REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ED ALTRI BENEFICI ECONOMICI A SOGGETTI
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ED ALTRI BENEFICI ECONOMICI A SOGGETTI
SENZA SCOPO DI LUCRO
(approvato dal Cda del 10 febbraio 2021)
Regolamento che disciplina la gestione dei contributi per l’erogazione di Beneficenza e delle sponsorizzazioni.
Art. 1: Natura dei contributi
I contributi sono destinati a concorrere alle spese correnti di funzionamento e di gestione dell’attività annuale dei beneficiari, oppure possono contribuire ad iniziative, manifestazioni, nonché all’acquisto di beni strumentali per l’esercizio dell’attività dei beneficiari quali, a mero titolo esemplificativo, beni mobili, attrezzature, automezzi.
Art. 2: Destinatari dei contributi
Potranno essere ammessi ai benefici di cui al presente Regolamento gli enti e le associazioni senza fine di lucro, clienti della Cassa e titolari di un rapporto nominativo continuativo (conto corrente, deposito a risparmio o carta ricarica), in possesso dei requisiti previsti per le singole fattispecie di intervento, che operano e/o hanno sede all’interno della competenza territoriale della Cassa, per le attività e le iniziative che gli stessi esplicano a beneficio e nell’interesse specifico della comunità locale.
Potranno altresì essere ammessi ai benefici di cui al presente Regolamento enti ed associazioni a carattere sovra-zonale qualora proposti favorevolmente al Consiglio di Amministrazione da parte del Comitato Attività Sociali e Comunità.
Art. 3: Fondi disponibili
L’Assemblea dei Soci, ai sensi dell’art. 53 dello Statuto, stabilisce annualmente la quota di utile da destinare a fini di beneficenza o mutualità che andranno ad alimentare il Fondo Beneficenza e Mutualità da utilizzare sottoforma di erogazioni liberali. A fine esercizio il saldo del Fondo verrà portato a nuovo e potrà venire utilizzato nell’anno successivo.
Il Consiglio di Amministrazione delibera annualmente il riparto dei fondi fra le varie Zone. In particolare:
- un budget da utilizzare per iniziative di zona,
- un budget unico da utilizzare per iniziative sovra-zonali per le Zone del Trentino,
- un budget per iniziative sovra-zonali per il Veneto che potrà essere suddiviso nel plafond di filiale.
Art. 4: Criteri generali per l’assegnazione dei contributi
Sono escluse da ogni beneficio:
- le attività palesemente con scopo di lucro;
- le attività realizzate o promosse da partiti politici o da movimenti che li fiancheggiano;
- le attività realizzate al di fuori della competenza territoriale, fatta eccezione per le attività di cui al successivo art. 9 e per quelle effettuate nell’ambito di accordi di collaborazione tra la Cassa ed altri enti.
I beneficiari delle provvidenze saranno tenuti a rendere pubblico e a documentare, che l’attività è realizzata con il sostegno finanziario della Cassa.
I benefici saranno destinati ad attività rientranti nei seguenti settori di intervento:
- Arte, cultura, musica.
- Sociale: assistenza, sanità, solidarietà e cooperazione.
- Istruzione e formazione.
- Promozione del territorio e attività ricreative.
- Sport
Art. 5: Termini e modalità di presentazione delle richieste
La presentazione delle richieste di ammissione ai contributi disciplinati da questo Regolamento è fissata entro il 30 aprile, ad eccezione di alcune richieste relative a nuove iniziative circoscritte nel tempo che potranno essere presentate anche successivamente, ma comunque entro il 31 ottobre.
I fondi (ad eccezione di eventuali disponibilità residue relative agli anni precedenti) saranno disponibili per l’erogazione solo dopo la ripartizione dell’utile, ovvero dopo l’approvazione del bilancio dell’esercizio precedente. Per le richieste dei primi mesi dell’anno, anche se con parere favorevole, non si potranno fare anticipazioni delle somme.
E’ fatta salva la possibilità di adeguare, con decisione del Comitato attività Sociali e Comunità, i termini di presentazione delle richieste indicati nel comma 1 a particolari esigenze straordinarie.
Le richieste di ammissione a contributi devono essere indirizzate alla Cassa Rurale (presso ufficio Segreteria Generale e/o alla Filiale di riferimento) e devono essere formalizzate compilando l’apposita modulistica scaricabile dal sito internet della Cassa (xxx.xx-xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx).
Per le richieste di importo maggiore di € 3.000,00, si richiede di allegare alla domanda documentazione integrativa quale:
- bilancio preventivo e consuntivo dell’esercizio pregresso con indicate le risultanze finali applicate al bilancio corrente;
- relazione illustrativa delle attività o delle iniziative per le quali si richiede il contributo;
- preventivo di spese ed entrate relativo alle attività o alle iniziative per le quali si richiede il contributo, con specificazione degli istituti bancari presso cui si è richiesto il contributo per la medesima attività o iniziativa;
- copia atto costitutivo, statuto o programma (la prima volta e ad ogni variazione di questo);
e l’invio successivo all’utilizzo dei fondi di documentazione che illustri la promozione dell’immagine della Cassa nelle attività e/o le iniziative per le quali è stato ricevuto il contributo. A titolo di esempio tale documentazione potrà essere costituita da dépliant, manifesti, foto, articoli, resoconti … dell’evento dalla quale si desuma l’inserimento del nostro logo e/o il sostegno della Cassa Rurale all’attività dell’Associazione.
Art. 6: Erogazione dei contributi e rendicontazione
L’erogazione dei contributi è disposta, con provvedimento del Consiglio di Amministrazione su proposta dei Comitati Locali e del Comitato Attività Sociali e Comunità, entro un mese dalla
delibera qualora si tratti di erogazioni liberali ed entro un mese dalla consegna della documentazione da parte dei beneficiari negli altri casi.
Nel caso non venga recapitata alla Segreteria Generale la documentazione completa (verbali e liste), può essere sospesa l’erogazione dei contributi.
L’esame della conformità e dell’ammissibilità delle domande di contributo è effettuato dall’Ufficio Segreteria Generale in collaborazione con il Comitato attività Sociali e Comunità.
Il contributo assegnato sarà revocato o rideterminato in diminuzione, con conseguente obbligo di restituzione dell’importo anticipatamente erogato, nei seguenti casi:
- rinuncia formale, da parte del beneficiario, del contributo assegnato;
- mancato svolgimento dell’attività/iniziativa oggetto di contributo;
- grave e sostanziale difformità tra l’attività/iniziativa prevista in sede di richiesta della provvidenza ed attività/iniziativa effettivamente realizzata;
- promozione da parte dell’Associazione/Ente di loghi e marchi concorrenti alla Cassa se non espressamente autorizzati;
- qualora entro il 15 dicembre di ogni anno l’ente o l’associazione non fornisca la documentazione richiesta.
Art. 7: Sponsorizzazioni, propaganda, pubblicità
Le sponsorizzazioni riguardano gli interventi che intendono promuovere il nome e l’immagine della Cassa, specialmente nei territori di competenza, attraverso l’utilizzo di messaggi, informazioni e marchi capaci di colpire l'attenzione dei destinatari allo scopo di diffondere la conoscenza della Cassa e dei suoi servizi.
La sponsorizzazione consiste nell'erogazione di somme ai destinatari individuati dall’art. 2, per l'organizzazione di attività e manifestazioni sportive, musicali o di altro genere, nonché convegni, ponendo particolare attenzione sul ritorno in termini di propaganda e di pubblicità delle spese sostenute.
I criteri di ammissione, i termini e le modalità di richiesta e di rendicontazione sono quelle individuate dai precedenti artt. 4, 5 e 6.
La Cassa sottoscrive con il destinatario della sponsorizzazione apposita convenzione/accordo di sponsorizzazione. Qualora, considerata la natura del beneficiario, non sia possibile giungere alla definizione di un accordo di sponsorizzazione, la Cassa potrà comunque procedere all’erogazione, contabilizzando la stessa:
- all’interno dei costi d’esercizio indeducibili (erogazione liberale);
- tra le spese di pubblicità, qualora si configuri come “acquisto di spazio pubblicitario” (esempio pagamento fatture tipografia per locandine con presenza del logo Cassa Rurale, pagamento fatture per acquisto coppe con logo CR, ecc. …).
Il presente articolo è applicabile solo per erogazioni che esulano dall’utilizzo del Fondo di Beneficenza e mutualità.