CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO NON ABITATIVO
CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO NON ABITATIVO
Rep. n. / /atti privati
ART. 1 - Il Comune di Segrate, con sede legale in xxx 0x xxxxxx xxx - codice fiscale 83503670156 e partita IVA n. 01703890150 - rappresentato in questo atto dal signor , domiciliato per la carica presso la suddetta Sede Comunale, il quale dichiara di intervenire nel presente atto e di stipularlo, non in proprio, ma nella
sua qualità di Dirigente della Direzione e si
obbliga, pertanto, esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune che rappresenta (in seguito indicato nel presente atto come “Locatore”), CONCEDE IN LOCAZIONE a
, nato a
il
Codice Fiscale
e residente a in Via (in seguito indicato nel presente atto come “Conduttore”) l’unità immobiliare di seguito individuata.
ART. 2 – Oggetto della locazione è l’immobile destinato a negozio/ufficio sito in Segrate Centro Commerciale San Felice identificato al Catasto Fabbricati Ufficio Provinciale di Milano al Foglio 44 Particella 157 sub. 1 categoria C1 del catasto Fabbricati e facente parte del Patrimonio Disponibile del Comune di Segrate (all. A).
ART. 3 – La durata della locazione è convenuta in anni 6 (sei) dalla data del . E’ esclusa la possibilità di rinnovo o di proroga in forma tacita.
Qualora sei mesi prima della scadenza del presente contratto non venga data la disdetta mediante posta elettronica certificata (PEC),
esso potrà, a seguito di richiesta scritta da parte del Conduttore, essere rinnovato per la stessa durata ed alle stesse condizioni.
ART. 4 – Il canone annuo della locazione è convenuto ed accettato in
€ # ( ).
Il pagamento del canone dovrà essere effettuato dal Concessionario, senza necessità di emissione di avviso o altra comunicazione da parte del Locatore, entro il giorno 10 di ogni trimestre (rate trimestrali anticipate, aventi scadenza 10 gennaio , 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre).
Per il primo anno l’importo trimestrale anticipato sarà di €
, = ( / ). Alla prima scadenza verrà corrisposto il canone relativo al primo trimestre completo, oltre alla quota della porzione di trimestre così come conteggiata dalla sezione Gestione Patrimonio pari a € , = ( / ).
Il Conduttore non potrà far valere alcuna azione o eccezione se non dopo aver eseguito il pagamento delle rate scadute. Per nessun motivo il canone potrà essere ridotto oppure compensato, nemmeno parzialmente.
In coincidenza del pagamento delle suddette rate trimestrali,Il Conduttore è tenuto, inoltre, al versamento delle spese condominali di gestione, in acconto e salvo conguaglio, determinate dal Locatore sulla base dell’ultimo Consuntivo di gestione approvato dall’Assemblea condominiale. La quantificazione definitiva delle spese condominiali di gestione (riscaldamento, acqua, spese parti comuni) sarà effettuata dal Locatore ad avvenuta approvazione del Consuntivo
di gestione dell’anno di competenza. Il Conduttore è tenuto ad effettuare il versamento del conguaglio, se dovuto, entro 30 giorni dalla richiesta formulata dal Locatore.
ART. 5 – Ai sensi dell’art. 32 della legge 392/1978 le parti convengono che il canone di locazione verrà aggiornato annualmente, dietro richiesta scritta del Locatore, nella misura del 75% delle variazioni, accertate dall’ISTAT, dell’indice FOI (prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati). Non si dà luogo ad aggiornamento in caso di indice negativo.
ART. 6 – L’immobile si concede in locazione con divieto assoluto di sublocazione o cessione, anche se parziale, ed a qualunque titolo, anche se gratuito o per breve tempo, a persone diverse da quelle del Conduttore.
È espressamente vietato svolgere nella suddetta unità immobiliare le seguenti attività: sexy shop, money transfer, phone center, sala giochi, centro massaggi, take away e kebaberie, agenzia di scommesse, attività che necessitino la realizzazione di nuovi condotti di aspirazione/ventilazione esterni.
E’ fatto assoluto divieto di mutazione di destinazione d’uso rispetto a quelle preventivamente dichiarata dal Conduttore al Locatore. Ai fini di quanto previsto dagli artt. 34, 35, 37 e seguenti della legge 392/1978; (eventuale) il Conduttore dichiara che l’immobile verrà utilizzato per attività che comporta contatti diretti con il pubblico.
ART. 7 – Ai fini di quanto previsto dall’art. 27, ottavo comma della legge 392/1978, si dichiara che motivo di recesso del Conduttore potrà
essere il diniego delle autorizzazioni o concessioni richieste dalle vigenti leggi ai fini dello svolgimento della sua attività.
ART. 8 – Il Locatore dichiara che l’immobile è in regola con le norme edilizie ed urbanistiche e l’ Attestazione di Certificazione Energetica classifica l’immobile in classe “G”.
ART. 9 – Il Conduttore dichiara che l’immobile è in perfetto stato di manutenzione ed agibilità, adatto al proprio uso ed esente da difetti che possano influire sulla salute di chi vi svolge attività e si obbliga a restituirlo tale, salvo il normale deperimento connesso con l’uso diligente. Il Conduttore non potrà apportare assolutamente modifiche e addizionali, né opere in genere se non dopo aver ottenuto il consenso scritto preventivo del Locatore, il quale comunque al termine della locazione a sua discrezione, potrà chiedere il ripristino o ritenere, senza alcun indennizzo, quanto realizzato dal Conduttore. Restano a carico del Conduttore le riparazione di manutenzione ordinaria ed espressamente quelle da farsi agli impianti di acqua, luce, sanitari, alle serrature e chiavi, ai cardini degli infissi, alle piastrelle di pavimentazione ecc… Non provvedendovi il Conduttore, vi provvederà il Locatore, prelevandone la spesa dal deposito cauzionale. Il Locatore ha facoltà di ispezionare o far ispezionare l’immobile, purché dia al Conduttore un preavviso di ore 24.
ART. 10 – Il Conduttore esonera espressamente il Locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti. Il Conduttore è obbligato a stipulare apposita Polizza Assicurativa a copertura dei danni eventualmente causabili, oltre che all’immobile locato, anche a cose,
persone, animali dovuti ad incendi, scoppi, tumulti, atti di vandalismo, sommosse verificabili durante lo svolgimento dell’attività occupante l’immobile concesso in locazione.
ART. 11 – Il Conduttore dichiara di conoscere e di accettare il Regolamento Condominiale, di cui ha ricevuto copia da parte del Locatore, nonché di attenersi alle regole buon vicinato e del corretto vivere civile.
ART. 12 – Il Locatore è esonerato da responsabilità in caso di interruzione dei servizi pubblici per cause indipendenti della sua volontà.
ART. 13 – Sono a carico del Conduttore, fino alla materiale riconsegna dell’immobile, le spese relative all’allacciamento delle utenze e la gestione delle utenze stesse, nonché gli oneri di natura tributaria dovuti ai sensi di legge.
ART. 14 – Il Conduttore ha versato, antecedentemente alla firma del
presente contratto (ricevuta Tesoreria Comunale n. del
), una cauzione di € ,00= ( /00) pari a sei mensilità del canone offerto, che non potrà mai essere imputata in conto canoni e che gli verrà restituita dopo l’avvenuta riconsegna dell’immobile e dopo che siano state pagate tutte le pendenze comunque connesse con la locazione.
ART. 15 – Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile, il Locatore ha facoltà di risolvere la locazione quando il Conduttore:
a) non paghi puntualmente il canone e/o le spese condominiali, con nei termini previsti;
b) rifiuti o renda inattuabile l’ispezione all’immobile;
c) violi il divieto di cui all’art. 6 circa il subaffitto e la concessione in godimento ad altri a qualunque altro titolo, oppure adibisca l’immobile all’esercizio di attività non coerente con la destinazione dell’immobile per il quale è stato locato;
d) esegua opere di qualunque genere senza avere ottenuto il permesso scritto del Locatore (art. 9).
ART. 16 – Sono a carico del Conduttore l’imposta di bollo sul contratto e le quietanze, l’imposta di registro nella misura stabilita dalle vigenti leggi. La registrazione sarà divisa a metà fra le parti.
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 10, primo comma, n. 8), del d.P.R. n. 633/1972 e successive modifiche ed integrazioni, il Locatore dichiara che il presente contratto di locazione non è soggetto ad I.V.A. (Agenzia delle Entrate - Circolare 28 giugno 2013, n.22/E).
ART. 17 – Per tutto quanto non espressamente previsto, le parti fanno rinvio alla normativa vigente in materia.
Letto, approvato e sottoscritto Segrate,
IL LOCATORE
IL CONDUTTORE
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti dichiarano di aver ben ponderato ed accettate specificatamente tutte le clausole ed in particolare: gli artt. 3 (durata) e 4 (corrispettivo) nella loro totalità, l’art. 5 (aggiornamento del canone), l’art. 6
(destinazione dei locali e subaffitto), l’art. 7 (diniego delle autorizzazioni), l’art. 9 (stato dell’immobile), l’art. 10 (esonero delle responsabilità), l’art. 11 (regolamento), l’art. 12 (interruzione dei servizi), l’art. 13 (oneri accessori), l’art. 14 (deposito cauzionale), l’art. 15 (risoluzione del contratto ex art. 1456 del Codice Civile), l’art. 16 (imposte).
Segrate,
IL LOCATORE
IL CONDUTTORE