ACCORDO ECONOMICO COLLETTIVO PER GLI AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO
ACCORDO ECONOMICO COLLETTIVO PER GLI AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO
Il giorno 18 dicembre 1974, in Roma, nella sede della Confederazione Generale dell’Industria Italiana;
Tra
la Confederazione Generale dell’Industria Italiana; l’Associazione Sindacale Intersind;
la Confederazione Cooperative Italiane;
e
la Federazione Nazionale Associazioni Agenti Rappresentanti di Commercio (FNAARC); l’Unione Sindacati Autonomi Rappresentanti Commercio Industria (USARCI);
la Federazione Italiana Agenti e Rappresentanti Viaggiatori e Piazzisti (FIARVEP); con l’intervento della Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL);
L’Unione Italiana Agenti e Rappresentanti (UIAR), con l’intervento dell’Unione Italiana del Lavoro (UIL);
si è convenuto, a chiusura delle trattative intercorse, di stipulare il presente accordo economico collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale in sostituzione di quello del 30/06/69.
Composizione della delegazione USARCI: Dott. Xxxxx XXXXXXX
Xxxx. Xxxxxx XXXXXXXX Xxx. Xxxxx XXXXXXXX Sig. Xxxxx XXXX
Rag. Xxxxxxx XXXXXXXXX Avv. Xxxxxxx XXXXXXXX Xxxx. Xxxxxxx XXXXXXXX Avv. Xxxxxxx XXXXX
ART. 1
Il presente accordo regola il rapporto fra gli agenti e rappresentanti di commercio rappresentati dalle Associazioni contraenti e le ditte industriali rappresentate dalle Associazioni aderenti alla Confederazione Generale dell’Industria Italiana e dall’Associazione sindacale “Intersind” nonché
gli enti cooperativi rappresentati dalla Confederazione Cooperative Italiane. Agli effetti di esso ed in conformità agli articoli 1742 e 1752 del cod. civ., indipendentemente dalla qualifica o denominazione usata dalle parti:
a) è agente di commercio chi è incaricato stabilmente da una o più ditte di promuovere la conclusione di contratti in una determinata zona;
b) è rappresentante di commercio chi è incaricato stabilmente da una o più ditte di concludere contratti in norme delle medesime in una determinata zona.
L’agente o rappresentante esercita la sua attività in forma autonoma e indipendente, nell’osservanza delle istruzioni impartite dalla ditta preponente, ai sensi dell’art.1746 cod. civ., istruzioni che devono tener conto dell’autonomia operativa dell’agente o rappresentante. Gli agenti o rappresentanti di commercio e le ditte preponenti sono tenuti all’osservanza della legge n. 316 del 12 marzo 1968. Il presente accordo si applica anche alle società aventi per oggetto esclusivo l’esercizio delle attività suddette, salve le eccezioni e deroghe espressamente previste nell’accordo stesso, nonché – a far data dal 1° gennaio 1976 – a coloro che in qualità di agenti o rappresentanti hanno incarico di vendere esclusivamente a privati consumatori. Le norme del presente accordo – salvo quelle di cui agli articoli 9 e 12 – non sono vincolanti nel caso di conferimento di mandato di agenzia o rappresentanza a coloro che svolgono anche il commercio improprio nello stesso genere di prodotti.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che i rapporti tra le case editrici e i loro agenti o rappresentanti incaricati di vendere esclusivamente a privati consumatori restano regolati dall’accordo economico collettivo del 24 settembre 1973.
ART. 2
Fermo restando la possibilità di diverse intese tra le parti, di norma la ditta non può valersi contemporaneamente nella stessa zona e per lo stesso ramo di commercio di più agenti o rappresentanti, né l’agente o rappresentante può assumere l’incarico di trattarvi gli affari di più ditte che siano in concorrenza fra di loro. Il divieto di cui sopra non si estende, salvo patto di esclusiva per una sola ditta, all’assunzione, da parte dell’agente o rappresentante, dell’incarico di trattare gli affari di più ditte non in concorrenza tra di loro. All’atto del conferimento dell’incarico, all’agente o rappresentante debbono essere precisati per iscritto, oltre al nome delle parti, la zona assegnata, i prodotti da trattarsi, la misura delle provvigioni e compensi, la durata, quando questa non sia a tempo indeterminato.
ART. 3
Le norme previste nel presente accordo si applicano anche al contratto a tempo determinato, in quanto compatibili con la natura del rapporto, con esclusione, comunque, delle norme relative al preavviso di cui all’art.8. Nei contratti a tempo determinato di durata superiore a 6 mesi, la casa
mandante comunicherà all’agente o rappresentante, almeno 60 giorni prima della scadenza del termine, l’eventuale disponibilità al rinnovo o proroga del mandato.
ART. 4
L’agente o rappresentante deve assolvere gli obblighi inerente all’incarico affidatogli in conformità delle istruzioni impartite dalla ditta. L’agente o rappresentante non ha facoltà di riscuotere per la ditta; né di concedere sconti ò dilazioni, salvo diverso accordo scritto.
ART. 5
L’agente o rappresentante ha diritto sugli affari andati a buon fine a una provvigione, determinata di norma in misura percentuale. I criteri per il conteggio della provvigione saranno stabiliti negli accordi tra le parti; in ogni caso non potranno essere dedotti dall’importo a cui è ragguagliata la provvigione gli sconti di valuta accordati per condizioni di pagamento. Nel caso in cui sia affidato all’agente o al rappresentante l’incarico continuativo di riscuotere per conto della casa, se ne dovrà tenere conto nella determinazione della provvigione. Salvo quanto disposto dal comma successivo, nel caso che la esecuzione dell’affare si effettui su accordo tra fornitore ed acquirente per consegne ripartite, la provvigione sarà corrisposta sugli importi delle singole consegne regolarmente pagate. In deroga al principio di cui al primo comma, in caso di insolvenza parziale del compratore, qualora la perdita subita dalla ditta sia inferiore all’importo della provvigione relativa alla quota soluta, la ditta verserà all’agente o rappresentante la differenza. La provvigione spetta all’agente o rappresentante anche per gli affari che non hanno avuto esecuzione per causa imputabile al preponente. L’agente o rappresentante che tratta in esclusiva gli affari di una ditta ha diritto alla provvigione anche per gli affari conclusi dalla medesima senza suo intervento, xxxxxxxxx rientranti nell’ambito del mandato affidatogli. In caso di cessazione o risoluzione del contratto di agenzia, l’agente o rappresentante ha diritto alla provvigione sugli affari promossi prima della risoluzione o cessazione del contratto ed accettati dalla ditta anche dopo tale data, salvo, in ogni caso, le disposizioni di cui ai commi precedenti, e salvo l’obbligo, per l’agente o rappresentante, a richiesta della ditta, di prestare l’opera di sua competenza per la completa esecuzione degli affari in corso.
Dichiarazione a verbale
In relazione al principio sancito nel primo comma del presente articolo, secondo il quale la provvigione va determinata di norma in misura percentuale, le parti stipulanti si incontreranno dopo un anno dall’entrata in vigore del presente accordo per procedere ad una ricognizione delle situazioni di fatto e ad una verifica della operatività della norma contrattuale.
ART. 6
Le ditte cureranno la liquidazione delle provvigioni alla fine di ogni trimestre. Entro 30 giorni dalla scadenza del trimestre considerato, le ditte invieranno all’agente o rappresentante il conto provvigioni, nonché il relativo importo, con adempimento delle formalità richieste dalle vigenti norme fiscali. In caso di contestazione, la ditta verserà le eventuali ulteriori somme non oltre 30 giorni dalla definizione della controversia. Se per consuetudine la ditta non spedisce le fatture per tramite dell’agente o rappresentante, essa deve almeno alla fine di ogni mese fornire all’agente o rappresentante le copie delle fatture inviate direttamente ai clienti. Sulle provvigioni maturate, l’agente o rappresentante ha diritto ad anticipi, nel corso del trimestre, nella misura del 70% del suo credito per titolo, salvo che l’agente o rappresentante risulti debitore della ditta per altro titolo.
L’agente o rappresentante non ha diritto al rimborso delle spese occasionate dalla sua attività svolta
ai sensi dell’articolo 1 del presente accordo, salvo patto in contrario. Il patto in contrario non potrà determinare il rimborso o concorso spese in forma percentuale.
ART. 7
Quando sia pattuito per iscritto uno “star del credere” a carico dell’agente o rappresentante per insolvenza parziale o totale da parte del compratore, esso non potrà superare il triplo della provvigione né essere comunque superiore al 15 % della perdita subita dalla ditta. Non sono soggette allo star del credere le spese, ivi comprese quelle legali, sostenute per il recupero del credito. Ove la ditta recuperi in tutto o in parte le somme perdute, si farà luogo al rimborso dell’importo dello “star del credere” conteggiato sulla perita anzidetta. Tuttavia, ove l’ammontare dell’importo anzidetto a carico dell’agente o rappresentante, in un anno, superi la metà dell’ammontare delle provvigioni maturate nell’anno medesimo a suo favore, la eccedenza non sarà a carico dell’agente o rappresentante. In tal caso, se la ditta intende risolvere il rapporto, sarà esonerata dall’obbligo del preavviso. Eventuali deroghe alle norme di cui al primo comma del presente articolo potranno essere convenute tra le Associazioni stipulanti, qualora la misura della provvigione superi il 12%. Per qualche caso particolare potrà essere convenuto, tra la ditta mandante e l’agente o rappresentante, uno “star del credere” al di sopra dei limiti anzidetti, a condizione che venga pattuito un supplemento della normale provvigione.
ART. 8
In caso di risoluzione da parte della ditta di un rapporto a tempo indeterminato dovrà essere dato all’agente o rappresentante un preavviso di :
• 4 mesi, qualora la durata del rapporto non superi gli 8 anni;
• 5 mesi, qualora la durata del rapporto superi gli 8 anni ma non i 12;
• 6 mesi, qualora la durata del rapporto sia superiore a 12 anni.
Ove la ditta preferisca esonerare senz’altro l’agente o rappresentante dalla prestazione, dovrà corrispondergli, in sostituzione del preavviso, una somma pari a tanti dodicesimi delle provvigioni liquidate nell’anno solare precedente (1° gennaio – 31 dicembre) quanti sono i mesi di preavviso spettanti all’agente o rappresentante o una somma a questa proporzionale, in caso di esonero da una parte del preavviso. Qualora il rapporto abbia avuto una durata inferiore all’anno, il detto computo si effettuerà in base alla media mensile delle provvigioni liquidate durante il rapporto stesso. Ad analoghi obblighi è tenuto l’agente o rappresentante nei confronti della ditta, in caso di risoluzione del rapporto da parte dell’agente o rappresentante. In tal caso, peraltro, il preavviso sarà di quattro mesi. La parte che ha ricevuto la comunicazione di recesso, può rinunciare in tutto o in parte al preavviso, senza obbligo di corrispondere l’indennità sostitutiva, entro trenta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione.
ART. 9
All’agente o rappresentante, a norma dell’articolo 1751 del cod. civ., spetta un’indennità per lo scioglimento del contratto. Tale indennità, che sarà accantonata dalla ditta preponente presso l’E.N.A.S.A.R.C.O, secondo le disposizioni regolamentari allegate, è determinata nella misura dell’1% sull’ammontare globale delle provvigioni maturate e liquidate durante il corso del rapporto. L’aliquota base dell’1% sarà integrata dalle seguenti percentuali:
agenti o rappresentanti senza esclusiva | |
a) sulle provvigioni fino a L. 4.500.000 annue | 3% |
b) sulla quota di provvigioni da L.4.500.001 a L. 6.000.000 annue | 1% |
agenti o rappresentanti con obbligo di esclusiva per una sola ditta | |
a) sulle provvigioni fino a L. 6.000.000 annue | 3% |
b) sulla quota di provvigione da L. 6.000.001 a L. 8.000.000 annue | 1% |
Da tale indennità deve detrarsi quanto l’agente o rappresentante abbia diritto di ottenere per effetto di atti di previdenza volontariamente compiuti dal preponente. Sono soggette ad accantonamento presso il FIRR anche le somme corrisposte espressamente e specificatamente a titolo di rimborso o concorso spese. In caso di morte dell’agente o rappresentante l’indennità predetta sarà corrisposta agli eredi, a norma dell’art.1751, 4° comma, del codice civile. Fino alla data del 30 giugno 1956 gli obblighi delle aziende per l’indennità di cui al presente articolo si intendono integralmente soddisfatte dalle competenze spettanti agli agenti o rappresentanti in dipendenza del trattamento E.N.A.S.A.R.C.O, ai sensi dell’art.12 dell’accordo 30 giugno 1938 e successivi aggiornamenti.
ART. 10
Se il contratto a tempo indeterminato si scioglie ad iniziativa della casa mandante per fatto non imputabile all’agente o rappresentante, sarà corrisposta direttamente dalla ditta preponente all’agente o rappresentante, in aggiunta all’indennità di risoluzione del rapporto di cui al precedente art.9, una indennità suppletiva di clientela nella misura del 3% dell’ammontare globale delle provvigioni liquidate durante il corso del contratto e relative ad affari conclusi successivamente all’entrata in vigore del presente accordo. L’indennità suppletiva di clientela sarà altresì corrisposta
– semprechè il rapporto sia in atto da almeno un anno – in caso di dimissioni dell’agente, dovute a sua invalidità permanente e totale, nonché in caso di decesso. In quest’ultimo caso, l’indennità predetta verrà corrisposta agli eredi, in analogia a quanto previsto dall’art.1751, 4° comma, cod. civ. Agli effetti della liquidazione dell’indennità suppletiva di clientela saranno computate anche le somme corrisposte espressamente e specificatamente a titolo di rimborso o di concorso spese.
Ai fini dell’indennità di cui al presente articolo si considera a tempo indeterminato il contratto a termine che venga rinnovato o prorogato.
Dichiarazione a verbale
L’indennità suppletiva di clientela disciplinata dal presente articolo non è cumulabile con alcun altro trattamento a titolo analogo che dovesse venire stabilito da disposizioni normative di carattere generale.
ART: 11
In caso di malattia o infortunio dell’agente o rappresentante che gli impedisca di svolgere il mandato affidatogli, il rapporto di agenzia o rappresentanza, a richiesta della ditta preponente o dell’agente o rappresentante interessato, resterà sospeso ad ogni effetto per la durata massima di sei mesi nell’anno solare dall’inizio della malattia o dalla data dell’infortunio, intendendosi che per tale periodo la ditta si asterrà dal procedere alla risoluzione del rapporto. Alla ditta preponente è riconosciuta la facoltà di provvedere direttamente per il periodo predetto ad assicurare l’esercizio del mandato di agenzia o rappresentanza o a dare ad altri l’incarico di esercitarlo. Il titolare del mandato di agenzia o rappresentanza, ammalato od infortunato, deve consentire, nel corso del
predetto periodo, che la ditta, o chi da questa ha ricevuto l’incarico, di sostituirlo provvisoriamente, si avvalga della organizzazione dell’agenzia senza che a questa derivino oneri e non ha diritto a compensi sui proventi degli affari conclusi nel periodo stesso, salvo patto in contrario tra le parti.
A favore degli agenti o rappresentanti che operano in forma individuale, per i casi di infortunio e di malattia spedalizzata, le case mandanti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo, provvederanno alla stipulazione di una polizza assicurativa o all’adozione di forme equivalenti, atte a garantire all’agente o rappresentante – secondo le condizioni e i limiti delle disposizioni regolamentari allegate, che formano parte integrante del presente articolo – il seguente trattamento indipendente e aggiuntivo rispetto a quello eventualmente erogato dall’E.N.A.S.A.R.C.O. con la propria assicurazione:
a) in caso di morte per infortunio: liquidazione di un capitale di lire 10 milioni;
b) in caso di invalidità permanente totale per infortunio: liquidazione di un capitale di lire 10 milioni. Tale importo sarà proporzionalmente ridotto, in caso di invalidità inferiore all’80%, in relazione alla percentuale riconosciuta secondo la tabella INAIL ed a partire dal 6%;
c) in caso di ricovero ospedaliero per malattia, infortunio, accertamenti diagnostici: corresponsione di una diaria giornaliera di lire 5 mila, dal primo giorno di degenza e fino ad un massimo di 60 giorni per anno assicurativo, fatta salva la decorrenza iniziale della copertura assicurativa per la diaria stessa.
ART.12
In relazione a quanto previsto dall’art.12 dell’accordo economico 30 giugno 1938 e alle norme dettate dalla legge 2 febbraio 1973, n. 12 e dal regolamento di esecuzione (approvato con D.M. 20 febbraio 1974), il trattamento di previdenza in favore degli agenti e rappresentanti, i cui rapporti, a termine o non, siano regolati dal presente accordo, viene attuato mediante il versamento, da parte delle ditte, di un contributo del 3% sulle provvigioni liquidate all’agente o rappresentante che verrà trattenuto dalle ditte all’atto della liquidazione delle provvigioni stesse. I contributi di cui sopra sono dovuti sulle provvigioni liquidate nell’anno nel limite di 7 milioni e mezzo di lire ovvero nel limite di nove milioni, se l’agente o rappresentante sia impegnato ad esercitare in esclusiva la sua attività per una sola ditta. Il trattamento previdenziale di cui sopra non ha applicazione, a tutti gli effetti, nei casi in cui le attività di agenzia o rappresentanza commerciale siano esercitate da società per azioni o da società a responsabilità limitata. Nella ipotesi predetta le aziende sono però tenute al versamento di un contributo del 2% su tutte le provvigioni corrisposte, allo scopo di costituire un Fondo di assistenza in favore degli agenti e rappresentanti. Fino alla data del 30 giugno 1956 gli obblighi delle aziende per la previdenza si intendono integralmente soddisfatti, unitamente a quelli per l’indennità per lo scioglimento del contratto, come previsto dall’art.9, dalle competenze spettanti agli agenti e rappresentanti, in dipendenza del trattamento E.N.A.S.A.R.C.O, ai sensi dell’art.12 dell’accordo 30 giugno 1938 e successivi aggiornamenti.
ART.13
Le ditte hanno l’obbligo di iscrivere i propri agenti e rappresentanti all’Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio (E.N.A.S.A.R.C.O) entro i tre mesi dall’inizio del rapporto di agenzia e rappresentanza, indicando per ogni agente o rappresentante il numero di iscrizione al ruolo di cui alla legge n. 316 del 12 marzo 1968. Nel caso che l’agente o rappresentante inizi la sua attività, la comunicazione del numero di iscrizione sarà fatta dalla ditta non appena l’interessato abbia ottenuto l’iscrizione. I contributi di cui all’articolo precedente saranno versati all’Ente di cui sopra con periodicità trimestrale, non oltre 60 giorni dalla scadenza di ciascun trimestre solare.
Anche l’indennità di cui all’art.9 verrà accantonata presso l’E.N.A.S.A.R.C.O con le modalità da stabilire nel regolamento di cui all’art.20, a condizione che l’Istituto si impegni di corrispondere annualmente alle aziende interessate un interesse del 4% sulle somme accantonate.
ART.14
Il presente accordo non sostituisce le pattuizioni individuali eventualmente più favorevoli per l’agente o rappresentante.
ART.15
Le controversie circa l’interpretazione e l’applicazione del presente accordo dovranno essere sottoposte per il tentativo di conciliazione all’esame delle Associazioni Stipulanti.
ART.16
In relazione alle previsioni della legge 11 agosto 1973, n. 533 le parti stipulanti, convenendo sull’utilità e sull’importanza degli strumenti conciliativi previsti dalla stessa legge, che si propongono il risultato di ridurre l’area della conflittualità, convengono di favorire il ricorso alla conciliazione sindacale con la costituzione di commissioni paritetiche. Pertanto:
1) nel caso di insorgenza di controversie, sia durante lo svolgimento sia all’atto della cessazione del rapporto di agenzia o di rappresentanza commerciale, ciascuna delle parti può adire per il tentativo di componimento della controversia una Commissione paritetica di conciliazione, che sarà costituita a livello territoriale. La Commissione di conciliazione sarà composta da due membri in rappresentanza della casa mandante e da due membri in rappresentanza dell’agente o rappresentante di commercio, designati di volta in volta rispettivamente dalle Associazioni sindacali aderenti alle Organizzazioni nazionali stipulanti il presente accordo (1), alle quali le parti interessate aderiscono o abbiano conferito mandato.
2) La Commissione competente ad espletare la conciliazione è quella costituita nell’ambito territoriale in cui è la sede della ditta mandante ovvero, su accordo delle parti stipulanti o dei loro aderenti, quella costituita nell’ambito territoriale in cui l’agente o rappresentante svolge la sua attività.
3) La Commissione espleterà il tentativo di conciliazione entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta delle parti.
4) Nel caso in cui il tentativo di conciliazione abbia esito positivo, resta inteso che l’accordo intervenuto non è impugnabile, giusta quanto previsto dal combinato disposto degli artt.411, 3° comma, c.p.c. e 2113, 4° comma, cod. civ., come risultano sostituiti dagli artt.1 e 6 della legge 11 agosto 1973, n. 533.
5) Qualora il tentativo di conciliazione non riesca, le parti restano libere di adire l’Autorità giudiziaria.
6) In ogni caso, trovano applicazione le norme di cui all’art.411, ultimo comma, e all’art.412 del codice di procedura civile, così come risultano sostituiti dall’art.1 della legge 11 agosto 1973, n. 533.
7) Le spese per il funzionamento della Commissione sindacale paritetica di conciliazione saranno sostenute in proprio dalle parti tra le quali intercorre la conciliazione.
(1) Per le case mandanti aderenti all’Associazione Sindacale Intersind i due membri in rappresentanza della casa mandante saranno designati dalla Delegazione Intersind competente per l’ambito territoriale nel quale viene espletata la conciliazione.
ART. 17
Il presente accordo entra in vigore il 1° gennaio 1975 e, salvo quanto disposto dall’art.18, scadrà il 31 dicembre 1977; ove non venga disdetto da una delle parti con un preavviso di quattro mesi, si intenderà rinnovato di anno in anno. In caso di regolare disdetta, esso resterà in vigore fino a che non sia sostituito da un successivo accordo.
ART.18
Qualora, in qualunque momento della durata del presente accordo, venisse intrapresa una azione legislativa tendente a modificare le clausole dell’accordo stesso, o che comunque comporti oneri nuovi per le ditte preponenti, le parti si impegnano – su invito di una di esse – a riunirsi immediatamente per concentrarsi sui provvedimenti da adottare perché la sostanza e lo spirito del presente accordo, ed in particolare il complesso degli oneri da esso derivanti, non subiscano modificazioni. Ove non sia possibile raggiungere un accordo prima della data della eventuale entrata in vigore della nuova norma, da tale ultima data il presente accordo si intenderà decaduto.
ART. 19
Xxxxx restando quanto disposto dall’articolo precedente, le disposizioni del presente accordo relative alla indennità di scioglimento del contratto ed alla previdenza sono correlative ed inscindibili tra di loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.
ART. 20
Le parti si riservano di provvedere con separato accordo alla redazione di un apposito regolamento per l’accantonamento ed il versamento agli aventi diritto dell’indennità per la risoluzione del rapporto.
TABELLA ALLEGATO A)
Classi di importo annuo delle provvigioni | ALIQUOTE | ||
Indennità base | Indennità integrativa | TOTALE |
A) Agenti e rappresentanti senza esclusiva
I) sulle provvigioni fino a L. 4.500.000 annue | 1% | 3% | 4% |
II) sulla quota di provvigione da L. 4.500.001 | 1% | 1% | 2% |
a lire 6.000.000 | |||
III) sulla quota eccedente le L. 6.000.000 annue | 1% | 1% |
Dichiarazione a verbale
Le organizzazioni stipulanti degli agenti e rappresentanti di commercio danno atto all’altra parte contraente che l’accordo economico scritto in pari data rappresenta una disciplina normativa e previdenziale del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale, che contempera le attuali possibilità dell’economia nazionale con le esigenze della categoria rappresentata. Esse assumono pertanto impegno, anche in relazione alla norma di cui all’art.18 dell’accordo, in caso di presentazione di progetti di legge sulla materia, di portare a conoscenza dei presentatori stessi questo loro apprezzamento sugli accordi raggiunti in campo sindacale, che esse considerano lo strumento più idoneo per la regolamentazione dei rapporti dei propri associati con le case mandanti.
DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI DI CUI AGLI ARTT. 11 E 20 DELL’ACCORDO ECONOMICO 18 DICEMBRE 1974 PER LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI AGENZIA E RAPPRESENTANZA COMMERCIALE
Il giorno 18 dicembre 1974, in Roma,
tra le stesse parti stipulanti che hanno sottoscritto in data odierna l’accordo che rinnova l’accordo economico collettivo 30 giugno 1969;
si è stipulato il presente accordo per provvedere alla redazione delle disposizioni regolamentari di cui agli artt. 11 e 20 dell’accordo economico 18 dicembre 1974 in sostituzione del regolamento stipulato con accordo 30 giugno 1969.
Le seguenti disposizioni regolamentari hanno la stessa decorrenza e durata dell’accordo economico collettivo del 18 dicembre 1974.
I – Disposizioni regolamentari per l’accantonamento dell’indennità per lo scioglimento del contratto di agenzia o rappresentanza commerciale.
ART. 1
L’accantonamento dell’indennità dovuta a norma dell’art.9 dell’accordo economico collettivo del 18 dicembre 1974 in caso di scioglimento del contratto di agenzia o rappresentanza commerciale verrà effettuato in costanza di rapporto presso il “Fondo per la risoluzione del rapporto”, gestito dall’E.N.A.S.A.R.C.O. Sull’ammontare delle somme versate dalle ditte l’Ente corrisponderà alle ditte medesime l’interesse annuo del 4%. Il Fondo provvede alla erogazione agli agenti o rappresentanti dell’indennità per la risoluzione del rapporto.
ART. 2
Le ditte tenute all’applicazione dell’accordo del 18 dicembre 1974 hanno l’obbligo di iscrivere i propri agenti o rappresentanti al Fondo entro tre mesi dall’inizio del rapporto di agenzia o rappresentanza, comunicando la data di inizio del rapporto stesso e le generalità dell’agente o rappresentante opportunamente documentate da certificati anagrafici, forniti dall’interessato, ed il relativo domicilio, specificando, quando l’agente o rappresentante sia in una società per azioni, o in accomandita per azioni, o a responsabilità limitata, la denominazione di essa. Le ditte sono tenute a comunicare la variazione del domicilio ed i dati anagrafici dell’agente o rappresentante in base ai documenti forniti dall’interessato. Nel caso in cui l’agente o rappresentante sia un’Associazione di fatto, una Società semplice, collettiva o in accomandita semplice, l’iscrizione di essa all’Ente deve essere effettuata dalla ditta mentre i dati relativi ai singoli soci e la precisazione delle percentuali dei versamenti da accreditare ad ognuno di essi debbono essere forniti a cura della Società agente o rappresentante. I soci delle Società indicate nel comma precedente possono esercitare individualmente i diritti derivanti dall’iscrizione all’Ente, che darà comunicazione alla Società a cui l’interessato partecipa di tutti i provvedimenti adottati. Le ditte comunicheranno all’Ente la cessazione del rapporto di agenzia o rappresentanza entro un mese dalla cessazione stessa.
ART.3
Le somme dovute per l’indennità per la risoluzione del rapporto sulle provvigioni liquidate nel corso di ogni anno solare (1° gennaio – 31 dicembre) saranno trasmesse al Fondo entro il 31 marzo successivo. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto nel corso dell’anno solare gli scaglioni di cui all’art.9 dell’accordo del 18 dicembre 1974 saranno ridotti in proporzione ai mesi di durata del rapporto nell’anno solare stesso. I versamenti dovranno essere accompagnati con una distinta da cui risulti chiaramente la causale del versamento riferita a ciascun agente o rappresentante. Qualora il versamento sia effettuato con vaglia postale o sul c.c. postale dell’E.N.A.S.A.R.C.O., debbono essere riportati sulla distinta gli estremi del bollettino postale. La ricevuta dei versamenti viene rilasciata direttamente dall’Ente a meno che essi non siano effettuati con vaglia postale o sul c.c. postale dell’Ente stesso, nel qual caso le relative ricevute tengono luogo di quelle dell’Ente. Gli obblighi derivanti all’Ente per effetto del versamento sorgono dalla data di ricezione dei singoli versamenti. Il versamento al Fondo delle somme dovute esaurisce gli obblighi posti a carico delle ditte dall’art.9 dell’accordo economico collettivo del 18 dicembre 1974.
ART. 4
Le ditte che omettono l’iscrizione dei propri agenti o rappresentanti a norma del precedente art.2 rimangono responsabili dei versamenti relativi alle provvigioni liquidate dall’inizio del rapporto fino alla data di iscrizione dell’agente o rappresentante all’Ente, gravati degli interessi di mora in misura pari al doppio del tasso ufficiale di sconto. Sono altresì tenute alla corresponsione degli
interessi di mora in misura pari al doppio del tasso ufficiale di sconto le ditte che effettuino il versamento oltre il termine previsto dal precedente art.3. La corresponsione degli interessi decorre dalla data in cui le somme avrebbero dovuto essere versate e viene effettuata su richiesta dell’Ente. E’ tuttavia in facoltà dell’Ente di dispensare dal pagamento degli interessi di mora quando la mancata tempestiva iscrizione degli agenti o rappresentanti e il ritardo nel versamento dipenda obiettivamente da causa non imputabile alle ditte.
ART. 5
L’Ente istituisce nella gestione “indennità per la risoluzione del rapporto” per ciascun agente o rappresentante conti individuali in cui annota i versamenti effettuati dalle ditte sotto la data della avvenuta ricezione di essi. Su detti conti devono essere annotati altresì tutti gli accreditamenti derivanti da attribuzioni di utili o da altre cause nonché gli eventuali addebiti posti a carico di ciascun agente o rappresentante.
ART.6
L’Ente, all’atto della istituzione del primo conto di ciascun agente o rappresentante, rilascia all’interessato un certificato di iscrizione. Nel trimestre successivo alla data di approvazione del bilancio consuntivo di ciascun esercizio finanziario, l’Ente trasmette a ciascun iscritto un riepilogo dei conti ad esso intestati nella gestione “Indennità per la risoluzione del rapporto” da cui risultino, in relazione a ciascuna ditta mandante, i versamenti accreditati alla data di chiusura dell’esercizio stesso. Entro la stessa data l’Ente provvederà ad inviare alle ditte un estratto conto delle somme versate per l’indennità di risoluzione del rapporto ed a comunicare l’ammontare degli interessi di cui al precedente art.1. Trascorsi tre mesi dall’invio del riepilogo, ove non pervengano reclami, esso si intende approvato dagli interessi.
II - Disposizioni regolamentari per la stipulazione delle polizze assicurative di malattia ed infortunio.
In relazione da quanto stabilito dall’art.11 dell’accordo economico collettivo, valgono le seguenti disposizioni regolamentari per la stipulazione delle polizze assicurative.
1) Persone assicurate
Si intendono comprese nell’assicurazione tutte le persone che, operando in forma individuale, abbiano un mandato di agenzia o di rappresentanza commerciale, senza alcuna limitazione di anzianità e cioè dal momento in cui viene conferito il mandato, ma con le limitazioni previste dalle condizioni generali di assicurazione. Resta fermo il termine iniziale di sei mesi, di cui all’art.11, per la stipulazione della polizza, per i rapporti in atto o per quelli che si instaureranno in tale periodo.
2) Oggetto dell’assicurazione
L’assicurazione copre i seguenti rischi derivanti da infortunio professionale ed extra professionale:
a) in caso di morte: liquidazione di L. 10 milioni;
b) in caso di invalidità permanente totale o comunque non inferiore all’80%: liquidazione di L. 10 milioni.
Nel caso b) il capitale sarà proporzionalmente ridotto in relazione alla percentuale d’invalidità riconosciuta secondo la tabella INAIL ed a partire da un minimo del 6%.
L’assicurazione, inoltre, garantisce la corresponsione di una diaria giornaliera di lire 5.000 per 60 giorni per anno assicurativo, nei casi di ricovero ospedaliero (sia in cliniche pubbliche che private)
dovuto ad infortunio, a malattia o ad accertamenti diagnostici, seguito o non da intervento, senza alcun periodo di franchigia, fatta comunque salva la decorrenza iniziale della copertura assicurativa per la diaria stessa. Per la definizione degli eventi coperti da assicurazione e la regolamentazione del rapporto assicurativo, vale quanto disposto dalle condizioni generali di assicurazione e dalle relative deroghe e condizioni particolari, di cui allo schema di polizza allegato al presente regolamento.
3) Adempimenti delle parti
All’atto del conferimento del mandato, l’agente o rappresentante comunicherà, su richiesta della casa mandante, l’entità numerica di eventuali altri mandati di agenzia o rappresentanza con aziende industriali o cooperative, che applicano il presente accordo. L’agente è altresì tenuto a comunicare le successive variazioni inerenti alla situazione precedentemente dichiarata, con riferimento a quella in essere al 31 dicembre di ciascun anno. La casa mandante, dal momento dell’instaurazione del rapporto, provvederà alla stipulazione della polizza, ovvero all’inserimento nella polizza già in atto del nominativo dell’agente da assicurare, dando comunicazione del conferimento del mandato all’impresa assicuratrice nei modi e termini convenuti con la stessa. Contemporaneamente, la casa mandante indicherà all’agente l’impresa presso la quale egli è stato assicurato. In caso di evento indennizzabile l’agente o chi per lui provvederà direttamente, nei confronti dell’impresa assicuratrice, alle incombenze dalla stessa dettate e comunicategli per il conseguimento delle prestazioni assicurative.
Norma transitoria
Per i rapporti in atto il 30 aprile 1975 gli adempimenti di cui al 1° comma del presente punto 3) saranno effettuati dalle case mandanti entro il 15 maggio 1975, con obbligo di risposta da parte dell’agente o rappresentante entro il 15 giugno 1975, al fine di consentire l’osservanza della decorrenza fissata nell’art.11 dell’A.E.C.
4) Determinazione del premio assicurativo
Il premio, riferito a tutti i rischi sopra ricordati, è determinato in misura annua pro – capite.
Nel caso che uno stesso agente abbia più mandati di agenzia con imprese industriali e cooperative, il premio viene proporzionalmente ridotto nel periodo seguente:
• Caso di 2 mandati: premio ridotto al 50% a carico di ciascuna casa mandante;
• Caso di 3 mandati: premio ridotto al 33% a carico di ciascuna casa mandante;
• Caso di 4 mandati: premio ridotto al 25% a carico di ciascuna casa mandante;
• Caso di 5 o più mandati: premio ridotto al 20% a carico di ciascuna casa mandante.
A fronte della suddetta riduzione del premio corrisponde una riduzione della garanzia, in quanto la garanzia globale viene cumulativamente raggiunta dal versamento pro-quota delle diverse case mandanti.
5) Pagamento e frazionamento del premio assicurativo
Il premio annuo pro – capite dovrà essere versato nella misura intera dovuta per tutti gli agenti operanti per conto della casa mandante alla data del 1° gennaio. Il versamento dovrà essere effettuato entro e non oltre il trentun gennaio, con la clausola di validità provvisoria della polizza nella misura di tale versamento. Per i mandati conferiti e per quelli venuti a cessare nel corso
dell’anno si provvederà mediante conguaglio annuale entro la stessa data del 31 gennaio, ovviamente per i movimenti dell’anno precedente. Ai fini di tale conguaglio il premio annuo pro – capite sarà frazionato in dodicesimi per tener conto dei mesi in cui l’agente ha effettivamente operato per conto della mandante. Le frazioni di mese superiori ai 15 giorni saranno computate come mese intero. Nella fase di prima applicazione, il premio sarà computato pro – rata dalla data di stipulazione della polizza fino al 31 dicembre successivo.
6) Cumulabilità
Le garanzie prestate in forza della polizza di cui al presente regolamento sono indipendenti da qualsiasi altra assicurazione. In particolare, è escluso il diritto di rivalsa dell’impresa assicuratrice, nel caso di indennizzo dovuto da parte di terzi all’agente o rappresentante assicurato.