BANDO PER L’AGEVOLAZIONE
BANDO PER L’AGEVOLAZIONE
DEI PROGETTI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI CONTRATTI DI RETE IN ABRUZZO
INDICE
Premessa | Pag. 3 |
Art. 1 - Normativa | Pag. 4 |
Art. 2 - Campo di applicazione | Pag. 5 |
Art. 3 - Definizioni | Pag. 6 |
Art. 4 - Modalità di concessione degli aiuti | Pag. 7 |
Art. 5 - Forma, intensità e importi degli aiuti | Pag. 7 |
Art. 6 Cumulo | Pag. 8 |
Art. 7 - Controlli sul rispetto del massimale de minimis | Pag. 8 |
Art. 8 - Soggetti beneficiari | Pag. 8 |
Art. 9 - Requisiti di ammissibilità | Pag. 9 |
Art. 10 - Imprese aderenti al contratto di rete non beneficiarie | Pag. 12 |
Art. 11 - Enti partecipanti al progetto, non aderenti al contratto di rete e non beneficiari di agevolazioni | Pag. 12 |
Art. 12 - Attività finanziabili | Pag. 12 |
Art. 13 - Costi ammissibili | Pag. 13 |
Art. 14 - Modalità e termini di presentazione delle domande | Pag. 16 |
Art. 15 - Tempi di realizzazione del progetto | Pag. 17 |
Art. 16 - Cause di esclusione | Pag. 18 |
Art. 17 - Istruttoria e valutazione delle domande | Pag. 18 |
Art. 18 - Esiti istruttoria, erogazione e rendicontazione | Pag. 21 |
Art. 19 - Controlli e revoche | Pag. 23 |
Art. 20 - Responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 | Pag. 25 |
Art. 21 - Informazioni | Pag. 25 |
Art. 22 - Informativa sul trattamento dei dati personali | Pag. 25 |
PREMESSA
La Regione Abruzzo e il Ministero dello Sviluppo Economico, attraverso l’istituto dell’Accordo di Programma, hanno proceduto alla programmazione complessiva ed integrata, oltre che delle risorse ordinarie e straordinarie previste dal Decreto Ministeriale del 7 maggio 2010, anche di quelle ordinarie previste dal Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2007.
In data 21 aprile 2011, la Regione Abruzzo e il Ministero dello Sviluppo Economico hanno sottoscritto l’Accordo di Programma Abruzzo 2015 “Progetto Straordinario di carattere nazionale a sostegno dello sviluppo produttivo dei distretti della Regione Abruzzo”.
L’Accordo è finalizzato a promuovere la realizzazione di interventi per lo sviluppo economico e produttivo della Regione Abruzzo, attraverso la riforma dei distretti produttivi e il rafforzamento delle reti d’impresa (Art. 2 comma 1 Accordo di Programma - Abruzzo 2015).
La Regione Abruzzo, tramite la Società in house Abruzzo Sviluppo S.p.A., in attuazione di quanto previsto dalla legge regionale per la Promozione e lo sviluppo del sistema produttivo regionale n. 40 del 2012, sostiene, attraverso il presente bando, l’integrazione tra imprese, allo scopo di supportare i processi di riorganizzazione delle filiere e di incrementare l’efficienza dei sistemi produttivi, lo sviluppo commerciale delle imprese e la loro capacità innovativa.
In tale ottica, attraverso il presente bando, la Regione Abruzzo intende sostenere il rafforzamento della competitività territoriale del proprio sistema produttivo attraverso azioni di internazionalizzazione.
In particolare, si intende sostenere i progetti di internazionalizzazione dei raggruppamenti di imprese costituiti secondo la forma del “Contratto di Rete”, ai sensi del comma 4-ter dell’articolo 3 del decreto-legge n. 5/2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 33/2009, e successive modificazioni e integrazioni.
Per le finalità del presente bando, la Regione Abruzzo, nell’ambito della disponibilità dell’Asse 2 dell’Accordo di Programma Abruzzo 2015, prevede la dotazione finanziaria iniziale di € 2.000.000,00, derivante da economie maturate dalle gestioni del “Bando per la promozione e lo sviluppo di contratti di rete nel territorio della Regione Abruzzo” (D.G.R. n. 851 del 10.12.2012) e del “Bando per l’agevolazione dei progetti di innovazione e di internazionalizzazione dei contratti di rete in Abruzzo” (D.G.R. n. 210 del 18.3.2013), entrambi emanati in attuazione dell’Accordo di Programma “Abruzzo 2015”.
A tale dotazione finanziaria iniziale potranno aggiungersi eventuali ulteriori economie rivenienti dalle gestioni residue dei predetti Bandi.
Art. 1 - NORMATIVA
I principali riferimenti normativi e amministrativi del presente Bando sono i seguenti:
articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE);
Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 24/12/2013, L 352;
Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella
G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, con particolare riferimento all’Allegato 1, contenente la “Definizione di PMI”;
Legge n. 241/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59”;
Decreto Legge n. 5 del 2009, recante “Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario”, convertito con modificazioni dalla Legge n. 33 del 2009 e s.m.i.;
Decreto Legge n. 78 del 2010, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010 e s.m.i.;
Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” , con particolare riferimento al divieto di c.d. pantouflage di cui al comma 16-ter dell'art. 53 Lgs. n. 165/2001 e Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.
190”, con particolare riferimento all’art. 21;
Circolare n. 20/E del 18/06/2013 dell’Agenzia delle Entrate;
Legge Regionale n. 40 dell’8 agosto 2012;
Deliberazione della Giunta Regionale d’Abruzzo n. 232 del 7 aprile 2014, recante “L.R. 18 dicembre 2013, n. 55 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2009/128/CE e 2007/60/CE e disposizioni per l'attuazione del principio della tutela della concorrenza, Aeroporto d'Abruzzo, e Disposizioni per l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi (Legge europea regionale 2013) – Artt. 35-37. Approvazione schemi dichiarazioni sostitutive per la concessione di aiuti de minimis”;
Deliberazione della Giunta Regionale d’Abruzzo n. 538 del 26 agosto 2014, recante “Istituzione di un sistema interno di raccolta, trasmissione e gestione delle informazioni riguardanti gli aiuti in de minimis (Registro regionale de minimis), attraverso l'utilizzo del Sistema della Banca Dati Anagrafica (BDA) del Ministero dello Sviluppo Economico. L.R. 18 dicembre 2013, n. 55 (Legge europea regionale 2013) - Artt. 35 -37”;
Deliberazioni della Giunta Regionale d’Abruzzo:
- n. 593 del 30 Luglio 2010, recante “Progetto speciale a sostegno dello sviluppo dei distretti della Regione Abruzzo attraverso l'Accordo di Programma Quadro (A.P.Q.) Abruzzo 2015 - Approvazione della Relazione Tecnica preliminare”;
- n. 748 del 4 ottobre 2010, recante “Accordo di Programma Abruzzo 2015”;
- n. 122 del 21 febbraio 2011, recante “Accordo di Programma Abruzzo 2015 - Modifiche ed integrazioni alla precedente Deliberazione n. 748 del 4 ottobre 2010”;
- n. 162 del 7 marzo 2011, recante “Proposta di designazione dell'area Valle Peligna - Alto Sangro, quale area di crisi industriale complessa ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 24 marzo 2010”;
- n. 163 del 7 marzo 2011, recante “Proposta di designazione del Distretto Industriale Val Vibrata - Valle Del Tronto Xxxxxx, quale area di crisi industriale complessa ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 24 marzo 2010”;
- n. 499 del 25 luglio 2011, recante “Proposta di designazione dell'Area Val Sinello, quale area di crisi industriale complessa ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 24 marzo 2010”;
- n. 644 del 26 settembre 2011, recante “Proposta di designazione dell'Area Val Pescara, quale area di crisi industriale complessa ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 24 marzo 2010”;
Decreto n. 3 del 16 aprile 2009 del Commissario Delegato ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, recante “Individuazione dei comuni danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito la provincia di L’Aquila ed altri comuni della Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009”;
Decreto n. 11 del 17 luglio 2009 del Commissario Delegato ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, recante “Modifiche e d integrazioni al decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009, recante Individuazione dei comuni danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito la provincia di L’Aquila ed altri comuni della Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009”.
Art. 2 – CAMPO DI APPLICAZIONE
Ai sensi dell’art. 1 del Regolamento (UE) n. 1407/2013, il presente bando prevede aiuti in favore delle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione dei seguenti:
a) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio1;
1 Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura (GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22).
b) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
c) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
i) qualora l’importo dell’aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
ii) qualora l’aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
d) aiuti per attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione;
e) aiuti subordinati all’impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d’importazione.
Se un’impresa operante nei settori di cui alle lettere a), b) o c) del comma precedente opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del presente bando, il bando si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività, a condizione che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti de minimis concessi ai sensi del presente bando.
Pertanto, in caso di imprese operanti sia in settori ammessi, sia in settori esclusi ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 e del presente bando, è necessario, al fine dell’ammissione alle agevolazioni, che le stesse imprese dimostrino con mezzi adeguati la separazione delle attività o la distinzione dei costi.
Art. 3 – DEFINIZIONI
Ai fini del presente bando si applicano le seguenti definizioni:
a) «aiuti de minimis»: gli aiuti concessi conformemente alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1407/2013;
b) «data di conclusione del progetto»: la data di emissione dell’ultimo documento giustificativo di spesa;
c) «dotazione finanziaria»: ammontare complessivo di risorse finanziarie per la concessione di contributi al fine di consentire la realizzazione di interventi per le finalità del presente bando;
d) «impresa unica»: l’insieme delle imprese fra le quali esiste, ai sensi dell’articolo 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013, almeno una delle relazioni seguenti:
- un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
- un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
- un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
- un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni suindicate, per il tramite di una o più altre imprese, sono anch’esse considerate un’impresa unica;
e) «Reti contratto»: le reti di imprese che, ai sensi della disciplina di cui all’art. 3 del D.L. 5/2009 e s.m.i., non hanno optato per l’acquisizione della soggettività giuridica e per l’iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese;
f) «Reti soggetto»: le reti di imprese che, ai sensi della disciplina di cui all’art. 3 del D.L. 5/2009 e s.m.i., hanno optato per l’acquisizione della soggettività giuridica, iscrivendosi nella sezione ordinaria del registro delle imprese;
g) «MPMI: Micro, Piccola e Media Impresa»: ai fini della classificazione delle imprese in micro, piccola e media, si applicano le disposizioni previste dall’articolo 2 dell’allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014, di seguito riportate:
• Micro impresa: un’impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro;
• Piccola impresa: un’impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro;
• Media impresa: un’impresa che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.
Art. 4 – MODALITA’ DI CONCESSIONE DEGLI AIUTI
I contributi di cui al presente bando sono concessi ai sensi e nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti de minimis, entrato in vigore il 1° gennaio 2014.
L’importo complessivo degli aiuti de minimis concedibili a un’impresa unica – definita ai sensi dell’art. 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 e dell’art. 3, comma 1, lett. d) del presente Bando- non deve superare il massimale di € 200.000,00 su un periodo di tre esercizi finanziari (l’esercizio finanziario entro il quale il contributo viene concesso e i due esercizi precedenti).
L’importo complessivo degli aiuti de minimis concedibili a un’impresa unica – definita ai sensi dell’art. 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 e dell’art. 3, comma 1, lett. d) del presente Bando- che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare € 100.000,00 nell’arco di tre esercizi finanziari (l’esercizio finanziario entro il quale il contributo viene concesso e i due esercizi precedenti).
Art. 5 - FORMA, INTENSITA’ E IMPORTI DEGLI AIUTI
Gli aiuti previsti dal presente Bando sono concessi in forma di sovvenzioni dirette in denaro. L’agevolazione è fissata nella misura del 50% delle spese ammissibili.
Sono esclusi i Progetti di Internazionalizzazione di Contratti di Rete con spesa complessiva ritenuta ammissibile, a seguito dell’esame della Commissione di Valutazione, inferiore a € 60.000,00.
Il contributo concedibile non può, in ogni caso, superare l’importo di € 150.000,00 per singolo Progetto di Internazionalizzazione e di € 75.000,00 per ogni singola impresa beneficiaria in caso di Rete Contratto.
Art. 6 - CUMULO
Gli aiuti concessi ai sensi del presente non sono cumulabili con ulteriori aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili, siano essi aiuti esentati da notifica o notificati o concessi in regime de minimis.
Art. 7 - CONTROLLI SUL RISPETTO DEL MASSIMALE DE MINIMIS
Gli aiuti previsti dal presente bando possono essere concessi soltanto dopo aver accertato:
- che essi non facciano salire l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi all’impresa interessata a un livello superiore al massimale pertinente di cui all’articolo 3 del Regolamento (UE) n. 1407/2013;
- che siano rispettate le condizioni di cui al Regolamento medesimo.
Le imprese richiedenti, al fine della partecipazione alla presente procedura, rilasciano una dichiarazione scritta relativa a qualsiasi altro aiuto de minimis ricevuto a norma del Regolamento (UE) n. 1407/2013 e di altri regolamenti de minimis durante i due esercizi finanziari precedenti e l’esercizio finanziario in corso.
Ai sensi della D.G.R. Abruzzo n. 538 del 26 agosto 2014, Abruzzo Sviluppo S.p.A. verifica il rispetto da parte dei soggetti beneficiari del massimale previsto dal Regolamento (UE) n. 1407/2013, interrogando la Banca Dati Anagrafica del Ministero dello Sviluppo Economico, e successivamente l’istituendo Registro Nazionale degli aiuti di stato.
Art. 8 – SOGGETTI BENEFICIARI
Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente Bando le imprese aderenti alla “Rete Contratto”, o l’autonomo e nuovo soggetto giuridico, in caso di “Rete Soggetto”:
- che, al momento della presentazione della domanda, risultino micro, piccole e medie imprese, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE n. 651/2014 - Allegato 1;
- che abbiano almeno una sede operativa nel territorio della Regione Abruzzo, regolarmente censita presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. Tale condizione deve essere rispettata al momento della erogazione del finanziamento concesso, pena la decadenza dal contributo.
Art. 9 – REQUISITI DI AMMISSIBILITA’
Possono partecipare alla presente procedura, sotto pena di inammissibilità, le reti contratto e le reti soggetto che presentino le seguenti caratteristiche:
RETI CONTRATTO
Il “Contratto di Rete” proponente il Progetto di Internazionalizzazione, al momento della presentazione della domanda, sotto pena di inammissibilità, deve essere stipulato e iscritto nel registro delle imprese a carico di tutti gli aderenti alla rete medesima. La rete deve essere composta, sotto pena di inammissibilità, da almeno di 2 (due) imprese
beneficiarie di contributo, di cui una è l’impresa capofila.
Ciascuna delle imprese beneficiarie di contributo deve sostenere spese ritenute ammissibili non inferiori al 10% della spesa ammissibile complessiva del progetto,
pena l’inammissibilità alle agevolazioni previste dal presente bando.
La rete contratto deve sostenere spese complessive ritenute ammissibili, non inferiori a
€ 60.000,00, pena l’inammissibilità alle agevolazioni previste dal presente bando.
RETI SOGGETTO
Beneficiario del contributo è il nuovo autonomo soggetto giuridico costituito con il contratto di rete, che, al momento della presentazione della domanda, sotto pena di inammissibilità, deve essere stipulato e iscritto nel registro delle imprese a carico di tutti gli aderenti alla rete;
La rete soggetto deve sostenere spese complessive ritenute ammissibili, non inferiori a
€ 60.000,00, pena l’inammissibilità alle agevolazioni previste dal presente bando.
Per “imprese beneficiarie” si intendono le imprese in possesso di tutti i requisiti/condizioni previsti dal presente bando ai fini dell’ammissibilità della domanda e della concessione/erogazione del contributo.
Ciascun Contratto di rete, sia nella forma di rete contratto, sia in quella di rete soggetto, sotto pena di esclusione, può presentare un’unica domanda di ammissione ai benefici del bando.
Nel caso di Rete Contratto, l’impresa potrà essere “soggetto beneficiario di contributo” esclusivamente in un solo “Contratto di Rete”.
La partecipazione in qualità impresa beneficiaria di contributo a due o più “Reti Contratto” è causa di inammissibilità di tutte le “Reti Contratto” alle quali l’impresa partecipa.
Le imprese beneficiarie in un contratto di rete possono comunque partecipare ad altre “Reti Contratto” in qualità di imprese aderenti non beneficiarie.
L’impresa capofila della “Rete Contratto” deve obbligatoriamente essere “soggetto beneficiario di contributo”, pena l’inammissibilità della domanda dell’intera “Rete Contratto” e possedere e rispettare tutti i requisiti e le condizioni previste dal presente bando.
Spetta all’impresa capofila della “Rete Contratto”, o al nuovo autonomo soggetto giuridico nel caso di “Rete Soggetto”, gestire le comunicazioni con Abruzzo Sviluppo S.p.A.
In particolare, è compito della capofila della “Rete Contratto” o del nuovo autonomo soggetto giuridico, nel caso di “Rete Soggetto”:
- presentare la domanda di partecipazione al Bando del “Contratto di Rete”;
- presentare le istanze di rendicontazione e la relativa documentazione, come da modulistica che sarà resa disponibile sul sito internet di Abruzzo Sviluppo S.p.A.;
- presentare eventuali richieste di variazione di natura economica o progettuale, esclusivamente, sotto pena di irricevibilità della richiesta, nel periodo compreso tra la pubblicazione nel B.U.R.A.T. della graduatoria ed il trentesimo giorno successivo alla data medesima. Tale richiesta di variazione è valutata dalla Commissione di Valutazione entro 15 giorni dalla data di ricevimento. Non possono essere in ogni caso autorizzate variazioni che incidono sul progetto ammesso alle agevolazioni in misura superiore al 40%, ovvero su elementi che determinino la diminuzione del punteggio attribuito in sede di valutazione, salvo che la stessa sia ininfluente ai fini del collocamento in posizione utile in graduatoria. Non possono essere presentate richieste di variazione di nessun genere al “Contratto di Rete” e al “Progetto di Internazionalizzazione” nel periodo compreso tra la presentazione della domanda e la pubblicazione nel B.U.R.A.T. della graduatoria.
Alla data di presentazione della domanda, il nuovo autonomo soggetto giuridico nel caso di “Rete Soggetto” e tutte le imprese aderenti alla “Rete Contratto” che chiedono l’ammissione alle agevolazioni, devono possedere i seguenti requisiti di ammissibilità:
a) l’impresa è regolarmente costituita ed iscritta nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. competente ed è impresa attiva;
b) l’impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione (anche volontaria), concordato preventivo o altre procedure concorsuali e nei suoi confronti non è pendente un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
c) nei confronti degli amministratori dell’impresa muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della Legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575;
d) nei confronti degli amministratori dell’impresa muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci non è stata pronunciata sentenza passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
e) nei confronti degli amministratori dell’impresa muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45 della direttiva CE n. 18/2004;
f) l’impresa non ha commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
g) l’impresa rispetta le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia di tutela dei
portatori di handicap nonché il principio di uguaglianza di genere;
h) l’impresa rispetta le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela ambientale;
i) nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
j) l’impresa, nel rispetto delle disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro, non ha riportato alcun provvedimento definitivo o sentenza passata in giudicato per violazione delle vigenti normative in materia;
k) nei confronti degli amministratori dell’impresa muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci non è stata pronunciata condanna, anche di primo grado, per danno erariale, con particolare riferimento all’indebita percezione di contributi, finanziamenti e/o sovvenzioni pubblici;
l) l’impresa non è stata destinataria, nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda, di provvedimenti di revoca totale di sovvenzioni, contributi e/o finanziamenti concessi dalla Regione Abruzzo, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;
m) l’impresa non ha beneficiato e si impegna a non beneficiare, per il Progetto di Internazionalizzazione, di altri aiuti di Stato, siano essi aiuti esentati da notifica o notificati o concessi in regime de minimis;
n) l’impresa non ha conferito incarichi professionali né concluso alcun contratto di lavoro subordinato o autonomo ad ex-dipendenti della Regione Abruzzo che hanno cessato il rapporto di lavoro con l’Ente da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest’ultimo ai sensi dell’art dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i (l'art. 21, comma 1, D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 ha precisato che “ai soli fini dell'applicazione dei divieti di cui al comma 16-ter dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico”);
o) l’impresa è in regola, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del
18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’’Unione Europea agli aiuti “de minimis”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L 352 del 24/12/2013 e rientra nei settori ammissibili ai sensi del presente bando.
La mancanza, al momento della presentazione della domanda, di uno dei requisiti di ammissibilità previsti dal presente articolo comporta l’esclusione dalle agevolazioni.
La mancanza sopravvenuta di uno dei requisiti di ammissibilità previsti dal presente articolo comporta la decadenza dalle agevolazioni.
Ogni modifica o variazione riguardante i requisiti sopra indicati, intervenuta dopo la pubblicazione della graduatoria, deve essere tempestivamente comunicata ad Abruzzo Sviluppo S.p.A. dal nuovo
autonomo soggetto giuridico nel caso di “Rete Soggetto” o dalla impresa capofila nel caso di “Rete Contratto”.
Art. 10 - IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE NON BENEFICIARIE
In caso di “Rete Contratto”, oltre ai soggetti di cui all’articolo 8, possono aderire altresì, senza beneficiare di contributo, altri soggetti che presentino le seguenti caratteristiche:
a) imprese di grandi dimensioni;
b) imprese che non intendono aprire una sede operativa nel territorio della Regione Abruzzo a partire dalla data dell’erogazione dell’agevolazione prevista dal presente bando.
Le imprese non beneficiarie devono essere attive al momento della presentazione della domanda e non essere sottoposte a procedure di liquidazione, anche volontaria, fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali.
Le spese sostenute da detti soggetti, non sono ammesse a contributo; tuttavia, se documentate, possono essere considerate parte del piano di investimento proposto dal “Contratto di Rete” e tenute in considerazione in sede di valutazione del Progetto di Internazionalizzazione.
Le stesse spese, inoltre, non concorrono all’ammontare delle spese considerate ammissibili ai fini di quanto previsto dagli artt. 5 e 18 del presente Bando.
Art. 11 - ENTI PARTECIPANTI AL PROGETTO, NON ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE E NON BENEFICIARI DI AGEVOLAZIONI
Alla realizzazione del Progetto di Internazionalizzazione, oltre ai soggetti di cui agli articoli 8 e 10, possono partecipare Università e Dipartimenti Universitari, Centri, Enti e Istituti di Ricerca, Poli d’Innovazione, ICE, CCIAA e loro Agenzie, Enti Pubblici Locali e loro Società Partecipate, Istituti di Credito, Associazioni Datoriali, Organizzazioni Sindacali, imprese con sede legale e/o operativa all’estero, senza beneficiare di contributo.
Tale partecipazione, documentata attraverso accordi, convenzioni, lettere d’incarico ecc., concorre alla valutazione del Progetto di Internazionalizzazione.
Art. 12 – ATTIVITA’ FINANZIABILI
I Progetti di internazionalizzazione, in coerenza con le finalità del presente bando, devono favorire i processi di internazionalizzazione che, anche grazie all’aggregazione, possono aumentare la competitività delle imprese in rete, razionalizzando costi, unendo capacità, favorendo lo scambio di conoscenze e competenze.
I Progetti di internazionalizzazione devono rientrare all’interno di almeno una delle seguenti tipologie:
Internazionalizzazione promozionale: attività di supporto ad azioni di penetrazione commerciale in Paesi target che abbiano come specifica finalità il posizionamento, in termini di immagine e di prodotto dell’azienda, come, a titolo esemplificativo:
partecipazione a missioni economiche all’estero in forma coordinata;
partecipazione ad eventi fieristici con qualifica internazionale in Italia e all’estero;
incoming di operatori esteri, incontri bilaterali fra operatori;
organizzazione di azioni promozionali.
Internazionalizzazione organizzativa: attività di miglioramento e di rafforzamento della presenza commerciale all’estero, anche attraverso specifica figura professionale esperta in management di rete.
I Progetti di internazionalizzazione devono definire in modo chiaro un percorso strutturato di internazionalizzazione, finalizzato allo sviluppo, in cooperazione tra le imprese, di iniziative rivolte alla promozione della penetrazione commerciale, che preveda un insieme articolato e finalizzato di azioni.
Le attività da realizzare sul mercato estero e in Italia devono avere natura esclusivamente promozionale e/o organizzativa.
E’ esclusa l’ammissibilità di progetti di internazionalizzazione che possano configurarsi quali aiuti all’esportazione secondo quanto indicato al considerando n. 9 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L 352 del 24/12/2013.
I progetti di internazionalizzazione, sotto pena di inammissibilità, non devono prevedere interventi di delocalizzazione. Ai fini del presente bando, si ritiene che il progetto non preveda delocalizzazione quando non comporta dismissione totale o parziale di attività produttive, con conseguente depotenziamento della capacità produttiva della/e sede/i operativa/e localizzate in Abruzzo e sul territorio nazionale. Il rispetto di tale condizione dovrà essere dichiarato dall’impresa proponente, con la presentazione della domanda di ammissione all’agevolazione, e potrà essere oggetto di successiva verifica.
Art. 13 - COSTI AMMISSIBILI
Sono ammissibili alle agevolazioni previste dal presente bando esclusivamente le spese sostenute a partire dal 9 aprile 2015, che siano funzionali e coerenti alle attività previste nel progetto e rientrino nelle seguenti categorie:
1. Spese relative al “Temporary Export Manager/Manager di Rete” per le azioni di internazionalizzazione e di conduzione, coordinamento e gestione delle attività di rete:
swot analysis del progetto del Contratto di Rete finalizzata alla valutazione delle potenzialità di sviluppo sui mercati-obiettivo;
acquisizione delle informazioni relative alle caratteristiche dei nuovi mercati diretta alla valutazione delle opportunità e delle minacce presenti nei mercati;
elaborazione della strategia di ingresso nel/i nuovo/i mercato/i, delle strategie di business adeguate, del marketing mix da adottare (prodotti/servizi, politiche di prezzo, canali di vendita, comunicazione/promozione), dei modelli organizzativi finalizzati all’apertura verso i mercati esteri;
scelta ed accompagnamento nei mercati-obiettivo.
2. Spese di consulenza esterna per:
redazione di un piano originale di marketing internazionale riferito ad uno più paesi, oppure un rapporto di ricerca che individui il percorso di internazionalizzazione più adeguato nel/i paese/i individuato/i in ragione della specificità delle imprese;
ricerca di partner commerciali o industriali, agenti, buyer, importatori, tramite la costituzione di un database;
supporto legale, fiscale e contrattuale nel percorso di internazionalizzazione;
ideazione, realizzazione ed eventuale protezione del brand identificativo della rete.
3. Spese di partecipazione ad eventi fieristici esteri con qualifica internazionale elencati nel sito dell’UFI (xxx.xxx.xxx alla voce UFI “Approved events”) ed eventi fieristici in Italia riconosciuti internazionali in base al calendario predisposto dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Per le iniziative nei Paesi non coperti dal calendario UFI, è possibile allegare dichiarazione dell’Ente fieristico organizzatore che attesti la qualifica internazionale della manifestazione fieristica.
Le spese di partecipazione riguardano:
affitto spazi o aree espositive (compresi eventuali costi di iscrizione, oneri e diritti fissi obbligatori in base al regolamento delle manifestazioni);
noleggio e allestimento di stand;
servizi di interpretariato e traduzione;
servizi di trasporto, assicurativi e similari connessi al trasporto di campionari specifici utilizzati esclusivamente presso le fiere e saloni internazionali;
servizi di trasporto, assicurativi e similari connessi al trasporto di campionari specifici ai fini delle dimostrazioni di fasi di lavorazione artigianale con finalità promozionale;
spese di viaggio;
4. Spese relative all’organizzazione di b2b nei paesi target:
noleggio e allestimento sale per incontri;
interpretariato;
spese di viaggio;
5. Spese per incoming di operatori esteri in Italia:
Spese di viaggio, vitto e alloggio
6. Spese per l’organizzazione di azioni promozionali all’estero:
realizzazione di video in Inglese e/o nella lingua del paese obiettivo del progetto di internazionalizzazione;
realizzazione, stampa e distribuzione all’estero di cataloghi, repertori, depliant, materiale informativo redatto in Inglese e/o nella lingua del paese obiettivo del progetto di internazionalizzazione;
pubblicità effettuata all’estero su giornali, riviste specializzate, radio e televisione in Inglese e/o nella lingua del paese obiettivo del progetto di internazionalizzazione;
7. Realizzazione di siti di e-commerce in Inglese e/o nella lingua del paese obiettivo del progetto di internazionalizzazione;
8. Formazione specialistica di personale delle imprese aderenti al Contratto di Rete, sui temi dell'internazionalizzazione connessi all’attuazione del Progetto (le spese devono essere sostenute da Ente di formazione accreditato, ICE o CCIAA).
Le spese ammissibili devono rispettare i limiti percentuali previsti nella tabella sottostante
Categorie di spesa per le quali è prevista una percentuale massima | Percentuale massima |
Spese di cui ai punti 1 e 2 | 20% |
Spese di cui al punto 3 | 50% |
Spese di cui al punto 4 | 30% |
Spese di cui al punto 5 | 30% |
Spese di cui al punto 6 | 20% |
Spese di cui al punto 7 | 5% |
Spese di cui al punto 8 | 3% |
Tutte le spese, pur se singolarmente sostenute dalle imprese beneficiarie aderenti al Contratto di Rete, devono essere organiche e funzionali al Progetto presentato.
L’ammissibilità è valutata dal punto di vista sia soggettivo (in capo alla singola impresa) sia oggettivo, in funzione della coerenza e della organicità rispetto al Progetto di Internazionalizzazione presentato.
Sono ammissibili esclusivamente le spese che non hanno beneficiato di altri aiuti di Stato, siano essi aiuti esentati da notifica o notificati o concessi in regime de minimis e per le quali il soggetto beneficiario si impegna a non cumulare ulteriori agevolazioni
Sono ammissibili le spese sostenute dalla data di pubblicazione del bando nel B.U.R.A.T. ed entro e non oltre il termine del 31 marzo 2016.
Non sono considerati costi ammissibili l’IVA, i bolli, le spese bancarie, gli interessi e ogni altra imposta e/o onere accessorio. Per i soggetti che non possono detrarre, compensare, o recuperare l’IVA, la stessa sarà considerata costo ammissibile.
Sono in ogni caso escluse le spese:
- Spese di personale dipendente e di personale assunto a mezzo di contratto di somministrazione di lavoro.
- Spese di collaborazioni a progetto o similari.
- Spese imputabili al personale per attività di formazione.
- Spese generali.
- Spese amministrative e di gestione o comunque per servizi continuativi periodici e/o legati al normale funzionamento dei soggetti beneficiari.
- Spese per consulenze contabili, fiscali, giuridico - amministrative finalizzate alla mera gestione delle imprese o della rete, ivi comprese le spese per la rendicontazione delle attività delle stesse.
- Spese per adeguamento ad obblighi di legge.
- Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria.
- Spese per forniture e consulenze fatturate tra i soggetti appartenenti al medesimo “Contratto di Rete”, compresi soci ed amministratori.
- Spese per forniture e consulenze fatturate tra i soggetti partecipanti alla “Rete Soggetto” e la “Rete Soggetto” medesima.
- Spese per l’acquisto di beni usati.
- Spese i pagamenti delle quali sono effettuati tramite compensazione di qualsiasi genere tra beneficiario e fornitore (es. permuta).
- Spese pagate in contanti, ovvero con modalità che non consentano la tracciabilità dei pagamenti.
- Spese per l’acquisizione di beni e servizi non strettamente necessari alla realizzazione dei progetti di internazionalizzazione.
- Spese per l’acquisto di beni destinati alla locazione (noleggio).
- Spese per l’acquisto di beni in leasing.
Art. 14 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
L’impresa capofila, in caso di “Rete Contratto” o il nuovo autonomo soggetto giuridico, in caso di “Rete Soggetto”, presenta domanda di accesso all’agevolazione, corredata da tutti gli allegati previsti dal presente articolo.
La domanda è compilata, sotto pena di esclusione, sulla base della modulistica allegata al presente bando e disponibile on-line alla pagina xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx
La domanda, corredata da tutti gli allegati, deve essere inviata, sotto pena di esclusione, esclusivamente per posta certificata, dall’indirizzo PEC dell’impresa capofila della “Rete Contratto”, ovvero della “Rete Soggetto”, entro e non oltre il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo, al seguente indirizzo: xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. Se il termine coincide con un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale successivo.
Sono, pertanto, escluse le domande pervenute con modalità differenti, ivi comprese le domande inviate a mezzo posta raccomandata o consegnate a mano presso la Regione Abruzzo o la Società Abruzzo Sviluppo S.p.A.
Nell’oggetto del messaggio di posta elettronica deve essere riportata la seguente dicitura: “Bando per l’agevolazione dei progetti di internazionalizzazione dei contratti di rete in Abruzzo – Domanda di partecipazione e richiesta contributo”.
L’invio del messaggio di posta elettronica certificata è a totale ed esclusivo rischio del mittente. La Regione Abruzzo e Abruzzo Sviluppo S.p.A. non assumono responsabilità in caso di inesatta indicazione dell’indirizzo di recapito ed in caso di disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Al messaggio di posta elettronica certificata devono essere allegate le scansioni dei seguenti documenti:
a. Domanda di partecipazione e richiesta contributo (Allegato 1) sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa capofila, in caso di “Rete Contratto”, o del nuovo autonomo soggetto giuridico, in caso di “Rete Soggetto”;
b. Modello di presentazione del Progetto di Internazionalizzazione (Allegato 2) sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa capofila, in caso di “Rete Contratto”, o del nuovo autonomo soggetto giuridico, in caso di “Rete Soggetto”;
c. Richiesta di contributo e Dichiarazione di possesso dei requisiti previsti dal bando (Allegato 3) sottoscritta, in caso di “Rete Contratto”, singolarmente dall’impresa capofila e da tutti i soggetti beneficiari indicati nella domanda di partecipazione, o, in caso di “Rete Soggetto”, dal nuovo autonomo soggetto giuridico;
d. Dichiarazione di possesso dei requisiti previsti dal bando sottoscritta singolarmente da tutti i soggetti non beneficiari indicati nella domanda di partecipazione (Allegato 4);
e. Dichiarazione sugli aiuti “De minimis” (Allegati 5a, 5b e 5c) sottoscritta, in caso di “Rete Contratto”, singolarmente dall’impresa capofila e da tutti i soggetti beneficiari indicati nella domanda di partecipazione, o, in caso di “Rete Soggetto”, dal nuovo autonomo soggetto giuridico e dalle imprese aderenti ad esso che ricadono nelle condizioni di cui alla definizione di “Impresa unica”, come da par. 2, art. 2 del Reg. (UE) 1407/2013 (Allegati: 5a Schema modulo da compilare a cura dell’impresa che richiede l’aiuto de minimis; 5b Schema modulo da compilare a cura dell’impresa controllante o controllata; 5c Schema istruzioni per le imprese per la compilazione dei moduli);
f. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa al possesso dei requisiti di MPMI, sottoscritta , in caso di “Rete Contratto”, singolarmente dall’impresa capofila e da tutti i soggetti beneficiari indicati nella domanda di partecipazione, o, in caso di “Rete Soggetto”, dal nuovo autonomo soggetto giuridico (Allegato 6);
g. “Contratto di Rete”, stipulato secondo la vigente normativa, con allegata la documentazione attestante le iscrizioni del contratto nel registro delle imprese a carico di tutti gli aderenti alla rete;
h. Copia del documento di riconoscimento di cui dall'art. 35, comma 2, del D.P.R. 445/2000, in corso di validità dei legali rappresentanti di tutti i soggetti beneficiari e non beneficiari.
Art. 15 - TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
Il Progetto di Internazionalizzazione deve essere realizzato entro il 31 marzo 2016.
Art. 16 - CAUSE DI ESCLUSIONE
Rappresenta causa di esclusione il mancato rispetto di quanto previsto dagli articoli 5, 8, 9 e 13 del presente bando.
Sono escluse le domande non compilate in base alla modulistica allegata al presente Bando, ovvero inviate oltre i termini o con modalità diverse dalla trasmissione a mezzo PEC, secondo quanto stabilito dall’art.14.
La mancata trasmissione di uno dei documenti previsti dalle precedenti lettere a, b, c, e, f, g, h dell’ultimo comma dell’art. 14, costituisce causa di esclusione della domanda.
Art. 17 - ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
L’istruttoria delle domande è eseguita da Abruzzo Sviluppo S.p.A.. La valutazione è effettuata da apposita Commissione di Valutazione, formata da tre componenti di comprovata specifica esperienza, di cui uno con funzione di Presidente, nominati da Abruzzo Sviluppo S.p.A..
Nella fase istruttoria, la Commissione di Valutazione può chiedere all’impresa capofila, nel caso di “Rete Contratto”, o al nuovo autonomo soggetto giuridico, nel caso di “Rete Soggetto”, chiarimenti o integrazioni alla documentazione mancante (ove la mancanza non sia prevista a pena di esclusione della domanda ai sensi del precedente articolo 16) o incompleta. La richiesta di chiarimenti e/o integrazioni è trasmessa a mezzo PEC.
I chiarimenti e le integrazioni richiesti devono essere trasmessi, obbligatoriamente a mezzo PEC, entro il termine perentorio di 10 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della richiesta, a pena di esclusione della domanda.
Gli esiti dell’istruttoria e della valutazione da parte della Commissione di Valutazione sono approvati da Abruzzo Sviluppo S.p.A. con apposito provvedimento.
La valutazione è effettuata sulla base dei seguenti criteri.
Il punteggio massimo attribuibile ad ogni istanza è pari a 100 punti così ripartiti:
- Qualità dell’aggregazione proponente: punti 30
- Qualità del Progetto proposto: punti 70
A l fine dell’ammissione alle agevolazioni, è necessario raggiungere la valutazione minima di 50
punti.
CRITERI DI VALUTAZIONE
Q ualità dell’aggregazione proponente: punti 30
Criterio | Punteggio | |
Numero di imprese aderenti al “Contratto di Rete” superiore a due | Punti 3 per ogni azienda ulteriore, fino ad un massimo di punti 9 | |
Solidità della modalità aggregativa (“Contratto di Rete” che preveda istituzione di fondo patrimoniale comune e individuazione di un mandatario comune, ai sensi del DL 10.2.2009, n. 5, convertito con L. 9.4.2009 n. 33 e modificato con L. 30 .7. 2010 n. 122) | sì | 10 |
no | 0 | |
Localizzazione di una o più imprese aderenti alla Rete all’interno di Aree di Crisi riconosciute dalla Regione Abruzzo (DGR n. 162 del 07.03.2011 - DGR n. 163 del 07.03.2011 - DGR n. 499 del 25.07.2011 - DGR n. 644 del 26.09.2011) o all’interno dell’area “Cratere” (D.P.C.M. n. 3 del 16/4/2009 – D.P.C.M. n. 11 del 17/7/2009) | punti 3 per ogni azienda, fino ad un massimo di punti 6 | |
Presenza di Microimprese, secondo le disposizioni previste dall’articolo 2 dell’allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014, aderenti al “Contratto di Rete”, in numero pari o superiore alla metà | sì | punti 5 |
no | 0 |
Qualità del Progetto: punti 70
Criterio | Punteggio | |
Livello qualitativo del Progetto di Internazionalizzazione con particolare riferimento alle attività previste, ai tempi, agli obiettivi, alla congruità e alla coerenza dei costi | Max 18 punti | |
Progetto di Internazionalizzazione che preveda all’interno del contratto di rete la presenza almeno di una impresa del paese target dell’intervento proposto | sì | 7 punti |
no | 0 |
Progetto di Internazionalizzazione che preveda all’interno del contratto di rete la presenza almeno di una impresa che non intenda aprire una sede operativa nel territorio della Regione Abruzzo a partire dalla data della prima erogazione dell’agevolazione prevista dal presente bando e che partecipi attivamente alla realizzazione del Progetto attraverso il sostenimento di spese (ai sensi dell’art. 10 del presente Bando, tali spese sono escluse dal contributo e non concorrono all’ammontare delle spese considerate ammissibili ai fini di quanto previsto dagli artt. 5 e 18) | sì | 7 punti |
no | 0 | |
Progetto di Internazionalizzazione che preveda l’organizzazione di azioni promozionali dirette (missioni esplorative, partecipazione a fiere, workshop, eventi ecc.) in uno o più Paesi nell’area BRICST (Brasile, Russia, India, Cina, Sud Africa, Turchia), Africa sub sahariana, Stati Uniti | sì | 7 punti |
no | 0 | |
Progetto di Internazionalizzazione che preveda accordi, convenzioni, lettere d’incarico, ecc. con Università e Dipartimenti Universitari, Centri, Enti e Istituti di Ricerca, Poli d’Innovazione, ICE, CCIAA e loro Agenzie, Enti Pubblici Locali e loro Partecipate, Istituti di Credito, Associazioni Datoriali, Organizzazioni Sindacali. In caso positivo, ai sensi dell’art. 11 del Bando è necessario allegare originale di accordi, convenzioni, lettere d’incarico ecc. | sì | 7 punti |
no | 0 | |
Progetto di Internazionalizzazione che preveda iniziative di “incoming” in Abruzzo da parte di missioni estere formate da rappresentanze imprenditoriali, istituzioni, ecc. | sì | 7 punti |
no | 0 | |
Progetto di Internazionalizzazione che preveda interventi di formazione specialistica di personale delle imprese aderenti al Contratto di Rete, sui temi dell'internazionalizzazione connessi all’attuazione del Progetto (le spese devono essere sostenute presso un Ente di formazione accreditato, l’ICE o una CCIAA) | sì | 7 punti |
no | 0 | |
Progetto di Internazionalizzazione che preveda attività di consulenza e assistenza tecnica specialistica, attraverso specifica figura professionale esperta in management di rete, con esperienza lavorativa documentata di almeno 3 anni o in possesso di apposito diploma di Master universitario di II livello | sì | 10 punti |
no | 0 |
Art. 18 - ESITI ISTRUTTORIA, EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE
Abruzzo Sviluppo S.p.A., al termine dell’esame delle domande pervenute, comunica gli esiti della fase istruttoria e della fase di valutazione tramite pubblicazione della graduatoria nel B.U.R.A.T. e utilizzando altresì tutte le fonti informative ritenute più idonee per pubblicizzare gli esiti del bando.
Sono ammessi a concessione degli aiuti i progetti collocati in posizione utile in graduatoria, fino ad esaurimento delle risorse disponibili. In caso di parità di punteggio nell’ultima posizione utile, il contributo assegnato è proporzionalmente ridotto. Non sono comunque ammesse alle agevolazioni le istanze che abbiano ottenuto una valutazione complessiva inferiore a 50 punti.
Prima della formazione della graduatoria, le imprese beneficiarie sono tenute a rendere nuovamente dichiarazione sugli aiuti “de minimis”, conformi all’Allegato 6, sottoscritta , in caso di “Rete Contratto”, singolarmente dall’impresa capofila e da tutti i soggetti beneficiari indicati nella domanda di partecipazione, o, in caso di “Rete Soggetto”, dal nuovo autonomo soggetto giuridico.
Abruzzo Sviluppo S.p.A. comunica tramite PEC l’ammissione alle agevolazioni all’impresa capofila, nel caso di “Rete Contratto”, o al nuovo autonomo soggetto giuridico, nel caso di “Rete Soggetto”.
L’impresa capofila nel caso di “Rete Contratto”, o il nuovo autonomo soggetto giuridico nel caso di “Rete Soggetto”, a pena di revoca, confermano l’accettazione entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, restituendo tramite PEC l’apposito modello debitamente compilato e sottoscritto.
La rendicontazione finale delle spese, completa dei relativi titoli giustificativi, debitamente quietanzati, deve essere presentata a Abruzzo Sviluppo S.p.A., a pena di revoca, entro 30 giorni dalla conclusione del Progetto di Internazionalizzazione, a mezzo di compilazione di apposita modulistica che sarà resa disponibile sul sito internet di Abruzzo Sviluppo S.p.A.
La rendicontazione finale deve essere prodotta secondo le modalità che saranno pubblicate sul sito internet di Abruzzo Sviluppo SpA.
Alla rendicontazione devono essere allegati
a) dichiarazione riepilogativa delle spese sostenute, sottoscritta dal legale rappresentante dei soggetti beneficiari e controfirmata dal presidente del collegio sindacale, ove esistente, ovvero da un professionista iscritto all’albo dei revisori contabili (allegare documento di identità del professionista e numero di iscrizione all’albo professionale);
b) dichiarazione sostitutiva di certificazione sulla esistenza o sull’apertura della sede operativa nel territorio regionale;
c) certificato di iscrizione al Registro delle Imprese in originale, di data non anteriore a 6 mesi, con indicazione che nei confronti del beneficiario non sono in corso procedure fallimentari o concorsuali;
d) relazione finale che attesti la coerenza e la congruità tra quanto dichiarato in sede di presentazione dell’istanza e gli interventi realizzati;
e) elenco di tutte le fatture relative agli acquisti di beni e servizi e degli altri documenti probatori inerenti alle altre spese ammissibili, nell’ambito del Progetto ammesso a finanziamento, ordinato per singola categoria di spesa ammissibile, secondo la data di emissione delle fatture o del documento probatorio equivalente;
f) dichiarazioni liberatorie in originale rilasciate in relazione alle fatture di cui al precedente punto;
g) copie conformi agli originali sottoscritte dal legale rappresentante dei titoli di spesa emessi dai fornitori e degli altri documenti probatori equivalenti;
h) elenco dei pagamenti effettuati, ordinato come nell’elenco di cui sub e), contenente i riferimenti ai giustificativi di spesa e con indicazione delle modalità di pagamento;
i) copie conformi agli originali sottoscritte dal legale rappresentante dei bonifici bancari/postali relativi ai pagamenti effettuati e/o degli estratti conto della banca con evidenziati i relativi movimenti;
j) dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa beneficiaria, mediante la quale si attestano, con riferimento alle fatture presentate, le seguenti condizioni:
- che per le fatture rendicontate non è stato riconosciuto, né sarà riconosciuto alcuno sconto ed abbuono, ad eccezione di quelli eventualmente indicati in fattura;
- che l’impresa non ha beneficiato e si impegna a non beneficiare per gli stessi costi di altre agevolazioni pubbliche, incluse quelle concesse a titolo “de minimis”;
- che non esistono procedure giudiziarie interdittive, esecutive o cautelari civili o penali nei confronti della società e che non sussistono a carico della stessa imputazioni ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.
Su ciascun titolo di spesa presentato deve essere riportata, in modo indelebile, la seguente dicitura: Spesa effettuata con il contributo delle risorse dell’A.P. “Abruzzo 2015” – Bando per l’agevolazione dei Progetti di Internazionalizzazione dei contratti di rete in Abruzzo”
C.U.P. .………………………………………
€ ……………………………………….
Affinché un costo possa essere considerato ammissibile deve essere:
- direttamente imputabile al Progetto di internazionalizzazione ammesso a finanziamento
- riconducibile ad una categoria di costi previsti nel Bando (art.13 del presente Bando);
- pertinente, in quanto deve sussistere una relazione specifica tra il costo sostenuto e le attività del Progetto di internazionalizzazione ammesso a finanziamento;
- congruo rispetto ai prezzi di mercato;
- effettivo, cioè effettivamente sostenuto e corrispondente a pagamenti effettuati dal soggetto beneficiario;
- verificabile in base ad un metodo controllabile al momento della rendicontazione finale delle spese;
- sostenuto nell'arco temporale di eleggibilità del Progetto di Internazionalizzazione.
- sostenuto senza ulteriori rimborsi e/o contributi pubblici sulle stesse spese ammissibili, con l'impegno a non richiederne per il futuro.
L’agevolazione concessa, è erogata in favore delle imprese beneficiarie aderenti alla “Rete Contratto” ed al nuovo soggetto giuridico nel caso di “Rete Soggetto”, in un’unica soluzione, successivamente alla verifica della rendicontazione finale e della documentazione di spesa debitamente sostenuta e ritenuta ammissibile.
Prima dell’erogazione del contributo, Abruzzo Sviluppo X.xX. procede alla verifica di cui all’art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 ed al Decreto M.E.F. n . 40 del 18.01.2008 ed all’acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva.
Se le spese ritenute ammissibili risultano essere inferiori al 60% dell’importo complessivo del Progetto di Internazionalizzazione ammesso a finanziamento, è disposta la revoca dell’intera agevolazione concessa.
Se le spese ritenute ammissibili in sede di rendicontazione risultano essere inferiori all’importo totale minimo ammissibile (pari a € 60.000,00) è disposta la revoca dell’intera agevolazione concessa.
Nel caso in cui le spese rendicontate e ritenute ammissibili siano superiori al 60% del Progetto ammesso a finanziamento, il contributo è ridotto, a condizione che il totale delle spese ammissibili sia comunque superiore all’importo di € 60.000,00.
In caso di “Rete Contratto” qualora, in sede di rendicontazione, rimanga un’unica impresa beneficiaria, l’agevolazione concessa è integralmente revocata.
In caso di rinuncia, il beneficiario è tenuto ad inviare una comunicazione debitamente sottoscritta e munita di fotocopia di documento di identità in corso di validità.
Art. 19 - CONTROLLI E REVOCHE
Prima dell’erogazione dei contributi, sono effettuati controlli di primo livello, consistenti in verifiche amministrative su base documentale svolte sul 100% delle spese presentate per la rendicontazione dall’impresa beneficiaria e in verifiche a campione in loco, attraverso sopralluoghi presso le unità produttive interessate dal progetto.
Abruzzo Sviluppo S.p.A., inoltre, prima della erogazione a saldo del contributo, procede a campione ad effettuare controlli sulle dichiarazioni sostitutive, secondo le prescrizioni del DPR n. 445/2000.
La Regione Abruzzo può effettuare ulteriori controlli di secondo livello.
Nei casi di revoca, fatte salve eventuali responsabilità penali, amministrative e/o contabili, si procede al recupero dell'agevolazione eventualmente erogata, maggiorata degli interessi legali nel frattempo maturati.
Le imprese beneficiarie, fino ai 5 anni successivi all’erogazione del contributo, si impegnano, pena la revoca del contributo, a consentire l’accesso presso le unità produttive interessate dal Progetto di internazionalizzazione, a rendere disponibile ad Abruzzo Sviluppo S.p.A. la documentazione necessaria ed fornire le informazioni, i dati e i rapporti tecnici richiesti, al fine di assicurare il monitoraggio dei Progetti.
Il soggetto beneficiario, tramite l’impresa capofila nel caso di “Rete Contratto”, o il nuovo autonomo soggetto giuridico nel caso di “Rete Soggetto”, sono tenuti a comunicare tempestivamente ad Abruzzo Sviluppo S.p.A. ogni variazione che comporti modifiche nella titolarità o proprietà dell’impresa beneficiaria, l’assoggettamento a procedure di tipo concorsuale, procedimenti penali nei confronti dei titolari, soci nel caso di società di persone ovvero amministratori, nonché ogni altro fatto rilevante sull’andamento dell’impresa beneficiaria.
Costituiscono causa di revoca delle agevolazioni concesse all’impresa o alla “Rete soggetto” beneficiarie, con obbligo di restituzione delle agevolazioni già erogate:
a) la cessazione definitiva dell'attività per la quale siano state concesse le agevolazioni ovvero la liquidazione (anche volontaria), il fallimento, il concordato preventivo, l’amministrazione controllata o altre procedure concorsuali relative all’impresa beneficiaria;
b) la perdita dei requisiti di ammissibilità entro 5 anni dalla concessione del contributo;
c) la mancata apertura, al momento della prima erogazione del finanziamento, di una sede operativa in uno dei Comuni della Regione Abruzzo e la violazione dell’obbligo di mantenimento della stessa per almeno 3 anni dalla ultimazione del programma di sviluppo;
d) la mancata conclusione del progetto degli investimenti ammesso alle agevolazioni entro il termine stabilito e la mancata presentazione della rendicontazione finale nei 30 giorni successivi;
e) la stipulazione da parte dell’impresa beneficiaria di contratti di lavoro subordinato o autonomo ovvero l’attribuzione di incarichi ad ex dipendenti della pubblica amministrazione (a tale proposito, l'art. 21, comma 1, D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 ha precisato che “ai soli fini dell'applicazione dei divieti di cui al comma 16-ter dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico”), che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali a suo favore, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto (inosservanza del divieto c.d. di pantouflage - articolo 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.);
f) l'alienazione dell'azienda o di parte di essa ovvero il trasferimento dell'attività produttiva in un ambito territoriale al di fuori della Regione Abruzzo prima che siano trascorsi tre anni dal completamento del Progetto;
g) mancata conservazione od esibizione della documentazione riguardante l’operazione di agevolazione;
h) impedimento da parte del soggetto beneficiario ad effettuare visite ispettive in loco;
i) in caso di dichiarazioni mendaci o di uso di atti falsi da parte dell’impresa beneficiaria;
j) qualora le spese ritenute ammissibili in sede di rendicontazione risultino essere inferiori essere inferiori al 60% dell’importo complessivo del Progetto di Internazionalizzazione ammesso a finanziamento, ovvero all’importo minimo ammissibile (pari a € 60.000,00) fissato dal presente Bando;
k) la variazione del Progetto senza la necessaria preventiva autorizzazione da parte della Commissione di Valutazione. Non possono essere in ogni caso essere autorizzate variazioni che incidono sul progetto ammesso alle agevolazioni in misura superiore al 40%, ovvero su elementi che determinino la diminuzione del punteggio attribuito in sede di valutazione, salvo che la stessa sia ininfluente ai fini del collocamento in posizione utile in graduatoria;
l) in caso di mancato rispetto del divieto di cumulo di cui all’art. 6 del presente Bando;
m) inadempimento dell’obbligo, di cui art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, di applicare nei confronti dei lavoratori condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro delle categorie e delle zone, salvo specifici casi previsti da
leggi, e di applicare la normativa per la salvaguardia della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
n) ogni altra causa di revoca prevista dalla legge o dal presente bando.
In caso di “Rete contratto”, qualora la revoca irrogata nei confronti di una o più imprese beneficiarie comporti il venir meno del numero minimo di soggetti beneficiari aderenti al Contratto di Rete, ovvero il mancato rispetto della soglia minima del 60% rispetto al progetto ammesso a finanziamento ovvero dell’importo minimo ammissibile (pari a € 60.000,00), il contributo concesso è revocato totalmente anche nei confronti delle altre imprese beneficiarie..
Art. 20 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELLA LEGGE 241/1990
Il soggetto incaricato della gestione del procedimento è la Società Abruzzo Sviluppo S.p.A., Corso
X. Xxxxxxxx XX n. 49 – 00000 Xxxxxxx.
Il Responsabile del Procedimento è individuato dal Consiglio di Amministrazione della Società.
Art. 21 - INFORMAZIONI
Eventuali richieste di informazioni e chiarimenti relativi al presente bando potranno essere formulate ad Abruzzo Sviluppo S.p.A., esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica: xxxxxxx0000@xxxxxxxxxxxxxxx.xx
Abruzzo Sviluppo S.p.A. potrà predisporre risposte alle FAQ (Frequently Asked Questions) e pubblicarle nel sito xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx/.
Art. 22 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati forniti dai richiedenti ad Abruzzo Sviluppo S.p.A. e alla Regione Abruzzo saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente Bando e per scopi istituzionali.
Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione al presente Bando e per tutte le conseguenti attività.
I dati saranno trattati dalla Regione Abruzzo e da Abruzzo Sviluppo S.p.A. per il perseguimento delle sopraindicate finalità nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati.
Soggetto titolare del trattamento dei dati è Abruzzo Sviluppo S.p.A.
Ai beneficiari sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato D.lgs. n. 196/2003, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, inoltrando la richiesta ad Abruzzo Sviluppo S.p.A., X.xx X. Xxxxxxxx XX n. 49 – 00000 Xxxxxxx.