Art. 1 - Oggetto del servizio
Art. 1 - Oggetto del servizio
Il presente documento disciplina le condizioni contrattuali relative all‘affidamento del “Servizio di vigilanza per la sede dell’Unità Sacca di Goro, sita in Xxx xxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxx x Xxxx (XX) come descritto nel Capitolato Tecnico allegato sub B).
L'esecuzione dei servizi oggetto del presente Capitolato è regolata in via gradata:
A. dalle clausole del presente capitolato e dagli atti ivi richiamati, nonché dall’Offerta Economica dell’aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
B. dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici”, così come modificato dal d. l. 16 luglio 2020, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dall’art. 51 del d.
l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge n. 108/2021,
Per quanto non espressamente previsto nelle predette fonti, si rinvia formalmente al Codice Civile ed alle norme comunitarie e nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato.
Art. 2 – Termini di esecuzione e durata contrattuale
Il Fornitore si impegna a effettuare il servizio dal 1/02/2023 per 24 mesi.
Arpae si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del contratto, l’aumento delle prestazioni contrattuali, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 alle stesse condizioni previste nel presente contratto.
Arpae si riserva la facoltà di verificare la regolare esecuzione di tutte le obbligazioni pattuite nel termine di trenta giorni dall’ultimazione delle prestazioni mensili, da considerarsi quale “termine per l’accertamento della conformità delle prestazioni”, ai fini di quanto previsto nel successivo articolo 8 “Fatturazioni e pagamenti”.
Il contratto potrà cessare anticipatamente, nel momento in cui sarà stipulata una nuova convenzione Intercent-er per servizi di vigilanza, alla quale l’Agenzia è tenuta ad aderire. L’attuale convenzione Intercent-er scadrà il 21/9/2024.
Art. 3 - Condizioni generali di fornitura
Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale.
Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato e nei suoi allegati.
In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla data del contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di Arpae, assumendosene ogni relativa alea.
Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale qualificato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali.
Arpae è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale del Fornitore nell’esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto.
Il Fornitore risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall’espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa, o ai suoi dipendenti, o a suoi incaricati, tenendo al riguardo sollevata Arpae da ogni responsabilità ed onere.
Art. 4 - Obbligazioni specifiche del Fornitore
Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del Capitolato, a:
a) Impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione della fornitura secondo quanto specificato nel Capitolato e nei suoi allegati;
b) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
c) nell’adempimento delle proprie prestazioni e obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte dall’Agenzia;
d) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del contratto.
Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto nel luogo indicato da Arpae.
Art. 5 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di
igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto. II Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 c.c., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.
Si applica per quanto riguarda la verifica della regolarità contributiva del Fornitore aggiudicatario quanto previsto dal Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 30 gennaio 2015 “Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)”.
Art. 6 – Corrispettivi
I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore sono determinati sulla base dell’Offerta economica del Fornitore e si riferisce ai servizi prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e lo stesso è dovuto unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti di Arpae.
Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione della Fornitura e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.
Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (IVA); tutti gli importi citati nel presente accordo si intendono IVA esclusa.
Art. 7 - Adeguamento dei prezzi
Il prezzo dei singoli servizi rimane fisso ed immutato per i primi 12 (dodici) mesi di durata della Contratto, decorsi i quali, su richiesta del Fornitore, l’Agenzia potrà procedere alla revisione dei prezzi, Delle revisioni disposte sarà data comunicazione sul sito dell’Agenzia entro 7 (sette) giorni lavorativi. Resta inteso che eventuali richieste di revisione in aumento o in diminuzione saranno valutate in contraddittorio tra l’Agenzia ed il Fornitore, procedendo, pertanto, di norma, ad un’istruttoria condotta sulla base dei costi standard ove definiti.
In caso di mancanza di pubblicazione dei costi standard, il parametro di riferimento sarà la variazione media dell’indice ISTAT generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati in Italia, al netto tabacchi (indice F.O.I).
Art.8 - Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 e 8 della L. 136/2010 e s.m, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Il Fornitore si obbliga a comunicare, entro sette giorni dalla comunicazione di aggiudicazione del contratto, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all’art. 3 della L. 136/2010, nonchè le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.
L’esecuzione delle transazioni, relative al presente contratto, eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento o di incasso idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del presente contratto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.
Il fornitore, si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. La mancata apposizione della clausola costituisce causa di risoluzione del contratto.
Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.
Art.9- Fatturazione e pagamenti
Il Fornitore si obbliga ad effettuare la fatturazione mensile, secondo le modalità e nel rispetto dei tempi sotto previsti.
Le fatture dovranno:
➢ riportare il numero di CIG
➢ essere intestate ad Arpae- Xxxxxx-Romagna, Xxx Xx, x. 0 - XXX 00000 - XXXXXXX C.F./P.I.: 04290860370 e riportare tutti i dati richiesti dall´art. 42 D.L.. 66/2014 convertito in legge 23/6/2014, n. 89.
Le fatture dovranno inoltre:
riportare il numero e data fattura; data di emissione;
ragione sociale e C.F./P.IVA del fornitore; oggetto del contratto
importo totale con indicazione del regime IVA applicato e di eventuali altri oneri o spese; scadenza della fattura;
specificare le coordinate bancarie e il n. di c/c bancario di appoggio dedicato alle commesse pubbliche, ai sensi dell’art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136;
Verranno accettate e potranno essere pagate solo fatture inviate in forma elettronica ai sensi del D.M. MEF n. 55 del 3 aprile 2013 e dell'art. 25 DL 66/2014 convertito nella L. n. 89 del 23 giugno 2014.
Le fatture dovranno riportare il Codice Univoco Ufficio di Arpae UFFRF4, reperibile anche al sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx.
Ai sensi dell'art. 1 del DL 50/2017, ad Arpae con decorrenza dal 01/07/2017, si applicano le norme relative allo split payment .
Le fatture redatte in modo incompleto o non conformi a quanto sopra specificato saranno respinte.
I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dai termini per l'accertamento della regolare esecuzione di tutte le obbligazioni pattuite, come previsto al precedente articolo 2 o – se successiva – entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fatture attraverso il Sistema di Interscambio.
In caso di ritardo, il saggio degli interessi decorrenti dalla data di scadenza del termine di pagamento come sopra individuato, sarà riconosciuto nella misura prevista dal D.Lgs. 231/2002, salvo diverso accordo con l’aggiudicatario.
Per i fini di cui all’art. 1194 C.C. le parti convengono che i pagamenti effettuati, ancorché in ritardo, siano da imputare prima alla quota capitale e solo successivamente agli interessi e alle spese eventualmente dovuti.
Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad Arpae le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
Il Fornitore si obbliga a presentare un rendiconto mensile di tutte le attività svolte nel corso del mese di riferimento. Il rendiconto deve essere approvato dal Referente dell’Amministrazione al fine di autorizzare l’emissione della relativa fattura, entro 5 giorni dal ricevimento dello stesso. Qualora il
Referente lo ritenesse necessario, può richiedere al Fornitore l’integrazione della documentazione. Il Fornitore sarà tenuto a soddisfare la richiesta del Referente che deve approvare il rendiconto entro 5 giorni dal ricevimento di tale integrazione. L’importo della fattura potrà essere decurtato delle eventuali penali applicate e determinate nelle modalità descritte nell’articolo “Penali”. 4.
Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere il servizio e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nel Contratto. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con nelle modalità previste dalla vigente normativa, dall’Agenzia.
Art.10 – Trasparenza
Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
1. dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Fornitura;
2. dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Fornitura stessa;
3. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione della presente Fornitura rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Fornitura, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Art. 11 – Riservatezza
Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della Fornitura.
L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Fornitura.
L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Agenzia ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
Il Fornitore può citare i termini essenziali della Fornitura nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all’Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
Art. 12 – Risoluzione del contratto.
A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura, Arpae potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con Posta elettronica certificata, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nei suoi Allegati.
In ogni caso Arpae potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con posta elettronica certificata, nei seguenti casi:
1. qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore in sede di abilitazione al Mercato elettronico della regione Xxxxxx-Romagna;
2. violazione delle norme in materia di subappalto, cessione del contratto e dei crediti;
3. azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro Arpae, ai sensi dell’articolo “Brevetti industriali e diritti d’autore”;
4. in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
5. nel caso di reiterate sospensioni e/o rallentamenti nell’esecuzione delle attività affidate non dipendenti da cause di forza maggiore.
Con la risoluzione del contratto sorge per Arpae il diritto di affidare a terzi la fornitura, o la parte rimanente di essa, in danno all'impresa affidataria.
I danni e le spese conseguenti a detta risoluzione saranno a carico del Fornitore.
Art. 13 – Recesso
Arpae ha diritto, nei casi di:
a) giusta causa,
b) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici,
c) sopravvenienza, durante l’esecuzione del contratto, di una convenzione stipulata da Consip
spa e/o Intercenter a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle del contratto stipulato,
ai sensi dell’art. 1 comma 13 del D.l n. 95/2012, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera via Pec.
Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
b) qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad Arpae.
In caso di recesso da parte di Arpae, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. Civ.
Art. 14 – Cessione di contratto e di credito
E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
In caso di inadempimento da parte del Fornitore dell'obbligo di cui al precedente comma, ARPAE ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
E’ ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti di Arpae a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nel rispetto ed alle condizioni di cui all’art. 106 comma 13 del D.lgs 50/2016. In ogni caso è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per Arpae di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali.
Art. 15 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento
Con il perfezionamento del rapporto contrattuale della presente Fornitura, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Fornitura medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste Regolamento (UE) 2016/679 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell’interessato previste dal Decreto medesimo.
Arpae Xxxxxx-Romagna, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali (con sede in Xxx Xx 0, 00000 Xxxxxxx, xxxxxx@xxxx.xxxx.xxx.xx - Centralino 051- 6223811), tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.
I dati saranno trattati per tutto il tempo di durata del procedimento amministrativo di selezione del contraente e del contratto effettuati ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 (“Codice dei contratti pubblici”) e successivamente saranno mantenuti in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori di Arpae Xxxxxx-Romagna o dalle imprese espressamente nominate come responsabili esterni del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente consentiti dall’interessato o previsti dal diritto nazionale o dell’Unione Europea.
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo secondo le procedure previste dagli artt. 77 e ss. del RGPD.
Art. 16 - Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016, il Dr. Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx.
Art.17 - Penali
L’ Amministrazione Contraente ha la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli ritenuti opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l’efficacia del Contratto, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali. Altresì, si riserva di controllare la validità delle prestazioni eseguite, portando tempestivamente a conoscenza del Fornitore gli inadempimenti relativi all’applicazione delle penali. Ove si verifichino inadempienze da parte del Fornitore nell'esecuzione delle obbligazioni previste nel Contrattolato Tecnico, non imputabili all’Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, regolarmente contestate, l’Amministrazione Contraente si riserva di applicare le seguenti penali.
Nel caso di inosservanze delle norme contrattuali e per ciascuna carenza rilevata, l'Amministrazione si
Capitolato speciale per l’affidamento del “Servizio di vigilanza per la sede dell’Unità Sacca di Goro, sita in Xxx xxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxx x Xxxx (XX)”. CIG Z8138DCECE | ||
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riserva l'insindacabilità di applicare le seguenti penalità:
a. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine stabilito per la consegna della reportistica di cui all’articolo “Servizi Connessi” l’Amministrazione applicherà una penale giornaliera pari allo 0,3 per mille del valore dell’Ordinativo di Fornitura fino alla trasmissione della reportistica.
b. Per ogni inadempienza relativa ai servizi oggetto dell’appalto (vigilanza armata, trasporto valori, etc.) non contemplata nel capitolato, ciascuna Amministrazione applicherà una penale pari a 1 per mille dell’importo annuo dell’Ordinativo di Fornitura.
Art.18 – Proprietà delle attrezzature
La proprietà delle attrezzature e di tutti i materiali necessari a svolgere le prestazioni resta in capo al Fornitore che rimane unico responsabile della custodia.
Art. 19 – Comunicazioni
Tutte le comunicazioni previste dal presente Contratto ovvero allo stesso connesse dovranno essere effettuate in forma scritta con ogni mezzo che ne attesti la ricezione (anche via P.E.C.) e dovranno essere inviate al seguente indirizzo: xxxxxx@xxxx.xxxx.xxx.xx
Art. 20 - Codice di comportamento
Gli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento aziendale di Arpae Xxxxxx-Romagna”, approvato con DDG n. 8 del 31/01/2017, ai sensi e per gli effetti del DPR 16 aprile 2013 n. 62 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzino opere in favore dell’amministrazione.
In caso di violazione ai suddetti obblighi Arpae si riserva di risolvere anticipatamente il presente contratto nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.
Art. 21 - Spese ed oneri contrattuali
Sono a carico del Fornitore, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi di Arpae, tutte le spese di contratto, nonché tutte le imposte e tasse, nessuna esclusa od eccettuata, tranne l’IVA, tanto se esistenti al momento della aggiudicazione della fornitura, quanto se siano stabilite od accresciute posteriormente.
Art. 2 - Foro competente
Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l’Arpae sarà competente in xxx xxxxxxxxx xx Xxxx xx Xxxxxxx.