REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO A PERSONALE ESTERNO ALL’ATENEO
REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO A PERSONALE ESTERNO ALL’ATENEO
Art. 1
Oggetto, finalità, ambito applicativo
1. Il presente Regolamento definisce e disciplina i criteri, i requisiti e le procedure per il conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, per prestazioni d’opera intellettuale ad esperti esterni di comprovata esperienza, in correlazione a quanto previsto dall’art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 2
Ambito di applicazione
1. Gli incarichi possono essere conferiti solo in via straordinaria, per motivi eccezionali e per esigenze temporanee.
2. In particolare il ricorso a personale esterno mediante affidamento di incarichi è ammesso nei seguenti casi:
a) affidamento di compiti non rientranti tra quelli istituzionali del personale dipendente;
b) affidamento di compiti che, pur rientranti tra quelli propri del personale tecnico ed amministrativo, siano di supporto alle attività tecniche per le ricerche, alle attività didattiche per esercitazioni sperimentali e/o progettuali, ai servizi di supporto, anche rientranti in progetti o programmi predeterminati, verificate le condizioni che non ne consentano lo svolgimento da parte del personale dell’Ateneo;
c) affidamento di compiti di consulenza tecnica, scientifica o legale, che richiedano specifiche competenze o iscrizioni in albi professionali e per cui non sia consentito o opportuno l’impiego di personale dell’Ateneo;
d) affidamento dell’uso di attrezzature scientifiche e didattiche di particolare complessità a persone di comprovata esperienza;
e) svolgimento di conferenze, convegni, seminari, giornate di studio, corsi di formazione ed attività similari per cui è necessario avvalersi di esperti;
f) svolgimento di attività di ricerca, nell’ambito di specifici programmi/progetti, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
3. Tali incarichi sono conferiti nel rispetto delle norme in vigore.
4. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano per:
- le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge;
- la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell’Ateneo;
- gli appalti e le esternalizzazioni di servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell’Amministrazione dell’Ateneo, e gli incarichi conferiti ai sensi del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 (Codice dei contratti pubblici);
- i componenti degli Organi di governo, di controllo, di valutazione e di garanzia dell’Ateneo;
- i docenti a contratto;
- gli incarichi di referaggio per progetti di ricerca, pubblicazioni, curricula vitae.
Art. 3
Condizioni necessarie per il conferimento di incarichi
1. Gli incarichi di cui all’art. 2 vengono conferiti in presenza dei seguenti presupposti, la cui verifica deve analiticamente risultare dall’atto di conferimento:
a) l’oggetto della prestazione d’opera intellettuale deve corrispondere alle competenze istituzionali attribuite dall’ordinamento all’ente;
b) l’oggetto di cui alla lettera a) deve essere preventivamente illustrato mediante programmi di attività o progetti specifici e determinati, da cui si rilevi che per la loro realizzazione è richiesto l’apporto di specifiche conoscenze o di contributi di qualificata professionalità;
c) deve essere preliminarmente accertata l’inesistenza, all’interno dell’organizzazione, delle strutture e delle figure professionali idonee allo svolgimento dell’incarico ovvero l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno dell’Ateneo;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione nonché modalità e criteri di svolgimento dell’incarico;
e) l’importo del compenso, adeguatamente motivato, deve essere strettamente correlato alla qualità e alla quantità del lavoro prestato;
f) gli incarichi devono essere conferiti nel rispetto della procedura comparativa di cui all’art. 10, salvo quanto previsto dal successivo art. 15.
2. Le predette condizioni devono tutte ricorrere affinché l’incarico possa essere conferito.
Art. 4 Tipologia degli incarichi
1. Gli incarichi di cui al precedente art. 2 sono affidati mediante le seguenti forme contrattuali:
a) contratto di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa (art. 5);
b) contratto di lavoro autonomo di natura professionale (art. 6);
c) contratto di lavoro autonomo di natura occasionale (art. 7).
Art. 5
Prestazione di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa
1. Si definisce rapporto di collaborazione coordinata e continuativa la prestazione d’opera continuativa e coordinata prevalentemente personale resa da soggetti che non svolgono in via abituale attività professionali di lavoro autonomo e la cui prestazione intellettuale, manuale o operativa, è caratterizzata dall’assenza di un vincolo di subordinazione.
2. Elementi caratterizzanti della collaborazione coordinata e continuativa sono:
- collaborazione: assenza del vincolo di subordinazione e presenza di autonomia nel rispetto delle linee guida dettate dal committente;
- coordinamento: collegamento funzionale dell’attività del collaboratore con la struttura del committente in quanto concorre alla realizzazione dell’attività istituzionale di quest’ultimo in conformità alle direttive impartite dallo stesso;
- continuità: non occasionalità della prestazione che deve essere resa in misura apprezzabile nel tempo (prestazione effettuata in modo regolare e sistematico);
- natura prevalentemente personale dell’opera prestata: necessaria prevalenza del carattere personale in termini quantitativi e qualitativi dell’apporto lavorativo del prestatore rispetto all’impiego di mezzi e/o altri soggetti, sempreché rimanga preminente la sua partecipazione e l’unicità della responsabilità del medesimo.
3. Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa è espletato senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del committente.
4. Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa non comporta l’obbligo di osservanza di un orario di lavoro né l’inserimento nella struttura organizzativa del committente e può essere svolto, nei limiti concordati, anche nella sede del committente.
Art. 6
Prestazione di lavoro autonomo di natura professionale
1. Si definisce prestazione di lavoro autonomo di natura professionale la prestazione resa da soggetti in possesso di partita iva che esercitano abitualmente attività che siano connesse con l’oggetto della prestazione.
Art. 7
Prestazione di lavoro autonomo di tipo occasionale
1. Si definisce prestazione di lavoro autonomo di natura occasionale la prestazione resa da soggetti che si obbligano a compiere un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con il committente.
2. L’esercizio dell’attività, inoltre, deve essere del tutto occasionale, senza i requisiti della professionalità e della prevalenza, e deve avere carattere episodico.
Art. 8 Soggetti destinatari
1. Gli incarichi possono essere conferiti alle seguenti categorie di soggetti:
a) professionisti regolarmente iscritti ad Albi, Elenchi o Ruoli per attività professionali per l’esercizio delle quali l’iscrizione è obbligatoria;
b) esercenti per professione abituale un’attività professionale priva di Albi, Elenchi o Ruoli o un’attività per la quale tale iscrizione non è richiesta;
c) esperti di specifica competenza e/o esperienza in relazione alla prestazione richiesta qualora l’esecuzione della stessa non sia condizionata all’iscrizione in apposito Albo, Elenco o Ruolo;
d) soggetti comunque in possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell’attività oggetto di incarico.
2. Tutti i soggetti dovranno essere in possesso del titolo di studio richiesto dalla normativa in vigore.
3. In caso di attribuzione di incarico a persone dipendenti da una Pubblica Amministrazione in applicazione dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 è necessario, anche in applicazione della normativa relativa all’anagrafe delle prestazioni, ottenere il preventivo assenso dell’Amministrazione di appartenenza del prestatore e comunicare, conseguentemente, alla stessa Amministrazione l’effettuazione della prestazione.
Art. 9 Strutture competenti
1. Le autorizzazioni al conferimento degli incarichi, adeguatamente motivate, sono decise per l'amministrazione centrale e per le strutture a gestione accentrata con delibere del Consiglio di Amministrazione o con decreti del Direttore Generale.
2. Per le strutture a gestione autonoma le competenze appartengono ai rispettivi consigli, qualora la spesa per l’incarico gravi sui fondi dei centri stessi.
Art. 10
Modalità di individuazione del prestatore
1. Qualora una struttura dell’Ateneo intenda affidare incarichi di cui al precedente art. 2, procederà a rendere pubblico un avviso di selezione finalizzato a:
a) avviare una ricognizione interna, volta alla verifica della disponibilità di personale tecnico amministrativo dipendente a svolgere, nell’ambito degli istituti contrattuali previsti per il comparto università e compatibilmente con la disciplina delle mansioni di cui all’art. 52 del D.Lgs. 165/2001, l’attività richiesta;
b) in caso di esito negativo della ricognizione interna, individuare il prestatore d’opera tra i soggetti esterni mediante la comparazione dei curricula dei candidati con il profilo professionale richiesto.
2. La selezione verrà gestita direttamente dalla struttura interessata nel caso di strutture a gestione autonoma e dall’Area Risorse Umane (ARU) in tutti gli altri casi; esse provvederanno a garantire adeguata pubblicità mediante pubblicazione sul sito web dell’Università (dove verranno elencati in ordine cronologico), per un periodo di almeno 10 giorni naturali e continui.
Art. 11 Ricognizione interna
1. L’avviso di ricognizione interna, emanato dalle singole strutture come specificato al precedente art. 10, dovrà contenere l’indicazione della Struttura che conferisce l’incarico, la descrizione delle attività da svolgere e la descrizione della professionalità richiesta.
2. Può presentare domanda il personale tecnico amministrativo dell’Ateneo assunto a tempo indeterminato in regime di orario a tempo pieno che dichiari di essere disponibile a svolgere l’attività richiesta in distacco temporaneo ovvero in mobilità parziale (per un max di 18 ore settimanali) ovvero come prestazione di lavoro straordinario presso una struttura diversa da quella di appartenenza. A tal fine la domanda di partecipazione dovrà essere corredata dall’autorizzazione del responsabile della struttura di appartenenza, ovvero di firma di presa visione nel caso in cui si opti per la prestazione di lavoro straordinario (le cui ore saranno a carico della struttura richiedente). E’ fatto salvo il trattamento più favorevole percepibile secondo quanto previsto dal vigente Regolamento per la disciplina delle attività conto
terzi e dai Contratti Integrativi in materia di compensi accessori, nei limiti della normativa vigente.
3. In caso di esito positivo della valutazione il personale tecnico amministrativo individuato sarà assegnato in distacco temporaneo ovvero in mobilità parziale presso la struttura che ha avviato la selezione per il periodo previsto per lo svolgimento dell’incarico. A tal fine il responsabile della struttura richiedente invierà la formale richiesta, secondo le modalità previste, all’ARU che provvederà all’assegnazione.
4. Nel caso pervengano più richieste per il medesimo incarico si procederà ad una valutazione comparativa delle stesse come previsto dal successivo art. 13.
Art. 12
Avviso di selezione per personale esterno
1. L’avviso di selezione per il personale esterno dovrà contenere l’indicazione della Struttura che conferisce l’incarico, la descrizione delle attività da svolgere, la descrizione della professionalità richiesta, l’entità del compenso per l’incarico al lordo delle ritenute di legge a carico del prestatore e degli eventuali rimborsi spesa, le modalità di erogazione del compenso, le modalità di partecipazione alla selezione.
2. Alle domande di partecipazione alla selezione da parte di personale esterno all’Ateneo dovrà essere allegato un curriculum vitae et studiorum.
3. L’avviso di selezione potrà prevedere la facoltà di non procedere al conferimento dell’incarico con motivazione espressa.
Art. 13 Commissione di valutazione
1. Le domande di partecipazione alla procedura di ricognizione e comparazione verranno valutate in modo dettagliato secondo i criteri di valutazione previsti nell’avviso di selezione, ricorrendo alla nomina di una apposita Commissione formata da esperti di provata competenza in materia. Per le strutture dell’amministrazione centrale e a gestione accentrata la nomina della commissione avviene con decreto del Direttore Generale
2. Per il personale esterno all’Ateneo potrà costituire criterio di preferenza l’aver svolto con esito positivo precedenti attività presso le Università ed altri Enti di Ricerca ed in particolare presso l’Università Ca’ Foscari Venezia, nonché l’essere risultato idoneo in selezioni e/o concorsi banditi dall’Università Ca’ Foscari Venezia.
3. La Commissione può riservarsi la facoltà di sottoporre a un colloquio tutti i candidati o eventualmente i soli candidati selezionati sulla base del curriculum.
Art. 14
Esiti della selezione
1. Al termine della procedura di ricognizione e comparazione la Commissione redige una relazione motivata indicando il risultato della valutazione e individuando il soggetto interno o esterno prescelto, previa predisposizione, in caso di colloquio, di una specifica graduatoria di merito.
2. Qualora la procedura di ricognizione e comparazione sia indetta da una struttura a gestione accentrata, la Commissione di valutazione provvede, a conclusione della stessa, ad inoltrare tutta la documentazione all’ARU, che predisporrà il provvedimento di recepimento degli esiti della selezione.
3. Alla conclusione della procedura, gli esiti della selezione vengono pubblicati a cura della competente struttura nell’apposita sezione del sito web di Ateneo.
Art. 15 Eccezioni
1. Si può prescindere dalla procedura di ricognizione e comparazione esclusivamente nel caso in cui la specificità e l’elevata professionalità richieste riguardino lo svolgimento di attività formative-divulgative quali seminari, convegni, conferenze, giornate di studio, tavole rotonde, docenze nell’ambito di corsi di formazione e attività similari.
Art. 16 Durata dell’incarico
1. Salvo specifiche esigenze adeguatamente motivate nei provvedimenti di conferimento, per gli incarichi di lavoro autonomo disciplinati dal presente regolamento la durata massima non può eccedere i dodici mesi.
2. L’incarico potrà essere prorogato al massimo per un periodo corrispondente a quello iniziale, purché sia fondato sullo stesso progetto o programma e sia funzionale al completamento dell’attività avviata.
3. La proroga dovrà avvenire attraverso la sottoscrizione di un nuovo contratto recante gli stessi requisiti di forma di quello precedente.
4. In ogni caso la prestazione non potrà avere durata superiore a quella del progetto stesso.
Art. 17 Sospensione dell’incarico
1. La gravidanza, la malattia e l'infortunio del prestatore d’opera non comportano l’estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo.
2. Al fine di consentire il completamento dei lavori, in caso di malattia e infortunio la sospensione del rapporto può comportare, su richiesta del prestatore d’opera, una proroga della durata del contratto, senza modifiche del compenso pattuito, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 7.
3. La proroga di cui al comma precedente non può superare un periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel contratto.
4. In caso di gravidanza alla prestatrice d’opera assunta con contratto di collaborazione coordinata e continuativa si applicano le disposizioni di cui all’art. 16 del D.Lgs. 151/2001 in materia di astensione obbligatoria.
5. I periodi di astensione obbligatoria di cui al comma precedente comportano la proroga del rapporto di lavoro per un periodo di centottanta giorni, salva più favorevole disposizione del contratto individuale, senza modifiche del compenso pattuito.
6. In caso di gravidanza la durata del rapporto di lavoro della prestatrice d’opera titolare di contratto di lavoro autonomo di natura professionale o occasionale è prorogabile, su richiesta dell’interessata, per un periodo massimo di centottanta giorni, senza modifiche del compenso pattuito, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 7.
7. Nel caso in cui la durata del contratto non possa essere prolungata per motivi oggettivi, legati alla scadenza del progetto o del programma, il corrispettivo dovrà essere proporzionalmente ridotto, tenendo conto della percentuale di completamento dell’opera richiesta.
8. In caso di malattia e infortunio il committente può comunque recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel contratto.
Art. 18 Determinazione del compenso
1. Il compenso per gli incarichi conferiti all’esterno è determinato sulla base delle caratteristiche della attività da espletare, della capacità professionale necessaria e dell’impegno richiesto, nonché della proporzionalità con l’utilità conseguita dall’Ateneo.
2. Il compenso è determinato al lordo degli oneri di legge a carico del prestatore.
3. Per le prestazioni relative ad attività professionali dotate di Tariffario specifico il compenso sarà determinato in conformità a tali tariffari.
4. Per le prestazioni relative ad attività rientranti in progetti già caratterizzati da specifica normativa in materia di compensi, il compenso sarà determinato in conformità ai minimali e ai massimali ove previsti dal progetto.
5. Per le prestazioni aventi per oggetto supporto di carattere tecnico-amministrativo agli uffici dell’Ateneo il compenso potrà essere rapportato allo stipendio lordo percepito dal personale tecnico amministrativo in servizio nell’Ateneo. Il compenso sarà quantificato a cura del Responsabile della struttura nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1 nonché in conformità alla qualità del risultato atteso.
6. Il compenso è comprensivo di tutte le spese che il prestatore effettua per l’espletamento dell’incarico ad esclusione delle spese sostenute per trasferte che si rendano necessarie e siano preventivamente autorizzate dal Responsabile della struttura di riferimento ed indicate nell’atto contrattuale.
7. Per il rimborso delle spese sostenute per trasferte preventivamente autorizzate si applica quanto previsto per i soggetti esterni dal Regolamento sul trattamento di missione dell’Università.
8. Il pagamento del compenso è comunque condizionato all’effettiva realizzazione dell’oggetto dell’incarico.
Art. 19 Stipula del contratto
1. Il rapporto di lavoro autonomo si instaura mediante la stipula di un contratto di diritto privato da sottoscrivere prima dell’inizio dell’attività tra il soggetto individuato ed il Direttore Generale o il Direttore di Dipartimento o Struttura autonoma di spesa, ciascuno per la propria competenza.
2. Il contratto deve in ogni caso indicare:
a) l’oggetto della prestazione;
b) la durata della medesima;
c) l’entità e la modalità di corresponsione del compenso, nonché l’indicazione del fondo su cui graverà la spesa;
d) l’eventuale importo relativo a spese per trasferte;
e) il luogo di espletamento dell’attività;
f) la previsione di clausola risolutiva.
3. Al contratto deve essere allegata, debitamente compilata e sottoscritta dal prestatore, la relativa Dichiarazione ai fini anagrafici e dell’inquadramento fiscale e previdenziale.
4. Uno stesso soggetto può intrattenere contemporaneamente più di un contratto con la stessa Amministrazione universitaria o con strutture della stessa, a condizione che ciò avvenga su oggetti diversi.
5. Nei soli casi di prestazioni occasionali e di prestazioni di natura professionale di esigua durata il contratto può essere sostituito da una lettera di incarico, che dovrà contenere le medesime specifiche di cui al comma 2 ed essere completata dalla documentazione di cui al comma 3.
Art. 20
Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico e modalità di corresponsione del compenso
1. Il compenso viene erogato a seguito di accertamento da parte del Responsabile della struttura e del soggetto proponente (qualora non coincidenti) della corretta esecuzione della prestazione secondo i termini contrattuali.
2. La corresponsione avviene di norma al termine dello svolgimento dell’incarico, ovvero per tranche in caso di incarichi di durata maggiore ai 3 mesi, in relazione alle eventuali fasi di sviluppo del progetto o dell’attività oggetto dell'incarico.
3. Nel caso di prestazioni di tipo continuativo significative nel periodo e nell’importo del compenso l’erogazione del compenso può avvenire con cadenza mensile, ovvero con diversa articolazione temporale stabilita nel contratto individuale, purché le attività siano state effettivamente eseguite.
4. In ogni caso il prestatore d’opera è tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrativa delle attività svolte e degli obiettivi raggiunti.
Art. 21
Estinzione del contratto e preavviso
1. Le parti possono recedere dal contratto prima della scadenza del termine per giusta causa ovvero secondo le diverse causali o modalità stabilite dalle parti nel contratto di lavoro individuale, dandone comunicazione alla parte interessata mediante raccomandata con avviso di ricevimento con un preavviso pari ad 1/12 della durata inizialmente prevista per il contratto.
2. È fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 17, comma 8.
Art. 22 Coperture assicurative
1. L’Università, in relazione alla natura della prestazione dedotta nel contratto di lavoro autonomo, si riserva la facoltà di richiedere al prestatore d’opera un’idonea copertura assicurativa per danni a terzi (R.C.T.).
2. L’onere della copertura assicurativa infortuni ricade sui prestatori qualora non sia prevista da normativa di legge la copertura assicurativa obbligatoria infortuni presso Inail.
Art. 23 Pubblicizzazione degli incarichi
1. Ai sensi dell’art. 53, comma 14, del D.Lgs 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, l’amministrazione rende noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei soggetti cui sono stati conferiti incarichi di lavoro autonomo ai sensi del presente Regolamento, indicando l’oggetto, la durata e il compenso dell’incarico, nonché i relativi provvedimenti.
2. Ai sensi dell’art. 1, comma 127, della L. 662/1996, in caso di omessa pubblicazione della liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente regolamento costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del soggetto che ha conferito l’incarico.
3. Si prescinde dalla responsabilità di cui al precedente comma nel caso di incarichi meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione e che comportano, per la loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese (quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili), qualora il compenso sia di modica entità, sebbene congruo a remunerare la prestazione resa.
Art. 24 Disposizioni finali
1. Per tutti gli aspetti non espressamente previsti si applicano gli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile, nonché tutte le norme di legge in materia di collaborazione coordinata e continuativa, professionale ed occasionale.