CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
la Cento Chilometri di Seregno Half Marathon
60 km
TRA
Il Comune di Seregno con sede in Seregno (MB), Piazza Martiri della Libertà, Cod. Fiscale 00870790151 e Partita IVA n. 00698490968, rappresentata per gli effetti del presente contratto dal dott. Xxxxx X. Xxxxxxxxx, nato a Milano il 26.12.1955 in qualità di Dirigente dell’Area Servizi alla Persona,
e
GRUPPO DESA Spa con sede in Xxxxxxx xx Xxx Xxxxx Xxxxx xx 00 Partita IVA n° 00623400132, rappresentata dall’amministratore delegato Sig. Xxxxxxx Xxxxx, nato il 05/02/1966 a Milano ed ivi residente in X.xx Xxxxxx x. 0, codice fiscale XXXXXX00X00X000X, di seguito denominato Sponsor.
PREMESSO CHE
- lo Sponsor, nell’ambito delle proprie iniziative promozionali, è interessato ad instaurare con il Comune di Seregno un rapporto di collaborazione a carattere promo-pubblicitario per la diffusione del proprio marchio e dei prodotti dallo stesso contraddistinti;
- le parti in epigrafe intendono disciplinare i reciproci rapporti con le modalità e le condizioni previste nel presente contratto, che rientra ad ogni effetto nell’ambito dei rapporti di collaborazione promo-pubblicitaria disciplinati dalla vigente normativa.
Tutto ciò premesso tra le parti così come sopra rappresentate si conviene e stipula quanto segue:
Art. 1 - Finalità
Con il presente contratto, di cui la premessa costituisce parte integrante, lo Sponsor si impegna a collaborare, nel rispetto di quanto previsto nel pacchetto opportunità di cui all’art.3, con il Comune di Seregno per la realizzazione di iniziative promo-pubblicitarie riguardanti il marchio aziendale e le specifiche del servizio offerto nell’ambito dell’evento “la Cento Chilometri di Seregno”.
Art. 2 - Definizioni
1. Ai fini del presente contratto si intendono:
a) per "sponsorizzazione": ogni contributo in beni o servizi, danaro od ogni altra utilità proveniente da terzi allo scopo di promuovere il loro nome, marchio, attività, prodotti, ecc., ovvero conseguire una proiezione positiva di ritorno e quindi un beneficio d'immagine;
b) per "sponsor": ai sensi dell'art. 119 del T.U. approvato con X.Xxx. 267/2000, il
soggetto privato (persona fisica o giuridica) o il soggetto pubblico che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione con AEB Spa;
c) per “sponsee” il soggetto sponsorizzato che rende una prestazione di mezzi, consistente nella divulgazione dei segni distintivi dello sponsor in modi previsti da contratto.
b) come logo, marchio o segno distintivo le rappresentazioni grafiche o le immagini o le rappresentazioni testuali utilizzate dallo sponsor come elemento illustrativo della propria attività o del proprio ruolo commerciale, da veicolare a fini pubblicitari.
Art. 3 - Il pacchetto opportunità
1 All’ Azienda Sponsor Il Comune di Seregno offre:
Diffusione del marchio dello Sponsor
- Titolazione della gara della Cento Chilometri “Trofeo Italsilva”
- Presenza del marchio dello sponsor (brand Spuma di Sciampagna - Chanteclair) su tutti i materiali cartacei prodotti:
n. 30.000 volantini formato A4/A5 quadricromia (Cento Chilometri e Straseregno);
n. 300 pass per l’organizzazione;
n. 250 manifesti formato 100x70 in quadricromia;
- manifesti 6mt x 3 mt affissi sul pannello di via Briantina e sul pannello di via Colzani;
- Presenza logo sponsor sui cartellini di partecipazione alla Straseregno
- Presenza loghi sponsor (Spuma di Sciampagna - Chanteclair) su n. 1 back drop retropalco/pannello interviste
- Presenza logo sponsor (Spuma di Sciampagna – Chanteclair) su n.1 roll up conferenza stampa/presentazioni
- Presenza logo sponsor (Spuma di Sciampagna – Chanteclair) portale arrivo/partenza
- Invito alla conferenza stampa;
- Comunicato stampa nella cartelletta stampa;
- Sito internet dedicato alla manifestazione con link dello Sponsor (Spuma di Sciampagna Chanteclair);
- Menzione dello sponsor su sito internet istituzionale Comune di Seregno
- Promozione logo sponsor Spuma di Sciampagna e Chanteclair su pagina facebook
- presenza sponsor nei comunicati stampa
- Iscrizione gratuita partecipanti a tutte le gare: Straseregno, mezza maratona, 60km e 100km (a richiesta sponsor)
Il Cittadino di Monza | Quarto di pagina 136,5x174 mm | Due uscite |
Il Cittadino della Brianza | Quarto di pagina 136,5x174 mm | Due uscite |
Il Cittadino di Monza | Pagina intera + pagina intera redazionale | Una uscita |
Il Cittadino della Brianza | Pagina intera + pagina intera redazionale | Una uscita |
La provincia di Lecco | Quarto di pagina 136,5x174 mm | Due uscite |
- Fornitura di sacche gara (a richiesta sponsor) Uscite sul Cittadino secondo il seguente schema
- N. 1 annunci formato pagina intera sui numeri di aprile della Rivista Correre
- Banner pubblicitario su xxx.xxxxxxx.xxx;
- Presenza dello sponsor all’interno delle riprese televisive realizzate dagli organizzatori
- Tnt personalizzato (m 125 + 125) con i marchi Spuma di Sciampagna e Chanteclair da apporre sia in zona partenza/arrivo che nei punti ristori e spugnaggio lungo il percorso
- N. 6 polionda con il logo dello sponsor da posizionare all’arrivo e sul palco
- Possibilità annunci sonori personalizzati da diffondere con impianto audio installato dall’organizzazione il giorno della manifestazione
- Annunci con richiamo ai brand dello sponsor da parte del presentatore durante la giornata dell’evento
- Inserimento materiale promozionale dello sponsor nelle sacche gara
- Possibilità distribuzione materiale promozionale sponsor nei sabati precedenti l’evento nel gazebo allestito in centro città per promuovere le iniziative in programma
- Presenza del logo dello sponsor su uno dei lati della sacca gara
- Presenza del logo dello sponsor su pettorali gare
- Premiazione a cura del rappresentante dello sponsor della gara ad esso dedicata
- Intervista fronte gazebo sponsor di un rappresentante azienda sponsor
Il materiale da inserire nelle sacche gara dovrà pervenire secondo gli accordi con l’Ufficio Sport del Comune di Seregno
Lo Sponsor, a Sua discrezione, potrà far pervenire anche il resto del materiale pubblicitario (tnt, Polionda, ecc..).
(i costi per la produzione della parete personalizzata, poliopnda e i costi del sampling sono a carico dello sponsor).
2. Il Comune di Seregno concederà all’Azienda Sponsor di porre in atto i seguenti ulteriori diritti e azioni:
a) diritto a realizzare campagne di comunicazione a sostegno dell’evento sponsorizzato, valorizzando particolarmente il ruolo dello Sponsor;
b) diritto a organizzare eventi propri, e per i propri ospiti, negli spazi dell’Evento sponsorizzato, o correlati all’evento sponsorizzato;
c) diritto a realizzare e personalizzare oggettistica e merchandising a tema dell’evento sponsorizzato;
d) diritto alla diffusione a clienti e pubblici selezionati di interesse dello Sponsor di documentazione inerente l’evento sponsorizzato.
3. E’ espressamente esclusa ogni forma di rinnovo tacito.
Art. 4 - Obblighi del Comune di Seregno
1. Il marchio dello Sponsor sarà consegnato al Comune di Seregno in formato digitale e sarà apposto, a cura e a spese del Comune di Seregno, su tutta i materiali ufficiali di comunicazione dell’evento.
Art. 5 Corrispettivo della sponsorizzazione
1. Lo Sponsor corrisponderà al Comune di Seregno la somma di € 20.000,00 oltre IVA da versare con bonifico sul conto corrente bancario IBAN IT 70V0558433840000000019900 dietro ricevimento di relativa fattura.
Art. 6 - Diritto di rifiuto
1. Il Comune di Seregno, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora:
a) ritenga possa derivare un conflitto d’interesse fra l’attività pubblica e quella privata;
b) ravvisi nei mezzi utilizzati dall’azienda “sponsor” un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle sue iniziative o attività. Sono comunque esclusi quali aziende “sponsor” i soggetti che, nelle proprie attività, non rispettino i seguenti principi, come definiti dalla Risoluzione n. 2003/16 della Sottocommissione delle Nazioni Unite sulla Promozione e protezione dei Diritti Umani del 13 agosto 2003 e dalle legislazioni internazionali e nazionali vigenti, e in particolare:
c) sia compromesso:
▪ il rispetto del diritto alle pari opportunità e al trattamento non discriminatorio (con speciale attenzione alle donne, alle popolazioni indigene e alle minoranze etniche);
▪ il rispetto del diritto alla sicurezza e alla salute delle persone;
▪ il rispetto dei diritti dei lavoratori (inclusi specificatamente l’esclusione del lavoro forzato, del lavoro minorile, di salari inferiori ai redditi reali di sussistenza, del mancato rispetto delle legislazioni locali di tutela);
▪ il rispetto degli assetti istituzionali, delle norme giuridiche e delle prassi amministrative, anche consuetudinarie; degli interessi pubblici; delle politiche sociali, economiche e culturali, della trasparenza e correttezza, dei comportamenti imprenditoriali e pubblici, con particolare riferimento al divieto di pratiche corruttive; delle autorità pubbliche degli Stati in cui i predetti soggetti operano;
▪ il rispetto degli obblighi riguardanti la tutela dei consumatori (specie in relazione alla qualità e sicurezza dei prodotti, alla trasparenza di etichette e prezzi, alla pubblicità ingannevole, a politiche di dumping, all’impiego di prodotti e processi basati su mutazioni genetiche non sicure) ai sensi della normativa vigente;
▪ il rispetto degli obblighi riguardanti la protezione dell’ambiente (specie in relazione ai danni o minacce alla biodiversità, a processi industriali causa di effetto serra e distruzione della fascia di ozono, alla distruzione di risorse naturali, a tutti gli inquinamenti chimici).
d) ravvisi nell’attività dello “sponsor” propaganda politica;
e) la reputi inaccettabile per motivi di inopportunità generale.
2. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:
a) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale;
c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.
Art. 7 - Modificazioni contrattuali
1. Ogni modificazione al contenuto del presente contratto sarà valida ed efficace solo se approntata nella forma scritta e se accettata per iscritto da entrambe le parti.
2. Conseguentemente la disapplicazione anche reiterata di una o più delle pattuizioni e delle clausole contenute nel presente contratto non dovrà intendersi quale abrogazione tacita.
3. Ogni comunicazione di consenso o di richiesta riferibile al presente contratto dovrà essere trasmessa all’altra parte nella forma scritta.
4. Tutte le comunicazioni dovranno essere inviate presso la sede dell’altra parte, così come indicato nel preambolo del presente contratto, oppure presso altro indirizzo comunicato preventivamente all’altra parte per iscritto.
Art. 8 - Registrazione
1. Il presente contratto sarà registrato in caso d’uso.
Art. 9 - Cessione del contratto
1. Il presente contratto è da intendersi concluso intuitu fiduciae.
2. E’ fatto divieto allo Sponsor di cedere lo stesso a terzi ed i diritti che da esso scaturiscono.
Art. 10 - Elezione di domicilio
1. Le parti dichiarano di eleggere domicilio ai fini del presente contratto presso le sedi così come indicata in epigrafe.
2. Qualsiasi comunicazione attinente e relativa al presente contratto dovrà essere effettuata nel domicilio eletto a mezzo raccomandata a.r. o equipollente per la prova dell’avvenuta ricezione.
Art. 11 - Risoluzione del contratto
1. Costituiscono eventi risolutivi del presente rapporto ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 c.c.:
a) l’inosservanza delle norme vigenti sulle sponsorizzazioni afferenti la disciplina degli accordi promo-pubblicitari;
b) comportamento contrario ai doveri di correttezza e diligenza nell’esecuzione del contratto:
c) atti e/o fatti lesivi dell’immagine e del diritto di riservatezza di ciascuna parte;
2. Pertanto il mancato o l’inesatto adempimento di una soltanto delle obbligazioni qui specificatamente indicate, comporta ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., la risoluzione ipso iure del contratto intercorso tra le parti.
Art.12 - Facoltà di recesso
1. E’ attribuita al Comune di Seregno la facoltà di recesso dal presente contratto in caso di messa in liquidazione, fallimento, sottoposizione a procedura concorsuale dello Sponsor. L’esercizio del diritto di recesso non comporta rinuncia ai diritti già sorti in base al presente contratto.
Art. 13 - Consenso al trattamento dei dati personali
1. Ai sensi e per gli effetti di cui al. Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali, le parti si danno reciprocamente atto di aver ricevuto l’informativa prevista dallo stesso, in ordine al trattamento ed alla
comunicazione dei dati forniti all’atto della stipula del presente contratto e/o successivamente acquisiti dalle parti nel corso del relativo rapporto contrattuale. Alla luce di quanto sopra indicato, le Parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente contratto il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, per le finalità connesse all’esecuzione del presente contratto.
Art. 14 - Controversie
1. Competente per qualsiasi controversia concernente il presente contratto – comprese quelle relative alla qua validità, esecuzione e risoluzione – sarà il Tribunale di Monza.
Art. 15 - Norme di legge
1. Per quanto non espressamente previsto le parti si rifanno alle disposizioni vigenti in materia.
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO
Seregno, lì
Ai sensi e per gli effetti 1341 e ss. Cod. Civ. si dichiara che sono stati oggetto di specifica trattazione e di approvazione espressa le clausole contraddistinte agli artt. 3, 5, 6, 7, 11,
12, 13, 14.
Per lo Sponsor Per il Comune di Seregno
Gruppo Desa Spa Il Dirigente Area Servizi alla persona