SCHEMA DI CONTRATTO
SCHEMA DI CONTRATTO
Contratto n. 2022
CONTRATTO PONTE PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO E LAVAGGIO BIANCHERIA, PER LE NECESSITA’ DELL’XXXX XXXXX X. 0, XXXXXXXXX XX XXXXXX.
In esecuzione della determina n. /AV1 del / /2021 del Direttore di Area Vasta n. 1, esecutiva, tra l'Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR-AV1), con sede legale in Xxx Xxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx (XX), codice fiscale e partita IVA 02175860424, rappresentata dal dott. R a nieri Cola r i z i Gra z i a ni , nato in Ancona (AN) il 27/05/1972, in qualità di Direttore f.f. U.O.C. Supporto all’Area Dipartimentale Acquisti e Logistica dell’Area Vasta n. 1, dell’ASUR
e
l’operatore economico Linea Sterile S.p.A., con sede a Xxxxxx (XX) - Xxx Xxxxxxx x. 00, codice fiscale e partita IVA 02039470402, rappresentato da Xxxxx Xxxxxxxx, nato a Cesenatico (FC) il 19/11/1956, in qualità di Amministratore Delegato e Legale Rappresentante, (di seguito denominato «Prestatore»)
SI STIPULA IL SEGUENTE CONTRATTO:
Sommario
ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO 1
ART. 2 SERVIZIO DI NOLEGGIO E LAVAGGIO BIANCHERIA 2
ART. 3 SERVIZIO DI NOLEGGIO E LAVAGGIO MATERASSI, CUSCINI E COPERTE 4
ART. 4 SERVIZIO DI DISENFEZIONE DEI CAPI INFETTI 6
ART. 5 SERVIZIO DI GUARDAROBA 6
ART. 6 SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE 6
ART. 7 ATTREZZATURA PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 10
ART. 8 PERSONALE DEL PRESTATORE 11
ART. 9 PERSONALE DEL PRESTATORE OPERANTE NEI PRESIDI DELL’ASUR-AV1 11
ART. 10 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA 12
ART. 11 PREZZO DELL’APPALTO 12
ART. 12 REVISIONE PREZZI 16
ART. 13 FATTURAZIONE, PAGAMENTI E INTERESSI MORATORI 16
ART. 14 OBBLIGHI DEL PRESTATORE PER LA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 16
ART. 15 PENALITA’ 17
ART. 16 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO 17
ART. 17 RECESSO DAL CONTRATTO 18
ART. 18 PATTO D’INTEGRITA’ 19
ART. 19 COSTUTUZIONE IN MORA 19
ART. 20 SUBAPPALTO 19
ART. 21 DURATA DEL CONTRATTO PONTE 19
ART. 22 GARANZIA DEFINITIVA 19
ART. 23 FORO COMPETENTE 20
ART. 24 SPESE PER IL CONTRATTO 20
ART. 25 NORMA DI RINVIO 20
ART. 26 DOMICILIO DELLE PARTI 20
ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO
Il presente contratto ponte ha per oggetto il servizio di noleggio e lavaggio biancheria, occorrente all’Area Vasta n. 1 dell’XXXX- XX0, comprendente le seguenti prestazioni:
a) noleggio, lavaggio, asciugatura, stiratura e trasporto di biancheria piana e confezionata necessaria per le attività delle strutture sanitarie di seguito elencate a titolo indicativo:
- ospedale di comunità di Cagli
- ospedale di comunità di Sassocorvaro
- presidio ospedaliero di Urbino
- Distretto Sanitario sede di Urbino
- Distretto Sanitario/R.S.A. di Macerata Feltria
- Distretto sede Cagli
- Distretto Sanitario sede di Urbania/R.S.A. di Urbania
- Distretto Sanitario sede di X. Xxxxxx in Vado/R.S.A. di X. Xxxxxx in Vado
- Potes di Pesaro e Montecchio
- Centrale Operativa 118
b) lavaggio dei capi di proprietà dell’XXXX- XX0, con tecniche idonee a conservarne l’integrità, sotto riportati a titolo indicativo:
- xxxxxxxx, xxxxxx, ecc.
- divise da portiere e autista
- divise e capi di abbigliamento del personale di Pronto Soccorso
- camici in tessuto impermeabile per sala operatoria
- giacche a vento
c) noleggio, lavaggio e disinfezione di materassi e cuscini;
d) noleggio, lavaggio e disinfezione divise operatori del 118
e) lavaggio e disinfezione di capi infetti o presunti tali;
f) servizio di guardaroba all'interno del presidio ospedaliero di Urbino e dell’ospedale di comunità di Cagli, qualora richiesto, gestito con personale, attrezzature e mezzi propri del Prestatore, comprendente la distribuzione della biancheria pulita direttamente alle unità operative (U.O.) dei presidi dell'Area Vasta n. 1;
g) qualora richiesto dall’ASUR – Area Vasta n.1: sterilizzazione e confezionamento in kit di capi ad uso di determinati servizi, in caso di necessità dettata da proprie esigenze organizzative.
Ai fini del presente contratto ponte s’intende:
• per «ASUR»: l’Azienda Sanitaria Unica Regionale, con sede legale in xxx Xxxxxxx, 0 – 60122 Ancona, titolare dei rapporti giuridici;
• per «Area Vasta» o «AV»: l’Area Vasta n. 1 dell’ASUR, con sede in xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxx (XX);
• per «Direzione Medica»: la Direzione Medica del Presidio Ospedaliero unico di Area Vasta;
• per «Direzione Amministrativa»: la Direzione Amministrativa Ospedaliera di Area Vasta;
• per «Direzione Distrettuale»: la Direzione del Distretto Sanitario comprendente gli Ospedali di Comunità di Cagli, Sassocorvaro e le altre strutture sanitarie territoriali;
• per «prestatore di servizi» o «Prestatore»: l’operatore economico aggiudicatario dell’appalto;
• per «Codice»: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni e integra- zioni;
• per «Regolamento»: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e succes- sive modificazioni e integrazioni;
• per «Contratto originario»: il contratto stipulato con Linea Sterile SpA a seguito del provvedi- mento di aggiudicazione dell’Azienda X.X.X. x. 0 xx Xxxxxx (XX) n. 135/DG/2002 e rinnovato con determina della Xxxx Xxxxxxxxxxxx x. 0 dell’ASUR n. 229/DG/2005, prorogato con determina ASUR n. 561/ASURDG/2008.
Ai fini della pianificazione del lavoro, si fa riferimento:
▪ all’art. 11 contenente l’elenco dei capi di biancheria ed effetti letterecci da fornire occorrente per le necessità operative dei vari presidi dell’ASUR-AV1;
▪ agli allegati 1, 2, 3 contenenti il fabbisogno presunto annuo;
▪ all’allegato 4 contenente le posizioni funzionali previste con il relativo numero dei dipendenti, le diverse tipologie di capi costituenti la divisa del personale in relazione alla posizione funzionale, e la frequenza richiesta del cambio ai fini igienico-sanitari;
▪ all’allegato 5 contenente i dati indicativi di attività relativi all’anno 2019.
ART. 2 SERVIZIO DI NOLEGGIO E LAVAGGIO BIANCHERIA
Il servizio di noleggio comprende, a carico del Prestatore, i seguenti obblighi:
- di costituire, presso il servizio guardaroba del presidio ospedaliero di Urbino o presso ogni U.O. del suddetto presidio e dell’ospedale di comunità, a richiesta dell’XXXX- XX0, adeguate scorte dei capi di biancheria, garantendo il loro continuo e diretto rifornimento, in modo che ciascun presidio risulti fornito in ogni occasione della dotazione prevista al fine di assicurare il corretto espletamento del servizio di assistenza;
- di sostituire i capi deteriorati, allo scopo di garantire un continuo e ordinato ricambio di biancheria pulita.
La biancheria noleggiata, piana e confezionata, dovrà corrispondere alle caratteristiche stabilite all’art. 11, ferma restando la facoltà dell’ASUR- AV1:
▪ di richiedere in qualsiasi momento il noleggio di capi alternativi, con caratteristiche similari a quanto già previsto nei suddetti allegati;
▪ di ricorrere in qualsiasi momento, per i capi di sala operatoria, all’utilizzo di capi in tessuto non tessuto.
Le dimensioni e le caratteristiche specificate sono indicative; il Prestatore, su richiesta dell’XXXX- XX0,
Contratto ponte per appalto servizio di noleggio e lavaggio biancheria, per le necessità dell’Area Vasta n. 1.
dovrà provvedere anche al noleggio di capi alternativi, con caratteristiche similari, anche se non com- presi nell'elenco di cui sopra, alle stesse condizioni economiche stabilite.
Il Prestatore dovrà altresì provvedere, a richiesta dell’XXXX- XX0, al noleggio di capi aggiuntivi rispetto a quanto stabilito, per far fronte ad esigenze non previste; in tal caso si procederà alla determinazione del prezzo, in rapporto alle condizioni economiche stabilite per capi similari.
Ogni eventuale variazione delle caratteristiche tecniche dei capi di biancheria utilizzata dovrà essere preventivamente autorizzata dall’XXXX- XX0, tramite il Direttore Medico del presidio o suo delegato.
Ogni capo di biancheria noleggiata dovrà riportare la sigla del Prestatore.
La riparazione dei capi deteriorati è a carico del Prestatore ed è ammessa purché non contrasti con la funzionalità e/o il decoro estetico dei capi stessi, a giudizio insindacabile degli organi competenti dell’XXXX- XX0; in caso contrario, i capi deteriorati dovranno essere sostituiti.
La sostituzione dei capi di biancheria che risultino deteriorati per uso improprio o per negligenza del personale dell'AV, sarà effettuata a spese dell’ASUR- AV1.
Il Prestatore, qualora riscontri carenza di biancheria non giustificata, ha diritto di chiedere l'effettua- zione di un riscontro contabile.
Il Prestatore provvederà alla personalizzazione delle divise del personale dipendente, con oneri totalmente a suo carico, come segue:
- indicazione del nome e qualifica del dipendente su taschino esterno o con altra modalità ritenuta idonea;
- modifica orlo pantaloni, con esclusione di ogni altra modifica, salvo che per i “fuori taglia” (per il personale femminile rientrante per caratteristiche in tale categoria, in alternativa al pantalone po- trà essere autorizzata la gonna, in deroga al prospetto generale delle divise) (allegato 4);
- la dotazione delle divise per il personale di ruolo sarà composta da almeno quattro capi persona- lizzati e due capi non personalizzati, a copertura delle emergenze;
- per il personale non di ruolo il Prestatore provvederà a costituire presso il guardaroba una dota- zione di capi non personalizzati, di diverse taglie, in base alla consistenza numerica di suddetto personale, con impegno ad assegnare la divisa al personale in servizio entro 72 ore.
Il Prestatore è tenuto ad effettuare il lavaggio della biancheria noleggiata in un impianto che garanti- sca il rispetto delle seguenti condizioni:
▪ rigorosa separazione fisica tra la zona di raccolta, cernita e carico della biancheria sporca e la zona di asciugatura, stiratura e movimentazione della biancheria pulita, per cui in nessun caso la biancheria pulita dovrà sostare o transitare nei locali ove sia stata depositata la biancheria sporca;
▪ processi di lavorazione separati per la biancheria di degenza, il vestiario, la biancheria di sala operatoria, la biancheria infetta e i rimanenti capi;
▪ dotazione di sistemi di depurazione dell’acqua;
▪ possibilità di raggiungimento di temperature adeguate ad assicurare comunque un adeguato contenimento della carica microbica sui capi in genere.
L’ASUR -AV1, tramite i competenti uffici, vigila sul ciclo e sulle operazioni di lavaggio e potrà imporre i controlli batteriologici o quanto altro verrà di volta in volta ritenuto necessario circa i metodi, i prodotti e i risultati del processo di lavaggio.
Durante il periodo di validità del contratto, il Prestatore consentirà l'accesso all'impianto di lavaggio a funzionari dell’ASUR- AV1 ogni qualvolta sia ritenuto opportuno.
Il lavaggio della biancheria deve essere eseguito a regola d'arte e deve garantire:
▪ l'eliminazione di macchie e sporco dovuto a materiale organico e prodotti di medicazione, con accantonamento dei capi che presentano macchie indelebili;
▪ l'eliminazione di cattivi odori;
▪ l’eliminazione di qualsiasi elemento estraneo (peli, ecc.);
▪ un risciacquo idoneo a eliminare ogni traccia di detergente, per evitare allergie o irritazioni ai degenti e al personale.
Il Prestatore dovrà adottare per ogni tipo di biancheria il trattamento di lavaggio più idoneo per otte- nere il miglior risultato, utilizzando detersivi, candeggianti e correttivi conformi alle vigenti norme, privi di fosforo e NTA, per assicurare la necessaria morbidezza e confortevolezza della biancheria.
Ogni variazione dei prodotti utilizzati per il processo di lavaggio va tempestivamente comunicata ai competenti settori dell’XXXX- XX0, trasmettendo le relative schede tecniche e di sicurezza.
L’ASUR-AV1, tramite i competenti settori, si riserva di effettuare analisi sulla biancheria pulita, con metodiche adatte a verificare l’eventuale presenza di sostanze o di residui della lavorazione che pos- sano interagire in presenza di sudore, medicamenti o quant’altro utilizzato normalmente in terapia, provocando danno agli utenti.
Il Prestatore dovrà provvedere con i propri mezzi e con il proprio personale alla consegna della bian- cheria pulita e al ritiro della biancheria sporca presso i presidi sanitari indicati al precedente art. 1, per
n. 4 giorni alla settimana, secondo quanto stabilito dall’XXXX- XX0, salva la facoltà di richiedere con- segne aggiuntive in caso di necessità o di disservizio.
Qualora uno dei giorni stabiliti per la consegna coincida con una festività, a richiesta dell’ASUR- AV1 il servizio dovrà essere comunque prestato o recuperato in altro giorno della settimana.
Al fine di non lasciare per troppo tempo i capi sporchi nelle U.O. e nei presidi dell’XXXX- XX0, in caso di più festività consecutive il prestatore dovrà garantire il servizio almeno a giorni alterni.
Il trasporto della biancheria pulita e il ritiro della biancheria sporca dovrà essere svolto dal Prestatore adottando ogni necessaria precauzione sotto l'aspetto igienico-sanitario, utilizzando automezzi rispon- denti alle norme di legge in materia.
Il trasporto contemporaneo sullo stesso automezzo di biancheria pulita e sporca è ammesso soltanto in comparti rigorosamente separati, idonei a evitare permanentemente qualsiasi promiscuità.
Dopo ogni trasporto di biancheria sporca l'automezzo utilizzato dovrà essere obbligatoriamente disin- fettato.
La consegna della biancheria pulita dovrà avvenire con i capi piegati ed impacchettati in colli maneg- gevoli da 10-15 pezzi, con imballo trasparente e riportante una etichetta descrittiva del contenuto.
L'asciugatura e la stiratura della biancheria dovrà essere eseguita in modo tale da eliminare la presen- za di umidità residua.
La biancheria che, a insindacabile giudizio degli operatori preposti dall’ASUR-AV1, non risulterà ade- guatamente lavata, stirata, asciugata e confezionata, sarà restituita e dovrà essere sottoposta a ulteriore trattamento dal Prestatore.
Per la biancheria restituita non sarà dovuto alcun corrispettivo, salva l’applicazione delle penalità in caso di ripetuti e gravi disservizi.
ART. 3 SERVIZIO DI NOLEGGIO E LAVAGGIO MATERASSI, CUSCINI E COPERTE
Il Prestatore dovrà provvedere a:
a) disinfezione, lavaggio di materassi, cuscini completi di fodera e coprifodera di proprietà dell’XXXX- XX0;
b) noleggio, disinfezione e lavaggio di materassi e cuscini forniti in sostituzione di quelli di proprietà dell’ASUR-AV1, completi di fodera e coprifodera;
c) ritiro e smaltimento dei materassi e cuscini di proprietà della ASUR-AV1 messi fuori uso;
d) noleggio, disinfezione e lavaggio delle coperte per i letti di degenza;
La sostituzione dovrà avvenire con prodotti rispondenti alle caratteristiche precisate nel presente articolo, con adeguamento globale nel corso della validità del contratto degli effetti letterecci in uso, da effettuare gradualmente secondo le esigenze dell’ASUR-AV1, che dovranno essere soddi- sfatte entro 60 giorni dalla richiesta, con riduzione del termine a 30 giorni in casi di urgenza;
e) movimentazione dei medesimi “al” e “dal” xxxxxxxxx, nonché ritiro dei materassi e cuscini sporchi presso le unità operative (U.O.) dei presidi dell’ASUR-AV1.
Fino alla completa sostituzione dei materassi e degli altri articoli, i l Prestatore espleterà il servizio su quanto di proprietà della ASUR-AV1, garantendo il servizio di lavaggio e disinfezione.
Il Prestatore s’impegna a evadere tutte le necessità dell’ASUR-AV1 tenendo conto dei quantitativi necessari per il buon funzionamento delle U.O., secondo modalità concordate con la Direzione Medica del Presidio Ospedaliero e dei presidi comprendenti R.S.A.
A tal fine si precisa che per il calcolo del fabbisogno sono da considerare:
• una scorta indicativa di n. 2 materassi, n. 5-7 cuscini e n. 5-7 coperte ogni 20-25 posti letto presso i reparti di degenza;
• un numero abituale giornaliero di n. 2 cuscini per ogni posto letto;
• un numero di 2 coperte per posto letto.
Il Prestatore s’impegna a reintegrare giornalmente il numero e il tipo di prodotti sporchi ritirati (materassi, cuscini e coperte) e a dotare le U.O. di una scorta di coprifodere e coprimaterassi, al fine di consentire la sostituzione di queste ultime dopo ogni dimissione.
Contratto ponte per appalto servizio di noleggio e lavaggio biancheria, per le necessità dell’Area Vasta n. 1.
Caratteristiche dei beni noleggiati:
A) Materassi e cuscini:
• composizione interna in materiale auto estinguente, a cellule aperte (es. poliuretani a varia densi- tà) che garantiscano la possibilità di decontaminazione a vapore e il lavaggio in lavacontinue o la- vatrici a acqua ad una temperatura di circa 90° C. Tale lavaggio deve avere caratteristiche tali da eliminare sporco, macchie e odori e deve comprendere un risciacquo sufficiente ad eliminare ogni traccia di detergente, che può essere causa di allergie o irritazioni. Non sono ammessi materassi in lana o a molle per ovvie difficoltà di trattamento;
• rispondenza alla normativa antincendio (D.M. 26/6/1984) e alle norme UNI;
• fodera esterna in cotone 100% sfoderabile o tessuti maggiormente idonei al trattamento ignifugo;
• buona maneggevolezza per il personale;
• adeguato comfort per il paziente, per cui i materassi devono essere adattabili a qualsiasi tipo di letto in uso (compresi quelli articolati) e, in caso di materassi a più sezioni, questi devono avere una portanza differenziata ai bordi e moduli senza adesivi chimici.
B) Coperte:
• termocoperte in tessuto misto lana/sintetico.
Modalità di trattamento di materassi, cuscini e coperte:
Il Prestatore ha l’obbligo di provvedere al lavaggio, alla disinfezione nonché all’asciugatura di materassi, cuscini e coperte (nei capi individuati dal personale ASUR-AV1).
I materassi, i cuscini e le coperte dovranno essere consegnati presso i presidi dell’ASUR-AV1 imbustati in sacchi trasparenti, muniti di etichetta che ne identifichi il tipo.
I prodotti sporchi (materassi, cuscini e coperte) saranno avvolti dal personale dell’ASUR-AV1 nello stesso sacco usato per la consegna di quelli puliti, chiusi e contrassegnati con la sigla del Reparto.
I materassi, i cuscini e coperte dovranno essere consegnati perfettamente asciutti; in caso contrario l’AUSL li restituirà per l’ulteriore trattamento, che non darà diritto ad alcun compenso.
Per ciascun presidio sarà individuato sia un locale in cui custodire la scorta del pulito, sia un locale per lo sporco, ai quali avranno accesso gli operatori del Prestatore per il rifornimento e il ritiro.
Per il relativo trasporto il Prestatore utilizzerà mezzi rispondenti alle norme vigenti in materia.
Non è ammesso il trasporto con lo stesso mezzo di effetti letterecci puliti e sporchi se non in comparti rigorosamente separati; in ogni caso i mezzi di trasporto utilizzati per lo sporco dovranno essere lavati e disinfettati per il loro riutilizzo.
Il Prestatore dovrà mettere a disposizione gratuitamente un numero adeguato di sacchi in plastica per il contenimento degli effetti ritenuti infetti.
Controlli
I competenti servizi sanitari dell’ASUR-AV1 vigilano sul servizio in oggetto e potranno imporre al Prestatore i controlli batteriologici o quelli di altro tipo di volta in volta ritenuti necessari, circa i meto- di, i prodotti ed i risultati dei processi di lavaggio e disinfezione.
Il Prestatore s’impegna a sostituire entro il termine massimo di due giorni dalla segnalazione gli effetti letterecci che, ad un controllo degli operatori dell’ASUR-AV1, risultino consegnati non in buono stato di confezione e manutenzione, non lavati/asciugati a regola d’arte e non immuni da difetti che possano comprometterne l’uso e la funzionalità.
Certificazioni servizio materassi e cuscini
Il Prestatore dovrà presentare, prima dell’avvio del servizio, la seguente documentazione:
1) certificato comprovante il grado di partecipazione del materiale combustibile al fuoco al quale è stato sottoposto (come previsto dall’art. 22 D.M. 26.06.1984);
2) certificato comprovante l’omologazione del materiale ai fini della prevenzione incendi e certifica- to, rilasciato dal Centro Studi ed Esperienze del Ministero dell’Interno o da altro Laboratorio le- galmente riconosciuto dal Ministero stesso, nel quale si certifica la reazione al fuoco del campio- ne sottoposto ad esame;
3) dichiarazione che attesti la conformità del materiale alle norme UNI.
ART. 4 SERVIZIO DI DISENFEZIONE DEI CAPI INFETTI
Il Prestatore dovrà provvedere alla disinfezione dei capi di biancheria di vario tipo individuati come infetti dai vari reparti dell’ASUR-AV1.
La raccolta dovrà avvenire in sacchi idrosolubili chiaramente individuabili forniti dal P r e s t a t o r e e il trasporto sarà effettuato con carrelli chiusi ed automezzi preposti, in osservanza a quanto detto nei precedenti articoli.
La disinfezione dovrà garantire la completa eliminazione e inattivazione dei germi patogeni e l’abbattimento entro i limiti di sicurezza della restante flora.
Il Prestatore s’impegna a effettuare controlli batteriologici mensili attestanti l’avvenuta disinfezione della biancheria trattata, trasmettendo i risultati su richiesta dei preposti organi della ASUR-AV1; tali controlli dovranno essere eseguiti da un laboratorio afferente a una struttura pubblica.
I preposti organi della ASUR-AV1 potranno in qualsiasi momento effettuare prelievi per i controlli sopra citati, senza alcun preavviso.
ART. 5 SERVIZIO DI GUARDAROBA
Per tutta la validità del contratto, il Prestatore dovrà garantire il servizio di guardaroba, con propri operatori, unicamente all'interno dei seguenti presidi ospedalieri:
- Ospedale di comunità di Cagli
- Presidio ospedaliero di Urbino
Durante il periodo di validità del contratto, l'ASUR-AV1 potrà richiedere al Prestatore, in tempi diversi, di attivare il servizio di guardaroba anche all'interno degli altri presidi sanitari indicati all’art. 1.
I l Prestatore dovrà garantire l'effettivo inizio del servizio a decorrere dalla data stabilita nella richiesta dell'ASUR-AV1 e comunque entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.
Il Prestatore dovrà effettuare il servizio provvedendo alla consegna della biancheria pulita presso ciascuna U.O. del presidio, unicamente nei presidi sopra indicati, nella quantità necessaria per garantire il ricambio, con riferimento alla dotazione iniziale, negli stessi giorni stabiliti per la consegna della biancheria pulita dall'impianto di lavaggio.
Per l'espletamento di tale servizio, l'ASUR-AV1 metterà a disposizione del Prestatore appositi locali, da adibire a guardaroba presso i seguenti Presidi:
- Ospedale di comunità di Cagli
- Ospedale di comunità di Sassocorvaro
- Presidio ospedaliero di Urbino
- Distretto Sanitario sede di Urbino
- Distretto Sanitario/R.S.A. di Macerata Feltria
- Distretto sede Cagli
- Distretto Sanitario sede di Urbania/R.S.A. di Urbania
- Distretto Sanitario sede di X. Xxxxxx in Vado/R.S.A. di X. Xxxxxx in Vado
- Potes di Pesaro e Montecchio
- Centrale Operativa 118
Tali locali saranno di dimensioni sufficienti a garantire lo smistamento della biancheria pulita in arrivo dallo stabilimento di lavanderia e lo stoccaggio delle scorte: in detti locali avranno accesso gli operatori del Prestatore e gli addetti alla vigilanza e custodia dell'ASUR-AV1.
Tutte le spese di manutenzione e gestione dei locali (luce, acqua, telefono interno, tassa rifiuti, ecc.) sono a carico dell’ASUR-AV1.
ART. 6 SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE
L’ASUR-AV1 potrà richiedere il servizio di sterilizzazione e confezionamento in kit di capi a uso di
Contratto ponte per appalto servizio di noleggio e lavaggio biancheria, per le necessità dell’Area Vasta n. 1.
determinati servizi, indicati dagli organi preposti della stessa ASUR-AV1, in caso di necessità dettata da proprie esigenze organizzative, alle condizioni stabilite in relazione alla tipologia dei kit richiesti.
I l Prestatore è tenuto a iniziare il servizio di sterilizzazione nei tempi concordati con i competenti uffici dell’ASUR-AV1.
Nella richiesta del servizio di sterilizzazione sarà indicato anche il periodo temporale per il quale sarà necessario il servizio e saranno riportate anche indicazioni esaurienti sulla tipologia dei kit sterili neces- sari e sul calendario delle consegne.
Il servizio di sterilizzazione dovrà essere preceduto dal lavaggio preventivo di tutti i capi di nuova immissione nei kit.
Qualora l’ASUR-AV1 richieda il servizio di sterilizzazione e confezionamento in kit il Prestatore dovrà mettere a disposizione dell’Asur Area Vasta 1 un sistema di allestimento del teatro operatorio, necessario all’esecuzione di interventi chirurgici o altra procedura invasiva, o comunque utilizzabili in qualsiasi applicazione in cui vadano realizzate condizioni di asepsi, composto con materiale in Tessuto Tecnico Riutilizzabile (TTR) a norma UNI EN 13795.
Più precisamente, la fornitura dovrà prevedere il noleggio, il ricondizionamento, il controllo, il confe- zionamento, la sterilizzazione, il trasporto e la consegna di kit sterili.
Il materiale proposto deve presentare la peculiarità di non rilasciare particelle o pulviscolo (in base ai parametri della Norma UNI EN 13795), al fine di non inquinare il campo operatorio e di non compro- mettere la funzionalità delle apparecchiature di filtrazione dell’aria.
Tutta la teleria e il vestiario sterili devono garantire condizioni di “barriera” durevoli fra operatori (chirurgo, strumentista, ecc.) e paziente. Deve essere garantita in ogni caso e per qualsiasi tipo di intervento l’impermeabilità/idrorepellenza dei tessuti.
Gli articoli devono possedere le seguenti caratteristiche: resistenza alla penetrazione dei fluidi;
barriera contro la penetrazione di microrganismi; potere assorbente;
minima perdita di particelle aereodisperse; isolamento termico;
resistenza alla pressione di scoppio; drappeggiabilità;
traspirabilità;
buona resistenza tensile; antistaticità;
confort per il personale utilizzatore, maneggevolezza e facilità d’uso; compatibilità cutanea.
Gli articoli sterili devono inoltre possedere i seguenti requisiti:
garantire, durante l’apertura della confezione, il rispetto di corrette tecniche asettiche;
essere forniti con piegatura adeguata, in modo da garantire il corretto posizionamento sul campo operatorio senza rischio di contaminazioni;
essere dotati di adesivi per garantire la perfetta adesione dei teli alla cute del paziente e l’adesione fra i teli stessi per tutta la durata dell’intervento al fine di impedire la penetrazione di liquidi tra la cute del paziente e il telo, senza essere causa di traumatismi o danni di alcun genere (allergie, irritazioni, ecc.);
essere dotati di sistema idoneo a valutare il numero di cicli di lavorazione a cui sono stati sottopo- sti mediante appositi sistemi con Microchip/Barcode che devono essere in grado di conteggiare, mediante apposito software il numero di cicli di lavaggio a cui il manufatto è stato sottoposto a partire dalla sua messa in uso.
Devono essere fornite due tipologie di camici Sala Operatoria:
Camice alta protezione, aventi inserti ad alta impermeabilità applicati nella parte anteriore del camice e sulle maniche;
Camice protezione standard, con effetto di idrorepellenza.
Entrambe le tipologie di camici Sala Operatoria dovranno:
prevedere la copertura totale della schiena da realizzarsi mediante completa sovrapposizione, da fianco a fianco, dei lembi posteriori;
possedere un idoneo sistema di chiusura provvisto di supporto passalacci (in carta o altro mate- riale) per consentire la chiusura del camice rispettando le tecniche di asepsi;
essere dotati di polsini elasticizzati tubolari realizzati in materiale che non rilasci particelle; Garantire la protezione degli operatori in relazione alla durata ed al tipo di intervento; Garantire un livello adeguato di confort.
I teli per la realizzazione del campo operatorio, a seconda dell’impiego, devono essere adatti alle esigenze di copertura indicate dall’Asur Area Vasta 1, provvisti di zone di rinforzo, zone assorbenti, fori, inserti elastici, finestrature particolareggiate, zone adesive. Inoltre devono essere forniti con una piegatura idonea a garantire un corretto posizionamento sul campo operatorio.
Per i tessuti tecnici riutilizzabili dovrà essere garantito il mantenimento delle caratteristiche qualitative per il numero dei cicli di processo stabilito dal produttore dei materiali. È ammesso l’utilizzo di sistemi idonei alla riparazione i fori e tagli nei tessuti che ripristino la struttura originaria e garantiscano l’effetto barriera.
I kit di teleria e vestiario devono essere assemblati secondo le esigenze dei diversi reparti operatori. Il Prestatore dovrà fornire i Dispositivi medici sterili, confezionati per le necessità delle Sale Operatorie.
Le procedure di controllo qualità dei materiali poste in atto dal Prestatore dovranno garantire: l’assenza di macchie o sporco;
l’assenza di buchi;
l’assenza di corpi estranei;
la presenza di tutti gli elementi che compongono il capo;
I teli e i camici non idonei per caratteristiche qualitative o per il raggiungimento del numero massimo di utilizzi previsto dal produttore, o non rispondenti ai requisiti richiesti dalle norme, dovranno essere posti fuori uso e sostituiti a carico del Prestatore.
I kit sterili dovranno rispettare il D.Lgs. n° 46/97, in attuazione della Direttiva CEE 93/42 concernente i Dispositivi medici, e corrispondere alle norme di buona fabbricazione e di legge in vigore al momento della fornitura.
L’Asur Area Vasta 1 potrà richiedere la composizione dei Kit sia con teleria in cotone sia utilizzando capi in tessuti tecnici riutilizzabili.
L’Asur Area Vasta 1 si riserva la facoltà di modificare la composizione dei kit sterili di teleria e vestiario durante l’esecuzione dell’appalto a seguito di mutate esigenze dei reparti operatori; tali modifiche verranno comunicate formalmente al Prestatore su indicazione della Direzione Medica.
Il Prestatore è tenuto, nella fase di avvio del servizio, a collaborare con il personale dei reparti operatori dell’Asur Area Vasta 1 tramite personale tecnico qualificato per massimizzare la qualità del servizio di lavanoleggio di kit sterili.
Si dovranno obbligatoriamente utilizzare i materiali, tecniche produttive e di confezionamento, nonché i metodi di controllo e vigilanza di seguito indicati:
L’attività di sterilizzazione ed i prodotti dovranno essere conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 24/2/97
n. 46 e D. Lgs. 25/2/98 n. 95. e successive modificazioni ed integrazioni.
Per quanto riguarda la composizione:
- I kit dovranno contenere i componenti secondo la sequenza riportata in etichetta;
- I componenti dovranno essere collocati in relazione alla sequenza di utilizzo in Sala Operatoria.
Contratto ponte per appalto servizio di noleggio e lavaggio biancheria, per le necessità dell’Area Vasta n. 1.
a) MATERIALE DI CONFEZIONAMENTO:
Il materiale utilizzato per il confezionamento dei Kit sterilizzati a vapore dovrà essere conforme alle norme standard internazionali UNI EN 868 – 1:1999, UNI EN 868-5:2002, ISO 11607:2003.
Le buste destinate alla sterilizzazione dovranno essere conformi alla normativa vigente in materia.
Gli indicatori chimici di sterilizzazione stampati sulla busta, dovranno essere conformi alle norme europee UNI EN 867-2:1999 e dagli standard Internazionali ISO 11140-1:1995.
La carta “medical-grade” destinata alla sterilizzazione dovrà essere conforme alle norme UNI EN 868-1 e 868-2, ed in possesso della marcatura di conformità CE.
OGNI CONFEZIONE DOVRA’ RIPORTARE I SEGUENTI RIFERIMENTI:
Xxxxxxxxx adesiva sulla quale dovranno essere riportati: data di confezionamento
numero di lotto
data entro la quale il dispositivo medico può essere utilizzato codifica del set
descrizione del set Composizione del set indicazione della parola sterile
marchio CE con indicazione dell’organismo notificante indicazione del metodo di sterilizzazione
avvertenze per l’uso del dispositivo medico
norme per la conservazione del dispositivo medico indicazione che il set deve essere utilizzato una sola volta indicazione del produttore
codice a barre che permetta l’identificazione dei dati sopra riportati e la rintracciabilità di ogni componente il set.
E’ richiesta inoltre l’applicazione su ogni singola confezione di etichetta di rintracciabilità compatibile con il sistema informatizzato di registro operatorio, per poter garantire la corretta informazione circa il n° di Kit/singoli articoli utilizzati nel corso degli interventi chirurgici e per poter assegnare al paziente i dispositivi medici.
b) MODALITA’ DI CONFEZIONAMENTO
I capi di biancheria singoli o assemblati in set, dovranno essere imballati con materiali precedentemen- te descritti.
Le procedure di confezionamento, i locali, gli impianti ed il materiale di confezionamento dovranno essere conformi alla normativa europea e nazionale e, comunque, ad ogni altra norma vigente in materia.
Gli eventuali costi di adeguamento a future norme nel corso del contratto saranno a carico del Prestatore.
I trasporti avverranno in carrelli adibiti solo a tale uso. Questi ultimi dovranno essere realizzati in materiale lavabile, disinfettabile e a chiusura ermetica.
Nessuna modifica potrà essere effettuata rispetto a concordato senza previo consenso dell’Asur Area Vasta 1.
c) AMBIENTE DI ASSEMBLAGGIO
L’ambiente di assemblaggio dovrà possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia e dovrà essere disponibile un protocollo di pulizie per tutte le attrezzature e le aree di lavoro che specifi- chi i materiali ed i metodi da impiegarsi, la frequenza ed il personale responsabile dell’esecuzione.
L’attrezzatura per la pulizia della centrale di sterilizzazione non dovrà essere usata in nessuna altra area e dovrà essere tenuta in un’area chiusa adiacente al deposito del materiale sterile.
d) PROCESSO DI STERILIZZAZIONE A VAPORE
Tutti i capi, di qualsiasi tipo dovranno essere preceduti da idoneo lavaggio prima della loro sterilizza- zione.
Il trattamento di sterilizzazione a vapore dovrà essere effettuato con le modalità e con gli impianti previsti dalle Normative UNI EN 285, UNI EN 17665
Gli indicatori di processo e di sterilità dovranno essere conformi a quanto previsto dalle norme UNI/EN 867-1, ISO 11140-1.
Il Prestatore effettua la sterilizzazione del tessuto pluriuso/T.T.R. e deve fornire un prodotto conforme a quanto previsto dalla norma UNI EN 556.
Il Prestatore deve fornire kit sterili in tessuti poliuso/T.T.R. a norma UNI EN 13795 direttamente prodotti con i propri impianti.
N.B.: Nessun kit etichettato come sterile dovrà essere distribuito dal Prestatore fino a che non siano completate tutte le procedure di controllo previste dalla Normativa vigente in materia.
e) ISTRUZIONE ED IGIENE DEL PERSONALE
Il Prestatore dovrà assumere l’onere di verificare che il proprio personale che lavora nell’ambiente controllato di produzione abbia ricevuto corretta istruzione e si attenga alle norme igieniche di settore.
f) CONTROLLI
Quotidianamente, a conferma e riprova continua della funzionalità degli impianti, viene richiesta l’effettuazione di controllo di sterilità tramite Saggio Biologico su almeno un lotto produttivo giornaliero (per ogni giornata di produzione).
I suddetti controlli dovranno essere eseguiti presso un Istituto di Microbiologia di diritto pubblico, tramite la messa in coltura ed il controllo dell’esito finale del saggio suddetto.
Nessun pacco etichettato come sterile dovrà essere distribuito dal Prestatore fino a che non siano completate tutte le procedure di controllo microbiologico descritte nel presente articolo e finalizzato a testare la funzionalità giornaliera degli impianti anche sotto tale particolare aspetto.
Pertanto, i Xxx sterili non potranno essere posti in consegna se non dopo 72 ore dalla loro produzione, al fine di consentire i normali tempi di coltura dei Saggi Biologici presso il suddetto Istituto di Microbio- logia.
Con cadenza mensile l’Istituto di Microbiologia – o l’Ente equivalente che agisce in funzione di Organi- smo di Vigilanza – trasmetterà, tramite il Prestatore, alla Direzione Sanitaria dell’appaltante copia della documentazione attestante i controlli quotidiani effettuati, con l’indicazione di tutti i lotti giornalieri controllati.
Tutta la documentazione relativa ai processi di sterilizzazione, alle prove fisiche, ai test di Xxxxx – Dick, ai controlli biologici per lotto, ai controlli di qualità a campione, agli interventi di manutenzione, revisione e riparazione degli impianti, deve essere conservata per un periodo di almeno 5 anni presso la centrale di sterilizzazione del Prestatore ed esibita su richiesta dell’Asur Area Vasta 1.
Si richiede la validità della sterilità di ogni singola confezione di almeno 3 mesi.
Al momento della consegna presso il guardaroba dell’Asur Area Vasta 1 i kit sterili devono avere una validità residua di utilizzo (ossia data di scadenza meno data di consegna) di almeno 2 mesi.
ART. 7 ATTREZZATURA PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
Il Prestatore dovrà fornire in uso gratuito, per la durata dell’appalto, tutto il materiale occorrente per la raccolta, il trasporto, la consegna, il contenimento della biancheria nel suo circuito di utilizzo, di seguito elencato a titolo esemplificativo:
▪ carrelli per il pulito
▪ carrelli per lo sporco
▪ container appositi per il materiale sterile
▪ container appositi per il materiale ritenuto infetto
▪ xxxxxxxx porta sacco a 1, 2 o 3 bocche, secondo necessità
▪ sacchi in plastica opportunamente differenziati per la raccolta della biancheria, di varia tipologia e di spessore adeguato, con idonei sistemi di chiusura
▪ sacchi idrosolubili per il materiale infetto
▪ sacchi in tela parimenti differenziati e dotati di chiusura.
Contratto ponte per appalto servizio di noleggio e lavaggio biancheria, per le necessità dell’Area Vasta n. 1.
ART. 8 PERSONALE DEL PRESTATORE
Il Prestatore dovrà assicurare il servizio appaltato con proprio personale dipendente di assoluta fiducia, salvo il ricorso autorizzato al subappalto, sotto l'esclusiva responsabilità del Prestatore, sia nei confronti dell'ASUR-AV1 che di terzi.
Nell'eventualità di uno sciopero del proprio personale, il Prestatore dovrà comunque garantire i servizi essenziali integrando, ove occorre, il deposito di biancheria presso i presidi dell'ASUR-AV1.
Qualora il Prestatore non ottemperi a tale obbligo, è facoltà dell’ASUR-AV1 rivolgersi a terzi, al fine di garantire il livello qualitativo di un servizio di pubblica utilità, addebitando gli oneri al Prestatore, con prelevamento dai crediti del Prestatore o dal deposito cauzionale.
Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico del Prestatore, il quale ne è il solo responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento in solido con l'ASUR-AV1, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'A- SUR-AV1 medesima e di ogni indennizzo.
I l P r e s t a t o r e è obbligato ad attuare nei confronti dei propri lavoratori e/o soci dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale per i dipendenti delle imprese del settore e dagli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge l'appalto, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti ed indipendentemente dalla natura industriale o artigianale dell'Impresa stessa.
In caso di violazione degli obblighi di cui sopra, previa comunicazione al Prestatore delle inadempienze denunciate dall'Ispettorato del lavoro all'ASUR-AV1, questa potrà operare una ritenuta fino al 20% dell'importo contrattuale, fino a quando l'Ispettorato dichiara che l'Impresa si è posta in regola, e la stessa non può vantare diritto alcuno per il ritardato pagamento.
ART. 9 PERSONALE DEL PRESTATORE OPERANTE NEI PRESIDI DELL’ASUR-AV1
Per i servizi da espletare nei presidi dell'ASUR-AV1, il Prestatore ha l'obbligo di comunicare l'elenco nominativo del personale utilizzato, con impegno a segnalare entro tre giorni ogni successiva variazione.
Tale elenco nominativo del personale costituisce l'unico documento per l'accesso dei lavoratori impie- gati nei presidi dell'ASUR-AV1.
Il Prestatore garantisce che il personale, prima di iniziare il servizio, è in possesso di certificazione di idoneità alla mansione specifica, rilasciata da un medico competente, ai sensi del D.Lgs. n. 626/1994, ed è sottoposto, con oneri a carico del Prestatore, ai controlli sanitari e ad eventuali vaccinazioni previste per i dipendenti ospedalieri, impegnandosi a sostituire immediatamente i dipendenti che non risultassero idonei.
In ogni momento l'ASUR-AV1 potrà richiedere l'accertamento del possesso dei requisiti sopra menzio- nati.
Il Prestatore dovrà assicurare che il proprio personale, durante il servizio, mantenga un contegno riguardoso e corretto e si presenti in modo decoroso e igienico, indossando una divisa da lavoro adeguata al servizio svolto, di colore e foggia concordate con la Direzione Medica del presidio, con la scritta o il distintivo di riconoscimento del Prestatore e la targhetta con il nome del dipendente.
Il Prestatore si impegna a richiamare, multare e, se del caso, sostituire i dipendenti che non osservassero una condotta irreprensibile. Le segnalazioni e le richieste dell'ASUR-AV1 in tal senso sono impegnative per il Prestatore.
Il personale dipendente del Prestatore deve uniformarsi a tutte le norme di carattere generale emanate dall'ASUR-AV1 per il proprio personale e attenersi a tutte le norme inerenti la sicurezza di lavoro.
Tutto il personale utilizzato per l'esecuzione del servizio deve risultare ben addestrato, in relazione alle particolari caratteristiche del servizio da eseguire.
Il personale del Prestatore è tenuto a rispettare le consuete norme di educazione che definiscono un civile e corretto comportamento nel lavoro. In particolare deve:
- svolgere il servizio negli orari prestabiliti. Non sono ammesse variazioni dell'orario di servizio, se non concordate con la Direzione Medica e/o Amministrativa;
- rispettare gli ordini di servizio, eseguendo le operazioni affidate secondo le metodiche e le fre- quenze stabilite;
- non prendere visione di documenti dell'ASUR-AV1 e mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circo- stanze concernenti la organizzazione e l'andamento dell'ASUR-AV1.
Il Prestatore deve designare una persona con funzioni di "Responsabile", munita di delega espressa da parte del Prestatore, e comunicarne il nominativo all'ASUR-AV1.
La funzione del Responsabile è quella di controllare e fare rispettare al personale del Prestatore le funzioni e i compiti stabiliti; deve essere a disposizione dell'ASUR-AV1 per ogni problema inerente l'organizzazione del servizio.
Tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempienza, fatte in contraddittorio con il Responsabile, dovranno intendersi fatte direttamente al Prestatore.
ART. 10 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
I l Prestatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza nell’esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari agli adempimenti contrattuali.
I l Prestatore s’impegna altresì a rispettare quanto previsto dalla legge n. 675/1996 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza, ivi compresi quelli adottati dall’ASUR-AV1 e portati a conoscenza dello stesso Xxxxxxxxxx.
In casi di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’ASUR-AV1 ha la facoltà di dichiarare la risoluzio- ne di diritto del contratto, fermo restando l’obbligo del Prestatore al risarcimento dei danni che dovessero derivare all’ASUR-AV1.
ART. 11 PREZZO DELL’APPALTO
L’ASUR-AV1 corrisponderà per l’esecuzione del servizio il prezzo, onnicomprensivo di noleggio e lavag- gio, che sarà applicato per singolo capo, in rapporto al consumo effettivo come indicato nel seguente prospetto:
LISTINO PREZZI | ||
ASUR URBINO | ||
Cod. | Tipologia Capo | Corrispettivo |
PIANA PER DEGENZA | ||
Lavanolo piana per degenza | ||
1 | Lenzuolo singolo | € |
2 | Lenzuolino pediatrico | € |
4 | Lenzuolo culla | € |
21 | Sovracoperte | € |
22 | Sovracoperte medie | € |
23 | Sovracoperte piccole | € |
41 | Coperte lana | € |
42 | Coperte lana lettino | € |
44 | Coperta lana culla 70x70 | € |
Contratto ponte per appalto servizio di noleggio e lavaggio biancheria, per le necessità dell’Area Vasta n. 1.
61 | Traverse | € |
63 | Tele cerate | € |
68 | Coprimaterasso standard | € |
69 | Coprimaterasso pediatrico | € |
70 | Coprimaterasso culla | € |
81 | Federe | € |
82 | Federe cuscino culla | € |
101 | Telo bagno n.a. | € |
121 | Asciugamani | € |
302 | Parananze | € |
311 | Strofinacci | € |
321 | Tovaglie | € |
Lavaggio/stiro piana per degenza | ||
6s | Fodera cuscino | € |
9s | Lenzuolo anticaduta al pz. | € |
33S | Tendaggi vari al kg. | € |
37S | Lavaggio capi vari Kg. | € |
510S | Corsetto solleva-paziente | € |
DIVISE | ||
Lavanolo divise | ||
351 | 2camice medico | € |
370 | 1camice medico | € |
371 | 1camice blu | € |
373 | 1Camice bianco con profilo grigio | € |
374 | Camice xxxxxx xxxx. antipulviscolo | € |
443 | 2Casacca sala gessi | € |
461 | Casacca verde S.O. | € |
462 | Casacca S.O. antipulviscolo | € |
463 | Casacca verde S.O. antipulviscolo | € |
540 | 1Giacca bianca m/lunga | € |
554 | 1Giacca gialla UNISEX | € |
556 | 1Giacca azzurra UNISEX | € |
558 | 1Giacca verde chiaro UNISEX | € |
559 | 1Giacca x.xx m/lunga profilo rosso | € |
563 | 1Giacca capo sala con bavero | € |
572 | 1Giacca grigia m/corta | € |
577 | 1Giacca azzurra profilo x.xx | € |
579 | 1Giacca blu m/lunga | € |
584 | 1Giacca x.xx con profilo rosa | € |
707 | 2Giacca azzurra uomo | € |
714 | Giacca felpata blu | € |
737 | Pantalone verde S.O.antipulviscolo | € |
738 | Pantalone S.O. antipulviscolo | € |
742 | Pantalone verde S.O. | € |
743 | 2Pantalone bianco | € |
752 | Pantalone Allievi infermieri azzurro | € |
753 | 3Pantalone bianco UNISEX | € |
754/766 | Pantalone Assistenza Domiciliare | € |
755 | Pantalone invernale felpato blu | € |
760 | 1Pantalone blu | € |
762 | 2Pantalone felpato blu | € |
763 | 2pantalone per endoscopia | € |
767 | Pantalone estivo per A.D. | € |
844 | 1Gonna bianca svasata | € |
850 | 2Gonna verde S.O. | € |
863 | Maglietta cotone bianca | € |
864 | Maglietta cotone blu | € |
865 | Casacca felpata bianca | € |
867 | Felpa blu | € |
868/4115 | Pile blu | € |
898 | Camicia jeans m/corta | € |
899 | Camicia jeans m/lunga | € |
938 | Nolo giornaliero giacca a vento PARKA A.D.I. | € |
968 | Lavaggio giacca a vento PARKA A.D.I. | € |
969 | Giubbino Assistenza Domiciliare | € |
1001 | 2Velo bianco | € |
1002 | 2Tamburello bianco | € |
4100 | Giubbino S.O. azzurro | € |
DIVISE | ||
Lavaggio/stiro divise | ||
2S | Calze antitrombotiche | € |
3S | Fasce elastiche | € |
13S | Camice piombato | € |
263s | Giacca azzurra allievi infermieri | € |
264s | Pantalone azzurro allievi infermieri | € |
300s | Tuta azzurra | € |
504s | Giacca a vento | € |
88s | Coperta terapeutica nido | € |
DIVISE | ||
Lavaggio/stiro divise 118 | ||
269S | Maglietta polo bianca 118 | € |
272S | Giubbino 118 | € |
275S | Giacca a vento esterno 118 | € |
276S | Giacca a vento interno 118 | € |
277S | Pantalone 118 | € |
502S | Lavaggio borsa tecnica 118 | € |
Noleggiodivise118 | ||
960 | Nolo mensile giacca a vento esterna Millennium | € |
961 | Nolo mensile giubbino Rescue | € |
962 | Nolo mensile pantalone Rescue | € |
963 | Nolo mensile polo manica corta | € |
964 | Nolo mensile polo manica lunga | € |
965 | Nolo mensile giacca a vento interno Millennium | € |
966 | Nolo mensile scarponcino alto (al paio) | € |
4803 | Nolo mensile giacca a vento esterna Copter | € |
4804 | Nolo mensile giacca a vento interno Copter | € |
4825 | Nolo mensile pantalone Delta | € |
Lavaggiodivise 118 | ||
970 | Lavaggio giacca a vento Millennium est. | € |
17 RMOD
971 | Lavaggio giubbino Rescue | € | |||||
972 | Lavaggio pantalone Rescue | € | |||||
974 | Lavaggio polo manica corta | € | |||||
975 | Lavaggio polo manica lunga | € | |||||
981 | Lavaggio giacca a vento interno Mil- lennium | € | |||||
982 | Lavaggio scarponcino alto (al paio) | € | |||||
984 | Lavaggio giacca a vento Copter est. | € | |||||
985 | Lavaggio giacca a vento interno Cop- ter | € | |||||
986 | Lavaggio pantalone Delta | € | |||||
TELERIA VERDE | |||||||
Lavanolo teleria verde | |||||||
1040 | Telo 90 X 120 | € | |||||
1041 | Telo 150 X 180 | € | |||||
1042 | Telo 150 X 240 | € | |||||
1043 | Telo 150 x 270 | € | |||||
1044 | Telo 180 x 300 | € | |||||
1045 | Telo 180 x 300 bordo rosso | € | |||||
1046 | Telo 90 X 120 B.12 cm. Centrale | € | |||||
1047 | Telo 180 x 300 con foro | € | |||||
1048 | Pannolino | € | |||||
1050 | Telo verde 120 x 150 | € | |||||
1052 | Telo verde 60 x 60 foro cm. 8 | € | |||||
1053 | Telo verde 150 x 270 taglio cm. 45 | € | |||||
1054 | Telo verde 60 x 60 foro diam. cm.11 | € | |||||
1059 | Telo 180 x 200 bordo bianco | € | |||||
1561 | Telo copertura paziente | € | |||||
CAMICIS.O. E PAZIENTI | |||||||
Lavanolo camici | |||||||
332 | Camice Tecadry (Vectron 5000) | € | |||||
63154105 | Giubbino con bottoni | € | |||||
15180714 | Pantalone felpato blu USCA | € | |||||
334L/XL | Camice S.O. protezione standard | € | |||||
765 | Pantalone blu felpato per ADI | € | |||||
337 | 2camice deg. manica corta | € | |||||
339 | 2camice nutrice | € | |||||
347 | Camice per obesi | € | |||||
411 | Pile blu | € | |||||
250S | Lavaggio camice microfibra di proprietà AV1 S.O. VERDE | € | |||||
MATERASSERIA | |||||||
Lavanolo materassi/cuscini | nolo annuale | lavaggio | |||||
52 | Cuscino standard 75x45x9 | € | 7,553 | € | |||
57 | Cuscino pediatrico 60x45x5 | € | 6,829 | € | |||
59 | Cuscino nido 35x45x3 | € | 4,916 | € | |||
50 | Materasso standard 195x86x14 | € | 60,530 | € | |||
40 | Materasso barella 195x65x14 | € | 60,530 | € | |||
Materasso pediatrico 145x65x10 | € | 50,701 | € | ||||
58 | Materasso nido 60x36x10 | € | 37,250 | € |
53 | Materasso pediatrico 154x66x10 | € 51,897 | € |
53 | Materasso pediatrico 171x80x10 | € 51,897 | € |
51 | Materasso antidecubito 195x86x19 | € 72,639 | € |
Lavaggio materassi/cuscini | |||
40s | Materasso | € | |
41s | Cuscino | € | |
GESTIONE GUARDAROBA | |||
G | Gestione guardaroba | 5% su fatturato del mese (OSP. URBI- NO/CAGLI da giugno 2010) | |
CMT | Rimborso spese di trasporto mensili | € |
Per quanto riguarda i materassi e i cuscini, si precisa che:
• il prezzo unitario per il noleggio sopra riportato è riferito al canone annuale;
• per il noleggio, sarà corrisposto un canone mensile, frazionabile in mesi/giorni, a decorrere dalla data di ogni singola fornitura;
• il prezzo per il lavaggio è onnicomprensivo del ritiro del materasso e del cuscino sporco e con- segna del prodotto pulito in sostituzione.
Per i capi aventi misure non corrispondenti a quelle stabilite riportate nella tabella soprastante l’ASUR- AV1 potrà chiedere in qualsiasi momento il noleggio di capi alternativi, con caratteristiche similari con obbligo del Prestatore di fornirli alle stesse condizioni economiche stabilite, ai sensi dell’art. 2.
ART. 12 REVISIONE PREZZI
Ai sensi dell’art. 106 comma 1 D.Lgs. 50/2016 e sulla base della vigente normativa in materia, la revisione annuale delle tariffe avverrà a decorrere dall’anno contrattuale successivo alla stipula, su richiesta del Prestatore ed istruttoria documentata della stazione appaltante, utilizzando come parame- tro di riferimento l’indice ISTAT sugli aumenti dei prezzi al consumo (F.O.I.) riferito all’anno preceden- te.
ART. 13 FATTURAZIONE, PAGAMENTI E INTERESSI MORATORI
Il Prestatore emetterà la fattura con periodicità mensile, per il servizio effettivamente espletato nel mese precedente, risultante dai documenti di consegna della biancheria, sui quali dovrà essere riportato:
▪ la data e il presidio/U.O. di consegna;
▪ la distinta e la quantità di ogni capo consegnato e il totale complessivo dei capi consegnati;
▪ la firma per ricevuta dell’operatore dell’ASUR-AV1 che ha ritirato la biancheria.
Nel corso di validità del contratto, l’ASUR-AV1 potrà chiedere l’integrazione dei dati di cui sopra, per esigenze contabili e/o organizzative.
Il pagamento delle fatture e ogni altra obbligazione pecuniaria derivante dal presente contratto sarà effettuato dalla ASUR-AV1 entro 60 giorni dalla data di accertamento della buona e regolare esecuzio- ne del servizio che avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.
ART. 14 OBBLIGHI DEL PRESTATORE PER LA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il Prestatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 ago- sto 2010, n. 136, e successive modificazioni e integrazioni, effettuando tutti i pagamenti relativi al presente contratto esclusivamente con bonifico bancario o postale, tramite il/i conto/i corrente/i dedi- cato/i indicato ai sensi dell’articolo precedente, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni, fatto salvo quanto previsto all’art. 3, comma 3 della legge citata.
L’obbligo di tracciabilità delle operazioni riguarda altresì i subappalti di cui all’art. 105 del D .Lgs.
50/2016 e s.m.i. nonché i subcontratti stipulati per l’esecuzione, anche non esclusiva, del presente contratto.
Ai fini di cui al comma 2, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti per
l’esecuzione, anche non esclusiva, del presente contratto, il Fornitore si obbliga a inserire, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.
Per la tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente contratto, il Prestatore è obbligato a comuni- care, unitamente agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, con obbligo di comunicare ogni successiva modifica relativa ai dati trasmessi, ai sensi dell’art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010 e s.m.i.
Per ciascuna transazione effettuata, il bonifico bancario o postale ovvero altro strumento di pagamento consentito deve riportare il seguente codice identificativo di gara (CIG):
Il Prestatore s’impegna a dare immediata comunicazione all’ASUR-AV1, c/o il domicilio eletto nel presente contratto, e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria, previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.
ART. 15 PENALITA’
Le inadempienze lievi di qualunque obbligo derivante dal presente contratto, comporteranno l'applica- zione, a insindacabile giudizio dell'ASUR-AV1, della penalità da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00, con la sola formalità della contestazione degli addebiti, mediante PEC.
Per le inadempienze gravi, l'ASUR-AV1 si riserva più severe sanzioni pecuniarie, da adottarsi di volta in volta previa contestazione formale degli addebiti, salvo che a suo insindacabile giudizio non sussistano le condizioni per la risoluzione del contratto per inadempimento.
L'ASUR-AV1 si riserva di far eseguire da altri il mancato o incompleto servizio o di acquistare il mate- riale occorrente, a spese del Prestatore.
L’importo della penalità, compresa la rifusione di spese e/o danni, è addebitato sui crediti del Prestatore derivanti dal presente contratto o da altri contratti con l’ASUR-AV1; in caso di insufficienza, l’importo è addebitato sul deposito cauzionale.
ART. 16 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO
L’Asur potrà disporre la risoluzione del contratto per comprovate inadempienze del prestatore qualora si verifichino fatti che, a giudizio della stessa, rendessero impossibile la prosecuzione dell’appalto.
Costituiscono gravi inadempimenti a titolo esemplificativo:
-ripetute gravi inadempienze alle obbligazioni assunte;
-interruzione o sospensione immotivata del servizio per causa imputabile al Prestatore;
-interruzione, sospensione o rifiuto immotivati di eseguire il servizio per specifici presidi per i quali sia stata attivata da Asur l’estensione del contratto;
-il fatto che il Prestatore immotivatamente non si conformi, entro il termine fissato dall’ASUR, all’intimazione di porre rimedio a negligenze o a inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione dell’appalto;
-rifiuto immotivato di sostituire personale che abbia tenuto comportamenti illeciti, scorretti o inde- corosi nell’esecuzione del servizio, in violazione dell’art.8 del presente contratto.
Per le ipotesi di cui al comma 1, ai sensi dell’art.1454 del codice civile, l’ASUR-AV1 potrà intimare, a mezzo PEC, al Prestatore di adempiere, entro 15 giorni, alle obbligazioni; trascorso tale termine, senza che lo stesso abbia provveduto, il contratto s’intenderà senz’altro risolto.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del codice civile, senza che occorra a tal fine alcun atto di diffida ad adempiere, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale notificata a mezzo PEC, con esclusione di ogni altra formalità legale nei seguenti casi:
• provvedimento passato in giudicato adottato da organo della giustizia amministrativa relativo al ricorso pendente nel merito innanzi al Tar Marche, acquisito al protocollo aziendale n.2980 del 23-01- 2018, con annullamento dell’aggiudicazione di cui determina AsurDG n.773 del 20-12-2017;
• qualora l’importo complessivo delle penali irrogate, ai sensi del precedente articolo 15, superi il 10% dell’importo contrattuale netto;
• subappalto non autorizzato;
• utilizzo nell’esecuzione del servizio d i un operatore economico sprovvisto dei requisiti necessari al rilascio dei provvedimenti regionali di accreditamento o autorizzazione;
• totale o parziale cessione del contratto;
• quando il Prestatore si renda colpevole di frodi o tentativi di xxxxx;
• fallimento, liquidazione, concordato preventivo, salvo il caso di cui all’art. 000-xxx xxx xxxxx xxxxxxx 16 marzo 1942 n. 267;
• inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro, di contributi previdenziali e assistenziali e di sicurezza;
• mancato rispetto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici emana- to al d.p.r. n. 62 del 16 aprile 2013 e del codice di comportamento adottato dall’ASUR;
• in caso di violazione dell’art.53, comma 16ter, del D.lgs. 165/01;
• inadempimento da parte dell’esecutore agli obblighi previsti nel patto di integrità di cui al successivo art. 18 del presente atto.
• accertamento da parte degli organi preposti del mancato possesso o di violazione di qualunque autorizzazione o permesso previsto dalle attuali norme di legge in merito all'attività svolta;
• mancato utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative all'appalto oggetto del presente contratto, ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010 e s.m.i.;
• in caso di accertamento delle prestazioni o verifica di conformità in corso di esecuzione del contratto, qualora il soggetto incaricato della verifica rilevi difetti o mancanze di grave entità per cui non ritenga di assegnare all’esecutore un termine per adempiere, salvo il pagamento delle prestazioni ritenute collaudabili;
• mancato superamento della prova ripetuta prevista all’art.5, comma 4, del presente contratto. Nel caso di risoluzione del contratto, l’Asur si riserva:
a) ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e conseguenti e di esigere dal Prestatore il rimborso di eventuali spese sostenute a causa della risoluzione;
b) di incamerare la cauzione, senza pregiudizio dell’azione per il risarcimento dei maggiori danni e per il rimborso di maggiori spese;
c) di acquistare in danno del Prestatore;
d) di avvalersi dell’organizzazione del Prestatore per la continuazione del servizio, mediante affidamen- to diretto o attraverso altro assuntore e ciò finché non sarà possibile provvedere in altro modo.
5. La liquidazione dei crediti del Prestatore sarà fatto pro-quota alla mezzanotte del giorno precedente a quello della risoluzione del contratto.
ART. 17 RECESSO DAL CONTRATTO
L'ASUR-AV1 potrà recedere in qualsiasi momento dal presente contratto, qualora tramite il competente Ufficio Territoriale del Governo siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 11, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 252/1998.
A tale scopo, durante il periodo di validità del contratto, il Prestatore è obbligato a comunicare all’ASUR- AV1 le variazioni intervenute nel proprio assetto gestionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell’organo di amministrazione), trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al Registro imprese, con la dicitura antimafia, entro 30 giorni dalla data delle variazioni.
L’ASUR-AV1 potrà esercitare la facoltà di recesso, in tutto o in parte, nel corso della validità del con- tratto, in caso di:
Contratto ponte per appalto servizio di noleggio e lavaggio biancheria, per le necessità dell’Area Vasta n. 1.
a) attivazione di una convenzione da parte di Consip S.p.A., per i medesimi servizi oggetto del presente contratto e compatibile con le esigenze tecniche, organizzative e quantitative dell’Area Vasta 1, ai sensi di quanto previsto dalla circolare MEF prot. 20518 del 19/02/2016;
b) conclusione, da parte del soggetto aggregatore Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM), di una procedura contrattuale per i medesimi servizi oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dalla circolare MEF prot. 20518 del 19/02/2016, rientrando l’appalto in oggetto nelle categorie merceologiche previste dal DPCM 24/12/2015 di competenza dei soggetti aggregatori di cui all’art. 37 del d.lgs 50/2016.
ART. 18 PATTO D’INTEGRITA’
Il Prestatore si obbliga ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e corret- tezza e si impegna a contrastare i fenomeni di corruzione e, comunque, a non compiere alcun atto che possa influenzare indebitamente o distorcere il corretto svolgersi della procedura di affidamento del servizio e la successiva esecuzione del presente contratto assumendo tutti gli obblighi previsti dal patto di integrità approvato da Asur con determina DG n.697 del 21-11-2016, che viene allegato al presente contratto.
ART. 19 COSTUTUZIONE IN MORA
I termini e le comminatorie contenute nel presente contratto operano di pieno diritto, senza obbligo per l'ASUR-AV1 della costituzione in mora del Prestatore.
ART. 20 SUBAPPALTO
È fatto divieto al Prestatore di subappaltare in parte i servizi affidati con il presente contratto senza il preventivo consenso di XXXX XX0, ai sensi dell’art. 105, del D.Lgs. 50/2016, come modificato con il
D.L. 31 maggio 2021 n. 77, pena l’immediata risoluzione dello stesso.
Resta inteso che il Prestatore rimarrà unico responsabile nei confronti di ASUR AV1. ART. 21 DURATA DEL CONTRATTO PONTE
Il presente contratto ponte viene stipulato per il tempo strettamente necessario all’attivazione del contratto da parte del Soggetto Aggregatore - Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM) - per l’appalto dello stesso servizio oggetto del presente contratto e la durata del presente contratto non dovrà superare la data di attivazione del contratto da parte del soggetto aggregatore stesso.
Il contratto avrà la durata di mesi 6 (sei), a decorrere dal 01/02/2022 fino al 31/07/2022, con opzione di rinnovo per ulteriori 6 ( sei) mesi, o, se anteriore, fino alla data di attivazione del contratto stipulato dal soggetto aggregatore SUAM per il medesimo servizio oggetto del presente contratto o fino alla data di attivazione di una Convenzione Consip compatibile con le esigenze tecniche, organizzative e quantitative dell’Area Vasta 1.
ART. 22 GARANZIA DEFINITIVA
Il Prestatore dovrà costituire un deposito cauzionale definitivo ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs.50/2016 e smi.
Il deposito cauzionale è prestato a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal pre- sente contratto, dell'eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso di somme che l'ASUR-AV1 dovesse eventualmente pagare per fatto del Prestatore, a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio, salvo l'esperimento di ogni altra azione, qualora il deposito cauzionale risultasse insufficiente.
Il Prestatore potrà essere obbligato a reintegrare il deposito cauzionale di cui l'ASUR-AV1 avesse dovuto avvalersi durante l'esecuzione del contratto; in caso di inadempienza, il deposito cauzionale potrà essere reintegrato d'ufficio a spese del Prestatore, mediante trattenuta sulle fatture in pagamento.
Il deposito cauzionale resterà vincolato fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali e sarà restituito entro 30 giorni dalla scadenza del contratto, a condizione che risulti definita ogni ver-
tenza o contestazione eventualmente insorta tra l'ASUR-AV1 e il Prestatore, senza diritto a interessi di sorta, neppure nel caso di un eventuale ritardo, quando sia ad essa imputabile.
ART. 23 FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l'ASUR-AV1 e il Prestatore in ordine alla esecuzione del contratto, la competenza territoriale dell'Organo Giudicante è stabilita con riferimento alla sede legale dell'ASUR-AV1.
ART. 24 SPESE PER IL CONTRATTO
Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso, con applicazione della tariffa fissa, in quanto il corrispettivo è soggetto a IVA.
Qualsiasi spesa inerente al contratto (registrazione, copia, bolli, ecc.) o conseguenziale ad esso, nes- suna eccettuata o esclusa, sarà a carico del Prestatore.
ART. 25 NORMA DI RINVIO
Per quanto non previsto nel presente contratto, si fa rinvio:
• al d.lgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni, concernente il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
• al Codice Civile e alle norme vigenti in materia di contratti pubblici di forniture e servizi.
ART. 26 DOMICILIO DELLE PARTI
Per tutti gli effetti del presente contratto e per ogni comunicazione ad esso inerente le parti eleggono domicilio come segue:
Azienda Sanitaria Unica Regionale - Area Vasta n. 1 - U.O.C. Supporto all’Area Dipartimentale Acquisti e Logistica, xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx- xx 00 - 00000 Xxxx (XX), fax 0000000000, PEC: xxxxxxxxx0.xxxx@xxxxxxx.xx;
LINEA STERILE SpA - Via Mentana, n. 15 – 47900 RIMINI.
Tel. 0541/819911 Fax 0541/818790
PEC xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx
AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
Il Direttore f.f. U.O.C. Supporto all’Area Dipartimentale Acquisti e Logistica
dell’Area Vasta n. 1
Xxxx. Xxxxxxx COLARIZI XXXXXXXX Firmato digitalmente
LINEA STERILE SpA
Amministratore Delegato Xxxxx Xxxxxxxx
Firmato digitalmente
Contratto ponte per appalto servizio di noleggio e lavaggio biancheria, per le necessità dell’Area Vasta n. 1.
allegato 1)
ELENCO E CARATTERISTICHE DEI CAPI DI BIANCHERIA FORNITA IN LAVANOLO
BIANCHERIA PIANA
rif. | descrizione capi biancheria | fabbisogno annuo presunto |
ASCIUGAMANI | ||
101 | asciugamani in tessuto 100% cotone bianco, dim. cm. 100 x 60h | 1.211 |
102 | asciugamani in tessuto 100% cotone bianco, dim. cm. 50 x 40h | 23.570 |
CANOVACCI | ||
103 | ▪ in tessuto 100% cotone colori vari, dim. cm. 100x60h | 3.700 |
▪ paranaze 100% cotone con lacci al collo | 3.630 | |
▪ tovaglie 100% cotone | 480 | |
COPRILETTO | ||
104 | copriletto in tessuto 100% cotone, colori vari, dim. cm. 210 x 290h | 56.511 |
105 | copriletto in tessuto 100% cotone, colori vari, dim. cm. 210 x 100h per Pediatria | 474 |
106 | copriletto in tessuto 100% cotone, colori vari, dim. cm. 100 x 100h per Nido | 1.695 |
FEDERE | ||
107 | federe per cuscini, in tessuto 100% cotone bianco, dim. cm. 100 x 50h | 134.581 |
109 | federe per cuscini, in tessuto 100% cotone bianco, dim. cm. 42 x 35h per Nido | 1.540 |
LENZUOLA | ||
111 | lenzuola in tessuto 100% cotone bianco, dim. cm. 180 x 300h | 206.960 |
112 | lenzuola in tessuto 100% cotone bianco, dim. cm. 140 x 250h per Pediatria | 53.438 |
113 | lenzuola in tessuto 100% cotone bianco, dim. cm. 100 x 90h per Nido | 3.060 |
TELA CERATA | ||
114 | tela cerata in materiale impermeabile, con un lato rivestito in tessu- to traspirante e con possibilità di ancoraggio al materasso- cm. 100 x 80 | 8.060 |
TELI VERDI | ||
telo verde con orli sulle teste, in tessuto 100% cotone indantrene , dim. cm. 90x120 | 21.350 | |
telo verde con orli sulle teste, in tessuto 100% cotone indantrene , dim. cm. 150x180 | 80 | |
telo verde con orli sulle teste, in tessuto 100% cotone indantrene , dim. cm. 150x270 | 2.310 | |
telo verde con bordo bianco, in tessuto 100% cotone indantrene , dim. cm. 180x200 | 990 | |
telo verde in tessuto tessuto tecnico microfibra, dim. cm. 150x220 | 3.495 | |
TRAVERSE | ||
127 | traverse in tessuto 100% cotone bianco, dim. cm. 180 x 130h | 119.360 |
allegato 2)
DIVISE PER IL PERSONALE
rif. | descrizione capi biancheria | fabbisogno annuo presunto |
CAMICE | ||
202 | camice bianco unisex, manica lunga | 6.937 |
203 | camice bianco unisex, manica lunga, riga grigia nel taschino | 239 |
Camice blu | 5 | |
204 | camice verde in tessuto idrorepellente, allaccio posteriore, con polsino in maglia, lunghezza sotto il ginocchio, con rinforzi imper- meabili sulle braccia e sul torace CAMICE TECADRY | 2.395 |
205 | camice verde per operandi, manica corta, allaccio posteriore | 22.690 |
Camice nutrice | 520 | |
CASACCA | ||
206 | casacca verde unisex a girocollo, manica corta | 337 |
Casacca azzurra antipulviscolo, manica corta | 14.975 | |
GIACCA | ||
207 | giacca azzurra manica corta, apertura anteriore | 12.106 |
209 | giacca bianca manica corta, apertura anteriore, riga rosa nel taschi- no | 199 |
210 | giacca bianca manica lunga, apertura anteriore, riga rossa nel taschino | 988 |
211 | giacca bianca, manica lunga, apertura anteriore, con tasche + taschino e reverse | 323 |
Giacca capo sala, manica corta con bavero unisex | 1.422 | |
212 | giacca blu, manica lunga, apertura anteriore | 143 |
213 | giacca gialla, manica corta, apertura anteriore | 1.108 |
214 | giacca verde chiaro, manica corta, apertura anteriore | 6.863 |
GONNA | ||
215 | gonna bianca | 89 |
MAGLIETTA | ||
216 | maglietta bianca giro collo, manica corta, in tessuto 100% cotone | 41.734 |
217 | maglietta blu giro collo, manica corta, in tessuto 100% cotone | 409 |
FELPE E GIUBBINI | ||
Felpa Bianca | 306 | |
Felpa blu | 298 | |
Pile blu | 43 | |
Giubbino azzurro | 34 | |
PANTALONE | ||
218 | pantalone bianco | 42267 |
220 | pantalone verde per sala operatoria, in tessuto 100% cotone indan- threen | 391 |
Pantaloni azzurri antipulviscolo per sala operatoria | 16.832 | |
Pantalone blu estivo e felpato per assistenza domiciliare | 334 | |
Pantalone blu estivo e felpato | 167 | |
Pantaloni allievi infermieri | 290 | |
Camicia jeans manica lunga o manica corta | 180 | |
Giacche a vento per assistenza domiciliare | a noleggio n. 28 lavaggi n. 7 |
▪ Le divise per il personale dipendente, in alternativa al cotone 100%, potranno essere fornite anche in tessuto ospedaliero (tipo “diva”).
▪ Camici, casacche e giacche devono avere n. 2 tasche e n. 1 taschino
Contratto ponte per appalto servizio di noleggio e lavaggio biancheria, per le necessità dell’Area Vasta n. 1.
rif | Dotazione servizio 118 per operatori del servizio Soccorso compreso Potes Pesaro e Centrale Operativa | Fabbisogno annuo presunto |
Lavaggio Esterno giacca a vento esterna | A noleggio n. 116 lavaggi annui n. 1.472 | |
Lavaggio Interno giacca a vento esterna | A noleggio n. 114 lavaggi annui n. 1.487 | |
Lavaggio giubbino rescue | A noleggio n. 348 lavaggi annui n. 4.823 | |
Pantalone servizio 118 | A noleggio n. 355 lavaggi annui n. 5.682 | |
Polo manica corta | A noleggio n. 470 lavaggi annui n. 6.628 | |
Polo manica lunga | A noleggio n. 460 lavaggi annui n. 6.643 | |
Scarponcino | A noleggio n. 99 lavaggi annui n. 1.239 |
allegato 3)
EFFETTI LETTERECCI
rif. | descrizione capi biancheria | fabbisogno annuo presunto |
COPERTE | ||
301 | coperte in tessuto misto lana-sintetico, dim. cm. 160 x 220h | 4.977 |
302 | coperte in tessuto misto lana-sintetico, dim. cm. 75 x 200h per Pedia- tria | |
303 | coperte in tessuto misto lana-sintetico, dim. cm. 100 x 100h per Nido | 830 |
COPRIMATERASSO | ||
304 | coprimaterasso con chiusura a strappo o ribaltina o con elastico in tessuto 100% cotone da 250 gr/mq., dim. cm. 96 x 218 x 16h. | 8.173 |
coprimaterasso con chiusura a strappo o ribaltina o con elastico in tessuto 100% cotone da 250 gr/mq., per materasso pediatrico | 15 | |
coprimaterasso con chiusura a strappo o ribaltina o con elastico in tessuto 100% cotone da 250 gr/mq., per materasso culla | 60 | |
CUSCINO | ||
305 | cuscino standard in materiale autoestinguente, conforme alla norma- tiva antincendio (D.M. 26/6/1984) e alle norme UNI - dim. cm. 80x45h | a noleggio n. 1.473 lavaggi n. 2.656 |
MATERASSO | ||
308 | materasso standard in materiale autoestinguente, conforme alla normativa antincendio (D.M. 26/6/1984) e alle norme UNI - dim. cm. 80x190h | a noleggio n. 356 lavaggi n. 299 |
materasso antidecubito, conforme alla normativa antincendio (D.M. 26/6/1984) e alle norme UNI - dim. cm. 80x190h | a noleggio n. 36 lavaggi n. 19 | |
309 | materasso pediatrico in materiale autoestinguente, conforme alla normativa antincendio (D.M. 26/6/1984) e alle norme UNI - dim. standard dimensioni 171x80x10 | a noleggio n. 2 lavaggi n. 2 |
materasso pediatrico in materiale autoestinguente, conforme alla normativa antincendio (D.M. 26/6/1984) e alle norme UNI - dim. standard cm. 154X66X10h | a noleggio n. 8 lavaggi n. 8 | |
Materasso barella in materiale autoestinguente, conforme alla norma- tiva antincendio (D.M. 26/6/1984) e alle norme UNI - dim. cm. 195x65x14h | a noleggio n. 1 lavaggi n. 12 |
Contratto ponte per appalto servizio di noleggio e lavaggio biancheria, per le necessità dell’Area Vasta n. 1.
allegato 4)
DIVISE DEL PERSONALE DIPENDENTE
DOTAZIONE CAPI PER POSIZIONI FUNZIONALI - FREQUENZA DI CAMBIO
Posizione funzionale | Num. pres. dipend. | COMPOSIZIONE DIVISA | Numero cambi settim. | |||
⇨ Assistenti sanitarie | 7 | ▪ Camice bianco manica lunga unisex ▪ Maglietta bianca manica corta | ||||
⇨ Assistenti sociali ⇨ Dietiste | 1 1 | 2 | ||||
⇨ Ausiliari (A.S.S.) | sanitari | specializzati | 42 | ▪ Giacca gialla, manica corta, apertura anteriore ▪ Maglietta bianca manica corta ▪ Pantalone bianco | 3 | |
⇨ Ausiliari (A.S.S.) - Farmacia | sanitari | specializzati | ▪ Giacca gialla, manica corta, apertura anteriore ▪ Maglietta bianca manica corta ▪ Pantalone bianco ▪ Felpa blu | |||
⇨ Caposala | 14 | ▪ Giacca bianca manica lunga, apertura anteriore, con tasche + 1 taschino ▪ Maglietta bianca manica corta ▪ Pantalone bianco | 2 | |||
⇨ Infermieri Profess. Reparti | 254 | ▪ Giacca azzurra apertura, anterio- re, manica corta ▪ Maglietta bianca manica corta ▪ Pantalone bianco | 2 | |||
⇨ Infermieri Professionali ▪ Pronto Soccorso | 17 29 | ▪ Giacca azzurra apertura, anterio- re, manica corta ▪ Maglietta bianca ▪ Pantalone bianco | 6 2 | |||
⇨ Infermieri Professionali ▪ Blocco operatorio ▪ Centrale di sterilizzazione ▪ Cardiologia ▪ Sala parto ( S.O.) | 20 50 | 🞸 🞸 🞸 🞸 🞸 | Camice TECADRY verde allaccia- to posteriormente (come per i medici) Casacca azzurra antipulviscolo Pantalone azzurro antipulviscolo Giubbino azzurro | 3 1 | ||
🞸 🞸 🞸 | Giacca azzurra apertura, anterio- re, manica corta Maglietta bianca Pantalone bianco | |||||
⇨ Medici reparti degenza ⇨ Biologi | 186 3 | ▪ Camice bianco unisex, manica lunga ▪ Maglietta bianca manica corta ▪ Pantalone bianco | 2 |
Posizione funzionale | Num. pres. dipend. | COMPOSIZIONE DIVISA | Numero cambi settim. | |
⇨ | Medici di: ▪ Blocco Operatorio ▪ Cardiologia ▪ Sala Parto (S.O.) | 34 8 | ▪ Camice TECADRY verde allaccia- to posteriormente, ▪ Maglietta bianca manica corta ▪ Casacca azzurra antipulviscolo ▪ Pantalone azzurro antipulviscolo ▪ Giubbino azzurro | 3 |
⇨ | Medici di: ▪ Emodialisi ▪ Odontostomatologia ▪ Pronto Soccorso ▪ Rianimazione ▪ Sala parto - Sala operato- ria | 5 1 8 12 11 | ▪ Camice bianco unisex, manica lunga in alternativa: ▪ Giacca bianca unisex, manica lunga, apertura anteriore ▪ Maglietta bianca manica corta ▪ Pantalone bianco | 6 |
⇨ | Operandi | 6.440 | ▪ Camice verde, manica corta, allaccio posteriore | secondo necessità |
⇨ | Operatore Tecn. Assistenza (O.S.S.) | 30 | ▪ Giacca verde chiaro, manica corta, apertura anteriore ▪ Maglietta bianca manica corta ▪ Pantalone bianco | 3 |
⇨ | Operatori tecnici: ▪ Elettricisti ▪ Falegnami ▪ Idraulici ▪ Magazzino ▪ Meccanici | 10 | ▪ Giacca blu, manica lunga, aper- tura anteriore ▪ Maglietta blu manica corta ▪ Pantalone blu ▪ Pantalone blu felpato ▪ Felpa blu ▪ Camicie jeans manica lunga o corta | 2 |
⇨ | Ostetriche | 15 | ▪ Giacca bianca, manica corta, apertura anteriore, riga rosa sul taschino ▪ Maglietta bianca manica corta ▪ Pantalone bianco ▪ Velo bianco | 3 |
⇨ | Personale amministrativo ospedale: ▪ Archivio cartelle cliniche ▪ Direzione med. presidio ▪ Laboratorio Analisi ▪ Radiologia | 10 | ▪ Camice bianco manica lunga, riga grigia sul taschino | 1 |
⇨ ⇨ | Sanitari laureati (Farmacisti, ecc.) Inferm. prof. servizio infer- mieristico | 5 3 | ▪ Camice bianco, manica lunga, unisex | 2 |
⇨ | Tecnici sanitari di: ▪ Audiometria ▪ Centro Trasfusionale ▪ Fisioterapia ▪ Laboratorio Analisi ▪ Logopedista ▪ Ortottisti ▪ Radiologia | -- 3 20 21 2 1 17 | ▪ Giacca bianca, manica lunga, apertura anteriore, riga rossa nel taschino ▪ Maglietta bianca ▪ Pantaloni bianchi | 3 |
Posizione funzionale | Num. pres. dipend. | COMPOSIZIONE DIVISA | Numero cambi settim. |
⇨ Personale veterinario (Dipar- timento di prevenzione) | … | ▪ Casacca verde s.o. ▪ Pantaloni verdi s.o. ▪ Camice bianco ▪ Pantaloni blu Felpe blu ▪ Maglietta blu | … |
⇨ Reparto Magazzino | …. | ▪ Casacca blu estiva ed invernale ▪ Maglietta blu manica corta ▪ Pantalone blu ▪ Pantalone blu estivo ed inverna- le ▪ Felpa blu ▪ Pile blu ▪ Camicie jeans manica lunga o corta | … |
NOTE generali circa i capi di abbigliamento sopra indicati:
⇨ Le divise del personale possono essere confezionate anche con “tessuto ospedaliero” (tipo “diva”)
⇨ CAMICI: devono essere presenti n. 2 tasche e n. 1 taschino
⇨ CASACCHE e GIACCHE: devono essere presenti n. 2 tasche e n. 1 taschino
allegato 5)
DATI INDICATIVI DI ATTIVITA’ RELATIVI ALL’ANNO 2019
Presidio | Posti letto ordinari | Giornate degenza | Posti letto in day- hospital | Giornate degenza in day-hospital | Day Surgery |
Ospedale di Cagli | 18 | 7253 | |||
Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx | 00 | 0000 | |||
Xxxxxxxx xx Xxxxxx | 164 | 55929 | 15 | 2910 | 8 |
R.S.A. di Macerata Feltria | 40 | 5108 | |||
R.S.A. di Urbania | 20 | 5901 | |||
Distretto sede Cagli | / | / | |||
Distretto sede Urbino | / | / | |||
R.S.A. di X. Xxxxxx in Vado | 40 | 5218 | |||
Potes di Pesaro e Montecchio | / | / | |||
Centrale Operativa 118 | / | / |
Allegati:
- Allegato 1) Elenco e caratteristiche dei capi di biancheria fornita in lavanolo
- Allegato 2) Divise per il personale
- Allegato 3) Effetti letterecci
- Allegato 4) Divise del personale dipendente – Dotazione capi per posizioni funzionali – frequenza di cambio
- Allegato 5) Dati indicativi di attività relative all’anno 2019
- Patto di integrità in materia di contratti pubblici aventi ad oggetto beni e servizi dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale Marche
- Documento Unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI)
- Documento informativo per le ditte appaltatrici e prestatori d’opera, che operato presso ASUR Marche Are Vasta n. 1
PATTO DI INTEGRITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI AVENTI AD OGGETTO BENI E SERVIZI DELL’AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE MARCHE
Sommario
ART. 1 OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ ART. 2 OBBLIGHI DELL’OPERATORE ECONOMICO
ART. 3 OBBLIGHI DELL’AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE ART.4 VIOLAZIONE DEL PATTO DI INTEGRITÀ
ART.5 EFFICACIA DEL PATTO DI INTEGRITÀ
ART.1 OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ
1. Il presente Patto d’Integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione, tra l’Azienda Sanitaria Unica Regionale Marche (di seguito «ASUR») e gli operatori economici, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l’espresso impegno a contrastare fenomeni di corruzione e, comunque, a non compiere alcun atto che possa influenzare indebitamente o distorcere il corretto svolgersi delle procedure di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture e, in caso di aggiudicazione, la successiva esecuzione del contratto.
2. Il Patto di integrità costituisce parte integrante della documentazione di gara e/o dei contratti stipulati dall’ASUR a seguito di procedura di affidamento di beni e servizi.
3. L’accettazione espressa del Patto di integrità del titolare o legale rappresentante del concorrente, unitamente all’offerta o alla domanda di ammissione, ove prevista, costituisce condizione di ammissione alla procedura di affidamento ed avviene per tutte le procedure mediante richiamo espresso al patto medesimo e all’obbligo del rispetto dello stesso contenuto negli atti di gara posti a base delle procedure.
4. Per i consorzi ordinari e per i raggruppamenti temporanei, l’obbligo riguarda tutti gli operatori economici consorziati o partecipanti al raggruppamento.
5. Per le procedure di affidamento di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria ovvero per le procedure per le quali è prevista la stipulazione di un contratto con scrittura privata semplice, in forma pubblica amministrativa o con atto notarile informatico, il patto di integrità dovrà essere anche espressamente sottoscritto dall’aggiudicatario.
ART. 2 OBBLIGHI DELL’OPERATORE ECONOMICO
1. Con l’accettazione del presente patto di integrità, l’operatore economico:
a) dichiara di non avere illegittimamente influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell’ASUR e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro, regali o altra utilità finalizzate a facilitare l’aggiudicazione e/o la gestione del contratto;
b) dichiara di impegnarsi altresì a non corrispondere né a promettere di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro, regali o altra utilità finalizzate a facilitare l’aggiudicazione e/o gestione del contratto;
c) si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata a facilitare l’aggiudicazione e/o la gestione del contratto;
d) s’impegna a segnalare eventuali situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti, dichiarando che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura, formulando autonomamente l’offerta e fornendo giustificazione idonea a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta;
e) dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della vigente normativa, e che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi nell’ambito della stessa, finalizzate a facilitare l’aggiudicazione e/o la gestione del contratto;
f) s’impegna a dichiarare, in fase di formulazione dell’offerta, ai sensi dell’art. 53 del D.lgs. n.165/2001, l’insussistenza di rapporti di lavoro autonomo o subordinato nei confronti di ex dipendenti dell’ASUR che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali con riferimento alla procedura di affidamento in atto;
g) s’impegna, altresì, a non stipulare tali rapporti di lavoro, di cui al punto precedente, nel periodo di durata dell’eventuale contratto stipulato a conclusione della procedura di affidamento in atto, per il periodo di tre anni dalla cessazione del rapporto di lavoro dei suddetti ex dipendenti;
h) s’impegna a comunicare eventuali rapporti di lavoro o di collaborazione, anche a titolo gratuito, ovvero relazioni di parentela o affinità entro il secondo grado o coniugio o situazioni di convivenza e frequentazione abituale, gravi inimicizie ovvero rapporti di credito o debito tra i titolari, gli amministratori, i soci, i dipendenti dell'operatore economico con i seguenti soggetti : progettista/i, responsabile unico del procedimento, dirigente titolare del budget, Presidente del seggio di gara o membri della Commissione di aggiudicazione, incaricati della verifica di conformità, direttore/i dell’esecuzione e assistenti dell’esecuzione;
i) s’impegna a segnalare all’ASUR, qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di espletamento della procedura di affidamento o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura, comprese illecite richieste o pretese dei dipendenti dell’ASUR stessa;
j) s’impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con d.p.r. n. 62 del 16/04/2013 e dal codice di comportamento adottato da ASUR di cui dà atto di aver preso visione e piena conoscenza sul sito internet dell’Ente - sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Atti Generali” , “Codice disciplinare e di condotta”;
k) s’impegna, in caso di aggiudicazione, a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X del d.lgs. n. 50/2016;
l) s’impegna a comunicare, in qualunque momento della procedura, qualsiasi variazione relativa alle dichiarazioni rese mediante Documento di Gara Unico Europeo o altra documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura di affidamento;
m) s’impegna, altresì, a riferire all’ASUR fenomeni di corruzione e, comunque, il compimento di atti che possano influenzare indebitamente o distorcere il corretto svolgersi delle procedure di affidamento e, in caso di aggiudicazione, la successiva esecuzione del contratto commessi dai subappaltatori o subcontraenti e/o da ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nel procedimento di esecuzione, compresi gli operatori economici che eseguono le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo che non costituiscono subappalto ai sensi dell’art.105, comma 2, del D.lgs. 50/2016, e di cui lo stesso venga a conoscenza;
n) s’impegna a rendere noti, su richiesta del committente, tutti i pagamenti eseguiti riguardanti il contratto eventualmente assegnatogli a seguito della procedura, inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti.
2. Nelle fasi successive all’aggiudicazione definitiva, gli obblighi si intendono riferiti all’aggiudicatario che, a sua volta, avrà l’obbligo di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti, impegnandosi ad inserire nei relativi sub-contratti le clausole del Patto di integrità.
ART. 3 OBBLIGHI DELL’AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
1. L’ASUR si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del proprio personale, a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell’esecuzione del contratto, in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti dell’art. 4 “Regali, compensi e altre utilità”, dell’art. 6 “Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d’interesse”, dell’art. 7 “Obbligo di astensione”, dell’art. 8 “Prevenzione della Corruzione”, dell’art. 13 “Disposizioni particolari per i dirigenti” e dell’art. 14 “Contratti e altri atti negoziali” del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 concernente: “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici.”
2. In particolare, l’ASUR si impegna:
• a richiamare i propri dipendenti e collaboratori, a qualunque titolo, all’obbligo di non offrire, non accettare e non richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'affidamento dell’appalto e/o al fine di distorcere la corretta esecuzione del contratto;
• a diffondere ampiamente l’esatta conoscenza del Patto d’integrità tra il proprio personale, i propri collaboratori e consulenti, a qualsiasi titolo impiegati nell’espletamento delle procedure di affidamento e nell’esecuzione dei relativi contratti, perché siano consapevoli degli obblighi che ne derivano, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto;
• a prevedere , ai sensi e per gli effetti dell’articolo 42 del decreto legislativo n. 50/2016, misure adeguate per prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici, compresa:
a) l’acquisizione di idonea dichiarazione resa dai commissari interni o esterni della Commissione di aggiudicazione attestante l’assenza di cause di conflitto di interessi, di incompatibilità ed astensione previste dalla normativa vigente, avuto riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 77 e 78 del D.lgs. 50/2016;
b) l’acquisizione di una dichiarazione resa dai dirigenti, funzionari, dipendenti che partecipano alla procedura di affidamento di beni e servizi in cui si attesta l’assenza di cause di conflitto di interessi, di incompatibilità ed astensione previste dalla normativa vigente nei confronti dei concorrenti o dell’aggiudicatario definitivo;
c) a menzionare nei verbali di gara le specifiche cautele adottate per la custodia delle offerte.
ART. 4 VIOLAZIONE DEL PATTO DI INTEGRITÀ
1. La violazione del Patto di integrità è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica, in cui deve essere garantito adeguato contraddittorio con l’operatore economico interessato.
2. La violazione da parte dell’operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti a suo carico dall’articolo 2, può comportare, secondo la gravità della violazione accertata e la fase in cui la violazione è accertata:
a) l’esclusione dalla procedura di affidamento;
b) la revoca dell’aggiudicazione;
c) la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, e l’escussione della cauzione definitiva;
d) responsabilità per danno arrecato all’ASUR, a causa del mancato rispetto del Patto di integrità, nella misura del 3% (tre per cento) dell’importo del contratto, IVA esclusa, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno;
e) esclusione dalle procedure di affidamento di appalti indette dall’ASUR per una durata fino a 3 anni, a decorrere dalla data del provvedimento sanzionatorio.
3. L’ASUR può non avvalersi della risoluzione del contratto, qualora la ritenga pregiudizievole degli interessi pubblici, quali indicati dall’art. 121, comma 2, del d.lgs. n. 104/2010.
4. In ogni caso, la risoluzione del contratto sarà attivata dall’ASUR a seguito di preventiva necessaria intesa con l’ANAC, per la valutazione, in alternativa all’applicazione della clausola risolutiva, della sussistenza dei presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale, ai sensi dell’art. 32 del decreto- legge n. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014.
L’Asur terrà conto della violazione degli impegni assunti con l’accettazione del presente Patto di Integrità anche ai fini delle future valutazioni relative all’esclusione degli operatori economici delle procedure di affidamento previste dall’art. 80, punto 5, lett. c) “gravi illeciti professionali” del D.Lgs. n. 50/2016.
ART.5 EFFICACIA DEL PATTO DI INTEGRITÀ
1. Il Patto di integrità e le sanzioni applicabili sono in vigore sino alla completa esecuzione del contratto stipulato a seguito della procedura di affidamento.