Contract
I CONTRATTI DI RETE
● IL DISTACCO
● LA CODATORIALITÀ
● L’ASSUNZIONE CONGIUNTA
Relatore: Xxxxx Xxxxxxxxxx
mail: xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx Nuoro, 21 ottobre 2022
CONTRATTI DI RETE: VANTAGGI E BENEFICI
BENEFICI per le imprese aderenti:
✔ Autonomia;
✔ Maggiore competitività sul mercato (individuale o collettiva);
✔ Collaborazione;
✔ Attività in comune.
✔ Scambio informazioni e/o prestazioni;
Ampie agevolazioni e semplificazioni nella
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
CONTRATTI DI RETE: LA GESTIONE DEL PERSONALE
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Il D.L. n. 76 del 28 giugno 2013 convertito nella legge n. 99 del 09 agosto 2013, ha modificato
gli artt. 30 e 31 del D.lgs. n. 276 del 10 settembre 2003
OBIETTIVI: flessibilità del lavoro e stabilità dell’occupazione.
Il distacco nel contratto di rete La codatorialità
L’assunzione congiunta
DISTACCO: caratteristiche generali
Il distacco “STANDARD” art. 30 del D.Lgs n. 276 del 2003 co. 1, 2, 3, 4, 4bis (c.d. Riforma Biagi).
Il DISTACCO è una fattispecie legittima SOLO a determinate condizioni
“...quando il datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa” (comma 1);
DISTACCO: requisiti
Lavoratore dipendente
Datore di lavoro Fruitore della prestazione lavorativa (Distaccante) (Distaccatario)
■ DI SOGGETTIVITÀ: deroga al tradizionale rapporto binomio delineato dall’art. 2094 c.c.
■ DI LEGITTIMITÀ:
1. L’interesse del distaccante;
2. La temporaneità;
3. Lo svolgimento di un’attività lavorativa determinata.
DISTACCO: requisiti di legittimità
Rilevante
Concreto
Specifico
L’INTERESSE DEL DISTACCANTE DEVE ESSERE QUALIFICATO
Di natura produttiva commerciale e amministrativa
Persistente
(Circolari n. 3 del 15 gennaio 2004 e n. 28 del 24 giugno 2005 emanate dal Ministero del Lavoro)
NON DEVE SOSTANZIARSI in un interesse meramente pecuniario
DISTACCO: requisiti di legittimità
LA TEMPORANEITÀ è un requisito elastico.
➢ No pre-definizione durata (Cassazione n.17748/2004);
➢ No brevità (Cassazione n. 14458/2000)
➢ Durata = interesse del datore di lavoro (Cassazione n. 6657/1195 e Cassazione n. 23933/2010)
ATTIVITÀ LAVORATIVA DETERMINATA
➢ E’ direttamente connesso con i precedenti (Ministero del Lavoro Interpello n. 1, del 2 febbraio 2011).
LA FORMA
➢ Nessuna previsione legislativa
DISTACCO: effetti (obblighi)
Obbligazioni previdenziali
IN CAPO AL DDL DISTACCANTE
Trattamento economico
Trattamento normativo
Obbligazioni contributive
Potere disciplinare
DISTACCANTE UNICO TITOLARE DEL RAPPORTO DI LAVORO OBBLIGATO
(Art. 30, comma 2, Dlgs n. 276/2003)
A CARICO DEL DISTACCATARIO IL RIMBORSO SPESE
DISTACCO: obblighi
Art. 3 comma 6 del D.Lgs. 81/08:
"nell´ipotesi di distacco del lavoratore di cui all´articolo 30 del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l´obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato."
DISTACCO: effetti
POTERE DIRETTIVO
si scinde
DISTACCANTE DISTACCATARIO
Resta TITOLARE Utilizzatore dell’attività
(Datore di lavoro) lavorativa
- Modificare il contratto - Decide su modalità di svolgimento delle mansioni
- Modificare il distacco - Organizza, dirige e fruisce della prestazione lavorativa
- Revocare il distacco (Circolare Ministero del Lavoro n. 35/2013)
DISTACCO: limiti
LIMITI
Il distacco NON richiede il consenso del lavoratore MA IN CAPO AL DISTACCANTE
2 LIMITI (comma 3, art. 30 Dlgs 276/2003)
“Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il consenso del lavoratore interessato. Quando comporti un trasferimento a una unità produttiva sita a più di 50 km da quella in cui il lavoratore è adibito, il distacco può avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche,
organizzative, produttive o sostitutive.”
1) Cambiamento delle mansioni (SEMPRE IL CONSENSO)
2) Distanza sede di lavoro oltre 50 Km (SOLO per ragioni tecniche, produttive, organizzative o sostitutive)
DISTACCO NEL CONTRATTO DI RETE: NORMATIVA
DEROGA alla disciplina generale
Art 30 D.lgs n. 276 del 10 settembre 2003 introdotto con D.L. n. 76/2013 - Comma 4-ter:
“qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa che abbia validità ai sensi del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, l’interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell’operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori previste dall’articolo 2103 del codice civile”.
PUNTI FERMI
● Temporaneità
● Attività lavorativa determinata
NOVITÀ – PRESUNZIONE ASSOLUTA
● Interesse implicito
Ai fini della verifica dei presupposti di legittimità del distacco, il personale ispettivo si limiterà a verificare l’esistenza di un contratto di rete tra distaccante e distaccatario» (Circolare Ministero del Lavoro n. 35/2013)
...prosegue
DISTACCO “STANDARD” | DISTACCO IN RETE | ||
PARTI | Solo e sempre 2, DISTACCANTE E DISTACCATARIO | IDEM | |
INTERESSE | Connesso a un interesse proprio del distaccante che non può coincidere con la somministrazione di manodopera. | L’interesse proprio del distaccante sorge automaticamente in forza dell’operare della rete. | |
DURATA | Temporanea: durata pari al tempo necessario all’esecuzione dell’opera o del servizio. | IDEM | |
POTERE DI REVOCA | Se viene meno l’interesse del datore di lavoro distaccante, cessa la motivazione del distacco, con conseguente diritto e dovere del distaccante di revocare il provvedimento. | Se viene meno l’operare della Rete, cessa la motivazione del distacco, con conseguente diritto e dovere del distaccante di revocare il provvedimento. | |
ATTIVITÀ LAVORATIVA | I compiti del lavoratore devono essere precisati. E’ esclusa una generica messa a disposizione del dipendente | IDEM | |
LUOGO | Sede del Distaccatario e/o del Distaccante. | IDEM | |
POTERI CONNESSI | DISTACCANTE Potere disciplinare SI Potere direttivo SI (parziale) DISTACCATARIO Potere disciplinare NO Potere direttivo SI (parziale) (secondo quanto già concordato con il distaccante): COSA FARE, QUANDO FARE, COME FARE | IDEM | |
OBBLIGHI SICUREZZA SUL LAVORO | DISTACCANTE informare e formare il lavoratore sui rischi DISTACCATARIO obblighi di prevenzione e protezione | IDEM |
LA CODATORIALITÀ: NORMATIVA
...prosegue
Comma 4-ter - Art 30 D.lgs n. 276 del 10 settembre 2003 introdotto con D.L. n. 76/2013:
… “Inoltre per le stesse imprese e' ammessa la CODATORIALITÀ dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso.”
E’ realizzabile SOLO in relazione all’operare di una rete d’impresa
CODATORIALITÀ: LA STORIA
IN ITALIA LA CODATORIALITÀ E’ RIMASTA UNA PATOLOGIA FINO AL 2013
Un lavoratore con più datori di lavoro?
✔ il dipendente lavora per più DDL contemporaneamente...
✔ un datore di lavoro unico si è frammentato in più soggetti giuridici distinti...
E’ un’alterazione rispetto al normale concetto di rapporto di lavoro previsto dall’art. 2094 c.c.
unico datore di lavoro
CODATORIALITÀ: DEFINIZIONE
Non è il passaggio di un dipendente A B
ma rimane comunque assunto per la A
Per codatorialità si intende la possibilità, in capo a due o più imprenditori appartenenti ad una rete di imprese, DI UTILIZZARE, in forma cumulativa e promiscua, la prestazione di uno o più lavoratori, secondo le forme stabilite nel contratto di rete e in funzione del relativo programma.
NON E’ UN’ASSUNZIONE CONDIVISA
UN CONTRATTO COMMERCIALE UN CONTRATTO DI LAVORO
SI AVRÀ:
● Contratto di rete registrato al Registro delle Imprese (Circolare dell’INL n. 7 del 29 marzo 2018)
● Accordo per la codatorialità
● Specifiche REGOLE DI INGAGGIO (chiarezza sul funzionamento della codatorialità)
CODATORIALITÀ: le regole di ingaggio
La codatorialità dei dipendenti è ammessa a condizione che questi siano ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso.
REGOLE DI INGAGGIO devono contenere:
◆ Limiti di esercizio del potere direttivo;
◆ Limiti di esercizio del potere organizzativo;
◆ Partecipazione all’esercizio del potere disciplinare;
◆ Condivisione del dovere formativo e informativo;
◆ Condivisione obblighi in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
◆ Partecipazione al processo di elaborazione dei documenti di lavoro;
◆ Partecipazione alla correttezza di inquadramento assicurativo e contributivo.
CODATORIALITÀ: modalità di attivazione
Il coinvolgimento di tutte le imprese che hanno sottoscritto il contratto di rete è
POTENZIALE
(Circolare INAIL n. 31 del 03 agosto 2022)
Aderire al modello Non aderire al modello
✔ Scelta fatta sulla base di una valutazione della convenienza della “messa a fattore comune”;
✔ Determinazione della controparte datoriale (parte soggettivamente complessa);
✔ Fruizione della prestazione lavorativa in base alle cd. “regole di ingaggio”.
CODATORIALITÀ: conseguenze
● In capo ai lavoratori coinvolti l’obbligo di rendere la propria prestazione lavorativa nei confronti di tutte le imprese codatrici.
e di
● In capo alle imprese codatrici l’obbligo di erogare la retribuzione dovuta provvedere ai versamenti previdenziali.
Nota n. 315/2022 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, precisa che
tutte le imprese retiste assumono il ruolo sostanziale di datori dei lavoratori coinvolti
L’ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI CONNESSI AL RAPPORTO DI LAVORO PUO’ ESSERE CHIESTO A CIASCUNO DEI CODATORI
CODATORIALITÀ: regime di solidarietà
Posizione del lavoratore
1 sola persona
Posizione di datore di lavoro
più imprese
rende SOLIDALE l’obbligazione del datore di lavoro.
L’ Ispettorato Nazionale del Lavoro si era già espresso con la Circolare 29 marzo 2018, n. 7, che testualmente detta: “… le eventuali omissioni afferenti il trattamento retributivo o contributivo espongono a responsabilità tutti i codatori, a far data dalla messa “a fattor comune”dei lavoratori interessati.
● Sentenza Cassazione 28 novembre 2011, n. 25270;
● Sentenza Cassazione 08 settembre 2016, n. 17775;
● Sentenza Cassazione 11 febbraio 2019, n. 3899.
Contratti di rete con CAUSALE DI SOLIDARIETÀ
STRUMENTI
➔ Distacco
➔ Codatorialità
FINALITÀ
SOSTEGNO ALL’OCCUPAZIONE
Decreto Rilancio
(Art. 43 bis D.L.19 maggio 2020, n. 34 – L.17 luglio 2020, n.77 ha modificato l’art. 3 D.L. 5/2009)
LIMITATAMENTE AGLI ANNI 2020 E 2021
“il contratto di rete può essere stipulato per favorire il mantenimento dei livelli di occupazione
delle imprese di filiere colpite da crisi economico-finanziaria in seguito a situazioni di crisi
o stati di emergenza dichiarati dalle Autorità competenti”.
➔ Impiego lavoratori a rischio di licenziamento
➔ Inserimento di lavoratori licenziati per chiusura attività o crisi d’impresa
➔ Assunzioni figure professionali
OBIETTIVO
➔ Mantenimento dei livelli occupazionali
CODATORIALITÀ: quali lavoratori?
Lavoratore già in forza presso un datore di lavoro
(prima della stipula del contratto di rete e dell’accordo di codatorialità)
Lavoratore assunto Ex novo
(dopo la stipula del contratto di rete per essere occupato in regime di codatorialità)
Per effetto della rete i dipendenti di un’impresa NON diventano dipendenti delle altre imprese Il contratto di lavoro resta intatto e separato.
Circolare n.7 del 29 marzo 2018 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro: “Nel caso in cui il contratto di rete preveda la codatorialità nei confronti di tutti o solo alcuni dei lavoratori dipendenti di ciascuna impresa, tale circostanza deve risultare dallo stesso contratto….”
CODATORIALITÀ: imputazione del rapporto di lavoro
La Circolare dell’INL n. 7 del 29 marzo 2018 fornisce importanti chiarimenti
IMPRESA REFERENTE
In capo alla quale risiedono tutti gli adempimenti comunicativi
Ai fini dell’abilitazione:
● Trasmettere il contratto di rete, comprensivo delle regole di ingaggio;
● In questo deve risultare l’elenco delle “imprese codatori”;
● L’individuazione, da parte di queste ultime, dell’impresa referente.
L’IMPRESA REFERENTE PER LE COMUNICAZIONI TELEMATICHE E’ LA
SOLA RESPONSABILE CIRCA EVENTUALI OMISSIONI
(Art. 4 Decreto Ministeriale n. 205/2021)
CODATORIALITÀ: le comunicazioni obbligatorie
D.M. 29 ottobre 2021 n. 205
Registrato dalla Corte dei Conti il 22 dicembre 2021 e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro
il 22 febbraio 2022
Modalità operative delle comunicazioni telematiche
✔ Inizio;
✔ Trasformazione;
✔ Proroga;
✔ Cessazione.
MODELLO "UNIRETE"
Sito MLPS - Servizi Lavoro xxx.xxxxxxx.xxxxxx.xxx.xx
(Art. 2, comma 1 D.M. 205/2021)
CODATORIALITÀ: i modelli Unirete
Il Sistema Informatico per le Comunicazioni Obbligatorie costituisce
il punto di accesso unico
per l’invio on-line di tutte le comunicazioni obbligatorie
(inizio, proroga, trasformazione, cessazione di un rapporto di lavoro)
secondo i modelli unificati definiti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Con Nota del 22 febbraio 2022 n. 315 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro
Sono fornite le “istruzioni” chiare per ciascuno dei modelli.
CODATORIALITÀ: modello Unirete assunzione
Per i lavoratori NEO ASSUNTI Per i rapporti di lavoro PREESISTENTI
Dovrà essere individuato un datore di lavoro
di riferimento (non impresa referente!)
Obbligato a:
registrare le prestazioni lavorative sul LUL adempimenti previdenziali e assicurativi.
Nota Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 315/2022
CODATORIALITÀ: altri modello Unirete
MODELLO UNIRETE TRASFORMAZIONE
➔ Trasformazione del rapporto di lavoro
➔ Trasferimento del lavoratore;
➔ Distacco del lavoratore.
MODELLO UNIRETE PROROGA
➔ Solo se il rapporto di lavoro è a termine o oltre il termine stabilito inizialmente.
CODATORIALITÀ: modello Unirete Cessazione
MODELLO UNIRETE CESSAZIONE
➔ Per cessazione della rete
➔ Per la fuoriuscita dal contratto di rete dell’impresa retista di riferimento;
➔ Per la cessazione del singolo rapporto di lavoro del lavoratore in codatorialità.
Per i lavoratori NEO ASSUNTI Per i rapporti di lavoro PREESISTENTI
Cesseranno SOLTANTO i rapporti di lavoro in regime di codatorialità.
Il rapporto di lavoro proseguirà con il DDL originario.
CODATORIALITÀ: inquadramento previdenziale e assicurativo
Il trattamento previdenziale è determinato in ragione del CCNL dell’impresa individuata
come co-datore di riferimento.
Prestazione lavorativa per imprese con differenti CCNL??
Art. 3 co. 2 del D.M. 205/2021 - MAGGIOR TUTELA PER IL LAVORATORE:
“Se la prestazione lavorativa è resa nel mese in termini prevalenti in favore di un impresa che applichi un CCNL che per la medesima mansione preveda una retribuzione più elevata rispetto a quella prevista nel CCNL applicabile dal DDL di riferimento, l’imponibile
oggetto di denuncia mensile dovrà essere adeguato a tale maggiore importo”.
CODATORIALITÀ: violazione obblighi comunicativi
SANZIONI per omessi adempimenti
(Art. 4 del D.M. 29 ottobre 2021, n. 205 - Sanzioni art. 19 Dlgs 276/2003 )
Violazione commessa dall’impresa individuata come referente | Sanzione amministrativa pecuniaria e norma |
Omessa consegna, all’atto di avvio del rapporto, prima che inizi l’attività, di copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ex articolo 9-bis, co. 2, del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510 (legge n. 608/1996). L’obbligo è assolto se il datore consegna al lavoratore, prima che inizi l’attività, copia del contratto individuale con tutte le informazioni previste | Da 250 a 1.500 euro per ogni lavoratore (art. 4-bis, co. 2, D.Lgs. 181/2000) |
Omessa comunicazione, entro 5 giorni, delle variazioni che sono intervenute (proroga del termine iniziale; trasformazione da tempo determinato a indeterminato; trasformazione da tempo parziale a pieno; trasformazione da apprendistato in contratto a tempo indeterminato; trasferimento e distacco; modifica ragione sociale del datore; trasferimento d’azienda o di un ramo d’azienda) | Da 100 a 500 euro per ogni lavoratore (art. 4-bis, co. 5 e 7, D.Lgs. 181/2000) |
Omessa comunicazione, entro le ore 24.00 del giorno precedente, di avvio di rapporto subordinato e di xx.xx.xx., di socio lavoratore di cooperativa, e di lavoro intermediato da piattaforma digitale (incluse attività autonome non esercitate abitualmente), con tutti i contenuti previsti (dati anagrafici, data assunzione e cessazione se il rapporto è termine, tipologia contrattuale, qualifica, trattamento economico e normativo) | Da 100 a 500 euro per ogni lavoratore (art. 9-bis, co. 2, D.L. 510/1996) |
Omessa comunicazione, entro i 5 giorni successivi, della cessazione del rapporto di lavoro per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato; per i contratti a termine, della cassazione del rapporto in data diversa da quella prevista | Da 100 a 500 euro per ogni lavoratore (art. 21, co. 1, legge 264/1949) |
Omessa comunicazione, da parte delle Agenzie per il Lavoro autorizzate, entro il 20° giorno del mese successivo, dell’avvenuta assunzione, proroga e cessazione dei lavoratori somministrati assunti nel mese precedente | Da 50 a 250 euro per ogni lavoratore (art. 4-bis, co. 4, D.Lgs. 181/2000) |
PER LE AZIENDE AGRICOLE: normativa
ASSUNZIONE CONGIUNTA
Art 31 D.lgs n. 276 del 10 settembre 2003 introdotto con D.L. n. 76/2013
Comma 3-bis “Le imprese agricole, ivi comprese quelle costituite in forma cooperativa, appartenenti allo stesso gruppo di cui al comma 1, ovvero riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado, possono procedere congiuntamente all'assunzione di lavoratori dipendenti per lo svolgimento
di prestazioni lavorative presso le relative aziende”.
PER LE AZIENDE AGRICOLE: normativa
ASSUNZIONE CONGIUNTA
Art 31 D.lgs n. 276 del 10 settembre 2003 introdotto con D.L. n. 76/2013
Comma 3-ter “L'assunzione congiunta di cui al precedente comma 3-bis può essere effettuata
anche da imprese legate da un contratto di rete, quando
almeno il 40 per cento di esse sono imprese agricole”.
Comma 3-quater
“Con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali sono definite le modalità con le quali si procede alle assunzioni congiunte di cui al comma 3-bis”.
PER LE AZIENDE AGRICOLE: normativa
ASSUNZIONE CONGIUNTA
Art 31 D.lgs n. 276 del 10 settembre 2003 introdotto con D.L. n. 76/2013
Comma 3-quinquies “I datori di lavoro rispondono in solido delle obbligazioni contrattuali,
previdenziali e di legge che scaturiscono dal rapporto di lavoro
instaurato con le modalità disciplinate
dai commi 3-bis e 3-ter”.
ASSUNZIONE CONGIUNTA: requisiti
ALMENO UNA DELLE SEGUENTI CONDIZIONI (comma 3bis):
➔ Appartenenza allo stesso gruppo di imprese;
➔ Adesione ad un contratto di rete che includa, almeno per il 40%, imprese agricole;
➔ Medesimo assetto proprietario;
➔ Titolarità di soggetti diversi ma legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado.
NON E’ UNA PREROGATIVA DELLE IMPRESE DI RETE
ASSUNZIONE CONGIUNTA: differenze con la codatorialità
Codatorialità | Assunzione Congiunta | ||
Qualifica di Datore di Lavoro | UN UNICO Datore di Lavoro | Più Datori di Lavoro (lavoratori assunti “congiuntamente”) | |
Datori contraenti | Tutte le aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa | 1) le imprese agricole; 2) le imprese legate da un contratto di rete (almeno il 40% imprese agricole). | |
Poteri | Potere direttivo secondo le regole di ingaggio stabilite nel contratto di rete. | Tutti quelli tipici del datore di lavoro: – disciplinare; – direttivo; – vigilanza e controllo. | |
Responsabilità Solidale | Il datore di lavoro risponde sempre delle obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge. I retisti rispondono direttamente per le condotte loro ascrivibili e per le ipotesi stabilite nel contratto di rete, nei modi previsti dalle regole concordate. | I datori di lavoro rispondono in solido delle obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge. |
ASSUNZIONE CONGIUNTA: differenze con la codatorialità
IMPORTANTE DIFFERENZA
FINALITÀ
Per la codatorialità raggiungimento degli obiettivi fissati in esecuzione di un programma di rete, tra aziende non necessariamente agricole.
Per l’assunzione congiunta esigenza di “stabilizzare” e/o quantomeno “colmare” i vuoti temporali dei rapporti di lavoro degli addetti all’agricoltura, spesso
assegnati a lavorazioni stagionali.
ASSUNZIONE CONGIUNTA: adempimenti obbligatori
IL REFERENTE UNICO SOLO responsabile
ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI - DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
(Decreto del 27 marzo 2014 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) (Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 7671 del 6 maggio 2015)
➢ Assunzione
➢ Trasformazione
➢ Proroga
➢ Cessazione
ASSUNZIONE CONGIUNTA: adempimenti obbligatori
RUOLO CENTRALE DEL REFERENTE UNICO
adempimenti in materia previdenziale relativi al personale co-assunto
(Circolare INPS n. 135 del 02 luglio 2015)
➔ Denuncia Aziendale (D.A.)
➔ Denuncia trimestrale di manodopera (DMAG)
COME?
(Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 85 del 28 novembre 2014)
Esclusivamente online al Centro per l’Impiego Modello UniLavCong sul portale (xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx)
DISTACCO CODATORIALITÀ ASSUNZIONE CONGIUNTA
Non devono intendersi come una
LIBERALIZZAZIONE
nell’impiego dei lavoratori
FINE
Argomento: I contratti di rete
Funzioni, tipologie e procedure per l’attivazione. La gestione del personale tra le imprese in rete. Il distacco e la codatorialità. La normativa di riferimento, i vantaggi, i requisiti e i limiti per le imprese aderenti.
Agenzia Laore Sardegna - Servizio Sviluppo Rurale
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Xxxxx Xxxxxxxxxx: xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx
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