Contract
Condizioni Generali di Fornitura e Servizi | CGF-PROC-02 Rev. Nov 2020 | |
INDICE | ||
1. Validità dei Termini delle Condizioni Generali di Fornitura e Servizi 3 | ||
6. Tutela Ambientale e della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro 3 | ||
32.2. Sospensioni per caso fortuito o Causa di Forza Maggiore 7 | ||
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Condizioni Generali di Fornitura e Servizi | CGF-PROC-02 Rev. Nov 2020 | |
33. D.Lgs 8 giugno 2001 n. 231 7 34. Approvazione specifica ex art. 1341 e ss. C.C 7 2 |
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1. Validità dei Termini delle Condizioni Generali di Fornitura e Servizi Le presenti Condizioni Generali di Fornitura e Servizi – di seguito CGF – trovano applicazione in relazione ai Contratti stipulati dal Committente (come di seguito definito). Non sono ammissibili deroghe alle CGF, salvo espressa approvazione scritta da parte del Committente. Le prestazioni oggetto del Contratto (come di seguito definito) sono regolamentate, in ottemperanza al seguente ordine di precedenza, da: ▪ Ordine di Acquisto (come di seguito definito); ▪ ulteriori termini e condizioni del Contratto (come di seguito definito), nonché da eventuali termini e condizioni contenuti in allegati tecnici; ▪ presenti CGF; ▪ regole/norme vigenti presso i cantieri/locali/spazi/aree del Committente. Vengono fatte salve le norme inderogabili di legge, nonché le disposizioni di normative di settore di volta in volta applicabili. 3.1. Emissione Ciascun ordine d’acquisto (“Ordine d’Acquisto”) deve essere redatto in forma scritta. Eventuali intese verbali e/o Modifiche d’Ordine (come di seguito definite) saranno considerate vincolanti unicamente se confermate per iscritto dal Committente. Entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione dell’Ordine di Acquisto, il Fornitore deve inviare al Committente a mezzo lettera raccomandata A/R una comunicazione di accettazione debitamente sottoscritta, eventualmente anticipata xxx xxx x/x xxx xxxxx, xxxxxxx indicato nell’Ordine di Acquisto stesso. Il Committente può richiedere modifiche o integrazioni rispetto all’Ordine di Acquisto (di seguito, “Modifiche d’Ordine”) e il Fornitore è tenuto ad evaderle. Qualora ciò comporti incrementi o riduzioni di costo oppure, ove applicabile, modifiche di caratteristiche e/o di garanzia, tali differenze devono essere oggetto di preventivo accordo scritto tra le Parti, integrativo dell’originario Contratto. In tale eventualità il Fornitore è tenuto a rispondere al Committente entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta, indicando gli effetti della richiesta stessa sull’esecuzione, sui costi e sui tempi del Contratto. Eventuali adeguamenti a disposizioni di legge, regolamenti o altri atti governativi, interventi e prescrizioni di qualsiasi autorità, devono essere considerati come Modifiche d’Ordine. Le seguenti espressioni avranno, ai fini delle presenti CGF, il significato accanto indicato: ▪ Committente: società del gruppo RWE che sottoscrive il Contratto; ▪ Ordine d’Acquisto: richiesta formulata dal Committente avente ad oggetto i beni e/o i servizi richiesti al Fornitore; ▪ Contratto: accordo tra le Parti per l'esecuzione della fornitura di beni (contratto di fornitura) o di servizi (contratto di servizi) redatto sotto forma sia di scrittura privata, sia di corrispondenza commerciale e, in tale ultima ipotesi, composto dall’insieme dei documenti di proposta ed accettazione e dai relativi allegati; ▪ Causa di Forza Maggiore: qualunque atto, evento o circostanza imprevedibile e di straordinaria entità, ovvero una combinazione di questi, non imputabile alla Parte che lo invoca e che non sia stato possibile impedire, da parte di questa, usando la dovuta diligenza, e che, in tutto o in parte, in modo continuativo ovvero solo per un periodo di tempo, ritardi, impedisca o renda impossibile alla Parte stessa, l’adempimento degli obblighi contrattuali ovvero incida negativamente sulla sua capacità di adempiervi tempestivamente e correttamente. Per Causa di Forza Maggiore si intende, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: ◦ esplosioni, incendi, alluvioni, attività vulcaniche, uragani, tornado, tifoni, cicloni, fulmini, saette, terremoti, frane, erosioni terrestri, epidemie, pandemie, carestie, quarantene o eventi non spiegabili scientificamente; ◦ embarghi, guerre (sia dichiarate o non), insurrezioni, ribellioni, sommosse, conflitti civili, atti di terrorismo o sabotaggio; ◦ scioperi, serrate o altre dispute lavorative di portata nazionale; ◦ atti governativi. ▪ Service Entry Sheet (SES): documento di SAP necessario per il ricevimento di servizi e per il benestare al pagamento del fornitore; ▪ Entrata Merci (EM): documento di SAP necessario per il ricevimento del materiale e per il benestare al pagamento del Fornitore; ▪ Programma Cronologico Generale: documento o clausola in cui sono riportate le scadenze temporali previste per l’adempimento del Contratto, anche con eventuale suddivisione in singole partite di attività; ▪ Termine di Consegna (TC): data entro cui la fornitura dei beni, ovvero una singola partita, deve essere effettuata; ▪ Termine Ultimazione (TU): data entro cui la fornitura dei servizi, ovvero una singola prestazione attinente ai servizi, deve essere effettuata; ▪ Documento di Trasporto: documento di accompagnamento della merce in ingresso; ▪ Specifiche Tecniche: documento nel quale sono definite le caratteristiche tecniche delle prestazioni/merci oggetto del Contratto; ▪ DURC: Documento Unico di Regolarità Contributiva 5.1. Esecuzione del lavoro in partite Il Programma Cronologico Generale può essere suddiviso, a seconda della natura della prestazione contrattuale, in singole partite di lavoro o fasi di attività, ciascuna con termini contrattuali differenziati, senza che tale suddivisione faccia venire meno l'unicità del rapporto contrattuale. 5.2. Spostamento dei termini contrattuali In caso di interruzione del lavoro o dell’attività, o di ritardo nella loro esecuzione, determinato da una Causa di Forza Maggiore, il Fornitore può richiedere lo spostamento dei termini contrattuali per un periodo da concordare, di norma non superiore al periodo di sospensione derivante da tale causa. Al verificarsi di una Causa di Forza Maggiore, la Parte interessata provvederà ad inviare all’altra Parte tempestivamente e comunque entro e non oltre le 12 ore dal verificarsi dell’evento, specifica comunicazione, mediante lettera raccomandata A/R anticipata xxx xxx x/x xxxxx xxxxxxxxxxx, nella quale verranno indicate quali attività sono state interessate dalla Causa di Forza Maggiore ed una descrizione della causa impeditiva. Il Committente comunicherà per iscritto al Fornitore l’entità della proroga concessa. Tale spostamento, anche se dovuto a cause indipendenti dalla volontà del Fornitore, non può costituire ragione per una richiesta di maggior compenso da parte del Fornitore stesso. 6. Tutela Ambientale e della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro A. Il Fornitore è il primo responsabile della salute e della sicurezza dei propri lavoratori e deve rispettare quanto previsto dalla normativa vigente, nonché da regole e regolamenti del Committente in materia di tutela ambientale e della salute e sicurezza dei lavoratori. B. Ogni eventuale attività svolta presso il Committente deve essere opportunamente analizzata al fine di prevenire o ridurre a livello accettabile tutti i rischi per la salute, la sicurezza e l’ambiente, ivi compresi i rischi di interferenze. Il Fornitore è obbligato ad ottemperare ai regolamenti del sito in cui deve operare, incluse le modalità di gestione delle emergenze di cui sia messo a conoscenza e deve conformarsi all’orario di lavoro e alle modalità di ingresso vigenti presso i locali/aree del Committente. C. Nei confronti del proprio personale, il Fornitore deve applicare le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle stabilite dai vigenti contratti collettivi di lavoro, inoltre adempiere regolarmente agli oneri (previdenziali, assicurativi, assistenziali, ecc.) previsti da leggi, regolamenti e norme in vigore. Il Fornitore deve fornire al Committente la lista nominativa, timbrata e firmata, del personale da ammettere presso i locali/aree del Committente. D. Il Fornitore deve provvedere affinché il proprio personale dipendente, nonché gli eventuali subappaltatori, espongano e, qualora richiesto, esibiscano apposita tessera di riconoscimento conforme a quanto previsto dalla normativa vigente in materia. E. Il Fornitore deve utilizzare esclusivamente personale qualificato e formato/addestrato in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente; il Committente ha diritto di chiedere dichiarazioni o anche evidenze che attestino l’attività formativa, con particolare riferimento a quelle attività che prevedano abilitazioni tecniche specifiche. F. Il Fornitore è tenuto a mantenere in ordine e pulizia le eventuali aree ad esso assegnate e a rispettare i regolamenti vigenti all’interno delle aree del Committente. G. Il Fornitore deve munirsi di tutti i mezzi, attrezzature e opere provvisionali necessarie per lo svolgimento dell’attività; tali attrezzature devono essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela della Salute e Sicurezza degli ambienti di lavoro e protezione ambientale. Possono essere chieste al Committente esclusivamente eventuali attrezzature di lavoro che giustificatamente non dovessero essere disponibili da parte del Fornitore in funzione della tipologia e/o della frequenza di utilizzo in riferimento all’attività da svolgersi. L’utilizzo di attrezzature di proprietà del Committente dev’essere preventivamente autorizzato dal Committente stesso e le modalità di concessione in uso con questi concordato. H. La fornitura di impianti, macchinari e strumenti in genere deve includere le istruzioni per il montaggio, l’uso e la manutenzione, la dichiarazione di conformità CE attestante la conformità alle normative di riferimento, il marchio CE e quant’altro previsto dalla normativa vigente. In caso di assenza di disposizioni legislative e regolamentari per la fornitura che prevedano una marcatura CE e il rilascio di una dichiarazione di conformità, il Fornitore deve attestare sotto la propria responsabilità (o far sì che il costruttore lo attesti) il rispetto della normativa vigente in materia di Salute e Sicurezza, nonché fornire indicazioni per il montaggio, se pertinente, l’uso e la manutenzione. I. Il Fornitore deve porre la massima attenzione affinché i reflui derivanti dalle proprie attività siano correttamente convogliati agli opportuni impianti di trattamento o scarico. Egli ha l’obbligo di accertarsi che ogni refluo o potenziale versamento sia convogliato nella rete fognaria e nell’impianto di trattamento adeguato. A tal fine deve interrogare il Committente per avere gli opportuni chiarimenti. 3 |
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X. Xxxxxxx nello svolgimento delle attività oggetto dell’appalto si generino rifiuti, il Fornitore deve, salvo diverso accordo scritto, gestire sotto la propria responsabilità i rifiuti in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente. La responsabilità del produttore dei rifiuti, in accordo con la normativa vigente, è in capo al Fornitore. Per i rifiuti speciali non pericolosi e/o speciali pericolosi che, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sono soggetti alla registrazione (registro di carico e scarico, registro cronologico SISTRI, formulario, area movimentazione SISTRI) il Fornitore deve provvedere a propria cura e spese al trattamento e allo smaltimento, dando dimostrazione al Committente di aver adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalle vigenti disposizioni. K. In caso di fornitura di prodotti chimici o altri prodotti pericolosi, le informazioni sul prodotto – in particolare la scheda di sicurezza – dovranno essere inviate al Committente contestualmente alla consegna. Per le sostanze, tal quali o contenute in preparati, devono essere ottemperati tutti gli obblighi concernenti l'applicazione delle disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) ed in disposizioni particolari. La classificazione, l'etichettatura, l'imballaggio e la scheda di sicurezza della sostanza dovranno essere conformi alle prescrizioni previste dal Regolamento CE 1272/2008 (CLP) e successive norme correlate. Il Fornitore della sostanza dovrà comunicare tempestivamente gli eventuali aggiornamenti delle schede di sicurezza. Nel caso di sostanze non soggette a scheda di sicurezza il Fornitore ha comunque l'obbligo di fornire una scheda dati contenente il numero di registrazione delle sostanze, se la sostanza è soggetta ad autorizzazione, precisazioni sulle eventuali autorizzazioni rilasciate o rifiutate, precisazioni sulle eventuali registrazioni imposte, le informazioni pertinenti per consentire l'identificazione e l'applicazione di misure appropriate di gestione dei rischi. Deve inoltre essere ottemperata la normativa vigente inerente le operazioni di trasporto, carico, scarico e trasbordo di merci o sostanze pericolose. L. Qualora il Fornitore riscontri eventuali situazioni fonte di possibile rischio per i lavoratori o di danno per l’ambiente, deve comunicarlo immediatamente al Committente. M. Il Fornitore deve dare il più rapidamente possibile comunicazione di un eventuale incidente che abbia coinvolto il proprio personale o i propri subappaltatori (sia nel caso di infortunio sia nel caso in cui non ci siano state conseguenze per persone o cose – quasi infortunio). In caso di infortunio, inclusi quelli avvenuti durante il viaggio verso o dal luogo di lavoro (ovvero i cosiddetti infortuni in itinere), la comunicazione deve avvenire in forma scritta dettagliando le dinamiche dell’evento. La comunicazione degli infortuni non solleva in alcun modo il Fornitore dagli obblighi di denuncia agli enti secondo le modalità previste dalla normativa vigente. N. Il Committente può richiedere l’allontanamento e la sostituzione del personale del Fornitore (o suoi subappaltatori) per giustificato motivo. Il Fornitore s’impegna ad effettuare tale sostituzione senza variazione dei termini contrattuali (ad esempio fine lavori, costi aggiuntivi, ecc.). O. Il Fornitore s’impegna a risarcire il Committente in caso di danni e spese (incluse le spese legali) risultanti dalla violazione di leggi e regolamenti vigenti attribuibili al Fornitori o ai propri subap- paltatori/sub contrattisti. P. L'uso delle smerigliatrici angolari, in virtù dei rischi ad esse correlate, è regolamentato da apposite procedure e standard interni. Per quanto attiene le misure organizzative e operative, si richiede che il loro utilizzo sia riservato a personale che sia stato preventivamente formato e addestrato sui rischi connessi a tali attrezzature e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare. Durante le operazioni con tali attrezzature, che devono essere sempre impugnate con due mani utilizzando l'impugnatura aggiuntiva, deve essere previsto l'utilizzo contemporaneo di occhiali di protezione e schermo facciale a protezione dalla proiezione di materiale, l'uso di indumenti a protezione completa di braccia e gambe, otoprotettori (se il rumore è superiore agli 85 dBA), guanti di protezione. Relativamente alle caratteristiche dell'attrezzatura, è richiesto l'utilizzo di smerigliatrici elettriche dotate dei seguenti dispositivi di sicurezza: 1) sistema elettronico di arresto “anti kick-back” (il blocco del disco è rilevato nei primi stadi e dà luogo ad un rapido spegnimento in caso di bloccaggio del disco. Lo scopo è di evitare incontrollabili contraccolpi); 2) presenza di impugnatura aggiuntiva con caratteristiche tali da ridurre le vibrazioni; 3) sistema frenante collegato al pulsante di avviamento: quando viene rilasciato il pulsante di avviamento, il disco viene fermato entro 3 secondi; 4) protezione del disco: protezione del disco regolabile e bloccabile; 5) controllo "uomo presente": pulsante di avviamento a pressione che comporta lo spegnimento dell‘attrezzatura quando viene rilasciato (senza possibilità di essere bloccato in posizione acceso). L'utilizzo di smerigliatrici pneumatiche deve essere ridotto al minimo e in particolari condizioni (es. dove la valutazione del rischio prevede l'utilizzo di tali attrezzature in quanto espongono ad un livello di rischio inferiore rispetto a quelle elettriche); la scelta va condivisa con il personale RWE di riferimento. Q. Il Fornitore dichiara di garantire il pieno rispetto della normativa in materia di immigrazione conformemente a quanto previsto nel Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109. R. Il Fornitore si obbliga a consegnare dichiarazione sostitutiva debitamente compilata e sottoscritta relativa alla Responsabilità Solidale del Committente ai sensi degli xxx.xx 46 e 47 del DPR 445 del 2000 di cui alla circolare dell’Agenzia delle Entrate n.40/E del 08/10/2012 resa da parte dello stesso Fornitore. Il Fornitore non può, né in tutto né in parte, concedere in subappalto/subfornitura a terzi le prestazioni oggetto del Contratto, salvo previa autorizzazione scritta del Committente. La lista degli eventuali subappaltatori/subfornitori – e delle relative attività da subappaltare – deve essere formata dal Fornitore al momento della presentazione dell’offerta. Eventuali integrazioni successive devono essere motivate dal sopravvenire di eventi e/o circostanze non prevedibili in fase di offerta. Il pagamento delle prestazioni effettuate dai subappaltatori/subfornitori compete in via esclusiva al Fornitore il quale si obbliga fin d’ora a manlevare e tenere indenne il Committente da ogni eventuale pretesa avanzata nei confronti di quest’ultimo dai subappaltatori/subfornitori a titolo di corrispettivo per le opere oggetto di subappalto/subfornitura. Resta in ogni caso inteso che anche in merito alle attività oggetto di subappalto/subfornitura, il Fornitore rimanga esclusivamente responsabile ed unico referente nei confronti del Committente. In particolare, tra l’altro, l’Appaltatore deve garantire che i propri eventuali subappaltatori adempiano alle disposizioni legislative in materia di gestione del personale, con particolare riferimento agli obblighi in materia di sicurezza, previdenziali, assicurativi e di immigrazione, e siano in grado, se richiesti, di esibire copia di tutte le attestazioni o altra documentazione ritenuta necessaria. L’Appaltatore si obbliga a consegnare dichiarazione sostitutiva debitamente compilata e sottoscritta relativa alla Responsabilità Solidale del Committente ai sensi degli xxx.xx 46 e 47 del DPR 445 del 2000 di cui alla circolare dell’Agenzia delle Entrate n.40/E del 08/10/2012 resa da parte da parte dei propri eventuali subappaltatori. Il Fornitore si impegna sin d’ora a manlevare e tenere indenne integralmente il Committente da ogni eventuale conseguenza pregiudizievole dovuta a fatto o pretesa dei subappaltatori/subfornitori, nonché da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dell’esecuzione dei servizi oggetto della fornitura e/o del subappalto/subfornitura. Il Fornitore non può in alcun modo imporre ai propri subappaltatori/subfornitori accordi di esclusiva che abbiano l’effetto di impedire agli stessi la conclusione di contratti con le società del Gruppo della Committente per ulteriori prestazioni. Il mancato rispetto delle previsioni di cui al presente articolo è considerata causa di grave inadempimento da parte del Fornitore, dando diritto al Committente alla risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. salvo, in ogni caso, il risarcimento di ogni eventuale danno. Il Fornitore non potrà cedere a terzi, anche solo parzialmente, il Contratto o qualsiasi diritto o obbligazione da esso derivante, senza il previo consenso scritto del Committente. Il Committente avrà facoltà di cedere a terzi il Contratto o parte dello stesso, o qualsiasi diritto o obbligazione da esso derivante, ivi compresi i diritti di credito, senza obbligo di ottenere il previo consenso del Fornitore. 9. Ordinamenti UE contro il Terrorismo Per motivi di antiterrorismo è stato introdotto dall’Ordinamento del Consiglio dell’Unione Europea (EC) n. 881/2002 e (EC) n. 2580/2001 il divieto di scambi diretti e/o indiretti di denaro o risorse economiche con determinati individui, enti legali, gruppi o organizzazioni: tale divieto viene applicato direttamente a ogni stato membro della Comunità Europea. Il Fornitore s’impegna a osservare tale divieto e a verificare che esso venga esteso ai propri partner commerciali e operatori. Il Committente si riserva il diritto di richiedere di ritardare la spedizione di tutta o di parte della fornitura. In tal caso, il Fornitore s’impegna a trattenere la fornitura presso di sé o presso terzi in accordo alle proprie procedure e a conservarla fino al benestare alla spedizione, provvedendo a fornire adeguate assicurazioni a copertura di tutti i rischi relativi allo stoccaggio. Il relativo compenso dovrà essere preventivamente concordato per iscritto tra le Parti. Fermo restando quanto sopra, il Committente si riserva di trasferire in qualsiasi momento la fornitura o parte di essa presso i propri magazzini o presso i magazzini di terzi in relazione alle proprie necessità e/o programmi, previa verifica da parte del Fornitore (il quale in tal modo ne assume la responsabilità) dell’idoneità di tali magazzini allo stoccaggio. A. Il Fornitore deve provvedere alla scelta dell’opzione di trasporto più favorevole per il Committente, ad eccezione di eventuali specifiche istruzioni di trasporto espressamente dichiarate dal Committente. Le consegne devono essere imballate in modo da evitare qualsiasi tipo di danno dovuto al trasporto. I dettagli dell’Ordine di Acquisto (numero Ordine di Acquisto, data dell’Ordine di Acquisto, luogo di consegna, nome del destinatario – ove applicabile – e quantità/tipo materiale), accompagnati dall’indirizzo di spedizione, devono essere dichiarati nella documentazione di trasporto. Le consegne devono essere effettuate nelle ore lavorative (orari del Committente) da lunedì a venerdì, con esclusione del sabato e dei giorni festivi, preavvertendo i destinatari con un anticipo di almeno 7 giorni. Salvo diverso accordo fra le Parti, il Fornitore non può effettuare spedizioni al di fuori di tali modalità. B. Qualora la responsabilità del trasporto sia in capo al Fornitore o in caso di difetto attribuibile al Fornitore, egli deve provvedere al pagamento di eventuali spese dovute a consegne errate. C. Il Fornitore è autorizzato a effettuare consegne parziali unicamente previo consenso scritto del Committente. D. La firma del Documento di Trasporto non implica il riconoscimento della conformità al Contratto delle merci consegnate. E. In caso di divergenze sul peso e/o le quantità, prevalgono il peso e/o le quantità indicati dal Committente nel Documento di Trasporto. F. Il Fornitore deve fornire un’adeguata assicurazione a copertura di tutti i rischi relativi al trasporto, compreso il deterioramento e/o il perimento della merce trasportata. X. Xxxxx quanto previsto nell’Ordine di Acquisto, la spedizione si intende a titolo gratuito. A. È responsabilità del Fornitore curare l'imballaggio, l'approntamento al trasporto, il carico e il trasporto dei materiali dai propri magazzini e/o officine fino alle sedi e/o cantieri del Committente e viceversa. B. Il Fornitore deve tenere conto delle tecniche più aggiornate, della natura dei materiali, dei rischi prevedibili di trasporto e delle temporanee esposizioni ad agenti atmosferici. C. Il Fornitore deve fornire un’adeguata assicurazione a copertura di tutti i rischi relativi al trasporto, compreso il deterioramento e/o il perimento della merce trasportata. D. La realizzazione e/o le modifiche delle opere strutturali, dei manufatti e di quant'altro interessi le vie di comunicazione e l'accesso alla sede e/o all’impianto e/o al cantiere del Committente, fino alla zona servita dai mezzi di sollevamento di cantiere, sono di norma eseguiti a cura e spese del Committente stesso. 4 |
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X. Xxxxx quanto previsto nell’Ordine di Acquisto, il trasporto si intende a titolo gratuito. La fornitura dev’essere effettuata nel rispetto dei termini stabiliti nell’Ordine di Acquisto. Qualora per comprovate Cause di Forza Maggiore tempestivamente comunicate al Committente, e comunque prima della scadenza, il Fornitore non sia in grado di rispettare i termini di consegna, è facoltà del Committente riconoscere uno spostamento dei termini originari o risolvere l'Ordine di Acquisto senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo. Salvo quanto previsto nell’Ordine di Acquisto, la consegna si intende a titolo gratuito. 14. Buona fede nell’esecuzione Il Fornitore è tenuto al rispetto degli obblighi di buona fede nell’esecuzione della fornitura o del servizio ai sensi degli artt. 1375 e seguenti del c.c. Senza pregiudizio alcuno alle responsabilità a carico del Fornitore, lo stesso deve stipulare con primaria compagnia idonee polizze assicurative contro tutti i danni a persone e cose, anche di sua proprietà, valida per tutta la durata del Contratto e fino al completo decorso di eventuali ulteriori termini di garanzia o prescrizione o rinnovi. 16. Reclami per vizi e Garanzia Il Fornitore è tenuto a consegnare/fornire al Committente i beni, ovvero la fornitura fabbricata, ovvero i servizi eseguiti, a perfetta regola d'arte secondo i più alti standard qualitativi, il tutto nel pieno rispetto delle prescrizioni indicate nel Contratto, nelle Specifiche Tecniche e nelle eventuali ulteriori istruzioni/indicazioni scritte impartite dal Committente, nonché della normativa applicabile (ivi compresa quella alla commercializzazione di prodotti all’interno della UE e, ove applicabile, fuori dalla UE). Qualora il bene fornito e/o il servizio prestato presenti vizi e/o difformità e/o irregolarità rispetto a quanto previsto nel Contratto, il Committente ha pieno titolo per azionare ogni rimedio previsto dalla legge e può ottenere a propria discrezione alternativamente la risoluzione del Contratto, la riduzione del prezzo, l’eliminazione dei vizi, o la consegna di una fornitura identica libera da vizi ovvero la ripetizione della prestazione, se possibile. Le modalità di esecuzione di tali rimedi saranno stabilite in base alle esigenze anche operative del Committente. Il Committente deve denunciare al Fornitore eventuali vizi, difetti e difformità entro e non oltre 60 giorni lavorativi dalla scoperta a pena di decadenza, salvo i soli vizi rilevabili all’esito di specifiche indagini ed analisi il cui completamento richiede un periodo di tempo più lungo. Se parti dello stesso tipo devono essere sostituite o migliorate per più di due volte sulla base dei reclami per difetto, l’Appaltatore è obbligato a cambiare tutti questi componenti presenti in consegna al fine di prevenire i difetti futuri. I reclami per difetto non devono essere influenzati o limitati dalle verifiche condotte dal Committente o da eventuali richieste o istruzioni impartiti dal medesimo. Se l’Appaltatore ritiene che tali verifiche, richieste e istruzioni da parte del Committente siano inefficaci, è obbligato a darne notifica scritta e sottoporgli delle proposte di miglioramento. Salvo diversa determinazione assunta dal Committente in conformità alle facoltà sopra indicate, il Fornitore, senza ritardo e comunque entro il termine di 15 giorni dalla segnalazione del Committente (salvo il diverso minor termine indicato dalla Committente fornendo adeguata motivazione), dovrà porre rimedio a propria cura e spese ad eventuali vizi e/o difformità e/o irregolarità e/o danneggia- mento e/o deterioramento segnalati dal Committente, facendosi carico di ogni eventuale prestazione necessaria a ristabilire la situazione preesistente al verificarsi dell’evento (es. smontaggi/montaggi, noleggi sostitutivi temporanei, ritiro e smaltimento, ecc.) ovvero per la corretta esecuzione del Contratto (es. sostituzione/riparazione del bene, nuova esecuzione del servizio ecc.). Inoltre, qualora il rimedio adottato implichi la modifica, l’adattamento o la sostituzione della fornitura affetta da vizi con una diversa per tipo e/o natura, eventuali ricambi e/o componenti necessari di pari funzionalità e caratteristiche tecniche sono a carico del Fornitore, così come gli oneri relativi alla ripetizione del servizio o dell’intervento. Nel caso in cui ciò non sia possibile, il Fornitore deve informare il Committente per consentire un eventuale diverso accordo. Il Contratto non è ritenuto adempiuto finché non è avvenuta l’accettazione definitiva (anche parziale laddove sia prevista la consegna per partite) della fornitura o dei servizi oggetto del Contratto da parte del Committente. Eventuali termini temporali stabiliti contrattualmente a carico del Committente saranno da intendersi prorogati per un periodo di tempo pari a quello trascorso tra la comunicazione del reclamo da parte del Committente e l’applicazione del rimedio. A tal riguardo si precisa che in caso di contestazione, impregiudicato ogni altro diritto, il Committente ha facoltà di sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto fino a quando non verrà posto adeguato rimedio. In caso di inadempimento da parte del Fornitore alle prescrizioni sopra indicate per porre rimedio ai vizi, difetti e difformità, il Committente ha diritto di restituire la fornitura e porre le relative spese in capo al Fornitore stesso, il quale è altresì tenuto a risarcire tutti i danni subiti dal Committente. Salvo diversa pattuizione riportata nel Contratto o negli allegati, sui beni forniti e/o le opere realizzate e/o i servizi sussiste a carico del Fornitore una garanzia di 24 mesi rispettivamente dal TC e/o dal TU. Allo stesso periodo di garanzia sono soggette le parti sostituite, mentre per le restanti parti il periodo di sospensione del servizio prolunga del medesimo periodo quello di garanzia. Fino all’accettazione libera da difetti, il Committente ha il diritto di trattenere il 10% della caparra. Inoltre, il Committente ha il diritto di trattenere il 5% del prezzo totale come garanzia fino alla scadenza del termine di prescrizione per coprire i reclami derivanti da difetto. Relativamente alla fornitura di beni e/o servizi, il rischio si trasferisce al Committente con la presa in consegna ed accettazione da parte dello stesso dei beni presso la propria sede e/o con la formale accettazione dei servizi. Il rischio s’intende comunque mantenuto in capo al Fornitore nel caso in cui la perdita o il deterioramento dei beni avvenuti dopo la loro presa in consegna siano riconducibili ad un'azione o un'omissione del Fornitore. In tali casi, il Committente ha diritto di rifiutare il pagamento del prezzo, ottenere l’eliminazione del vizio ovvero la riduzione del prezzo, oltre al risarcimento del danno. Xxxxx restando gli impegni di garanzia a carico del Fornitore ai sensi del precedente articolo 16 (Reclami per vizi e Garanzia), il Committente può utilizzare senza limitazione alcuna nell’ambito del proprio gruppo societario di appartenenza, i beni e/o servizi forniti dal Fornitore, esercitando ogni diritto in merito. Il Fornitore dichiara e garantisce inoltre che nessun diritto di terzi, industriale o d’autore, è stato violato in conseguenza della consegna e/o dell’utilizzo della fornitura e/o dei servizi e/o dell’opera realizzata e che in ogni caso manleva e tiene indenne il Committente da qualsiasi conseguenza derivante da eventuali pretese o rivendicazioni di terzi. Gli interventi di riparazione potranno essere effettuati dal Committente o da terzi dallo stesso autorizzati, anche in costanza di diritti di proprietà industriale a favore del Fornitore. 19. Trattamento di dati personali Qualora ai fini dell’instaurazione e/o dell’esecuzione del rapporto contrattuale una delle Parti debba compiere operazioni di trattamento di dati personali dell’altra Parte, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e della normativa, anche nazionale, in tema di protezione dei dati personali per tempo applicabile, la Parte interessata conferirà i propri dati esprimendo, ove previsto, il consenso al trattamento degli stessi. Il mancato conferimento dei dati potrà determinare, di volta in volta e a seconda dei casi, l’impossibilità di dare regolare esecuzione al Contratto. 19.1. Dati resi dal Fornitore al Committente I dati personali raccolti dal Committente presso il Fornitore e da questi liberamente conferiti, ovvero forniti da terzi su indicazione del Fornitore stesso, ai fini della instaurazione e/o esecuzione del rapporto contrattuale di fornitura o di servizi, saranno oggetto di trattamento da parte del Committente a cui il Fornitore dichiara fin d’ora, ove occorrer possa, di consentire ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e dalla normativa, anche nazionale, in tema di protezione dei dati personali per tempo applicabile. Tale trattamento potrà essere esercitato dal Committente direttamente o a mezzo di terzi, nel pieno rispetto della normativa applicabile. I dati forniti dal Fornitore potranno essere utilizzati esclusivamente per correnti finalità amministrative e contabili in relazione all’esecuzione di obblighi normativamente imposti, alla valutazione delle offerte ed alla instaurazione di relazioni contrattuali tra il Fornitore e il Committente, ovvero alla esecuzione delle rispettive obbligazioni contrattuali ed in relazione alla esecuzione di statistiche o indagini di settore e di mercato. Il trattamento dei dati potrà includere le operazioni di raccolta, registrazione, aggiornamento, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, cancellazione e distruzione dei dati e potrà avvenire anche tramite l’uso di strumenti informatici e/o automatizzati. Il Fornitore potrà in qualsiasi momento esercitare, tanto nei confronti del Committente quanto dei soggetti terzi eventualmente nominati Responsabili del trattamento, i diritti di cui agli artt. 12-23 del Regolamento UE 2016/679, compreso fra l’altro di quello di conoscere, in ogni momento, quali sono i dati personali relativi al Fornitore trattati dal Committente, nonché richiederne la integrazione, rettifica o cancellazione. 19.2. Dati resi dal Committente al Fornitore Il Fornitore si impegna a trattare i dati personali forniti dal Committente nel rispetto di quanto prescritto dal Regolamento UE 2016/679 e dalla normativa, anche nazionale, in tema di protezione dei dati personali per tempo applicabile, potendo avvalersi anche di sistemi informatici. Il Fornitore si impegna ad impiegare per il trattamento gli strumenti più idonei e a garantire la sicurezza ed inviolabilità dei propri sistemi di gestione e di archiviazione. Nei casi in cui sia richiesto dal Committente in ragione della specifica natura delle prestazioni contrattuali, il Fornitore accetta sin d’ora di essere nominato Responsabile del trattamento di dati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e della normativa, anche nazionale, in tema di protezione dei dati personali per tempo applicabile, consapevole degli obblighi e oneri che da tale ruolo derivano. A. Il Fornitore s’impegna: ▪ a mantenere il più assoluto riserbo su tutti i dati, le informazioni e/o i documenti, di cui venisse a conoscenza nel corso del rapporto instaurato con il Committente, nonché a consentire l’accesso ai predetti dati, informazioni e/o documenti esclusivamente ai soggetti che debbano necessariamente averne conoscenza per garantire una precisa e puntuale esecuzione del Contratto; ▪ a far sottoscrivere ai soggetti cui è concesso l’accesso ai dati, alle informazioni e/o ai documenti di cui sopra impegni di riservatezza, restando in ogni caso il Fornitore pienamente responsabile dell’opera e dei comportamenti delle persone cui siano stati resi noti i dati, i documenti e/o le informazioni; 5 |
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▪ ad utilizzare i dati, le informazioni e/o i documenti comunque conosciuti, esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni contrattuali, restando in ogni caso escluso ogni diversa forma di utilizzo; ▪ a conservare i dati, le informazioni e/o i documenti suddetti con il massimo scrupolo e con tutte le cautele idonee a garantire il rispetto della massima riservatezza; ▪ a restituire al Committente tutti i documenti eventualmente consegnati, nonché i relativi duplicati, avendo cura di distruggere tutti i documenti rielaborati, recanti i dati e le informazioni contenuti nei, o desumibili dai documenti restituiti. Il Fornitore sarà vincolato agli impegni di cui sopra anche successivamente alla fine del rapporto contrattuale. B. L’eventuale violazione degli impegni di cui sopra costituisce grave inadempimento e potrà essere causa di risoluzione del Contratto ex art. 1456 c.c., salvo, in ogni caso, ogni ulteriore diritto del Committente al risarcimento dell’eventuale danno subito. 21. Elezione di Foro competente Le Parti stabiliscono che competente a decidere su ogni eventuale controversia sorta in relazione al Contratto sia, in via esclusiva, il Foro di Roma. 22. Lingua del Contratto e legge applicabile Il Contratto deve essere redatto in italiano ed è, in ogni caso, regolato dalla legge italiana. Nel caso in cui la sede del Fornitore sia registrata all’estero, ai fini del Contratto resta comunque applicabile la legge italiana nonché la normativa sul conflitto di leggi. In questo caso i termini commerciali devono ottemperare ai rispettivi Incoterms validi – ICC (Camera di Commercio Internazionale), Parigi. Eventuali comunicazioni, invio di documenti, osservazioni o richieste al Fornitore da parte del Committente potranno avvenire presso la sede legale del Fornitore e/o altro domicilio eletto, così come risultanti dai documenti contrattuali, o tramite consegna diretta al suo legale rappresentante. Il Fornitore ha l’onere di informare il Committente per mezzo di lettera raccomandata in caso di qualunque variazione di sede; in mancanza, l’invio s’intenderà regolarmente eseguito all’indirizzo disponibile. Il Fornitore deve a sua volta indirizzare eventuali comunicazioni, documenti, osservazioni o richieste per iscritto ai soggetti espressamente indicati nell’Ordine di Acquisto. Il Committente ha diritto di recedere dal Contratto in qualunque momento ai sensi dell'art. 1671 c.c. dandone comunicazione al Fornitore mediante raccomandata a/r: il recesso ha effetto dal 7° giorno dalla data di ricevimento di tale comunicazione. Il Committente decide quali servizi devono essere eventualmente completati e quali interrotti. In deroga a quanto previsto dall’art. 1671 c.c. il Committente non dovrà tenere indenne il Fornitore per i casi di mancato guadagno. Il Committente, inoltre, ha la facoltà di recedere con effetto immediato dal Contratto qualora si verifichino a carico dell’altra Parte una o più delle seguenti circostanze: ▪ stato di insolvenza, messa in liquidazione, sospensione dei pagamenti o instaurazione di una qualsiasi procedura concorsuale, giudiziale o extragiudiziale ai sensi della normativa fallimentare o di leggi analoghe, fermo restando quanto previsto dall’art. 72, comma 6, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge Fallimentare); ▪ cessione di azienda o del ramo d'azienda dedicato all’esecuzione del Contratto o con essa connesso. 24.2. Risoluzione In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con il Contratto, protrattosi oltre il periodo fissato dal Committente per l’adempimento a seguito di apposita diffida scritta e comunque non inferiore a 15 giorni, il Committente ha facoltà di dichiarare la risoluzione del Contratto, incamerando la cauzione, ove prevista e non ancora restituita, oppure applicando una penale equivalente, o di procedere all'esecuzione in danno, fermo restando il diritto del Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno. In particolare, fermo restando l’onere della diffida scritta, il Committente ha diritto di dichiarare la risoluzione del Contratto qualora: ▪ sussista un ritardo superiore a 15 giorni dalla data contrattualmente prevista per il raggiungimento del TC e/o del TU; ▪ il Committente ravvisi con ragionevole evidenza durante l’esecuzione delle attività previste nel Contratto che il Fornitore non possa raggiungere il TU e/o il TC alla data contrattualmente stabilita e si profili la sussistenza di quanto indicato al punto precedente. A partire dall’eventuale comunicazione di recesso o risoluzione, il Fornitore deve fornire la ragionevole assistenza richiesta dal Committente per iscritto e a fronte di un compenso preventivamente concordato tra le Parti, affinché le attività continuino senza interruzioni e ne sia facilitato il trasferimento al Committente o a chi sia stato designato dal Committente. 25. Obblighi e responsabilità del Fornitore A. Il Fornitore s’impegna ad eseguire le prestazioni oggetto del Contratto a perfetta regola d’arte, adottando le conoscenze, i mezzi, il personale, i professionisti e le tecniche più adatte a tal fine. B. Il Fornitore ha l’obbligo di utilizzare esclusivamente materie prime di ottima qualità, conformi alle Specifiche Tecniche e sottoposte a controlli. C. Il Fornitore deve comunicare tempestivamente ogni eventuale irregolarità nell'esecuzione delle attività, anche qualora non siano di sua esclusiva competenza ma passibili tuttavia di condizionarla. Il Fornitore ha altresì l’onere di richiedere tempestivamente l’invio o l’integrazione di eventuali istruzioni e/o documenti e/o disegni che ritenga necessari ai fini del corretto espletamento delle sue attività, affinché in nessun caso possa esserne opposta al Committente l’assenza. D. Il Fornitore ha l’obbligo di conservare e custodire con la massima cura tutti gli strumenti, i macchinari e gli apparati eventualmente impiegati nell’esecuzione del Contratto o comunque necessari per il corretto espletamento della prestazione dovuta. Nel caso in cui il Fornitore decida di tenere i suddetti strumenti, macchinari ed apparati in un luogo nella disponibilità, anche esclusiva, del Committente, il Committente non potrà essere ritenuto responsabile per il deperimento, la perdita o il furto dei beni suddetti e il Fornitore avrà l’obbligo di manlevarlo e tenerlo indenne da qualsiasi pretesa, anche di terzi. E. Il Fornitore assume a suo esclusivo carico la più completa e assoluta responsabilità per sinistri e danni di qualsiasi genere, direttamente o indirettamente causati da lui o da suoi dipendenti anche nei confronti di terzi, sollevando interamente il Committente da qualsiasi onere e/o responsabilità, anche indiretta. Lo stesso vale per i sinistri e i danni subiti dal Fornitore o dai suoi dipendenti non direttamente riconducibili all’operato del Committente. F. Nell’esecuzione del servizio e sotto la sua esclusiva responsabilità, il Fornitore deve ottemperare a tutte le disposizioni legislative ed osservare regolamenti, norme, prescrizioni delle competenti Autorità in materia di progettazione, costruzione, controllo e collaudo degli eventuali macchinari e/o delle opere oggetto del servizio e in materia di contratti di lavoro, previdenza, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, trattamento, utilizzazione e smaltimento di rifiuti e, in generale, di quant’altro inerisca l'esecuzione della fornitura/servizio. G. Il Fornitore è responsabile di qualsiasi ritardo, inadempienza, vizio e/o mancanza di qualità nonché di qualsiasi inconveniente, irregolarità e/o illegalità concernenti la qualità e la presentazione della merce fornita, riscontrabili in qualunque forma e/o rilevabili da organi istituzionali di vigilanza e controllo. H. Il Fornitore deve manlevare il Committente da qualsiasi spesa, onere o danno eventualmente sostenuti o subiti come conseguenza di ritardi, inadempienze, vizi e/o mancanza di qualità nonché inconvenienti, irregolarità e/o illegalità, compresi quelli relativi a materie prime e/o materiali di imballaggio, di cui il Fornitore sia responsabile ai sensi del Contratto. I. L’Appaltatore, salvo differenti accordi, deve ottenere tutte le autorizzazioni ufficiali, in particolare relativamente a costruzioni, sicurezza, trasporti e/o permessi per la rete idrica. Tutte le spese e le tasse relative alle procedure di autorizzazione e di controllo sono a carico dell’Appaltatore. 26. Dichiarazione Antimafia, C.C.I.A.A. e DURC Nell’ambito della durata del Contratto l’Appaltatore è tenuto alla presentazione della dichiarazione Antimafia (di non essere soggetto ad alcuna misura di prevenzione ai sensi dell’art. 67 di cui al libro I, Titolo I, capo II del Decreto Legislativo 06 settembre 2011, n.159). Nell’ambito della durata del Contratto, per le società soggette all’iscrizione presso le C.C.I.A.A., laddove la validità del medesimo C.C.I.A.A. giunga a scadenza dopo la sottoscrizione del Contratto mede- simo, l’Appaltatore si impegna a fornire al Gestore del Contratto il relativo opportuno aggiornamento. Allo stesso modo, per le società soggette all’invio del DURC, laddove la validità del medesimo giunga a scadenza dopo la sottoscrizione del Contratto, l’Appaltatore si impegna a fornire al Gestore del Contratto il relativo opportuno aggiornamento. L’oggetto della fornitura, comprese le eventuali Modifiche d’Ordine, è interamente remunerato in base ai prezzi stabiliti nel Contratto. La fornitura di cui al Contratto verrà effettuata con espressa rinuncia da parte del Fornitore ad ogni ulteriore maggiorazione e/o revisione dei prezzi in dipendenza delle oscillazioni dei costi di qualsiasi ampiezza, sia delle materie prime, sia della mano d’opera, sia di ogni altro fattore, rimanendo al riguardo ogni alea a carico del Fornitore. Il Fornitore, pertanto, rinuncia espressamente, ora per allora, a chiedere la risoluzione del Contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell’articolo 1467 c.c. Le spese di imballaggio, dogane, assicurazioni ed ogni altra tassa o imposta o diritto da pagarsi a qualsiasi titolo a privati o Enti Pubblici, si intendono comprese nel corrispettivo pattuito, salvo diverso accordo tra le Parti. Si conviene inoltre che il corrispettivo si intende comprensivo di ogni onere e/o spesa, inclusi quelli derivanti al Fornitore dall’osservanza di leggi, regolamenti, norme, prescrizioni tecniche, disposizioni emanate dalle competenti autorità, nonché dall’acquisizione dei permessi e autorizzazioni presso gli enti competenti necessari per l’esecuzione delle attività oggetto della fornitura. 28. Accettazione della Fornitura o dei Servizi 28.1. Accettazioneprovvisoria (ove prevista) All’avvenuta ultimazione di ogni singola partita di attività e comunque non oltre 60 giorni dal TU e/o dal TC, il Committente deve redigere un verbale di accettazione provvisoria, firmato dal Fornitore. 6 |
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Entro e non oltre 90 giorni dalla data dell’ultimo verbale di accettazione provvisoria, dopo aver effettuato ulteriori prove/collaudi ai fini dell’accettazione definitiva il Committente deve redigere un verbale di accettazione definitiva, firmato dal Fornitore. Tale accettazione non esonera il Fornitore dalle responsabilità contrattuali ai sensi del Contratto e della normativa in vigore. Tutte le tasse, imposte, diritti ed oneri fiscali gravanti sull’oggetto del Contratto sono a carico del Fornitore, ad eccezione di quelle che per legge sono a carico del Committente. Il Fornitore dev’essere in possesso della certificazione ISO 9001:2008 e darne evidenza esibendo il certificato validato dall’ultimo Audit qualora la conformità alle prescrizioni contrattuali debba essere assicurata in una o più delle seguenti fasi: progettazione, fabbricazione, costruzione, installazione e messa in servizio. Il Fornitore deve, su richiesta del Committente, rendere disponibile la documentazione relativa all’implementazione del Sistema di Qualità adottato con particolare riguardo alle procedure, ai riesami della Direzione, alle registrazioni, alle non conformità e ai relativi provvedimenti adottati per il loro miglioramento o qualsiasi altro documento e/o informazione che il Committente ritenga opportuno acquisire. Il Fornitore deve inoltre consentire al Committente di effettuare delle verifiche dirette presso la propria sede sulle modalità operative e di attuazione del Sistema di Qualità, fornendo tutta l’assistenza necessaria. Ove richiesto, la eventuale progettazione di quanto forma oggetto dell'Ordine di Acquisto e/o delle varianti che fossero richieste dal Committente, ivi comprese le Modifiche d’Ordine, dev’essere realizzata dal Fornitore sulla base degli elaborati e/o altri documenti forniti dal Committente, ivi comprese le Modifiche d’Ordine, e allegati di norma alle Specifiche Tecniche. In caso di forniture di maggiore complessità, tali documenti devono essere indicati in una specifica lista allegata al Contratto. 32. Sospensioni da parte del Committente Il Committente può in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo disporre sospensioni temporanee di parte o di tutte le attività oggetto del Contratto a mezzo raccomandata a/r. La sospensione ha effetto dalla data di ricevimento della raccomandata e, a partire da tale data, il Fornitore deve far cessare le attività relative alla partita indicata e provvedere a spese del Committente alla custodia, conservazione e manutenzione di eventuali opere, materiali e componenti. A seguito dell’eventuale richiesta di ripresa dei lavori trasmessa dal Committente a mezzo raccomandata a/r, il Fornitore s’impegna affinché la ripresa dei lavori secondo i principi di buona fede nell’esecuzione del Contratto avvenga nel minor tempo possibile, e comunque entro e non oltre 2 settimane dalla data del ricevimento della relativa richiesta. La ripresa dei lavori dev’essere certificata da un verbale sottoscritto dalle Parti, la cui data fa fede ai fini della determinazione della durata della sospensione. Il TC e/o il TU s’intende automaticamente posticipato di un periodo di tempo pari almeno alla durata della sospensione. Ai fini del presente articolo esistono le seguenti 2 tipologie di sospensione. 32.1. Sospensioni discrezionali Sono sospensioni di parte o di tutte le attività oggetto del Contratto per fatto proprio del Committente. 32.2. Sospensioni per caso fortuito o Causa di Forza Maggiore Sono sospensioni di parte o di tutte le attività oggetto del Contratto dovute a eventi causati da caso fortuito o Causa di Forza Maggiore. Il periodo di sospensione per caso fortuito o Causa di Forza Maggiore non può superare il periodo cumulativo di 6 mesi. Qualora tale sospensione si prolunghi cumulativamente oltre 6 mesi, ciascuna delle Parti può risolvere di diritto il Contratto e, in tal caso, il Fornitore ha diritto a ricevere i compensi effettivamente maturati sino alla data di sospensione senza diritti aggiuntivi. In alternativa, su richiesta scritta del Committente le Parti possono iniziare negoziazioni in buona fede per definire nuove condizioni contrattuali sia temporali sia economiche. In mancanza di richiesta da parte del Committente ovvero in mancanza di un accordo entro 30 giorni dalla scadenza dei suddetti 6 mesi, le Parti possono recedere dal Contratto, fatti salvi gli obblighi conseguenti alle prestazioni rispettivamente effettuate. Le sospensioni per Causa di Forza Maggiore non comportano riconoscimenti economici specifici a favore del Fornitore per i primi 6 mesi di sospensione. Successivamente a tale periodo le Parti negozieranno in buona fede eventuali riconoscimenti economici sulla base dei costi e delle esigenze reciproche. 33. D.Lgs 8 giugno 2001 n. 231 Con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001 (di seguito il “Decreto 231/01”) in materia di responsabilità amministrativa degli enti, come successivamente modificato e integrato, l’Appaltatore dichiara che ciascun membro del proprio staff e di quello dei subappaltatori: ▪ conosce e rispetta in ogni sua parte la normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle società e, in particolare, quanto previsto dal Decreto. 231/01; ▪ conosce e rispetta in ogni sua parte i contenuti e i principi del “Codice Etico”, nonché del “Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ”, così come adottati dal Committente e le finalità cui tali contenuti e principi tendono. L’Appaltatore, per quanto concerne la propria organizzazione aziendale e quella del subappaltatore, garantisce che nell’espletamento delle attività previste dal Contratto, coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo, nonché i soggetti comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di alcuno dei precedenti non terranno alcun comportamento, non porranno in essere alcun atto od omissione e non daranno origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del Decreto 231/01. Resta inteso che la violazione delle dichiarazioni e garanzie di cui sopra costituirà grave inadempimento e che il Contratto potrà essere risolto dal Committente ai sensi dell’art. 1456 c.c. per fatto e colpa dell’Appaltatore, il quale sarà tenuto a risarcire e tenere indenne il Committente per le perdite, i danni, le spese, le responsabilità e le azioni che possano derivare dalla predetta violazione. In ogni caso non è consentito all’Appaltatore, nell’eventuale espletamento della propria attività per conto del Committente, offrire o promettere – direttamente o indirettamente – denaro o qualsiasi altra utilità a pubblici ufficiali o a incaricati di pubblico servizio o comunque a soggetti riconducibili, in senso lato, alla Pubblica Amministrazione al fine di influenzare un atto o una decisione relativi al loro ufficio. L’Appaltatore dovrà informare immediatamente il Committente nel caso in cui lo stesso Appaltatore o i subappaltatori ricevano, direttamente o indirettamente, da un rappresentante, dipendente, collaboratore o consulente del Committente una richiesta di comportamenti che potrebbero determinare una violazione del Codice Etico/Modello di Organizzazione Gestione e Controllo adottato dal Committente ovvero, più in generale, di comportamenti che potrebbero determinare la commissione dei reati contemplati dal Decreto 231/01. Luogo e data: Timbro e firma per accettazione: 34. Approvazione specifica ex art. 1341 e ss. C.C. Il Fornitore dichiara di aver letto tutte le clausole delle presenti CGF, approvando specificamente, ai sensi dell’art. 1341 e ss. del Codice Civile, i seguenti articoli: 3 (Ordine di Acquisto); 5 (Programma cronologico); 6 (Tutela Ambientale e della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro); 7 (Subappalto/Subfornitura); 8 (Cedibilità); 10 (Deposito in magazzino); 11 (Spedizione); 12 (Trasporto materiali); 13 (Consegna); 15 (Assicurazioni); 16 (Reclami per vizi e Garanzia); 17 (Trasferimento del rischio); 18 (Diritti di utilizzo); 20 (Riservatezza); 21 (Elezione di Foro competente); 22 (Lingua del Contratto e legge applicabile); 24 (Recesso e risoluzione); 25 (Obblighi e responsabilità del Fornitore), 27 (Prezzi contrattuali); 29 (Imposte e tasse); 32 (Sospensioni da parte del Committente) e 33 (D.Lgs 8 giugno 2001 n. 231). Luogo e data: Timbro e firma per accettazione: 7 |