TESTO COORDINATO DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI
TESTO COORDINATO DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI
(Approvato con deliberazione n. 106 del 30.06.1997)
CAPO I NORME GENERALI
Art. 1
AMBITO DI APPLICAZIONI ED OBIETTIVI
La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati - non specificatamente individuati che la Provincia è auto- rizzata dalla legge o da regolamento a disporre, sono regolati, in osservanza ai criteri di giustizia distributiva, di trasparenza è di parità di trattamento, oltre che dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, dai Regola- menti particolari, per area di intervento, i quali specificano i criteri, le moda- lità e le procedure per la concessione dei suddetti benefici e che vengono a costituire altrettanti allegati al presente regolamento.
Il Consiglio Provinciale, con separati atti, individuerà, indicandone le ragioni, i beneficiari meritevoli di specifici finanziamenti e ausili che verrai- no inseriti con apposite voci nel Bilancio Provinciale
Art. 2 PRINCIPI GENERALI
1) I singoli regolamenti, nel rispetto dei principi ispiratori del presente atto contengono i criteri e le modalità cui sono specificamente subordinate le varie forme di erogazione pecuniaria o di vantaggio economico; essi dovranno tenere conto, di volta in volta, di uno o più dei parametri riferi- bili: alla produttività della spesa in relazione alla realizzazione dell’inte- resse pubblico; alle risorse disponibili; alla natura e all’entità dei bisogni dei soggetti istanti; alla natura della erogazione; facendo ricorso a molte- plici indici, (quali ad esempio l’eterogeneità degli interventi o l’unicità della attribuzione) nonché ad altri parametri specifici dell’area potranno tener conto altresì, in via sussidiaria ed a parità di condizioni, della data di presentazione delle singole istanze.
2) Per le aree di intervento in relazione alle quali non siano stati approvati i relativi regolamenti, ad essi suppliscono transitoriamente le disposizioni del presente regolamento.
3) I criteri specifici approvati per ciascun tipo di beneficio ed i provvedi- menti annuali che stabiliscono le relative risorse finanziarie formeranno oggetto di pubblicità idonea a darne diffusa conoscenza nell’ambito del territorio della Provincia Regionale di Messina.
4) I singoli provvedimenti attributivi di vantaggi economici faranno men- zione nelle premesse dei criteri di massima e specifici e delle modalità di cui ai precedenti commi e attesteranno la loro osservanza.
Art. 3
TIPOLOGIA E NATURA DELLE PROVVIDENZE
1) Le provvidenze di cui al precedente art. 1 che arrecano vantaggi unilate- rali alle controparti possono articolarsi in forma di:
- sovvenzioni, allorquando la Provincia si fa carico dell’onere derivante da un’attività svolta ovvero da una iniziativa organizzata da altri soggetti, è che comunque si iscriva nei suoi indirizzi programmatici. Le sovvenzioni sono ammesse solo quando siano previste da apposita norma di legge e nei limiti della stessa fissati;
- contributi, allorquando le provvidenze, aventi carattere occasionale o continuativo, sono dirette a favorire attività e/o iniziative per le quali la Provincia si accolla discrezionalmente una parte dell’onere complessivo, ritenendole in ogni caso valide;
- ausili finanziari, allorquando si è in presenza di altre forme di provvi- denze, che non rientrino nelle precedenti categorie, finalizzate a soste- gno delle attività e iniziative svolte dai soggetti richiedenti;
- vantaggi economici, allorquando sono riferiti alla fruizione occasionale e temporanea dei beni mobili e immobili ovvero nella disponibilità della Provincia, nonché di prestazioni e servizi gratuiti, ovvero di tariffe agevolate e di apporti professionali.
2) Le provvidenze possono configurarsi anche nella riduzione del corrispet- tivo per l’uso di beni immobili provinciali solo nel caso in cui l’utilizza- tore sia un soggetto pubblico o privato che persegua statutariamente fina- lità di interesse collettivo specialmente significative e senza fini di lucro.
3) L’Amministrazione della Provincia con la concessione del contributo as- sume automaticamente la qualifica di Ente Patrocinatore, con l’obbligo da parte del beneficiario di divulgare tale circostanza nel materiale pubbli- citario eventualmente prodotto pena la revoca dell’atto che dispone il con- tributo.
Art. 4
LIMITI OGGETTIVI DEL REGOLAMENTO
Non ricadono nella disciplina del presente regolamento e seguono, per tanto, procedure autonome le provvidenze erogate in attuazione di funzioni delegate o sub-delegate, nonché tutti gli interventi finanziari o di contenuto materiale che non abbiano i caratteri della liberalità e sussidiarietà ed in par- ticolare:
a) le provvidenze conseguenti a rapporti convenzionali od accordi formaliz- zati con soggetti terzi, dai quali derivino obblighi di reciproche prestazioni per le parti;
b) i trasferimenti finanziari per l’esercizio di servizi ed attività rientranti nelle competenze istituzionali della Provincia e da essa affidati a soggetti terzi per valutazioni di opportunità e/o convenienza socio-economica, tecnica ed organizzativa;
c) i benefici e le agevolazioni nell’uso di servizi, attrezzature e strutture pro- vinciali, disposti in conformità ai regolamenti che ne disciplinano l’utiliz- zazione a pagamento da parte dei soggetti interessati;
d) gli interventi socio-assistenziali effettuati in rapporto convenzionale. Tali interventi, stante la loro peculiare natura, sono determinati nel loro ammon- tare al momento della adozione della delibera di Giunta Provinciale. Deve trattarsi, in linea di massima e salvo dovute, impreviste e motivate ecce- zioni, di intervento consolidato nel corso degli anni
CAPO II PROCEDURE
Art. 5
MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELLE PROVVIDENZE E PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
1. Il Consiglio Provinciale congiuntamente all’approvazione degli atti di Bilancio esamina una relazione programmatica in base alla quale saranno determinate le dotazioni finanziarie dei vari capitoli indicanti, area per area, gli interventi di cui al presente regolamento.
2. A tal fine le unità organizzative competenti indicano tempestivamente il fabbisogno presuntivo anche sulla base delle istanze pervenute nell’anno precedente.
3. Le richieste di provvidenze finanziarie vanno presentate entro il termine perentorio del 28 febbraio di ogni anno per le iniziative straordinarie il termine di presentazione delle istanze è di 30 gg prima dell’inizio della manifestazione. Il Consiglio Provinciale, su proposta della Giunta, può modificare il termine di presentazione al fine di correlarlo alle esigenze di
adeguamento della programmazione degli interventi per effetto di variazioni nelle disponibilità finanziarie.
Art. 6
FORMAZIONE DEI PIANI DI RIPARTO
1. Le richieste di provvidenze finanziarie sono assegnate per l’istruttoria alle unità organizzative competenti per materia, che vi provvedono entro 60 gg. Nel caso in cui la documentazione risultasse incompleta o difforme, la stes- sa dovrà essere regolarizzata entro il termine di 10 gg dal ricevimento della comunicazione della Provincia Regionale.
2. Le istanze istruite e riepilogate compilate distintamente - in relazione alle aree previste dall’art. 15 - e per ciascuna finalità di attività o d’intervento, con la evidenziazione delle richieste prive dei requisiti prescritti od in contrasto con le norme del presente regolamento, sono trasmesse dai responsabili delle unità organizzative alla Giunta Provinciale.
3. La Giunta Provinciale, sentite le Commissioni consiliari per materia, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio Provin- ciale, delle risultanze dell’istruttoria e delle risorse disponibili in bilancio, forma ed approva con apposito atto deliberativo entro il 30 aprile di ogni anno o entro 30 gg dalla esecutività della delibera di approvazione del Bilancio, il piano di riparto per ciascuna area d’intervento e determina le provvidenze finanziarie assegnate ai richiedenti per le attività o interventi ammessi e inclusi nel piano, valutate e determinate le risorse occorrenti per assicurare le disponibilità finanziarie per gli interventi di cui ai successivi artt 22 e 23.
4. Il piano di conto degli stanziamenti previsti in bilancio già deliberato dal Consiglio Ai fini del riparto si stabilisce che il 75% dello stanziamento viene destinato ai contributi ordinari, il 25% ai contributi straordinari.
5. Il parere delle Commissioni consiliari di cui al punto 3, è relativo ai con- tributi ordinari ed è consultivo-obbligatorio. La Giunta Provinciale può discostarsi dai pareti delle Commissioni consiliari con provvedimento motivato.
6. La Giunta Provinciale individua inoltre, le richieste escluse dal piano, con una sintetica indicazione dei motivi, dandone comunicazione agli interes- sati nei modi previsti dalla legge.
7. Il piano di riparto viene reso pubblico mediante affissione all’albo preto- rio per la durata di gg. 30 e la Giunta Provinciale ne darà la più ampia dif- fusione.
Art. 7
DESTINATARI DELLE PROVVIDENZE
1. La concessione delle provvidenze ordinarie di cui all’art 3 del presente regolamento, per le aree di cui agli artt 16, 17, 18, 19, 20 e 21 può essere disposta dall’Amministrazione solamente a favore di soggetti pubblici e/o privati regolarmente iscritti all’Albo dei beneficiari di cui all’art. 29 del presente regolamento.
2. In ogni caso la concessione delle provvidenze può essere disposta dal- l’Amministrazione in favore di:
a) Enti pubblici per le attività o le iniziative che gli stessi esplicano, di norma a livello intercomunale, a beneficio della comunità provinciale;
b) Enti privati, Associazioni, Fondazioni e altre Istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica che hanno sede legale ed esercitano la loro attività o le loro iniziative nel territorio provinciale anche conseguendo fini di rilevanza nazionale o internazionale;
c) Associazioni non riconosciute e Comitati culturali, Sociali, Ambienta- listi, del volontariato, Cooperative sociali, Istituzioni religiose, Asso- ciazioni rappresentative dei nostri emigrati all’estero o in altre regioni o di immigrati nel territorio della provincia ed Enti caratterizzati da impe- gno sociale e umanitario a vantaggio della comunità provinciale;
d) Società sportive costituite secondo la normativa che regolamenta l’at- tività professionale, dilettantistica e amatoriale;
e) soggetti (persone fisiche e giuridiche pubbliche o private) operanti nei settori di sviluppo economico sostenuti dalla Provincia, individuati dalle norme specifiche di questo Regolamento e dai regolamenti particolari di area;
f) Università degli Studi, perché, utilizzando il patrimonio di conoscenze e professionalità degli atenei, si contribuisca al raggiungimento delle spe- cifiche finalità della Provincia nei settori scientifico, economico, sociale, culturale, sanitario.
3. Per essere ammessi alle provvidenze, i soggetti di cui alle precedenti lettere a, b, c, del secondo comma devono:
a) essere legalmente costituiti a mezzo statuto notarile da almeno un anno rispetto al termine fissato dalla Giunta per la presentazione delle istanze dell’anno cui le provvidenze si riferiscono;
b) aver svolto significativa attività nell’ultimo anno e disporre di attrez- zature idonee e di organizzazione adeguata al conseguimento dei propri fini statutari.
4. Per essere ammessi alle provvidenze, i soggetti di cui al precedente comma 2 lettera d) devono essere affiliati alla Federazione di appartenenza o al- l’Ente di promozione per la stagione cui il beneficio si riferisce.
5. Per essere ammessi alle provvidenze, i soggetti di cui al precedente comma 2 lettera e) devono possedere i requisiti richiesti dalle norme di legge o di regolamento che disciplinano l’erogazione dei particolari benefici che li riguardano.
6. Per essere ammessi alle provvidenze di cui al precedente punto 2 lettera f) le relative richieste, corredate dal programma scientifico culturale-sani- tario devono essere presentate dai Direttori di Istituto.
Art. 8
RICHIESTE DI AMMISSIONE ALLE PROVVIDENZE
1. Fatte salve le norme particolari che disciplinano la presentazione delle istanze (in particolare di persone fisiche) relative a provvidenze per attivi- tà diversamente disciplinate da apposite norme e da specifici regolamenti, le istanze dei soggetti di cui all’art. 7 finalizzate alla concessione di con- tributi finanziari quale concorso per l’effettuazione delle loro attività ordinarie annuali o a specifiche iniziative, devono essere: dirette al Presi- dente della Provincia, redatte in carta legale e inoltrate esclusivamente a mezzo raccomandata A.R. Sono redatte in carta semplice le istanze e la documentazione delle associazioni non aventi, per statuto, scopo di lucro.
Le istanze devono essere presentate entro il termine perentorio del 28 febbraio di ogni anno.
Le istanze devono riportare le indicazioni di cui al seguente comma 2 e corredate dalla documentazione richiesta di cui al seguente comma 3.
2. Indicazioni da riportare sulle istanze per l’ammissione alle provvidenze, fatte salve le disposizioni dei singoli regolamenti nel rispetto dei principi ispiratori del presente atto:
a) denominazione e ragione sociale, natura giuridica dell’ente e forma associativa o similare;
b) generalità del legale rappresentante complete del codice fiscale;
c) sede legale;
d) numero del codice fiscale e/o partita IVA;
e) numero di conto corrente postale e/o bancario;
f) firma debitamente autenticata del legale rappresentante.
3. Documentazione da allegare alle istanze per l’ammissione alle provvi- denze, fatte salve le disposizioni dei singoli regolamenti, nel rispetto dei principi ispiratori del presente atto:
a) relazione illustrativa dettagliata della natura e delle caratteristiche del- l’attività e/o iniziativa, delle sue finalità ed obiettivi, dei destinatari o fruitori, della sua rilevanza culturale, sociale e territoriale;
b) preventivo delle entrate e delle uscite e dei mezzi previsti per il loro
finanziamento con la specificazione che le entrate derivanti da finan- ziamenti pubblici raggiungano complessivamente un massimo del 70% dell’intera voce in bilancio, mentre il restante 30% provenga da previsti incassi, autofinanziamenti o interventi finanziari da parte di soggetti privati, specificandone la loro natura e provenienza;
c) relazione dettagliata dell’attività svolta nell’ultimo anno e relativa ras- segna della stampa;
d) copia autenticata conforme all’originale dell’atto di costituzione del sog- getto richiedente;
e) copia autenticità conforme all’originale dello statuto vigente del sog- getto richiedente;
f) copia autenticata conforme dell’originale del bilancio di esercizio del- l’anno precedente e del relativo verbale di approvazione da parte degli organi statutari; per i soggetti che costituiscono articolazioni operative autonome di persone giuridiche che hanno struttura sovraprovinciale e che, come tali, assolvono agli obblighi civilistici e fiscali: copia auten- ticata conforme all’originale del bilancio e delle relazioni approvate dagli organi sociali e competenti per l’attività riguardante l’ambito provinciale;
g) certificazione antimafia per contributo d’importo superiore a £. 50.000.000;
h) polizza per la copertura assicurativa su responsabilità civili e verso terzi relativa alle singole e specifiche iniziative da presentare prima dell’inizio delle manifestazioni e a corredo della documentazione a rendiconto di cui all’art. 10 per avere il saldo del contributo.
4. I preventivi e i rendiconti delle attività, delle iniziative e delle manifesta- zioni alle quali concorre la Provincia, devono consentire la verifica della congruità dei prezzi, tariffe, compensi e ogni altra spesa al prezzo corrente di mercato.
5. Nei preventivi e nei rendiconti delle attività, delle iniziative e delle mani- festazioni alle quali concorre la Provincia, devono essere comprese, ed indicate separatamente, le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall’apporto dell’ente o di associazioni organizzative, nonché gli oneri riferiti all’uso di materiali, attrezzature ed attività dei quali il soggetto organizzatore dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dalla Provincia o da altri enti pubblici o privati.
6. Per i Comuni deve essere presentata apposita delibera esecutiva che auto- rizza il Sindaco ad inoltrare l’istanza per l’erogazione delle provvidenze e che ponga a carico del bilancio comunale la parte di spesa non coperta dal contributo finanziario richiesto a questa Provincia.
7. A cura di ciascun dirigente di unità organizzativa sarà predisposta la
modulistica occorrente per la formulazione delle istanze per le ammissioni alle provvidenze previste nel presente regolamento.
8. Entro 60 gg dalla ricezione della richiesta di contributo, l’Amministrazio- ne provinciale e tenuta ad esprimersi in merito ed a dame comunicazione agli interessati.
Art. 9
MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE PROVVIDENZE
1. L’erogazione delle provvidenze per le attività annuali (che non siano diversamente disciplinate dagli appositi regolamenti di settore già appro- vati dal Consiglio Provinciale, nel rispetto dei principi ispiratori del pre- sente atto) è disposta nel seguente modo:
a) il 50% alla esecutività della deliberazione di concessione;
b) la residua parte a presentazione della documentazione di rendiconto di cui all’art. 10.
2. L’erogazione delle provvidenze per le specifiche iniziative è disposta nel seguente modo:
a) il 30% alla esecutività della deliberazione di concessione;
b) la residua parte a presentazione della documentazione di rendiconto di cui all’art 10.
3. La corresponsione dei benefici e subordinata alla presentazione della docu- mentazione di cui al seguente art. 10 e, in ogni caso, non potrà essere supe- riore all’assegnazione iniziale dei benefici.
4. In ogni caso, la corresponsione non potrà essere superiore a quanto stabi- lito nella delibera di concessione e comunque sarà proporzionale alla spesa effettivamente sostenuta per l’intera attività o iniziativa. In presenza di un rendiconto di importo inferiore al preventivo presentato, il contributo sarà ridotto proporzionalmente.
5. La programmazione e la concessione dei contributi e direttamente connes- sa alla disponibilità del bilancio provinciale.
Art. 10 RENDICONTAZIONE
1. A conclusione dell’attività annuale e/o delle specifiche iniziative svolte e comunque dopo la riscossione della prima parte del contributo finanziario, i soggetti che hanno beneficiato delle provvidenze, secondo le modalità del precedente art. 9, dovranno presentare per la riscossione della residua parte di contributo, la seguente documentazione (ovvero quella indicata dallo specifico regolamento di area):
a) relazione dettagliata dell’iniziativa svolta, corredata dalla relativa ras- segna della stampa e/o da quanto potrà dimostrarne la validità confor-
memente a quanto espresso, preventivamente, nella relazione di cui all’art 8 - comma 3, lett.. a);
b) bilancio consuntivo conforme a quanto espresso preventivamente nella documentazione di cui all’ art. 8 - comma 3, lett.. b);
c) documentazione giustificativa della spesa debitamente quietanzata e conforme alla normativa fiscale vigente, in originale fino alla copertura del contributo finanziario concesso dalla Provincia e in fotocopia fino alla copertura dell’intero conto consuntivo;
d) dichiarazione, a firma autenticata del legale rappresentante, attestante che il soggetto beneficiario delle provvidenze ha o non ha ricevuto con- tributi finanziari e/o servizi da parte di altri Enti pubblici o soggetti pri- vati specificandone l’entità e la provenienza, fermo restando che i con- tributi da parte di soggetti pubblici non possono essere superiori al 70% delle entrate iscritte in bilancio;
e) dichiarazione, a firma autenticata del legale rappresentante, di aver as- solto agli obblighi di legge in materia fiscale;
f) polizza per la copertura assicurativa su responsabilità civili e verso terzi;
g) dichiarazione, a firma autenticata del legale rappresentante, di non avere ricevuto denunce da terzi per responsabilità civile e penale relative alle manifestazioni effettuate.
Art. 11
VERIFICA STATO ATTUAZIONE
1. La Giunta Provinciale verifica lo stato di attuazione delle attività e delle iniziative svolte col concorso della Provincia. I controlli sono effettuati, nel rispetto dell’autonomia dei singoli beneficiari, tramite il personale dipendente dalle unità organizzative competenti per materia autorizzate all’uopo.
2. Ove le verifiche abbiano ad evidenziare manchevolezze, irregolarità o ritardi gravemente pregiudizievoli del buon esito dell’attività e delle ini- ziative o una utilizzazione delle provvidenze difforme dalla destinazione prestabilita, la Giunta Provinciale sospende l’intervento. In caso di persi- stenza o di immodificabilità della situazione irregolare è disposta dalla Giunta la revoca del provvedimento fatte salve eventuali azioni di recu- pero.
3. La situazione di inadempimento riscontrata, ove non derivi da cause oggettive, costituisce precedente ostativo alla fruizione di ulteriori prov- videnze per il successivo triennio.
Art. 12
INFORMAZIONI SULLA ATTUAZIONE DEI PIANI DI RIPARTO
Sull’esito del complesso delle attività e iniziative ricomprese nei piani di riparto di cui all’art. 6, gli Assessori competenti relazionano, a consuntivo, alla Giunta Provinciale ed informano le commissioni consiliari competenti per materia.
Art. 13
CRITERI DI CONCESSIONE
1. La Giunta Provinciale, in base alle risorse disponibili, al numero delle domande ammissibili e alle proposte presentate dalle unità organizzative competenti per materia e conduzione dell’istruttoria, predispone il piano di riparto con riferimento ai criteri generali di cui ai seguenti comma 2, 3 e 4.
2. Criteri generali di concessione per le attività annuali nelle aree di specifica rilevanza sociale:
a) assenza di fini di lucro negli scopi statutari;
b) utilità, importanza, rilievo culturale e sociale delle finalità statutarie e dell’attività svolta;
c) coincidenza dell’attività con interessi generali o diffusi nella comunità provinciale;
d) incidenza del volontariato nell’attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;
e) rilevanza territoriale con particolare attenzione alle attività che pongono la provincia di Messina all’attenzione del pubblico nazionale e/o inter- nazionale;
f) entità dell’autofinanziamento acquisito attraverso l’organizzazione re- stando che tale voce non può essere inferiore al 30% delle entrate previste in preventivo
g) entità di altri finanziamenti di provenienza pubblica.
3. Criteri generali di concessione per attività specifiche e/o singole iniziative nelle aree di specifica rilevanza sociale:
a) rilevanza e significatività delle specifiche attività ed iniziative in rela- zione alla loro utilità sociale e all’ampiezza e qualità degli interessi diffusi coinvolti nel campo culturale sociale, ambientalistico e turistico;
b) conformità con i programmi e gli obiettivi generali e settoriali della Provincia;
c) rilevanza territoriale con particolare attenzione alle iniziative che pongono la provincia di Messina all’attenzione del pubblico nazionale e/o internazionale;
f) entità dell’autofinanziamento acquisito attraverso l’organizzazione delle specifiche iniziative, fermo restando che tale voce non può essere inferiore del 30% delle entrate previste in preventivo;
g) entità di altri finanziamenti di provenienza pubblica.
4. Per gli interventi sussidiari di promozione e sostegno di iniziative speci- fiche in campo economico, i criteri generali di riferimento, fatte salve le particolari disposizioni previste dal regolamento, sono i seguenti:
1) la natura di piccola impresa individuale o societaria non di capitale del soggetto richiedente, da considerare come elemento discriminante positivo o di precedenza;
2) la qualità e il grado di connessione con le linee e con gli obiettivi gene- rali e settoriali fissati nei piani di sviluppo o negli strumenti di pro- grammazione della Provincia od in quelli ai quali essa si richiama;
3) l’utilità e l’interesse per la comunità messinese anche in funzione del riequilibrio socio-economico delle diverse aree sub-provinciali.
5) La partecipazione della Provincia in qualità di soggetto promotore o di associato all’ente richiedente costituisce condizione di particolare rilievo e di preferenza nella concessione delle provvidenze.
Art. 14
CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE
1. La Provincia, in ogni caso, resta estranea nei confronti di qualsiasi rappor- to od obbligazione che si costituisce fra i beneficiari delle provvidenze e soggetti terzi.
2. La Provincia non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all’organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetto ai quali ha accordato provvidenze ed altresì non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associa- zioni che ricevono contributi annuali.
3. Le spese di ospitalità, rappresentanza o simili effettuate dai soggetti inte- ressati alle provvidenze sono finanziate dagli stessi nell’ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza ulteriori oneri per la Provincia.
4. Per lo stesso soggetto e per il medesimo anno le provvidenze a favore delle attività annuali o specifiche e quelle a sostegno di singole iniziative sono, di norma, tra loro alternative.
5. Non può essere erogato, dalla Provincia, più di un contributo finanziario per la stessa attività annuale o specifica iniziativa.
6. Le provvidenze concesse dalla Provincia hanno carattere facoltativo e non costituiscono diritto di continuità.
7. Le provvidenze per le attività annuali ed istituzionali dei soggetti di cui al- l’art. 7 si riferiscono all’esercizio finanziano che va dal 1 gennaio al 31 dicembre dell’anno per cui sono state concesse.
8. I soggetti titolari delle provvidenze sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente mediante pub- blico annuncio tali attività e/o iniziative, che esse si realizzano con il con- corso della Provincia.
CAPO III
AREE DI INTERVENTO
Art. 15
AREE DI INTERVENTO
1. Le aree di intervento, per le quali l’Amministrazione Provinciale può di- sporre la concessione di provvidenze, sono di norma riferite:
- alle attività culturali, celebrative ed educative;
- alla tutela e valorizzazione dell’ambiente;
- alle attività umanitarie, socio-assistenziali, del volontariato e della solida- rietà sociale;
- allo sviluppo economico;
- alla promozione e sviluppo del turismo;
- alle attività sportive e ricreative del tempo libero
2. Per ciascuna area di intervento sono individuate, negli articoli successivi 16, 17, 18, 19, 20 e 21 le attività e le iniziative che generalmente le ca- ratterizzano, nonché quelle che per le loro finalità sono ad esse ricondu- cibili.
Art. 16
AREA DELLE ATTIVITÀ CULTURALI, CELEBRATIVE ED EDUCATIVE
1. Gli interventi della Provincia per sostenere le attività e le iniziative cul- turali, celebrative ed educative di soggetti pubblici e privati sono finaliz- zati principalmente:
a) allo svolgimento di attività e/o iniziative di promozione culturale ed edu- cativa nell’ambito del territorio provinciale con particolare conside- razione alle attività e/o iniziative che pongono la provincia di Messina al- l’attenzione del pubblico nazionale e/o internazionale;
b) all’organizzazione e all’effettuazione nella provincia di attività e/o ini- ziative teatrali e musicali di pregio artistico;
c) all’effettuazione di attività e/o iniziative di valorizzazione delle opere
d’arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, xxxx- coteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costi- tuiscono patrimonio della comunità provinciale,
d) alla celebrazione solenne di anniversari, ricorrenze civili, religiose e politiche;
e) alla promozione, anche da parte di soggetti non professionali, di scambi di conoscenze educative e culturali fra giovani della provincia e quelli di altre comunità nazionali o straniere;
f) all’organizzazione nel territorio provinciale di convegni, mostre, espo- sizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.
2. Le provvidenze possono essere concesse anche a persone fisiche per ini- ziative dirette alla valorizzazione di beni di rilevante valore storico-arti- stico di loro proprietà, dei quali sia consentita la fruibilità pubblica o l’uti- lizzazione da parte di strutture pubbliche operanti nel campo culturale.
3. Sono ammissibili:
a) attività ordinarie svolte per il raggiungimento degli scopi propri dei soggetti richiedenti, in quanto attività concorrenti alle finalità più generali perseguite dalla Provincia;
b) iniziative singole di particolare significatività e rilevanza per la comu- nità provinciale e per il suo patrimonio storico-culturale;
c) acquisto di beni strumentali finalizzati direttamente alla valorizzazione di beni culturali;
d) ristrutturazione e restauro di beni immobili destinati a strutture esposi- tive, bibliotecarie, musicali o a centri culturali.
Art. 17
AREA PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL’ÀMBIENTE
1. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio provinciale, sono principalmente fina- lizzati:
a) al sostegno dell’attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell’ambiente,
b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali,
c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro con- servazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.
2. Le provvidenze sono disposte a favore di soggetti, pubblici e privati, ope-
ranti nel territorio provinciale, che annoverano fra le loro finalità la tutela e il corretto arricchimento dell’ambiente, dei suoi valori culturali e del suo patrimonio naturale e che perseguono tali obiettivi in modo continuativo e senza fini di lucro. Particolare considerazione è riservata alle forme asso- ciative del volontariato specifico.
Art. 18
AREA DELLE ATTIVITÀ UMANITARIE, SOCIO-ASSISTENZIALI, DEL VOLONTARIATO E DELLA SOLIDARIETÀ SOCIALE
1. Gli interventi della Provincia sono disposti a favore di soggetti pubblici e privati operanti nel territorio provinciale compresi Enti, Associazioni, Volontariato, Istituzioni religiose, Associazioni rappresentative dei nostri emigrati all’estero o in altre regioni o di immigrati nel territorio della pro- vincia, che, senza fini di lucro ed in correlazione alle loro finalità statuta- rie, perseguono scopi solidaristici, umanitari e di cooperazione sociale o svolgono o sostengono attività dirette a favorire l’eliminazione delle con- dizioni di emarginazione o di disagio socio-economico e sanitario.
2. Sono assistibili attività e/o iniziative specifiche, anche di studio e di pro- mozione, purché aventi particolare valore umanitario, solidaristico o sociale ovvero, se attinenti all’area assistenziale, abbiano, di norma, per l’ampiezza degli interessi coinvolti, rilevanza sovracomunale, ovvero perseguano progetti mirati a interventi in zone del territorio ad alto rischio, ovvero siano rivolte al sostegno delle comunità di emigrati dalla provincia all’estero o in altre regioni o di immigrati nel territorio della provincia.
3. In via eccezionale sono concedibili anche benefici in conto investimenti a sostegno di interventi strutturali relativi ad attività e servizi di assistenza sociale con rilevanza sovracomunale o realizzati nel contesto della programmazione regionale o provinciale e nei confronti dei quali l’apporto dell’Amministrazione assume carattere promozionale ed incentivante per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Art. 19
AREA DELLA PROMOZIONE E SVILUPPO DEL TURISMO
1. Gli interventi della Provincia per la promozione e lo sviluppo del turismo sono finalizzati alla promozione dell’immagine della provincia, del suo territorio e delle sue peculiarità paesistico-ambientali, della sua organizzazione turistica ovvero alla conoscenza e valorizzazione delle caratteristiche della Comunità provinciale, della sua storia, delle sue tradizioni popolari e socio-culturali, del suo patrimonio artistico.
2. Le provvidenze sono disposte a favore di soggetti pubblici e privati ope-
ranti sul territorio provinciale, che, con la loro attività ordinaria e/o con singole iniziative, perseguono, senza fini di lucro, la promozione e lo svi- luppo del turismo nel territorio provinciale con particolare considerazione alle attività e/o iniziative che pongono la provincia di Messina, all’a- ttenzione del pubblico nazionale e/o internazionale.
Art. 20
AREA DELLO SVILUPPO ECONOMICO
1. Gli interventi della Provincia per promuovere e sostenere la valorizzazio- ne dei settori dell’economia provinciale che la Provincia sostiene, sono finalizzati, in particolare:
a) al concorso per l’organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio provinciale, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate;
b) al concorso per l’effettuazione di iniziative collettive di promozione, pubblicizzazione e commercializzazione dei prodotti locali, quando l’adesione alle stesse sia aperta ad aziende operanti nel settore aventi sede nella provincia ove la partecipazione risulti quantitativamente significativa;
c) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l’immagine della Comunità e del patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio provinciale;
d) al concorso per la promozione di iniziative in agricoltura, volte alla ricerca e sperimentazione;
e) al concorso per il sostegno e la promozione di iniziative nel settore del- l’artigianato.
2. Le provvidenze sono disposte a favore di soggetti pubblici e privati e asso- ciazioni allo scopo di valorizzare e, sostenere l’economia provinciale, i suoi comparti ovvero specifiche attività commerciali e produttive.
Le provvidenze sono inoltre concesse:
a) per iniziative e progetti specifici di carattere imprenditoriale realizzati in correlazione con esigenze derivanti da particolari situazioni congiun- turali o con obiettivi di sviluppo e di sostegno della economia messinese predeterminati negli obiettivi di programmazione della Provincia od in quelli regionali ai quali essa si richiama;
b) per il credito a sostegno di iniziative dirette a realizzare interventi age- volati a favore di attività economiche individuate nei programmi pro- vinciali come abbisognevoli di particolare promozione. In tali casi le priorità degli interventi e le loro modalità attuative sono disciplinate da
convenzioni od accordi fra la Provincia ed i soggetti destinatari delle provvidenze.
Art. 21
AREA DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO
1. Gli interventi della Provincia per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantisti-co, per la formazione educativa e sportiva dei giovani e sono disciplinati dal relativo, regolamento allegato al presente atto.
2. La Provincia interviene, inoltre, a sostegno di enti, associazioni, gruppi, federazioni, società ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie ricreati- ve del tempo libero e che perseguono tali obiettivi senza fini di lucro.
3. La Provincia può concedere contributi una tantum ai soggetti di cui al precedente comma 2 per l’organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza anche a livello professionistico che concorrono alla promozione della pratica sportiva.
CAPO IV PROVVIDENZE DIVERSE
Art. 22 INTERVENTI STRAORDINARI
Per iniziative e manifestazioni aventi carattere straordinario e non ricor- rente e per le quali sussiste un interesse generale improcrastinabile tale da giustificare un intervento della Provincia, la Giunta, udita la Commissione Consiliare competente, può dispone assegnazione di provvidenze straordina- rie con prelievo dalle riserve all’uopo previste nei piani di riparto di cui al- l’art. 6.
Art. 23 INTERVENTI ECCEZIONALI
Le provvidenze sono concedibili a soggetti, pubblici e privati, per soste- nere, in casi di particolare rilevanza, interventi umani e solidaristici verso altre comunità in impellenti condizioni di bisogno, ovvero per appoggiare ini- ziative di interesse generale, rispetto a cui la partecipazione della Provincia costituisce coerente interpretazione ed attuazione dei valori e sentimenti morali, sociali, culturali presenti nella comunità messinese.
Art. 24 PATROCINIO
1. Il patrocinio costituisce il riconoscimento da parte della Provincia delle iniziative promosse da enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, di particolare valore sociale, morale, culturale, celebrativo, educativo e ambientale, le quali dovranno essere pubblicizzate con l’indi- cazione “Con il patrocinio della Provincia Regionale di Messina”.
2. Le richieste di patrocinio dirette al Presidente devono illustrare le iniziative nei contenuti, fini, tempi, luogo e modalità di svolgimento, nonché conte- nere l’indicazione dei soggetti richiedenti.
3. Il patrocinio, la cui richiesta è istruita dalle competenti unità organizzative, qualora non comporti oneri, e concesso o negato dal Presidente che ne in- forma la Giunta Provinciale.
4. L’eventuale diniego del patrocinio dovrà essere motivato e comunicato agli interessati.
5. La concessione di patrocinio, contestualmente accompagnata da richiesta di concessione dell’uso gratuito delle strutture e dei mezzi, viene opportu- namente istruita dalle unità organizzative competenti, secondo le modalità ed i criteri di cui ai precedenti articoli e proposte dell’Assessore al ramo, alla Giunta Provinciale per le conseguenti decisioni.
Art. 25
PREMI DI RAPPRESENTANZA
La concessione delle provvidenze previste dal presente regolamento non è ostativa della concessione di premi ed omaggi, quali trofei, coppe, medaglie, distintivi, guidoni, libri ed altri oggetti di limitato valore, disposta dal Presi- dente o dagli assessori in occasione di mostre, rassegne, fiere e di manifesta- zioni culturali, ambientalistiche, turistiche.
Art. 26
UTILIZZO DEI LOCALI E/O DEGLI SPAZI PROVINCIALI
1. I locali e/o spazi di proprietà o nella disponibilità della Provincia, il cui uso viene richiesto per manifestazioni particolari, vengono concessi nelle con- dizioni di funzionalità in cui si trovano.
2. L’utilizzo di tali locali e/o spazi e subordinato al rispetto della destinazione prevalente stabilita dalla Giunta Provinciale, all’osservanza delle prescri- zioni di legge e delle norme previste dai rispettivi regolamenti, comprese quelle relative alle garanzie sul rispetto di dette prescrizioni.
3. L’utilizzo dei locali e/o spazi può essere consentito a titolo gratuito ovve- ro con pagamento di tariffe agevolate.
4. È facoltà della Giunta Provinciale di ritirare precedenti concessioni di
locali e/o spazi per sopraggiunti e improcrastinabili necessità di carattere istituzionale, senza che i soggetti beneficiai possano pretendere alcun risarcimento o le garanzie dell’alternativa.
Art. 27
UTILIZZO DELLE SALE DI RAPPRESENTANZA DELLA SEDE PROVINCIALE
1. Il Presidente della Provincia, di concerto con il Presidente del Consiglio Provinciale può concedere a soggetti pubblici e privati l’utilizzo della sala consiliare.
2. L’aula, in cui si configura il massimo grado di rappresentanza della Comu- nità provinciale, può essere concessa esclusivamente nelle circostanze in cui il livello istituzionale politico, culturale, scientifico umanitario o socia- le dell’iniziativa che si svolge sia rilevante ed adeguata all’immagine del- l’ente che la ospita.
Art. 28
CONCESSIONE IN USO GRATUITO E TEMPORANEO DI BENI IMMOBILI
1. La concessione in uso gratuito, superiore a trenta giorni di beni immobili di proprietà o nella disponibilità della Provincia è consentita dal Consiglio Provinciale, quando è disposta a favore dei soggetti indicati nell’art. 7.
2. Ogni concessione e disposta dal Consiglio Provinciale, con apposita deli- berazione sentita la competente commissione. È fatto divieto assoluto di sub-concessione.
CAPO V
ALBO DEI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI CHE OPERANO NELLE AREE DELLE ATTIVITÀ CULTURALI, CELEBRATIVE ED EDUCATIVE; DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL’AMBIENTE, DELLE ATTIVITÀ UMANITARIE, SOCIO-ASSISTENZIALI E DEL VOLONTARIATO, DI PROMOZIONE E SVILUPPO DEL TURISMO
Art. 29 ISTITUZIONE DELL’ALBO
1. La Provincia regionale istituisce, ai sensi della normativa vigente, l’albo dei soggetti, di cui all’art. 7 del presente regolamento, che intendono pre- sentare richiesta per l’erogazione di provvidenze da parte dell’Ente, rela- tivamente ad attività e/o iniziative di cui agli artt. 16, 17, 18, 19, 20 e 21 del presente regolamento.
2. Le richieste per l’iscrizione all’Albo, dirette al Presidente della Provincia,
devono essere redatte in carta legale e devono essere inoltrate a mezzo raccomandata A.R..
3. Le richieste di ammissione all’albo devono riportare le indicazioni di cui all’art. 8 comma 2 lett.. a), b), c), d), f), e devono essere corredate dalla documentazione di cui all’art. 8 comma 3 lett.. d), e), f), g).
4. L’albo e aggiornato annualmente entro il 31 marzo, a cura del Segretario Generale che provvede alle nuove iscrizioni e alla cancellazione degli iscritti che in occasione dell’esame delle domande di finanziamento siano risultati privi dei requisiti richiesti.
5. All’albo vengono allegati gli elenchi annuali dei soggetti ai quali sono state concesse delle provvidenze nel precedente esercizio.
6. L’albo e gli elenchi di cui al precedente comma, sono trasmessi, in copia autentica, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e alla Presidenza della Regione Siciliana entro il 30 Aprile di ogni anno.
7. L’iscrizione all’albo non comporta l’obbligo da parte della Provincia Re- gionale della concessione di contributi finanziari e/o servizi.
8. I Comuni ricadenti nel territorio della Provincia Regionale di Messina sono iscritti di diritto all’albo.
9. L’Università di Messina, gli Enti pubblici non territoriali, gli Enti religiosi della provincia, gli istituti scolastici di competenza della Provincia, sono iscritti all’albo dietro istanza in carta semplice del legale rappresentante, corredata dalla delibera di autorizzazione.
Art. 30 SUDDIVISIONE DELL’ALBO
1. L’albo è suddiviso in cinque aree di intervento ordinate come appresso:
a) area delle attività culturali, celebrative ed educative;
b) area della tutela e valorizzazione dell’ambiente;
c) area delle attività umanitarie socio-assistenziali e del volontariato;
d) area della promozione e sviluppo del turismo;
e) area delle attività sportive e ricreative del tempo libero.
2. Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione ed altri or- ganismi, iscritti nell’albo, sono indicati:
a) la denominazione e ragione sociale, natura giuridica dell’ente e forma associativa o similare;
b) la sede legale;
c) il numero del codice fiscale o partita IVA;
d) il numero del conto corrente postale e/o bancario (se comunicato);
e) la finalità dell’intervento;
f) l’importo o valore economico dell’intervento totale dell’anno;
g) la disposizione di legge o regolamento in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni.
3. Per ciascun soggetto fisico, iscritto nell’ albo sono indicati:
a) le generalità complete dei beneficiari corredate da indirizzo e numero di codice fiscale,
b) il numero del conto corrente postale e/o bancario (se comunicato);
c) la finalità dell’intervento;
d) l’importo o valore economico dell’intervento totale nell’anno;
e) la disposizione di legge e di regolamento in base a cui hanno avuto luogo le erogazioni.
Art. 31 TENUTA DELL’ALBO
1. Il Segretario Generale cura la tenuta dell’albo e degli elenchi annuali dei beneficiari di provvidenze di natura finanziaria e/o economica e provvede ai correlati obblighi ed adempimenti prescritti.
2. È fatto obbligo ai Dirigenti delle unità organizzative, per quanto non spe- cificamente risultante da atti deliberativi, di segnalare semestralmente al Settore Bilancio e Programmazione finanziaria l’elenco descrittivo dei beneficiari di interventi di natura economica in correlazione all’assegna- zione di altri vantaggi economici di cui agli art. 3 - comma 2 - e di tutti gli articoli di cui al Capo IV (Provvidenze diverse), ai fini della completa tenuta dell’albo.
3. L’Albo e gli elenchi allegati possono essere consultati da ogni cittadino con semplice richiesta verbale all’Ufficio Informazioni interne ed esterne, competente.
CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI
Art. 32 NORMA TRANSITORIA
Il presente regolamento divenuto esecutivo in base alla vigente normativa, sarà adeguatamente pubblicizzato dalla Provincia Regionale e saranno comu- nicati i termini entro i quali potranno essere presentate le domande.
Il periodo di tempo intercorrente tra l’esecutività del presente regolamento e la data di presentazione della domanda non potrà essere inferiore a trenta giorni.
In sede di prima applicazione, per i contributi da erogare nel corso del-
l’anno 1994, i termini vengono fissati a 30 giorni dopo l’entrata in vigore del presente regolamento.
Per gli anni successivi, a partire dal 1995, il termine e fissato al 30 giugno dell’anno precedente.
Sono fatte salve le norme transitorie contemplate da regolamenti di settore già approvati dal Consiglio Provinciale.
Art. 33 NORME GENERALI
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento trovano applicazione le norme generali vigenti che disciplinano l’attività degli Enti Locali e lo Statuto Provinciale.
Art. 34 ENTRATA IN VIGORE
Il presente regolamento, divenuto esecutivo a norma della normativa vigente, è pubblicato all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla predetta pubblicazione.