CONDIZIONI DI EROGAZIONE DELLE VERIFICHE SU IMPIANTI ELEVATORI
CONDIZIONI DI EROGAZIONE DELLE VERIFICHE SU IMPIANTI ELEVATORI
1. OGGETTO DEL SERVIZIO PROPOSTO
1.1 Il Committente (il Proprietario, i Proprietari dello stabile, il Condominio o l’Impresa) affida a IMQ S.p.A. (qui di seguito“IMQ”) l'e secuzione delle verifiche periodiche biennali (art. 13 del D.P.R. 162/99 e s.m.i.) e/o delle verifiche straordinarie (art. 14 del
D.P.R. 162/99) sugli impianti elevatori che saranno indicati dal Committente nel relativo modulo di richiesta. Attraverso questa ri chiesta si perfeziona il contratto tra IMQ e il Committente.
1.2 Le verifiche periodiche di cui al punto 1.1 saranno dirette ad accertare se le parti dalle quali dipende la sicurezza dell'impian to siano in condizioni di efficienza, se i dispositivi di sicurezza funzionino regolarmente e se sia stato ottemperato alle prescrizioni eventualmente impartite in precedenti verifiche.
1.3 Qualora, durante la verifica periodica, IMQ dovesse accertare che sull’impianto sono state apportate dal Manutentore modifiche costruttive di cui all’art. 2, comma 1, lettera i) del D.P.R. 162/99, a cui non sia seguita una verifica straordinaria ai sensi dell’art. 14, comma 3 del D.P.R. 162/99, il Committente autorizza IMQ ad effettuare la relativa verifica straordinaria contestualmente alla verifica periodica, al prezzo indicato nell’offerta. IMQ rilascerà quindi al Committente un verbale di verifica periodica e un verbale di verifica straordinaria.
2. DURATA E RECESSO
2.2 La durata del presente contratto è di due (2) anni a decorrere dalla data di ricezione, da parte di IMQ, dell’accettazione, da parte del Committente, dell’offerta presentata da IMQ stessa, di cui il presente documento costituisce parte integrante e so stanziale.
2.2 Il presente contratto si rinnoverà automaticamente di biennio in biennio, fino allo smantellamento dell’impianto, salvo il caso in cui una delle parti, almeno novanta (90) giorni prima della scadenza fissata per la verifica successiva, non comunichi all’altra il proprio recesso a mezzo raccomandata A/R.
3. CORRISPETTIVO E MODALITÁ DI PAGAMENTO
3.1 Il Committente dovrà corrispondere a IMQ il corrispettivo previsto dal tariffario IMQ ed indicato nell’offerta di cui all’art. 2. che precede. Ogni variazione delle tariffe applicate da IMQ sarà da questa tempestivamente comunicata al Committente. In caso di aumento delle tariffe applicate da IMQ, il Committente potrà recedere dal contratto, mediante comunicazione scritta, da inviare a IMQ, a mezzo raccomandata A/R, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della comunicazione delle nuove tariffe.
3.2 Prima di ogni verifica sarà emesso un avviso di pagamento (prefattura). Il pagamento dovrà essere effettuato, entro trenta (30) giorni dal suo ricevimento; di seguito verrà emessa la fattura di quietanza. I corrispettivi dovuti per le prestazioni dei servizi di ve- rifica di cui al presente contratto sono soggetti ad I.V.A. nella misura di legge (articolo 3, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633).
3.3 Fatto salvo quanto previsto al punto 3.1 che precede, relativo all’eventuale aumento biennale delle tariffe, sarà facoltà di IMQ aggiornare ogni anno il corrispettivo nella misura del 100% (cento per cento) della variazione assoluta in aumento dell’indice dei prezzi al consumo accertato dall’ISTAT per le famiglie degli operai e degli impiegati.
4. ESECUZIONE DEL SERVIZIO
4.1 IMQ affiderà l’esecuzione delle verifiche di cui al presente contratto a personale dotato di specifica competenza e preventivamen- te qualificato (i “verificatori”).
4.2 Alla conclusione delle operazioni di verifica, IMQ rilascerà entro 30 gg al Committente, nonché al soggetto cui sarà affidata la manutenzione ex art. 15 del D.P.R. n. 162/99 (di seguito il Manutentore), il relativo verbale di verifica in formato digitale, firmato digitalmente dal verificatore e validato dal Responsabile Tecnico (di seguito RT) o dal Referente Tecnico Territoriale (di seguito RTT).
4.3 In Caso di verifica periodica con esito negativo, il verificatore provvede a notificare le non conformità rilevate al manutentore, mediante modulo 2808S. Successivamente, dopo la validazione da parte di RT o RTT, IMQ rilascerà al Committente ed al Manu tentore il verbale di verifica con le modalità di cui al punto 4.2 e ne comunicherà l'esito al competente ufficio comunale.
Il Committente, per poter rimettere in servizio l’impianto, dovrà trattare le non conformità segnalate e richiedere una verifica straordinaria che ne attesti la risoluzione.
5. ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMMITTENTE
5.1 Il Committente ha l’obbligo di fornire i mezzi e gli aiuti indispensabili affinché l’IMQ possa eseguire le verifiche oggetto del contratto. A tale riguardo l’impossibilità ad eseguire le verifiche oggetto del presente Contratto, per fatto e/o causa imputa bile al Committente e/o al Manutentore (ad es. impossibilità di accedere all’impianto, mancata assistenza del Manutentore, non idoneità del Manutentore e/o mancanza delle istruzioni/apparecchiature necessarie per eseguire le verifiche oggetto del presente contratto), tale da compromettere l’adempimento dell’obbligazione a carico di IMQ, costituirà causa di risoluzione del presente Contratto ai sensi dell’art. 6 che segue.
5.2 Il Committente dichiara che gli impianti elevatori di cui al precedente punto 1.1 sono stati regolarmente messi in esercizio secon- do quanto previsto dalla legge.
5.3 Il Committente s’impegna a comunicare tempestivamente a IMQ ogni eventuale variazione anagrafica inerente al contratto, in particolare eventuali cambi dell’amministrazione dell’immobile e di manutenzione impianto.
5.4. Il Committente s’impegna a comunicare tempestivamente a IMQ ogni eventuale circostanza che renda necessaria l’effettuazione delle verifiche straordinarie secondo quanto previsto dall’articolo 14 del D.P.R. 162/99.
5.5 Il Committente deve garantire agli ispettori ACCREDIA (Ente Italiano di Accreditamento) la possibilità di accedere alla propria se- de in accompagnamento al personale IMQ. Tali visite, il cui scopo è la sorveglianza sull’operato dei verificatori IMQ, sono rego- larmente comunicate con un congruo preavviso.
6. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
6.1 IMQ avrà la facoltà di risolvere il presente contratto, mediante semplice comunicazione scritta indirizzata al Committente, in caso di violazione o inadempimento di una delle obbligazioni di cui precedenti punti 5.1, 5.2, e dei successivi punti 7.3 e 7.4.
7. TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI VERIFICATORI
7.1 IMQ provvederà a munire il personale che effettuerà le verifiche di cui al presente contratto di apposita tessera di riconoscimento.
7.2 IMQ ha stipulato idonee polizze assicurative con primaria Compagnia di Assicurazione per la responsabilità civile verso terzi.
7.3 Il Committente, in caso di esecuzione delle verifiche all'interno di un'azienda ovvero di un'unità produttiva, ha l’obbligo di fornire ai verificatori IMQ le necessarie informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro, in cui sono destinati ad opera re, e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate. Inoltre, il Committente s’impegna a coordinarsi ed a coope- rare con l'IMQ ai fini del rispetto delle norme di prevenzione e di sicurezza.
7.4 Il Committente, in base agli eventuali rischi specifici esistenti, provvederà a fornire i verificatori IMQ degli opportuni Dispositivi di Protezione Individuale e metterà in atto ogni tutela al fine di consentire che lo svolgimento dell’attività di verifica avvenga in completa sicurezza.
8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
8.1 Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 20 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dal Committente saranno trattati da IMQ al fine di consentire l’esecuzione degli accordi stipulati. L’eventuale rifiuto di fornirli determinerà l’impossibilità per IMQ di dare corso all’accordo stipulato. I dati forniti dal Committente saranno custoditi con criteri e sistemi atti a garantire la loro riservatezza e si- curezza; “Titolare" di tali dati è IMQ. Inoltre, ai sensi dell’art. 7 del suddetto decreto il Committente potrà in ogni momento avere accesso ai propri dati chiedendo informazioni al Responsabile del trattamento dei dati competente per la relativa Funzione.
9. RISCHI DA INTERFERENZE
9.1 L’attività di verifica oggetto del presente contratto non comporta rischi da interferenza ex art. 26, comma 3, D.Lgs. 81/2008. In ogni caso, prima di iniziare le attività, il Manutentore incaricato dal Committente deve controllare che l’impianto non sia in uso, che tutte le porte di piano siano chiuse correttamente e che sia stata segnalata l’interruzione del suo funzionamento.
10. MODIFICHE DELLE CONDIZIONI DI EROGAZIONE
10.1 È facoltà di IMQ modificare o aggiornare la procedura di verifica e/o le condizioni di erogazione, anche a seguito di modifiche del documento normativo di riferimento o imposte dall’Ente Italiano di Accreditamento. In tal caso IMQ ne darà comunicazione tempestiva ai Clienti in forma scritta, anche mediante la pubblicazione sul sito xxx.xxx.xx.
10.2 I Clienti, qualora non intendano accettare le modifiche potranno, entro i 30 giorni successivi dalla data in cui esse sono state por- tare a loro conoscenza, recedere dal contratto mediante invio di comunicazione scritta al seguente indirizzo:
IMQ S.p.A.
Xxx Xxxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx
C.a. Area Produzione – Funzione Impianti e Costruzioni
11. FORO COMPETENTE
11.1 Per ogni controversia derivante dal presente contratto, o ad esso collegata, sarà esclusivamente competente il Foro di Milano.