Condizioni Generali di Vendita
Condizioni Generali di Vendita
X. Xxxxxxxxx ed oggetto delle Condizioni Generali di Vendita
1. XXXX0.xxx GmbH, Xxxxxxxxxxx. 00, 00000 Xxxxxxx, amministra il sito internet xxx.xxxx0.xxx (di seguito, “Portale”) attraverso cui AUTO1 Group Operations SE, Xxxxxxxxxxx. 00, 00000 Xxxxxxx (società registrata presso il Tribunale Amtsgericht di Berlino-Charlottenburg con numero di registrazione HRB 229440 B; di seguito, “AUTO1”) svolge la propria attività commerciale di compravendita di autoveicoli usati. La compravendita di autoveicoli tramite il Portale si intende rivolta in via esclusiva a rivenditori auto.
2. Solo i rivenditori auto (di seguito, “Acquirenti”) registrati nel Portale sono autorizzati ad acquistare autoveicoli tramite il Portale stesso. I termini e condizioni di uso del Portale (“Condizioni Generali di Utilizzo dei servizi offerti nel sito-web xxx.xxxx0.xxx”) regolano l’uso del Portale.
3. Proprietari e venditori in xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxxx sono AUTO1 European Cars B.V., Xxxxxxxxxxxxx 00, 0000 XX Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx (iscritta al locale registro delle imprese con numero di registrazione 856915361), AUTO1 Car Export S.r.l., Viale del Commercio 56, Verona, Italia (iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Verona con numero di registrazione c.f./p.iva 04927470239), AUTO1 Car Trade S.r.l., Viale del Commercio 56, Verona, Italia (iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Verona con numero di registrazione c.f./p.iva 04927460230) ovvero AUTO1 Italia Commercio S.r.l., Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx 0, Xxxxxx, Xxxxxx (iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Milano con numero di registrazione c.f./p.iva 09487630965) (ciascuna singolarmente, il “Venditore“ o, collettivamente, i “Venditori“). XXXX0.xxx GmbH e i Venditori fanno parte del gruppo societario AUTO1 (di seguito, “AUTO1 Group”).
4. Nell’ambito dell’attività di compravendita di veicoli per mezzo del Portale, AUTO1 fornisce una serie di altri servizi ad essa funzionali, quali la gestione degli ordini, la movimentazione degli autoveicoli e della relativa documentazione nonché, ove richiesto, l’organizzazione del trasporto degli stessi, direttamente o tramite vettori terzi (di seguito, “Servizi Aggiuntivi relativi al veicolo”).
5. Le presenti Condizioni Generali di Vendita regolano tutti i rapporti contrattuali in essere tra l’Acquirente, i Venditori e AUTO1. I Venditori, gli Acquirenti e AUTO1 accettano espressamente di sottoporsi esclusivamente alle presenti Condizioni Generali di Vendita, indipendentemente da eventuali Condizioni Generali predisposte dall’Acquirente. Nessun altra condizione generale di vendita - in particolare se diversa o contrastante con le regole previste nelle presenti Condizioni Generali di Vendita - verrà accettata dai Venditori e da AUTO1. L’accettazione di altre condizioni generali di vendita si riterrà invalida ed
inefficace se non espressamente approvata per iscritto dal Venditore o da AUTO1.
6. Con la registrazione al Portale l’Acquirente accetta espressamente le presenti Condizioni Generali di Vendita. I Venditori e AUTO1 si riservano il diritto di modificare ed integrare in qualsiasi momento e senza preavviso alcuno il contenuto delle Condizioni Generali di Vendita.
7. Le Condizioni Generali di Vendita sono pubblicate sul Portale e sono sempre consultabili da parte dell’utenza, unitamente alla possibilità di accedere alla versione stampabile. L’attuale versione delle Condizioni Generali è liberamente consultabile e scaricabile nella homepage del sito xxx.xxxx0.xxx.
8. Si rappresenta che le società Auto1 Car Trade S.r.l. e Auto1 Car Export S.r.l. acquistano veicoli ai sensi dell’art. 7.2 della legge 130/1999, finanziando l’acquisto mediante l’emissione di titoli in conformità alla suddetta legge. Per l’effetto, ogni veicolo acquistato costituisce un patrimonio separato a tutti gli effetti rispetto a quello di Auto1 Car Trade S.r.l. e Auto1 Car Export
S.r.l. conformemente all’art. 7.2, comma 1, della legge 130/1999. Su ciascun patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di qualsiasi creditore diverso dai portatori dei titoli emessi rispettivamente da Auto1 Car Trade S.r.l. e Auto1 Car Export S.r.l. e degli altri soggetti indicati ai sensi della suddetta previsione di legge.
9. Si rappresenta altresì che, nello svolgimento delle attività previste dalle presenti Condizioni Generali di Vendita, Auto1 Car Trade S.r.l. e Auto1 Car Export S.r.l. si avvarranno del supporto fornito loro dalla società Noi Compriamo Xxxx.xx S.r.l. in qualità di gestore (“portfolio manager”) nel contesto delle rispettive operazioni di cartolarizzazione ai sensi del sopra citato art. 7.2 della legge 130/1999.
B. Condizioni Generali di Vendita
I. Procedura d’acquisto
1. Il Portale è suddiviso nelle seguenti modalità di acquisto: “Compra Subito”, “Asta 24h”, “Asta Cliente” e “Asta Catalogo” (di seguito, “Modalità di acquisto“). In ciascuna Modalità di acquisto, i veicoli sono presentati e descritti singolarmente (di seguito: "Inserzione"). In ogni Inserzione, l'Acquirente può presentare offerte di acquisto in conformità alle regole di ciascuna Modalità di acquisto. La catalogazione e la descrizione delle autovetture sul Portale non costituiscono offerta al pubblico bensì semplici inviti a contrarre (c.d. invitatio ad offerendum).
2. Dopo aver visionato gli autoveicoli nel Portale, gli Acquirenti – ove interessati all’acquisto di uno di essi – possono procedere con un’offerta nel rispetto delle regole previste per ciascuna delle richiamate modalità d’acquisto, il tutto specificando la somma che sono disposti ad offrire per l’acquisto dell’autoveicolo prescelto. L’offerta è vincolante per l’Acquirente che, così facendo, si impegna con il Venditore ad acquistare l’autoveicolo
alla cifra proposta. L’Acquirente resta vincolato alla propria offerta d’acquisto per un periodo di 7 giorni a decorrere dalla data di proposizione della stessa (di seguito, “Periodo di irrevocabilità dell’offerta”). Se il Periodo di irrevocabilità dell’offerta termina di domenica o in altro giorno festivo, tale termine sarà prorogato automaticamente al primo giorno non festivo che segue.
3. Se entro il termine ultimo previsto nel Periodo di irrevocabilità dell’offerta l’Acquirente non riceverà alcuna comunicazione di formale accettazione dell’offerta, quest’ultima non dovrà più ritenersi vincolante.
4. Il contratto di compravendita dovrà ritenersi perfezionato a partire dal momento in cui il Xxxxxxxxx accetta l’offerta dell’Acquirente. Fatto salvo quanto previsto al successivo punto (5) della presente Sezione, il contratto di compravendita si considera a tutti gli effetti perfezionato e vincolante per le parti a partire dal momento in cui il Venditore comunica al promittente acquirente la propria accettazione inviando un’email avente valore di Conferma d’ordine. A partire dal momento della ricezione (Zugang) da parte dell’Acquirente della Conferma d’ordine, il contratto dovrà ritenersi perfezionato, efficace e vincolante (vedi sotto).
5. Nel caso in cui la documentazione dell’autoveicolo non sia ancora nella disponibilità del Venditore alla data di scadenza del Periodo di irrevocabilità dell’offerta a causa di ritardi nella gestione della pratica da parte del precedente venditore o della banca che ne ha finanziato il precedente acquisto, Xxxxxxxxx e Acquirente accettano che la scadenza del Periodo venga prorogata di 30 giorni. Durante tale periodo di tempo l’autoveicolo continuerà ad essere visibile all’Acquirente nel Portale, alla sezione “I Miei Ordini” del suo profilo personale. I punti (2, terza e quarta frase), (3) e (4) dovranno essere letti conformemente a quanto stabilito nel presente punto.
6. Diritti e obblighi derivanti dal contratto di compravendita saranno soggetti alle presenti Condizioni Generali di Vendita, nella versione vigente al momento di conclusione del singolo contratto.
II. Accesso ai servizi
1. I Venditori potranno introdurre nuovi servizi in formato elettronico (tools) utili ai fini di velocizzare le procedure e di rendere possibile la personalizzazione dei contratti (ove necessario, anche coinvolgendo soggetti terzi). L’Acquirente si impegna ad utilizzare tali servizi unicamente per il pagamento del prezzo d’acquisto, per il ritiro ed il trasporto dell’autoveicolo, per i reclami e per le restanti funzioni espressamente previste.
2. L’Acquirente è tenuto a mantenere aggiornati i dati inseriti nel proprio profilo personale del Portale, in particolare la propria Partita IVA.
III. Pagamento del prezzo e rimborso dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.)
1. L’Acquirente dovrà pagare il prezzo d’acquisto per intero senza applicare alcuna detrazione. I dettagli relativi al prezzo di acquisto saranno visualizzabili nella relativa Conferma d’ordine.
2. Il prezzo d’acquisto sarà immediatamente dovuto a seguito della conclusione del contratto di compravendita. L’Acquirente dovrà pagare il prezzo d’acquisto, con effetto liberatorio (schuldbefreiende Wirkung), immediatamente dopo aver ricevuto la Conferma d'ordine, tramite cui il Venditore conferma il perfezionamento della compravendita. Il pagamento del prezzo dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente specificato nella Conferma d’ordine. L’Acquirente sarà ritenuto inadempiente (Verzug) qualora non effettui il pagamento del prezzo entro tre giorni lavorativi (Werktage) dalla ricezione della Conferma d'ordine. A tal proposito, sarà applicato l’articolo 286 del Codice Civile Tedesco (Bürgerliches Gesetzbuch - BGB) (di seguito, “BGB”).
3. Nel caso in cui l’Acquirente non provveda al pagamento del prezzo indicato nel contratto di compravendita entro i termini concordati, sarà tenuto a corrispondere al Venditore, in unica soluzione, una penale contrattuale pari ad EURO 250,00 (netti) o il maggior importo pari al 5% del prezzo d’acquisto. Nel caso di ritardi nel pagamento non addebitabili alla condotta dell’Acquirente, non verrà applicata alcuna penale. In caso di contestazioni circa l’ammontare della penale contrattuale, le parti concordano che la questione debba essere devoluta all'autorità giudiziaria esclusivamente competente ai sensi della Sezione D, Paragrafo IV, punto (6) delle presenti Condizioni Generali di Contratto.
4. È vietato il pagamento parziale del prezzo d'acquisto. Nel caso in cui il rivenditore esegua pagamenti parziali nonostante l'espresso divieto, gli importi pagati verranno detratti dal credito del Venditore nel seguente ordine: prezzo di acquisto, Commissioni d'asta, Servizi Aggiuntivi relativi al veicolo, altre spese. Qualora il rivenditore effettui pagamenti parziali, sarà tenuto a corrispondere al Venditore, in unica soluzione, una penale contrattuale pari ad EURO 250,00 (netti) o il maggior importo pari al 5% del prezzo d’acquisto. Il Venditore si riserva il diritto di presentare e far valere eventuali danni eccedenti tale importo. Nel caso in cui l'importo della penale contrattuale sia ritenuto inadeguato, le parti convengono che il Foro competente ai sensi della Sezione D IV Nr. 6 determinerà a sua esclusiva discrezione tale importo.
5. A fronte di eventuali contestazioni da parte del Venditore, l’Acquirente non potrà far valere alcun diritto di compensazione o di ritenzione, a meno che tali contestazioni siano state espressamente accettate da parte del Venditore o l’autorità giudiziaria si sia pronunciata sul punto con decisione definitiva e vincolante per le parti (rechtskräftig). In particolare, l’Acquirente non potrà rifiutarsi di pagare quanto dovuto eccependo altre contestazioni, reali o presunte, nei confronti del Venditore in riferimento ad altri rapporti contrattuali (compresi altri contratti di compravendita).
6. Ove l’Acquirente non provvedesse al pagamento entro i termini previsti (Zahlungverzug), il Venditore sarà legittimato a risolvere il contratto di
compravendita. Una volta dichiarata la risoluzione - anche solo tramite l’invio di una nota di credito o documento di storno all’Acquirente (Stornobeleg) - il Venditore avrà diritto di porre nuovamente in vendita le autovetture oggetto di tale compravendita. L’Acquirente, invece, sarà tenuto a pagare al Venditore, in unica soluzione, una penale contrattuale pari ad EURO 250,00 o il maggior importo pari al 5% del prezzo d’acquisto per ogni contratto di compravendita risolto, il tutto a titolo di risarcimento del danno subito a seguito della risoluzione e della conseguente necessità di rimettere in vendita l’autoveicolo. L’Acquirente non sarà tenuto al risarcimento o sarà tenuto a versarlo in misura ridotta ove provi che il Venditore non ha subito un danno o che il danno subito è di valore inferiore rispetto a quanto richiesto a tale titolo dal Venditore. Nel caso in cui il Venditore rivenda l’autoveicolo ad un prezzo inferiore rispetto a quello concordato nella precedente compravendita oggetto di risoluzione, tale somma potrà essere richiesta all’Acquirente a titolo di ulteriore danno subito. In caso di risoluzione del contratto, l’importo incassato dal Venditore verrà restituito all’Acquirente previa deduzione di eventuali penali maturate ai sensi del punto (3) del presente Paragrafo. Nel caso in cui l’Acquirente non provveda al pagamento dell’importo richiesto entro 5 giorni lavorativi, il Venditore potrà immediatamente agire in giudizio nei suoi confronti (Mahnverfahren) per recuperare il credito. Il Venditore si riserva espressamente il diritto di agire nuovamente nei confronti dell’Acquirente in presenza di ulteriori danni derivanti dal mancato pagamento del prezzo di vendita.
7. Se il contratto di compravendita concluso tra l'Acquirente e il Venditore è considerabile come acquisizione intracomunitaria ai sensi del § 1a della Legge Tedesca sull'Imposta sul Valore Aggiunto (Umsatzsteuergesetz), oppure qualora l'Acquirente esporti il veicolo fuori dall'UE, il rispettivo Venditore rimborserà l'imposta sul valore aggiunto all'Acquirente e emetterà una nuova fattura, a condizione che l'Acquirente fornisca al rispettivo Venditore o AUTO1 i documenti necessari (secondo la legge del rispettivo paese) entro 3 mesi dalla consegna (Sezione B, Paragrafo IV) o in caso di trasporto (Sezione C, Paragrafo II) entro 3 mesi dalla spedizione (data di uscita merce). Qualora l'Acquirente presenti la richiesta di rimborso o i documenti necessari a processarla dopo la scadenza del periodo di 3 mesi, il rispettivo Venditore avrà il diritto di addebitare una penale come segue per l'esecuzione del rimborso:
- 250,00 EURO (netti) se l'importo rimborsabile è pari o superiore a EURO 1.000,00;
- 150,00 EURO (netti) se l'importo rimborsabile è inferiore a EURO 1.000,00.
Per quanto possibile, questa penale sarà compensata con l'importo del rimborso.
8. In caso di veicoli venduti in regime IVA del margine, non è previsto alcun rimborso dell'IVA.
IV. Consegna e ritiro
1. A seguito del perfezionamento del contratto di compravendita, ogni rischio e responsabilità connessi all’autoveicolo, in particolare i rischi di perimento e deterioramento del bene venduto, si trasferiranno in capo all’Acquirente. Sarà responsabilità dell’Acquirente provvedere al ritiro dell’autoveicolo nel luogo indicato. Il Venditore si riserva il diritto di spostare l’autoveicolo (per ragioni di natura logistica e sino al momento dell’effettivo ritiro da parte dell’Acquirente) nel centro di stoccaggio più vicino al luogo dove si trovava al momento della compravendita. Una volta perfezionata la vendita e formalizzata dall’Acquirente la richiesta di ritiro del veicolo, il Venditore provvederà ad inviargli tutte le informazioni necessarie, in particolare, il luogo di ritiro, i relativi orari di apertura e la prima data utile al medesimo (di seguito, “Ordine di Rilascio”). La richiesta di ritiro dell’autoveicolo da parte dell’Acquirente dovrà essere inviata al Venditore almeno 24 ore prima della data in cui si intende ritirarlo. Non è possibile procedere al ritiro dell’autoveicolo in assenza di previa richiesta.
2. L’Acquirente dovrà ritirare l’autoveicolo acquistato presso il luogo indicato nell’Ordine di Rilascio entro 3 giorni lavorativi dalla data specificata nel medesimo.
3. Nel caso in cui l’Acquirente non provveda al ritiro dell’autoveicolo nei termini di cui al punto (2), il Venditore avrà facoltà di applicare all’Acquirente spese di custodia pari a15,00EURO netti al giorno per ogni veicolo acquistato e non ancora ritirato. L’Acquirente non sarà tenuto a pagare le spese di custodia ove provi che il Xxxxxxxxx non abbia subito danni economici o non abbia subito danni tali da giustificare l’ammontare indicato. Il Venditore si riserva la facoltà di trattenere l’autoveicolo fin quando le spese di custodia maturate non risulteranno interamente pagate.
4. Ove necessario ai fini del ritiro dell’autoveicolo, il Venditore dovrà garantire all’Acquirente la possibilità di accedere al centro logistico o al diverso luogo indicato nell’Ordine di Rilascio.
5. Al momento del ritiro, l’Acquirente sarà tenuto a ispezionare l’autoveicolo ai fini di verificare la corrispondenza del numero di telaio (di seguito, “VIN
– vehicle identification number”), la presenza di vizi non previamente denunciati dal Venditore e di tutti gli accessori inclusi nel prezzo di vendita. Nel caso vengano riscontrati danni non previamente denunciati o la mancanza di uno o più accessori, l’Acquirente dovrà annotare quanto rilevato nel documento sottoscritto contestualmente al ritiro dell’autoveicolo. L’Acquirente dovrà rispettare le condizioni di ritiro previste dal centro logistico indicato dal Venditore. Premesso quanto sopra, l’Acquirente è tenuto a denunciare i vizi e l’assenza di accessori ai sensi della Sezione B, Paragrafo VIII delle presenti Condizioni Generali di Contratto. L'obbligo di notificare al Venditore eventuali difetti non viene adempiuto annotando quanto rilevato nel documento sottoscritto contestualmente al ritiro dell’autoveicolo.
6. Se l’Acquirente non ottempera al suo obbligo contrattuale di verificare la corrispondenza del numero di telaio e ritira un autoveicolo diverso da quello indicato nel contratto di compravendita, sarà tenuto a pagare al Venditore una penale contrattuale pari a 200,00 EURO netti. Ciò non si applica se l'Acquirente non è responsabile per l'errato ritiro. Nel caso in cui l'importo della penale contrattuale sia ritenuto inadeguato, le parti concordano che il tribunale esclusivamente competente ai sensi della Sezione D, Paragrafo IV, punto (6) determinerà a sua esclusiva discrezione tale importo.
7. Inoltre, l’Acquirente sarà tenuto a risarcire ad AUTO1 ed al Venditore ogni ulteriore danno presente e futuro causato dal ritiro dell’autoveicolo sbagliato (es. spese di trasporto per la riconsegna nel luogo concordato e risarcimento del danno subito dal legittimo proprietario dell’autoveicolo). In alternativa, l’Acquirente potrà decidere di farsi carico a proprie spese della riconsegna dell'autoveicolo nel luogo indicato.
8. Qualora il centro logistico o il diverso luogo indicato per il ritiro sia inaccessibile per eventi di forza maggiore o altri eventi imprevedibili, non riconducibili alla volontà del Venditore (es. manifestazioni, scioperi ecc.), e tali eventi rendano momentaneamente inattuabile il ritiro dell’autoveicolo, i relativi termini verranno prorogati per un numero di giorni pari alla durata dell’impedimento, in ogni caso, non oltre una settimana dal termine concordato.
V. Riserva di proprietà (Eigentumsvorbehalt)
1. Fin quando l’Acquirente non avrà adempiuto integralmente le proprie obbligazioni, in particolare il pagamento del prezzo totale indicato nella Conferma d’ordine, il Venditore manterrà il diritto di proprietà dell’autoveicolo venduto e dei suoi accessori, oltre a tutti i diritti che ne derivano.
2. Durante l’esercizio della riserva di proprietà, il Venditore sarà legittimato a trattenere il Certificato di Proprietà (Fahrzeugbrief) dell’autoveicolo.
3. Durante l’esercizio della riserva di proprietà, l’autoveicolo dovrà essere comunque custodito con la dovuta diligenza dall’Acquirente.
VI. Vizi (Mängel)
1. Gli Acquirenti non potranno presentare reclami aventi ad oggetto i vizi dei veicoli compravenduti. Non è possibile presentare reclami aventi ad oggetto le qualità dell’autoveicolo, in particolar modo ove tali vizi siano dovuti alla normale usura. L’esclusione di qualsiasi garanzia vale anche per il periodo di tempo intercorrente tra il perfezionamento del contratto di compravendita e la consegna dell’autoveicolo.
2. La definizione di difetto materiale oggettivo prevista dal § 434 par. 3 BGB non si applica.
3. Le informazioni sull’autoveicolo contenute nella sua descrizione alla voce "Dati dell’auto relativi al numero identificativo del telaio” (VIN)" (Fahrzeugdaten laut Identifikationsnummer) saranno fornite al Venditore da fornitori terzi (DAT). È esclusa ogni responsabilità sulla correttezza di tali informazioni. In particolare, le informazioni in questione non devono considerarsi ad alcun titolo vincolanti ai fini della valutazione delle caratteristiche del bene venduto (Beschaffenheitsvereinbarung).
4. Il Venditore è l'unico responsabile delle specifiche del veicolo. L'elenco di eventuali danni non costituisce un accordo definitivo sulla qualità della merce (Beschaffenheitsvereinbarung). Il chilometraggio effettivo dei veicoli potrebbe essere leggermente superiore al chilometraggio dichiarato a causa di spostamenti necessari nei centri logistici (es. custodia, predisposizione per il trasporto, ecc.).
5. Tutte le informazioni riportate nella sezione "Informazioni sul giro di prova" sono il risultato delle impressioni visive e uditive acquisite durante il breve giro di prova secondo gli standard di qualità interni di AUTO1. Pertanto, tali informazioni non potranno essere considerate una promessa sulle qualità del bene venduto (Beschaffenheitsvereinbarung). Generalmente non viene eseguita alcuna ispezione del sottoscocca del veicolo.
6. Le eccezioni richiamate ai punti 1 e 3 non si applicano qualora il Venditore abbia dolosamente (Arglist) taciuto all’Acquirente i vizi della cosa, oppure qualora pervengano richieste di risarcimento fondate su gravi negligenze e inadempimenti contrattuali da parte del Venditore o di chi agisce in suo nome (Erfüllungsgehilfen) o in base a sue istruzioni (Verrichtungsgehilfen). Si fa inoltre presente che le eccezioni dei punti 1 e 3 non si applicheranno ove le contestazioni abbiano ad oggetto danni fisici o più in generale menomazioni dei diritti alla vita o alla salute delle persone coinvolte.
7. Qualora, in via del tutto straordinaria, sia stata concessa la risoluzione del contratto (Rückabwicklung) con contestuale riconsegna dell’autoveicolo al Venditore, l’Acquirente sarà tenuto a versare al Venditore una somma a titolo di indennizzo d’uso ogniqualvolta abbia percorso più di 000 xx (xxxxx 00 xxxxxx). Tale somma dovrà determinarsi in via equitativa sulla base del numero di chilometri percorsi. La somma dovuta al Venditore a titolo di usura del veicolo potrà essere detratta dalla somma dovuta all’Acquirente a titolo di restituzione del prezzo d’acquisto.
8. Fatto salvo il punto (6), qualsiasi reclamo dell’Acquirente si prescrive entro un anno dall'inizio del periodo di prescrizione legale.
9. L’Acquirente non potrà addebitare al Venditore le spese per la custodia dell’autoveicolo ed ogni altra spesa sostenuta per l’esecuzione del contratto.
10. Qualsiasi scioglimento o risoluzione di singoli contratti di compravendita è regolata dal presente punto (10). Oltre alla riconsegna dell’autoveicolo presso la filiale AUTO1 più vicina o nel diverso luogo indicato dal Venditore, l’Acquirente dovrà inviare al Venditore una fotografia attuale del contachilometri dell’autoveicolo; dovrà inoltre restituire la documentazione dell’autoveicolo, le chiavi di riserva e tutti i relativi accessori. L’Acquirente dovrà adempiere alle presenti obbligazioni nel termine di 3 giorni lavorativi dalla data di risoluzione del contratto (Werktage), il termine sarà di 5 giorni in caso di spedizioni/trasporti internazionali. Ove l’Acquirente non provveda a tali obbligazioni nei termini indicati, il Venditore avrà facoltà di addebitare spese di custodia pari ad 15,00 EURO netti per ogni giorno di ritardo, salvo che l’Acquirente provi che il Venditore non abbia subito alcun danno o che il danno emergente sia quantificabile in una somma inferiore a quella richiesta a titolo di spese di custodia. Successivamente alla riconsegna dell’autoveicolo, della sua documentazione e di eventuali chiavi e accessori, il Venditore dovrà rimborsare all’Acquirente il prezzo d’acquisto al netto di quanto, eventualmente, dovuto a titolo di indennizzo d’uso e/o spese di custodia.
VII. Reclami
1. Al momento del ritiro l’Acquirente dovrà, senza ritardo alcuno (unverzüglich), verificare lo stato dell’autoveicolo e quello dei suoi accessori e, ove vengano rilevati dei vizi, annotarli nel documento di consegna o in ogni altro documento ad esso equiparabile ricevuto in sede di consegna. Entro 1 giorno lavorativo dalla scoperta dei vizi, l’Acquirente dovrà segnalarli al Venditore tramite i servizi elettronici reperibili nella sezione del Portale dedicata (di seguito, “Notifica Vizi“. I relativi servizi elettronici di seguito, “Strumenti di reclamo”). Ogni “Notifica Vizi“ può contenere la segnalazione di più vizi, qualora presenti. I reclami presentati oltre i termini o notificati con altre modalità (es. reclami comunicati di persona o al telefono) non verranno presi in considerazione. La mancata Notifica Vizi da parte dell’Acquirente equivale ad una dichiarazione di accettazione dello stato d’uso dell’autoveicolo e dei suoi accessori, salvo in caso di vizi occulti non riconoscibili tramite un’ispezione effettuata secondo i canoni di diligenza professionale. Non è dovuta alcuna garanzia in presenza di vizi facilmente riconoscibili in sede di ritiro/consegna e non debitamente annotati nel Foglio di pickup o nella documentazione ad esso equiparabile ricevuta al momento della consegna.
2. In presenza di vizi non rilevabili dall’Acquirente al momento della consegna dell’autoveicolo e manifestatisi in un momento successivo, l’Acquirente dovrà denunciare tali vizi al Venditore entro 1 giorno lavorativo dalla data della loro scoperta. In caso di mancata denuncia del vizio da parte
dell’Acquirente nel termine di cui sopra, tale condotta sarà equiparabile ad una dichiarazione di accettazione dello stato d’uso dell’autoveicolo a prescindere dai vizi. Le presenti regole non trovano applicazione nel caso in cui il vizio sia stato dolosamente occultato dal Venditore, da suoi impiegati o da qualunque altro soggetto da esso delegato.
3. Entro 7 giorni dalla richiesta da parte del Venditore, l’Acquirente dovrà fornire le prove del vizio caricando la relativa documentazione tramite gli “Strumenti di reclamo” reperibili nel Portale. Se l’Acquirente non soddisfa tale richiesta entro i termini, la sua condotta omissiva varrà come accettazione implicita dello stato in cui si trova il veicolo ed i relativi accessori.
4. Una volta esaminati i vizi, il Venditore comunicherà per iscritto all’Acquirente l’esito del reclamo. Il Venditore ha il diritto di detrarre un importo netto di EURO 250,00 (di seguito la “Detrazione“) dall'importo totale del danno di ogni Notifica Vizi presentata dall'Acquirente, qualora l'importo totale dei danni superi la Detrazione ed il relativo Venditore decida di indennizzare l'Acquirente. Ciò vale anche, mutatis mutandis, se il Venditore e l'Acquirente concordano la risoluzione del contratto di acquisto e il prezzo di acquisto più i Costi di cui alla Sezione C punto (2) superano l'importo della Detrazione.
5. L’assenza di uno o più degli accessori promessi dal Venditore è qualificabile come vizio. In tal caso, si applicheranno mutatis mutandis i punti dall’(1) al (4).
C. Condizioni Generali di AUTO1
I. Spese e Commissioni d'asta
1. L’Acquirente sarà tenuto a pagare un corrispettivo per i costi dei Servizi Aggiuntivi relativi al veicolo (indicati nelle presenti Condizioni Generali come “Commissioni d'asta”). Tale corrispettivo varierà in base al prezzo d’acquisto dell’autoveicolo ed il relativo importo sarà specificato nella Conferma d'ordine alla voce “Commissione per l’asta“, secondo il seguente listino prezzi.
2. Sono a carico dell’Acquirente i costi sostenuti da AUTO1 per tutti gli altri servizi correlati alla vendita dell’autoveicolo (indicati nelle presenti Condizioni Generali come “Spese”). L’ammontare delle Spese sarà indicato nel listino prezzi.
3. Le Commissioni d’asta e le altre Spese verranno specificate nella Conferma d’ordine e dovranno essere corrisposte dall'Acquirente sul conto corrente bancario specificato nella Conferma d'ordine indicante il prezzo totale del veicolo.
4. Per quanto riguarda il pagamento delle Spese e delle Commissioni d’asta si rimanda integralmente alla Sezione B, Paragrafo III, punti (1), (2), (4), (6) e (7). Tali somme sono dovute a far data dal perfezionamento del contratto di compravendita.
5. Qualora l’Acquirente abbia richiesto il trasporto dell’autoveicolo ai sensi della Sezione C - Paragrafo II, le spese di trasporto verranno fatturate all’Acquirente da AUTO1. L’importo dovuto a titolo di costi di trasporto dovrà essere comunicato all’Acquirente da AUTO1 in anticipo. Nel caso in cui il pagamento del prezzo d’acquisto sia dovuto nell’immediatezza dell’acquisto ai sensi della Sezione B – Paragrafo III punto (2), l’Acquirente sarà considerato inadempiente (Verzug) ai sensi dell’articolo 286 BGB alla scadenza dei 3 giorni successivi alla data di ricevimento della Conferma di Richiesta Trasporto. Nel caso l’Acquirente non provveda al pagamento degli importi richiesti entro i termini, il Venditore potrà far valere il proprio diritto di ritenzione illimitatamente finché l’Acquirente non avrà integralmente eseguito le proprie obbligazioni contrattuali. Per tutta la durata dell'inadempimento (Verzug) si applicherà mutatis mutandis la Sezione B – Paragrafo III, punto (3).
II. Trasporto
1. Tramite un’opzione selezionabile nel proprio profilo personale all’interno del Portale, l’Acquirente può incaricare AUTO1 del trasporto dell’autoveicolo indicando il luogo di consegna. Una volta avanzata tale richiesta tramite il Portale o direttamente presso il Venditore, AUTO1 sarà contrattualmente obbligata a provvedere al trasporto nel luogo indicato. Una volta ricevuta la richiesta, AUTO1 invierà all’Acquirente una comunicazione di accettazione (“Conferma di Richiesta Trasporto”). Il trasporto potrà essere effettuato da un soggetto terzo delegato da AUTO1. I predetti servizi saranno regolati dalle Condizioni Generali degli Spedizionieri Tedeschi del 2017, accessibili al seguente link, con espressa esclusione di quanto previsto dal paragrafo n. 30 “Applicable law, place of fulfilment, place of jurisdiction” dell'ADSp 2017. L’accettazione da parte di AUTO1 dell’ordine di trasporto ed il conseguente trasporto dell’autoveicolo nel luogo indicato dall’Acquirente, non farà mutare il luogo di consegna e di adempimento delle prestazioni (Leistungs- und Erfolgsort); l’Acquirente resta obbligato a ritirare il veicolo in questione (Holschuld).
2. Il trasporto dei veicoli viene solitamente effettuato mediante bisarche da otto veicoli ciascuna. Se, ordinando il trasporto, l’Acquirente non fornisce alcun indirizzo, un indirizzo errato o un indirizzo che non può essere raggiunto con il veicolo di trasporto designato o se il veicolo acquistato non può essere scaricato all'indirizzo a causa delle dimensioni del veicolo di trasporto, AUTO1 avrà diritto di trasportare il veicolo alla filiale AUTO1 più vicina. In tal caso, eventuali costi aggiuntivi sostenuti sono a carico dell’Acquirente. Qualora il veicolo venga consegnato presso una filiale AUTO1, il Concessionario sarà obbligato a ritirare senza indugio il veicolo presso la filiale AUTO1.
3. Al momento della consegna, l’Acquirente ha l’obbligo di ispezionare l’autoveicolo e di annotare ogni danno rilevato ed ogni accessorio mancante nel Documento di Trasporto (Frachtbrief) o nella Lettera di Vettura CMR (CMR-Frachtbrief). Indipendentemente dall’obbligo di cui al presente capoverso, l’Acquirente sarà comunque tenuto a denunciare al
Venditore tali difformità ai sensi della Sezione B Paragrafo VII delle presenti Condizioni Generali.
4. Nel caso in cui un veicolo venga esportato dall'UE, l’Acquirente è tenuto a collaborare con agenzie autorizzate da AUTO1; qualora l’Acquirente non si rivolga alle agenzie autorizzate, né il Venditore né AUTO1 si assumono alcuna responsabilità per tale condotta. L’Acquirente è inoltre tenuto a fornire ad AUTO1 una copia del Movement Reference Number (MRN) e di copia integrale della notifica di esportazione a conferma dell’esportazione del veicolo.
5. In deroga al punto 1, l’Acquirente è obbligato ad incaricare AUTO1 di trasportare il veicolo acquistato all'indirizzo di consegna da esso indicato, se il paese di origine del veicolo e la sede dell’Acquirente si trovano entrambi in uno dei paesi specificati nell'elenco delle rotte. Se le condizioni del veicolo cambiano dopo la conclusione dell'ordine di trasporto, rendendo necessario commissionare un trasporto speciale, in particolare se il veicolo è diventato non marciante, AUTO1 si riserva il diritto di adeguare i prezzi del trasporto di conseguenza. Per tutti gli altri aspetti si applicano le disposizioni del presente Paragrafo II.
D. Condizioni Generali comuni
I. Cessione dei diritti
La cessione da parte dell’Acquirente di diritti e/o obblighi relativi al rapporto contrattuale con AUTO1 o con il Venditore dovrà essere preventivamente autorizzata rispettivamente da AUTO1 o dal relativo Venditore.
II. Responsabilità
Fatto salvo quanto previsto dalla Sezione B – Paragrafo VI, i Xxxxxxxxx e AUTO1 dovranno essere ritenuti responsabili unicamente per i danni conseguenti a violazioni di obblighi contrattuali verificatisi per colpa grave (grobe Fahrlässigkeit) o dolo (Vorsatz). Ciò non troverà applicazione in tutti quei casi in cui l’inadempimento abbia determinato una lesione del diritto alla vita, all’integrità fisica o alla salute; o vi sia stata un inadempimento di una delle obbligazioni contrattuali ritenute essenziali ai fini del soddisfacimento dei reciproci interessi, o in caso di violazioni così gravi da compromettere la natura e le finalità stesse del contratto.
III. Protezione e trattamento dei dati personali
1. Informativa sulla protezione e il trattamento dei dati personali. È consentita la condivisione dei dati personali raccolti tra tutte le filiali europee di AUTO1. Nel caso in cui gli Acquirenti decidano di cancellarsi dal Portale, questi avranno il diritto all’immediata cancellazione dei propri dati
personali a meno che AUTO1 Group non abbia ancora bisogno di tali informazioni ai fini dell’esecuzione di un contratto in essere.
2. I Venditori e AUTO1 hanno il diritto di raccogliere, conservare ed utilizzare i dati personali unicamente ai fini dello svolgimento delle attività per cui sono stati richiesti. La gestione dei dati nelle richiamate modalità sarà subordinata al rispetto della normativa vigente in materia di privacy, ed in particolare a quanto disposto dal German Telemedia Act (Telemediengesetz
– TMG).
3. I Venditori e AUTO1 sono autorizzati a trasmettere i dati personali dell’Acquirente e/o delle persone da esso delegate all’adempimento delle proprie obbligazioni rispettivamente alle forze dell’ordine, agli enti regolamentatori e ad ogni altra autorità o soggetto terzo legittimato a richiedere tali informazioni in considerazione di procedimenti giudiziari in corso, o in presenza di elementi tali da far presumere vi sia stata una violazione di legge o una qualsiasi altra condotta illecita idonea ad arrecare danno al Venditore, ad AUTO1, all’Acquirente o agli altri soggetti terzi legittimati ad intervenire.
IV. Normativa applicabile e Foro competente
1. I nominativi delle parti contraenti e l’oggetto del contratto di compravendita dovranno essere indicati, a fini documentali, nella Conferma d’ordine. Ogni modifica o integrazione apposta a mano alla Conferma d’ordine dovrà ritenersi invalida. Il Venditore e AUTO1 potranno in qualsiasi momento modificare il sito web, le regole e le Condizioni Generali di Vendita.
2. Nel caso in cui una o più disposizioni delle presenti Condizioni Generali fossero o diventassero invalide, nulle o - per qualsiasi altra ragione - inapplicabili, tali disposizioni diverranno inefficaci senza pregiudicare la validità e l'applicabilità di tutte le altre previsioni contrattuali.
3. Le relazioni commerciali facenti capo ad una specifica compravendita dovranno essere regolate unicamente dalle Condizioni Generali vigenti al momento del perfezionamento del contratto a cui tali relazioni sottendono.
4. Le presenti Condizioni Generali di Vendita per veicoli usati sono vincolanti solo in lingua tedesca. Se i presenti Termini e Condizioni Generali di Vendita per veicoli usati sono disponibili in altre lingue, si tratta semplicemente di traduzioni non vincolanti per una migliore comprensione linguistica e non hanno alcun effetto legale.
5. Tutti i contratti ed i rapporti giuridici ed economici soggetti alle presenti Condizioni Generali di Vendita saranno regolati dalla legge tedesca, con espressa esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti per la vendita internazionale di beni mobili (Convention on Contracts for the International Sale of Goods - "CISG").
6. Per qualsiasi controversia presente e futura derivante dall’esecuzione degli accordi commerciali tra le parti sarà competente la Corte Distrettuale di Kreuzberg (Berlino - Germania) o le competenti giurisdizioni superiori tedesche. I Venditori e AUTO1 saranno comunque liberi di intraprendere azioni giudiziarie nei confronti delle proprie controparti contrattuali presso il luogo di giurisdizione generale di queste ultime.
Allegato
Esempi di casi particolari in cui è esclusa qualsiasi garanzia ai sensi della Sezione B Paragrafo VI, punto (1):
- autoveicoli contrassegnati come autoveicoli incidentati (incluse eventuali perdite totali di valore economico - wirtschaftliche Totalschäden)
- motore o trasmissione di autoveicoli con chilometraggio superiore a 150.000 km (circa 93,200 miglia)
- motore e trasmissione di autoveicoli di età superiore a 10 anni
- importo totale netto del danno (per singola Notifica Vizi) pari o inferiore ad EURO 250,00
- vizi e danni riconoscibili, ad esempio, nello specifico:
● lievi graffi
● lievi ammaccature
● graffi ai cerchioni
● abitacolo sporco (inclusi gli odori sgradevoli)
● pneumatici piatti/danneggiati
● lievi danni causati dall’impatto di pietre sul parabrezza (compresi quelli esclusi dal campo visivo)
- fari, LED, Xenon/fari allo Xenon
- difetti tecnici della componentistica soggetta ad usura, in particolare:
● impianto di scarico (ad es. filtro antiparticolato, marmitta, convertitore catalitico)
● fluido Airco (fluido del sistema di condizionamento dell’aria)
● ammortizzatori
● molle rotte
● bracci di controllo trasversali, xxxxxx di controllo assiali e boccole
● cuscinetti delle ruote
● cuscinetti del montante
● fuoriuscita di liquidi (es. olio motore, liquido di raffreddamento, olio di trasmissione, ecc)
● spazzole tergicristallo
● guarnizioni
● batteria
● componenti elettrici del motore (alternatore, motorino di avviamento ecc.)
● compressore dell'aria condizionata
● volano a doppia massa
● frizione rotta
● misuratore di portata d'aria
● freni o freno a mano danneggiati
● valvola EGR rotta (ricircolo dei gas di scarico)
● iniettori difettosi
● DPF danneggiato
● radio rotta
● batterie ad alta tensione per veicoli elettrici e ibridi
- accessori mancanti:
● antenne
● manuali d’uso e manutenzione dell’autoveicolo o schede con i codici di attivazione della radio
● CD, DVD, dischi rigidi o moduli di navigazione mancanti o memory card per dispositivi di navigazione GPS
● pannelli di copertura del vano bagagli, portapacchi e ripiani portaoggetti
● pneumatici di scorta, kit di primo intervento, kit di riparazione pneumatici o kit di attrezzi
● telecomandi (ad es. riscaldamento autonomo dal motore, radio o simili)
● chiavi relative alla componentistica (barra di traino, gancio di traino, portapacchi ecc.).
Versione Gennaio 2023