REGOLAMENTO GENERALE PER LE GESTIONI E PRESTAZIONI
REGOLAMENTO GENERALE PER LE GESTIONI E PRESTAZIONI
Art. 1 – Iscritti
In conformità alle disposizioni contrattuali del settore edile sono iscritte alla Cassa Edile tutte le imprese ed i lavoratori dalle stesse dipendenti che svolgono le lavorazioni elencate nella premessa del contratto collettivo nazionale di lavoro siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana o cooperativistica delle imprese stesse.
Art. 2 Dichiarazione di adesione delle imprese
In conformità della contrattazione collettiva del settore le imprese che si avvalgono dei servizi e delle prestazioni della Cassa Edile sono tenute a rilasciare alla Cassa stessa la dichiarazione di adesione al c.c.n.l. ed al relativo accordo integrativo provinciale in vigore, nonché allo Statuto della Cassa Edile ed al presente Regolamento.
II datore di lavoro preciserà la classificazione dell’impresa se industriale, artigiana o cooperativistica e l’eventuale adesione ad una associazione imprenditoriale.
Detta dichiarazione di adesione deve essere redatta esclusivamente su moduli predisposti dalla Cassa Edile in accordo con le Organizzazioni sindacali sottoscriventi il presente Regolamento e messi a gratuita disposizione dei datori di lavoro.
Art. 3 – Dichiarazione di adesione dei lavoratori
L’Impresa consegnerà alla Cassa Edile la dichiarazione dei singoli lavoratori di adesione al c.c.n.l. ed al relativo accordo integrativo provinciale in vigore nonché allo Statuto della Cassa Edile ed al presente Regolamento. La consegna avverrà al momento dell’iscrizione della stessa impresa e per ogni successiva assunzione di lavoratori.
La dichiarazione in questione, da redigersi su appositi moduli predisposti dalla Cassa Edile in accordo con le XX.XX. locali e messi gratuitamente a disposizione, potrà essere ulteriormente richiesta nelle occasioni e con le modalità stabilite dalle XX.XX. sottoscriventi il presente Regolamento.
Art. 4 Denuncia nominativa dei lavoratori occupati
Le imprese edili operanti nella provincia debbono trasmettere alla Cassa Edile, esclusivamente per via telematica e tramite la procedura approvata dalla CNCE, costituita dalla denuncia dei lavoratori occupati (Mod. 1) e dall’elenco dei lavoratori occupati (Mod. 2), entro la fine del mese successivo a quello di riferimento.
Nel caso in cui nell’elenco dei lavoratori recepiti siano presenti dati relativi a malattie o infortuni, l’azienda, per avere diritto al rimborso delle integrazioni erogate, dovrà trasmettere alla Cassa edile il modello di richiesta di rimborso predisposto dalla procedura per l’invio telematico unitamente ai certificati di malattia e/o infortunio relativi, consegnati o trasmessi, anche per mezzo telefax.
Per avere diritto al rimborso, l’azienda deve essere in regola con i versamenti e deve inviare alla Cassa Edile il modello di richiesta, con allegati i certificati di cui al comma precedente, a pena di decadenza dal diritto al rimborso, entro la fine del mese successivo a quello cui si riferisce l’evento.
Art. 5 Versamenti alla Cassa Edile
Le Imprese aderenti sono tenute a versare alla Cassa Edile, in conformità alle disposizioni del CCNL, degli accordi nazionali di settore nonché del contratto integrativo provinciale, e secondo le misure ed i criteri ivi stabiliti, gli importi:
a. degli accantonamenti per xxxxx e gratifica natalizia;
b. del contributo alla Cassa Edile nella misura stabilita dalle XX.XX. locali in conformità alla normativa contrattuale
c. dei contributi per l’Ente Scuola Edile;
d. dei contributi per il Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro (CPT);
e. dei contributi per Anzianità Professionale Edile (APE);
f. delle quote paritetiche nazionali di adesione contrattuale;
g. delle quote paritetiche territoriali di adesione contrattuale;
h. dei contributi e delle quote di TFR destinati al Fondo Pensione Complementare;
i. delle multe, nonché delle trattenute a titolo diverso dal risarcimento danni, applicate nei confronti dei lavoratori;
j. ogni qualsiasi altro onere che potrà essere stabilito con normativa contrattuale, nazionale e territoriale, a carico delle imprese e degli iscritti.
Art. 6 Termini per i versamenti
Il versamento delle somme dovute ai sensi del precedente art. 5 deve essere eseguito entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento. Per i versamenti effettuati oltre il termine di cui sopra sono dovuti interessi di mora calcolati in ragione d’anno nella misura pari al 50% di quella minima individuata dall’INPS nei casi di omissione contributiva. Il versamento effettuato oltre il termine di cui al 1° comma determina la posizione di irregolarità dell’impresa fino al giorno del versamento stesso. Il Comitato di Presidenza della Cassa con ratifica del Comitato di gestione può concedere, in via eccezionale, la rateizzazione dei contributi e degli accantonamenti dell’impresa verso la Cassa Xxxxx xxxxxx.
Il beneficio della rateizzazione decade qualora:
- non venga rispettato il piano di rateizzazione
- non vi sia correntezza nelle denunce e nei versamenti durante il periodo di rateizzazione stessa.
Art. 7 Imputazione dei versamenti effettuati in ritardo
Se l'impresa non esegue, in tutto o in parte, i versamenti entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del periodo di paga di riferimento, le somme versate dopo tale scadenza non possono essere imputate a mensilità per le quali detto termine non è ancora scaduto se non per gli importi che eventualmente eccedano quelli comprensivi degli interessi di mora che risultino ancora dovuti per le pregresse mensilità di riferimento. Se le somme versate risultano insufficienti ad estinguere gli obblighi di versamento non osservati entro il predetto termine, il versamento eseguito deve essere imputato, prima alle spese legali, poi agli interessi di mora e quindi agli accantonamenti ed ai contributi ancora dovuti, per ogni singola mensilità di riferimento. Se il ritardo nei versamenti riguarda più mensilità di riferimento, l'imputazione è fatta per singole mensilità iniziando dalla più remota.
Art. 8 Recupero coattivo delle somme dovute
Entro il secondo mese successivo a quello di scadenza del termine, stabilito agli artt. 4 e 6, la Cassa deve intimare alle imprese che non abbiano adempiuto, di provvedere senza ulteriore indugio ai predetti adempimenti, fissando i termini per l’adempimento stesso. Scaduto tale termine senza che il versamento delle somme dovute e/o dei relativi accessori sia stato ancora eseguito, la Cassa promuoverà nei confronti delle imprese morose ogni azione necessaria per il recupero del corrispondente credito.
Art. 9 Modalità dei versamenti
I versamenti da parte dei datori di lavoro, per qualunque titolo, possono essere effettuati mediante rimessa diretta o attraverso bonifico bancario utilizzando l’apposito modulo messo gratuitamente a disposizione delle imprese da parte della Cassa Edile.
L’individuazione dell’Istituto bancario incaricato della riscossione e gestione dei versamenti dovuti dalle imprese alla Cassa Edile viene effettuata dal Comitato di Gestione e ha esecuzione previa ratifica effettuata a mezzo specifico accordo sindacale sottoscritto dalle XX.XX. territoriali stipulanti il presente Regolamento.
Art. 10 Limite alla corresponsione degli importi ai lavoratori
La Cassa Edile non è tenuta a corrispondere gli importi di cui alle lettere a), e), h) e
j) dell’art. 5 se non entro i limiti delle somme che le imprese abbiano alla stessa già versato per i corrispondenti titoli. Le prestazioni assistenziali previste dal relativo regolamento devono essere, salvo diversa deliberazione del Comitato di Gestione, sospese per singole categorie di prestazioni o per i singoli beneficiari non appena sia stata constatata l’inadempienza dell’Impresa.
Art. 11 Gestione contabile dei versamenti
La Cassa Edile, pervenuto il versamento e riscontrata la denuncia nominativa dei lavoratori, provvederà ad accreditare ai conti bancari aperti alle varie gestioni gli importi di specifica competenza.
Gli interessi maturati ed accreditati sul c/c bancario aperto per la gestione degli Incassi saranno assegnati alle gestioni in proporzione delle singole competenze.
Di tali operazioni gli Uffici della Cassa Edile renderanno edotto il Comitato di Gestione mediante la predisposizione di un apposito prospetto da considerarsi come allegato al bilancio consuntivo annuale.
Art. 12 Anagrafe
Presso la Cassa Edile sono istituite l’anagrafe dei datori di lavoro e l’anagrafe dei lavoratori iscritti, ai fini anche dei necessari controlli contabili e amministrativi.
Sulle schede delle singole imprese edili sono riportati gli importi dovuti per ogni mese, risultanti dalle denunce dei lavoratori occupati e quelli versati per contributi. Sulle schede di singoli operai sono riportati gli importi dovuti per il contributo di adesione contrattuale provinciale e nazionale, per il trattamento economico di ferie e gratifica natalizia, per l’APE; nonché tutti gli importi versati a qualsiasi titolo.
Le suddette schede saranno compilate seguendo il tracciato previsto dal programma di gestione informatica della Cassa Edile approvato dal Comitato di Gestione.
Tali anagrafi saranno gestite nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela della riservatezza.
Art. 13 Rilascio delle schede
La Cassa Edile, a richiesta scritta di ciascuna azienda, deve rilasciare una copia della scheda dei versamenti di cui all’art. 12.
La Xxxxx Xxxxx, a richiesta scritta di ciascun operaio, deve rilasciare una copia della scheda di cui all’art. 12.
Dette schede se richieste durante il bimestre precedente la liquidazione del trattamento economico per ferie e gratifica natalizia e dell’anzianità professionale edile, saranno rilasciate soltanto dopo le liquidazioni sopra indicate.
Art. 14 Iscrizione dei lavoratori
L’iscrizione del lavoratore alla Cassa Edile avviene contestualmente con l’invio degli elenchi nominativi dei dipendenti da parte dell’impresa. Ogni qualvolta ne adduca giustificato motivo, il lavoratore potrà richiedere alla Cassa la verifica della sua posizione.
Art. 15 Controllo di regolarità delle denunce
La Cassa Edile controlla la regolarità delle denunce mensili ad essa pervenute nonché la corrispondenza dei versamenti eseguiti dalle imprese aderenti a quelli effettivamente dovuti dalle stesse. Se risultano eseguiti versamenti in relazione ai quali non è stato osservato l’obbligo della presentazione della denuncia mensile di cui all’art. 4, la Cassa Edile provvede ad accantonare i relativi importi in apposito conto interno fino a quando l’impresa non abbia regolarizzato la propria posizione; agli effetti delle prestazioni dovute dalla Cassa Edile gli importi come sopra accantonati non si considerano dalla stessa introitati fino a quando la predetta regolarizzazione non sia intervenuta.
Art. 16 Dichiarazioni di regolarità contributiva
La Cassa Edile può rilasciare, entro 30 giorni dalla richiesta scritta dell’impresa interessata, una dichiarazione attestante l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui ai precedenti articoli 4, 5 e 6. Il rilascio di tale dichiarazione è subordinato al buon esito degli accertamenti che la Cassa Xxxxx effettuerà di volta in volta.
Per quanto riguarda le dichiarazioni di regolarità, ai fini delle agevolazioni contributive vigenti, la Cassa Edile provvede ad inviare automaticamente l’attestato in parola, relativo alle Imprese aventi sede legale in provincia di Alessandria, agli Istituti previdenziali interessati. Qualora l’azienda desideri comunque ricevere l’attestato di cui trattasi, può farne specifica richiesta alla Cassa Edile.
Per quanto riguarda le imprese aventi sede legale fuori provincia la Cassa Edile lo invierà alle Imprese
Per il DURC valgono le disposizioni nazionali.
Art. 17 Cancellazione iscrizione imprese e lavoratori
Salvo specifica comunicazione di sospensione dell’attività o contenzioso in atto, la Cassa Edile, trascorsi quindici mesi da quello a cui si riferisce l’ultima denuncia, procede d’ufficio alla archiviazione della posizione delle aziende.
Trascorsi quindici mesi dalla data dell’ultimo versamento effettuato dall’azienda per conto di un operaio, la Cassa provvede d’ufficio alla archiviazione della posizione dell’operaio medesimo, salvo quanto previsto dal contratto nazionale ai soli fini dell’APE.
La Cassa Edile notificherà periodicamente alle XX.XX dei datori di lavoro e dei lavoratori sottoscriventi il presente regolamento, la cancellazione rispettivamente delle posizioni aziendali e delle posizioni dei lavoratori.
Art. 18 Gestione del fondo gratifica natalizia e xxxxx
La liquidazione della percentuale per ferie e gratifica natalizia verrà effettuata in due rate semestrali; la prima il 30 giugno di ciascun anno per le somme effettivamente incassate per i titoli di cui sopra relative alle denunce sino al 31 marzo precedente; la seconda il 15 dicembre di ciascun anno per le somme effettivamente incassate per gli stessi titoli relative alle denunce sino al 30 settembre, salvo che il 30 giugno ed il 15 dicembre non cadano di sabato, di domenica, nel qual caso la liquidazione sarà spostata al lunedì successivo o al giorno festivo in caso di festività infrasettimanale.
Gli importi dovuti dalla Cassa sono corrisposti a ciascun lavoratore mediante accredito diretto sul c/c bancario o postale indicato dal lavoratore avente diritto, carta prepagata o altro sistema individuato dal Comitato di Gestione. Gli importi che, per qualsiasi ragione, non vengano incassati dagli aventi diritto sono accreditati dalla Cassa in apposito conto interno e restano a disposizione degli interessati o loro aventi causa.
Allo scopo di facilitare per quanto possibile la regolarità del pagamento, è fatto obbligo agli operai di comunicare tempestivamente e comunque entro i trenta giorni antecedenti alla data delle liquidazioni, gli eventuali cambiamenti di domicilio e le eventuali variazioni del conto corrente; in mancanza di variazione in tempo utile, la Cassa Edile non sarà ritenuta responsabile per versamento su conto corrente errato.
Art. 19 Reclami
Qualsiasi reclamo nei confronti della Cassa Edile sulla rispondenza delle somme corrisposte per gratifica natalizia e ferie rispetto a quelle depositate e sulla mancata liquidazione in tutto o in parte delle somme stesse o di altre prestazioni, deve essere presentato per scritto dall’operaio alla Cassa, a pena di decadenza, entro un anno dalla data del versamento.
Altrettanto vale per le somme corrisposte per APE.
Ai fini del presente regolamento per data in cui gli importi erogati per qualsiasi titolo dalla Cassa edile si rendono liquidi ed esigibili, si intende convenzionalmente quella di cui al precedente art. 18.
Art. 20 Utilizzazione degli importi non riscossi
Gli importi che per qualsiasi ragione non vengano riscossi dagli interessati o dai loro aventi causa entro novanta giorni dalla data in cui si sono resi liquidi ed esigibili, devono essere accantonati in un apposito conto sino a cinque anni dalla data anzidetta.
Trascorso quest’ultimo termine, i residui importi per i titoli di cui all’art. 5, lettera a), entrano a far parte delle disponibilità di esercizio della Cassa Edile, ai sensi dell’art. 21 dello Statuto.
Gli importi erogati in conto di altre gestioni restano, decorso il suddetto periodo, di competenza della gestione stessa.
Art. 21 Liquidazione anticipata
Il pagamento anticipato delle somme accantonate o un acconto sulle medesime può aver luogo, a domanda degli aventi diritto, soltanto nei seguenti casi:
▪quando l’iscritto diventa imprenditore;
▪quando l’iscritto abbandona il settore edile;
▪in caso di rientro definitivo al paese di origine dell’iscritto licenziato o dimesso che non sia cittadino italiano;
▪in caso di morte dell’iscritto;
▪in caso di chiamata alle armi per il servizio di leva;
▪in caso di matrimonio;
▪in caso di nascita di figli;
▪in caso di cessazione dell’attività della Cassa Edile.
Non si dà luogo agli anticipi o acconti richiesti nel mese precedente a quelli in cui vengono effettuate le liquidazioni ordinarie.
Per ogni singolo caso dovrà essere presentata la documentazione richiesta dalla Xxxxx Xxxxx.
Art. 22 Erogazione delle assistenze e gestione della Cassa Edile
I fondi relativi a questi titoli saranno accreditati dal c/c bancario utilizzato per gli incassi, con riferimento alle poste del bilancio preventivo, a due specifici conti di gestione.
Sul primo conto affluiranno gli importi da utilizzarsi per le forme di assistenza gestite in proprio dalla Cassa Edile.
Sul secondo conto affluiranno gli importi da utilizzarsi per le spese di funzionamento della Cassa Edile.
Alla fine di ciascun esercizio o durante il decorso di ciascun esercizio, ove occorrente, possono essere effettuati tra i due conti i conguagli che si rendono necessari a seguito dell’approvazione dei bilancio consuntivo o in corso di esercizio, a mezzo di apposita delibera del Comitato di Gestione.
II residuo attivo annuale sarà impiegato per costituire riserve ordinarie e straordinarie o speciali accantonamenti.
Art. 23 Spostamento dei fondi
Gli spostamenti dei fondi tra i diversi conti o depositi devono essere effettuati esclusivamente a mezzo di bonifici bancari, in corrispondenza ordinaria, con firma abbinata del Presidente e del Vice Presidente della Xxxxx Xxxxx o di chi li sostituisce con specifica delega scritta.
Parimenti devono essere effettuati mediante bonifici bancari i ristorni ai datori di lavoro di versamenti non dovuti o i rimborsi previsti dalle norme contrattuali o da accordi locali.
Art. 24 Prestazioni ed assistenze della Cassa Edile
Attraverso il prelievo dei fondi accantonati nel conto previsto dall’art. 22, la Cassa Edile provvede alle seguenti forme di assistenza nei confronti dei lavoratori iscritti che si trovano nelle condizioni richieste:
a) integrazione dell’«indennità giornaliera per Inabilità temporanea» corrisposta dall’INAIL per i casi di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, nonché dell’«indennità di malattia» corrisposta dall’INPS;
b) assicurazione cumulativa contro gli infortuni;
c) erogazione di assegni di studio a favore di lavoratori o di loro figli od equiparati;
d) erogazione di sussidi TBC;
e) erogazione di assegni funerari;
f) fornitura protesi;
g) erogazione di sussidi straordinari;
h) pagamento o erogazione di altre eventuali assistenze previste da norme contrattuali o da accordi locali.
Art. 25 Domande Ricorsi
Per ottenere l’assistenza della Cassa Edile in una qualsiasi delle forme previste, i lavoratori devono presentare domanda scritta, servendosi, per quanto possibile, dei moduli gratuitamente fomiti dalla stessa Cassa Edile, nonché corredare la domanda medesima della documentazione richiesta a seconda dei casi.
II Consiglio Generale decide, se non già deciso dal Comitato di Gestione, in via definitiva sui ricorsi che devono essere presentati dagli interessati entro trenta giorni dalla reiezione della domanda.
Art. 26 Diritto all’assistenza
Ai sensi dell’art. 9 dello Statuto, possono fruire dell’assistenza della Cassa Edile, nelle forme previste dal precedente art. 24, soltanto i lavoratori iscritti alla Cassa medesima, relativamente ai quali risultino regolarmente dichiarati i contributi, le percentuali e le maggiorazioni di cui all’art. 5 del presente Regolamento e l’impresa risulti in regola con gli adempimenti relativi al semestre precedente.
E’ altresì necessario che i lavoratori abbiano rilasciato la dichiarazione scritta di adesione di cui alle norme specificatamente previste dai contratti o accordi collettivi di lavoro nazionali e/o territoriali in vigore.
Per le modalità e i termini di raccolta da parte della Cassa Edile delle dichiarazioni di cui sopra si fa rinvio a quanto previsto dall’art. 3 del presente Regolamento.
Art. 27 Registrazione delle assistenze
Di tutte le assistenze date, in qualsiasi forma, agli operai deve essere tenuta una apposita registrazione cronologica con l’indicazione degli importi erogati.
Gli importi stessi, oltre ché la causale, delle erogazioni devono essere registrati nelle schede anagrafiche dei singoli operai beneficiati di cui al precedente art. 12.
Art. 28 Prestazioni in caso di malattia, infortunio sul lavoro e malattia professionale
II trattamento per malattia, infortunio e malattia professionale corrisposto dall’impresa all’operaio ai sensi delle disposizioni del C.C.N.L. è rimborsato attingendo da quanto dovuto dall’impresa medesima alla Cassa Edile con le modalità ed entro i termini previsti dai contratti ed accordi collettivi di lavoro nazionale e/o territoriali in vigore.
Per l’impresa che provvede al versamento alla Cassa Edile entro la fine del mese successivo al trimestre contabile di riferimento o entro il termine appositamente stabilito dal Comitato di Gestione, la Cassa Edile dispone il rimborso di quanto dovuto alla stessa Impresa subito dopo l’avvenuta regolarizzazione di quanto contrattualmente dovuto ad essa.
Art. 29 Altre prestazioni e assistenze
Le condizioni, i termini e le modalità di erogazione delle altre forme di prestazione e di assistenza previste dall’art. 24, lettere b), c), d), e), f), g) e h) sono stabilite e regolamentate di volta in volta dal Comitato di Gestione in attuazione di accordi sindacali stipulati dalle Associazioni territoriali contraenti.
Art. 30 Anzianità Professionale Edile
La Cassa Xxxxx provvede ad erogare gli Importi relativi all’anzianità professionale edile secondo le modalità ed entro i termini stabiliti dai contratti o accordi collettivi di lavoro nazionale e/o territoriali in vigore.
Art. 31 Spese per il funzionamento della Cassa Edile
Mediante prelievo sul conto previsto dall’art. 22 del presente Regolamento il Comitato di Presidenza provvede a tutte le spese occorrenti per il funzionamento della Cassa Edile, compresi i rimborsi spese di cui all’art. 16 dello Statuto, nonché i compensi annui da corrispondere agli Organismi di controllo.
Art. 32 Giustificazione dei prelievi
Ai sensi dell’art. 13 dello Statuto, qualsiasi prelievo di fondi, storno ed erogazione deve essere giustificato dalla relativa documentazione, firmata congiuntamente dal Presidente e dal Vice Presidente della Xxxxx Xxxxx.
L’istruttoria della documentazione viene affidata alla responsabilità del Direttore o di chi ne fa le veci che la sottoscrive.
Parimenti qualsiasi prelievo, storno o pagamento per qualsivoglia titolo o causale deve essere effettuato con firma abbinata dei Presidente e del Vice Presidente della Cassa o, in caso di loro assenza o impedimento, di chi è stato designato a sostituirli con specifica delega scritta.
Art. 33 Dichiarazione scritta di adesione
La dichiarazione scritta ricognitiva degli obblighi contrattuali assunti dai datori di lavoro e dai lavoratori con l’iscrizione alla Cassa Edile, di cui alla specifica norma del contratto collettivo di lavoro in vigore, congiuntamente alla dichiarazione di adesione devono essere redatte esclusivamente sui moduli predisposti dalla stessa Cassa Edile in conformità delle indicazioni delle competenti Organizzazioni sindacali territoriali, messi a gratuita disposizione dei datori di lavoro e dei lavoratori
Alla raccolta delle dichiarazioni di cui al comma precedente provvede la Cassa Edile medesima secondo le modalità e termini da stabilirsi dal Comitato di Gestione, d’accordo con le predette Organizzazioni sindacali territoriali.
A richiesta di ciascun datore di lavoro, di ciascun lavoratore e di chiunque altro ne abbia un interesse tutelato dal contratto collettivo nazionale di lavoro in vigore, la Cassa Xxxxx xxxxxxxx copia autentica delle dichiarazioni scritte di cui sopra da essa raccolte, i cui originali conserverà a tempo indeterminato anche attraverso un’archiviazione elettronica.
Art. 34 Validità del Regolamento
Con effetto dalla data di approvazione del presente regolamento sono annullate tutte le disposizioni di regolamento precedenti sulle stesse materie. Quanto non previsto nel presente regolamento potrà essere provvisoriamente disciplinato con delibera del Comitato di Gestione.
Approvato dal Comitato di Gestione della Cassa Edile in data 12 aprile 2010