Capitolato Tecnico per la gestione e manutenzione preventiva, ordinaria e straordinaria del Sistema di Videosorveglianza
Capitolato Tecnico per la gestione e manutenzione preventiva, ordinaria e straordinaria del Sistema di Videosorveglianza
dell’Unione Val D’Enza
SOMMARIO
Art. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO Art. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO Art. 3 - DURATA DEL CONTRATTO
Art. 4 – SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA Art. 5 – PRESTAZIONI PREVISTE
Protocollo N.0001570/2023 del 28/01/2023
Art. 6 – TIPOLOGIA DI MANUTENZIONE
I
Art. 6.1– Manutenzione ordinaria e preventiva Art. 6.2 – Manutenzione correttiva
Art. 6.3 – Manutenzione – Guasti
Art. 7 – MODALITÀ OPERATIVE ........................................................................................................................
Art. 8 – SERVICE LEVEL AGREEMENT - SLA.....................................................................................................
Art. 9 – INFORMAZIONI SUL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA....................................................................
Art. 10 - GARANZIA SULLE PARTI DI RICAMBIO E RIPARAZIONI......................................................................
Art. 11 - XXXXXX E REVISIONE........................................................................................................... ...............
Art. 12 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE
Art. 13 - SUBAPPALTO................................................................................................................... .................
UNIONE VAL D'ENZA
UNIONE VAL D'ENZA
Art. 14 - CAUZIONE DEFINITIVA......................................................................................................................
Art. 15 - OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO.............................................................................
Art. 16 - CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI...............................................................
Art. 17 - RESPONSABILITÀ............................................................................................................... ...............
Art. 18 – PENALI.............................................................................................................................................
Art. 19 - COPERTURE ASSICURATIVE....................................................................................................... .......
Art. 20 - NORME DI PREVENZIONE SICUREZZA E ANTINFORTUNISTICA SUI LUOGHI DI LAVORO...................
Art. 21 - VIGILANZA CONTROLLO.......................................................................................................... .........
Art. 22 – PAGAMENTI.................................................................................................................... .................
Art. 23 - TRACCIABILITÀ' DEI FLUSSI FINANZIARI............................................................................................
Art. 24 – INCEDIBILITA’ DEL CONTRATTO - CESSIONE DI CREDITI...................................................................
Art. 25 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO........................................................................................................
Art. 26 - DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DEL FORNITORE...................................................................
Art. 27 – CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE............................................................................................
Art. 28- RISERVATEZZA................................................................................................................. ..................
Art. 29 - TRATTAMENTO E TUTELA DATI PERSONALI.....................................................................................
Art. 30 – DESIGNAZIONE QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Art. 31 - NORMA FINALE E DI RINVIO.............................................................................................................
Art. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO
1. Il contratto ha per oggetto il servizio di assistenza e manutenzione del sistema di videosorveglianza dell’Unione Val D’Enza (di seguito anche Stazione Appaltante). Nel contratto sono ricomprese le attività, su impianti e software, necessarie per la corretta funzionalità del sistema di Videosorveglianza in uso alla Polizia Locale dell'Unione Val D’Enza.
2. L’Impresa o il Raggruppamento Temporaneo d’Imprese o il Consorzio/Rete che risulterà Fornitore dell’appalto (di seguito Fornitore) dovrà provvedere a tutte le attività di manutenzione, riparazione e configurazione degli apparati, degli accessori, dei software e delle reti di collegamento (quali cavi, radio, ADSL, Fibra o altri sistemi), per mantenerli in piena efficienza e funzionalità.
Luogo di esecuzione del contratto è il territorio dell'Unione Val D’Enza.
I
Protocollo N.0001570/2023 del 28/01/2023
L'Unione Val D’Enza (xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/) aggrega otto Comuni della Provincia di Reggio Xxxxxx:
* Bibbiano
* Campegine
* Canossa
UNIONE VAL D'ENZA
UNIONE VAL D'ENZA
* Cavriago
* Gattatico
* Montecchio Xxxxxx
* Sant’Ilario D’Enza
* San Polo D’Enza
ART. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO
1. L'importo del servizio di manutenzione ed assistenza del sistema, composto, attualmente, da n. 166 telecamere ambientali, 18 telecamere OCR e 25 DVR/NVR, è determinato sulla base di un canone annuo di € 110,50 per ciascun dispositivo di cui sopra che comporta, attualmente, una spesa complessiva annua prevista pari ad € 23.094,50 (IVA esclusa), di cui € 7.250,00 (IVA esclusa) per incidenza manodopera, con la seguente ripartizione:
Annualità 2023 (10 mesi) € 19.245,42 (IVA esclusa) Annualità 2024 (anno intero) € 23.094,50 (IVA esclusa) Annualità 2025 (anno intero) € 23.094,50 (IVA esclusa) Annualità 2026 (2 mesi) € 3.849,08 (IVA esclusa)
Nel corrispettivo, calcolato per semplicità prendendo a riferimento il numero dei dispositivi, è ricompresa ogni attività di manutenzione ed assistenza tecnica su impianti e software per mantenere il complesso del sistema in piena efficienza e funzionalità.
2. Il corrispettivo annuo spettante al Fornitore verrà suddiviso in tre canoni trimestrali posticipati, il cui importo sarà liquidato su presentazione di fattura elettronica e vincolato alla regolare esecuzione del servizio.
3. Durante l’esecuzione del servizio l’importo del canone potrà subire aumento o diminuzione in seguito ad attivazione di nuove telecamere o dismissione di punti di osservazione. In tale caso l’importo del canone (derivante dall’offerta/preventivo di aggiudicazione) sarà adeguato in proporzione al numero di telecamere e altri dispositivi, affidate in manutenzione rispetto a quelle indicate all’articolo 2.
4. L’importo contrattuale complessivo potrà quindi subire aumento o diminuzione, per ricalcolo del canone dovuto, nel limite del quinto d’obbligo contrattuale.
I
Protocollo N.0001570/2023 del 28/01/2023
5. Le eventuali variazioni del numero di telecamere/dispositivi affidate/i al Fornitore, per l’esecuzione delle attività di manutenzione previste dal presente capitolato, saranno oggetto di specifico verbale previa adozione degli atti di variazione degli impegni di spesa.
Art. 3 - DURATA DEL CONTRATTO
UNIONE VAL D'ENZA
UNIONE VAL D'ENZA
Il contratto di assistenza e manutenzione del sistema di videosorveglianza decorre dalla data di consegna del servizio per una durata di tre annualità consecutive. Il contratto potrà essere rinnovato per ulteriori tre anni. La possibilità di rinnovo, alle stesse modalità e condizioni del contratto originario, e previo accordo tra le parti, potrà avvenire a seguito di formale richiesta, da parte dell’Unione, avanzata con posta elettronica certificata, all’operatore economico almeno giorni 60 (sessanta) prima del termine di scadenza del contratto originario (presumibilmente il 28 febbraio 2026).
Art. 4 – SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA
1. Per “sistema di videosorveglianza” ci si riferisce a tutte le attrezzature, punti di osservazione telecamere, OCR, computer client, server di controllo e DVR - NVR, ed ogni altro elemento necessario per mantenere in piena efficienza e funzionalità il sistema nello stato in cui si trova al momento della consegna del servizio per il quale verrà redatto un apposito verbale contenente l'elenco delle telecamere e la consistenza del sistema.
2. La rete di videosorveglianza dell’Unione Val D’Enza è costituita da una serie di telecamere dome e telecamere IP connesse alla rete telematica cittadina e governate da punti di controllo collocati in locali dell’Unione Val D’Enza e di altri Enti pubblici.
L'attuale sistema, di cui fanno parte sia telecamere analogiche che digitali, è costituito complessivamente da 166 telecamere ambientali, 18 telecamere OCR, e 25 DVR/NVR localizzati in vari punti del territorio degli 8 Comuni costituenti l'Unione.
COMUNE | N. telecamere ambientali | N. telecamere OCR | DVR/NVR |
BIBBIANO | 24 | 2 | 3 |
CAMPEGINE | 29 | 3 | 3 |
CANOSSA | 3 | 2 | 1 |
CAVRIAGO | 14 | 1 | 2 |
GATTATICO | 13 | 1 | 3 |
MONTECCHIO XXXXXX | 26 | 7 | 3 |
SANT’ILARIO D’ENZA | 37 | 1 | 6 |
SAN POLO D’ENZA | 20 | 1 | 4 |
TOTALE | 166 | 18 | 25 |
I
Protocollo N.0001570/2023 del 28/01/2023
Art. 5 – PRESTAZIONI PREVISTE
UNIONE VAL D'ENZA
UNIONE VAL D'ENZA
L’appaltatore deve mantenere efficiente il sistema di videosorveglianza anche attraverso azioni proattive di controllo, garantendo l’erogazione del servizio di manutenzione ordinaria e correttiva del sistema in tutte le sue componenti, comprensiva cioè dell’hardware, collegamenti e software presente presso i centri di controllo e dei punti di osservazione telecamere.
Assistenza e consulenza tecnica, esclusa progettazione e direzione lavori, senza oneri per la stazione appaltante, nel caso in cui l’Unione Val D’Enza avesse l'esigenza di realizzare nuove installazioni o di predisporre progetti di ampliamento e/o gestione del sistema.
Nel prezzo sono ricomprese anche tutte le attività di supporto necessarie per gli eventuali prelievi di immagini e di filmati.
Nella prestazione oggetto dell’appalto è altresì ricompresa ogni attività di supporto telefonico, pertinente il sistema di videosorveglianza, che dovesse essere richiesta, la gestione documentale con relativi aggiornamenti ed il servizio di reperibilità telefonica.
L’appaltatore si impegna, personalmente o mediante tecnici qualificati di propria fiducia, a presenziare ad incontri tecnici ed operativi periodici, non più di 3 all’anno, le cui date verranno stabilite dalla stazione appaltante.
Art. 6 – TIPOLOGIA DI MANUTENZIONE
La manutenzione è prevista secondo le seguenti tipologie, tutte comprese nel canone quale corrispettivo:
Manutenzione ordinaria e preventiva. Manutenzione correttiva.
Art. 6.1– Manutenzione ordinaria e preventiva
Per manutenzione preventiva si intende l’effettuazione di tutte le operazioni di regolazione, taratura e controllo, atte a consentire il regolare funzionamento del sistema e dei componenti e la loro idoneità ai compiti, per i quali sono stati inizialmente installati. Le operazioni di manutenzione preventiva, descritte nel presente capitolato sono tutte quelle esplicitamente od implicitamente necessarie affinché gli stessi assolvano alla loro funzione per un periodo minimo prevedibile di funzionamento regolare, che sia uguale o superiore al periodo che intercorre tra due visite programmate consecutive.
I
Protocollo N.0001570/2023 del 28/01/2023
Il servizio di manutenzione ordinaria dovrà prevedere 2 visite annuali e tutti gli oneri previsti e prevedibili, di manodopera, mezzi, materiali e quant’altro necessario per mantenere in perfetto stato di funzionamento le apparecchiature e i relativi accessori.
Le visite dovranno essere comunicate alla Stazione Appaltante e preventivamente autorizzate dalla stessa;
I controlli principali che vengono svolti in una normale visita ordinaria del sistema di videosorveglianza dovranno essere i seguenti:
UNIONE VAL D'ENZA
UNIONE VAL D'ENZA
verifica generale funzionalità piattaforme digitali; verifica funzionalità brandeggio telecamere dome; verifica e taratura obiettivi autozoom;
verifica e controllo ponti wireless; verifica qualità immagini registrate; verifica immagini monitor;
verifica funzionalità sistema telecamere; pulizia apparecchiature;
aggiornamento ove gratuito delle release software innovative emesse dal fornitore; verifica funzionalità vettori di comunicazione.
I tecnici specializzati ogni volta che si troveranno a svolgere una manutenzione programmata dovranno segnalare le eventuali apparecchiature malfunzionanti e compilare un modulo d’intervento contenente la descrizione dettagliata
Nello specifico, le visite ordinarie delle componenti il sistema di videosorveglianza dovranno prevedere i seguenti interventi:
Server, postazione PC Operatore /Amministratore
Verifica generale funzionalita’ server in centrale operativa; Verifica registrazioni e storage sui sistemi centrali e remoti; Richiamo delle telecamere in live o registrate;
Verifica impostazioni lettura OCR telecamere;
I
Verifica delle connessioni ai monitor di visualizzazione; Analisi diagnostica della rete di comunicazione; Verifica della qualità delle immagini in live e registrate; Pulizia generale;
Verifica funzionalità software ed eventuali aggiornamenti release; Verifica della programmazione;
Salvataggio e ripristino base dati;
Ottimizzazione delle prestazioni generali della postazione client. Telecamere
UNIONE VAL D'ENZA
UNIONE VAL D'ENZA
Protocollo N.0001570/2023 del 28/01/2023
Pulizia generale; Controllo del fissaggio;
Verifica dell'alimentazione elettrica;
Controllo degli automatismi di messa a fuoco ed eventuale taratura;
Verifica della funzionalità delle parti meccaniche (movimento zoom e messa a fuoco); Verifica delle connessioni;
Verifica delle parti meccaniche; Verifica dei fine corsa brandeggio; Verifica del trasmettitore ottico;
Eventuale aggiornamento del firmware. Apparati di trasmissione wireless
Controllo del fissaggio; Verifica della visibilità ottica;
Verifica dell'invio del pacchetto dati alle periferiche; Verifica delle connessioni dati e video;
I
Protocollo N.0001570/2023 del 28/01/2023
Verifica dell'alimentazione elettrica; Verifica del grado di protezione; Verifica dell'isolamento;
UNIONE VAL D'ENZA
UNIONE VAL D'ENZA
Eventuale aggiornamento del firmware. Armadi stradali e Armadi Rack
Verifica del fissaggio delle apparecchiature; Pulizia generale;
Verifica del distributore di alimentazione; Verifica del sistema di ventilazione; Verifica degli alimentatori.
Alimentazioni elettriche in Centrale Operativa ed apparati
Verifica 230 Vca e relativa distribuzione; Controllo distribuzione delle alimentazioni; Verifica delle linee elettriche;
Serraggio dei morsetti; Verifica dei quadri elettrici; Pulizia generale;
Verifica delle morsettiere.
Switch di rete / Mediaconverter / Encoder
Verifica di collegamento di tutte le porte collegate; Pulizia generale;
Verifica delle alimentazioni; Verifica delle connessioni di rete. Gruppi di continuità
I
Protocollo N.0001570/2023 del 28/01/2023
Controllo della funzionalità; Controllo delle batterie; Verifica della scheda di rete
Verifica del rendimento delle batterie
UNIONE VAL D'ENZA
UNIONE VAL D'ENZA
Verifica delle connessioni meccaniche ed elettriche Verifica dell'impianto di terra
Verifica della stabilità Prove di funzionalità Pulizia generale
Le lavorazioni impiantistiche per le quali vige l’obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui al D.M. n. 37/2008 devono essere realizzate dall’appaltatore solo se in possesso dei predetti requisiti; in caso contrario essi devono essere realizzati da un’impresa mandante qualora l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di tipo verticale, ovvero da un’impresa subappaltatrice; in ogni caso l’esecutore deve essere in possesso dei requisiti necessari.
Art. 6.2 – Manutenzione correttiva
1. In questa categoria sono da comprendersi gli eventuali interventi, in numero limitato al raggiungimento dell’eventuale budget disponibile, che si rendono necessari al di fuori delle visite di manutenzione preventiva, allo scopo di eliminare le conseguenze di guasto o, in via subordinata, all’eliminazione dell’anomalia, rilevate in sede di visita o di segnalazione da parte della Stazione Appaltante con ripristino di tutte le funzioni degli impianti.
2. In presenza di un budget disponibile, le apparecchiature (o parte di esse) guaste devono essere sostituite con altre di qualità e prestazioni equivalenti per il periodo di tempo necessario alla riparazione e/o sostituite in via definitiva nel caso in cui questa seconda ipotesi dovesse risultare più vantaggiosa in termini economici.
Art. 6.3 – Manutenzione - Guasti
L'Appaltatore ha l’obbligo di organizzare il proprio Help Desk interno, strutturato con un adeguato numero di risorse, in modo da assicurare un servizio continuativo in tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00.
La segnalazione del guasto da parte della Stazione Appaltante avviene con l’attribuzione
di un codice di priorità dell’intervento, come di seguito indicato:
I
Protocollo N.0001570/2023 del 28/01/2023
- Priorità 1 – URGENTE (intervento da eseguire entro 8 ore lavorative dalla chiamata), compatibilmente con gli orari di apertura degli stabili (edifici comunali, biblioteche ecc..) presso cui sono installate le apparecchiature.
Interventi su chiamata telefonica, e-mail, fax, per guasti che pregiudicano anche
parzialmente l’operatività della Centrale Operativa
- Priorità 0 – NORMALE (intervento da eseguire entro massimo 2 giorni lavorativi successivi alla chiamata).
UNIONE VAL D'ENZA
UNIONE VAL D'ENZA
Interventi su chiamata telefonica, e-mail, fax, per malfunzionamento della singola telecamera.
La decorrenza dei tempi inizia dal momento in cui il l’operatore economico riceve la segnalazione da parte della stazione appaltante, che potrà avvenire tramite telefonata, fax, e-mail, PEC nelle fasce orarie di funzionamento dell'Help Desk.
Si intendono a carico dell’appaltatore l'acquisizione di tutti gli strumenti, attrezzi, apparati, segnaletica stradale, veicoli e piattaforme mobili e quant’altro necessario allo svolgimento delle attività manutentive.
Le autorizzazioni, permessi e quanto altro necessario per l'attività di manutenzione (es. richieste occupazioni di suolo pubblico, permessi alla circolazione, ordinanze sindacali, ecc.) sono a carico dell’appaltatore.
Al termine dell’intervento il personale tecnico dell'appaltatore deve compilare un rapporto tecnico contenente le seguenti informazioni:
generalità del personale che ha eseguito l'intervento tecnico, la data e l’orario dello stesso; la descrizione (nomenclatura, numero di serie, ecc.) dell'apparato o della parte soggetta al guasto o all'avaria;
il tipo di guasto riscontrato con le relative cause e gli eventuali provvedimenti attuati per evitarne il ripetersi;
l'elenco dei controlli eseguiti;
i risultati delle verifiche effettuate;
la durata dell'intervento e le apparecchiature utilizzate;
l'indicazione delle parti sostituite o riparate, nonché le loro caratteristiche tecniche (marca, modello, numero di serie, part-number, ecc.);
In caso di modifica, anche parziale, degli impianti elettrici esistenti l’appaltatore deve rilasciare la dichiarazione di conformità prevista dalla normativa vigente.
Tutte le attività svolte devono essere eseguite con elevati standard di sicurezza e nel pieno rispetto delle norme vigenti (privacy, sicurezza sul lavoro, ecc.)
Art. 7 – MODALITÀ OPERATIVE
1. L’appaltatore acquisisce la documentazione dell'impianto esistente, cura l'aggiornamento della documentazione, ne fornisce copia entro i primi tre mesi dall'avvio del servizio ed in seguito ad ogni richiesta avanzata dall'Amministrazione.
I
Protocollo N.0001570/2023 del 28/01/2023
2. Alla scadenza del contratto l’appaltatore restituisce tutto il materiale in suo possesso di proprietà dell'Ente (chiavi, materiale vario ecc. ecc.) e fornisce la documentazione completa ed aggiornata di tutto l'impianto di videosorveglianza.
4. I ticket ancora aperti dovranno essere comunque lavorati e chiusi.
XXXXXX XXX X'XXXX
XXXXXX XXX X'XXXX
0. L’appaltatore, all’inizio della prestazione d’appalto deve verificare che il sistema di videosorveglianza rispetti le norme in materia di protezione dei dati personali. Entro 60 giorni dalla presa in carico del sistema l’appaltatore dovrà presentare apposito documento dove dovrà documentare la situazione che avrà riscontrato, indicando le, eventuali, attività necessarie all’adeguamento. Dopo che la stazione appaltante avrà effettuato gli interventi di adeguamento richiesti, sarà cura dell’appaltatore, durante tutta la durata del contratto, mantenere l'impianto conforme al Codice in materia di protezione dei dati personali, curare la segnaletica ed aggiornare costantemente la documentazione alle norme di legge.
6. L’appaltatore è nominato responsabile esterno per il trattamento dei dati. Il trattamento dei dati deve essere conforme alla normativa vigente ed al regolamento interno di videosorveglianza.
7. Entro 60 giorni dalla presa in carico dell'impianto l’appaltatore provvede ad una capillare verifica delle postazioni e della documentazione esistente, fornendo all'Ente un documento completo ed esaustivo mirato al tema del trattamento dei dati personali.
Art. 8 – SERVICE LEVEL AGREEMENT – SLA
1. L'attività di manutenzione comprende tutte le fasi relative all'accoglienza dall’Unione Val D’Enza delle segnalazioni guasti fino alla soluzione degli stessi con relativo rapporto di intervento e, nel caso l'intervento abbia comportato variazioni strutturali o modifiche nella configurazione degli apparati, l'aggiornamento della documentazione di impianto.
2. Le attività per l’intervento e la risoluzione dei guasti sono svolte nella fascia oraria compresa tra le ore 08:00 e le ore 18:00 dal lunedì al venerdì ed il sabato nella fascia oraria dalle ore 09:00 alle ore 12:00 (esclusi i giorni festivi).
3. I livelli di servizio previsti sono:
primo intervento entro 8 (otto) ore lavorative;
risoluzione del guasto entro le successive 48 (quarantotto) ore consecutive (solari).
4. Fanno eccezione i guasti di particolare complessità per i quali è ammessa una riparazione temporanea in attesa del completamento della riparazione definitiva. Tale eccezione dovrà comunque essere autorizzata dalla Stazione Appaltante previa presentazione di relazione contenente le motivazioni per le quali non è possibile portare a chiusura l'intervento.
5. Il servizio di assistenza telefonica garantisce il contatto immediato con il personale della ditta ed ha lo scopo di fornire chiarimenti e risposte ad ogni eventuale problema e modalità di risoluzione di malfunzionamenti riscontrati sulle apparecchiature oggetto del contratto.
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Protocollo N.0001570/2023 del 28/01/2023
Art. 9 – INFORMAZIONI SUL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIALE
Il sistema di videosorveglianza dell’Unione Val D’Enza nella sua articolazione territoriale è descritto, sommariamente, nei seguenti fascicoli redatti da professionista incaricato dall’Ente:
• B1- Comune di BIBBIANO;
• B2- Comune di CAMPEGINE;
UNIONE VAL D'ENZA
UNIONE VAL D'ENZA
• B3- Comune di CANOSSA;
• B4- Comune di CAVRIAGO;
• X0- Xxxxxx xx XXXXXXXXX;
• X0- Xxxxxx xx XXXXXXXXXX XXXXXX;
• B7- Comune di SAN POLO D’ENZA;
• B8- Comune di SANT’ILARIO D’ENZA;
Il materiale presente nelle sedi di controllo è anch'esso, ovviamente, oggetto di manutenzione. Pertanto, rientra nel sistema l'impianto elettrico funzionale all'impianto di videosorveglianza per la sola tratta che va dal punto di consegna (contatore) agli apparati (compresi eventuali powerline).
Art. 10 - GARANZIA SULLE PARTI DI RICAMBIO E RIPARAZIONI
1. Sulle parti di ricambio e sulle forniture è applicata la garanzia di legge di almeno dodici mesi decorrenti dalla data di consegna indicata nel relativo documento di trasporto.
Art. 11 - XXXXXX E REVISIONE
1. Il canone corrisposto per il servizio di manutenzione di cui al presente capitolato comprende tutto quanto occorre per dare compiuti gli interventi secondo le migliori regole d’arte e le prescrizioni del capitolato medesimo.
2. Deve pertanto ritenersi compreso nel canone ogni compenso per tutti gli oneri che l'appaltatore dovrà sostenere per fornitura di materiali (trasporti, cali, perdite, sprechi e
altro) noleggio di macchinari o attrezzature, mano d'opera e quant'altro occorra per completare il servizio.
3. Il canone si intende accettato dall'appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio. Esso è fisso ed invariabili, per cui non saranno pagati all’appaltatore compensi di sorta per danni prevedibili o imprevedibili di qualsiasi specie, anche quelli dovuti a forza maggiore, che avvenissero durante la fornitura ed installazione dei materiali e componenti.
Art. 12 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE
1. Sono a totale ed esclusivo carico e spesa dell’appaltatore, oltre a quanto specificato nel presente contratto e nelle norme da esso richiamate, quanto segue:
• il pagamento di tutte le spese di stipulazione del contratto e di copia;
I
Protocollo N.0001570/2023 del 28/01/2023
• spese di imballo e trasporto del materiale dal luogo di produzione al luogo indicato per la consegna o posa in opera.
2. La consegna del materiale a mezzo di corriere o terze persone rimane ad esclusivo rischio e pericolo dell’appaltatore.
Art. 13 – SUBAPPALTO
XXXXXX XXX X'XXXX
XXXXXX XXX X'XXXX
0. E’ ammesso il subappalto nei limiti e secondo le modalità previste dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016;
2. come stabilito all'art. 105, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016, la stazione Appaltante corrisponde direttamente al sub-appaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al Fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
• quando il sub-appaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa:
• in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore:
• su richiesta del sub-appaltatore e se la natura del contratto lo consente.
3. Per la definizione di microimprese, piccole e medie imprese si fa riferimento all'art. 3 (definizioni) del D.lgs. n. 50/2016 e comma 1 lett. aa) ed alle nozioni contenute nel Decreto del Ministero delle Attività produttive del 18 maggio 2005.
4. Se non ricorrono le condizioni indicate al paragrafo precedente, la Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto del subappaltatore; i pagamenti verranno effettuati, nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 105 del Codice, all'appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore.
Art. 14 - CAUZIONE DEFINITIVA
1. Ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 il Fornitore deve versare una cauzione definitiva, con le modalità di cui all'art. 93, a garanzia di tutti gli obblighi a esso derivanti dal presente Capitolato. La cauzione definitiva sarà pari al 10% dell'importo contrattuale complessivo.
2. Nel caso di ribasso di gara superiore al 10% la garanzia richiesta è aumentata secondo quanto previsto dallo stesso art. 103 del D.Lgs. 50/2016.
3. La cauzione definitiva di durata pari a quella del contratto deve permanere, nella misura prevista dall'art. 103 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 sopra richiamato, fino alla data di emissione del provvedimento autorizzativo di svincolo.
4. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.
I
Protocollo N.0001570/2023 del 28/01/2023
5. La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione della fornitura, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore.
6. La Stazione Appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.
XXXXXX XXX X'XXXX
XXXXXX XXX X'XXXX
0. La Stazione Appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso d'inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.
8. Alla garanzia di cui a la presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016.
Art. 15 - OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO
1. Nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contrattuali di categoria per il personale occupato.
2. L’appaltatore si obbliga all'osservanza di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e sicurezza nei luoghi di lavoro e ad assolvere tutti gli obblighi dei datori di lavoro per ciò che riguarda assicurazioni, provvidenze e previdenze sociali in base alle leggi ed ai contratti collettivi di categoria e, in relazione a questi ultimi, a non praticare condizioni normative e retributive inferiori a quelle stabilite dagli stessi.
3. Se il Fornitore ha forma cooperativa si impegna a rispettare i relativi accordi nazionali e provinciali di lavoro anche nei rapporti con i soci. Gli obblighi di cui sopra vincolano l'Appaltatore anche se la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da essi, indipendentemente dalla struttura o dimensione dell'Appaltatore stesso e da ogni altra qualificazione giuridica, economica e sindacale.
4. L’appaltatore s'impegna a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio delle attività, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, ove necessario, Assicurativi ed Antinfortunistici.
5. L’appaltatore si obbliga ad esibire, dietro semplice richiesta, ed in qualsiasi momento, i libri paga e le ricevute dei pagamenti dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale adibito ai lavori previsti nel Capitolato.
6. In caso di inottemperanza la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rescindere il contratto senza che l'appaltatore possa sollevare eccezione alcuna.
7. La Stazione Appaltante resta estranea a qualunque controversia che dovesse eventualmente sorgere tra il personale utilizzato e l’appaltatore, così come non si potrà porre a carico della Stazione Appaltante la prosecuzione di rapporti di lavoro o di incarico con detto personale a conclusione o in caso di sospensione dell'appalto.
Art. 16 - CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI
1. Il legale rappresentante dell’appaltatore dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla Stazione Appaltante e si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del presente contratto.
Protocollo N.0001570/2023 del 28/01/2023
Art. 17 – RESPONSABILITÀ
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1. L’appaltatore è responsabile di qualsiasi danno, causato nell'esecuzione/gestione del servizio, sia a terzi che alla Stazione Appaltante e solleva, sin dall'avvio dell'attività, la Stazione Appaltante da ogni responsabilità diretta e/o indiretta, sia civile che penale, verso terzi sia per danni alle persone, alle cose, agli animali o di natura patrimoniale, sia per mancata erogazione del servizio verso gli utenti, sia in genere, per qualunque causa dipendente dagli obblighi assunti e derivanti dallo svolgimento dell'attività oggetto del presente affidamento.
XXXXXX XXX X'XXXX
XXXXXX XXX X'XXXX
0. L’appaltatore mantiene sollevato ed indenne la Stazione Appaltante dai danni causati per propria responsabilità ai terzi (persone o cose) nello svolgimento del servizio affidato alla medesima.
Art. 18 – PENALI
1. L’appaltatore è tenuto ad eseguire il servizio con la massima diligenza. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali comporterà l’applicazione delle penali di seguito indicate.
2. La recidiva nel medesimo anno solare comporterà il raddoppio della penale. In ogni caso l’applicazione delle penali è sempre cumulativa e non esclude la formulazione di ulteriori richieste risarcitorie.
3. Le contestazioni verranno anticipate attraverso lettera raccomandata o PEC. L’appaltatore ha facoltà di controdedurre in forma scritta entro cinque giorni lavorativi, a far tempo dalla data di spedizione della raccomandata o della PEC. In mancanza di accoglimento delle controdeduzioni e/o nel caso di omissione di invio delle medesime nel termine suindicato, la Stazione Appaltante procederà all’applicazione della penale:
• Euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni ingiustificato rifiuto alla trasmissione della documentazione richiesta dalla Stazione Appaltante per il controllo del servizio;
• Euro 300,00 (trecento/00) per ogni giorno (solare) di ritardo sull’esecuzione delle prestazioni e/o dei lavori o per la mancata esecuzione degli stessi, o per il mancato rispetto dei tempi di intervento. E’ fatto salvo il diritto della Stazione Appaltante di rivalersi dei danni diretti subiti a seguito della mancata esecuzione delle attività ed anche del mancato utilizzo e quindi del mancato utile derivante dal forzato
inutilizzo dell’infrastruttura/impianto oggetto del servizio, o dal mancato intervento in caso di particolari urgenze;
4. Le penali saranno attinte dal deposito cauzionale definitivo, il quale dovrà essere reintegrato dal Fornitore il presente appalto nei successivi 15 (quindici) giorni.
5. La Stazione Appaltante si riserva altresì il diritto di applicare delle penali al Fornitore anche qualora quest’ultimo, durante l’esecuzione del servizio di manutenzione, non rispetti una sola parte di quanto descritto nel Capitolato Tecnico o vengano evidenziate delle non conformità così come indicato a titolo esemplificativo ma non esaustivo nel seguito:
• Non conformità formale: riguarda tutte le inadempienze documentali, burocratiche, amministrative, legate alla gestione del contratto.
• Non conformità tecnica: riguarda tutte le inadempienze tecniche o tecnologiche nella gestione del contratto.
• Non conformità agli SLA: riguarda tutte le inadempienze agli SLA indicati e richiesti per la gestione del contratto.
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Protocollo N.0001570/2023 del 28/01/2023
• Ogni altra inadempienza al capitolato prestazionale, ancorché non espressamente esplicitata nel presente articolo;
6. Ai fini di cui sopra l’importo della penale non sarà inferiore ad Euro 300,00 (trecento/00) e superiore ad Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) sulla scorta della gravità dell’inadempienza desumibile dal danno potenzialmente causato o causabile e dall’eventuale ritardo espresso in giorni; le penali verranno quantificate sulla base delle verifiche preventive eseguite e sulle soluzioni risolutive proposte dall’Appaltatore, in regime di contraddittorio.
XXXXXX XXX X'XXXX
XXXXXX XXX X'XXXX
0. L’applicazione delle penali sarà segnalata al Fornitore attraverso lettera raccomandata o PEC e il relativo onere sarà detratto dalla quota di canone successiva o, a discrezione del Committente, dalla cauzione prevista all’articolo 14 del Capitolato Speciale di Appalto; permane in quest’ultimo caso l’obbligo di reintegro della cauzione a carico dell’Appaltatore.
8. Il limite massimo delle penali comminate all’Appaltatore viene fissato nel 5% (cinque
per cento) dell’importo contrattuale.
9. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione di qualunque attività relativa al servizio, il Fornitore non potrà mai attribuirne la causa, in tutto od in parte, ad altre Imprese che provvederanno, per conto della Stazione Appaltante, ad altre attività o forniture, salvo che esso Fornitore non abbia denunciato tempestivamente e per iscritto alla Stazione Appaltante medesima il ritardo a queste Imprese ascrivibile, ed imputabile a cause di oggettiva impossibilità; in ogni altro caso il Fornitore ne risponderà direttamente nei confronti della Stazione Appaltante, fatta salva ogni azione di rivalsa nei confronti dell’impresa o delle imprese responsabili degli eventuali ritardi o inadempienze.
Art. 19 - COPERTURE ASSICURATIVE
1. L’appaltatore deve stipulare una polizza assicurativa RC (responsabilità civile) che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione della prestazione da qualsiasi causa determinata.
2. La polizza per responsabilità civile per danni causati a terzi (persone, compreso il personale dell'Amministrazione, animali e cose), con esclusivo riferimento alla prestazione in questione, dovrà avere il massimale minimo di Euro 1.000.000,00.
3. In alternativa alla stipula della polizza, l’appaltatore può dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attiva, avente le massime caratteristiche per quella specifica. In tal caso deve presentare un'appendice di polizza, con vincolo di pari importo a favore del servizio svolto per conto dell'Amministrazione.
4. Copia della polizza, specifica, o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, deve essere consegnata all'avvio delle prestazioni. Quest'ultima deve essere presentata con periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificarsi il permanere della validità nel corso della durata del servizio.
5. La copertura assicurativa, che deve coprire anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici, decorre dalla data prevista per l'inizio della prestazione e dovrà avere durata sino alla data contrattualmente prevista per il termine della prestazione.
6. Qualora l'appaltatore sia un RTI è onere dell'impresa capogruppo presentare la suddetta polizza.
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Art. 20 - NORME DI PREVENZIONE SICUREZZA E ANTINFORTUNISTICA SUI LUOGHI DI LAVORO
1. Al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro l’appaltatore deve attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81 del 09/04/2008).
2. Resta a carico dell’appaltatore la dotazione di dispositivi di protezione individuali (DPI) necessari al lavoro in sicurezza dei propri dipendenti in conformità a quanto previsto dal D.U.V.R.I..
XXXXXX XXX X'XXXX
XXXXXX XXX X'XXXX
0. L’appaltatore dovrà formare il proprio personale in merito ai corretti comportamenti da attuarsi come previsto dal Decreto Legislativo indicato al punto 1.
Art. 21 - VIGILANZA CONTROLLO
1. La Stazione Appaltante mantiene funzioni di indirizzo e controllo, per il tramite del proprio Direttore dell'esecuzione individuato dal Responsabile Unico del Procedimento. Oltre alle funzioni previste dall'art. 111 del D. Lgs. 50/2016 il Direttore dell'Esecuzione verifica:
• lo svolgimento del servizio affidato nel pieno rispetto delle condizioni fissate dal presente capitolato;
• il mantenimento degli standard qualitativi e quantitativi raggiunti, nonché il miglioramento e l'implementazione degli stessi.
2. L’appaltatore si impegna a consentire alla Stazione Appaltante, in qualsiasi momento, visite ed ispezioni ed ogni altra operazione conoscitiva di carattere tecnico al fine di fornire alla stessa tutte le informazioni riferite alla gestione del servizio.
3. Eventuali irregolarità od omissioni riscontrate sono comunicate verbalmente e per iscritto al Fornitore.
Art. 22 – PAGAMENTI
1. Il corrispettivo dovuto è liquidato in canoni trimestrali posticipati con pagamento entro il trentesimo giorno dalla data di protocollo di ricevimento fattura.
2. Il pagamento del canone è subordinato all’emissione di apposito certificato di regolare
esecuzione. In caso di esito negativo il pagamento della fattura è sospeso con comunicazione scritta alla ditta.
3. L’appaltatore indica sulla fattura il numero della determina di aggiudicazione, il numero del capitolo, dell'impegno di spesa e il codice identificativo della gara. Le fatture sono trasmesse unicamente in formato elettronico ed intestate a:
UNIONE VAL D’ENZA XXX XXX X. XXXXXX, 00
4. Nella fattura elettronica viene inserito il Codice identificativo univoco UFU1AJ, codice iPA uvde_035, codice fiscale 91144560355.
5. Prima della liquidazione di ogni fattura la Stazione Appaltante acquisisce il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) rilasciato dall'INPS – INAIL, aggiornato e in corso di validità.
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6. Se nel corso dell'esecuzione del contratto, o comunque prima della sua scadenza, il Responsabile del Procedimento riscontrasse un D.U.R.C. irregolare, darà attuazione a quanto previsto dall'art. 30 e seguente del D. LGS. 50/2016.
7. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30 del D.LGS. 50/2016, sugli importi fatturati durante il periodo contrattuale viene operata una ritenuta dello 0,50%. Le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
XXXXXX XXX X'XXXX
XXXXXX XXX X'XXXX
0. Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo delle garanzie fideiussorie sono subordinati al rilascio da parte del Fornitore e per suo tramite, da parte delle eventuali Ditte subappaltatrici, di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (resa e sottoscritta dal Titolare o dal Legale Rappresentante ai sensi dell'Art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n° 445, avute presenti, per il caso di false dichiarazioni, le disposizioni contenute nell'Art. 76 dello stesso D.P.R.), attestante che i dipendenti sono stati retribuiti per l'intero periodo di esecuzione dell'opera nel rispetto delle condizioni normative ed economiche del relativo C.C.N.L. e di integrativi ove esistenti.
Art. 23 - TRACCIABILITÀ' DEI FLUSSI FINANZIARI
1. Il Fornitore, per il tramite del legale rappresentante, si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta del presente contratto.
2. Il Fornitore si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.
3. Qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA, il presente contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della L. 136/2010.
4. Il Fornitore si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
5. Il Fornitore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale,
informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura territorialmente competente.
6. Il Fornitore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confronti dell’Unione Val D’Enza, della Prefettura territorialmente competente.
7. Con riferimento ai subcontratti, si obbliga a trasmettere all’Unione Val D’Enza, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata.
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Protocollo N.0001570/2023 del 28/01/2023
8. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136.
Art. 24 – INCEDIBILITA’ DEL CONTRATTO - CESSIONE DI CREDITI
1. La cessione totale o parziale del contratto è vietata a pena di nullità.
2. Con riferimento alla cessione dei crediti da parte dell’appaltatore si applica l'art. 106 comma 13 del Dlgs 50/2016.
Art. 25 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
UNIONE VAL D'ENZA
UNIONE VAL D'ENZA
1. La Stazione Appaltante può chiedere la risoluzione del contratto in caso di fallimento o assoggettamento ad altra procedura concorsuale o scioglimento del Fornitore.
2. Inoltre, la risoluzione viene dichiarata nei casi seguenti, a seguito di diffida a provvedere inviata al Fornitore e rimasta inevasa dopo il quindicesimo giorno dal suo ricevimento:
• gravi e reiterati inadempimenti nella gestione del servizio e nell'esecuzione del contratto o delle norme di legge relative al servizio, qualora imputabili alla diretta responsabilità del Fornitore e tali comunque da pregiudicare la prestazione del servizio ad esso affidato;
• applicazione reiterata delle sanzioni previste del presente disciplinare determinanti, a insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, grave disservizio;
• il venir meno della fiducia nei confronti del Fornitore dovuta al verificarsi di fatti, comportamenti o atteggiamenti incompatibili con il Servizio affidato.
3. Nelle ipotesi sopraindicate la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante la sola dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata, al Fornitore incamerando la cauzione a titolo di penale ed indennizzo, salvo i danni ulteriori.
4. All’appaltatore è corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato fino al giorno di cessazione detratte le penali, le spese ed i danni. In ogni caso resta la facoltà della Stazione Appaltante di procedere all'esecuzione del contratto a spese del Fornitore contraente.
5. Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia.
Art. 26 - DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELL’APPALTATORE
1. In caso di disdetta del contratto da parte del Fornitore prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo o giusta causa, verrà addebitata all'impresa appaltatrice l'eventuale maggior spesa derivante dall'assegnazione del servizio ad altra ditta, a titolo di risarcimento danni.
Art. 27 – CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE
1. Per ogni controversia che potesse insorgere tra l’Unione Val D’Enza ed il Fornitore viene esclusa la competenza arbitrale.
2. Le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto sono devolute alla Autorità Giudiziaria competente secondo le disposizioni vigenti.
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Protocollo N.0001570/2023 del 28/01/2023
3. In caso di controversie le parti eleggeranno domicilio legale in Montecchio Xxxxxx e per ogni eventuale giudizio, si intende riconosciuto il Foro di Reggio Xxxxxx.
Art. 28 - RISERVATEZZA
1. Il Fornitore si assume l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o conoscenza e di non divulgarli in alcun modo e forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
UNIONE VAL D'ENZA
UNIONE VAL D'ENZA
Art. 29 - TRATTAMENTO E TUTELA DATI PERSONALI
L’appaltatore si impegna a garantire la massima riservatezza riguardo ai dati e alle informazioni di cui venisse a conoscenza durante lo svolgimento delle attività oggetto dell’appalto.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, le Parti concordano che il trattamento dei dati personali, forniti in sede di fornitura beni e presentazione dei servizi, finalizzato unicamente ad eseguire gli obblighi contrattuali e ad adempiere a specifiche richieste, nonché agli obblighi normativi, contabili e fiscali, oltre che a fornire informazioni commerciali su prodotti e servizi, avvengano presso l'operatore economico, mediante l’utilizzo di procedure nei modi e nei limiti necessari per eseguire le predette finalità. Il conferimento dei dati è necessario per l’esatta esecuzione degli obblighi contrattuali e precontrattuali e la loro mancata indicazione comporterebbe l’impossibilità di portare a termine l’adempimento delle obbligazioni contrattuali a carico dell'operatore economico. I dati personali saranno trattati con modalità manuali, elettroniche e/o telematiche nel rispetto delle misure di sicurezza volte a ridurre al minimo i rischi di distribuzione o perdite, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito nel rispetto degli artt. 6, 32 del Regolamento Europeo e delle adeguate misure di sicurezza previste. Dei dati personali possono venire a conoscenza gli incaricati degli uffici dell'operatore economico e possono essere comunicati dagli addetti al trattenimento per le sopraelencate finalità a professionisti e consulenti in materia fiscale, legale e contabile, istituti di credito ed assicurativi, agenti di commercio e in genere a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità descritte.
I dati personali non sono e non saranno oggetto di diffusione. Ai sensi dell’art 5 del Regolamento Europeo, i dati saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti.
In ogni momento le parti potranno ottenere la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento Europeo.
Art. 30 – DESIGNAZIONE QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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Protocollo N.0001570/2023 del 28/01/2023
L’appaltatore sarà, in sede contrattuale, designato dall’Unione Val D’Enza quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 e del relativo decreto di recepimento D. Lgs. n. 101 del 10.08.2018.
A tal fine, le Parti stipuleranno apposito accordo per disciplinare oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679, al
D. Lgs. n. 101 del 10.08.2018 e di ogni altra normativa applicabile.
Art. 31 - NORMA FINALE E DI RINVIO
UNIONE VAL D'ENZA
UNIONE VAL D'ENZA
Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato, si intendono richiamate le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.