CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE COOPERATIVE SOCIALI
CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE COOPERATIVE SOCIALI
Piacenza, 10 maggio 2007
Tra
e
- Federsolidarietà – Confcooperative rappresentata da Xxxxxxxxx Xxxxx e Xxxxxxx Xxxxxxx
- Lega Provinciale Cooperative e Mutue rappresentata da Xxxxx Xxxxxxxxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxxx
- FPS – CISL rappresentata da Xxxxxx Xxxx
- FP – CGIL rappresentata da Xxxxxxx Xxxxxxx
- UIL – FPL rappresentata da Xxxxxxxxxx Xxxx
è stato stipulato il presente Contratto Integrativo Provinciale per il personale delle Cooperative del settore Socio-Sanitario, Assitenziale-Educativo e di Inserimento lavorativo, ai sensi dell’art. 10 del CCNL 26 maggio 2004 nonché del Protocollo d’intesa regionale del 6 aprile 2005.
Premessa
La cooperazione sociale rappresenta per il territorio una ricchezza indispensabile per far fronte ai crescenti e differenziati bisogni delle famiglie e, in sinergia con le Pubbliche Amministrazioni, per qualificare ed estendere la rete di servizi sociali.
Tuttavia, per sviluppare appieno tutte le potenzialità espresse da questo settore e per contribuire ad elevare e a qualificare lo sviluppo economico del territorio e a rafforzare la coesione sociale, sono indispensabili, oltre a specifici progetti e strumenti operativi, precisi orientamenti di rifiuto netto da parte tanto della Pubblica Amministrazione quanto delle Cooperative stesse della pratica degli appalti al massimo ribasso.
Infatti, per questo settore del terziario ad alta intensità di lavoro, si ritiene indispensabile definire attraverso un serio confronto tra le istituzioni pubbliche, le organizzazioni sindacali e le associazioni delle imprese, ed attraverso la costituzione dell’Osservatorio Provinciale sulla cooperazione del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, regole più efficaci e trasparenti per tutelare da un lato l’utenza e dall’altro i diritti fondamentali degli operatori, onde evitare un’assunzione della cooperazione come strumento di contenimento dei costi da parte della committenza, per lo più pubblica.
Per la cooperazione sociale, che si ispira alla partecipazione, alla democrazia e all’assenza di finalità di lucro, l’impegno al rispetto dei contratti di lavoro deve essere la naturale espressione di tali valori.
Obiettivo centrale della contrattazione integrativa territoriale è quello di sviluppare, nell’ambito delle rispettive prerogative, un’attività congiunta volta al riconoscimento del ruolo, del lavoro e della professionalità degli operatori.
Articolo 1 - Campo di applicazione
Il presente contratto integrativo si applica a tutto il personale e a tutte le Cooperative Sociali operanti nel settore socio-sanitario, assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, così come individuati e nel rispetto dell’art. 1 del vigente CCNL, che svolgono la loro attività in Provincia di Piacenza, anche se aventi sede legale in altra provincia.
Articolo 2 - Relazioni sindacali
Le parti sono consapevoli che la crescita del settore passa attraverso una qualificazione della rete dei servizi e degli operatori in essi coinvolti, qualificazione che richiede anche un funzionale processo delle relazioni sindacali – a partire da quanto previsto dal vigente CCNL – ed un confronto teso ad individuare le soluzioni condivise per il raggiungimento dell’obiettivo sopra indicato.
Le parti sono inoltre consapevoli che l’efficacia e la crescita del presente accordo dipendono anche dagli interventi che saranno messi in atto dalla pubblica amministrazione.
L’introduzione di un Elemento retributivo territoriale, che viene collegato direttamente all’andamento del settore a livello provinciale, rende necessario articolare, a tale livello, un meccanismo di incontri annuali di seguito indicato:
- un incontro entro lal fine di marzo, nel corso del quale le Associazioni delle cooperative forniranno adeguate informazioni e relativi dati sull’andamento dei parametri di cui all’art. 3, al fine di determinare l’importo dell’erogazione economica a tale titolo;
- un incontro entro la fine del mese di dicembre o tutte le volte che si verifichi l’esigenza, nel corso del quale verranno approfonditi:
a. l’andamento del settore;
b. i programmi ed i progetti di sviluppo complessivi;
c. il comportamento della pubblica amministrazione;
d. le esigenze del settore al fine di promuovere le opportune iniziative di sensibilizzazione verso la committenza pubblica e di presa in carico da parte della stessa della crescita e qualificazione del settore.
Articolo 3 – Soggiorni estivi/invernali
Viene considerato soggiorno estivo/invernale un periodo di tempo superiore alla giornata che comporta il pernottamento fuori dalla sede abituale di lavoro e/o di residenza.
Al lavoratore e alla lavoratrice impegnati nei soggiorni estivi e/o invernali verrà riconosciuta un'indennità pari a € 17,50 giornalieri.
Tale indennità andrà ad aggiungersi al normale stipendio calcolato per un rapporto di lavoro a tempo pieno (38 ore settimanali) più il pagamento delle eventuali prestazioni straordinarie come previsto dal CCNL, salva la richiesta da parte della lavoratrice o del lavoratore di usufruire del recupero in alternativa al pagamento di dette prestazioni straordinarie.
Oltre al normale riposo settimanale che andrà fruito durante il soggiorno medesimo, al lavoratore ed alla lavoratrice andrà riconosciuto per ogni settimana lavorata un ulteriore giorno di recupero da fruirsi compatibilmente alle esigenze di servizio successivamente all’effettuazione del soggiorno.
Articolo 4 – Utilizzo mezzo proprio per servizio
Nel caso in cui alla lavoratrice e al lavoratore sia richiesto di utilizzare il proprio mezzo per servizio (automobile) la cooperativa stipulerà apposita polizza Kasco a copertura di eventuali danni non coperti dalla polizza assicurativa obbligatoria del mezzo medesimo e rimborserà, per ogni chilometro effettuato, una cifra pari a un quinto del costo della benzina. Sono fatte salve eventuali condizioni di miglior favore in essere. Nel caso in cui il mezzo utilizzato, in alternativa all’automobile e con preventivo accordo con la cooperativa, sia un ciclomotore alla lavoratrice o al lavoratore verrà riconosciuto un rimborso chilometrico pari al 50% di quello previsto per le autovetture.
Laddove il lavoratore o la lavoratrice concordino con l’azienda l’utilizzo della bicicletta o del ciclomotore come mezzo di servizio, il caso di furto o danneggiamento sarà oggetto di regolamentazione aziendale.
Il trasporto di utenza deve di norma essere effettuato utilizzando mezzi di trasporto della cooperativa o dell’ente titolare del servizio; l’eventuale trasporto di utenza su mezzo proprio della lavoratrice e del lavoratore deve essere autorizzato dalla cooperativa e fruire di una totale copertura assicurativa.
Articolo 5 - Elemento Retributivo Territoriale (E.R.T.)
Le parti convengono di istituire, come previsto dall’articolo 10, punto 2 del vigente CCNL, un Elemento Retributivo Territoriale (di seguito denominato ERT) che risponda ai criteri dell’accordo
23.07.93 e al quale sia applicabile lo speciale regime di decontribuzione previsto dall’articolo 2 della Legge 135/97 e successive integrazioni.
Criteri generali
L’ERT sarà determinato in base ai criteri definiti dal presente accordo e sarà erogato a tutte le lavoratrici e lavoratori che prestano la loro attività in provincia di Piacenza.
Ai soli fini metodologici si assumono le seguenti terminologie :
Periodo di raffronto: il periodo utilizzato per la determinazione del parametro di raffronto;
Parametro di raffronto: il dato percentuale che costituisce la base per la misurazione del risultato, media mobile del valore degli indicatori rilevati;
Anno di riferimento: l’anno per il quale sono valutati i dati al fine dell’erogazione dell’ERT;
Anno di erogazione: l’anno in cui sono misurate le variazioni rispetto ai parametri, è quantificato l’ERT ed è effettivamente corrisposto ai lavoratori.
Criteri per la definizione dell’ERT
L’ERT è strettamente correlato ai risultati conseguiti dalle imprese che operano nel territorio della provincia di Piacenza, assumendo quale campione significativo di riferimento per la valutazione dei risultati, l’elenco delle cooperative concordato tra le parti e allegato come parte integrante al presente contratto (All. 1).
Tutti i dati utilizzati per la determinazione dei parametri sono quelli relativi alla sola provincia di Piacenza.
La valutazione dei risultati sarà effettuata assumendo i seguenti indicatori: 1. Andamento del fatturato: peso ponderale 30% (€ 120,00)
Il parametro prenderà in considerazione la variazione del fatturato.
Il parametro sarà costruito con la seguente metodologia:
- Somma del valore della produzione (Voce A1 del bilancio CEE) delle cooperative facenti parte del campione in ciascuno dei tre anni che precedono quello di riferimento (in sede di prima applicazione gli anni sono 2004, 2005, 2006);
- Determinazione dello scostamento percentuale di ciascun anno rispetto all’anno precedente (in sede di prima applicazione 2005 su 2004 - 2006 su 2005);
- Determinazione della media del biennio (somma delle percentuali di scostamento diviso 2);
- Determinazione, con gli stessi criteri, dell’andamento del fatturato per l’anno di riferimento (in sede di prima applicazione 2007 su 2006).
La quota di ERT collegata a questo parametro sarà calcolata secondo i seguenti criteri:
• erogabile per intero (€ 120,00) se, rispetto alla media biennale, si registra un miglioramento superiore al 10% della media stessa;
• erogabile per due terzi (pari a € 80,00) se, rispetto alla media biennale, si registra un miglioramento fino al 10% della media stessa.
• non erogabile se, rispetto alla media biennale, si registra un peggioramento.
2 . Andamento dell’occupazione: peso ponderale 10% (€ 40,00)
Il parametro sarà determinato con gli stessi criteri del parametro n. 1 (variazione percentuale rispetto all’anno precedente).
Al fine della determinazione del suddetto parametro si prendono in considerazione gli occupati nel mese di dicembre dalle cooperative campione, calcolando i part-time in proporzione all’orario svolto.
La quota di ERT collegata a questo parametro sarà calcolata secondo i seguenti criteri:
• erogabile per intero (€ 40,00) se, rispetto alla media biennale, si registra un miglioramento superiore al 10% della media stessa;
• erogabile per due terzi (pari a € 27,00) se, rispetto alla media biennale, si registra un miglioramento fino al 10% della media stessa;
• non erogabile se, rispetto alla media biennale, si registra un peggioramento.
3 . Rapporto MOL /Fatturato: peso ponderale 50% ( € 200,00) Il parametro consiste nella percentuale di incidenza del MOL sul fatturato.
Il MOL sarà così determinato: fatturato – costo materie prime – costo per servizi – costo per godimento beni di terzi – costo del lavoro ± variazione delle rimanenze.
Il parametro sarà così costruito:
- somma del MOL di tutte le cooperative del campione per ciascuno dei due anni che precedono quello di riferimento;
- somma del fatturato di tutte le cooperative del campione per ciascuno dei due anni che precedono quello di riferimento; per quanto riguarda il fatturato si farà riferimento ai dati raccolti per determinare il parametro di cui al punto 1.
- calcolo del rapporto tra il MOL e il fatturato (come sopra determinati) in ciascuno dei due anni che precedono quello di riferimento;
- determinazione della media del biennio (somma delle percentuali del biennio precedente diviso due); tale media costituisce il parametro di raffronto.
- calcolo del rapporto tra MOL e Fatturato nell’anno di riferimento. (Risultato anno di riferimento )
La quota di ERT collegata a questo indicatore sarà erogata se il risultato dell’anno di riferimento è superiore alla media del biennio.
4 . Tempi di pagamento: peso ponderale 10% (€ 40,00)
Il parametro prende in considerazione la variazione percentuale del rapporto fra il valore della produzione come definito dal parametro 1 e i crediti verso clienti (voce C II del bilancio CEE) nel biennio precedente quello di riferimento.
Sarà determinato un numero assoluto che determina la velocità di pagamento e la relativa variazione percentuale sull’anno precedente.
Il parametro viene così determinato :
- rapporto tra il valore della produzione e i crediti verso clienti in ciascuno dei due anni precedenti quello di riferimento ;
- determinazione del numero di giorni per ciascuno dei due anni precedenti quello di riferimento;
- media del biennio (somma dei dati sopra calcolati diviso due);
- rapporto tra il valore della produzione e i crediti verso clienti nell’anno di riferimento;
- determinazione del numero dei giorni nell’anno di riferimento.
La quota di ERT collegata a questo indicatore sarà calcolata secondo i seguenti criteri:
• erogabile per intero (€ 40,00) se, rispetto alla media biennale, si registra una diminuzione superiore al 10 % della stessa media;
• erogabile per metà (€ 20,00) se, rispetto alla media biennale, si registra una diminuzione inferiore al 10% della stessa media;
• non erogabile se , rispetto alla media biennale, si registra un aumento.
Raccolta dati e determinazione dell’ERT
Le cooperative campione forniranno i dati per la determinazione dei parametri entro il 20 marzo di ogni anno.
Le parti firmatarie, entro il 10 aprile di ogni anno, attraverso apposito incontro, esamineranno i dati delle cooperative campione, calcoleranno le variazioni rispetto ai parametri, stabiliranno l’eventuale valore dell’ERT e lo comunicheranno alle cooperative.
Valore economico dell’ERT ed erogazione
Il valore massimo dell’ERT è definito, per il tempo di applicazione del contratto, nella cifra annua lorda di € 400,00 (quattrocento/00) riferita alle lavoratrici e ai lavoratori inquadrati al 4° livello a tempo pieno. Detto importo massimo verrà riparametrato per ciascuno dei livelli previsti dal CCNL, secondo la tabella vigente del minimo contrattuale nazionale (allegato 2), nonché riproporzionato per i contratti a part-time.
Il premio sarà erogato unitamente alla retribuzione del mese di aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.
Il premio sarà erogato a tutti i lavoratori in forza nel mese di aprile che abbiano prestato attività nell’anno di riferimento. L’ERT sarà calcolato in base alle ore effettivamente lavorate nell’anno di riferimento, intendendosi per tali anche le ore retribuite di cui all’allegato 3 del presente verbale di accordo.
Ai lavoratori cessati nell’anno di riferimento per cambio di appalto, l’ERT verrà erogato dalla Cooperativa subentrante dopo aver ricevuto dalla Cooperativa uscente l’anticipo
dell’intero costo, secondo modalità che verranno definite con apposito accordo da effettuarsi al momento del cambio di gestione.
L’ERT non sarà utile ai fini della maturazione di alcun altro istituto contrattuale e di legge , compreso il TFR.
Decorrenza
La normativa prevista dal presente articolo si applica con le seguenti decorrenze:
- primo anno di riferimento: 2007
- primo anno di erogazione: 2008
Una tantum
A compensazione della mancata erogazione dell’Ert per l’anno di riferimento 2006 le parti concordano la corresponsione di una Una Tantum annua lorda pari a € 300,00 riferita alle lavoratrici e ai lavoratori inquadrati al 4° livello a tempo pieno. Detto importo verrà riparametrato per ciascuno dei livelli previsti dal CCNL secondo la tabella vigente del minimo contrattuale nazionale (allegato 2) nonché riproporzionato per i contratti a part-time. L’una tantum sarà erogata unitamente alla retribuzione del mese di giugno 2007, a tutti i lavoratori in forza nel suddetto mese che abbiano prestato attività presso la cooperativa nell’anno 2006. L’una tantum sarà calcolata in base alle ore effettivamente lavorate nell’anno 2006, intendendosi per tali anche le ore retribuite di cui all’allegato 3 del presente verbale di accordo.
L’una tantum non sarà utile ai fini della maturazione di alcun altro istituto contrattuale e di legge, compreso il Tfr.
Clausola di salvaguardia
Le cooperative che, trovandosi in condizioni di difficoltà economica e finanziaria, non riescono ad erogare l’ERT, sono tenute a chiedere alle parti firmatarie un confronto per definire un accordo sindacale per la sospensione parziale o totale dell’ERT, unitamente alla fornitura dei dati di cui al presente accordo e dei dati a supporto di tale situazione, entro il 30 aprile dell’anno di erogazione. Tale possibilità è utilizzabile esclusivamente per le cooperative che, operando stabilmente nella provincia di Piacenza, hanno presentato i dati aziendali complessivi e attivate le procedure di cui sopra.
Articolo 6 – Cambi di gestione
Nei cambi di gestione, l’azienda subentrante erogherà ai lavoratori provenienti dall’azienda cessante un superminimo assorbibile di importo uguale a quello degli scatti di anzianità interi maturati presso l’azienda cessante nel mese precedente a quello di passaggio .
Detto superminimo sarà assorbito nella misura e alla maturazione dello scatto aziendale che inizia a determinare un’anzianità totale (pregressa e aziendale) superiore a quella prevista dal CCNL.
Articolo 7 - Lavoro prestato in giornata domenicale
Alle lavoratrici e ai lavoratori che prestano la propria attività di domenica, è riconosciuta una indennità pari al 15% della quota oraria lorda per ogni ora svolta nelle suddette giornate domenicali.
La suddetta maggiorazione non è dovuta al personale che percepisce l’indennità di turno di cui all’art. 55 del CCNL.
La presente indennità non avrà effetto su alcun istituto contrattuale.
Le parti si danno atto che qualora la materia di cui al presente articolo sarà regolamentata dal CCNL, la presente regolamentazione si intenderà automaticamente soppressa con contestuale applicazione di quella prevista dal CCNL con le modalità ivi previste, se migliorativa.
Articolo 8 – Formazione
I processi formativi che hanno investito ed investono il settore hanno contribuito ai processi di qualificazione del settore in maniera determinante.
Le parti convengono come su tale versante vadano sempre più incrementati gli investimenti e concordate priorità di intervento, utilizzando l’insieme delle risorse, anche contrattuali, a disposizione.
Si concorda, pertanto che nell’ambito del complessivo monte ore annuale di ogni impresa cooperativa, ogni anno verranno concordati a livello aziendale gli interventi formativi sul personale e le priorità da garantire, sia sul versante della qualificazione sul lavoro che su quello dell’aggiornamento e della formazione permanente.
Dovranno essere individuatati criteri che favoriscano il più ampio livello di partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori interessati, tesi inoltre a valorizzare l’impegno professionale svolto.
Ogni anno è previsto un confronto tra le singole cooperative e le organizzazioni sindacali per presentare e discutere i piani formativi riguardanti i lavoratori e le lavoratrici.
Articolo 9 – Decorrenza e durata
Il presente accordo avrà decorrenza dal 01/06/2007 al 31/12/2008 e si intenderà rinnovato di anno in anno se non disdetto da una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza. Sono fatte salve le diverse decorrenze e durate previste in modo specifico per singoli istituti contrattuali dagli articoli del presente accordo.
Allegato 1: elenco cooperative Allegato 2: scala parametrale
Allegato 3: ore assenze utili per calcolo Ert
ALLEGATO 1
CAMPIONE COOPERATIVE SOCIALI LEGACOOP/CONFCOOPERATIVE
IL GERMOGLIO Cooperativa Sociale a r.l. Via Bubba, 25 – 29100 Piacenza
IL GERMOGLIO DUE Soc. Xxxx.xx Sociale a r.l. Via Bubba, 25 – 29100 Piacenza
UNICOOP Cooperativa Sociale a r.l. Xxxxxx Xxxxxxxxxx, 0 – 29100 Piacenza
Xxxx.xx Sociale AS.SO.FA. Soc. a r.l. Xxx Xxxx, 00/00 – 00000 Xxxxxxxx
EUREKA Soc. Cooperativa Sociale a r.l. Xxx Xxxxxxxx, 00 – 29100 Piacenza
Consorzio Unitario di Cooperative Sociali SOLCO Via Colombo, 35 – Palazzina 6 – 00000 Xxxxxxxx
GEOCART Società Cooperativa Sociale Xxx xxxxx Xxxxxxx, 0/X – 29100 Piacenza
COOP. SANTA FRANCA Soc. Xxxx.xx Sociale Xxx Xxxx, 0 – 00000 Xxxxxxxx (XX)
XX.XX.XX. Società Cooperativa Sociale Via Colombo, 6 – 29100 Piacenza
Società Cooperativa Sociale SOLIDART-Onlus Stradone Farnese, 96 – 29100 Xxxxxxxx
XXXXX Soc. Coop. Sociale
Via X.Xxxxxxx, 35 c/o Palazzo dell’Agricoltura – 00000 Xxxxxxxx
XXXX XXXXXXX X.x.x.x.x.
Xxx Xxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxxxx
BABY CLUB Soc. Coop. Sociale Xxx Xxxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxxxx
ISTITUTO SANT’XXXXXXX Soc. Coop. Sociale Via Colombo, 35 – 29100 Piacenza
Centro Educativo OASI Soc. Coop. Sociale a r.l. Xxx Xxxxxx, 0 – 29100 Piacenza
GLI SPINONI Società Cooperativa Agricola Sociale a r.l. Xxxxxx xxxxx Xxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxxxx
L’IPPOGRIFO Società Cooperativa Sociale Xxx Xxxxxxx, 00 (x/x Xxxxx) – 00000 Xxxxxxxx
OLTRE Soc. Coop. Sociale a r.l. Xxxxxxxx Xxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxxxx
CO-HOP – Cooperativa Sociale Verde e Servizi per la Montagna Xxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx (XX)
INSIEME Soc. Coop. Sociale
Xxx Xxxxx, 0 – 00000 Xxxxxxxxx (XX)
GEST.A Società Cooperativa Sociale Xxx xxxxx Xxxxxxx, 0/X – 00000 Xxxxxxxx
ABILMENTE Società Cooperativa Sociale Xxx xxxxx Xxxxxxx, 0/X – 29100 Piacenza
LA GINESTRA S.c.r.l. Cooperativa Sociale
Xxx Xxxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx Xxx Xxxxxxxx (XX)
XENIA B Soc. Coop. Sociale
Via Xxx Xxxxxxxx, 30/A – 29100 Piacenza
ASSISTENZA PLUS Sociale Cooperativa Sociale P.le Torino, 22/A – 00000 Xxxxxxxx
Cooperativa Sociale INACQUA Società Cooperativa Via Rigolli, 23 – 00000 Xxxxxxxx
Cooperativa Sociale SERVIZI & SOCIETA’ Soc. Cooperativa Xxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxxxx
Cooperativa Sociale EREDI GUTEMBERG Soc. Coop. a r.l. Xxx Xxxxxxxxxx, 000/x – 00000 Xxxxxxxx
Cooperativa Sociale CASTELTEAM Società Cooperativa Xxx Xxxxxx Xxx, 00 – 00000 Xxxxxxxxxx (XX)
FUTURA Società Cooperativa sociale Xxx Xxxxx, 00 – 29100 Piacenza
Cooperativa Sociale PROGES Società Cooperativa Via Colombo, 63 – 00000 Xxxxxxxx
COOPSELIOS Società Cooperativa
Via M.K. Xxxxxx, 3 – 42100 Reggio Xxxxxx
XXXX VERDI Cooperativa sociale onlus a r.l.
Via Liberazione, 33 – 29017 Fiorenzuola d’Arda (PC)
Cooperativa Sociale L’ORTO BOTANICO Soc. Coop. Xxx Xxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx (XX)
AURORA Cooperativa Sociale onlus Xxx Xxxxx, 00/x – 43100 Parma
ETHOS Società Cooperativa sociale Xxx Xxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxxxx
ALLEGATO 2
SCALA PARAMETRALE
LIVELLO | PARAMETRO | PREMIO TOTALE |
1 | 100,00 | 352,11 |
2 | 100,92 | 355,35 |
3 | 105,63 | 371,93 |
4 | 113,60 | 400,00 |
5 | 120,45 | 424,12 |
6 | 127,06 | 447,40 |
7 | 135,26 | 476,27 |
8 | 146,00 | 514,10 |
9 | 161,25 | 567,80 |
10 | 184,15 | 648,41 |
ALLEGATO 3
ORE ASSENZE UTILI PER CALCOLO ERT
Rientrano nella definizione di ore effettivamente lavorate ai fini di quanto previsto all’art. 5, paragrafo “Valore economico dell’ERT ed erogazione” del presente accordo le ore retribuite a titolo di:
- ferie;
- permessi per ex festività;
- permessi ex L. 104;
- permessi per ore retribuite per l’esercizio dei diritti sindacali;
- permessi per l’esercizio delle funzioni dei soggetti previsti dal D.Lgs. 626;
- congedo matrimoniale;
- permessi elettorali per competenti i seggi;
- permessi ex art.1 DM 278/2000;
- esercizio di diritto allo studio di cui all’art. 68 del CCNL Cooperative Sociali;
- permessi ex art. 69 CCNL Cooperative Sociali;
- infortunio.