PROCEDURA PER IL LICENZIAMENTO COLLETTIVO
PROCEDURA PER IL LICENZIAMENTO COLLETTIVO
XXXXXXXX XXXXXXXX
RESPONSABILE RELAZIONI INDUSTRIALI CONFINDUSTRIA SALERNO
24 GIUGNO 2020
Definizione La procedura del licenziamento collettivo si applica allorquando il datore di lavoro intende effettuare nell’arco di 120 giorni almeno 5 licenziamenti (anche 1 solo se l’azienda è interessata dalla CIGS) nell’unità produttiva oppure in più unità produttive nell’ambito della stessa provincia, a causa della riduzione o trasformazione o cessazione dell’attività.
Normativa di riferimento Legge 223/91
Art. 4 Legge 223/91, comma 1 L'impresa che sia stata ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale, qualora nel corso di attuazione del programma di cui all'articolo 1 ritenga di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure alternative, ha facoltà di avviare la procedura di licenziamento collettivo.
Art. 24 Legge 223/91, comma 1 L’impresa che occupi più di quindici dipendenti, compresi i dirigenti, e che, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro intenda effettuare almeno 5 licenziamenti nell’arco di 120 giorni in ciascuna unità produttiva o in più unità produttive nell’ambito di una stessa provincia.
Dimensione occupazionale per il calcolo della soglia dei 15 dipendenti occorre riferirsi al criterio della normale occupazione e cioè all’occupazione media dell’ultimo semestre e non al numero dei dipendenti in forza al momento di inizio della procedura, né al momento dell’eventuale cessazione dell’attività e dei licenziamenti. Per le imprese in CIGS, il limite occupazionale deve essere verificato al momento della domanda di integrazione salariale.
PROCEDURA
Art. 4 e 24 Legge 223/91
Attivazione
Le imprese che intendano esercitare la facoltà di avviare una procedura di licenziamento collettivo sono tenute a darne comunicazione preventiva per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali costituite a norma dell' articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché alle rispettive associazioni di categoria. In mancanza delle predette rappresentanze la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione alle associazioni di categoria può essere effettuata per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa aderisce o conferisce mandato. Copia della comunicazione di avvio deve essere inoltre trasmessa all’Amministrazione Regionale competente oppure all’Amministrazione Provinciale nelle realtà in cui le Regioni hanno delegato tali competenze.
Nel caso in cui la procedura interessi più unità produttive con sedi in diverse regioni la comunicazione andrà inviata al Ministero del Lavoro.
La comunicazione di cui sopra deve contenere indicazione: dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi, per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in tutto o in parte, il licenziamento collettivo; del numero, della collocazione aziendale e dei profili professionali del personale eccedente nonché' del personale abitualmente impiegato; dei tempi di attuazione del programma di riduzione del personale; delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale della attuazione del programma medesimo; del metodo di calcolo di tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da quelle già previste dalla legislazione vigente e dalla contrattazione collettiva.
Lì , _/_/2020
Xxxxx.xx
XX.XX.
GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
RSU AZIENDA
OGGETTO: Attivazione Procedura di licenziamento collettivo per riduzione di personale Articoli 4 e 24 Legge 223/91
La scrivente , con sede e stabilimento in , via comunica di trovarsi nell’indifferibile necessità di procedere ad una riduzione del personale attraverso l’attivazione della procedura di licenziamento collettivo di cui agli artt. 4 e 24 della legge 223/1991per n. dipendenti su un organico complessivo di per lo stabilimento di
.
Considerato:
che la Società opera nel settore
che tale settore è da tempo interessato da una serie di fattori di forte cambiamento, principalmente da ricondursi ad una profonda innovazione tecnologica e ad una rilevante evoluzione del mercato, oltre che ad un considerevole aumento del costo delle materie prime, che determinano l’esigenza di una conseguente revisione degli assetti organizzativi e dei modelli gestionali dell’impresa, al fine di adeguare la struttura aziendale alle mutate esigenze di efficienza e competitività, anche attraverso l’ installazione e l’utilizzo di sistemi di automazione finalizzati al contenimento dei costi e al miglioramento dei processi;
che tale situazione si accompagna ad un fenomeno di accesa tensione competitiva fra gli operatori, che porta ad una frequente concentrazione delle attività aziendali verso le
lavorazioni prioritarie e caratteristiche dell’impresa, con la conseguente tendenza verso un contenimento dei costi attraverso un indispensabile intervento di riorganizzazione produttiva;
che tutto ciò comporta inevitabili riflessi sui processi produttivi, con la conseguente ridefinizione di diverse posizioni di lavoro e delle relative caratteristiche professionali;
che in questo contesto l’impresa è pertanto chiamata a potenziare la propria competitività, eliminando le aree di diseconomia interna attualmente esistenti, attraverso un indispensabile intervento di riorganizzazione produttiva;
che la progressiva riduzione dei margini comporta la razionalizzazione e la riorganizzazione del reparto produzione, con prevedibile contenimento di costi gestionali e complessivo miglioramento dell’efficacia dei servizi verso la clientela;
che la tipologia e la specializzazione delle lavorazioni richieste, nonché la elevata concorrenza di altre imprese del settore non permettono all’impresa – anche in considerazione dei volumi di attività – di offrire in ogni caso un servizio competitivo, minando così alla base la stessa redditività aziendale e pregiudicando inoltre l’adozione di adeguati piani di investimento e sviluppo;
quanto sopra rende necessario un ridimensionamento degli organici nello stabilimento di
, anche al fine di:
1 semplificare le strutture per migliorare la rapidità e l’efficienza delle risposte alle esigenze di mercato
2 far fronte al divario prezzi / costi per mantenere competitività sul mercato
per tali motivi tecnici, organizzativi e produttivi si impone un’operazione sugli organici, cui consegue un’eccedenza di nr. lavoratori.
l’attuale evoluzione del mercato e, soprattutto, le prospettive del settore merceologico in cui opera l’impresa non permettono, d’altra parte, di individuare misure alternative, idonee a porre altrimenti rimedio alla situazione predetta e ad evitare, in tutto o in parte, la dichiarazione di mobilità, rendendosi conseguentemente indispensabile l’attivazione della relativa procedura.
Il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale abitualmente impiegato a consta di dipendenti così suddivisi:
inserire l’organico attualmente impiegato in azienda suddiviso per reparti e qualifiche professionali
il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale eccedente nello stabilimento di sono così individuati:
inserire il numero di esuberi suddiviso per reparto e qualifiche professionali (confrontabile rispetto allo schema dell’organico in forza
la prevista risoluzione dei rapporti di lavoro avrà inizio a decorrere dalla conclusione della procedura in oggetto.
Non sono allo stato attuale previste attribuzioni patrimoniali diverse da quelle derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
Distinti saluti.
_
La comunicazione di apertura della procedura di licenziamento collettivo ha il fine di consentire alle organizzazioni sindacali di esercitare un controllo effettivo sulla programmata riduzione di personale, con la conseguenza che essa si può ritenere in contrasto con l’obbligo normativo di trasparenza quando:
a) i dati comunicati dal datore di lavoro siano incompleti o inesatti;
b) la funzione sindacale di controllo e valutazione sia stata limitata;
c) sussista un rapporto causale fra l’indicata carenza e la limitazione della funzione sindacale.
Fase di consultazione sindacale
Entro sette giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di attivazione, a richiesta delle rappresentanze sindacali aziendali e delle rispettive associazioni si procede ad un esame congiunto tra le parti, allo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e le possibilità di utilizzazione diversa di tale personale, o di una sua parte, nell'ambito della stessa impresa, anche mediante contratti di solidarietà e forme flessibili di gestione del tempo di lavoro. Qualora non sia possibile evitare la riduzione di personale, è esaminata la possibilità di ricorrere a misure sociali di accompagnamento intese, in particolare, a facilitare la riqualificazione e la riconversione dei lavoratori licenziati
La procedura di deve essere esaurita entro quarantacinque giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di attivazione. L’Impresa fornisce all’ufficio della Regione competente comunicazione scritta sul risultato della consultazione e sui motivi del suo eventuale esito negativo.
VERBALE DI INCONTRO
Oggi, , nella sede di Confindustria Salerno si sono riuniti la Società _, rappresentata da , assistito dal Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx per Confindustria Salerno
e
i Sigg. per la CGIL Provinciale, _ per la CISL Provinciale,
_ per la UIL Provinciale;
i Sigg. e per la RSU;
per esperire l’esame congiunto ex art. 4, Legge 223/91.
Premesso che:
La , tramite nota di Confindustria Salerno del trasmessa via pec ha attivato la procedura di licenziamento collettivo di cui agli artt. 4 e 24, Legge 223/91 e s.m.i. per
unità dello stabilimento di su un organico complessivo di ;
le XX.XX. hanno richiesto, nei termini e nei modi previsti dalla procedura, incontro per esperire l’esame congiunto ex art. 4, Legge 223/91;
le Parti hanno constatato la regolarità della procedura.
Tanto premesso, le parti si sono incontrate in data odierna e, nel corso dell’incontro la Direzione Aziendale, ha ribadito le motivazioni poste alla base dell’attivazione della presente procedura, confermando quanto già dettagliato nella lettera di attivazione.
Le XX.XX., preso atto di quanto esposto dall’Azienda, manifestano la necessità di approfondire ulteriormente le tematiche esposte dalla Società in ordine alla procedura in oggetto.
Pertanto si conviene di aggiornare la trattativa ad un prossimo incontro definito per il
p.v. ore .
Del che è verbale. Letto, confermato e sottoscritto.
VERBALE DI ACCCORDO
Oggi, , nella sede di Confindustria Salerno si sono riuniti la Società _, rappresentata da , assistito dal Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx per Confindustria Salerno
e
i Sigg. _ per la CGIL Provinciale, per la CISL Provinciale
_ per la UIL Provinciale;
i Sigg. e per la RSU;
per esperire l’esame congiunto ex art. 4, Legge 223/91.
Premesso che:
la tramite nota di Confindustria Salerno del trasmessa via pec, ha attivato la procedura di licenziamento collettivo per riduzione di personale di cui agli artt. 4 e 24, Legge 223/91 e s.m.i. per n. unità dello stabilimento di su un organico complessivo di ;
le XX.XX. hanno richiesto, nei termini e nei modi previsti dalla procedura, incontro per esperire l’esame congiunto ex art.4, Legge 223/91;
le Parti hanno constatato la regolarità della procedura.
Tanto premesso, le Parti si sono incontrate in data oltreché in data odierna e nel corso degli incontri, l’Azienda ha provveduto ad illustrare alle XX.XX. le ragioni che hanno reso necessario il ricorso alla procedura di licenziamento collettivo come espresse nella lettera di attivazione.
Le parti dopo ampia ed approfondita discussione nel merito e preso atto che non sussistono soluzioni alternative, convengono quanto segue:
l’esubero viene confermato in unità così come dichiarato nella lettera di attivazione;
le suddette unità saranno individuate esclusivamente in base ad un unico criterio in deroga a quelli di legge, indicati nell’art. 5, comma l, della legge 223/91 e s.m.i., e precisamente: non opposizione al provvedimento di licenziamento, da individuarsi anche tra profili professionali diversi da quelli dichiarati nella lettera di attivazione;
in applicazione poi della deroga di cui all’art. 8, comma 4, legge 236/93, le risoluzioni potranno essere intimate entro il ;
alle unità come sopra individuate sono previste, in aggiunta alle normali spettanze di fine rapporto, ai sensi dell’art. 4, comma 2 bis, legge 291/88 e d.lgs.314/97, forme di accompagnamento / sostegno al reddito da concordare in favore dei lavoratori che non
si opporranno al licenziamento subordinatamente alla sottoscrizione individuale di verbale di conciliazione ex artt. 410 o 411 c.p.c. di rinuncia all’impugnativa di licenziamento e di transazione generale del rapporto di lavoro.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, comma 45, L. 92/2012, con la sottoscrizione del presente accordo le Parti intendono sanati, ad ogni effetto di legge, gli eventuali vizi di comunicazione di cui all’art. 4, comma 2, L. 223/91.
Con la sottoscrizione del presente verbale, le Parti si danno atto di aver esperito, con esito positivo, l’esame congiunto di cui all’art. 4, legge n. 223/1991 e s.m.i.
Del che è verbale, letto, confermato e sottoscritto.
In questo caso la procedura si conclude con accordo nella fase sindacale e l’Azienda, anche per il tramite della propria Associazione dà comunicazione scritta dell’esito della procedura al competente ufficio amministrativo la procedura termina
VERBALE DI MANCATO ACCORDO
Oggi, , nella sede di Confindustria Salerno si sono riuniti la Società _, rappresentata da , assistito dal Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx per Confindustria Salerno
e
i Sigg. _ per la CGIL Provinciale, per la CISL Provinciale
_ per la UIL Provinciale;
i Sigg. e per la RSU;
per esperire l’esame congiunto ex art. 4, Legge 223/91.
Premesso che:
la tramite nota di Confindustria Salerno del trasmessa via pec, ha attivato la procedura di licenziamento collettivo per riduzione di personale di cui agli artt. 4 e 24, Legge 223/91 e s.m.i. per n. unità dello stabilimento di su un organico complessivo di ;
le XX.XX. hanno richiesto, nei termini e nei modi previsti dalla procedura, incontro per esperire l’esame congiunto ex art.4, Legge 223/91;
le Parti hanno constatato la regolarità della procedura.
Tanto premesso, le parti si sono incontrate in data _, , , oltreché in data odierna e nel corso degli incontri la Direzione Aziendale, ha provveduto ad illustrare le motivazioni poste alla base dell’attivazione della presente procedura, confermando quanto già dettagliato nella lettera di attivazione.
Le XX.XX. e la RSU, pur prendendo atto della delicata situazione aziendale, invitano la Società ad individuare ogni possibile soluzione atta a limitare l’impatto sociale della presente procedura.
La Società, non ritiene al momento individuabili soluzioni alternative ai licenziamenti, come peraltro già illustrato nella lettera di attivazione, riservandosi comunque un’ulteriore valutazione e approfondimento di merito.
Sulla base quindi delle rispettive posizioni manifestate dall’Azienda e dalle XX.XX. le Parti convengono di definire la presente fase con un verbale di mancato accordo.
Tanto premesso il presente atto verrà trasmesso presso la Giunta Regionale competente al
fine di esperire la successiva fase amministrativa di pertinenza di quest’ultima.
Con la sottoscrizione del presente verbale, le Parti si danno atto di aver esperito, con esito negativo, l’esame congiunto di cui all’art. 4, legge n.223/1991 e s.m.i.
Del che è verbale, letto, confermato e sottoscritto.
Fase amministrativa della procedura
Qualora, nella prima fase (consultazione in sede sindacale) non sia stato raggiunto l’Accordo, la Regione convoca le Parti per un ulteriore esame, anche formulando proposte per un accordo. Tale esame deve esaurirsi entro trenta giorni dal ricevimento da parte dell'Amministrazione competente della comunicazione dell'impresa.
L’esame congiunto deve svolgersi:
presso gli uffici della Regione se le unità interessate agli esuberi sono situate in una stessa Regione;
presso il Ministero del Lavoro se le unità operative sono ubicate in Regioni diverse. Qualora il numero dei lavoratori interessati dalla procedura sia inferiore a 10 i termini di cui sopra sono ridotti della metà.
La procedura potrà quindi concludersi con:
accordo sindacale o mancato accordo
In ogni caso, una volta esperita la procedura, l'impresa ha facoltà di licenziare gli impiegati, gli operai e quadri eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno di essi il recesso, nel rispetto dei termini di preavviso.
In caso di accordo sindacale, i lavoratori saranno licenziati secondo i criteri di scelta condivisi con le Organizzazioni Sindacali, anche in deroga a quelli di legge.
In caso di mancato accordo, invece, l’Azienda dovrà effettuare le risoluzioni dei rapporti di lavoro nel rispetto dei criteri di scelta previsti dall’art. 5, comma1, legge 223/91, in concorso tra di loro, ovvero:
a) carichi di famiglia;
b) anzianità
c) esigenze tecnico produttive ed organizzative.
Nell’operare la scelta dei lavoratori, il datore non può licenziare una percentuale di manodopera femminile superiore a quella occupata con riguardo alle mansioni prese in considerazione.
Lavoratori disabili: nel momento della cessazione del rapporto, il numero dei rimanenti lavoratori occupati obbligatoriamente non deve essere inferiore alla quota di riserva prevista dall’art. 3 della legge 68/99 (collocamento obbligatorio).
Casistica giurisprudenziale sui criteri di scelta
- nel caso di soppressione di un settore dell’Azienda è legittimo il licenziamento collettivo che riguardi solo i dipendenti addetti a tale settore, applicando i criteri di scelta solo ai dipendenti coinvolti e non a tutti quelli dell’impresa nel suo complesso.
- Una volta concordati i criteri di scelta, al datore di lavoro non è consentito disapplicarli o modificarli in maniera unilaterale.
- I criteri di scelta legati alla volontarietà e alla prossimità alla pensione sono di per sé legittimi ove concordati con il sindacato, a condizione che nella loro concreta applicazione sia esclusa qualsiasi discrezionalità da parte del datore di lavoro.
- Se il criterio di scelta adottato nell’accordo sindacale è unico e riguarda la possibilità di prepensionamento, tale criterio è applicabile a tutti i dipendenti dell’impresa a prescindere dal settore cui essi sono assegnati, restando irrilevanti i settori aziendali di manifestazione della crisi cui il datore ha fatto riferimento nella comunicazione di avvio della procedura.
- Ove la ristrutturazione interessa una specifica unità produttiva o settore, la comparazione dei lavoratori per individuare quelli da licenziare può essere limitata al personale addetto a quella unità o settore, salvo l’idoneità dei dipendenti del reparto, per il pregresso impiego in altri reparti, a occupare le posizioni lavorative dei colleghi a questi ultimi addetti, spettando ai lavoratori l’onere della deduzione e della prova della fungibilità nelle diverse mansioni.
Violazione criteri di scelta si applica il regime di cui all’art. 18, co.4, L. 20.5.1970,
n. 300, c.d. reintegrazione affievolita. In questi casi il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un’indennità risarcitoria (non superiore a 12 mensilità della retribuzione globale di fatto). Il datore è altresì condannato al versamento dei contributi previdenziali per l’intero periodo.
Comunicazione art. 4 Legge 223/91, comma 9
Entro sette giorni dalla comunicazione dei recessi, l'elenco dei lavoratori licenziati, con l'indicazione per ciascun soggetto del nominativo, del luogo di residenza, della qualifica, del livello di inquadramento, dell'età, del carico di famiglia, nonché con puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di cui all'articolo 5, comma 1, Legge 223/91 deve essere comunicato per iscritto all'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione competente, alla Commissione regionale per l'impiego e alle associazioni di categoria di cui all’attivazione della procedura.
XXXXX.XX XX.XX.
GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA RSU AZIENDA
OGGETTO: Comunicazione ex art. 4, comma 9, L.223/91
Con la presente, ai sensi del disposto di cui all’art. 4, comma 9 della Legge 223/91 Vi comunichiamo che con lettera del _ abbiamo intimato al Sig. / ai Sigg.ri la risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di procedura di licenziamento collettivo avviata con nota del e conclusasi con accordo sindacale in data _.
La scelta del lavoratore/i è stata effettuata seguendo i criteri di scelta concordati nel predetto verbale di accordo sindacale del che si allega, ovvero il criterio della non opposizione al provvedimento di licenziamento.
Si allega alla presente comunicazione:
scheda aziendale;
scheda lavoratore;
verbale di accordo sindacale.
Cordiali saluti
SCHEDA AZIENDALE “A”
(ALLEGATA ALLA COMUNICAZIONE EX ART. 4 CO.9 L. 223/91)
CODICE FISCALE _ PARTITA IVA
RAGIONE E DENOMINAZIONE SOCIALE:
CONTRATTO COLLETTIVO APPLICATO
DESCRIZIONE ATTIVITA’
CODICE ATTIVITA’_
INDIRIZZO
_ COMUNE PR CAP
TEL. / FAX _ /
TEL. EVENTUALE CONSULENTE
TOTALE ORGANICO (SE INFERIORE A 15 UNITA’, INDICARE LA MEDIA ORGANICO LAVORATORI NEL SEMESTRE PRECEDENTE LA PROCEDURA)
totale lavoratori oggetto di licenziamento collettivo alla data odierna:
CAUSALE
ART. 3 COMMA 3 _ ART. 24 COMMA 1
ART. 4 COMMA 1 ART. 24 COMMA 2
ART. 4 L. 236/93
data attivazione procedura licenziamento collettivo: NOTA DEL
DATA VERBALE: PER NUMERO: UNITA’
timbro e firma legale rappresentante
XXXXX.XX XX.XX.
GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA RSU AZIENDA
Oggetto: Comunicazione ex art. 4, comma 9, della legge 223/91- procedura di licenziamento collettivo per riduzione di personale ex artt. 4 e 24, 1° comma, della legge 23/7/1991 n. 223.
La scrivente ., con sede in comunica ai destinatari in indirizzo che, a seguito dell’espletamento della procedura di licenziamento collettivo attuata ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 4 e 24, comma 1, della legge in oggetto, in data
sono state disposte le risoluzioni dei rapporti di lavoro di N. lavoratori dipendenti della nostra Società occupati presso la sede di (Sa).
La predetta procedura, iniziata con lettera di apertura del per n. 9 unità su complessive 31 (oggi 30) costituenti l’intero organico aziendale, si è conclusa in data 30/03/2012 al termine dell’esame congiunto tenutosi presso la Giunta della Regione Campania (verbale allegato).
I lavoratori licenziati rispondono ai nominativi indicati nelle allegate schede redatte in conformità a quanto disposto dalla norma in oggetto.
I criteri di scelta applicati
Sono stati individuati ed utilizzati in concorso tra loro i criteri di scelta di cui all’art. 5 L. 223/91 ovvero carichi di famiglia, anzianità di servizio aziendale, esigenze tecniche organizzative e produttive così come indicato dall’art. 5 L.223/91.
Le modalità di applicazione dei criteri di scelta
I suddetti criteri di scelta sono stati applicati in concorso tra loro con la dovuta considerazione del criterio delle esigenze tecnico produttive ed organizzative coerentemente con le motivazioni che hanno dato luogo alla riduzione di personale, ovvero la razionalizzazione degli organici e la riduzione dei costi di gestione per una maggiore competitività sul mercato.
A ciascuno dei criteri di scelta di cui all’art. 5 l.223/91 sono stati attribuiti i seguenti punteggi:
1. carichi di famiglia: 1 punto per ciascun familiare a carico
2. anzianità di servizio aziendale: 1 punto per ciascun anno di servizio
3. esigenze tecniche organizzative e produttive: laddove sono state ritenute determinanti (quindi non equivalenti) tali esigenze, in presenza di analoghe professionalità sono stati attribuiti a ciascun lavoratore tanti punti quanti ne risultano dalla sommatoria di quelli attribuitigli per anzianità di servizio e carichi di famiglia.
Le esigenze tecniche produttive ed organizzative nel settore produzione consistono nella presenza di polifunzionalità/polivalenza del lavoratore da intendersi come capacità ed esperienza del lavoratore di poter lavorare su tutte le postazioni lavorative presenti in produzione e su tutti e tre i turni di servizio 6-14, 14-22, 22-6 nonché nella infungibilità della relativa professionalità; sempre in relazione al settore produzione deve precisarsi che non sono state comparate e quindi considerate le posizioni dei lavoratori appartenenti alle categorie protette e ciò per mantenere coperta la quota di legge; nel settore amministrazione, personale, acquisti e servizi generali le esigenze tecniche produttive ed organizzative consistono nella non abolizione della posizione lavorativa cui è addetto il lavoratore e dalla infungibilità delle altre professionalità; nel settore
logistica/qualità le esigenze tecnico produttive ed organizzative hanno portato ad escludere dalla comparazione il profilo professionale del responsabile in quanto trattasi di professionalità non comparabile con le altre; nel settore logistica le esigenze tecniche produttive ed organizzative consistono nella presenza di polifunzionalità/polivalenza del lavoratore da intendersi come capacità ed esperienza del lavoratore di poter lavorare anche nel magazzino. Laddove le esigenze tecniche, produttive ed organizzative sono state ritenute equivalenti ad esse è stato attribuito solo 1 punto.
Concretamente si è proceduto ad applicare i suddetti criteri di scelta in relazione ai profili professionali (alle professionalità) interessati dalla riduzione al fine di individuare in tale ambito le unità che hanno riportato il punteggio minore ed a cui comunicare il provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro.
I provvedimenti di licenziamento di cui alla presente comunicazione sono stati effettuati nel rispetto dei termini di legge.
I dati relativi ai lavoratori licenziati sono di seguito riportati ai sensi di legge:
1. nominativo – luogo di residenza – qualifica – livello inquadramento – età – carico famiglia
2.
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10.
Tanto a norma di legge e ad ogni effetto.
Si allegano unitamente alla presente:
1) Verbale di mancato accordo sottoscritto presso la Giunta della Regione Campania il
;
2) Scheda aziendale “A” su modello rituale;
3) N. _ schede lavoratore “B” in duplice copia a beneficio della G.R.C..
Distinti saluti.
Contributo di recesso
Il datore di lavoro – al termine della procedura – deve versare una somma una tantum pari, nella generalità dei casi, al 41% del massimale NASPI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni. Se però si tratta di datore di lavoro tenuto alla contribuzione CIGS (impresa industriale con più di 15 dipendenti) l’aliquota percentuale è innalzata all’82%.
Versano, ad esempio, l’aliquota del 41% le aziende commerciali fino a 50 dipendenti e i datori di lavoro che versano al Fondo di Integrazione salariale (FIS).
In tutti i casi, quando la dichiarazione di eccedenza del personale non è stata oggetto di accordo sindacale, il contributo è moltiplicato per tre volte.
L’INPS effettua il calcolo del contributo sul limite della prima fascia di retribuzione per il calcolo dell’indennità NASPI.
Esempio
Datore di lavoro tenuto alla contribuzione CIGS
Contributo di recesso per 12 mesi di anzianità aziendale: 1.227,55 X 82% = 1.006,59 Per i lavoratori con anzianità pari o superiore a 36 mesi: 1.006,59 X 3 = 3019,77
In caso di mancato accordo sindacale: 3.019,77 X 3 = 9.059,32
Blocco per coronavirus
dal 17.03.2020 l’avvio delle procedure di cui agli artt. 4,5 e 24 della legge 23.7.91 n. 223 è precluso per 5 mesi, ovvero fino alla data del 17.8.2020 e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate dopo il 23.02.2020, salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, CCNL o clausola del contratto di appalto.