Legg e Regio n a l e 03 sett e m b r e 199 6 , n. 76
Legg e Regio n a l e 03 sett e m b r e 199 6 , n. 76
Disciplin a degli accordi di progra m m a e delle conf er e n z e dei servizi.
( Bollettino Ufficiale n. 48, parte , del 12. 09. 1996 )
INDICE
Titolo 1 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE
Art. 01 - Oggetto della legge
Art. 02 - Ambito di applicazione
Titolo 2 - GLI ACCORDI DI PROGRAMMA
Art. 03 - Accordo di progra m m a Art. 04 - Contenuto
Art. 05 - Procedime nto
Art. 06 - Promozione soggetti Art. 07 - Promozione: modalità Art. 08 - Conferenz a istruttoria
Art. 09 - Firma dell’accordo di progra m m a Art. 10 - Approvazione e pubblicazione
Art. 11 - Variazione di atti di progra m m a zione e pianificazione territoriale Art. 12 - Vincolatività dell’accordo e collegio di vigilanza
Titolo 3 - CONFERENZE DEI SERVIZI
Art. 13 - Conferenz a dei servizi interna Art. 14 - Conferenz a dei servizi
Art. 15 - Convocazione
Art. 16 - Partecipazione alla confere nza dei servizi Art. 17 - Svolgimento della conferenza
Art. 18 - Conferenz a dei servizi finalizzata alla esecuzione di lavori pubblici di interess e regionale e locale
Art. 19 - Conferenz a dei servizi istruttoria
Titolo 4 - PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE AD ACCORDI E CONFERENZE DEI SERVIZI PROMOSSI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Art. 20 - Partecipazione della Regione ad accordi promossi da altre amministr azioni pubbliche Art. 21 - Partecipazione della Regione a confere nze dei servizi promosse da altre
amministrazioni pubbliche Art. 22 - Norme finali
Art. 23 - Delegificazione
Titolo 1
OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE
Oggetto della legge
1. La presente legge, in conformità con i principi di cui all’art. 27 della l. 8 giugno 1990 n. 142 , "Ordinam e n t o delle autonomie locali", e agli artt. 11, 14 e 15 della l. 7 agosto 1990 n. 241 , "Nuove norme in materia di procedime n t o amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", disciplina gli accordi di program m a e le conferenze dei servizi promossi dalla Regione, o dagli enti locali con la partecipazione della Regione, Disciplina altresì la partecipazione della Regione ad accordi d i progra m m a e conferenze dei servizi promossi da altre amministrazioni pubbliche.
2. Gli istituti di cui al primo comma costituiscono strume n t i gener ali di tipo consensu ale per la realizzazione dei principi di economicità ed efficacia e per la semplificazione dell’azione amministrativa.
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni concern e n t i gli accordi di progra m m a si applicano anche agli accordi, comunque denominati, previsti da leggi speciali, salvo che queste ultime non dispongano diversam e n t e .
2. Sono esclusi dalla applicazione delle present e legge le convenzioni, i protocolli di intesa e altri istituti, comunqu e denominati, aventi ad oggetto dichiarazioni di intenti o manifestazioni di volontà
non contenen t i impegni giuridicam e n t e vincolanti per i soggetti sottoscrittori.
Titolo 2
GLI ACCORDI DI PROGRAMMA
Accordo di program ma
1. L’accordo di program m a può essere concluso quando sia necessa r i a l’azione integrata e coordinat a di Regione, enti locali, altre amministrazioni ed enti pubblici, nei seguenti casi:
a) per la realizzazione di lavori pubblici;
b) per la realizzazione di una o più opere, interventi o progra m mi di intervento.
2. L’accordo di progra m m a regola gli impegni assunti con consenso unanime dai soggetti pubblici, stabilisce tempi e modalità di realizzazione, le attività di compete nza, tempi e modalità di finanziame n t o.
3. Qualora l’accordo di progra m m a di cui al comma 1, lett. b) preveda opere, interventi, o program mi di intervento per la cui realizzazione sia necessario anche l’intervento di soggetti privati, l’accordo di progra m m a ne dà atto e può preveder e la contestuale o successiva sottoscrizione di accordi, ai sensi dell’art. 11 della L. 241/ 1990 , tra le amministrazioni pubbliche partecipanti all’accordo di progra m m a e competen t i alla emanazione di atti autorizzativi, concessori o di assenso comunque denominati ed i soggetti privati interess a t i. Tali accordi, che possono essere sostitutivi degli atti autorizzativi, concessori o di assenso comunqu e denominati, ovvero determinar n e il contenuto discrezionale, stabiliscono altresì gli impegni assunti dai soggetti privati, tra i quali, in particolare, il rispetto dei contratti collettivi di lavoro e delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, con la previsione di idonee garanzie per i casi di inadempim e n t o.
1. L’accordo di program m a , deve contener e:
a) la individuazione dei lavori, delle opere, degli interventi o dei progra m mi di intervento da realizzare; gli specifici obblighi e adempime n t i, nell’ambito delle rispettive compete nze, dei soggetti pubblici partecipanti; i risultati da raggiunge r e , i tempi di attuazione, gli aspetti finanziari e ogni altra necessa r i a od opportun a modalità operativa; qualora l’accordo preveda impegni finanziari a carico dei soggetti partecipanti, esso deve dare atto della copertu r a finanziaria ovvero indicare i mezzi per f arne fronte;
b) la composizione del collegio incaricato della vigilanza sull’esecuzione dell’accordo e del compimento degli eventuali interventi sostitutivi, secondo quanto previsto dal successivo art. 12 , nonché la specificazione dei poteri dell’organo;
c) l’indicazione del funzionario responsabile dell’attuazione dell’accordo; le modalità del controllo ai fini dell’attuazione dell’accordo, i provvedimen t i sanzionatori da adottarsi in caso di inadempime n t o, inerzia o ritardo;
d) l’eventuale ricorso a procedime n t i di arbitrato con la specificazione delle modalità di composizione o di nomina del collegio arbitrale;
e) le eventuali variazioni di atti di progra m m a zione o pianificazione territoriale determinat e dall’accordo di progra m m a , nel rispetto delle procedu r e previste dall’ art. 11 ;
f) l’eventuale effetto sostitutivo delle concessioni edilizie, di cui all’art. 27, comma 4, L. 8- 6- 1990 n. 142 ed ogni eventuale altro effetto sostitutivo di atti amministrativi, secondo le disposizioni della presente legge.
2. L’accordo di progra m m a può preveder e , inoltre, misure organizzative idonee a consentire un adeguato svolgimento delle consegu e n t i attività attuative da parte di tutte le amministrazioni interess a t e , con particolare riguardo ai comuni di minori dimensioni demogr afiche.
Procedimento
1. Il procedime n t o per la conclusione dell’accordo di progra m m a , salvo i casi disciplinati dall’ art. 11 , si articola nelle seguenti fasi:
a) promozione dell’accordo mediante convocazione della conferenza istruttoria;
b) svolgimento della conferenza istruttoria dei soggetti partecipanti;
c) firma dell’accordo;
d) approvazione dell’accordo mediante atto amministrativo;
e) pubblicazione.
2. Restano ferme le ulteriori eventuali fasi procedur ali relative al controllo preventivo di legittimità sugli atti, in conformità con la normativa vigente.
Promozione soggetti
1. L’accordo di program m a , anche su richiesta di una o più delle altre amministrazioni o soggetti pubblici interess a t i, è promosso dalla Regione, dalle province o dai comuni, in relazione alla compete nz a primaria o prevalente sui lavori, sulle opere, sugli interventi o sui progra m mi di intervento da realizzare.
2. L’accordo di program m a che produce gli effetti di cui all’ art. 4 , comma 1, lett. e), è sempre promosso dalla Regione.
3. L’accordo di program m a è promosso dalle amministrazione di cui al primo comma, rispettivame n t e a cura del President e della Regione, del Presidente della Provincia o del Sindaco.
4. Il Presidente della Giunta regionale provvede alla promozione dell’accordo di progra m m a previa deliberazione della Giunta regionale, sentito il comitato tecnico della program m azione.
5. Con la deliberazione di cui al comma precede n t e , la Giunta regionale approva le finalità dell’accordo di progra m m a , individua le struttur e organizzative regionali che in rapporto all’oggetto dell’accordo e ai suoi effetti devono essere coinvolte nella fase istruttoria e la struttur a organizzativa responsabile del procedimen t o.
6. Il Sindaco e il Presidente della Provincia, provvedono alla promozione dell’accordo di progra m m a in conformità al proprio ordiname n t o interno.
Nei casi di cui al preceden t e comma, il President e della Giunta Regionale partecipa alla conferenza istruttoria previa deliberazione della Giunta, sentito il comitato tecnico della progra m m a zione.
Promozione: modalità
1. La promozione dell’accordo di progra m m a consiste nella convocazione della conferenza istruttoria di cui al successivo art. 8
2. Nella convocazione della conferenza, sono indicati:
a) i lavori, le opere, gli interventi o i progra m mi di intervento oggetto dell’accordo;
b) le competenze di ciascuno dei soggetti individuati in ordine all’oggetto dell’accordo;
c) ogni altro elemento utile ai fini della valutazione della proposta di accordo;
d) il funzionario responsa bile del procedime n t o.
3. Qualora l’accordo proposto produca gli effetti di atti amministrativi per i quali la normativa vigente prevede adempime n t i istruttori obbligatori, nella convocazione devono altresì essere indicati tali adempime n t i , con la specificazione di quelli eventualm en t e già compiuti e di quelli ancora da compiersi.
4. Alla convocazione della conferenza istruttoria sono allegati i documen t i già in possesso dell’amministr azione proponent e , relativi agli elementi di cui al precede n t e comma.
Conferenza istruttoria
1. Alla conferenza istruttoria partecipano i legali rapprese n t a n t i ovvero altri soggetti legittimati in conformità alle disposizioni dell’ordina me n t o interno, dell’amministrazione promotrice e delle altre amministrazioni e enti pubblici convocati.
2. La conferenza, accertato l’interesse dei soggetti partecipanti a proceder e alla conclusione dell’accordo, la competenza dei medesimi in rapporto agli impegni da sottoscrivere, verifica gli adempime n t i di cui all’ art. 7 comma 3 prenden do atto di quelli già compiuti e dettando le modalità per quelli ancora da compiere.
3. Della conferenza viene redatto apposito verbale, a cura del responsa bile del procedimen t o, dal quale devono risultare i soggetti presenti, le determinazioni assunte in ordine alla prosecuzione del procedime n t o per la conclusione dell’accordo di program m a ed i tempi e le modalità di espletam e n t o degli eventuali adempime n t i istruttori necessari. Il verbale deve essere sottoscritto da tutti i partecipan t i .
4. Il verbale della conferenza è allegato all’accordo di progra m m a .
5. Nel caso in cui per la realizzazione dei lavori, delle opere, interventi, o progra m mi di intervento previsti nell’accordo di program m a , sia necessario acquisire intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta o assensi comunqu e denominati da parte dei soggetti partecipanti all’accordo di program m a o da parte di altre amministrazioni pubbliche, in luogo della conferenza istruttoria disciplinata dal presente articolo, l’amministrazione che promuove l’accordo di progra m m a provvede alla conv ocazione di una conferenza dei servizi con le modalità di cui all’ art. 15, comma 3, 4 e 5 e artt. 16 e 17
6. Il verbale della conferenza dei servizi, oltre al contenuto previsto dall’ art. 17 , comma 4, deve riportar e quanto previsto dal preceden t e comma 3. Il verbale è allegato all’accordo di progra m m a .
Firma dell’accordo di program ma
1. Il responsabile del procedime n t o, verificato il compimento degli eventuali adempimen t i istruttori, provvede ad inviare ai legali rapprese n t a n t i di tutte le amministrazioni ed enti pubblici partecipanti, il testo definitivo dell’accordo di progra m m a . Ai fini del compimento degli atti istruttori di competenza regionale, è sempre convocata prima della firma dell’accordo una apposita conferenza dei servizi interna, secondo le modalità previste dal successivo art. 13 , alla quale partecipano le struttur e organizzative regionali coinvolte nel procedime n t o. Il verbale della conferenza dei servizi interna dà atto della attività istruttoria svolta dalle singole struttu r e organizzative regionali e si esprime sul testo definitivo dell’accordo.
2. L’accordo di program m a è firmato dai legali rapprese n t a n t i delle amministrazioni ed enti pubblici partecipanti.
3. Nel caso in cui l’accordo di program m a produca l’effetto di variazione di uno o più atti di progra m m a zione o pianificazione territoriale, i legali rapprese n t a n t i delle amministrazioni ed enti pubblici partecipanti devono firmare anche gli allegati cartografici eventualme n t e necessa r i per legge.
Approvazione e pubblicazione
1. L’accordo di progra m m a in relazione alla amministrazione che lo ha promosso, è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, o con atto del President e della provincia, o con atto del Sindaco.
2. L’accordo di program m a e l’atto di approvazione sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione. L’accordo di progra m m a comincia a produrr e i suoi effetti dal giorno della pubblicazione.
3. L’atto di approvazione dell’accordo di progra m m a , qualora l’accordo contenga tale previsione, ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per le opere in esso previste.
4. L’accordo di program m a può essere modificato con le stesse procedu r e previste per la sua definizione e da parte degli stessi soggetti che lo hanno sottoscritto.
Variazione di atti di program mazione e pianificazione territoriale
Abrogato.
Vincolatività dell’accordo e collegio di vigilanza
1. Le amministrazioni e gli enti pubblici che hanno sottoscritto l’accordo di progra m m a ne sono vincolati e sono tenuti a compiere gli atti necessari ad applicarlo.
2. La vigilanza sul rispetto degli impegni assunti con l’accordo di progra m m a è affidata al collegio di cui all’art. 27, comma 6, della L. 142/ 1990 . Esso è composto da un numero di membri di norma corrispond en t e al numero delle amministrazioni interess a t e e comunque non superiore a nove. Il collegio delibera a maggioranza dei componenti ed è presieduto dal legale rapprese n t a n t e dell’amministrazione che approva con proprio atto l’accordo di progra m m a .
3. Il collegio di vigilanza, oltre agli specifici poteri ad esso attribuiti dall’accordo di progra m m a , può comunque chieder e docume n t i e informazioni ai soggetti che hanno partecipato all’accordo, può convocarn e i rapprese n t a n t i , può proceder e a ispezioni e disporre consulenze. L’accordo di progra m m a stabilisce l’eventuale ripartizione degli oneri tra i soggetti sottoscrittori relativi al funzioname n t o del collegio di vigilanza.
4. Il collegio di vigilanza esercita i poteri sostitutivi nei casi di inerzia o di ritardo in ordine agli adempim en t i concordati. A tal fine il collegio, accertata l’inerzia o il ritardo, diffida il soggetto inadempiente ad adempiere entro un termine non superiore a 30 giorni.
Decorso inutilmente il termine, il collegio richiede al President e della Giunta regionale la nomina di un commissario ad acta per il compimento degli atti o delle attività per le quali si è verificata l’inerzia o il ritardo. Al commissario ad acta si applica la R. 16 giugno 1994 n. 45 e successive modificazioni.
5. Qualora l’accordo di program m a comporti impegni finanziari a carico di una amministrazione partecipan t e , così come previsto dall’ art. 4 lett. a), gli organi competen t i dell’amministrazione stessa assumono le relative determinazioni. In mancanza, il collegio di vigilanza provvede in via sostitutiva, con le modalità di cui al comma 4.
6. L’accodo di progra m m a individua il funzionario responsabile dell’attuazione dell’accordo, scelto di xxxxx tra dirigenti e funzionari dell’amministrazione che approva con proprio atto l’accordo di progra m m a . Il funzionario, che svolge anche le funzioni di segreta r io del collegio di vigilanza, mantiene gli opportuni contatti con gli uffici e le struttur e tecniche dei soggetti pubblici partecipanti all’accordo, ponendo in essere ogni attività utile ai fini del coordinam e n t o delle azioni, segnala al collegio eventuali difficoltà o problemi inerenti l’attuazione dell’accordo, riferisce periodicame n t e al collegio sullo stato di attuazione dell’accordo.
Titolo 3
CONFERENZE DEI SERVIZI
Conferenza dei servizi interna
1. La Regione ai fini della semplificazione ed accelerazione dei procedimen t i amministrativi che coinvolgono più articolazioni organizzative regionali, può procede r e attraverso conferenze dei servizi interne anche periodiche.
2. Le conferenze dei servizi interne possono essere convocate quando per l’adozione dell’atto finale siano previsti, o comunqu e ritenuti opportuni pareri o valutazioni di compete nz a di più articolazioni organizzative regionali.
3. Il dirigente dell’unità organizzativa responsa bile del procedime n t o provvede alla convocazione della conferenza dei servizi interna invitando a partecipa rvi i dirigenti, o funzionari da essi individuati, delle articolazioni organizzative coinvolte nei procedimen t i .
4. Della conferenza dei servizi interna viene redatto, a cura del dirigente che ha provveduto alla convocazione, apposito verbale, che è sottoscritto da tutti i partecipanti. Il verbale sostituisce ad ogni effetto i pareri e le valutazioni di competenza dei soggetti convocati.
5. La mancat a partecipazione dei soggetti convocati alla conferenza dei servizi interna, assume valore di parere o valutazione positiva, salvo che gli stessi non facciano pervenire, entro la data fissata per la conferenza, parere o valutazione scritta di senso contrario.
6. Il provvedimento amministrativo finale dà atto degli esiti della conferenza dei servizi interna e dei pareri e delle valutazioni espressi ai sensi del preced ent e comma.
Conferenza dei servizi
1. La Regione, nei casi in cui sia necessaria l’acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta o assensi comunqu e denominati da parte di altre amministrazioni pubbliche, finalizzata alla conclusione di un procedime n t o amministrativo di propria competenza, può procede r e a mezzo di conferenza dei servizi ai sensi dell’art. 14 della L. 7- 8- 1900 n. 241 e successive modificazioni.
2. La conferenza dei servizi può essere convocata dalla Regione anche su richiesta di un’altra pubblica amministrazione interess a t a al procedime n t o, ovvero - ai sensi dell’art. 14, comma 2- ter L. 241/ 1990 - anche su richiesta di un soggetto privato, qualora la sua attività sia subordinata ad atto di consenso comunqu e denominato, di compete nz a della Regione, per la cui emanazione siano necessari pareri, nulla osta o assensi comunqu e denominati da parte di altre amministrazioni pubbliche.
3. Le determinazioni concordat e nella conferenza dei servizi sostituiscono le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati da parte delle amministrazioni pubbliche, convocate dalla Regione.
Convocazione
1. La conferenza dei servizi è convocata dal dirigente preposto alla unità organizzativa regionale responsabile del procedime n t o, qualora l’atto amministrativo finale sia di sua competenza.
2. La conferenza dei servizi è convocata dal Presidente della Giunta regionale qualora l’atto finale sia di sua compete nza o degli altri organi istituzionali della Regione. Nel caso in cui la competenza sia di
altri organi istituzionali della Regione, il President e della Giunta regionale convoca la conferenza dei servizi previa deliberazione della Giunta regionale.
3. La conferenza dei servizi è convocata con lettera raccoma n d a t a con avviso di ricevimento, inviata a tutte le amministrazioni compete n t i ad emana r e gli atti di cui all’ art. 14 , commi 1 e 2. La lettera invita le amministrazioni a partecipar e attraverso rapprese n t a n t i legittimati ad esprimer e definitivamen t e ed in modo vincolante la volontà dell’ente.
4. La lettera di convocazione deve contene r e una relazione sull’oggetto della conferenza dei servizi, l’indicazione degli atti che si intendono acquisire in rapporto alle specifiche competenze delle amministrazioni convocate e ogni altro documen to utile ai fini di una valutazione preventiva da parte delle amministrazioni convocate.
5. La convocazione è effettuata per una data che tenga conto dei tempi tecnici necessa r i affinché i soggetti partecipanti possano esprimere le valutazioni di loro compete nz a e assumer e le deliberazioni necessa r i e.
Partecipazione alla conferenza dei servizi
1. è legittimato a partecipar e alla conferenza dei servizi, salvo che l’ordinam e n t o interno alla amministrazione convocata non disponga diversa m e n t e , il legale rappres e n t a n t e dell’amministrazione convocata o il dirigente competen t e ad adottare l’atto per il quale l’amministrazione è stata convocata, ovvero persona munita di apposito mandato da parte dell’organo compete n t e a delibera r e in via ordinaria l’atto per il quale l’amministrazione è stata convocata.
2. La Regione è rappres e n t a t a nella conferenza dei servizi dal dirigente di cui all’ art. 15 , comma 1, ovvero dal President e della Giunta regionale qualora ricorrano le condizioni di cui all’ art. 15 , comma
2. In tale caso il President e può delegar e altro component e della Giunta regionale ovvero un dirigente della struttur a operativa regionale, specificando l’ampiezza del mandato conferito in ordine all’oggetto della conferenza dei servizi.
3. Si considera acquisito l’assenso dell’amministrazione la quale, convocata con le modalità di cui all’ art. 15 non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato con rapprese n t a n t i non legittimati ai sensi del comma 1.
4. L’effetto di cui al comma preceden t e non si produce nel caso in cui l’amministrazione faccia pervenire alla Regione il proprio motivato dissenso entro 20 giorni dalla data di convocazione della conferenza, ovvero dalla data della comunicazione delle determinazioni adottate dalla conferenza, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialme n t e diverso da quelle indicate nella lettera di convocazione.
5. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale e della salute dei cittadini.
6. Le determinazioni della conferenza sono prese all’unanimità dei soggetti partecipanti. Qualora il dissenso sia espresso da una amministrazione chiamat a ad esprimere un parere o un atto di assenso, comunque denominato facoltativo, ovvero obbligatorio ma non vincolante ai fini della conclusione del procedimen t o, il dissenso stesso è riportato nel verbale finale ma non incide sul raggiungim en t o dell’unanimità.
Svolgimento della conferenza
1. La conferenza dei servizi si apre nella data stabilita nella lettera di convocazione e si chiude con la sottoscrizione del verbale finale da parte dei soggetti partecipanti.
2. Il rappres e n t a n t e della Regione verifica la presenza e la legittimazione dei rapprese n t a n t i delle amministrazioni convocate. Gli atti di legittimazione sono allegati e formano parte integran t e del verbale finale della conferenza.
3. Qualora nel corso della conferenza dei servizi non si raggiung a l’unanimità dei consensi, il rapprese n t a n t e della Regione redige un verbale da cui risultino le amministrazioni convocate, i rapprese n t a n t i presenti, le amministrazioni assenti, l’oggetto in ordine al quale la conferenza è stata convocata, gli aspetti salienti della discussione, i pareri favorevoli ed i pareri negativi motivati espressi dai partecipanti. Il verbale è sottoscritto da tutti i partecipanti e non produce gli effetti previsti dal l’ art. 14 , comma 3.
4. Se la conferenza dei servizi si chiude con l’unanimità dei consensi, il rapprese n t a n t e della Regione redige un verbale dal quale devono risultare le amministrazioni convocate, i rappres e n t a n t i presenti, le amministrazioni assenti, l’oggetto in ordine al quale la conferenza è stata convocata, le determinazioni assunte, con le eventuali modifiche rispetto all’oggetto della convocazione, nonché tutti gli atti di competenza dei soggetti convocati dei quali l’esito della conferenza tiene luogo. Il
verbale è s ottoscritto da tutti i partecipanti. Il verbale produce l’effetto sostitutivo di cui all’ art. 14 , comma 3 e la Regione conclude il procedime n t o di propria competenza.
5. Qualora si sia verificata l’assenza, o la presenza con rappres e n t a n t e non legittimato, di alcuna delle amministrazioni convocate, il rappres e n t a n t e della Regione provvede a notificare a tali amministrazioni copia del verbale della conferenza dei servizi.
6. Decorsi i termini previsti dall’ art. 16 , comma 4, senza che le amministrazioni assenti, o presenti con rappres e n t a n t e non legittimato, abbiano espresso il loro motivato dissenso, il verbale produce l’effetto sostitutivo di cui all’ art. 14 , comma 3, e la Regione conclude il procedime n t o amministrativo di propria competenza.
7. Qualora nei termini di cui all’ art. 16 , comma 4, le amministrazioni assenti o presenti con rappres e n t a n t e non legittimato, comunichino alla Regione il proprio motivato dissenso, la conferenza dei servizi si considera conclusa con gli effetti previsti dal comma 3.
Conferenza dei servizi finalizzata alla esecuzione di lavori pubblici di interesse regionale e locale
1. In attuazione della L. 11 febbraio 1994, n. 109 così come modificata dalla L. 28 dicembr e 1995, n. 549 , qualora per l’esecuzione di lavori pubblici di interesse regionale o locale, sia necessario acquisire intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta o assensi comunqu e denominati, la Regione o l’ente locale compete n t e convoca una conferenza dei servizi finalizzata alla approvazione del progetto definitivo.
2. La conferenza dei servizi è convocata dalla Regione con le modalità previste dall’ art. 15 e dagli enti locali in conformità alle disposizioni del proprio ordinam en t o. La convocazione avviene per una data non inferiore a 30 giorni dall’invio della relativa comunicazione e degli atti progettu ali.
3. Alla conferenza dei servizi disciplinata dal presente articolo si applica l’art. 7, commi 5, 6, 7, 8, 8- bis e 8- ter, della L. 109/ 94 , così come modificato dall’art. 1, comma 59, L. 549/ 95 (misure di razionalizzazione finanza pubblica). Si applicano altresì l’ art. 16 , commi 1, 2, 3, 4, e 6, e l’ art. 17 della presente legge.
4. Degli esiti della conferenza dei servizi è dato avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Conferenza dei servizi istruttoria
1. La Regione, al di fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2 del preceden t e art. 14 , può comunqu e proceder e attraverso la convocazione di una conferenza dei servizi istruttoria, qualora sia necessa r io l’esame contestuale di più interessi pubblici coinvolti in un procedime n t o amministrativo di propria compete nz a . Alla conferenza istruttoria sono convocate le amministrazioni pubbliche interessa t e al procedime n t o amministrativo.
2. Alla conferenza istruttoria si applica l’ art. 15 , commi 1 e 2. Degli esiti della conferenza viene redatto apposito verbale da cui devono risultare i soggetti presenti e le determinazioni concordat e . Il verbale è sottoscritto da tutti i soggetti partecipanti. Il provvedimen to amministrativo finale dà atto degli esiti della conferenza risultanti dal verbale.
Titolo 4
PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE AD ACCORDI E CONFERENZE DEI SERVIZI PROMOSSI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Partecipazione della Regione ad accordi promossi da altre amministrazioni pubbliche
1. La Regione, salvo quanto espress a m e n t e previsto da leggi speciali, partecipa ad accordi, comunqu e denominati, promossi da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui all’ art. 6 , comma 1, con le modalità previste dal presente articolo.
2. Il Presidente della Giunta regionale partecipa all’accordo previa deliberazione della Giunta regionale, sentito il comitato tecnico della progra m m azione. La deliberazione della Giunta regionale approva le finalità generali dell’accordo, individua le struttur e organizzative regionali che in rapporto all’oggetto dell’accordo devono essere coinvolte nella fase istruttoria e la struttur a organizzativa responsa bile del procedime n t o. La delibera detta altresì ogni altra disposizione organizzativa utile alla co nclusione dell’accordo.
3. Qualora le procedu r e per la conclusione dell’accordo preveda no la convocazione di una conferenza dei servizi, finalizzata alla sostituzione di atti di compete nz a regionale, si applica l’ art. 21 , comma 2, lett. b) e comma 4.
Partecipazione della Regione a conferenze dei servizi promosse da altre amministrazioni pubbliche
1. La Regione, salvo quanto espress a m e n t e stabilito da leggi speciali e dalla R. 11 aprile 1995 n. 4 partecipa alle conferenze dei servizi promosse da altre pubbliche amministrazioni con le modalità previste dal presente articolo.
2. Nel caso in cui la Regione sia convocata in una conferenza dei servizi ai fini della sostituzione di uno o più atti di competenz a di un dirigente, ovvero di uno o più atti di un proprio organo istituzionale, essa è rappres e n t a t a :
a) dal dirigente competen t e ai sensi della R. 7 novembre 1994 n. 81 , qualora l’atto o gli atti da sostituire in conferenza siano di sua compete nza;
b) dal President e della Giunta regionale, previa deliberazione dell’organo competen t e in via ordinaria ad emana r e l’atto o gli atti che si intendono sostituire in conferenza, qualora l’atto o gli atti siano di competenza degli organi istituzionali della Regione. In tale caso il President e può delegare altro compone n t e della Giunta regionale ovvero un dirigente della struttur a operativa regionale, specificando nell’atto di delega l’ampiezza del mandato conferito in ordine all’oggetto della conferenza dei ser vizi, e nel rispetto di quanto deliberato dall’organo compete n t e in via ordinaria ad emana r e l’atto.
3. Nel caso in cui la Regione sia convocata in una conferenza dei servizi ai fini della sostituzione di più atti di competenza di più dirigenti della struttur a operativa regionale, essa è rappres e n t a t a dal coordinator e , se i dirigenti apparte n gono allo stesso dipartimento, ovvero nel caso in cui apparten g a n o a differenti dipartimen t i , dal dirigente individuato dal comitato tecnico della progra m m a zione ai sensi dell’ art. 15 comma 3 della L.R. 7 novembr e 1994, n. 81 . In tale ultimo caso, il dirigente partecipa alla conferenza previa acquisizione delle valutazioni dei dirigenti compete n t i in via ordinaria ad emana r e gli atti che si intendono sostituire in sede di conferenza.
4. Nel caso in cui la Regione sia convocata in una conferenza dei servizi ai fini della sostituzione di più atti di competenza di dirigenti della struttur a organizzativa e di compete nz a degli organi istituzionali della Regione, essa è rapprese n t a t a dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione degli organi istituzionali competen t i in via ordinaria ad emanar e gli atti, e previa acquisizione delle valutazioni dei dirigenti in ordine agli atti di propria competenza.
Norme finali
1. Le disposizioni della present e legge costituiscono la normativa di riferimento per gli enti locali, che adeguano in tale direzione i rispettivi ordinam en t i interni ai fini della costituzione di un sistema omogeneo di semplificazione ed accelerazione delle procedu r e amministrative di rispettiva competenza, secondo i principi stabiliti dalla R. 19 luglio 1995 n. 77
2. Gli enti locali e le altre amministrazioni interess a t e adottano il metodo della indizione periodica e coordinata di conferenze di servizi ai fini della semplificazione ed accelerazione dei procedim enti di rispettiva competenza.
3. Le disposizioni della present e legge non si applicano per l’eventuale modifica degli accordi di progra m m a già sottoscritti dalla Regione e per la sottoscrizione degli accordi per i quali alla data di entrat a in vigore della present e legge, sia stata indetta la conferenza preliminare.
Delegificazione
1. Eventuali modifiche alle procedur e regionali relative alla conclusione degli accordi di progra m m a saranno adottate con deliberazioni del Consiglio regionale.