CONVENZIONE TRA
CONVENZIONE TRA
ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA
E
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI BOLOGNA
L’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Bologna, in persona del Presidente in carica – Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx, con sede in Bologna Via X. Xxxxxxxx n. 6
E
La Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Bologna, in persona del Presidente in carica – Xxxxxxx Xxxxxxxxx, con sede in Bologna Piazza della Mercanzia n. 4
Premesso che
− il ricorso a procedure di risoluzione alternative delle controversie civili e commerciali (Alternative Dispute Resolution – ADR) è un fenomeno in costante crescita a livello nazionale, comunitario ed internazionale;
− il D.Lgs. n. 28/2010 e s.m. e il decreto attuativo D.M. n. 180/2010 e s.m. disciplinano la mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali come reale metodo di risoluzione dei conflitti alternativo alla giustizia ordinaria;
− l’art. 16 del D.Lgs. n. 28/2010 stabilisce che gli Enti pubblici o privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza, sono abilitati a costituire organismi deputati a gestire il procedimento di mediazione di cui al citato decreto. Gli organismi devono essere iscritti al Registro;
− l’art. 19 del citato X.Xxx. n. 28/2010 dispone che gli Organismi istituiti presso le Camere di Commercio siano iscritti al Registro a semplice domanda;
− l’Organismo di Mediazione costituito dalla Camera di Commercio I.A.A. di Bologna, è iscritto al n. 11 del Registro tenuto dal Ministero di Giustizia;
− è intenzione dei due Enti stringere tra loro un accordo finalizzato ad un’ampia collaborazione per il miglior sviluppo della mediazione;
− entrambi gli Enti hanno consapevolezza del fatto che all’Organismo di mediazione della Camera di Commercio di Bologna potrebbero presentarsi casi comportanti
problematiche tecniche per le quali i mediatori nominati potrebbero necessitare di un ausilio;
− l’art. 8, com. 4 del D.lgs. n. 28/2010 prevede che nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali e che il Regolamento di procedura dell’organismo deve prevedere le modalità di calcolo e liquidazione di compensi spettanti agli esperti;
− l’art. 7, com. 7 del Regolamento di Mediazione della Camera di Commercio di Bologna stabilisce le modalità di nomina, di calcolo e liquidazione dei compensi al consulente tecnico;
− è sempre fatta salva la possibilità per le parti in mediazione di avvalersi di consulenti che possano vantare una specifica competenza tecnica nella materia oggetto della controversia;
− tenuto conto della peculiarità dell’istituto della mediazione, appare opportuno – sotto il profilo del possibile raggiungimento di un accordo conciliativo – che i soggetti partecipanti come consulenti al procedimento di mediazione abbiamo preferibilmente e laddove possibile, competenza e cognizione delle specificità e finalità dell’istituto stesso;
− la procedura di mediazione è caratterizzata da un principio di informalità, dalla finalità di risolvere le controversie preliminarmente all’accesso giudiziario, nonché dalla aspettativa di un procedimento snello e meno oneroso di quello giudiziario;
− in ragione di tali peculiarità della mediazione è del tutto presumibile che le parti ed i loro avvocati si trovino ad aver bisogno di nominare di comune accordo consulenti tecnici;
− in questo senso appare utile, per poter fornire un servizio più completo alle parti, disporre di nominativi iscritti nell’Albo dei consulenti tecnici presso il Tribunale disponibili ad offrire alle parti l’attività di consulente nel corso della mediazione;
visti:
- il D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 “Attuazione dell’art. 60 della legge n. 69/2009, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”;
- il D.M. 18 ottobre 2010, n. 180 e s.m. “Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di
mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione, nonché l’approvazione delle indennità spettanti agli organismo, ai sensi dell’art. 16 del d.lgs. n. 28/2010”;
- la legge n. 580/1993 “Riordinamento delle Camere di Commercio, industria, artigianato ed agricoltura” così come modificata dal d.lgs. 25 novembre 2016, n. 219;
- la legge 10 febbraio 1992, n. 152 “Modifiche ed integrazioni alla legge n. 3/1976 e nuove norme concernenti l’ordinamento della professione di Dottore Agronomo e di Dottore Forestale”;
tutto quanto sopra premesso e a tal fine
i soggetti firmatari convengono e stipulano quanto segue: Articolo 1 – Finalità
La presente convenzione individua i principi e le metodologie applicabili alle nomine di consulenti tecnici nei procedimenti di mediazione attivati presso la Camera di Commercio di Bologna e riguardanti materie di competenza dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, così come previste dall’art. 2 della legge n. 3/1976, modificato dalla legge n. 152/1992.
Articolo 2 – Oggetto della convenzione
L’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali provvederà a formare un elenco di Consulenti tecnici in mediazione (CTM) con indicazione delle rispettive competenze formato da Dottori Agronomi e Dottori Forestali iscritti nell’Elenco dei CTU del Tribunale di Bologna, i quali – su richiesta dell’Organismo di Mediazione della Camera di Commercio – potranno prestare le loro consulenze (CTM) e/o perizie presso il predetto Organismo secondo le modalità previste dalla mediazione e tenendo come riferimento per i propri compensi i parametri concordati ed allegati al presente accordo. I Consulenti tecnici che accetteranno l’incarico si impegneranno a rispettare il Regolamento ed il Codice Etico dell’Organismo di Mediazione della Camera di Commercio di Bologna.
Articolo 3 – Impegni degli aderenti
L’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali si impegna a mantenere aggiornato l’elenco di cui al precedente articolo.
La Camera di Commercio di Bologna si impegna a garantire in capo ai propri mediatori il possesso dei requisiti ex D.M. n. 180/2010 e s.m.
La Camera di Commercio di Bologna e l’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, reputando importante lo sviluppo della mediazione nel nostro ordinamento, si impegnano a promuovere, anche congiuntamente, iniziative di informazione sugli strumenti di risoluzione extragiudiziale delle controversie e manifestano la loro reciproca disponibilità alla realizzazione di qualsiasi attività atta alla conoscenza della mediazione.
Le attività di cui al presente articolo soddisfano quanto previsto dall’art. 2, com. 2 lett.
g) della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.
Articolo 4 – Oneri finanziari
Non sono previsti oneri finanziari diretti a carico delle parti aderenti
Articolo 5 – Durata dell’accordo e recesso
La presente Convenzione ha la durata di tre anni dalla data della sua sottoscrizione, è automaticamente rinnovabile alla scadenza salva diversa volontà delle parti firmatarie e può essere integrata e modificata di comune accordo tra le parti medesime.
Il recesso del presente accordo deve essere comunicato all’altra parte in forma scritta.
Bologna, data firma digitale
per l’Ordine dei Dottori Agronomi per la Camera di Commercio e Dottori Forestali Industria Artigianato ed
della provincia di Bologna Agricoltura di Bologna
Il Presidente Il Presidente
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx
(documento firmato digitalmente) (documento firmato digitalmente)
Fanno parte integrante della presente Convenzione i seguenti allegati:
- Elenco di Consulenti tecnici in mediazione (CTM)
- Parametri indicativi Dottori Agronomi e Forestali CTU del Tribunale di Bologna in CTM
Settore estimo | Settore edilizia Civile e rurale | Settore agronomico-zootecnico | Settore verde urbano e ornamentale, forestazione |
Xxxxxx Xxxxxxxx | Xxxxxxx Xxxxxxx | Xxxxxx Xxxxxxxx | Xxxxxx Xxxxxxxx |
Xxxxxxx Xxxxxxx | Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx | Xxxxxxx Xxxxxxx | Xxxxxxx Xxxxxxx |
Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx | *Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx | Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx | Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx |
*Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx | Xxxxxxxxxx Xxxxxxx | Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx | Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx |
Xxxxxx Xxxxx | Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx | *Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx | *Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx |
Xxxxxxxxxx Xxxxxxx | *Xxxxxxxxx Xxxxx | Xxxxxx Xxxxx | Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx |
Xxxxx Xxxxx | Xxxxxxxxx Xxxxxxxx | Xxxxx Xxxxx | Xxxxxxx Xxxxxxx |
Xxxxxxx Xxxxx Grazia | Xxxxxxx Xxxxxxxxxx | Xxxxxxx Xxxxx Grazia | Xxxxxxx Xxxxxxx |
Xxxxxxx Xxxxxxx | Xxxxxxx Xxxx | Xxxxxxx Xxxx | |
*Xxxxxxxxx Xxxxx | *Xxxxx Xxxxxxxx | *Xxxxx Xxxxxxxx | |
*Xxxxxxxxx Xxxxx | Xxxxxxx Xxxxxxxxxx | *Xxxxx Xxxxxxxx | |
Xxxxxxxxx Xxxxxxxx | |||
Xxxxxxx Xxxx | |||
Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx | |||
*Xxxxx Xxxxxxxx | |||
* i CTU con asterisco sono anche Mediatori Civili e Commerciali |
ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA ELENCO CONSULENTI TECNICI IN MEDIAZIONE
Parametri indicativi Dottori Agronomi e Forestali CTU del Tribunale di Bologna in CTM (Consulenza tecnica in mediazione)
(Esclusi accessori, cassa e IVA)
Prima visione della documentazione, studio e parere sull’oggetto della mediazione: Euro 250,00/cad
Primo sopralluogo in area metropolitana e ricerca documentazione (Accesso agli atti, piani regolatori in Comune, etc.): (Spese vive escluse).
Euro 150,00/cad
Sopralluoghi al di fuori dell’area metropolitana: specifico preventivo in accordo con il CTM (Consulente tecnico in mediazione)
Rimborso spese su presentazione di ricevute, rimborso chilometrico (tabelle ACI)
Relazione finale: preventivo di massima proporzionale al quantum della mediazione (vedi tabella allegata).
Analisi particolari campo agroalimentare, stabilità degli alberi, etc., preventivo di massima da concordarsi con il CTM.
Tabella A - Compensi del CTM in mediazione (per ciascuna delle parti).
Valore della controversia (Euro) | Prima visione (A) (Euro) | Redazione parere finale (B) (Euro) | Spese sostenute (C) (Euro) |
Fino a 1.000,00 | 250,00 | 100,00 | |
da € 1.001,00 a € 5.000,00 | 250,00 | 200,00 | |
da € 5.001,00 a € 10.000,00 | 250,00 | 300,00 | |
da € 10.001,00 a € 25.000,00 | 250,00 | 500,00 | |
da € 25.001,00 a € 50.000,00 | 250,00 | 1,5 % del valore della controversia | |
da € 50.001,00 a € 250.000,00 | 250,00 | 1,5% del valore della controversia | |
da € 250.001,00 a € 500.000,00 | 250,00 | 1,4 del valore della controversia | |
da € 500.001,00 a € 2.500.000,00 | 250,00 | 1,2% del valore della controversia | |
da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00 | 250,00 | 1,0 % del valore della controversia | |
oltre € 5.000.000,00 | 250,00 | 0,7% del valore della controversia |
*)Nella presente tabella sono escluse le spese vive da rimborsare previa presentazione della documentazione con ricevuta.