VERBALE DELLA GIUNTA COMUNALE
COPIA
VERBALE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA NR. 16 | 22/04/2014 |
DELIBERAZIONE NR. 76 | |
APPROVAZIONE DELLA BOZZA DI CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO VENTENNALE RELATIVAMENTE ALCUNI IMMOBILI DI PROPRIETA’ DI R.F.I. S.P.A UBICATI PRESSO LA EX STAZIONE FERROVIARIA DI CAIRO MONTENOTTE. |
L’anno duemilaquattordici, questo giorno ventidue, del mese di aprile, alle ore 8.10, legalmente convocata, si è riunita nella Sala delle Adunanze la Giunta Comunale.
Fatto l'appello risultano i Signori:
Assente
Presente
- XXXXXX Xxxxxx | Xxxxxxx | SI | |
- XXXXXXXX Xxxxxxx | Vice Sindaco | SI | |
- XXXXXXXXXX Xxxxxxxx | Xxxxxxxxx | SI | |
- CAGNONE Xxxxx | Xxxxxxxxx | SI | |
- XXXXXX Xxxxxxxx | Assessore | SI | |
- POGGIO Xxxxxxx | Xxxxxxxxx | SI |
1
5
Partecipa alla seduta incaricato della redazione del verbale il Segretario Comunale Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx.
Il Vice Sindaco Xxxxxxx XXXXXXXX, assume la Presidenza e, constatato il numero legale degli intervenuti e la legalità dell'adunanza, invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
Palazzo “Xxxxxx Xxxxxxx”, X.xx ITALIA, 45 – e-mail: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx - tel. 019/507071 fax 019/00000000
22/04/2014
NR. 76
APPROVAZIONE DELLA BOZZA DI CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO VENTENNALE RELATIVAMENTE ALCUNI IMMOBILI DI PROPRIETA’ DI
R.F.I. S.P.A UBICATI PRESSO LA EX STAZIONE FERROVIARIA DI CAIRO MONTENOTTE.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
- con nota Prot. Com. N. 37592 del 24.10.2009 la Società R.F.I.
S.p.A. esplicitava la propria disponibilità a concedere in comodato gratuito ventennale parte dei locali e delle aree della ex stazione ferroviaria di Cairo Montenotte ai fini della presentazione di un’istanza di finanziamento, nell’ambito dei contributi regionali PAR FAS 2007 – 2013, per il recupero e la rifunzionalizzazione degli stessi;
- con D.G.C. N. 43 del 23.03.2010, veniva approvato lo schema di contratto di comodato gratuito ventennale trasmesso da R.F.I. S.p.A.;
- con D.G.R. N. 126 del 05/02/2010 è stato concesso al Comune di Cairo Montenotte un contributo per l’attuazione di un progetto integrato di riqualificazione urbana nell’ambito della linea d’azione “MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ AMBIENTALE E TERRITORIALE” del Programma Attuativo (PAR) FAS 2007/2013, che prevedeva in particolare il citato intervento di recupero della stazione ferroviaria di Cairo Montenotte per €. 580.000,00;
- con D.G.C. N. 198 del 17.12.2013 è stato approvato il progetto definitivo delle opere denominate “PAR-FAS 2007-2013 - LOTTO 1: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL’EDIFICIO EX STAZIONE ED EDIFICI ED AREE CIRCOSTANTI”, con cui si è provveduto a ridimensionare l’intervento, che risulta essere ora rivolto solo ad una residua parte degli immobili della ex stazione di Cairo Montenotte;
- con nota Prot. Com. N. 29119-2/2 del 17.12.2013 il suddetto progetto è stato trasmesso ad R.F.I., S.p.A. ed è stato richiesto di fare pervenire le opportune modifiche/integrazioni al richiamato contratto di comodato – non ancora sottoscritto - rendendosi necessario un adattamento dello stesso alle sopravvenute previsioni di intervento, ora limitate ai magazzini censiti a catasto al Fgl. 50 Mapp. 233 e 235, ai servizi igienici di cui al Fgl. 50 Mapp. 833 ed a parte delle aree scoperte adiacenti;
- con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica Manutentiva
– LL.PP. n. 920 in data 30.12.2013 è stato approvato il progetto esecutivo relativo all’intervento di riqualificazione e rifunzionalizzazione dell’edificio ex stazione ed edifici ed aree circostanti redatto dal tecnico incaricato arch. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx nell’importo di € 465.000,00 di cui € 380.000,00 per lavori ed € 85.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
- in data 18.2.2014 sono stati provvisoriamente aggiudicati i lavori alla ditta Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx s.r.l. di Vado Ligure (SV) e l’aggiudicazione definitiva degli stessi è subordinata al perfezionamento del contratto di comodato;
VISTO lo schema di contratto di comodato gratuito ventennale trasmesso da R.F.I. S.p.A., a recepimento delle modifiche di intervento introdotte dal Comune di Cairo Montenotte nella progettualità, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;
PRESO ATTO che:
- l’importo progettuale di €. 465.000,00 per la ristrutturazione degli immobili risulta imputato al capitolo 21050350 del Bilancio 2014 in corso di predisposizione – residui passivi - finanziato come segue:
- € 372.000,00 da quota contributo PAR-FAS 2007/2013;
- € 93.000,00 da risorse comunali derivanti dalla vendita in permuta di Palazzo X. Xxxxxxx;
- il comodato d’uso risulta a titolo gratuito, pertanto oltre alle spese di registrazione del contratto, derivano soltanto spese indirette correlate alla manutenzione e gestione dei locali successivamente all’ultimazione dei lavori;
RITENUTA la bozza del citato accordo xxxxxxx meritevole di approvazione;
VISTI i pareri favorevoli del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.00 n. 267;
ALLA unanimità di voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1) Approvare la bozza di schema di contratto per il comodato d’uso gratuito ventennale dei locali della ex stazione ferroviaria di Cairo Montenotte censiti a catasto al Fgl. 50 Mapp. 233 e 235 e 833 ed a parte delle aree scoperte adiacenti, fatto pervenire dalla Società R.F.I. S.p.A. e che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;
2) Dare atto che le spese di registrazione della scrittura privata stimate in €. 245,00 verranno imputate al capitolo 21050350 del Bilancio 2014 in corso di predisposizione – residui passivi;
3) Dare mandato al Dirigente Responsabile del Terzo Settore per la sottoscrizione definitiva del contratto di comodato d’uso in oggetto.
SUCCESSIVAMENTE
LA GIUNTA COMUNALE
RAVVISATA l’opportunità di dare immediata esecuzione al presente atto onde consentire la celere definizione del procedimento
CON VOTI unanimi espressi nelle forme di legge ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs nr. 267 del 18.8.2000
DELIBERA
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva.
Bozza RFI del 18/11/2013
Rubrica Ferservizi n°..................
CONTRATTO DI COMODATO
Con la presente scrittura privata tra:
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. – Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies del codice civile e del lgs. 188/2003, costituita ai sensi del diritto italiano con sede in Roma, piazza della Croce Rossa, n. 1, capitale sociale € 00.000.000.000,00, iscritta al Registro delle Imprese di Roma – REA 758300 - Cod. Fisc. 01585570581 e Partita IVA 01008081000, (di seguito più brevemente denominata “RFI” ovvero “COMODANTE” per la quale interviene Ferservizi S.p.A. – società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A. – nella sua qualità di mandataria con rappresentanza di R.F.I. in virtù del contratto per servizi immobiliari N° 1/2013, e per essa il responsabile pro-tempore dei Servizi Immobiliari del Polo Territoriale di Torino in persona di Xxxxxx XXXXXXXX, nato ad Alessandria (AL) il 13/04/1954, giusti i poteri allo stesso conferiti con procura del Notaio Xxxxxxxxxx n. 20536 Rep. 79463 del 11/07/2013.
e
Il Comune di Cairo Montenotte di seguito denominato anche “Comodatario”, rappresentato in questo atto dal Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx nato a Savona il 02/02/1955 nella sua qualità di Dirigente Responsabile del Terzo Settore;
PREMESSO:
- che l’Ex Magazzino Merci, un Basso Fabbricato, il manufatto adibito a servizi igienici e alcune aree adiacenti della Stazione Ferroviaria di CAIRO MONTENOTTE, della linea Acqui Terme - San Xxxxxxxx di Cairo, censiti a Catasto al Foglio 50 Mappali 233, 235 e 833, sono attualmente inutilizzati da RFI;
- che il comodatario ha interesse ad evitare che la perdurante inutilizzazione degli immobili determini nel tempo un loro inevitabile degrado architettonico ed ambientale, ed intende quindi riqualificarne la presenza nel territorio, anche mediante l’impegno di assicurare il collegamento tra la Stazione e il trasporto urbano ed extraurbano;
- che il comodatario ha inoltre manifestato l’interesse ad ottenere la disponibilità degli immobili sopracitati per svolgervi attività sociali, di pubblico interesse;
- che il comodatario ha presentato istanza di finanziamento, nell’ambito dei contributi regionali PAR FAS 2007-2013, per un intervento di recupero dei locali e delle aree della ex stazione;
- che la Regione Liguria, con D.G.R. n. 126 del 05/02/2010, ha concesso al Comune di Cairo Montenotte un contributo per l’attuazione di un progetto integrato di riqualificazione urbana nell’ambito della linea d’azione “MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ AMBIENTALE E
TERRITORIALE” del Programma Attuativo (PAR) FAS 2007-2013, che prevedeva in particolare il citato intervento di recupero della stazione ferroviaria di Cairo Montenotte;
- che il comodatario ha trasmesso a RFI un progetto di recupero funzionale e riuso di due fabbricati della stazione ferroviaria di Cairo Montenotte;
- che il comodatario ha approvato in bozza il presente contratto con D.G.C.
n. del
- che il comodatario con D.G.C. n. 198 del 17/12/2013 ha accettato il contributo Regionale.
- che il comodatario ha richiesto esplicita clausola risolutiva del presente contratto nel caso in cui:
- a) entro il 31/12/2013 non venisse pubblicato il bando di gara per l’attuazione dell’intervento di recupero;
- b) entro il 31/12/2014 non fossero consegnati i lavori;
Tutto ciò premesso
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1
Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
ARTICOLO 2
Oggetto
RFI S.p.A. concede in comodato al Comune di Cairo Montenotte, che accetta, l’Ex Magazzino Merci, un Basso Fabbricato, il manufatto adibito a servizi igienici e alcune aree adiacenti della Stazione Ferroviaria di CAIRO MONTENOTTE, della linea Acqui Terme - San Xxxxxxxx di Cairo, al fine di svolgervi esclusivamente attività sociali, di pubblico interesse e di custodia al fine di prevenire atti vandalici.
Più precisamente, vengono concessi in comodato gli immobili meglio individuati nelle planimetrie che, sottoscritte dalle parti, si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (all. 1).
ARTICOLO 3
Durata
Il contratto ha la durata di venti anni, decorrenti dalla data della stipula del presente atto e non è rinnovabile alla scadenza.
Il comodatario può richiedere per iscritto, almeno tre mesi prima della data di scadenza, un nuovo contratto che verrà redatto secondo le indicazioni aziendali, vigenti all’atto della nuova stipula.
ARTICOLO 4
Oneri del comodatario
Il comodatario è tenuto a custodire e consegnare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia e non può servirsene che per l’uso determinato dal contratto.
Al fine di una migliore conservazione dei beni concessi in comodato, il comodatario si obbliga a svolgere le seguenti attività:
a) manutenzione degli spazi aperti al pubblico, delle aree verdi, dei marciapiedi interni ed esterni e dei passaggi pedonali, anche in caso di neve, per assicurarne l’agibilità, limitatamente alle aree oggetto del presente comodato e con esclusione tassativa dei marciapiedi dei binari di corsa e degli interbinari;
b) raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti dall’effettuazione delle pulizie e della manutenzione, secondo le disposizioni delle competenti strutture sanitarie o comunali;
Il comodatario ha inoltre l’obbligo di consentire ed agevolare il passaggio e la sosta dei clienti FS nelle aree aperte al pubblico.
Il comodatario si impegna a rispettare per tutta la vigenza del rapporto di comodato la normativa in essere in materia ambientale.
ARTICOLO 5
Presa in consegna
Il comodatario dichiara di aver visitato gli immobili concessi in comodato e di ritenerli idonei allo svolgimento delle predette attività e si obbliga a riconsegnarli alla scadenza del contratto liberi da persone e cose e con gli impianti in condizioni di regolare funzionamento, relativamente agli immobili utilizzati.
Gli impianti elettrici presenti negli immobili concessi in comodato prima di essere utilizzati dovranno essere verificati e, se del caso, adeguati a norma di
Legge; in ogni caso il Comodatario dovrà provvedere a propria cura e spese alla realizzazione degli interventi necessari, trasmettendo a Ferservizi Distaccamento Property di Torino le relative prescritte Dichiarazioni di Conformità.
Il comodatario si impegna a riconsegnare, alla scadenza del presente contratto, gli immobili (suolo e sottosuolo) concessi in comodato liberi da materiali inquinanti ed inquinati e a provvedere direttamente a propria cura e spese alle opere di bonifica ambientale che eventualmente dovessero rendersi necessarie a seguito di attività relative al presente comodato.
ARTICOLO 6
Spese per l’uso della cosa
Il comodatario dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili concessi in comodato.
Si precisa che gli oneri, relativi alla manutenzione straordinaria, a carico del Comodatario, sono quelli relativi alle parti di immobile concesse in comodato e che, nello specifico, riguardano, gli impianti che solitamente il comodatario è tenuto a mettere a norma per adeguare gli immobili concessi a quanto previsto dalle vigenti norme secondo le destinazioni d’uso.
Più precisamente sono da intendersi tali l’impianto elettrico, quello idrico, quello di riscaldamento e/o di climatizzazione, porte e infissi, pavimenti, intonaci interni ed esterni, grondaie e scarichi pluviali.
Sono esclusi dagli oneri del Comodatario gli interventi eventualmente necessari per la ristrutturazione della struttura portante degli immobili quali muri, scale, tetti (salvo la normale manutenzione di gronde e scarichi pluviali, sostituzione di tegole rotte).
Il comodatario, nei limiti della destinazione di cui all’art. 2 del presente contratto, provvederà, ove necessario, ad adeguare gli immobili ed i relativi impianti, concessi in comodato, alle proprie specifiche esigenze d’uso nel
rispetto delle vigenti normative, con particolare riguardo a quelle in materia antinfortunistica e di sicurezza sul lavoro, previa comunicazione scritta al comodante.
Il comodatario ha inoltre la facoltà di fruire, per un periodo di novanta giorni dalla data di consegna degli immobili e nei limiti richiesti dalla loro destinazione d’uso, delle utenze e dei servizi F.S..
Tutte le spese afferenti l’uso dell’immobile, ivi comprese quelle relative alle utenze, graveranno sul Comodatario.
Il comodatario si impegna a tenere indenne RFI da tutti gli oneri relativi all’eventuale pagamento di imposte, tasse o altri tributi, compresi quelli istituiti, accertati e gestiti dal Comune e quelli il cui gettito sia devoluto al Comune, derivanti in maniera diretta o indiretta dell’utilizzo delle aree o dei fabbricati oggetto del presente contratto.
Inoltre RFI e il Comodatario convengono che i costi per eventuali interventi di bonifica, inclusi gli eventuali avvii a discarica di materiali inquinanti o inquinati, e quelli di abbattimento impatto acustico sull’area ferroviaria oggetto del presente comodato restano interamente poste a cura e spese e responsabilità del Comodatario.
ARTICOLO 7
Modifiche ed addizioni
Il comodatario non può apportare, anche a proprie spese, alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione agli immobili concessi in comodato senza il preventivo consenso scritto e l’approvazione del relativo progetto da parte del comodante.
Le migliorie ed addizioni che venissero eseguite, anche con la tolleranza del comodante, resteranno di proprietà del comodante stesso senza che questi abbia l’obbligo di corrispondere alcun indennizzo o compenso.
Negli altri casi, il comodatario avrà l’obbligo della rimessa in ripristino, a proprie spese, a semplice richiesta del comodante anche nel corso del comodato.
Il comodatario ha l’obbligo di richiedere, a propria cura e spese, ai competenti organi amministrativi ogni eventuale autorizzazione o permesso prescritto dalla normativa vigente per l’esecuzione dei lavori di cui sopra.
ARTICOLO 8
Subcomodato – Divieto di cessione
Il comodatario non può cedere il presente contratto, mentre ha la facoltà di subcomodare gli immobili, anche parzialmente, purché ne venga mantenuta la destinazione d’uso, salva comunque la propria responsabilità per l’adempimento da parte del subcomodatario di tutto quanto stabilito dal presente contratto.
Il comodatario deve comunicare per iscritto al comodante il nominativo/ragione sociale del soggetto subcomandatario degli immobili.
Il comodatario deve prevedere il divieto assoluto per il subcomodatario di subcomodare a sua volta a terzi.
ARTICOLO 9
Accesso ed ispezione
Il comodante ha il diritto di accedere in qualsiasi momento agli immobili concessi in comodato con il proprio personale, o con il personale appositamente autorizzato, per ogni accertamento e/o verifica ritenuti opportuni ad assicurare le esigenze connesse all’esercizio ferroviario.
Il comodante ha altresì il diritto di occupare parzialmente e temporaneamente gli immobili concessi in comodato per esigenze connesse all’esercizio ferroviario e realizzare sugli immobili oggetto del presente contratto ogni intervento ritenuto funzionale al soddisfacimento delle esigenze dei clienti del servizio ferroviario.
Al comodante spetta in via esclusiva lo sfruttamento commerciale e pubblicitario degli immobili oggetto del presente contratto.
ARTICOLO 10
Responsabilità
Il comodatario esonera espressamente il comodante da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero derivargli per qualsiasi titolo o ragione, anche per fatti dolosi o colposi di terzi, ivi compresi i fatti del personale addetto all’uso degli immobili ed all’esecuzione degli oneri di cui all’art. 4 del presente contratto.
Il comodatario esonera completamente il comodante da ogni responsabilità per danni od infortuni che possano derivare a terzi, ivi compreso al personale addetto all’uso degli immobili ed alla prestazione dei servizi di cui all’art. 4 del presente contratto, per l’uso degli immobili concessi in comodato, o comunque verificatisi negli immobili stessi, anche a causa di terzi.
Ai fini del presente articolo è considerato terzo anche il subcomodatario ed il personale da esso incaricato.
ARTICOLO 11
Prescrizioni di sicurezza
Il comodatario si obbliga a rispettare, e a far rispettare al personale addetto all’uso degli immobili ed all’esecuzione degli oneri di cui all’art. 4 del presente contratto, le prescrizioni ed i divieti per la sicurezza contenuti nel D.P.R. 753/80 di cui dichiara di aver preso piena coscienza, e/o eventuali condizioni e/o prescrizioni in relazione alla specifica situazione dei luoghi ed agli spazi o immobili concessi ai fini della sicurezza dell’esercizio ferroviario .
Resta inteso che la Dirigenza ferroviaria avrà comunque il potere di impartire eventuali prescrizioni in ragione di particolari circostanze.
ARTICOLO 12
Recesso
Il comodatario ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto, che si intenderà risolto decorsi 90 giorni dalla data della comunicazione del recesso a mezzo di lettera raccomandata A.R.
ARTICOLO 13
Clausola risolutiva espressa
Costituiscono cause di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., per fatto e colpa del comodatario, salvo il diritto al risarcimento, la violazione degli obblighi ed oneri di cui all’art. 2, 4, 6, 8, e 11 del presente contratto.
ARTICOLO 14
Clausola fiscale
Il presente atto è soggetto a registrazione in termine fisso ai sensi dell’art. 5 punto 4 della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/86. L’imposta di registro è a carico del comodatario.
ARTICOLO 15
Domicilio e clausola arbitrale
Per ogni effetto dipendente dal presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, le parti eleggono i seguenti domicili anche fiscali:
- Comune di Cairo Montenotte - C.A.P. 17014
- Corso Italia 45
- Codice Fiscale 00334690096
- Partita Iva 00334690096
- Ferservizi S.p.A. - Roma - C.A.P. 00161 - Piazza della Croce Rossa 1
- Partita I.V.A. 04207001001
Le parti convengono che tutte le controversie, comunque derivanti dal presente contratto ivi compresa la sua interpretazione ed esecuzione saranno deferite, secondo quanto previsto dagli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile ad un Collegio arbitrale composto di tre membri, di cui uno designato da ciascuna delle parti ed il terzo di comune accordo, ovvero in assenza di accordo, direttamente dal Presidente del Tribunale di Torino.
Le parti convengono altresì che il Collegio deciderà secondo diritto ed entro centottanta giorni dalla sua costituzione.
Il Collegio arbitrale avrà sede a Torino.
ARTICOLO 16
Modifiche al contratto
Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non mediante atto scritto.
ARTICOLO 17
Applicazione delle norme
Per quanto non previsto dal presente contratto, le parti fanno espresso riferimento alle leggi vigenti, alle consuetudini ed usi locali.
per Ferservizi S.p.A. per il Comune di Cairo Montenotte
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 cc. le parti dichiarano di approvare specificamente il contenuto del presente contratto.
per Ferservizi S.p.A. per il Comune di Cairo Montenotte
Allegato 1
Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE X.xx X. XXXXXXXX
IL SEGRETARIO COMUNALE X.xx X. XXXXXXX
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
L’Istruttore incaricato alla pubblicazione attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune il giorno 23/4/2014 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni interi e consecutivi ai sensi dell’art. 124 - 1° comma - del D.Lgs 18/08/2000, nr. 267.
Cairo Montenotte, li 23/04/2014
L’ISTRUTTORE DIRETTIVO X.xx X. XXXXXXXX
X
La presente Deliberazione è dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 18/08/2000 - nr. 267)
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il Cairo Montenotte, li
E' copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Cairo Montenotte, li 23/04/2014
Visto:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Xxxxxxxxxx XXXXXX
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 12 febbraio 1993 n. 39