ALLEGATO 2
ALLEGATO 2
DATA PROCESSING AGREEMENT
OGGETTO: Incarico per attività di COACHING
Fondazione Xxxxxx Xxxxxxxxx (di seguito “FAV”) è Titolare o Responsabile esterno nell’ambito delle trattative e/o contratti di formazione, consulenza e coaching (di seguito “Servizi”) con società terze (di seguito “Società”) o terzi interessati (di seguito “Partecipanti” e insieme “Cliente”).
FAV si avvale della sua collaborazione al fine di poter eseguire i predetti Servizi.
Il presente Data Processing Agreement (DPA) disciplinano pertanto l’esecuzione dei trattamenti dei dati personali nei casi in cui a) FAV è titolare; b) le società terze e i terzi interessati sono titolari e XXX è responsabile esterno.
Lei pertanto assume in entrambi i casi, con il presente DPA, la qualità di Referente esterno di FAV.
Fondazione Xxxxxx Xxxxxxxxx (FAV), in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. 92050070371 - P.IVA 01811691201 con sede in Xxxxxxx (XX), Xxx Xxxxxxxxxx, 0/00
e
”Referente”, anche identificato come Fornitore nell’incarico
FAV e il Referente saranno di seguito indicati collettivamente come le “Parti” e individualmente come la “Parte”
definiscono quanto segue
Articolo 1. Scopo
Nel rispetto del General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (d’ora in poi “GDPR” o Regolamento), nonché del D. Lgs. n. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s. m. i., il presente DPA è volto a disciplinare il trattamento dei dati personali svolto da Lei, in qualità di Referente, per conto e nell’interesse di FAV, nell’ambito di trattative (di seguito, le “Trattative”) e/o in esecuzione di Incarico di attività di Coaching in corso (di seguito, il “Contratto”) relativamente ai Partecipanti qualificabili come interessati ai sensi dell’art. 4, comma 1, n. 1 del Regolamento.
La base giuridica del Trattamento è l’esecuzione dei Servizi.
Articolo 2. Entrata in vigore e durata
2.1 Il presente DPA entrerà in vigore al momento della sua sottoscrizione per accettazione dalle Parti e si intende automaticamente decaduto alla scadenza dell’incarico di collaborazione.
2.2 Durata del trattamento
L’incarico al trattamento dei dati personali si intende automaticamente decaduto alla scadenza della sua collaborazione. Alla scadenza dell’incarico di collaborazione o in caso di decadenza dello stesso, Xxx dovrà distruggere i dati trattati.
Articolo 3. Protezione dei dati personali
Le prescrizioni contenute nel presente articolo e negli articoli seguenti si considerano attuative delle prescrizioni legislative in materia di privacy, con riferimento ai dati personali che Lei tratta per conto di FAV.
Articolo 4. Definizioni
Le Parti convengono che i termini utilizzati in questo articolo, hanno i seguenti significati.
- “Dati personali trattati”, si intendono i dati personali dei Partecipanti trattati da FAV, nel corso delle Trattative nonché nell’esecuzione dei Servizi, oltre che quelli di dipendenti e/o collaboratori di FAV coinvolti nelle stesse attività o ad esse correlate;
- “Partecipanti”, gli interessati al trattamento dei dati che possono essere dipendenti, collaboratori, soci, titolari etc. di Società terze o singoli fruitori dei Servizi di FAV;
- “Trattamento”, si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute, con o senza l’ausilio di processi automatizzati, e applicate a dati personali o insieme di dati personali nella disponibilità di FAV, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto e l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o distruzione;
- “Servizi”, si intendono tutti i tipi di contratti di formazione, consulenza e coaching, svolti da FAV;
- “Violazione dei dati personali”, si intende la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati trasmessi, conservati o comunque trattati.
Articolo 5. Condizioni Generali
5.1 In base a quanto emerso in fase di valutazione preventiva, FAV ritiene che lei abbia i requisiti necessari per garantire, ai sensi di legge, la tutela dei diritti dei Partecipanti in materia di privacy.
5.2 In relazione al trattamento dei dati personali nella disponibilità di FAV, Lei assume la qualifica di Referente del trattamento, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento, impegnandosi a limitare il trattamento a quanto strettamente necessario per l’esecuzione dell’incarico di collaborazione e a procedere al trattamento in questione soltanto sulla base delle istruzioni fornite da FAV, mediante il presente DPA.
5.3 Lei, sottoscrivendo il presente DPA, si obbliga al rispetto dei principi e degli obblighi derivanti dalla normativa privacy, con particolare riferimento a quelli diretti al Referente del trattamento.
5.4 Gli elementi caratterizzanti il trattamento, come indicati all’art. 28, comma 3 del Regolamento, sono individuati in dettaglio come segue.
Articolo 6. Oggetto del trattamento
Qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute, con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
Articolo 7. Natura del trattamento
Cartacea e digitale.
Articolo 8. Finalità del trattamento
Finalità connesse alla erogazione dei Servizi resi da FAV.
Articolo 9. Tipo di dati personali e le categorie degli interessati
- dati personali comuni: il nominativo;
- dati identificativi: indirizzo di residenza e domicilio, cittadinanza, indirizzo e-mail, numero di telefono, numero di mobile, codice fiscale, età, sesso, luogo e data di nascita, carta di identità, titolo di studio, stato occupazionale, azienda di appartenenza, ruolo professionale e area organizzativa, tipo di contratto, tipo di disagio (necessario per assolvere obblighi di Legge o Regolamenti);
- categorie: i partecipanti, così come definiti al punto 4; dipendenti di FAV; altri collaboratori di FAV.
Articolo 10. Obblighi del Referente e diritti di FAV
10.1Il Referente deve adottare tutte le misure di sicurezza necessarie affinché i dati siano trattati in modo: lecito, corretto, trasparente, con limitazione della finalità, con minimizzazione, con esattezza, con limitazione della conservazione, con integrità e riservatezza.
10.2 Il Referente deve adottare un adeguato livello di sicurezza tale da attenuare i rischi derivanti dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata dei dati o dall’accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati e comunque trattati per conto di FAV.
10.3 Il Referente deve assistere FAV, con misure di sicurezza adeguate, nell’agevolazione dell’esercizio dei diritti e nella soddisfazione delle richieste dell’interessato.
10.4 Il Referente deve assistere FAV nell’ottenimento dell’approvazione delle Autorità di controllo per la protezione dei dati personali, qualora fosse necessario.
Articolo 11. Nomina RPD - Responsabile della protezione dei dati
FAV ha nominato RPD/DPO l’avv. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, del Foro di Bologna, e-mail: xxx@xxx.xx
Con la sottoscrizione del presente DPA, io sottoscritto, in qualità di Referente, mi impegno a mantenere un adeguato livello di aggiornamento e formazione in materia di privacy.
Fondazione Xxxxxx Xxxxxxxxx
Il Procuratore speciale xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx