Provincia di Barletta Andria Trani
1
Provincia di Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx
Xxxxxx X. Xxx X, 0 • 00000 XXXXXX • C.F./P.Iva: 00000000000
Tel. x00 0000 0000000-0000 • Fax: x00 0000 0000000 • e-mail: xxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxx.xx.xx
CAPITOLATO SPECIALE AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE BAR INTERNO DELL’I.T.I.S. “JANNUZZI”,
SITO IN ANDRIA, AL VIALE GRAMSCI N. 40 CIG: X1710D704B
Art. 1 Oggetto, durata e forma
La gara ha per oggetto l’affidamento in concessione del servizio di gestione del “Bar interno dell’I.T.I.S. Xxxxxxxx, sito in Andria, al viale Gramsci n. 40”, con una utenza media giornaliera nei giorni di lezione del calendario scolastico di circa 800 persone (numero complessivo di studenti, dirigente scolastico, docenti e personale ATA).
La Provincia di Barletta-Andria-Trani, per l’assolvimento dell’attività di cui alla presente gara, mette a disposizione un’area definita, indicata nelle planimetrie, che saranno consegnate al momento del sopralluogo, di cui all’art. 3 del presente Capitolato.
La Ditta aggiudicataria dovrà realizzare in proprio, tutti i lavori necessari di adeguamento degli impianti (condizionamento, elettrici, idrici, di scarico, ecc.) fino alle colonne montanti e/o punti di collegamento idonei, che verranno indicati dal competente Settore Edilizia, Manutenzioni ed Impianti termici, in relazione alle potenze e/o portate richieste, nonché quelli di adattamento, ammodernamento e sostituzione delle attrezzature esistenti. Detti lavori dovranno essere posti in essere durante l’orario di chiusura della scuola, in accordo con il dirigente scolastico e comunque in modo da non interferire con l’attività scolastica.
La Ditta aggiudicataria, alla data di inizio della gestione del servizio, dovrà essere in possesso di tutte le autorizzazioni ad esercitare l’attività commerciale di cui al presente contratto.
Il contratto decorrerà dalla data di stipula della concessione e avrà la durata di 4 anni.
2
Ai sensi dell’art. 33 Regolamento per la concessione in uso a terzi di strutture edilizie scolastiche, “poiché trattasi di concessione di bene pubblico per l’esercizio di attività imprenditoriale, il concessionario deve essere a piena conoscenza che la concessione dei locali adibiti al servizio bar è soggetta alla disciplina dettata dalle norme in vigore in materia di locazione degli immobili urbani e, in quanto tale, soggetta al pagamento di un canone, non potendosi ritenere neppure equivalente al pagamento del canone l’eventuale sconto che il concessionario pratica sui prezzi di listino a favore degli utenti”.
Art. 2 Funzionamento ed orari
Il servizio bar sarà effettuato a favore di tutti gli studenti, i docenti, il personale dell’I.T.I.S. Xxxxxxxx, sito in Andria, al viale Gramsci n. 40, degli eventuali ospiti e di tutti coloro che operano nella struttura dello stesso Istituto, o che abbiano titolo ad accedervi.
Il corrispettivo per l’erogazione del servizio verrà versato direttamente dai soggetti che usufruiranno dello stesso, che potranno pagare anche a mezzo di buoni pasto.
Il servizio bar sarà svolto tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 7,00 alle ore 18,00 ed il sabato dalle ore 7,00 alle ore 14,00.
L’orario di apertura e di chiusura del bar potrà essere modificato per necessità dell’I.T.I.S. Xxxxxxxx, sito in Andria, al xxxxx Xxxxxxx x. 00, xxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx-Xxxxxx-Xxxxx. Eventuali periodi di chiusura, in occasione di festività e ferie e nelle pause del calendario scolastico, saranno concordati tra le parti.
Il servizio dovrà essere effettuato con personale qualificato ed in numero sufficiente a garantirne la continuità e la perfetta regolarità.
L’esecuzione del servizio medesimo dovrà essere espletata nella più scrupolosa osservanza delle norme igieniche e profilattiche, e ciò sia in relazione alla qualità, alla conservazione, alla confezione ed alla somministrazione delle bevande, dei cibi e degli ingredienti tutti, sia in relazione alla pulizia dei locali, delle stoviglie e delle suppellettili e sia infine ai requisiti del personale.
Art. 3 Sopralluogo
Le ditte concorrenti dovranno effettuare, mediante sopralluogo, una precisa ricognizione dei luoghi e/o locali da adibire al servizio, al fine di averne conoscenza e di elaborare i rilievi indispensabili alla progettazione dell’integrazione o sostituzione degli impianti e dell’arredo degli stessi locali.
La Ditta aggiudicataria dovrà pertanto essere a perfetta conoscenza dello stato dei locali, per i quali tiene sollevata la Provincia Barletta-Andria-Trani da qualsiasi responsabilità.
Il concorrente, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sul sito web dell’Ente, dovrà effettuare, alla presenza di un dipendente del Settore Edilizia, Manutenzioni ed Impianti Termici, pena l’esclusione dalla gara, apposito sopralluogo, concordando con il Dirigente scolastico data ed ora, nell’ambito dell’orario scolastico.
3
Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal Legale Rappresentante della Ditta concorrente, o da persona munita di delega da questo conferitagli. Sarà redatto apposito verbale che dovrà essere allegato ai documenti di gara (Busta A).
Art. 4 Attivazione del servizio
La Ditta aggiudicataria, entro e non oltre venti giorni dall’efficacia dell’aggiudicazione del servizio, dovrà presentare alla Provincia Barletta-Andria-Trani, Piano Operativo Sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008, ove necessario, ed il Documento elaborato sugli esiti della valutazione dei rischi del servizio da prestare.
Il Dirigente del Settore Programmazione economico finanziaria a Patrimonio, della Provincia Barletta-Andria- Trani, sentiti il dirigente del Settore Politiche del Lavoro, Formazione Professionale, Pubblica Istruzione e Ita ed il dirigente del Settore Edilizia, Manutenzioni ed Impianti termici, autorizza l’avvio alle attività con il rilascio della concessione. A decorrere da tale data, il concessionario sarà custode dei predetti locali e ne assumerà, conseguentemente, la responsabilità per eventuali danneggiamenti, deterioramenti, perdite e/o sottrazioni.
Entro sessanta giorni dalla data di presa in consegna dei locali, o nel minor tempo indicato in offerta, dovrà avere inizio l’erogazione del servizio secondo le specifiche contenute nel progetto approvato dalla Provincia Barletta- Andria-Trani, salvo comprovato impedimento non imputabile al concessionario.
Art. 5
Oneri a carico del concessionario
La ditta aggiudicataria è tenuta:
• al rispetto di tutte le vigenti disposizioni normative in materia di igiene e di sicurezza, nonché alle prescrizioni impartite dalla Provincia Barletta-Andria-Trani;
• ad attivarsi per l’ottenimento delle autorizzazioni previste per legge, necessarie sia per il servizio di bar – ristoro che per eventuali servizi aggiuntivi proposti, comunque compatibili con la struttura;
• a provvedere all’allestimento dei locali affidatigli ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli arredi e delle attrezzature dedicate;
• a segnalare per iscritto alla Provincia Barletta-Andria-Trani la necessità di eventuale manutenzione straordinaria dei locali. In assenza, la Provincia Barletta-Andria-Trani non risponderà dei danni derivanti da mancata manutenzione straordinaria. Il gestore non potrà richiedere alcun risarcimento per la mancata disponibilità del bene soggetto a manutenzione straordinaria;
• all’uso esclusivo dei locali per l’attività interna, per cui è fatto divieto di qualsiasi loro utilizzazione per scopi non inerenti alla concessione;
• a provvedere a proprio carico al pagamento di tutte le spese inerenti imposte, tasse, concessioni, ecc. relative alla gestione;
4
• a provvedere alla perfetta pulizia dei locali e delle attrezzature, impiegando prodotti idonei nel rispetto delle norme di legge, ivi compresa la loro gestione e conservazione, nel rispetto di eventuali direttive impartite dalla Provincia Barletta-Andria-Trani;
• a far rispettare nei locali adibiti a bar l’assoluto divieto di fumo, individuando il responsabile preposto come previsto dalla normativa, che dovrà essere indicato in appositi cartelli ben visibili;
• a provvedere a smaltire, in conformità alla vigente normativa, tutti i rifiuti prodotti;
• a provvedere che l’attività del bar, compreso gli approvvigionamenti, non ostacoli la normale attività dell’I.T.I.S. Xxxxxxxx, sito in Xxxxxx, xx xxxxx Xxxxxxx x. 00;
• a farsi carico di ogni onere che possa essere richiesto alla Provincia Barletta-Andria-Trani derivante da contravvenzioni o sanzioni per la gestione del bar a titolo di inadempienze e responsabilità del gestore e all’immediato rimborso, salvo il diritto della Provincia Barletta-Andria-Trani di rivalersi sul deposito cauzionale.
Art. 6 Utenze
I consumi di energia elettrica, acqua e gas ed eventuali imposte e tasse gravanti sull’immobile sono a carico della Provincia Barletta-Andria-Trani e computati nel canone di concessione annuale.
Art. 7 Personale
Il personale assegnato per l’espletamento del servizio dovrà essere in numero tale da garantirne l’efficienza.
Il gestore è tenuto a rispettare il Contratto di Lavoro dello specifico settore, ivi compresi i riposi settimanali, senza nuocere alla continuità del servizio.
Il personale in servizio presso il bar dovrà essere munito di divisa, con cartellino di riconoscimento, tenere uno standard elevato di igiene e pulizia personale, disporre delle autorizzazioni sanitarie previste dalle leggi vigenti in materia. Il gestore dovrà inviare alla Provincia Barletta-Andria-Trani e per conoscenza al Dirigente scolastico elenco nominativo aggiornato del personale impiegato ed indicare, in particolare, il nominativo di un Responsabile operativo del servizio, sempre reperibile in loco.
La Provincia Barletta-Andria-Trani è esplicitamente sollevata da ogni obbligo e responsabilità verso il personale per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione infortuni ed ogni altro adempimento in ordine al rapporto di lavoro, secondo le leggi ed i contratti di categoria in vigore. La ditta aggiudicataria si impegna ad esibire, su richiesta della Provincia Barletta-Andria-Trani, tutta la documentazione attestante l’osservanza degli obblighi suddetti.
Il gestore e i propri dipendenti dovranno mantenere la riservatezza ed il segreto d’ufficio (D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.) nei confronti di terzi per qualsiasi informazione relativa all’organizzazione del Provincia e del Consiglio di Istituto ed alle rispettive attività di cui potranno venire a conoscenza durante l’espletamento del servizio.
Art. 8
Corrispettivo di gestione – Contributo annuo
5
Il concessionario del servizio di gestione del bar dovrà corrispondere annualmente entro 10 (dieci) giorni, decorrenti dalla ricezione anche a mezzo fax della richiesta del Settore Programmazione economico finanziaria e Patrimonio, il canone di cui all’offerta aggiudicataria, mediante versamento sul conto corrente indicato nella richiesta, con indicazione della causale: “Canone annuo per servizio bar presso l’I.T.I.S. Xxxxxxxx, sito in Andria, al viale Gramsci n. 40”.
Il pagamento del canone avverrà entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta da parte del Settore Programmazione economico finanziaria e Patrimonio.
Ai sensi dell’art. 35 del Regolamento per la concessione in uso a terzi di strutture edilizie scolastiche, ai fini della determinazione effettiva del canone annuale da corrispondere non verranno conteggiati i mesi di chiusura del bar nel periodo estivo, concordato tra le parti ai sensi dell’art. 2.
Art. 9
Modalità di espletamento dell'attività
I prodotti venduti devono essere di prima qualità e delle migliori marche, sempre freschi e/o di recente acquisto; è vietato l'uso di alimenti sottoposti a trattamenti transgenici (OGM).
I prodotti confezionati dovranno riportare, sull’involucro, l’indicazione del contenuto, degli ingredienti, inclusi gli additivi previsti dalla legge e la scadenza. Quest’ultima, in particolar modo, dovrà essere controllata e rispettata dal gestore anche per i prodotti sfusi e/o aperti.
l residui alimentari e gli scarti della produzione e somministrazione degli alimenti dovranno sostare negli ambienti del bar - ristoro non oltre il tempo necessario alla lavorazione, preparazione e somministrazione quotidiana degli alimenti.
Il gestore dovrà attenersi scrupolosamente alla normativa in vigore in merito alle procedure di conservazione e preparazione degli alimenti con un proprio Piano di autocontrollo (D.Lgs 193/07 HACCP).
L'attività di somministrazione non potrà prevedere all'interno la produzione di pasti espressi, ma solo la loro eventuale rigenerazione.
Se la preparazione ed il confezionamento di alimenti compositi quali panini, tramezzini, toast avviene in loco, occorre prevedere una separata zona lavoro dedicata.
La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere ad affiggere in modo ben visibile il tariffario relativo ai prodotti in vendita, così come da offerta aggiudicataria. Tale tariffario non potrà essere variato senza il benestare della Provincia Barletta-Andria-Trani.
Art. 10 Avviamento commerciale
Data la peculiare caratteristica del servizio in concessione, cioè aperto soltanto a coloro i quali possono accedere alla struttura avendone giusto motivo, il gestore riconosce e dà atto, senza riserva alcuna, che non ricorrono gli estremi che possano dar luogo al riconoscimento del cosiddetto avviamento commerciale, impegnandosi quindi a non avanzare mai alcuna pretesa al riguardo e dichiarando che l'entità dei corrispettivi che incasserà con l’espletamento dell’attività è tale che, in ogni e qualsiasi ipotesi, egli si dichiara sin d'ora soddisfatto e tacitato in
6
ogni eventuale diritto che egli possa eventualmente far valere in sede o a seguito della scadenza o della risoluzione, per qualsiasi ragione, della concessione.
Art. 11
Divieto di cessione del contratto e subappalto
E' vietata, da parte della ditta aggiudicataria, la cessione, anche parziale, della concessione. E' altresì fatto divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, eventuali crediti derivanti alla stessa dall’esecuzione del servizio affidato in concessione, nonché di conferire procure all'incasso, salvo quanto indicato nell'art. 117 del D.Lgs 163/2006. E’ vietato il subappalto del presente servizio.
Art. 12 Prezzi
I prezzi offerti per la somministrazione di bevande ed alimenti si intendono comprensivi di tutti gli oneri e le spese di cui al presente Capitolato e sono presentati dalle Ditte concorrenti alla stregua di calcoli di loro propria convenienza a tutto loro rischio e pericolo.
La ditta aggiudicataria accetta il carattere aleatorio della presente concessione e rinuncia espressamente ad avanzare richieste di maggiori compensi a norma dell'art. 1664, comma 1, del c.c., salvo quanto previsto al comma precedente.
Art. 13 Assicurazione
La ditta aggiudicataria assume a proprio carico la responsabilità del servizio e promuove tutte le iniziative atte ad evitarne l'interruzione.
La Provincia Barletta-Andria-Trani è esonerata da ogni responsabilità per danni di qualsiasi natura che dovessero accadere ai soggetti frequentanti il bar – ristoro o a terzi in genere o al personale dell'impresa appaltatrice nell'esecuzione del contratto.
In particolare la Ditta aggiudicataria si assume tutte le responsabilità derivanti da avvelenamenti e intossicazioni conseguenti all'ingestione di cibi contaminati o avariati.
Qualora, per cause di disservizio provocate dal concessionario, ne derivino danni alle persone e/o alle cose, il medesimo è tenuto al risarcimento dei danni. Analogamente, ove ne derivino danni all'attività del Committente, il concessionario è tenuto al loro risarcimento.
In ogni caso, danni, rischi, responsabilità di qualsiasi natura riguardanti le persone e le cose in genere, derivanti dalla prestazioni contrattuali o alle medesime ricollegabili, s'intendono assunti dalla ditta aggiudicataria che ne risponderà in via esclusiva, esonerandone già in via preventiva ed espressamente la provincia di Barletta Xxxxxx Xxxxx .
La ditta aggiudicataria, prima della sottoscrizione della concessione, dovrà pertanto fornire la prova di aver stipulato una polizza assicurativa con primaria Compagnia di Assicurazioni, che assicuri la Provincia Barletta- Andria-Trani per responsabilità civile verso i frequentatori del bar, terzi e prestatori d'opera, derivante
7
dall'esecuzione del servizio, per un massimale di € 1.000.000,00 (eurounmilione), con validità dalla data della concessione e per tutta la durata della stessa ed eventuali proroghe.
La polizza assicurativa dovrà comprendere, tra l'altro, le seguenti specifiche garanzie:
• per danni derivanti da incendio e/o scoppio o qualsiasi altra causa, a cose della Provincia Barletta- Andria-Trani o dell’I.T.I.S. Xxxxxxxx, sito in Andria, al viale Gramsci n. 40, a cose di terzi, a cose di proprietà dell'assicurato o da lui comunque detenute a qualsiasi titolo;
• per danni derivanti da allagamento e quelli conseguenti alla rottura o al guasto di recipienti o di tubazioni, con riferimento al sistema gestito;
• per i danni da esalazioni fumogene o danni comunque derivanti da inquinamento accidentale di qualsiasi tipo;
• per i danni ai locali nei quali si svolge l'attività ed a quanto in essi contenuto.
La polizza assicurativa dovrà prevedere espressa clausola a prima e semplice richiesta della committente per tutti i danni ad essa direttamente provocati da disservizi da inadempienza o da altra ragione di danno nascente dal presente contratto.
E' facoltà della Provincia Barletta-Andria-Trani richiedere la copertura assicurativa di ulteriori rischi non compresi nella polizza stipulata dalla Ditta.
Art. 14 Cauzione definitiva
Entro 10 giorni dall'avviso di aggiudicazione, a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti, la ditta aggiudicataria dovrà costituire una cauzione definitiva con le modalità dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, meglio precisate all’art. 3, busta A), del bando di gara e per un importo pari a tre mensilità del canone annuo di concessione di cui all’offerta aggiudicataria, così come previsto all’art. 36, lett. b), del Regolamento provinciale per la concessione in uso a terzi di strutture edilizie scolastiche. In caso di mancata costituzione della stessa, si procederà secondo quanto previsto dal 4° comma del medesimo art. 113.
Art. 15 Ispezione e controllo
La Provincia Barletta-Andria-Trani si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che la ditta aggiudicataria possa nulla eccepire, di effettuare o predisporre verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte della ditta aggiudicataria stessa di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato e, in modo specifico, controlli di rispondenza e di qualità.
Qualora dal controllo qualitativo e/o quantitativo il servizio dovesse risultare non conforme al presente Capitolato o ala concessione, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate.
Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano la ditta aggiudicataria dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al servizio.
8
I rilievi di ogni genere, le definizioni e le irregolarità contestate del servizio saranno comunicate dal dirigente del Settore Programmazione economico finanziaria e Patrimonio, alla ditta aggiudicataria con lettera raccomandata a/r.
Art. 16
Penalità e Risoluzione del contratto
Il servizio bar deve svolgersi secondo le norme del presente Capitolato Speciale. In caso di accertata violazione delle norme che disciplinano l'attività in oggetto, la Provincia Barletta-Andria-Trani applicherà una penale di € 100,00 per ogni violazione riguardante i seguenti aspetti:
• qualità del servizio non conforme a quanto prescritto dal presente Capitolato Speciale, qualità degli alimenti distribuiti e qualità delle preparazioni;
• rispetto degli orari di apertura e chiusura dell'esercizio;
• irregolarità a seguito dei controlli effettuati;
• qualità e stato di conservazione delle merci;
• igiene generale dei locali, delle attrezzature e del personale addetto, corretto stato e uso dei locali, attrezzature e arredi;
• rispetto delle norme di sicurezza;
• impiego del personale non corrispondente a quanto prescritto dal Capitolato Speciale;
• scarso decoro e correttezza dei dipendenti dell’aggiudicatario nei rapporti con l' utenza;
• scarsa manutenzione.
In caso di reiterate inadempienze sarà facoltà della Provincia Barletta-Andria-Trani di procedere alla revoca della concessione per inadempienza secondo quanto successivamente specificato. La somma di cui sopra potrà essere trattenuta dal deposito cauzionale definitivo.
La Provincia Barletta-Andria-Trani revocherà la concessione di diritto, nei seguenti casi:
• mancato reintegro del deposito cauzionale eventualmente escusso entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del committente;
• mancata proroga della validità del deposito cauzionale entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Provincia Barletta-Andria-Trani in caso di proroga della concessione;
• sospensione, abbandono o mancata effettuazione anche saltuaria del servizio da parte del gestore;
• gravi e reiterate inadempienze e inottemperanze a quanto riportato nel presente Capitolato Speciale. La concessione cesserà la sua efficacia nei seguenti casi:
• cessazione dell'attività oppure concordato preventivo, fallimento, stati di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario o prosecuzione dell’attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori , oppure se l’aggiudicatario entri in liquidazione;
9
• allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l’esecuzione del contratto;
• qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
• allorché sia stata pronunciata una sentenza definitiva per un reato che riguardi comportamento professionale del fornitore;
• qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara ovvero nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto;
• il fornitore ceda la concessione;
• il fornitore subappalti.
La Provincia Barletta-Andria-Trani ha altresì la facoltà di revocare la concessione, previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni, decorso il quale la concessione si intende risolta di diritto, qualora:
• il fornitore non dia inizio all'erogazione del servizio alla data stabilita nella concessione;
• il fornitore non esegua il servizio in modo strettamente conforme alle disposizioni della concessione;
• il fornitore non impieghi personale o mezzi con i requisiti concordati;
• il fornitore non si conformi, entro un termine ragionevole, all'ingiunzione della Provincia Barletta- Andria-Trani di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione della concessione nei termini prescritti;
• il fornitore si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel presente capitolato speciale, dopo l'applicazione delle penali;
• il fornitore sospenda l'esecuzione del servizio per motivi imputabili al fornitore stesso.
In caso di revoca della concessione per una delle cause di cui al presente articolo, la Provincia Barletta-Andria- Trani si riserva di incamerare, a titolo di penale e di indennizzo, l'intero deposito cauzionale prestato dall’aggiudicataria, salvo il risarcimento del maggior danno.
Nessun indennizzo è dovuto al fornitore aggiudicatario inadempiente. L'esecuzione in danno non esime il fornitore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la revoca.
La Provincia Barletta-Andria-Trani ha facoltà di esercitare i diritti indicati al presente articolo senza aver prima intimato o costituito in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria, benefici ai quali la ditta aggiudicataria rinuncia con la stessa presentazione dell' offerta.
La Provincia Barletta-Andria-Trani può revocare la concessione, in qualsiasi momento, qualora nell’I.T.I.S. Xxxxxxxx, sito in Andria, al viale Gramsci n. 40, intervengano trasformazioni di natura tecnico-organizzativa che si riflettano ai fini ed agli scopi del servizio oggetto di concessione.
La Provincia Barletta-Andria-Trani può revocare la concessione, previa dichiarazione da comunicare al fornitore, per motivi di interesse pubblico, che saranno specificatamente motivati nel provvedimento di revoca.
Art. 17
10
Riconsegna dei locali
Entro dieci giorni dalla scadenza della concessione, il concessionario dovrà liberare i locali da persone e cose mobili, senza necessità di particolari comunicazioni o intimazioni da parte della Provincia Barletta-Andria-Trani. Nel caso ciò non avvenga, la Provincia Barletta-Andria-Trani ha facoltà di provvedere direttamente allo sgombero dei locali, acquisendo a titolo di penale, salvo il maggior danno, i beni mobili e senza dover indennizzo alcuno.
Al termine della concessione i locali dovranno essere restituiti alla Provincia Barletta-Andria-Trani nelle condizioni previste dalla relazione e dal progetto di gara, in perfetto stato di conservazione ed efficienza e gli impianti e le attrezzature diverranno di proprietà esclusiva della Provincia Barletta-Andria-Trani.
Art. 18 Obblighi di riservatezza
La ditta aggiudicataria è obbligata a mantenere riservati i dati e le informazioni e conoscenze di pertinenza della Provincia Barletta-Andria-Trani di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del servizio.
La ditta aggiudicataria si impegna a far sì che nel trattamento di dati, informazioni e conoscenze in qualunque modo inerenti all'espletamento del servizio, ed in particolare nel caso di dati personali e sensibili, venga rispettata la disciplina prevista dal D.Lgs n. 196/2003.
La ditta aggiudicataria sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti degli obblighi anzidetti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Provincia Barletta-Andria-Trani avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, impregiudicato il diritto al risarcimento dei danni derivati alla Provincia Barletta- Andria-Trani.
Art. 19
Foro competente
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell'esecuzione o nell'interpretazione del contratto è esclusivamente competente il Foro di Trani.