Contract
IL PRESIDENTE
Egr. Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx c/o sezione di Roma I.N.F.N.
e p.c.
Xxxx.xx Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxx Direttore sezione di Roma
I.N.F.N.
Frascati,………………………..……………………………
Xxx X. Xxxxx, 00 – 00000 XXXXXXXX (Xxxx) Xxxxxx
OGGETTO: contratto d'opera, ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile.
In relazione a quanto stabilito dal Consiglio Direttivo dell'I.N.F.N. con deliberazione n. 13340 in data 23 luglio 2014 tra l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di seguito denominato I.N.F.N. con sede legale in Xxxxxxxx, Xxx Xxxxxx Xxxxx, 00, codice fiscale 84001850589, in persona del suo Presidente Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx e l’Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx di seguito denominato collaboratore, si concorda quanto segue:
ART. 1
L'I.N.F.N. affida al collaboratore il seguente incarico: attività relativa alla definizione delle procedure di qualità applicabili alle subforniture acquisite dall'INFN, la pianificazione, esecuzione e reporting di Audit delle Qualità presso le sedi di detti subfornitori, la corretta tenuta della configurazione dei prodotti e documenti forniti al cliente finale IFIN-HH. Il Q&C manager dovrà collaborare con il Technical Team del progetto ELI-NP-GBS nella revisione di tutti i Deliverables tecnici e scientifici, tra cui i Design Reports, le procedure di accettazione e collaudo dei dispositivi sotto la responsabilità dell'INFN, nonché partecipare a tutte le attività di qualificazione, test della sorgente Gamma a Magurele. Inoltre avrà il compito di:
a) individuare le normative applicabili ai prodotti/servizi commissionati dall’INFN ai subfornitori;
b) definire le procedure di qualità e di gestione della configurazione da adottare per l’ottemperanza dei requisiti di progetto, in maniera armonizzata fra i vari subfornitori e in accordo alle regole del programma;
c) partecipare alle attività test e collaudo di interesse, assicurandosi che le Procedure di accettazione proposte dai subfornitori siano rispondenti ai requisiti del contratto con IFIN-HH;
d) pianificare e partecipare a Design Review di progetto e monitorare il rispetto della pianificazione e l’implementazione delle azioni concordate da parte dei subfornitori;
e) pianificare e condurre presso i subfornitori attività di Audit della Qualità, generare i Rapporti di Audit, concordare le azioni correttive da implementare, verificarne l’efficacia;
f) pianificare e condurre presso i subfornitori periodiche attività di Audit di configurazione (Product Configuration Audit, Functional Configuration Audit) assicurando il tracciamento delle Modifiche approvate.
Le attività oggetto del presente incarico dovranno essere svolte secondo gli indirizzi e sulla base delle direttive formulate dall'I.N.F.N., al quale è altresì riservata ogni azione di controllo ed approvazione, sia in corso di svolgimento che in fase di conclusione ed approvazione finale delle stesse.
ART. 2
Il presente contratto è inteso a creare tra le parti un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile.
ART. 3
Il contratto di cui trattasi avrà la durata di 54 mesi dalla data di stipula
In ogni caso il contratto dovrà intendersi rescisso di diritto alla data della scadenza del relativo progetto; fatta salva l’attività svolta fino a tale data con proporzionale adeguamento del compenso di cui all’art. 6
ART. 4
Il collaboratore presenterà, al termine del suo contratto, una dettagliata relazione in merito all'attività affidataGli, da trasmettere, tramite il Direttore della sezione di Roma, al Presidente dell'I.N.F.N.
ART. 5
L'I.N.F.N. potrà recedere dal presente contratto pagando al collaboratore il compenso per l'opera svolta, ai sensi del 1° comma dell'art. 2237 del codice civile.
Il collaboratore potrà recedere dal presente contratto, purchè per giusta causa. In tal caso avrà diritto al compenso per l'opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato all'I.N.F.N., ai sensi del 2° comma dell'art. 2237 del codice civile.
Il recesso del collaboratore dovrà comunque essere esercitato in modo da evitare pregiudizio all'esecuzione del presente contratto, ai sensi dell'art. 2237, ultimo comma, del codice civile.
ART. 6
Per la regolare e completa esecuzione delle attività previste dal presente contratto, nonché per gli eventuali risultati raggiunti, viene stabilita la corresponsione di un compenso onnicomprensivo di Euro 320.651,00.
Il collaboratore riceverà altresì il rimborso delle spese sostenute per missioni presso le aziende subappaltatrici dell’INFN, presso le sedi dell’INFN coinvolte nel progetto (LNF, MI, FE, Roma 1), per le riunioni del Governing Board di EuroGammaS e per le riunioni con IFIN-HH, corredate dei relativi giustificati di spesa.
Ciascuna spesa dovrà essere debitamente autorizzata dal Direttore della sezione di Roma o da persona delegata da Direttore e sarà rimborsata al costo a piè di lista risultante dai giustificativi senza ulteriori aggravi; le spese rimborsabili saranno quelle relative a pernottamenti in alberghi, viaggi aerei e con altri mezzi, rimborsi chilometrici, pasti, per un importo presunto massimo pari ad euro 54.000,00 nell’intero periodo del contratto.
ART. 7
Il compenso relativo al presente incarico sarà corrisposto su presentazione di fatture, previa attestazione di prestata attività da presentarsi da parte del Direttore della sezione di Roma, all'Amministrazione Centrale dell’Istituto, Xxx Xxxxxx Xxxxx x. 00 – 00000 Xxxxxxxx (Xxxx).
ART. 8
Fermo restando il diritto del collaboratore di essere riconosciuto autore, tutti i diritti di utilizzazione economica dell’opera dell’ingegno o dell’invenzione eventualmente realizzata in esecuzione del presente contratto sono ceduti ed appartengono in via esclusiva all’I.N.F.N.
Le informazioni comunicate al collaboratore e, comunque da questi acquisite in esecuzione del presente contratto sono riservate e non possono essere divulgate a terzi.
ART. 9
Per quanto riguarda l'applicazione del trattamento fiscale e previdenziale e la risoluzione di eventuali controversie ed ogni altra condizione e termine non espressamente indicati nel presente contratto si fa rinvio alle norme di cui al Testo Unico per le imposte dirette e successive integrazioni e modificazioni, alla legge 8 agosto 1995, n. 335 e alle norme di cui al libro V°, titolo III, capitolo II, artt. 2230-2238 del c.c..
ART. 10
L’I.N.F.N. provvederà, ottemperando a quanto disposto dall’art. 53, comma 14, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive integrazioni, a rendere noto, mediante inserimento nella propria banca dei seguenti dati: nominativo del collaboratore, oggetto, durata e compenso del presente incarico.
L’I.N.F.N. provvederà altresì alla trasmissione periodica al Dipartimento della Funzione Pubblica dei dati relativi al collaboratore, indicando ragione e ammontare dell’incarico di cui trattasi.
ART.11
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 3, del DPR 16 aprile 2013 n. 62, il collaboratore è tenuto all’osservanza delle norme contenute nel codice di comportamento.
La violazione di dette norme determina la risoluzione del rapporto di collaborazione.
ART.12
Con la firma del presente contratto il collaboratore dichiara di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità per l'espletamento del contratto in oggetto, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.
Firma per accettazione
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Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx