CITTA’ DI ASTI
CITTA’ DI ASTI
SETTORE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE E COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
CIG. 7455421808 CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE .
CAPITOLATO SPECIALE
ARTICOLO 1 OGGETTO DEL CONTRATTO
L’oggetto della concessione è il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromessa a seguito del verificarsi di incidenti stradali sulle strade comunali.
Il concessionario deve provvedere a ripristinare le condizioni di viabilità e sicurezza stradale compromesse a seguito del verificarsi di incidenti o anche in assenza di incidenti, anche coerentemente alle previsioni di cui al Titolo II del Codice della Strada. In particolare i sinistri stradali che provocano la presenza sul sedime stradale di residui materiali o di condizioni di pericolo per la fluidità del traffico, per l’ambiente o la salute pubblica, devono essere eliminati prima della riapertura al traffico.
Inoltre tali interventi di ripristino devono essere effettuati nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”.
ARTICOLO 2 DURATA DEL CONTRATTO
La concessione avrà durata di mesi 60 (sessanta), decorrenti dalla data indicata nel contratto ovvero dalla data dell’eventuale esecuzione anticipata, ai sensi dell’art. 32 comma 13 del D.Lgs. 50/2016.
In caso di esecuzione anticipata nelle more della stipulazione formale del contratto, competono al concessionario tutte le spettanze pattuite relativamente a quanto eseguito.
Alla scadenza del contratto, lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte del Comune di Asti.
ARTICOLO 3
VALORE STIMATO E REMUNERAZIONE DELLA CONCESSIONE
3.1 Il valore stimato della concessione
Il valore complessivo stimato della concessione, determinato ai sensi dellʹart.167 c. 1 del D. Lgs. 50/2016, è pari a €. 94.000,00 + IVA.
Il valore sopra indicato è puramente indicativo ed è stato stimato sulla base della media annua dei sinistri (n. 40/anno) e del valore medio di rimborso a sinistro (€ 470,00/sinistro), tenendo conto dei dati storici forniti dallʹattuale concessionario per gli anni 2015 2016 – 2017.
Non è necessario redigere il D.U.V.R.I. (documento unico di valutazione dei rischi), in quanto il servizio sarà espletato dal concessionario su area pubblica o su area di proprietà comunale.
3.2 Remunerazione del servizio
In caso di incidenti per i quali sia stato possibile identificare i veicoli coinvolti, il concessionario sarà pertanto legittimato a rivalersi per i costi degli interventi effettuati, direttamente nei confronti dei conducenti dei veicoli e/o delle relative compagnie assicuratrici che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati (art. 1201 c.c.).
L’Amministrazione non verserà alcun corrispettivo per gli interventi eseguiti, anche nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il concessionario non sia riuscito a recuperare il credito maturato per l’esecuzione dell’intervento oppure nel caso in cui abbia effettuato l’intervento e non sia stato individuato il responsabile della compromissione della sicurezza stradale, o in ultima ipotesi, se il danneggiante, proprietario del mezzo che ha causato il sinistro, non risulti assicurato, nei modi e nelle forme previsti dalla normativa assicurativa vigente in materia.
ARTICOLO 4
INTERVENTI OGGETTO DELLA CONCESSIONE
Il concessionario dovrà svolgere le seguenti prestazioni:
• “intervento standard”, ossia l’intervento di ripristino della sicurezza stradale e viabilità mediante bonifica con mezzi e prodotti idonei, con aspirazione dei liquidi sversati, aventi anche caratteristiche inquinanti, recupero dei detriti solidi, non biodegradabili, dispersi sul sedime stradale, relativi all’equipaggiamento dei veicoli; l’intervento comporta la possibilità di recuperare i costi dalle compagnie assicurative;
• “interventi con perdita di carico o di liquidi di dotazione funzionale dei veicoli”, ossia l’attività di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse a seguito del verificarsi di incidenti o anche in assenza di incidente stradale che comporti la compromissione della sicurezza stradale, che comportino la perdita di carico da parte dei veicoli trasportanti coinvolti ovvero di liquidi di dotazione funzionale dei veicoli, attraverso l’attuazione di ogni attività a ciò necessaria; l’intervento comporta la possibilità di recuperare i costi dalle compagnie assicurative;
• “interventi senza individuazione del veicolo responsabile”, ossia gli interventi indicati ai punti precedenti eseguiti secondo quanto previsto nel presente articolo ancorché in assenza dell’individuazione del veicolo, il cui conducente abbia causato l’evento e quindi privi della possibilità di recuperare i costi dalle compagnie assicurative; in questo caso il costo è a esclusivo carico del concessionario.
Il concessionario avrà anche l’obbligo di fornire e posizionare, nel più breve tempo possibile, la segnaletica per situazioni di emergenza per la protezione di punti specifici a seguito dell’incidente stradale e la segnaletica per la sicurezza dell’intervento.
La concessione include l’attività di rimozione dalla sede stradale dei veicoli leggeri e pesanti danneggiati a seguito di sinistro stradale e il loro posizionamento in sicurezza sulla rete stradale, in attesa di trasporto per la destinazione finale (es. autofficina, demolitore ecc…).
Le parti concorderanno appositi incontri periodici ai fini di un monitoraggio del servizio espletato finalizzato alla verifica, qualitativa e quantitativa, degli interventi effettuati, in modo da concordare eventuali miglioramenti e/o misure correttive nella conduzione del servizio stesso.
ARTICOLO 5
MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI
Gli interventi devono essere richiesti esclusivamente dalla Polizia Municipale di Asti e/o altro organo di polizia stradale e pubblica sicurezza ovvero dal personale del Comune di Asti, attraverso comunicazione telefonica al numero di pronto intervento della Centrale Operativa del concessionario che dovrà essere in servizio 24 ore su 24 per tutti i giorni dell’anno.
Nel caso in cui l’Amministrazione Comunale non sia immediatamente venuta a conoscenza dell’incidente, il concessionario avrà l’onere di informare l’ente dell’intervento effettuato. In tale ultimo caso il concessionario è altresì tenuto a verificare che l’incidente si sia verificato sulla rete stradale comunale. In ogni caso il concessionario dovrà immediatamente comunicare eventuali danni causati dal sinistro a beni di proprietà comunale, compresa la struttura stradale, alla Centrale Operativa del Comando della Polizia Municipale di Asti .
La Centrale Operativa del concessionario dovrà provvedere alla ricezione della richiesta telefonica e allʹattivazione delle proprie strutture operative più vicine, per consentire l’intervento di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità post sinistro stradale nei tempi indicati al successivo art. 8.
ARTICOLO 6
MODALITÀ OPERATIVE DELLA CONCESSIONE
L’intervento avrà inizio al termine della rilevazione dell’incidente stradale da parte dei servizi di polizia stradale di cui all’art. 12 del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992) ovvero dalla conoscenza dell’evento da parte del concessionario, tranne che in casi di urgenza venga diversamente richiesto dagli organi di servizio polizia stradale intervenuti sul luogo del sinistro.
Se non effettuato lo spostamento di veicoli coinvolti nell’incidente da parte dei rispettivi conduttori o soggetti terzi da questi incaricati, il concessionario dovrà innanzitutto provvedere allo sgombero della carreggiata dai veicoli incidentati o quant’altro presente ed in questo caso i costi saranno a carico dei proprietari dei veicoli.
In tutti i casi d’intervento, il concessionario si impegna a rispettare le norme comportamentali di seguito riportate:
• lo svolgimento di tutte le specifiche attività deve essere effettuato in modo da non costituire o determinare situazioni di pericolo o intralcio per la viabilità;
• qualora l’addetto riscontri, in assenza delle Forze dell’Ordine ovvero del personale del Comune, danni provocati a beni di proprietà comunale, compresa la struttura stradale, dovrà darne comunicazione al Comune di Asti, come già specificato al precedente art. 5.
Il concessionario dovrà assicurare che il servizio sia svolto nel rispetto delle modalità di gestione e di formazione del personale impiegato, senza oneri di spesa a carico del Comune, in tutte le tipologie di intervento di cui all’art. 4, rispettando il profilo della sicurezza della circolazione e del rispetto dell’ambiente, mediante:
a) pulizia del manto stradale, consistente nell’aspirazione dei liquidi inquinanti “sversati” dai veicoli coinvolti, aventi caratteristiche inquinanti (olio, carburante, liquidi di raffreddamento
motore ecc.), recupero e asportazione dei detriti solidi, dispersi e relativi all’equipaggiamento dei veicoli stessi, (frammenti di vetro, pezzi di plastica, lamiera, metallo ecc.), o di materiali trasportati ed altrimenti non recuperati da possessori/responsabili dei veicoli incidentati, con l’ausilio di idonee apparecchiature e/o tecniche;
b) lavaggio della pavimentazione con sostanze non dannose per la pavimentazione stradale e per l’ambiente, conformi e nel rispetto delle normative di legge, nazionali e comunitarie e che comunque dovranno essere recuperati, trasportati e smaltiti a norma di legge;
c) aspirazione di quanto risultante dal lavaggio incluse le sostanze utilizzate per la pulizia ed eventuale ulteriore lavaggio finale.
In base all’iter procedurale sopra delineato il concessionario dovrà garantire il rigoroso rispetto delle norme previste dal Decreto Legislativo n. 152 del 2006 “Norme in materia di tutela ambientale” e successive modifiche ed integrazioni ed ogni altra normativa emanata in materia nel corso di validità della concessione.
Il concessionario dovrà impegnarsi a realizzare tutti gli interventi previsti nel presente Capitolato nel pieno rispetto delle normative in termini di sicurezza stradale, tutela ambientale e sicurezza sul lavoro in particolare del Decreto Legislativo 09 aprile 2008, n. 81 “Attuazione art. 1 Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.
Secondo quanto previsto dall’art. 37 del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/92), dal relativo Regolamento (D.P.R. n. 495/92) e dalla Direttiva del Ministero dei LL.PP. del 24 maggio 1999, il personale addetto alle operazioni in strada dovrà essere dotato di vestiario D.P.I., che lo renda visibile anche in condizioni di scarsa visibilità ed in possesso di tutte le dotazioni di sicurezza previste dal Decreto Legislativo n. 81 del 09/04/2008, “Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro”.
La tipologia degli indumenti e le caratteristiche dei materiali dovranno essere conformi al D.M. del 9.6.1995.
ARTICOLO 7
ULTERIORI OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
7.1 Obblighi in materia di tutela ambientale
Il concessionario del servizio è obbligato, in qualità di intermediario nella gestione dei rifiuti, alla gestione, controllo e tracciabilità della filiera dei rifiuti prodotti per effetto dell’attività di ripristino post incidente, conformemente a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 152 del 3 Aprile 2006.
7.2 Centrale operativa e struttura operativa
Il concessionario deve avere una centrale operativa con numero verde in funzione 24 ore su 24 per tutti i giorni dell’anno, che dovrà garantire tempi di risposta non superiori a un minuto per almeno il 90% delle chiamate ed una struttura operativa nel territorio comunale in grado di garantire una copertura 24 ore su 24, in modo da consentire il rispetto della tempistica di intervento prevista all’art. 8 del presente documento.
7.3 Riepilogo interventi
Ai fini di informazione generale sul servizio svolto, il concessionario dovrà fornire trimestralmente un riepilogo degli interventi effettuati, i cui elementi informativi e tempistica saranno concordati direttamente con gli uffici e comunque contenente almeno i seguenti dati:
• Data del sinistro;
• Luogo del sinistro;
• Forza dell’Ordine presente sul luogo del sinistro;
• Ora della chiamata;
• Ora di arrivo sul luogo dell’intervento degli operatori;
• Targa del/dei veicolo/i coinvolto/i nel sinistro;
• Descrizione dell’intervento effettuato;
• Contabilizzazione dell’intervento effettuato e rimborso assicurativo ottenuto.
7.4 Accesso alla documentazione relativa agli interventi
Il concessionario assicura in ogni caso all’Amministrazione Comunale la possibilità di consultare tutta la documentazione raccolta ed elaborata.
ARTICOLO 8
Tempi di intervento
Il concessionario è obbligato ad effettuare il servizio oggetto del presente capitolato con le modalità, le tempistiche e le metodologie richieste dall’Amministrazione Comunale.
I tempi di intervento dovranno essere contenuti entro i :
• 30 minuti per i giorni feriali e festivi dalle ore 06:00 alle 22:00,
• 45 minuti per tutti i g iorni dalle ore 22:00 alle 06:00
dalla richiesta effettuata mediante segnalazione telefonica al numero verde appositamente attivato, salvo casi eccezionali di comprovata impossibilità.
Il concessionario provvederà ad attivare immediatamente il proprio personale e dovrà far confluire sul luogo dell’intervento tutte le professionalità e le tecnologie necessarie a ripristinare la situazione “quo ante” ed eliminare le condizioni di pericolo e consentire il rapido espletamento del servizio di pulizia della piattaforma e corpo stradale.
Ciascun intervento del concessionario potrà essere posto sotto la direzione della linea operativa delle forze dell’ordine o del personale dell’Ente presente, il quale si riserva la possibilità di coordinare i movimenti dei mezzi utilizzati e di documentarne le diverse fasi di intervento.
ARTICOLO 9
Requisiti professionali
Il concessionario, fermi restando i requisiti richiesti nell’Avviso esplorativo, deve possedere i seguenti requisiti di ordine professionale (ai sensi dell’art. 83 c. 3 del D. Lgs. 50/2016):
a) iscrizione al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della L. 25 gennaio 1994, n. 82 e del D.M. 7 luglio 1997, n. 274;
b) iscrizione, ai sensi dell’art. 212 del D.Lgs. n. 152/2006, all’Albo Nazionale Gestori Ambientali alle Categorie:
• 4: raccolta e trasporto di rifi uti speciali non pericolosi,
• 5: raccolta e trasporto di rifi uti speciali pericolosi,
• 9: bonifica siti contaminati, al fine di poter corrett amente gestire le emergenze comportanti la bonifica dei luoghi del sinistro;
c) iscrizione come “intermediario nella gestione dei rifiuti”, nel rispetto dell’impianto previsto dal Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI), in conformità al D.M. 17/12/2009 del Ministero dell’Ambiente;
d) possesso di certificazione ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 ovvero ai sensi del regolamento CE n. 1221/2009 (EMAS).
ARTICOLO 10
ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
La Concessione del servizio verrà affidata secondo il criterio dell’offerta più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016, precisando che il punteggio verrà assegnato esclusivamente in base alle caratteristiche tecnico qualitative del servizio offerto, ai sensi dell’art. 95 comma 7 del D. Lgs. 50/2016, come di seguito specificato.
OFFERTA TECNICA max punti 100/100
Ferme restando le prescrizioni minime di cui al presente capitolato speciale, i concorrenti dovranno apportare valore aggiunto al servizio, offrendo in caso di aggiudicazione i seguenti elementi, senza ulteriori oneri per l’Amministrazione, che verranno valutati come meglio specificato nel Disciplinare di gara:
ELEMENTI | PESI |
A) Servizio di rimozione, trasporto, demolizione, radiazione e cancellazione dal P.R.A. dei veicoli in stato di abbandono rinvenuti su aree pubbliche e proprie pertinenze, aree di proprietà dell’Ente e nelle aree private di uso pubblico, incluse nelle aree "campo nomadi". Il servizio dovrà essere svolto secondo il disposto dell’art 1 del DM 460/1999 | 40 |
B) Caratteristiche dei mezzi e dei prodotti utilizzati per l’attività di ripristino postincidente, con particolare riferimento alla eco compatibilità ed alla preservazione dell’infrastruttura stradale | 20 |
C) Modalità operative del servizio che garantiscano sicurezza per operatori e utenti della strada | 15 |
D) strumentazione tecnologica ed informatica a supporto dell’attività di ripristino post –incidente (sito interrnet con area dedicata alla P.A. per la consultazione di dati statistici in merito al lavoro svolto sul territorio) | 15 |
E) Elementi aggiuntivi , (quali ripristino segnali stradali /guardrail danneggiati in caso di incidenti privi dell’individuazione del veicolo o veicoli coinvolti, servizio chiusura buche con asfalto a freddo in proporzione ai sinistri avvenuti) complementari e funzionali al servizio in oggetto e alla tutela ambientale senza costo alcuno per la P.A. | 10 |
L’assegnazione del punteggio complessivo finale sarà dato dalla somma dei punteggi attribuiti per ciascun elemento dell’offerta tecnica.
Non verranno considerati idonei e verranno pertanto esclusi dalla prosecuzione della gara, i concorrenti che non avranno raggiunto il punteggio minimo di 60 punti.
ARTICOLO 11 DISPOSIZIONI SUL PERSONALE
11.1 Formazione del personale del concessionario
Il personale operante dovrà ricevere, preventivamente, a cura del concessionario, specifica formazione sulle modalità di svolgimento del servizio con particolare riguardo a:
• norme di sicurezza per gli interventi operativi in presenza di traffico;
• tecniche e modalità di intervento per la pulizia della sede stradale interessata da sinistro o da altro evento con aspirazione ed asportazione dalla sede viaria di ogni tipo di sostanza, liquido inquinante o detrito;
• tecniche per la circolazione in sicurezza, cantieri su strade, sgombero tempestivo della sede stradale.
11.2 Disposizioni in materia retributiva, contributiva e antinfortunistica.
Lʹaffidatario ha l’obbligo di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dovrà impegnarsi, nei confronti degli stessi, a rispettare tutte le vigenti norme legislative e contrattuali in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i lavoratori dipendenti (art. 30, commi 3, 4, 5 e 6, D.Lgs. 50/2016). l concessionario del servizio ha l’obbligo di rispettare le norme inerenti al collocamento obbligatorio dei disabili, di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.
In caso di inottemperanza agli obblighi contributivi e retributivi, si applicano l’art. 30 commi 5 e 6 del D. Lgs 50/2016.
Il concessionario è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al X.Xxx. 81/2008.
Il Comune di Asti rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il concessionario ed i suoi dipendenti e/o soci, per cui i predetti dipendenti o soci o altri non potranno far valere nessun diritto o pretesa verso il Comune di Asti stessa.
Il concessionario è totalmente ed integralmente responsabile dell’operato dei propri dipendenti e/o soci.
ARTICOLO 12 VERIFICA DI CONFORMITA’
Il Responsabile del procedimento provvederà, sia nel corso sia al termine dell’esecuzione contrattuale, in conformità a quanto previsto all’articolo 102 del D. Lgs. 50/2016 ad accertare la regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Nell’ipotesi che venga riscontrata l’esecuzione delle prestazioni in difformità a quanto richiesto dal presente capitolato speciale e dagli altri documenti contrattuali (compresa l’offerta tecnica presentata in sede di gara), il concessionario dovrà provvedere immediatamente alla sua corretta esecuzione.
Nel caso in cui il concessionario non si adeguasse al suddetto obbligo, il Comune di Asti, previa diffida, potrà fare eseguire da altri la prestazione, ponendo a carico del concessionario tutti i maggiori costi e spese, salva l’applicazione delle penali previste al successivo art. 17 .
Il concessionario è obbligato a fornire al Comune di Asti tutta la collaborazione necessaria, fornendo tutti i chiarimenti eventualmente necessari e la documentazione relativa.
ARTICOLO 13
RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E COPERTURE ASSICURATIVE
Il concessionario assume in proprio ogni responsabilità per danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del concessionario stesso, quanto del Comune di Asti e di terzi, in virtù dei beni e dei servizi oggetto della concessione, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad essa riferibili.
A tal fine il concessionario dovrà presentare all’Amministrazione, prima della stipula del contratto, una polizza assicurativa, rilasciata da primario istituto assicurativo, a copertura del rischi o da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto della presente gara, per danni cagionati a Terzi, compreso il Comune di Asti.
Il concessionario si impegna a garantire la copertura assicurativa di cui sopra per tutto il periodo di durata dell’concessione.
Tale polizza dovrà avere le seguenti caratteristiche:
• massimale RCT p er sinistro e per persona non inferiore a €. 5.000.000,00;
• massimale RCO p er sinistro e per persona non inferiore a € 5.000.000,00;
• i massimali dovra nno essere singolarmente garantiti anche in caso di sinistro che coinvolga sia la garanzia RCT che la garanzia RCO;
• non dovrà preve dere franchigia o, in caso contrario, la/e franchigia/e di polizza non potrà/nno essere opposta/e ai terzi e/o all’Amministrazione appaltante.
In alternativa alla stipulazione di una apposita polizza, il Concessionario potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC, già attivata, integrata e/o modificata affinché si espliciti che la polizza in questione copra anche le prestazioni previste dal presente contratto, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che i massimali per sinistro non sono inferiori agli importi sopra indicati, mentre la durata dovrà coprire il periodo decorrente dalla data di stipula del contratto fino alla sua scadenza.
Nel caso che il concessionario sia un R.T.I. le garanzie assicurative devono essere presentate, su mandato irrevocabile, dall’impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento con responsabilità solidale nel caso di raggruppamento orizzontale e con responsabilità proquota nel caso di raggruppamento verticale.
Resta inteso che il concessionario dovrà comunque risarcire i maggiori danni non coperti dalla polizza assicurativa.
ARTICOLO 14 GARANZIA DEFINITIVA
Il concessionario, quale esecutore del contratto, deve costituire garanzia definitiva conforme a quanto stabilito all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, oltre a quanto previsto al comma 2 del medesimo articolo.
Tale garanzia deve essere costituita prima della formale sottoscrizione del contratto, ovvero prima dell’eventuale esecuzione anticipata della concessione, e sarà progressivamente svincolata secondo le modalità di cui al citato art. 103 comma 5.
Alla garanzia si applicano le riduzioni di cui all’art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016.
Resta salvo, per lʹAmministrazione, lʹesperimento di ogni altra azione nel caso in cui la garanzia risultasse insufficiente.
ARTICOLO 15
MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA
Il Comune di Asti, nel corso dell’esecuzione del contratto, potrà motivatamente apportare modifiche al contratto, nei casi e con le modalità previste dall’articolo 175 del D.Lgs 50/2016,.
ARTICOLO 16
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBCONCESSIONE
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
Fatto salvo quanto previsto di seguito è espressamente vietata la subconcessione delle attività oggetto dell’affidamento nella loro totalità o anche solo in parte, pena la revoca della concessione.
E’ data la facoltà al concessionario, sulla base di quanto indicato in sede di offerta e previa comunicazione al Comune di Asti, avvalersi del subappalto ai sensi dell’art. 174 del D. Lgs. 50/2016.
ARTICOLO 17 PENALI
Nel caso in cui il servizio venga svolto in maniera imprecisa, non accurata o non a regola d’arte e comunque in maniera non conforme a quanto previsto dal presente capitolato l’Amministrazione provvederà ad inviare formale contestazione a mezzo posta elettronica certificata, invitando il concessionario ad ovviare alle negligenze ed inadempimenti contestati, ad adottare le misure più idonee per garantire che il servizio sia svolto con i criteri e con il livello qualitativo previsti dal presente capitolato e a presentare, entro un termine breve, non superiore a 5 giorni, le proprie controdeduzioni.
Ove, in esito al procedimento di cui al comma precedente, siano accertati da parte dell’Amministrazione Comunale casi di inadempimento contrattuale, salvo che non siano dovuti a causa di forza maggiore, l’Amministrazione si riserva di irrogare una penale rapportata alla gravità dell’inadempimento sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio e del danno d’immagine provocato all’Amministrazione stessa, oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore.
In caso di prestazione non resa (mancato intervento sul luogo del sinistro) o resa in modo difforme da quello previsto nel contratto, si applicherà una penale da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 1.500,00 in funzione della gravità dell’inadempimento come sopra definito.
Dopo la terza applicazione della suddetta penale ovvero in caso di raggiungimento di un ammontare di penali superiore al 10% dell’importo netto contrattuale, il Comune di Asti potrà procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale, secondo quanto disposto all’art. 18 del presente capitolato.
Le penali saranno riscosse mediante trattenuta sulla cauzione definitiva. La cauzione parzialmente o integralmente trattenuta dovrà essere reintegrata entro 15 giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione da parte del concessionario, pena la risoluzione del contratto. Il provvedimento con cui sia stato disposto l’incameramento della cauzione viene comunicato al concessionario mediante posta elettronica certificata con invito a reintegrare la cauzione stessa.
Eʹ fatto sempre salvo il diritto dellʹAmministrazione comunale al risarcimento di eventuali ulteriori danni e allʹaffidamento a terzi dellʹesecuzione in danno del concessionario.
ARTICOLO 18 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 c.c. ed dall’articolo 176 del D.Lgs 50/2016, l’Amministrazione potrà risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:
• abbandono e/o inter ruzione non motivata del servizio, salvo che per cause di forza maggiore;
• frode del concessiona rio;
• procedura fallimenta re e messa in liquidazione del concessionario;
• cessione del contratto e/o subconcessione;
• inosservanza reiterat a delle disposizioni di legge, di regolamento, degli obblighi previsti dal contratto e suoi allegati;
• inadempienze/neglig enze ripetute e/o gravi nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, che non siano eliminate e rimediate in seguito a formale contestazione entro il termine assegnato dal Comune di Asti;
• danni gravi a seguito di negligenze e/o inadempienze gravi del concessionario;
• inosservanze delle no rme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi e violazione reiterata delle norme di sicurezza e prevenzione;
• mancata osservanza d egli obblighi di condotta previsti dal “Codice di Comportamento del Comune di Asti”, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 633 del 17.12.2013, oltre a quelli di cui al D.P.R. 16.04.2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dellʹarticolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
• mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi del comma 9bis dell’art. 3 della legge 136/2010;
• ogni altra inadempie nza non contemplata nel contratto o fatto che renda impossibile la prosecuzione della concessione per colpa del concessionario.
Nei casi di cui sopra il contratto sarà risolto secondo le modalità di cui all’art. 108 del D.Lgs. 50/2016, precisando che al concessionario saranno addebitati tutti i maggiori oneri dovuti alla sua inadempienza, comprese le spese di indizione di una nuova gara e/o altri ulteriori danni subiti, il cui importo sarà escusso dalla cauzione definitiva, ferma restando l’applicazione delle penali di cui al precedente art. 17 del presente capitolato.
Per ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione del contratto, ai sensi degli artt. 1453 e ss. del codice civile, il Comune di Asti potrà dichiarare in qualsiasi momento, nel modo e nelle forme di legge, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa di danni, la decadenza dell’affidamento.
ARTICOLO 19 CONTROVERSIE
Per ogni controversia che dovesse sorgere fra le parti, in esecuzione dell’concessione, la competenza è del Foro di Asti.
ARTICOLO 20 RINVIO
Per tutto quanto non specificato nel presente capitolato e allegati, nonché nello schema di contratto, si rimanda alla normativa vigente, con particolare riferimento al D.Lgs. 50/2016.
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