CONVENZIONE
CONVENZIONE
tra il Comune / l’Unione di Comuni / l’Associazione di comuni/Ente rappresentato da ____________ nato a
__________ il ;
e la Direzione centrale infrastrutture e territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia rappresentata
________________ nata __________________ il ;
PREMESSO
che l’art. 4, primo comma, n. 9) dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963 n. 1 e successive modifiche e integrazioni, riconosce alla Regione la potestà legislativa in materia di lavori pubblici d’interesse locale e regionale;
che l’art. 44 bis, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2002, n.14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) dispone, che la Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e razionalizzazione dell'azione amministrativa e nel rispetto dell'autonomia di ciascuna realtà locale, promuove la definizione di stazioni appaltanti adeguate alla realizzazione di lavori pubblici di interesse locale o regionale, con particolare riguardo alla fase di svolgimento delle procedure di scelta del contraente;
che l’art. 44 bis, comma 1, secondo periodo, della medesima legge regionale 14/2002 dispone che l’ambito di riferimento per i lavori pubblici di interesse locale e regionale è costituito dall'intero territorio della Regione;
che l’art. 44 bis, sopra citato, al comma 2 prevede che la Regione eserciti un ruolo di coordinamento e di supporto per la progressiva attivazione di una rete di stazioni appaltanti diffuse sul territorio e idonee allo svolgimento delle funzioni e attività commisurate al livello di organizzazione e di autonomia raggiunta, anche nell’interesse di altre stazioni appaltanti;
che la rete delle stazioni appaltanti della Regione viene attivata, anche grazie all'utilizzo della rete informatica regionale, attraverso la stipulazione di un apposito accordo tra la Direzione centrale competente in materia di lavori pubblici e la stazione appaltante singola o associata, finalizzato ad accreditare la stazione appaltante alla rete, oltre a disciplinare funzioni e attività che la stazione appaltante singola o associata dovrà svolgere;
che le stazioni appaltanti aderenti alla rete si qualificano in ragione delle competenze diffuse sul territorio e acquisite tramite la costituzione della rete e operano attraverso strumenti d'acquisto e di negoziazione telematici messi a disposizione della Regione;
che le stazioni appaltanti in rete si avvalgono delle competenze del personale delle stazioni appaltanti singole o associate, anche appartenenti al comparto unico regionale, attraverso forme di collaborazione definite sulla base di convenzioni o accordi tra gli enti ai sensi di quanto disposto dall’art. 44 bis, comma 3, della L.R. 14/2002;
che la Direzione centrale competente in materia di lavori pubblici assume il ruolo di coordinamento interistituzionale della rete finalizzata alla realizzazione dei lavori pubblici di interesse locale o regionale, anche con riferimento al principio di formazione continua e alla istituzione e gestione degli elenchi degli operatori economici previsti dalla vigente normativa e che all'interno della medesima Direzione sono costituite le unità specializzate di cui all'articolo 44 della L.R. 14/2002;
che l’art. 44 bis della L.R. 14/2002 che prevede la costituzione della rete di stazioni appaltanti disciplina un istituto diverso da quanto disposto dall’art. 43 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 con riferimento alla centrale unica di committenza per l’acquisto di servizi e forniture;
che l’art. 44 bis della L.R. 14/2002 che prevede la costituzione della rete di stazioni appaltanti è istituto diverso da quello previsto dall’art. 13 “Stazione unica appaltante” della legge 13 agosto 2010 , n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” con la quale si dispone che “con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, … da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, le modalità per promuovere l'istituzione, in ambito regionale, di una o più stazioni uniche appaltanti (SUA), al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose”, pur perseguendone le medesime finalità;
che con D.P.C.M. 30 giugno 2011 è stato adottato il decreto relativo alle Stazioni Uniche Appaltanti che all’art. 1 “Finalità e modalità di promozione della Stazione unica appaltante” comma terzo dispone che “sono fatte salve le normative regionali che disciplinano moduli organizzativi e strumenti di raccordo tra gli enti territoriali per l'espletamento delle funzioni e delle attività di cui al presente decreto, aventi lo scopo di garantire l'integrazione, l'ottimizzazione e l'economicità delle stesse funzioni, attraverso formule convenzionali, associative o di avvalimento nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”;
che la Regione tramite l’art. 44 bis della L.R. 14/2002 intende dare attuazione anche a quanto disposto dall’art. 37, comma 4, lettera b) del D.lgs. 50/2016 con riferimento a tutti i Comuni, compresi quelli già capoluogo di provincia, mediante l’istituzione di forme associative tra i Comuni medesimi e, avvalendosi dei competenti uffici, nell’esercizio autonomo della propria potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, disciplinare compiti e ambiti di svolgimento del ruolo di stazione appaltante di lavori pubblici da parte degli stessi Comuni già capoluogo di provincia, a favore degli enti non sufficientemente organizzati per lo svolgimento di procedure di gare complesse di lavori pubblici;
che le forme associative sono regolate da apposite convenzioni definibili in base all’art. 21 della L.R. 1/2006, come strumento alternativo all’unione dei comuni
che le forme associative contemplate dalla normativa regionale e richiamate all’art. 55 bis della L.R. n. 26/2014, sono disciplinate mediante l’utilizzo delle convenzioni previste dall’art. 21 della L.R. 1/2006;
che l’art. 21 della L.R. 1/2006 dispone che, in caso di stipulazione della convenzione ci si debba avvalere dei “competenti uffici”, con ciò sottintendendo la volontà di non dare vita ad un organismo autonomo rispetto agli enti stipulanti, così come nel caso dell’art. 44 bis della L.R. 14/2002 non si intende dare vita a un organismo autonomo ma a una organizzazione amministrativa innovativa;
che le suddette convenzioni volte ad adempiere all’obbligo normativo di cui all’art. 37, comma 4, lettera b) del d.lgs. 50/2016 rappresentano un modello di organizzazione che concilia, ancor più del consorzio o dell’unione, i vantaggi del coordinamento con il rispetto delle peculiarità di ciascun ente;
che il comma 1 dell’art. 21 della L.R. 1/2006 prevede che le convenzioni disciplinano lo svolgimento coordinato di funzioni e servizi determinati;
che il comma 2 del medesimo articolo dispone che le convenzioni stabiliscano l'oggetto, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie e che possano prevedere anche la costituzione di uffici comuni ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli stessi a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;
che l’art. 23 della L.R. 7/2000) prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
che a far data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata pena la nullità degli stessi;
che l’attivazione della rete di stazioni appaltanti di cui all’art. 44 bis della L.R. 14/2002 costituisce presupposto per la razionalizzazione delle procedure di spesa attraverso l’applicazione di criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione delle stazioni appaltanti, garantendo un profilo di adeguatezza delle stazioni appaltanti nella realizzazione dei lavori pubblici di interesse locale e regionale nonché delle unità specializzate deputate a fornire in concreto il supporto richiesto dai singoli enti facenti parte della rete;
che lo strumento per garantire fin da subito la concreta attivazione della rete di stazioni appaltanti sotto il profilo di adeguatezza richiesto dalla disciplina nonché sotto il profilo del rispetto della trasparenza, della regolarità e dell'economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose è quello dell’utilizzo del «mezzo elettronico» a partire dalle procedure di affidamento di lavori pubblici, come definito dall’art. 3 lettera pppp) del d.lgs. 50/2016 inteso pertanto come “un mezzo che utilizza apparecchiature elettroniche di elaborazione (compresa la compressione numerica) e di archiviazione dei dati e che utilizza la diffusione, la trasmissione e la ricezione xxx xxxx, xxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx ottici o altri mezzi elettromagnetici”;
che l’art. 58 del d.lgs. 50/2016, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 52, disciplina le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione;
che l’utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronica ai sensi dell’art. 40 del D.lgs. 50/016 saranno comunque obbligatori a decorrere dal 18 ottobre 2018;
che l’utilizzo del “mezzo elettronico” è garantito dalla Regione tramite l’utilizzo della rete informatica regionale ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 44 bis, comma 2, della L.R. 14/2002;
che il coordinamento e il supporto previsto dall’art. 44 bis, comma 2, della L.R. 14/2002 verrà realizzato attraverso la messa a disposizione per tutte le stazioni appaltanti facenti parte della rete della piattaforma telematica sulla quale svolgere inizialmente le procedure di gara e successivamente il processo di realizzazione dell’opera pubblica;
PREMESSO INOLTRE:
- che il Comune di ha approvato, con la seguente deliberazione di Giunta comunale, nella forma indicata
dall’art. 44 bis della L.R. 14/2002, che istituisce la “Rete di stazioni appaltanti del Friuli Venezia Giulia”, la convenzione per la gestione, delle procedure di realizzazione dei lavori pubblici di interesse locale e regionale a partire dall’acquisizione di lavori, mediante la costituzione di una rete di stazioni appaltanti, che costituisce organizzativamente un ufficio unico diffuso sul territorio e operante per le stesse stazioni appaltanti, anche in regime di sussidiarietà per i comuni consorziati:
a) deliberazione n. , adottata dalla Giunta comunale del Comune di , esecutiva ai sensi di legge; Tutto ciò premesso,
SI CONVIENE E SI STIPULA
CAPO I OGGETTO ART. 1. PREMESSE
Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
ART. 2. OGGETTO DELL’ACCORDO
Con la sottoscrizione del presente accordo le stazioni appaltanti riportate nelle premesse entrano a far parte della “Rete di stazioni appaltanti del Friuli Venezia Giulia” e per l’effetto accettano di svolgere le funzioni e le attività di acquisizione di lavori come definiti dalla vigente legislazione, nei termini e nei modi specificati negli articoli seguenti.
Il presente accordo si applica alle procedure di realizzazione di lavori, d’interesse locale o regionale, disciplinate, dal d.lgs. 50/2016 e dalla L.R. 14/2002 o comunque ad esse ricondotte in base ai principi dell’ordinamento comunitario e in particolare risultano fin da subito comprese nell’ambito di applicazione della presente convenzione, in termini specificativi di quanto disposto dal presente comma ma non esaustivi:
a) le procedure per l’affidamento di servizi di ingegneria e di architettura in base all’art. 157 del d.lgs. 50/2016;
b) le procedure per l’affidamento di contratti di concessione disciplinate dalla parte III del d.lgs. n. 50/2016;
c) le procedure per la realizzazione di lavori e di opere, d’interesse locale o regionale, compresi nell’allegato I del d.lgs. n. 50/2016, comprese le procedure semplificate di cui all’art. 36 dello stesso decreto legislativo;
d) le procedure per l’affidamento di contratti di partenariato pubblico-privato, come individuati dall’art. 3, comma 1, lettera eee) del d.lgs. n. 50/2016, e come disciplinati, dalla parte IV del d.lgs. 50/2016 compresa la finanza di progetto di cui all’art. 183 del D.lgs. 50/2016.
Il presente accordo non si applica:
a) al conferimento di incarichi professionali e consulenze intesi come contratti di prestazione d’opera affidati in base a quanto previsto dall’art. 7, commi 6 e seguenti del d.lgs. n. 165/2001, nonché in base alle disposizioni regolamentari dei singoli enti disciplinanti le collaborazioni autonome;
b) alle procedure di erogazione di contributi o di altri benefici economici poste in essere dalle stazioni appaltanti convenzionate in base all’art. 12 della legge n. 241/1990 ed ai relativi regolamenti di definizione dei criteri; a tal fine si considerano come erogazioni di contributi i provvedimenti che rispettino le condizioni individuate dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 34/E del 21 novembre 2013.
Il presente accordo non si applica, inoltre:
a) alle procedure di affidamento di lavori effettuate da parte di un concessionario servizi ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera d) del d.lgs. 50/2016
b) alle procedure di affidamento di lavori a scomputo di oneri di urbanizzazione effettuate da parte di un operatore economico privato ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera e) del d.lgs. 50/2016 e fermo restando quanto
stabilito dall’art. 16 del D.P.R. n. 380/2001 in relazione all’affidamento dei lavori per lo scomputo di oneri di urbanizzazione primaria;
c) alle procedure poste in essere da soggetti privati in relazione alle ulteriori fattispecie particolari connesse a finanziamenti pubblici individuate dall’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 e da altre disposizioni di legge.
Il presente accordo non si applica a tutte le procedure finalizzate all’affidamento di contratti non disciplinate dal d.lgs. n. 50/2016 o comunque non richiedenti l’acquisizione del codice identificativo gara, con riferimento alle fattispecie individuate dall’art. 25 del d.l. n. 66/2014 conv. in l. n. 89/2014 e dal relativo allegato esplicativo, nonché dalla determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4/2011.
ART. 3 STAZIONE APPALTANTE
La stazione appaltante convenzionata istituisce presso la propria sede un ufficio, facente parte della Rete di stazioni appaltanti, d’ora in avanti definito come “Ufficio della rete” per la realizzazione di lavori di competenza della medesima stazione appaltante, che opera in rete direttamente sulla piattaforma telematica posta a disposizione dalla Regione, fatta salva in ogni caso la facoltà di richiedere l’attivazione delle unità specializzate di cui al successivo articolo 4 per lo svolgimento delle funzioni e delle attività necessarie per la realizzazione dei lavori di interesse regionale o locale in capo alla stessa stazione appaltante.
Art. 4 ATTIVAZIONE DELLE UNITA’ SPECIALIZZATE
La stazione appaltante convenzionata, che, in applicazione del principio di sussidiarietà, richiede l’attivazione delle unità specializzate per lo svolgimento di funzioni o attività necessarie alla realizzazione dei lavori, delega le medesime e le conseguenti attività istruttorie al responsabile del procedimento individuato nella unità specializzata di cui all’art. 44 della legge regionale 31 maggio 2002 n. 14 e successive modifiche e integrazioni, dal Direttore centrale dell’Amministrazione regionale competente in materia di lavori pubblici.
L’unità specializzata istituita presso la Direzione centrale competente in materia di lavori pubblici svolge quanto di seguito indicato, per la realizzazione dei lavori pubblici, in luogo e per conto delle stazioni appaltanti convenzionate, nei termini e alle condizioni e con le modalità previste dalla presente convenzione, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 7.
Con il medesimo decreto di cui al precedente comma, il Direttore centrale dell’Amministrazione regionale competente in materia di lavori pubblici, istituisce presso la propria sede una unità specializzata per il singolo intervento in relazione all’esercizio delle funzioni e delle attività delegate.
Le stazioni appaltanti convenzionate sono tenute a ricondurre all’Unità specializzata di cui all’art. 44 della L.R. 14/2002 le acquisizioni di lavori nei termini, alle condizioni e secondo i processi operativi specificati nella presente convenzione.
L’Ufficio della rete e le unità specializzate a supporto dell’Ufficio della Rete costituiscono uffici che non hanno soggettività giuridica e pertanto tutti gli elementi identificativi delle singole stazioni appaltanti convenzionate sono utilizzati nelle procedure svolte sia nella forma dell’ufficio di rete sia nella forma delle unità specializzate con particolare riguardo:
ai riferimenti per le comunicazioni e i contatti utili agli operatori economici; ai riferimenti per accessi, sopralluoghi e notifiche;
ai riferimenti fiscali;
ai riferimenti della stazione appaltante in ordine alla sua iscrizione all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e al soggetto operante come Responsabile dell’Anagrafe Unica per la Stazione Appaltante.
Le singole stazioni appaltanti convenzionate sono ad ogni effetto stazioni appaltanti e mantengono tale definizione con i conseguenti obblighi di iscrizione e comunicativi all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA).
ART. 5 Operatività della convenzione e durata
Il presente accordo per la istituzione della Rete di stazioni appaltanti finalizzato alla definizione di stazioni appaltanti adeguate alla realizzazione di lavori pubblici di interesse locale o regionale, ha una durata di 5 anni dalla sua stipulazione e in ogni caso, anche per le successive adesioni, fino al 2030, al fine di assicurare stabilità alle attività della struttura organizzativa individuata con il presente accordo.
CAPO II OBBLIGHI, FUNZIONI E COMPETENZE DELLE STAZIONI APPALTANTI CONVENZIONATE ART. 6 FUNZIONI ESERCITATE DALL’UFFICIO DELLA RETE E DALLE UNITA’ SPECIALIZZATE
All’Ufficio della rete e alle Unità specializzate di cui all’art. 44 della L.R. 14/2002 sono delegate in base all’art. 21 della L.R 1/2006 le funzioni e le attività correlate alla realizzazione di lavori di interesse locale o regionale proprie della singola stazione appaltante, nei limiti delle funzioni e attività presenti nella piattaforma telematica messa a disposizione della stazione appaltante convenzionata da parte della Regione per mezzo della sottoscrizione della presente Convenzione.
ART. 7 FUNZIONI E ATTIVITA’ ULTERIORI CHE POSSONO ESSERE SVOLTE DALLA DIREZIONE CENTRALE COMPETENTE IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI NELL’INTERESSE E IN COLLABORAZIONE CON LE STAZIONI APPALTANTI CONVENZIONATE.
La Direzione centrale competente in materia di lavori pubblici, in osservanza al ruolo di coordinamento interistituzionale per la realizzazione dei lavori pubblici di interesse locale o regionale, ai sensi del comma 4 dell’art 44 bis della L.R. 14/2002 svolge le seguenti funzioni ed attività complementari alle attività delle Unità specializzate nell’interesse delle stazioni appaltanti convenzionate e della più efficace realizzazione delle procedure di acquisizione di lavori:
a) promozione dell'omogeneizzazione delle scadenze dei contratti di lavori (con particolare riferimento a quelli di manutenzione riferibili a più stazioni appaltanti);
b) promozione dell'adozione di strumenti regolamentari omogenei negli enti associati per la disciplina dell'attività contrattuale e delle modalità di acquisizione di lavori; in base a tale attività le stazioni appaltanti convenzionate, nel rispetto dell'autonomia dei propri organi, si impegnano a proporre a questi ultimi l'adozione del regolamenti unitari predisposti dalla Direzione centrale competente in materia di lavori pubblici;
c) messa a disposizione, implementazione e gestione della piattaforma telematica per la realizzazione di lavori pubblici di interesse locale o regionale.
La Direzione centrale competente in materia di lavori pubblici può svolgere anche attività finalizzate a sostenere le stazioni appaltanti convenzionate nell’utilizzo di procedure di partenariato pubblico-privato per la realizzazione di opere.
Ai fini di cui al precedente comma la Direzione centrale può:
a) collaborare con le stazioni appaltanti convenzionate per la predisposizione di studi di fattibilità o predisporre su delega degli stessi gli studi da ricondurre alle procedure per iniziative di partenariato pubblico/privato sviluppate nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. n. 50/2016 e dal D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore e, comunque, dall’ordinamento comunitario;
b) sviluppare iniziative finalizzate, anche mediante accordi con qualificati organismi ed altre istituzioni, al reperimento di risorse economiche riconducibili a progetti realizzabili con strumenti di partenariato pubblico- privato per lavori di cui le stazioni appaltanti convenzionate necessitano;
c) sviluppare accordi con qualificati organismi per ottimizzare le condizioni di finanziamento di iniziative da realizzarsi mediante strumenti di partenariato pubblico-privato.
ART. 8 FUNZIONI E ATTIVITA’ DI COMPETENZA DELLE STAZIONI APPALTANTI CONVENZIONATE IN ORDINE ALLE PROCEDURE.
Le singole stazioni appaltanti convenzionate, in relazione alla realizzazione di lavori svolgono tutte le funzioni e le attività necessarie alla realizzazione dei lavori pubblici di interesse regionale e locale salvo che non trovino corrispondenza nella piattaforma telematica messa a disposizione dalla Regione per mezzo della sottoscrizione della presente Convenzione e che di seguito vengono elencate in forma non esaustiva:
a) nella fase di programmazione e di progettazione, precedente alla procedura di affidamento:
a.1.) l'individuazione del Responsabile unico del procedimento ai sensi dell'articolo 5 della L.R. 14/2002 ed in base a quanto stabilito dagli articoli della presente convenzione;
a.2.) la progettazione, in tutte le fasi, del lavori;
a.3.) l'approvazione dei progetti e del capitolati delle opere, completi di tutte le indicazioni, così come previsto dalla vigente normativa e recanti l'attestazione di congruità del prezzo posto a base d'asta;
a.4.) tutte le attività collaborative con la Direzione centrale finalizzate allo svolgimento delle procedure di acquisizione nel modo più efficace possibile;
b) nella fase di svolgimento della procedura di affidamento:
b.1.) avvio della procedura di affidamento mediante adozione della determinazione a contrarre prevista dall’art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 e dall’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, anche ai fini di quanto previsto dalla disciplina della contabilità dell’ente locale in ordine alla programmazione e alla costituzione della prenotazione dell’impegno di spesa;
b.2.) collaborazione con l’Unità specializzata competente in relazione allo svolgimento delle procedure di affidamento, quando richiesto (ad esempio per effettuazione di sopralluoghi obbligatori, ecc.);
b.3.) conclusione della procedura di affidamento con effettuazione dei controlli obbligatori in base all’art. 32, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016, mediante intervento del Responsabile unico del procedimento con utilizzo del sistema AVCPass e mediante conseguente riscontro dell’efficacia dell’aggiudicazione, con costituzione dell’impegno di spesa derivante dai risultati della procedura;
b.4.) formalizzazione del contratto con l’operatore economico individuato quale affidatario, in base all’art. 32, comma 14, del d.lgs. n. 50/2016;
c) nella fase di esecuzione del contratto:
c.1.) gestione di tutte le attività relative all’esecuzione dei contratti previste dalla vigente normativa;
c.2.) verifica delle condizioni sussistenti per eventuali modifiche del contratto durante il periodo di efficacia in base all’art. 106 del d.lgs. n. 50/2016 o con relative decisioni;
c.3.) adozione delle decisioni relative alla gestione di criticità e di inadempimenti imputabili all’operatore economico, compresa l’applicazione di penalità e la risoluzione del contratto;
c.4.) adozione delle decisioni, motivate da interesse pubblico, di recesso unilaterale dal contratto;
Gli uffici della rete ovvero l’Unità specializzata, prima di procedere alla formazione del bando o della lettera di invito e dei correlati atti di gara per la loro pubblicazione o per il loro invio, acquisiscono la determinazione a contrarre della stazione appaltante consorziata, al fine di verificare la sussistenza della copertura della spesa relativa alle risorse necessarie per l’acquisizione dei lavori.
ART. 9 AFFIDAMENTI PER ACQUISIZIONI DI LAVORI DI VALORE INFERIORE A 150.000 EURO MEDIANTE PROCEDURE TRADIZIONALI OVVERO MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA
Le singole stazioni appaltanti convenzionate possono acquisire autonomamente lavori d’importo inferiore a
150.000 euro ai sensi dell’art. 37, comma 1, del d.lgs. 50/2016 anche mediante lo svolgimento della procedura di scelta gestita tramite la piattaforma informatica posta a disposizione dalla Regione per le stazioni appaltanti in rete.
La procedura dovrà essere operata dall’ufficio della rete indicato dalla singola stazione appaltante.
Gli atti adottati dal Responsabile del procedimento per l’acquisizione di lavori di valore inferiore a 150.000 euro sono gestiti e registrati nel sistema informatico della singola stazione appaltante.
ART.10 AFFIDAMENTO DI LAVORI DI URGENZA E IN CASI DI SOMMA URGENZA
Le procedure per l’affidamento dei lavori d’urgenza ed in casi di somma urgenza, disciplinate dall’art. 163 del D.lgs. 50/2016 sono espletate a cura del Responsabile del procedimento nominato dalla singola stazione appaltante convenzionata in base all’art. 8 del presente accordo o del tecnico che si reca per primo sul luogo, comunque dipendente della stazione appaltante nel territorio del quale si verificano i fatti che comportano il ricorso alle particolari procedure, e preferibilmente individuato tra i dipendenti operanti presso l’ufficio individuato come facente parte della rete.
La stazione appaltante è tenuta alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori per i quali si verificano i fatti che comportano il ricorso alle particolari procedure.
Il Responsabile del procedimento di cui al primo comma, in relazione allo svolgimento della procedura prevista dall’art. 163 del D.lgs. 50/2016 provvede all’acquisizione del Codice identificativo gara (CIG) ed agli adempimenti previsti dal d.lgs. n. 50/2016, operando nell’ambito delle attività dell’ufficio individuato come facente parte della rete, in modo tale da assicurare alla stessa ogni informazione utile in ordine ai particolari procedimenti.
ART. 11 GESTIONE DEI DOCUMENTI DERIVANTI DALLE PROCEDURE SVOLTE DALL’UFFICIO DELLA RETE E GESTIONE DELLE RICHIESTE DI ACCESSO
L’Ufficio della Rete anche in caso di intervento delle Unità specializzate conserva stabilmente, nel rispetto delle norme in materia di archiviazione tradizionale ed informatica, i documenti acquisiti e formati nel corso delle procedure di realizzazione di lavori svolte in attuazione di quanto previsto dalla presente convenzione.
Ai fini dell’esercizio del diritto di accesso da parte degli operatori economici in base all’art 53 del d.lgs. 50/2016 nei termini consentiti dallo stesso, il Responsabile dell’Ufficio della Rete ovvero il responsabile dell’Unità specializzata individuato in base all’art. 13 e 15 della presente convenzione è il Responsabile del procedimento per l’accesso ai documenti di cui al precedente comma.
ART. 12 GESTIONE DEL CONTENZIOSO DERIVANTE DALLE PROCEDURE GESTITE DALL’UFFICIO DELLA RETE.
In relazione agli eventuali contenziosi insorti con riferimento alle procedure di realizzazione di lavori gestite dall’Ufficio della rete ovvero dalle Unità specializzate, l’ufficio/l’unità specializzata competente collabora con i Comuni consorziati:
a) fornendo gli elementi tecnico-giuridici per valutare la necessità o meno della costituzione in giudizio, nonché per facilitare l’esercizio della difesa;
b) mettendo tempestivamente a disposizione tutti i documenti relativi alla procedura rispetto alla quale è insorto il contenzioso.
Nei documenti di gara è precisato che l’operatore economico che intenda presentare ricorso in sede giurisdizionale deve notificare il ricorso stesso alla stazione appaltante convenzionata competente.
Le stazioni appaltanti convenzionate valutano il quadro delineato dall’Ufficio della rete ovvero dall’Unità specializzata competente in relazione al contenzioso insorto e decidono, nel rispetto della loro autonomia, se costituirsi o meno in giudizio, eventualmente associando le proprie posizioni nell’ambito del processo.
L’esito del contenzioso è comunicato dalle stazioni appaltanti convenzionate all’Ufficio della rete ovvero all’Unità speciale competente al fine di consentire:
a) la valutazione delle criticità derivanti dalle sentenze in relazione alle procedure in gestione;
b) l’adozione degli atti necessari in base a quanto previsto dall’art. 77, comma 6, del d.lgs. 50/2016 per la composizione delle Commissioni giudicatrici.
CAPO III ORGANIZZAZIONE ART. 13 UFFICIO DELLA RETE
L’ufficio della Rete si configura come ufficio della singola stazione appaltante nell’ambito dell’organigramma del della stazione appaltante convenzionata.
La stazione appaltante convenzionata, con proprio provvedimento, nomina il Responsabile dell’Ufficio della Rete, al quale sono attribuite le funzioni di cui all’art. 107 del D.lgs. 267/2000 con riferimento alle procedure di realizzazione dei lavori nonché con riferimento agli aspetti organizzativi nell’ambito dell’attività della stessa struttura facente parte della rete di stazione appaltanti.
Nel caso della istituzione dell’unità specializzata, la medesima costituisce elemento assegnato all’Ufficio della rete.
Il responsabile dell’Ufficio è individuato fra le unità di personale inserite nella dotazione organica della stazione appaltante convenzionata, dovendo risultare soggetto con qualifica dirigenziale o incaricato di posizione organizzativa nell’ente di appartenenza. Con lo stesso provvedimento viene anche nominato un soggetto con
funzioni di vice responsabile, individuato fra le unità di personale inserite nella dotazione organica della stazione appaltante consorziata, con qualifica ascrivibile alla categoria D o C,.
Il responsabile dell’Ufficio della Rete agisce per conto della stazione appaltante convenzionata mediante proprie determinazioni che possono venir contrassegnate e numerate in forma distinta da quelle adottate come responsabile di altri servizi per i quali sia stato incaricato dalla stazione appaltante di appartenenza.
Nel rispetto degli indirizzi contenuti nella presente convenzione, il responsabile dell’ufficio coordina l’attività delle risorse umane assegnate all’Ufficio, comprese le unità specializzate e attribuisce ad esse le mansioni specifiche. La gestione del rapporto di lavoro resta in capo al soggetto competente presso la stazione appaltante convenzionata di provenienza nel caso delle unità specializzate. L’organizzazione delle attività e dei tempi di lavoro dovrà comunque essere coordinata con le esigenze degli uffici cui appartengono i dipendenti facenti parte delle unità specializzate. L’eventuale esigenza di prestazioni di lavoro straordinario per le attività della unità specializzate, comunque da contenere ad ipotesi eccezionali, è previamente concordata con il competente responsabile del Comune/Ente di appartenenza del dipendente.
L’Ufficio della rete adempie agli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente ed in particolar modo dall’art. 29 del D.lgs. 50/2016 utilizzando anche la piattaforma informatica posta a disposizione dalla Regione.
Al fine di dare corretta applicazione, per quanto di competenza di ciascun soggetto interessato, agli obblighi previsti dalla legge n. 190/2012 e dai provvedimenti attuativi della stessa, con particolare riferimento a quelli adottati dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), nonché dal d.lgs. n. 33/2013 e da altre disposizioni di legge specifiche in materia di trasparenza, gli obblighi di pubblicazione sono di competenza dell’ufficio della Rete.
In relazione agli obblighi normativi che prevedono l’utilizzo di strumenti informatici, telematici e digitali nello svolgimento delle attività e delle procedure, le stazioni appaltanti della rete definiscono un protocollo operativo nel quale specificano competenze, processi e profili di interazione tra le stesse stazioni appaltanti e la struttura regionale competente.
Art. 14 RISORSE UMANE OPERANTI PRESSO L’UFFICIO DELLA RETE DI STAZIONI APPALTANTI
La stazione appaltante convenzionata individua tra i propri dipendenti quelli qualificati e destinati a svolgere attività nell’ambito dell’Ufficio della rete in base a quanto previsto dalla presente convenzione.
L’individuazione delle risorse umane di cui al precedente comma è effettuata dalle singole stazioni appaltanti aderenti nel rispetto dei seguenti criteri:
a) tra i dipendenti da individuare sono inclusi:
a.1.) soggetti con qualificazione professionale adeguata per svolgere il ruolo di Responsabile unico del procedimento per la realizzazione di lavori ai sensi dell’art. 5 della L.R. 14/2002;
a.2.) soggetti già operanti presso la singola stazione appaltante convenzionata come Responsabile unico del procedimento per realizzazione di lavori, a tal fine anche abilitati all’accesso dei sistemi informatici dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) per la gestione di una o più fasi delle procedure di acquisizione di lavori;
a.3.) soggetti in grado di svolgere, per qualificazione professionale ed esperienza, ruoli specifici nell’ambito delle procedure di acquisizione di lavori, quali, in particolare:
a.3.1.) attività di assistenza tecnica o amministrativa al Responsabile del procedimento;
a.3.2.) attività di studio e supporto nell’elaborazione e nella predisposizione degli atti per le procedure di acquisizione;
a.3.3.) attività quali esperti nell’ambito delle Commissioni giudicatrici nominate nelle procedure nelle quali sia utilizzato il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
a.3.4.) attività di assistenza e supporto nell’ambito delle procedure di acquisizione, come, ad esempio, quelle di verbalizzazione (segretario verbalizzante).
Art. 15 UNITA’ SPECIALIZZATE NOMINA DELRUP: RUOLO E COMPETENZE
La stazione appaltante convenzionata che ha richiesto l’attivazione delle unità specializzate per la realizzazione di un lavoro pubblico attribuisce al funzionario indicato dalla struttura regionale competente in materia di lavori pubblici la funzione di responsabile unico del procedimento nel rispetto di quanto stabilito dal quadro normativo e contrattuale vigente in materia.
L’attribuzione delle funzioni all’Unità specializzata, è formalizzata con atto della stazione appaltante consorziata in accordo con la struttura regionale competente in materia di lavori pubblici.
Il Responsabile unico del procedimento nominato in base a quanto previsto dai precedenti commi esercita le competenze in ordine alla gestione delle procedure di realizzazione di lavori secondo le modalità e nel rispetto delle previsioni organizzative stabilite dalla presente convenzione.
In relazione all’esercizio delle competenze ad esso attribuite, il Responsabile unico del procedimento svolge tutte le attività previste dalla vigente normativa in materia
Art. 16 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER LE ACQUISIZIONI DI LAVORI)
Il Responsabile unico del procedimento nominato dalla stazione appaltante convenzionata nell’ambito dell’Ufficio di rete ovvero in base a quanto previsto nell’articolo precedente svolge tutte le funzioni previste dalla vigente normativa.
Il Responsabile dell’Ufficio della Rete individuato in base al precedente art. 13 può coincidere con il Responsabile unico del procedimento.
Il Responsabile unico del procedimento fornisce alla struttura organizzativa operante come Ufficio della Rete in via telematica dati, informazioni e documentazione in ordine alla fase di esecuzione del contratto.
Art. 17 FORMAZIONE DEL SEGGIO DI GARA E DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
In relazione alla formazione del Seggio di gara, nelle procedure con l’utilizzo del criterio del prezzo più basso la presidenza dello stesso è assunta dal Responsabile del procedimento, individuato in base all’art. 8 della presente convenzione.
La Commissione giudicatrice nelle procedure con l’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa è nominata dal Responsabile dell’Ufficio della Rete con le modalità di cui all’art. 77 del d.lgs. n. 50/2016. Nel periodo transitorio si applica il Regolamento approvato ai sensi dell’art. 216, co. 12 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.
CAPO IV FORME DI CONSULTAZIONE TRA GLI ENTI ASSOCIATI
Art. 18 FORME DI CONSULTAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI CONVENZIONATE – CONFERENZA LEGALI RAPPRESENTANTI
I legali rappresentanti delle stazioni appaltanti della Rete, o loro delegati costituiscono una Conferenza deputata a consentire il confronto e le consultazioni tra le stazioni appaltanti della Rete, per:
a) verificare e condividere le scelte organizzative fondamentali per il funzionamento della Rete;
b) monitorare l’attività, l’andamento economico e i risultati della Rete, nonché per formulare osservazioni e proposte in merito, ivi comprese eventuali modifiche alla presente convenzione.
La Conferenza è convocata con cadenza almeno semestrale dalla struttura regionale competente in materia di lavori pubblici e il Presidente è l’Assessore regionale competente in materia di lavori pubblici.
La Conferenza è convocata dal presidente o su richiesta di metà degli enti associati, con avviso consegnato ai componenti almeno quarantott’ore prima della data stabilita per la riunione tramite PEC.
Le adunanze della Conferenza sono valide se interviene almeno la metà dei suoi componenti; le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
I componenti della conferenza ed il Presidente restano in carica fino a che ricoprono la carica di amministratore nell’ente associato di appartenenza.
Funge da Segretario il Responsabile della struttura regionale competente in materia di lavori pubblici o suo delegato.
Art. 19 DEFINIZIONE DELLE INTESE
La definizione delle intese per consentire l’operatività della convenzione è demandata ad un rappresentante per ogni singola stazione appaltante, designato tra i Dirigenti/Responsabili di servizio individuati come operanti presso la Rete in base all’art. 14 della stessa convenzione.
CAPO V RAPPORTI FINANZIARI TRA GLI ENTI ASSOCIATI Art. 20 RAPPORTI FINANZIARI E RIPARTO DELLE SPESE
L’Ufficio della Rete conforma l’attività della struttura organizzativa dedicata alla gestione delle procedure di acquisizione di lavori ai principi di razionalizzazione delle procedure e di conseguimento di risparmi di spesa.
Al fini di cui al comma precedente, le stazioni appaltanti della Rete si impegnano ad utilizzare esclusivamente personale proprio per il funzionamento della struttura organizzativa operante come Ufficio della Rete, fatte salve motivate esigenze per le quali risulti opportuna una professionalità specifica o con particolari abilitazioni, non rinvenibile all'interno della dotazione organica dell’Ufficio della Rete e delle stazioni appaltanti aderenti alla Rete medesima e pertanto non sia attivabile la procedura di intervento delle Unità Specializzate.
Nell'ottica dell'equilibrio nell'impiego del personale proveniente dagli enti della Rete, espressamente prevista dall'articolo 13, le corrispondenti spese non vengono ripartite.
Il personale della Rete trova la propria remunerazione nello svolgimento della propria prestazione sia in qualità di soggetto incardinato nell’Ufficio della Rete sia in qualità di componente delle Unità specializzate dal proprio rapporto di lavoro e dalla partecipazione agli incentivi previsti dall’art. 11 della LR 14/2002 e nel rispetto del regolamento approvato da ciascuna stazione appaltante convenzionata.
In relazione all’efficace ripartizione delle spese connesse allo svolgimento delle procedure, ai fini del presente articolo, si intendono:
a) con il termine "costi diretti", le spese vive derivanti dalla celebrazione di una specifica procedura di affidamento (contributo per l’autorità di vigilanza, pubblicazione bandi e avvisi, incarichi professionali, etc.);
b) con il termine "costi generali", le spese sostenute per il funzionamento dell’Ufficio della Rete, la cui utilità è limitata a tale struttura organizzativa e non si estende al resto dei servizi dell'ente capofila (acquisto di pubblicazioni, pratiche o stampati, formazione specifica, acquisto di hardware e software e relativi canoni di manutenzione, etc.);
c) con il termine "costi comuni", la quota di spese generali sostenute dalla Direzione centrale competente in materia di lavori pubblici, non autonomamente contabilizzata, la cui utilità è diretta al funzionamento della rete (servizio piattaforma telematica).
Ciascuna stazione appaltante della Rete sostiene direttamente i costi diretti e i costi generali per le proprie procedure di realizzazione di lavori.
In caso di costi diretti sostenuti per procedure di affidamento congiunte nell'interesse di più di una Stazione appaltante, questi vengono ripartiti sulla base degli importi posti a base d'asta.
Nei casi di cui al comma precedente, iI rimborso dei costi diretti, da parte degli enti associati a favore dell’Ufficio di Rete che ha provveduto alla realizzazione dei lavori avviene con cadenza trimestrale su rendicontazione predisposta dal medesimo ufficio della Rete.
I costi comuni sono a carico della Regione.
Art. 21 RISORSE STRUMENTALI
Ciascuna stazione appaltante mette a disposizione i locali, le attrezzature ed i servizi necessari al funzionamento dell’Ufficio della Rete per le attività relative alla realizzazione di lavori, anche per le attività delle Unità specializzate nominate.
La Direzione centrale competente in materia di lavori pubblici mette a disposizione di tutte le stazioni appaltanti convenzionate un sistema informativo (piattaforma telematica) comune o soluzioni informatiche finalizzate a rendere tra loro compatibili ed interoperativi i sistemi informativi adottati, al fine di garantire l’ottimale e più sicura gestione dei flussi informativi in relazione a tutte le procedure della Rete medesima per la realizzazione di lavori.
Le stazioni appaltanti convenzionate consentono l’accesso alle proprie banche dati quando necessario per l’espletamento delle procedure per l’acquisizione di lavori. A tal fine le stazioni appaltanti convenzionate definiscono un protocollo operativo finalizzato a garantire la sicurezza nell’accesso alle banche dati.
CAPO VI DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI Art. 22 RISERVATEZZA
L’Ufficio della Rete gestisce i dati personali relativi alle procedure di acquisizione di lavori nel rispetto delle condizioni determinate e delle misure richieste dal d.lgs. 196/2003 e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016, (Regolamento generale sulla protezione dei dati “GDPR”).
La stazione appaltante convenzionata presso la quale è istituito l’Ufficio della Rete è il titolare dei trattamenti dei dati personali gestiti in relazione alle attività di gestione delle procedure di acquisizione di lavori ricondotte alla propria competenza, per le fasi da essa gestite, riconducibili in particolare all’affidamento.
Le stazioni appaltanti convenzionate sono i titolari dei trattamenti dei dati personali gestiti in relazione alle attività di gestione delle procedure di realizzazione di lavori ricondotte alla propria competenza, per le fasi da essi gestite, riconducibili in particolare alla programmazione, alla progettazione e all’esecuzione.
La struttura regionale competente in materia di lavori pubblici e le stazioni appaltanti della rete definiscono uno specifico protocollo operativo finalizzato ad assicurare la gestione ottimale del trasferimento reciproco di dati personali e di informazioni nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 196/2003 e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016, (Regolamento generale sulla protezione dei dati “GDPR”).
Art. 23 PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Le attività degli Uffici della Rete sono svolte nel rispetto delle disposizioni della legge n. 190/2012 e successive modificazioni e integrazioni con riferimento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) adottato da ciascuna stazione appaltante presso il quale ha sede l’Ufficio della Rete.
Le stazioni appaltanti della rete possono definire di comune accordo specifiche misure per la prevenzione della corruzione, anche in relazione a problematiche e criticità di contesto rilevate, da sottoporre al Responsabile della Prevenzione della Corruzione del Comune presso il quale ha sede l’Ufficio della Rete per l’inserimento nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC).
In relazione alle attività svolte dai dipendenti delle Unità specializzate nelle fasi relative alla realizzazione di lavori (in particolare nelle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione), essi devono rispettare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) adottato dalla propria stazione appaltante.
Art. 24 REVISIONE DELLA CONVENZIONE ED ADEGUAMENTO DINAMICO
Il rinvio a disposizioni del d.lgs. n. 50/2016 e del d.P.R. n. 207/2010, nonché ai provvedimenti attuativi delle stesse e ad altre disposizioni di legge inerenti gli appalti ed i contratti pubblici, salva diversa ed espressa disposizione, si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.
Qualora le modificazioni e integrazioni sopravvenienti di cui al primo comma determinino elementi comportanti modifiche obbligatorie ai contenuti della presente convenzione, le stazioni appaltanti convenzionate provvedono alla conseguente revisione delle clausole della presente convenzione che dovessero risultare non più applicabili.
Fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi, le stazioni appaltanti convenzionate provvedono alla revisione delle clausole della presente convenzione quando risulti necessario per ragioni di ottimizzazione organizzativa delle attività regolate dalla convenzione stessa.
I protocolli operativi previsti dalle disposizioni della presente convenzione sono periodicamente rivisti dalle stazioni appaltanti convenzionate e sono comunque adeguati quando norme o atti regolatori sopravvenuti lo rendano necessario.
I protocolli operativi tra le stazioni appaltanti convenzionate previsti dalla presente convenzione sono definiti sulla base di esigenze normative, tecniche ed operative dai Dirigenti e dai Responsabili di Servizio, in accordo con la Direzione centrale regionale competente in materia di lavori pubblici e sono formalizzati come manuali, la cui adozione è obbligatoria da parte di tutte le stazioni appaltanti convenzionate una volta definite le procedure.
Art. 25 RECESSO DALLA CONVENZIONE
Ciascuna stazione appaltante consorziata può recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno sei (6) mesi.
Art. 26 SCIOGLIMENTO DELLA CONVENZIONE
Le stazioni appaltanti convenzionate sciolgono la presente convenzione:
a) quando sia sopravvenuta una disposizione di legge che obblighi gli enti alla scelta di un diverso modello organizzativo per la gestione delle funzioni di realizzazione di lavori;
b) quando essi optino, sulla base di scelta formalizzata dai rispettivi organi competenti, per un diverso modello organizzativo per la gestione delle funzioni di realizzazione di lavori;
c) qualora ragioni economiche e di funzionalità non rendano più conveniente la gestione delle funzioni di realizzazione di lavori nei termini regolati dalla presente convenzione;
d) per altre cause previste dalla legge o da disposizioni attuative di norme di legge inerenti modelli organizzativi per le acquisizioni di lavori, nonché per la gestione di funzioni in forma associata;
Art. 27 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
La risoluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra le stazioni appaltanti convenzionate in merito all’esecuzione della presente convenzione ed all’applicazione delle sue clausole, è risolta prioritariamente in via bonaria.
Qualora le stazione appaltanti convenzionate non riescano ad addivenire alla risoluzione in xxx xxxxxxx, xx controversie sono devolute alla giurisdizione del giudice competente.
La presente Convenzione, redatta in formato digitale, conservato presso la Regione, viene letta, accettata e sottoscritta con firma digitale dalle Parti.
Per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia X.xx digitalmente
Per il Comune di
X.xx digitalmente Sindaco/Presidente