Contratto di assicurazione per autovetture
Contratto di assicurazione per autovetture
Le presenti condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario, le informative sul trattamento dei dati personali e, dove prevista, la Proposta, devono essere consegnate al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto o dove prevista, della Proposta di assicurazione.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la documentazione precontrattuale.
Edizione 12/2018 Società del Gruppo Assicurativo
Contratto di Assicurazione
Indice
■ Glossario 3 pagine
■ Condizioni di Assicurazione per Autovetture 28 pagine
■ Tabella M - Tabella Classi di merito 1 pagina
■ Informativa sul Trattamento dei Dati Personali 7 pagine
■ Tabelle INAIL per Infortuni del Conducente 3 pagine
Glossario
ASSICURATO
La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall’assicurazione. Per la garanzia di Responsabilità Civile, la persona la cui responsabilità è assicurata per Xxxxx in relazione alla circolazione del Veicolo. L’Assicurato non coincide necessariamente con il Contraente.
COMPAGNIA
Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimenti ISVAP n. 340 del 30/09/96 e n. 2446 del 21/07/2006.
CONDUCENTE ABITUALE
Il soggetto che usa abitualmente il Veicolo assicurato, può
ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO O ATTESTAZIONE DI RISCHIO
È il documento messo a disposizione dalla Compagnia all’avente diritto nell’area riservata del sito internet www. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx alla scadenza del contratto di assicurazione, con l’indicazione del numero dei sinistri verificatisi negli ultimi 6 anni e la classe di merito di pro- venienza e quella di assegnazione. La situazione sulla sinistrosità pregressa presente sull’attestato può essere aggiornata dinamicamente dalla Compagnia che ha gestito il sinistro: i sinistri denunciati e/o liquidati dalla Compagnia dopo la conclusione del periodo di osservazione (sinistri tardivi) o dopo la scadenza del contratto vengono visualiz- zati sull’attestato, anche nel caso di cambio Compagnia. L’attestazione di rischio viene messa a disposizione del Contraente titolare del Contratto “Servizi via internet e/o via telefono” anche attraverso l’home banking.
BONUS/MALUS
È la forma tariffaria che prevede riduzioni o aumenti del Premio rispettivamente in assenza o presenza di sinistri con responsabilità dell’Assicurato nel corso di un periodo di tempo predeterminato (Periodo di Osservazione).
CAPITALE ASSICURATO
È il valore dei beni assicurati, nel caso specifico il valore complessivo del Veicolo e degli eventuali accessori di serie o non di serie se installati in modo stabile.
CARTA VERDE
Documento riconosciuto nel territorio dei Paesi aderenti alla specifica convenzione internazionale (convenzione in- terbureaux) che:
• Attesta l’esistenza di una valida ed efficace assicurazione
RCA nei Paesi di origine
• Adegua automaticamente l’assicurazione RCA stipulata nei Paesi di origine alla legislazione vigente negli altri Paesi aderenti alla convenzione, qualora tale legislazione preveda una maggior tutela a favore dei danneggiati.
CLASSE DI MERITO CU (EX CIP)
È un numero che indica la posizione assegnata all’assicu- rato all’interno del sistema Bonus/Malus. Dal 1994, la Classe Universale (CU) sostituisce la scala CIP (stabilita dal Comi- tato Interministeriale Xxxxxx), mantenendo lo stesso numero di classi (dalla migliore, la 1, alla peggiore, la 18).
CODICE DELLA STRADA
È il Decreto Legislativo n.285/1992 e successivi aggiornamenti.
CODICE (CODICE DELLE ASSICURAZIONI)
È il Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005, in vigore dal 1° gennaio 2006, che raccoglie la normativa ine- rente le assicurazioni private.
essere diverso dal Proprietario e dal Contraente.
CONSAP
È la Società Concessionaria dei Servizi Assicurativi Pub- blici che, tra l’altro, gestisce la Stanza di Compensazione e il Fondo di Garanzia per le vittime della strada.
CONSTATAZIONE AMICHEVOLE DI INCIDENTE
(Modulo CAI)
È il documento che consente di effettuare agevolmente la denuncia di sinistro per quanto riguarda la Garanzia di Re- sponsabilità Civile.
CONTRAENTE
La persona fisica o giuridica, anche diversa dall’Assicurato, che sottoscrive la Proposta (nel caso di contratto acqui- stato presso la Filiale) o la Polizza (nel caso di vendita a distanza) e che paga il Premio.
CONTRATTO
Il contratto di Assicurazione stipulato con Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.
CVT
Abbreviazione di Corpi Veicoli Terrestri, che indica le garan- zie diverse dalla Responsabilità Civile, destinate a coprire i danni diretti causati al Veicolo.
DECORRENZA
Data a partire dalla quale la Polizza acquista efficacia e la garanzia assicurativa ha effetto.
DEGRADO
Riduzione del valore dei pezzi di ricambio da sostituire sul Veicolo danneggiato, determinata in base al rapporto esi- stente tra il valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro e il suo valore a nuovo.
DENUNCIA DI XXXXXXXX
Avviso che l’Assicurato deve dare all’assicuratore a seguito di un Sinistro, entro 3 giorni dall’accadimento dello stesso.
ESCLUSIONI
Elenco dettagliato di tutte le ipotesi/eventi in cui la garanzia non è operante.
FILIALE
La Filiale di una Banca appartenente al Gruppo Intesa San- paolo che svolge attività di intermediazione per incarico della Compagnia.
FILIALE ON LINE
La struttura messa a disposizione dei clienti del Gruppo Intesa Sanpaolo specializzata in assistenza telefonica che fornisce, tra l’altro, supporto all’utilizzo dell’home banking e consulenza nelle fasi di preventivazione e di acquisto tra- mite offerta a distanza della polizza ViaggiaConMe.
FIN–NET
È la rete di cooperazione fra organi nazionali di risoluzione delle controversie nel settore dei servizi finanziari e assicurativi.
FIRMA DIGITALE
Tipo di firma elettronica che identifica il firmatario di un do- cumento informatico e garantisce l’integrità del documento stesso. La sottoscrizione dei documenti con firma digitale avviene tramite l’utilizzo delle credenziali informatiche che consistono in un Codice Titolare e un Pin e da una pas- sword generata da una chiavetta fisica O-KEY (token) op- pure da una chiavetta O-KEY virtuale.
FIRMA GRAFOMETRICA
Modalità di firma autografa dotata di requisiti informatici e giuridici che consentono per legge di qualificarla come “firma elettronica avanzata”. Il Contraente appone la firma grafometrica su un apposito apparecchio (tablet) della Fi- liale con una particolare penna, che registra informatica- mente i parametri della firma stessa (ad esempio: velocità, pressione, inclinazione) e attribuisce valore giuridico al do- cumento su cui la firma è apposta.
FRANCHIGIA
La parte del danno in cifra fissa che rimane a carico dell’As- sicurato. Per la Garanzia Infortuni del conducente, la fran- chigia è espressa in percentuale sull’invalidità permanente accertata.
INDENNIZZO
Somma che la Compagnia paga all’Assicurato per il danno subito a seguito di un Sinistro.
INFORTUNIO
Evento dovuto a causa fortuita, violenta, esterna che provoca lesioni fisiche oggettivamente constatabili.
IUR IDENTIFICATIVO UNIVOCO DI RISCHIO
È il codice che identifica un rischio abbinando il codice fiscale di un soggetto con un veicolo di sua proprietà e che viene attribuito al momento di emissione della polizza e visualizzato sull’attestato.
IVASS già ISVAP
È l’autorità cui è affidata la vigilanza sul settore assicurativo con riguardo alla sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e alla trasparenza e correttezza dei comportamenti delle imprese, degli inter- mediari e degli altri operatori del settore. L’IVASS svolge anche compiti di tutela del consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicu- rati e all’informazione al consumatore.
Istituito con la legge n. 135/2012, a decorrere dal 1.1.2013, l’IVASS è succeduto in tutte le funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente facevano capo all’ISVAP.
LIQUIDAZIONE (SINISTRI)
Procedura di risarcimento del danno grazie alla quale la Compagnia effettua l’accertamento dei danni e paga l’even- tuale indennizzo.
MASSIMALE
La somma massima che la Compagnia si impegna a risar- cire a titolo di liquidazione del Sinistro secondo le condizioni stabilite nel contratto.
MODULO CAI
Vedi Constatazione Amichevole di Incidente.
PERIODO DI OSSERVAZIONE
È il periodo che va dal giorno di decorrenza della Polizza a 2 mesi prima della scadenza annuale dell’assicurazione e per periodi successivi di 12 mesi, per l’osservazione di eventuali sinistri provocati dal Veicolo assicurato, finaliz- zata a registrare l’evoluzione della classe di merito.
POLIZZA
Il documento che attesta la stipula del contratto di assicu- razione.
PREMIO
È l’importo che il Contraente paga alla Compagnia per acqui- stare le garanzie che compongono il Contratto, comprensivo delle imposte e di eventuali oneri di legge.
PRESCRIZIONE
Estinzione di un diritto in quanto non esercitato dal titolare nel termine fissato dalla legge. I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
PROCEDURA DI RISARCIMENTO DIRETTO
È la procedura che, al ricorrere di determinati presupposti, consente all’Assicurato di chiedere il risarcimento di un si- nistro direttamente alla propria Compagnia.
PROCEDURA ORDINARIA
È così definita la procedura di richiesta di risarcimento danni avviata dall’Assicurato nei confronti della compagnia di assicurazione del responsabile del Sinistro.
PROPOSTA
Il documento che riporta gli elementi di identificazione del rischio da assicurare, le garanzie pattuite ed il relativo Pre- mio, sottoscritto dal Contraente e rilasciato alla Filiale per la stipulazione della Polizza.
PROPRIETARIO
Persona fisica o giuridica cui risulta intestato il Veicolo
presso il Pubblico Registro Automobilistico (PRA).
PROVIDER TELEMATICO
La Società che presta i servizi collegati al dispositivo Viag- giaConMe Box.
R.C.A. o RESPONSABILITÀ CIVILE
Responsabilità Civile Automobilistica: responsabilità del conducente e del Proprietario di un veicolo a motore per i danni causati a cose o persone derivante dalla circola- zione stradale. Con l’assicurazione obbligatoria, la Com- pagnia si sostituisce all’Assicurato nel pagamento di tali danni.
RELITTO
Veicolo danneggiato con spese di riparazione complessi- vamente superiori al valore commerciale del Veicolo al mo- mento del Sinistro.
RESPONSABILITÀ PARITARIA
Attiene alla garanzia di Responsabilità Civile e riguarda i casi in cui la responsabilità del Sinistro è attribuita in pari misura ai conducenti dei veicoli coinvolti.
RESPONSABILITÀ PRINCIPALE
Attiene alla garanzia di Responsabilità Civile e riguarda i casi in cui ad uno dei conducenti viene attribuita una re- sponsabilità superiore a quella degli altri conducenti coin- volti nel Sinistro.
RIVALSA
Facoltà della Compagnia di richiedere all’Assicurato la resti- tuzione delle somme liquidate al terzo danneggiato nei casi previsti dal Contratto.
SALA OPERATIVA
Xx Xxxxx Xxxxxxx: la struttura dedicata al contatto con il Cliente per verificare la necessità di Assistenza in caso di incidente da circolazione.
Di Sicurezza: la struttura attraverso la quale viene erogato il servizio di ricerca del Veicolo consentito dalla ViaggiaConMe Box e il coordinamento con le Autorità e/o gli Istituti di Vigi- xxxxx, competenti a norma degli articoli 134 e seguenti del Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza.
SCOPERTO
La parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell’Assicurato.
SERVIZIO CLIENTI
La struttura organizzativa messa a disposizione dalla Com- pagnia per fornire servizi di informazione agli Assicurati e per la gestione dei contratti e la gestione dei sinistri.
SINISTRO
Il verificarsi di un evento dannoso, per il quale è prestata l’assicurazione.
SINISTRO TARDIVO
È il sinistro pagato, anche parzialmente, dopo il termine del periodo di osservazione oppure dopo la scadenza del con- tratto nel caso in cui il Contraente cambi Compagnia.
STRUTTURA ORGANIZZATIVA
La struttura, costituita da medici, tecnici e operatori in fun- zione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, della quale la Compagnia si avvale, sulla base di una convenzione, sot- toscritta con Europ Assistance Italia S.p.A., e che provvede al contatto telefonico con l’Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni previste in Polizza.
TERZI
I destinatari del risarcimento in caso di Xxxxxxxx rientrante nella garanzia RCA obbligatoria. Inoltre si considerano Terzi per i soli danni fisici:
a) Il Proprietario dell’autovettura, l’usufruttuario, l’acqui- rente con patto di riservato dominio e il locatario nel caso di autovettura concessa in Leasing
b) Il coniuge non legalmente separato, il convivente di fatto, la persona unita civilmente, gli ascendenti e i discen- denti del conducente dell’autovettura e delle persone elencate al punto a), e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivano con esse o siano a loro carico in quanto l’Assicurato prov- vede abitualmente al loro mantenimento
c) I soci a responsabilità illimitata e le persone che si tro- vano con questi in uno dei rapporti indicati al punto b) ove l’Assicurato sia una società.
Il conducente del Veicolo non è considerato terzo.
UCI
Ufficio Centrale Italiano, l’ente italiano del sistema interna- zionale per l’emissione e la garanzia dei certificati interna- zionali di assicurazione (Carta Verde) e per la gestione dei sinistri occorsi ad automobilisti stranieri sul territorio italiano.
VEICOLO
Il Veicolo indicato in Polizza e del quale fanno parte in- tegrante: gli accessori di normale uso fissi o stabilmente installati. Sono comunque escluse le parti mobili, i bagagli e le merci trasportate in genere.
VEICOLO NUOVO
Il veicolo immatricolato per la prima volta da non più di 12 mesi (365 giorni).
VENDITA A DISTANZA DEL CONTRATTO
Conclusione del contratto di assicurazione senza la pre- senza fisica e simultanea della Compagnia (o di interme- diari dalla medesima incaricati quali le Banche del Gruppo Intesa Sanpaolo) e del Contraente, tramite Servizio Clienti o sito web della Compagnia.
VIAGGIACONME BOX
È il dispositivo contatore satellitare concesso in comodato d’uso da installare a bordo del Veicolo assicurato: una volta posizionato sul Veicolo si considera accessorio stabilmente installato incluso nel capitale assicurato.
DEFINIZIONI PARTICOLARI DELL’ASSISTENZA STRA- DALE
FURTO
Il reato previsto all’art. 624 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
GUASTO
Il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, atto van- dalico, mancato funzionamento di sue parti tali da rendere impossibile per l’Assicurato l’utilizzo dello stesso in condizioni normali. Non si considerano guasti la foratura dello pneu- matico, la rottura delle chiavi, l’esaurimento della batteria.
INCENDIO
La combustione, con fiamma, del veicolo o di sue parti, che può autoestendersi e propagarsi.
INFORTUNIO
Il sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbia come conseguenza: la morte, una invalidità perma- nente o una inabilità temporanea.
RAPINA
Il reato, previsto all’art. 628 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi, mediante violenza o minaccia alla persona, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
RESIDENZA
Il luogo in cui la persona fisica ha la sua dimora abituale come risultante da certificato anagrafico.
Condizioni di Assicurazione per Autovetture
Sommario
SEZIONE I
NORME RELATIVE AL PERFEZIONAMENTO E ALLA DURATA DELLA POLIZZA
Art. 1. CHE TIPO DI ASSICURAZIONE È VIAGGIACONME
Art. 2. QUANDO COMINCIANO LE COPERTURE E QUANDO FINISCONO
Art. 2.1 Quanto dura la polizza
Art. 2.2 Quando cominciano e quando finiscono le coperture Art. 2.3 Quando si sospendono le coperture
Art. 3. QUANDO E COME È POSSIBILE PAGARE
Art. 3.1 Modalità di stipula del contratto Art. 3.2 I passi necessari per l’acquisto
Art. 3.3 Pagamento ed emissione della polizza Art. 3.4 Conclusione del contratto
Art. 4. QUANDO E COME È POSSIBILE DISDIRE LA POLIZZA
Art. 4.1 Quando e come è possibile cambiare idea sull’acquisto della Polizza (Recesso dal contratto) Art. 4.2 Quando è possibile disdire la Polizza (Risoluzione del contratto)
Art. 4.2.1 In caso di trasferimento della proprietà del veicolo - distruzione, demolizione, radiazione o esportazione definitiva all’estero del veicolo
Art. 4.2.2 In caso di furto, rapina, appropriazione indebita
Art. 5. QUALI OBBLIGHI CI SONO
- Dichiarazioni esatteInstallazione ViaggiaConMe box
- Disinstallazione ViaggiaconMe Box
- Restituzione della ViaggiaConMe box
Art.6. QUAL È IL FORO COMPETENTE E QUALI SONO I SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CON- TROVERSIE RELATIVE ALLA POLIZZA
Art. 6.1 Risoluzione delle controversie sulla determinazione dell’invalidità permanente per la garanzia Infortuni del Conducente
Art. 7. AREA RISERVATA DI INTESA SANPAOLO ASSICURA Art. 8. VERIFICA SERVIZI CONTRATTUALI
Art. 9. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
SEZIONE II
NORME RELATIVE ALLE COPERTURE ASSICURATIVE ACQUISTATE
Art.10. CHE COSA È ASSICURATO
Art. 10.1 RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO (RCA) Art. 10.2 ASSISTENZA STRADALE
Art. 10.2.1 PRESTAZIONI DI ASSISTENZA Art. 10.2.2 GARANZIA ASSISTENZA BASE Art. 10.2.3 GARANZIA ASSISTENZA ESTESA Art. 10.3 INCENDIO E FURTO
Art. 10.4 ATTI VANDALICI ED EVENTI NATURALI Art. 10.5 COLLISIONE
Art. 10.6 CRISTALLI
Art. 10.7 INFORTUNI DEL CONDUCENTE Art. 10.8 TUTELA LEGALE
Art. 10.8.1 FORMULA BASE Art. 10.8.2 FORMULA ESTESA
Art. 11 CHE COSA NON È ASSICURATO
Art. 11.1 RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO – ESCLUSIONI Art. 11.2 ASSISTENZA STRADALE – ESCLUSIONI
Art. 11.3 INCENDIO E FURTO – ESCLUSIONI
Art. 11.4 ATTI VANDALICI ED EVENTI NATURALI – ESCLUSIONI Art. 11.5 COLLISIONE – ESCLUSIONI
Art. 11.6 CRISTALLI – ESCLUSIONI
Art. 11.7 INFORTUNI DEL CONDUCENTE – ESCLUSIONI Art. 11.8 TUTELA LEGALE – ESCLUSIONI
Art. 12 QUALI SONO I LIMITI DELLE COPERTURE
Art. 12.1 Limiti al Dispositivo in abbinamento
Art. 12.2 Limiti e franchigie alla garanzia Assistenza stradale Art. 12.3 Limiti e franchigie alla garanzia Incendio e Furto
Art. 12.4 Limiti e franchigie alla garanzia Atti Vandalici ed Eventi Naturali Art. 12.5 Limiti e franchigie alla garanzia Collisione
Art. 12.6 Limiti e franchigie alla garanzia Cristalli
Art. 12.7 Limiti e franchigie alla garanzia Infortuni del Conducente Art. 12.8 Limiti alla garanzia Tutela Legale
Art. 13 DOVE VALGONO LE COPERTURE
Art. 13.1 Validità territoriale della responsabilità civile Art. 13.2 Validità territoriale dell’assistenza
Art. 14 MODIFICHE AL CONTRATTO
SEZIONE III
NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI SINISTRI
ART.15 DENUNCIA DEL SINISTRO E MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL DANNO
Art. 15.1 TERMINE PER GLI INDENNIZZI Art. 15.2 RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO
Art. 15.2.1 Denuncia di sinistro
Art. 15.2.2 Pagamento del sinistro ed eventuale rimborso Art. 15.3 INFORTUNI DEL CONDUCENTE
Art. 15.3.1 Denuncia di sinistro
Art. 15.3.2 Pagamento del sinistro e diritto all’indennizzo per invalidità permanente in caso di morte per cause indipendenti dall’infortunio
Art. 15.4 TUTELA LEGALE
Art. 15.4.1 Denuncia di sinistro Art. 15.4.2 Gestione del sinistro Art. 15.4.3 Scelta del legale
Art. 15.4.4 Recupero delle somme Art. 15.5 ASSISTENZA STRADALE
Art. 15.5.1 Denuncia di sinistro e modalità per la richiesta di assistenza Art. 15.5.2 Erogazione delle prestazioni
Art. 15.5.3 Rimborso per le prestazioni indebitamente ottenute Art. 15.5.4 Mancato utilizzo delle prestazioni
Art. 15.6 ALTRE GARANZIE: INCENDIO, FURTO, ATTI VANDALICI, EVENTI NATURALI, COLLISIONE
Art. 15.6.1 Denuncia di sinistro
Art. 15.6.2 Obbligo di conservazione delle tracce Art. 15.6.3 LIQUIDAZIONE DEI DANNI
Art. 15.6.4 REGOLA PROPORZIONALE Art. 15.6.5 RELITTI
Art. 15.6.6 UTILIZZO DI UNA CARROZZERIA CONVENZIONATA Art. 15.7 CRISTALLI
Art. 15.7.1 Utilizzo di un centro convenzionato
Art. 15.7.2 CRISTALLI – utilizzo di un centro non convenzionato
SEZIONE I
NORME RELATIVE AL PERFEZIONAMENTO E ALLA DURATA DELLA POLIZZA
1. CHE TIPO DI ASSICURAZIONE È VIAGGIACONME ViaggiaConMe è un prodotto multi garanzia destinato alle autovetture ad uso privato.
Il Contraente della Polizza può acquistare le seguenti co- perture assicurative:
• Responsabilità Civile obbligatoria
oltre alle seguenti garanzie opzionali:
• Assistenza stradale
• Incendio
• Furto
• Atti vandalici ed eventi naturali
• Collisione
• Cristalli
• Infortuni del conducente
• Tutela legale
La Polizza prevede l’installazione del dispositivo Viaggia- ConMe Box, che garantisce un servizio di assistenza 24 ore su 24 e il cui utilizzo non comporta alcun costo.
Qualora il Contraente non intenda acquistare la Polizza con le caratteristiche indicate, ha la facoltà di stipulare un’altra copertura assicurativa tramite il sito della Compa- gnia xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.
2. QUANDO COMINCIANO LE COPERTURE E QUAN- DO FINISCONO
2.1 Quanto dura la polizza
La Polizza ha durata annuale e non prevede il tacito rinnovo: il Contraente, quindi, non deve inviare alcuna di- sdetta.
La Compagnia si riserva la possibilità di inviare un preven- tivo (e le indicazioni di pagamento) per l’annualità succes- siva, il cui Premio viene calcolato in base alla tariffa in vi- gore alla data di decorrenza della nuova Polizza sulla base dei dati e delle informazioni precedentemente acquisiti, tenendo conto dell’evoluzione della classe Bonus/Malus. Se il Contraente decide di rinnovare il Contratto, la Com- pagnia, ricevuto il pagamento del nuovo Premio, spedisce al Contraente i documenti contrattuali previsti per la sotto- scrizione della Polizza di rinnovo.
2.2 Quando cominciano e quando finiscono le coper- ture
Le coperture cominciano alle ore 24 o all’ora ora riporta- ta in Polizza del giorno indicato in Polizza quale data di decorrenza, a condizione che sia stato pagato il relativo Premio, altrimenti cominciano alle ore 24 del giorno di pa- gamento del Premio.
Le coperture finiscono alle ore 24 del giorno di scadenza della Polizza. Tuttavia la Compagnia mantiene valide le garanzie presenti sulla Polizza fino alle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla scadenza. Tale ulteriore copertura di 15 giorni, non ha effetto o non è efficace se è stato stipu- lato un nuovo contratto a copertura del medesimo rischio. Almeno 30 giorni prima della scadenza, la Compagnia
mette a disposizione dell’avente diritto l’Attestazione di Ri- schio, secondo quanto previsto al successivo Articolo 10.1
2.3 Quando si sospendono le coperture
Nel corso dell’anno assicurativo il Contraente può chie- dere la sospensione del contratto fino ad un massimo di tre volte, ciascuna per un periodo minimo di 14 giorni. La prima sospensione è gratuita, le altre due comportano il pagamento di 10 euro a titolo di rimborso delle spese am- ministrative.
Per ottenere la sospensione il Contraente deve:
• Inviare alla Compagnia apposita comunicazione tramite raccomandata A.R. allegando gli originali del Certificato e della Carta Verde e l’eventuale copia del bonifico (per le sospensioni successive alla prima)
• Effettuare, solo per le sospensioni successive alla prima, un bonifico di 10 euro a favore di Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxx- cura S.p.A. IBAN IT 74 M 03069 01000 100000047314, riportando la causale “Sospensione pol. n.” e indicando il numero della Polizza da sospendere. La sospensione del Contratto decorre dalle ore 24 della data del timbro postale di invio dei documenti ed è confermata dalla Compagnia al Contraente per iscritto.
Entro un anno dalla sospensione, il Contraente può chie- dere la riattivazione della Polizza sullo stesso Xxxxxxx o su un altro Veicolo dello stesso Proprietario. La scadenza della Polizza riattivata è prorogata per un periodo pari alla durata della sospensione; il Premio è calcolato in base alla tariffa in vigore al momento dell’ultima sospensione con la stessa classe di merito presente sul Contratto sospeso. Il Contraente riceve la nuova Polizza, con relativo Certificato e Carta Verde, dopo il pagamento dell’eventua- le conguaglio (se a lui favorevole, la Compagnia provvede al rimborso dell’eccedenza rispetto al Premio dovuto).
Dopo un anno dalla sospensione non è più possibile riattiva- re il Contratto: in questo caso il Premio totale pagato e non goduto è restituito al Contraente, diminuito delle imposte. La sospensione non è ammessa in caso di Polizza con vincolo, se l’ente vincolatario non dà la sua autorizzazione. ViaggiaConMe Box per tutta la durata della sospensione del Contratto il dispositivo sarà attivo solo per quanto ri- guarda il servizio di raccolta dati e fino alla disinstallazione del dispositivo stesso; gli altri servizi sono invece sospesi e torneranno disponibili, al momento della riattivazione della Polizza.
Nel caso di riattivazione del Contratto su altro Veicolo il Contraente ha l’obbligo di far disinstallare il dispositivo dal precedente Veicolo e di farlo installare sul nuovo Vei- colo. La disinstallazione e reinstallazione sono a carico del Provider telematico senza alcuna spesa per il Contraente. In caso di mancata disinstallazione e mancata restituzio- ne della ViaggiaConMe Box, verranno applicate penali e franchigie come descritte al paragrafo 5.b.
3. QUANDO E COME È POSSIBILE PAGARE
3.1. Modalità di stipula del contratto
Il presente Contratto può essere stipulato a distanza tra- mite internet o Servizio Clienti della Compagnia.
3.2 I passi necessari per l’acquisto
i ACQUISTO TRAMITE INTERNET O SERVIZIO CLIENTI
Le persone interessate possono ottenere un preventivo e acquistare la Polizza:
• Chiamando il Servizo Clienti della Compagnia al 800.124.124
• Accedendo al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx In caso di utilizzo del Contact Center il Contraente ha di- ritto di essere messo in contatto con il Responsabile del coordinamento e del controllo dell’attività di vendita dei contratti a distanza da parte del Contact Center.
L’Attestato di Rischio viene acquisito direttamente dalla Compagnia in via telematica tramite l’apposita Banca Dati. Se il Contraente rileva inesattezze e/o omissioni sulla Polizza deve segnalarle immediatamente, e comunque non oltre 15 giorni dalla data di pagamento del Premio, a Intesa Sanpaolo Assicura, chiamando il Servizio Clienti al numero 800.124.124. In tal caso, la Compagnia emette ed invia al Contraente una nuova Polizza. Entro 15 giorni dal ricevimento, il Contraente deve sottoscrivere una copia della nuova Polizza, restituire alla Compagnia gli originali di entrambe le Polizze e pagare l’eventuale differenza di Premio oppure comunicare con Rac- comandata A.R. il proprio recesso dal Contratto restituendo
alla Compagnia gli originali di entrambe le Polizze, del Certifi-
3.3 Pagamento ed emissione della polizza
Una volta verificata la correttezza dei dati della documen- tazione ricevuta e l’avvenuto pagamento del Premio, la Compagnia emette la Polizza e la invia al Contraente con il Certificato e la Carta Verde.
a. Pagamento della Polizza richiesta tramite internet o tramite Servizio Clienti della Compagnia
Il Contraente può scegliere di pagare il Premio tramite carta di credito oppure tramite bonifico o con bollettino postale, seguendo le modalità indicate dalla Compa- gnia nella lettera accompagnatoria del preventivo.
b. Effetto delle garanzie
Le garanzie hanno effetto dalle ore 24 (o dall’ora ripor- tata in Polizza) del giorno indicato in Polizza quale data di decorrenza, a condizione che sia stato pagato il re- lativo Premio, altrimenti sono operanti dalle ore 24 del giorno di pagamento del Premio.
cato di Assicurazione, del Contrassegno e della Carta Verde. Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di reces- so la Compagnia restituisce il Premio al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale. Se il Premio della nuova Polizza è inferiore a quello pagato dal Contra- ente, la Compagnia provvede a restituire la differenza entro 15 giorni dalla restituzione dell’originale della nuova Polizza.”
4. QUANDO E COME È POSSIBILE DISDIRE LA PO- LIZZA
4.1 Quando e come è possibile cambiare idea sull’acqui- sto della Polizza (Recesso dal contratto)
In caso di vendita a distanza tramite Home Banking o tra- mite Offerta a Distanza dalla Filiale o dalla Filiale On Line, il Contraente può recedere dal Contratto entro 14 giorni dalla decorrenza della Polizza.
Per esercitare il diritto di recesso il Contraente deve, entro
• Inviare alla Compagnia la comunicazione scritta di re- cesso tramite raccomandata A.R. restituendo gli origi- nali di tutti i documenti ricevuti, in particolare Certificato e Carta Verde
• In caso di Polizza con vincolo, allegare la dichiarazione
della Società vincolataria che autorizza il recesso.
il suddetto termine:
3.4 Conclusione del contratto
Il Contratto si intende concluso con la restituzione alla Compagnia della Polizza debitamente firmata. In ogni caso, il Contratto acquista efficacia con il pagamento del Premio. La conclusione del Contratto è subordinata alla verifica da parte della Compagnia della correttezza dei dati
risultanti dall’Attestazione di Xxxxxxx e dell’identità del Con- traente e del Proprietario del Veicolo, se persona diversa dal Contraente. Qualora la verifica abbia esito positivo, la Compagnia invia al Contraente la Polizza, il Certificato, il Contrassegno e la Carta Verde. Qualora, invece, il Con- traente non abbia inviato o consegnato tutti i documenti necessari per la conclusione del Contratto, la Compagnia non procederà all’emissione della Polizza.
Se non rileva errori e/o omissioni il Contraente deve inviare alla Compagnia:
• Entro 15 giorni dalla data del pagamento del Premio: la documentazione eventualmente richiesta a mezzo posta.
Qualora dalla verifica dei documenti da parte della Compa- gnia risultassero informazioni difformi da quelle risultanti dal Contratto, la Compagnia riemette un nuovo preventivo con l’indicazione del Premio corretto. Il Contraente può accetta- re o non accettare tale nuovo preventivo. Se il Contraente accetta il nuovo preventivo deve provvedere al pagamento dell’eventuale integrazione del Premio entro 15 giorni dalla data della richiesta; in alternativa, può comunicare con rac- comandata A.R. il proprio recesso dal Contratto. Ricevuta la documentazione dalla Compagnia, il Contraente deve veri- ficare l’esattezza e la completezza dei dati riportati.
Ricevuti i suddetti documenti (per il termine dei 14 giorni fa
fede la data del timbro postale di invio), la Compagnia resti- tuisce al Contraente il Premio pagato e non goduto diminuito delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale
4.2 Quando è possibile disdire la Polizza (Risoluzione del contratto)
4.2.1 in caso di trasferimento della proprietà del vei- colo - distruzione, demolizione, radiazione o espor- tazione definitiva all’estero del veicolo
In caso di trasferimento della proprietà del Veicolo a segui- to di vendita o conto vendita oppure nei casi di distruzio- ne, demolizione, radiazione o esportazione definitiva del Veicolo all’estero, il Contraente dopo aver fornito tutta la documentazione necessaria alla Compagnia può scegliere una delle seguenti soluzioni:
a. SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO SU UN ALTRO VEICOLO
Il Contratto può essere trasferito su un altro Veicolo inte- stato allo stesso Proprietario o al coniuge o alla persona unita civilmente o al convivente di fatto.
Il Contraente deve dichiarare per iscritto alla Compagnia
che il precedente Veicolo è stato venduto, dato in conto ven-
dita, distrutto, demolito, radiato o esportato definitivamente all’estero. Il Contraente deve:
• restituire alla Compagnia il Certificato e la Carta Verde
della Polizza oggetto della richiesta
• inviare gli eventuali ulteriori documenti indicati dalla
Compagnia dai quali risulti che il Veicolo è stato:
- venduto o dato in conto vendita,
- distrutto o demolito
- radiato o esportato definitivamente all’estero.
La sostituzione della Polizza comporta il mantenimento della classe di merito Bonus/Malus e la regolazione del Premio calcolato sulla base delle caratteristiche del veicolo da assicurare, della tariffa in vigore sul contratto sostituito e delle ulteriori garanzie eventualmente inserite nel nuovo Contratto. Il Contraente è tenuto a versare l’eventuale con- guaglio del Premio; se a lui favorevole, la Compagnia prov- vede al rimborso della somma eccedente il Premio dovuto. Dopo il pagamento, la Compagnia invia la nuova Polizza con Certificato e Carta Verde.
ViaggiaConMe Box: il Contraente ha l’obbligo di far di- sinstallare il dispositivo dal vecchio Veicolo ad ecce- zione del caso in cui il dispositivo sia andato distrutto a seguito di incendio o incidente da circolazione o sia stato oggetto di furto. In caso di mancata disinstallazione e mancata restituzione della ViaggiaConMe Box verranno applicate penali e franchigie come descritte al paragrafo 5.b. La disinstallazione e la successiva installazione su un al- tro Veicolo assicurato con la Compagnia sono a carico del Provider telematico, senza alcuna spesa per il Contraente.
b. CESSIONE DEL CONTRATTO
In caso di trasferimento della proprietà del Veicolo, il Con- traente può cedere il Contratto all’acquirente del Veicolo (di seguito anche “cessionario”), dandone immediata comuni- cazione alla Compagnia, che prenderà atto della cessione del Contratto ed emetterà la relativa appendice. Il Contrat- to ceduto si estingue alla sua naturale scadenza; dopo tale data, per assicurare lo stesso Xxxxxxx il cessionario dovrà stipulare un nuovo Contratto. La cessione all’acquirente avrà efficacia dal momento in cui la Compagnia riceve la relativa documentazione.
Qualora il nuovo Proprietario decida di mantenere il dispo-
sitivo sul Veicolo, dovrà sottoscrivere un nuovo contratto di abbonamento ai Servizi della ViaggiaConMe Box.
In caso contrario, il Contraente che ha ceduto il Contratto è obbligato a far disinstallare la ViaggiaConMe Box. Il co- sto della disinstallazione è a carico del Provider telematico, senza alcuna spesa per il Contraente. La mancata disin- stal-lazione e la mancata restituzione della ViaggiaConMe Box, comporta l’applicazione della penale a carico del ce- dente il Contratto (prevista dall’Articolo 6 delle Condizioni Generali di abbonamento ai Servizi della ViaggiaConMe Box). Il nuovo Proprietario che non mantiene installato il dispositivo sarà soggetto alla penale di 100 euro ed alla Franchigia di 500 euro in caso di Sinistro, come previsto all’art. 5
ViaggiaConMe Box: il Contraente che cede il Contratto deve informare il nuovo Proprietario del Veicolo della pre- senza del dispositivo.
c. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Nel caso in cui non abbia ceduto il Contratto o non abbia scelto di trasferirlo su altro Veicolo, il Contraente può richie- dere la risoluzione del Contratto inviando alla Compagnia:
1. La richiesta scritta di risoluzione, da inviarsi tramite raccomandata A.R. insieme agli originali del Certificato e alla Carta Verde
2. gli eventuali ulteriori documenti richiesti dalla Compa- gnia, dai quali risulti che:
- il Veicolo è stato venduto o dato in conto vendita
- distrutto o demolito
- radiato o esportato definitivamente all’estero.
3. L’autorizzazione della Società Vincolataria, in caso di vincolo a favore di un terzo.
Il Contratto è risolto con effetto dalla data di vendita, demo- lizione, radiazione o esportazione definitiva all’estero. Per ogni giorno di garanzia residua la Compagnia restituisce al Contraente il Premio relativo alla garanzia di Respon- sabilità Civile Auto pagato e non goduto, diminuito delle imposte e del Contributo al Servizio Sanitario Nazionale. Per le garanzie CVT la Compagnia rimborsa la parte di Premio relativa al periodo per il quale il rischio è cessato, cioè il periodo che intercorre tra la data di risoluzione del Contratto e la data di scadenza della Polizza.
ViaggiaConMe Box: in questo caso il Contraente ha l’ob-
bligo di far disinstallare il dispositivo dal Veicolo, ad ecce- zione del caso in cui il dispositivo sia andato distrutto a seguito di incendio o incidente da circolazione o sia stato oggetto di furto. Il costo della disinstallazione è a carico del Provider telematico, senza alcuna spesa per il Contraente. In caso di mancata disinstallazione e mancata restituzione della ViaggiaConMe Box, verrà applicata la penale (pari a 50 euro) come previsto al paragrafo 5.b
4.2.2 in caso di furto, rapina, appropriazione indebita In caso di furto, rapina, appropriazione indebita del Veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Compa- gnia, restituendo il Certificato e la Carta Verde della Polizza oggetto della richiesta e ad inviare copia della denuncia pre- sentata all’Autorità e gli eventuali ulteriori documenti indicati dalla Compagnia dai quali risulti che il Veicolo è stato rubato con le modalità indicate nel successivo Articolo 15.13.
Il Contratto si risolve dal giorno successivo alla denuncia presentata alle Autorità di Pubblica Sicurezza, fatta salva la possibilità per il Contraente di sostituire il Contratto su un altro veicolo, come disciplinato nel precedente Articolo
4.2 lett. a) oppure di sospendere il contratto come previsto al precedente Articolo 2.3 ).
In caso di risoluzione del Contratto, la Compagnia rimbor- sa al Contraente il Premio di Responsabilità Civile pagato e non goduto, diminuito delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.
Per le garanzie CVT presenti in Polizza, la Compagnia procede al rimborso della parte di Premio corrisposto per il periodo per il quale il rischio è cessato, cioè il periodo che intercorre tra la data di risoluzione del Contratto e la sca- denza dello stesso. Nel caso in cui il furto del Veicolo av- venga durante la sospensione del Contratto, la Compagnia rimborsa il Premio di Responsabilità Civile Auto corrisposto e non usufruito dalla data della sospensione, al netto delle imposte e del Contributo al Servizio Sanitario Nazionale.
La classe di merito presente sulla Polizza del Veicolo rubato
resta valida anche su un eventuale nuovo Veicolo acquista- to dallo stesso Proprietario, come indicato nell’Articolo 10.1.
5. QUALI OBBLIGHI CI SONO
- Dichiarazioni esatte
Il Contraente è tenuto a controllare l’esattezza dei dati for- niti in fase di preventivazione per il calcolo del Premio e a segnalare eventuali inesattezze alla Compagnia, che ap- porta così le opportune modifiche alla Polizza.
Inoltre, successivamente alla conclusione del Contratto, il Contraente e, se diverso, il Proprietario del Veicolo, sono tenuti a comunicare immediatamente alla Compagnia qualsiasi cambiamento nei dati forniti, in base all’Articolo 1898 del Codice Civile.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze rese al momento della stipulazione del Contratto riguardanti dati che influi- scono sulla valutazione del rischio (ad esempio alimenta- zione del Veicolo, età e luogo di residenza del proprietario/ locatario del Veicolo) o la mancata comunicazione di loro eventuali variazioni, possono comportare:
• Per tutte le garanzie la perdita totale o parziale all’in- dennizzo, o la cessazione dell’assicurazione, secondo gli Articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
• Per la garanzia di Responsabilità Civile Auto anche l’e- sercizio da parte della Compagnia del diritto di Rivalsa totale o parziale, secondo quanto previsto dall’Articolo
144 del Codice delle Assicurazioni.
- Installazione ViaggiaConMe box
Il Contratto prevede l’obbligo di installare, entro 15 giorni
lavorativi dalla decorrenza della Polizza, il dispositivo ViaggiaConMe Box concesso in comodato d’uso gratuito. Il Contraente deve scegliere l’installatore convenzionato al momento della stipula del Contratto.
• L’installazione, effettuata presso un Centro convenzio- nato, è gratuita.
Il Contraente è tenuto a indicare il proprio numero di cellu- lare al momento della sottoscrizione del contratto di abbo- namento ai servizi della ViaggiaConMe Box e a comuni- care qualsiasi successivo cambiamento.
Penale e franchigia per mancata installazione
In caso di:
• Omessa installazione del dispositivo da parte del Con- traente o del Proprietario entro il predetto termine di 15 giorni lavorativi che si protragga per oltre 60 giorni
• Disinstallazione del dispositivo dal Veicolo senza giusti- ficato motivo (esclusi i casi previsti ai successivi Artico- li) che si protragga per oltre 60 giorni
• Inoperatività del dispositivo, che si protragga per oltre 30 giorni, per dolo o colpa grave del Contraente, del Proprietario o delle persone incaricate della guida, ripa- razione o custodia del Veicolo
la Compagnia addebiterà al Contraente una penale di 100
euro al termine del periodo di osservazione sul conto cor- rente indicato dal Contraente al momento della sottoscri- zione del Contratto.
Inoltre, ferma restando l’applicazione della penale, in caso di:
• Mancata installazione del dispositivo da parte del Con- traente o del Proprietario entro il predetto termine di 15 giorni lavorativi
• Disinstallazione del dispositivo dal Veicolo senza giusti-
ficato motivo (esclusi i casi previsti ai precedenti Arti- coli 4.2.1e 4.2.2 )
• Inoperatività del dispositivo per dolo o colpa grave del Contraente, del Proprietario o delle persone incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo indicato in Polizza.
qualora si verifichi un Sinistro RCA con responsabilità (Principale o Paritaria dell’Assicurato) o un Sinistro rien- trante nelle garanzie Furto o Collisione - se presenti in Polizza - la Compagnia applicherà per ogni evento una Franchigia di 500 euro. In caso di più sinistri riconducibili ad uno stesso evento, si applica una sola Franchigia. La Franchigia per la mancata installazione del dispositivo si aggiunge, in ogni caso, alle eventuali altre franchigie già previste dal Contratto.
- Disinstallazione ViaggiaConMe box
Nel caso di riattivazione del Contratto su altro Veicolo il Contraente ha l’obbligo di far disinstallare il dispositivo dal precedente Veicolo e di farlo installare sul nuovo Veicolo.. La disinstallazione e reinstallazione sono a carico del Pro- vider telematico senza alcuna spesa per il Contraente.
il Contraente ha l’obbligo di far disinstallare il dispositivo dal vecchio Veicolo ad eccezione del caso in cui il disposi- tivo sia andato distrutto a seguito di incendio o incidente da circolazione o sia stato oggetto di furto.
- Restituzione della ViaggiaConMe box
Alla cessazione del rapporto assicurativo occorre restituire la ViaggiaConMe Box. In caso di mancata disinstallazione e restituzione verrà applicata una penale.
6. QUAL È IL FORO COMPETENTE E QUALI SONO I SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE RELATIVE ALLA POLIZZA
È possibile interessare l’Autorità Giudiziaria per ogni con- troversia relativa alla Polizza, ma tutte le controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli devono essere preliminarmente sottoposte a un tentativo di Negoziazione assistita (così come introdotto dal D.L. 132/2014, convertito nella L. 162/2014, e succes- sive modifiche), in quanto condizione necessaria per acce- dere all’eventuale giudizio successivo.
Qualora non sia già stato attivato il tentativo di Negoziazio- ne assistita è altresì possibile attivare la procedura di Con- ciliazione paritetica per le controversie inerenti la gestione di sinistri relativi alla garanzia di responsabilità civile, la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a 15.000 euro, e che rispettino determinate condizioni. Per tale procedura si rimanda alle informazioni previste sul sito www.intesasan- xxxxxxxxxxxxx.xxx
La procedura di conciliazione paritetica è totalmente gratu- ita per il consumatore, salvo l’eventuale costo di iscrizione all’associazione dei consumatori prescelta. Per accedere alla procedura l’interessato potrà scegliere se:
fare richiesta presso gli sportelli delle associazioni dei con- sumatori aderenti o inviare la richiesta di conciliazione a una delle associazioni dei consumatori aderenti attraverso xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Le controversie diverse dal risarcimento del danno da circolazione di veicoli, relative al presente contratto, de- vono essere preliminarmente sottoposte a un tentativo di
Mediazione secondo gli obblighi previsti dal D.Lgs. del 4 marzo 2010 n. 28 e successive modifiche, da effettuare in- nanzi l’Organo di Mediazione istituito presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato del luogo di residenza o di domicilio principale dell’Assicurato. Le richieste di Nego- ziazione assistita e di Mediazione possono essere inviate a Intesa Sanpaolo Assicura
Ufficio Sinistri
Xxxxx Xxxxxxx, 00/0000000 Xxxxxx oppure all’indirizzo e-mail xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx
ovvero al numero di fax +39 011.093.10.62
Il foro competente è l’organo giudiziario al quale rivolgersi se si intende proseguire nella causa civile
Qualora i sistemi alternativi di risoluzione delle controver- sie non abbiano avuto successo, il foro competente esclu- sivo per le controversie relative al presente contratto è quello del luogo di residenza o di domicilio principale del Contraente o dei soggetti che intendano far valere diritti derivanti dal contratto.
6.1 Risoluzione delle controversie sulla determinazio- ne dell’invalidità permanente per la garanzia Infortuni del Conducente
In caso di disaccordo tra le parti sul grado d’invalidità permanente spettante all’Assicurato, la determinazione del punteggio può essere demandata dalla Compagnia e dall’Assicurato a due diversi medici, nominati uno per parte. Nel caso in cui i due medici non raggiungessero un accordo, le controversie di natura medica sul grado di inva- lidità permanente potranno essere demandate per iscritto a un Collegio di tre medici, nominati uno dall’Assicurato, uno dalla Compagnia e il terzo di comune accordo o, in caso di disaccordo, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici, avente giurisdizione nel luogo in cui dovrà riunirsi il Colle- gio medico.
Il Collegio medico dovrà risiedere nella sede dell’Istituto di Medicina Legale del comune più vicino al luogo di residen- za dell’Assicurato.
Ciascuna parte sosterrà le proprie spese e pagherà il me- dico da essa designato, contribuendo per metà alle spese e alle competenze del terzo medico.
Qualora ne riscontri l’opportunità, il Collegio medico avrà la facoltà di rinviare l’accertamento definitivo dell’invalidi- tà permanente a data da definirsi. In tal caso il Collegio può stabilire un anticipo sull’indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per entrambe le parti.
7. AREA RISERVATA DI INTESA SANPAOLO ASSICURA La Compagnia mette a disposizione sul sito internet www. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx un’apposita Area Riservata ai Contraenti.
L’accesso a tale Area Riservata è gratuito ed è con- sentito previa autenticazione tramite le credenziali rila- sciate direttamente dalla Compagnia, su richiesta del Cliente, che garantiscono un adeguato livello di riserva- tezza e sicurezza durante la consultazione.
L’utilizzo di tale Area Riservata è disciplinato dalle “Condizioni di Servizio dell’Area Riservata di Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.”, che dovranno essere ac- cettate all’atto del primo accesso.
All’interno di tale Area Riservata sarà possibile consulta- re le coperture assicurative in essere, la documentazione precontrattuale e contrattuale della Polizza, lo stato dei pa- gamenti dei premi e le relative scadenze, oltre a ogni altra eventuale informazione utile ai fini di una migliore com- prensione della propria posizione assicurativa.
8. VERIFICA SERVIZI CONTRATTUALI
La Compagnia, nell’ambito dei servizi offerti, potrà sotto- porre al Cliente questionari volti a verificare la correttezza dell’erogazione dei servizi contrattualmente previsti.
9. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non sia qui diversamente regolato, valgo- no le norme della legge italiana.
SEZIONE II
NORME RELATIVE ALLE COPERTURE ASSICURATIVE ACQUISTATE
10. CHE COSA È ASSICURATO
10.1 RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO (RCA) Garanzia base:
La Compagnia assicura i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l’assicurazione, impegnandosi a corrispondere, fino ai Massimali indicati in Polizza, le som- me che, per capitale, interessi e spese, siano dovute quale risarcimento per i danni involontariamente causati a Terzi derivanti dalla circolazione delle autovetture.
Sono compresi i danni provocati a terzi dall’incendio non doloso del veicolo quando lo stesso si trova in circolazio- ne nelle aree pubbliche o a queste equiparate
Forma tariffaria bonus/malus
La formula tariffaria Bonus/ Malus, prevede riduzioni o maggiorazioni di Premio rispettivamente in assenza o pre-
senza di Sinistri nel Periodo di Osservazione come definito nei punti successivi )
La tariffa Bonus/Malus prevede 30 classi, ciascuna corri- spondente a livelli di Premio crescenti, dalla classe Super- Bonus 6 alla classe Malus 6 (per il dettaglio si rimanda alla Tabella 1 allegata).
Alla prima sottoscrizione con la Compagnia, la classe Bo- nus/ Malus Intesa Sanpaolo Assicura assegnata alla Poliz- za è determinata in base:
• Alla Situazione Assicurativa del Veicolo al momento della sottoscrizione della Polizza (i diversi Casi possibili sono riportati nelle tabelle 2a, 2b, 3 e 4)
• Alla classe CU (Classe di merito Universale) di Asse- gnazione riportata nell’Attestazione di Rischio della precedente Polizza, se presente
• Alle regole previste dalla tabella 5 di Conversione tra la
classe CU e la classe Intesa Sanpaolo Assicura o dalla Tabella 6 di Assegnazione della classe CU.
Il Veicolo già assicurato presso un’altra compagnia con classe di provenienza e di assegnazione CU pari a 1 (come risultante dalla relativa Attestazione di Rischio) viene asse- gnato alla classe Bonus/Malus Intesa Sanpaolo Assicura di Super-bonus come indicato nella tabella 5, secondo le annualità di permanenza nella classe CU 1.
Tabella di conversione
La tabella 5 allegata riporta per ogni classe CU sull’Atte- stazione di Rischio consegnata alla Compagnia la relativa classe Bonus/Malus Intesa Sanpaolo Assicura di Assegna- zione; l’applicazione della tabella deve essere effettuata in base alle regole descritte in precedenza, che disciplinano le diverse situazioni assicurative.
Tabella di assegnazione
La tabella 6 in allegato consente di individuare la classe CU di assegnazione in base ai sinistri accaduti negli ultimi 6 anni durante i quali vi sia stata regolare copertura assicu- rativa per la garanzia di Responsabilità Civile Auto.
A tale fine si considerano:
• Le annualità senza sinistri negli ultimi 6 anni (ovvero le annualità assicurative complete, escludendo quindi quella in corso)
• I sinistri pagati con Responsabilità Principale o Pa- ritaria, sempre negli ultimi 6 anni.
Al numero di anni senza sinistri e al numero dei sinistri corri- sponde una classe CU: per calcolarla si aggiungono alla CU corrispondente al numero di anni senza sinistri, 2 classi per ogni Sinistro avvenuto.
Conservazione della classe di merito maturata
In caso di:
• furto di cui sia esibita denuncia,
• vendita o consegna in conto vendita,
• distruzione,
• demolizione,
• esportazione definitiva e
• cessazione della circolazione del Veicolo assicurato
il Contratto, su richiesta del Contraente, resta valido per un altro nuovo Veicolo acquistato dallo stesso Proprietario, conservando così anche la classe di merito maturata (o il Locatario nel caso in cui il veicolo sia acquisito in leasing, nel caso di contratto di leasing).
Nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo tra le persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto oppure in caso di passaggio di proprietà del Veicolo da una pluralità di soggetti a uno soltanto di essi, all’acquirente è attribuita la classe CU già maturata sul veicolo trasferito. Anche nel caso di successione, la classe CU presente sul veicolo acquisito a titolo ereditario viene attribuita agli eredi conviventi con il defunto al momento della morte.
In caso di furto del Veicolo assicurato, il Contraente, sem- pre che il Proprietario rimanga invariato, può stipulare un nuovo Contratto per assicurare un altro veicolo, bene- ficiando della classe di merito di Bonus/Malus maturata. Qualora il veicolo oggetto di furto venga successivamente ritrovato, allo stesso viene attribuita la classe CU prece- dente alla perdita di possesso.
Nel caso di veicolo intestato a soggetto portatore di handicap, la classe di CU maturata sul veicolo è riconosciuta, per i nuo-
vi veicoli acquistati, anche a coloro che hanno abitualmente condotto il veicolo stesso, purché le generalità degli stessi sia- no state registrate sulla carta di circolazione ai sensi di legge. In caso di veicolo già assicurato all’estero, il contraente con- segna una dichiarazione rilasciata dall’assicuratore estero che consenta l’individuazione della classe CU da applicare al contratto, sulla base della sinistrosità pregressa.
In caso di acquisto di ulteriore veicolo già assicurato da parte del Proprietario (o di un suo famigliare stabilmente convivente), il nuovo Contratto, secondo quanto previsto dall’Articolo 134, comma 4-bis, del Codice delle Assicura- zioni è assegnato alla stessa classe di merito maturata sul Veicolo già assicurato e risultante dall’Attestazione di Ri- schio, a condizione che:
• Il Proprietario sia una persona fisica veicoli appartenga- no alla stessa tipologia (per esempio autovettura).
Rinnovo del contratto – evoluzione della classe – rimborso del sinistro
Classe Bonus/Malus Intesa Sanpaolo Assicura
In occasione del rinnovo, la classe di provenienza Bonus/ Malus Intesa Sanpaolo Assicura presente sul Contratto in scadenza viene aggiornata (classe di assegnazione) se- condo le regole evolutive che tengono conto del verificarsi o meno, durante il Periodo di Osservazione:
• Di sinistri pagati con Responsabilità Principale
• Di sinistri pagati anche parzialmente con Responsabi- lità Paritaria la cui somma delle percentuali di respon- sabilità sia pari o superiore al 51%, prendendo come riferimento gli incidenti accaduti negli ultimi 6 anni. Ai fini dell’evoluzione in Malus questi sinistri con Respon- sabilità Paritaria “cumulata” sono considerati come un unico Sinistro e, una volta raggiunta la soglia del 51% di responsabilità che determina lo scatto del Malus, ven- gono azzerati.
Classe CU
Di seguito le regole previste per la classe CU di assegna- zione riportata nell’Attestazione di Xxxxxxx:
• Nessun Sinistro: miglioramento di una classe, fino al raggiungimento della 1a classe
• Un Sinistro che determina l’attestazione del Malus: peg- gioramento di 2 classi, fino al limite della 18a classe
• Due o più sinistri che determinano l’attestazione del Malus: peggioramento di altre 3 classi per ogni Sini- stro dopo il primo. In caso di evoluzione della classe di merito in bonus per assenza di sinistri (e negli altri casi previsti), al premio di tariffa RCA sarà applicata una di- minuzione in percentuale. La misura della percentuale di riduzione, quantificata in rapporto alla classe di ap- partenenza, è indicata nella Tabella M allegata alle pre- senti Condizioni di Assicurazione.
Rimborso del Sinistro
Per evitare o ridurre il peggioramento della classe di meri- to, alla scadenza del Contratto al quale è stato attribuito il Xxxxx e comunque entro nove mesi successivi il Contra- ente può scegliere di rimborsare gli importi liquidati a titolo definitivo per tutti o parte dei sinistri pagati dalla Compa- gnia nell’ultimo Periodo di Osservazione prima della sca- denza del Contratto.
Nel caso in cui il sinistro venga pagato dopo il periodo di
osservazione o dopo la scadenza del contratto (sinistro tardivo) e nel frattempo il Contraente ha cambiato Com- pagnia, potrà ottenere informazioni utili sulla compagnia che aveva gestito il sinistro, ai fini del riscatto e l’accesso agli atti, direttamente presso la Compagnia che assicura il veicolo a quel momento. Per i Sinistri liquidati nell’ambito della procedura di Risarcimento Diretto, la richiesta di in- formazione e successivamente di eventuale rimborso deve essere inoltrata a CONSAP; per gli altri Sinistri direttamen- te alla Compagnia.
Il rimborso è possibile anche in caso di disdetta del Contrat- to: in tal caso è aggiornata anche l’Attestazione di Rischio.
Periodo di osservazione
Il Periodo di Osservazione - necessario alla Compagnia per determinare l’evoluzione della classe di merito in base all’annotazione sull’Attestazione di Rischio dei Sinistri pro- vocati dal Veicolo assicurato - prevede
• Periodo iniziale (prima sottoscrizione): dal giorno di decorrenza della Polizza fino a 2 mesi prima della sca- denza annuale dell’assicurazione
• Periodi successivi: partono dalla fine del precedente
Periodo di Osservazione e durano 12 mesi.
La sostituzione del Contratto a seguito di Veicolo venduto, dato in conto vendita (comprovato mediante documenta- zione rilasciata da imprenditore regolarmente abilitato), demolito, radiato o esportato definitivamente all’estero, non interrompe il Periodo di Osservazione purché:
1. Il nuovo Veicolo sia acquistato dallo stesso Proprietario
2. Il nuovo Veicolo appartenga alla stessa tipologia (ad esempio autovettura).
Attestazione di rischio
La Compagnia consegna l’Attestazione di Rischio per via telematica 30 giorni prima di ciascuna scadenza contrat- tuale, mettendo a disposizione tale documento, secondo le norme in vigore, nell’area riservata del sito internet www. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx attraverso cui il Contraente ha accesso alla propria posizione assicurativa. L’Attesta- zione di rischio viene messa a disposizione del Contraente che sia titolare del Contratto “Servizi via internet e/o via telefono” anche attraverso l’home banking.
L’attestazione dello Stato di Rischio è acquisibile dal Con- traente su supporto durevole. Il Contraente, inoltre, può richiedere la stampa in Filiale.
Il documento cartaceo non potrà essere utilizzato in sede di stipula di un nuovo contratto.
Nei casi in cui il Contraente sia persona diversa dall’avente diritto (quali il Proprietario o l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio o il locatario in caso di locazione finanziaria), la Compagnia per i contratti aventi scadenza dal 1° dicembre 2015 provvede alla consegna dell’Attesta- zione di rischio in apposita area riservata del sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx
L’attestato viene alimentato dinamicamente. La compa- gnia potrà aggiornare il cosiddetto pagellino della sinistro- sità pregressa includendo tutti quei sinistri che vengono pagati anche parzialmente dopo il termine del periodo di osservazione, i sinistri cosiddetti “tardivi”, anche qualora il contraente cambi compagnia.
Sull’Attestazione di Rischio vengono indicate anche le in- formazioni su:
• La classe di merito Intesa Sanpaolo Assicura di prove-
nienza e quella evoluta di assegnazione del Contratto
per l’annualità successiva
• La classe di merito CU di provenienza e quella evoluta di assegnazione del Contratto per l’annualità successi- va determinata secondo le regole della classe CU
• I sinistri pagati con Responsabilità Principale e con Re- sponsabilità Paritaria nel Periodo di Osservazione, con l’indicazione della percentuale di responsabilità, con l’indicazione della tipologia del danno liquidato (a cose, a persone, misto cioè sia a cose sia a persone).
• I sinistri tardivi accaduti fuori dal periodo di osservazione
L’Attestazione di Xxxxxxx non è rilasciata nei seguenti casi:
• Sospensione della Polizza, quando il Periodo di Osser- vazione non risulti concluso
• Polizze di durata inferiore ad un anno
• Polizze di durata inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di Premio
• Polizze annullate o risolte anticipatamente rispetto alla scadenza annuale per furto o vendita, se il Periodo di Osservazione non è concluso
• Cessione del Contratto per cambio di proprietà del Vei- colo Assicurato.
Validità dell’Attestazione
Il periodo di validità dell’attestazione è pari a 5 anni dalla data di scadenza del Contratto per il quale è stata rila- sciata a condizione che il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli Articoli 1892,1893 e 1894 del Codice Civile, che:
• Il Veicolo non ha circolato decorsi 15 giorni successivi alla data di scadenza del Contratto
• In caso di Xxxxxxx sospesa, il Veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla sospensione del Contratto.
In caso di furto, rapina, appropriazione indebita, esporta- zione definitiva all’estero, distruzione, demolizione, trasferi- mento di proprietà e consegna in conto vendita del Veicolo l’Attestazione è valida per un massimo di cinque anni dalla data di scadenza del Contratto per il quale è stata rilascia- ta. Su richiesta del Contraente o di altro avente diritto, se di- verso dal Contraente, la Compagnia entro quindici giorni dalla stessa consegna per via telematica l’Attestato di ri- schio, comprensivo dell’ultima annualità per la quale al mo- mento della richiesta si sia concluso il periodo di osserva- zione. L’attestato così rilasciato non può essere utilizzato in sede di stipula di un nuovo contratto. Nel caso di stipula del Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’Articolo 134, com- ma 4-bis, del Codice delle Assicurazioni presso la stessa o diversa impresa di assicurazione, l’Attestazione di Xxxxxxx dovrà contenerne l’indicazione. Tale indicazione deve esse- re presente anche nelle attestazioni successive alla prima.
Garanzie gratuite sempre comprese con la garanzia RCA:
La Compagnia assicura, gratuitamente e in automatico, anche i seguenti rischi:
• Circolazione in aree private: danni causati involonta- riamente dalla circolazione del Veicolo indicato in Po- lizza in aree private, con l’eccezione delle aree civili e militari riservate al traffico e alla sosta di aeromobili
• Traino rimorchio: danni causati involontariamente da
un rimorchio agganciato al Veicolo indicato in Polizza
• Terzi trasportati: danni causati involontariamente dai trasportati a bordo del Veicolo a Xxxxx non trasportati, in relazione a fatti connessi alla circolazione del Veicolo assicurato
• Figli minori: danni causati involontariamente dai figli minori, se la circolazione del Veicolo è avvenuta senza che il Proprietario - o un altro componente maggioren- ne del nucleo familiare - ne fosse a conoscenza
• Trasporto disabili: danni causati involontariamente ai Terzi trasportati costretti su sedie a rotelle per le opera- zioni di salita e discesa, anche se effettuate con dispo- sitivi meccanici
• Trasporto occasionale di vittime di incidenti: nel caso di trasporto occasionale di vittime d’incidenti stra- dali viene erogata una somma massima di 500 euro per Sinistro a titolo di risarcimento per i danni causati al Veicolo indicato in Polizza
Per questi rischi, non compresi nell’assicurazione obbli- gatoria, la garanzia è prestata nei limiti dei Massimali di Polizza. Questi sono destinati, anzitutto, ai risarcimenti do- vuti per l’assicurazione obbligatoria; l’importo rimanente è destinato al risarcimento dei rischi sopraindicati.
Spese legali e gestione delle vertenze
Fino a quando ne ha interesse, la Compagnia assume a nome dell’Assicurato la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze sulla responsabilità o risarcimento del dan- no nelle quali sia coinvolto, in qualunque sede si discuta- no, designando, se necessario, legali o tecnici.
La Compagnia non riconosce le spese per legali o tecnici non designati dalla Compagnia stessa e non risponde di sanzioni, multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
10.2 ASSISTENZA STRADALE
La Compagnia si obbliga a mettere a disposizione imme- diata dell’Assicurato, alle condizioni che seguono, un aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi degli eventi fortuiti previsti nelle prestazioni descritte nei successivi Articoli. Per l’erogazione delle pre- stazioni di assistenza previste dagli Articoli 10.2.1, 10.2.2 e
10.2.3 e per la gestione e la liquidazione dei relativi sinistri la Compagnia si avvale della Struttura Organizzativa di Europ Assistance Italia S.p.a. – X.xxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx. La Struttura Organizzativa di Europ Assistance è operativa 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno, chiamando:
DALL’ITALIA: numero 800.124.124
DALL’ESTERO: +39 02.30328013
La garanzia opera se:
• Il Veicolo non può essere utilizzato
• Il Veicolo è in grado di proseguire la marcia, ma esiste il rischio di aggravamento dei danni o di pericolo per l’incolumità delle persone a causa di:
- Incidente stradale
- Guasto
- Incendio, fulmine, esplosione e scoppio
- Furto e rapina
- Forature e danni ai pneumatici
- Malore del conducente durante la circolazione del
Veicolo (solo per la prestazione “INVIO DI UN’AMBU- XXXXX” prevista all’Articolo 10.2.2 lettera b)
In tal caso, la Struttura Organizzativa fornisce le Presta- zioni di Assistenza con le modalità e i termini indicati all’Ar- ticolo 10.2.1
SEGRETO PROFESSIONALE (articolo valido per le Pre- stazioni di Assistenza alla persona) L’Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti della Struttura Orga- nizzativa, i medici eventualmente in- vestiti dell’esame del sinistro che lo hanno visitato prima o anche dopo il sinistro.
10.2.1 PRESTAZIONI DI ASSISTENZA
Qualora la ViaggiaConMe Box rilevi un impatto che abbia provocato per una breve frazione di tempo decelerazioni o accelerazioni uguali o superiori a 2,5 g (1g corrisponde a 9,8 m/s), provvede a inviare un segnale alla Sala Ope- rativa che contatta prontamente l’Assicurato per verificare l’eventuale necessità di Assistenza.
Effettuata tale verifica, la Struttura Organizzativa attiverà le necessarie prestazioni sotto descritte, se presenti sul Contratto.
Nel caso in cui il contesto dell’incidente sia compatibile con la possibilità di raccogliere le informazioni sulla sua dinamica (luogo di accadimento, numero dei veicoli coinvolti, eventuali feriti, etc.) verranno fornite all’Assicurato le informazioni uti- li per la compilazione del Modulo CAI e l’indicazione di una carrozzeria convenzionata, prevedendo anche un appunta- mento con il Contact Center per l’apertura del Sinistro.
Qualora il Sinistro non sia stato rilevato dal dispositivo, l’Assicurato potrà richiedere l’assistenza e potrà mettersi direttamente in contatto con la Struttura Organizzativa, tramite attivazione del pulsante di emergenza posizionato sulla ViaggiaConMe Box o tramite telefono.
Qualora non sia ancora stato installato il dispositivo o que- sto non sia funzionante, l’Assicurato potrà comunque met- tersi in contatto con la Struttura Organizzativa chiamando i numeri di telefono indicati all’Articolo 10.2.
La rilevazione dell’impatto da parte della ViaggiaConMe Box viene effettuata sia a quadro del Veicolo acceso al momento dell’impatto, sia a quadro spento. Per l’invio della segnalazione alla Sala Operativa e per il contatto vivavoce tra la Sala Operativa e la persona che riceve o chiede l’as- sistenza è necessario inoltre che il Veicolo si trovi in una posizione coperta dal segnale GSM-GPRS e/o dalla coper- tura satellitare e che tali reti siano correttamente funzionanti. Le condizioni che danno luogo all’attivazione della segnala- zione d’allarme e al corretto funzionamento del dispositivo sono descritte in dettaglio nelle Condizioni generali di abbona- mento della ViaggiaConMe Box, sottoscritte dal Contraente.
10.2.2 GARANZIA BASE
a) SOCCORSO STRADALE
• Dépannage
(Prestazione Valida solo in Italia)
Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per smar- rimento e/o rottura chiavi, foratura pneumatici, esauri- mento batteria, necessità del montaggio di catene da neve (già presenti nel veicolo dell’assicurato), esauri- mento del carburante/errato rifornimento, o mancato avviamento in genere in modo da non essere in con- dizioni di spostarsi autonomamente, l’Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa e chiedere l’invio
di un mezzo di soccorso stradale che provvederà alla riparazione sul posto quando ciò sia possibile.
Per l’errato rifornimento la prestazione verrà erogata solamente in presenza di tutte le condizioni minime di sicurezza imposte dalla normativa vigente in caso con- trario interverrà la prestazione “Soccorso Stradale”.
Massimale
la Compagnia terrà a proprio carico le spese relative al soccorso.
• Traino
Qualora l’intervento di riparazione sul luogo non sia sta- to risolutivo oppure in conseguenza di incendio, guasto, furto tentato e/o parziale, rapina, incidente da circola- zione, atto vandalico il veicolo rimanga immobilizzato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l’Assicurato dovrà contattare telefoni- camente la Struttura Organizzativa e chiedere l’invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà al traino del Veicolo stesso dal luogo dell’immobilizzo al più vi- cino centro di assistenza autorizzato Europ Assistance, al più vicino punto di assistenza della Casa Costruttrice o all’officina meccanica più vicina, oppure, per i soli Si- nistri avvenuti in Italia, al punto indicato dall’Assicurato purché entro 75 chilometri dal luogo del fermo.
In caso di incidente stradale con conseguente in-
ter- vento del fornitore attivato (Carro Attrezzi) lo stesso fornitore potrà fornire supporto per acquisi- re informazioni sulla dinamica dell’incidente anche attraverso l’utilizzo di apparecchiatura fotografica. La Compagnia terrà a proprio carico le spese relative al soccorso stradale:
• fino alle destinazioni elencate in precedenza, per i sinistri avvenuti in Italia.
• fino ad un importo massimo di Euro 300,00 per sinistro avvenuto all’Estero
b) INVIO DI UN’AMBULANZA
(Prestazione valida solo in Italia)
Qualora il conducente o i passeggeri del Veicolo, a se- guito di incidente stradale o malore, necessitino di soc- corso me- dico, la Struttura organizzativa provvederà ad informare il Sistema Sanitario Nazionale (al n. 118) richiedendo il servizio di emergenza
Obblighi dell’Assicurato
La prestazione sarà operativa a condizione che vi sia esplicita richiesta telefonica oppure tramite apparato vivavoce di ViaggiaConMe Box da parte del condu- cente/passeggeri e che venga confermata verbalmente l’esatta localizzazione del veicolo.
c) SOS INCIDENTE
Qualora l’Assicurato desiderasse ricevere supporto a seguito di incidente stradale, la Struttura Organizzativa si attiverà per:
• supportare nella compilazione del modello CAI a se- guito di incidenti avvenuti in Italia;
• fornire recapiti di consolati o ambasciate italiane all’estero al fine di chiedere assistenza burocratica;
• fornire informazioni sulle procedure di dissequestro veicolo (solo Italia - all’estero occorre contattare il consolato);
• fornire consulenza legale per eventuali azioni a dife-
sa dei propri diritti, per incidenti avvenuti in Italia.
Il servizio è attivo h 24. Qualora si rendesse necessa- rio un approfondimento con il consulente/ente di com- petenza op- pure fosse richiesta la consulenza legale, la risposta sarà fornita il primo giorno feriale dalle ore
09.00 alle 18.00.
d) RECUPERO DEL VEICOLO DOPO FURTO O RAPI- NA Qualora il veicolo venisse ritrovato dopo il furto o la rapina, senza aver subito danni che ne impediscano il regolare utilizzo, la Struttura Organizzativa fornirà un biglietto ferro- viario di prima classe o uno aereo di clas- se economica per permettergli di recuperare il veicolo
Massimale
la Compagnia terrà a proprio carico le spese relative
fino ad un massimo di:
• Euro 200,00 per sinistri avvenuti in Italia
• Euro 400,00 per sinistri avvenuti all’Estero.
10.2.3 GARANZIA ASSISTENZA ESTESA
In aggiunta alle garanzie a) Soccorso Stradale e b) In- vio di un’ambulanza, c) S.O.S. per incidente d) Recu- pero del veicolo dopo furto o rapina se l’Assistenza Xxxxxx è indicata in Polizza sono comprese le seguenti ulteriori garanzie:
PRESTAZIONI OPERANTI A PRESCINDERE DALLA DI- STANZA DAL COMUNE DI RESIDENZA DEL CONDU- CENTE
a) FAST REPAIR
Qualora l’intervento del mezzo di soccorso stradale sul luogo di immobilizzo del veicolo non risultasse risolutivo e/o il guasto possa essere risolto in un massimo di 2 ore di manodopera la Struttura Organizzativa, dietro xxxxxx- sta dell’Assicurato, metterà a disposizione le risorse dei propri collaboratori per consentire una riparazione prio- ritaria del danno presso la sede del soccorritore stesso. Le spese per i pezzi di ricambio e le spese di ripa- razione rimarranno a carico dell’Assicurato a tariffe scontate.
b) AUTOVETTURA IN SOSTITUZIONE
Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, in- cidente, incendio o furto parziale o totale, rapina, per i qua- li fosse necessario un fermo per la riparazione superiore alle 8 ore lavorative di manodopera certificata dall’Officina o nel caso in cui la riparazione risultasse antieconomica e si rendesse necessaria la demolizione del Veicolo, l’As- sicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa che gli metterà a disposizione una autovettura in sostituzione. Tale autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, di 1.100/1.300 cc di cilindrata (cat. C), a chilometraggio illimitato, sarà resa disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata compatibilmente con le dispo- nibilità e con le modalità applicate dalla stessa e duran- te il normale orario di apertura.
Massimale
la Compagnia terrà a proprio carico i costi per il noleg- gio dell’autovettura, a chilometraggio illimitato, fino al termine della riparazione o all’avvenuto ritrovamen- to e comunque per un massimo di 7 giorni.
Obblighi dell’Assicurato
In caso di furto è indispensabile inviare alla Compagnia
copia della denuncia fatta alle locali Autorità Giudiziarie.
c) AUTOVETTURA IN SOSTITUZIONE
(sabato, domenica e festivi)
Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente, incendio o furto parziale o totale, rapina, per i quali fosse necessario un fermo per la riparazione su- periore alle 8 ore lavorative di manodopera certificata dall’Officina), o nel caso in cui la riparazione risultasse antieconomica e si rendesse necessaria la demolizione del Veicolo, l’Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa che gli metterà a disposizione una auto- vettura in sostituzione.
Tale autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, di 1.100/1.300 cc di cilindrata (cat.C), a chilometraggio illimitato, sarà resa disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata compatibilmente con le dispo- nibilità e con le modalità applicate dalla stessa e duran- te il normale orario di apertura.
Massimale
la Compagnia terrà a proprio carico i costi per il noleggio dell’autovettura, a chilometraggio illimitato, fino al primo giorno lavorativo. Il massimale complessivo (Auto in sostituzione più Auto in sostituzione sabato e festivi) non potrà comunque superare 7 giorni complessivi.
d) TAXI PER RECARSI ALL’AUTONOLEGGIO O IN AL- BERGO
Qualora l’Assicurato usufruisse delle prestazioni, “Au- tovettura in sostituzione” e“Spese d’albergo”, potrà ri- chiedere alla Struttura Organizzativa la disponibilità di un taxi per raggiungere l’autonoleggio o l’albergo.
Massimale
la Compagnia terrà a proprio carico i costi del taxi fino ad un massimo di Euro 50,00 per sinistro.
e) DISBRIGO PRATICHE LEGALI IN CASO DI FURTO Qualora, a seguito di furto totale del veicolo, l’Assicura- to desideri avvalersi della Struttura Organizzativa per la richiesta dei seguenti documenti:
• estratto cronologico, generale o storico;
• perdita di possesso.
potrà contattare la Struttura Organizzativa stessa. L’Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizza- tiva nome, cognome, xxxxxxxxx, recapito telefonico, targa del Veicolo rubato ed il tipo di documento desiderato.
L’Assicurato dovrà rendere disponibili nelle modalità concordate con la Struttura Organizzativa:
• denuncia di furto in originale;
• foglio complementare o certificato di proprietà in ori- ginale o copia conforme (se rubato deve essere spe- cificato in denuncia, se non è stato specificato, l’Assi- curato deve fare una integrazione della denuncia).
In seguito la Struttura Organizzativa tramite i propri incaricati, provvederà a richiedere agli uffici preposti i citati documenti ed una volta ottenuti li invierà all’Assi- curato.
La Struttura Organizzativa potrà richiedere all’Assicura- to - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla con- clusione dell’assistenza.
La Compagnia terrà direttamente a proprio carico i relativi costi.
f) DEMOLIZIONE DEL VEICOLO
(prestazione erogabile solo in Italia)
Qualora l’Assicurato, a seguito di incidente, guasto ir- reparabile, in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti, (D.P.R. 915 del 10.09.82 art.15; Nuovo Codi- ce della Strada D.Lgs. 285 del 30.04.92 art.103 e D. Lgs. 22 del 05.02.1997 art. 46 e successive modifiche), debba procedere alla cancellazione al P.R.A. ed alla successiva demolizione del veicolo, la Struttura Orga- nizzativa, su richiesta dell’Assicurato ed entro 15 giorni dalla data in cui ha reso disponibili i documenti sotto riportati, organizzerà il recupero del veicolo mediante carroattrezzi e provvederà alla sua demolizione. Il de- molitore convenzionato prenderà in carico il veicolo, rilasciando al momento del recupero apposita dichiara- zione di presa in carico del veicolo e “copia produttore” a norma di legge; successivamente invierà al domicilio dell’Assicurato la documentazione relativa alla cancel- lazione al P.R.A. tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
L’Assicurato prende atto che il veicolo verrà demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati a tutti gli effetti “rifiuti solidi a raccolta differenziata”.
Massimale:
la Compagnia terrà a proprio carico le spese relative al recupero del veicolo con carroattrezzi, alla cancellazio- ne al Pubblico Registro Automobilistico ed alla demoli- zione del veicolo medesimo
g) RECUPERO FUORISTRADA DEL VEICOLO
Qualora il veicolo, a seguito di incidente, fosse finito fuori strada e non fosse più in grado di ritornarvi auto- nomamente, la Struttura Organizzativa fornirà uno o più mezzi adatti a riportare il veicolo su strada.
Massimale
la Compagnia tiene a proprio carico i costi fino ad un massimo di Euro 300,00.
Se per il recupero del veicolo si rendesse indispensabi- le l’utilizzo di mezzi eccezionali, l’intervento sarà effet- tuato compatibilmente con la disponibilità in zona dei mezzi stessi, fermo restando i massimali sopra indicati
h) CONSULENZA MEDICA TELEFONICA
Qualora l’Assicurato in seguito ad incidente necessitas- se valutare il proprio stato di salute, potrà contattare i medici della Struttura Organizzativa e chiedere un con- sulto telefonico.
Si precisa che tale consulto considerate le modalità di prestazione del servizio non vale quale diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni acquisi- te dall’Assicurato.
PRESTAZIONI OPERANTI A OLTRE 50 KM DAL COMU- NE DI RESIDENZA DEL CONDUCENTE
i) RIENTRO O PROSEGUIMENTO DEL VIAGGIO Qua- lora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, inci- dente, incendio o furto parziale e non fosse possibile:
• in Italia – eseguire la riparazione in giornata
• all’estero eseguire la riparazione entro due giorni
oppure in caso di furto o rapina, la Struttura Organizza- tiva provvederà a fornire all’Assicurato e ai passeggeri un biglietto ferroviario di prima classe o uno di aereo di classe economica o un’autovettura in sostituzione e/o taxi per il rientro alla residenza o il proseguimento del viaggio. L’autovettura in sostituzione, adibita ad uso privato, di 1.100/1.300 cc, sarà disponibile presso una stazione di no- leggio convenzionata compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura.
Massimale
la Compagnia tiene a proprio carico per ciascun Sinistro:
• il costo dei biglietti fino ad un importo di Euro 250,00
• il costo del noleggio dell’autovettura per un massi- mo di due giorni;
• il costo del taxi fino ad un massimo di Euro 50,00 utilizzabile dall’Assicurato per raggiungere la sua residenza, la stazione, l’aeroporto, la stazione di no- leggio, il porto.
j) SPESE D’ALBERGO
(prestazione fornita in alternativa a RIENTRO O PROSEGUIMENTO DEL VIAGGIO)
Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente, incendio o furto parziale, per i quali fosse ne- cessaria una sosta per la riparazione di una o più notti, oppure in caso di furto o rapina che costringa l’Assicurato ed i passeggeri a pernottare prima del rientro o prosegui- mento del viaggio, la Struttura Organizzativa provvederà alla prenotazione e alla sistemazione in albergo.
Massimale
la Compagnia tiene a proprio carico le spese di albergo per un massimo di Euro 250,00 per sinistro, qualun- que sia il numero delle persone coinvolte.
k) VIAGGIO DI UN FAMILIARE PER RICOVERO ASSI- CURATO IN SEGUITO AD INCIDENTE STRADALE Qualora l’Assicurato a seguito di incidente, venisse ri- coverato in un Istituto di cura per un periodo superiore a 7 giorni, la Struttura Organizzativa fornirà, con spese a carico della Compagnia un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica di andata e ritorno, per permettere ad un familiare convivente, resi- dente in Italia, di raggiungere il congiunto ricoverato.
Massimale
la Compagnia tiene a proprio carico per ciascun Sinistro:
• Il costo dei biglietti fino ad un importo di Euro 250,00
l) AUTISTA A DISPOSIZIONE A SEGUITO DI INCIDENTE Qualora l’Assicurato non fosse in condizione di guidare il veicolo per un infortunio derivante da incidente stradale e nessuno degli eventuali passeggeri fosse in grado di sostituirlo per ragioni obiettive, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un autista per ricondurre il veicolo ed eventualmente i passeggeri fino alla città di residenza dell’Assicurato, secondo l’itinerario più breve.
m) RIENTRO SANITARIO
Qualora l’Assicurato o i passeggeri del veicolo, in se- guito ad un incidente stradale, necessitassero, a giu- dizio dei medici della Struttura Organizzativa ed in ac-
xxxxx con il medico curante sul posto, del trasporto in un istituto di cura attrezzato in Italia o del rientro alla sua residenza, la Struttura Organizzativa provvederà, con spese a carico della Compagnia, ad organizzarne il rientro con il mezzo e nei tempi ritenuti più idonei dai medici della Struttura Organizzativa dopo il consulto di questi con il medico curante sul posto.
Tale mezzo potrà essere:
• l’aereo sanitario;
• l’aereo di linea in classe economica, se necessario con posto barellato;
• il treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
• l’ambulanza (senza limiti di chilometraggio).
Il trasporto sarà interamente organizzato dalla Struttu- ra Organizzativa e comprenderà l’assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, qualora i medici della Struttura Organizzativa la ritenessero necessaria.
La Compagnia avrà la facoltà di richiedere l’eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro dall’Assi- curato. In caso di decesso dell’Assicurato o dei passeg- geri del veicolo, la Struttura Organizzativa organizzerà ed effettuerà, con spese a carico della Compagnia, il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia.
Massimale
La Compagnia terrà a proprio carico i costi fino alla concorrenza massima di Euro 10.000,00 complessi- vi per sinistro e per anno assicurativo.
Per importi superiori la Compagnia interverrà subito dopo aver ricevuto in Italia adeguate garanzie
10.3 INCENDIO E FURTO Garanzia Base
La Compagnia indennizza, col limite del Capitale Assicura- to indicato in Polizza, i danni materiali e diretti subiti:
• Dal Veicolo
• Dagli accessori di serie stabilmente installati
• Dagli accessori e optional non di serie stabilmente in- stallati purché il loro valore sia stato indicato nel Capi- tale Assicurato e sia stato pagato il relativo Premio
a seguito di:
• Incendio non doloso, azione del fulmine, esplosione dell’impianto di alimentazione
• Furto e tentato furto, rapina, compresi i danni al Xxxxxxx conseguenti alla circolazione abusiva del Veicolo dopo il furto con esclusione dei danni ai pneumatici.
Garanzie aggiuntive gratuite sempre comprese in- sieme alla garanzia incendio e furto
Ricorso Terzi da Incendio:
• Paga le somme fino ad un totale complessivo di 250.000 euro per Sinistro che il Proprietario deve corrispondere per capitale, interessi e spese in quanto civilmente re- sponsabile ai sensi di legge per danni involontariamente causati da incendio non doloso, fumo, esplosione o scop- pio del Veicolo quando non è in circolazione:
- A cose di Terzi
- Al locale utilizzato come autorimessa, condotto in lo- cazione dal Proprietario del Veicolo assicurato.
Rimborso del premio di Responsabilità Civile
• Rimborsa il Premio di Responsabilità Civile, diminuito del-
le imposte e di qualsiasi altro onere fiscale o parafiscale, per il periodo pagato e non goduto a causa di incendio non doloso del Veicolo con conseguente danno totale
Rimborso spese di immatricolazione
Rimborsa, fino a un massimo di 500 euro, le spese so- stenute per immatricolazione o cambiamento di proprietà (voltura) di un altro veicolo in caso di cancellazione del Veicolo assicurato dal Pubblico Registro Automobilistico a seguito di incendio con distruzione totale, furto o rapi- na senza ritrovamento o furto della sola targa. Le spese dovranno essere dimostrate da specifica documentazione.
CAPITALE ASSICURATO E SUO ADEGUAMENTO AU- TOMATICO
Al momento della stipula della Polizza il Capitale Assicu-
lunotto posteriore e dei vetri laterali a seguito di rottura ac- cidentale durante la circolazione del Veicolo.
Non sono compresi:
• Le rigature e le segnature
• I danni provocati al Veicolo dalla rottura dei vetri.
Per ogni Sinistro il rimborso copre il Massimale diminuito della Franchigia, entrambi indicati in Polizza.
La Franchigia non è applicata se la riparazione o sosti- tuzione del cristallo avviene in uno dei Centri Conven- zionati Carglass, Doctorglass o Glassdrive; per conosce- re l’elenco dei Centri Convenzionati basta telefonare al numero 800.124.124, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 20.00, oppure consultare il sito internet della Compagnia, sezione Sinistri.
rato è determinato in base all’ultimo valore disponibile per
il Veicolo, gli accessori di serie e quelli non di serie, se stabilmente installati.
In occasione del rinnovo della Polizza, per le autovetture la Compagnia aggiorna automaticamente il Capitale Assi- curato in base al valore del Veicolo riportato sull’ultima edi- zione della rivista Quattroruote Professional disponibile al momento dell’elaborazione della Proposta di rinnovo.
Se tale rivista non riporta più il valore del Veicolo il capita- le assicurato viene determinato sulla base di un degrado medio proposto e calcolato dalla Compagnia: tale capitale assicurato deve essere verificato dal Contraente.
In ogni caso a ogni scadenza il Contraente può sempre richiedere un aggiornamento personalizzato del Capitale Assicurato.
10.4 ATTI VANDALICI E ED EVENTI NATURALI
La Compagnia indennizza, fino al limite del Capitale Assi- curato indicato in Polizza, i danni materiali e diretti subiti:
• Dal Veicolo
• Dagli accessori di serie stabilmente installati
• Dagli accessori e optional non di serie stabilmente in- stallati, purché il loro valore sia stato indicato nel Capi- tale Assicurato e sia stato pagato il relativo Premio
a seguito di:
• Atti vandalici o atti avvenuti in occasione di: tumulti popo- lari, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, scioperi
• Eventi naturali intesi come: trombe d’aria, uragani, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti, caduta grandine o neve.
10.5 COLLISIONE Garanzia Base
La Compagnia indennizza, fino al limite del Capitale Assi- curato indicato in Polizza, i danni materiali e diretti subiti:
• Dal Veicolo
• Dagli accessori di serie stabilmente installati
• Dagli accessori e optional non di serie stabilmente instal- lati, purché il loro valore sia stato indicato nel Capitale As- sicurato e sia stato pagato il relativo Premio a seguito di Collisione con un altro veicolo a motore identificato in base alla targa o altro dato identificativo di cui si è preso nota.
10.6 CRISTALLI
La Compagnia rimborsa le spese sostenute per la ripara- zione o sostituzione esclusivamente del parabrezza, del
10.7 INFORTUNI DEL CONDUCENTE
La Compagnia assicura il Conducente del Veicolo per In- fortunio - cioè un evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni fisiche obiettivamente con- statabili - occorso durante la guida del Veicolo, comprese le fasi di salita e discesa dallo stesso.
Fino al limite del Capitale indicato in Polizza la Compagnia
riconosce:
• In caso di morte del conducente: l’intero capitale ai Beneficiari
• In caso di invalidità permanente del conducente: un in- dennizzo al Conducente calcolato in base al grado di invalidità dovuta all’Infortunio, secondo i criteri previsti al successivo paragrafo.
RICONOSCIMENTO DELL’INDENNIZZO
La Compagnia riconosce l’indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell’Infortunio.
Se al momento dell’Infortunio il conducente è affetto da me- nomazioni preesistenti, di qualsiasi origine e tipologia, è pre- visto l’indennizzo solo per le conseguenze che sarebbero occorse a una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già menomato, le percentuali previste nella valu- tazione del grado d’invalidità permanente sono diminuite di quanto già riconosciuto per l’invalidità preesistente.
Morte
In caso di decesso del conducente avvenuto entro 2 anni dal giorno dell’Infortunio e in conseguenza di questo, la Compagnia paga la somma assicurata indicata in Polizza ai beneficiari o ai legittimi eredi.
L’indennizzo non si aggiunge a quello per invalidità permanente; tuttavia, se entro 2 anni dal giorno dell’In- fortunio e in conseguenza di questo, il Conducente muo- re, la Compagnia corrisponde la differenza tra l’indennizzo pagato per l’invalidità e la somma assicurata per il caso morte, se questa è maggiore.
Invalidità permanente
La Compagnia riconosce l’indennizzo per invalidità permanen- te se questa si verifica entro 2 anni dal giorno dell’Infortunio. La Compagnia, inoltre, procede alla liquidazione con i se- guenti criteri:
• Se l’invalidità permanente accertata è superiore al 25% rispetto a quella totale, la Compagnia paga l’indenniz- zo applicando la percentuale d’invalidità accertata alla somma assicurata senza alcuna Franchigia
• Se l’invalidità permanente accertata è maggiore o ugua- le al 70% della totale, la Compagnia liquida il 100% del- la somma assicurata senza alcuna Franchigia.
Trascorsi 120 giorni dalla data di presentazione della De- nuncia di Sinistro, l’Assicurato può richiedere alla Compa- gnia il pagamento di un acconto sino al massimo del 30% del presumibile indennizzo se:
• Non sono sorte contestazioni sull’operatività della ga- ranzia
• La presunta percentuale d’invalidità stimata dalla Com- pagnia in base alla documentazione acquisita è supe- riore al 15%.
La Compagnia pagherà entro 60 giorni dalla richiesta dell’anticipo, salvo il diritto alla restituzione nel caso in cui emergano successivamente fatti dolosi dell’Assicurato o altri fatti che escludano la copertura assicurativa.
Per definire il grado o percentuale d’invalidità permanente si fa riferimento ai valori delle tabelle INAIL Industria, di cui all’allegato n. 1 al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. Tali tabelle sono riportate anche in allegato alle presenti Condi- zioni di Assicurazione e sul sito internet della Compagnia, sezione Prodotti.
La quantificazione del grado d’invalidità dovuto a menoma- zioni visive e uditive tiene conto dell’eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi (occhiali, amplificatori, ecc.). In caso di mancinismo, per le menomazioni degli arti su- periori, le percentuali d’invalidità previste per il lato destro valgono per il lato sinistro e viceversa.
Se l’Infortunio determina menomazione a più di uno dei di- stretti anatomici (ad es. coscia e piede) e/o articolari di un singolo arto (ad es. gomito e polso), la valutazione è fatta se- condo criteri aritmetici raggiungendo, al massimo, il valore corrispondente alla perdita totale dell’arto stesso. La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale di più organi o arti comporta l’applicazione di una percentuale d’invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fiet a raggiungere il valore massimo del 100%.
Nei casi d’invalidità permanente non presenti in tabella, l’indennizzo è stabilito in base ai valori e ai criteri sopra indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione del- la capacità lavorativa del Conducente, indipendentemente dalla sua professione.
Rinuncia al diritto di surrogazione
La Compagnia rinuncia all’esercizio dell’azione di surroga- zione che le compete ai sensi dell’Articolo 1916 del Codice Civile: in questo modo rinuncia al sub ingresso nei diritti dell’Assicurato nei confronti dei responsabili del Sinistro.
10.8 TUTELA LEGALE
A norma del Codice delle Assicurazioni Private, Articoli 163, 164 e correlati, i sinistri di Tutela Legale sono gestiti per con- to della Compagnia da ARAG SE Rappresentanza Genera- le e Direzione per l’Italia, con sede in Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx, in base alle norme indicate di seguito. L’Assicurato può rivolgersi direttamente ad ARAG (vedere Articolo 15.5 per la denuncia del Sinistro.
La Compagnia assume a proprio carico, nel limite del Mas- simale indicato in Polizza, le spese:
• Per l’intervento di un legale
• Per effettuare eventuali perizie
• Di giustizia nel processo penale
• Del legale di controparte, in caso di transazione autoriz- zata
• Di soccombenza in caso di condanna dell’Assicurato (ossia le spese legali che il Giudice pone a carico della parte che ha perso il giudizio).
• Per il contributo unificato per gli atti giudiziari (Legge 23 dicembre 1999, n. 488 Articolo 9 - D.L. 11 marzo 2002
n. 28), se non versato dalla Controparte soccombente. La garanzia vale esclusivamente per i Sinistri relativi al Veicolo indicato in Polizza e prevede due tipologie di copertura:
10.8.1 FORMULA BASE
1. Sostegno a richieste di risarcimento danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di Xxxxx.
In caso d’incidente tra veicoli, l’assicurazione interviene nei seguenti casi:
a) Sinistri stradali gestiti con la Procedura di Risarci- mento (Articolo 148 Codice delle Assicurazioni Pri- vate)
b) Sinistri stradali gestiti con la Procedura di Risarci- mento Diretto (Articolo 149 Codice delle Assicura- zioni Private)
c) Recupero dei danni subiti dai Terzi trasportati a cau- sa di sinistri stradali (Articolo 141 Codice delle Assi- curazioni Private).
La prestazione prevista al punto b) si attiva esclusiva- mente dopo l’offerta di risarcimento comunicata dalla Compagnia (Articolo 8 del DPR 254/2006), compresa l’eventuale successiva fase giudiziale.
Per quanto riguarda i punti a), b), e c) l’assicurazione opera anche a parziale deroga dell’Articolo 11.8, punto 11, solo nel caso di guida sotto l’influenza dell’alcool. Quanto previsto ai punti b) e c) rappresenta parziale deroga di quanto disposto dall’Articolo 11.8, punto 13 (controversie con la Compagnia e/o ARAG).
2. Difesa penale del Proprietario, locatario in base a un contratto di noleggio/leasing, conducente autorizzato e trasportati per delitti colposi o contravvenzioni connessi ad incidente stradale.
La garanzia è valida anche prima della formulazione ufficiale di reato.
La garanzia opera a parziale deroga dell’Articolo 11.8 - punto 11 limitatamente al caso in cui all’Assicurato ven- ga contestata la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico fino a 0,8 g/l.
Nel caso in cui il tasso alcolemico rilevato sia superiore a 0,8 g/l, la prestazione opera esclusivamente qualo- ra l’Assicurato venga assolto con decisione passata in giudicato in sede penale.
10.8.2 FORMULA ESTESA
in aggiunta a quanto previsto dalla Formula Base – ed in quanto richiamata in Polizza – copre anche i se- guenti casi:
3. Istanza di dissequestro del Veicolo, in caso di seque- stro avvenuto in conseguenza di incidente stradale
La garanzia opera a parziale deroga dell’Articolo 11.8 - punto 11 limitatamente al caso in cui all’Assicurato ven- ga contestata la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico fino a 0,8 g/l.
Nel caso in cui il tasso alcolemico rilevato sia superiore a 0,8 g/l, la prestazione opera esclusivamente qualo- ra l’Assicurato venga assolto con decisione passata in giudicato in sede penale
4. Istanza/opposizione contro i provvedimenti di sospen- sione, ritiro e/o revoca della patente e contro le altre sanzioni amministrative comminate in conseguenza di incidente stradale.
La garanzia opera a parziale deroga dell’Articolo 11.8 - punto 4 limitatamente all’ambito amministrativo.
La garanzia è estesa a favore dell’Assicurato come persona fisica, del coniuge e dei figli minori a carico quando, nella veste di pedoni, ciclisti o passeggeri di un qualsiasi veicolo di proprietà di Xxxxx, sono coinvolti in incidenti durante la circolazione stradale.
Nel caso di controversie tra Assicurati con la stessa Xxxxxxx, la garanzia è valida unicamente a favore del Proprietario del Veicolo assicurato.
La Compagnia paga le spese per l’esecuzione forzata solo per i primi due tentativi di pignoramento.
La garanzia opera a parziale deroga dell’Articolo 11.8- punto 11 limitatamente al caso in cui all’Assicurato ven- ga contestata la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico fino a 0,8 g/l.
Nel caso in cui il tasso alcolemico rilevato sia superiore a 0,8 g/l, la prestazione opera esclusivamente qualo- ra l’Assicurato venga assolto con decisione passata in giudicato in sede penale.
11. CHE COSA NON È ASSICURATO
• Quando il Veicolo è adibito a noleggio con conducente e circoli senza la prescritta licenza o non sia guidato dal Proprietario /locatario o da un suo dipendente
• Quando il Veicolo è stato dichiarato non idoneo alla cir- colazione a seguito di revisione obbligatoria prescritta dalle norme in vigore
• In tutti i casi sopra elencati e in quelli ai quali sia applica- bile l’Articolo 144 del Codice delle Assicurazioni, la Com- pagnia esercita il diritto di Rivalsa per le somme che, per legge, abbia dovuto pagare al terzo danneggiato
11.2 ASSISTENZA STRADALE – ESCLUSIONI
ESCLUSIONI APPLICABILI A TUTTE LE GARANZIE
• Durante la partecipazione a gare o competizioni sporti- ve, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara.
L’assicurazione non opera nei seguenti casi:
• Quando il Veicolo, al momento del Sinistro, è guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’ influenza di sostanze stupefacenti
• In caso di dolo o colpa grave del conducente, del Pro- prietario e delle persone di cui essi devono rispondere ai sensi di legge
• In occasione di terremoti, tempeste, bufere, uragani, ci- cloni, trombe d’aria, alluvioni, slavine, frane e valanghe o qualsiasi altro evento che abbia le caratteristiche di calamità naturale (ossia un evento inevitabile, irresi- stibile e imprevedibile, causato da agenti naturali che produca danni o dal quale derivi pericolo di danni di rilevante entità a persone o cose)
Le Prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. Si considerano tali i Paesi indicati nel sito xxxxx://xxx.xxxx- xxxxxxxxxxx.xx/xxxxx-xx-xxxxx-xx-xxxxxxxxxxxx che riportano un grado di Rischio uguale o superiore a 4.0.
Si considerano inoltre in stato di belligeranza dichiarata o di fatto i Paesi della cui condizione di belligeranza è stata resa pubblica notizia.
Le Prestazioni non sono inoltre fornite in quei Paesi nei quali sono in atto, al momento della denuncia di Xxxxxxxx e/o richiesta di assistenza, tumulti popolari.
Non è possibile inoltre erogare Prestazioni ove le autorità locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta indipendente-
mente dal fatto o meno che ci sia in corso un Rischio guerra.
11.1 RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO (RCA) - ESCLU- SIONI
Non sono assicurati i danni conseguenti alla circola-
zione del Veicolo:
• In aree civili e militari riservate al traffico e alla sosta di aeromobili.
11.2.1 Soccorso Stradale
Sono escluse dalla prestazione:
• Le spese per il carburante
• le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione;
• le spese relative all’intervento di mezzi eccezionali;
• le spese relative all’intervento, nel caso in cui il vei- colo abbia subito il guasto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali per esempio: percorsi fuoristrada).
ESCLUSIONI E RIVALSE (rischi non coperti) L’assicurazione non è operante:
• Quando il conducente del Veicolo non è abilitato alla guida secondo le disposizioni in vigore salvo quando il conducente guidi con patente scaduta o in attesa di rilascio (avendo superato l’esame teorico e pratico), a condizione che la validità della patente sia confermata entro 3 mesi dalla data del Sinistro e abiliti alla guida del Veicolo indicato in Polizza.
• Quando il Veicolo è guidato da persona sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e tale fatto sia stato sanzionato secondo l’Articolo 187 del Codice della Strada
• Quando il Veicolo, con targa in prova al momento del Sinistro, circoli senza osservare le disposizioni vigenti
• Quando il Veicolo, adibito a scuola guida, sia guidato dall’allievo con a fianco una persona non abilitata a svolgere le funzioni di istruttore secondo la legge vi- gente
11.2.2 Traino
Sono escluse dalla prestazione:
• le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione;
• le spese relative all’intervento di mezzi eccezionali, quando questi ultimi siano indispensabili per il re- cupero del veicolo;
• le spese per il traino, nel caso in cui il veicolo abbia subito l’incidente o il guasto durante la circolazione
al di fuori delle rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali ad esempio: percorsi fuori- strada).
• le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, etc.);
• le assicurazioni non obbligatorie per Xxxxx e le re- lative franchigie;
• le cauzioni richieste dalle Società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente all’Assi- curato. Dove previsto, le Società di autonoleggio potrebbero richiedere all’Assicurato il numero di carta di credito a titolo cauzione;
• l’eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massi- male previsto, che dovrà comunque essere autoriz- zata dalla Struttura Organizzativa;
• il rientro del bagaglio eccedente i limiti consentiti dai mezzi pubblici di trasporto o non trasportabile
sull’autovettura a nolo.
11.2.3 Autovettura in sostituzione
Sono esclusi dalla prestazione:
• i casi di immobilizzo del veicolo dovuto alle esecu- zioni dei tagliandi periodici previsti dalla Casa Co- struttrice;
• le operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;
• le spese del carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.);
• le assicurazioni non obbligatorie per Xxxxx e le re- lative franchigie;
• le cauzioni richieste dalla Società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall’As- sicurato. Dove previsto, le Società di autonoleggio potrebbero richiedere all’Assicurato il numero di carta di credito a titolo cauzione;
• l’eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massi- mo previsto, che dovrà comunque essere autoriz-
zata dalla Struttura Organizzativa.
11.2.7 Spese d’albergo
Sono escluse dalla prestazione le spese di albergo di-
verse da pernottamento e prima colazione e diverse da quelle indicate.
11.2.8 Viaggio di un familiare per ricovero assicura- to in seguito ad incidente stradale
Sono escluse dalla prestazione le spese di soggiorno
del familiare.
Sono escluse dalla prestazione:
• le spese relative all’intervento di mezzi speciali, quando questi ultimi siano indispensabili per il re- cupero del veicolo;
• i costi dell’eventuale deposito del veicolo, che l’As- sicurato dovrà provvedere direttamente a pagare.
Obblighi dell’Assicurato:
L’Assicurato deve produrre al momento della conse- gna del veicolo la seguente documentazione:
• libretto di circolazione (originale);
• foglio complementare o certificato di proprietà (ori- ginale);
• targhe del veicolo;
In caso di assenza di uno o più dei suddetti documen- ti, l’Assicurato deve produrre l’originale della denuncia sostitutiva e/o il verbale di ritiro, rilasciata dalle Autorità competenti e copia dell’estratto cronologico del P.R.A..
• codice fiscale (fotocopia);
• documento di riconoscimento valido dell’intestatario al P.R.A. (fotocopia carta d’identità o equivalente);
• documento di riconoscimento valido dell’incaricato alla consegna del veicolo, qualora questi sia diverso
• dell’intestatario al P.R.A. (fotocopia).
La mancata produzione dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione del veicolo, compor- ta la decadenza dal diritto alla prestazione.
Salvo il caso in cui il dispositivo sia distrutto, il Con- traente dovrà provvedere alla disinstallazione della ViaggiaConMe Box ed alla restituzione al provider te-
lematico.
11.2.4 Demolizione del veicolo
11.2.9 Autista a disposizione a seguito di incidente
Sono escluse dalla prestazione:
• le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.).
Obblighi dell’Assicurato
L’Assicurato dovrà comunicare il nome ed il recapito telefonico del medico che ha accertato la sua impossi- bilità a guidare.
11.2.10 Rientro sanitario
Sono escluse dalla prestazione:
• le infermità o lesioni che, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, possono essere curate sul posto o che non impediscono all’Assicurato di pro- seguire il viaggio;
• le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto im- plichi violazione di norme sanitarie nazionali o in- ternazionali;
• le spese relative alla cerimonia funebre e/o l’even- tuale recupero della salma;
• tutti i casi in cui l’Assicurato o i familiari dello stes- so sottoscrivono volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l’Assicurato è ricoverato.
11.3 INCENDIO E FURTO - ESCLUSIONI
L’assicurazione non opera nei seguenti casi:
• Dolo o colpa grave del Conducente, del Proprietario e delle persone di cui essi rispondono ai sensi di legge
• Atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, rivoluzioni, eruzioni vulcaniche, terre- moti, maremoti, uragani, trombe d’aria, alluvioni, frane, smottamenti, caduta neve, valanghe, slavine, ghiaccio, grandine, sviluppo di energia nucleare o radioattività comunque generata
• Semplici bruciature, corti circuiti e altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio
11.2.5 Recupero fuoristrada del veicolo
Sono escluse dalla prestazione i costi relativi all’even-
xxxxx recupero e trasferimento dei bagagli e/o della merce trasportata.
11.2.6 Rientro o proseguimento del viaggio
Sono escluse dalla prestazione:
• Rigature, segnature, screpolature e simili danni ai cristalli del Veicolo.
• in caso di furto quando non risultano operanti i mezzi di chiusura.
11.7 INFORTUNI DEL CONDUCENTE - ESCLUSIONI
L’assicurazione non opera:
• In caso di circolazione non conforme alle disposi- zioni vigenti e alle indicazioni della Carta di Circola- zione
• In occasione di azioni dolose, anche solo tentate, del Conducente
• In occasione di atti di guerra, insurrezioni, occupa- zioni militari, invasioni, rivoluzioni, tumulti popola- ri, sviluppo di energia nucleare o radioattività co- munque generata
• In caso di circolazione senza il consenso del Pro- prietario del Veicolo
• Nel caso di Suicidio o tentato suicidio del Condu- cente
• Se al momento del Sinistro il Veicolo è guidato da persona sotto l’influenza di sostanze stupefacenti e tale fatto sia stato sanzionato secondo l’Articolo 187 del Co- dice della Strada.
L’indennizzo si calcola applicando al Capitale Assicurato indicato in Polizza, la percentuale d’invalidità accertata, di- minuita di 4 punti (Franchigia).
11.4 ATTI VANDALICI E EVENTI NATURALI - ESCLU- SIONI
L’assicurazione non opera per i danni derivanti da:
• Dolo o colpa grave del Conducente, del Proprieta- rio e delle persone di cui essi rispondono ai sensi di legge
• Atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, in- vasioni, rivoluzioni, sviluppo di energia nucleare o radioattività comunque generata
• Semplici eventi atmosferici
e per i danni riconducibili alla normale circolazione dei veicoli.
L’assicurazione non opera:
• In caso di circolazione al di fuori dei tracciati stradali
• In caso di circolazione non conforme alle disposi- zioni vigenti e alle indicazioni della Carta di Circola- zione
• In caso di dolo del Conducente, del Proprietario e delle persone di cui essi sono responsabili per leg- ge (ad es. i minori sotto la loro tutela)
• In occasione di atti di guerra, insurrezioni, occupa- zioni militari, invasioni, rivoluzioni, sviluppo di ener- gia nucleare o radioattività comunque generata
• In caso di Eventi naturali e atti vandalici definiti all’Articolo 5.1
• Per i danni alle ruote ed ai pneumatici, se non sono presenti altri danni al Veicolo
• Per i danni al Veicolo causati dalle cose o persone trasportate o dalle operazioni di carico e scarico
• Se al momento del Sinistro il Veicolo è guidato da persona sotto l’influenza di sostanze stupefacenti e tale fatto sia stato sanzionato secondo l’Articolo 187 del Codice della Strada
• Se al momento del Sinistro, il Veicolo è guidato da persona non abilitata alla guida a norma delle dispo- sizioni in vigore salvo quando il Veicolo è guidato da persona con patente scaduta o in attesa di rilascio (aven- do superato l’esame teorico e pratico) a condizione che la validità sia confermata entro 3 mesi dalla data del Sini- stro e abiliti alla guida del Veicolo indicato in Polizza.
11.5 COLLISIONE – ESCLUSIONI
11.6 CRISTALLI - ESCLUSIONI
Non sono comprese nella copertura di base:
• le rigature e le segnature
• i danni provocati al veicolo dalla rottura dei vetri. Sono inoltre escluse dalla copertura:
• gli atti vandalici o atti avvenuti in occasione di tu- multi popolari, sommosse, atti di terrorismo, sabo- taggio, scioperi
• gli eventi naturali (trombe d’aria, uragani, inonda- zioni, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti, ca- duta grandine o neve)
• i danni avvenuti in occasione del furto e del tentato furto del veicolo.
11.8 TUTELA LEGALE - ESCLUSIONI L’assicurazione non opera nei seguenti casi:
1. Per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in ge- nere
2. Per gli oneri fiscali (a eccezione del contributo unificato descritto nell’Articolo 10.8 )
3. Per le controversie di natura contrattuale
4. Per le controversie in materia fiscale e amministrativa
5. Per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione o impiego di sostanze radioattive
6. Per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida d’imbarcazioni o aeromobili
7. Per fatti dolosi (previsti dall’Articolo 43 Codice Penale, delitti con intenzione) delle persone assicurate
8. Per fatti non accidentali relativi a inquinamento dell’am- biente
9. Per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l’Assicurato è perseguito in sede penale (ossia per le somme dovute ai soggetti che partecipa- no al processo penale in quanto danneggiati dal reato commesso dall’Assicurato)
00.Xx il conducente non è abilitato alla guida del Veico- lo oppure se il Veicolo è usato in modo differente da quanto previsto dall’immatricolazione, per una destina- zione o un uso diversi da quelli indicati sulla Carta di Circolazione, o non è coperto da regolare assicurazio- ne obbligatoria RCA, salvo che l’Assicurato, in qualità di autista dipendente e alla guida del Veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell’omis- sione degli obblighi di cui al Codice delle Assicurazioni Private.
11. Nei casi di violazione della normativa relativa al divieto di guida sotto l’effetto di alcool o di sostanze stupefa- centi o della normativa inerente l’omissione di fermata e assistenza;
12.Per le controversie con la Compagnia e/o ARAG
00.Xx caso di controversie ove la Controparte sia la Com- pagnia quale Assicuratore del responsabile o quale As-sicuratore tenuto al pagamento dell’indennizzo ai sensi dell’Articolo 149 del Codice delle Assicurazioni Private.
VALIDITÀ TEMPORALE
La garanzia opera per le controversie determinate da
fatti verificatisi durante la sua validità.
I fatti che hanno dato origine alla controversia si conside- rano avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell’inadempimento; se il fatto che dà origine al Sinistro si protrae attraverso più atti successivi, il Sinistro si considera avvenuto al momento del primo atto.
Le vertenze promosse da o contro più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico Sinistro. In caso d’imputazioni a ca- rico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il Sinistro è considerato a tutti gli effetti unico.
12. QUALI SONO I LIMITI DELLE COPERTURE
12.1 LIMITI AL DISPOSITIVO IN ABBINAMENTO
Se non installi il dispositivo ViaggiaConMe box entro 60 giorni o se lo stesso risulti non funzionante per oltre 30 giorni per tuo dolo o colpa grave nonostante la segnala- zione dell’anomalia, entro 60 giorni prima della scadenza contrattuale (c.d. periodo di osservazione) ti verrà addebi- tata una penale di € 100.
• Inoltre, rimarrà a tuo carico una somma di € 500 se si verifica:
• un sinistro R.C. Auto con responsabilità principale o pa- ritaria dell’Assicurato
• un sinistro rientrante nelle garanzie Furto e Collisione (se sottoscritte).
12.2 LIMITI E FRANCHIGIE ALLA GARANZIA ASSI- STENZA STRADALE
La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per
danni causati dall’intervento delle autorità del Paese nel quale è fornita la prestazione
Non ti verrà prestata assistenza stradale in caso di foratu- ra dello pneumatico, rottura delle chiavi, esaurimento della
batteria.
■ Soccorso stradale
• Se l’incidente è avvenuto all’estero, la Compagnia terrà a proprio carico le spese relative al soccorso stradale fino ad un importo massimo di € 300.
■ Recupero del veicolo dopo furto o rapina
• La Compagnia terrà a proprio carico le spese relati- ve al soccorso stradale fino ad un importo massimo di € 200 se il sinistro è avvenuto in Italia, € 400 se il sinistro è avvenuto all’estero.
■ Fast repair
• Le spese per i pezzi di ricambio e le spese di ripara- zione rimarranno a tuo carico a tariffe scontate.
■ Autovettura in sostituzione
• La Compagnia terrà a proprio carico i costi per il no- leggio dell’autovettura sostitutiva, a chilometraggio illi- mitato, fino al termine della riparazione o all’avvenuto ritrovamento e comunque per un massimo di 7 giorni.
L’eventuale eccedenza di giorni dovrà essere autoriz- zata dalla Struttura Organizzativa di Europ Assistance Italia S.p.A..
■ Taxi per recarsi all’autonoleggio o in albergo
• La Compagnia terrà a proprio carico i costi del taxi
fino ad un massimo di € 50 per sinistro.
■ Recupero fuoristrada del veicolo
• La Compagnia tiene a proprio carico i costi fino ad un massimo di € 300.
• L’intervento mediante l’utilizzo di mezzi eccezionali sarà effettuato compatibilmente con la disponibilità in zona dei mezzi stessi.
■ Rientro o proseguimento del viaggio
• La Compagnia tiene a proprio carico i costi dei bi- glietti fino ad un massimo di € 250, il costo del no- leggio di un’autovettura fino ad un massimo di due giorni e il costo del taxi fino ad un massimo di € 50. L’eventuale eccedenza di giorni dovrà essere auto- rizzata dalla Struttura Organizzativa di Europ Assi- stance Italia S.p.A.
■ Spese d’albergo
• La Compagnia tiene a proprio carico le spese di al- bergo per un massimo di € 250 per sinistro, indipen- dentemente dal numero di persone coinvolte.
■ Viaggio di un familiare per ricovero assicurato a seguito di incidente stradale
• La Compagnia tiene a proprio carico il costo dei bi- glietti fino ad un importo di € 250 per ciascun sinistro.
■ Rientro sanitario
• La Compagnia terrà a proprio carico i costi fino alla concorrenza massima di € 10.000 complessivi per sinistro e per la durata della polizza.
12.3 LIMITI E FRANCHIGIE ALLA GARANZIA INCEN- DIO E FURTO
Dalla determinazione del danno dovrai detrarre quella par- te che rimane a tuo carico, cioè gli eventuali scoperti e franchigie dettagliati nel preventivo.
12.4 LIMITI E FRANCHIGIE ALLA GARANZIA ATTI VAN- DALICI ED EVENTI NATURALI
Dalla determinazione del danno dovrai detrarre quella par- te che rimane a tuo carico, cioè gli eventuali scoperti e franchigie dettagliati nel preventivo.
12.5 LIMITI E FRANCHIGIE ALLA GARANZIA COLLI- SIONE
Dalla determinazione del danno dovrai detrarre quella par- te che rimane a tuo carico, cioè gli eventuali scoperti e franchigie dettagliati nel preventivo.
12.6 LIMITI E FRANCHIGIE ALLA GARANZIA CRISTALLI Il pagamento dei danni, per ciascun sinistro, viene fatto entro i limiti del massimale indicato in polizza e diminuito della franchigia.
La franchigia non è applicata se la riparazione viene effet- tuata in un centro convenzionato Carglass, Doctorglass o Glassdrive.
12.7 LIMITI E FRANCHIGIE ALLA GARANZIA INFORTU- NI DEL CONDUCENTE
Se hai un’invalidità permanente:
• inferiore al 4% (4 punti di invalidità) non ricevi alcun pagamento
• compresa tra il 4% (4 punti di invalidità) e il 25% (25 punti di invalidità) ricevi un pagamento pari a quello previsto per i punti d’invalidità accertata, diminuita di 4 punti
• superiore al 25% (25 punti di invalidità), ricevi un pa- gamento pari a quello previsto per i punti d’invalidità accertata
• superiore al 70% (70 punti di invalidità), ti viene liquida- ta il 100% della somma assicurata senza applicare la franchigia
• in caso di riduzione funzionale di un organo o di un arto, le percentuali stabilite dalla tabella INAIL Industria delle valutazioni del grado di invalidità percentuale sono ri- dotte in proporzione alla funzionalità perduta
• se al momento dell’infortunio sei affetto da menoma- zioni preesistenti, di qualsiasi origine e tipologia, sono coperte soltanto le conseguenze che si sarebbero co- munque verificate qualora l’infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.
13.1 VALIDITÀ TERRITORIALE DELLA RESPONSABI- LITÀ CIVILE
Per la circolazione all’estero la garanzia opera secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazio- nali sull’assicurazione obbligatoria Responsabilità Civile Veicoli, salvo siano presenti in Polizza eventuali maggiori garanzie. La Carta Verde è valida per il periodo in essa indicato, che corrisponde al periodo per il quale è stato pagato il Premio e, nel caso trovi applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni, è valida anche per i danni che si verifichino fino alle ore 24 del 15° giorno dopo quello di scadenza, secondo quanto previsto all’Articolo 2.
In caso di risoluzione del Contratto, il Contraente deve
restituire la Carta Verde alla Compagnia; in caso di manca- ta consegna, la Compagnia esercita la Rivalsa per somme pagate a Terzi in caso di sinistri avvenuti dopo la risoluzio- ne del Contratto.
13.2 VALIDITÀ TERRITORIALE DELL’ASSISTENZA
Si intendono i Paesi ove si è verificato il sinistro ed in cui le prestazioni vengono fornite.
L’assicurazione è operante nei seguenti Paesi:
Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, Alba-
12.8 LIMITI ALLA GARANZIA TUTELA LEGALE
Nel caso di controversie tra conducente, proprietario e/o terzo trasportato, la copertura è valida unicamente a favo- re del proprietario del veicolo assicurato.
le spese per l’esecuzione forzata sono garantite solo per i primi due tentativi di pignoramento.
13. DOVE VALGONO LE COPERTURE
Ove non diversamente indicato nelle singole garanzie, l’assicurazione è valida per il territorio dei seguenti paesi:
• Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx, Xxx Xxxxxx e gli altri stati dell’Unione Europea
• Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Croazia, Principato di Monaco, Svizzera e Andorra
• Stati indicati sulla Carta Verde, la cui casella non sia stata barrata.
nia, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovi- na, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca continentale, Egit- to, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx x Xxxxxxx xxx Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Madera, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Montene- gro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo continentale, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia Europea (esclusi i Monti Urali), Serbia , Siria, Slovacchia, Slovenia, Spagna continentale e isole del mediterraneo, Svezia, Sviz- zera, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria.
14. MODIFICHE AL CONTRATTO
Durante il periodo di validità della Polizza, non è possibile modificare le garanzie prestate, a meno che non sia avve- nuto un cambio del Veicolo.
SEZIONE III
NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI SINISTRI
15. DENUNCIA DEL SINISTRO E MODALITÀ DI DE- TERMINAZIONE DEL DANNO
15.2 RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO
15.2.1 DENUNCIA DI XXXXXXXX
In caso d’incidente da circolazione, il Conducente o il Pro- prietario, a prescindere dalla rilevazione o dalla segnala- zione dell’incidente tramite il dispositivo ViaggiaConMe Box, devono avvisare del Sinistro la Compagnia entro 3 giorni dal momento in cui si è verificato oppure ne siano venuti a conoscenza telefonando:
al numero 800.124.124 e dall’estero al n. + 39 02.30328013, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.30 alle 20.00.
15.1 TERMINE PER GLI INDENNIZZI
La Compagnia liquida il danno accertato secondo le condizioni della Polizza direttamente al Proprietario del Veicolo.
La liquidazione del danno è effettuata entro il termine massimo di 30 giorni dalla data in cui la Compagnia ha ricevuto l’intera documentazione tecnica e i giustificativi di spesa (ricevuta fiscale, fattura, ecc.).
Il pagamento dell’indennizzo è subordinato alla sotto- scrizione dell’atto di transazione per presa conoscenza e accettazione da parte del Proprietario.
Per la garanzia RCA si rimanda a quanto previsto dall’art.15.2.2 che segue.
inoltrare, tramite Raccomandata A.R., la richiesta di risar- cimento dei danni subiti direttamente alla compagnia che assicura il responsabile dell’incidente e al proprietario del veicolo di controparte. Per maggiori dettagli si rinvia al suc- cessivo Articolo 15.2.
La comunicazione del Sinistro può essere effettuata anche:
• Tramite posta, inviando la denuncia a: Intesa Sanpa- olo Assicura S.p.A. - Ufficio Sinistri Auto, Xxxxx Xxxxxxx 00/00, 00000 Xxxxxx, oppure
• A mezzo fax al numero 00.00000000, oppure
• Tramite mail all’indirizzo sinistri@pec.intesasanpaolo- xxxxxxxx.xxx, oppure
• Consegnando la denuncia al gestore in Filiale.
Incidente in Italia con un veicolo immatricolato all’e- stero
In ogni caso il Conducente o il Proprietario, nel termine sopra indicato, devono inviare il Modulo CAI di “Constata- zione Amichevole di Incidente - Denuncia di Sinistro” for- nito dalla Compagnia in occasione della stipula della Po- lizza, nel quale vanno indicati tutti i dati utili per descrivere nel modo più dettagliato possibile l’accaduto, tra cui data, luogo, ora, targhe degli autoveicoli coinvolti ed eventuale compagnia di assicurazione dei medesimi, dati anagrafici e codici fiscali dei rispettivi conducenti, dinamica e testimo- ni del Sinistro. Il Modulo CAI deve essere inviato alla Com- pagnia in copia o in originale utilizzando una delle modalità sopra indicate.
Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo pos- sibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro.
Xxxxx comprovate cause di forza maggiore, in caso non venga presentata la denuncia di sinistro o non vengano inviati dal danneggiato la documentazione o gli atti giu- diziari, l’Impresa ha diritto di rivalersi in tutto o in parte nei confronti dell’assicurato per il pregiudizio che ne sia derivato. La denuncia del sinistro è sempre obbligatoria ai sensi dell’Articolo 1915 del codice civile “Omesso avviso di Sinistro”.
Per ottenere il risarcimento dei danni subiti, il Conducente
o il Proprietario che si ritengono in tutto o in parte non re- sponsabili del sinistro, qualora sia applicabile la procedura di Risarcimento Diretto, devono far pervenire alla Compa- gnia, nel termine e secondo una delle modalità indicate sopra per la denuncia, la richiesta di risarcimento corre- data con il Modulo CAI di “Constatazione Amichevole di Incidente - Denuncia di Sinistro, indicando anche data, luogo, ora, targhe degli autoveicoli coinvolti ed eventuale compagnia di assicurazione dei medesimi, dati anagrafici e codici fiscali dei rispettivi conducenti, dinamica e testimo- ni del Sinistro.
La Compagnia valuterà la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della procedura di indennizzo diretto e, in caso positivo, provvederà a risarcire direttamente all’Assi- curato i danni subiti, secondo i criteri di legge.
Qualora accerti che non sia possibile applicare la proce- dura di risarcimento diretto, la Compagnia provvederà ad informare l’Assicurato.
Nel caso in cui non sia applicabile la procedura di Risar- cimento Diretto, il Conducente o il Proprietario, oltre ad inviare la denuncia nel termine sopra indicato, devono
In base a quanto previsto dalle norme del Codice delle As- sicurazioni Private (in particolare Articoli 141, 148 e 149) e sul Risarcimento Diretto (D.P.R. Numero 254 del 18 luglio 2006) la Compagnia comunica le informazioni utili alla cor- retta denuncia del Sinistro, indica le attività da compiere e la documentazione da fornire.
In questo caso il Contraente deve inviare la denuncia con
lettera Raccomandata A.R. a: UCI Ufficio Centrale Italia- no, Xxxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 XXXXXX.
La denuncia deve indicare tutte le informazioni utili per la definizione dell’evento: la descrizione dell’incidente, i dati del veicolo estero (nazionalità, targa, caratteristiche tec- niche del veicolo, tipologia - cioè se auto, autocarro, ecc.
- marca e modello), le persone coinvolte nell’incidente (co- gnome, nome e indirizzo del conducente e del proprietario del veicolo estero), gli estremi della compagnia di assicu- razione del veicolo estero, i dati dell’Autorità eventualmen- te intervenuta dopo l’incidente con l’esatta indicazione del Comando di appartenenza e della località.
Se disponibili, è opportuno aggiungere la copia della Con- statazione Amichevole d’Incidente (Modulo CAI) e la copia della Carta Verde esibita dal conducente del veicolo estero. Se l’incidente ha provocato danni a veicoli o cose, occorre indicare il luogo, le date e l’orario in cui le cose danneg- giate potranno essere disponibili per l’ispezione utile ad accertare l’entità del danno.
In base ai dati forniti nella lettera di risarcimento, l’UCI in- carica della trattazione del Sinistro il corrispondente nomi- nato dalla compagnia di assicurazione del veicolo estero.
Incidente all’estero con un veicolo immatricolato all’e- stero
Negli Stati in cui vige il Sistema Carta Verde o nel caso di incidente con un veicolo immatricolato in uno dei Paesi dell’Unione Europea nonché Islanda, Liechtenstein e Nor- vegia, il Contraente può utilizzare la procedura prevista dal Codice delle Assicurazioni Private, Articolo 151 e seguenti. Per individuare l’assicuratore estero del veicolo che ha provocato l’incidente e il mandatario per la liquidazione dei Sinistri nominato in Italia dall’assicuratore estero, occorre scrivere a:
CONSAP S.p.A. Centro di Informazione Italiano Xxx Xxxx, 00 - 00000 Xxxx
mail: xxxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxx.xx
fax: x00 00 00000000 telefono: x00 00 00000000
Se entro tre mesi l’assicuratore estero, o il mandata- rio per la liquidazione dei sinistri nominato in Italia, non forniscono una risposta motivata alla richiesta di risarci- mento, è possibile chiedere l’intervento dell’organismo di indennizzo nazionale: CONSAP S.p.A. gestione F.G.V.S. Xxx Xxxx, 00 - 00000 Xxxx, Telefono +39 00.00000000, Fax 00.00000000 - xxx.xxxxxx.xx.
15.2.2 PAGAMENTO DEL SINISTRO ED EVENTUALE RIMBORSO
Se è applicabile la Procedura di Risarcimento diretto, il danno è risarcito direttamente dalla Compagnia, altrimen- ti si applica la procedura ordinaria prevista dall’Articolo
148 del Codice delle Assicurazioni Private. In tal caso la liquidazione del danno viene effettuata direttamente dalla compagnia del veicolo responsabile dell’incidente cui l’As- sicurato deve inviare la richiesta di risarcimento dei danni subiti, come anticipato all’Articolo 15.1.
Procedura di Risarcimento Diretto (prevista dall’Arti- colo 149 del Codice delle Assicurazioni Private)
La procedura di Risarcimento Diretto, che consente all’As- sicurato di essere risarcito direttamente dalla propria Com- pagnia, si applica nei seguenti casi:
• Il Sinistro deve consistere in un urto che coinvolge solo 2 veicoli
• Il luogo dell’incidente deve essere in Italia, nella Repub- blica di San Marino o nella Città del Vaticano
• I veicoli coinvolti nell’incidente devono essere immatri- colati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano
• I veicoli devono essere assicurati con Compagnie d’as- sicurazione aventi sede legale in Italia e aderenti alla convenzione indennizzo diretto
• Se il Sinistro coinvolge un ciclomotore, questo deve essere munito della targa prevista dalle disposizioni in vigore.
Si applica la procedura di risarcimento diretto anche quan- do il Conducente riporti lesioni non superiori al 9% di inva- lidità permanente.
In caso di Sinistro con Procedura di Risarcimento Ordina- ria, la Compagnia comunica al Contraente l’importo del rimborso e la procedura di pagamento.
Se, invece, il Sinistro è gestito tramite la Procedura di Risarcimento Diretto, è necessario inviare la richiesta a: Consap S.p.A. – Stanza di compensazione xxx Xxxx, 00 – 00000 Xxxx, Telefono +39 00.00000000 - Fax. 00.00000000/547.
Consap invierà al Contraente una lettera che indica l’im- porto del rimborso e le istruzioni per il pagamento da effet- tuarsi a favore di Xxxxxx S.p.A.
Concluso il procedimento di valutazione e liquidazione del Sinistro, e nei limiti previsti dalle disposizioni in vigore e nel rispetto dei diritti alla privacy, l’Assicurato e gli aventi diritto possono accedere agli atti relativi.
15.3 INFORTUNI DEL CONDUCENTE
15.3.1 DENUNCIA DI XXXXXXXX
Entro tre giorni dal momento in cui si è verificato l’In-
fortunio oppure ne siano venuti a conoscenza, il Condu- cente o gli aventi diritto devono darne avviso alla Compa- gnia utilizzando gli stessi riferimenti (telefono, fax, posta, email o consegna in Filiale) citati all’Articolo 15.1.
L’accertamento dei postumi d’invalidità permanente deve
essere effettuato in Italia.
Il Conducente deve consentire qualsiasi indagine o accer- tamento che la Compagnia ritenga necessari, sciogliendo
La denuncia deve contenere la descrizione dell’Infortunio con l’indicazione del luogo, giorno, ora e cause che lo han- no determinato, allegando il primo certificato medico; suc- cessivamente, sarà necessario inviare i certificati medici sul decorso delle lesioni.
dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato o curato.
15.3.2. PAGAMENTO DEL SINISTRO E DIRITTO ALL’IN- DENNIZZO PER INVALIDITÀ PERMANENTE IN CASO DI MORTE PER CAUSE INDIPENDENTI DALL’INFOR- TUNIO
La liquidazione del danno è effettuata una volta conclusi gli accertamenti medico-legali da parte della Compagnia e dopo la ricezione dell’intera documentazione medico le- gale.
Il diritto all’indennizzo per l’invalidità permanente è di ca- rattere personale e quindi non trasmissibile a beneficiari, eredi o aventi causa. Tuttavia, se l’infortunato muore prima che l’indennizzo sia stato pagato per cause indipendenti dall’infortunio denunciato, la Compagnia, previa produzio- ne del certificato di morte dell’Assicurato liquida ai bene- ficiari l’importo già che ha già concordato, ha già offerto oppure - se oggettivamente determinabile - può offrire al Conducente (calcolando la percentuale di invalidità) in base alle condizioni di Polizza. I beneficiari, gli eredi o gli aventi causa dovranno fornire alla Compagnia il certificato di guarigione o equivalente documentazione attestante la stabilizzazione dei postumi permanenti (a titolo esemplifi- cativo, ma non esaustivo, una relazione medica di parte o certificati di invalidità INAIL), corredata, se non ancora prodotta, da tutta la relativa documentazione medica e la cartella clinica, nel caso ci sia stato un ricovero.
Ai fini di individuare con certezza i beneficiari, eredi o aventi causa, dovranno fornire alla Compagnia:
• Certificato di stato di famiglia dell’assicurato
• Atto notorio da cui risulti la situazione testamentaria e l’identificazione degli eredi
• Nel caso ci siano minori o soggetti incapaci di agire tra gli eredi legittimi, il decreto del giudice tutelare che autorizzi la liquidazione ed esoneri la Compagnia dal reimpiego della quota spettante al minore o al soggetto incapace
• Eventuale ulteriore documentazione necessaria per l’accertamento delle modalità del sinistro nonché per la corretta identificazione degli aventi diritto.
I beneficiari, eredi o aventi causa dovranno sciogliere dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato.
La Compagnia si impegna a comunicare ai beneficiari l’e- sito della valutazione del sinistro entro 90 giorni dal ricevi- mento della documentazione richiesta.
Le spese per i certificati, invece, sono a carico dell’Assi- curato.
15.4 TUTELA LEGALE
15.4.1 DENUNCIA DI XXXXXXXX
All’inizio della controversia, l’Assicurato deve darne notizia direttamente alla Compagnia chiamando dall’Italia il nume- ro 800.124.124 e dall’estero il numero +39 02.30328013 dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 20.00.
Oppure
• Tramite posta, inviando la denuncia e i documenti ne- cessari a: Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. - Ufficio Si- nistri Auto, Xxxxx Xxxxxxx 00/00, 00000 Xxxxxx
• A mezzo fax, al numero 00.00000000
In alternativa può rivolgersi anche ad ARAG Assicurazioni tramite i seguenti riferimenti:
• Seguendo le istruzioni riportate su xxx.xxxx.xx
• A mezzo e-mail: xxxxxxx@xxxx.xx
• Lettera raccomandata A.R.: ARAG ASSICURAZIONI
S.P.A. - Sinistri Intesa Sanpaolo Assicura, Xxxxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx
• A mezzo fax: numero 000.0000000 per la denuncia; nu- mero 045.8290449 per l’invio di documentazione.
È necessario allegare alla denuncia una precisa descrizione del fatto che ha originato la controversia, nonché tutti gli atti, i documenti e gli altri elementi necessari.
In ogni caso, l’Assicurato deve trasmettere con la massima tempestività gli atti giudiziari e ogni altra comunicazione relativa al Sinistro.
In caso di provvedimenti amministrativi di sospensione e/o revoca della patente di guida, l’Assicurato deve far perve- nire il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica.
15.4.2 GESTIONE DEL SINISTRO
ARAG riceve la Denuncia di Xxxxxxxx e lo gestisce effet- tuando ogni tentativo di bonario accordo.
L’Assicurato non può dar corso a iniziative e ad azioni, rag- giungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare di ARAG, pena il rimborso delle spese da questa sostenute. In caso di disaccordo tra l’Assicurato e ARAG in merito alla gestione dei sinistri, la decisione è demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, a un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presi- dente del Tribunale competente.
Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbi- trali, quale che sia l’esito dell’arbitrato; ARAG avverte preven- tivamente l’Assicurato del diritto di avvalersi di tale procedura.
15.4.3 SCELTA DEL LEGALE
Se non è possibile un accordo bonario che risolva la con- troversia con il terzo oppure vi è conflitto di interessi tra ARAG e l’Assicurato, quest’ultimo ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel cir- condario del Tribunale ove hanno sede gli Uffici Giudiziali competenti secondo la legge.
In alternativa, se gli uffici competenti hanno sede in Italia, l’Assicurato può scegliere un legale che esercita nel circon- xxxxx del Tribunale dove l’Assicurato ha il proprio domicilio. Preso atto della designazione del legale, la Compagnia as- sume a proprio carico le spese relative.
È compito dell’Assicurato rilasciare la procura al legale de- signato e fornire anche la documentazione necessaria, re- golarizzando la stessa a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore.
Questa procedura vale anche per la scelta del Perito, il cui intervento deve essere preventivamente approvato da ARAG, cui spetta avvertire l’Assicurato del diritto di scelta del perito.
15.4.4 RECUPERO DELLE SOMME
Tutte le somme recuperate o comunque liquidate dalla controparte a titolo di capitale e interessi spettano integral- mente all’Assicurato.
Gli onorari, le competenze e le spese liquidate giudizial- mente o per transazione (accordo consensuale sancito da un Contratto) vanno invece a favore della Compagnia che le ha sostenute o anticipate.
15.5 ASSISTENZA STRADALE
15.5.1 DENUNCIA DI XXXXXXXX
Qualora si verifichino le condizioni necessarie per l’inoltro automatizzato della segnalazione di allarme - rilevazione con il quadro del Veicolo acceso o spento di un impatto che abbia provocato per una frazione di tempo decelerazioni o accelerazioni uguali o superiori a 2, 5 g (1 g corrisponde a 9,8 m/s ) - come riportato anche nell’Articolo 3. 4 - la Sala Operativa contatterà direttamente l’Assicurato tramite il dispositivo ViaggiaConMe Box o tramite il telefono e, ove necessario, per il tramite della Struttura Orga- nizzativa fornirà le prestazioni di assistenza stradale. In caso di mancata risposta da parte dell’Assicurato, la Sala Operativa inoltrerà la segnalazione alla Struttura Organiz- zativa per l’invio di un carroattrezzi nel caso di rilevazione di un impatto che abbia provocato una decelerazione o ac- celerazione uguale o superiore a 4 g. Negli altri casi, nel momento in cui si verifica il Sinistro il conducente e/o le persone trasportate sul Veicolo devono contattare imme- diatamente la Struttura Organizzativa, tramite il dispositivo ViaggiaConMe Box o tramite il telefono, chiamando i nu- meri indicati di seguito e fornire le seguenti informazioni:
• Nome e Cognome
• Luogo in cui necessita l’assistenza
• Targa, marca e modello del Veicolo Assicurato
• Recapito telefonico
Ed ogni altra informazione sul Sinistro richiesta dalla Strut- tura Organizzativa della quale la Compagnia si avvale.
È importante non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la Struttura Organizza- tiva.
DALL’ITALIA: numero 800.124.124
DALL’ESTERO: +39 02.30328013
La Struttura Organizzativa, è operativa 24 ore su 24.
Il diritto a ottenere assistenza decade qualora l’Assicura-
to non prenda contatto con la Struttura Organizzativa nel momento in cui si verifica il Sinistro, salvo che il mancato contatto sia dovuto a causa a lui non imputabile.
A fronte dell’attivazione del servizio da parte dell’Assicu- rato, verranno erogate le prestazioni di Assistenza come descritte ai precedenti Articoli.
15.5.2 EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI
Le prestazioni di assistenza sono erogate direttamente
dalla Struttura Organizzativa che tiene a suo carico i re- lativi costi.
Se le prestazioni erogate dalla Struttura Organizzativa superano i massimali previsti o prevedono costi a carico dell’Assicurato, quest’ultimo deve concordare con la Strut- tura Organizzativa sufficienti garanzie di rimborso.
La compagnia o l’Impresa tiene a carico i relativi costi fino
ai massimali indicati nelle singole garanzie.
Nel caso in cui l’Assicurato sia stato autorizzato dalla
Struttura Organizzativa a rivolgersi a terzi per l’eroga- zione delle prestazioni, la Struttura Organizzativa prov- vederà a rimborsare all’Assicurato, nei limiti previsti dalle singole prestazioni, le spese sostenute ed autorizzate: in questo caso l’Assicurato dovrà presentare domanda di restituzione con l’opportuna documentazione in originale (giustificativi di spesa quali fatture, ricevute fiscali, scontri- ni, ecc.) e segnalare il numero di Sinistro comunicato dalla Struttura Organizzativa.
Nel caso di interventi di soccorso stradale disposti dalle Pubbliche Autorità e nel caso in cui l’Assicura- to sia stato trasportato al Pronto Soccorso, la Strut- tura Organizzativa rimborserà all’Assicurato le spese conseguenti all’intervento: in questo caso oltre ai giusti- ficativi di spesa l’Assicurato dovrà inviare alla Struttura Organizzativa anche copia del verbale d’intervento delle forze dell’ordine o, in mancanza, opportuna annotazione in fattura, dell’auto soccorritore che dichiara di aver ricevuto l’incarico dalle forze dell’ordine intervenute sul posto.
In caso di trasporto di urgenza dell’Assicurato al Pronto Soccorso, dovrà essere inviata anche copia del certificato di ricovero rilasciato dal Pronto Soccorso.
La Struttura Organizzativa può chiedere all’Assicurato ul- teriore documentazione a comprova dell’avvenimento che ha determinato la prestazione fornita, che dovrà essere spedita, in originale, a Europ Assistance Italia S.p.A. – X.xxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx.
15.5.3 RIMBORSO PER LE PRESTAZIONI INDEBITA- MENTE OTTENUTE
La Compagnia si riserva il diritto di chiedere all’Assicurato o a chi per esso, il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni di assistenza che si accertino non dovute in base alle condizioni di Polizza.
15.5.4 MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI
La Compagnia non è tenuta a fornire alcun altro aiuto in denaro o in natura o a titolo di compensazione in caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta o negligenza dell’Assicurato.
La Compagnia non assume la responsabilità per danni conseguenti a un mancato o ritardato intervento dovuto a causa di forza maggiore o circostanza fortuita ed impreve- dibile.
15.6 ALTRE GARANZIE: INCENDIO, FURTO, ATTI VAN- DALICI, EVENTI NATURALI, COLLISIONE
15.6.1 DENUNCIA DI XXXXXXXX
Entro tre giorni dal momento in cui si è verificato il
sinistro oppure ne sia venuto a conoscenza, l’Assicu- rato eve darne avviso alla Compagnia utilizzando gli stessi riferimenti (telefono, fax, posta, email o consegna in Filiale) citati al punto 10.1.
Appena possibile, l’Assicurato deve fornire la documenta-
zione sotto riportata:
INCENDIO
• Denuncia all’Autorità locale e documentazione che at- testa l’eventuale intervento dei Vigili del Fuoco
• Copia della fattura di acquisto del Veicolo Assicurato o documento equivalente
• Documento sottoscritto dal Proprietario in cui segnala la possibilità o meno di recuperare l’IVA sul Veicolo
In caso di danno totale:
• Procura a vendere a favore della Compagnia (a sempli- ce richiesta della Compagnia)
• Certificato di proprietà e, in caso di demolizione, xxxxxx- sta di demolizione agli enti preposti
• Certificato Cronologico e Certificato di Proprietà con annotata la cessazione della circolazione.
FURTO
• Denuncia all’Autorità locale del furto subito (in caso di Sinistro all’estero, occorre presentare la denuncia all’Autorità locale e, al rientro in Italia, ripresentare la denuncia presso le Autorità competenti)
• Carta di circolazione; nel caso il documento si trovi a bordo del veicolo occorre presentare la relativa denun- cia fatta alle Autorità
• Copia della fattura di acquisto del Veicolo Assicurato o documento equivalente
• Documento sottoscritto dal Proprietario in cui segnala la possibilità o meno di recuperare l’IVA sul Veicolo
• In caso di danno totale:
- Procura a vendere a favore della Compagnia (a sem- plice richiesta della Compagnia)
- Certificato di proprietà e Certificato Cronologico con annotazione della perdita di possesso
- Consegna di tutte le chiavi di dotazione originale del
Veicolo
- Documentazione che attesta la presenza e l’attivazio- ne dell’antifurto satellitare.
La Compagnia potrà conoscere la localizzazione del Vei- colo a decorrere dalle 72 ore precedenti l’ultima trasmis- sione dei dati presenti nel dispositivo ViaggiaConMe Box relativi alle percorrenze chilometriche antecedenti l’evento. È attivo il servizio di tentata ricerca del Veicolo da parte del Provider telematico dopo il furto. Per maggiori dettagli si vedano le Condizioni generali di abbonamento della Viag- giaConMe Box (Articolo. 3.3).
ATTI VANDALICI
Denuncia all’Autorità locale (in caso di Sinistro all’estero, occorre presentare la denuncia all’Autorità locale e, al rien- tro in Italia, presentare nuovamente la denuncia presso le Autorità italiane competenti).
EVENTI NATURALI
Dichiarazione con descrizione dell’evento e documenta- zione che ne attesta la sua straordinarietà (ad esempio articolo di giornale, rilevazioni meteorologiche).
COLLISIONE
Dichiarazione con descrizione dell’evento e Modulo CAI
(Constatazione Amichevole di Incidente) se disponibile.
15.6.2 OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DELLE TRACCE DEL SINISTRO
Salvo gli interventi di prima urgenza, il Proprietario non deve far riparare il Veicolo prima che il danno sia stato accertato dalla Compagnia o da un perito incaricato dalla stessa.
15.6.3 LIQUIDAZIONE DEI DANNI
La determinazione del danno, da cui dovranno essere de- dotti gli scoperti e le franchigie eventualmente riportati in Polizza, è effettuata secondo i seguenti criteri:
DANNO TOTALE
In caso di Veicolo nuovo, l’ammontare del danno è pari al valore a nuovo di fattura, cioè senza applicazione del Degrado, nel limite del Capitale Assicurato. Il Veicolo si considera nuovo quando il Sinistro è avvenuto entro 12 mesi (365 giorni) dalla prima immatricolazione.
In caso di Veicolo usato, l’ammontare del danno è pari al valore commerciale del Veicolo nel limite del Capitale Assicurato: il valore commerciale è determinato dal listino dell’usato di Quattroruote Professional oppure, se non pre- sente, da Eurotax Giallo alla data del Sinistro.
Il costo degli accessori e/o optional è aggiunto alla valu- tazione del danno solo se la loro presenza è comprovata da fattura o documento equivalente ed è stato pagato il relativo Premio.
In tutti i casi, il valore del danno da liquidare non può supe- rare quello del Capitale Assicurato; la garanzia interessata cessa i propri effetti a partire dalla data del Sinistro.
DANNO PARZIALE
15.6.4 REGOLA PROPORZIONALE Se, al momento del Sinistro:
• Il valore commerciale del Veicolo è maggiore del Ca- pitale Assicurato indicato in Polizza, la Compagnia ri- sponde dei danni parziali in una proporzione equiva- lente al rapporto tra il Capitale Assicurato indicato in Polizza e il valore del Veicolo
• La residenza del Proprietario risulta essere diversa da quella dichiarata e la tariffa applicata è inferiore a quella che avrebbe dovuto essere, la Compagnia risponde dei danni in proporzione al rapporto tra la tariffa applicata e quella che si sarebbe dovuta applicare.
RECUPERO DEL VEICOLO RUBATO
Non appena hanno notizia del recupero del Veicolo sottrat- to il Proprietario o il Contraente devono avvisare la Com- pagnia e inviare il verbale di ritrovamento redatto dalle Au- torità competenti.
Il Proprietario o il Contraente devono effettuare tutte le for- malità relative al passaggio di proprietà del Veicolo, met- tendo a disposizione i documenti necessari e agevolando le operazioni connesse.
Qualora, invece, il Veicolo venga recuperato prima dell’in- dennizzo, la Compagnia riconosce al Proprietario il rimbor- so degli eventuali danni parziali.
In caso di danno parziale l’ammontare del danno è dato
dal costo della riparazione, che non può superare il valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro. In caso di Furto, il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro è diminuito del valore del veicolo stesso dopo il ritrovamento.
Qualora la riparazione comporti la sostituzione di parti del veicolo danneggiate e/o sottratte, nel calcolare il costo del- la riparazione si tiene conto del deprezzamento di dette parti dovuto alla loro usura o vetustà.
Al costo delle riparazioni e/o sostituzioni non si applica il Degrado per i primi 24 mesi dalla data di prima immatrico- lazione; dopo 24 mesi dalla data di prima immatricolazio- ne si applica il Degrado esclusivamente sul prezzo delle parti danneggiate da sostituire. Il Degrado viene stabilito secondo la seguente tabella basata sull’età del veicolo as- sicurato.
Età del veicolo | Percentuale di deprezzamento |
Oltre 2 anni fino a 3 anni | 20% |
Oltre 3 anni fino a 4 anni | 30% |
Oltre 4 anni fino a 5 anni | 40% |
Oltre 5 anni fino a 6 anni | 50% |
Oltre 6 anni | 60% |
Se il danno stimato è d’importo pari o superiore al 75% del valore commerciale del Veicolo, calcolato al momento del Si- nistro, il danno si considera totale e pertanto è liquidato come tale, a condizione che il veicolo venga radiato o demolito.
Per il danno totale e per il danno parziale, la Compagnia
non risponde:
• Delle spese per modifiche o migliorie al Veicolo
• Dei danni da mancato uso del Veicolo o dal suo deprez- zamento.
15.6.5 RELITTI
Se il Veicolo danneggiato è considerato relitto, o nel caso
di liquidazione di danno totale, la Compagnia può acquisire i diritti su quello che rimane del Veicolo.
A richiesta della Compagnia, il Proprietario deve presentare il certificato di radiazione del Veicolo dal Pubblico Registro Automobilistico, rilasciato dal P.R.A., che attesta la cessa- zione della circolazione dello stesso per rottamazione.
15.6.6 UTILIZZO DI UNA CARROZZERIA CONVENZIO- NATA
In caso di sinistro per Incendio, Furto, Collisione, Atti Van-
dalici, Eventi Naturali, qualora l’Assicurato per la riparazio- ne del danno, si rivolga ad una carrozzeria convenzionata con la Compagnia (elenco disponibile nel sito internet della Compagnia) la franchigia eventualmente indicata in Poliz- za verrà applicata con la riduzione del 50%.
15.7 CRISTALLI
15.71 UTILIZZO DI UN CENTRO CONVENZIONATO
Per far riparare il danno, il conducente o gli aventi diritto possono rivolgersi a uno dei Centri Convenzionati Car- Glass e Doctor Glass (elenco disponibile sul sito della Compagnia) telefonando dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.00 ai seguenti numeri:
• Carglass: 800.360036
• Doctor Glass: 800.101010
• Servizio Clienti: 800.124.124
In tal caso occorre portare al Centro Convenzionato la Po- lizza e il Certificato di assicurazione per provare l’esistenza della copertura assicurativa.
Il Centro Convenzionato ripara direttamente il danno sen- za alcuna spesa a carico dell’Assicurato se non nei casi di superamento del Massimale indicato in Polizza.
Il Contraente in questo caso non avrà a suo carico la Franchigia prevista in Polizza.
15.7.2 UTILIZZO DI UN CENTRO NON CONVENZIO- NATO
Entro tre giorni dal momento in cui si è verificato il Si- nistro oppure ne siano venuti a conoscenza, il Conducen- te o gli aventi diritto devono darne avviso alla Compagnia utilizzando gli stessi riferimenti (telefono, fax, posta, email
o consegna in Filiale) citati al punto 10.1.
La denuncia deve contenere una dichiarazione con la de- scrizione dell’evento e il documento che attesta la spesa sostenuta.
La Compagnia liquida il danno accertato direttamente al Proprietario del Veicolo secondo le condizioni della Polizza. La liquidazione del danno è effettuata entro il termine mas- simo di 30 giorni dalla data in cui la Compagnia ha ricevuto l’intera documentazione tecnica e i giustificativi di spesa.
Responsabilità civile
Allegato tabelle
Tabella 1. Classi di Bonus/Malus Intesa Sanpaolo Assicura
Intesa Sanpaolo Assicura SuperBonus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
Intesa Sanpaolo Assicura | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
IntesaSanpaolo Assicura SuperMalus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Tabelle 2a. 2b. 3. e 4. Autovetture – Classe di Assegnazione
2a. AUTOVETTURA GIÀ ASSICURATA CON BONUS/MALUS DA ALTRA COMPAGNIA ITALIANA | |||
CASI | CLASSI | DOCUMENTI RICHIESTI | |
Xxxxxxx scaduta da meno di 5 anni | CU | INTESA SANPAOLO ASSICURA | Libretto circolazione In caso di polizza scaduta da più di 15 giorni (ma meno di 5 anni): dichiarazione che nel periodo successivo alla data di scadenza di tale polizza il veicolo non ha circolato (ai sensi e per gli effetti degli Articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile). |
di assegnazione presente sull’attestato | vedere Tabella Conversione | ||
Polizza scaduta da più di 5 anni | 18 | vedere Tabella Conversione | |
Assenza della dichiarazione richiesta prevista per il caso precedente | 18 | vedere Tabella Conversione |
2b. AUTOVETTURA GIÀ ASSICURATA IN FORMA DIVERSA DA BONUS MALUS DA ALTRA COMPAGNIA ITALIANA | |||
CASI | CLASSI | DOCUMENTI RICHIESTI | |
Xxxxxxx scaduta da meno di 5 anni | CU | INTESA SANPAOLO ASSICURA | Libretto circolazione In caso di polizza scaduta da più di 15 giorni (ma meno di 5 anni): dichia- razione che nel periodo successivo alla data di scadenza di tale polizza il veicolo non ha circolato (ai sensi e per gli effetti degli Articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile). |
di assegnazione se presente su attestato, se non presente ved. Tabella conversione CU | vedere Tabella Conversione | ||
Polizza scaduta da più di 5 anni | 18 | vedere Tabella Conversione | |
Assenza della dichiarazione richiesta prevista per il caso precedente | 18 | vedere Tabella Conversione |
3. AUTOVETTURA NUOVA O USATA ASSICURATA PER LA PRIMA VOLTA DOPO UNA VOLTURA | |||
CASI | CLASSI | DOCUMENTI RICHIESTI | |
Non sostituisce altra autovettura già assicurata: si tratta di ulteriore auto- vettura di medesima tipologia (nuova immatricolazione o voltura) di per- sona fisica titolare di altra polizza o suo famigliare convivente | CU | INTESA SANPAOLO ASSICURA | Libretto circolazione Dati del veicolo di riferimento già assicurato (targa e data di nascita del proprietario) Certificazione di censimento nello stato di famiglia in caso si tratti di au- tovettura di famigliare convivente |
14 x Xxxxxxx: Classe CU dell’ultimo attestato di rischio conseguito sull’autovettura di riferimento già assicurata | |||
Sostituisce un’altra autovettura dello stesso proprietario già assicurata, venduta, data in conto vendita, demolita o rubata da non più di 5 anni | CU risultante dall’Attestazione dell’autovettura precedente, in assenza vedere tabella 6 di Assegnazione | Classe presente sull’Attestazione dell’autovettura precedente se già assicurata con Intesa Sanpaolo Assicura altrimenti Vedere Tabella 5 di Conversione | Libretto di circolazione Documenti comprovanti la vendita o la demolizione o il furto della vettura sostituita |
Sostituisce un’altra autovettura già assicurata, venduta, data in conto vendita, demolita rubata da più di 5 anni | 14 | 14 | Libretto di circolazione Denuncia furto |
4. ALTRI CASI | |||
CASI | CLASSI | DOCUMENTI RICHIESTI | |
Autovettura assicurata all’estero con polizza scaduta da meno 5 anni | CU | INTESA SANPAOLO ASSICURA | Libretto circolazione. Dichiarazione della precedente compagnia sul numero di anni con o senza sinistri. Nel caso di polizza scaduta da più di 15 giorni (ma meno di 5 anni): dichiarazione che nel periodo suc- cessivo alla data di scadenza di tale polizza il veicolo non ha circolato (ai sensi e per gli effetti degli Articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile). |
Vedere Tabella Assegnazione | |||
Autovettura assicurata all’estero con polizza scaduta da più di 5 anni | 18 | 18 | |
Autovettura assicurata con polizza di durata inferiore all’anno, scaduta da meno di 5 anni | CU in corso sulla polizza | ||
Autovettura assicurata con polizza di durata inferiore all’anno, sca- duta da più di 5 anni | 18 | Ultima polizza Libretto di circolazione Nel caso di polizza scaduta da più di 15 giorni (ma meno di 5 anni): dichiarazione che nel periodo successivo alla data di scadenza di tale polizza il veicolo non ha circolato (ai sensi e per gli effetti degli Articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile). | |
Mancata consegna dell’attestazione di rischio o della carta di circolazione e relativo foglio complementare o del certificato di proprietà o dell’ap- pendice di cessione del contratto | 18 | Libretto di circolazione | |
Autovettura assicurata con altra compagnia in liquidazione | CU in corso sulla polizza | Copia dell’ultima polizza e della richiesta inviata alla compagnia o al commissario liquidatore per avere l’ultimo attestato di rischio |
Tabella 5. Conversione Classi CU = Classi Intesa Sanpaolo Assicura
Classe CU di assegnazione | Sinistri negli ultimi 2 anni | |||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 o + | ||
1 da 5 anni | SuperBonus 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | |
1 da 4 anni | SuperBonus 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | |
1 da 3 anni | SuperBonus 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | |
1 da 2 anni | SuperBonus 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | |
1 da 1 anno | SuperBonus 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | |
2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | |
3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | |
4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | |
5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | |
6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | |
7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | |
8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | |
9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | |
10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | |
11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | |
12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | |
13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | |
14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | |
15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | |
16 | 17 | 17 | 18 | Malus 1 | Malus 1 | |
17 | 18 | 18 | Malus 1 | Malus 2 | Malus 2 | |
18 | Malus 1 | Malus 1 | Malus 2 | Malus 3 | Malus 3 |
Tabella 6. Assegnazione della classe di merito CU
ANNUALITÀ ASSICURATIVE COMPLETE* | NUMERO DI SINISTRI CON RESPONSABILITÀ PRINCIPALE O PARITARIA CON PERCENTUALE CUMULATA PARI AL 51% | |||||
5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 o più |
9 | 12 | 14 | 16 | 18 | 18 | |
4 | 10 | 13 | 15 | 17 | ||
3 | 11 | 14 | 16 | 18 | ||
2 | 12 | 15 | 17 | 18 | ||
1 | 13 | 16 | 18 | 18 | ||
0 | 14 | 16 | 18 | 18 |
* Non sono considerati anni senza sinistri quelli per i quali la tabella della sinistrosità pregressa riporta le sigle N.A (veicolo non assicurato) o ND (dato non disponibile).
Nel caso di due o più sinistri, la tabella sopra riportata con- sidera l’evoluzione nel caso in cui i sinistri siano avvenuti nello stesso anno. In caso di sinistri avvenuti in anni diversi si rimanda alle seguenti specifiche dell’esempio riportato dal Regolamento Isvap n. 4.
Per determinare la classe di assegnazione, si prendono in considerazione tutti gli eventuali sinistri, pagati anche a titolo parziale, con Responsabilità principale, provocati nell’ultimo quinquennio (compresa l’annualità in corso) → per ogni sini- stro viene applicata una maggiorazione di due classi.
Esempio:
🡪 Xxxxxxx assicurato da 5 anni senza sinistri = classe 9
🡪 Xxxxxxx assicurato da 5 anni con 1 Sinistro (con Respon- sabilità principale) = classe 12 (classe 10 per 4 anni senza sinistri + 2 classi per la presenza di un Sinistro)
🡪 Xxxxxxx assicurato da 3 anni senza sinistri = classe 11
🡪 Xxxxxxx assicurato da 4 anni con 2 sinistri (con Responsa- bilità principale) nello stesso anno = classe 15 (11 per 3 anni senza sinistri + 4 classi per la presenza dei 2 sinistri).
Tabella 7. Evoluzioni classi interne
Classe interna di provenienza | Sinistri con Xxxxx | |||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 o + | ||
SuperBonus 7 | SuperBonus 6 | 4 | 4 | 9 | 11 | |
SuperBonus 6 | SuperBonus 6 | 4 | 4 | 9 | 11 | |
SuperBonus 5 | SuperBonus 6 | 4 | 4 | 9 | 11 | |
SuperBonus 4 | SuperBonus 5 | 4 | 4 | 9 | 11 | |
SuperBonus 3 | SuperBonus 4 | 4 | 3 | 9 | 11 | |
SuperBonus 2 | SuperBonus 3 | 4 | 4 | 9 | 11 | |
SuperBonus 1 | SuperBonus 2 | 4 | 5 | 9 | 11 | |
1 | SuperBonus 1 | 4 | 6 | 9 | 11 | |
2 | 1 | 5 | 7 | 10 | 12 | |
3 | 2 | 6 | 8 | 11 | 13 | |
4 | 3 | 7 | 9 | 12 | 14 | |
5 | 4 | 8 | 10 | 13 | 15 | |
6 | 5 | 9 | 11 | 14 | 16 | |
7 | 6 | 10 | 12 | 15 | 17 | |
8 | 7 | 11 | 13 | 16 | 18 | |
9 | 8 | 12 | 14 | 17 | Malus 1 | |
10 | 9 | 13 | 15 | 18 | Malus 2 | |
11 | 10 | 14 | 16 | Malus 1 | Malus 3 | |
12 | 11 | 15 | 17 | Malus 2 | Malus 4 | |
13 | 12 | 16 | 18 | Malus 3 | Malus 5 | |
14 | 13 | 17 | Malus 1 | Malus 4 | Malus 6 | |
15 | 14 | Malus 2 | Malus 4 | Malus 6 | Malus 6 | |
16 | 15 | Malus 3 | Malus 5 | Malus 6 | Malus 6 | |
17 | 16 | Malus 4 | Malus 6 | Malus 6 | Malus 6 | |
18 | 17 | Malus 5 | Malus 6 | Malus 6 | Malus 6 | |
Malus 1 | 18 | Malus 6 | Malus 6 | Malus 6 | Malus 6 | |
Malus 2 | Malus 1 | Malus 6 | Malus 6 | Malus 6 | Malus 6 | |
Malus 3 | Malus 2 | Malus 6 | Malus 6 | Malus 6 | Malus 6 | |
Malus 4 | Malus 3 | Malus 6 | Malus 6 | Malus 6 | Malus 6 | |
Malus 5 | Malus 4 | Malus 6 | Malus 6 | Malus 6 | Malus 6 | |
Malus 6 | Malus 5 | Malus 6 | Malus 6 | Malus 6 | Malus 6 | |
Malus 7 | Malus 6 | Malus 6 | Malus 6 | Malus 6 | Malus 6 | |
Malus 8 | Malus 6 | Malus 6 | Malus 6 | Malus 6 | Malus 6 |
Contratto di Assicurazione ViaggiaConMe - Tabella M - Tabella Classi di merito
TABELLA M – Tabella Classi di merito
Percentuale di riduzione in rapporto alla classe di appartenenza
CLASSI DI MERITO | PERCENTUALE DI RIDUZIONE |
S7 | 0,560 |
S6 | 0,565 |
S5 | 0,570 |
S4 | 0,580 |
S3 | 0,590 |
S2 | 0,605 |
S1 | 0,625 |
1 | 0,650 |
2 | 0,700 |
3 | 0,745 |
4 | 0,800 |
5 | 0,840 |
6 | 0,875 |
7 | 0,950 |
8 | 1,020 |
9 | 1,100 |
10 | 1,145 |
11 | 1,220 |
12 | 1,300 |
13 | 1,425 |
14 | 1,550 |
15 | 2,000 |
16 | 2,200 |
17 | 2,400 |
18 | 2,900 |
M1 | 3,200 |
M2 | 3,500 |
M3 | 3,800 |
M4 | 4,100 |
M5 | 4,500 |
M6 | 4,900 |
M7 | 5,300 |
M8 | 5,700 |
Esempio di applicazione
• Cliente in classe Bonus Malus: 5
L’anno successivo, in assenza di sinistri RCA, la classe di merito passerà per bonus dalla 5 alla 4 e determinerà sul premio di tariffa una diminuzione percentuale almeno dello 0,84% (percentuale in corrispondenza del passaggio della classe Bonus Malus 5 alla classe 4).
Informativa nei confronti di persone fisiche ai sensi dell’art. 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito l’“informativa”)
(Informativa aggiornata a giugno 2018)
Il Regolamento sulla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (di seguito il “Regolamento”) con- tiene una serie di norme dirette a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone. La presente Informativa ne re- cepisce le previsioni.
SEZIONE 1 - IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL XXXX- XXXX DEL TRATTAMENTO
Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., con sede legale in Xxxxx Xxxxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx, Società del Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito anche la “Società” o il “Titolare”) tratta i Suoi dati personali (di seguito i “Dati Personali”) per le finalità indicate nella Sezione 3.
Per ulteriori informazioni può visitare il sito Internet di Intesa Sanpaolo Assicura xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx e, in particolare, la sezione “Privacy” con tutte le informazioni concernenti l’utilizzo ed il trattamento dei Dati Personali.
SEZIONE 2 - DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Intesa Sanpaolo Assicura ha nominato il “responsabile della protezione dei dati” previsto dal Regolamento (c.d. “Data Protection Officer” o DPO). Per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi Dati Personali e/o per esercitare i di- ritti previsti dal Regolamento stesso, elencati nella Sezione 7 della presente Informativa, può contattare il DPO al se- guente indirizzo email: xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx
SEZIONE 3 - CATEGORIE DEI DATI PERSONALI, FINA- LITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Categorie di Dati Personali
Fra i Dati Personali che la Società tratta rientrano, a titolo esemplificativo: i dati anagrafici, i dati derivanti dai servizi web e/o dall’utilizzo dell’APP “ViaggiaconMe”, i dati derivanti dalle disposizioni di pagamento o gli ulteriori dati acquisiti da pubbliche banche dati, dei soggetti interessati dal con- tratto assicurativo (ad esempio contraente, proprietario del veicolo assicurato se diverso dal contraente o proprietario del veicolo del quale si intende utilizzare la classe di me- rito nel caso di agevolazione della c.d. “Legge Bersani – L. 104/2008” beneficiari, richiedente il preventivo, danneggiati e/o eventuali loro legali rappresentanti). Tra i dati trattati potrebbero esservi anche i dati definiti particolari di cui alla Sezione 8 della presente Informativa.
Finalità e base giuridica del trattamento
I Dati Personali che la riguardano, da Lei comunicati alla Società o raccolti presso soggetti terzi (in quest’ultimo caso previa verifica del rispetto delle condizioni di liceità da parte dei terzi), sono trattati dalla Società nell’ambito della sua at- tività per le seguenti finalità:
a) Prestazione dei servizi ed esecuzione dei contratti
Il conferimento dei Suoi Dati Personali necessari per pre- stare i servizi richiesti ed eseguire i contratti (ivi compresi gli atti in fase precontrattuale e i preventivi) non è obbliga- torio, ma il rifiuto a fornire tali Dati personali comporta l’im- possibilità per la Società di adempiere a quanto richiesto.
b) Adempimento a prescrizioni normative nazionali e co- munitarie
Il trattamento dei Suoi Dati Personali per adempiere a prescrizioni normative è obbligatorio e non è richiesto il Suo consenso.
Il trattamento è obbligatorio, ad esempio, quando è pre- scritto dalla normativa antiriciclaggio, fiscale, anticorru- zione, di prevenzione delle frodi nei servizi assicurativi o per adempiere a disposizioni o richieste dell’autorità di vigi- xxxxx e controllo (ad esempio la regolamentazione IVASS e la Direttiva Europea sulla distribuzione assicurativa (IDD) richiedono la valutazione dell’adeguatezza del contratto offerto per l’intero corso di vita dello stesso; la normativa inerente alla prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d’identità, ri- chiede la comunicazione dei dati ai fini dell’alimentazione del relativo archivio centrale automatizzato - SCIPAFI).
c) Legittimo interesse del Titolare
Il trattamento dei Suoi Dati Personali è necessario per perseguire un legittimo interesse della Società, ossia:
- per svolgere l’attività di prevenzione delle frodi assicura- tive;
- per la gestione del rischio assicurativo a seguito della sti- pula di un contratto di assicurazione (a mero titolo esem- plificativo la gestione dei rapporti con i coassicuratori e/o riassicuratori);
- per perseguire eventuali ed ulteriori legittimi interessi. In quest’ultimo caso la Società potrà trattare i Suoi Dati Personali solo dopo averla informata ed aver appurato che il perseguimento dei propri interessi legittimi o di quelli di terzi non comprometta i Suoi diritti e le Sue li- bertà fondamentali e non è richiesto il Suo consenso.
SEZIONE 4 - CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I SUOI DATI PERSONALI POTRANNO ESSERE COMUNI- CATI
Per il perseguimento delle finalità sopra indicate potrebbe essere necessario che la Società comunichi i Suoi Dati Per- sonali alle seguenti categorie di destinatari:
1) Società del Gruppo Intesa Sanpaolo tra cui la società che gestisce il sistema informativo e alcuni servizi amministrativi, legali e contabili, e le società controllate.
2) Soggetti terzi (società, liberi professionisti, etc...), ad esempio:
• soggetti che svolgono servizi societari, finanziari e assicu- rativi quali assicuratori, coassicuratori, riassicuratori;
• agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicu- razione, produttori diretti, promotori finanziari ed altri ca- nali di acquisizione di contratti di assicurazione (banche, Poste Italiane, Sim, Sgr, Società di Leasing, ecc.);
• società di servizi per il quietanzamento, società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione e il paga- mento dei sinistri tra cui la centrale operativa di assistenza, società addette alla gestione delle coperture assicurative connesse alla tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici (ad esempio il servizio per la gestione del sistema informativo della Società ivi compresa la posta elettronica); società di ser- vizi postali (per trasmissione imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni della clientela), società di revisione, di certificazione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero cre- diti; società di servizi per l’acquisizione, la registrazione e il trattamento dei dati provenienti da documenti e supporti forniti ed originati dagli stessi clienti;
• soggetti che gestiscono
• Octo Telematics Italia S.r.l., o Intesa Sanpaolo Smart Care S.r.l nel caso di installazione della ViaggiaConMe Box sul veicolo assicurato;
• società o studi professionali, legali, medici e periti fiduciari della Società che svolgono per conto di quest’ultima atti- vità di consulenza e assistenza;
• soggetti che svolgono attività di archiviazione della docu- mentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela e soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (help desk, call center, ecc.);
• organismi consortili propri del settore assicurativo che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di as- sicurazione consorziate;
- gestione della comunicazione alla clientela, nonché ar- chiviazione di dati e documenti sia in forma cartacea che elettronica;
- rilevazione della qualità dei servizi.
altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comuni- cazione dei dati è obbligatoria.
3) Autorità (ad esempio, giudiziaria, amministrativa etc…) e sistemi pubblici informativi istituiti presso le pubbliche am- ministrazioni, nonché altri soggetti, quali: IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); ANIA (Associazione Nazio- nale fra le Imprese Assicuratrici); PRA (Pubblico Registro Automobilistico); CONSAP (Concessionaria Servizi Assi- curativi Pubblici); UIF (Unità di Informazione Finanziaria); Casellario Centrale Infortuni; CONSOB (Commissione Na- zionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Banca d’Italia; SIA, CRIF, Mi- nisteri; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI ecc. Agenzia delle Entrate e Anagrafe Tributaria; Magistratura; Forze dell’Ordine; Equitalia Giusti- zia, Organismi di mediazione di cui al D. Lgs. 4 marzo 2010
n. 28; soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazio- nali per il controllo delle frodi (es. SCIPAFI).
Le Società del Gruppo Intesa Sanpaolo ed i soggetti terzi cui possono essere comunicati i Suoi Dati Personali agiscono quali: 1) Titolari del trattamento, ossia soggetti che determi- nano le finalità ed i mezzi del trattamento dei Dati Personali;
2) Responsabili del trattamento, ossia soggetti che trattano
i Dati Personali per conto del Titolare o 3) Contitolari del trattamento che determinano congiuntamente alla Società le finalità ed i mezzi dello stesso.
L’elenco aggiornato dei soggetti individuati come Titolari, Responsabili o Contitolari è disponibile presso la sede della Società o sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.
SEZIONE 5 - TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AD UN PAESE TERZO O AD UN’ORGANIZZAZIONE IN- TERNAZIONALE FUORI DALL’UNIONE EUROPEA.
I Suoi Dati Personali sono trattati dalla Società all’interno del territorio dell’Unione Europea e non vengono diffusi.
Se necessario, per ragioni di natura tecnica od operativa, la Società si riserva di trasferire i Suoi Dati Personali verso paesi al di fuori dell’Unione Europea per i quali esistono de- cisioni di “adeguatezza” della Commissione Europea, ovvero sulla base delle adeguate garanzie oppure delle specifiche deroghe previste dal Regolamento.
SEZIONE 6 - MODALITÀ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei Suoi Dati Personali avviene mediante stru- menti manuali, informatici e telematici e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
I Suoi Dati Personali sono conservati, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati, fatti salvi i termini di conservazione previsti dalla legge. In particolare i Suoi Dati Personali sono conservati in via generale per un pe- riodo temporale di anni 10 a decorrere dalla chiusura del rapporto contrattuale di cui lei è parte; ovvero per 12 mesi dall’emissione del preventivo richiesto nel caso in cui a esso non segua la conclusione del contratto di assicurazione de- finitivo. I Dati Personali potranno, altresì, esser trattati per un termine superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o so- spensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione del dato.
SEZIONE 7 -DIRITTI DELL’INTERESSATO
In qualità di soggetto Interessato Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare i diritti previsti dal Regolamento di seguito elencati, inviando un’apposita richiesta per iscritto all’indirizzo email dpo@intesasanpao- xxxxxxxxxx.xxx o all’indirizzo di posta elettronica certificata xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx; a mezzo posta all’indirizzo Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.. – Privacy - Xxxxx Xxxxxxx 00/00 – 00000 Xxxxxx.
Con le stesse modalità Lei potrà revocare in qualsiasi mo- mento i consensi espressi con la presente Informativa.
Le eventuali comunicazioni e le azioni intraprese dalla So- cietà, a fronte dell’esercizio dei diritti di seguito elencati, sa- ranno effettuate gratuitamente. Tuttavia, se le Sue richieste sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, la Società potrà addebitarle un contributo spese, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti, oppure rifiutare di soddisfare le Sue richieste.
1. Diritto di accesso
Lei potrà ottenere dalla Società la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei Suoi Dati Personali e, in tal caso, ottenere l’accesso ai Dati Personali ed alle informazioni
previste dall’art. 15 del Regolamento, tra le quali, a titolo esemplificativo: le finalità del trattamento, le categorie di Dati Personali trattati etc…
Qualora i Dati Personali siano trasferiti a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale, Lei ha il diritto di essere informato dell’esistenza di garanzie adeguate relative al tra- sferimento.
Se richiesto, la Società Le potrà fornire una copia dei Dati Personali oggetto di trattamento. Per le eventuali ulteriori copie la Società potrà addebitarle un contributo spese ra- gionevole basato sui costi amministrativi. Se la richiesta in questione è presentata mediante mezzi elettronici, e salvo diversa indicazione, le informazioni Le verranno fornite dalla Società in un formato elettronico di uso comune.
2. Diritto di rettifica
Lei potrà ottenere dalla Società la rettifica dei Suoi Dati Per- sonali che risultano inesatti come pure, tenuto conto delle finalità del trattamento, l’integrazione degli stessi, qualora risultino incompleti, fornendo una dichiarazione integrativa.
3. Diritto alla cancellazione
Lei potrà ottenere dal Titolare la cancellazione dei Suoi Dati Personali, se sussiste uno dei motivi previsti dall’art. 17 del Regolamento, tra cui, a titolo esemplificativo, qualora i Dati Personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati o qualora il con- senso su cui si basa il trattamento dei Suoi Dati Personali è stato da Lei revocato e non sussiste altro fondamento giuri- dico per il trattamento.
La informiamo che la Società non potrà procedere alla can- cellazione dei Suoi Dati Personali: qualora il loro trattamento sia necessario, ad esempio, per l’adempimento di un obbligo di legge, per motivi di interesse pubblico, per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
4. Diritto di limitazione di trattamento
Lei potrà ottenere la limitazione del trattamento dei Suoi Dati Personali qualora ricorra una delle ipotesi previste dall’art. 18 del Regolamento, tra le quali, ad esempio: a fronte di una Sua contestazione circa l’esattezza dei Suoi Dati Perso- nali oggetto di trattamento o qualora i Suoi Dati Personali le siano necessari per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, benché la Società non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento.
5. Diritto alla portabilità dei dati
Qualora il trattamento dei Suoi Dati Personali si basi sul con- senso o sia necessario per l’esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali e il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, Lei potrà:
• richiedere di ricevere i Dati Personali da Lei forniti in un for- mato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico (esempio: computer e/o tablet);
• trasmettere i Suoi Dati Personali ricevuti ad un altro sog- getto Titolare del trattamento senza impedimenti da parte della Società.
Potrà inoltre richiedere che i Suoi Dati Personali vengano trasmessi dalla Società direttamente ad un altro soggetto ti- tolare del trattamento da Lei indicato, se ciò sia tecnicamente fattibile per la Società. In questo caso, sarà Sua cura fornirci
tutti gli estremi esatti del nuovo titolare del trattamento a cui intenda trasferire i Suoi Dati Personali, fornendoci apposita autorizzazione scritta.
6. Diritto di opposizione
Lei potrà opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi Dati Personali qualora il trattamento venga effettuato per l’esecuzione di un’attività di interesse pubblico o per il perseguimento di un interesse legittimo del Titolare (com- presa l’attività di profilazione).
Qualora Xxx decidesse di esercitare il diritto di opposizione qui descritto, la Società si asterrà dal trattare ulteriormente i Suoi dati personali, a meno che non vi siano motivi legit- timi per procedere al trattamento (motivi prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato), oppure il trattamento sia necessario per l’accertamento, l’esercizio o la difesa in giudizio di un diritto.
7. Processo decisionale automatizzato relativo alle persone
fisiche, compresa la profilazione
Il Regolamento prevede in favore dell’interessato il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente su un trattamento automatizzato dei Suoi Dati Personali, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo significativo sulla Sua persona a meno che la suddetta decisione:
a) sia necessaria per la conclusione o l’esecuzione di un contratto tra Lei e la Società;
b) sia autorizzata dal diritto italiano o europeo;
c) si basi sul Suo consenso esplicito.
La Società effettua dei processi decisionali automatizzati, per i quali non è richiesto un consenso, per l’attività di assun- zione dei prodotti assicurativi e la conseguente conclusione ed esecuzione degli stessi. La Società attuerà misure appro- priate per tutelare i Suoi diritti, le Sue libertà e i Suoi legittimi interessi e Lei potrà esercitare il diritto di ottenere l’intervento umano da parte della Società, di esprimere la Sua opinione o di contestare la decisione.
8. Diritto di proporre un reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali
Fatto salvo il Suo diritto di ricorrere in ogni altra sede am- ministrativa o giurisdizionale, qualora ritenesse che il tratta- mento dei Suoi Dati Personali da parte del Titolare avvenga in violazione del Regolamento e/o della normativa applica- bile potrà proporre reclamo all’Autorità Garante per la Prote- zione dei dati personali competente.
SEZIONE 8 – TRATTAMENTO DI CATEGORIE PARTICO- LARI DI DATI PERSONALI
In relazione al trattamento delle categorie particolari di dati personali (idonei a rivelare l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orienta- mento sessuale della persona) necessario per l’assunzione e la stipula di polizze assicurative, nonché per la successiva fase di gestione ed esecuzione contrattuale, è richiesta una manifestazione esplicita di consenso, fatti salvi gli specifici casi previsti dal Regolamento che consentono il trattamento di tali Dati Personali anche in assenza di consenso.
SUPPLEMENTO DI INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RELATIVI ALLA SOTTOSCRIZIONE
DI DOCUMENTI INFORMATICI CON FIRMA GRAFOMETRICA
(Informativa aggiornata a giugno 2018)
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. appartenente al Gruppo In- tesa Sanpaolo (di seguito la “Società”), in qualità di Titolare del trattamento, La informa – nella Sua qualità di “Interes- sato” – circa l’utilizzo dei Suoi dati personali con specifico rife- rimento alla sottoscrizione di documenti informatici con Firma Grafometrica.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
I dati personali, contenuti nella registrazione informatica dei parametri della firma apposta dall’Interessato (ad esempio: la velocità, la pressione, l’inclinazione) sono raccolti con le seguenti finalità:
a) esigenze di confronto e verifica in relazione a eventuali situazioni di contenzioso legate al disconoscimento della sottoscrizione informatica apposta sui documenti afferenti al contratto;
b) contrasto di tentativi di frode e del fenomeno dei furti di identità;
c) rafforzamento delle garanzie di autenticità e integrità dei documenti informatici sottoscritti;
d) dematerializzazione e sicurezza dei documenti conservati con conseguente eliminazione del ricorso alla carta.
MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI
Di seguito vengono illustrate le principali caratteristiche del trattamento.
a) La cancellazione dei dati biometrici grezzi e dei campioni biometrici ha luogo immediatamente dopo il completa- mento della procedura di sottoscrizione e nessun dato biometrico persiste all’esterno del documento informatico sottoscritto.
b) I dati biometrici non sono conservati, neanche per periodi limitati, sui dispositivi hardware utilizzati per la raccolta e sono memorizzati all’interno dei documenti informatici sot- toscritti in forma cifrata tramite adeguati sistemi di crittogra- fia a chiave pubblica.
c) La corrispondente chiave privata è nella esclusiva dispo- nibilità di un soggetto Terzo Fiduciario che fornisce idonee garanzie di indipendenza e sicurezza nella conservazione della medesima chiave. La Società non può in alcun modo accedere e utilizzare la chiave privata senza l’intervento del soggetto Terzo Fiduciario.
d) La generazione delle chiavi private di decifratura dei vettori biometrici, e la conservazione delle stesse, avviene all’in- terno di dispositivi sicuri (Hardware Security Model) collo- cati presso le sedi informatiche (Server Farm) del Gruppo Intesa Sanpaolo. Qualsiasi attività di utilizzo delle chiavi prevede la digitazione di apposite credenziali di sblocco, mantenute nell’esclusiva disponibilità del soggetto Terzo Fiduciario.
e) La consegna delle credenziali di sblocco delle chiavi è av- venuta nei confronti del soggetto Xxxxx Xxxxxxxxxx, che ne cura la conservazione presso locali e mezzi blindati di mas-
sima sicurezza del Gruppo Intesa Sanpaolo ai quali il Terzo Fiduciario ha l’esclusiva possibilità di accesso.
f) Il soggetto Terzo Fiduciario può essere chiamato ad inse- rire le proprie credenziali di sblocco della chiave privata di decifratura, dopo averle recuperate dai mezzi blindati del Gruppo Intesa Sanpaolo ai quali ha esclusiva possibilità di accesso, per la gestione di situazioni di contenzioso e ve- rifica della firma da parte di un perito calligrafo e per la ge- stione di attività di manutenzione straordinaria del servizio.
g) L’accesso al modello grafometrico cifrato avviene esclusi- vamente tramite l’utilizzo delle credenziali di sblocco della chiave privata, detenuta dal soggetto Terzo Fiduciario nei soli casi in cui si renda indispensabile per l’insorgenza di un contenzioso sull’autenticità della firma o a seguito di ri- chiesta dell’Autorità Giudiziaria.
h) La trasmissione dei dati biometrici nel sistema informativo del Gruppo Intesa Sanpaolo avviene esclusivamente tra- mite l’ausilio di adeguate tecniche crittografiche.
i) I sistemi informatici del Gruppo Intesa Sanpaolo sono pro- tetti contro l’azione di ogni tipo di attacco informatico con i più aggiornati sistemi di sicurezza, certificati secondo lo standard internazionale ISO/IEC 27001:2013 da un Ente Terzo.
Per il perseguimento delle finalità di cui sopra, i documenti sono conservati a norma, ai sensi del DPCM del 03 dicembre 2013, presso il Gruppo Intesa Sanpaolo, il quale si avvale, per l’esecuzione del servizio, della Società Consortile del Gruppo Intesa Sanpaolo e di società informatiche specializzate nel servizio di conservazione a norma il cui elenco aggiornato è disponibile presso tutte le Filiali delle Banche del Gruppo Intesa Sanpaolo ovvero sul sito internet www.intesasanpao- xxxxxxxxxx.xxx
Il trattamento di dati biometrici nell’ambito dell’utilizzo della firma grafometrica avviene sulla base delle prescrizioni dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria - 12 novembre 2014 - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 3 dicembre 2014).
Il consenso al trattamento dei dati biometrici da parte della Società nell’ambito dell’utilizzo della firma grafometrica è espresso dall’Interessato all’atto di adesione al servizio di firma grafometrica, effettuato presso una delle Filiali delle Banche del Gruppo Intesa Sanpaolo, con l’accettazione dell’utilizzo della stessa e ha validità fino alla sua eventuale revoca.
In qualità di soggetto Interessato Lei potrà esercitare, in qual- siasi momento, nei confronti del Titolare i diritti previsti dal Re- golamento di seguito elencati, inviando un’apposita richiesta per iscritto all’indirizzo email dpo@intesasanpaoloassicura. com o all’indirizzo di posta elettronica certificata privacy@ xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx; a mezzo posta all’indirizzo Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. – Privacy – Xxxxx Xxxxxxx 00/00 – 00000 Xxxxxx.
1. Tale informativa costituisce parte integrante dell’informativa completa sul trattamento dei dati personali di persone fisiche per finalità assicurative – contrattuali e obblighi di legge contenuta nelle presenti Condizioni di Assicurazione e sul sito internet della Società.
Informativa nei confronti di persone fisiche ai sensi dell’art. 13 e 14 del regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito l’“informativa”) –
finalità promo-commerciali
(Informativa aggiornata a giugno 2018)
Il Regolamento sulla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla li- bera circolazione di tali dati” (di seguito il “Regolamento”) contiene una serie di norme dirette a garantire che il trat- tamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone. La presente In- formativa ne recepisce le previsioni.
SEZIONE 1 - IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TI- TOLARE DEL TRATTAMENTO
Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., con sede legale in Xxxxx Xxxxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx, Società del Gruppo As- sicurativo Intesa Sanpaolo Vita, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito anche la “Società” o il “Titolare”) tratta i Suoi dati personali (di seguito i “Dati Personali”) per le finalità indicate nella Sezione 3.
Per ulteriori informazioni può visitare il sito Internet di In- tesa Sanpaolo Assicura www.intesasanpaoloassicura. com e, in particolare, la sezione “Privacy” con tutte le in- formazioni concernenti l’utilizzo e il trattamento dei Dati Personali.
SEZIONE 2 - DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. ha nominato il “respon- sabile della protezione dei dati” previsto dal Regolamento (c.d. “Data Protection Officer” o DPO). Per tutte le que- stioni relative al trattamento dei Suoi Dati Personali e/o per esercitare i diritti previsti dal Regolamento stesso, elencati nella Sezione 7 della presente Informativa, può contattare il DPO al seguente indirizzo email: dpo@intesasanpaolo- xxxxxxxx.xxx
SEZIONE 3 - CATEGORIE DEI DATI PERSONALI, FINA- LITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Categorie di Dati Personali
Fra i Dati Personali che la Società tratta rientrano, a titolo esemplificativo, i dati anagrafici, i dati di contatto (indirizzo e-mail o numero di telefono) e i dati derivanti dai servizi web e dall’eventuale utilizzo delle APP di Intesa Sanpaolo Assicura.
Finalità e base giuridica del trattamento
I Dati Personali che la riguardano, da Lei comunicati alla Società o raccolti tramite la rete di vendita (in quest’ultimo caso previa verifica del rispetto delle condizioni di liceità da parte dei terzi), sono trattati dalla Società nell’ambito della sua attività per le seguenti finalità promo-commerciali:
• svolgimento di attività funzionali alla promozione e ven- dita di prodotti e servizi di società del Gruppo Intesa San-
paolo o di società terze, effettuare indagini di mercato e di customer satisfaction attraverso lettere, telefono, Inter- net, SMS, MMS ed altri sistemi di comunicazione;
• comunicazione dei Dati Personali ad altre società del Gruppo Intesa Sanpaolo (quali Assicurazioni, Banche, SIM, SGR), che provvederanno a fornirle una propria informativa, per lo svolgimento, da parte loro, di attività Promo-Commerciali con riferimento a prodotti e/o servizi propri o di terzi.
I suddetti trattamenti sono facoltativi ed è richiesto il Suo consenso.
SEZIONE 4 - CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I SUOI DATI PERSONALI POTRANNO ESSERE COMU- NICATI
Per il perseguimento delle finalità sopra indicate potrebbe essere necessario che la Società comunichi i Suoi Dati Personali alle seguenti categorie di destinatari:
1) Società del Gruppo Intesa Sanpaolo tra cui la società che gestisce il sistema informativo e alcuni servizi am- ministrativi, legali e contabili, e le società controllate.
2) Soggetti terzi (società, liberi professionisti, etc ….) che trattano i Suoi Dati Personali nell’ambito di:
- servizi di consulenza assicurativa;
- fornitura e gestione di procedure e sistemi informatici;
- attività di consulenza in genere;
- gestione della comunicazione alla clientela, nonché archiviazione di dati e documenti sia in forma cartacea che elettronica;
- rilevazione della qualità dei servizi, ricerche di mer- cato, informazione e promozione commerciale di pro- dotti e/o servizi.
Le Società del Gruppo Intesa Sanpaolo ed i soggetti terzi cui possono essere comunicati i Suoi Dati Personali agi- scono quali: 1) Titolari del trattamento, ossia soggetti che determinano le finalità ed i mezzi del trattamento dei Dati Personali; 2) Responsabili del trattamento, ossia soggetti che trattano i Dati Personali per conto del Titolare o 3) Contitolari del trattamento che determinano congiunta- mente alla Società le finalità ed i mezzi dello stesso.
L’elenco aggiornato dei soggetti individuati come Titolari, Responsabili o Contitolari è disponibile presso la sede della Società o sul sito internet www.intesasanpaoloassi- xxxx.xxx.
SEZIONE 5 - TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AD UN PAESE TERZO O AD UN’ORGANIZZAZIONE IN- TERNAZIONALE FUORI DALL’UNIONE EUROPEA.
I Suoi Dati Personali sono trattati dalla Società all’interno del territorio dell’Unione Europea e non vengono diffusi. Se necessario, per ragioni di natura tecnica od operativa,
la Società si riserva di trasferire i Suoi Dati Personali verso paesi al di fuori dell’Unione Europea per i quali esistono decisioni di “adeguatezza” della Commissione Europea, ovvero sulla base delle adeguate garanzie oppure delle specifiche deroghe previste dal Regolamento.
SEZIONE 6 - MODALITÀ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei Suoi Dati Personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
I Suoi Dati Personali sono conservati, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al consegui- mento delle finalità per le quali essi sono trattati, fatti salvi i termini di conservazione previsti dalla legge. In partico- lare i Xxxx Xxxx Personali sono conservati in via generale per un periodo temporale di anni 10 a decorrere dalla chiusura del rapporto contrattuale di cui lei è parte. I Dati Personali potranno, altresì, esser trattati per un ter- mine superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolun- gamento della conservazione del dato.
SEZIONE 7 -DIRITTI DELL’INTERESSATO
In qualità di soggetto Interessato Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare i diritti previsti dal Regolamento di seguito elencati, inviando un’apposita richiesta per iscritto all’indirizzo email dpo@intesasanpa- xxxxxxxxxxx.xxx o all’indirizzo di posta elettronica certifi- cata xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx o a mezzo posta all’indirizzo Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.. – Pri- vacy - Xxxxx Xxxxxxx 00/00 – 00000 Xxxxxx.
Con le stesse modalità Lei potrà revocare in qualsiasi mo- mento i consensi espressi con la presente Informativa.
Le eventuali comunicazioni e le azioni intraprese dalla Società, a fronte dell’esercizio dei diritti di seguito elen- cati, saranno effettuate gratuitamente. Tuttavia, se le Sue richieste sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, la Società potrà addebitarle un contributo spese, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti, oppure rifiutare di soddisfare le Sue richieste.
1. Diritto di accesso
Lei potrà ottenere dalla Società la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei Suoi Dati Personali e, in tal caso, ottenere l’accesso ai Dati Personali ed alle informazioni previste dall’art. 15 del Regolamento, tra le quali, a titolo esemplificativo: le finalità del trattamento, le categorie di Dati Personali trattati etc…
Qualora i Dati Personali siano trasferiti a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale, Lei ha il diritto di es- sere informato dell’esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento.
Se richiesto, la Società Le potrà fornire una copia dei Dati Personali oggetto di trattamento. Per le eventuali ulteriori copie la Società potrà addebitarle un contributo spese ra- gionevole basato sui costi amministrativi. Se la richiesta in questione è presentata mediante mezzi elettronici, e salvo diversa indicazione, le informazioni Le verranno for-
nite dalla Società in un formato elettronico di uso comune.
2. Diritto di rettifica
Lei potrà ottenere dalla Società la rettifica dei Suoi Dati Personali che risultano inesatti come pure, tenuto conto delle finalità del trattamento, l’integrazione degli stessi, qualora risultino incompleti, fornendo una dichiarazione integrativa.
3. Diritto alla cancellazione
Lei potrà ottenere dal Titolare la cancellazione dei Suoi Dati Personali, se sussiste uno dei motivi previsti dall’art. 17 del Regolamento, tra cui, a titolo esemplificativo, qua- lora i Dati Personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati o qualora il consenso su cui si basa il trattamento dei Suoi Dati Personali è stato da Lei revocato e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento.
La informiamo che la Società non potrà procedere alla cancellazione dei Suoi Dati Personali: qualora il loro trat- tamento sia necessario, ad esempio, per l’adempimento di un obbligo di legge, per motivi di interesse pubblico, per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
4. Diritto di limitazione di trattamento
Lei potrà ottenere la limitazione del trattamento dei Suoi Dati Personali qualora ricorra una delle ipotesi previste dall’art. 18 del Regolamento, tra le quali, ad esempio: a fronte di una Sua contestazione circa l’esattezza dei Suoi Dati Personali oggetto di trattamento o qualora i Suoi Dati Personali le siano necessari per l’accertamento, l’eserci- zio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, benché la Società non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento.
5. Diritto alla portabilità dei dati
Qualora il trattamento dei Suoi Dati Personali si basi sul consenso o sia necessario per l’esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali e il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, Lei potrà:
• richiedere di ricevere i Dati Personali da Lei forniti in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da disposi- tivo automatico (esempio: computer e/o tablet);
• trasmettere i Suoi Dati Personali ricevuti ad un altro sog- getto Titolare del trattamento senza impedimenti da parte della Società.
Potrà inoltre richiedere che i Suoi Dati Personali vengano trasmessi dalla Società direttamente ad un altro soggetto titolare del trattamento da Lei indicato, se ciò sia tecnica- mente fattibile per la Società. In questo caso, sarà Sua cura fornirci tutti gli estremi esatti del nuovo titolare del trattamento a cui intenda trasferire i Suoi Dati Personali, fornendoci apposita autorizzazione scritta.
6. Diritto di opposizione
Lei potrà opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi Dati Personali qualora il trattamento venga effettuato per l’esecuzione di un’attività di interesse pubblico o per il perseguimento di un interesse legittimo del Titolare (com- presa l’attività di profilazione).
Qualora Lei decidesse di esercitare il diritto di opposizione
qui descritto, la Società si asterrà dal trattare ulteriormente i Suoi dati personali, a meno che non vi siano motivi legit- timi per procedere al trattamento (motivi prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato), oppure il trattamento sia necessario per l’accertamento, l’esercizio o la difesa in giudizio di un diritto.
7. Diritto di proporre un reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali
Fatto salvo il Suo diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora ritenesse che il trattamento dei Suoi Dati Personali da parte del Titolare avvenga in violazione del Regolamento e/o della norma- tiva applicabile potrà proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali competente.
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INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE GIURIDI- CHE, ENTI O ASSOCIAZIONI
Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. informa che l’uso di sistemi automatizzati di chiamata o di comunicazione di chiamata senza l’intervento di un operatore e di comunicazioni elettro- niche (posta elettronica, telefax, SMS, MMS o di altro tipo) per lo svolgimento di attività promozionale o il compimento di ricerche di mercato, è possibile solo con il consenso dei sog- getti parte di un contratto di fornitura di servizi di comunica- zione elettronica (“contraenti”: definizione che ricomprende anche persone giuridiche, enti o associazioni).
Lo svolgimento di dette attività nei confronti di tali soggetti è sottoposto a una specifica manifestazione di consenso.
Infortuni del Conducente
Le tabelle seguenti riportano i criteri di valutazione INAIL Industria che sono utilizzati, in base all’articolo 8.3 delle Condizioni di Assicurazione, come criterio per calcolare il grado o percentuale di invalidità permanente.
Vediamo alcuni esempi di applicazione delle suddette ta- belle coerentemente con quanto previsto dalle Condizioni Contrattuali e con un capitale assicurato che in caso di in- validità permanente totale (100%) è pari a 100.000 euro.
Esempio 1
La perdita totale della milza è valutata, come invalidità, il 23%. L’indennizzo è quindi pari a 19.000 euro (il 23% del capitale assicurato pari alla valutazione del 23% meno 4% di Franchigia).
Esempio 2
La perdita di una coscia è valutata, come invalidità, il 70%. L’indennizzo è quindi pari a 100.000 euro.
TABELLA INAIL INDUSTRIA DELLE VALUTAZIONI DEL GRADO DI INVALIDITÀ PERCENTUALE
DESCRIZIONE | D | S | |
1 | Sordità completa di un orecchio | 15 | |
2 | Sordità completa bilaterale | 60 | |
3 | Perdita totale della facoltà visiva di un occhio | 35 | |
4 | Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazione di protesi | 40 | |
5 | Altre menomazioni della facoltà visiva | Tabella 2 | |
6 | Stenosi nasale assoluta unilaterale | 8 | |
7 | Stenosi nasale assoluta bilaterale | 18 | |
8 9 | Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria: a) con possibilità di applicazione di protesi efficace | 11 | |
10 | b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace | 30 | |
11 | Perdita di un rene con integrità del rene superstite | 25 | |
12 | Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica | 15 | |
13 | Per la perdita di un testicolo non si corrisponde indennità | Nessuna | |
14 | Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazione dei movimenti del braccio | 5 | |
15 | Anchilosi completa dell’articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola | 50 | 40 |
16 | Anchilosi completa dell’articolazione scapolo-omerale con arto in posizione con normale mobilità della scapola | 40 | 30 |
17 18 | Perdita del braccio: a) per disarticolazione scapolo-omerale | 85 | 75 |
19 | b) per amputazione al terzo superiore | 80 | 70 |
20 | Perdita del braccio destro al terzo medio o totale dell’avambraccio | 75 | 65 |
21 | Perdita di tutte le dita della mano | 65 | 55 |
22 | Perdita del pollice e del primo metacarpo | 35 | 30 |
23 | Perdita totale del pollice | 15 | 13 |
25 | Perdita totale del medio | 12 | |
26 | Perdita totale dell’anulare | 8 | |
27 | Perdita totale del mignolo | 12 | |
28 | Perdita della falange ungueale del pollice | 15 | 12 |
29 | Perdita della falange ungueale dell’indice | 7 | 6 |
30 | Perdita della falange ungueale del medio | 5 | |
31 | Perdita della falange ungueale dell’anulare | 3 | |
32 | Perdita della falange ungueale del mignolo | 5 | |
33 | Perdita delle ultime due falangi dell’indice | 11 | 9 |
34 | Perdita delle ultime due falangi del medio | 8 | |
35 | Perdita delle ultime due falangi dell’anulare | 6 | |
36 | Perdita delle ultime due falangi del mignolo | 8 | |
37 38 | Anchilosi totale dell’articolazione del gomito con angolazione tra 110-75: a) in semipronazione | ||
30 | 25 | ||
39 | b) in pronazione | 35 | 30 |
40 | c) in supinazione | 45 | 40 |
41 | d) quando l’anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione | 25 | 20 |
42 | Anchilosi totale del gomito in flessione massima o quasi | 55 | 50 |
43 | Anchilosi totale dell’articolazione del gomito in estensione completa o quasi: | ||
44 | a) in semipronazione | 40 | 25 |
45 | b) in pronazione | 45 | 40 |
46 | c) in supinazione | 55 | 50 |
47 | d) quando l’anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione | 35 | 30 |
48 | Anchilosi completa dell’articolazione radio carpica in estensione rettilinea | 8 | 15 |
49 50 | Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione: a) in semipronazione | 22 | 18 |
51 | b) in pronazione | 25 | 22 |
52 | c) in supinazione | 35 | 30 |
53 | Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizione favorevole | 45 | |
54 | Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta, che non renda possibile l’applicazione | 80 | |
55 | Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto | 70 | |
56 | Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l’applicazione di un apparecchio articolato | 65 | |
57 | Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l’applicazione di un apparecchio articolato | 55 | |
58 | Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede | 50 | |
59 | Perdita dell’avampiede alla linea tarso-metatarso | 30 | |
60 | Perdita dell’alluce e corrispondente metatarso | 15 | |
61 | Perdita totale del solo alluce | 7 | |
62 | Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si fa luogo ad alcuna indennità, ma ove concorra di più ogni altro dito perduto è valutato | 3 | |
63 | Anchilosi completa rettilinea del ginocchio | 35 | |
64 | Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto | 20 | |
65 | Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri | 11 |
NOTE: La tabella riporta l’allegato 1 al D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 che costituisce il riferimento contrattuale della garanzia Infortuni del Conducente.
In caso di constatato mancinismo le percentuali di riduzione della attitudine al lavoro stabilite per l’arto superiore destro si intendono applicate all’arto sinistro e quelle del sinistro al destro.
TABELLA 2 DI VALUTAZIONE DELLE MENOMAZIONI DELL’ACUTEZZA VISIVA (INAIL INDUSTRIA)
Visus perduto | Visus residuo | Indennizzo dell’occhio con acutezza visiva minore (occhio peggiore) | Indennizzo dell’occhio con acutezza visiva maggiore (occhio migliore) |
1/10 | 9/10 | 1% | 2% |
2/10 | 8/10 | 3% | 6% |
3/10 | 7/10 | 6% | 12% |
4/10 | 6/10 | 10% | 19% |
5/10 | 5/10 | 14% | 26% |
6/10 | 4/10 | 18% | 34% |
7/10 | 3/10 | 23% | 42% |
8/10 | 2/10 | 27% | 50% |
9/10 | 1/10 | 31% | 58% |
10/10 | 0 | 35% | 65% |
NOTE:
1. In caso di menomazione binoculare, si procede a con- globamento delle valutazioni effettuate in ciascun occhio.
2. La valutazione è riferita all’acutezza visiva quale risulta dopo la correzione ottica, sempre che la correzione stessa sia tollerata; in caso diverso la valutazione è rife- xxxx al visus naturale.
3. Nei casi in cui la valutazione è riferita all’acutezza visiva raggiunta con correzione, il grado di inabilità permanente, calcolato secondo le norme che precedono, viene aumen- tato in misura variabile da 2 a 10 punti a seconda dell’en- tità del vizio di refrazione.
4. Le perdita di 5/10 di visus in un occhio, essendo l’altro normale, è valutata il 16% se si tratta di infortunio agricolo.
5. In caso di afachia monolaterale:
con visus corretto di 10/10, 9/10, 8/10 15%
con visus corretto di 7/10 | 18% |
con visus corretto inferiore a 3/10 | 35% |
con visus corretto di 6/10 | 21% |
con visus corretto di 5/10 | 24% |
con visus corretto di 4/10 | 28% |
con visus corretto di 3/10 | 32% |
6. In caso di afachia bilaterale, dato che la correzione ottica è pressoché uguale e pertanto tollerata, si applica la tabella di valutazione delle menomazioni dell’acutezza vi- siva, aggiungendo il 15% per la correzione ottica e per la mancanza del potere accomodativo.
ULTERIORE NOTA ESPLICATIVA
La presente tabella si applica esclusivamente in caso di danno binoculare; la perdita totale della facoltà visiva di un occhio comporta un’invalidità permanente del 35%, indi- pendentemente dalla circostanza che l’occhio lesionato sia l’occhio migliore.
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