CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Convenzione Confindustria
DEFINIZIONI
Nella presente polizza e nel testo che segue si intende:
per ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione
per POLIZZA: il documento che prova l'assicurazione
per CONTRAENTE: il soggetto che stipula l'assicurazione
per ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
per SOCIETA': l'impresa assicuratrice Allianz SpA
per PREMIO: la somma dovuta alla società
per SINISTRO: L'evento per il quale è prestata l'assicurazione, consistente:
- nella controversia giudiziale o stragiudiziale, o nel procedimento penale che coinvolga l'assicurato;
- nel fatto che determina la perdita pecuniaria, quando previsto nelle condizioni particolari di polizza.
per INDENNIZZO: la somma dovuta dalla società in caso di sinistro
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NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
Art.1.1 Limiti temporali della copertura assicurativa
L'assicurazione è prestata per i sinistri verificatisi durante il periodo di operatività della polizza o nei sei mesi successivi alla sua cessazione, purchè si tratti di sinistri conseguenti a violazioni di leggi o a lesioni di diritti avvenuti durante il periodo di operatività della polizza stessa.
Qualora le violazioni di legge o le lesioni di diritti si protraggano attraverso più atti successivi, esse si considerano avvenute al momento in cui è stato posto in essere il primo atto.
Per le controversie contrattuali, la garanzia inizia a decorrere con riferimento a inadempimenti verificatisi almeno 90 giorni dopo la data di effetto della polizza.
Art. 1.2 – Altre assicurazioni
Il contraente o l'assicurato deve comunicare per iscritto alla società l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del codice civile.
Art. 1.3 – Dichiarazioni relative alla circostanza del rischio
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente o dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile.
Art. 1.4– Mancato pagamento del premio
Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il contraente paga quanto da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Art. 1.5– Modifiche dell'assicurazione
Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 1.6 – Aggravamento o diminuzione del rischio
Il contraente o l'assicurato deve dare comunicazione alla società di ogni aggravamento di rischio: gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del codice civile.
In caso di riduzione del rischio la società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del contraente o dell'assicurato ai sensi dell'art. 1897 del codice civile e rinuncia al relativo diritto di recesso previsto dallo stesso articolo.
Art. 1.7 – Anticipata risoluzione del contratto
Qualora l'assicurato sia un'impresa, l'assicurazione si considera risolta anticipatamente dal momento in cui venga dichiarato il fallimento dell'impresa, o dal momento in cui l'impresa stessa sia ammessa a concordato preventivo o ad amministrazione controllata. La società si impegna comunque a prestare la garanzia fino alla conclusione dei giudizi eventualmente in corso e già presi in carico come sinistri , ed i sinistri verificatisi prima degli eventi suindicati e denunziati successivamente agli eventi stessi entro il termine previsto dall'art. 1914 del codice civile e comunque entro il termine di prescrizione di un anno.
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NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI SINISTRI
Art. 1.8 – Unico sinistro
Si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro:
- le vertenze promosse da o contro più persone aventi per oggetto lo stesso fatto, domande identiche o connesse;
- le imputazioni penali a carico di più persone assicurate con la presente polizza dovute al medesimo fatto;
- le imputazioni penali per reato continuato.
Art. 1.9– Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro
In caso di sinistro l'assicurato deve darne avviso scritto all'agenzia cui è assegnata la polizza oppure alla società entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o da quando ne è venuto a conoscenza. L'inadempimento di tale onere può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo. L'assicurato decade dal diritto all'indennizzo in base a quanto disposto dall'art. 1915 del codice civile.
La denunzia del sinistro deve contenere la narrazione dettagliata della violazione della legge o della lesione dei diritti, con l'indicazione della data e del luogo di tale presunta violazione o lesione, delle generalità delle persone interessate e degli eventuali testimoni e la copia della documentazione relativa alla vertenza, qualora l'assicurato ne sia in possesso.
L'assicurato deve successivamente inviare e far conoscere all'Agenzia cui è assegnata la polizza o direttamente alla società tutte le notizie e i documenti relativi al sinistro e ogni atto che gli è stato ritualmente notificato. In caso di non rispetto di tali obblighi, l'assicurato decade dal diritto all'indennizzo.
Art. 1.10 – Gestione del sinistro
A) Tentativo di componimento amichevole
La società, ricevuta la denunzia di sinistro, esperisce, ove possibile, ogni utile tentativo di bonario componimento. L'assicurato non può dar corso ad iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare della Società. In caso di inadempimento di questi oneri l'assicurato non consumatore decade dal diritto all'indennizzo del sinistro.
B) Scelta del legale o del perito
Quando non sia stato possibile addivenire ad una bonaria definizione della controversia , o quando la natura della vertenza escluda la possibilità di un componimento amichevole promosso dalla società, o quando vi sia conflitto di interessi fra la società e l'assicurato, o quando vi sia necessità di una difesa in sede penale coperta dall'assicurazione, l'assicurato ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel distretto della corte d'appello ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo alla società. Qualora la controversia o il procedimento penale debbano essere radicati in un distretto di corte d'appello diverso da quello di residenza dell'assicurato, questi ha la facoltà di scegliere un legale che esercita nel distretto di corte d'appello di propria residenza, segnalandone comunque il nominativo alla società; in questo caso, la società rimborsa anche le eventuali spese sostenute esclusivamente in sede giudiziale per un legale corrispondente nei limiti quantitativi indicati in polizza.
L'assicurato che non intenda avvalersi del diritto di scelta del legale può chiedere alla società di indicare il nominativo di un legale al quale affidare la tutela dei propri interessi. La procura al legale designato deve essere rilasciata dall'assicurato, il quale deve fornirgli tutta la documentazione necessaria. La società conferma l'incarico professionale in tal modo conferito. La società rimborsa in ogni caso le spese di un solo legale, fatta eccezione per quanto sopra detto in merito alla nomina di un legale corrispondente.
La normativa sopra riportata vale anche per la scelta del perito.
In occasione di ogni sinistro, la Società avverte l'assicurato della sua facoltà di scegliere il legale o il perito.
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C) Revoca dell'incarico al legale designato o rinuncia al mandato da parte dello stesso
In caso di revoca dell'incarico professionale da parte dell'assicurato e di successivo incarico ad altro legale nel corso dello stesso grado di giudizio, la società rimborsa le spese di un solo legale a scelta dell'assicurato.
Se la revoca dell'incarico professionale avviene al termine di un grado di giudizio, la società rimborsa comunque anche le spese del legale incaricato per il nuovo grado di giudizio.
In caso di rinuncia da parte del legale incaricato, la società rimborsa sia le spese del legale originariamente incaricato, sia le spese del nuovo legale designato, sempre che la rinuncia non sia determinata da una oggettiva valutazione di temerarietà della lite.
D) Obblighi dell'assicurato in merito agli onorari ai legali e ai periti. Rimborsi all'assicurato delle spese sostenute per la gestione della vertenza.
L'assicurato non può raggiungere accordi con i legali e i periti in merito agli onorari agli stessi dovuti senza il preventivo consenso della società. In caso di mancato rispetto di tale obbligo l'assicurato decade dal diritto all'indennizzo.
La società, alla definizione della controversia , rimborsa all'assicurato le spese sostenute (nei limiti del massimale previsto in polizza e dedotte le eventuali franchigie e scoperti), sempre che tali spese non siano recuperabili dalla controparte.
E) Disaccordo fra assicurato e società
In caso di disaccordo fra l'assicurato e la società in merito all'interpretazione della polizza e/o alla gestione del sinistro, la decisione può essere demandata, di comune accordo fra le parti, ad un arbitro. L'arbitro può essere designato dalle parti stesse di comune accordo, o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente territorialmente per la controversia. L'arbitro provvede secondo equità. Le spese dell'arbitrato vengono attribuite nel modo seguente:
- in caso di esito totalmente o parzialmente favorevole per la società, sono ripartite al 50% fra ciascuna delle due parti;
- in caso di esito totalmente favorevole per l'assicurato, devono essere pagate integralmente dalla Società.
Art. 1.11 – Diritto di recesso
Dopo ogni denunzia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o dalla dichiarazione scritta di rifiuto della copertura, ciascuna delle parti ha diritto di recedere dal contratto con un preavviso di 30 giorni. In tal caso la società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa, al netto delle imposte, la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso.
Art. 1.12 – Proroga dell'assicurazione
In mancanza di disdetta data da una delle parti, mediante lettera raccomandata spedita almeno trenta giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore a un anno è prorogata per un anno e così successivamente.
I contratti di durata inferiore all'anno non sono soggetti a proroga.
Art. 1.13 – Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del contraente.
Art. 1.14 – Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è diversamente regolato in polizza valgono le norme di legge.
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NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE
La presente Nota Informativa, redatta in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 185 del Decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 “Codice delle Assicurazioni Private” ed a quelle impartite dall'ISVAP ha lo scopo di fornire al Contraente (persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione) tutte le informazioni preliminari alla conclusione del contratto.
La presente nota è un documento che ha solo valore e scopo informativo e non già contrattuale e deve essere consegnata al Contraente prima della sottoscrizione di ogni contratto di assicurazione contro i danni. In ogni caso, data la molteplicità delle tipologie di assicurazioni contro i danni, si raccomanda al Contraente di chiedere sempre al proprio intermediario assicurativo di fiducia qualsiasi ulteriore precisazione sul contratto prescelto.
Si richiama infine l'attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto, prima della sottoscrizione dello stesso, ponendo particolare riguardo alla durata del contratto e dei periodi di carenza previsti, nonché alle garanzie incluse e alle prestazioni riconosciute dal contratto, ai rischi esclusi, alle modalità di pagamento, alla presenza di eventuali franchigie e/o scoperti e/o limiti di indennizzo o di risarcimento, all'adeguamento del premio, così come agli obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro ed alle eventuali modalità di recesso dal contratto.
1.Informazioni relative all'Impresa
Denominazione sociale e forma giuridica della Società (Impresa assicuratrice)
L'impresa assicuratrice: Allianz S.p.A., società del Gruppo Allianz SE controllata da A.C.I.F. S.p.A.
Sede legale
Largo Xxx Xxxxxx, 1 – 00000 Xxxxxxx (Xxxxxx)
Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni
L'Impresa è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 21 dicembre 2005 n. 2398.
2.Informazioni relative al Contratto
Contratto di assicurazione
L'assicurazione è il contratto con il quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'Assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto.
Il premio, consistente in una somma di denaro, è l'oggetto della prestazione del Contraente e costituisce il corrispettivo della prestazione, al verificarsi del sinistro, dell'assicuratore.
Il premio, salvo il caso di contratti di durata inferiore a dodici mesi, è determinato per periodi di assicurazione di un anno, ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento. in caso di pagamento frazionato del premio può essere prevista l'applicazione di un'addizionale.
Contratto di assicurazione di tutela legale - art. 173 Decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209).
Con il contratto di assicurazione di tutela legale l'assicuratore si obbliga a prendere a carico le spese legali e peritali o a fornire prestazioni di altra natura, occorrenti all'assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede giudiziale, in ogni tipo di procedimento, o in sede extragiudiziale.
Dichiarazioni del Contraente e/o dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte dell'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893, 1894 del C.C.
Legislazione applicabile al Contratto
La legislazione applicabile al Contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque la facoltà, prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa.
L'Impresa propone di scegliere la legislazione italiana.
Resta comunque ferma l'applicazione di norme imperative del diritto italiano.
Lingua nella quale è redatto il contratto
Il contratto è redatto in Italia in lingua italiana, salva la facoltà del Contraente di richiederne la redazione in altra lingua.
Prescrizione dei diritti derivanti dal Contratto
Ai sensi dell'art. 2952 C.C. i diritti dei soggetti nel cui interesse è stipulato il contratto stesso si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.
Reclami in merito al Contratto
Qualora le parti scelgano di applicare al contratto la legislazione italiana, eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:
Allianz S.p.A.
Servizio Clienti – Pronto Allianz Xxxxx Xxxxxx 00 - 00000 XXXXXX
numero verde 000-000000
Fax 02 7216.9145
indirizzo e-mail: xxxx@xxxxxxx.xx
Tramite il numero verde 800-686868 è altresì possibile ottenere informazioni sulle modalità e termini per la denuncia dei sinistri, le condizioni di polizza ed i sinistri già in essere.
Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 (quarantacinque giorni), potrà rivolgersi all'ISVAP (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo), corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia al seguente indirizzo:
ISVAP
Servizio Tutela degli Utenti
Xxx xxx Xxxxxxxxx 00 - 00000 XXXX
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
Nel caso invece in cui le Parti scelgano di applicare al contratto una legislazione diversa da quella italiana, l'organo competente sarà quello eventualmente previsto dalla specifica legislazione.
Il Contraente potrà comunque rivolgersi all'ISVAP che faciliterà le comunicazioni ed i rapporti con il suddetto Organo di Vigilanza straniero.
3.Informazioni in corso di Contratto
Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire variazioni inerenti alle informazioni relative all'Impresa e/o quelle relative al Contratto, la Società si impegna a comunicarle tempestivamente al Contraente, nonché a fornire ogni necessaria precisazione.
CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE: OPZIONE A
Art. 2.1 - Oggetto dell' assicurazione
La Società assicura, nei limiti del massimale convenuto in relazione ai rischi assicurati, gli oneri relativi alla assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessari a tutela degli interessi dell'Assicurato.
Tali oneri sono:
• le spese per un legale, secondo quanto indicato nell'art. 1.10 – lettera B delle condizioni generali di assicurazione;
• le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, per un rimborso massimo fino a Euro 2000,00. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'assicurato;
• le spese relative al contributo unificato;
• le spese di giustizia in sede penale;
• le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
• le spese per un perito nominato dall'autorità giudiziaria, o dall'assicurato previo consenso della società, secondo quanto indicato nell'art. 1.10 – lettera B delle condizioni generali di assicurazione;
• le spese liquidate a favore della controparte nel caso di xxxxxxxxxxx, o le spese ad essa eventualmente dovute in caso di transazione autorizzata dalla società;
• gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari entro il limite massimo di Euro 500,00.
L'Assicurato, telefonando al numero verde Pronto Allianz 000.00.00.00, in funzione 24 ore su 24, può usufruire di un servizio di informazione legale telefonica di prima necessità che gli consenta di ottenere informazioni sulle garanzie, i rischi assicurati, le condizioni di polizza, le modalità e i termini per la denuncia dei sinistri ed anche informazioni e chiarimenti su leggi e normative vigenti attinenti alla circolazione stradale.
E' in ogni caso escluso il pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa o come sostitutive di pene detentive. E' inoltre escluso il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.
Art. 2.2 - Persone e rischi assicurati
L'assicurazione viene prestata a favore della contraente, nelle persone dei suoi legali rappresentanti, dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché a favore dei dipendenti nello svolgimento dell'attività indicata in polizza. La garanzia è altresì prestata a favore dei lavoratori temporanei e dei lavoratori parasubordinati.
Per le Imprese familiari (art. 230 bis del Codice Civile) si intendono compresi in garanzia anche i familiari in quanto collaborino con il titolare dell'Impresa.
L'assicurazione viene prestata anche, nell'ambito della circolazione stradale, per i veicoli di proprietà dell'Azienda assicurata o dalla stessa locati, anche in leasing. La garanzia è valida anche per i veicoli di proprietà dei dipendenti dell'Azienda assicurata, semprechè l'utilizzo degli stessi sia connesso all'espletamento di servizi resi all'Azienda stessa. In caso di controversie tra più persone assicurate con la stessa polizza la garanzia si intende prestata esclusivamente a favore dell'Azienda contraente.
L'assicurazione vale per:
• l'esercizio di pretese al risarcimento di danni a persone ed a cose subiti per fatto illecito di terzi;
• la difesa nei procedimenti per reati colposi;
• la difesa nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera in caso di proscioglimento o di assoluzione con decisione passata in giudicato oppure in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo, fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa;
• le controversie individuali di lavoro con i propri dipendenti regolarmente iscritti a libro matricola o con i lavoratori parasubordinati in genere;
• le controversie relative alla locazione o alla proprietà degli immobili in cui l'Azienda esercita la sua attività;
• le controversie contrattuali con altre società di assicurazione per contratti assicurativi stipulati dall'Azienda assicurata: sono compresi anche gli oneri relativi agli arbitrati purché previsti nei contratti originari;
• la difesa in sede civile contro pretese risarcitorie avanzate da terzi; tale garanzia opera esclusivamente in presenza di una polizza di Responsabilità Civile, ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che é dovuto dalla stessa (art. 1917 del Codice Civile, terzo comma). Qualora la predetta copertura di Responsabilità civile, pur esistente, non sia operante, la garanzia è prestata a primo rischio;
• il ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente e contro le altre sanzioni amministrative in conseguenza di incidenti stradali;
• il ricorso contro il provvedimento di sequestro del veicolo in conseguenza di incidenti stradali.
Art. 2.3 - Estensioni di garanzia
- Salute e sicurezza sul lavoro
La garanzia viene prestata a favore dell'Azienda Contraente nelle persone dei Legali Rappresentanti, dei Dirigenti e dei Preposti, alle attività di cui al Decreto Legislativo 81/08 e del Decreto Legislativo 494/96, nell'esercizio delle proprie funzioni con riferimento all'attuazione delle disposizioni contenute nei richiamati Decreti legislativi, nella normativa pregressa e nelle successive modifiche, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
In tale ambito l'assicurazione si riferisce a:
• la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi;
• la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera in caso di proscioglimento o di assoluzione con decisione passata in giudicato, oppure in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa;
• la difesa in sede amministrativa;
• la difesa in sede civile contro pretese risarcitorie avanzate da parte di dipendenti o da parte di terzi per avvenuta violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro; tale garanzia opera esclusivamente in presenza di una polizza di Responsabilità Civile, ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che é dovuto dalla stessa (art. 1917 del Codice Civile, terzo comma). Qualora la copertura di Responsabilità Civile, pur esistente, non sia operante, la garanzia è prestata a primo rischio.
- Tutela dei dati personali
La garanzia viene prestata a favore dell'Azienda Contraente nelle persone del Titolare, dei Responsabili del Trattamento dei dati e degli Incaricati, alle attività di cui al Decreto Legislativo 196/2003, nell'esercizio delle proprie funzioni con riferimento all'attuazione delle disposizioni contenute nel richiamato Decreto legislativo, nella normativa pregressa e nelle successive modifiche, riguardanti la tutela dei dati personali.
In tale ambito l'assicurazione si riferisce a:
• la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi;
• la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi.Tale garanzia opera in caso di proscioglimento o di assoluzione con decisione passata in giudicato, oppure in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa;
• la difesa nei procedimenti instaurati innanzi al Garante per il rispetto del trattamento dei dati personali, compresi gli oneri per la fase successiva di opposizione;
• la difesa in sede civile contro pretese risarcitorie avanzate da terzi per avvenuta violazione degli obblighi in materia di trattamento dei dati personali; tale garanzia opera esclusivamente in presenza di una polizza di Responsabilità Civile, ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che é dovuto dalla stessa (art. 1917 del Codice Civile, terzo comma). Qualora la copertura di Responsabilità Civile, pur esistente, non sia operante, la garanzia è prestata a primo rischio.
- Sicurezza alimentare
La garanzia viene prestata a favore dell'Azienda contraente nelle persone dei Legali Rappresentanti e del Responsabile per l'attuazione del Decreto Legislativo 193/07 nell'esercizio delle proprie funzioni, con riferimento all'attuazione delle disposizioni contenute nel richiamato Decreto legislativo, nella normativa pregressa e nelle successive modifiche, riguardanti la sicurezza alimentare.
In tale ambito l'assicurazione si riferisce a:
• la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi;
• la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi.Tale garanzia opera in caso di proscioglimento o di assoluzione con decisione passata in giudicato, oppure in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa;
• la difesa in sede amministrativa.
• la difesa in sede civile contro pretese risarcitorie avanzate da terzi per avvenuta violazione degli obblighi in materia di igiene alimentare; tale garanzia opera esclusivamente in presenza di una polizza di Responsabilità Civile, ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che é dovuto dalla stessa (art. 1917 del Codice Civile, terzo comma). Qualora la copertura di Responsabilità Civile, pur esistente, non sia operante, la garanzia è prestata a primo rischio.
- Tutela dell'ambiente
La garanzia viene prestata a favore dell'Azienda Contraente nelle persone dei Legali Rappresentanti e del Responsabile specificamente delegato alle attività di cui al Decreto Legislativo 152/06, nell'esercizio delle proprie funzioni e con riferimento all'attuazione delle disposizioni contenute nel richiamato Decreto legislativo, nella normativa pregressa e nelle successive modifiche, riguardante l'osservanza di tutte le misure necessarie a tutela dell'ambiente.
In tale ambito l'assicurazione si riferisce a:
• la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi;
• la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera in caso di proscioglimento o di assoluzione con decisione passata in giudicato, oppure in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa;
• la difesa in sede amministrativa.
• la difesa in sede civile contro pretese risarcitorie avanzate da terzi per avvenuta violazione degli obblighi in materia di igiene alimentare; tale garanzia opera esclusivamente in presenza di una polizza di Responsabilità Civile, ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che é dovuto dalla stessa (art. 1917
del Codice Civile, terzo comma). Qualora la copertura di Responsabilità Civile, pur esistente, non sia operante, la garanzia è prestata a primo rischio.
- Cauzione penale all'estero
La Società provvede all'anticipazione di una cauzione fino ad un massimo di Euro 10.000,00, per ottenere la libertà provvisoria dell'Assicurato, in caso di un evento avvenuto all'estero indennizzabile a termini di polizza.
L'Assicurato rimborserà la cauzione versata dalla Società entro il trentesimo giorno dalla sentenza e comunque entro tre mesi dalla data di versamento della cauzione.
- Procedimenti arbitrali
La garanzia si intende, altresì, prestata per le controversie contrattuali, la cui soluzione venga deferita a commissioni arbitrali in genere, semprechè il valore in lite sia superiore a Euro 2.500,00 con franchigia fissa a carico dell'assicurato di Euro 1.500,00. La garanzia si intende prestata esclusivamente a condizione che il ricorso all'arbitrato sia previsto nel contratto stipulato con il fornitore, restando invece espressamente esclusi i casi in cui il ricorso all'arbitrato stesso sia concordato in data o in documenti successivi.
Art. 2.4 - Validità territoriale
Le garanzie prestate con la presente polizza sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa.
Sono comunque esclusi dalla copertura di polizza gli oneri di assistenza tragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.
Art. 2.5 - Esclusioni
Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell'Art. “Persone e rischi assicurati” della garanzia in oggetto,
l'assicurazione non é prestata per:
• controversie derivanti da fatto doloso dell'Assicurato fatto salvo quanto disposto in merito dall'Art.2.2 “Persone e rischi assicurati”, per la difesa nei procedimenti penali;
• controversie conseguenti a tumulti popolari, fatti bellici, rivoluzioni, atti di vandalismo o di terrorismo, terremoto, alluvione, scioperi e serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive;
• controversie con Istituti di Assicurazione Previdenziali e Sociali, limitatamente a controversie per il pagamento di contributi ed oneri;
• controversie in materia di diritto amministrativo e/o innanzi agli organi della Giustizia amministrativa, fatto salvo quanto previsto in merito dall'artt. 2.3;
• controversie in materia di diritto tributario e fiscale, salvo quanto previsto dall'Art. “Persone e xxxxxx assicurati” in relazione alla difesa nei procedimenti penali;
• controversie in materia di diritto di famiglia e delle successioni;
• vertenze ex art. 28 Statuto dei Lavoratori (comportamento antisindacale) e in materia di licenziamenti collettivi;
• controversie in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, rapporti tra soci ed amministratori e le controversie derivanti da contratti di agenzia;
• controversie contrattuali (salvo quelle espressamente indicate dall'Art.2.2 “Persone e rischi assicurati”) ivi compreso il recupero crediti;
• controversie di valore inferiore a Euro 250,00;
L'assicurazione non vale, inoltre, nell'ambito della circolazione stradale:
• se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
• se per il veicolo non è stato adempiuto l'obbligo di assicurazione di responsabilità civile verso terzi;
• se il veicolo viene utilizzato in difformità dagli usi previsti in sede di immatricolazione;
• se il conducente ha commesso l'illecito sotto l'influenza di stupefacenti (art.187 ), o se, in seguito ad incidente, non ha adempiuto gli obblighi previsti dall'art. 189 del codice della strada per quanto riguarda l'adempimento dell'obbligo di fermarsi, l'omissione di soccorso, il rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate;
• se la controversia ha per oggetto danni derivati dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità indette dall'ACI (Automobile Club Italiano) o dalla FMI (Federazione Motoristica Internazionale).
Art. 2.6 - Determinazione del massimale
Le garanzie della presente polizza operano fino alla concorrenza del massimale di Euro 40.000,00 per ogni evento.
Art. 2.7 - Regolazione del premio
Il premio viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza determinato sulla base delle dichiarazioni dell'Assicurato ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o frazione di anno o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza. In caso di variazione del rischio nel corso del periodo assicurativo l'Assicurato è tenuto a comunicare alla Società gli estremi della variazione stessa per la quale il premio relativo verrà corrisposto secondo le modalità di seguito indicate.
A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o frazione di anno o della minor durata del contratto, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società l'indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza.
La Società provvederà alla regolazione del premio mediante appendice con accredito o addebito pari allla differenza fra il premio preventivato esposto in polizza e quello consuntivo, fermo il premio minimo comunque acquisito.
Parametri per il calcolo del premio:
Opzione A:
Euro 309,87 premio minimo di polizza fino a n. cinque dipendenti
Euro 33,57 ogni ulteriore dipendente dal sesto al quindicesimo compreso; Euro 12,91 ogni ulteriore dipendente dal sedicesimo al centesimo compreso;
Euro 11,36 ogni ulteriore dipendente dal centunesimo al duecentocinquantesimo compreso.
Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 15 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società.
Le regolazioni passive verranno conteggiate al netto delle imposte.
Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva, e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.
Per i contratti scaduti, se l'Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non é obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari.
Il premio lordo anticipato per la successiva annualità in scadenza sarà aggiornato sulla base dell'ultimo consuntivo denunciato.
CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE: OPZIONE B
Art. 2.1 - Oggetto dell' assicurazione
La Società assicura, nei limiti del massimale convenuto in relazione ai rischi assicurati, gli oneri relativi alla assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessari a tutela degli interessi dell'Assicurato.
Tali oneri sono:
• le spese per un legale, secondo quanto indicato nell'art. 1.10 – lettera B delle condizioni generali di assicurazione;
• le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, per un rimborso massimo fino a Euro 2000,00. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'assicurato;
• le spese relative al contributo unificato;
• le spese di giustizia in sede penale;
• le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
• le spese per un perito nominato dall'autorità giudiziaria, o dall'assicurato previo consenso della società, secondo quanto indicato nell'art. 1.10 – lettera B delle condizioni generali di assicurazione;
• le spese liquidate a favore della controparte nel caso di xxxxxxxxxxx, o le spese ad essa eventualmente dovute in caso di transazione autorizzata dalla società;
• gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari entro il limite massimo di Euro 500,00.
L'Assicurato, telefonando al numero verde Pronto Allianz 000.00.00.00, in funzione 24 ore su 24, può usufruire di un servizio di informazione legale telefonica di prima necessità che gli consenta di ottenere informazioni sulle garanzie, i rischi assicurati, le condizioni di polizza, le modalità e i termini per la denuncia dei sinistri ed anche informazioni e chiarimenti su leggi e normative vigenti attinenti alla circolazione stradale.
E' in ogni caso escluso il pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa o come sostitutive di pene detentive. E' inoltre escluso il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.
Art. 2.2 - Persone e rischi assicurati
L'assicurazione viene prestata a favore della contraente, nelle persone dei suoi legali rappresentanti, dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché a favore dei dipendenti nello svolgimento dell'attività indicata in polizza. La garanzia è altresì prestata a favore dei lavoratori temporanei e dei lavoratori parasubordinati.
Per le Imprese familiari (art. 230 bis del Codice Civile) si intendono compresi in garanzia anche i familiari in quanto collaborino con il titolare dell'Impresa.
L'assicurazione viene prestata anche, nell'ambito della circolazione stradale, per i veicoli di proprietà dell'Azienda assicurata o dalla stessa locati, anche in leasing. La garanzia è valida anche per i veicoli di proprietà dei dipendenti dell'Azienda assicurata, semprechè l'utilizzo degli stessi sia connesso all'espletamento di servizi resi all'Azienda stessa. In caso di controversie tra più persone assicurate con la stessa polizza la garanzia si intende prestata esclusivamente a favore dell'Azienda contraente.
L'assicurazione vale per:
• l'esercizio di pretese al risarcimento di danni a persone ed a cose subiti per fatto illecito di terzi;
• la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi;
• la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera in caso di proscioglimento o di assoluzione con decisione passata in giudicato oppure in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo, fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa;
• la difesa in sede penale per responsabilità amministrative sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 231/01. Gli oneri relativi a tale garanzia sono rimborsabili solo se interviene una sentenza definitiva di esclusione di responsabilità dell'azienda assicurata; l'assicurato è tenuto comunque a denunziare il sinistro nel momento in cui viene a conoscenza del procedimento penale. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualsiasi causa;
• i procedimenti di natura tributaria o fiscale sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 472/97 e successive modifiche. Gli oneri relativi sono rimborsati solo in caso di colpa lieve degli assicurati;
• le controversie individuali di lavoro con i propri dipendenti regolarmente iscritti a libro matricola o con i lavoratori parasubordinati in genere;
• le controversie relative alla locazione o alla proprietà degli immobili in cui l'Azienda esercita la sua attività;
• le controversie contrattuali con altre società di assicurazione per contratti assicurativi stipulati dall'Azienda assicurata: sono compresi anche gli oneri relativi agli arbitrati purchè previsti nei contratti originari;
• la difesa in sede civile contro pretese risarcitorie avanzate da terzi; tale garanzia opera esclusivamente in presenza di una polizza di Responsabilità Civile, ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che é dovuto dalla stessa (art. 1917 del Codice Civile, terzo comma). Qualora la predetta copertura di Responsabilità civile, pur esistente, non sia operante, la garanzia è prestata a primo rischio;
• il ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente e contro le altre sanzioni amministrative in conseguenza di incidenti stradali;
• il ricorso contro il provvedimento di sequestro del veicolo in conseguenza di incidenti stradali;
• le controversie contrattuali con i fornitori per inadempienze relative a forniture di beni o alla prestazione di servizi. sono compresi anche gli oneri relativi agli arbitrati purchè previsti nei contratti originari.
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Art. 2.3 - Estensioni di garanzia
Salute e sicurezza sul lavoro
La garanzia viene prestata a favore dell'Azienda Contraente nelle persone dei Legali Rappresentanti, dei Dirigenti e dei Preposti, alle attività di cui al Decreto Legislativo 81/08, nell'esercizio delle proprie funzioni con riferimento all'attuazione delle disposizioni contenute nel richiamato Decreto legislativo, nella normativa pregressa e nelle successive modifiche, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
In tale ambito l'assicurazione si riferisce a:
• la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi;
• la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera in caso di proscioglimento o di assoluzione con decisione passata in giudicato, oppure in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa;
• la difesa in sede amministrativa;
• la difesa in sede civile contro pretese risarcitorie avanzate da parte di dipendenti o da parte di terzi per avvenuta violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro; tale garanzia opera esclusivamente in presenza di una polizza di Responsabilità Civile, ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che é dovuto dalla stessa (art. 1917 del Codice Civile, terzo comma). Qualora la copertura di Responsabilità Civile, pur esistente, non sia operante, la garanzia è prestata a primo rischio.
- Tutela dei dati personali
La garanzia viene prestata a favore dell'Azienda Contraente nelle persone del Titolare, dei Responsabili del Trattamento dei dati e degli Incaricati, alle attività di cui al Decreto Legislativo 196/2003, nell'esercizio delle proprie funzioni con riferimento all'attuazione delle disposizioni contenute nel richiamato Decreto legislativo, nella normativa pregressa e nelle successive modifiche, riguardanti la tutela dei dati personali.
In tale ambito l'assicurazione si riferisce a:
• la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi;
• la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera in caso di proscioglimento o di assoluzione con decisione passata in giudicato, oppure in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa;
• la difesa nei procedimenti instaurati innanzi al Garante per il rispetto del trattamento dei dati personali, compresi gli oneri per la fase successiva di opposizione;
• la difesa in sede civile contro pretese risarcitorie avanzate da terzi per avvenuta violazione degli obblighi in materia di trattamento dei dati personali; tale garanzia opera esclusivamente in presenza di una polizza di Responsabilità Civile, ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che é dovuto dalla stessa (art. 1917 del Codice Civile, terzo comma). Qualora la copertura di Responsabilità Civile, pur esistente, non sia operante, la garanzia è prestata a primo rischio.
- Sicurezza alimentare
La garanzia viene prestata a favore dell'Azienda contraente nelle persone dei Legali Rappresentanti e del Responsabile per l'attuazione del Decreto Legislativo 193/07 nell'esercizio delle proprie funzioni, con riferimento all'attuazione delle disposizioni contenute nel richiamato Decreto legislativo, nella normativa pregressa e nelle successive modifiche, riguardanti l'igiene alimentare.
In tale ambito l'assicurazione si riferisce a:
• la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi;
• la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera in caso di proscioglimento o di assoluzione con decisione passata in giudicato, oppure in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa;
• la difesa in sede amministrativa.
• la difesa in sede civile contro pretese risarcitorie avanzate da terzi per avvenuta violazione degli obblighi in materia di igiene alimentare; tale garanzia opera esclusivamente in presenza di una polizza di Responsabilità Civile, ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che é dovuto dalla stessa (art. 1917 del Codice Civile, terzo comma). Qualora la copertura di Responsabilità Civile, pur esistente, non sia operante, la garanzia è prestata a primo rischio.
- Tutela dell'Ambiente
La garanzia viene prestata a favore dell'Azienda Contraente nelle persone dei Legali Rappresentanti e del Responsabile specificamente delegato alle attività di cui al Decreto Legislativo 152/06, nell'esercizio delle proprie funzioni e con riferimento all'attuazione delle disposizioni contenute nel richiamato Decreto legislativo, nella normativa pregressa e nelle successive modifiche, riguardante l'osservanza di tutte le misure necessarie per la tutela dell'ambiente.
In tale ambito l'assicurazione si riferisce a:
• la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi;
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• la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera in caso di proscioglimento o di assoluzione con decisione passata in giudicato, oppure in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa;
• la difesa in sede amministrativa.
• la difesa in sede civile contro pretese risarcitorie avanzate da terzi per avvenuta violazione degli obblighi in materia di igiene alimentare; tale garanzia opera esclusivamente in presenza di una polizza di Responsabilità Civile, ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che é dovuto dalla stessa (art. 1917 del Codice Civile, terzo comma). Qualora la copertura di Responsabilità Civile, pur esistente, non sia operante, la garanzia è prestata a primo rischio.
- Cauzione penale all'estero
La Società provvede all'anticipazione di una cauzione fino ad un massimo di Euro 10.000,00, per ottenere la libertà provvisoria dell'Assicurato, in caso di un evento avvenuto all'estero indennizzabile a termini di polizza.
L'Assicurato rimborserà la cauzione versata dalla Società entro il trentesimo giorno dalla sentenza e comunque entro tre mesi dalla data di versamento della cauzione.
- Procedimenti arbitrali
La garanzia si intende, altresì, prestata per le controversie contrattuali, la cui soluzione venga deferita a commissioni arbitrali in genere, semprechè il valore in lite sia superiore a Euro 2.500,00 con franchigia fissa a carico dell'assicurato di Euro 1.500,00. La garanzia si intende prestata esclusivamente a condizione che il ricorso all'arbitrato sia previsto nel contratto stipulato con il fornitore, restando invece espressamente esclusi i casi in cui il ricorso all'arbitrato stesso sia concordato in data o in documenti successivi.
Art. 2.4 - Validità territoriale
Le garanzie prestate con la presente polizza sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa.
Sono comunque esclusi dalla copertura di polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.
Art. 2.5 - Esclusioni
Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell'Art. “Persone e rischi assicurati” della garanzia in oggetto,
l'assicurazione non é prestata per:
• controversie derivanti da fatto doloso dell'Assicurato fatto salvo quanto disposto in merito dall'Art.2.2 “Persone e rischi assicurati”, per la difesa nei procedimenti penali;
• controversie conseguenti a tumulti popolari, fatti bellici, rivoluzioni, atti di vandalismo o di terrorismo, terremoto, alluvione, scioperi e serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive;
• controversie con Istituti di Assicurazione Previdenziali e Sociali, limitatamente a controversie per il pagamento di contributi ed oneri;
• controversie in materia di diritto amministrativo e/o innanzi agli organi della Giustizia amministrativa, fatto salvo quanto previsto in merito dall'art 2.3;
• controversie in materia di diritto di famiglia e delle successioni;
• vertenze ex art. 28 Statuto dei Lavoratori (comportamento antisindacale) e in materia di licenziamenti collettivi;
• controversie in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, rapporti tra soci ed amministratori e le controversie derivanti da contratti di agenzia;
• il recupero crediti;
• controversie di valore inferiore a Euro 250,00;
• il ricorso e/o l'opposizione avverso le sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa;
L'assicurazione non vale, inoltre, nell'ambito della circolazione stradale:
• se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
• se per il veicolo non è stato adempiuto l'obbligo di assicurazione di responsabilità civile verso terzi;
• se il veicolo viene utilizzato in difformità dagli usi previsti in sede di immatricolazione;
• se il conducente ha commesso l'illecito sotto l'influenza di stupefacenti ( art.187 ), o se, in seguito ad incidente, non ha adempiuto gli obblighi previsti dall'art. 189 del codice della strada per quanto riguarda l'adempimento dell'obbligo di fermarsi, l'omissione di soccorso, il rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate;
• se la controversia ha per oggetto danni derivati dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità indette dall'ACI (Automobile Club Italiano) o dalla FMI (Federazione Motoristica Internazionale).
Art. 2.6 Determinazione del massimale
Le garanzie della presente polizza operano fino alla concorrenza del massimale di Euro 40.000,00 per ogni evento.
Art. 2.7 - Regolazione del premio
Il premio viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza determinato sulla base delle dichiarazioni dell'Assicurato ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o frazione di anno o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza. In caso di variazione del rischio nel corso del periodo assicurativo l'Assicurato è tenuto a comunicare alla Società gli estremi della variazione stessa per la quale il premio relativo verrà corrisposto secondo le modalità di seguito indicate.
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A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o frazione di anno o della minor durata del contratto, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società l'indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza.
La Società provvederà alla regolazione del premio mediante appendice con accredito o addebito pari alla differenza fra il premio preventivato esposto in polizza e quello consuntivo, fermo il premio minimo comunque acquisito.
Parametri per il calcolo del premio:
Opzione B
Euro 619,75premio minimo di Polizza fino a n. 5 dipendenti
Euro 61,97 per ogni ulteriore dipendente dal sesto al quindicesimo compreso; Euro 37,18 per ogni ulteriore dipendente dal sedicesimo al centesimo compreso;
Euro 35,64 per ogni ulteriore dipendente dal centunesimo al duecentocinquantesimo compreso.
Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 15 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società.
Le regolazioni passive verranno conteggiate al netto delle imposte.
Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva, e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.
Per i contratti scaduti, se l'Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non é obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari.
Il premio lordo anticipato per la successiva annualità in scadenza sarà aggiornato sulla base dell'ultimo consuntivo denunciato.
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CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE: OPZIONE C
Art. 2.1 - Oggetto dell' assicurazione
La Società assicura, nei limiti del massimale convenuto in relazione ai rischi assicurati, gli oneri relativi alla assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessari a tutela degli interessi dell'Assicurato.
Tali oneri sono:
• le spese per un legale, secondo quanto indicato nell'art. 1.10 – lettera B delle condizioni generali di assicurazione;
• le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, per un rimborso massimo fino a Euro 2.000,00. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'assicurato;
• le spese relative al contributo unificato;
• le spese di giustizia in sede penale;
• le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
• le spese per un perito nominato dall'autorità giudiziaria, o dall'assicurato previo consenso della società, secondo quanto indicato nell'art. 1.10 – lettera B delle condizioni generali di assicurazione;
• le spese liquidate a favore della controparte nel caso di xxxxxxxxxxx, o le spese ad essa eventualmente dovute in caso di transazione autorizzata dalla società;
• gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari entro il limite massimo di Euro 500,00.
L'Assicurato, telefonando al numero verde Pronto Allianz 000.00.00.00, in funzione 24 ore su 24, può usufruire di un servizio di informazione legale telefonica di prima necessità che gli consenta di ottenere informazioni sulle garanzie, i rischi assicurati, le condizioni di polizza, le modalità e i termini per la denuncia dei sinistri ed anche informazioni e chiarimenti su leggi e normative vigenti attinenti alla circolazione stradale.
E' in ogni caso escluso il pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa o come sostitutive di pene detentive. E' inoltre escluso il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.
Art. 2.2. Persone e rischi assicurati
L'assicurazione viene prestata a favore della contraente, nelle persone dei suoi legali rappresentanti, dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché a favore dei dipendenti nello svolgimento dell'attività indicata in polizza. La garanzia è altresì prestata a favore dei lavoratori temporanei e dei lavoratori parasubordinati.
Per le Imprese familiari (art. 230 bis del Codice Civile) si intendono compresi in garanzia anche i familiari in quanto collaborino con il titolare dell'Impresa.
L'assicurazione viene altresì prestata nell'ambito della circolazione stradale dei veicoli di proprietà dell'Azienda assicurata o dalla stessa locati, anche in leasing. La garanzia è valida anche per i veicoli di proprietà dei dipendenti dell'Azienda assicurata, semprechè l'utilizzo degli stessi sia connesso all'espletamento di servizi resi all'Azienda stessa.
In caso di controversie tra più persone assicurate con la stessa polizza la garanzia si intende prestata esclusivamente a favore dell'Azienda contraente.
L'assicurazione vale per:
• l'esercizio di pretese al risarcimento di danni a persone ed a cose subiti per fatto illecito di terzi;
• la difesa nei procedimenti per reati colposi;
• la difesa nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera in caso di proscioglimento o di assoluzione con decisione passata in giudicato oppure in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo, fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa;
• la difesa in sede penale per responsabilità amministrative sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 231/01. Gli oneri relativi a tale garanzia sono rimborsabili solo se interviene una sentenza definitiva di esclusione di responsabilità dell'azienda assicurata; l'assicurato è tenuto comunque a denunziare il sinistro nel momento in cui viene a conoscenza del procedimento penale. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualsiasi causa;
• i procedimenti di natura tributaria o fiscale sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 472/97 e successive modifiche. Gli oneri relativi sono rimborsati solo in caso di colpa lieve degli assicurati;
• le controversie individuali di lavoro con i propri dipendenti regolarmente iscritti a libro matricola o con i lavoratori parasubordinati in genere;
• le controversie relative alla locazione o alla proprietà degli immobili in cui l'Azienda esercita la sua attività;
• le controversie contrattuali con altre società di assicurazione per contratti assicurativi stipulati dall'Azienda assicurata: sono compresi anche gli oneri relativi agli arbitrati purché previsti nei contratti originari;
• la difesa in sede civile contro pretese risarcitorie avanzate da terzi; tale garanzia opera esclusivamente in presenza di una polizza di Responsabilità Civile, ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che é dovuto dalla stessa (art. 1917 del Codice Civile, terzo comma). Qualora la predetta copertura di Responsabilità civile, pur esistente, non sia operante, la garanzia è prestata a primo rischio;
• il ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente e contro le altre sanzioni amministrative in conseguenza di incidenti stradali;
• il ricorso contro il provvedimento di sequestro del veicolo in conseguenza di incidenti stradali;
• le controversie contrattuali con i fornitori per inadempienze relative a forniture di beni o alla prestazione di servizi.
• le controversie contrattuali con i clienti per inadempienze relative a forniture di beni o alla prestazione di servizi effettuate dall'Assicurato, compreso il recupero dei crediti. I crediti devono essere rappresentati da titoli esecutivi ( art.474 Cod.Proc.Civ.) o documentati da prova scritta o equiparata ( art.634 e 636 Cod.Proc.Civ.). Allianz SpA accertata la regolarità della denuncia del sinistro, svolgerà in via stragiudiziale ogni azione volta al recupero dei crediti promuovendo, se necessario, procedimento ingiuntivo e/o esecutivo purchè
sussistano oggettive possibilità di recupero del credito stesso.Tale garanzia non opera, ad esempio, nel caso in cui il debitore sia fallito ovvero sia sottoposto ad altra procedura concorsuale.
La presente garanzia viene prestata con il limite di due denunce per ciascun anno assicurativo con uno scoperto del venti per cento per ogni sinistro e limitatamente a valori di lite non inferiori a Euro 1.000,00 e non superiori a Euro 100.000,00 per sinistro, e per le sole controversie che insorgano e debbano essere trattate in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx.
Art. 2.3 - Estensioni di garanzia
- Salute e sicurezza sul lavoro
La garanzia viene prestata a favore dell'Azienda Contraente nelle persone dei Legali Rappresentanti, dei Dirigenti e dei Preposti, alle attività di cui al Decreto Legislativo 81/08, nell'esercizio delle proprie funzioni con riferimento all'attuazione delle disposizioni contenute nel richiamato Decreto legislativo, nella normativa pregressa e nelle successive modifiche, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
In tale ambito l'assicurazione si riferisce a:
• la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi;
• la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera in caso di proscioglimento o di assoluzione con decisione passata in giudicato, oppure in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa;
• la difesa in sede amministrativa;
• la difesa in sede civile contro pretese risarcitorie avanzate da parte di dipendenti o da parte di terzi per avvenuta violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro; tale garanzia opera esclusivamente in presenza di una polizza di Responsabilità Civile, ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che é dovuto dalla stessa (art. 1917 del Codice Civile, terzo comma). Qualora la copertura di Responsabilità Civile, pur esistente, non sia operante, la garanzia è prestata a primo rischio.
- Tutela dei dati personali
La garanzia viene prestata a favore dell'Azienda Contraente nelle persone del Titolare, dei Responsabili del Trattamento dei dati e degli Incaricati, alle attività di cui al Decreto Legislativo 196/2003, nell'esercizio delle proprie funzioni con riferimento all'attuazione delle disposizioni contenute nel richiamato Decreto legislativo, nella normativa pregressa e nelle successive modifiche, riguardanti la tutela dei dati personali.
In tale ambito l'assicurazione si riferisce a:
• la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi;
• la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi.Tale garanzia opera in caso di proscioglimento o di assoluzione con decisione passata in giudicato, oppure in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa;
• la difesa nei procedimenti instaurati innanzi al Garante per il rispetto del trattamento dei dati personali, compresi gli oneri per la fase successiva di opposizione;
• la difesa in sede civile contro pretese risarcitorie avanzate da terzi per avvenuta violazione degli obblighi in materia di trattamento dei dati personali; tale garanzia opera esclusivamente in presenza di una polizza di Responsabilità Civile, ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che é dovuto dalla stessa (art. 1917 del Codice Civile, terzo comma). Qualora la copertura di Responsabilità Civile, pur esistente, non sia operante, la garanzia è prestata a primo rischio.
-Tutela alimentare
La garanzia viene prestata a favore dell'Azienda contraente nelle persone dei Legali Rappresentanti e del Responsabile per l'attuazione del Decreto Legislativo 193/07 nell'esercizio delle proprie funzioni, con riferimento all'attuazione delle disposizioni contenute nel richiamato Decreto legislativo, nella normativa pregressa e nelle successive modifiche, riguardanti l'igiene alimentare.
In tale ambito l'assicurazione si riferisce a:
• la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi;
• la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi.Tale garanzia opera in caso di proscioglimento o di assoluzione con decisione passata in giudicato, oppure in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa;
• la difesa in sede amministrativa.
• la difesa in sede civile contro pretese risarcitorie avanzate da terzi per avvenuta violazione degli obblighi in materia di igiene alimentare; tale garanzia opera esclusivamente in presenza di una polizza di Responsabilità Civile, ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che é dovuto dalla stessa (art. 1917 del Codice Civile, terzo comma). Qualora la copertura di Responsabilità Civile, pur esistente, non sia operante, la garanzia è prestata a primo rischio.
- Tutela dell'ambiente
La garanzia viene prestata a favore dell'Azienda Contraente nelle persone dei Legali Rappresentanti e del Responsabile specificamente delegato alle attività di cui al Decreto Legislativo 152/06, nell'esercizio delle proprie funzioni e con riferimento all'attuazione delle disposizioni contenute nel richiamato Decreto legislativo, nella normativa pregressa e nelle successive modifiche, riguardante l'osservanza di tutte le misure necessarie per lo smaltimento dei rifiuti.
In tale ambito l'assicurazione si riferisce a:
• la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi;
• la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera in caso di proscioglimento o di assoluzione con decisione passata in giudicato, oppure in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa;
• la difesa in sede amministrativa.
• la difesa in sede civile contro pretese risarcitorie avanzate da terzi per avvenuta violazione degli obblighi in materia di igiene alimentare; tale garanzia opera esclusivamente in presenza di una polizza di Responsabilità Civile, ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che é dovuto dalla stessa (art. 1917 del Codice Civile, terzo comma). Qualora la copertura di Responsabilità Civile, pur esistente, non sia operante, la garanzia è prestata a primo rischio.
- Cauzione penale all'estero
La Società provvede all'anticipazione di una cauzione fino ad un massimo di Euro 10.000,00, per ottenere la libertà provvisoria dell'Assicurato, in caso di un evento avvenuto all'estero indennizzabile a termini di polizza.
L'Assicurato rimborserà la cauzione versata dalla Società entro il trentesimo giorno dalla sentenza e comunque entro tre mesi dalla data di versamento della cauzione.
- Procedimenti arbitrali
La garanzia si intende, altresì, prestata per le controversie contrattuali, la cui soluzione venga deferita a commissioni arbitrali in genere, semprechè il valore in lite sia superiore a Euro 2.500,00 con franchigia fissa a carico dell'assicurato di Euro 1.500,00. La garanzia si intende prestata esclusivamente a condizione che il ricorso all'arbitrato sia previsto nel contratto stipulato con il fornitore, restando invece espressamente esclusi i casi in cui il ricorso all'arbitrato stesso sia concordato in data o in documenti successivi.
Art. 2.4 - Validità territoriale
Le garanzie prestate con la presente polizza sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa.
Sono comunque esclusi dalla copertura di polizza gli oneri di assistenza tragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.
Art. 2.5 - Esclusioni
Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell'Art. “Persone e rischi assicurati” della garanzia in oggetto, l'assicurazione non é prestata per:
• controversie derivanti da fatto doloso dell'Assicurato fatto salvo quanto disposto in merito dall'Art.2.2 “Persone e rischi assicurati”, per la difesa nei procedimenti penali;
• controversie conseguenti a tumulti popolari, fatti bellici, rivoluzioni, atti di vandalismo o di terrorismo, terremoto, alluvione, scioperi e serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive;
• controversie con Istituti di Assicurazione Previdenziali e Sociali, limitatamente a controversie per il pagamento di contributi ed oneri;
• controversie in materia di diritto amministrativo e/o innanzi agli organi della Giustizia amministrativa, fatto salvo quanto previsto in merito dagli artt. 2.3;
• controversie in materia di diritto di famiglia e delle successioni;
• vertenze ex art. 28 Statuto dei Lavoratori (comportamento antisindacale) e in materia di licenziamenti collettivi;
• controversie in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, rapporti tra soci ed amministratori e le controversie derivanti da contratti di agenzia;
• controversie di valore inferiore a Euro 250,00;
L'assicurazione non vale, inoltre, nell'ambito della circolazione stradale:
• se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
• se per il veicolo non è stato adempiuto l'obbligo di assicurazione di responsabilità civile verso terzi;
• se il veicolo viene utilizzato in difformità dagli usi previsti in sede di immatricolazione;
• se il conducente ha commesso l'illecito sotto l'influenza di stupefacenti (art.187 ), o se, in seguito ad incidente, non ha adempiuto gli obblighi previsti dall'art. 189 del codice della strada per quanto riguarda l'adempimento dell'obbligo di fermarsi, l'omissione di soccorso, il rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate;
• se la controversia ha per oggetto danni derivati dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità indette dall'ACI (Automobile Club Italiano) o dalla FMI (Federazione Motoristica Internazionale).
Art. 2.6 Determinazione del massimale
Le garanzie della presente polizza operano fino alla concorrenza del massimale di Euro 40.000,00 per ogni evento.
Art. 2.7 - Regolazione del premio
Il premio viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza determinato sulla base delle dichiarazioni dell'Assicurato ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o frazione di anno o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza. In caso di variazione del rischio nel corso
del periodo assicurativo l'Assicurato è tenuto a comunicare alla Società gli estremi della variazione stessa per la quale il premio relativo verrà corrisposto secondo le modalità di seguito indicate.
A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o frazione di anno o della minor durata del contratto, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società l'indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza.
La Società provvederà alla regolazione del premio mediante appendice con accredito o addebito pari alla differenza fra il premio preventivato esposto in polizza e quello consuntivo, fermo il premio minimo comunque acquisito.
Parametri per il calcolo del premio:
Opzione C:
Euro 1020,00 premio minimo di Polizza fino a n. 5 dipendenti
Euro 110,00 per ogni ulteriore dipendente dal sesto al quindicesimo compreso; Euro 60,00 per ogni ulteriore dipendente dal quindicesimo al centesimo compreso;
Euro 40,00per ogni ulteriore dipendente dal centunesimo al duecentocinquantesimo compreso.
Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 15 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società.
Le regolazioni passive verranno conteggiate al netto delle imposte.
Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva, e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.
Per i contratti scaduti, se l'Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non é obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari.
Il premio lordo anticipato per la successiva annualità in scadenza sarà aggiornato sulla base dell'ultimo consuntivo denunciato.