ACCORDO PER LA MOBILITÀ DI PERSONALE PROVENIENTE DA IMPRESA
ACCORDO PER LA MOBILITÀ DI PERSONALE PROVENIENTE DA IMPRESA
nell’ambito del Programma Erasmus+/KA1 ISTRUZIONE SUPERIORE ACCORDO N. 2017-1-IT02-KA103-035320
Fra:
1. Istituto ospitante: Università degli Studi di Xxxxxx Xxxxxxxx XX
Codice Erasmus: I NAPOLI01
Indirizzo completo: Xxxxx Xxxxxxx X, 00 – 00000 Xxxxxx
Numero di telefono: x000000000000/100
Numero di fax: + 000000000000
Indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx
rappresentato da: Magnifico Rettore Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx
e:
2. Cognome: Nome:
Sesso:
Codice Fiscale:
Nazionalità:
Posizione ricoperta:
Dipartimento/facoltà:
Indirizzo completo:
Numero di telefono:
Numero di fax:
Indirizzo di posta elettronica:
Anno accademico: 2017/2018
Il Partecipante gode di:
🞏 un supporto finanziario con fondi comunitari Erasmus+
🞏 un contributo comunitario Erasmus+ pari a zero (zero-grant)
🞏 un periodo di mobilità con un supporto finanziario con fondi comunitari Erasmus+ congiuntamente ad un periodo senza contributo comunitario Erasmus+ (a zero-grant)
🞏 il supporto finanziario include un contributo per bisogni speciali
🞏 [Da completarsi solo per il personale proveniente da impresa e per altri Partecipanti che ricevano un contributo comunitario Erasmus+ nel caso in cui l’istituto/organizzazione non sia già in possesso di tali informazioni]:
Numero di conto corrente su cui accreditare il finanziamento:
Nome dell’intestatario del conto (se diverso dal Partecipante):
Nome della Banca:
Numero Clearing/BIC/Swift bancario:
IBAN:
in prosieguo denominato/a il “Partecipante”,
hanno concordato:
Le Condizioni Speciali e gli Allegati seguenti che costituiscono parte integrante del presente Accordo (d’ora in avanti denominato “l’Accordo”):
Allegato I Staff Mobility for Teaching Mobility Agreement1 Allegato II Condizioni generali
Allegato III Note
Quanto riportato nelle Condizioni Speciali prevale sulle disposizioni di cui agli Allegati.
CONDIZIONI SPECIALI
ARTICOLO 1 – SCOPO DEL CONTRIBUTO
1.1. L’Istituto eroga il contributo finanziario al Partecipante per intraprendere un’attività di mobilità (a fini di docenza/formazione) nell'ambito del Programma Erasmus+.
1.2. Il Partecipante accetta il contributo finanziario o la fornitura dei servizi come specificato nell’Articolo 3 e si impegna ad effettuare la mobilità a fini di docenza come descritto nell’Allegato I, sotto la propria responsabilità.
1.3. Qualsiasi modifica o integrazione all’Accordo dovrà essere richiesta per iscritto e concordata da entrambe le parti attraverso una notifica formale inoltrata tramite posta oppure tramite email.
ARTICOLO 2 – ENTRATA IN VIGORE E DURATA DELLA MOBILITÀ
2.1 Il presente Accordo entra in vigore al momento della firma di entrambe le parti.
2.2 Il Partecipante si impegna a svolgere la propria mobilità:
Data di inizio | Data di fine |
Le date di inizio e di fine della mobilità devono coincidere, rispettivamente, con il primo giorno e l’ultimo giorno in cui il Partecipante deve essere presente presso l’Istituto/organizzazione ospitante:
Denominazione dell'Istituto/organizzazione ospitante: | |
Codice ERASMUS (se del caso): | Paese: |
Un giorno di viaggio prima del giorno di inizio della mobilità e/o uno dopo il giorno di fine della mobilità stessa vengono computati nella durata dell’intera mobilità e, pertanto, considerati ai fini del calcolo del supporto individuale.
2.3 Il Partecipante riceve un contributo comunitario Erasmus+ per n. giorni di attività.
[Se il Partecipante riceve un contributo comunitario Erasmus+, il numero di giorni indicato deve coincidere con la durata della mobilità; se il Partecipante riceve un contributo comunitario Erasmus+ congiuntamente ad un periodo senza contributo, il numero di giorni indicato deve coincidere con quello dei giorni coperti dal contributo comunitario Erasmus+: tale contributo deve essere assicurato almeno per la durata minima del periodo di mobilità pari a 2 giorni; se, infine, il partecipante riceve un contributo comunitario pari a zero (zero-grant) per l’intera durata della mobilità, tale numero di giorni deve essere uguale a 0 e 0 giorni di viaggio.
2.4 La durata complessiva del periodo di mobilità non può avere una durata superiore a 2 mesi e deve avere una durata minima di 2 giorni consecutivi di attività; inoltre, un minimo di 8 ore di insegnamento per settimana deve essere garantito. Qualora la durata della mobilità sia superiore ad una settimana intera, il numero minimo di ore di insegnamento per una settimana incompleta dovrà essere proporzionato alla durata della settimana stessa.
Il Partecipante si impegna a svolgere un totale di:
ore di lezione:
giorni:
1 Per l’Allegato I del presente documento non sono obbligatorie le firme in originale: copie scansionate e firme elettroniche potranno essere ammesse, secondo la legislazione nazionale di riferimento.
2.5 Il Partecipante può inviare una richiesta di prolungamento del periodo di mobilità entro i limiti stabiliti all’Articolo 2.4; se l’Istituto accetta il prolungamento della durata del periodo di mobilità, l’Accordo deve essere modificato di conseguenza (si veda Articolo 1.3).
2.6 L’Attestato rilasciato dall'Istituto/organizzazione ospitante al termine del periodo della mobilità all'estero certifica le date di effettivo inizio e fine dello svolgimento del periodo di mobilità svolto.
ARTICOLO 3 – CONTRIBUTO FINANZIARIO
3.1 Il Partecipante riceve
Contributo per il supporto individuale | € |
Contributo per le spese di viaggio | € |
L’importo del contributo per il supporto individuale è pari ad € giornalieri fino al 14esimo giorno di attività e ad € dal 15esimo giorno in poi.
3.2 L’importo finale del contributo per il periodo di mobilità è calcolato moltiplicando il numero dei giorni di mobilità, come specificati nell’Articolo 2.3, per l’importo giornaliero del contributo per il supporto individuale del Paese di destinazione2 e aggiungengendo il contributo per il viaggio3. Per Il rimborso dei costi sostenuti per bisogni speciali, quando applicabile, viene effettuato in base ai documenti giustificativi in tal senso presentati dal Partecipante.
3.3 Il contributo finanziario non può essere utilizzato a copertura di costi già rimborsati tramite fondi dell’Unione.
3.4 Eccetto quanto specificato all’Articolo 3.3, il contributo finanziario ricevuto dal Partecipante è compatibile con qualunque altra forma di finanziamento.
3.5 Il contributo finanziario o parte di esso devono essere restituiti qualora il Partecipante non rispetti i termini del presente Accordo. Tuttavia, non si può procedere alla richiesta di rimborso dei fondi comunitari quando il Partecipante non abbia potuto portare a termine il suo periodo di mobilità secondo quanto descritto nell’Allegato I per cause di forza maggiore; il verificarsi di tali circostanze deve essere comunicato all’istituto di appartenenza [in caso di personale proveniente da impresa all’Istituto ospitante] e accettato dall’Agenzia Nazionale.
ARTICOLO 4 – MODALITÀ DI PAGAMENTO
4.1 Entro 30 giorni dalla firma dell’Accordo da entrambe le parti, e non oltre la data di inizio del periodo di mobilità, il Partecipante riceve un pre-finanziamento rappresentante il 50%
4.2 Se il finanziamento di cui all’Articolo 4.1 è inferiore al 100% del contributo finanziario, l’invio online del Rapporto Narrativo (EU SURVEY) è considerato come la richiesta del Partecipante per il pagamento del saldo del contributo spettante. L’Istituto avrà 45 giorni di tempo per emettere l’ordine di pagamento del saldo o emettere eventuale richiesta di rimborso.
4.3 Il Partecipante deve dare prova delle effettive date di inizio e di fine del periodo di mobilità, attraverso la presentazione dell’Attestato di Frequenza fornito dall’Istituto ospitante.
ARTICOLO 5 – RAPPORTO NARRATIVO (EU SURVEY)
5.1 Il Partecipante deve trasmettere online il Rapporto Narrativo, debitamente compilato, entro e non. oltre i 30 giorni successivi alla fine del periodo di mobilità a seguito di ricezione dell’invito a procedere alla sua compilazione
5.2 Quei Partecipanti che non abbiano completato ed inviato il Rapporto Narrativo, possono essere tenuti ad un rimborso parziale o totale del contributo ricevuto da parte del loro Istituto.
2 Disposizioni nazionali come da Allegato III.
3 Inserire le tariffe chilometriche comunitarie come da Allegato III.
ARTICOLO 6 – LEGGE APPLICABILE E TRIBUNALE COMPETENTE
6.1 Il presente Accordo è disciplinato dalla Legge italiana.
6.2 Il tribunale competente secondo la legislazione nazionale applicabile avrà giurisdizione esclusiva per ogni controversia che dovesse sorgere tra l’Istituto e il Partecipante in merito all’interpretazione, all’applicazione o alla validità delle disposizioni del presente Accordo, lì dove non sia possibile procedere ad una risoluzione amichevole.
(Redatto in duplice copia, in italiano)
Il Partecipante Per l’Istituto
nome/cognome/ nome/cognome/funzione
Firma Firma
Luogo e data Luogo e data