Allegato 2 - Schema di Accordo di collaborazione ai sensi dell’art 15 della legge n. 241 del 7 agosto 1990)
(Allegato 2 - Schema di Accordo di collaborazione ai sensi dell’art 15 della legge n. 241 del 7 agosto 1990)
Bando per la concessione di risorse destinate al finanziamento in via sperimentale da parte dei comuni presenti nelle aree interne, anche in forma associata, di borse di studio per “dottorati comunali”
ACCORDO (ex art. 15 Legge 241/90 e ss.mm.ii.)
Il Comune di VALLO DELLA LUCANIA n.q. di Comune Capofila / Comune Referente dell’Aggregazione COMUNE VALLO DELLA LUCANIA E COMUNE DI CERASO di seguito “Comune”, C.F. 84000010656 Xxxxxx XXXXXXXX XXXXXXXX x. 00 - 00000, nella persona del rappresentante legale - XXXXXXX XXXXXXX, in qualità di SINDACO p.t.;
e
L’Università degli Studi di SALERNO, Dipartimento FISICA “E.R. CAIANIELLO”, Partita I.V.A.
00851300657 – C.F. 80018670655 - Xxx XXXXXXXX XXXXX XX x. 000 - XXXXXXXX 00000 nella
persona del rappresentante legale o suo incaricato.
parte delle Università, previo accreditamento da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca su conforme parere dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (di seguito, “Anvur”);
VISTO il D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, recante “Codice dell’Amministrazione digitale”;
PREMESSO che l’aggregazione dei Comuni ha effettuato un’analisi dei fabbisogni incentrata sulle capacità di crescita e di sviluppo, in coerenza con la strategia d’area;
PREMESSO che l’aggregazione dei Comuni ha individuato gli ambiti di interventi coerenti con la crescita economica e sociale del territorio di riferimento;
PREMESSO che in mancanza di una Università che abbia i requisiti di cui ai commi 1 e 3, dell’art. 2 del DM 725/2021 l’aggregazione di Comuni si è rivolta all’Università degli Studi di Salerno, che è presente al fuori del territorio dell’Area Interna;
PREMESSO che l’Università degli Studi di Salerno ha dichiarato l’interesse a pervenire alla stipula di un accordo tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art.15 della Legge 241/90;
Considerato che:
- i soggetti in premessa sono soggetti pubblici, Organismi di diritto pubblico e Amministrazioni aggiudicatrici;
- gli Accordi tra Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’art.15 della Legge 241/1990, sono lo strumento per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune ed idonei a comporre, in un quadro unitario, gli interessi pubblici di cui ciascuna amministrazione è portatrice;
- la creazione di sinergie tra Amministrazioni su materie di interesse comune è una delle priorità delle Parti perché permette di mettere a sistema informazioni, dati e conoscenze, in un progetto unitario in cui gli sviluppi sono resi fruibili a ciascuna delle Parti per i successivi interventi volti a soddisfare efficacemente gli interessi pubblici primari attribuiti dalla legge a ciascuna;
- un Accordo tra amministrazioni aggiudicatrici rientra nell’ambito di applicazione dell’art.15 della Legge 241/1990 ove regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla normativa sugli appalti pubblici;
- la collaborazione sarà svolta secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa e risponde ad un reciproco interesse comune, finalizzato al raggiungimento di obiettivi condivisi e alla promozione delle attività nei rispettivi campi di azione;
si conviene e stipula quanto segue:
Art. 1 (Premessa)
Tutto quanto in premessa è parte integrante del presente Accordo
Art. 2 (Obiettivo)
2.1. Il presente Accordo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 della Legge 241/90, disciplina il rapporto di collaborazione tecnico scientifica tra l’Aggregazione dei Comuni di VALLO DELLA LUCANIA e CERASO e l’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI di SALERNO, per la partecipazione al Bando per la concessione di risorse destinate al finanziamento in via sperimentale da parte dei comuni presenti nelle aree interne, anche in forma associata, di borse di studio per “dottorati comunali”.
Art. 3 (Attività ed impegni reciproci)
3.1 In virtù del presente Accordo le Parti provvederanno alla presentazione e realizzazione delle proposte progettuali che saranno oggetto di finanziamento.
In particolare, il Comune di VALLO DELLA LUCANIA in qualità di capofila dell’Aggregazione dei Comuni VALLO DELLA LUCANIA e CERASO si impegna:
- a presentare la domanda di finanziamento secondo le indicazioni di cui all’art. 5 del Bando di gara corredata di tutta la documentazione ivi richiesta;
- a promuovere le attività progettuali collaborando con le Università nella realizzazione del progetto.
L’Università si impegna:
- a garantire la realizzazione dei dottorati comunali negli ambiti identificati dalla proposta progettuale finanziata;
- ad assicurare la fruizione da parte del dottorando delle sedi dell’Università e/o di qualificate strutture operative e scientifiche per le attività di studio e ricerca;
- a curare con diligenza i rapporti con l’Agenzia per la Coesione ai fini del monitoraggio, controllo e del pagamento da parte dell’Agenzia delle attività progettuali (dottorati comunali);
- a garantire la condivisione dei risultati attesi in termini di definizione, attuazione, studio e monitoraggio di strategie locali volte allo sviluppo sostenibile in coerenza con la Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI).
Art. 4 (Referenti)
Il Comune di VALLO DELLA LUCANIA indica quale proprio referente di progetto il Dott. Arch.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx.
L’Università di Salerno indica quale proprio referente di progetto il Xxxx. Xxxxxxxxx Xx Xxxxxxxx.
Art. 5 (Oneri)
Non sono previsti oneri finanziari a carico delle Parti. Gli oneri finanziari per la realizzazione delle attività progettuali saranno a carico dell’Agenzia per la Coesione Territoriale.
Art. 6 (Durata)
Il presente Accordo entra in vigore dalla data della sua stipulazione e avrà durata corrispondente alla conclusione delle attività progettuali.
Art. 7 (Modalità di gestione)
L’Università riceverà dall’Agenzia per la Coesione Territoriale, a seguito del decreto di ripartizione delle risorse adottato dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale, l’importo massimo di € 25.000,00 per ciascun anno accademico in un’unica soluzione.
Art. 8 (Trattamento dati personali)
Ciascuna parte provvede al trattamento dei dati personali relativi al presente Accordo per perseguire le finalità della stessa nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003, così come adeguato dal Regolamento Europeo (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati, nonché di quanto previsto dai propri Regolamenti.
Art. 9 (Spese contrattuali e registrazione)
Il presente Accordo sarà registrato solo in caso d’uso a tassa fissa ai sensi del DPR 131/86. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.
Art. 10 (Trasparenza)
Le Parti si impegnano a dare pubblicità al presente Accordo ai sensi dell’art.23 del D.Lgs. 33/2013 sugli obblighi di trasparenza inserendolo sul proprio sito web nell’elenco degli Accordi da essi stipulati con soggetti privati o con altre Amministrazioni Pubbliche.
Comune di VALLO DELLA LUCANIA Università degli Studi di SALERNO
IL SINDACO IL RETTORE
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxx. Xxxxxxxx XXXX
Documento sottoscritto con firma digitale, in difetto di contestualità spazio/temporale, e successivamente archiviato a far data dalla ricezione da parte dell’ultimo sottoscrittore ai sensi degli artt.1326 e 1335 c.c. Per la forma contrattuale si richiamano gli artt.2702 e 2704 c.c. e l’art.2 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione digitale”