ASSICURAZIONE DEL RISCHIO DI DANNO ALL'AMBIENTE
ASSICURAZIONE DEL RISCHIO DI DANNO ALL'AMBIENTE
Documento informativo relativo al prodotto denominato "Contractor Pollution Liability Protection"
Compagnia di assicurazione: AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia.
Stato membro di registrazione: Lussemburgo. Compagnia operante in italia in regime di stabilimento. Iscrizione all’Elenco delle imprese EU abilitate ad operare in regime di stabilimento n.: I00146
Il presente documento informativo pre-contrattuale fornisce una sintesi delle principali coperture ed esclusioni del Prodotto. Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al Prodotto sono fornite in altri documenti. Ulteriori coperture possono essere previste previo accordo con la Compagnia
Che tipo di assicurazione è?
Il Prodotto denominato "Contractor Pollution Liability Protection" copre i risarciementi dovuti dall'assicurato quale civilmente responsabile per i danni cagionati a seguito di inquinamento o durante i lavori di messa in sicurezza d'emergenza.
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Che cosa è assicurato?
Spese sostenute dall'assicurato quale civilmente obbligato nelle iipotesi di risarcimento danni involontariamente cagioanti a terzi in conseguenza di inquinamento
Responsabilità dell'assicurato per danni cagionati a terzi dai subappaltatori mentre eseguono i lavori nei cantieri
Responsabilità dei subappaltatori per i danni cagionati a terzi mentre eseguono i lavori nei cantieri
Danni che si verificano durante le operazioni di carico e scarico presso siti non di proprietà dell'assicurato effettuate con l'utilizzo dei mezzi meccanici, delle sostanze e dei rifiuti indicati nel contratto.
Che cosa non è assicurato?
Sono esclusi i danni o le spese:
🗶 Cagionati da soggetti diversi dai prestatori di lavoro dell'assicurato e dei subappaltatori
🗶 causati dall'uso di aeromobili o di natanti
🗶 causati dall'uso di piattaforme di perforazione
🗶 causati da prodotti, rifiuti o sostanze in genere dopo la consegna a terzi
🗶 causati da campi elettromagnetici
🗶 causati da amianto
🗶 causati da atti di guerra, di insurrezione, dallo sciopero di addetti allo stabilimento indicato
nel contratto, da atti di terrorismo, da furto, rapina, etc..
🗶 causati da sostanze radioattive
🗶 causati da insufficiente manutenzione degli impianti di prevenzione dell'inquinamento
🗶 derivanti da fatti o circostanze noti alla data di stipula del contratto
(esclusioni principali)
Ci sono limiti di copertura?
! Le franchigie, gli scoperti di polizza e le richieste di risarcimento/le perdite che eccedono i massimali pattuiti
! I danni derivanti da fatti dolosi o fraudolenti del contraente o dell’assicurato
! Le richieste di risarcimento avanzate/le perdite verificatesi prima del periodo di polizza o successivamente e/o comunque inerenti fatti verificatisi prima della data di retroattività (ove prevista)
! Gli altri limiti di copertura indicati nella Scheda
Dove vale la copertura?
La copertura vale nel territorio dell'Unione Europea, a condizione che gli eventi che hanno cagionato l'inquinamento abbiano avuto luogo nel territorio dello Stato italiano, della Città del Vaticano e/o della Repubblica di San Marino.
Che obblighi ho?
• pagare il premio
• alla sottoscrizione del contratto, fornire alla Compagnia informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare
• nel corso del contratto, fornire alla Compagnia o all’intermediario informazioni in merito ai mutamenti che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato
Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile
• alla sottoscrizione del contratto e successivamente, informare la Compagnia della esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio e, in caso di sinistro, darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli artt. 1910 e 1913 del codice civile
• in caso di sinistro, informare tempestivamente la Compagnia non oltre 3 giorni da quando l'Assicurato ne ha avuto conoscenza
L'omesso o ritardato avviso possono comportare la perdita totale del diritto all'Indennizzo
• in caso di sinistro, collaborare con la Compagnia in base a quanto prescritto dal contratto
Nell’adempimento dell’obbligo di Bonifica a seguito di Eventi di Inquinamento nei termini imposti dalla Normativa in Materia Ambientale, l'Assicurato dovrà designare professionisti competenti ed appaltare tali lavori a soggetti scelti di comune accordo con la Società. L’Assicurato darà avviso alla Società di tutte le azioni e le misure adottate in conformità a quanto stabilito nel presente articolo.
Quando e come devo pagare?
Il premio deve essere pagato all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla società.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Qualora il Contraente non versi i Premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende efficacia dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 del Codice Civile).
Come posso disdire la polizza?
Durata secondo quanto previsto nella sezione V, condizioni particolari.
Polizza di Assicurazione della Responsabilità Ambientale per attività svolte presso terzi
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)
Compagnia: AIG Europe SA - Rappresentanza Generale per l'Italia Prodotto assicurativo: " Contractor Pollution Liability Protection" Il DIP Aggiuntivo danni pubblicato è l’ultimo disponibile
Data di ultimo aggiornamento: 1° gennaio 2019
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
AIG Europe SA - Rappresentanza Generale per l'Italia • Filiale italiana della società lussemburghese AIG Europe S.A. avente la sede legale in 00 X Xxxxxx X.X. Xxxxxxx, X-0000, Xxxxxxxxxxx ed appartenente al gruppo AIG. • Numero di iscrizione nell’Albo delle Imprese di assicurazione: I.00146 iscrizione del 16.3.2018 • Codice ISVAP impresa D947R • Regime di operatività in Italia: libertà di stabilimento • Autorità di vigilanza competente: autorità di vigilanza per il mercato assicurativo lussemburghese Commissariat Aux Assurances. |
AIG Europe S.A. (AESA), società neocostituita, non dispone ancora di un bilancio approvato. Dopo il trasferimento delle attività britanniche ad altra società del gruppo AIG avente sede nel Regno Unito, con effetto dal 1° dicembre 2018, AIG Europe Limited (AEL) si è fusa per incorporazione in AESA. Di seguito è riportata la situazione patrimoniale AEL: i dati sono relativi all’ultimo bilancio approvato, relativo al periodo: 1° dicembre 2016 - 30 novembre 2017, bilancio precedente al trasferimento ed alla fusione sopra indicate. I dati sono espressi in milioni di sterline inglesi ed euro. Il cambio è effettuato in base al tasso praticato il giorno 30 novembre 2017: • L’ammontare del patrimonio netto di AIG Europe Limited è pari a £ 3.163milioni (Euro 3.596 milioni), di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a £ 197 milioni (Euro 224 milioni) e la parte relativa alle riserve patrimoniali ammonta a £ 2.966 milioni (Euro 3.372 milioni); • Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) £ 1.136 milioni (Euro 1.291 milioni); • Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) £ 2.524 milioni (Euro 2.869 milioni); • Fondi propri ammissibili alla loro copertura £ 3.676 milioni (Euro 4.179 milioni); • L’indice di copertura dei requisiti patrimoniali, come rapporto tra Fondi propri ammissibili e Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari al 146%; • La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) si può consultare collegandosi al link xxxxx://xxx.xxx.xx.xx (AIG Europe Group Solvency e Financial Condition Report). |
Al contratto si applica la legge Italiana. | |
Che cosa è assicurato? | |
La presente assicurazione è prestata a funzionamento "Claims made". | |
Responsabilità ambientale degli insediamenti | A) La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di Inquinamento causato dall'attività dichiarata e svolta, per (i) morte e lesioni personali; (ii) distruzione e deterioramento materiale di cose; (iii) interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attivita industriali, commerciali, agricole o di servizi ed in genere per impossibilita di utilizzare beni che si trovino nell'area interessata dall'Inquinamento. B) L'Assicurazione copre la Responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato anche per i danni cagionati a terzi dai subappaltatori mentre eseguono i lavori nei cantieri assicurati dalla presente polizza. C) L'Assicurazione opera per la Responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato anche per i danni cagionati a terzi dai subappaltatori mentre eseguono i lavori nei cantieri assicurati dalla presente Polizza, nonché dei subappaltatori per i danni cagionati a terzi mentre eseguono i lavori nei cantieri assicurati dalla presente Polizza. D) L'Assicurazione copre i danni che si verificano durante le operazioni di carico e scarico presso siti non di proprietà dell'Assicurato, effettuate con l'utilizzo dei mezzi meccanici, delle sostanze e/o rifiuti indicati in Polizza. |
Che cosa non è assicurato? | |
L'Assicurazione non comprende i danni o le spese: a) cagionati a terzi da soggetti diversi dai Prestatori di lavoro dell'Assicurato e dei subappaltatori nel caso in cui siano operando le garanzie "B" e/o "C"; b) causati dalle operazioni di carico e scarico effettuate con mezzi meccanici nel caso in cui siano operante la garanzia "D"; c) causati dalla proprietà, dal possesso o dall'uso di aeromobili, di natanti, nonchè durante la circolazione di veicoli a trazione meccanica su aree pubbliche o ad esse equiparate ai sensi della normativa vigente; d) causati dalla proprietà, dal possesso e dall'uso di piattaforme di perforazione e di altri impianti off- shore per lo stoccaggio ed il trasporto di prodotti petroliferi; e) causati dalla mancata intenzionale osservanza, da parte dell'organo di gestione dell'Assicurato, di qualsiasi componente del medesimo organo e/o di qualsiasi dirigente preposto alla conduzione delle attività dalle quali si è originato l'Inquinamento, delle disposizioni di legge o delle prescrizioni contenute nelle autorizznzioni rilasciate ai fini dell'esercizio dell'attivita assicurata; f) causati da prodotti, rifiuti e sostanze in genere dopo la consegna a terzi; g) causati da campi elettromagnetici; h) causati da amianto; i) derivanti da fatti verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi di addetti allo Stabilimento, di sommosse, di atti di terrorismo, vandalismo o sabotaggio, furto, rapina, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che l'Inquinamento o |
il pericolo attuale di Inquinamento non ebbero alcun rapporto con tali eventi; j) causati da sostanze radioattive o da apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, nonchè connessi a fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o a radiazioni provocate da accelerazione artificiale di particelle atomiche; k) causati da insufficiente o cattiva manutenzione, rispetto alle norme di buona tecnica, degli impianti predisposti per prevenire o contenere l'Inquinamento; l) derivanti da fatti o circostanze noti all'Assicurato o al Contraente alla data di decorrenza dell'Assicurazione; m) derivanti da alterazioni di carattere genetico trasmissibili; n) derivanti da Organismi Geneticamente Modificati (OGM); o) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, allagamenti, alluvioni, inondazioni ed eventi atmosferici eccezionali quali, ad esempio: uragano, bufera, xxxxxxxx, tromba d'aria; p) causati da mancato, intempestivo o inidoneo intervento; q) le multe, le ammende, le sanzioni, penali o amministrative, le penali di qualunque natura (anche qualora abbiano finalità risarcitoria, compensativa o punitiva), inflitte all'Assicurato, e le obbligazioni volontariamente assunte dall'Assicurato ed altrimenti non imposte dalla legge. Non rientrano altresì nel novero dei terzi: a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonchè qualsiasi altro parente o affine con lui convivente; b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le person che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a) e quelle la cui responsabilità sia coperta dall'Assicurazione; c) i prestatori di lavoro dell'Assicurato per i danni subiti in occasione di lavoro o servizio, i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonchè tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione materiale alla attività cui si riferisce l'Assicurazione; d) le società le quali, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, nonchè gli amministratori delle medesime, ai sensi di quanto previsto dal Codice Civile. | |
Per ulteriori limitazioni o esclusioni, si rimanda alle Condizioni di Polizza e alle definizioni in esse contenute. | |
Ci sono limiti di copertura? | |
L'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente. Per talune coperture sono previsti dei sotto limiti come da Condizioni di Polizza. L’assicurazione prevede dei limiti di indennizzo e delle franchigie come da Certificato di Assicurazione secondo quanto pattuito con il contraente. Per ulteriori limitazioni o esclusioni, si rimanda alle Condizioni di Polizza ed alle definizioni in esse contenute. | |
Che obblighi ho? | |
Cosa fare in caso di | L'Assicurato deve, come condizione essenziale per l'insorgere degli obblighi |
sinistro? | dell'Assicuratore in base alla presente polizza, trasmettere non appena ne sia venuto a conoscenza e durante il Periodo di validità della polizza o durante il Periodo di osservazione una comunicazione scritta all'Assicuratore – mediante lettera raccomandata al seguente indirizzo: AIG Europe SA Financial Lines Claims Xxxxxx Xxxxx, 00 00000 Xxxxxx Xxxxxx - informandolo di qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei suoi confronti. |
Ai sensi dell'art. 2952 c.c., il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché lo stesso annullamento dell'assicurazione ai sensi dell’Art.1892 c.c., o il recesso della Società ai sensi dell’Art.1893 c.c.; in caso di assicurazione in nome o per conto di terzi si applica la disposizione di cui all’Art.1894 c.c. |
Obblighi dell’impresa | Il pagamento dell'indennizzo è eseguito entro 30 giorni dalla data in cui la Compagnia, ricevuta ogni informazione, documento o perizia necessaria per verificare l'operatività della garanzia, riceve quietanza firmata. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Il premio di assicurazione, comprensivo di imposte, è predeterminato per tutta la durata contrattuale indicata nel Certificato di Assicurazione per ogni Assicurato. L’ammontare del premio è individuato sulla base del Piano assicurativo prescelto che determina il livello di prestazioni corrisposte. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° (trentesimo) giorno successivo alla data di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'Art.1901 C.C. Il premio è interamente dovuto per l’intero periodo assicurativo e deve essere pagato all’Intermediario, cui è assegnata la polizza. |
Rimborso | Nella polizza non è previsto alcun rimborso a favore dell'assicurato. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | L’assicurazione ha la durata indicata nella Scheda di Polizza e si rinnova tacitamente di anno in anno salvo disdetta inviata con raccomandata A/R con preavviso di 60 giorni |
Sospensione | Per le informazioni sulla sospensione si rimanda al DIP |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non è prevista alcuna possibilità di recedere dall'assicurazione a favore dell'assicurato. |
Risoluzione | Non sono previsti casi di risoluzione dell'assicurazione a favore dell'assicurato |
A chi è rivolto questo prodotto? | |
A coloro che vogliono assicurarsi contro il rischio di responsabilità ambientale per attività svolte verso terzi. | |
Quali costi devo sostenere? | |
Costi di intermediazione. La quota parte del premio (al netto delle imposte) percepita in media dagli intermediari è pari al 14,88%. Il dato è calcolato sulla base delle rilevazioni contabili relative all’ultimo esercizio dell’impresa di assicurazione per il quale è stato approvato il bilancio. | |
COME PRESENTARE RECLAMI? | |
All'impresa assicuratrice | Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, dell’effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto o della gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto all’Assicuratore ed indirizzati a: AIG Europe SA Rappresentanza Generale per l’Italia Servizio Reclami Xxxxxx Xxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx Fax 00 00 00 000 e-mail: xxxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxx Sarà cura della Compagnia comunicare gli esiti del reclamo entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso. |
All'IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx . Info su: xxx.xxxxx.xx Poiché AIG Europe S.A. è una società di assicurazioni con sede legale in Lussemburgo, oltre alla procedura di reclami di cui sopra, è possibile avere |
accesso agli organismi di mediazione lussemburghesi per qualsiasi reclamo che possa riferirsi a questa Polizza. I recapiti degli organismi di mediazione lussemburghesi sono disponibili sul sito web di AIG Europe S.A.: xxxx://xxx.xxx.xx/ | |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Arbitrato | Tutte le controversie relative al presente contratto di assicurazione e ad esso connesse, ivi incluse a titolo esemplificativo quelle concernenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, verranno definite mediante arbitrato rituale in diritto regolato dalla legge italiana.[Nota: clausola non presente nel contratto] |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). Ai sensi dell'art. 5, comma 1 e comma 1-bis, D.Lgs. 28/2010 in materia di contratti assicurativi la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare direttamente il reclamo al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accendendo al sito: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxx/xxx-xxx/xxxxxxx_xx.xxx), o all’IVASS, chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. L’IVASS provvederà all’inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. |
AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia - Xxxxxx Xxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx
Pag. 1
Tel: x00 00 00000, Fax: x00 00 0000000, xxx.xxx.xx.xx - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954.
Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806. Sede legale: Xxxxxx Xxxx X. Xxxxxxx x. 00X, X-0000 Xxxxxxxxxxx - Xxxxxxxx Sociale Euro 47.000.000.
ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ AMBIENTALE PER ATTIVITA’ SVOLTE PRESSO TERZI
Scheda di Polizza
Polizza:<Numero di Polizza> | Sostituisce Polizza: < Numero di Polizza > |
Broker: <Denominazione del Broker> | Cod.: <Codice del Broker> |
1 - Contraente
1.1 Ragione sociale: <Denominazione del Contraente>
1.2 Sede: <Sede del Contraente>
2 - Assicurato
2.1 Ragione sociale: <Denominazione dell’Assicurato>
2.2 Sede: <Sede dell’Assicurato>
3 - Attività assicurata
3.1 Descrizione del rischio: <Descrizione attività assicurata>
3.2 Percentuale massima di attività affidata in subappalto sul generico intervento: <%le in subappalto>
4 - Periodo di assicurazione
4.1 Decorrenza: ore 24,00 del <XX/YY/ZZZZZ>
4.2 Scadenza: ore 24,00 del <XX/YY/ZZZZZ>
5 - Data di Retroattività
5.1 La garanzia è operante per gli eventi di Inquinamento verificatisi successivamente al <XX/YY/ZZZZZ>
6 - Proroga del termine per la denuncia dei Sinistri
6.1 La garanzia è operante per i Sinistri, conseguenti ad eventi di Inquinamento verificatisi durante il Periodo di assicurazione, denunciati successivamente alla data di scadenza ma comunque non oltre il <XX/YY/ZZZZZ>
7 - Massimali
7.1 Aggregato per il Periodo di assicurazione: € <X.XXX.XXX>
7.2 per Sinistro: € <X.XXX.XXX>
AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia - Xxxxxx Xxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx
Pag. 1
Tel: x00 00 00000, Fax: x00 00 0000000, xxx.xxx.xx.xx - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954.
8 - Garanzie di Polizza (Art. 1)
Le garanzie di cui alle lettere che seguono si intendono operanti, entro il Massimale di Polizza, solo nel caso in cui siano specificati gli importi corrispondenti di sottolimiti e Franchigia o Scoperto.
8.1 Garanzia | Sottolimite per Sinistro | Sottolimite per il Periodo di assicurazione, | Franchigia o Scoperto per Sinistro |
A) Richieste di risarcimento per danni cagionati a terzi | € <X.XXX.XXX> | € <X.XXX.XXX> | Scoperto: 10% min. € X.XXX max. € XX.XXX |
B) Ultrattività | € <X.XXX.XXX> | € <X.XXX.XXX> | Scoperto: 10% min. € X.XXX max. € XX.XXX |
C) Responsabilità dell’Assicurato per fatto dei Subappaltatori | € <X.XXX.XXX> | € <X.XXX.XXX> | Scoperto: 10% min. € X.XXX max. € XX.XXX |
D) Responsabilità dell’Assicurato e dei Subappaltatori | € <X.XXX.XXX> | € <X.XXX.XXX> | Scoperto: 10% min. € X.XXX max. € XX.XXX |
E) Operazioni di carico e scarico effettuate presso terzi con mezzi e/o dispositivi meccanici di proprietà dell’Assicurato | € <X.XXX.XXX> | € <X.XXX.XXX> | Scoperto: 10% min. € X.XXX max. € XX.XXX |
9 - Premio per il Periodo di Assicurazione
9.1 Formazione del Premio per il Periodo di assicurazione:
Premio netto | Addizionali | Imponibile | Imposta | Totale | |
Rata alla firma | € <XX.XXX> | € <XX.XXX> | € <XX.XXX> | € <X.XXX> | € <XX.XXX> |
Fino al XX/YY/ZZZZZ | |||||
Rate successive | € <XX.XXX> | € <XX.XXX> | € <XX.XXX> | € <X.XXX> | € <XX.XXX> |
Dal XX/YY/ZZZZZ al XX/YY/ZZZZZ | |||||
Dal XX/YY/ZZZZZ al XX/YY/ZZZZZ | € <XX.XXX> | € <XX.XXX> | € <XX.XXX> | € <X.XXX> | € <XX.XXX> |
10 - Dichiarazioni del Contraente
10.1 Data e tipo della documentazione con la quale sono rese alla Società le dichiarazioni dal Contraente:
_<XX/YY/ZZZZZ> <Proposta questionario>_
IL CONTRAENTE | LA SOCIETA’ AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia |
La presente Polizza è emessa in tre (3) originali il <XX/YY/ZZZZZ> a <Milano>
Il pagamento dell’importo di € <ZZ.ZZZ> è stato effettuato a mie mani in data <XX/YY/ZZZZZ>
<Località> Il Broker <Ragione sociale>
KK/ZZ
ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ AMBIENTALE PER ATTIVITA’ SVOLTE PRESSO TERZI
INDICE
Pag. | ||||
PARTE I: | AVVERTENZE | 4 | ||
PARTE II: | DEFINIZIONI | 4 | ||
PARTE III: | NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ AMBIENTALE | 5 | ||
Art. 1 | - | Oggetto della Polizza | 5 | |
Art. 2 | - | Inizio e termine della garanzia | 5 | |
Art. 3 | - | Pluralità di autori del danno | 5 | |
Art. 4 | - | Gestione delle vertenze di danno – Spese legali | 6 | |
Art. 5 | - | Esclusioni | 6 | |
PARTE IV: | NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE | 7 | ||
Art. 6 | - | Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio | 7 | |
Art. 7 | - | Altre assicurazioni | 7 | |
Art. 8 | - | Pagamento del Premio | 7 | |
Art. 9 | - | Modifiche dell’Assicurazione | 7 | |
Art. 10 | - | Aggravamento del rischio | 7 | |
Art. 11 | - | Diminuzione del rischio | 7 | |
Art. 12 | - | Limiti di Risarcimento | 7 | |
Art. 13 | - | Scoperto - Franchigia | 7 | |
Art. 14 | - | Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro | 8 | |
Art. 15 | - | Obblighi di cooperazione dell'Assicurato in caso di Sinistro | 8 | |
Art. 16 | - | Oneri fiscali | 8 | |
Art. 17 | - | Foro competente | 8 | |
Art. 18 | - | Rinvio alle norme di legge | 8 | |
Art. 19 | - | Estensione territoriale | 8 | |
Art. 20 | - | Proroga dell'Assicurazione | 9 | |
Art. 21 | - | Ispezioni tecniche e documentazione | 9 | |
PARTE V: | CONDIZIONI PARTICOLARI | 10 | ||
NOTA INFORMATIVA | …. |
ASSICURAZIONE DELLA
RESPONSABILITA’ AMBIENTALE DEGLI INSEDIAMENTI
I. AVVERTENZE
1. La Polizza ha validità solo se è firmata in calce e sulla Scheda da un rappresentante autorizzato di AIG Europe. La Scheda, la documentazione con la quale sono rese alla Società le dichiarazioni e tutte le appendici costituiscono parte integrante della Polizza. La Polizza sostituisce qualsiasi precedente dichiarazione, promessa o impegno delle parti in relazione al presente contratto e all’oggetto dello stesso.
2. I titoli che precedono gli articoli sono da intendersi come puro riferimento e non modificano il significato degli stessi. Il significato delle parole e delle espressioni utilizzate nel testo rimane invariato tanto al singolare quanto al plurale.
3. Nella Polizza, il significato delle parole in grassetto è solo quello indicato nelle “Definizioni”. Le parole non definite sono utilizzate nella Polizza secondo la loro accezione comune.
4. Le parti evidenziate con scrittura in corsivo e sottolineatura, sono quelle che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie che, ai sensi dell’art. 166 del Codice delle Assicurazioni, devono essere riportate “mediante caratteri di particolare evidenza”.
II. DEFINIZIONI
Nel testo che segue, si intendono per:
- Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione, i suoi rappresentanti legali e tutti i Prestatori di lavoro.
- Assicurazione: il contratto di assicurazione.
- Bonifica:insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di Inquinamento e le sostanze inquinanti o, se impossibile dal punto di vista tecnico od economico, a ridurre le concentrazioni delle stesse nelle Matrici ambientali, in modo tale da non costituire minaccia per l'ambiente e la salute umana.
- Contraente: il soggetto che stipula l'Assicurazione; ove non diversamente specificato, tale soggetto è al tempo stesso anche Assicurato.
- Prestatori di lavoro: tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale per l'esercizio dell'attività assicurata, nel rispetto delle norme di legge in materia di lavoro e delle quali debba rispondere ai sensi di legge, inclusi corsisti, stagisti, borsisti e tirocinanti. Non sono pertanto compresi nella presente definizione i subappaltatori ed i loro dipendenti nonché i prestatori di opera e servizi.
- Elemento interrato: elemento il cui accesso alle pareti esterne necessita di lavori di sterro o di cui non sia direttamente e visivamente ispezionabile la superficie esterna.
- Franchigia:parte del danno risarcibile espressa in valore assoluto che rimane a carico dell'Assicurato.
- Indennizzo/Risarcimento: la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.
- Inquinamento: ogni modificazione della normale composizione o stato fisico degli elementi naturali acqua, aria e suolo, dovuta alla presenza di una o più sostanze scaricate o disperse a causa dell'attività assicurata.
- Massimale: la somma indicata nella Scheda di Polizza che rappresenta la massima esposizione complessiva della Società per l'insieme delle garanzie prestate dalla presente Polizza per uno o più Sinistri verificatisi in uno stesso periodo assicurativo annuo o, per le Polizze di durata inferiore ad un anno, nell'intero Periodo di assicurazione.
- Matrici ambientali: il suolo, il sottosuolo, l'aria, le acque superficiali, sotterranee e costiere.
- Messa in sicurezza d'emergenza: ogni intervento immediato o a breve termine, effettuato in caso di Inquinamento o pericolo attuale di Inquinamento, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre Matrici ambientali ed a rimuoverle in attesa di eventuali ulteriori interventi.
- Messa in sicurezza permanente: l'insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle Matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e l'ambiente.
- Periodo di assicurazione: il periodo di tempo corrente tra la data di decorrenza indicata nella Scheda di Polizza e la data di scadenza, ovvero quella diversa data in cui l'Assicurazione ha altrimenti cessato di produrre effetti.
- Polizza: il documento che prova l'Assicurazione.
- Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società.
- Ripristino: insieme degli interventi diretti a ricondurre le risorse naturali danneggiate alle condizioni sussistenti al momento del Sinistro.
- Scoperto: parte del danno risarcibile espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato.
- Sinistro: la richiesta scritta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'Assicurazione, avanzata per la prima volta da terzi nei confronti dell'Assicurato durante il Periodo di assicurazione.
- Società:l'impresa assicuratrice.
- Specie e Habitat naturali protetti: tutte le specie e gli habitat naturali protetti dalla normativa nazionale e comunitaria.
III. NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ AMBIENTALE
Art. 1 - Oggetto della Polizza
Secondo i termini e le condizioni della presente Polizza, la Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato esclusivamente dalle conseguenze, previste nelle garanzie elencate di seguito ed operanti solo se espressamente richiamate nella Scheda, di qualsiasi Sinistro verificatosi nello svolgimento dell’attività indicata nella Scheda di Polizza.
A) La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato fino alla concorrenza del Massimale indicato in Polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, a' sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di Inquinamento causato dall'attività dichiarata e svolta, per:
a) morte e lesioni personali;
b) distruzione e deterioramento materiale di cose;
c) interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi ed in genere per impossibilità di utilizzare beni che si trovino nell'area interessata dall'Inquinamento.
L'Assicurazione comprende inoltre i danni a Specie ed Habitat naturali protetti entro un sottolimite del 10% del massimale.
Nel punto “b” in particolare rientrano le spese per:
* la Messa in sicurezza d'emergenza;
* la Bonifica, la Messa in sicurezza permanente e il Ripristino;
* analisi, monitoraggi, attività di caratterizzazione e progettazione.
Limitatamente agli interventi sopra elencati, la Società ha la facoltà, ma non l'obbligo, previa richiesta dell'Assicurato, di concedere anticipi sulle spese sostenute.
B) L'Assicurazione opera per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato durante il Periodo di assicurazione o anche in epoca successiva ma non oltre la data indicata al punto 6.1 della Scheda di Polizza a condizione che l'attività che ha dato origine all'Inquinamento sia stata svolta successivamente alla Data di Retroattività indicata anch’essa nella Scheda di Polizza (puntoto 5.1) ma non oltre la data di scadenza della Polizza.
C) L'Assicurazione opera per la Responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato anche per i danni cagionati a terzi dai subappaltatori mentre eseguono i lavori nei cantieri assicurati dalla presente polizza. La garanzia è efficace a condizione che il contratto di appalto o subappalto sia stato regolarmente stipulato ai sensi di legge e che la percentuale affidata in subappalto dall’Assicurato non sia superiore a quella indicata al punto 3.2 della Scheda di Polizza.
D) L’Assicurazione opera per la Responsabilità:
* che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato anche per i danni cagionati a terzi dai subappaltatori mentre eseguono i lavori nei cantieri assicurati dalla presente Polizza;
* dei subappaltatori per i danni cagionati a terzi mentre eseguono i lavori nei cantieri assicurati dalla presente Polizza.
La garanzia è efficace a condizione che il contratto di appalto o subappalto sia stato regolarmente stipulato ai sensi di legge e che la percentuale affidata in subappalto dall’Assicurato non sia superiore a quella indicata al punto 3.2 della Scheda di Polizza.
E) L'Assicurazione copre i danni che si verificano durante le operazioni di carico e scarico presso siti non di proprietà dell'Assicurato, effettuate con l'utilizzo dei mezzi meccanici, delle sostanze e/o rifiuti indicati in Polizza.
La presente garanzia è prestata entro il sottolimite, nell'ambito del Massimale di Polizza, e con l’applicazione della franchigia/scoperto indicati nella Scheda di Polizza.
Art. 2 – Inizio e termine della garanzia
Nel caso in cui non sia operante la garanzia B (Art. 1), l'Assicurazione opera per le richieste di Risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione a condizione che l'Inquinamento abbia avuto origine successivamente alla Data di Retroattività, indicata nella Scheda di polizza.
In caso di più richieste di Risarcimento derivanti da una medesima causa di Inquinamento, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla data di scadenza della Polizza.
Art. 3 – Pluralità di autori del danno
Nel caso in cui l'Inquinamento si verifichi per effetto del concorso di più soggetti, la Società rimborserà all'Assicurato soltanto le spese a lui direttamente imputabili in proporzione al contributo da lui effettivamente portato nella causazione dell'Inquinamento, escluso ogni obbligo di rimborso delle altre spese comunque gravanti sull'Assicurato in forza di legge.
Art. 4 – Gestione delle vertenze di danno – Spese legali
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Xxxxxxxxx, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.
Art. 5 – Esclusioni
5.1) L'Assicurazione non comprende i danni o le spese:
a. cagionati a terzi da soggetti diversi dai Prestatori di lavoro dell'Assicurato e dei subappaltatori nel caso in cui siano operanti le garanzie “C” e/o “D”;
b. causati dalle operazioni di carico e scarico effettuate con mezzi meccanici nel caso in cui non sia operante la garanzia “E”;
c. causati dalla proprietà, dal possesso o dall'uso di aeromobili, di natanti, nonché durante la circolazione di veicoli a trazione meccanica su aree pubbliche o ad esse equiparate ai sensi della normativa vigente;
d. causati dalla proprietà, dal possesso e dall'uso di piattaforme di perforazione e di altri impianti off-shore per lo stoccaggio ed il trasporto di prodotti petroliferi;
e. causati dalla mancata intenzionale osservanza, da parte dell'organo di gestione dell'Assicurato, di qualsiasi componente del medesimo organo e/o di qualsiasi dirigente preposto alla conduzione delle attività dalle quali si è originato l'Inquinamento, delle disposizioni di legge o delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate ai fini dell'esercizio dell'attività assicurata;
f. causati da prodotti, rifiuti e sostanze in genere dopo la consegna a terzi;
g. causati da campi elettromagnetici;
h. causati da amianto;
i. derivanti da fatti verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi di addetti allo Stabilimento, di sommosse, di atti di terrorismo, vandalismo o sabotaggio, furto, rapina, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che l'Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento non ebbero alcun rapporto con tali eventi;
j. causati da sostanze radioattive o da apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, nonché connessi a fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo od a radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
k. causati da insufficiente o cattiva manutenzione, rispetto alle norme di buona tecnica, degli impianti predisposti per prevenire o contenere l'Inquinamento;
I. derivanti da fatti o circostanze noti all'Assicurato o al Contraente alla data di decorrenza dell'Assicurazione;
m. derivanti da alterazioni di carattere genetico trasmissibili;
n. derivanti da Organismi Geneticamente Modificati (OGM);
o. causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, allagamenti, alluvioni, inondazioni ed eventi atmosferici eccezionali quali, ad esempio: uragano, bufera, tempesta, tromba d'aria;
p. causati da mancato, intempestivo o inidoneo intervento; 2) le multe, le ammende, le sanzioni, penali o amministrative, le penali di qualunque natura (anche qualora abbiano finalità risarcitoria, compensativa o punitiva), inflitte all'Assicurato, e le obbligazioni volontariamente assunte dall'Assicurato ed altrimenti non imposte dalla legge.
5.2) Non rientrano altresì nel novero dei terzi:
a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a) e quelle la cui responsabilità sia coperta dall'Assicurazione;
c) i prestatori di lavoro dell'Assicurato per i danni subiti in occasione di lavoro o servizio, i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione materiale alle attività cui si riferisce l'Assicurazione;
d) le società le quali, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, nonché gli amministratori delle medesime, ai sensi di quanto previsto dal Codice Civile.
IV. NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 6 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Cod. Civ.). Le dichiarazioni e le informazioni fornite dal Contraente e/o dall'Assicurato per iscritto nella proposta questionario e nei relativi allegati, formano la base del presente contratto e ne fanno parte integrante a tutti gli effetti.
Art. 7 – Altre assicurazioni
L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Cod. Civ).
Art. 8 – Pagamento del Premio
L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato sulla Scheda di Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Il Premio è sempre interamente dovuto, anche se ne sia stato concesso il frazionamento in due rate.
Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successivi l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei Premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 Cod. Civ.
I Premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società.
Art. 9 – Modifiche dell'Assicurazione
Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 10 – Aggravamento del rischio
II Contraente e l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio: la Società ha la facoltà di aumentare il Premio dalla data di ricevimento della comunicazione.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (art. 1898 Cod. Civ).
Art. 11 – Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato (art. 1897 Cod. Civ.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 12 – Limiti di Risarcimento
Il Massimale indicato nel Frontespizio di Polizza rappresenta la massima esposizione della Società per capitale, interessi e spese, per ogni Sinistro. In nessun caso la Società risponderà per somme superiori a detto Massimale:
a) per più Sinistri, anche se occorsi in tempi diversi, che traggano origine da una stessa causa di Inquinamento;
b) per più Sinistri che siano occorsi in uno stesso periodo assicurativo annuo o, per le Polizze di durata inferiore all'anno, nell'intero
Periodo di Assicurazione.
Tale Xxxxxxxxx rappresenta altresì la massima esposizione della Società per l'insieme delle garanzie prestate dalla presente Xxxxxxx e ciò indipendentemente dal numero di Sinistri complessivamente verificatisi in uno stesso Periodo di Assicurazione.
Art. 13 – Scoperto - Franchigia
Rimane a carico dell'Assicurato l’importo dello/a Scoperto / Franchigia fissa ed assoluta per Sinistro indicati nella Scheda di Polizza.
Art. 14 – Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro
In caso di Xxxxxxxx, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza e direttamente all'ufficio sinistri presso la Direzione della Società a mezzo fax entro tre (3) giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 Cod. Civ.). L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1915 Cod. Civ.).
Art. 15 – Obblighi di cooperazione dell'Assicurato in caso di Sinistro
L'Assicurato dovrà cooperare con la Società in ogni fase della gestione del Sinistro fornendo ogni informazione utile e dovrà trasmettere, appena ne ha disponibilità, alla Società o al perito da questa incaricato:
a. la corrispondenza tra l'Assicurato e qualsiasi terzo che avanzi pretese risarcitorie anche se astrattamente idonee a rientrare nella garanzia;
b. le domande, le notifiche e gli altri documenti che siano in possesso dell'Assicurato e che siano stati presentati per qualsiasi finalità presso un organo giurisdizionale o amministrativo;
c. nel caso fossero già iniziate le operazioni di Messa in Sicurezza d’Emergenza, il nominativo ed i recapiti della ditta incaricata;
d. i rapporti tecnici, le analisi, eventuali comunicazioni delle autorità competenti o degli enti di controllo e l'ulteriore documentazione relativa al Sinistro in suo possesso, precedente e successiva alla data del Sinistro;
e. i documenti, le analisi ed i progetti tecnici funzionali alle operazioni di Messa in sicurezza di emergenza, Bonifica e Ripristino
richiesti dalla legge.
L'Assicurato ha la facoltà di avvalersi della consulenza o di richiedere il gradimento della Società per la nomina e/o l'incarico:
* del progettista;
* del direttore dei lavori;
* dell'impresa che dovrà eseguire le operazioni di Messa in sicurezza di emergenza, Bonifica, Messa in Sicurezza Permanente e
Ripristino.
Resta inteso che un medesimo soggetto non potrà ricevere la nomina e/o l'incarico, con riferimento ad uno stesso Xxxxxxxx, per più di una delle funzioni summenzionate.
Art. 16 – Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 17 – Foro competente
Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla presente Assicurazione, suoi atti modificativi ed esecutivi, comprese quelle inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, è competente in via esclusiva, a scelta della parte attrice, il Foro del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la Polizza.
Art. 18 – Rinvio alle norme di legge
La presente Assicurazione è governata dalla legge italiana, alla quale si fa rinvio per tutto quanto non è qui diversamente regolato.
Art. 19 – Estensione territoriale
L'Assicurazione vale per le richieste di Risarcimento presentate e per le spese sostenute nel territorio dell'Unione Europea, a condizione che gli eventi che hanno cagionato l'Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento abbiano avuto luogo nel territorio dello Stato italiano, della Città del Vaticano e/o della Repubblica di San Marino.
Art. 20 – Proroga dell'Assicurazione
La presente Assicurazione è soggetta a tacito rinnovo, nel caso in cui non venga data disdetta entro 60 giorni dalla data di scadenza della
Polizza.
Art. 21 – Ispezioni tecniche e documentazione
La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e controlli sullo stato dello Stabilimento, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso e si impegna a fornire le notizie e la documentazione necessarie.
IL CONTRAENTE | LA SOCIETA’ AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia |
V. CONDIZIONI PARTICOLARI
IL CONTRAENTE | LA SOCIETA’ AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia |
DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE
Il Contraente, anche in nome e per conto dell'Assicurato, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Cod.Civ., dichiara di non essere a conoscenza - alla data di decorrenza del presente contratto - di fatti o circostanze che possono determinare un Sinistro.
Agli effetti dell'art. 1341 e dell'art. 1342 Cod. Civ. il Contraente, anche in nome e per conto dell'Assicurato, dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti:
II. DEFINIZIONI
III. NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ AMBIENTALE Art. 1 Oggetto dell'Assicurazione
Art. 2 Inizio e termine della garanzia
Art. 3 Gestione delle vertenze di danno – Spese legali Art. 5 Esclusioni
IV. NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE Art. 12 Limiti di Risarcimento
Art. 13 Scoperto - Franchigia
Art. 14 Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro
Art. 15 Obblighi di cooperazione dell'Assicurato in caso di Sinistro Art. 17 Foro Competente
Art. 19 Estensione territoriale Art. 20 Proroga dell'Assicurazione
Art. 21 Ispezioni tecniche e documentazione
IL CONTRAENTE |
Agli effetti dell'art. 1341 e dell'art. 1342 Cod. Civ. il Contraente, anche in nome e per conto dell'Assicurato, dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti:
V. CONDIZIONI PARTICOLARI
XX 0 XXXXXXXXXXX; XX 0;
XX 0; XX 0;
………………….;
Il Contraente infine dichiara inoltre di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della presente polizza, la Nota Informativa, facente parte dell’Assicurazione della responsabilità ambientale per attività svolte presso terzi Ed.11/09, ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. del 07/09/2005 n. 209.
IL CONTRAENTE |
Informativa sulla Privacy di AIG Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia
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