PROCEDURA RISTRETTA PER LA FORNITURA DI GAS TERAPEUTICI PER L’AZIENDA ULSS N. 7, PER 60 (SESSANTA) MESI, EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER ULTERIORI 48 (QUARANTOTTO) MESI,
PROCEDURA RISTRETTA PER LA FORNITURA DI GAS TERAPEUTICI PER L’AZIENDA ULSS N. 7, PER 60 (SESSANTA) MESI, EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER ULTERIORI 48 (QUARANTOTTO) MESI,
CAPITOLATO SPECIALE PER GARA
INDICE
PARTE I – IL CONTRATTO
Art. 1 – Disposizioni generali (riferimenti normativi) 4
Art. 2 – Oggetto della fornitura 4
Art. 3 – Durata del contratto/fornitura 4
Art. 4 – Contratto 5
Art. 5 – Prezzi 5
Art. 6 – Caratteristiche della fornitura 5
Art. 7 – Quantità e stato fisico dei gas 6
Art. 8 – Caratteristiche dei prodotti liquidi e gassosi 7
Art. 9 – Contenitori dei prodotti liquidi e gassosi 7
Art. 10 – Deposito cauzionale definitivo 10
Art. 11 – Revisione prezzi 11
Art. 12 – Subappalto 12
Art. 13 – Cessione del credito 12
Art. 14 – Variazioni soggettive 12
PARTE II – L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Art. 15 – Esecuzione del contratto 13
Art. 16 – Messa a disposizione contenitori 13
Art. 17 – Comodato d’uso 18
Art. 18 - Responsabile per l’esecuzione del servizio 19
Art. 19 – Controlli quali-quantitativi 19
Art. 20 – Sicurezza sul lavoro e D.U.V.R.I. 20
Art. 21 – Modalità di fatturazione, pagamenti e tracciabilità 20
Art. 22 – Garanzie sul prodotto 21
Art. 23 – Coperture assicurative 22
PARTE III – LE CONTESTAZIONI E CONTROVERSIE
Art. 24 – Contestazioni e controversie 23
Art. 25 – Risoluzione del contratto 24
Art. 26 – Recesso unilaterale 25
PARTE IV – LE NORME FINALI
Art. 27 – Trattamento dati personali 26
Art. 28 – Comunicazioni 26
Art. 29 – Spese contrattuali 27
Art. 30 – Foro competente 27
Art. 31 – Clausola finale 27
PARTE I
IL CONTRATTO
ART. 1
Disposizioni generali (riferimenti normativi)
L’attività contrattuale dell’Azienda ULSS n. 7 è retta dal Codice Civile, dalla normativa specifica vigente in materia e dalla lex specialis di gara.
ART. 2
Oggetto della Fornitura
Il presente Capitolato Speciale ha per oggetto la fornitura di GAS TERAPEUTICI per l’Azienda ULSS n. 7 ULSS 7, per 60 (sessanta) mesi, eventualmente rinnovabili per ulteriori 48 (quarantotto) mesi.
L’importo complessivo a base d’asta è di € 900.000,00 + IVA per il periodo di 60 mesi.
Non saranno accettate, e quindi saranno escluse dalla gara, offerte con prezzi superiori o uguali alla base d’asta.
D.U.V.R.I.: l’attività prevista per la fornitura in oggetto (non risultando a contatto diretto con attività sanitarie e non prevedendo l’espletamento di attività in presenza di utenti) non comporta in generale rischi di interferenza per i quali sia necessaria la predisposizione del D.U.V.R.I. .
La gara avverrà mediante procedura ristretta ai sensi del D.Lgs.163/2006.
ART. 3
Durata del contratto/fornitura
Il contratto avrà la durata di 60 (sessanta) mesi, eventualmente rinnovabili per ulteriori 48 (quarantotto) mesi e decorrerà dalla data di stipula del contratto.
I primi dodici mesi, a partire dalla data di stipula del contratto, saranno considerati come periodo di prova, ai fini della verifica della rispondenza qualitativa.
Qualora nel suddetto periodo la fornitura si riveli non corrispondente a quanto richiesto dal Capitolato Speciale, la Azienda ULSS n. 7 potrà recedere dal contratto, con decisione motivata.
La ditta aggiudicataria, avrà l’obbligo di continuare la fornitura alle condizioni convenute, per consentire la definizione delle procedure relative all’espletamento di una nuova gara e, comunque, per un periodo non superiore a 9 mesi dalla data di scadenza del contratto.
Qualora, nel corso del rapporto contrattuale, venisse stipulato un contratto a seguito di espletamento di una procedura centralizzata a livello regionale o di Area Vasta o Consip per l’affidamento della fornitura oggetto della presente gara, questa Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di recedere dal contratto, mediante invio di apposita nota con ricevuta A.R., con preavviso di 30 giorni rispetto alla data di recesso, ai sensi dell’art. 1373 del Codice Civile e dell’art. 21 sexies della legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni con gli effetti dell’art. 1373, II comma, del Codice Civile, senza che la Ditta aggiudicataria possa avanzare alcuna pretese di natura risarcitoria.
ART. 4
Contratto
Successivamente all’aggiudicazione definitiva sarà stipulato apposito contratto in forma scritta ai sensi e con le modalità previste dagli artt. 11 e 79 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
In caso d’urgenza, il committente nelle more della stipula del contratto, può disporre l’anticipata esecuzione dello stesso, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.,
Nel caso in cui la ditta aggiudicataria, ai sensi del medesimo comma 9 dell’art. 11 del sopra citato Decreto Legislativo, si sciolga dal vincolo dell’aggiudicazione e, conseguentemente, non stipuli il contratto, l’Azienda ULSS n. 7 si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria definitiva di gara, al fine di individuare il nuovo offerente affidatario e potrà riservarsi la facoltà di escussione del deposito cauzionale provvisorio.
L’Azienda ULSS 7 si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria anche nel caso in cui l’aggiudicatario receda dal contratto.
Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.
La ditta appaltatrice con la sottoscrizione del contratto si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/2010 ed in particolare dall’art. 3 “tracciabilità dei flussi finanziari”.
ART. 5
Prezzi
I prezzi di aggiudicazione sono fissi per tutta la durata contrattuale, salvo quanto previsto ai successivi capoversi e dall’art. 11 del presente Capitolato Speciale, laddove ricorrano le condizioni.
Per quanto riguarda i prezzi dei gas soggetti alle variazioni AIFA, lo sconto di gara rimane fisso per tutta la durata della fornitura.
Nel caso di diminuzioni, anche temporanee, del prezzo ex factory per effetto di provvedimenti dell’Agenzia Italiana per il Farmaco o per qualsiasi altro motivo, il prezzo di fornitura dovrà essere ridotto, con decorrenza stabilita nel provvedimento di modifica, applicando comunque al nuovo prezzo ex factory deivato, la percentuale di sconto offerta in gara.
Nel caso di aumento del prezzo ex factory per effetto di provvedimenti dell’Agenzia Italiana per il Farmaco, il prezzo di fornitura sarà aumentato, con decorrenza dalla data stabilita nel provvedimento di modifica, applicando comunque al nuovo prezzo ex factory deviato, la percentuale di sconto offerta in gara.
Per i gas che nel corso della fornitura acquisiranno l’AIC, eventuali aumenti di prezzo saranno oggetto di negoziazione con l’Azienda ULSS n. 7 ULSS n. 7.
E’ fatto obbligo alla ditta di comunicare i nuovi prezzi di fornitura, conseguenti alle variazioni di cui sopra, per iscritto all’Azienda ULSS n. 7 ULSS n. 7 entro 15 giorni dalla data del provvedimento. In assenza di una comunicazione formale, non saranno riconosciuti aumenti di prezzo fino a che la stessa non sarà pervenuta.
In caso di sostituzione di gas medicinali, derivanti da adeguamenti a provvedimenti ministeriali o a nuova autorizzazione all’immissione in commercio (AIC), la sostituzione delle relative bombole entro i termini di legge è da considerarsi a carico del fornitore.
ART. 6
Caratteristiche della Fornitura
Il presente Capitolato Speciale ha per oggetto la fornitura di gas medicali e tecnici presso:
• il Presidio Ospedaliero di Conegliano,
• il Presidio Ospedaliero di Vittorio Veneto,
• il Presidio De Gironcoli di Conegliano,
• l’Hospice di Vittorio Veneto.
LAzienda ULSS n. 7 si riserva la facoltà di estendere, alle medesime condizioni economiche e tecniche, le forniture ed i servizi ad altre strutture ad oggi non comprese nel presente appalto.
Il presente appalto deve garantire:
a. La fornitura di tutti i gas medicinali e tecnici nelle quantità necessarie alle attività sanitarie e l’erogazione senza discontinuità dei gas richiesti presso ogni singola utenza (posti letto, apparecchiature, ambulatori, laboratori, ecc.) dei Presidi di cui sopra;
b. La messa a disposizione in comodato d’uso gratuito di tutti i recipienti fissi e mobili (bombole, pacchi bombole, dewar) conformi alla normativa vigente, al fine di permettere la fornitura di cui al punto precedente.
ART. 7
Quantità e Stato Fisico Dei Gas
La Ditta dovrà fornire all’Azienda ULSS n. 7 i gas medicinali, tecnici e di laboratorio nelle quantità sottoelencate:
GAS LIQUIDI | USO | QUANTITA’/ANNO |
Ossigeno F.U. | Medicale | mc 285.000 |
Protossido d’Azoto F.U. | Medicale | Kg 2.000 |
GAS COMPRESSI IN BOMBOLE | USO | QUANTITA’/ANNO | ||
Ossigeno gassoso F.U. | Bombole da L 0,5 a L 4 | Medicale | bb | 800 |
Ossigeno gassoso F.U. | Bombole da L 5 a L 30 | Medicale | mc | 1500 |
Ossigeno gassoso F.U. | Bombole da L 31 a X 00 | Xxxxxxxx | xx | 0000 |
Xxxx Xxxxxxxxxx X.X. | Bombole o pacchi bombole | Medicale | mc | 180 |
Anidride Carbonica F.U. | Bombole di capacità varie (con e/o senza tubo pescante) | Medicale | kg | 880 |
MISCELE | USO | QUANTITA’/ANNO | |
Miscela ternaria 3mix diverse in Bombole da L10 a L 50 bombole da L 10 a L 5 | Medicale | bb | 10 |
Miscela quaternaria 4 mix diverse in bombole da L 10 a L Bombole da L 10 a L 50 50 | Medicale | bb | 3 |
Miscela quaternaria per Bombole da L 50 spirometro in bombole da L 50 | Medicale | bb | 2 |
Miscela 5 mix diverse in Bombole da L 10 a L 50 bombole da L 10 a L 50 | Medicale | bb | 6 |
Le quantità indicate sono derivate da dati relativi ai consumi “storici” e pertanto devono ritenersi indicative potendo variare in più o in meno del 20% ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione in relazione all’effettivo fabbisogno, senza che per questo la Ditta aggiudicataria abbia a pretendere variazioni di prezzo.
Qualora, nel corso della durata contrattuale, la Ditta appaltatrice immetta nel mercato prodotti di migliori caratteristiche per rendimento e funzionalità, gli stessi dovranno essere proposti in sostituzione a quelli aggiudicati, senza applicazione di condizioni economiche peggiorative per l’Azienda ULSS n. 7. La Ditta appaltatrice sarà tenuta a darne comunicazione all’Azienda ULSS n. 7 che ha la facoltà di accettare o meno quanto proposto.
Le attività oggetto del presente appalto potranno essere ulteriormente ridotte in conseguenza di manovre di contenimento della spesa sanitaria operate dallo Stato o dalla Regione Veneto o da altro Ente pubblico
preposto.
La Ditta Aggiudicataria dovrà inoltre fornire, su richiesta della Azienda ULSS n. 7, altri gas, rispetto a quelli sopra elencati, per uso tecnico, medicinale e di laboratorio in contenitori portatili, adeguati alle esigenze dei vari servizi e nel rispetto della normativa vigente, previa negoziazione.
ART. 8
Caratteristiche dei Prodotti Liquidi e Gassosi
I gas medicinali, liquefatti e gassosi, dovranno corrispondere perfettamente ai requisiti di purezza previsti dalla Farmacopea Ufficiale Italiana e dovranno essere forniti, immagazzinati e distribuiti dalla ditta aggiudicataria secondo la normativa vigente (D.Lgs n. 219/06 e relative disposizioni di attuazione di cui al Decreto 29.02.2008).
Dal 01.01.2010 i gas medicinali dovranno essere provvisti di idoneo A.I.C., secondo la vigente legislazione in materia.
Per tutti i gas medicinali, dovrà essere assicurata la tracciabilità dei lotti di produzione e l'etichettatura dei recipienti (etichetta indicante nome del gas, nome del fornitore e del riempitore, numero di lotto, officina di produzione) secondo quanto previsto dall’attuale normativa vigente (A.D.R. e Farmacopea Europea). All’atto della consegna essi dovranno essere accompagnati da copia del certificato di analisi dei relativi lotti.
I prodotti gassosi per uso tecnico e/o di laboratorio avranno le caratteristiche, di volta in volta specificatamente richieste, in funzione dell'uso cui gli stessi verranno destinati.
Per gli eventuali prodotti classificati come dispositivi medici, la ditta dovrà comunicare all’Azienda ULSS n. 7:
• Il Codice Nazionale Dispositivi
• Il nome e il Ref. del Fabbricante
• L’unità di misura dichiarata dal Fabbricante
ART. 9
Contenitori dei Prodotti Liquidi e Gassosi
1- I prodotti liquefatti saranno forniti e travasati a cura della Ditta aggiudicataria in appositi serbatoi- erogatori fissi ubicati presso l'AZIENDA U.L.S.S 7.
I serbatoi-erogatori, normalmente detti evaporatori freddi, dovranno essere corredati di adeguati dispositivi di sicurezza e gassificazione, rispettare la Circolare del Ministero dell’Interno n. 99 del 15 ottobre 1964 e dovranno portare le seguenti indicazioni minime:
- data di collaudo e costruzione;
- specifiche tecniche: capacità, temperatura min-max di esercizio, pressione min-max;
- schema dell'impianto in modo da consentire una rapida identificazione di valvole ed interruttori sui quali intervenire in caso di urgenza;
- adeguate strumentazioni e/o sistemi che consentano l'immediata identificazione del tipo di prodotto contenuto;
- dati identificativi (nome del prodotto contenuto) e documentazione relativa all’A.I.C.
I serbatoi criogenici di cui sopra, oltre quanto previsto dalla norma, dovranno essere corredati a completo carico della ditta appaltatrice di:
• linea di adduzione criogenica;
• riscaldatore atmosferico;
• valvole di sicurezza certificata;
• valvole di intercettazione;
• valvole di non ritorno;
• presa elettrica per carico completa di linea di adduzione indicata dall’Azienda ULSS n. 7;
• sistema di sghiacciamento completo di linea idraulica di adduzione dal punto indicato dall’Azienda ULSS n. 7.;
• apparecchiature di telecontrollo.
Le piazzole comprendenti i serbatoi, gli impianti e relativi dispositivi di sicurezza e di gassificazione dovranno essere certificati secondo UNI EN ISO 7396-1:2007: Impianti di distribuzione dei gas medicali, da installatore accreditato.
La documentazione tecnica inerente ai serbatoi fissi dovrà essere consegnata (secondo le modalità previste all’art. 28) all’ Azienda ULSS 7 dalla Ditta aggiudicataria entro 15 giorni dalla data di avvenuta comunicazione di aggiudicazione definitiva efficace .
2- I prodotti gassosi dovranno essere forniti in pacchi bombole o bombole.
- Le bombole dovranno avere il corpo e l'ogiva dipinti del colore distintivo del gas contenuto secondo quanto previsto dalla normativa vigente (in particolare D.M. trasporti del 07.01.1999 e D.M. Trasporti del 14.10.1999).
• In particolare dovranno avere: Punzonato
- nome e marchio del fabbricante
- numero di serie
- natura del gas contenuto
- pressione max di esercizio
- pressione di collaudo (per i gas liquidi la max quantità di prodotto caricabile espressa in Kg.)
- capacità della bombola
- Tara della bombola escluso valvola
- Data dell'ultimo collaudo
- nome o marchio del proprietario Stampigliato
- numero UN e nome del gas e tipo di purezza (secondo A.D.R. eventuale indicazione del grado di purezza;
- Simbolo rappresentativo delle caratteristiche chimiche della miscela secondo A.D.R. (combustibile comburente, tossico ecc.);
- Composizione qualitativa della miscela ed eventuale sigla commerciale di miscele catalogate per applicazione.
Codice a Barre: i codice a barre dovranno essere indicati come codifica (ad esempio codice 39 o 2/5, alfanumerico o meno, etc.). I codici a barre dovranno essere leggibili dai lettori attualmente utilizzati dall’Azienda ULSS n. 7, ed in particolare dai lettori modello OPTICON OPR-3201 e FUZZY SCAN FBC- 3860.
La pressione delle bombole dovrà essere di 200 bar.
Le bombole di ossigeno destinate ai vari reparti/servizi, al fine di evitare rischi dovuti alla compressione adiabatica durante l’uso dovranno TUTTE essere equipaggiate, di una valvola riduttrice – flussometrica e di adeguata protezione conforme alle normative vigenti, salvo diverse particolare esigenze, in cui dovranno essere equipaggiate con valvola di tipo standard protetta mediante i relativi dispositivi di protezione conforme alle norme vigenti.
Su richiesta, la ditta aggiudicataria dovrà fornire bombole con sistema di controllo elettronico/digitale dello stato di carica/autonomia dei contenitori mobili, senza oneri aggiuntivi.
La Ditta Aggiudicataria dovrà garantire continuativamente una scorta minima per presidio/unità operativa
come definito dalla Direzione Medica di Presidio; a titolo puramente indicativo si riportano i contenitori attualmente in uso:
Bombola GAS | Capacità | Valvola | Presidio Ospedaliero | ||
Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxx X.xx | De Gironcoli | |||
Ossigeno | 1L - 2 L | Riduttrice/Flussometrica | 25 | 15 | 5 |
Ossigeno | 5 L | Riduttrice/Flussometrica | 50 | 50 | 30 |
Ossigeno | 7 L | Riduttrice/Flussometrica | 20 | 20 | 10 |
Ossigeno | 7 L | Standard | 20 | 10 | 10 |
Protossido Azoto | 40L | Standard | 5 | 5 | 2 |
Anidride Carbonica | 5L | Standard | 25 | 20 | 10 |
Le quantità comprendono i contenitori di proprietà dell’Azienda ULSS n.7 ed escludono la dotazione della centrale di sicurezza.
La documentazione tecnica inerente ai contenitori mobili deve essere consegnata (secondo le modalità previste all’art. 28) all’Azienda ULSS 7 dalla Ditta aggiudicataria entro 15 giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva efficace.
La Ditta aggiudicataria dovrà mettere a disposizione dell'Azienda ULSS n. 7 un numero congruo di bombole nelle taglie e sistemi richiesti.
L'Azienda ULSS n. 7 metterà a disposizione della Ditta aggiudicataria il proprio parco bombole, sotto dettagliato, che la stessa potrà, se interessata, utilizzare per la fornitura durante il periodo contrattuale sotto la propria responsabilità.
Resta inteso che le eventuali spese di collaudo necessarie all’utilizzo delle bombole attualmente scadute saranno a carico della Ditta Aggiudicataria.
Bombola GAS | Capacità | Valvola | In uso | Scadute |
Ossigeno | 1 L | Riduttrice/Flussometrica | 25 | 12 |
Ossigeno | 5 L | Riduttrice/Flussometrica | 60 | 37 |
Ossigeno | 7 L | Riduttrice/Flussometrica | 15 | 2 |
Ossigeno | 7 L | Standard | 18 | 2 |
Protossido Azoto | 40L | Standard | -- | -- |
Anidride Carbonica | 5L | Standard | -- | -- |
In ottemperanza alle disposizioni vigenti, le bombole destinate a contenere O2, N2O e CO2 per uso medicinale devono essere identificate con un disco d’acciaio inossidabile allocato fra la ghiera e la valvola, riportante la dizione “PER USO MEDICALE”.
Tutte le attrezzature messe a disposizione dalla ditta aggiudicataria dovranno essere conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza.
L’accettazione delle bombole da parte dell’Azienda ULSS n. 7 non solleva il fornitore dalle responsabilità in merito all’efficienza delle bombole date in consegna.
Si riportano di seguito le formule di conversione che saranno utilizzate per il calcolo dei prezzi, qualora l’unità di misura richiesta nell’offerta sia diversa rispetto all’unità di misura espressa per la capacità dei contenitori:
Ossigeno – pressione di carica 200 bar a 00x- xx x xxxx x xx (xxxxx x 200/1000) +10%
Capacità (litri) | Contenuto di ossigeno approssimato per difetto metri cubi |
0,5 | 0,11 |
1 | 0,22 |
2 | 0,44 |
3 | 0,66 |
5 | 1,10 |
7 | 1,54 |
10 | 2,20 |
14 | 3,08 |
15 | 3,30 |
20 | 4,40 |
27 | 5,94 |
30 | 6,60 |
40 | 8,80 |
50 | 11,00 |
Protossido d’azoto da litri a kg (litri x 0,75)
Capacità (litri) | Contenuto in kg |
3 | 2,25 |
5 | 3,75 |
10 | 7,50 |
14 | 10,50 |
27 | 20,25 |
40 | 30,00 |
50 | 37,50 |
Anidride carbonica da litri a kg (litri x 0,75)
Capacità (litri) | Contenuto in kg |
1 | 0,75 |
3 | 2,25 |
5 | 3,75 |
7 | 5,25 |
10 | 7,5 |
14 | 10,50 |
20 | 15 |
27 | 20,25 |
33 | 24,75 |
40 | 30 |
50 | 37,50 |
ART. 10
Deposito cauzionale definitivo
La Ditta aggiudicataria, a garanzia dell’esatto e completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi stessi, nonché del rimborso delle somme che l’Azienda ULSS n. 7 abbia eventualmente pagato in più durante l’esecuzione della
fornitura, dovrà costituire presso l’Azienda ULSS n. 7, ed entro 15 giorni dalla richiesta, un deposito cauzionale definitivo.
L’ammontare del deposito è pari al 10% dell’importo contrattuale, al netto di I.V.A., in base alle previsioni contenute ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e secondo le modalità in esso previste.
L’importo è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico dovrà segnalare il possesso del requisito, e lo dovrà documentare producendo copia dichiarata conforme all’originale ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R. 445/2000, della suddetta certificazione.
Qualora la costituzione del deposito cauzionale definitivo non avvenga entro i termini sopraccitati, l’Azienda ULSS n. 7 potrà revocare l’aggiudicazione.
Il deposito cauzionale definitivo è mantenuto nell’ammontare stabilito, secondo il dispositivo di cui al comma 3 dell’art. 113 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., per tutta la durata del contratto e, pertanto, va reintegrato qualora l’Azienda ULSS n. 7 medesima effettui su di esso prelevamenti per fatti connessi all’incompleto e irregolare adempimento degli obblighi contrattuali. Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della lettera di comunicazione dell’Azienda ULSS 7, sorge in quest’ultima la facoltà di risolvere il contratto. Sono fatte salve le azioni per il risarcimento dei conseguenti danni subiti (art. 1382 c.c.)
Si dovrà riportare la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione – art. 1944 del Codice Civile – nei riguardi dell’Impresa obbligata e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile. Se il deposito è costituito mediante polizza fideiussoria o atto di fidejussione si dovrà inoltre, inserire il formale impegno del fideiussore a pagare la somma garantita entro 15 giorni dal ricevimento di semplice richiesta scritta.
Il deposito dovrà ritenersi svincolato, solo dopo l’esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali, fatto salvo quanto stabilito nel citato art. 113 del D.Lgs. 163/2006, e ss.mm.ii..
ART. 11
Revisione Prezzi
I prezzi potranno essere sottoposti ad eventuale adeguamento, ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., a partire dal secondo anno contrattuale, soltanto con riferimento alle voci di prezzo escluse dagli adeguamenti AIFA, secondo le seguenti modalità:
• entro e non oltre il ventesimo giorno precedente la data di scadenza del 1° anno contrattuale, ed entro lo stesso termine degli anni successivi, la ditta aggiudicataria può inoltrare alla Azienda ULSS
n. 7 istanza di variazione del prezzo, prevista dall’art. 115 del D.Lgs. 163/2006, accompagnata da documentazione dimostrativa della variazione richiesta, costituita dalle pubblicazioni di cui all’art. 7, comma 4 lett. c), e del comma 5, o, in mancanza, dagli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI), editi dallo stesso ISTAT, con riferimento alle tabelle contenenti le variazioni percentuali di ciascun mese rispetto all’anno precedente. Di questi dodici valori mensili si effettuerà una media aritmetica semplice troncata escludendo dal calcolo il valore più alto e il valore più basso. Il valore così calcolato costituirà l’indice da applicarsi per la revisione prezzi;
• ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. 163/2006 la revisione del prezzo viene operata dai dirigenti responsabili della procedura contrattuale sulla base di un’istruttoria cui, a richiesta, può partecipare il contraente e dall’esito della quale può essere definito il nuovo prezzo;
• la variazione dei prezzi avrà effetto dal primo giorno dell’anno successivo di validità del contratto.
ART. 12
Subappalto
Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006.
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda ULSS n. 7.
Con il deposito del contratto di subappalto, la ditta appaltatrice deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti (tra cui l’autocertificazione della comunicazione antimafia, prodotta dal rappresentante legale e da tutti gli amministratori, certificato o dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 38, D.Lgs. n. 163/2006).
Copia del contratto di subappalto dovrà essere depositata presso l’Azienda ULSS n. 7 almeno 20 giorni prima della data di inizio dell’esecuzione della fornitura o delle prestazioni date in subappalto.
L’affidatario è responsabile in solido con il subappaltatore, per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto, dell’osservanza delle norme relative al trattamento economico o normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.
I subappaltatori trasmettono alla Azienda ULSS n. 7, per tramite dell’affidatario, prima dell’inizio della fornitura, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.
L’Azienda ULSS n. 7 provvederà a corrispondere direttamente ai subappaltatori l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.
La Ditta appaltatrice si attiva, affinché nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena della nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
L’Azienda ULSS n. 7 verificherà l’inserimento di detta clausola nei relativi contratti.
La Ditta appaltatrice e il subappaltatore che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2006 procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l’Azienda ULSS n. 7 e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo.
ART. 13
Cessione del credito
Per le cessioni dei crediti derivanti dai contratti si applicano integralmente le disposizioni previste dall’art. 117 del D.Lgs.vo 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
ART. 14
Variazioni soggettive
E’ vietata la cessione del contratto, fatto salvo quanto indicato all’art. 116 del D.Lgs 163/2006.
In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente l’Azienda ULSS n. 7 si riserva la facoltà di risolvere il diritto di contratto (art. 1456 c.c.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 c.c.)
Le vicende soggettive dell’esecutore del contratto sono disciplinate dall’art. 116 del D.Lgs. 163/2006.
PARTE II
L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
ART. 15
Esecuzione del contratto
La Ditta appaltatrice è tenuta all’esecuzione a regola d’arte, secondo gli usi commerciali, della fornitura dei beni oggetto del presente Capitolato. Nell’ esecuzione la Ditta appaltatrice è tenuta alla diligenza ed a una particolare attenzione qualitativa derivante dalla caratteristica sanitaria ed ospedaliera della fornitura, adottando tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione della merce durante il trasporto.
Gli eventuali oneri rimangono a carico dell’aggiudicataria la quale garantisce altresì che i prodotti oggetto della contrattazione, siano conformi alle prescrizioni di legge per le specifiche categorie merceologiche cui appartengono.
Nell’ottica delle responsabilità fissate dal Decreto Legislativo n. 219 del 24 aprile 2006 e successivi Decreti di modifica ed integrazione, la Ditta aggiudicataria dovrà essere in grado di gestire l’intero processo di consegna, monitoraggio, tracciabilità e garanzia del prodotto/farmaco
ART. 16
Messa a Disposizione Contenitori
A. Per la fornitura di gas liquidi e gassosi, la ditta aggiudicataria dovrà mettere a disposizione, SERBATOI EROGATORI, secondo quanto previsto dall’art. 9 del presente Capitolato Speciale, a titolo di comodato gratuito presso le sedi sotto riportate quanto segue:
per Ossigeno liquido:
➢ presso XXXXXXXX XX XXXXXXXXXX – Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx 0
N. 1 serbatoio-erogatore (comunemente detto evaporatore) con capacità di circa litri 6.000, corredato di dispositivi di gasificazione, da adibirsi allo stoccaggio, ed erogazione di ossigeno liquido.
➢ presso OSPEDALE DI XXXXXXXX VENETO – Via forlanini, 71
N. 1 serbatoio-erogatore (comunemente detto evaporatore) con capacità di circa litri 6.000, corredato di dispositivi di gasificazione, da adibirsi allo stoccaggio, gasificazione ed erogazione di ossigeno liquido.
➢ presso OSPEDALE DE GIRONCOLI DI CONEGLIANO – Xxx Xxxxxxx Xxxxx,000
N. 1 serbatoio-erogatore (comunemente detto evaporatore) con capacità di circa litri 3.000, corredato di dispositivi di gasificazione, da adibirsi allo stoccaggio, gasificazione ed erogazione di ossigeno liquido.
➢ presso HOSPICE di Vittorio Veneto – Xxx Xxxxxxxxx
X. 0 serbatoio-erogatore (comunemente detto evaporatore) con capacità di circa litri 2.000, corredato di dispositivi di gasificazione, da adibirsi allo stoccaggio, gasificazione ed erogazione di ossigeno liquido.
La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere, a totale sua cura e spese, all'installazione degli impianti erogatori di cui ai punti sopraccitati, all'eventuale modifica del basamento nonchè all'allacciamento alla rete di distribuzione ed agli impianti elettrici esistenti.
Si precisa che la Ditta aggiudicataria dovrà accollarsi anche le spese relative:
• al conferimento all'Azienda ULSS n. 7 di tutte le informazioni necessarie per l'ottenimento
dell'autorizzazione preventiva dell'Organo di Vigilanza competente per territorio, relativamente ai progetti di nuove installazioni o modifiche di installazioni esistenti;
• all'esecuzione di ogni opera eventualmente pretesa dai Vigili del Fuoco;
• al noleggio di idonea gru per il posizionamento degli evaporatori;
• nonché a tutte le eventuali opere e assistenze che a qualsiasi titolo si rendessero necessarie per rendere gli impianti perfettamente funzionanti.
Tutte le eventuali opere fisse (es. linee elettriche ecc.) alla scadenza del contratto, rimarranno di proprietà dell’Azienda ULSS n. 7.
Tutti gli evaporatori dovranno essere dotati di dispositivi di sicurezza atti al rilievo e segnalazione a distanza, con sistema di trasmissione xxx xxxx, xx xxxxxx di livello e di pressione.
I livelli di carica del suddetto dovranno essere visibili attraverso un Sistema Informativo in qualsiasi momento attraverso un servizio accedibile via intranet web.
Le soglie di livello, di cui la prima fissata per determinare il normale rifornimento e la seconda di assoluta emergenza (da individuare in funzione dei consumi medi dell'Ente utilizzatore), e la soglia di pressione di rete, devono essere direttamente rilevate, controllate, registrate e gestite con apposita apparecchiatura 24 h su 24 h dal servizio assistenza della Ditta aggiudicataria, onde consentire l’attivarsi in tempo reale della struttura che si occupa del rifornimento o del servizio di pronto intervento, se trattasi di anomalia di funzionamento.
Tutte le opere ed i costi di gestione accessori necessari per rendere il sistema di controllo funzionante (stesura di linee telefoniche, elettriche, installazione di antenne, canoni telefonici, ecc…) dovranno essere completamente a carico della Ditta aggiudicataria.
In ogni caso le caratteristiche dei prodotti proposti dovranno essere compatibili con le specifiche del sistema informatico attualmente in funzione, assicurando di adeguare comunque quanto fornito alle configurazioni ritenute ottimali dal Servizio per l’Informatica.
Le operazioni di messa a disposizione/manutenzioni degli evaporatori sopra citati dovranno essere dettagliate e concordate con l’ Azienda ULSS n. 7.
La Ditta aggiudicataria dovrà porre il massimo scrupolo per assicurare che la continuità della distribuzione gas medicinali alle utenze non venga compromessa a causa del compimento delle operazioni tecniche di sostituzione di erogatori e dei materiali/impianti esistenti.
Dovrà inoltre assicurare tale continuità anche per il consumo di ossigeno in pacchi bombole e per ogni altro materiale di consumo a completo carico della ditta aggiudicataria.
La Ditta aggiudicataria sarà tenuta a fornire (secondo le modalità previste all’art. 28) all’Azienda ULSS 7 tutte le indicazioni tecniche relative all’installazione dei serbatoi e delle connesse apparecchiature di controllo entro 15 giorni dalla data di avvenuta comunicazione di aggiudicazione definitiva efficace .
La Ditta aggiudicataria dovrà altresì provvedere alla gestione, messa a disposizione, installazione, oltre che dei dispositivi per il rilievo dei livelli e della pressione sugli Evaporatori Freddi come sopra descritto, di un opportuno sistema di controllo telematico, per gestire, in ogni struttura/impianto aziendali interessati:
➢ Centrali Bombole Ossigeno Medicinale di riserva:
• Avviso funzionamento
• Pressione rete
• Pressione rampa dx
• Pressione rampa sx
• Pressione rampa emergenza
➢ Centrali per la produzione di Aria medicinale per compressione di aria esterna:
• Pressione rete
• Blocco compressore 1
• Blocco compressore 2
➢ Centrali Bombole Aria medicinale di riserva:
• Avviso funzionamento
• Pressione rete
• Pressione rampa dx
• Pressione rampa sx
• Pressione rampa emergenza
➢ Centrali di Aspirazione Endocavitaria (vuoto)
• Pressione rete vuoto
• Anomalia generale
• Blocco Pompa 1
• Blocco Pompa 2
• Blocco Pompa 3
➢ Centrali in Bombole per erogazione Protossido d’Azoto Medicinale
• Pressione rete
• Pressione rampa dx
• Pressione rampa sx
• Pressione rampa emergenza
La Ditta Aggiudicataria dovrà garantire che le prescrizioni minime di tale gestione degli allarmi nel Sistema Informatico prevedano:
➢ la dotazione di dispositivi atti al rilievo e segnalazione a distanza;
➢ un sistema di trasmissione via cavo o wireless, prevedente anche un mezzo di trasmissione di backup nel caso di fuori servizio del mezzo primario;
➢ una centralina hardware localizzata in una postazione presidiata definita dalla Azienda ULSS n. 7;
➢ un software di interfaccia in grado di visualizzare la situazione di funzionamento e/o di allarme in tempo reale;
➢ il settaggio di soglie di livello e di pressione per individuare due eventi: il primo determinante il livello di attenzione ed il secondo di assoluta emergenza;
➢ la diretta rilevazione, controllo, registro e gestione, con apposite apparecchiature, 24 ore su 24 ore, dal servizio assistenza della Ditta Aggiudicataria.
La Ditta Aggiudicataria dovrà provvedere con la formula “Chiavi in Mano” alla gestione, messa a disposizione e installazione dei dispositivi atti al rilievo degli stati di funzionamento e di allarme su tutte le centrali di erogazione e stoccaggio dei gas medicinali ed in particolare dovrà considerare che tutti i segnali provenienti dai trasmettitori montati, sia sugli evaporatori freddi che sui quadri degli impianti per le riserve, siano contemporaneamente trasmessi:
➢ per via cablata, presso locale della Azienda ULSS n. 7, ad un display sinottico che la Ditta metterà a disposizione;
➢ per via telematica, direttamente al centro computerizzato di raccolta e smistamento segnali, opportunamente attrezzato ed in esercizio presso la Ditta Aggiudicataria, onde consentire l’attivarsi in tempi reali dell’organismo interessato: se trattasi di rifornimento del servizio che si occupa della distribuzione dei gas; se trattasi di anomalia di funzionamento del servizio di pronto intervento;
➢ attraverso il sistema informatico con trasmissione di mail o altro tipo di segnalazione direttamente agli incaricati della Azienda ULSS n. 7;
➢ tutti i punti controllati dovranno essere facilmente visibili e intuitivi attraverso una piattaforma intranet web.
La ditta dovrà inoltre fornire ed installare, presso locale indicato dal Servizio Tecnico, postazione hardware con monitor LCD 42”, completo di tutti gli oneri per il perfetto funzionamento, reti e linee comprese, atta a visualizzare quanto sopra in tempo reale.
Il sistema di controllo e monitoraggio dovrà essere totalmente compatibile con il sistema Informatico dell’Azienda ULSS n. 7, ed in particolare con l’infrastruttura di rete ed il firewall.
Il sistema di controllo e monitoraggio dovrà potersi collegare, oltre che tramite la rete aziendale, anche mediante altro mezzo trasmissivo completamente indipendente, quale telefono GSM o ponte radio o altro.
Al fine di definire meglio le caratteristiche del Sistema Informatico dell’Azienda ULSS n. 7, si riportano i sistemi di cui dispone l’Azienda:
• una piattaforma di server funzionanti con Windows 2k8,realizzata con VMwareVSphere 5.2, sui quali sono installati gli applicativi aziendali di gestione, pubblicati sulle postazioni degli utenti attraverso Citrix XenApp 6.5 e Citrix Receiver, e che si avvalgono del data base Oracle versione 11g RAC – Real Application Cluster oppure di un SQLServer2k8;
• una suite di web server che sono configurati per realizzare le integrazioni fra gli applicativi dei diversi fornitori utilizzando web service rispondenti agli standard HL/7- IHE oppure personalizzati;
• una web mail gestita dal fornitore Wind Telecomunicazioni;
• un installato di circa 1600 postazioni di lavoro, tutte collegate alla stessa rete aziendale e alla piattaforma applicativa di gestione VMware-Windows-Citrix, attrezzate con personal computer o thin- client funzionanti con WindowsXP/Vista/Seven/8, stampanti laser, stampanti di etichette e lettori laser di codici a barre;
• una rete dati Ethernet, a banda larga con dorsali geografiche da 10 Gbps e collegamenti utente da 1 Gbps, realizzata su connettività, passiva e attiva, ridondata verso i due siti delle sale macchine, e configurata senza spanningtree con apparati Cisco di fascia Data Center modello 2960S, 3750X, 6506Ee protocolli TCP/IP in lan, OSPF in wan, http/https via web;
• una rete WiFi in fase di implementazione nei Presidi Ospedalieri, che utilizza WiFi-server Cisco 5800 e Access Point modello AP 3500, con la funzionalità di cleaning di tutte le frequenze che dovessero attivarsi nella propria area di azione;
• un sistema di accesso ad Internet in tecnologia SDH con banda da 60 Mbps, collegato al Provider Wind sul nodo nazionale di Padova via cavo in fibra ottica, protetto da un Firewall Fortigate 3600A e corredato di tutte le policy necessarie per garantire la sicurezza interna, esterna e perimetrale, oltre che accessi veloci e protetti per gli utenti accreditati e connessioni in VPN ssl/IPSec per gli utenti esterni e/o per teleassistenze;
La Ditta Aggiudicataria deve prevedere che i tools/software forniti per eventuali attività di controllo, amministrazione, sorveglianza e monitoraggio devono integrarsi con il sistema informatico ed essere accessibili da qualsiasi postazione in rete aziendale e/o via web/Citrix.
Il sistema di alimentazione elettrico della centralina deve essere compatibile con quello in funzione presso l’Azienda ULSS n. 7 e comunque la centralina deve essere dotata di propri accumulatori che le consentano un funzionamento autonomo effettivo di almeno 8 ore.
La stessa centralina deve essere dotata di un sistema autodiagnosticante tale da consentirle di segnalare comunque i propri eventuali mal funzionamenti e/o la mancanza di alimentazione elettrica mentre il sistema di “reset” deve essere accessibile esclusivamente agli operatori interessati della Azienda ULSS n. 7 e della Ditta Aggiudicataria.
Tutti gli oneri afferenti la gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria nonché i pezzi di ricambio saranno a completo carico della Ditta Aggiudicataria.
La Ditta aggiudicataria sarà tenuta a fornire (secondo le modalità previste all’art. 28) all’Azienda ULSS n. 7 tutte le indicazioni tecniche relative al sistema di controllo e monitoraggio telematico sopradescritto entro 15 giorni dalla data di avvenuta comunicazione di aggiudicazione definitiva efficace .
B. Trasporto e consegna gas liquidi e gassosi in serbatoi e recipienti mobili
Consiste nel garantire nell’ambito della gestione dei depositi di gas medicinali presenti presso la Azienda ULSS n. 7:
▪ la fornitura dei gas come già indicato all’art. 7;
▪ il trasporto e la consegna dei recipienti mobili contenenti gas compressi presso i depositi dei Presidi e/o Strutture dell’Azienda Ulss7;
▪ la tracciabilità dei contenitori mobili;
▪ la sostituzione dei vuoti con pieni;
▪ il trasporto, la consegna e il travaso dei gas allo stato liquido franco evaporatori e/x xxxxxx depositi nel caso di recipienti mobili, secondo una programmazione ben definita, avvisando l’Azienda ULSS
n. 7 il giorno prima della consegna e giungendo negli orari sotto riportati.
I gas medicinali e tecnici, forniti in bombole dell’Azienda ULSS n. 7 ed integrate eventualmente con recipienti di proprietà della Ditta Aggiudicataria, devono essere consegnati nei quantitativi di volta in volta precisati, secondo i seguenti orari:
dal Lunedì al Venerdì: dalle 08:30- alle 12:00
Al momento della consegna, i documenti dovranno essere controfirmati dal personale dell’Azienda ULSS n.
7 ULSS 7 all’uopo preposto.
Ogni consegna deve essere concordata con il suddetto personale dell’Azienda ULSS n. 7.
I gas ordinati devono essere consegnati, nelle qualità e quantità di volta in volta richieste, secondo le seguenti modalità:
➢ entro 4 (quattro) ore dal ricevimento ordine anche telefonico, in casi di urgenza, sette giorni su sette;
➢ entro 2 (due) giorni solari dalla data di ricevimento ordine (anche telefonico o via fax o e-mail); se Venerdì entro Lunedì successivo, per ossigeno, protossido d’azoto e gli altri gas medicinali;
➢ entro 15 (quindici) giorni solari dalla data di ricevimento ordine per tutti i gas non medicinali;
La ,Xxxxx aggiudicataria dovrà dimostrare di disporre di un numero minimo di automezzi, utile e necessario a garantire la funzionalità di un sistema di gestione delle emergenze, in particolar modo:
TIPO AUTOMEZZO | QUANTITA’ |
Automezzo attrezzato per interventi di installazione/manutenzione impianti gas medicinali ed elettrici speciali | 2 |
Autocarro con Gru per trasporto Bombole | 2 |
Autocisterna per trasporto Ossigeno | 5 |
Entro 15 giorni dalla data di avvenuta comunicazione di aggiudicazione definitiva efficace, la stessa ditta aggiudicataria sarà tenuta a fornire (secondo le modalità previste all’art. 28) all’Azienda ULSS n. 7 ULSS 7 tutte le indicazioni tecniche relative al trasporto e consegna dei recipienti mobili, oltre all’elenco dei mezzi che verranno utilizzati per il servizio, con le caratteristiche/quantità minime di cui sopra, e relativa copia dei libretto di circolazione;
C. tracciabilità dei contenitori
Per la tracciabilità dei contenitori, la ditta dovrà produrre almeno i seguenti codici a barre:
- codice a barre dell’id prodotto
- codice a barre della scadenza del prodotto
- codice a barre del numero di lotto
- codice a barre dell’id della bombola
La ditta aggiudicataria s’interfaccerà con la software house individuata dall’Azienda Ulss7 per il software di gestione interna delle forniture e delle richieste dei gas oggetto della presente fornitura.
D. manutenzione serbatoi, stoccaggio bombole e pacchi bombole (utilizzate dalla Ditta Aggiudicataria anche di proprietà dell’Azienda ULSS n. 7)
Dovranno essere effettuati:
• i controlli periodici di funzionalità e la manutenzione programmata degli evaporatori e dei sistemi di misura e segnalazione;
• le prove periodiche di collaudo degli evaporatori, delle bombole e/o altri sistemi di stoccaggio;
• le verifiche, manutenzione e controllo dei riduttori di pressione e flussometri;
• l’espletamento delle pratiche amministrative per l’ottenimento delle autorizzazioni all’uso;
• il controllo del funzionamento apparecchiature sopra indicate in condizioni limite;
• il controllo del funzionamento dei sistemi di rilievo, segnalazione ed allarme in condizioni di emergenza simulata.
Gli operatori della Ditta aggiudicataria, in presenza di irregolari condizioni di funzionamento delle apparecchiature di cui sopra, dovranno provvedere al ripristino della regolarità procedendo, senza previa autorizzazione da parte degli organi tecnici dell’AZIENDA U.L.S.S. n. 7, per ragioni di tempestività, alla sostituzione dei componenti usurati e/o ritenuti in condizioni di non piena affidabilità funzionale e di sicurezza, con componenti perfettamente compatibili con l’impianto e le apparecchiature installate e rispondenti alle normative di sicurezza UNI e ISO vigenti.
A conclusione di ogni intervento, gli operatori dovranno consegnare ai responsabili tecnici dell’AZIENDA
U.L.S.S. n. 7 il verbale attestante l’effettuazione e l’esito della visita, il nominativo degli operatori, il periodo orario in cui è stato effettuato l’intervento e l’elenco dei componenti sostituiti.
La sostituzione dei componenti, e gli oneri derivanti da eventuali approvvigionamenti straordinari, saranno a completo carico della Ditta aggiudicataria.
Inoltre, per la gestione delle condizioni di emergenza, rilevate e segnalate automaticamente dai sistemi di controllo ed allarme, la Ditta aggiudicataria dovrà organizzare un servizio di reperibilità 24 ore su 24.
La Ditta aggiudicataria sarà tenuta a fornire (secondo le modalità previste all’art. 28) all’Azienda ULSS n. 7 tutte le indicazioni tecniche relative alla gestione delle emergenze oltre i piani di manutenzione delle apparecchiature sopracitate entro 15 giorni dalla data di avvenuta comunicazione di aggiudicazione definitiva efficace .
ART. 17
Comodato D’uso
La ditta dovrà mettere a disposizione dell’Azienda U.L.S.S. n. 7, in comodato d’uso gratuito tutti gli evaporatori, le bombole ed i contenitori atti a contenere i gas allo stato compresso e/o liquefatto che si renderanno necessari, per uso medicinale e da laboratorio, nonché tutte le apparecchiature necessarie al funzionamento del sistema per il rilievo dei livelli e della pressione sugli evaporatori previsto al precedente art. 16 punti A.B.C.D.
La ditta fornitrice rimane proprietaria degli evaporatori-erogatori e delle apparecchiature che vengano affidate ai vari reparti/servizi.
L’Azienda ULSS n. 7 si assume l’obbligo di custodire e conservare dette attrezzature con la diligenza dovuta in relazione all’uso cui le stesse sono destinate.
L’installazione e la rimozione degli evaporatori-erogatori e di tutte le altre apparecchiature saranno effettuate
a cura e spese della ditta aggiudicataria.
Fino all’installazione dei contenitori, il fabbisogno di gas verrà assicurato a mezzo di bombole.
L’Azienda ULSS n. 7 è sollevata da qualsiasi responsabilità, di ogni ordine e grado, anche di ogni ordine fiscale, conseguente alla presenza e all’uso di tutte le bombole e degli impianti di contenimento, evaporazione, nonché delle apparecchiature per il rilievo dei livelli e della pressione sugli evaporatori,
Tali derivanti da furto, incendio, danneggiamento da parte di terzi ed altri eventi dannosi fra i quali quelli che possono essere cagionati alla salute di terzi per uso delle apparecchiature fornite in comodato, e ciò in deroga a quanto diversamente prescritto dal vigente codice civile a carico del comodatario, del depositario e del locatario.
La ditta all’aggiudicazione di nuova gara successiva alla presente procedura, si impegna altresì a provvedere tempestivamente a proprie spese e cura al ritiro di tutte le bombole di sua proprietà, nonché degli evaporatori/serbatoi installati, nei termini che saranno concordati con l’Azienda ULSS n. 7 ULSS 7 in modo da non compromettere le attività sanitarie, ponendo il massimo scrupolo per assicurare che la continuità della distribuzione dei gas alle utenze non venga compromessa a causa del compimento di tali operazioni tecniche.
ART. 18
Responsabile per l’esecuzione del servizio
La Ditta aggiudicataria, al fine dei garantire la corretta esecuzione di quanto previsto dal presente capitolato speciale ed al fine di costituire l’interfaccia diretta nei confronti dalla Azienda ULSS n. 7, dovrà individuare un Responsabile che avrà il compito di:
• svolgere e/o coordinare le attività oggetto del presente capitolato;
• ricevere tutte le indicazioni, risposte, decisioni, richieste o altre manifestazioni di volontà e/o di giudizio poste in essere dalla Azienda ULSS n. 7.
In caso di assenza del responsabile dovrà essere indicato il nome di un sostituto.
Per l’Azienda ULSS 7 il Direttore dell’esecuzione del contratto è il Responsabile del Servizio di Farmacia Ospedaliera, che si avvarrà degli specifici Servizi/Strutture aziendali per le componenti del contratto di specifica competenza.
ART. 19
Controlli quali-quantitativi
L’AZIENDA U.L.S.S. 7 si riserva la facoltà di effettuare, con le strumentazioni e con le modalità che riterrà opportune, controlli di tipo qualitativo all’atto della consegna dei prodotti.
I controlli tecnici riguarderanno il perfetto funzionamento dei manometri, dei riduttori flussometri, delle valvole e delle guarnizioni, l’avvenuto collaudo e quant’altro attinente alla distribuzione dei gas.
Agli effetti della liquidazione delle fatture si riconoscerà come quantità quella accertata all’atto di ogni consegna.
L’accettazione dei gas, da parte dell’Azienda ULSS n. 7, non solleva la Ditta aggiudicataria dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai difetti, alle imperfezioni ed ai vizi apparenti od occulti del gas consegnato, non potuti rilevare all’atto della consegna.
Nel caso vengano accertati vizi od imperfezioni come sopra precisato, la Ditta aggiudicataria dovrà sottostare alle penali previste dal presente Capitolato speciale.
Il controllo della qualità sarà effettuato dagli operatori designanti dall’AZIENDA U.L.S.S. 7, i quali potranno effettuare in qualsiasi momento prelievi di campioni dai prodotti forniti ed utilizzati per sottoporli ad analisi e prove, onde verificarne la corrispondenza alle caratteristiche indicate nel presente capitolato speciale.
Nel caso in cui il prodotto risulti non conforme, le spese di analisi saranno addebitate alla Ditta aggiudicataria. Inoltre la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere all’immediata sostituzione con gas conforme.
Nel caso in cui la ditta non provvedesse all’immediata sostituzione, sarà facoltà dell’Azienda ULSS n. 7 provvedervi mediante acquisto presso altro fornitore, fermo restando che tutte le maggiori spese saranno a carico della ditta aggiudicataria unitamente alle penalità di cui all’articolo 24.
Alle stesse penalità soggiacerà la ditta aggiudicataria in caso di mancata somministrazione.
L’ULSS si riserva comunque la facoltà di effettuare controlli quantitativi presso la pesa pubblica più vicina alla sede ospedaliera ricevente, a completo carico della ditta aggiudicataria. La conversione dell’ossigeno in metri cubi sarà effettuata secondo il seguente rapporto: 1Kg=0,763 mc.
ART. 20
Sicurezza sul Lavoro e D.U.V.R.I.
La valutazione dei rischi da interferenza fa seguito al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 Agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.
All’appaltatore fa carico ogni responsabilità inerente all’esecuzione della fornitura, e la responsabilità per gli infortuni del personale addetto, che dovrà essere opportunamente addestrato e istruito.
La valutazione dei rischi propri dell’appaltatore nello svolgimento della propria attività professionale resta a carico dello stesso, come la redazione dei relativi documenti e la informazione/formazione dei propri dipendenti. La ditta appaltatrice è tenuta a garantire il rispetto di tutte le normative riguardante l’igiene e la sicurezza sul lavoro con particolare riferimento alle attività che si espleteranno presso le strutture e i locali dell’ULSS.
Il personale della ditta appaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
La Ditta Aggiudicataria dovrà assicurare al proprio personale la tutela indicata dalle norme relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori dotando gli stessi, ove necessario, dei mezzi di protezione idonei previsti in particolare dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i..
Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato speciale, si rinvia alla normativa vigente in materia di sicurezza.
L’Azienda ULSS n° 7 raccomanda l’adozione di qualsi asi accorgimento per ridurre al minimo la presenza di altre persone oltre agli addetti per le operazioni necessarie alla consegna dei GAS liquido o gassoso, al fine di evitare interferenze fra il personale dipendente di questa ULSS e quello dipendente dalla ditta aggiudicataria o altro personale. Gli oneri della sicurezza sono pertanto pari a €. 0,00 (zero).
Pertanto si richiede che le consegne, vengano tassativamente effettuate presso la sede prevista nell’ordine, all’orario stabilito.
In caso di emergenze la Ditta dovrà attenersi al Piano di Emergenza aziendale che avrà cura di far sottoscrivere/informare a tutti i dipendenti ivi interessati.
ART. 21
Modalità di fatturazione, pagamenti e tracciabilità
I quantitativi di gas ammessi al pagamento saranno esclusivamente quelli accertati all’atto delle singole consegne, a seguito di presentazione di regolare fattura emessa con cadenza mensile distinta per Presidio Ospedaliero.
La fatturazione dovrà essere espressa come segue:
• per le bombole di gas medicinali e tecnici:
D denominazione del prodotto in bombole con l’indicazione della capacità (litri o mc. o Kg.)
D A.I.C. (Autorizzazione Immissione in Commercio) dove esistente,
D codice prodotto dove non esista A.I.C.
D numero di bombole e/o pacchi bombole consegnati
D prezzo relativo a singola bombola e/o al pacco bombola riferito al codice A.I.C. se esistente
D prezzo relativo a singola bombola per i gas senza A.I.C.
• per l’ossigeno liquido:
D denominazione del prodotto
D A.I.C. (Autorizzazione Immissione in Commercio),
D numero di metri cubi consegnati,
D prezzo a metro cubo.
Le fatture pervenute saranno esaminate al fine di accertare:
a) la rispondenza delle quantità esposte con quelle effettivamente consegnate;
b) la concordanza dei prezzi unitari e delle altre condizioni di fornitura, con quelli indicati nel contratto o nell’ordine;
c) l’esattezza dei conteggi e di ogni altra necessaria indicazione, anche ai fini fiscali;
I pagamenti delle forniture, regolarmente consegnati e non contestati, verranno effettuati a mezzo mandato entro 60 (sessanta) giorni, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 231/2002 così come modificato dal X.Xxx. 192 del 9.11.2012, dalla data di ricevimento della fattura o di equivalente richiesta di pagamento.
Il termine di sessanta giorni si calcola dalla data di ricevimento delle merci, qualora la data in cui questa Amministrazione riceve la fattura o la equivalente richiesta di pagamento, sia anteriore a quella del ricevimento delle merci.
Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.
L’ Azienda ULSS n. 7 a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti alla Ditta appaltatrice cui siano state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 cc.).
Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall'art. 3 della L. 136/2010, La Ditta appaltatrice, i subappaltatori e i sub contraenti a qualsiasi titolo interessati dalla fornitura oggetto di appalto devono utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e saranno registrati e saranno registrati sul/sui conto/i corrente/i dedicato/i indicato della Ditta.
Art. n. 22 Garanzie sul prodotto
La Ditta appaltatrice garantisce i beni e i materiali forniti da vizi e difetti per tutto il periodo della garanzia contrattuale decorrente dalla data di accettazione o collaudo.
ART. 23
Coperture Assicurative
La Ditta aggiudicataria dovrà possedere idonee coperture assicurative per eventuali danni diretti ed indiretti causati all’Azienda ULSS n. 7 e/o terzi connessi all’espletamento della fornitura.
La Ditta aggiudicataria dovrà stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi, per danni a cose o persone arrecati nell'espletamento della fornitura, con un massimale unico non inferiore a Euro 5.000.000,00. Copia della polizza dovrà essere consegnata al Servizio Provveditorato ed Economato entro 15 gg. dalla data di comunicazione di aggiudicazione definitiva efficace.
PARTE III
LE CONTESTAZIONI E CONTROVERSIE
ART. 24
Contestazioni e Controversie - Penalità
Qualora la Ditta aggiudicataria omettesse:
• di fornire, all’Azienda ULSS n. 7 la documentazione inerente i serbatoi fissi entro 15 giorni dalla data di avvenuta comunicazione di aggiudicazione definitiva efficace, sarà applicata una penale di € 250,00 (duecentocinquanta) per ogni giorno solare di ritardo;
• di fornire all’Azienda ULSS n. 7 la documentazione inerente i contenitori mobili entro 15 giorni dalla data di avvenuta comunicazione di aggiudicazione definitiva efficace, sarà applicata una penale di € 250,00 (duecentocinquanta) per ogni giorno solare di ritardo;
• di fornire all’Azienda ULSS n. 7 tutte le indicazioni tecniche relative all’installazione dei serbatoi e delle connesse apparecchiature di controllo entro 15 giorni dalla data di comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva efficace, sarà applicata una penale di € 250,00 (duecentocinquanta) per ogni giorno solare di ritardo;
• di fornire all’Azienda ULSS n. 7 la documentazione inerente il sistema di controllo e monitoraggio telematico di cui all’art. 16, entro 15 giorni dalla data di avvenuta comunicazione di aggiudicazione definitiva efficace, sarà applicata una penale di € 250,00 (duecentocinquanta) per ogni giorno solare di ritardo;
• di fornire all’Azienda ULSS n. 7 le indicazioni tecniche relative al trasporto e consegna dei recipienti mobili oltre all’elenco dei mezzi che verranno utilizzati per il servizio, con le caratteristiche/quantità minime di cui all’art. 16, con relativa copia dei libretto di circolazione, entro 15 giorni dalla data di avvenuta comunicazione di aggiudicazione definitiva efficace, sarà applicata una penale di € 250,00 (duecentocinquanta) per ogni giorno solare di ritardo;
• di fornire all’Azienda ULSS n. 7 la documentazione inerente la gestione delle emergenze oltre i piani di manutenzione delle apparecchiature di cui all’art. 16, entro 15 giorni dalla data di avvenuta comunicazione di aggiudicazione definitiva efficace, sarà applicata una penale di € 250,00 (duecentocinquanta) per ogni giorno solare di ritardo;
Al verificarsi di una o più situazioni sopra descritte, l’Azienda ULSS n. 7 ULSS darà un’ulteriore termine massimo di 15 giorni (durante i quali avverrà l’applicazione delle penali sopra menzionate), entro il quale la ditta aggiudicataria avrà l’obbligo di produrre integralmente quanto richiesto. Nel caso in cui la ditta aggiudicataria non adempia a quanto richiesto l’Azienda Ulss n. 7 si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria definitiva di gara, al fine di individuare il nuovo offerente affidatario e di escutere il deposito cauzionale provvisorio.
In riferimento alla fornitura di gas medicali:
Mancando o ritardando il fornitore ad uniformarsi agli obblighi contrattuali, l’Azienda ULSS 7 potrà provvedere al reperimento dei prodotti presso altra fonte, addebitando alla ditta aggiudicataria l’eventuale maggior spesa, nonché le penalità previste al presente articolo.
L’Azienda ULSS 7 respingerà i prodotti che dovessero risultare non conformi; i prodotti respinti dovranno essere sostituiti immediatamente con altri pienamente rispondenti. In difetto di ciò l’Azienda ULSS 7 si riterrà autorizzata a rifornirsi altrove, addebitando al fornitore le eventuali maggiori spese .
Non si farà luogo al pagamento delle fatture finché la ditta fornitrice non avrà provveduto al versamento dell’importo relativo alle maggiori spese sostenute ed alle penali notificate, conseguenti alle inadempienze contrattuali.
Qualora si verificasse un ritardo sulle consegne, l'Amministrazione dell'U.L.S.S. 7 potrà:
• applicare una penale di € 100,00.= (cento) per ogni ora di ritardo per consegne in URGENZA;
• applicare una penale di € 250,00.= (duecentocinquanta) per ogni giorno di ritardo per consegne non in urgenza;
Qualora il fornitore non adempisse agli obblighi contrattuali di cui ai precedenti articoli, l'Amministrazione dell'U.L.S.S. 7 potrà:
• applicare una penale di € 250,00.= (duecentocinquanta) per ogni giorno di ritardo negli adempimenti degli obblighi contrattuali;
L’ammontare delle penalità potrà essere addebitato con le seguenti modalità:
• mediante emissione di specifica nota di debito da parte dell’Azienda ULSS n. 7;
• in ogni caso, l’ammontare delle penalità potrà essere addebitato sul deposito cauzionale. In tal caso, l’integrazione del deposito dovrà avvenire entro i termini previsti dal precedente art. 10.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera la Ditta appaltatrice dall’adempimento dell’ obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo del pagamento della penale medesima.
E’ fatto comunque salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti.
La quantificazione dei danni avverrà tenendo conto, tra l’altro, dei maggiori costi derivanti all’Azienda ULSS
n. 7 dall’avvio di una nuova procedura d’acquisto, da eventuali maggiori oneri derivanti dall’assegnazione della fornitura ad altre imprese, da oneri supplementari derivanti dalla mancata esecuzione della fornitura e/o da un ritardo nell’esecuzione medesima (1223 c.c).
L’ Azienda ULSS n. 7 avrà la facoltà di procedere, in relazione alle proprie necessità, agli acquisti presso altre imprese con addebito alla Ditta appaltatrice inadempiente, delle eventuali maggiori spese, senza possibilità di opposizione e/o eccezione di sorta da parte del medesimo, salvo, in ogni caso, l’eventuale risarcimento dei danni subiti.
Art. n. 25 Risoluzione del contratto
L’Azienda ULSS n. 7, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 del Codice Civile, potrà risolvere il contratto, previa comunicazione scritta alla Ditta appaltatrice (ponendo un termine per contro dedurre non inferiore a 5 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione), via raccomandata AR, o PEC o telefax, nei seguenti casi:
• frode nella fornitura;
• grave e reiterata negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
• reiterati ritardi nella consegna o nella sostituzione di prodotti difettosi e/o non conformi;
• mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
• accertamento della non veridicità delle dichiarazioni presentate dalla Ditta appaltatrice, nel corso della procedura di gara;
• perdita, da parte del Ditta appaltatrice, dei requisiti richiesti dal bando di gara e dalla documentazione di gara , relativamente alle procedure ad evidenza pubblica;
• cessazione dell’attività, fallimento,
• subappalto non autorizzato;
• mancato possesso dei requisiti in capo alla Ditta subentrante, qualora si verificasse una situazione di variazione soggettiva;
• morte dell’imprenditore, quando la sua persona costituisca motivo determinante di garanzia del Contratto e della sua esecuzione.
Per le cause di risoluzione del contratto di cui sopra, l’Azienda ULSS 7 si riserva la facoltà di risolvere il contratto dopo due contestazioni scritte relative alla fornitura.
L'Azienda ULSS n. 7 potrà risolvere inoltre il contratto in caso di mancata stipulazione della polizza, di non conformità della stessa rispetto a quanto stabilito nell’articolo 23 del presente capitolato speciale, o di mancato pagamento del premio, tale da pregiudicare l’efficacia della copertura assicurativa (clausola risolutiva espressa, art. 1456 del Codice Civile).
Con la risoluzione del contratto sorge nell’Azienda ULSS n. 7 il diritto di affidare a terzi la fornitura, per la parte rimanente di questa, in danno all’Impresa inadempiente.
Alla Ditta appaltatrice inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Azienda ULSS n. 7 rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti d’impresa, fatto salvo il diritto di agire per eventuali maggiori danni subiti.
Nel caso di minor spesa nulla spetta all’impresa inadempiente.
Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.
Art. n. 26 Recesso unilaterale
L’Azienda ULSS n. 7 potrà recedere dal contratto ai sensi dell’art. 1373 c.c., così come previsto dall’art. 21- sexies L. 241/90, con preavviso di almeno 30 giorni, da comunicarsi alla Ditta appaltatrice con lettera raccomandata A.R., o PEC o via telefax.
Qualora nel corso del rapporto contrattuale, venisse aggiudicata una gara Regionale o di Area Vasta o attivata una convenzione Consip per l’affidamento di fornitura analoga a quella oggetto della gara, l'Azienda ULSS n. 7 si riserva la facoltà di recedere dal contratto con la Ditta, mediante invio di apposita nota con ricevuta A.R., o PEC o via telefax, con preavviso di 30 giorni rispetto alla data di recesso, ai sensi dell’art. 1373 del codice civile e dell’art. 21 sexies della legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni con gli effetti dell’ art.1373 – II comma – del Codice Civile.
PARTE IV
LE NORME FINALI
Art. n. 27 Trattamento dati personali
Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 30/6/2003, n. 196 in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del contratto derivante dal presente Capitolato e della esecuzione dei singoli ordinativi di fornitura circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l’esecuzione della fornitura.
L’Azienda ULSS n. 7, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del contratto e dei singoli ordinativi di fornitura, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa dall’Azienda ULSS n. 7.
In ogni caso l’Azienda ULSS n. 7, aderendo al contratto con l’emissione dell’ordinativo di fornitura o con altre modalità, dichiara espressamente di acconsentire al trattamento e all’invio dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all’esecuzione della contratto e dei singoli ordinativi di fornitura, in particolare, per quanto riguarda il monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili. I dati saranno trasmessi anche per via telefonica e/o telematica dalla Ditta appaltatrice all’Azienda ULSS n. 7 nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 13/05/1998, n. 171 e delle altre normative in vigore.
I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
Con la sottoscrizione del contratto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dalla medesima normativa, xxx comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell’interessato previste dal D. Lgs. 30/6/2003, n. 196.
Si informa che i soggetti o le categorie di soggetti che potranno venire a conoscenza dei dati inerenti le offerte presentate sono: personale della Azienda ULSS n. 7 implicato nel procedimento; i concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 241/90.
Art. n. 28 Comunicazioni
Le comunicazioni concernenti l’esecuzione del contratto verranno effettuate dall’Azienda ULSS n. 7 a mezzo raccomandata A.R., oppure a mezzo fax il cui ricevimento sarà attestato dal rapporto di trasmissione, oppure a mezzo posta elettronica certificata, indirizzate – ove non espressamente indicata altra sede, per il procedimento di cui volta per volta si tratta – alla sede legale o con consegna diretta al rappresentante legale munito di idonea procura o ad un suo incaricato, attestata da apposita ricevuta firmata e datata.
Le comunicazioni della Ditta appaltatrice possono essere effettuate dalla stessa a mezzo raccomandata A.R., oppure a mezzo fax il cui ricevimento sarà attestato dal rapporto di trasmissione, oppure a mezzo posta elettronica certificata.
Le comunicazione dovranno essere indirizzate a: ULSS N. 7 – Servizio Provveditorato ed Economato, xxx Xxxxx, 00 – 00000 XXXXX XX XXXXXX (XX) – pec: xxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxx0.xx – fax 0000 000000.
Art. 29 Spese contrattuali
Tutte le spese, comprese di bollo e registrazione, saranno a carico della Ditta aggiudicataria.
Art. n. 30 Foro competente
Per tutte le controversie relative ai rapporti tra la Ditta appaltatrice e l’Azienda ULSS n. 7, sarà competente esclusivamente il Foro di Treviso.
Art. n. 31 Clausola finale
Per quanto qui non espressamente previsto e disciplinato si fa riferimento alle norme vigenti in materia di pubbliche forniture, nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.
AP/dcr