Regolamento attuativo della rete RECONnet Approvato dall’Assemblea della Rete in data 21 Gennaio 2015
Regolamento attuativo della rete RECONnet Approvato dall’Assemblea della Rete in data 21 Gennaio 2015
I responsabili designati dalle parti firmatarie dell’Accordo RECONnet, componenti dell’Assemblea della rete costituita ai sensi dell’Art. 6 dell’Accordo, in attuazione di quanto previsto al medesimo Art. 6, deliberano il seguente regolamento attuativo della rete RECONnet.
Articolo 1: Definizioni
Accordo: Accordo di Collaborazione per l’implementazione della “Rete italiana sulla gestione e la bonifica dei siti contaminanti (RECONnet) – Italian Network on the management and remediation of contaminated sites”;
Designati: Responsabili designati dalle parti firmatarie dell’Accordo;
Aderenti: Responsabili designati da soggetti giuridici pubblici o privati, diversi dai soggetti firmatari dell’Accordo;
Presidente: Presidente della rete, designato in rappresentanza del Soggetto promotore, di cui all’art. 6 dell’Accordo;
Segretario: Designato o aderente, eletto dall’Assemblea della rete, di cui all’art. 6 dell’Accordo; Assemblea della rete: Assemblea costituita dai designati dell’Accordo, di cui all’art. 6 dell’Accordo; Assemblea Plenaria: Assemblea costituita dai designati e dagli aderenti dell’Accordo.
Articolo 2: Ammissione di nuovi aderenti
Come previsto al comma 5 dell’Art. 6, l’Assemblea della rete delibera sull’ammissione di nuovi aderenti o sull’esclusione degli stessi. Le richieste di adesione vanno trasmesse al Presidente e al Segretario, che le sottopongono all’approvazione dell’Assemblea della rete e provvedono, in caso di approvazione, a ratificare tale adesione sul verbale dell’Assemblea della rete e a riportare i dati del soggetto aderente nel sito della rete. Per le richieste ricevute da soggetti pubblici, il Presidente e il Segretario possono automaticamente accettare tali richieste e provvedere alla pubblicazione sul sito della rete dei dati del soggetto aderente, rimandando la formalizzazione dell’adesione alla successiva Assemblea della rete.
Articolo 3: Organizzazione della rete
Si costituisce una Assemblea Plenaria della rete alla quale partecipano di diritto i designati e gli aderenti, o loro delegati. L’Assemblea Plenaria non ha ruolo deliberativo, ma partecipa alla definizione delle attività della rete, così come definito nei successivi articoli.
Articolo 4: Strategia generale e Programma annuale della rete
La strategia generale della rete ed il Programma annuale delle attività vengono deliberati dall’Assemblea della rete, sulla base delle proposte e dei pareri elaborati dall’Assemblea Plenaria.
Articolo 5: Costituzione dei gruppi di lavoro
I gruppi di lavoro (GdL) sono costituiti con delibera dell’Assemblea della rete, su proposta dei designati e/o degli aderenti, sentito il parere non vincolante dell’Assemblea Plenaria. In tale delibera vengono nominati i Coordinatori del GdL, fino ad un massimo di 2 membri. Ogni membro (designato/aderente) può nominare uno o più rappresentanti della propria struttura a partecipare alle attività di un GdL. L’indicazione del/i partecipante/i a ciascun gruppo di lavoro deve essere comunicata ufficialmente, anche a mezzo di posta elettronica, al Presidente, al Segretario e al Coordinatore del GdL, da parte del designato/aderente.
Articolo 6: Finalità ed organizzazione dei gruppi di lavoro
Ciascun GdL finalizza le proprie attività per l’elaborazione di prodotti, quali ad esempio documenti tecnici, software, position paper, proposte di procedure tecniche, utili agli scopi della rete di cui all’art. 2 dell’Accordo.
All’avvio delle attività di ciascun GdL, deve essere elaborato un documento di sintesi delle attività previste in cui siano indicate le finalità e la natura del prodotto finale con allegato un crono programma, in cui sia esplicitato un termine per l’elaborazione del prodotto. Tale documento di sintesi deve essere trasmesso dai coordinatori del GdL al Presidente e al Segretario della Rete, che ne verificano la congruità con le finalità dichiarate nella delibera di cui all’articolo 5.
Al termine delle attività, il Coordinatore del GdL ha il compito di esplicitare il ruolo svolto da ciascun membo del GdL, anche in relazione alla tipologia ed entità del contributo fornito nell’elaborazione del prodotto. Nel caso di un prodotto software, saranno indicati come autori i membri che hanno scritto e programmato il codice di calcolo; come sviluppatori i membri che hanno contribuito alla definizione dell’architettura del software, come validatori i membri che si sono occupati della validazione dello stesso. Nel caso di documenti tecnici, position paper e proposte di procedure tecniche, saranno indicati come autori, i membri del GdL che hanno scritto parti rilevanti del prodotto; come revisori i membri del GdL che hanno effettivamente contribuito all’elaborazione del documento in termini di revisione/sistemazione dello stesso. I membri del GdL che non rientrano in queste due categorie non saranno citati all’interno del documento.
Nel caso in cui due distinti GdL svolgano le proprie attività su tematiche affini o che trattano aspetti anche solo parzialmente sovrapponibili, è responsabilità dei Coordinatori dei GdL concordare come procedere al fine di individuare posizioni e approcci congruenti e coerenti.
Articolo 7: Approvazione dei prodotti della rete
Ogni prodotto della rete, elaborato da un GdL di cui all’Articolo 5 del presente regolamento, viene trasmesso dal Coordinatore del GdL, sentito il Presidente, a tutti i membri della rete (designati e aderenti) tramite posta elettronica. Ogni membro della rete, entro massimo 30 giorni dal recepimento del prodotto, può comunicare al Coordinatore del GdL eventuali osservazioni, integrazioni e/o richieste di modifica. Queste vengono esaminate e valutate dal GdL; il prodotto, opportunamente modificato ed integrato viene trasmesso al Presidente, che lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea della rete. Il Coordinatore del GdL dovrà esplicitare eventuali osservazioni, integrazioni e/o richieste di modifica non recepite, accompagnandole da giustificazione, al Presidente che le girerà all’Assemblea della rete unitamente al prodotto da sottoporre ad approvazione.
L’Assemblea della rete può:
a) approvare il documento e deliberarne la pubblicazione sul sito della rete;
b) approvare il documento con modifiche, chiedendo al Coordinatore del GdL di modificare il documento secondo le proprie indicazione e successivamente condividerne la pubblicazione sul sito della rete;
c) non approvare il documento, indicandone le motivazione ed invitando il Coordinatore del GdL a modificare il documento per una successiva rivalutazione.
Articolo 8: Divulgazione dei prodotti della rete
I prodotti della rete, approvati dall’Assemblea della rete, vengono pubblicati sul sito della stessa. Entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente Regolamento i designati predisporranno un format da utilizzare per la redazione dei documenti della rete e delle presentazioni.
La Rete utilizza tutti i mezzi di comunicazione, tradizionali ed innovativi, per divulgare le proprie attività ed i propri prodotti, e stipula accordi specifici con case editrici, siti web o altri organi di informazione, per garantire la massima visibilità del proprio operato. Tali accordi vengono approvati dall’Assemblea della Rete, sentito il parere non vincolante dell’Assemblea Plenaria.
La disseminazione delle attività della rete è responsabilità del Presidente della Rete, coadiuvato dal Segretario della Rete, ed eventualmente dai Coordinatori dei Gruppi di Lavoro.
La disseminazione delle attività e dei prodotti della rete in occasione di convegni, workshop o corsi non organizzati dalla rete, può essere svolta da parte dei Coordinatori dei Gruppi di lavoro, limitatamente ad attività e/o prodotti elaborati dal Gruppo di Lavoro corrispondente, dandone preventiva comunicazione al Presidente e al Segretario della Rete in modo da mantenere un record delle attività di disseminazione.
Articolo 9: Variazioni da apportare all’Accordo
Le variazioni da apportare all’Accordo sono deliberate dalla Assemblea della rete, sentito il parere non vincolante dell’Assemblea Plenaria.
Il Presidente della Rete
(xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx)