ACCORDO DI PROGRAMMA DISTRETTUALE
ACCORDO DI PROGRAMMA DISTRETTUALE
PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA DI ALUNNI/E CON DISABILITÀ NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO
Servizi Educativi, Nidi e Scuole di Infanzia comunali, statali e paritarie Scuole Primarie e Secondarie statali e paritarie
UNIONE TERRE D’ARGINE DISTRETTO SOCIO-SANITARIO
di CAMPOGALLIANO, CARPI, NOVI DI MODENA, SOLIERA
VISTI
• la Costituzione Italiana, in particolare agli articoli 3, 30, 31, 32, 33, 34, 76, 87 e 117;
• la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, in particolare agli articoli 21 e 26,
• la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, New York del 13 dicembre 2006, ratificata con legge n. 18 del 3 marzo 2009;
• la “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” del 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modifiche ed integrazioni;
• il decreto Interministeriale 9 luglio 1992 applicativo dell’art. 13 della legge sopra ricordata, sui criteri di stipula degli accordi di programma;
• il DPR 24 febbraio 1994, denominato “Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle Unità Sanitarie Locali in materia di portatori di handicap”;
• la classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvata con risoluzione dell'Assemblea mondiale della sanità il 22 maggio 2001;
• la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante: “Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici”;
• il DPCM n. 185 del 23 febbraio 2006 "Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'art. 35, comma 7 della legge 27 dicembre 2006, n.289”;
• le linee-guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità con Nota MIUR n. 4274 del 4 agosto 2009;
• la legge regionale Xxxxxx Xxxxxxx n. 4 del 19 febbraio 2008, “Disciplina degli accertamenti della disabilità. Ulteriori misure di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale”;
• la delibera di Giunta Regionale Xxxxxx Xxxxxxx n. 1/2010 “Percorso per l’accertamento di disabilità e certificazione per l’integrazione scolastica dei minorenni in Xxxxxx-Romagna”;
• la delibera di Giunta Regionale Xxxxxx Xxxxxxx n. 1851/2012 “Modifiche ed integrazione alla D.G.R. 1/2010 “Percorso per l’accertamento di disabilità e certificazione per l’integrazione scolastica dei minorenni in Xxxxxx-Romagna”;
• la delibera Giunta Regionale Xxxxxx Xxxxxxx n. 1832/2013 “Rettifica DGR 1851/2012”;
• la legge 22 giugno 2016, n. 112, recante “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”;
• il decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 66 “Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107” e successive modifiche ed integrazioni;
• La Circolare Ministeriale 338 del 26/04/2018 relativa all’istituzione dei G.L.I.R.;
• Il decreto Legislativo del 7 agosto 2019, n. 96 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107»” e tutte le relative circolari applicative ed attuative;
• la delibera n. 27 del 18/07/2012 del Consiglio dell’Unione Terre d’Argine “Approvazione dell’Accordo di Programma Provinciale per l’integrazione scolastica di allievi con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado;
• L’Accordo di programma provinciale per l’integrazione scolastica di allievi con disabilità pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Xxxxxx-Romagna n. 215 del 16 ottobre 2012.
• la delibera del Consiglio dell’Unione Terre d’Argine n. 28 del 30/10/2019, ad oggetto: “Approvazione dell'Accordo di programma distrettuale per l'inclusione scolastica di alunni/e con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado per gli anni 2019-2021 e di tutti i relativi allegati e presa d'atto della proroga dell'Accordo Provinciale e di tutti i relativi allegati”;
• le comunicazioni del Presidente della Provincia di Modena prot. n. 70837/2021 del 26/10/2021 e prot. n. 71167-2021 del 27-10-2021 di proroga degli Accordi di Programma Provinciali per l'integrazione scolastica di allievi con disabilità fino “alla completa emanazione ed operatività di tutti i decreti attuativi previsti dal D.Lgs. 66/2017, e successivo D.Lgs.96/2019”, “fatto salvo il suo necessario aggiornamento in caso di eventuale approvazione di provvedimenti che dovessero modificare anche parzialmente gli elementi fondamentali dell’Accordo stesso”;
• tutti gli atti deliberativi di approvazione del presente Accordo distrettuale da parte delle Istituzioni interessate (Unione Terre d’Argine; Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado dei Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera; ASL Distretto 1 di Carpi);
VISTO
l’insieme delle norme che regolano l’autonomia delle Istituzioni Scolastiche, in particolare:
• la legge “Istituzione del fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi” del 18 dicembre 1997 e il DPR 275 dell’8 marzo 1999 denominato “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 57”;
• il decreto legislativo del 31 marzo 1998 n. 112 denominato “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
• la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione”;
• la nota Prot. n. 3390 del 30 novembre 2001 emanata dal Ministero dell’Istruzione in merito all’assistenza di base agli alunni con disabilità;
• la legge “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale” n. 53 del 28 marzo 2003, pubblicata in G.U. n. 77 del 2 aprile 2003;
• il decreto legislativo del 15 aprile 2005, n. 76 recante “Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’Istruzione e alla Formazione, a norma dell’art. 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53”;
• la legge 6 agosto 2008, n. 133 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria” e la legge 30 ottobre 2008, n. 169 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università”;
• il decreto Presidente della Repubblica n. 89 del 20 marzo 2009 “Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”, nonché i successivi regolamenti e disposizioni attuative;
• il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, recante “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”, nonché i successivi regolamenti e disposizioni attuative;
• la legge n. 122 del 30 luglio 2010 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78”;
• il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249;
• la legge n. 111 del 15 luglio 2011 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”;
• la legge 8 ottobre 2010, n. 170 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”;
• il decreto ministeriale n. 5669 e le linee guida del 12 luglio 2011 in materia di Disturbi Specifici di Apprendimento;
• le “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione del settembre 2012”;
• la direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” e la Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica-Indicazioni Operative”;
• la legge regionale Xxxxxx Xxxxxxx n. 5 del 30 giugno 2011 “Disciplina del sistema regionale dell’istruzione e formazione professionale”;
• la legge regionale Xxxxxx-Romagna del 22 giugno 2012, n. 6 “Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 10 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia)”;
• il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”;
• la legge 13 luglio 2015 n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
• il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 28 luglio 2016, n. 162;
• il decreto legislativo del 13 aprile 2017 n. 62, pubblicato in G.U. il 16 maggio 2017, “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
• il decreto legislativo del 13 aprile 2017 n. 63, pubblicato in G.U. il 16 maggio 2017 “Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
• il decreto legislativo del 13 aprile 2017 n. 65, pubblicato in G.U. il 16 maggio 2017, “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
• la legge 31 luglio 2017 n. 119 di conversione del Decreto legge 7 giugno 2017, n. 73 recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci” e s.m.i., nonché da tutte le successive e vigenti circolari, disposizioni e note interpretative del Ministero della Salute, del MIUR, dell’azienda ASL e dell’Ufficio Scolastico Regionale;
• il Decreto Ministeriale 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. (18G00155) (GU Serie Generale n.267 del 16-11-2018);
• le “Indicazioni Nazionali e i Nuovi scenari” del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del 2018;
• le “Linee guida del MIUR – PCTO percorsi per le competenze Trasversali e per l’orientamento (ai sensi dell’articolo 1, comma 785, legge 30 dicembre 2018, n. 145);
RICHIAMATE
tutte le disposizioni internazionali, nazionali, regionali e locali in materia di prevenzione dei rischi e contrasto al contagio da SARS COV-2 - Covid’19, con specifico riferimento agli interventi per favorire l’inclusione e la didattica in presenza degli alunni con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado (si rimanda in particolare alle disposizioni, in continuo e progressivo aggiornamento, pubblicate sui siti istituzionali, quali ad esempio xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx/; xxxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/);
VISTI
• la legge n. 328 del 8 novembre 2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
• la legge regionale 26/2001 “Diritto allo studio e all'apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della L.R. 25 maggio 1999 n. 10”;
• la legge regionale dell’Xxxxxx-Romagna del 12 marzo 2003, n. 2 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
• la legge regionale 12/2003 “Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale anche in integrazione tra loro”;
• la legge Regionale dell’Xxxxxx-Romagna 19/2016 “Servizi educativi per la prima infanzia. Abrogazione della L.R. n. 1 del 10/1/2000” e relativi documenti attuativi, quali la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1564 del 16/10/2017 “Direttiva in materia di requisiti strutturali e organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali. Disciplina dei servizi ricreativi e delle iniziative di conciliazione in attuazione della L. R. 19/2016” e la Deliberazione della Giunta Regionale n. 704/2019 “Accreditamento dei nidi d’infanzia in attuazione della L.R. n. 19/2016”;
• la delibera del Consiglio dell’Unione Terre d’Argine n. 15 del 27/09/2021 “Approvazione del Patto per la Scuola del territorio dell’Unione Terre d’Argine- anni scolastici 2021/2022- 2022/2023-2023/2024-2024/2025”;
• la delibera del Consiglio dell’Unione Terre d’Argine n. 15 del 18/07/2018 “Approvazione del Piano di Zona per la Salute e il Benessere Sociale del distretto di Carpi 2018-2020” e le successive delibere di approvazione dei Piani attuativi annuali;
• la delibera di Giunta dell’Unione Terre d’Argine n. 14 del 06/02/2019 “Approvazione dell’Accordo Interistituzionale per l’accoglienza di bambini con disabilità multiple e complesse nei servizi 0-6 anni dell’Unione Terre d’Argine”;
CONSIDERATO
• l’impegno assunto di stipulare Accordi Distrettuali che puntualizzino e articolino quanto contenuto nell’accordo provinciale all’articolo 2, in particolare:
• modalità, strumenti, risorse e strategie locali per attuare quanto previsto dall’Accordo di Programma Provinciale.
• modalità di gestione e valutazione delle risorse.
• modalità di intervento per favorire l’orientamento alla scelta del percorso successivo alla scuola secondaria di primo grado.
• modalità di intervento per favorire l’uscita dal percorso di istruzione/formazione.
• modalità di presentazione dei risultati ottenuti e di valutazione dell’impiego delle risorse comunque assegnate.
• modalità di applicazione relative a particolari accordi, procedure o modelli organizzativi interistituzionali innovativi finalizzati al percorso di integrazione e di inclusione scolastica.
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
PREMESSO CHE
• il presente accordo riconosce piena validità all’accordo provinciale e alle relative eventuali proroghe, e ne accoglie per intero tutte le parti;
• il presente accordo intende applicare, dettagliare e perfezionare alcuni dispositivi previsti nell’accordo provinciale al fine di rendere più efficace l’azione degli attori locali a sostegno
dell’integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap ai sensi dell’art. 3 legge 104/92 e successive modifiche e integrazioni;
• il presente accordo intende facilitare forme di collaborazione tra gli attori locali anche per
sostenere interventi che migliorino l’efficacia dell’azione educativa e di istruzione per gli alunni che presentano bisogni educativi speciali non essendo in situazione di handicap ai sensi dell’art. 3 legge 104/92 e successive modifiche e integrazioni;
ART. 1 - PRINCIPI DI RIFERIMENTO, FINALITA’ E AMBITO DI APPLICAZIONE DELL’ACCORDO DISTRETTUALE
1. Nel rispetto delle norme citate in premessa, le Parti convengono che il diritto all’educazione e all’istruzione degli alunni con disabilità, attraverso l’inserimento nelle scuole di ogni ordine e grado, si realizza compiutamente in un percorso di corresponsabilità tra i diversi soggetti istituzionali per il conseguimento di obiettivi comuni.
2. Gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (D.S.A.) o con Bisogni Educativi Speciali (B.E.S) non sono annoverabili tra gli alunni con disabilità, tuttavia richiedono interventi di supporto nell’approccio all’esperienza scolastica. Fatto salvo quanto disciplinato nell’art. 13, il presente Accordo definisce in particolare le competenze, le azioni e le risorse per gli alunni/e con disabilità, rimandando ad eventuali altri accordi gli interventi concertati per la promozione dell’agio, la prevenzione ed il contrasto ai “disagi” degli alunni nel contesto scolastico e per il supporto agli alunni con D.S.A. (es. Accordo di programma tra Ente Locale e Istituzioni scolastiche denominato “Patto per la Scuola”, Piani di Zona, etc.).
3. L’integrazione e l’inclusione scolastica, con la programmazione di classe, si concretizza in percorsi inseriti nel Piano dell’Offerta Formativa d’Istituto o P.A.I. a cui partecipano, nel rispetto dei propri ruoli e funzioni, la famiglia, per quanto possibile secondo il principio di autodeterminazione di cui all’art. 3 della Convenzione ONU relativa ai diritti delle persone con disabilità l’alunno/a, il personale sanitario, gli operatori dei servizi educativi e sociali, i dirigenti scolastici, gli insegnanti e tutti i soggetti che operano nella scuola.
4. Specifica attenzione viene dedicata ai processi ed ai progetti di continuità educativa tra le scuole di ogni ordine e grado per gli allievi con disabilità.
5. Le finalità dell’Accordo territoriale del Distretto socio-sanitario di Carpi, Campogalliano, Novi di Modena e Soliera sono:
- attuare nel territorio dell’Unione Terre d’Argine quanto previsto dall’Accordo di Programma Provinciale per l’integrazione scolastica di alunni/e con disabilità;
- contribuire al miglioramento dell’integrazione tra le politiche educative, sociali e sanitarie.
6. L'Accordo Distrettuale in oggetto si applica ai servizi educativi e ai nidi d'infanzia comunali e convenzionati; alle scuole d’infanzia comunali, statali e paritarie; alle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie situati nel territorio dell’Unione Terre d’Argine.
7. L'Accordo Distrettuale in oggetto si applica anche agli alunni con disabilità residenti nell’Unione Terre d’Argine che frequentino i servizi educativi, nidi d'infanzia comunali e convenzionati, scuole d’infanzia comunali, statali e paritarie; scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie situate all’esterno del territorio dell’Unione Terre d’Argine, fatto salvo eventuali specifiche intese con gli Enti locali di tali territori.
8. I dirigenti scolastici, dopo la delibera del Consiglio d’Istituto si impegnano a diffondere all’interno del Collegio dei Docenti e delle altre componenti, la conoscenza dell’Accordo
Provinciale di Programma e dell’Accordo Distrettuale e a promuovere eventuali altre azioni di divulgazione più mirate secondo le necessità del proprio Istituto.
ART. 2 - LE RISORSE PER L’INCLUSIONE
1. Tutte le Istituzioni firmatarie (IL SERVIZIO DI NEUROPSICHIATRIA INFANZIA E ADOLESCENZA DELL’AUSL, L’UNIONE DEI COMUNI TERRE D’ARGINE, LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE) si impegnano a rendere disponibili e ricercare risorse per favorire l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità.
2. Le risorse per l’integrazione e l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità sono costituite:
- da quanto espressamente disposto dall’art. 3 del D.lgs n. 66 del 2017 t.v. (D.lgs 96 del 2019) e successive modifiche, integrazioni, nonché regolamenti e disposizioni attuative;
- dall’insieme del personale per l’integrazione comunque assegnato alle scuole;
- dalle attrezzature, sussidi e tecnologie assegnati o in possesso di ciascuna Istituzione Scolastica e da quelli che ogni scuola può individuare preso i Centri Territoriali di Supporto dell’Ufficio Scolastico Regionale
- dalla formazione iniziale e continua del personale di cui al successivo art. 5 annualmente proposta in forma gratuita a docenti, operatori, educatori, tutor e riguardante gli interventi per alunni con disabilità o in difficoltà (come previsto anche dall’art. 13 del D.lgs n. 66 del 2017 t.v.);
- dal rimborso del costo del personale di appoggio, con le modalità formalmente sottoscritte e regolate con specifico ulteriore Accordo o convenzione, da parte dell’Ente Locale ai servizi di infanzia autonomi (privati e convenzionati);
- dalla assegnazione di Personale Educativo Assistenziale (PEA) in base all’Accordo Distrettuale per le scuole d’infanzia, primarie, secondarie statali e paritarie, sulla base del successivo art. 3;
- dall’attivazione di percorsi di formazione professionale ed avviamento al lavoro in favore di alunni con disabilità presso enti e strutture educative accreditate, anche attraverso specifiche convenzioni le cui modalità verranno concordate tra le parti, all’inizio di ogni anno scolastico, come previsto dall’accordo provinciale all’art. 14, A, punto 1, comma b);
- dalla fornitura di servizi, o di un contributo sostitutivo, finalizzato alla trascrizione di libri di testo in braille o a caratteri ingranditi (si veda anche l’Allegato 7 al presente Accordo Distrettuale);
- dal servizio di assistenza alla comunicazione e/o interpretariato in Lingua Italiana dei Segni (L.I.S.);
- dal trasporto scolastico, sulla base di quanto definito nel successivo art. 14;
- dai contributi erogati per il progetto tutor per le scuole secondarie di secondo grado, in base al successivo art. 10;
- del servizio di mediazione linguistico-culturale per facilitare la comunicazione tra istituzioni e famiglie al fine di favorire l’accesso a tutti gli interventi e le azioni del presente Accordo;
- dai contributi erogati a strutture pubbliche o private per l’inserimento di alunni con disabilità nei centri estivi, come indicato anche nel successivo art. 16;
- dalla consulenza fornita e dalle risorse professionali del Servizio di Neuropsichiatria Infantile e dell’Adolescenza (N.P.I.A.);
- dalle risorse territoriali convenzionate con i Servizi Sociali e Sanitari dell’Unione Terre d’Argine;
- dai percorsi misti (scuola-extrascuola, scuola-lavoro, scuola-centri diurni), con le modalità previste al successivo art. 9;
- delle risorse territoriali messe a disposizione da volontariato, terzo settore, enti diversi e associazioni dei genitori;
- dalle risorse stanziate in base a linee guida, accordi, e convenzioni allegati al presente Accordo finalizzati alla gestione di particolari situazioni dell’inclusione scolastica (quali ad esempio quelli previsti dai successivi artt. 13, 14, 15, 16);
- da tutte le azioni previste dal Patto per la Scuola dell’Unione Terre d’Argine a favore del successo formativo di tutti gli alunni, con particolare riferimento agli art. 8 “I servizi per l’inclusione con disabilità e per contrastare le difficoltà di apprendimento” e art. 10 “La promozione dell’agio e le politiche d’inclusione”;
- da tutte le risorse e le azioni messe e da mettere in campo per favorire la sostanziale inclusione e la didattica in presenza degli alunni con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado nel corso della attuale pandemia da SARS COV-2 - Covid’19;
- dalle risorse reperite o comunque assegnate alle scuole.
ART. 3 - FABBISOGNO DEL PERSONALE EDUCATIVO ASSISTENZIALE
L’AZIENDA SANITARIA LOCALE (Servizio di N.P.I.A.)
Si impegna a:
1. Redigere, come previsto della Delibera di Xxxxxx Xxxxxx-Romagna 1851/2012 e s.m.i, a seguito della valutazione positiva della Commissione di Accertamento della Disabilità, la certificazione ai fini dell’inclusione scolastica (C.I.S.), controfirmata dalla Commissione Medico Legale, e la diagnosi funzionale degli alunni con disabilità, al momento della prima iscrizione alla sezione e/o classe di inizio nel passaggio da un ordine scolastico all’altro e/o in coincidenza con la prima individuazione durante la carriera scolastica. Tale accertamento è propedeutico alla redazione del profilo di funzionamento, predisposto secondo i criteri del modello bio-psico- sociale della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ai fini della formulazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) facente parte del progetto individuale di cui all’articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328. L’introduzione dello strumento ICF avverrà quando saranno promulgati i decreti attuativi del D.Lgs 66/2017, come modificato dal D.lgs 96/2019 e, in ogni caso, in seguito alla opportuna formazione di tutto il personale coinvolto nel processo d’inclusione. La documentazione verrà consegnata alla famiglia, compatibilmente con le tempistiche di presentazione delle domande di accertamento della disabilità da parte delle famiglie stesse, entro i termini previsti dalle comunicazioni ministeriali relative alle scadenze delle iscrizioni per ciascun anno scolastico e sarà cura della famiglia presentarla alla scuola. Nelle situazioni di prima individuazione ai sensi della legge 104/92 la famiglia farà pervenire la documentazione scolastica (Certificazione Integrazione Scolastica-C.I.S. + Diagnosi Funzionale + verbale INPS) alla scuola il prima possibile. All’inizio di ogni percorso finalizzato all’integrazione scolastica il servizio di NPIA rilascia un certificato di diagnosi comprensivo di scala “C-GAS”, in cui si comunica la richiesta dei genitori di visita medico-legale presso l’INPS, tale documento sarà consegnato dalla famiglia alla scuola come comunicazione del percorso intrapreso.
2. Definire entro il 30 aprile l’insieme degli ausili di competenza dell’ente locale necessari per l’anno scolastico successivo, anche previo confronto con tutti i soggetti interessati (Istituzioni Scolastiche, Famiglia, Ente Locale), e trasmetterne le complessive richieste al Settore Istruzione dell’Unione Terre d’Argine. Prima della formulazione definitiva della domanda si impegnano a valutare, in stretta relazione con i tecnici dell’Unione Terre d’Argine, le dotazioni già eventualmente disponibili.
3. Definire le indicazioni precise relative alle trascrizioni a carattere ingranditi o in Braille di libri di testi per alunni con difficoltà visive entro il 30 marzo di ciascun anno scolastico (cfr. Allegato n. 7).
LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
S’impegnano a:
1. Individuare un insegnante referente con competenze specifiche nel campo dell’inclusione, che faccia parte del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione d'Istituto (G.L.I., come definito dall’art. 9 del D.lgs n. 66 del 2017 t.v. e all’art. 8 del D.lgs 96 del 2019) e degli eventuali gruppi di lavoro previsti dalla normativa di tempo in tempo vigente e che partecipi agli incontri ed alle altre modalità stabilite per definire, entro il mese di aprile di ogni anno, il fabbisogno e la richiesta del Personale Educativo Assistenziale (P.E.A.), di assistente alla comunicazione e/o interprete in L.I.S, eventuali necessità di trascrizioni in caratteri ingranditi o in braille, nonché degli arredi o di particolari adattamenti del contesto scolastico (es. lavori di abbattimento di barriere) volti a favorire il benessere degli alunni con disabilità.
2. Contribuire alla definizione dei bisogni degli alunni all’interno degli incontri previsti con il Settore Istruzione dell’Unione Terre d’Argine e l’A.S.L., mettendo pertanto a disposizione le informazioni in merito alle risorse di personale nonché all’organizzazione del contesto scolastico.
3. Inviare le richieste di P.E.A. attraverso l’apposito modulo di cui all’Allegato n. 1, al Settore Istruzione dell’Unione Terre d’Argine a firma del Dirigente Scolastico entro il 30 aprile di ogni anno per l’attivazione nell’anno scolastico successivo. Tale richiesta verrà effettuata per tutti gli alunni per i quali sia prevista la necessità di intervento educativo-assistenziale sulla base di:
• certificazione per l’integrazione scolastica e relativa descrizione funzionale secondo quanto previsto dalle norme vigenti: la scala “C-GAS” o la classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute – ICF eventualmente attivata.
• risorse di personale didattico statale per l’inclusione ipotizzato/assegnato per ciascun alunno sulla base dell’organico di diritto/fatto per l’anno scolastico successivo;
• organizzazione del contesto scolastico previsto per l’anno scolastico successivo (ad esempio: composizione del gruppo classe, presenza di laboratori, eventuale riduzione del tempo scuola in accordo con la famiglia, ausili disponibili).
4. Progettare, all’interno del Gruppo di Lavoro Operativo, definito dall’art. 9 del D.lgs n. 66 del 2017 t.v., come modificato dall’art. 8 del D.lgs n. 96 del 2019, l’impiego ottimale delle risorse umane assegnate dallo Stato e concertate con i Comuni per la realizzazione del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.), in accordo con l’operatore A.S.L. che segue direttamente l’alunno, con la partecipazione della famiglia e ove possibile dell’alunno/a, e in accordo con
G.L.I. di istituto.
L’UNIONE DEI COMUNI TERRE D’ARGINE (SETTORE ISTRUZIONE)
S’impegna a:
1. Assicurare l’assistenza specialistica (assegnazione di PEA Personale Educativo Assistenziale) di loro competenza fissando, ai sensi dell’art 14 punto 1 c) del vigente Accordo Provinciale, un contingente di risorse umane disponibili per le scuole, su base distrettuale, calcolata sull’incidenza storicamente determinatasi del fabbisogno di Personale Educativo Assistenziale sulla popolazione scolastica, fatte salve le compatibilità di bilancio dell’Ente e sulla base del
criterio dell’“accomodamento ragionevole” secondo la convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (ratificata in Italia con Legge 3 marzo 2009 n.18) e dell’art. 1. del D.lgs n. 66 del 2017 t.v. e successive modifiche, integrazioni, nonché regolamenti e disposizioni attuative.
Quanto delineato dall’art. 14 punto 1 c) del vigente Accordo Provinciale potrà essere integrato sulla base delle seguenti variabili:
- incremento demografico;
- incremento numero alunni con disabilità;
- incremento relativa gravità delle singole diagnosi;
- disponibilità di bilancio sull’area vasta distrettuale.
2. Favorire il percorso d’inclusione, attraverso incontri ed altre modalità operative, in collaborazione con i Dirigenti Scolastici ed insieme ai docenti componenti il G.L.I. di Istituto e i rappresentanti dell’A.S.L., di definizione del fabbisogno e per presentare la richiesta di fabbisogno del Personale Educativo Assistenziale e altre necessità, nonchè degli ausili o particolari adattamenti del contesto scolastico attraverso i moduli di cui all’Allegato n. 1 e n. 1bis. Tale richiesta deve pervenire al Settore Istruzione dell’Unione Terre d’Argine entro il 30 aprile.
3. Comunicare formalmente preferibilmente entro il mese di agosto di ciascun anno scolastico, o attraverso un’apposita riunione con le Istituzioni Scolastiche o con altre diverse forme di relazione/informazione, l’assegnazione del monte ore di Personale Educativo Assistenziale da attribuire a ciascuna scuola e la risposta alle altre richieste sulla base dei progetti d’inclusione presentati attraverso il modulo di cui all’Allegato n. 2. L’organizzazione del lavoro di suddetto personale sarà concordata con il Dirigente Scolastico che garantirà l’opportuna gestione delle risorse, sia in termini di personale che di offerta formativa complessiva, in base alle indicazioni dei rispettivi G.L.I.
4. Promuovere e monitorare modalità organizzative innovative di gestione del Personale Educativo Assistenziale quale il dispositivo denominato Educatore di Plesso/Istituto, come espressamente delineato dalle Linee Guida in materie allegate al presente accordo (cfr. Allegato n. 8)
5. Garantire al Personale Educativo Assistenziale un monte ore di servizio retribuito affinchè possa partecipare agli incontri di definizione e verifica dell’attività didattica e comunque a tutte le attività previste dal Piano Educativo Individualizzato.
6. Garantire che il Personale Educativo Assistenziale abbia le caratteristiche individuate dalle norme esistenti e sopravvenienti dal documento allegato all’Accordo Provinciale di Programma.
L’AZIENDA SANITARIA LOCALE (N.P.I.A.), LE AMMINISTRAZIONI COMUNALI, LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
S’impegnano a concertare in modo tempestivo, nell’ambito delle rispettive competenze, a fronte di certificazioni in corso d’anno o trasferimenti di alunni o aggravamenti di situazioni individuali o contestuali particolarmente complesse, l’impiego straordinario di eventuale ulteriore fabbisogno di Personale Educativo Assistenziale.
Le richieste pervenute successivamente al 30 aprile saranno soddisfatte, infatti, utilizzando prioritariamente le risorse già attribuite alle scuole, attraverso il dispositivo dell’Educatore di Plesso/Istituto laddove presente favorendo modalità di concertazione tra le parti.
ART. 4 - COLLABORATORI SCOLASTICI PER L’ASSISTENZA DI BASE
LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE assicurano, anche in base a quanto disposto dall’art. 3 del D.lgs n. 66 del 2017 t.v., dall’art. 3 del D.lgs n. 96 del 2019 e successive modifiche, integrazioni, nonché regolamenti e disposizioni attuative:
- l’assistenza di base relativa, nel rispetto delle norme legislative, regolamentari e contrattuali vigenti;
- l’ausilio materiale agli alunni con disabilità, nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse, nonché per esigenze di particolare disagio, per l’attività di cura alla persona ed ausilio materiale, nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale;
- il diritto all’assistenza mediante ogni possibile forma di organizzazione del lavoro (nel rispetto delle relazioni sindacali stabilite dalla contrattazione), utilizzando a tal fine tutti gli strumenti di gestione per le risorse umane previste dall’ordinamento;
- la necessaria informazione al collaboratore scolastico sulle problematiche dell’alunno, nel rispetto della privacy dello studente, laddove tale informazione sia ritenuta proficua ai fini della realizzazione dei percorsi d’inclusione anche attraverso l’eventuale partecipazione agli incontri con l’A.U.S.L.
ART. 5 - AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE IMPIEGATO NELL’INCLUSIONE
I firmatari del presente Accordo Distrettuale s’impegnano, nell’ambito delle rispettive competenze previste dalle norme vigenti (cfr. in particolare l’art. 13 del D.lgs n. 66 del 2017 t.v. e successive modifiche, integrazioni, nonché regolamenti e disposizioni attuative) e dall’articolo 17 dell’Accordo Provinciale di Programma, a promuovere iniziative di aggiornamento e ad agevolare la partecipazione del personale.
Tutti i soggetti collaborano, pertanto, nell’analisi del fabbisogno, nella programmazione / progettazione e nella realizzazione di corsi di aggiornamento, con la propria competenza e professionalità per migliorare ulteriormente la cultura dell’inclusione, in accordo con gli obiettivi del Centro Territoriale Inclusione di cui al successivo art. 11 e del Centro di Documentazione Educativa dell’Unione Terre d’Argine.
L’UNIONE DEI COMUNI TERRE D’ARGINE
S’impegna a dedicare una quota parte delle risorse stanziate ed impegnate nei progetti di qualificazione, formazione ed aggiornamento per consentire la realizzazione dei citati percorsi ed in favore del personale impiegato nell’inclusione, in particolare nei servizi educativi 0-6 anni.
ART. 6 - LA CONTINUITÀ EDUCATIVA NELLA FASCIA 0-6 (dal Nido alla Scuola dell’Infanzia e dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Primaria)
Tale articolo fa riferimento a tutte le scuole dell’infanzia comunali, statali e paritarie e alle scuole primarie statali e paritarie dell’Unione Terre d’Argine e risponde, tra l’altro, a quanto delineato nell’art. 14 del D.lgs n. 66 del 2017 t.v., nell’art. 12 del D.lgs n. 96 del 2019, e successive modifiche, integrazioni, nonché regolamenti e disposizioni attuative.
L’AZIENDA SANITARIA LOCALE (N.P.I.A.) e L’UNIONE DEI COMUNI TERRE D’ARGINE (SETTORE ISTRUZIONE)
L’Azienda Sanitaria Locale (N.P.I.A.) si impegna ad incontrare i Dirigenti Scolastici e i Soggetti Gestori dei servizi privati/paritari, accompagnati dai docenti referenti per l’inclusione o dai referenti della struttura educativa che accoglierà il bambino, un referente dell’Unione Terre d’Argine, al fine di illustrare la situazione dei bambini e delle bambine in situazione di handicap che terminano il nido o la scuola dell’infanzia.
Tale incontro, convocato e organizzato dal Settore Istruzione dell’Unione Terre d’Argine in accordo con l’Azienda Sanitaria Locale (N.P.I.A.), avviene entro il mese di dicembre di ciascun anno e deve servire per verificare i progetti di passaggio di bambini con disabilità dal nido alla scuola dell’infanzia, e dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria. Durante l’incontro verranno analizzate, oltre alle prime informazioni e relative caratteristiche specifiche del bambino, anche le situazioni dei contesti educativi e scolastici di provenienza e di prossima iscrizione, nonché il percorso di accoglienza e l’organizzazione didattica delle scuole (d’infanzia o primaria coinvolte nel passaggio).
L’AZIENDA SANITARIA LOCALE, LE AMMINISTRAZIONI COMUNALI, LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
Tra il mese di gennaio ed il mese di giugno di ogni anno scolastico, gli educatori, gli insegnanti della scuola dell’infanzia, un referente della scuola primaria, i genitori del bambino, e l’Ente Locale eventualmente coinvolto per competenza nel passaggio, condivideranno e sottoscriveranno un “progetto di accoglienza” elaborato dal Coordinamento Pedagogico all’interno del P.E.I..
ART. 7 - LA CONTINUITÀ EDUCATIVA E DIDATTICA TRA TUTTI I DIVERSI GRADI DI ISTRUZIONE
Secondo quanto disposto dall’art. 14 del D.lgs n. 66 del 2017 t.v., nell’art. 12 del D.lgs n. 96 del 2019, e successive modifiche, integrazioni, nonché regolamenti e disposizioni attuative e dall’art. 9 dell’Accordo Provinciale di programma per l’integrazione scolastica, si specifica quanto segue:
LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE:
Promuovono la continuità educativa fra tutti i diversi gradi di scuola (primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado), prevedendo forme obbligatorie di consultazione fra insegnanti del ciclo precedente con quelli del ciclo successivo al fine di garantire il massimo sviluppo dell’esperienza scolastica della persona di cui alla legge 104/92, art. 3 e s.m.i. Tale incontro sarà organizzato dalla scuola che accoglie.
Tali interventi sono assicurati anche nel caso di eventuali trasferimenti tra scuole dello stesso ordine.
L’UNIONE DEI COMUNI TERRE D’ARGINE (SETTORE ISTRUZIONE) E L’AZIENDA SANITARIA LOCALE (SERVIZIO DISTRETTUALE DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE E DELL'ADOLESCENZA)
Si rendono disponibili a partecipare agli incontri per la continuità, nei casi di particolare complessità progettuale o gravità, qualora le Istituzioni scolastiche ravvedano la necessità di coinvolgere anche l’Ente Locale e l’A.U.S.L., per garantire le condizioni ottimali di passaggio da un ordine di scuola all’altro.
ART. 8 - PERCORSI DI ORIENTAMENTO PER L’ISCRIZIONE ALLA SCUOLA SECONDARIA DI 2°GRADO
LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
Garantiscono l’attivazione di azioni di orientamento all’interno del progetto di vita del ragazzo/a sin dal 2° anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado. Prendono tempestivo contatto con le scuole secondarie di secondo grado, durante l’anno conclusivo di frequenza alla scuola secondaria di primo grado, già dai mesi di novembre/dicembre al fine di concordare le modalità più consone al passaggio dall’uno all’altro ordine, come previsto dall’art. 10, lettera B, punti 1, 2, 3 dell’Accordo Provinciale di programma che viene assunto per intero.
IL CENTRO TERRITORIALE INCLUSIONE (C.T.I.) di cui al successivo art. 11
Di norma e fatte salve diverse comunicazioni ministeriali, nel mese di novembre e di gennaio di ogni anno scolastico in concomitanza con le iscrizioni, convoca un incontro di coordinamento presso la propria sede, tra i rappresentanti di tutte le scuole secondarie di primo e secondo grado, con la consulenza fondamentale di un operatore (Neuropsichiatra o Psicologo) della A.U.S.L. e la partecipazione di un rappresentate di ogni Comune del Distretto. L’obiettivo dell’incontro è quello di valutare la situazione del passaggio dalla scuola secondaria di primo grado alla scuola secondaria di secondo grado, anche al fine di ottimizzare ed equilibrare la presenza di alunni con disabilità in tutte le scuole del territorio.
L’AZIENDA SANITARIA LOCALE (N.P.I.A.) E L’UNIONE TERRE D’ARGINE
S’impegnano a partecipare agli incontri convocati dal Centro Servizi Handicap distrettuale.
ART. 9 - I PERCORSI MISTI
L’AZIENDA SANITARIA LOCALE, LE AMMINISTRAZIONI COMUNALI, LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
Assumono quanto previsto dall’art. 21 dell’Accordo Provinciale di Programma.
I percorsi misti che possono essere proposti dalla famiglia, dalla scuola oppure dai servizi socio- sanitari sono di tre tipologie, in base alle caratteristiche della disabilità degli alunni e dagli obiettivi espressi dai percorsi misti intrapresi:
1. Percorsi scuola-extrascuola;
2. Percorsi scuola-lavoro;
3. Percorsi scuola-centri socio riabilitativi diurni e/o centri socio occupazionali.
La modulistica di riferimento per l’attivazione e la gestione dei percorsi in oggetto sono allegati al presente Accordo (Allegati nn. 3, 4, 5, 6).
Tutti i soggetti sottoscrittori si impegnano a promuovere il passaggio d’informazioni in merito alle opportunità offerte dal territorio. In particolare per risorse del territorio s’intendono gli istituti culturali, il mondo dell’associazionismo, i laboratori all’interno delle scuole, le strutture sportive, o altro, in cui è possibile realizzare attività didattiche per gli alunni per i quali il P.E.I. preveda la
necessità di alternare la frequenza scolastica con contesti educativi o formativi differenti (percorsi scuola-extrascuola).
L’AZIENDA SANITARIA LOCALE (SERVIZIO DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE E DELL'ADOLESCENZA)
Fornisce la consulenza dei propri operatori al fine di progettare e monitorare la realizzazione di percorsi misti.
Con il raggiungimento della maggiore età dell’alunno con disabilità è necessario articolare in modo integrato i passaggi all’area disabilità e della fragilità dei servizi socio-sanitari
Di norma 6 mesi prima del compimento della maggiore età, durante il 4° anno di frequenza di scuola secondaria superiore, e comunque non oltre il compimento del 18° anno per le situazioni che rientrano nel percorso della disabilità, il servizio N.P.I.A. convoca l’Unità di Valutazione Multidimensionale per garantire la continuità terapeutico-assistenziale, in particolare l’Area Fragili dell’AUSL distretto di Carpi e il Servizio Sociale di competenza per territorio. L’U.V.M. (Unità di Valutazione Multidimensionale) è lo strumento che assicura la gestione integrata dei progetti individuali con la partecipazione della famiglia e dello studente, valorizzando le risorse dei singoli, per l’elaborazione dei percorsi più idonei e vede la contemporanea presenza di operatori di parte sociale e sanitaria, nonché delle figure territoriali referenti (quali ad esempio l’assistente sociale, l’educatore professionale, l’eventuale coordinatore di centri socio-riabilitativi, etc.). Durante l’U.V.M. verrà compilato e sottoscritto il Progetto Terapeutico Riabilitativo Personalizzato (P.T.R.P.) con le indicazioni che gli operatori definiscono come scelte opportune a favore dell’alunno e della sua famiglia.
LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
In accordo con il Servizio di Neuropsichiatria Infantile e dell’Adolescenza, i Servizi Sociali, i familiari dell’allievo, progettano un percorso misto, ne inoltrano la richiesta di attivazione ai Servizi Sociali entro aprile e collaborano alla sua realizzazione. Al fine di costruire un progetto di alternanza rispondente alle caratteristiche dell’alunno con disabilità, prima dell’invio della modulistica, sarebbe opportuno un confronto in UVM con tutti gli operatori coinvolti (insegnanti e operatori socio sanitari) per condividere il percorso da attivare.
L’UNIONE DEI COMUNI TERRE D’ARGINE (SETTORE ISTRUZIONE)
Offre la collaborazione alla costruzione di percorsi formativi anche per tramite delle agenzie formative del territorio.
L’UNIONE DEI COMUNI TERRE D’ARGINE (SETTORE SERVIZI SOCIALI)
I Servizi Sociali dell’Unione Terre d’Argine, di norma a partire dalla frequenza del 4°anno (o comunque in base alle normative vigenti ed ai percorsi previsti per l’assolvimento dell’obbligo scolastico e formativo), offrono l’opportunità di avvalersi di un servizio che ha la finalità di accompagnare e formare i ragazzi ad esperienze propedeutiche all’inserimento lavorativo, le cui modalità di attivazione sono allegate al presente accordo (percorso scuola-lavoro).
I Servizi Sociali dell’Unione Terre d’Argine, in riferimento alla residenza degli alunni, si accordano con le Istituzioni Scolastiche e l’A.U.S.L. per realizzare percorsi di alternanza scuola-centri socio riabilitativi diurni e/o centri socio occupazionali, definendone tempi e modalità, qualora le indicazioni del gruppo di lavoro multiprofessionale orientino verso un possibile inserimento in strutture diurne. La richiesta deve essere attivata entro la fine del 4° anno di frequenza, o se
necessario e condiviso tra le parti anche prima qualora l’alunno abbia già compiuto il 18° anno, per un’attivazione nel corso dell’ultimo anno di frequenza, compatibilmente con la disponibilità delle risorse e dei posti disponibili.
L’AZIENDA SANITARIA LOCALE (N.P.I.A.), L’UNIONE TERRE D’ARGINE, LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
Si impegnano a collaborare nell’ideazione e sperimentazione di “percorsi misti” innovativi (ad esempio per quanto concerne spazi e dotazioni utilizzate, frequenza e modalità di alternanza, personale specializzato di supporto, risorse strumentali ed economiche, etc.) con priorità ai ragazzi/e delle scuole superiori che hanno raggiunto l’obbligo scolastico e a disabilità di tipo grave, focalizzando l’attenzione sul benessere dell’alunno/a con disabilità e della sua famiglia.
ART. 10 - I TUTOR NELLA SCUOLA SECONDARIA DI 2°GRADO
L’UNIONE DEI COMUNI TERRE D’ARGINE (SETTORE ISTRUZIONE)
Rende disponibili alle scuole secondarie di 2° grado un contributo finanziario determinato sulla base delle disponibilità di bilancio e dei progetti che la scuola intende realizzare. Tale somma verrà stanziata a seguito di idonea richiesta di attivazione di progetti a sostegno dell’inclusione scolastica, che preveda la collaborazione tra la scuola e un giovane con funzione di tutor dello studente disabile, figura delineata dall’art. 16 dell’Accordo Provinciale di programma.
LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO
Presentano entro il mese di giugno di ciascun anno scolastico la richiesta documentata all’Unione Terre d’Argine, settore Istruzione, per tutti gli alunni con disabilità per il quale il Consiglio di Classe abbia formulato un progetto tutor e contestualmente la valutazione dei progetti attivati nel corso dell’anno scolastico giunto a conclusione.
Sulla base dei finanziamenti assegnati dall’Unione Terre d’Xxxxxx, s’impegnano a trovare i giovani cui affidare la funzione di tutor per l’integrazione scolastica degli studenti con disabilità, per i quali i Consigli di Classe hanno formulato il progetto.
S’impegnano inoltre ad attivare forme di collaborazione con soggetti dell’associazionismo e del Terzo Settore al fine di perseguire la finalità di favorire il processo di autonomia dell’allievo con disabilità nel fondamentale passaggio verso l’età adulta anche attraverso esperienze significative in contesti extra-scolastici.
ART. 11 - IL CENTRO TERRITORIALE PER L’INCLUSIONE DISTRETTUALE
Il presente Accordo recepisce l’esperienza pluriennale del Centro Territoriale per l’inclusione distrettuale tra le Istituzioni Scolastiche, con sede presso l’Istituto “Vallauri” di Carpi, quale fondamentale contesto di coordinamento e di specifiche funzioni, tra l’altro, in materia di:
- orientamento alla scelta della scuola secondaria di 2° grado per alunni con disabilità;
- prestito, mediante comodato d’uso gratuito, di materiali didattici in accordo con il Centro Territoriale provinciale.
Si ribadisce, inoltre, il ruolo del C.T.I. distrettuale quale promotore di informazioni circa le principali risorse del territorio a favore dell’inclusione scolastica, tra cui i presenti accordi e le relative risorse.
Le Istituzioni Scolastiche, in collaborazione con l’Ente Locale e l’Azienda Sanitaria Locale che concorrono al funzionamento del C.T.I., provvederanno alla sottoscrizione di una nuova apposita convenzione che ne disciplinerà reciproci impegni, modalità operative e i compiti di ciascun componente sulla base degli obiettivi previsti.
ART. 12 - INCONTRI PER L’INCLUSIONE – G.L.O.
I firmatari si impegnano a osservare quanto previsto dalle norme vigenti e dall’art. 7 dell’Accordo di programma provinciale e, al fine dell’organizzazione degli incontri, convengono la seguente procedura:
LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E IL COORDINAMENTO PEDAGOGICO DELL’UNIONE TERRE D’ARGINE
Si impegnano, nel richiedere la programmazione degli incontri necessari allo scambio di informazioni finalizzate alla realizzazione del progetto d’inclusione, ad inviare all’A.S.L., preferibilmente in formato elettronico e di norma entro il mese di luglio, nel rispetto delle normative nazionali ed europee in merito alla privacy:
• le griglie aggiornate riguardanti gli alunni certificati ai sensi di legge;
• i nominativi dei docenti referenti per l’inclusione di alunni disabili, (o non appena individuati nel mese di settembre qualora non vi fosse certezza a luglio della continuità dei referenti);
• le note relative all’organizzazione del tempo scuola, rientri pomeridiani, fasce orarie disponibili per gli incontri e tutto ciò che può essere utile per una migliore organizzazione degli stessi.
Si impegnano altresì a coinvolgere tutte le parti eventualmente interessate agli incontri previsti in particolare dal D.lgs n. 66 del 2017 come corretto dal D.lgs n. 96 del 2019, e in base a eventuali successive modifiche, integrazioni, nonché regolamenti e disposizioni attuative e dall’art. 7 dell’Accordo provinciale in base alle proposte organizzative del servizio di N.P.I.A.
L’AZIENDA SANITARIA LOCALE (N.P.I.A.)
Si impegna ad inviare alle scuole le proposte di date degli incontri suddivisi in due parti
1. entro il mese di settembre invierà l’intero prospetto degli incontri da effettuarsi nel primo quadrimestre eventualmente programmando, laddove possibile, la presenza contemporanea di più operatori della N.P.I.A.
In un primo scaglione saranno inseriti gli incontri per gli alunni definiti “in alta priorità”, ovvero:
• gli alunni in ingresso in ogni ordine e grado scolastico;
• gli alunni di nuova certificazione;
• gli alunni in uscita da ogni ordine di grado;
• gli alunni in situazione di particolare necessità considerata prioritaria rispetto alle altre, su richiesta delle parti (scuola, servizi sociali, famiglia, curanti).
2. in un secondo scaglione, di norma entro il mese di gennaio invierà il calendario degli incontri da effettuarsi nel secondo quadrimestre a completamento di tutti gli incontri per quel dato anno scolastico, definiti “in bassa priorità”.
ART. 13 - COLLABORAZIONE PER FAVORIRE IL SUCCESSO FORMATIVO DEGLI ALUNNI CHE PRESENTANO DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (D.S.A.)
L’UNIONE DEI COMUNI TERRE D’ARGINE (SETTORE ISTRUZIONE) E LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE,
(ognuna per le proprie competenze)
1. Prendono atto dell’allegato all’Accordo provinciale di programma per l’integrazione degli studenti in situazione di handicap e si impegnano a segnalare gli alunni con D.S.A. sulla base di quanto stabilito dalla specifica normativa sanitaria vigente.
Prendono atto della significativa trasformazione che la Legge 8 ottobre 2010, n. 170 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”, ha portato nella modalità di affrontare tali tematiche e nella assegnazione delle competenze specifiche all’Istituzione scolastica.
2. Si impegnano a sostenere i progetti ed i percorsi di formazione che le Istituzioni Scolastiche in rete attivano per favorire il successo formativo di tali alunni. In particolare si impegna a destinare a tale scopo una parte delle risorse che annualmente riceve per l’attuazione dei progetti previsti dalla legge regionale per il diritto allo studio, nonché nell’ambito della programmazione integrata dagli interventi del Piano Socio Sanitario di Zona e del “Patto per la Scuola” tra Ente Locale ed Istituzioni Scolastiche dell’Unione Terre d’Argine al fine tra l’altro di favorire:
- l’acquisizione di metodologie di osservazione per ridurre i tempi di identificazione dei bambini che manifestano disagio psico-sociale indotto da difficoltà specifiche di apprendimento (D.S.A.), consentendo di massimizzare gli effetti del recupero;
- la formazione dei docenti sulla metodologia di individuazione e valutazione delle competenze di alunni con difficoltà di apprendimento della letto-scrittura e nell’area matematica (discalculìa) e sulla conoscenza e l'utilizzo di strumenti compensativi e dispensativi;
- lo screening nelle classi, con il supporto continuo di esperti (logopedisti e psicologi, etc.), per l’applicazione di protocolli già consolidati per l'individuazione precoce degli alunni con difficoltà a rischio D.S.A.;
- l’attivazione ed effettuazione di laboratori di recupero nella scuola condotti da insegnanti interni agli istituti;
- la sperimentazione di nuovi strumenti didattici di tipo compensativo e dispensativo, e dell’utilizzo di nuovi supporti tecnologici mirati e dedicati;
- il supporto necessario ai soggetti con D.S.A. per affrontare l’apprendimento scolastico e i compiti evolutivi concomitanti, con l’aiuto e il sostegno di figure competenti e attraverso l’utilizzo di modalità operative e strumenti idonei;
- l’accompagnamento ed il sostegno dei ragazzi attraverso percorsi che valorizzino le loro capacità ed abilità per rinforzare l’autonomia e l’autostima, favorendo la socializzazione, l’inclusione e l’integrazione con il gruppo dei pari e con gli adulti, con proposte progettate anche nel tempo extrascolastico (es. incontri ricreativi e per lo svolgimento dei compiti pomeridiani, centro estivo, etc.);
- la formazione di operatori non docenti in collaborazione con esperti già formati ed in continuità con il Servizio di Neuropsichiatria Infantile, per allargare e potenziare gli interventi di sostegno scolastico pomeridiano, con strumenti, materiale didattico e tempi adeguati.
- la definizione di un percorso di supporto per l’iscrizione all’Associazione Italiana Dislessia o altre associazioni nazionali senza fini di lucro che prevedano la possibilità di scaricare libri digitali (LIBROAID), formazione gratuita per i genitori, convegni, consulenze gratuite, materiale didattico legislativo, etc.
L’AZIENDA SANITARIA LOCALE (N.P.I.A.)
Le valutazioni dei Disturbi Specifici di Apprendimento viene svolta presso il Polo unico provinciale di Modena, che rilascia alla famiglia una segnalazione clinica. La segnalazione del D.S.A. deve prevedere la disponibilità da parte degli specialisti e dei docenti a ricercare, in accordo con la famiglia, momenti di incontro, che verranno concordati di volta in volta secondo necessità e modalità flessibili, come previsto da procedure provinciali e organizzative del Polo stesso.
In particolare la segnalazione dell’A.U.S.L. per i D.S.A. conterrà:
- dati anagrafici dello studente;
- diagnosi: codici ICD10;
- elementi anamnestici dei problemi evidenziati nel percorso scolastico;
- valutazione neuropsicologica (potenzialità cognitive, caratteristiche del disturbo di apprendimento, aspetti affettivi-relazionali).
LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
1. Si impegnano ad effettuare lo screening in tutte le classi prime/seconde della scuola primaria secondo modalità previste e codificate nel corso degli anni scolastici.
2. Si impegnano, nella figura del dirigente scolastico, ad informare i docenti dell’avvenuta segnalazione e a promuovere e sostenere l’attivazione di metodologie didattiche innovative e adatte a favorire il successo formativo degli alunni che presentano difficoltà specifiche di apprendimento (D.S.A.).
3. Assicurano per gli alunni segnalati come D.S.A. in tutto il percorso scolastico l’utilizzo degli strumenti compensativi e dispensativi anche in sede di esame, come previsto dalle norme, dai regolamenti e dai documenti applicativi vigenti.
4. Si impegnano, altresì, a destinare ogni anno una parte dei fondi disponibili per la formazione dei docenti per approfondire le tematiche inerenti l’apprendimento in condizioni di D.S.A. anche attraverso l’attivazione di rapporti di consulenza e di supervisione del lavoro programmato dai singoli Consigli di Classe (team docente della scuola primaria).
5. Si impegna ad individuare e segnalare alla N.P.I.A. i nominativi dei Docenti esperti e referenti per i D.S.A..
L’AZIENDA SANITARIA LOCALE, LE AMMINISTRAZIONI COMUNALI, LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
Si impegnano a:
1. aumentare progressivamente il numero di ragazzi accolti in questi percorsi di sostegno ed a verificare in modo pluralistico gli esiti delle azioni messe in campo.
2. potenziare la rete di collaborazione e consulenza, già esistente e funzionante e già fruibile da tutti gli alunni con D.S.A. dell’Unione Terre d’Argine, anche con forme innovative a carattere territoriale, tra gli educatori dei centri pomeridiani ed extrascolastici territoriali, psicologi, neuropsichiatri infantili, assistenti sociali, operatori del centro educativo territoriale, famiglie e insegnanti;
3. consolidare e valorizzare il coordinamento tra le risorse territoriali (scuola, N.P.I.A., famiglie, associazionismo, enti locali), al fine di facilitare lo scambio di conoscenze, informazioni, documentazione e buone pratiche.
ART. 14 - TRASPORTO
L’UNIONE DEI COMUNI TERRE D’ARGINE (SETTORE ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI)
La competenza in merito ai trasporti casa-scuola degli alunni disabili, in caso di impossibilità per la famiglia di provvedervi è dell’Ente Locale nell’ambito delle disponibilità di bilancio, degli appalti di servizio in atto, e nelle modalità previste dalle Linee Guida Sperimentali per l’accompagnamento finalizzato a facilitare l’accesso a strutture scolastiche o di formazione lavoro, approvate con delibera di Giunta dell’Unione Terre d’Argine n. 4 del 09/01/2019, parte integrante del presente Accordo e da tutti i successivi atti di co-progettazione o disposti per rendere attuativi tali indirizzi. L’Unione, inoltre, compatibilmente con le disponibilità di bilancio e con l’organizzazione del servizio su tutto il territorio, e con le associazioni del territorio, mette a disposizione i mezzi propri o in convenzione, sia per uscite didattiche, che per la realizzazione dei percorsi misti scuola- extrascuola di cui al precedente art. 9.
LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
Collaborano, attraverso il coinvolgimento del proprio personale sia nell’accoglienza che nell’eventuale effettuazione dell’accompagnamento, al fine di agevolare il servizio nelle situazioni di maggiore gravità o complessità organizzativa.
ART. 15 - DISABILITA’ MULTIPLE E COMPLESSE
L’AZIENDA SANITARIA LOCALE, LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE, L’UNIONE TERRE D’ARGINE E LE AMMINISTRAZIONI COMUNALI
Tutte le Istituzioni citate:
Riconoscono come significativa l’esperienza di collaborazione realizzata, le pratiche e i protocolli di accoglienza di minori con disabilità multiple e complesse già attuati presso le scuole dell’Unione Terre d’Argine.
Condividono i seguenti orientamenti generali:
- la consapevolezza che l’aumento delle situazioni di disabilità multiple e complesse ha imposto, negli ultimi anni, un’ulteriore riflessione istituzionale. La disabilità multipla non consiste nella semplice sommatoria di più disabilità, in quanto queste, interagendo tra loro nelle diverse fasi evolutive, determinano un’importante compromissione dello sviluppo. La disabilità grave e complessa genera bisogni di salute elevati che possono essere soddisfatti solo attraverso un intervento multidisciplinare, in collaborazione con la famiglia, le istituzioni (in particolare la scuola e i servizi sociali e sanitari) e le associazioni.
- la valutazione che la presenza di bambini con disabilità multiple e complesse in una struttura educativa richieda modalità di accoglienza adeguate ai loro elevati bisogni di salute e grande impegno nella predisposizione dei dispositivi di cura e assistenza sanitaria, in modo da favorire l’esperienza di socializzazione e l’attuazione del progetto pedagogico.
- la necessità di declinare gli Accordi esistenti con ulteriori specificazioni che possano rispondere ai nuovi e complessi bisogni attraverso la proposta di organizzazioni flessibili e di percorsi specifici individualizzati non solo educativi ma multidisciplinari.
1. Si impegnano quindi in concreto a:
- applicare in ogni sua parte la delibera di Giunta dell’Unione Terre d’Argine n. 14 del 06/02/2019 “Approvazione dell’Accordo Interistituzionale per l’accoglienza di bambini con
disabilità multiple e complesse nei servizi 0-6 anni dell’Unione Terre d’Argine”, parte integrante del presente Accordo;
- definire ulteriori accordi, protocolli e documenti formali e operativi di collaborazione volti a consolidare, incrementare e qualificare l’accoglienza di alunni/e con disabilità multiple e complesse delle scuole di ogni ordine e grado nel territorio dell’Unione Terre d’Argine e delle loro famiglie;
- ricercare e reperire risorse aggiuntive e dedicate al fine di rendere attuabile, sostenibile e duraturo l’impegno sottoscritto al presente articolo, anche attraverso la diffusione delle buone pratiche agite e degli approcci/modelli culturali ed operativi efficaci messi in campo, anche presso enti e soggetti sovraordinati di livello internazionale, nazionale e regionale.
ART. 16 - PROGETTO DI VITA DEI BAMBINI/E E RAGAZZI/E CON DISABILITA’
L’AZIENDA SANITARIA LOCALE, LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE, L’UNIONE TERRE D’ARGINE E LE AMMINISTRAZIONI COMUNALI
Tutte le Istituzioni citate:
1. Condividono in pieno il principio della “Corresponsabilità educativa” da parte di tutta la comunità territoriale, a cui le “Linee guida per l’integrazione scolastica 2009” avevano già dedicato attenzione, che viene enfatizzata negli artt. 7 e 9 del D.lgs n. 66 del 2017, come riformulati dal D.lgs n. 96 del 2019, e successive modifiche, integrazioni, nonché regolamenti e disposizioni attuative.
2. Assumono inoltre il principio di salvaguardia e valorizzazione di quella comunità territoriale cui la persona disabile appartiene e alla quale deve poter partecipare. Assumono il dovere di intervenire nel percorso scolastico di un suo giovane cittadino con disabilità, sia con l’assistenza specialistica ma pensando che questa debba essere agita con il particolare mandato sociale teso a promuovere lo sviluppo delle capacità di partecipazione attiva del soggetto al proprio contesto di vita, scolastico ed extrascolastico. Questo significa che l’attività complessiva delle istituzioni coinvolte si attua fondamentalmente su tre dimensioni:
a) la crescita dell’autonomia del soggetto;
b) la partecipazione dello studente disabile come soggetto attivo ed operoso nel proprio contesto di vita, scolastico ed extrascolastico;
c) Il progetto di vita complessivo (asse presente/futuro), che l’esperienza scolastica deve contribuire a costruire per ciascuno.
Per questo prendono a riferimento la Legge 112/2016 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare” e il Decreto Ministeriale - Ministero del lavoro e delle politiche sociali - 23 novembre 2016 ad oggetto “Requisiti per l'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, nonché ripartizione alle Regioni delle risorse per l'anno 2016” e successive modifiche ed integrazioni.
3. Si impegnano a collaborare, a partire dalla costruzione dei piani di zona, e a definire continuamente ed in sinergia i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio. Le modalità operative previste per questo servizio devono tendere verso la valorizzazione massima delle continuità e delle collaborazioni necessarie tra percorso di integrazione scolastica e percorso di integrazione sociale con il territorio. In questo modo si opera in modo sinergico l’ambito dell’educazione scolastica
formale (con una prevalente attenzione al supporto degli aspetti legati alla comunicazione e ai fattori cognitivi), quello clinico, riabilitativo e psicoterapeutico (teso al massimo recupero funzionale) e il lavoro educativo di comunità che punta alla crescita complessiva della persona e al massimo sviluppo possibile di competenze e autonomie nella vita quotidiana e di relazione.
L’AZIENDA SANITARIA LOCALE
Si impegna in particolare a dedicare a questa finalità:
- le risorse previste per il progetto di vita dei bambini/e e ragazzi/e espressamente dedicate da azioni specifiche del Piano di Zona per il Benessere e la Salute e dal Piano per la Non Autosufficienza (Regionale/Distrettuale);
- altre risorse espressamente dedicate (es. Delibera Regionale Xxxxxx-Romagna n. 1102 del 2014 recante “Linee d'indirizzo per la realizzazione degli interventi integrati nell'area delle prestazioni socio-sanitarie rivolte ai minorenni allontanati o a rischio di allontanamento”, etc.)
LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
Si impegnano in particolare a dedicare a questa finalità:
- le progettazioni già presenti nella classe e nell’Istituto;
- altre risorse espressamente dedicate (es. in base a specifici finanziamenti del MIUR o della Fondazione CR territoriale, etc.).
L’UNIONE TERRE D’ARGINE E LE AMMINISTRAZIONI COMUNALI
Si impegnano in particolare a dedicare a questa finalità:
- le risorse previste per il progetto di vita dei bambini/e e ragazzi/e espressamente dedicate da azioni specifiche del Piano di Zona per il Benessere e la Salute
- altre risorse espressamente dedicate (es. a sostegno dei centri estivi o dei progetti extrascolastici, a supporto dei percorsi misti di cui al predente art. 9, etc.).
ART. 17 - DISPOSIZIONI FINALI, FORME DI RACCORDO E DI VERIFICA PER L’IMPLEMENTAZIONE DEL PRESENTE ACCORDO
1. Il presente Accordo ha scadenza coincidente con quella dell’Accordo Provinciale di programma e potrà essere prorogato, in assenza di mutamenti di norme sovraordinate e comunque previo consenso formale tra le Parti, di ulteriori tre anni.
2. Al fine di coordinare le politiche educative, sociali e sanitarie e realizzare compiutamente le azioni di integrazione scolastica a favore di alunni disabili, nonché per raccordare le azioni di sostegno tra scuola ed extrascuola, si conviene che un rappresentante della N.P.I.A., uno del Settore Istruzione dell’Unione Terre d’Argine e tre rappresentanti delle Istituzioni Scolastiche autonome (uno per la scuola primaria statale, uno per la secondaria statale di primo grado e uno per la secondaria statale di secondo grado), partecipino alle consultazioni per l’elaborazione del Piano Sociale e Sanitario del distretto, in particolare per quanto attiene la definizione di politiche e progetti, di cui anche al precedente art. 16:
- in favore delle persone con disabilità;
- per diritti dei minori;
- per l’inclusione cittadini migranti
3. Come definito anche agli artt. 8, 13, 22, e 23 del vigente “Patto per la Scuola” territoriale, i Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche dell’Unione Terre d’argine, i rappresentanti dei Settori Istruzione e Politiche Sociali dei Comuni del distretto, i rappresentanti dell’Azienda Sanitaria Locale e i rappresentanti delle associazioni della famiglie con figli con handicap si incontrano di norma una volta all’anno (usualmente nel mese di novembre) per la gestione coordinata dell’Accordo ed in particolare per:
- la verifica dei risultati ottenuti nell’anno precedente;
- la valutazione delle risorse assegnate;
- la verifica delle eventuali urgenze e criticità;
- la programmazione degli interventi formativi e di orientamento.
4. Le Istituzioni firmatarie del presente accordo, ognuno per le proprie competenze, collaborano inoltre, attraverso specifici incontri e strumenti dedicati, alla valutazione della qualità dell’inclusione scolastica, come definito in particolare anche dall’art. 4 del D.lgs n. 66 del 2017
t.v. e successive modifiche, integrazioni, nonché regolamenti e disposizioni attuative.