COMUNE DI SESTU
COMUNE DI SESTU
Città Metropolitana di Cagliari
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 121 del 13.07.2021
COPIA
Oggetto: Incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche - Regolamento relativo ai criteri per la distribuzione del fondo di cui all'art. 113 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Indirizzi per la delegazione trattante di parte pubblica.
L'anno duemilaventuno il giorno tredici del mese di luglio, in Sestu, nella sede comunale, alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
XXXXX XXXXX XXXXX | SINDACO | P |
ANNIS ILARIA | ASSESSORE | P |
XXXXXXXX XXXXXXX | ASSESSORE | P |
XXXXXXX XXXXXXXXXXXX | ASSESSORE | P |
XXXXXX XXXXXXXX | ASSESSORE | P |
XXXXXXX XXXXXXX | ASSESSORE | P |
Totale presenti n. 6 Totale assenti n. 0
Assiste alla seduta il Segretario Generale XXXXXXXX XXXXX. Assume la presidenza XXXXX XXXXX XXXXX in qualità di Sindaco.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO
- che con il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 è stato approvato il c.d. nuovo “Codice dei Contratti”, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- che il Nuovo Codice dei Contratti, come sopra richiamato, all’art. 113, prevede una nuova disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche, in sostituzione della precedente normativa (art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006 ora abrogata);
RICHIAMATA
la formulazione dei commi 2, 3 e 4 dell’art. 113 del D.Lgs nr. 50, che testualmente dispone: Art. 113 – D.Lgs. 18 aprile 2016 nr. 50 “Incentivi per le funzioni tecniche” 1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti. 2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione. 3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 1 (rec. 2) nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni,
non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.
DATO ATTO CHE:
- le modalità e i criteri per la ripartizione del fondo devono essere previsti da ogni Ente in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti;
- la Corte dei Conti, Sezione Autonomie n. 7/2017 è intervenuta sulla questione relativa alla inclusione o meno nel tetto di spesa per il salario accessorio dei dipendenti pubblici - previsto dall’art. 9, comma 2-bis del d.l. n. 78/2010 e reiterato dall’art. 1 comma 236, della legge n. 208/2015 -dei compensi destinati a remunerare le funzioni tecniche svolte ai sensi dell’art. 113, comma 2, d.lgs. n. 50/2016, enunciando il principio secondo il quale “Gli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113, comma 2, d.lgs. n. 50/2016 sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori di cui all’art. 1, comma 236, l. 208/2015;”
- a seguito dell’introduzione del comma 5-bis all’articolo 113 del D.lgs. 50/2016 ad opera della legge 205/2017, che ha previsto che gli incentivi «fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture», la Sezione Autonomie della Corte dei Conti, con la successiva pronuncia resa dell’adunanza del 10 aprile 2018, ha chiuso la problematica, ritenendo che gli incentivi de quo siano fuori dal fondo del salario accessorio e non sottoposti a limiti di trattamento;
ATTESO che è necessario dettare appositi indirizzi per la delegazione trattante di parte pubblica al fine di definire il Regolamento relativo ai criteri per la distribuzione del fondo di cui all’articolo 113, commi 2, 3 e 4 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
PRESO ATTO che il Segretario Generale, con il supporto degli uffici, ha predisposto una bozza del “Regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo incentivante ex art. 113
c. 2 del D.lgs. 50/2016 – Ripartizione del Fondo incentivante”, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
RILEVATO che la bozza contiene dei criteri condivisi dall’Amministrazione tra i quali:
1) considerare competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
2) considerare la complessità delle opere/servizi/forniture;
3) considerare il valore dell’affidamento;
4) predisporre criteri di riduzione in considerazione di errori, ritardi o aumenti dei costi;
RITENUTO di dover considerare i suddetti criteri , unitamente allo schema di regolamento, così come allegato, indirizzo alla Delegazione trattante di parte pubblica;
ACCERTATO che la competenza ad approvare il regolamento in oggetto è della Giunta Comunale, perché esso attiene all’organizzazione degli uffici e del personale dipendente;
ACQUSITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestanti la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa da parte del Segretario Generale;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario;
VISTI
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- i vigenti C.C.N.L. relativi al comparto Regioni autonomie locali;
- l’art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2016, n. 50;
DELIBERA
Le premesse costituiscono parte integrante della presente Deliberazione
1) DI FORMULARE gli indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica nei contenuti riportati nella parte narrativa ed, in particolare, di dare atto che gli stessi sono trasfusi nell’ipotesi di Regolamento allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale con più ampio mandato alla delegazione trattante di apportare le modifiche necessarie per la definizione dell’accordo nell’ambito dei criteri espressi dall’Amministrazione;
2) DI DARE ATTO che si provvederà all’adozione del regolamento a seguito dell’esito della contrattazione decentrata;
3) DI TRASMETTERE il presente provvedimento ai componenti della delegazione trattante di parte pubblica;
4) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza del provvedere, con separata unanime votazione, ai sensi dell’articolo 134, 4° comma, del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267.
PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE
Data 12/07/2021
IL SEGRETARIO GENERALE X.XX XXXXX XXXXXXXX
PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità contabile: FAVOREVOLE
Data 12/07/2021
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI X.XX XXXXXXXXXX XXXXX
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
X.XX XXXXX XXXXX XXXXX X.XX XXXXX XXXXXXXX
ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13/07/2021 per:
a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal 16/07/2021 al 31/07/2021 (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);
X
a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);
La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 16/07/2021, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 31/07/2021
IL SEGRETARIO GENERALE X.XX XXXXX XXXXXXXX
Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Sestu, 16.07.2021 L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE
Deliberazione della Giunta n. 121 del 13/07/2021
COMUNE DI SESTU
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI
SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE “DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE PREVISTI
DALL’ART. 113 DEL DLGS. N. 50/2016” (aggiornato con il Decreto-legge 18 Aprile 2019, n. 32 convertito con
modificazioni dalla legge 14 Giugno 2019 n. 55)
INDICE
Premessa …………………………………………………………………………... pag. 3
Art. 1 – Xxxxxxx e finalità …………………………………...................................... pag. 6 Art. 2 – Soggetti interessati ………………………………………..………………. pag. 6 Art. 3 – Funzioni e attività oggetto degli incentivi …..…......................................... pag. 6 Art. 4 – Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta …...................... pag. 7
Art. 5 – Centrali di committenza ………………………………………………….. pag. 7
Art. 6 – Compatibilità e limiti di impiego ………………………………………… pag. 8 Art. 7 – Approvazione e proprietà degli elaborati …………………………………. pag. 8 Art. 8 – Costituzione del fondo ……………………………………………………. pag. 8 Art. 9 – Criteri di ripartizione del fondo …………………………………………. pag. 9 Art. 10 – Condizioni per l’attribuzione dell’incentivo ……………………………. pag. 10 Art. 11 – Erogazione delle somme ………………………………………………… pag. 10 Art. 12 – Coefficienti di riduzione ………………………………………………… pag. 10 Art. 13 –Liquidazione dell’incentivo ……………………………………………… pag. 11 Art. 14 – Applicazione …………………………………………………………….. pag. 11 Art. 15 – Disposizioni transitorie e di coordinamento …………………………….. pag. 12 Art. 16 – Efficacia temporale ………….…………………………………………. pag. 12
Art. 17 – Disposizioni finali ……………………………………………………….
Tabelle di ripartizione ……………………………………………………………...
pag. 12
pag. 13
PREMESSA
SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE “DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DALL’ART. 113 DEL DLGS. N. 50/2016”
Il nuovo Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. n. 50/2016, sulla scia di un tema caro al legislatore della L. n. 109/1994 (c.d. “Legge Merloni”), riprende il concetto dell’espletamento delle funzioni tecniche finalizzate alla realizzazione di lavori all’interno delle pubbliche amministrazioni all’art. 24, comma 1, laddove prevede che “Le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, al collaudo, al coordinamento della sicurezza della progettazione nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici sono espletate: a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti; …”.
A fronte dell’espletamento di tali compiti, in considerazione delle competenze e professionalità altamente specialistiche necessarie, comportanti responsabilità civili e penali rilevanti, il legislatore, sin dal 1994 con l’art. 18 della L. n. 109, ha previsto l’incentivazione del personale interno incaricato.
Lo stesso spirito è presente negli artt. 92 e 93 del Codice dei contratti pubblici D.Lgs. n. 163/2006 e, da ultimo, nella legge delega n. 11/2016, da cui è scaturito l’art. 113 del nuovo Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.: recita testualmente la lettera rr) della
l.n. 11/2016 ”al fine di incentivare l’efficienza e l’efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell’esecuzione a regola d’arte, nei tempi previsti dal progetto e senza alcun ricorso a varianti in corso d’opera, è destinata una somma non superiore al 2% ….per le attività tecniche …”.
Oggi, il comma 2 dell’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, prevede la costituzione di un apposito fondo, alimentato con risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento, modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
Le modalità e i criteri per la ripartizione del fondo devono essere previsti da ogni Ente in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti.
Proprio per offrire un supporto operativo a favore delle Regioni, stazioni appaltanti e centrali di committenza, nell’ambito del GdL “Contratti pubblici” è stato elaborato da uno specifico tavolo tecnico (“GdL incentivi ex art.113 del dlgs 50/2016”), coordinato dalla Regione Umbria, condiviso dai Soggetti Aggregatori regionali, lo schema di regolamento in argomento, che individua i criteri necessari e propedeutici per l’erogazione degli emolumenti economici accessori a favore del personale interno delle amministrazioni a titolo di incentivo per le funzioni tecniche.
I lavori del tavolo tecnico hanno tenuto conto anche del dibattito sulla natura giuridica di tali emolumenti che è sorto, in particolare, a seguito della pronuncia della Corte dei Conti,
Sezione Autonomie n. 7/2017. Il Collegio è intervenuto sulla questione relativa alla inclusione o meno nel tetto di spesa per il salario accessorio dei dipendenti pubblici - previsto dall’art. 9, comma 2-bis del d.l. n. 78/2010 e reiterato dall’art. 1 comma 236, della legge n. 208/2015 - dei compensi destinati a remunerare le funzioni tecniche svolte ai sensi dell’art. 113, comma 2, d.lgs. n. 50/2016, enunciando il principio secondo il quale “Gli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113, comma 2, d.lgs. n. 50/2016 sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori di cui all’art. 1, comma 236, l. 208/2015.”
A seguito dell’introduzione del comma 5-bis all’articolo 113 del D.lgs. 50/2016 ad opera della legge 205/2017, che ha previsto che gli incentivi «fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture», la Sezione Autonomie della Corte dei Conti, con la successiva pronuncia resa dell’adunanza del 10 aprile 2018, ha chiuso la problematica, ritenendo che gli incentivi de quo siano fuori dal fondo del salario accessorio e non sottoposti a limiti di trattamento.
Con l’entrata in vigore del Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici” cosiddetto “Sblocca cantieri” è stato modificato tra gli altri anche l’Art. 113, comma 2 :
A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull’importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di verifica preventiva della progettazione, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell’esecuzione del contratto.";
Successivamente a seguito della conversione con modificazioni del Decreto-legge 32 del 18/04/2019 nella legge 14 Giugno 2019 n. 55, con ulteriori modificazioni, il c. 2 dell’art. 113 del Codice è stato modificato con la seguente definitiva stesura:
“A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la
retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione”;
Di fatto con questa ultima modifica vengono eliminate tra le attività “incentivabili” svolte dal personale interno quelle relative a progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
REGOLAMENTO RECANTE “DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DALL’ART. 113 DEL DLGS. N. 50/2016”
Articolo 1
(Oggetto e finalità)
1 Il presente regolamento, in attuazione delle vigenti disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari, contiene disposizioni in merito all’utilizzo del fondo previsto dall’art. 113, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di seguito “Codice”, nonché modalità e criteri di ripartizione dei correlati incentivi economici.
2 L’attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incentivare l’efficienza e l’efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell’esecuzione a regola d’arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all’amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.
Articolo 2
(Soggetti interessati)
1 Il presente regolamento si applica al personale in servizio (compreso quello assunto a tempo determinato) che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l'efficienza e l'efficacia della Stazione Appaltante con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale rientrante nella sfera di interesse della Stazione Appaltante stessa.
2 Il presente regolamento si applica anche ai dipendenti di altre Stazioni Appaltanti che assumono gli incarichi conferiti dalla Stazione Appaltante nei casi stabiliti dall’articolo 5.
3 In particolare sono soggetti interessati al presente regolamento:
a.b i collaboratori dei soggetti di cui alla lettera a) di volta in volta individuati nell'atto formale con cui vengono assegnate le prestazioni professionali necessarie. Per collaboratori s’intendono coloro che, tecnici, giuridici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.
Articolo 3
(Funzioni e attività oggetto degli incentivi)
1 Ai sensi dell’articolo 113, comma 2, del Codice dei Contratti, le prestazioni attribuibili al personale di cui all’articolo 2, riguardano le seguenti funzioni/attività:
1Tale indirizzo è ribadito dalla delibera Corte dei Conti – sezione autonomie – n° 2/2019
1.a attività di programmazione della spesa;
1.b valutazione preventiva della progettazione;
1.c predisposizione e controllo delle procedure di gara
1.d responsabile unico del procedimento (RUP);
1.e direzione dei lavori (DL) ovvero direzione dell’esecuzione del contratto (DEC);
1.f collaudatore dei lavori o certificatore di corretta fornitura/esecuzione servizio
1.g collaboratore tecnico/giuridico-amministrativo/contabile (anche se di servizi diversi dal servizio del responsabile).
Articolo 4
(Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta)
1 I dipendenti chiamati ad espletare il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro sono proposti dal Responsabile unico del procedimento ai fini della successiva individuazione da parte del responsabile del Settore, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 38 del Codice in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti.
2 Nella scelta si deve comunque tenere conto:
2.a della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
2.b della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
2.c della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi;
2.d del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.
3 La determinazione di individuazione di cui al comma 1 deve riportare espressamente le funzioni/attività svolte dai singoli dipendenti individuati, nonché il relativo cronoprogramma.
4 I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta dei procedimenti/su procedimenti assegnati;
5 Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell’art. 35-bis del D.lgs. 165/2001. Il responsabile che dispone l’incarico al momento della costituzione del gruppo di lavoro è tenuto ad accertare la sussistenza delle citate situazioni.
Articolo 5
(Centrali di committenza)
1 In caso di attività svolta da centrali di committenza, alle stesse è attribuito un incentivo in misura non superiore al 20% di quanto previsto per le singole acquisizioni del presente regolamento.
2 La quota è assegnata su richiesta della Centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all’art. 37 del Codice.
3 La quota assegnata alla centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell’ente le cui funzioni sono trasferite alla stessa Centrale.
Articolo 6
(Compatibilità e limiti di impiego)
1 I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l’acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti.
2 Ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 113, comma 3 del Codice, gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell’anno al personale incaricato delle prestazioni professionali di cui al presente regolamento, non possono superare l’importo del 50% del rispettivo trattamento economico annuo lordo (determinato sommando il trattamento economico fondamentale, l’indennità di posizione e l’indennità di risultato/produttività, ove presenti) da calcolarsi tenendo conto anche di incarichi eventualmente svolti al medesimo titolo presso altre Stazioni Appaltanti.
3 Per le finalità di cui al comma precedente la Stazione Appaltante provvede ad acquisire le informazioni necessarie relative ad eventuali incarichi conferiti al personale da altre Stazioni Appaltanti e ai relativi incentivi erogati.
Articolo 7
(Approvazione e proprietà degli elaborati)
1. Gli elaborati prodotti nell'ambito delle attività conferite ai sensi del presente regolamento, recanti l'indicazione di tutti i dipendenti che hanno comunque collaborato alla loro produzione, secondo gli incarichi conferiti, sono approvati con atto amministrativo e restano di proprietà piena ed esclusiva della Stazione Appaltante, la quale potrà farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio. Gli stessi possono essere utilizzati dai predetti dipendenti ai fini della formazione del proprio curriculum professionale.
Articolo 8
(Costituzione del fondo)
1 E’costituito un fondo nel quale confluiscono tutte le risorse destinate agli incentivi per le funzioni/attività di cui all’articolo 3 nella misura stabilita al successivo comma 3. Nella determinazione a contrarre dei singoli lavori/servizi/forniture verranno determinati gli importi da destinare alla alimentazione del fondo di cui al presente articolo.
2 Ai fini della corresponsione degli incentivi economici correlati all’affidamento delle prestazioni professionali previste dal presente regolamento, nel fondo di cui al comma 1 è iscritta una somma non superiore al 2% modulata sull'importo degli appalti posti a base di gara, Iva esclusa e comprensiva degli oneri non soggetti a ribasso.
3 Ai sensi dell’articolo 113, commi 3 e 4 del Codice, il fondo è destinato:
3.a per un ammontare pari all’80%, da ripartire secondo i criteri di cui al successivo articolo 10, tra i soggetti di cui all’articolo 2;
3.b per un ammontare pari al 20%, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata:
− all’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di
− all’implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
4 Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali, IRAP
previsti dalla legge.
5 La misura effettiva del fondo da costituire è rapportata all'importo a base della correlata procedura di affidamento secondo le seguenti tabelle:
TABELLA A) - LAVORI PUBBLICI
Classi di importo dei Lavori | Percentuale da applicare |
da 40.000,00 e fino a euro 1.000.000 | 2% |
oltre euro 1.000.000 e fino a euro 5.548.000 | 1,8% |
oltre euro 5.548.000 | 1,6% |
TABELLA B) – SERVIZI/FORNITURE
Classi di importo dei Servizi o delle Forniture | Percentuale da applicare |
Da 40.000,00 e fino a euro 500.000,00 | 2% |
oltre euro 500.000,00 | 1,5% |
7 Nel caso di varianti in corso d’opera in aumento o interventi supplementari, l’importo del fondo gravante sul singolo lavoro, servizio o fornitura viene ricalcolato sulla base del nuovo importo.
Articolo 9
(Criteri di ripartizione del fondo)
1 Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di lavori pubblici e per l’acquisizione di servizi e forniture pubbliche, sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:
− competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
− tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati;
− complessità delle opere/servizi/forniture, derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica.
2. Il direttore dell’esecuzione del contratto è soggetto diverso dal responsabile del procedimento nei casi disciplinati dal paragrafo 10, punto 10.2. dalle Linee guida ANAC n. 3/2016.
2 La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è disciplinata dalle Tabelle 1 e 2. Le aliquote ivi indicate costituiscono limiti massimi inderogabili.
Articolo 10
(Condizioni per l’attribuzione dell’incentivo)
1 Possono essere oggetto di applicazione del presente regolamento gli appalti di servizi e forniture di importo superiore ad €. 40.000,00;
2 Non possono essere oggetto di applicazione del presente regolamento gli appalti relativi ad adesioni alle convenzioni CONSIP o altra Centrale di Committenza;
3 In ogni caso, a termini dell’art. 113 c. 2, ai fini dell’incentivo per servizi e forniture, deve essere stato nominato il direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) come già indicato all’art. 8 del presente regolamento;
4 Presupposto per il riconoscimento dell’incentivo, oltre alle condizioni sopra indicate, è la previsione delle acquisizioni nei documenti di programmazione dell’amministrazione. Presupposto per il riconoscimento dell’incentivo è inoltre la sussistenza di una procedura comparativa. Sono esclusi dall’erogazione dell’incentivo gli affidamenti diretti (ai sensi dell’art.36 comma 2, lettera a) del D.lgs 50/2016).
Articolo 11
(Erogazione delle somme)
1 Ai fini della erogazione delle somme è necessario l’accertamento del Responsabile del Settore competente dell’effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati.
2 L’accertamento consiste nella verifica che tutte le prestazioni di cui all’articolo 3 del presente regolamento affidate, siano state svolte senza errori e/o ritardi, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 106 e 107 del Codice, anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui ai commi seguenti.
3 Fermo restando quanto stabilito al comma 2, l’incentivo da erogare per l’attività nella quale si sono verificati errori e/o ritardi imputabili ai dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro, è decurtato di una percentuale connessa alla durata del ritardo e/o alla rilevanza che l’errore ha avuto sull’andamento dei lavori, del servizio o della fornitura, secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza. Le riduzioni sono commisurate all'entità del ritardo in ragione del 5% della quota spettante per i primi 30 giorni di ritardo, del 10% dal 31° al 60° giorno di ritardo, del 20% dopo il 61° giorno di ritardo. Ai fini dell'applicazione delle decurtazioni non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori/servizio/fornitura, e pertanto non rilevano, i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all’articolo 106 del D.lgs. n. 50/2016.
4 Nel caso di cui al comma 3, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Responsabile del Settore di riferimento contesta, per iscritto, gli errori e/o ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l’atto definitivo di accertamento. Le somme non percepite dai dipendenti rimangono nel fondo di cui all’art. 8 incrementano la quota del fondo di cui all’articolo 8, comma 3, lett. b).
Articolo 12
(Coefficienti di riduzione)
1 Qualora la prestazione professionale inerente un lavoro, un servizio o una fornitura, venga affidata parte al personale interno della stazione appaltante, ai sensi del presente regolamento, e parte a professionisti esterni, le quote parti dell’incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti della Stazione Appaltante o di altre Stazioni Appaltanti incaricati ai sensi dell’articolo 5, comma 2, rimangono nel fondo di cui all’articolo 8 incrementano la quota del fondo di cui all’articolo 8, comma 3, lett. b).
Articolo 13
(Liquidazione dell’incentivo)
1 La liquidazione del compenso è effettuata dal responsabile del Settore Competente, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, previa presentazione delle schede riferite alle funzioni svolte, agli uffici del Personale per gli adempimenti di natura retributiva e per quelli stabiliti dalla contrattazione decentrata integrativa.
2 L’incentivo viene corrisposto per le attività effettivamente svolte e quindi anche in caso di mancata realizzazione del lavoro o di mancata acquisizione del servizio/fornitura
3 La liquidazione avviene come segue:
- Alla scadenza dell’anno di riferimento (anno di approvazione del programma annuale per i lavori e della previsione dell’acquisizione della fornitura/servizio nel bilancio dell’Ente) per le fasi già svolte;
Ovvero
- Nell’anno successivo a quello di riferimento.
4 Il Responsabile del servizio, previa verifica delle funzioni svolte dai singoli partecipanti alla struttura, liquida le percentuali corrispondenti alle attività svolte.
5 Per quanto riguarda le ulteriori attività da realizzare in fase di esecuzione (D.E.C., D.L., C.S.E., collaudi, funzioni del RUP e del Responsabile del procedimento di fase, etc.) gli incentivi spettanti, nel rispetto della cadenza annuale di cui al precedente comma 3, sono liquidati in misura del 90% in proporzione alla percentuale di avanzamento dei lavori o dei servizi come risulta dagli atti emessi nell’anno in considerazione. Il saldo del 10% è liquidato successivamente alla redazione e approvazione dello stato finale e dei collaudi, ovvero alla verifica di conformità.
6 Ai fini della liquidazione, il Responsabile, predispone una scheda per ciascun dipendente addetto alle singole funzioni, contenente almeno:
- Tipo di attività da svolgere;
- Percentuale realizzata;
- Tempi previsti e tempi effettivi;
- Tempistica dell’invio dei risultati dell’attività svolta ai fini dell’attuazione delle fasi successive.
La scheda contiene la richiesta di corresponsione dell’incentivo.
Articolo 14
(Applicazione)
1 Il presente regolamento si applica ai lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l’avviso
o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa successivamente alla entrata in vigore del regolamento stesso.
2 Rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento gli interventi relativi a lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l’avviso o lettera di invito è stato pubblicato
o trasmessa dopo il 19 aprile 2016, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l’accantonamento delle risorse necessarie.
Articolo 15
(Disposizioni transitorie e di coordinamento)
1 Gli incentivi da erogare per le attività realizzate fino al 18 aprile 2016, restano assoggettati alla previgente disciplina normativa e al Regolamento incentivante del Comune di Sestu vigente nel momento della conclusione delle attività (nel caso di interventi partiti in vigenza di altro regolamento incentivi e non ancora terminati).
Articolo 16
(Efficacia temporale)
1 Il presente regolamento si applica a decorrere dalla data della sua pubblicazione.
2 In linea con quanto suggerito dai pareri del CGARS del 6 Marzo 2018 e del Consiglio di Stato dell’11 ottobre 2018, il presente regolamento inoltre trova applicazione per le attività riferibili a contratti le cui procedure di affidamento sono state avviate successivamente alla data di entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici , anche se avviate prima dell’entrata in vigore del presente Regolamento , a condizione che le stazioni appaltanti abbiano già provveduto ad accantonare le risorse economiche nel rispetto dell’art. 113 del Decreto Legislativo 50/2016.
Articolo 17
(Disposizioni finali)
1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa rinvio alla normativa vigente in materia.
2. L’eventuale correlazione degli incentivi di cui al presente regolamento con i compensi relativi alla performance individuale e organizzativa dei dipendenti e alla Retribuzione di Risultato dei titolari di Posizione Organizzativa è rimandata alla contrattazione decentrata.
Tabella A: RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE E LAVORI | |||
FASE DELLA PROCEDURA | Quota % | FUNZIONE TECNICA AFFIDATA | Quota % |
FASE DI PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA | 3% | Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 del Codice) / Responsabile di Progetto (art. 34 L.R. n. 8/2018 | 0,5% |
Responsabile del procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione (art. 34 L.R. n. 8/2018) (1) | 0,5% | ||
Responsabile del programma (art. 5 DM 14/2018) | 1,5% | ||
Collaboratori amministrativi, tecnici e contabili | 0,5% | ||
FASE DI PROGETTAZIONE | 38% | Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 del Codice) / Responsabile di Progetto (art. 34 L.R. n. 8/2018 | 10% |
Responsabile del procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione (art. 34 L.R. n. 8/2018) (1) | 8% | ||
Verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica | 2% | ||
Verifica del progetto definitivo | 5% | ||
Verifica del progetto esecutivo | 5% | ||
Validazione del progetto | 5% | ||
Collaboratori amministrativi, tecnici e contabili | 3% | ||
FASE DI APPALTO | 20% | Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 del Codice) / Responsabile di Progetto (art. 34 L.R. n. 8/2018 | 2% |
Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento, predisposizione della documentazione di gara e cura delle relative procedure (art. 34 L.R. n. 8/2018) (1) | 11% | ||
Collaboratori amministrativi, tecnici e contabili | 7% | ||
FASE DI ESECUZIONE | 39% | Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 del Codice) / Responsabile di Progetto (art. 34 L.R. n. 8/2018 | 9% |
Responsabile del procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione (art. 34 L.R. n. 8/2018) (1) | 5% | ||
Direttore dei Lavori (art. 101 del Codice) (2) | 9% | ||
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (art. 92 del D.Lgs. 81/2008) | 9% | ||
Collaudatore / certificatore (3) | 4% | ||
Collaboratori amministrativi, tecnici e contabili | 3% | ||
Totale | 100% | Totale | 100% |
(1) Nel caso in cui non sia nominato il responsabile del procedimento di fase, le funzioni sono svolte dal RUP pertanto gli sono attribuite le relative quote percentuali.
(2) Nel caso di costituzione dell’ufficio di direzione lavori sono decurtate dalla quota percentuale del Direttore dei Lavori le seguenti quote:
- per ogni Direttore Operativo: 1%
- per l’Ispettore di Cantiere: 0,5%
(3) Nel caso di individuazione di una terna di collaudatori, la quota è ripartita come segue:
- Presidente: 2%;
- per ogni ulteriore componente della commissione di collaudo: 1,0%.
Tabella B: RIPARTIZIONE DEL FONDO PER L’ACQUISIZIONE DI SERVIZI E LA FORNITURA DI BENI | |||
FASE DELLA PROCEDURA | Quota % | FUNZIONE TECNICA AFFIDATA | Quota % |
FASE DI PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA | 3% | Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 del Codice) / Responsabile di Progetto (art. 34 L.R. n. 8/2018 | 0,5% |
Responsabile del procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione (art. 34 L.R. n. 8/2018) (1) | 0,5% | ||
Responsabile del programma (art. 5 DM 14/2018) | 1,5% | ||
Collaboratori amministrativi, tecnici e contabili | 0,5% | ||
FASE DI PROGETTAZIONE | 28% | Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 del Codice) / Responsabile di Progetto (art. 34 L.R. n. 8/2018 | 15% |
Responsabile del procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione (art. 34 L.R. n. 8/2018) (1) | 8% | ||
Collaboratori amministrativi, tecnici e contabili | 5% | ||
FASE DI APPALTO | 20% | Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 del Codice) / Responsabile di Progetto (art. 34 L.R. n. 8/2018 | 2% |
Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento, predisposizione della documentazione di gara e cura delle relative procedure (art. 34 L.R. n. 8/2018) (1) | 11% | ||
Collaboratori amministrativi, tecnici e contabili | 7% | ||
FASE DI ESECUZIONE | 49% | Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 del Codice) / Responsabile di Progetto (art. 34 L.R. n. 8/2018 | 15% |
Responsabile del procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione (art. 34 L.R. n. 8/2018) (1) | 10% | ||
Direttore dell’esecuzione del contratto (art. 101 del Codice) (2) | 17% | ||
Collaudatore / certificatore (3) | 4% | ||
Collaboratori amministrativi, tecnici e contabili | 3% | ||
Totale | 100% | Totale | 100% |
(1) Nel caso in cui non sia nominato il responsabile del procedimento di fase, le funzioni sono svolte dal RUP pertanto gli sono attribuite le relative quote percentuali.
(2) Nel caso di costituzione dell’ufficio di direzione dell’esecuzione del contratto sono decurtate dalla quota percentuale del Direttore dell’Esecuzione del Contratto le seguenti quote:
- per ogni collaboratore del Direttore dell’Esecuzione del Contratto: 1,0%.
(3) Nel caso di individuazione di una terna di collaudatori, la quota è ripartita come segue:
- Presidente: 2%;
- per ogni ulteriore componente della commissione di collaudo: 1,0%.