CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE TECNICA PER LA FORNITURA DI CORPI ILLUMINANTI E RELATIVE LAMPADE PER IL MUSEO EX CASA DEGLI UMILIATI
CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE TECNICA PER LA FORNITURA DI CORPI ILLUMINANTI E RELATIVE LAMPADE PER IL MUSEO EX CASA DEGLI UMILIATI
T R A
Il Comune di Monza, con sede legale in Monza, Piazza Trento e Trieste, C.F. 02030880153, Partita IVA 00728830969 (di seguito denominato anche “Comune” e “Sponsee”) in atto rappresentato dalla dirigente del Settore Cultura e Attività Sportive dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxxx (ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs 267/2000, esclusa quindi qualsiasi sua personale responsabilità);
E
la Società (di seguito denominata anche “Sponsor”), con sede legale in , C.F. , P. IVA
, in atto rappresentata da
in qualità di , che ai fini del presente atto elegge a proprio domicilio fiscale la suindicata sede;
Di seguito indicati anche, congiuntamente, come “parti”.
PREMESSO CHE
1. il Comune ha la necessità di acquisire apparecchi di illuminazione per il Museo ex Casa degli Umiliati nell’ambito del progetto esecutivo di allestimento approvato con determinazione dirigenziale n. 1498 del 13/07/2012;
2. secondo quanto previsto dall’art. 119 del D. Lgs. n. 267/2000, dall’art. 43 della L. n. 449/1997, dall’art. 120 del “Codice dei beni culturali e del paesaggio”
(D. Lgs n. 42/2004 e s.m.i.) e dall’art. 26 del D. Lgs. 163/2006 il Comune persegue lo scopo di migliorare la qualità dei servizi culturali per la comunità locale, di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale e di realizzare economie di spesa, coinvolgendo i soggetti economici interessati alla sponsorizzazione;
3. con determinazione n.675 del 22/04/2013 è stata indetta la “Procedura aperta per l'affidamento mediante sponsorizzazione della fornitura di corpi illuminanti e relative lampade da destinare al Museo ex casa degli Umiliati – CIG 507406748C”;
4. che con provvedimento dirigenziale n. del la sponsorizzazione è stata definitivamente aggiudicata alla Società , con sede in
;
5. sulla scorta della normativa richiamata al punto 2), risulta necessario formalizzare gli elementi essenziali del rapporto di sponsorizzazione;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 – Oggetto e finalità
1.1)
Oggetto del presente contratto è la fornitura, sotto forma di sponsorizzazione tecnica, di corpi illuminanti e relative lampade per il Museo ex Casa degli Umiliati.
1.2)
Il contratto di sponsorizzazione è finalizzato:
• all’attivazione di soluzioni sinergiche, volte a sostenere progetti innovativi con la partecipazione di privati;
• alla realizzazione di economie di spesa da parte dell’Amministrazione, mediante la fornitura di apparecchi di illuminazione e relative lampade con risorse messe a disposizione da privati per la copertura parziale o totale della spesa.
Art. 2 – Soggetti responsabili
Le parti individuano ciascuna la propria struttura, unità organizzativa e soggetti responsabili della procedura per l’esecuzione del presente contratto e responsabili del controllo del rispetto dei reciproci obblighi: per lo Sponsor il sig.
in qualità di
; per lo sponsee il sig. in
qualità di
.
facente capo al Settore/Servizio
Art. 3 – Obblighi dello Sponsor
3.1)
La Società , in considerazione del suo particolare interesse a realizzare progetti illuminotecnici di notevole importanza in quanto efficaci strumenti di veicolazione dell’immagine aziendale, nel perseguimento delle finalità di cui all’art. 1, si impegna a:
a. effettuare la fornitura di corpi illuminanti e relative lampade destinate al Museo ex Casa degli Umiliati, stimata a base di gara per un valore complessivo di
€ 124.151,21 (oltre iva 21%), come risultante dal computo metrico e dalla documentazione tecnica di gara;
b. eseguire direttamente l'intera fornitura sponsorizzando il valore dei beni forniti per un importo di € pari al % dell’intera fornitura alle condizioni indicate nell’offerta presentata in gara, qui allegata come parte integrante ed essenziale del presente accordo (l'Amministrazione erogherà allo Sponsor il prezzo dei prodotti non coperti da sponsorizzazione per un importo pari a € );
c. garantire la perfetta funzionalità dei prodotti, obbligandosi a sostituire -entro 48 ore dalla richiesta dell’Ente- gli elementi o le componenti affetti da vizi o difetti nell’arco di validità ex lege della garanzia dei materiali;
d. prestare, nella fase di allestimento, attività di consulenza ed assistenza tramite un proprio tecnico qualificato in cantiere al fine di garantire la corretta posa in opera del materiale fornito per un numero massimo di giornate pari a due;
3.2)
Lo Sponsor si impegna a mettere a disposizione del Comune di Monza adeguati strumenti (riproduzioni tipografiche, files, ecc.) per la riproduzione del marchio o del logotipo scelto sul materiale informativo e promozionale che deve essere nella propria esclusiva titolarità e conforme alla disciplina in materia di tutela dei segni distintivi.
3.3)
In ogni caso, lo Sponsor si obbliga a manlevare il Comune di Monza da qualsivoglia pretesa o richiesta di risarcimento comunque avanzata da terzi nei confronti dell’Amministrazione Comunale per l’utilizzo dei segni di cui al comma precedente.
Art. 4 – Obblighi del Comune
4.1)
Il Comune si impegna a:
a. concedere allo Sponsor il diritto esclusivo ad assumere la qualifica di “Sponsor tecnico” per ciò che concerne la dotazione illuminotecnica del museo;
b. inserire il logo dello Sponsor nei materiali di comunicazione, realizzati in occasione dell’inaugurazione del Museo e degli eventi che lo stesso organizzerà, di seguito indicati: inviti, locandine, manifesti, cartelle stampa, colophon delle mostre, cataloghi delle mostre, pannello mostre;
c. mettere a disposizione dello Sponsor i locali del Museo ex Umiliati per la realizzazione di n. 2 eventi all’anno della durata di 5 ore ciascuno (per ciascun evento max 65 persone) che lo stesso vorrà realizzare. Saranno a carico dello Sponsor le spese per la realizzazione dei suddetti eventi;
d. concedere allo Sponsor la facoltà di realizzare, a sua cura e spese e nei termini della durata contrattuale, n° 1 servizio fotografico nel suo complesso, da utilizzare senza limiti di tempo nell’ambito delle sue attività istituzionali e promozionali della sua immagine, con le modalità che lo Sponsor riterrà più opportune;
e. concedere allo Sponsor l’uso del materiale fotografico realizzato dal Comune relativo al nuovo edificio, nell’ambito delle sue attività istituzionali e promozionali della sua immagine, con modalità e tempi che lo Sponsor riterrà più
opportuni. L’eventuale fornitura delle immagini delle opere esposte potrà invece avvenire nel rispetto del vigente Regolamento dei Musei Civici;
f. mettere a disposizione un carnet di n. 50 biglietti omaggio di ingresso al Museo all’anno;
g. mettere a disposizione n. 2 visite guidate dedicate allo Sponsor e ai suoi invitati (max 25 persone per visita) all’anno.
4.2)
Lo Sponsor emetterà al Comune una fattura di importo pari al totale complessivo della fornitura.
Il Comune emetterà allo Sponsor una fattura di importo pari alla % di
sponsorizzazione offerta, pari a € oltre iva, e liquiderà la
differenza tra gli importi delle due fatture, ovvero l’importo corrispondente al valore non coperto dalla sponsorizzazione pari a € oltre iva.
Il suddetto compenso remunera anche le attività di cui all’art. 3.1 d.
Il Comune provvederà mediante la Direzione Lavori a verificare la conformità tecnica della fornitura e successivamente, in caso di verifica positiva, a liquidare l’importo eventualmente dovuto nel rispetto dei termini previsti dal patto di stabilità.
Art. 5 – Durata benefit
5.1)
I benefici di cui all’art. 4.1, ad esclusione del punto e), derivanti dal presente contratto cesseranno di produrre effetti:
▪ in caso del valore della sponsorizzazione dal 50% al 74,99% dopo anni 1 (uno) dalla data di inaugurazione del Museo.
▪ in caso del valore della sponsorizzazione dal 75% al 100% dopo anni 2 (due) dalla data di inaugurazione del Museo.
5.2)
La fornitura dovrà essere effettuata entro il 10 agosto 2013 presso il cantiere in Xxx Xxxxxxxxxx, 0, in apposito locale indicato dalla direzione lavori. Le operazioni di scarico e deposito in loco sono a carico dello Sponsor.
Art. 6 – Risoluzione e modifica del contratto
Il presente contratto potrà essere modificato solo previo consenso scritto di entrambe le Parti.
In considerazione del fatto che la fornitura oggetto del presente contratto è parte di un più ampio progetto di allestimento del Museo ex casa degli Umiliati e ne costituisce parte integrante ed imprescindibile, la data ultima fissata per la consegna della fornitura (10 agosto 2013) si considera perentoria al fine di non pregiudicare lo stato di avanzamento dei lavori di allestimento complessivi.
Qualora, quindi, lo Sponsor non rispetti il termine di consegna della fornitura di cui al precedente art.5 (punto 5.2), il presente contratto si intenderà automaticamente risolto.
Art. 7 - Controversie
Per ogni controversia relativa al presente contratto, che non possa essere risolta in via amichevole dalle parti, sarà competente il Foro di Monza (MB).
Art. 8 – Spese contrattuali
Ogni spesa contrattuale inerente e conseguente la stipulazione del presente contratto è a carico dello Sponsor.
Xxxxx, approvato e sottoscritto. Monza, lì
Per la Società Per il Comune di Monza