A4 – SCHEMA DI CONVENZIONE
STUDIO DI FATTIBILITA’ PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI UFFICI DEL CONSIGLIO REGIONALE A PESCARA E AUDITORIUM DE CECCO |
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Gennaio 2020 |
Progettisti |
Arch. Xxxxxx Xxxxxxxxx – E.G.E. UNI CEI 11339:2009 |
Società Italiana Servizi S.r.l. - Xxx. Xxxxxxx Xxxxxx |
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Ingenium S.r.l. – Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx |
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Tecno Air Engineering s.a.s. - Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx |
Articolo 1. Premesse, Allegati contrattuali e Definizioni. 5
Articolo 2 (Oggetto del contratto di concessione) 8
Articolo 4 (Società di Progetto) 8
CAPO II (OBBLIGHI DELLE PARTI) 10
Articolo 5 (Obblighi del Concessionario) 10
Articolo 6 (Obblighi a carico del Concedente) 11
Articolo 7 (Consegna degli impianti e lavori) 12
Articolo 8 (Riconsegna degli impianti al termine della Concessione) 13
Articolo 11 (Progettazione, varianti) 14
Articolo 12 (Autorizzazioni amministrative) 15
Articolo 14 (Forza Maggiore) 16
CAPO III (CONDIZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE) 17
Articolo 15 (Finanziamento delle opere) 17
Articolo 16 (Corrispettivo, modalità e termini di pagamento) 18
Articolo 17 (Equilibrio Economico Finanziario) 19
Articolo 18 (Modifiche al Contratto) 21
CAPO IV (GESTIONE DEI SERVIZI) 22
Articolo 19 (Modalità di gestione dei servizi) 22
Articolo 20 (Verifica dei rischi e piano di monitoraggio) 23
CAPO V (ASSICURAZIONI, GARANZIE, CAUZIONI) 31
Articolo 21 (Responsabilità del Concessionario) 31
Articolo 23 (Polizze assicurative) 32
CAPO VI (DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE) 32
Articolo 24 (Procedura per contestazioni ed amichevole composizione delle controversie) 32
Articolo 25 (Foro competente) 33
CAPO VII (ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE) 33
Articolo 26 (Risoluzione del contratto per inadempimento) 33
Articolo 28 (Sospensione e proroga dei servizi) 34
CAPO VIII (DISPOSIZIONI FINALI) 36
Articolo 29 (Riservatezza della documentazione - Trattamento dei dati) 36
Articolo 30 (Forma del contratto – spese e oneri accessori) 36
Articolo 31 (Proprietà degli impianti) 36
Articolo 32 (Proprietà intellettuale) 36
Articolo 33 (Clausola tracciabilità dei flussi finanziari) 36
Articolo 34 (Cessione del contratto - Cessione del credito) 37
Articolo 35 (Essenzialità delle clausole) 37
Articolo 36 (Discordanze negli atti contrattuali) 37
PREMESSE
Con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale d’Abruzzo n. 58 del 21/05/2019 veniva approvato lo «STUDIO DI FATTIBILITA’ PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI UFFICI DEL CONSIGLIO REGIONALE A PESCARA E AUDITORIUM DE CECCO;
In data 14/04/2020, con provvedimento del R.U.P. n. 195/AA/RF è stato approvato il Disciplinare di Gara per l’affidamento della Concessione di un intervento finalizzato a generare risparmi di natura energetica e gestionale, messa in sicurezza, contenimento inquinamento luminoso, adeguamento normativo, manutenzione e gestione dei servizi di smart metering;
In data ___________________ è stata pubblicata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 71 e ss. del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., un Avviso per il ricevimento di “Manifestazioni d’interesse da parte di organismi qualificati”;
Che sono pervenute all’Amministrazione n. _____ richieste di operatori economici X.X.Xx. dotate dei necessari requisiti;
Che il R.U.P. , esaminate le richieste pervenute, a seguito di valutazione prelimnare delgi uffici competenti e delle necessarie attività istruttorie, ha ritenuto di chiedere la formulazione delle offerte a n. _____ operatori, ai quali ha inviato in data _____________ formale richiesta, dando un termine di _____ gg per l’invio delle proposte;
Che tra le proposte pervenute, redatte con a base lo Studio di Fattibilità redatto dal Consiglio Regionale, la Proposta economicamente più vantaggiosa è risultata essere quella della X.X.Xx. __________________________ di ____________________, che prevede l’affidamento della Concessione di un intervento finalizzato a generare risparmi di natura energetica e gestionale, messa in sicurezza, contenimento emissioni clima-alteranti, adeguamento normativo, manutenzione e gestione dei servizi di monitoraggio e telecontrollo, con il ricorso al finanziamento tramite progetto di finanza;
Che la proponente ________________________ è una società X.X.Xx. (Energy Service Company) accreditata presso l’Autorità competenti e che dispone delle Certificazioni richieste dall’Avviso, in particolare delle norme ISO 9001:2015; uni CEI 11352:2014; ISO 14001:2015;
Con il provvedimento del Direttore del Servizio Patrimonio del ___________ prot. n. __________ è stato individuato quale soggetto aggiudicatario la società ______________________ e dell’aggiudicazione è stata data informazione ai soggetti interessati;
Che la Proposta è corredata da tutta la documentazione richiesta per Xxxxx e, tra l’altro, dal progetto di fattibilità, dalla bozza di Convenzione, dal Piano Economico e Finanziario asseverato da soggetto qualificato ai sensi della normativa vigente, dal Capitolato sulle caratteristiche del servizio e della gestione nonché dalle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti necessari per la presentazione della proposta e dall’impegno a presentare le ulteriori cauzioni, come per legge;
L’intervento di riqualificazione energetica, così come specificato nel presente Atto, è da ricomprendersi tra quelli previsti dal D.M. 16/02/2016 e s.m.i.;
Le Parti intendono regolare la Concessione per la progettazione definitiva ed esecutiva, la realizzazione delle opere di efficientamento energetico, l’adeguamento e l’implementazione degli impianti tecnologici e di produzione dell’energia da fonti rinnovabili, nonché la manutenzione programmata, il mantenimento in efficienza ed il monitoraggio dei consumi e delle prestazioni dell’edificio in Piazza Unione 13 a Pescara, sede istituzionale del Consiglio Regionale, attraverso la presente Convenzione;
L’intervento per la progettazione, efficientamento e gestione dell’edificio oggetto della concessione e disciplinato dalla presente Convenzione si basa sull’Equilibrio-Economico e Finanziario prodotto dagli elementi indicati nel Piano Economico e Finanziario dell’opera, allegato alla presente Convenzione, e che ne costituiscono i presupposti e le condizioni base della fattibilità anche ai sensi dell’art. 165 comma 6 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
CAPO I
(DEFINIZIONI – OGGETTO – DURATA)
Articolo 1 - (Premesse, Allegati contrattuali e Definizioni)
1.1 Le premesse e tutti gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
1.2 Ai fini del presente contratto si intendono per:
“Alterazione dell’equilibrio Economico - Finanziario”: indica una variazione degli Indicatori di Equilibrio, come successivamente definiti, purché non derivante da fatti riconducibili al Concessionario, che dia luogo a:
-
per il parametro DSCR una variazione pari ad almeno: 10%
- per
il parametro LLCR una variazione pari ad almeno: 10%
- per il
parametro TIR di Progetto una variazione pari ad almeno: 5%
-
per il parametro TIR Azionista una variazione pari ad almeno: 10%
-
per il parametro VAN una variazione pari ad almeno: 10%
“Amministrazione” o “Concedente”: Il Consiglio Regionale d’Abruzzo, Amministrazione aggiudicatrice concedente;
“Concessionario”: il soggetto aggiudicatario della concessione;
“Concessione”: i diritti e le facoltà attribuiti dal Concedente al Concessionario dall’art. 2 del presente Contratto di Concessione;
“Cronoprogramma”: è parte integrante del Progetto esecutivo e contiene l’indicazione dei tempi necessari per la progettazione e la realizzazione dell’Opera fino al Collaudo, ivi compresi i tempi previsti per l’ottenimento delle Autorizzazioni, preordinate alla corretta e compiuta realizzazione dell’Opera e alla regolare prestazione dei servizi oggetto della Concessione;
“Capitolato delle caratteristiche del servizio e della gestione”: il regolamento delle attività connesse alla gestione del servizio, alla realizzazione e manutenzione delle opere;
“Contratto” o “Convenzione”: il presente contratto;
"Direttore dei Lavori": il soggetto incaricato dal Concessionario di svolgere le attività di Direzione dei Lavori e di seguire la realizzazione dell’Opera affinché i lavori siano eseguiti a regola d’arte, in conformità al Progetto Esecutivo e alle previsioni del Contratto;
"Direttore dell’Esecuzione": preposto al controllo sulla regolare esecuzione del contratto in fase di gestione, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite dall’esecutore in conformità dei documenti contrattuali;
“DSCR” (Debt Service Cover Ratio): indica il rapporto tra: l’importo del Flusso di Cassa Disponibile nei [6/12] mesi precedenti o, a seconda dei casi, successivi a ciascuna data di calcolo, e il servizio del debito per capitale e interessi risultante dal Piano Economico Finanziario per il medesimo periodo di [6/12] mesi;
"Equilibrio Economico Finanziario": indica l’equilibrio economico finanziario degli investimenti e della gestione dell’Opera ai sensi e per gli effetti degli articoli 165, comma 2, e 3, comma 1, lett. fff), del Codice, determinato sulla base dei presupposti e delle condizioni di base del Piano Economico Finanziario, come aggiornato a seguito di procedura di revisione ai sensi dell’articolo 17 del Contratto, e rappresentato dai valori degli Indicatori di Equilibrio esposti nel Piano Economico Finanziario;
"Fase di Costruzione": il periodo intercorrente fra la data di avvio dei lavori risultante dal verbale di Consegna dei Lavori e la data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;
"Fase di Gestione": periodo decorrente dalla data di emissione del certificato di collaudo alla data di scadenza della Concessione;
"Fase di Progettazione": il periodo intercorrente fra la data di efficacia del Contratto e l’avvio della Fase di Costruzione;
“Finanziatori”: i soggetti che finanziano la realizzazione delle opere;
“Forza Maggiore”: indica ogni atto o fatto imprevisto e imprevedibile che la Parte che la invoca non avrebbe potuto prevedere né prevenire con l’esercizio dell’ordinaria diligenza, tale da rendere oggettivamente impossibile in tutto o in parte l’adempimento delle obbligazioni ai sensi della presente Convenzione.
“Indicatori di Equilibrio”: indica il DSCR, LLCR e il TIR (Tasso Interno di Rendimento) di Progetto, VAN (Valore Attuale Netto) dell’azionista e TIR (Tasso Interno di Rendimento) dell’azionista rappresentativi dell’Equilibrio Economico-Finanziario della Concessione;
“Indicatore di Performance”: È l’indicatore, riportato nel Capitolato di Gestione tecnica e funzionale, che monitora l'andamento del processo relativo alla disponibilità e alla funzionalità dell’Opera;
“LLCR” (Long Life Cover Ratio): indica, con riferimento a ciascuna data di calcolo, il rapporto tra il valore attuale netto del Flusso di Cassa Disponibile per il periodo intercorrente tra la data di calcolo e la data finale di rimborso del finanziamento risultante da Piano Economico Finanziario;
“Livello Minimo dell’Indice di Performance: è specificato nel Capitolato di Gestione tecnica e funzionale e indica la misurazione quantitativa in corrispondenza della quale l’Opera consegue il livello minimo accettabile della relativa caratteristica prestazionale;
“Livello Obiettivo dell’Indice di Performance”: indica la misurazione quantitativa in corrispondenza della quale l’Opera consegue il livello obiettivo della relativa caratteristica prestazionale;
“Opera\e”: l’edificio riqualificato ed efficientato a seguito delle opere oggetto della presente concessione, come risultanti a seguito dei lavori e degli interventi finalizzati al miglioramento dell’efficienza energetica e all’adeguamento normativo degli impianti;
“Offerta”: l’insieme dei documenti presentati dal Concessionario ai fini dell’aggiudicazione;
“Piano Economico-Finanziario” o “PEF”: documento contenente l’esplicitazione dettagliata dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l’Equilibrio Economico Finanziario degli investimenti e della connessa Gestione dell’Opera per l’arco temporale di durata della Concessione, asseverato da ___________________, allegato al Contratto sub ___, nonché i successivi aggiornamenti e/o revisioni;
“Progetto”: il progetto definitivo presentato in fase di gara, degli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica e di adeguamento normativo degli impianti di pubblica illuminazione sulla base dello studio di fattibilità formulato con la previsione delle migliorie fornite dall’aggiudicatario ed accettate dall’Amministrazione concedente.
“RUP”: il responsabile unico del procedimento (RUP), nominato dal Concedente, cui è demandata la titolarità del procedimento, ai sensi del Codice e delle Linee Guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»;
"Manutenzione Ordinaria": fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si intende per manutenzione ordinaria la realizzazione di opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione necessarie per eliminare il degrado dei manufatti e delle relative pertinenze, al fine di conservarne lo stato e la fruibilità di tutte le componenti, degli impianti e delle opere connesse, mantenendole in condizioni di valido funzionamento e di sicurezza, senza che da ciò derivi una modificazione della consistenza, salvaguardando il valore del bene e la sua funzionalità;
"Manutenzione Straordinaria": fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali dei manufatti e delle relative pertinenze, per adeguarne le componenti, gli impianti e le opere connesse all'uso e alle prescrizioni vigenti e con la finalità di rimediare al rilevante degrado dovuto alla perdita di caratteristiche strutturali, tecnologiche e impiantistiche, anche al fine di migliorare le prestazioni, le caratteristiche strutturali, energetiche e di efficienza tipologica, nonché per incrementare il valore del bene e la sua funzionalità.
“Manutenzione Programmata Preventiva”: manutenzione eseguita a programmi predeterminati o in accordo a criteri prescritti e volte a mantenere un adeguato livello di funzionalità ed il rispetto delle condizioni di funzionamento progettuali, garantendo al tempo stesso la massima continuità di funzionamento di un apparecchio o di un impianto, e limitando il verificarsi di situazioni di guasto.
“Manutenzione Straordinaria Conservativa”: è una manutenzione straordinaria che, pur essendo non ricorrente, risulta in parte preventivabile e si occupa di mantenere la funzionalità dei singoli componenti che compongono un impianto di illuminazione pubblica attraverso la sostituzione di alcune loro parti, fintanto che tali parti risultano disponibili sul mercato, ma non dell’oggetto stesso. Per gli oggetti non coperti da garanzia o le parti di essi non coperte da garanzia, la manutenzione straordinaria conservativa è limitata ad un massimo di 3 punti luce compresi nel medesimo impianto e su cui viene rilevata la necessità di intervenire attraverso una manutenzione straordinaria conservativa nella medesima giornata lavorativa; in caso contrario tali interventi verranno considerati come manutenzione straordinaria non conservativa.
"Manutenzione straordinaria non conservativa": è una manutenzione straordinaria che si occupa di attività non ricorrenti, d’elevato costo e non preventivabili. Tali attività possono comprendere anche la sostituzione dell’intero oggetto facente parte dell’impianto di illuminazione pubblica: in tal caso l’intervento si configura come intervento di riqualificazione dell’impianto di illuminazione pubblica.
“Servizi di Smart Metering”: indicano gli eventuali servizi e sistemi, meglio definiti nel Capitolato di Gestione, che consentono la telelettura e telegestione dei contatori di energia elettrica, gas e acqua in modo automatico, a distanza, e con maggiore frequenza, senza un intervento in loco di un operatore. Tali servizi e sistemi possono essere ulteriormente estesi per ulteriori attività, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo la telegestione di sensori per le rilevazioni di rumore, per la rilevazione delle perdite di acqua dalla rete pubblica o per la rilevazione del riempimento dei cassonetti della raccolta rifiuti meglio definiti nel Capitolato di Gestione.
“Società di Progetto”: indica la società denominata ____________, eventualmente partecipata dal Concessionario e costituita ai sensi dell’articolo 184 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., che può subentrare all’aggiudicatario, acquisendo a titolo originario, la posizione di Concessionario;
Articolo 2 - (Oggetto del contratto di concessione)
2.1 Il presente Contratto ha per oggetto l’affidamento in Concessione, ai sensi dell’art. 183, comma 15-19 e art. 179 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:
della progettazione esecutiva e relativa realizzazione di interventi di adeguamento normativo, efficientamento energetico e miglioramento dell’edificio sede del Consiglio Regionale in piazza Unione 13 a Pescara, come specificato nella proposta progettuale;
della gestione, manutenzione ordinaria, manutenzione programmata preventiva e manutenzione straordinaria conservativa delle Opere e degli impianti.
2.2 L’esecuzione di tutte le attività dovrà avvenire in conformità al Progetto presentato in sede di offerta e ai livelli di progettazione successiva approvati dal Concedente. A fronte dello svolgimento delle suddette attività, il Concedente verserà al Concessionario il Corrispettivo definito al successivo art. 16 del presente Contratto. Gli interventi di Manutenzione Straordinaria non conservativa non sono compresi nel Corrispettivo e saranno remunerati con i termini e le condizioni previste dall’art. 18 del presente Contratto (Modifiche al contratto).
3.1 Fanno parte del periodo di durata della concessione:
il periodo di progettazione Esecutiva dell’Opera, quantificato secondo Cronoprogramma;
il periodo di esecuzione lavori decorrente dalla data di Consegna dei lavori quantificato secondo Cronoprogramma;
il periodo di gestione dell’Opera per ______ anni decorrente dalla data di Collaudo.
3.2 Durante il periodo di esecuzione lavori, decorrente dalla data di Consegna dei lavori, il Concedente potrà richiedere al Concessionario di provvedere alla gestione e alla manutenzione dell’impianto, alle condizioni economiche definite dal successivo articolo 16.
3.3 Al fine di garantire l’Equilibrio Economico e Finanziario, la Concessione sarà automaticamente prorogata, per il periodo equivalente, nei casi di sospensione dei lavori o della gestione verificatesi le ipotesi di forza maggiore o per ritardi imputabili al Concedente nell’adempimento degli obblighi di cui all’articolo 6 e in ogni caso di ritardi non imputabili al Concessionario nel rilascio di Autorizzazioni e permessi da parte di Pubbliche Amministrazioni o autorità terze.
Articolo 4 - (Società di Progetto)
4.1 Nel caso l’aggiudicatario si sia avvalso della facoltà di cui all’art. 184 D.Lgs. 50/2016 il Concessionario dichiara e garantisce quanto segue:
a) il Concessionario è una società validamente costituita come Società di Progetto ai sensi dell’articolo 184 del Codice e ha un capitale sociale di euro [indicare la cifra] interamente sottoscritto e versato [ovvero versato nella misura del ____ % (____________________________ per cento);
b) la partecipazione al capitale sociale della Società di Progetto è così suddivisa tra i soci:
(nome del Socio) …… (• quota % di partecipazione);
(nome del Socio) …… (• quota % di partecipazione);
(nome del Socio) …… (• quota % di partecipazione);
4.2 Il Concessionario si impegna a:
comunicare tempestivamente ogni variazione della composizione sociale della Società di Progetto risultante dal libro dei soci;
trasmettere annualmente al Concedente la visura camerale aggiornata;
trasmettere annualmente al Concedente, entro e non oltre 60 giorni dalla data di approvazione da parte dell’Assemblea, il bilancio di esercizio depositato;
mantenere per tutta la durata della Concessione il capitale sociale minimo, indicato nel bando di gara, pari a euro __________________ e trasmettere annualmente al Concedente i dati economico-finanziari che attestino la perdurante Solidità Patrimoniale;
mantenere i requisiti di ordine generale e speciale di carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento dell’aggiudicazione della Concessione, in relazione alla fase di avanzamento del Contratto e in misura corrispondente e funzionale al corretto adempimento delle obbligazioni del Contratto medesimo.
comunicare al Concedente entro il termine perentorio di ______ giorni dal verificarsi dell’evento, ogni notizia o fatto che possa determinare la perdita da parte di uno o più soci dei requisiti di ordine generale e/o la perdita totale o parziale dei requisiti speciali di carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento dell’aggiudicazione della Concessione ovvero necessari in relazione alla fase di avanzamento del Contratto. Con la stessa comunicazione il Concessionario è tenuto a indicare i provvedimenti che intende adottare per porre rimedio alla perdita parziale dei requisiti speciali ovvero la sostituzione del socio.
4.3 La cessione delle quote ai sensi dell’articolo 184, comma 3, del Codice è ammessa nel rispetto delle seguenti condizioni:
i soci che hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione sono tenuti a partecipare al capitale sociale della Società di Progetto e a garantirne il buon adempimento degli obblighi sino alla data di emissione del Certificato di Xxxxxxxx con esito positivo;
nei casi di sostituzione di cui al comma 4.2 lett. f) il soggetto subentrante deve essere in possesso di requisiti di qualificazione analoghi a quelli previsti nel Bando di Gara con riguardo allo stato di avanzamento dell’oggetto della Concessione alla data del subentro e deve essere individuato dal Concessionario entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione effettuata al Concedente; la sostituzione diviene efficace previa autorizzazione del Concedente - che non può essere irragionevolmente negata –e deve essere finalizzata alla verifica dei requisiti del socio subentrante, da rilasciare entro il termine di 30 (trenta) giorni; in caso di diniego dell’autorizzazione, il Concedente è comunque tenuto, entro tale termine, ad indicare le ragioni di fatto e di diritto preclusive all’ingresso del nuovo socio; decorso tale termine senza che sia pervenuto il diniego dell’autorizzazione del Concedente la sostituzione si intende accettata e diviene pertanto efficace;
le banche e gli altri investitori istituzionali che non hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione possono entrare nella e uscire dalla compagine sociale della Società di Progetto in qualsiasi momento, fermo restando l’obbligo di fornirne comunicazione al Concedente;
4.4 La cessione delle partecipazioni dei soci, così come il subentro di nuovi soci, è ammessa, salvo quanto previsto al comma 4.3, lettera a), previa autorizzazione del Concedente, da rilasciare nei tempi e con le modalità di cui al comma 4.3, lettera b), sulla base della verifica dei requisiti di ordine generale, qualificazione e solidità finanziaria e patrimoniale del socio subentrante, in coerenza con quanto previsto dal Bando di Gara e dai documenti ad esso collegati.
4.5 Ogni eventuale operazione societaria straordinaria che abbia l’effetto di mutare la compagine sociale è subordinata all’autorizzazione preventiva del Concedente, che potrà essere rilasciata nel caso in cui l’operazione non determini una violazione degli obblighi del Contratto e delle previsioni di legge applicabili nonché la diminuzione della solidità finanziaria e patrimoniale prevista nel bando di gara e della qualificazione del Concessionario, in relazione allo stato di esecuzione della Concessione alla data dell’operazione.
4.6 Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 184, comma 3, del Codice, i soci della Società di Progetto restano solidalmente responsabili con la Società nei confronti del Concedente per l’eventuale rimborso del Contributo o del Corrispettivo percepito, salvo che la Società di Progetto o i soci direttamente per conto della Società di Progetto forniscano al Concedente garanzia bancaria o assicurativa di primario istituto di credito o assicurativo, a prima richiesta e senza beneficio di preventiva escussione. Le suddette garanzie cessano alla data di emissione del Certificato di Collaudo con esito positivo.
(OBBLIGHI DELLE PARTI)
Articolo 5 - (Obblighi del Concessionario)
5.1 Il Concessionario s’impegna ad eseguire a sua cura e spese tutte le attività descritte nel precedente all’art. 2, nel rispetto di quanto previsto nel Progetto, ivi comprese le operazioni finanziarie inerenti l’oggetto della Concessione e, in generale, tutte le attività di organizzazione, programmazione, supervisione e controllo necessarie ad assicurare il buon esito della Concessione stessa, ad eccezione di quelle espressamente poste a carico del Concedente dal presente Contratto.
5.2 Il Concessionario s’impegna a rispettare nella gestione dei servizi e nell’esecuzione dei lavori le specifiche disposizioni contenute nel Progetto proposto dall’aggiudicatario.
5.3 Il Concessionario s’impegna ad elaborare le necessarie progettazioni nel rispetto della normativa afferente il Codice dei Contratti Pubblici. Lo stesso pertanto dovrà farsi carico della verifica prevista per tutte le fasi progettuali. La validazione sarà svolta dal RUP (Responsabile Unico del Procedimento).
5.4 Ai sensi dell’art. 101 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i lavori saranno eseguiti sotto la direzione di un Tecnico abilitato (Direttore dei lavori) nonché del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, nominati dal Concessionario tra professionisti in possesso dei requisiti di indipendenza e professionalità compensati direttamente dal Concessionario, come previsto dal Quadro Economico nelle somme a disposizione dell’Amministrazione.
5.5 Le attività di Collaudo sono definite nel successivo art. 13. L’acquisizione e presentazione al collaudatore dei documenti necessari ai fini dell’espletamento e conclusione delle operazioni di collaudo avverrà a cura ed onere del Concessionario.
5.6 Tutti gli eventuali appalti, subappalti, subcontratti, sub affidamenti o affidamenti dovranno essere posti in essere in conformità a quanto prescritto dal D. lgs n. 50/2016 e s.m.i. e dovranno essere comunicati e documentati al R.U.P. o al Direttore dell’Esecuzione, se nominato.
5.7 Il Concessionario è responsabile della predisposizione ed attuazione delle misure di sicurezza durante lo svolgimento di tutti gli interventi, sia nel corso dell’esecuzione delle opere di efficientamento, che nel corso della gestione del servizio, ed assume tale qualifica a tutti gli effetti di legge.
5.8 Nel corso dell’esecuzione delle opere, il Concessionario è altresì obbligato ad inviare al RUP con cadenza mensile una relazione del direttore lavori, contenente lo stato di consistenza dei lavori eseguiti e l’andamento degli stessi, al fine di consentirgli di svolgere l'attività di controllo.
5.9 Il Concessionario deve garantire la Disponibilità dell’Opera nel rispetto degli standard tecnico-funzionali e degli Indicatori di Performance stabiliti nel Capitolato delle Caratteristiche del Servizio e di Gestione.
5.10 Il Concessionario potrà svolgere il servizio di Monitoraggio e reportistica come definito nelle relazioni tecniche e di gestione, rilevando i dati delle prestazioni e dei consumi dai contatori intelligenti installati nel quadri e nei dispositivi. Le modalità di erogazione del servizio saranno definite in apposita Scheda tecnica consegnata dal Concessionario nel fascicolo tecnico.
5.11 Il Concessionario si impegna a svolgere tutte le attività oggetto della presente convenzione avendo cura di ridurre al massimo gli impatti ambientali conseguenti.
Articolo 6 - (Obblighi a carico del Concedente)
6.1 Il Concedente ha l’obbligo di compiere tutte le azioni poste a suo carico dalla Convenzione al fine di consentire al Concessionario l’esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione, e, in generale, per consentire la corretta esecuzione della Concessione, nei termini, alle condizioni e con i tempi previsti nella Convenzione e nei Documenti Contrattuali nonché in conformità alla normativa vigente in materia. In caso di violazione di tali obbligazioni, il Concedente incorrerà nelle conseguenze di volta in volta disciplinate nella Convenzione.
6.2 Il Concedente nomina, a sensi dell’art. 101, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. un Responsabile del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento può, se del caso, nominare il Direttore dell’esecuzione che avrà il compito di verificare il regolare andamento dell’esecuzione del contratto.
6.3 Il Concedente è tenuto a corrispondere il Corrispettivo di cui all’art. 16 con le modalità ivi disciplinate con le risorse previste all’interno del Quadro Economico tra le somme a disposizione dell’Amministrazione.
6.4 Il Concedente è tenuto a richiedere ed ottenere i provvedimenti amministrativi relativi all’occupazione degli spazi e delle aree pubbliche in linea con quanto disposto dal successivo art. 12.
6.5 Il Concedente eserciterà la vigilanza sui lavori e sulle procedure di affidamento degli stessi a mezzo del Responsabile della concessione (RUP o al Direttore dell’esecuzione), il quale avrà facoltà di richiedere motivatamente e con congruo preavviso atti, documenti, informazioni, nonché di effettuare ispezioni e controlli. Eventuali irregolarità, dovranno essere contestate per iscritto assegnando un congruo termine per chiarimenti, e provvedendo, all'esito, se del caso, a diffidare il Concessionario alla regolarizzazione, assegnando un congruo termine per l'ottemperanza. Il Concedente è inoltre tenuto a designare il Tecnico incaricato del collaudo come meglio specificato nel successivo art. 13.
6.5 Il Concedente si obbliga a compiere tutte le attività amministrative necessarie alla realizzazione e gestione dell’Opera e, dunque, a rilasciare tempestivamente le Autorizzazioni di sua competenza ed a porre in essere tutte le attività e gli adempimenti di sua competenza per l’ottenimento delle Autorizzazioni necessarie.
6.6 Il Concedente è tenuto a comunicare con congruo anticipo al Concessionario l’esecuzione di lavori interferenti con gli impianti ed i servizi oggetto del Contratto.
6.7 Il Concedente si impegna a comunicare tempestivamente e, comunque, entro 5 (cinque) giorni, al Concessionario ogni evento rilevante, ogni circostanza e/o ogni provvedimento nella sua disponibilità che condizioni la Concessione. In particolare, il Concedente è tenuto a trasmettere tempestivamente e, comunque, entro 5 (cinque) giorni, al Concessionario le seguenti informazioni e documenti:
ogni provvedimento di ogni amministrazione pubblica che sia nella disponibilità del Concedente relativo agli obblighi assunti con il presente Contratto;
ogni informazione e/o documento utile in relazione allo stato degli impianti e delle aree interessati dalla Concessione; ogni provvedimento del Concedente in relazione all’utilizzo delle aree limitrofe a quelle interessate dalla Concessione.
Articolo 7 - (Consegna di edificio ed impianti e dei lavori)
7.1 La consegna dell’edificio e degli gli impianti avviene, previa sottoscrizione di apposito verbale di consegna, redatto in contraddittorio tra le Parti.
Le Parti, contestualmente all’avvio della gestione delle Opere, provvederanno a redigere in contraddittorio un verbale contenente il codice identificativo del\dei punto\i di fornitura e il dato di lettura dei contatori elettrici posti a servizio degli impianti oggetto del presente Contratto.
7.2 Ottenuta l’approvazione dei progetti esecutivi degli interventi di riqualificazione edilizia ed energetica dell’edificio e degli impianti da parte del Concedente, il Concessionario procederà all’avvio dei Lavori, redigendo apposito verbale in contraddittorio con il Concedente. Dalla data del verbale decorrerà il termine per l’esecuzione dei Lavori quale previsto dal Cronoprogramma che dovrà essere allegato al Progetto Esecutivo.
7.3 L’ultimazione dei Lavori dovrà essere accertata dal RUP entro i 10 (dieci) giorni successivi al ricevimento della comunicazione di ultimazione dei Lavori che il Concessionario dovrà trasmettere al Concedente.
Articolo 8 - (Riconsegna dell’edificio e gli impianti al termine della Concessione)
8.1 Alla conclusione dei lavori di riqualificazione energetica, il Concessionario riconsegnerà all’Amministrazione la struttura edilizia, mentre proseguirà la gestione degli impianti di climatizzazione e di produzione di energia dal generatore fotovoltaico fino alla scadenza della Concessione, ovvero in caso di risoluzione anticipata della stessa, il Concessionario dovrà riconsegnare al Concedente gli impianti in buono stato di efficienza e conservazione, fatto salvo il normale deperimento derivante dal corretto utilizzo e ferma restando quanto previsto all’articolo 26.
8.2 All’atto della riconsegna, sia per la struttura edilizia dopo i lavori di riqualificazione, sia per gli impianti di climatizzazione e fotovoltaico al termine della Concessione, verrà redatto in contraddittorio tra le parti un apposito verbale nel quale verrà dato atto di eventuali vizi o malfunzionamenti imputabili agli interventi effettuati dal Concessionario, quest’ultimo dovrà provvedere con spesa a proprio carico alla relativa eliminazione entro tre mesi dalla riconsegna degli impianti. Lo svincolo della garanzia finanziaria (cauzione) prevista dall’art. 183 comma 13 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. avverrà pertanto alla fine del sesto mese successivo alla riconsegna degli impianti.
9.1 Le inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del Concessionario comporteranno l’applicazione delle penali sotto riportate fermo restando il diritto del risarcimento del maggior danno eventualmente subito.
Descrizione |
Valore penale |
Rispetto delle date di consegna al RUP del progetto esecutivo delle opere di efficientamento ed adeguamento normativo |
50 € per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti (rif. art. 10 della Convenzione) |
Rispetto
delle date previste di esecuzione degli |
50 € per ogni giorno di ritardo della data effettiva rispetto alla data prevista di ogni singolo intervento |
Ritardo nell’inizio della erogazione dei servizi |
250 € per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini concordati tra le parti |
Mancato rispetto dei tempi di intervento previsti nella tabella dei tempi di intervento offerta in sede di gara. |
50 € per ogni ora di ritardo nei casi in cui siano fissati i termini in ore |
Mancato rispetto dei tempi di intervento previsti nella tabella dei tempi di intervento offerta in sede di gara |
Penale pari ad Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo nei casi in cui siano fissati in termini di giorni o di mesi |
Mancato rispetto dei parametri contrattuali (illuminamento, efficienza luminosa ecc.) |
Penale pari ad Euro 50,00 per ogni apparecchio di illuminazione riscontrato funzionante irregolarmente o non conforme al progetto di adeguamento
|
Rispetto requisiti tecnici dei materiali e dei componenti tecnici installati dal Concessionario rispetto a quelli di progetto e/o di Capitolato di Appalto |
500 € per ogni inadempimento rilevato |
Ritardo nell’aggiornamento dell’anagrafica tecnica nel data-base informatico del Concessionario |
50 € per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti |
Riconsegna degli impianti secondo modalità non conformi a quanto indicato nel Progetto dell’Offerta |
Importo penale pari al costo dell’esecuzione degli interventi necessari alla riconsegna degli impianti |
9.2 I giorni di ritardo indicati ai fini dell’applicazione delle penali si intendono naturali e consecutivi.
9.3 Le penalità di cui al presente articolo saranno applicate previa contestazione dell’addebito da parte del R.U.P o del Direttore dell’Esecuzione, da comunicare al Concessionario, assegnandogli 10 (dieci) giorni per eventuali osservazioni e/o controdeduzioni.
9.4 Decorso infruttuosamente tale termine senza che il Concessionario abbia fatto pervenire le proprie osservazioni e/o controdeduzioni, e comunque ove queste non siano ritenute sufficienti ad escludere la sua responsabilità, il R.U.P. procederà senza indugio all’applicazione della penalità. L’importo corrispondente alla penale sarà automaticamente decurtato dalla rata bimestrale del Canone immediatamente successiva.
9.5 Qualora l’importo annuo complessivo a titolo di penale sia superiore al 10% del valore del canone annuo di cui al successivo art. 16, si attiveranno le procedure previste dall’art. 176 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
10.1 Il Concessionario potrà subappaltare a terzi, muniti di adeguate capacità tecnico-professionali, parte dei lavori e dei servizi oggetto della Concessione nel rispetto della normativa vigente ed in conformità a quanto previsto nell’offerta ai sensi degli artt. 105 e 174 del D.lgs. n. °50/2016 e s.m.i.
Articolo 11 - (Progettazione, varianti)
11.1 Il Concessionario è tenuto a redigere il progetto esecutivo, conforme al progetto definitivo presentato in sede di gara, entro 90 giorni dalla data di comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
11.2 L’attività di verifica e validazione sarà eseguita dal RUP, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., entro 10 (dieci) giorni dalla presentazione dei documenti di progetto. L’approvazione del progetto esecutivo viene eseguita dal RUP entro i successivi 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di validazione del progetto.
11.3 Il Concessionario si obbliga a redigere il progetto esecutivo degli interventi ed assicura il finanziamento di tutti gli oneri inerenti alla progettazione, così come risultanti dal Piano Economico-Finanziario, ivi compresi quelli relativi ai piani di sicurezza e coordinamento degli stessi ai sensi del T.U. sulla sicurezza di cui al D.Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., nonché agli studi e alle ricerche necessarie, compresi gli oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche. Il Concedente si impegna a mettere a disposizione tutti gli impianti oggetto della concessione prima del termine previsto per l’inizio dell’esecuzione dei lavori, al fine di consentire lo svolgimento di tutti i rilievi, sondaggi e le attività propedeutiche alla progettazione.
11.4 In fase di approvazione del progetto esecutivo il Concedente potrà proporre modifiche tecniche, purché in coerenza con il progetto definitivo approvato. In tal caso, la stima dei costi di tali revisioni, che avverrà in contraddittorio tra le Parti, dovrà tener conto anche della conseguente modificazione dei tempi indicati nel cronoprogramma, dei riflessi sul Piano Economico-Finanziario ed eventualmente sulla durata della concessione, che dovranno essere adeguati per tener conto dei tempi e dei costi delle varianti stesse. Più in particolare, al fine di pervenire alle determinazioni previste nel presente comma, il concessionario provvederà a redigere il computo metrico estimativo ed il corrispondente quadro economico applicando i prezzi unitari dedotti dalla Proposta, ovvero, in mancanza delle voci corrispondenti, applicando i prezzi contenuti nel Prezziario Ufficiale della Regione Abruzzo ultimo edito e, qualora le voci non siano presenti neppure nel suddetto Prezziario, verranno formulati nuovi prezzi mediante analisi secondo quanto previsto al comma 2 dall’art. 32 DPR n° 207/2010. I nuovi prezzi saranno quantificati includendo gli oneri di sicurezza aziendali.
11.5 In corso di esecuzione dei lavori e previa autorizzazione del RUP, al Contratto potranno essere apportate modifiche e varianti, con le modalità e nei termini previsti dall’art. 106 del D.lgs. n°50/2016 e s.m.i.
Le Varianti in corso d'opera potranno essere richieste al Concessionario, da parte del Concedente, per mezzo del RUP, o proposte autonomamente dal Concessionario ed autorizzate dal Concedente in conformità al Progetto Definitivo e al Progetto Esecutivo approvati dal Concedente, al Capitolato di Gestione e ai Documenti Contrattuali. Il Concessionario potrà rifiutarsi di eseguire la variante richiesta qualora questa possa pregiudicare l’organizzazione dei lavori e la tempistica di esecuzione degli stessi.
11.6 Solo le varianti richieste dal Concedente o necessarie a seguito di modifiche legislative daranno diritto al Concessionario ad una revisione del Piano economico finanziario. Restano a carico del Concessionario le eventuali varianti derivanti da errori commessi in fase di progettazione.
Articolo 12 - (Autorizzazioni amministrative)
12.1 Compatibilmente con le indicazioni risultanti dal cronoprogramma e, comunque, previa definizione dei tempi procedurali necessari a norma di legge, il Concedente s’impegna, senza oneri per il Concessionario, a compiere tutte le attività amministrative di propria competenza necessarie per l’esecuzione della Concessione e per assicurare il perseguimento dell’equilibrio economico-finanziario del servizio, ivi comprese, a titolo esemplificativo, il rilascio delle autorizzazioni all’accesso per l’espletamento di indagini e ricerche, la convocazione di conferenze di servizi per il rilascio di atti o provvedimenti per i quali siano necessari intese, nulla osta, pareri ed assensi di amministrazioni diverse, ovvero l’esame contestuale di vari interessi pubblici.
12.2 Il Concessionario assume l’impegno di attivarsi per richiedere alle altre amministrazioni competenti le autorizzazioni, i nulla osta e quant’altro necessario per la corretta e tempestiva esecuzione delle opere e per la gestione dei servizi oggetto della concessione: eventuali ritardi o inadempimenti potranno a lui essere imputati solo nel caso in cui sia dimostrata la colpa grave del Concessionario nel non attivare od attivare tardivamente i relativi procedimenti.
12.3 Eventuali ritardi nel rilascio di Autorizzazioni, nulla osta o atti di assenso comunque definiti, non dipendenti da fatto del Concessionario e relativi a ritardi od omissioni del Concedente o di autorità terze non potranno comportare l’applicazione delle penali stabilite al precedente art. 9.
13.1 Entro 30 giorni dall’inizio dei lavori di realizzazione delle opere, il Concedente designerà un Tecnico incaricato del collaudo tecnico amministrativo e funzionale delle opere. Sono a carico del Concessionario le spese per gli oneri professionali del Collaudatore, oneri che saranno versati direttamente al professionista incaricato. Saranno altresì a carico del Concessionario gli oneri per il personale e le attrezzature necessarie per eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti che il collaudatore riterrà necessari.
13.2 Il Concessionario individuerà le parti dei lavori compiute e comunicherà l’ultimazione di tali parti al RUP. Il Concessionario ha l’obbligo di elaborare la contabilità dei lavori eseguiti e di fornire al collaudatore, anche in formato digitale editabile, copia dei documenti contabili e disegni del “come costruito”.
13.3 Il collaudatore procederà in corso d’opera alle necessarie constatazioni. Il collaudo degli interventi sarà ultimato entro 30 giorni dalla comunicazione dell’ultimazione dei lavori da parte del Concessionario.
13.4 Il Collaudatore verificherà altresì la diligente e corretta esecuzione dei lavori in corso d’opera:
durante le fasi delle lavorazioni delle demolizioni e, in generale, delle lavorazioni non ispezionabili in sede di collaudo finale o la cui verifica risulti complessa successivamente all’esecuzione;
nei casi di interruzione o di anomalo andamento dei lavori rispetto al cronoprogramma.
13.5 In presenza di difetti e mancanze nell’esecuzione dei lavori, si applicherà l’art. 227 del DPR n. 207/2010. Il Certificato di Xxxxxxxx è trasmesso per l’accettazione al Concessionario, il quale, in caso di contestazioni, può avviare la procedura prevista dal successivo art. 24. In assenza di contestazioni, il Concedente si impegna ad approvare il verbale di collaudo entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione del verbale.
Articolo 14 - (Forza Maggiore)
14.1 Fatte salve le ragioni di forza maggiore, sicurezza e pubblica incolumità, interesse e necessità, in nessun altro caso il Concessionario potrà sospendere unilateralmente l’esecuzione dei lavori o l’erogazione dei Servizi.
14.2 Qualora si verifichi un evento di Forza Maggiore si applica l’art. 107 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
14.3 Sono considerate cause di forza maggiore, tali da giustificare sospensioni, interruzioni o ritardi nella realizzazione dell’opera o nella gestione del servizio, e da consentire conseguenti proroghe dei termini previsti dalla presente Convenzione, i seguenti eventi che si elencano a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) guerra, sommosse, invasioni, rivoluzioni, guerre civili e attentati;
b) tumulti ed occupazione delle aree su cui realizzare gli impianti, o altri eventi non imputabili al Concessionario o alla sua organizzazione, tali da impedire le normali attività realizzative o di gestione;
c) scioperi di categoria su base nazionale o regionale, sabotaggi o atti scioperanti, anche a carattere ecologico, conflitti fra lavoratori organizzati;
d) indisponibilità delle aree destinate alla realizzazione delle opere per cause non imputabili al Concessionario, impossibilità di disporre dei servizi e utilities necessarie alla realizzazione e gestione dell’edificio e degli impianti, nonché a fatti imprevisti non riferibili al concessionario che determinino la mancata attivazione, ovvero l’impossibilità di funzionamento dell’Ufficio preposto al controllo dell’esecuzione della Convenzione;
e) indisponibilità delle fonti energetiche utilizzate dall’impianto per cause non imputabili al Concessionario;
f) espropriazioni, confische o demolizioni ordinate dalla autorità governative civili o militari, sequestri di proprietà non dipendenti da comportamenti del Concessionario;
g) catastrofi naturali, incendi, terremoti inondazioni, gravi incendi a mezzi e vie di comunicazione e trasporto non imputabili al Concessionario;
i) nuove norme in materie urbanistico- paesaggistica, architettonica, igienico - sanitaria che comportino obbligatoriamente rilevanti revisioni progettuali ad opere o sezioni di opere già realizzate.
14.4 Il Concessionario ha l’onere di comunicare senza ritardo al Comune l’avverarsi di eventuali situazioni di forza maggiore, dandone una sommaria descrizione, nonché di dare notizia al medesimo della data di cessazione di tali eventi e della situazione occorsa.
14.5 Qualora gli effetti della causa di forza maggiore si protraggano per più di 180 giorni, il Concessionario avrà la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione. Si applica l’art. 176 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
14.6 Qualora il Concessionario decorso il termine di 30 giorni dal termine di cui sopra, non si avvalga della facoltà di recesso, il corrispettivo ed i termini della presente Concessione saranno adeguati con le modalità di cui all’art. 17.2 (Riequilibrio Economico - Finanziario).
14.7 Qualora l’evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l’impossibilità definitiva di realizzare l’Opera ovvero di fruire della medesima, ciascuna Parte può invocare la risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 1463 del codice civile. Qualora l’Evento si verifichi in Fase di Costruzione, determinando l’impossibilità definitiva di realizzare l’Opera, la risoluzione comporta il pagamento in favore del Concessionario dei soli costi effettivamente sostenuti per le opere eseguite a regola d’arte. Qualora l’Evento si verifichi in Fase di Gestione, determinando l’impossibilità definitiva di fruire dell’Opera, la risoluzione comporta il pagamento in favore del Concessionario del costo delle opere realizzate a regola d’arte, al netto degli ammortamenti relativi ai canoni già versati.
CAPO III - (CONDIZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE)
Articolo 15 (Finanziamento delle opere)
15.1 Il Concessionario assicura il finanziamento delle opere degli interventi e degli equipaggiamenti, necessari alla realizzazione delle stesse, e si farà carico di tutti i costi relativo alla gestione e manutenzione ordinaria, programmata preventiva e straordinaria conservativa degli impianti di climatizzazione, per tutta la durata della concessione e secondo quanto previsto nel progetto dell’offerta.
15.2 Ai sensi dell’art. 183, comma 15-19 e Art. 179 comma 3 del D.lgs. n° 50/2016 e s.m.i., il Concessionario sulla base della propria pluriennale esperienza nel settore, ha elaborato il Piano Economico Finanziario allegato all’offerta nel quale vengono definitivi l’equilibrio economico e la sostenibilità finanziaria della presente Concessione.
15.3 Salvo quanto previsto dall’art. 17 e seguenti della presente Convenzione, qualora il Canone di cui all’art.16 non consenta di recuperare i costi sostenuti dal Concessionario ivi comprese le anticipazioni per gli investimenti previsti nell’offerta tecnico-economica, ogni conseguenza di natura economica e finanziaria non sarà imputabile al Concedente.
15.4 L’evidenza dei “rischi” che a vario titolo le Parti si assumono reciprocamente sono dettagliate nell’Allegato A – Matrice dei Rischi – fornito in allegato al presente documento,
15.5 Spettano al Concessionario, titolare del progetto ai sensi del D.M. 16/02/2016 (Conto Energia Termico) i benefici derivanti dalla realizzazione di un “nZEB” (nearl zero emission bwinding) nei modi previsti dall’art. 4, comma 1, lettera e) del Decreto, relativamente agli investimenti documentati per gli interventi di efficientamento energetico previsti. Il Concedente dichiara di non aver richiesto e si impegna a non richiedere per i medesimi interventi contributi economici non cumulabili con tali benefici.
Articolo 16 - (Corrispettivo, modalità e termini di pagamento)
16.1. Corrispettivi e termini di pagamento
Il Piano Economico e Finanziario allegato alla proposta, prevede un «Flusso di cassa» per il recupero degli investimenti e la remunerazione dei servizi, relativamente a:
gli investimenti anticipati e gli oneri dovuti alla reperibilità e disponibilità finanziaria, per l’esecuzione degli interventi previsti dal progetto con il meccanismo del “finanziamento tramite terzi”;
la gestione e manutenzione degli impianti per tutto il periodo contrattuale (servizio energia);
il monitoraggio, il mantenimento in efficienza degli impianti, i servizi correlati della X.X.XX.
la fornitura dell’energia elettrica necessaria alla gestione dei servizi;
Una parte dell’investimento (fino ad un massimo del 65%) sarà recuperata tramite il diritto assegnato al Concessionario di richiedere ed ottenere dal G.S.E., con le procedure attivate ai sensi del D.M. 16/2/2016 (Conto Energia Termico), il contributo in conto capitale previsto per la trasformazione degli edifici pubblici in «edifici nZEB», che in base alle regole applicative del Decreto prevedono l’assegnazione delle risorse direttamente all’operatore economico X.X.XX. che ne anticipa gli investimenti, entro 60 giorni dalla richiesta, che può essere a consuntivo o anche a prenotazione con parziale anticipazione;
L’importo del finanziamento necessario per la copertura dei costi ulteriori e la remunerazione dei servizi nel periodo di contratto, sarà pagato dal Concedente tramite il «Contributo di disponibilità», tramite il versamento dei corrispettivi previsti per tutta la durata della Concessione, e sarà costituito da:
l’importo delle forniture energetiche, nella misura stabilita dalla Tabella dei «Consumi di riferimento». Eventuali consumi eccedenti le suddette misure concordate, saranno remunerate tramite conguagli, nei modi previsti dal successivo comma 16.2;
le somme derivanti dai risparmi economici (dovuti alla riduzione dei consumi) rispetto alla tabella dei consumi di riferimento (baseline);
L’importo «extra-canone» disposto dall’Amministrazione per garantire la sostenibilità economica e finanziaria dlel’intervento, nei tempi previsti dal Progetto (____ anni).
A fronte dell’esecuzione delle obbligazioni assunte dal Concessionario, il Concedente corrisponderà al Concessionario per tutto il periodo di gestione decorrente dalla data di collaudo e quindi
per anni _____
un Corrispettivo di Disponibilità annuale pari a € __________________ (oltre IVA al 22%)
quindi complessivamente pari ad € ________________________ IVA compresa.
Il Corrispettivo di Disponibilità, sarà adeguato annualmente alla variazione definita dall’indice ISTAT-FOI dei prezzi al consumo delle famiglie di impiegati e operai.
Nel caso previsto dall’art. 3.2, in cui la fase di gestione e manutenzione dell’impianto abbiano avvio antecedentemente alla fase di Collaudo, il Concedente riconoscerà al Concessionario dalla data di avvio della gestione e fino alla data di Collaudo un canone, determinato su base annuale e pari ad € _______________, commisurato in proporzione all’effettiva durata del periodo intercorrente tra l’avvio della fase di gestione e la data di emissione del Certificato di Collaudo.
16.2 Conguagli del Corrispettivo di Disponibilità
Nel caso in cui i consumi rilevati eccedano le misure stabilite nella Tabella dei «Consumi di riferimento», l’energia utilizzata dal Concedente e fornita dal Concessionario, sarà compensata applicando alla misura dei consumi eccedenti, il prezzo medio vigente sulle forniture dei contratti con i fornitori correnti.
16.3 Rettifica del Corrispettivo di Disponibilità
Il Corrispettivo di Disponibilità potrà essere rettificato nel caso in cui gli Indicatori di Performance Minima non dovessero essere rispettati. Si procederà alla decurtazione del Corrispettivo per la quota di disponibilità non resa calcolata secondo i criteri del Capitolato delle Caratteristiche del servizio e della gestione.
16.4 Rate del Corrispettivo di Disponibilità
Il Corrispettivo di Disponibilità sarà pagato in 6 rate bimestrali, la prima corrisposta dopo due mesi dalla data del Certificato di Collaudo. In caso di ritardo nel pagamento saranno dovuti interessi di mora nelle misure previste dalla normativa pro tempore vigente.
Articolo 17 - (Equilibrio Economico Finanziario)
17.1 Equilibrio Economico Finanziario
Il mantenimento degli Indicatori dell’Equilibro Economico Finanziario di cui al Piano Economico e Finanziario (PEF) sono presupposti necessari per la realizzazione e gestione dell’Opera: l’Equilibrio Economico e Finanziario deve rispettare il mantenimento della redditività e la sostenibilità finanziaria dell’Intervento.
Nello specifico sono indicatori della redditività (Equilibrio Economico) i seguenti Indicatori come specificati nel Piano Economico e Finanziario:
TIR progetto pari a _________%
TIR azionista pari a _________%
VAN azionista pari a __________________ euro
VAN progetto pari a __________________ euro
Nello specifico sono indicatori della sostenibilità finanziaria (Equilibrio Finanziario) i seguenti Indicatori come specificati nel Piano Economico e Finanziario:
DSCR pari a _________
LLCR pari a _________
17.2. Riequilibrio Economico e Finanziario
17.2.1 Ai sensi dell’art. 165 comma 6 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. qualora dovessero verificarsi variazioni degli Indicatori di Equilibrio, così come definiti all’articolo 17.1, seguenti a qualunque evento non imputabile al Concessionario che comporti una Alterazione dell’Equilibrio Economico e Finanziario, le Parti concordano che, su richiesta del Concessionario, si potrà procedere ad una revisione del Piano Economico e Finanziario.
Sono comunque considerati eventi non imputabili al Concessionario, capaci di produrre una Alterazione dell’Equilibrio Economico e Finanziario per esempio:
Circostanze ed eventi di Forza Maggiore;
Sopraggiunta norma legislativa, fiscale o regolamentare che incida sui termini e condizioni di realizzazione e gestione economica dell’Opera o dei Servizi, ivi incluse norme sopravvenute in materia urbanistica, paesaggistica, ambientale o igienico sanitaria che determini rilevanti revisioni progettuali ad opere o sezioni di opere da realizzarsi o già realizzate;
Indisponibilità delle fonti energetiche utilizzate dall’impianto, per cause non imputabili al Concessionario;
Varianti richieste dal Concedente o concordate tra le Parti che comportino
l’Alterazione dell’Equilibrio Economico e Finanziario;Sospensioni della costruzione o gestione.
17.2.2 Al verificarsi di una Alterazione dell’Equilibrio Economico e Finanziario, al fine di avviare la procedura di revisione del Piano Economico-Finanziario, il Concessionario ne darà comunicazione per iscritto al Concedente con esatta indicazione dei presupposti che hanno determinato l’Alterazione dell’Equilibrio Economico-Finanziario, supportata da idonea documentazione dimostrativa che deve consistere nella presentazione di:
a) Piano Economico-Finanziario in disequilibrio;
b) Piano Economico-Finanziario che riproduce la proposta di revisione;
c) relazione esplicativa al Piano Economico-Finanziario revisionato, che illustri anche i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione;
d) relazione dimostrativa dell’evento non imputabile dedotto e dei maggiori oneri da esso derivanti;
e) "proposta" di atto aggiuntivo per il recepimento in Convenzione di quanto previsto nel Piano Economico Finanziario revisionato.
17.2.3 Alla ricezione di tale comunicazione le Parti avviano senza indugio la Revisione del Piano Economico-Finanziario che deve concludersi entro 2 (due) mesi da tale ricezione.
La Revisione del Piano Economico-Finanziario è finalizzata a determinare il ripristino degli Indicatori di Equilibrio, nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più degli eventi che hanno dato luogo alla Revisione. La Revisione del Piano Economico-Finanziario deve, in ogni caso, garantire la permanenza dei rischi in capo al Concessionario.
Il Concedente dà atto che il Concessionario dovrà far ricorso a tecniche di Finanza di Progetto e s’impegna a cooperare con il Concessionario per le attività necessarie alla definizione degli accordi con gli Enti Finanziatori necessari al fine di realizzare l’Opera.
17.2.4 La medesima procedura, attivata ad iniziativa del Concedente, si applica nel caso in cui, nel corso della durata della concessione, si determini una Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario favorevole al Concessionario. Ai sensi dell’art. 182, comma 3 del D.lgs. n°50/2016 e s.m.i., è facoltà del Concedente sottoporre la revisione delle condizioni di Equilibrio Economico Finanziario alla previa valutazione del N.A.R.S. (Nucleo di Consulenza per l’attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità).
17.2.5 In caso di mancato accordo sul riequilibrio del Piano Economico Finanziario, decorsi 30 (trenta) giorni dalla data dell’istanza di revisione del Piano Economico - Finanziario, le Parti potranno esercitare il diritto di recesso. In tal caso, il Concessionario avrà diritto ad un importo determinato ai sensi dell’art. 165, comma 6 e 176, comma 4 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., pari a:
il valore delle opere realizzate, nonché degli oneri accessori, al netto degli ammortamenti e dei contributi pubblici, ovvero nel caso in cui l’opera non abbia superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario;
le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere dal Concessionario in conseguenza della risoluzione, ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti a copertura dal rischio di fluttuazioni del tasso di interesse;
Ove il soggetto destinatario della richiesta di revisione del Piano Economico Finanziario accetti l’istanza dell’altra parte le Parti procederanno alla redazione di un verbale di ricognizione ed all’eventuale successiva modifica contrattuale.
17.2.6 In caso di mancato accordo sul Riequilibrio del Piano Economico Finanziario, le Parti possono recedere dal Contratto ai sensi dell’articolo 27. In tal caso, al Concessionario sono rimborsati gli importi previsti.
Articolo 18 - (Modifiche al Contratto)
18.1 Il Contratto può essere modificato attraverso la stipula di atti aggiuntivi, in assenza di una nuova procedura di aggiudicazione, nei seguenti casi consentiti dall’articolo 175, commi 1 e 4, del Codice:
modifiche previste nei Documenti di Xxxx iniziali nelle clausole di cui al [specificare in dettaglio le clausole chiare, precise e inequivocabili del Bando, del Disciplinare, ecc.];
lavori e servizi supplementari resisi necessari e non inclusi nella Concessione iniziale, ove risulti impraticabile un cambiamento di Concessionario per motivi tecnici ed economici;
modifiche imposte da circostanze non prevedibili utilizzando l’ordinaria diligenza e inidonee ad alterare la natura generale della Concessione;
sostituzione del Concessionario originario a causa delle circostanze di cui all’articolo 175, comma 1, lettera d);
modifiche non sostanziali inidonee ad alterare considerevolmente gli elementi essenziali del Contratto, ai sensi dell’articolo 175, comma 7;
modifiche di valore inferiore alla soglia fissata dall’articolo 35, comma 1, lettera a), del Codice e al di sotto del 10 per cento del valore della Concessione.
18.2 L’esecuzione dei lavori di cui al comma 1 è subordinata all’approvazione da parte del Concedente del/i relativo/i Progetto/i in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49.
18.3 A fronte della richiesta pervenuta da parte del Concedente, il Concessionario curerà la predisposizione dell’eventuale progetto esecutivo e l’elaborazione del relativo preventivo, utilizzando come base di calcolo i prezzi unitari, al netto di IVA, del Prezzario Regionale della Regione Abruzzo. I prezzi delle singole voci di listino che verranno applicati saranno quelli vigenti alla data di preventivazione dell’intervento da parte del concessionario, al netto del ribasso offerto in sede di offerta.
18.4 Il preventivo non terrà conto di eventuali oneri fiscali che fanno carico al Concedente. L'approvazione per l'esecuzione degli interventi, progettati e preventivati secondo le modalità sopra descritte, si intenderà intervenuta nel momento in cui il Concessionario avrà ricevuto copia del relativo atto formale adottato dal Concedente in merito all’approvazione dei Servizi aggiuntivi.
18.5 Al ricevimento dell’atto di approvazione, che pertanto costituisce l’ordine formale del Concedente per l’erogazione dei servizi, il Concessionario darà corso alle attività operative necessarie e/o alle procedure d'appalto per l’esecuzione delle stesse, nei tempi concordati di volta in volta con il Concedente.
18.6 Per ciascuna partita di attività commissionata, il Concessionario fatturerà al Concedente l'importo concordato a stati d’avanzamento lavori, per ogni partita di lavori commissionati. Dal momento dell’entrata in esercizio dell’edificio il corrispettivo di disponibilità si incrementerà nella quota riferita a gestione e manutenzione di un importo pari ad € ____________.
18.7 L’eventuale aumento di valore, determinato da una o più modifiche di cui al comma 1, non può in ogni caso eccedere complessivamente il 50 per cento del valore della Concessione iniziale. Il superamento di tale limite di valore determina l’obbligo di una nuova procedura di aggiudicazione.
(GESTIONE DEI SERVIZI)
Articolo 19 - (Servizio Energia)
19.1 Al Concessionario è affidata la gestione, la manutenzione ordinaria, programmata preventiva e straordinaria, l’esecuzione delle attività di controllo, di pronto intervento e reperibilità, così come meglio specificato nel Progetto dell’offerta. Ai sensi dell’allegato II, par. 2, lett. “b” del D.Lgs 30 maggio 2008, n. 115, il presente Contratto è da considerarsi quale Servizio Energia è un contratto di «rendimento energetico» che ha per oggetto «l’erogazione dei beni ed i servizi necessari alla gestione ottimale ed al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo di energia», al fine di realizzare gli obiettivi di risparmio energetico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera p), del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412.
19.2 Il Concessionario sarà tenuto ad uniformare lo svolgimento della gestione ad un sistema di qualità aziendale al fine di garantire adeguati standard di qualità dei servizi.
19.3 L’avvio della gestione avverrà in seguito a verbale di consegna del servizio contestuale al collaudo dell’opera o alla Consegna lavori.
19.4 Il Concessionario è tenuto ad adottare o a far adottare le misure di sicurezza necessarie, sia all’interno della propria organizzazione sia nello svolgimento di ogni attività effettuata da terze parti con cui esso organizza la prestazione contrattuale. In quest’ultimo caso, il Concessionario è tenuto ad assicurare che tali dati e tali materiali riceveranno lo stesso grado di protezione che il Concessionario stesso adotta con riferimento a dati, informazioni, software e documentazione inerente la propria attività.
19.5 Le Parti concordano che i servizi compresi nel Servizio Energia e remunerati all’interno del Corrispettivo di Disponibilità di cui all’art. 16, saranno:
- il servizio di climatizzazione invernale;
- la produzione e distribuzione di acqua calda per uso sanitario;
- il servizio di climatizzazione estiva.
Articolo 20 - (Garanzia di Performance)
20.1 Il Per il servizio di climatizzazione invernale, il servizio - in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 115/2008, allegato II, art. 5, comma 1, lett. “a”, “b” e “c” - garantisce:
la riduzione dell’ “indice di energia primaria” di almeno il 10% (dieci%) rispetto al corrispondente indice riportato sull’“Attestato di Certificazione o Prestazione Energetica” esistente. Obiettivo quest’ultimo da realizzarsi entro e non oltre il primo anno di vigenza contrattuale;
per i casi di rinnovo o di stipule successive alla prima, la riduzione dell’ “indice di energia primaria” in misura di almeno 5% (cinquepercento) rispetto al corrispondente indice riportato nell’“Attestato di Certificazione Energetica”, nel frattempo aggiornato.
20.2 Il rispetto dei parametri previsti e la performance garantita verranno verificati tramite il sistema di monitoraggio da remoto ed i Report inviati dal Concessionario all’Amministrazione. Il caso di mancato raggiungimento della performance garantita, il Corrispettivo di Disponibilità del periodo non performante sarà decurtato in misura percentuale corrispondente al default verificato.
Articolo 21 - (Conferimento della mansione di “Soggetto Terzo responsabile”)
Con la sottoscrizione della presente Convenzione, l’Amministrazione concedente.
conferisce alla X.X.XX. concessionaria – che accetta - la mansione di “Terzo responsabile”, come da atto di nomina che, quale Allegato siglato dalle Parti, si unisce al presente Contratto per farne parte integrante e sostanziale;
consegna alla X.X.XX. concessionaria - che accetta - il “Sistema Edificio-Impianto” nello stato di fatto in cui si trova. Di tale consegna viene redatto, in contraddittorio tra le Parti, un verbale (che si unisce al presente Contratto quale Allegato 5) dal quale risulta lo stato del “Sistema Edificio-Impianto”;
consegna alla X.X.XX. concessionaria - che accetta - tutta la documentazione necessaria a comprovare lo stato di idoneità tecnico/amministrativa del “Sistema Edificio-Impianto”, quali:
“Certificato di Prevenzione Incendi”, in corso di validità, completo delle documentazioni progettuali o autorizzative relative;
“Libretto matricolare per impianto termico”, in corso di validità, rilasciato ad adempimento degli obblighi del D.M. 01 dicembre 1975, dal competente Dipartimento INAIL ex I.S.P.E.S.L ;
“Dichiarazione di conformità” rilasciata ai sensi dal D.M. 37/2008, ovvero documentazione equivalente od equipollente per quanto antecedentemente all’entrata in vigore del decreto, segnatamente a quanto pertinente con gli impianti in affidamento;
Certificato di “prova di tenuta idraulica” relativo a serbatoi di deposito del combustibile (ove esistenti);
Attestato di Certificazione o Prestazione Energetica, per quanto già eventualmente nella disponibilità del Committente, redatto in osservanza a quanto previsto dal D.Lgs. n. 192/2005, art. 6;
“Libretto di Impianto” conforme al modello previsto dal Decreto n. 10/02/2014, compilato ed aggiornato in ogni sua parte, e corredato della documentazione rilasciata a testimonianza degli interventi effettuati;
“Libretto di uso e manutenzione del sistema impianto”, dei generatori di calore, dei bruciatori e comunque di ogni e qualsiasi altra apparecchiatura o componente rilevante ai fini dell’esercizio, redatto dalla ditta installatrice/costruttrice ovvero dalle ditte costruttrici/fornitrici dei prodotti;
Dichiarazione, rilasciata del Committente o da tecnico avente idonei requisiti professionali, riportante i dati dimensionali dell’Edificio (volume lordo v.p.p.) – Allegato 1 – “Dichiarazione dei consumi storici per riscaldamento e acqua calda sanitaria”;
Dichiarazione, rilasciata dal Committente, riportante i dati di approvvigionamento del combustibile relativi ai tre esercizi precedenti, espressi per quantità ovvero, copia dei documenti di acquisto;
Allegato – “Dichiarazione dei consumi storici per riscaldamento e acqua calda sanitaria”.
Articolo 22 - (Assunzione della mansione di “Xxxxxxxx Xxxxx responsabile” – adempimenti necessari)
22.1 La X.X.XX. concessionaria, con l’assunzione della mansione di “Terzo responsabile” si impegna per tutta la durata dell’incarico ed a sua esclusive cura e spese, a svolgere le seguenti attività:
comunicare agli Enti di Controllo (L. 10/1991 art. 31, comma 3) l’avvenuta nomina dall’incarico di “Terzo responsabile” e, al termine del mandato contrattuale, l’avvenuta cessazione;
aggiornare il “Libretto Impianto di climatizzazione” fornito dal Committente, apportando le variazioni intervenute ovvero, in caso di indisponibilità, predisporne uno nuovo;
apporre, ai sensi del D.P.R. 412/1993, art. 9, comma 8,ed al DPR 74/2013 in posizione chiaramente visibile, una tabella contenente l’indicazione del periodo annuale di esercizio dell’impianto termico, dell’orario di attivazione giornaliera prescelto e delle generalità e domicilio del soggetto responsabile dell’esercizio, del conduttore e del soggetto incaricato della manutenzione;
svolgere tutte le attività di vigilanza e controllo in ordine alle condizioni di esercizio dell’Impianto;
programmare e disporre l’esecuzione delle verifiche periodiche così come definite e riportate sul “Libretto Impianto di climatizzazione”, nel rispetto delle frequenze prescritte in relazione alla tipologia di Impianto esistente;
mantenere aggiornato il “Libretto Impianto di climatizzazione” avendo cura di annotare ogni evento e/o intervento rilevante effettuato sul “Sistema Edificio-Impianto”, allegando, ove previsto, la relativa documentazione rilasciata a testimonianza gli interventi effettuati;
assolvere agli obblighi di raccolta, coordinamento ed inoltro agli Enti preposti al controllo delle informazioni/comunicazioni come definite e prescritte dalle disposizioni vigenti. A tal fine il Committente si impegna a collaborare, per quanto di sua competenza, affinché la X.X.XX. possa espletare tali obblighi. Tra le Parti resta inteso che qualora l’adempimento di tali obblighi comporti eventuali oneri economici a carico del Committente, il loro ammontare dovrà essere comunicato al Committente che dovrà preventivamente approvarne la spesa. In caso di difetto di approvazione da parte del Committente, questo si impegna a tenere manlevata ed indenne La X.X.XX. per eventuali responsabilità che dovessero derivare dal mancato assolvimento dei predetti oneri;
eseguire le attività di consulenza tecnica per individuare e segnalare eventuali difformità tecniche, funzionali e/o di adeguamento normativo;
eseguire le attività di consulenza tecnica per individuare aree di riqualificazione funzionale orientata al contenimento dei consumi energetici;
consegnare al Committente, alla cessazione del rapporto contrattuale, il “Libretto Impianto di climatizzazione” compilato ed aggiornato in ogni sua parte; e consegnare altresì ogni altra documentazione necessaria.
22.2 La X.X.XX. concessionaria, prima di dare inizio all’esecuzione del presente Contratto, si impegna ad eseguire le seguenti prestazioni:
verifica funzionale e di idoneità tecnica dei preesistenti dispositivi di misurazione “diretta” del calore-energia erogato all’Edificio; ovvero fornitura ed installazione di nuovo dispositivo, avente unità di misura “kilowattora (kWh)”, munito di certificato di idoneità conforme alla normativa vigente e di certificato di taratura. Tra le Parti resta inteso che i costi per l’eventuale fornitura ed installazione del nuovo dispositivo sono quelli indicati nell’Allegato progettuale. I costi dell’eventuale revisione dei preesistenti dispositivi di misurazione “diretta” del calore-energia erogata dall’Edificio sono a carico del Committente.
verifica funzionale e di idoneità tecnica dei preesistenti dispositivi di misurazione “diretta” delle grandezze contrattuali di riferimento, ovvero installazione di nuovi dispositivi aventi idonee caratteristiche funzionali, quali, a titolo esemplificativo, misuratore di Gradi Giorno per i servizi di riscaldamento o misuratore dei volumi di acqua da riscaldare per i servizio di fornitura acqua calda ad uso igienico-sanitario. Tra le Parti resta inteso che i costi per l’eventuale fornitura ed installazione dei nuovi dispositivi sono quelli indicati nell’Allegato progettuale.
xxxxxxx assicurativa le cui garanzie prestate riguardino: la responsabilità civile nei confronti di xxxxx, gli incendi e gli infortuni che abbiano origine negli impianti e negli apparecchi installati dalla stessa oltre agli eventuali danni provocati dal Concessionario durante l’esecuzione degli interventi al sistema edificio-impianto preesistente. I massimali di copertura assicurativa dovranno garantire la ricostruzione e/o il ripristino “a nuovo” degli elementi.
Articolo 23 - (Erogazione dei Servizi pattuiti)
23.1 La X.X.XX. concessionaria erogherà i servizi pattuiti nel rispetto dei seguenti criteri qualitativi di riferimento:
Servizi di climatizzazione invernale
l’orario di attivazione a regime diurno sarà quello consentito dalle norme vigenti in relazione alla destinazione d’uso dell’Edificio ed alla zona climatica di appartenenza e, di norma, sarà compreso fra le 05:00 e le 23:00 (DPR 412/93 e s.m.i. – DPR 74/2013); qualora dall’attività istruttoria preliminare espletata risultasse l’idoneità dell’Impianto;
le temperature erogate - salve eventuali restrizioni imposte delle Autorità – saranno quelle pattuite e non potranno, comunque, superare i valori limite previsti dalle norme vigenti (DPR 412/93 e s.m.i. – DPR 74/2013). L’Azienda garantisce l’erogazione delle temperature contrattuali pattuite fino a che la temperatura esterna non discenda al di sotto dei valori di progetto dell’Impianto (di norma –8 °C) e sempre che il “Sistema Edificio-Impianto” sia idoneo allo scopo dal punto di vista costruttivo, conservativo e funzionale. Tra le Parti resta inteso che i controlli delle temperature ambiente saranno eseguiti con impiego di idonee apparecchiature (conformi a UNI 8364) e – su semplice richiesta scritta del Committente - alla presenza congiunta delle Parti. In ogni caso, l’Azienda sarà considerata adempiente rispetto agli obblighi assunti ove la media aritmetica dei dati rilevati, tenuto conto delle tolleranze di Legge previste, risulti conforme a quanto pattuito.
il servizio di riscaldamento attenuato notturno sarà erogato ove contrattualmente previsto e/o nei casi in cui, in base alle esigenze di utilizzo nelle ore serali e notturne comunicate dal Concedente e stabilite nella misura preventivamente, sia ritenuto funzionale al corretto esercizio del sistema impiantistico; l’orario di attivazione e la temperatura di regime, ove non contrattualmente stabiliti, verranno individuati da apposita Tabella sottoscritta dalle parti.
Periodo contrattuale: 166 giorni consecutivi dal 1 novembre al 15 aprile
Ore giorno di erogazione del servizio: 12 (compreso tempi di messa a regime)
Temperatura ambiente massima: 20°C (+2 di tolleranza)
Fabbisogno presunto di energia termica utile per climatizzazione invernale:
(Qcli):quantità di energia termica [kWh] _______ / equivalenti a: ____ tep
(Ccli): importo unitario energia termica [kWh] pari ad € ___________ più IVA.
la spesa totale presunta di energia termica dell'edificio per climatizzazione invernale pari ad € _____ più IVA ed è data dalla formula: (Ccli x Qcli)
Gradi Giorno nominali assunti a riferimento: GG _________ rilevati dalla stazione di Pescara a cura della Società Metrologica dell’Aeroporto d’Abruzzo.
Incidenza revisione prezzi: 100% combustibile
In adempimento alle prescrizioni di cui al D.Lgs. 115/2008, allegato II, articolo 4 punto 1 lett. “g”, la “quantità massima di energia termica erogata” consuntivata a fine esercizio, non potrà superare il valore risultante dalla sommatoria del “fabbisogno presunto di energia termica” revisionato in modo proporzionale al variare dei Gradi Giorno utilizzati, dei giorni di funzionamento dell’Impianto e degli orari, maggiorato di un “alea tecnica” del 10% (diecipercento). Ogni e qualsiasi eccedenza, se non motivata da oggettive argomentazioni tecniche, sarà ad esclusivo carico del Concessionario.
I “Gradi Giorno” consuntivati saranno quelli rilevati dalla Stazione di rilevamento individuati dalla Tabella Gradi Giorno e Formule di Calcolo che, siglato dalle Parti, forma parte integrante e sostanziale del presente Contratto. Si precisa che sono state individuate le modalità di rilevazione dei Gradi Giorno che hanno determinato i corrispettivi dovuti per il servizio di climatizzazione invernale e che gli stessi sono raffrontati con i valori riparametrati ai Gradi Giorno desunti dal DPR 412/1993.
Servizio di produzione acqua calda ad uso igienico sanitario:
il servizio, di norma, si intende erogato in modo continuativo nell’arco delle 24 ore giornaliere;
le temperature erogate non potranno superare i valori limite previsti dalle norme vigenti (DPR 412/93 e s.m.i. – DPR 74/2013); i relativi controlli saranno eseguiti all’uscita dei dispositivi di preparazione e/o accumulo ed in corrispondenza del punto di immissione in rete di distribuzione;
Periodo contrattuale: 365 giorni/anno
Ore giorno di erogazione del servizio: 24 (compreso tempi di messa a regime)
Temperatura acqua massima: 45°C (+2 di tolleranza)
Fabbisogno presunto di energia utile per riscaldamento acqua calda:
(Qcli):quantità di energia elettrica necessaria [kWh] _______ / equivalenti a: ____ tep
(Ccli): importo unitario energia termica [kWh] pari ad € ___________ più IVA.
la spesa totale presunta di produzione acqua calda sanitaria dell'edificio è pari ad € _____ più IVA ed è data dalla formula: (Ccli x Qcli)
Incidenza revisione prezzi: 100% combustibile
Servizio di Climatizzazione estiva
a) Periodo contrattuale: ____giorni dal ____________ al _____________
b) Ore giorno di erogazione del servizio: ___ (compreso tempi di messa a regime)
c) Temperatura ambiente massima: 26°C (+2 di tolleranza)
d) Fabbisogno presunto di energia termica utile per climatizzazione estiva:
d1) (Qcli):quantità di energia elettrica [kWh] _______ / equivalenti a: ____ tep
d2) (Ccli): importo unitario energia elettrica necessaria [kWh] pari ad € ___________ più IVA.
d3) la spesa totale presunta di energia elettrica dell'edificio per climatizzazione estiva pari ad € _____ più IVA ed è data dalla formula: (Ccli x Qcli)
e) Gradi Giorno nominali assunti a riferimento: GG _________ rilevati dalla stazione di Pescara a cura della Società Metrologica dell’Aeroporto d’Abruzzo.
f) Incidenza revisione prezzi: 100% combustibile
Servizi complementari accessori:
tutti gli eventuali altri servizi complementari ed accessori, dovranno essere pattuiti per iscritto, sottoscritti da entrambe le Parti ed allegati al presente Contratto per farne parte integrante e sostanziale.
Art. 24 – (Verifiche di funzionalità degli apparati di misurazione)
24.1 Con cadenza biennale - all’inizio di ogni esercizio termico - verrà verificata la funzionalità e la precisione degli apparati di misurazione e contabilizzazione “diretta” del calore-energia erogato.
24.2 Tale verifica verrà svolta da Tecnici specializzati incaricati dalla X.X.XX. concessionaria che ne sosterrà - in via esclusiva - le relative spese ed inviata al Concedente.
24.3 In ogni caso la Concedente, al manifestarsi di qualsiasi disfunzione degli apparati di misurazione delle grandezze di riferimento, ne darà immediata comunicazione alla X.X.XX. concessionaria, la quale effettuerà le necessarie verifiche incaricando – a sue esclusive spese - dei Tecnici specializzati.
24.4 L’esito delle verifiche verrà comunicato per iscritto al Concedente nei successivi 5 (cinque) giorni.
Articolo 25 – (Fornitura di energia elettrica)
La X.X.XX. concessionaria - nel corso di ogni esercizio termico - provvederà a fornire tutta l’energia necessaria per l’erogazione dei servizi contrattuali pattuiti, avente caratteristiche qualitative e merceologiche conformi a quanto prescritto dalle vigenti norme Nazionali e Locali, e di tipo tecnicamente idoneo per l’utilizzo negli impianti presenti a corredo dell’Edificio.
Articolo 26 – (Organizzazione e coordinamento delle attività di esercizio - UNI 8364-1)
26.1 La X.X.XX., nel corso di ogni esercizio termico, provvederà ad eseguire, attraverso l’utilizzo di tecnici qualificati ed attenendosi alle istruzioni di cui alla norma UNI 8364-1 “Impianti di riscaldamento, Parte 1: Esercizio”, le attività di esercizio dell’Impianto, configurabili nella organizzazione e coordinamento dei servizi di conduzione, manutenzione e controllo, ed essenzialmente comprendenti le seguenti attività:
raccogliere, conservare e rendere disponibile la documentazione tecnica di accompagnamento dell’Impianto e del “Sistema Edificio-Impianto”, sia per la parte predisposta direttamente dalla X.X.XX. che per quanto reso disponibile dalla Committente;
eseguire analisi di idoneità all’esercizio dell’Impianto e del “Sistema Edificio-Impianto”, in dotazione all’Edificio, segnalando alla Committente, a mezzo di apposita relazione, eventuali difformità evidenziatesi o sopraggiunte per effetto di variazioni/aggiornamenti normativi;
definire le modalità di esercizio dell’Impianto e del “Sistema Edificio-Impianto”, quali, a titolo indicativo e non esaustivo, la determinazione della potenza termica da erogare, l’impostazione dei parametri di funzionamento, la programmazione dei dispositivi di regolazione, etc., dando le conseguenti istruzioni operative al personale preposto;
accertare che le istruzioni impartite risultino correttamente eseguite e che l’esercizio dell’Impianto si mantenga nell’ambito dei limiti normativi previsti, eventualmente anche attraverso misurazioni occasionali e/o a campione delle condizioni climatiche mantenute negli ambienti;
gestire i rapporti nei confronti della Committente con particolare riferimento alla divulgazione di informazioni rilevanti ai fini normativi e della sicurezza e/o che ne comportino la partecipazione decisionale;
assistere la Committente nella gestione dei rapporti con le Autorità preposte ai controlli ed alla vigilanza, fornendo ogni informazione in proprio possesso ed il supporto tecnico operativo e logistico richiesti.
26.2 La X.X.XX., L’Azienda, qualora ravvedesse la necessità di attività eccedenti il proprio ambito operativo e/o la propria autonomia operativa o decisionale, informerà prontamente la Committente e, su incarico scritto di quest’ultima, predisporrà – a sua cura e spese ed in contraddittorio con la Committente - un progetto tecnico, temporale ed economico di intervento, quale a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
esecuzione, secondo necessità, di forniture, opere o prestazioni da realizzarsi per la risoluzione delle segnalazioni di inadempienza tecnica o anche di semplice difformità, segnalate dalla X.X.XX.;
esecuzione, secondo necessità, di misurazioni estese e/o ripetute delle condizioni climatiche mantenute negli ambienti necessarie per l’identificazione e diagnosi di anomalie e/o scompensi funzionali.
26.3 La Committente provvederà ad attuare quanto concordato nel progetto di cui all’art. 10.2 che precede, con spese ed oneri a proprio carico e ricorrendo – a sua scelta - ai servizi dell’Azienda e/o di altre Società egualmente qualificate. In quest’ultimo caso, la Committente comunicherà alla X.X.XX. il nominativo della società incaricata, degli adempimenti effettuati, nonché dell’avvenuta risoluzione delle criticità segnalate.
26.4 Tra le Parti resta inteso che nelle more di quanto sopra, ovvero in caso di omissione o tardiva esecuzione degli interventi concordati, la X.X.XX. sarà tenuta indenne da qualsiasi responsabilità connessa, conseguente o correlata agli aspetti specificatamente segnalati; nei casi più gravi, correlati agli aspetti della sicurezza delle persone e/o dei beni della X.X.XX., della Committente o di terzi, Il Concessionario potrà avvalersi della facoltà di interrompere, anche immediatamente, il funzionamento dell’Impianto fino al completo adempimento di quanto indicato nel progetto approvato dalle Parti.
Articolo 27 – (Attività di conduzione dell’impianto termico – UNI 8364-2)
27.1 Anteriormente ad ogni esercizio termico, la X.X.XX. eseguirà, tramite un conduttore termico abilitato ed attenendosi alle prescrizioni di cui all’UNI 8364-2 “Impianti di riscaldamento, Parte 2: Conduzione”, le attività di conduzione dell’Impianto (ossia l’insieme delle operazioni che ne assicurano il normale funzionamento e che non richiedono l’uso di utensili né di strumentazione al di fuori di quella installata sull’Impianto) ed essenzialmente comprendenti le seguenti attività;
accertare che, ad ispezione visiva, il locale impianti si presenti in idonee condizioni d’uso e quindi, a titolo esemplificativo, dotato di serratura e di dispositivo di autochiusura del vano di accesso, libero e sgombero da materiali estranei all’esercizio con particolare a riferimento a quanto potenzialmente pericoloso (sostanze combustibili, infiammabili e nocive in genere), dotato di superfici di aerazione e ventilazione libere da ostruzioni e di impianto di illuminazione che consenta l’esecuzione in piena sicurezza delle attività;
accertare che, ad ispezione visiva, gli impianti si presentino in idonee condizioni di utilizzabilità e quindi, a titolo esemplificativo, che siano dotati di efficienti dispositivi indicatori e di sicurezza, che tutti i componenti, apparati e dispositivi non manifestino evidenti anomalie conservative e/o funzionali (perdite di fluidi, perdite di combustibile, ecc.), che i livelli dei materiali di consumo siano conformi, che siano disponibili efficienti dispositivi di intervento in caso emergenza (estintori, ecc.);
rilevare, annotare e custodire (anche in archivi detenuti presso la sede del manutentore) i valori indicati dagli strumenti di misurazione, con riguardo a combustibile, acqua di reintegro, contatori di energia termica, contatori delle grandezze di riferimento, etc.;
eseguire almeno un ciclo completo di avviamento, messa a regime e arresto dell’Impianto, procedendo all’attivazione, controllando il loro regolare funzionamento, accertando l’efficacia e l’efficienza dei sistemi di alimentazione, assenza di perdite o dispersioni d’acqua, efficienza dei tubi di troppopieno), verificando l’efficacia dei dispositivi di indicazione, regolazione ed arresto.
27.2 Nel corso di ogni esercizio termico dell’Impianto eseguire ispezioni ricorrenti, con frequenza almeno settimanale e, comunque, correlate alle esigenze specifiche dell’Impianto, per accertare che il funzionamento dell’Impianto sia regolare e senza disfunzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dal “Terzo Responsabile” e che, per quanto rilevabile a semplice esame visivo, il funzionamento delle apparecchiature e dispositivi risulti conforme alle indicazioni del costruttore o, in subordine, alle norme di buona tecnica. Nel corso delle ispezioni si provvederà a:
verificare che risulti inalterata l’efficacia e l’efficienza dei dispositivi indicatori, di regolazione e sicurezza con particolare attenzione a quelli deputati alla verifica della temperatura dei gas combusti ed alla erogazione dei servizi (orologi programmatori e regolazioni);
verificare la funzionalità ed efficienza dei dispositivi di comando e regolazione, adeguando la programmazione degli stessi sulla base delle indicazioni ricevute dal responsabile dell’esercizio;
verificare l’efficienza degli strumenti di misurazione, quali i contatori di misurazione dell’energia termica, delle grandezze di riferimento, dei consumi di combustibile, dell’acqua di reintegro, etc., rilevarne, annotarne e custodire (anche in archivi detenuti presso la sede dell’Azienda) i valori indicati;
verificare che il circuito idraulico dell’impianto non presenti anomali consumi di acqua di reintegro e che risulti inalterata l’efficacia e l’efficienza dei sistemi di alimentazione, reintegro ed espansione;
verificare che tutti i componenti, apparati e dispositivi non manifestino evidenti anomalie conservative e/o funzionali (perdite di fluidi, perdite di combustibile, etc.);
verificare che risulti presente, disponibile ed utilizzabile una sufficiente quantità di combustibile liquido e di eventuali altri prodotti di consumo;
informare il “Terzo Responsabile” di eventuali anomalie e/o disfunzioni rilevate nel corso dell’ispezione richiedendo, ove necessario l’intervento di personale tecnico qualificato.
27.3 Alla conclusione di ogni periodo di esercizio dell’impianto eseguire le manovre di arresto definitivo, ponendo l’Impianto in condizioni di sicurezza in attesa dell’esecuzione delle manutenzioni annuali. Nel corso delle operazioni si provvederà a:
commutare tutte le apparecchiature in dotazione all’Impianto ponendo i relativi interruttori di comando in posizione stagionale adeguata;
27.4 Le Parti convengono e reciprocamente accettano che sono esplicitamente esclusi dal presente Contratto, e quindi ad esclusivo carico della Committente, tutte le forniture e prestazioni non esplicitamente offerte e/o menzionate
Articolo 28 - (Attività di approvvigionamento dell’energia elettrica)
Con la sottoscrizione del Contratto le Parti si impegnano, in relazione alla tipologia di vettore energetico utilizzato dagli impianti in dotazione all’Edificio, ad adempiere alle seguenti obbligazioni:
la Committente autorizza la X.X.XX. ad attivare direttamente il contratto di fornitura con la Società distributrice / fornitrice; ovvero l’autorizza a volturare a proprio nome un eventuale contratto già esistente. A tal fine lA Committente riconosce La X.X.XX. come unica e sola mandataria dei rapporti con la Società distributrice / fornitrice;
in caso di tardivo perfezionamento / efficacia della voltura contrattuale rispetto alla erogazione effettiva dei servizi, la X.X.XX. Azienda si impegna a rimborsare al titolare della fornitura uscente (sia esso la Committente o il precedente fornitore) eventuali oneri dallo stesso indebitamente sostenuti e testimoniati da adeguata documentazione amministrativa; allo scopo di definire le rispettive competenze, tra le Parti resta inteso e reciprocamente accettato, che farà fede la lettura effettiva di subentro come risultante dal verbale di consegna dell’Impianto (o altro atto equipollente);
reciprocamente valendo le clausole di cui ai precedenti punti, in caso di cessazione del rapporto contrattuale, la Committente si impegna (direttamente per se stesso o quale garante per eventuali terzi) alla voltura a proprio nome, o a soggetto dalla stessa nominato, del contratto di fornitura del vettore energetico ed al rimborso dei consumi eventualmente intervenuti successivamente alla data di riconsegna dell’Impianto; per la valorizzazione degli stessi si applica identica metodologia descritta al precedente punto; il pagamento del corrispettivo dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della relativa fattura;
in difetto degli adempimenti di cui al precedente punto “c”, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di riattivazione dei servizi (ovvero di ripresa dei consumi) sarà facoltà della X.X.XX. richiedere al distributore locale l’interruzione della fornitura ed il suggello del contatore di erogazione;
Articolo 29 - (Verifica dei rischi e piano di monitoraggio)
29.1 Il presente contratto di Concessione comporta il trasferimento in capo al Concessionario oltre che del rischio di costruzione, anche del rischio di disponibilità, secondo le modalità ed i termini indicati nel capitolato e nella allegata matrice dei rischi (Allegato A).
29.2 L’Amministrazione concedente procederà al monitoraggio del rischio al fine di verificarne la permanenza durante la vigenza del contratto, applicando i sistemi delineati da ANAC, in conformità all’art. 181 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., e terrà conto della matrice dei rischi allegata al presente Capitolato. A tal fine il Concessionario, come previsto dal Capitolato delle caratteristiche del servizio e di gestione, trasmetterà all’Amministrazione ogni anno una relazione sull'attività svolta, sull'andamento dei servizi prestati e sull'andamento dei consumi energetici degli impianti per l’anno precedente. Da detta relazione dovranno risultare in modo particolare le prestazioni e le operazioni effettuate, per la conduzione, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, nonché gli interventi eseguiti a misura e ogni altro elemento rilevante rispetto alla gestione.
29.3 Il Capitolato delle caratteristiche del servizio e di gestione illustra nel dettaglio i livelli di servizio offerti e il Piano di Verifiche e Monitoraggio.
(ASSICURAZIONI, GARANZIE, CAUZIONI)
Articolo 30 - (Requisiti e responsabilità del Concessionario)
30.1 Per quanto attiene ai lavori e i servizi previsti dalla presente procedura di affidamento, il Concessionario si impegna a provvedere alla formazione ed informazione degli utenti per la promozione dell’uso efficiente dell’energia, in conformità alla norma UNI CEI 11352 (lettera k) punto 4.2 – requisiti) ed all’art. 13 del D.Lgs. 102/2014 e ss.mm.ii. Dichiara inoltre:
di possedere le capacità tecnico-organizzative per eseguirli a regola d’arte;
di avere le capacità economico-finanziarie e la solidità necessaria ad eseguire i lavori a regola d’arte e nei tempi previsti dal crono programma di essere in regola con le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa e sanitaria;
di essere in possesso delle seguenti certificazioni:
− certificazione secondo la norma UNI EN ISO 9001 - qualità aziendale;
− certificazione secondo la norma UNI CEI 11352 - sistema di servizio energetico;
− certificazione secondo la norma UNI EN ISO 14001 - gestione ambientale;
− certificazione secondo la norma OHSAS 18001 gestione sicurezza e salute sul lavoro;
− certificazione secondo la norma UNI EN ISO 50001 gestione dell’energia;
30.2 Il Concessionario è responsabile dei danni e pregiudizi, di qualsiasi natura, causati dalle sue attività al Concedente, ai suoi dipendenti e consulenti, ed a terzi, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori e, in generale, di chiunque egli si avvalga nell’esecuzione della concessione, tanto nel corso dei lavori di costruzione quanto durante la gestione delle opere.
30.3 La responsabilità per i sinistri e gli infortuni che dovessero accadere al personale o a cose del Concessionario sarà sempre a carico di quest’ultimo. Il Concessionario è responsabile dei materiali e delle attrezzature che avesse depositato, durante i lavori di costruzione delle opere, sia all’interno che all’esterno delle aree nelle quali si svolgono detti lavori.
31.1 Il Concessionario costituisce, contestualmente alla firma del contratto, ai sensi dell’art. 103 D.Lgs. 50/16 s.m.i., una cauzione definitiva dell’importo di € _________ (_______________), con le modalità di cui all’articolo 93 commi 2 e 3 e determinata secondo quanto previsto all’articolo 93 comma 7 D. Lgs. 50/16.
La cauzione sarà progressivamente svincolata in misura corrispondente all’avanzamento dell’esecuzione dei lavori, sino al limite massimo dell’80 (ottanta) per cento dell’importo totale garantito. L’ammontare residuo della garanzia permarrà sino alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. La garanzia cessa in ogni caso di avere effetto alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, e lo svincolo avrà effetto automatico senza necessità di nulla osta del Concedente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante dei documenti attestanti l’avvenuta e regolare esecuzione dei lavori. Il Concessionario e tenuto ad integrare la suddetta cauzione ogni qualvolta essa venga meno, in tutto o in parte, nei termini che le saranno assegnati dal Concedente.
31.2 Il Concessionario costituisce, con le modalità di cui all’articolo 93 commi 2 e 3, a partire dalla data di inizio di esercizio del servizio, la cauzione di cui all’art. 183, comma 13 e 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. di € _____________ (_______________________), pari al 10% del costo annuo operativo di esercizio, a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell’opera. La cauzione sarà costituita nella forma di fidejussione bancaria. Il Concessionario e tenuto ad integrare la suddetta cauzione ogni qualvolta essa venga meno, in tutto o in parte, nei termini che le saranno assegnati dal Concedente.
Tale cauzione ha validità minima biennale, da estendersi almeno 30 (trenta) giorni prima della data di scadenza per ulteriori analoghi periodi, fino alla scadenza della Concessione.
Articolo 32 - (Polizze assicurative)
32.1 Il Concessionario stipula le polizze assicurative di seguito indicate nei limiti e con le modalità previste dal Codice o comunque richieste ai sensi della normativa vigente:
- polizza assicurativa CAR, ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice, a copertura:
a) dei danni subiti dal Concedente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori, per un importo pari a € ______________________ (_______________________________)
b) della responsabilità civile verso terzi, il cui massimale è pari a____________________________;
La copertura assicurativa di cui al comma 1, punto a) e b), decorre dalla data di Consegna dei Lavori e cessa alla data di emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio o del Certificato di Regolare Esecuzione e, comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori, risultante dal relativo Certificato.
polizza assicurativa RCT / RCO, n° __________________________ stipulata con _______________ in data ___________con un massimale RCT di € ______________________ (_______________________________) e con un massimale di RCO di € ______________________ (_______________________________)
(DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE)
Articolo 33 - (Procedura per contestazioni ed amichevole composizione delle controversie)
33.1 Tutte le contestazioni che le parti intendano formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta, debitamente documentata. Le comunicazioni del Concessionario devono essere indirizzate al RUP.
33.2 La comunicazione di cui al comma 33.1 deve essere inoltrate entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data in cui la parte ha avuto notizia del fatto che dà luogo alla contestazione. La contestazione può essere illustrata e documentata nei 60 (sessanta) giorni lavorativi successivi.
33.3 Xxx lo reputi opportuno al fine di raggiungere un accordo bonario sulla contestazione, il RUP potrà acquisire il parere o la relazione del Direttore dei Lavori e del collaudatore.
33.4 La parte cui è indirizzata la contestazione comunicherà le sue determinazioni entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine previsto dal precedente comma 2.
Articolo 34 - (Foro competente)
Per ogni eventuale giudizio, derivante dalla interpretazione, applicazione od esecuzione del presente contratto, si intende riconosciuto il Foro di Pescara.
(ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE)
Articolo 35 - (Risoluzione del contratto per inadempimento)
35.1 Qualora una delle Parti si renda gravemente inadempiente agli obblighi previsti nella presente Concessione, l’altra Parte, esperita infruttuosamente la procedura di contestazione di cui al precedente art. 33, potrà risolvere la presente Concessione ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 c.c., fatta salva la richiesta di risarcimento per ogni danno subito e subendo.
35.2 Qualora la Concessione sia risolta per inadempimento del Concedente, quest’ultimo sarà tenuto a versare al Concessionario un importo (“Importo di Risoluzione”), pari a:
il valore delle Opere realizzate più gli oneri accessori al netto degli ammortamenti, ovvero nel caso in cui l’opera non abbia ancora superato la fase di Collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario;
le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione, inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;
un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10% del valore delle opere ancora da eseguire ovvero del valore attuale della parte del servizio pari ai costi monetari della gestione operativa previsti nel piano economico finanziario allegato alla concessione. È fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
Fermo restando quanto descritto all’art. 9 del presente contratto, in tutti i casi di risoluzione per inadempimento del Concessionario quest’ultimo è obbligato a compiere tutte le attività necessarie ad evitare l’aggravamento del danno ed a riconsegnare al Concedente, su sua richiesta, gli impianti oggetto della concessione.
Qualora la Concessione sia risolta per inadempimento del Concessionario, relativo alla fase di progettazione\esecuzione dei lavori, il Concedente verserà al Concessionario un Importo di Risoluzione pari all’importo dei lavori eseguiti e computati sulla base dei prezzi contrattuali (ovvero, in subordine, dei prezzi di mercato) decurtato del 30% a titolo di penale. È fatto salvo in ogni caso il pagamento delle altre penali previste ed il risarcimento del maggior danno sofferto.
Nel caso di risoluzione in danno della presente Convenzione per grave inadempimento del Concessionario relativo alla fase di gestione dell’Opera ed erogazione dei Servizi, il Concedente verserà al Concessionario un Importo di Risoluzione pari al valore residuo delle opere eseguite, al netto degli ammortamenti e contributi già versati dal Concedente, decurtato del 20% a titolo di penale.
36.1 Qualora l’accordo sul riequilibrio del Piano Economico Finanziario non sia raggiunto entro [90] giorni dalla comunicazione di cui all’articolo _____ la Parte interessata può recedere dal Contratto.
36.2 In caso di recesso dal Contratto ai sensi del presente articolo, le Parti provvedono a redigere, in contradditorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori/Direttore dell’Esecuzione, apposito verbale entro 30 giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione di recesso, al fine di quantificare gli importi sulla base delle seguenti voci:
il valore dell’Opera realizzata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, come risultante dal Certificato di Xxxxxxxx con esito positivo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti; ovvero, nel caso in cui l’Opera non abbia ancora superato la fase di Collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario per la realizzazione delle opere eseguite conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, risultanti dai documenti di contabilità dei lavori;
i costi sostenuti o da sostenere dal Concessionario in conseguenza del recesso dal Contratto, ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.
La somma degli importi di cui alle lettere a) e b) si intende al netto di quanto già corrisposto dal Concedente al Concessionario.
36.3 Le eventuali somme spettanti al Concessionario di cui al punto 36.2 sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori e sono indisponibili da parte del Concessionario stesso fino al completo soddisfacimento di detti crediti. Tali somme dovranno essere corrisposte entro 60 giorni successivi alla compilazione del verbale di cui al punto 36.2. Pertanto, l’efficacia del recesso è condizionata al pagamento di tali somme.
36.4 Nelle more dell’individuazione di un Concessionario subentrante, qualora l’Opera abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione alle medesime modalità e condizioni del Contratto.
36.5 Fermo restando quanto previsto al precedente punto 36.4, il Concessionario potrà chiedere di continuare a gestire l’Opera alle medesime modalità e condizioni del Contratto fino alla data dell’effettivo pagamento delle somme di cui al punto 36.2.
Articolo 37 - (Sospensione e proroga dei servizi)
37.1 La sospensione e l’eventuale proroga della fornitura dei Servizi sono ammesse nei casi, modi e tempi di cui all’articolo 107 del Codice.
37.2 La sospensione totale o parziale della fornitura dei Servizi può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali relative alla Fase di Gestione, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l’interruzione della fornitura e alla ripresa della medesima.
La fornitura dei Servizi può essere sospesa:
a) al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, della fornitura dei servizi;
b) per ragioni di necessità e di interesse pubblico;
c) per le cause di Forza Maggiore di cui all’articolo 14.
37.3 Il Concessionario non può sospendere unilateralmente la Gestione.
37.4 Al verificarsi di uno degli eventi di cui al punto 37.2, il Concessionario che non sia in grado di prestare il/i Servizio/i in tutto o in parte, ne dà immediata comunicazione al Concedente, descrivendo le cause che hanno determinato l’evento, il/i Servizio/i che non può/possono essere prestato/i nonché i Servizi la cui erogazione subisce delle seppur parziali modifiche di qualsiasi tipo in conseguenza dell’/gli Evento/i.
37.5 Il Direttore dell’Esecuzione può disporre la sospensione della fornitura dei Servizi, compilando, se possibile con l’intervento del Concessionario o di suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con indicazione delle ragioni che hanno determinato l’interruzione delle prestazioni, degli effetti prodotti, dei rimedi e cautele da attivare nel più breve tempo possibile per la ripresa della fornitura del/i Servizio/i sospeso/i, dei mezzi e strumenti esistenti rimasti nei luoghi di svolgimento delle prestazioni contrattuali. Nel caso in cui il Direttore dell’Esecuzione non coincida con il Responsabile Unico del Procedimento, il verbale è trasmesso a mezzo posta certificata a quest’ultimo entro e non oltre cinque giorni dalla data di redazione.
37.6 Nelle ipotesi di cui al punto 37.2:
i Corrispettivi di cui all’articolo 16 continueranno a essere corrisposti dal Concedente qualora la sospensione non ecceda massimo [es: 30] giorni decorrenti dalla data di inizio della sospensione come risulta dal relativo verbale;
qualora la sospensione, singolarmente o, nel caso di più eventi cumulativamente considerati, ecceda complessivamente i 30 giorni consecutivi di cui alla lettera a) decorrenti dalla data di inizio della sospensione, come risultante dal/dai relativo/i verbale/i, il Concessionario può chiedere la proroga dei termini di gestione del/i Servizio/i di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione. Qualora la sospensione ecceda [indicare i mesi a numero e lettere] determinando una variazione dell’indicatore di equilibrio denominato Tir Azionista superiore a [due] punti percentuali, potranno avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario di cui all’articolo ___.
37.7 La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il Direttore dell’Esecuzione redige il verbale di ripresa della fornitura del/i Servizio/i interessato/i dall’evento indicando, per ciascuno di essi, i nuovi termini contrattuali. Nel caso in cui il Direttore dell’Esecuzione del Contratto non coincida con il Responsabile del Procedimento, il verbale è trasmesso a quest'ultimo a mezzo posta certificata entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
37.8 Nei casi di sospensione totale o parziale della fornitura dei Servizi disposta per cause diverse da quelle di cui al punto 37.2, al Concessionario è dovuto un risarcimento calcolato ai sensi dell'art. 37.2, per quanto compatibile.
(DISPOSIZIONI FINALI)
Articolo 38 - (Riservatezza della documentazione - Trattamento dei dati)
38.1
Tutti i documenti predisposti dal Concessionario ai fini della
presente convenzione sono e
rimangono
di proprietà dello stesso. Il Concedente s’impegna ad utilizzarli
solo ed esclusivamente nei rapporti
con il Concessionario ed a non divulgarli, né a portarli a
conoscenza di terzi, qualora non diversamente
previsto dalla normativa vigente.
38.2 Con la sottoscrizione del presente contratto, ognuna delle Parti si dà reciprocamente atto che i dati personali forniti dall’altra Parte saranno trattati, fermo quanto sopra, nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679 e D. Lgs. 101/20148 e s.m.i.), e consente al relativo trattamento.
Titolare del trattamento dei dati per il Concedente è individuato nel __________, domiciliato per la carica presso la sede dell’Aministrazione.
Titolare del trattamento dei dati per il Concessionario è individuato nel legale rappresentante ___________, domiciliato per la carica presso la sede legale.
Articolo 39 - (Forma del contratto – spese e oneri accessori)
Il contratto sarà sottoscritto nella forma pubblica amministrativa. Le spese tutte, inerenti e conseguenti al contratto relativo alla concessione di cui trattasi saranno a carico del Concessionario. Sono a carico del Concessionario tutte le spese, oneri, contributi ed indennità previsti per la gestione del contratto. Le spese di bollo, di registrazione ed ogni altra spesa accessoria inerente al contratto sono a carico del Concessionario.
Articolo 40 - (Proprietà degli impianti)
Gli impianti oggetto della Concessione sono di proprietà del Concedente, che ne trasferisce il possesso al Concessionario per lo svolgimento delle attività previste dalla presente Convenzione fino alla scadenza della stessa, ovvero alla sua perdita di efficacia per effetto di revoca o risoluzione ai sensi della presente convenzione.
Articolo 41 - (Proprietà intellettuale)
41.1 Il Concessionario sarà responsabile dell’ottenimento della titolarità, licenze e diritti di utilizzazione di tutti i beni, servizi e sistemi brevettati o comunque oggetto di tutele industriali e se ne assumerà ogni onere garantendo il loro legittimo utilizzo e godimento, senza limiti di tempo e senza spese per il Concedente.
42.2 Alla scadenza, revoca o risoluzione della Concessione, l’uso delle tecnologie, dei brevetti e delle idee originali adottate nel corso di durata della Concessione, potrà essere consentito gratuitamente al Concedente, con separato accordo, nei limiti delle sue finalità di gestione, riparazione e manutenzione degli impianti e ferma restando la titolarità esclusiva dei titoli brevettali in capo al Concessionario.
Articolo 43 - (Clausola tracciabilità dei flussi finanziari)
43.1 Il Concessionario, per il tramite del legale rappresentante, si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta del presente contratto. Il Concessionario si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all’art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente. Qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA, il presente contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. 136/2010.
43.2 Il Concessionario si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
43.3 Il Concessionario che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l’Amministrazione Contraente e la Prefettura territorialmente competente.
43.4 Il Concessionario si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, sarà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confronti del Concedente di e della Prefettura territorialmente competente. Con riferimento ai subcontratti, il Concessionario si obbliga a trasmettere al Concedente, oltre alle informazioni di cui all’art. 174, comma 4, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.
Articolo 44 - (Cessione del contratto - Cessione del credito)
44.1 È fatto divieto al Concessionario di cedere, anche parzialmente il Contratto a terzi. Il Concessionario potrà dare luogo a processi di ristrutturazione societaria, comprese fusioni, scissioni, conferimenti e cessioni di azienda o rami d’azienda. In tal caso troverà applicazione quanto previsto all’art. 175 del Codice. È facoltà del Concessionario cedere i propri crediti derivanti dalla presente Convenzione.
Articolo 45 - (Essenzialità delle clausole)
Le Parti, espressamente dichiarano che tutte le clausole e condizioni previste nella presente Concessione ed in tutti gli altri documenti che del Contratto formano parte integrante, hanno carattere di essenzialità.
Articolo 46 - (Discordanze negli atti contrattuali)
Nel caso che alternative e discordanze si riscontrassero tra diversi atti contrattuali, si applicheranno nell’ordine:
Il Contratto/Concessione;
Il Capitolato delle caratteristiche del servizio e di gestione, e relativi allegati;
servizi offerti presentati in sede di offerta o redatti nel corso dell’Appalto.
Articolo 47 – (Dichiarazione di approvazione specifica ai sensi dell’art. 1341 e 1342 del codice civile)
Il Concedente e il Concessionario dichiarano di riconoscere e di approvare, ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, di tutte le condizioni, nessuna esclusa, indicate in tutti gli Articoli della presente Concessione. Dichiarano inoltre di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti di cui all’Art.1341 C.C. tutte le clausole sopra riportate.
Le comunicazioni inerenti le prestazioni oggetto della presente bozza di convenzione devono essere reciprocamente trasmesse tra le Parti per iscritto e presso il domicilio eletto nel successivo articolo 49.
Articolo 49 - (Elezione di domicilio, dati societari)
Le Parti eleggono ai fini della presente concessione il seguente domicilio:
per il Concessionario, presso _________________________________________
per l’Amministrazione concedente presso la propria sede dell’Aquila, Via Iacobucci 4.
Il Concessionario: L’Amministrazione Concedente
___________________________ ______________________________________
Allegati
Progetto di Miglioramento dell’efficienza energetica;
Matrice dei rischi
Piano Economico Finanziario
Capitolato delle caratteristiche del servizio e della gestione