’attività espletata prendendo come riferimento il valore “minimo” indicato nelle tabelle forensi allegate al D.M. n. 55/2014, e successive integrazioni. Detti valori “minimi” potranno essere derogati qualora il giudice liquidi con sentenza importi maggiori in favore della Fondazione ed a carico della controparte soccombente, e solo se l’Ente abbia effettivamente incassato l’intero credito comprensivo delle spese legali liquidate.
Si precisa, inoltre, che per quanto attiene alla fase esecutiva verrà riconosciuta sia all’avvocato titolare che all’avvocato domiciliatario una percentuale complessivamente pari al 50% del valore minimo del parametro della causa; per tutta la restante attività sarà riconosciuta una percentuale del 20% del parametro minimo all’avvocato domiciliatario, nel caso in cui egli presti effettivamente la sua opera, e la restante parte, 80%, all’avvocato titolare.
L’Avvocato, che per eseguire l’incarico ricevuto debba trasferirsi fuori sede, richiederà il rimborso a piè lista della spesa di viaggio e soggiorno e l’indennità di trasferta nella misura minima prevista dalla tariffa stragiudiziale.
La richiesta delle spettanze dovrà essere sempre inoltrata a mezzo di progetto di parcella alla Fondazione e sarà cura di questa, successivamente alla verifica del rispetto delle modalità sopra indicate, autorizzare l’emissione della relativa fattura elettronica.
Le spese generali sono calcolate nella misura del 15%, salvo diversa statuizione giudiziale, oltre IVA, CPA e rimborso delle spese.
Le fatture per i compensi spettanti all’Avvocato sono trasmesse alla Fondazione secondo le modalità tecniche della fatturazione elettronica delle pubbliche amministrazioni. Il codice che contraddistingue le fatture è: URV99X .
Le fatture sono liquidate dalla Fondazione entro 60 giorni dalla data dell’emissione.
Art. 9 - Dati fiscali
L’Avvocato comunica alla Fondazione i seguenti dati fiscali:
- Intestazione delle fatture: ……………………………..………………………………………………………….……………
- Codice fiscale ………………………………………………………...……
- Partita IVA……………………………………..…………………………….
- c/c……………………...... ABI……………………… CAB …………………………. CIN ………………………….
della……………………………………………………………..IBAN………………………………..……………............…………
Art. 10 - Incarichi di particolare rilevanza.
Per incarichi di particolare rilevanza o per redazione di pareri richiesti pro veritate, il compenso riconosciuto al professionista verrà preventivamente pattuito tra la Fondazione ed il Legale, e diverrà vincolante solo se accettato espressamente dalle parti.
Le spese generali saranno sempre calcolate nella misura del 15%, salvo diversa statuizione giudiziale, oltre IVA, CPA e rimborso delle spese.
Art. 11 - Avvocati domiciliatari
Al Legale non è data facoltà di delegare né di farsi coadiuvare da terzi professionisti nell’adempimento del mandato ricevuto, senza il preventivo e necessario consenso scritto della
Fondazione. Il Legale, pertanto, sarà l’unico soggetto al quale potrà essere rilasciata la “procura alle liti” da parte della Fondazione E.N.P.A.I.A..
Nel caso in cui per la costituzione in giudizio e per l’esercizio delle azioni il Legale incaricato deve ricorrere all’assistenza di un domiciliatario, la scelta ricadrà sul nominativo dell’avvocato indicato nell’Albo dei domiciliatari della Fondazione per la sede del tribunale o della corte d’appello competente per territorio.
Sarà cura del dominus verificare l’attività svolta dal domiciliatario, nonchè la congruità del compenso da questi richiesto alla Fondazione, sempre nei limiti suindicati.
Art. 12 - Compensi per C.T.P., medici legali e altri ausiliari.
In tutti i casi in cui sia necessario ricorrere ad un professionista esterno per una consulenza tecnica di parte o altra attività analoga, sarà cura della Fondazione indicare il consulente di fiducia prescelto. Diversamente, dovrà provvedere alla individuazione del professionista il Legale, comunicando contestualmente alla Fondazione il nominativo ed il preventivo di spesa, che diverrà vincolante solo se accettato espressamente dalla Fondazione.
Art. 13 - Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto delle norme del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del Regolamento UE 679/2016. E’ fatto divieto al Legale, ovvero ai suoi collaboratori, di utilizzare le informazioni assunte nell’espletamento delle attività affidate per fini diversi da quelli strettamente inerenti lo svolgimento dell’incarico. Il Legale dichiara di aver ricevuto l’informativa e, con la sottoscrizione della presente convenzione e del relativo modulo allegato, presta il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità di cui alla presente convenzione.
Art. 14 - Rinvio
Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile ed a quelle dell’ordinamento professionale degli avvocati, nonché del codice deontologico forense.
Art. 15 – Foro competente
Qualunque controversia relativa alla validità, interpretazione ed esecuzione della presente convenzione sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.
Luogo e data TIMBRO E FIRMA
per accettazione e adesione