Indice
Comune di Certaldo Provincia di Firenze
Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria
Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 15.05.2012
Indice
Articolo 1 – Oggetto del regolamento 3
Articolo 2 – Presupposto d'imposta 3
Articolo 3 – Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo 3
Articolo 4 – Soggetti passivi 6
Articolo 5 – Base imponibile 6
Articolo 6 – Riduzione fabbricati inagibili e inabitabili e fabbricati d'interesse storico 8
Articolo 7 – Determinazione delle aliquote 9
Articolo 8 – Esenzioni 10
Articolo 9 – Detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per le sue pertinenze e per gli immobili assimilati 11
Articolo 10 – Periodicità e versamenti 11
Articolo 11 – Riserva di gettito a favore dello Stato 13
Articolo 12 – Dichiarazioni 14
Articolo 13 – Comunicazioni 14
Articolo 14 – Accertamenti 15
Articolo 15 – Sanzioni ed interessi 16
Articolo 16 – Riscossione coattiva 16
Articolo 17 – Rimborsi 17
Articolo 18 – Importi minimi 17
Articolo 19 – Funzionario responsabile 17
Articolo 20 – Contenzioso tributario 18
Articolo 21 – Potenziamento dell'ufficio tributi 18
Articolo 22 – Disposizioni finali 18
Articolo 1 Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina l′applicazione dell'imposta municipale propria sugli immobili ubicati nel territorio del Comune di Certaldo nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni legislative.
Articolo 2 Presupposto d’imposta
1. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa; restano ferme le definizioni di cui all’art.2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.
2. Per possesso si intende, ai sensi dell’articolo 1140 del codice civile, il potere esercitato sulla cosa a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, quale superficie, usufrutto, uso, abitazione o enfiteusi. Non rileva la disponibilità del bene.
Articolo 3
Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo
1. Per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano. Sono esclusi dall’imposta gli immobili che non sono considerati fabbricati secondo la vigente legislazione in materia di catasto.
2. Si considera parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza.
3. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data a partire dalla quale è comunque utilizzato.
4. Tra i fabbricati sono ricompresi anche quelli destinati ad abitazione rurale, a fabbricato strumentale all’esercizio dell’attività agricola, ad abitazione principale ed a sue pertinenze.
5. Per fabbricato strumentale all’esercizio dell’attività agricola si intende la costruzione necessaria allo svolgimento dell’attività agricola di cui all’articolo 2135 del codice civile ed, in particolare, destinata:
a) alla protezione delle piante;
b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
d) all'allevamento e al ricovero degli animali;
e) all'agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96;
f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
g) alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;
h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
j) all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.
6. Le porzioni di immobili di cui al comma 5, destinate ad abitazione, sono censite in catasto, autonomamente, in una delle categorie del gruppo A.
7. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
8. Abitazione principale è anche la casa coniugale assegnata ad un coniuge disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio in quanto l’assegnazione si intende effettuata a titolo di diritto di abitazione (art. 4 comma 12 quinquies L44/2012).
9. E’, altresì assimilata ai soli fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata (senza detrazione) all’abitazione principale, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o diversamente abili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti
locata. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire di tale agevolazione, dovranno essere dichiarate in apposita autocertificazione da presentarsi entro la scadenza prevista per la presentazione della dichiarazione per l’imposta municipale propria; per l’anno 2012 entro il 30 settembre 2012 pena la decadenza del beneficio
10. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono le unità immobiliari destinate in modo durevole a servizio della stessa, purché esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
11. Per area fabbricabile si intende quella effettivamente utilizzata a scopo edificatorio ovvero utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo.
12. Quando, con l’adozione dello strumento urbanistico generale, si attribuisce ad un terreno la natura di area edificabile, vi è l’obbligo di comunicarla al contribuente con modalità idonee a garantirne l’effettiva conoscenza.
13. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli professionali, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento degli animali. Per coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo professionale si intendono le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi previsti dall’art. 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 e s.m.i., e soggette al corrispondente obbligo dell’assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo. L’agevolazione, di natura oggettiva, si riconosce a tutti i contitolari purché almeno uno di essi abbia i predetti requisiti soggettivi e conduca l’intero terreno; non è, invece, riconosciuta ai soggetti diversi dalle persone fisiche. L’agevolazione non si riconosce ai soggetti in pensione ovvero che non possono essere iscritti nei predetti elenchi per mancanza dei requisiti ivi disposti.
14. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un’area è fabbricabile secondo i criteri descritti nei commi precedenti.
15. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all’esercizio delle attività indicate nell’articolo 2135 del codice civile.
16. Non sono considerati agricoli i terreni, diversi dalle aree edificabili, non coltivati ovvero utilizzati per attività diverse da quelle agricole.
17. Sono, altresì, esclusi dall’imposta i terreni, diversi dalle aree edificabili, sui quali le attività agricole sono esercitate in forma non imprenditoriale.
18. I terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sono esenti dall’imposta.
Articolo 4 Soggetti passivi
1. Soggetto passivo dell'imposta è il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sugli immobili di cui all’articolo 3.
2. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
Articolo 5 Base imponibile
1. La base imponibile dell'imposta è rappresentata dal valore degli immobili di cui all’articolo 3.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell’art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
Classificazione | Coefficiente |
Gruppo catastale A con esclusione della categoria catastale A/10 | 160 |
Categoria catastale A/10 | 80 |
Gruppo catastale B | 140 |
Categoria catastale C/1 | 55 |
Categorie catastali C/2, C/6 e C/7 | 160 |
Categoria catastali C/3, C/4 e C/5 | 140 |
Gruppo catastale D con esclusione della categoria catastale D/5 | 60 per l’anno d’imposta 2012 65 a decorrere dall’anno d’imposta 2013 |
Categoria catastale D/5 | 80 |
3. I fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell’ articolo 3, comma 3, del decreto del
Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, con le modalità stabilite dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Per l’anno 2012 il versamento è effettuato in un’unica soluzione entro il 16 dicembre 2012.
4. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita ovvero fino a che la richiesta di attribuzione della rendita non viene formulata, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell’articolo 7, del decreto legge 11 luglio 1992,
n. 333, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti determinati annualmente con apposito decreto ministeriale. In caso di locazione finanziaria il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
5. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
6. In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell’articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell’articolo 3, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
7. Ai fini della riduzione dell’insorgenza del contenzioso tributario in materia di aree edificabili, la Giunta comunale può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali di riferimento dei terreni edificabili. Non si fa luogo ad accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello determinato con la deliberazione prevista al periodo precedente.
8. Per i terreni agricoli il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonche' per quelli
non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore e' pari a 110. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purche' dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:
a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro
6.000 e fino a euro 15.500;
b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro
25.500 e fino a euro 32.000.
I terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sono esenti dall’imposta
ARTICOLO 6
Riduzione fabbricati inagibili ed inabitabili e fabbricati di interesse storico
1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento :
a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art.10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell’applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, l’inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, fatiscente, pericolante) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. La perizia rilasciata dall’ufficio tecnico comunale o la dichiarazione sostitutiva deve essere presentata dal proprietario entro novanta giorni dal verificarsi delle condizioni di inagibilità o inabitabilità allegandola alla dichiarazione di cui al successivo articolo 12.
Articolo 7 Determinazione delle aliquote
1. L’aliquota di base è fissata nella misura dello 0,93 per cento del valore degli immobili come determinato ai sensi dell’articolo 5.
2. L’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo, per le pertinenze delle stesse nonché per quelle assimilate di cui all’articolo 3.
3. L’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 0, xxxxx 0xxx, xxx xxxxxxx legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.
4. Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione da adottarsi entro il termine previsto dalla legge statale per l’approvazione del bilancio di previsione, può modificare, in aumento ovvero in diminuzione, le aliquote nei casi e nei limiti previsti a legislazione vigente. La deliberazione, anche se adottata successivamente all’inizio dell’anno di imposta di riferimento ma entro il predetto termine, esplica effetti dal 1° gennaio dell’anno di adozione.
4 bis. Entro il 30 settembre 2012 in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo.
5. La deliberazione di cui al comma 4 deve essere inviata al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto dalla legge statale per l’approvazione del bilancio di previsione, secondo le disposizioni stabilite con decreto ministeriale. Il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica la deliberazione sul proprio sito informatico. La pubblicazione, avente natura conoscitiva e non costitutiva, sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
6. In caso di mancato esercizio del potere di cui al comma 4, nei termini ivi indicati, si intendono prorogate le aliquote deliberate per l’annualità d’imposta precedente a quella di riferimento ovvero, per l’anno d’imposta 2012, si applicano le aliquote stabilite dalla legge come modificate con il presente articolo.
Articolo 8 Esenzioni
1. Sono esenti dall’imposta gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. La predetta esenzione si applica, altresì, agli immobili per i quali il Comune di Certaldo è soggetto passivo ancorché non destinati esclusivamente a compiti istituzionali.
2. Sono, altresì, esenti:
I. i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
II. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’articolo 5bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
III. i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
IV. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
V. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
VI. i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
VII. i fabbricati posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’articolo 16, comma 1, lettera, a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.
3. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano limitatamente al periodo dell’anno per il quale sussistono le condizioni ivi prescritte.
Articolo 9
Detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per le sue pertinenze
1. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
2. L’importo della detrazione di cui al comma 1 può essere elevato, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. In tal caso non può essere stabilita una aliquota superiore a quella di base per le unità immobiliari tenute a disposizione.
3. La detrazione si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.
4. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione è maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliari adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione della detrazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di euro 400,00. Ai fini dell’applicazione dell’agevolazione, il requisito anagrafico si intende non posseduto a partire dal giorno successivo al compimento del ventiseiesimo compleanno.
Articolo 10 Periodicità e versamenti
1. L’imposta è dovuta, da ciascun contribuente in ragione della propria quota di possesso, applicando alla base imponibile, come determinata all’articolo 5, le aliquote come stabilite all’articolo 6.
2. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché il soggetto che esegue il pagamento versi la somma delle imposte che avrebbero dovuto pagare i singoli contitolari per conto dei quali il versamento è effettuato.
3. L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si
è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. In ogni caso l’imposta è dovuta dal soggetto che ha posseduto l’immobile per il maggior numero di giorni nel mese di riferimento.
4. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione.
5. L’imposta annua deve essere versata per l’anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Il versamento dell’imposta annuale complessivamente dovuta può, comunque, essere effettuato in una unica soluzione entro il 16 giugno dello stesso anno.
6. In deroga alle disposizioni di cui al comma 3 dell’art. 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, l’importo da versare entro la scadenza prevista per la prima rata è calcolato con riferimento alle aliquote ed alle detrazioni deliberate per l’anno precedente a quello di riferimento ovvero, per l’anno d’imposta 2012, a quelle stabilite dalla legge. Entro la scadenza prevista per il pagamento della seconda rata si effettua il conguaglio con quanto complessivamente dovuto per l’anno d’imposta di riferimento. Per l'anno 2012, il pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria e' effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50 per cento dell'importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione previste dal presente articolo; la seconda rata e' versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, l'imposta dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e' versata in tre rate di cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione previste dal presente articolo, da corrispondere rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 settembre; la terza rata e' versata, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle precedenti rate; in alternativa, per il medesimo anno 2012, la stessa imposta puo' essere versata in due rate di cui la prima, entro il 16 giugno, in misura pari al 50 per cento dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione previste dal presente articolo e la seconda, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l’anno 2012 per i fabbricati rurali ad uso strumentale la prima rata è versata nella misura del trenta per cento dell’imposta dovuta applicando l’aliquota di base e la seconda rata è versata a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i fabbricati rurali di cui al comma 14-ter e' effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre.
7. Qualora l’ultimo giorno utile ai fini del tempestivo versamento è sabato, domenica o altro giorno festivo, il pagamento si intende regolarmente effettuato se eseguito il primo giorno successivo non festivo.
8. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore fallimentare o il commissario liquidatore, entro tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili, devono eseguire il versamento delle imposte dovute per gli stessi immobili per il periodo di durata dell’intera procedura concorsuale.
9. Il versamento dell’imposta, in deroga a quanto previsto dall’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato esclusivamente utilizzando il modello F24 secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate nonché, a decorrere dal primo dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all’art. 17 del D.Lgs 9/7/1997 n. 241.
10. Il versamento dell’importo dovuto in autoliquidazione ovvero a seguito di accertamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro, per difetto se la frazione è fino a 49 centesimi, per eccesso se è superiore a detto importo.
Articolo 11
Riserva di gettito a favore dello Stato
1. E' riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale e le unità immobiliari di cui all’art. 8 comma 4 del D.Lgs 504/1992, l’aliquota di base nelle misura dello 0,76 per cento.
2. La quota di imposta risultante dal comma 1 è versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale propria.
3. Le detrazioni previste dall’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dal Comune non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato di cui al presente articolo.
4. Per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria.
5. Le attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
Articolo 12 Dichiarazioni
1 I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, utilizzando il modello approvato con in decreto di cui all’articolo 9, comma6, del D.Lgs 23/2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Con il citato decreto, sono altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le disposizioni dell’art. 37, comma 55, del DL n. 223/06, convertito dalla legge n. 248/06, e dell’art. 1, comma 104 della legge n. 296/06, e le dichiarazioni presentate ai fini dell’imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012
2. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura.
3. La dichiarazione non è dovuta con riferimento agli immobili inclusi nella dichiarazione di successione. Resta fermo l’obbligo della presentazione della dichiarazione se il soggetto passivo intende avvalersi di una agevolazione che non si evince dalla dichiarazione di successione.
4. La dichiarazione non è dovuta con riferimento agli immobili inclusi negli atti per i quali si applica il modello unico informatico. Resta fermo l’obbligo della presentazione della dichiarazione se gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta non sono rinvenibili nel modello unico informatico ovvero se il soggetto passivo intende avvalersi di una agevolazione che non si evince dal predetto modello.
Articolo 13 Comunicazioni
1. Ai fini dell’applicazione dell’aliquota per abitazione principale disposta dal comma 9 dell’articolo 3 del presente regolamento, il soggetto passivo deve comunicare al Comune il possesso dei relativi requisiti, utilizzando l’apposito modello predisposto dal Comune, allegando l’eventuale documentazione non in possesso del Comune e non rinvenibile d’ufficio. La comunicazione deve essere effettuata entro il termine previsto per la
presentazione della dichiarazione ai fini dell’imposta municipale propria relativa all’anno d’imposta di riferimento; per l’anno 2012 entro il 30 settembre 2012.
2. Ai fini dell’applicazione dell’agevolazione prevista dall’articolo 9, comma 2, del presente regolamento, il soggetto passivo che esegue il versamento anche per conto dei contitolari deve comunicare al Comune, entro il termine previsto per il versamento a saldo dell’anno d’imposta di riferimento i dati anagrafici dei contitolari per i quali ha effettuato il pagamento.
Articolo 14 Accertamenti
1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l’indicazione dell’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato, del responsabile del procedimento, dell’organo o dell’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell’organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo.
3. Ai fini dell’esercizio dell’attività di accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
Articolo 15 Sanzioni ed interessi
1. Per l’omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 51,00.
2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.
3. Per l’omesso, parziale o tardivo versamento si applica la sanzione amministrativa del 30 per cento dell’imposta non tempestivamente versata. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre a quanto previsto per il ravvedimento operoso, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non si applica se i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad Ente diverso da quello competente.
4. Se l’omissione o l’errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 51,00 ad euro 516,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
5. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per ricorrere alla commissione tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
7. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento ovvero di dilazione di pagamento si applicano gli interessi al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli interessi, nella medesima misura e con la stessa modalità di calcolo, spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell’eseguito versamento.
Articolo 16 Riscossione coattiva
1. Le somme liquidate ai sensi degli articoli 13 e 14, se non versate entro sessanta giorni dalla notifica dell’atto impositivo, sono riscosse, salvo che non sia stato emesso un
provvedimento di sospensione, coattivamente secondo le disposizioni legislative vigenti al momento in cui è effettuata la riscossione coattiva.
2. Il titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’atto impositivo è divenuto definitivo.
Articolo 17 Rimborsi
1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso deve essere effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza.
Articolo 18 Importi minimi
1. Il versamento in autoliquidazione non è dovuto qualora l’imposta annua da versare è inferiore ad euro 3,00.
2. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l’ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si procede alla notifica degli avvisi di accertamento per importi unitari inferiori ad euro 30,00. Il predetto importo, riferito a ciascuna annualità d’imposta, è da intendersi comprensivo di sanzione ed interessi.
3. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento.
4. In considerazione delle attività istruttorie che l’ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si dispongono i rimborsi per importi unitari inferiori ad euro 30,00.
Articolo 19 Funzionario responsabile
1. Con deliberazione della Giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta.
Articolo 20 Contenzioso tributario
1. Per il contenzioso in materia di imposta municipale propria si applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
Articolo 21 Potenziamento dell’ufficio tributi
1. In relazione a quanto consentito dall’articolo 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 una percentuale dell’importo riscosso a seguito dell’attività di accertamento è destinata al potenziamento della funzione tributaria.
Articolo 22 Disposizioni finali
1. È abrogata ogni altra norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.
2. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, all’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, il DL 16/2012 e Legge n. 44/2012.
3. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.