CONVENZIONE TRA L’AZIENDA USL TOSCANA CENTRO E TERME DI MONTECATINI PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI TERMALI
CONVENZIONE TRA L’AZIENDA USL TOSCANA CENTRO E TERME DI MONTECATINI PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI TERMALI
INDICE
Art. 1 - premessa
Art. 2 - oggetto, tariffe, tetto spesa Art. 3 - Decorrenza, rinnovo, proroga
Art. 4 - Modalità di accesso ed erogazione delle prestazioni
Art. 5 - Adempimenti di programmazione e di contabilità della Struttura Art. 6 - Fatturazione
Art. 7 - Tracciabilità dei flussi finanziari
Art. 8 - Modalità di trasmissione dei flussi informatici Art. 9 - Verifiche
Art. 10 - Incompatibilità Art. 11 - Carta dei servizi Art. 12 - Tutela dell’utente Art. 13 - Privacy
Art. 14 - Polizze Assicurative Art. 15 - Obblighi della Struttura
Art. 16 - Responsabili della convezione
Art. 17- Inadempienze, sospensione, recesso, risoluzione Art. 18 - Foro competente
Art. 19 - Spese e clausole finali
PREMESSO
-che la Legge n. 323/2000 ha riordinato il settore termale prevedendo l’unitarietà del sistema termale nazionale ed individuato in modo specifico gli stabilimenti termali presso i quali è
possibile erogare cure termali;
- che ai sensi dell’art. 4 della L. 323/2000 fra la Conferenza delle Regioni e delle provincie autonome di Trento e Bolzano e la Federazione Italiana delle Industrie Termali e delle Acque Minerali Curative sono stati definiti Accordi Nazionali per l’erogazione delle prestazioni termali, di cui l’ultimo in ordine di tempo per il triennio 2019-2021;
- che tale Accordo Nazionale è stato regolarmente recepito dalla Regione Toscana con propria delibera GRT n. 6 del 07/01/2020 con la quale è stabilito, tra l’altro:
• Le prestazioni sanitarie termali erogabili con oneri a carico del SSN sono confermate
in quelle individuate nell’allegato 9 DPCM 12/01/2017;
• Nessun incremento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni termali inserite nei LEA, così come definite per l’anno 2018 nelle tabelle allegate all’Accordo Nazionale per l’erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2016/2018, che rimangono quindi valide ed efficaci e non comportano maggior oneri a carico del bilancio regionale fino a quando non saranno riviste in seguito a nuovo accordo ex art. 4, comma 4, della Legge n. 323/2000,
• Le patologie trattabili in ambito termale e relativo ciclo di cura consigliato;
- che i cittadini non esenti sono tenuti a partecipare alla spesa ai sensi dell’art. 52 comma 2 della
L. 289/2002 in misura pari a € 55,00 o nella misura superiore che potrà essere individuata in sede di accordo di cui all’art. 4 comma 4 della L. 323/2000;
-che l’art 47 duodecies della L.R. 38/2004 “Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica” e ss.mm.ii. prevede che l’accreditamento istituzionale è titolo necessario per l’instaurazione dei rapporti di cui all’art. 8 quinquies del D. Xx.xx 502/1992 con gli stabilimenti termali per l’erogazione delle prestazioni termali per conto del servizio sanitario regionale;
- che con decreto dirigenziale n. 4550 del 12.4.2017 è individuato, in modo analitico, per
ciascun stabilimento termale toscano, le prestazioni erogabili, le modalità di erogazione e le tariffe con le quali remunerare ciascuna tipologia di prestazione erogata con oneri a carico del SSN;
- che il Comune di Montecatini Terme ha rilasciato con atto n. 19 serie 1 del 05/04/2012 il rinnovo della concessione mineraria per lo sfruttamento dei giacimenti di acqua termale denominata “Terme di Montecatini”, per 25 anni con scadenza 28/03/2037 alla Società Terme di Montecatini S.P.A.;
- che la Società Terme di Montecatini è proprietaria degli stabilimenti termali “Redi e Tettuccio”;
- che la Regione Toscana con decreto dirigenziale n. 7277 del 20.05.2020 ha rilasciato l’accreditamento allo stabilimento termale “Redi” sito in Montecatini Terme (PT) per le seguenti cure termali: fangoterapia - fangobalneoterapia e balneoterapia - terapie inalatorie: inalazioni, nebulizzazioni, aerosol, humage - ciclo di cura della sordità rinogena - ciclo di cura delle vasculopatie periferiche - ciclo di cura di riabilitazione neuromotoria e rieducazione motoria del motuleso – ciclo di cura della funzione respiratoria;
- che la Regione Toscana con decreto dirigenziale n. 7278 del 20.05.2020 allo stabilimento termale “Tettuccio” sito in Montecatini Terme (PT) per le seguenti cure termali: terapia idropinica;
-che l’ultimo contratto in ordine di tempo sottoscritto tra le parti, di cui alla delibera D.G. n. 267 del 15/02/2018, è scaduto in data 31.3.2020;
-che le attività termali sono state sospese a far data dal 12/03/2020 in ottemperanza alle disposizioni nazionali emanate in materia di contenimento del contagio da COVID-19 e che il DPCM 17/05/2020 ha confermato la sospensione delle attività per i centri termali (art. 1, comma 1, lett. z) ed al momento, salvo l'adozione di ulteriori DPCM, dovrebbero riprendere il 15 giugno 2020;
-che l’Azienda intende formalizzare i nuovi rapporti convenzionali al fine di permettere agli stabilimenti termali di riprendere fin dal 15.06.2020 l’erogazione delle prestazioni termali rientranti nei livelli essenziali di assistenza o comunque dalla prima data utile indicata dalle successive direttive nazionali/regionali eventualmente emanate a tale proposito;
- che contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, la Struttura termale deposita agli atti di questa Azienda le autorizzazioni di cui sopra.
TRA
l’Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata “Azienda”, codice fiscale e partita IVA 06593810481, con sede legale in Firenze, X.xx X.Xxxxx Xxxxx 0, nella persona della dr.ssa Xxxx Xxxxxxxx, non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore del Dipartimento del Decentramento, delegata alla stipula del presente atto con deliberazione del Direttore Generale n. 735 del 25.06.2020;
E
TERME DI MONTECATINI, gestore e conduttore degli stabilimenti termali “Redi e Tettuccio”, posti in Montecatini Terme di seguito denominata “Struttura Termale”, con sede legale in Xxxxx X. Xxxxx, 00 – 51016 Montecatini Terme (PT), partita IVA 00466670585, nella persona del proprio rappresentante legale Dr. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, domiciliato per la carica presso la sede della Struttura;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 – premessa
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
Art. 2 – Oggetto, tariffe, tetto spesa. 2.1- Oggetto della convenzione.
La presente convenzione regolamenta i rapporti tra l’Azienda e la Struttura termale per l’erogazione di prestazioni termali da erogare a favore degli iscritti al Servizio Sanitario
Nazionale aventi la residenza in regione Toscana e/o in una delle Regioni italiane, entro i limiti ed alle condizioni fissate nei successivi articoli, presso le sedi degli stabilimenti termali “Redi” e “Tettuccio” di Montecatini Terme (PT)
2.2 -Tariffe.
L’Azienda riconosce alla Struttura termale per l’erogazione delle prestazioni descritte e codificate nell’alleg. 1 del citato decreto dirigenziale n. 4550/2017, le relative tariffe, anche esse individuate nel medesimo allegato, al netto della quota per la compartecipazione alla spesa (ticket) e della eventuale quota ricetta a carico dell’utente.
Tali tariffe permangono invariate per tutta la durata della presente convenzione, fatta salva l’emanazione di nuovo tariffario cui adeguarsi che sarà oggetto di corrispondenza tra le Parti tramite PEC.
L’Azienda non assume a proprio carico l’onere relativo a cicli di cura erogati in difformità o oltre i limiti stabiliti dal vigente nomenclatore.
Nel caso in cui il cittadino usufruisca di un numero di prestazioni inferiore rispetto a quello standard indicato per ciascun ciclo, il corrispettivo dovuto alla Struttura Termale è costituito dall’importo derivante dal prodotto delle tariffe unitarie per il numero di prestazioni realmente effettuate.
2.3 -Tetto spesa
Le Parti prendono atto che l’Accordo Nazionale triennio 2019-2021 - punto 2 - stabilisce che “le Regioni si impegnano, nella fissazione dei tetti di spesa, a tener conto di quelle realtà nelle quali esistono situazioni di difficoltà aziendale con concrete prospettive di miglioramento”.
In caso che la Regione Toscana, nel corso di vigenza della suddetta convenzione, si avvalga di tale facoltà impositiva, le Parti si impegnano a rivedere i contenuti del presente articolo, mediante apposito atto scritto, adeguandosi a tali direttive, al fine di riallineare i volumi di attività e di fatturazione ai tetti di spesa fissati.
Art. 3 – Decorrenza, rinnovo, proroga
3.1 decorrenza.
La presente convenzione produce effetti dalla data di sottoscrizione (data di apposizione dell’ultima firma in formato digitale) e avrà scadenza il 31/12/2021, fatti salvi gli eventuali rapporti intercorsi dalla data del 15.06.2020 fino alla data di sottoscrizione che sono regolati dalla presente convenzione.
Ogni variazione alla presente convenzione è concordata tra le Parti e recepita con atto scritto, fatte salve eventuali modifiche normative a livello nazionale e/o regionale in materia.
3.2 rinnovo – proroga.
La presente convenzione, su richiesta dell’Azienda può essere rinnovata, agli stessi patti e condizioni, per un ulteriore anno.
E’ consentita altresì all’Azienda la possibilità di attivare, con un preavviso di almeno un mese, una proroga tecnica per un massimo di tre mesi qualora si rendesse necessaria per approfondimenti per nuovo accordo contrattuale.
Art. 4 – Modalità di accesso ed erogazione delle prestazioni
L’accesso alla prestazione avviene su richiesta medica redatta dai Medici di Medicina Generale, Pediatri di libera scelta o dagli Specialisti in una delle branche attinenti alla patologia, sull’apposito ricettario regionale ed in possesso del personale medico operante per il Servizio Sanitario Nazionale, ovvero su richiesta dematerializzata. La ricetta deve essere completata della diagnosi corrispondente ad una delle patologie che possono trovare beneficio dalle cure termali identificate dal DPCM 12/1/2017 alleg. 9, ed il correlato ciclo di cure da praticare, nel rispetto dei limiti di prescrizione previsti dalla normativa vigente all’atto della esecuzione della prestazione, compresa la normativa relativa alla partecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria, nonché delle disposizioni di legge in materia di privacy. Per il corretto ciclo di cura deve essere indicata la specifica delle cure da erogare.
La Struttura Termale assicura la presenza del Direttore Sanitario, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, ed assicura che le prestazioni oggetto del presente atto siano eseguite presso le proprie strutture regolarmente autorizzate, da personale qualificato, nel pieno rispetto dei dettami della professione sanitaria, con l’uso di idonee apparecchiature, strumentazioni e materiale di consumo.
All’atto di accoglimento dell’assistito alla Struttura termale il Direttore Sanitario o altro medico incaricato, compila la relativa cartella clinica, previa accurata visita medica volta ad accertare eventuali controindicazioni cliniche alle cure, e ad individuare qualità, tempi e modalità delle somministrazioni prescritte.
Nel caso in cui vengano accertate controindicazioni alle cure termali, il cittadino non può essere ammesso al tipo di cure, neppure se diversamente erogato, fatta salva la possibilità che la prescrizione sia modificata in accordo fra il sanitario della Struttura Termale e il medico referente dell’Azienda sanitaria di ubicazione della stessa.
L’Istituto termale si impegna ad informare gli utenti di quali prestazioni da esso erogate sono oggetto del contratto e, quindi, a carico del Servizio Sanitario Regionale.
Art. 5 – Adempimenti di programmazione e di contabilità della Struttura
5.1 Programmazione delle prestazioni e successivi adempimenti.
La Struttura termale si impegna ad erogare le prestazioni durante tutto il periodo di apertura annuale per assicurare l’accesso agli utenti in tutti i mesi dell’anno.
La Struttura termale è tenuta a comunicare all’Azienda i giorni dedicati alla manutenzione delle apparecchiature e ogni altro periodo di sospensione o chiusura che si renda necessario per qualsiasi motivazione improvvisa.
5.2 Corretta gestione della posizione economica dell’utente nei confronti del ticket.
Per ogni prestazione erogata la Struttura Termale dovrà assicurare la corretta gestione della posizione economica dell’utente per l’accesso ai servizi, in regime di esenzione ove sussista il
diritto, o con la compartecipazione alla spesa ove previsto dalle disposizioni normative nazionali e regionali vigenti. Laddove sia dovuta la compartecipazione alla spesa, il versamento della stessa dovrà avvenire prima dell’erogazione della prestazione presso la Struttura. L’Istituto rilascerà regolare ricevuta fiscale precisando che trattasi di prestazioni erogate in convenzione con il SSN.
Ai sensi della normativa vigente, nel garantire il livello minimo di assistenza termale, ciascun assistito ha il diritto di usufruire, con oneri a carico del SSN, di un solo ciclo di cure termali nell’arco dell’anno. Fanno eccezione le “categorie” di cui all’art. 20 co. 2 del DPCM 12/1/2017 “Definizione e aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza di cui all’art. 1 co. 7 del D.Lvo 502/1992”.
Conseguentemente, ai fini dell’applicazione di tale disposizione, tutti i soggetti fruenti sono tenuti a dichiarare sul retro della prescrizione-proposta, sotto la propria responsabilità, che nell’anno solare in corso non hanno fruito di altro specifico ciclo di cure termali con oneri a carico del SSN, oppure di appartenere alle “categorie” di cui all’art. 20 co. 2 del DPCM 12/1/2017.
La Struttura Termale si impegna a seguire le disposizioni impartite dall’Azienda a tale proposito e ad attuare eventuali diverse modalità di riscossione, versamento o fatturazione che potrebbero intervenire per disposizioni nazionali, regionali o aziendali.
5.3 Corretta rendicontazione mensile delle prestazioni.
La struttura ha l’obbligo di trasmettere all’Azienda il riepilogo delle prestazioni erogate oggetto della fattura emessa, ed è articolato e redatto con riferimento all’Azienda Sanitaria di residenza dell’utente, suddiviso per:
- residenti nell’Azienda contraente,
- residenti in altre Aziende Sanitarie della Regione Toscana
- residenti di altre Regioni italiane.
Il riepilogo deve contenere i seguenti elementi:
- codice struttura,
- cognome, nome dell’utente,
- codice fiscale dell’utente,
- comune di residenza,
- numero ricetta,
- tipologia della prestazione eseguita
- data inizio/fine prestazione,
- numero delle prestazioni eseguite
- importo prestazione al netto ticket,
- importo ticket sulla prestazione,
- importo totale ticket,
- importo del totale fatturato.
La documentazione relativa all’erogazione delle prestazioni oggetto della presente convenzione è conservata presso ciascuna sede operativa nel rispetto della vigente normativa in materia di archiviazione e conservazione degli atti pubblici.
Art. 6-Fatturazione
L’Istituto emette fatture mensili per l’importo corrispondente alle prestazioni oggetto del presente atto al netto della quota di compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket) e della quota ricetta.
Nella fattura sono specificati:
- la descrizione ed il codice della prestazione come da nomenclatore,
- la quantità,
- l’importo della tariffa delle prestazioni corrispondente ai dati flussi SPT
- il numero e l’importo totale delle detrazioni per ticket
- il numero e l’importo totale delle detrazioni per quota ricetta
- l’importo netto da pagare.
La fattura è posta in pagamento entro 60 giorni decorrenti dalla data di trasmissione della fattura elettronica al Sistema di Interscambio SdI e contestualmente all'elenco di rendicontazione di cui all'art. 5.3.
L’Azienda, prima di procedere al pagamento di quanto spettante, acquisisce d’ufficio il Documento di regolarità contributiva –DURC- per quanto concerne gli eventuali versamenti dovuti a INPS/INAIL/CASSE EDILI e nel caso di certificato irregolare provvederà ad attivare l’intervento sostitutivo secondo quanto disposto dall’art. 4 co. 2 del D.P.R. 207/2010 e art. 31 co. 3 e 8 bis del D.L. 69/2013 convertito dalla L. 98/2013.
Il pagamento delle fatture è subordinato, oltre che agli adempimenti di verifica di congruità sulla base delle prescrizioni mediche, anche alla validazione dei dati di attività secondo le procedure di cui all’art.8. Le prestazioni fatturate, ma segnalate errate a seguito dell’invio dei flussi alla Regione Toscana, se non corrette entro i termini indicati dalla Regione Toscana, non saranno remunerate alla struttura termale e, se già liquidate, la struttura termale dovrà emettere apposita nota di credito per permettere il recupero del relativo importo. Per semplicità contabile ed amministrativa le parti concordano che il conguaglio delle prestazioni non convalidate dalla Regione Toscana, ma fatturate, verrà effettuato annualmente, a seguito del consolidamento dei dati definitivi risultanti dalla validazione dei flussi da parte delle Regione Toscana entro i termini imposti.
Le fatture sospese a seguito di controllo per le quali siano state richieste dall’Azienda note di credito saranno poste in liquidazione quando l’Istituto avrà emesso la nota di credito relativa. L’Azienda effettua dei controlli a campione sulla documentazione cartacea sanitaria e amministrativa riferita alle attività mensilmente svolte.
Art.7 - Tracciabilità dei flussi finanziari
In analogia a quanto previsto dall’art. 3 della L. 136/2010 e smi, la Struttura è tenuta ad utilizzare un conto corrente bancario o postale, acceso presso Istituti Bancari o presso la Società Poste Italiane S.p.A., anche non in via esclusiva.
Ai sensi della determinazione dell’ex AVCP n.4/2011 l’attività de quo non è soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Art. 8 - Modalità di trasmissione dei flussi informatici
La Struttura si impegna a trasmettere con cadenza mensile, entro il giorno 5 di ogni mese, alla competente struttura organizzativa di Estar, secondo il tracciato record previsto dal Flusso DOC. SPT, tutte le prestazioni erogate, tramite prescrizione medica agli utenti ovunque residenti ed a garantire la loro correttezza. L’Azienda non riconoscerà ai fini del pagamento le prestazioni segnalate errate dalla Regione Toscana (tipo errore 2 e 9).
L’Azienda potrà richiedere integrazioni al tracciato record in base al modificato debito informativo nei confronti della Regione Toscana dandone comunicazione formale alla Struttura; quest’ultima si impegna ad adeguarlo entro 60 giorni dal ricevimento di tale comunicazione. In difetto l’Azienda sospenderà la liquidazione delle competenze. I costi di impianto e di modifica delle procedure sono a completo carico della Struttura termale.
Art. 9 - Verifiche
L’Istituto contraente riconosce all’Azienda il diritto di procedere in qualsiasi momento a verifiche sulla qualità, quantità, efficacia e congruità delle prestazioni erogate, ed alla idoneità dei locali e delle apparecchiature in uso presso l’Istituto, ferma restando ogni altra competenza dell’Azienda in materia di vigilanza e controllo sulle strutture sanitarie da parte del Dipartimento della Prevenzione.
L’ attività erogata sarà inoltre oggetto di controllo da parte della S.O.S. Verifica della Qualità delle Prestazioni erogate, pertanto l’Istituto deve essere disponibile ad inviare tempestivamente copia della documentazione clinica/amministrativa delle prestazioni
erogate anche in formato elettronico alla Direzione Sanitaria Aziendale.
L’Istituto si impegna a conservare presso la propria sede tutta la documentazione inerente l’attività oggetto della presente convenzione.
Art.10 - Incompatibilità
La Struttura termale si impegna ad accertare e dichiarare che nessuno dei sanitari o di altro personale che opera presso la Struttura si trova in situazione di incompatibilità. In tema di incompatibilità vigono le disposizioni a carattere generale di cui alla L. 412/1991 e smi. art. 4 co. 7 e alla L.662/1996 e smi art. 1 co. 5 e co. 19. Per quanto concerne la presente convenzione, si rimanda all’art. 8 della L. 323/2000 per i medici che operano presso le strutture termali.
Della verifica sopra indicata viene data comunicazione con apposita dichiarazione scritta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e smi a questa Azienda entro il 31 Gennaio di ogni anno.
L’Azienda può richiedere all’Istituto la propria dotazione organica con la quale ha la capacità di garantire l’erogazione delle prestazioni oggetto della presente convenzione.
L’Istituto si impegna a consegnare tempestivamente la documentazione richiesta.
E’ fatto altresì divieto, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 53 del D. Lgs.vo 165/2001 e smi e del Piano Nazionale Anticorruzione, ai dipendenti dell’Azienda che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali concernenti le attività del presente accordo, di svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego attività lavorativa o professionale presso l’Istituto.
Art.11 - Carta dei servizi
La Struttura termale adotta ed attua una propria carta dei servizi sulla base dei principi indicati dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/1/1994 e dello schema generale di riferimento della “Carta dei Servizi Pubblici Sanitari” emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19/5/1995. Detta carta dei servizi è a disposizione per informazione
degli utenti presso i locali della Struttura ovvero pubblicata sul sito web della medesima.
Art. 12 - Tutela dell’utente
La Struttura termale riconosce il diritto alla tutela dell’utente e le modalità per il suo esercizio di cui al regolamento di Pubblica Tutela dell’Azienda contraente, collabora con l’URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) e con la Commissione Mista Conciliativa nominata dal Direttore Generale dell’Azienda.
Gli operatori preposti al servizio sono tenuti alla osservanza della normativa regionale vigente per gli operatori dei servizi pubblici in materia di tutela dei diritti dell'utente nonché i principi contenuti nel codice di comportamento dell’Azienda adottato con deliberazione n. 1358 del 16.09.2016 e pubblicato sul sito aziendale alla voce “amministrazione-trasparente- disposizioni generali – atti generali”.
Art. 13 - Privacy
Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD), del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, e della deliberazione del Direttore Generale n. 179 del 30.01.2019 visibile sul sito aziendale xxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx alla voce “privacy”.
Ai sensi di quanto indicato ai punti 4, 5 e 6 del dispositivo della sopra richiamata delibera 179/2019, è allegato al presente accordo contrattuale, quale sua parte integrante e sostanziale, l’“Atto di nomina a Responsabile del Trattamento Dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679”, allegato A.1.
Il Referente trattamento dei dati competente provvederà con le modalità di cui all’art. 24 dell’allegato A.1 alla convenzione tra Azienda e l’Istituto di cui al presente provvedimento, ove è prevista la possibilità di impartire per iscritto eventuali ulteriori specifiche che dovessero risultare necessarie per il corretto svolgimento delle attività di trattamento dei dati e in considerazione dell’istituzione Gruppo di Lavoro Protezione Dati (punto 8 del dispositivo
della deliberazione del Direttore Generale n. 179/19).
Art. 14 - Coperture Assicurative
A copertura dei rischi inerenti l’attività svolta per conto dell’Azienda dalla Struttura Termale con mezzi, strumenti e personale propri, il contraente dichiara di essere in possesso della polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, con massimali adeguati e dal medesimo ritenuti congrui, della polizza assicurativa a copertura del rischio incendio fabbricati, nonché della polizza infortuni in favore dei soggetti che usufruiscono delle prestazioni oggetto della presente convenzione, esonerando espressamente l’Azienda da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell’espletamento della attività oggetto della convenzione.
L’Istituto potrà, in alternativa, disporre di altre forme assicurative previste espressamente dalla normativa vigente del settore impegnandosi a darne dettagliata comunicazione all’Azienda.
Art. 15 - Obblighi della Struttura
L’Istituto si impegna ad attuare tutti gli adempimenti necessari per il mantenimento dei requisiti di accreditamento di cui alla L.R. 38/2004 e s.m.i. e al Decreto Presidente Giunta Regionale n. 11/R/2009 e s.m.i.
L’Istituto garantisce il rispetto degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) per il personale proprio afferente.
La Struttura termale si impegna, altresì, a rispettare i parametri di qualità nel tempo fissati dalla Regione Toscana.
Art. 16 - Responsabili della convezione
Sono individuati quali Responsabili della convenzione:
a) per l’Azienda:
- il Responsabile del Procedimento ai sensi L. 241/1990 e ss.mm.ii. e il Responsabile della
Gestione Amministrativa del contratto nella figura del Direttore del Dipartimento del Decentramento;
-per il livello di programmazione delle attività e per gli aspetti tecnico-professionali il riferimento è rappresentato dai Direttore della Zona Valdinievole e della SDS Empolese/Valdarno/Valdelsa e dai Coordinatori Sanitari, o loro delegati;
-per le azioni di verifica e controllo della qualità delle prestazioni erogate il riferimento è rappresentato dal Direttore della S.O.S. Verifica della Qualità delle Prestazioni Erogate, in collaborazione con i Coordinatori sanitari/Responsabili di Zona;
b) per il soggetto contraente:
- il rappresentante legale della Struttura dr. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Art. 17- Inadempienze, sospensione, recesso, risoluzione
17.1 Inadempienze e penali
Nel caso di riscontrate inadempienze alla presente convenzione, l’Azienda è tenuta a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni della Struttura dovranno essere comunicate all’Azienda entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni. In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell’Azienda il competente ufficio aziendale procede all’applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto alla Struttura per le prestazioni rese.
L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non precludono il diritto dell’Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi della presente convenzione. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per la Struttura dall’adempimento dell’obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento
della medesima penale.
L’Azienda si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio del flusso informatico di cui all’art. 8 fino al suo ripristino.
17.2 - sospensione
L’Azienda si riserva la facoltà di sospendere la convenzione qualora accerti il mancato rispetto degli adempimenti di cui all’art. 15. Di fronte a tale inosservanza sarà concesso alla Struttura Termale un termine di 30 giorni dalla contestazione affinchè si adegui alla normativa. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell’inottemperanza, si procederà a sospendere la convenzione per 90 giorni, al termine dei quali, nel caso perduri la violazione, la convenzione si intenderà automaticamente risolta.
17.3 - recesso
Qualora la Struttura Termale intenda recedere dalla convenzione deve darne comunicazione all’Azienda per iscritto tramite PEC con preavviso di almeno tre mesi, in ogni caso esaurendo le prenotazioni già programmate.
L’Azienda può recedere dalla convenzione per motivate esigenze di pubblico interesse, dando comunicazione per iscritto tramite PEC con preavviso tre mesi. In tale caso, nessun indennizzo è dovuto alla Struttura da parte dell’Azienda.
17.4 - risoluzione
L’azienda può risolvere inoltre dalla convenzione previa comunicazione scritta inoltrata tramite PEC e con preavviso di norma di un mese, nei seguenti casi:
-reiterate contestazioni per fatturazione errata o ricette irregolari;
-reiterate ipotesi di inosservanza delle disposizioni della presente convenzione tali da essere valutate dall’Azienda, per la natura dei fatti che le costituiscono o dei motivi che le hanno determinate, causa di risoluzione del contratto;
-mancata trasmissione dei flussi di attività e dei dati relativi alle caratteristiche del presidio,
risultati non sanati alla fine dell’anno di riferimento delle attività;
-sospensione dell’attività non preventivamente concordata con l’Azienda.
17.5 - Clausola risolutiva espressa.
La presente convenzione decade di diritto nei seguenti casi:
-ritiro dell’autorizzazione sanitaria e/o accreditamento regionale;
-reato per condotta esercitata ai danni dell’Azienda;
-accertato caso di incompatibilità ai sensi dell’art.10 addebitabile a responsabilità della Struttura termale;
- in caso di condanne penali o misure di prevenzione o sicurezza per reati contro il patrimonio, la Pubblica Amministrazione, o per reati di tipo mafioso sulla base della normativa vigente;
- e in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.
Art. 18 - Foro competente
Per ogni controversia le parti convengono che sia competente il foro di Firenze.
Art. 19 – Spese e clausole finali
Il presente atto consta di n. 18 pagine ed è sottoposto a registrazione solo in caso d’uso a cura e a spese della Parte richiedente.
Le spese di bollo, ove dovute, sono a carico del soggetto contraente e assolte nelle modalità previste dalla legge.
Per quanto non contemplato nella presente convenzione si rinvia alle norme di legge e di regolamenti in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale in quanto applicabili, nonché ai Protocolli operativi aziendali.
Presso la S.O.C. Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati dell’Azienda è conservata agli atti tutta la documentazione afferente la presente convenzione
Xxxxx, approvato e sottoscritto
per l’Azienda USL Toscana Centro Il Direttore
Dipartimento del Decentramento Dr.ssa Xxxx Xxxxxxxx
per la Struttura
Il Rappresentante Legale Dr. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx