ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
COMPARTIMENTO CAMPANIA
Consulenza Professionale Tecnico Edilizia
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
Progetto di Ristrutturazione ed adeguamento funzionale dell'immobile sito in Salerno, in via Lanzalone 7 sede Provinciale I.N.P.D.A.P. -
C.I.G. 01346214C2
Responsabile Unico del Procedimento : Progettisti :
xxx. Xxxxxxxx XXXXXXX
xxx. Xxxxxxxx XXXXXXXXX geom. Xxxxxxx XXXXX
geom. Xxxxxxxx XXXXXX
Salerno 06/11/2007
CAPO I - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
Art. 1 – Premessa ....................................................................................................................................
Art. 2 – Definizioni....................................................................................................................................
Art. 3 – Forma e oggetto dell'Appalto.......................................................................................................
Art. 4 – Ammontare dell’appalto e quadro economico riepilogativo .........................................................
Art. 5 – Modalità di stipulazione del contratto e durata ............................................................................
Art. 6 – Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili .....................................................
Art. 7 – Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili...................................................................
CAPO II – DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 8 – Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto.................................................
Art. 9 – Disposizioni e documenti che fanno parte del contratto ..............................................................
Art. 10 – Disposizioni particolari riguardanti l’appalto ...........................................................................
Art. 11 – Fallimento dell’appaltatore .......................................................................................................
Art. 12 – Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere.............................................
Art. 13 – Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione.........................................
Art. 14 – Denominazione in valuta ...........................................................................................................
CAPO III - TERMINI PER L’ESECUZIONE
Art. 15 – Consegna e inizio dei lavori ......................................................................................................
Art. 16 – Termini per l'ultimazione dei lavori ............................................................................................
Art. 17 – Sospensioni e proroghe ............................................................................................................
Art. 18 – Penali in caso di ritardo .............................................................................................................
Art. 19 – Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma .......................................
Art. 20 – Inderogabilità dei termini di esecuzione ....................................................................................
Art. 21 – Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini........................................................
CAPO IV - DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 22 – Anticipazione .............................................................................................................................
Art. 23 – Pagamenti in acconto................................................................................................................
Art. 24 – Pagamenti a saldo.....................................................................................................................
Art. 25 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto ..............................................................................
Art. 26 – Ritardi nel pagamento della rata di saldo ..................................................................................
Art. 27 – Revisione prezzi ........................................................................................................................
Art. 28 – Cessione del contratto e cessione dei crediti ............................................................................
CAPO V - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI
Art. 29 – Lavori a misura..........................................................................................................................
Art. 30 – Lavoro a corpo ..........................................................................................................................
Art. 31 – Lavori in economia ....................................................................................................................
Art. 32 – Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera .............................................................
CAPO VI - CAUZIONI E GARANZIE
Art. 33 – Cauzione provvisoria.................................................................................................................
Art. 34 – Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva ...............................................................................
Art. 35 – Riduzione delle garanzie ...........................................................................................................
Art. 36 – Assicurazione a carico dell’impresa e dei progettisti .................................................................
CAPO VII - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
Art. 37 – Variazione dei lavori ..................................................................................................................
Art. 38 – Varianti per errori od omissioni progettuali ................................................................................
Art. 39 – Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi .........................................................................
CAPO VIII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 40 – Norme di sicurezza generali ......................................................................................................
Art. 41 – Sicurezza sul luogo di lavoro.....................................................................................................
Art. 42 – Piani di sicurezza ......................................................................................................................
Art. 43 – Piano operativo di sicurezza .....................................................................................................
Art. 44 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza ........................................................................
CAPO IX - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 45 – Subappalto ................................................................................................................................
Art. 46 – Responsabilità in materia di subappalto....................................................................................
Art. 47 – Pagamento dei subappaltatori...................................................................................................
CAPO X - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO
Art. 48 – Controversie ..............................................................................................................................
Art. 49 – Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera ...................................................................
Art. 50 – Rescissione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori ........................................................
CAPO XI - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
Art. 51 – Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione.........................................................................
Art. 52 – Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione....................................
Art. 53 – Presa in consegna dei lavori ultimati .........................................................................................
CAPO XII - NORME FINALI
Art. 54 – Xxxxx e obblighi a carico dell’appaltatore ..................................................................................
Art. 55 – Obblighi speciali a carico dell’appaltatore .................................................................................
Art. 56 – Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione ......................................................................
Art. 57 – Custodia del cantiere.................................................................................................................
Art. 58 – Cartello di cantiere ....................................................................................................................
Art. 59 – Spese contrattuali, xxxxxxx, xxxxx ............................................................................................
TABELLE
Tabella C – Cartello di cantiere................................................................................................................
Tabella D – Elementi principali della composizione dei lavori .................................................................
ALLEGATI
Allegato n.1 – Elaborato "Descrizione delle opere e Computo metrico" - Manutenz.Straordinaria .........
Allegato n.2 – Elenchi prezzi ...................................................................................................................
ABBREVIAZIONI
- Legge n. 2248 del 1865 (legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F)
- Decreto n. 494 del 1996 (decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, come modificato dal decreto legislativo 19 novembre 1999, n. 528 - Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili) e relativo regolamento (DPR 3 luglio 2003 n. 222)
- Regolamento generale (decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 - Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici)
- D.P.R. n. 34 del 2000 (decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 - Regolamento per l'istituzione di un sistema di qualificazione unico dei soggetti esecutori di lavori pubblici)
- Capitolato generale d’appalto (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145).
- Decreto Legislativo n. 163 del 2006 (D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche e integrazioni – D. Lgs del 26.01.2007 n.7)
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI
CAPO I - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
Art. 1 – Premessa.
L'I.N.P.D.A.P., al fine di realizzare un sistema di gestione delle attività di manutenzione ricadenti nell’ambito di applicazione del Decreto Legislativo 163/2006, e per ottimizzare la efficacia ed efficienza della propria struttura, intende avviare interventi di ristrutturazione e manutenzione degli uffici e dei servizi tecnologici dell’immobile in Salerno adibito ad uso strumentale ed occupato dagli uffici della Sede Provinciale.
Tale programma va inquadrato nell’ottica, non solo di conservazione del patrimonio immobiliare, ma soprattutto a garanzia di totale efficienza del personale della sede e nella gestione del servizio agli Utenti.
A tal fine si è deciso di definire una procedura che consenta di eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria ed ordinaria ricadenti nell’ambito di applicazione del Decreto Legislativo 163/2006 in maniera ottimale, snellendo le procedure e garantendo nello stesso tempo elevata qualità dell’intervento.
Art. 2 – Definizioni.
Si conviene che le seguenti dizioni ed espressioni menzionate nei documenti contrattuali siano rispettivamente ad indicare e a definire:
• Istituto appaltante: Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti della Amministrazione Pubblica (I.N.P.D.A.P);
• Appaltatore/Impresa: persona fisica o giuridica che, con la firma del contratto di appalto, si impegna alla realizzazione delle opere oggetto dell’appalto.
• Parti: il predetto Istituto appaltante ed Appaltatore.
• Contratto di appalto: atto contenente l’accordo tra i contraenti per l’esecuzione delle opere appaltate e comprendente, fra gli altri, i seguenti documenti:
1) Capitolato Speciale di Appalto (il presente documento contenente le norme generali che regolano il contratto di appalto, nonché le norme tecniche di esecuzione);
2) Capitolato Generale d'Appalto per le opere pubbliche, approvato con Decreto Ministeriale 19 aprile 2000 n.145;
3) Elenco dei Prezzi (il documento che definisce i corrispettivi alle singole prestazioni dell’Appaltatore);
4) Progetto (gli elaborati tecnici necessari per l’appalto).
Art. 3 – Forma e oggetto dell’appalto.
Per il raggiungimento degli scopi definiti in premessa, l’Istituto ha deciso di indire un pubblico incanto secondo le procedure definite dal Decreto Legislativo 163/2006 e successive modifiche e integrazioni per l’affidamento, nella forma dell’appalto integrato, degli interventi di manutenzione da realizzare nel triennio 2007-2009.
L’appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire, sull’immobile di proprietà, ubicato in Salerno via Lanzalone n°7, ed utilizzate come bene strumentale, prevalentemente lavori di manutenzione straordinaria, compresi i lavori necessari per gli adeguamenti prescritti da normative vigenti all'atto della stipula del contratto o emanate successivamente, per l'ammodernamento degli impianti, per gli adeguamenti funzionali e distributivi, etc. -.
L'elenco degli interventi di cui si espone in seguito, potrà subire variazione (la sostituzione, la modifica, l’aggiunta o l’eliminazione degli interventi contenuti nell’elenco) in ordine ad esigenze particolari segnalate dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), anche in relazione all’aggiornamento annuale del piano triennale e dell’elenco annuale dei lavori. In tal caso l’appaltatore dichiara fin da ora di accettare queste variazioni, rinunciando ad ogni e qualsiasi pretesa e/o diritto di qualunque natura nei confronti dell’Istituto appaltante.
Più precisamente l’appalto riguarda interventi di manutenzione straordinaria come di seguito definiti, per gli adeguamenti funzionali e distributivi della Sede, compresi i lavori necessari per gli adeguamenti prescritti da normative vigenti all'atto della stipula del contratto o emanate successivamente :
a) Interventi di manutenzione straordinaria :
IMPORTO LAVORI €uro | ONERI PER LA SICUREZZA | Tempi di esecuzione dei Lavori | |
IMPORTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 1.247.403,09 | 50.000,00 | 500 giorni |
b) Lavori da eseguire in economia per un importo presunto €uro 60.000,00;
c) la progettazione esecutiva degli interventi per un importo presunto di €uro 60.000,00;
I lavori oggetto dell’appalto di manutenzione comprenderanno tutte le seguenti categorie, di cui al DPR 34/2000:
Categorie di opere generali
OG 11: Impianti tecnologici - classifica III - prevalente
OG 1: Edifici civili e industriali - classifica II – scorporabile (non subappaltabile)
Categorie di opere specialistiche
OS4: Impianti elettromeccanici trasportatori - subappaltabile
L'Istituto appaltante nella persona del R.U.P. tramite il Direttore dei Lavori, in casi eccezionali, potrà ordinare alla Ditta aggiudicataria di pagare importi per forniture, lavori o servizi, e comunque entro il tetto massimo del 20% dei lavori di manutenzione ordinaria, che verranno liquidati a rimborso dietro presentazione della relativa fattura intestata alla Ditta, nel successivo stato d'avanzamento dei lavori.
Il Responsabile unico del procedimento, qualora ne ravvisi la necessità, può disporre l’affidamento dell’incarico di progettazione esecutiva in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 91, comma 2, del D.Lgs. n.163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il progetto esecutivo dell’intervento, i cui elaborati costitutivi sono quelli indicati ai sensi dell’articolo 93, comma 2, del D.Lgs. n.163/2006, nei documenti contrattuali, non può prevedere alcuna variazione qualitativa e quantitativa rispetto al progetto stesso, salvi i casi di varianti rientranti nelle ipotesi di cui all’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d) del D.Lgs. n.163/2006 e successive modificazioni e quelli conseguenti a riscontrati errori od omissioni del progetto.
Le variazioni sono valutate in base all’elenco prezzi unitari allegato al contratto con le modalità previste dal Capitolato generale di appalto e, se del caso, a mezzo di formazione di nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 136 del D.P.R. n.554/1999.
Ai sensi dell’articolo 154, comma 1, del D.P.R. n.554/1999, le variazioni non possono essere, comunque, tali da comportare un aumento dell’importo del contratto superiore a 200.000,00 euro. L’Istituto appaltante può, qualora lo ritenga necessario, operare compensazioni tra i singoli interventi da progettare e realizzare al fine del rispetto del suddetto limite di importo comunque rientrante nel ribasso contrattuale.
Il progetto esecutivo redatto è approvato dall’Istituto appaltante.
Per i lavori e le provviste tali da non richiedere una ulteriore attività di progettazione, il Direttore dei lavori, provvederà, previa autorizzazione del Responsabile unico del procedimento, a mezzo apposito ordine di servizio, a disciplinarne la realizzazione in conformità ai principi stabiliti nel presente atto e negli altri documenti contrattuali.
Lavori di manutenzione straordinaria.
Le Imprese che parteciperanno alla gara, dovranno realizzare un opera esteticamente armonizzata con il contesto esistente avente un elevato standard qualitativo con requisiti di buona durata e di contenuta manutenzione.
Le imprese concorrenti saranno obbligate, prima della formulazione dell’offerta, ad effettuare un sopralluogo per prendere visione dei luoghi dove dovranno essere eseguiti i lavori, riscontrare le misure ed ogni altra
circostanza atta a determinare la completa previsione di quanto occorrente alla formulazione della offerta per l'esecuzione degli interventi secondo le previsioni progettuali.
Le ditte dovranno quindi redigere un progetto-offerta che dovrà descrivere nel dettaglio le forniture ed i lavori specificati nel documento allegato "Descrizione delle opere e computo metrico", e descritti di seguito.
Nella fattispecie trattasi di Appalto Integrato, così come disciplinato dall'art. 140 del Regolamento generale, aventi per oggetto l'esecuzione e congiuntamente, la progettazione esecutiva, dei lavori di cui al presente Capitolato, pertanto la ditta aggiudicataria, entro 30 giorni dalla consegna dei lavori, dovrà sottoporre all'approvazione della D.LL., i progetti esecutivi relativo alle opere impiantistiche (elettrici, rilevazione fumi, spegnimento automatico, impianti elevatori, etc.), firmato da tecnico abilitato e con adeguata competenza professionale. Al termine dei lavori dovranno essere rilasciate le dichiarazioni di conformità ai sensi della legge 46/90 per tutti gli impianti realizzati per l'intero immobile di via Lanzalone.
Pertanto, ai sensi dell'articolo 53, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, la ditta partecipante alla gara d'appalto, dovrà possedere i requisiti prescritti per i progettisti, ovvero avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione.
La documentazione da sottoporre alla D.LL. in merito alla progettazione esecutiva, dovrà essere conforme e rispondenti ai documenti previsti dall'art. 35 del DPR 554/99.
Descrizione delle principali opere di manutenzione straordinaria dell'immobile di via Lanzalone: (per maggiori dettagli su quantità, misure e descrizioni, si veda gli allegati elaborato "Relazioni Tecniche; Computi metrici estimativi e Grafici di progetto edili ed impiantistici " ) :
- Demolizione e ricostruzione di murature interne non portanti, per una migliore distribuzione degli uffici;
- Demolizione della scala interna in c.a. di collegamento piano rialzato-1° piano con realizzazione di solaio piano calpestabile ;
- Demolizione dell’impianto elevatore montacarichi a servizio dei piani dal Seminterrato al 3°;
- Realizzazione di solai piani di chiusura (ex vanella interna) ai piani 5° e 6 nonché piccoli solai ai piani : dal Seminterrato al 3°;
- Realizzazione di rampa per disabili di accesso al salone URP ;
- Fornitura in opera di nuovo controsoffitto ai singoli piani ;
- Fornitura in opera di nuova pavimentazione in gomma tipo civile sovrapposta alla pavimentazione esistente ai vari piani dello stabile;
- Rifacimento completo di tutti gli impianti idrici dei servizi igienici dell’intero stabile ;
- Spicconatura intonaci, raschiatura e tinteggiatura pareti ;
- Levigatura e lucidatura pavimenti in marmo preesistenti;
- Sostituzione infissi esterni, porte interne e di ingresso agli uffici dell’intero immobile;
- Rimozione degli avvolgili esistenti ;
- Fornitura in opera di vetrate ;
- Fornitura in opera di porte antipanico ;
- Fornitura in opera di porte tagliafuoco all'intero immobile ;
- Sostituzione degli impianti elevatori della sede con eliminazione dei vani tecnici esistenti con la ulteriore realizzazione di filtri tecnici di sicurezza;
- Sostituzione degli impianti elettrici esistenti.
- Integrazione dell’impianto di condizionamento
- Impianti spegnimento incendi
- Impianto di rilevazione fumi
- Impianto di allarme antincendio
- Lavori finalizzati all’ottenimento del CPI
I locali oggetto della sopra descritta manutenzione straordinaria sono tutti i piani dell'intero immobile dal piano seminterrato al piano sesto -
A titolo esplicativo sono allegati le planimetrie dei locali interessati e dai quali si può desumere l’ubicazione, distribuzione, consistenza e dimensioni dei locali stessi.
Come già accennato, le ditte concorrenti sono tenute, prima della formulazione dell’offerta, ad effettuare un sopralluogo per prendere visione dei luoghi dove dovranno essere eseguiti i lavori e le forniture, riscontrare le misure ed ogni altra circostanza atta a determinare la completa previsione di quanto occorrente alla formulazione della offerta di ribasso ed alla esecuzione degli interventi secondo le previsioni progettuali.
L'appalto si intende dato a "misura".
Le opere di manutenzione straordinaria saranno contabilizzate utilizzando i prezzi unitari indicati nell’elenco delle lavorazioni (elaborato Descrizioni delle opere e computo metrico) che dovrà essere allegato all’offerta, al netto del ribasso percentuale offerto dalla ditta aggiudicataria.
Ulteriori opere, eventualmente non previste nel detto elaborato, saranno contabilizzate, utilizzando l’elenco prezzi individuato nel tariffario delle opere pubbliche della Regione Campania riferito all'anno 2006 di cui all'elenco allegato, al netto del ribasso percentuale offerto dall’impresa,
Non sono ammesse offerte in aumento.
Per il presente appalto, tenuto conto della durata dei lavori, non è prevista la revisione dei prezzi.
Eventuali opere o forniture aggiuntive, ad insindacabile giudizio della D.LL. (salvo la possibilità di riserva come per legge), saranno valutate e i nuovi prezzi saranno concordati con la ditta stessa.
Forniture ed opere dovranno corrispondere alle specifiche tecniche ed ai grafici allegati e/o richiamati che fanno parte integrante dell’appalto (inclusa la documentazione allegata all’offerta dalla ditta aggiudicataria), ed alle prescrizioni che saranno impartite dalla D.LL. Quest’ultima, a suo insindacabile giudizio e nell’interesse della migliore realizzazione dell’appalto, deciderà in merito ad eventuali difformità nei documenti contrattuali.
Pertanto, l'Appaltatore assume l'obbligo di portare a compimento i lavori oggetto dell'appalto anche se, in corso di esecuzione, dovessero intervenire variazioni delle componenti dei costi.
L'offerta sarà comprensiva dei materiali, mano d’opera, opere provvisionali, attrezzature e mezzi d’opera, impianto del cantiere, trasporti fuori e nell’ambito del cantiere, utile e spese generali dell’Appaltatore, al netto della sola IVA nella misura stabilita dalle norme vigenti all’atto della emissione delle fatture per il pagamento. Nel computo saranno chiaramente riportate le descrizioni delle voci delle categorie di opere e forniture in opera, le quantità, i prezzi unitari, quelli parziali ed infine il prezzo complessivo già depurato del ribasso praticato.
I prezzi unitari e/o parziali, sono riferiti ad opere da eseguire a perfetta regola d’arte ed in conformità alle prescrizioni e descrizioni contenute nel documento di gara "Descrizione delle Opere e Computo Metrico".
L'I.N.P.D.A.P. potrà chiedere all'Impresa di apportare ai progetti tutte quelle varianti e modificazioni che riterrà opportune per fare in modo che l'opera risulti più aderente alle esigenze della stessa Committente.
Art. 4 - Ammontare dell’appalto e quadro economico riepilogativo
L’importo dell'appalto posto a base dell’affidamento è definito come segue:
Importi in €uro | ||
1 | Lavori di manutenzione Straordinaria | 1.247.403,09 |
2 | Oneri per la progettazione esecutiva per i lavori in appalto | 60.000,00 |
Totale Importo Lavori | 1.307.403,09 | |
3 | Somme a disposizione dell'Amministrazione : | |
a) Lavori in economia | 60.000,00 | |
b) Xxxxx per la sicurezza per i lavori in appalto | 50.000,00 | |
Totale (a+b) | 110.000,00 | |
IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO | 1.417.403,09 |
Ulteriori somme a disposizione dell'Amministrazione : | ||
5 | Per IVA al 20 % | 283.480,62 |
6 | Spese di pubblicazione e pubblicità | 15.000,00 |
7 | Oneri per Autorizzazioni, Concessioni, Occupazione suolo pubblico, ecc. | 15.000,00 |
8 | Oneri per ex art. 92 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 | 28.348,06 |
1.759.231,77
TOTALE GENERALE EURO
L’importo contrattuale è l’importo totale indicato al rigo 1+2) corrispondente all’importo totale dei lavori di cui al rigo 1, al quale dovrà essere applicato il ribasso percentuale sui prezzi unitari offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, nonché l'importo relativo degli oneri per la progettazione esecutiva, indicati al rigo 2, al quale, anche per quest'ultimo, dovrà essere applicato il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, di cui al combinato disposto dell'articolo 2, comma 1, lettera a) del Decreto Legge del 04/07/2006 n. 223, convertito in legge il 04/08/2006 n. 248, aumentato dell’importo totale degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, sopra definito al rigo 3a, non soggetti ad alcun ribasso, di cui al combinato disposto dell'articolo 131, comma 3, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e dell'articolo 12, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e aumentato inoltre dell’importo corrispondente ad eventuali lavori da eseguire in economia per un importo presunto di
€60.000,00, di cui al rigo 3b.
Non sono ammesse offerte in aumento.
Art. 5 - Modalità di stipulazione del contratto e durata
Il contratto di tipo aperto sarà stipulato “a misura” ai sensi del comma 4 dell'art. 53 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.. La durata dell'intero appalto è fissata in anni 3 (tre) a partire dalla data di stipula del relativo contratto.
Il contratto in particolare è disciplinato dai seguenti articoli:
a) l’art. 2, comma 1 lett. l, del Regolamento generale (manutenzione: “combinazione di tutte le azioni tecniche, specialistiche ed amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere o a riportare un’opera o un impianto nella condizione di svolgere la funzione prevista dal provvedimento di approvazione del progetto”);
b) l’art. 154 commi 1 e 2 del Regolamento generale (contratto aperto: “Qualora, nel caso di contratti aperti relativi a lavori di manutenzione, l’importo dei lavori da eseguire ecceda l’importo contrattuale il direttore dei lavori dà comunicazione al responsabile del procedimento per le opportune determinazioni. Il responsabile del procedimento può autorizzare l’ulteriore spesa, fino a un totale complessivo pari all’originario importo posto a base di gara e comunque non superiore a 200.000 Euro. Sono contratti aperti gli appalti in cui la prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma resi necessari secondo le necessità della stazione appaltante”);
c) l’art. 133, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 (Termini di adempimento, penali, adeguamenti dei prezzi) : “ Per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti non si può procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell’art. 1664 del codice civile.
Peraltro è fatto obbligo alla Ditta aggiudicataria di accettare eventuali proroghe del presente contratto, per un periodo massimo di sei mesi, previa comunicazione, da parte dell'Amministrazione effettuata a mezzo raccomandata A/R almeno tre mesi prima dalla scadenza del contratto.
L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’articolo 132 del D.Lgs. n. 163 del 2006 e le condizioni previste dal presente Capitolato Speciale e dall’art. 134 del Regolamento.
Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara s’intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.
I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 132 del D.Lgs. n. 163 del 2006.
I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui all'articolo 4 del presente CSA, mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, costituiscono vincolo negoziale i prezzi indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali.
Come sopra già evidenziato, l’appalto ha per oggetto sia interventi di manutenzione straordinaria per i quali è stato predisposto da parte dell’I.N.P.D.A.P. il progetto definitivo, che interventi di manutenzione ordinaria da definire all’occorrenza.
Poiché, ove prescritto, il progetto esecutivo è redatto a cura dell'appaltatore, ai sensi dell'art.10, comma 8, del Capitolato generale d’appalto (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145) eventuali varianti derivanti da errori o omissioni progettuali imputabili all'appaltatore stesso, sono a suo totale carico l'onere della nuova progettazione, le maggiori spese, le penali per mancato rispetto dei termini di ultimazione dei lavori e gli ulteriori danni subiti dalla stazione appaltante.
A tal fine dovrà essere consegnata all’Istituto, per ogni intervento, unitamente alla progettazione esecutiva, la relativa polizza di responsabilità civile a copertura dei rischi di natura professionale di cui al comma 1 dell’articolo 111 del D.Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i..
Data la forma di gestione dei servizi e le finalità che si è posta l'I.N.P.D.A.P. di ottenere proposte mirate alla soddisfazione delle sue esigenze, il presente Capitolato esprime le prestazioni che si richiede di ottenere per la esecuzione e per la progettazione degli interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria.
Art. 6 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili
Ai sensi degli articoli 3 e 30 del regolamento per la qualificazione delle imprese di costruzione approvato con
D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e in conformità all’allegato «A» al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere OG11.
CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI
Tabella A
Lavori di Manutenzione Staordinaria | Categoria e classifica ex allegato “A” e art.4 D.P.R. n. 34 del 2000 | Euro | Incidenza % manodopera | ||
1 | IMPIANTI TECNOLOGICI | Prevalente | OG11 – Cl.III^ | 609.941,18 | 35 |
2 | EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI | Scorporabile | OG1 – Cl.III^ | 605.461,91 | 30 |
3 | IMPIANTI ELETTROMECCANICI | Subappaltabile | OS4 - Cl. I^ | 92.000,00 | 30 |
I lavori appartenenti a categoria generali e a categorie specializzate (serie «OG - OS») dell’allegato «A» al
D.P.R. n. 34 del 2000, diverse da quella prevalente, per il quale lo stesso allegato «A» prescriva la
«qualificazione obbligatoria», di importo superiore a Euro 150.000, devono essere realizzati dall’appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; in caso contrario devono essere realizzati da un’impresa mandante qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di tipo verticale, ovvero da un’impresa subappaltatrice qualora siano stati indicati come subappaltabili in sede di offerta; in ogni caso l’esecutore (sia esso impresa mandante, sia un subappaltatore) deve essere in possesso dei requisiti necessari.
Qualora l’appaltatore, direttamente o tramite un’impresa mandante nel caso egli sia un’associazione temporanea di tipo verticale, non possieda i requisiti per una delle predette categorie, deve obbligatoriamente indicare in sede di gara i relativi lavori come subappaltabili, pena la non ammissione alla gara stessa. I predetti lavori, con i relativi importi, sono individuati nella tabella sopra riportata.
I lavori appartenenti a categorie specializzate (serie “OS" ) dell’allegato «A» al D.P.R. n. 34 del 2000, diverse da quella prevalente, per il quale lo stesso allegato «A» non prescriva la «qualificazione obbligatoria», di importo superiore a Euro 150.000, possono essere realizzati dall’appaltatore anche se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; essi possono altresì, a scelta dello stesso appaltatore, essere scorporati per essere realizzati da un’impresa mandante ovvero realizzati da un’impresa subappaltatrice qualora siano stati indicati come subappaltabili in sede di offerta.
Art. 7 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili
I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all’articolo 45, commi 6, 7 e 8, e all’articolo 159 del regolamento generale, all’articolo 10, comma 6, del capitolato generale d’appalto, all’articolo 132, comma 3, del D.Lgs. 163 del 2006 e all’articolo 37 del presente capitolato speciale, sono indicati nella tabella seguente, con valore indicativo in considerazione della natura dei lavori di cui al presente Capitolato speciale d’Appalto.
PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE – CATEGORIE CONTABILI
ai fini della contabilità e delle varianti in corso d’opera
Tabella B
n. | Designazione delle categorie (e sottocategorie) omogenee dei lavori | In Euro |
1 | OPERE PER EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI - Manut. straordinaria | |
Parte 1 - Totale lavori A MISURA (articolo 29) | 545.461,91 | |
Parte 2 - lavori IN ECONOMIA (articolo 31) | 60.000,00 | |
Totale lavori categoria OG1 | 605.461,91 | |
2 | IMPIANTI TECNOLOGICI - Manut. straordinaria | 609.941,18 |
3 | IMPIANTI ELETTROMECCANI TRASPORTATORI - Manut. straordinaria | 92.000,00 |
a) | Totale importo esecuzione lavori | 1.307.403,09 |
b) | Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza | 50.000,00 |
c) | Oneri per la progettazione esecutiva | 60.000,00 |
TOTALE IMPORTO DA APPALTARE (somma di a + b + c) | 1.417.403,09 |
Fermo restando quanto prescritto dall’articolo 6 e quanto indicato in calce alla tabella precedente, i lavori indicati al numero 1 sono impianti tecnologici per i quali vige l’obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui alla legge n. 46 del 1990 e al relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R.
n. 447 del 1991; essi devono essere realizzati dall’appaltatore solo se in possesso dei predetti requisiti; in caso contrario essi devono essere realizzati da un’impresa mandante qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di tipo verticale, ovvero, da un’impresa subappaltatrice; in ogni caso l’esecutore deve essere in possesso dei requisiti necessari.
CAPO II – DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 8 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto
In caso di discordanza tra i vari documenti contrattuali prevale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
Le norme della legislazione speciale prevalgono su quelle del codice civile, anche se cogenti. Le norme del Capitolato generale di appalto, del Capitolato speciale d’appalto e del contratto prevalgono su quelle del codice civile dispositive. Le norme del Capitolato generale di appalto prevalgono su quelle del Capitolato speciale d’appalto e del contratto. Le norme del contratto prevalgono su quelle del Capitolato speciale d’appalto. Le annotazioni tecniche su grafici allegati al contratto devono essere coerenti con le norme del Capitolato speciale d’appalto, altrimenti prevalgono queste ultime.
Le parti si impegnano comunque all’osservanza:
- delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
- delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti nella Regione, Provincia e Comune in cui si esegue l’appalto;
- delle norme tecniche e decreti di applicazione;
- delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed incendi;
- di tutta la normativa tecnica vigente e di quella citata dal capitolato (nonché delle norme CNR, CEI, UNI ed altre specifiche norme europee espressamente adottate);
L'interpretazione delle clausole contrattuali è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
Art. 9 – Disposizioni e documenti che fanno parte del contratto
Xxxxx parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:
a) il capitolato generale d’appalto, approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145;
b) il presente capitolato speciale d’appalto;
c) tutti gli elaborati grafici;
d) l’elenco dei prezzi unitari; (di cui all'allegato elenco); - N.B.: Qualora i prezziari, per lavori ed opere identiche, riportassero prezzi unitari diversi, dovrà sempre essere adottato il prezzo unitario inferiore tra quelli indicati dai vari prezziari.
e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 12, del decreto legislativo n. 494 del 1996 e le proposte integrative al predetto piano di cui all’articolo 131, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 163 del 2006;
f) il piano operativo di sicurezza di cui all’art. 131, comma 2, lettera c), X.Xxx. 163 del 2006;
g) il cronoprogramma di cui all’art. 110 del regolamento generale; (se compatibile)
h) Il bando e/o la lettera di invito alla gara ed eventuali ulteriori documenti di gara, informazioni complementari e/o chiarimenti dell’Istituto appaltante.
i) norme tecniche e prescrizioni, sulla qualità e caratteristiche dei materiali, impianti, componenti e modo di esecuzione di ogni categoria ecc. di cui al progetto a base di gara;
Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
- il Decreto Legislativo del 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;
- il Regolamento Generale, approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;
- il D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34;
- Decreto Ministeriale 19 aprile 2000 n. 145 - Capitolato Generale d'Appalto.
Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
- le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato.
Art. 10 - Disposizioni particolari riguardanti l’appalto
La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
Ai sensi dell’articolo 71, comma 2, del Regolamento Generale, l’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto con il R.U.P., consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
Il Legale rappresentante della Ditta appaltatrice espressamente dichiara, con atto notorio o con dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio, in carta legale, da allegare al contratto:
a) di aver preso visione del contenuto dell’intero Capitolato Speciale d’Appalto e di approvare specificatamente tutte le clausole in esso contenute, che pertanto accetta sin d’ora senza riserva alcuna;
b) di aver visitato gli immobili di cui all’art.3 e di aver preso conoscenza del tipo di opere da eseguire conformemente a quanto richiesto nel presente Capitolato, e da riportare nella relazione da predisporre come previsto nonché di impegnarsi ad eseguire ulteriori lavori resisi necessari ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione appaltante su indicazione del Direttore dei Lavori;
c) di aver visitato le località interessate dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso nonché gli impianti che la riguardano;
d) di aver valutato, nell’offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti nonché gli imprevisti.
L’appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente Capitolato). Con l’accettazione dei lavori l’Appaltatore dichiara implicitamente di avere i mezzi necessari e l’attrezzatura idonea per procedere all’esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell’arte e con i più aggiornati sistemi costruttivi.
Art. 11 - Fallimento dell’appaltatore
In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136, 137, 138, 139 e 140 del Decreto Legislativo 163 del 2006.
Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell’articolo 37 del Decreto Legislativo n. 163 del 2006.
Art. 12 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere
L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.
Art. 13 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e tecniche esecutive
Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto e nelle parti relative delle categorie previste nelle norme tecniche e prescrizioni, sulla qualità e caratteristiche dei materiali, impianti, componenti e modo di esecuzione di ogni categoria ecc. di cui al progetto a base di gara.
Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 15, 16 e 17 del capitolato generale d’appalto.
In ottemperanza a quanto stabilito dal D.M. del Ministero dell’Ambiente n.203/2003, l’Impresa esecutrice avrà l’obbligo di utilizzare nei lavori almeno il 30% di materiali riciclati, compatibilmente con la disponibilità degli stessi e con la congruità del prezzo. La Direzione Lavori vigilerà sull’applicazione di tale disposizione.
Art. 14 – Denominazione in valuta
Tutti i rapporti contrattuali e dipendenti dal contratto, compresa la contabilità dei lavori, i pagamenti, le penali ed ogni altro valore monetario, sono espressi in Euro.
CAPO III - TERMINI PER L’ESECUZIONE
Art. 15 - Consegna e inizio dei lavori
L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula formale del contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 15 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.
E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 337, secondo comma, e 338 della legge n. 2248 del 1865, dell’articolo 129, commi 1 e 4, del regolamento generale; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente con la sola eccezione di cui al quart'ultimo comma del presente articolo.
Se nel giorno fissato e comunicato l’Impresa non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
L’Impresa deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia d’inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.
L’intervento ha per oggetto edifici in cui continueranno a svolgersi le normali attività anche d’ufficio che prevedono la co-presenza di addetti ai lavori ed utenti. Sarà cura dell’impresa provvedere a mezzo di P.O.S. (Piano Operativo di Sicurezza) all’esecuzione di tutte le necessarie e previste opere provvisionali e di presidio atte a salvaguardare la salute e l’incolumità delle persone o cose coinvolte nelle predette attività d’ufficio. Tali opere provvisionali e di presidio dovranno essere preventivamente approvate dalla Direzione Lavori con oneri ricompresi nei singoli prezzi dell’appalto. Si sottolinea, pertanto, che all’inizio dell’appalto il cantiere non sarà libero da persone o cose e che gli unici spazi che verranno liberati saranno quelli che la Direzione Lavori indicherà. Sarà a carico dell’Impresa provvedere allo spostamento dei mobili, ed alla pulizia dei locali una volta ultimati i lavori, ripristinando i mobili secondo la originaria o nuova distribuzione per rendere perfettamente agibili gli ambienti secondo l’uso previsto.
Gli edifici oggetto d’appalto, oltre a non essere liberi da cose e/o persone alla consegna, potranno essere interessati, durante lo sviluppo dell’appalto, da altri interventi che l’Amministrazione a suo insindacabile giudizio intenderà eseguire con altre ditte. A tal riguardo l’Impresa non potrà avanzare riserve ed obiezioni di sorta. Sarà compito della Direzione Lavori coordinare modalità e tempi d’intervento senza che l’Impresa possa chiedere maggiori compensi.
In nessun caso è consentito procedere all’affidamento dei lavori se non si è proceduto alla designazione del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori nel caso di persona diversa dal Direttore dei Lavori.
La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere eseguite anche prima del loro collaudo, previa comunicazione per iscritto e redazione di apposito verbale circa lo stato delle opere stesse, al fine di garantire l’Impresa da possibili danni connessi all’uso delle opere, senza che l’Impresa possa opporvisi per alcun motivo o reclamare compensi di sorta.
La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei Lavori o del Responsabile Unico del Procedimento, in presenza dell’Impresa o di due testimoni in caso di sua assenza.
Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’Impresa non potrà reclamare la consegna ed è altresì tenuta alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente atto.
Art. 16 - Termini per l'ultimazione dei lavori
Il tempo utile di esecuzione per i lavori di manutenzione ordinaria, sarà stabilito con l’ordine di lavoro e/o di servizio e/o con la eventuale progettazione esecutiva, mentre il termine utile per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria è fissato in 500 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
L’Appaltatore si obbliga a rispettare il cronoprogramma dei lavori (se previsto) che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre Ditte per conto della Stazione Appaltante ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo Certificato di Collaudo o Certificato di Regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.
Art. 17 - Sospensioni e proroghe
Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale.
Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b) e c), del D.Lgs 163/2006. Si applicano l’articolo 133 del regolamento generale e gli articoli 24, 25 e 26 del capitolato generale d’appalto.
L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla direzione dei lavori purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.
A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l’appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, ivi compreso il subappaltatore, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori ivi compreso il subappaltatore.
I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori e controfirmati dall’appaltatore e recanti l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione appaltante.
La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del procedimento o sul quale si sia formata l’accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento con annotazione sul verbale.
Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al responsabile del procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
Art. 18 - Penali in caso di ritardo
Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione lavori viene applicata una penale compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, in misura giornaliera e stabilite dal R.U.P., così come disciplinato dall'art. 117 del DPR 554/99.
La penale, nello stesso importo di cui al comma precedente, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi;
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori;
e) per ogni giorno di ritardo non giustificato nell’ultimazione di lavori articolati in più parti, frazionate ed autonome, come eventualmente indicate nel cronoprogramma e/o rispetto agli ordini di servizio, sarà da applicarsi una penale pari all’1 per mille del relativo importo netto, oltre al rimborso delle maggiori spese di assistenza.
La penale irrogata ai sensi del comma precedente, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l’Appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui al successivo articolo 19.
La penale di cui alle lettera b) e d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui alla lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
Per gli interventi per i quali non necessita attività progettuale esecutiva, le penali saranno stabilite nell’ordine di servizio di cui all’articolo 4, comma 11, del contratto.
Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei punti precedenti non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’articolo 21, in materia di risoluzione del contratto.
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
Art. 19 – Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma
Entro 15 (quindici) giorni dalla data del verbale di consegna, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo d’esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali d’ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto. La ditta in detta elaborazione dovrà tener conto di quanto prescritto dall’art. 15 del presente C.S.A., senza che la stessa possa chiedere maggiori riconoscimenti economici.
Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
a) qualora venga richiesta dalla Direzione Lavori;
b) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
c) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
d) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
e) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
f) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 5 del decreto legislativo n. 494 del 1996. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante (ove previsto) e integrante il progetto definitivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma precedente.
Art. 20 – Inderogabilità dei termini di esecuzione
Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale d’appalto o dal capitolato generale d’appalto;
f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente.
Art. 21 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
L’eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per l’ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 136 del Decreto Legislativo n. 163 del 2006.
Per la risoluzione del contratto si applica la procedura di cui all’art. 136 del D.Lgs. 163/2006.
Nel caso di risoluzione del contratto la penale è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine di messa in mora assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori.
Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.
CAPO IV - DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 22 - Anticipazione
Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta alcuna anticipazione.
Art. 23 - Pagamenti in acconto
I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi dei successivi articoli 29, 30, 31 e 32, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma successivo, un importo non inferiore a €uro 150.000,00.
A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di Certificato di regolare esecuzione o del collaudo.
Entro i 45 (quarantacinque) giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, deve essere emesso il relativo Certificato di pagamento a firma del R.U.P. e nel medesimo Certificato deve essere riportata la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data.
La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato a favore dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.
Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore ai 90 giorni, per cause non dipendenti dall’Appaltatore, si provvederà alla redazione dello Stato di Avanzamento ed all’emissione del Certificato di Pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al presente articolo.
Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il R.U.P. provvede a dare comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.
Alla fine di ogni esercizio deve essere chiusa la contabilità dei lavori liquidando lo Stato di Avanzamento maturato qualunque sia l’importo.
Art. 24 - Pagamenti a saldo
Per i lavori ultimati in ciascun esercizio finanziario sarà redatto un conto finale entro 45 giorni dal termine di l’ultimazione dei lavori e risultante da apposito verbale. Detto conto finale è sottoscritto dal Direttore dei Lavori e trasmesso al Responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del successivo comma 3.
Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del Responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il Responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 23, punto 2, nulla ostando, è pagata entro i 90 giorni successivi all’emissione del certificato di collaudo provvisorio.
Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Decreto Legislativo n. 163 del 2006, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
La garanzia fideiussoria di cui al comma precedente deve avere validità ed efficacia non inferiore a 32 (trentadue) mesi dalla data di ultimazione dei lavori e può essere prestata, a scelta dell'appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del
contratto.
Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
Art. 25 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto
Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 23 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del D.Lgs. n. 163 del 2006.
Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del D.Lgs. n. 163 del 2006.
Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
E’ facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione dell'articolo 133, comma 1, del D.Lgs. n. 163 del 2006.
Art. 26 – Ritardi nel pagamento della rata di saldo
Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 24, punto 3, per causa imputabile all’Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.
Art. 27- Revisione prezzi
Ai sensi dell’articolo 133, comma 2 del D.Lgs. n. 163 del 2006 e successive modifiche e integrazioni, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.
A tacitazione di ogni mutua pretesa, le parti convengono espressamente che al presente atto si applica il prezzo chiuso di cui all’art. 133 comma 3 del D.Lgs. n. 163 del 2006, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale da applicarsi - nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2 per cento - all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, con decreto Ministeriale da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento.
Art. 28 - Cessione del contratto e cessione dei crediti
E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 117, comma 1, del D.Lgs. n. 163 del 2006 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori di cui D. Lgs. 163/2006, ivi compresi i concorsi di progettazione e gli incarichi di progettazione. Le cessioni di crediti
possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa, a condizione che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.
In tal caso si applica l’art. 3 comma 3 del Capitolato Generale.
CAPO V - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI
Art. 29 - Lavori a misura
La contabilizzazione dei lavori, stante la natura “a misura” del presente atto, sarà effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, con le modalità previste dagli elaborati a base di gara ovvero dal progetto esecutivo approvato.
Le misurazioni e i rilevamenti sono effettuati in contraddittorio tra le parti, ovvero, se l’Impresa rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
La misurazione e la valutazione dei lavori sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme riportate nell’elenco dei prezzi unitari e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’Impresa possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.
Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari dell’elenco dei prezzi unitari a base di gara.
Gli oneri per la sicurezza, di cui all’articolo 4, per la parte prevista a misura sono valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco a base di gara con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo, per i lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria, gli oneri per la sicurezza, saranno contabilizzati in forma direttamente percentuale rispetto all'importo totale delle opere contabilizzate.
Art. 30 - Lavori a corpo
La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo contrattuale unico non costituiscono lavori a corpo.
Art. 31 - Lavori in economia
La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste dall’articolo 153 del regolamento generale (DPR 554/99).
Gli oneri per la sicurezza di cui all’articolo 4, per la parte eseguita in economia, sono contabilizzati separatamente con gli stessi criteri di cui al precedente art. 29.
Per i lavori, servizi e forniture da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative disposizioni speciali.
Art. 32 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera
Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pié d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.
CAPO VI - CAUZIONI E GARANZIE
Art. 33 - Cauzione provvisoria
Ai sensi dell’articolo 75, comma 1, del Decreto Legislativo n. 163 del 2006, è richiesta una cauzione o fideiussione provvisoria di €uro 28.348,06 (euro ventottomilatrecentoquarantotto/06), pari al 2% (duepercento) dell’importo posto a base d'asta dei lavori da appaltare, da prestare al momento della partecipazione alla gara.
Ai sensi dell’articolo 75, comma 2, del Decreto Legislativo n. 163 del 2006, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.
Ai sensi dell’articolo 75, comma 3, del Decreto Legislativo n. 163 del 2006, la fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.
Ai sensi dell’articolo 75, comma 4, del Decreto Legislativo n. 163 del 2006, la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Ai sensi dell’articolo 75, comma 5, del Decreto Legislativo n. 163 del 2006, la garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura.
Ai sensi dell’articolo 75, comma 6, del Decreto Legislativo n. 163 del 2006, la garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
Ai sensi dell’articolo 75, comma 8, del Decreto Legislativo n. 163 del 2006, l'offerta sarà altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 34, qualora l'offerente risultasse affidatario.
Art. 34 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva
Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del Decreto Legislativo n. 163 del 2006, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (diecipercento) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta misura percentuale; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al punto precedente deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 113, comma 2, del Decreto Legislativo n. 163 del 2006.
La garanzia è prestata mediante fideiussoria bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all’art. 75, comma 3, del Decreto Legislativo n. 163 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni, con durata non inferiore ai sei mesi oltre il termine previsto per l’ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.
Ai sensi dell’articolo 113, comma 3, del Decreto Legislativo n. 163 del 2006, la garanzia di cui al primo comma del presente articolo è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la
normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
L’Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 33 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
Art. 35 – Riduzione delle garanzie
Ai sensi dell’articolo 75, comma 7, del Decreto Legislativo n. 163 del 2006, l'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 33 è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
L'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 33 è ridotto al 50 per cento per l'appaltatore in possesso delle medesime certificazioni o dichiarazioni di cui al comma precedente.
In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni di cui al primo comma sia comprovato dalla impresa capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di imprese mandanti, qualora la somma dei requisiti tecnico-organizzativo complessivi sia almeno pari a quella necessaria per la qualificazione dell’impresa singola.
Art. 36- Assicurazione a carico dell’impresa e dei progettisti
Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Decreto Legislativo n. 163 del 2006, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.
La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma
«Contractors All Risks» (C.A.R.), deve prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto al lordo dell’I.V.A:
a) prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso,
ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa, compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposo o dolosi propri o di terzi;
b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d’appalto anche ai sensi dell’articolo 1665 del codice civile;
c) prevedere la copertura dei danni che l’appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante;
d) prevedere la copertura dei danni biologici;
f) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.
Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’articolo 95 del regolamento generale e dall’articolo 13, comma 2, della Legge n. 109 del 1994, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
Come già accennato al precedente articolo 5 del presente Capitolato, nei contratti relativi a lavori, ai sensi dell’articolo 111, comma 1, del Decreto Legislativo n. 163 del 2006, il progettista o i progettisti incaricati della progettazione esecutiva devono essere muniti, a far data dall'approvazione del progetto esecutivo, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che la stazione appaltante deve sopportare per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e) del D.Lgs 163/2006, resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è prestata secondo le modalità previste dal detto X.Xxx. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professionale.
CAPO VII - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
Art. 37 - Variazione dei lavori
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l’impresa appaltatrice possa pretendere compensi al di fuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 10 e 11 del capitolato generale d’appalto, dagli articoli 45, comma 8, 134 e 135 del regolamento generale e dall'articolo 132 del D.Lgs n. 163 del 2006.
Non sono riconosciute varianti al progetto, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.
Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.
Non sono considerati varianti ai sensi del primo comma gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio.
Sono ammesse, nell’esclusivo interesse dell’amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 10 per cento dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera, ai sensi dell'articolo 132 comma 3, del D.Lgs n. 163 del 2006.
Art. 38 – Varianti per errori od omissioni progettuali
Qualora, per manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto od in parte, la realizzazione dell’opera, ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto e indice una nuova gara alla quale è invitato l'aggiudicatario iniziale, ai sensi dell'articolo 132 comma 4, del D.Lgs n. 163 del 2006.
La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, dà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto, dell'articolo 132 comma 5, del D.Lgs n. 163 del 2006. Per quanto sopra espresso, si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali
Nei casi in cui al presente articolo i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione Appaltante.
Art. 39 - Prezzi applicabili ai lavori e nuovi prezzi
Tutti i lavori sono valutati mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3.
Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, non siano previsti prezzi per i lavori, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all’articolo 136 del regolamento generale (DPR 554/99).
CAPO VIII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 40 - Norme di sicurezza generali
I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale d’Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
Art. 41 - Sicurezza sul luogo di lavoro
L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
Art. 42 – Piani di sicurezza
E’ fatto obbligo all’Appaltatore di predisporre, prima dell’inizio dei lavori di ogni singolo intervento ordinato, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza dei lavoratori. Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti proposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve od eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del combinato disposto degli articoli 3, comma 4-bis, e 5, comma 1-bis, del Decreto Legislativo n° 494 del 1996.
Art. 43 – Piano operativo di sicurezza
L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori di ogni singolo intervento ordinato, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori e al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 7, e gli adempimenti di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e contiene inoltre le notizie di cui all’articolo 4, commi 4 e 5 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni, ai sensi dell'articolo 131, comma 2 lettera c) del D.Lgs. 163/2006.
Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo di cui all'articolo 42, previsto dall'articolo 131, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e deve essere aggiornato qualora sia successivamente redatto il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del combinato disposto degli articoli 3, comma 4-bis, e 5, comma 1-bis, del decreto legislativo n° 494 del 1996.
Art. 44 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 8 e 9 e all'allegato IV del decreto legislativo n. 494 del 1996 e s.m.i.
L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio d’imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
CAPO IX - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 45 - Subappalto
Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente, ferme restando le prescrizioni di cui all’articolo 6 presente del capitolato speciale, così come disciplinato dall'art. 118 del Decreto Legislativo 163/2006 e come di seguito brevemente indicato:
a) è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per una quota superiore al 30 per cento, in termini economici, dell’importo dei lavori della stessa categoria prevalente;
b) fermo restando il divieto di cui alla lettera c), i lavori delle categorie diverse da quella prevalente possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo per la loro totalità, alle condizioni di cui al presente articolo;
c) è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali, di cui all’articolo 37, comma 11, del D. Lgs. n. 163 del 2006, qualora tali lavori siano ciascuna superiore al 15% dell’importo totale dei lavori in appalto;
d) i lavori delle categorie diverse da quella prevalente, appartenenti alle categorie indicate come a
«qualificazione obbligatoria» nell’allegato “A” al D.P.R. n. 34 del 2000, devono essere obbligatoriamente subappaltati, qualora l’appaltatore non abbia i requisiti per la loro esecuzione ad imprese in possesso della relativa qualificazione.
L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
a) che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all’associazione, società o consorzio.
c) che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 della legge
n. 575 del 31/05/1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l’importo del contratto di subappalto sia superiore a 154.937,07 €uro, l’appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al D.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, dello stesso D.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora per l’impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato D.P.R. n. 252 del 1998.
Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione s’intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto.
L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;
b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.
Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee d’imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a
100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.
I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento delle Autorità competenti.
Art. 46 – Responsabilità in materia di subappalto
L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 494 del 1996, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.
Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal Decreto-Legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
Art. 47 – Pagamento dei subappaltatori
La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
CAPO X - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO
Art. 48 - Controversie
Per la definizione delle controversie derivanti dalla esecuzione del presente atto si applicano:
a. gli articoli 240 e 241 del D.Lgs. n.163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
b. l'articolo 137 del D.P.R. n.554/1999;
c. l’articolo 34 del Capitolato generale di appalto.
Ai sensi dell’articolo 34 del Capitolato generale di appalto e dell’articolo 241 del D.Lgs. 163 del 2006, tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del presente atto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario di cui all’articolo 240 del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni cui al comma 1, possono essere deferite ad arbitri.
Nelle more delle risoluzioni delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, ne rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
Art. 49 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all’appaltatore l’inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all’impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
Ai sensi dell’articolo 13 del capitolato generale d’appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l’appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.
Art. 50 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori
La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) frode nell'esecuzione dei lavori;
b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
f) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo
n. 626 del 1994 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 42 e 43 del presente capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza;
g) ritardo rispetto ai termini per l’ultimazione dei lavori o scadenze esplicitamente convenute;
h) violazione dell’obbligo di presenza sul luogo dei lavori per tutta la loro durata.
Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto l’importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;
b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:
1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;
2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;
3) l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
CAPO XI - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
Art. 51 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
Al termine dei lavori di ogni singolo intervento ordinato e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il Direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il Direttore dei Lavori procede all’accertamento puntuale della regolarità delle opere eseguite.
In sede di detto accertamento, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
L’ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione finale del collaudo da parte dell’ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto.
Art. 52 - Termini per il collaudo
I lavori ultimati si liquidano alla fine dei lavori di ciascun esercizio finanziario chiudendone la contabilità e collaudandoli.
Il collaudo è obbligatorio in corso d’opera in tutti i casi previsti dall’art. 187, comma 3, del DPR 554/99.
Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei (6) mesi dalla scadenza dell’esercizio finanziario, salvo casi particolari riguardanti specifici interventi per i quali le modalità e tempi sono stabiliti nel relativo O.d.S.
Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo s’intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
Art. 53 - Presa in consegna dei lavori ultimati
L’Impresa deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti realizzati fino all’approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della Stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate, anche prima della scadenza contrattuale, previa comunicazione scritta all’Impresa.
Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale ultima facoltà, l’Impresa non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta, ma può richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del Responsabile unico del procedimento, in presenza dell’Impresa o di due testimoni in caso di sua assenza.
Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’Impresa non può reclamare la consegna ed è altresì tenuta alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente atto.
CAPO XII - NORME FINALI
Art. 54 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore
Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al regolamento generale e al presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;
b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
c) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di contratto;
d) l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato. L’esecuzione delle prove ordinate dal Collaudatore;
e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.
f) la predisposizione di tutta la documentazione tecnica necessaria per l’esecuzione dei lavori; ed inoltre tutte le misurazioni e rilievi ritenuti utili dalla Direzione Lavori;
g) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
h) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
i) le spese di un automezzo con l’autista di un automezzo per le necessità di trasporto nei diversi cantieri della città e/o provincie del personale della D.LL. per almeno 2 giornate alla settimana per tutta la durata dell’appalto;
k) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che l’ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante, l’impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
l) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei mate- riali di rifiuto lasciati da altre ditte;
m) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
n) l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto dal presente C.S.A. o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
o) la richiesta e l’ottenimento di tutti nulla osta, certificazioni, attestazioni ai sensi della L. 46/90, autorizzazioni, predisposizione della D.I.A., benestare relativi ai lavori appaltati quali C.P.I., verifica favorevole impianti elettrici ed elevatori da parte ISPESL, ASL ecc., pareri, verifiche, ecc. necessarie per l’abitabilità e/o agibilità, così come previste da disposizioni di legge e in particolare del DPR 380/2001;
p) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere;
q) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, computer e stampanti, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;
r) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di xxxxxxxsi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
s) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale di scorta, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal progetto approvato o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
t) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
u) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
v) I supporti tecnici (disegnatori, disegnatori-progettisti di CAD) e informatici (stazione grafica, stampanti ecc.) necessari al progettista/i per sviluppare ed approfondire i livelli di progettazione, comprendenti rilievi, saggi, prove, misurazioni, tracciati ecc., ritenuti necessari durante il corso dei lavori, soprattutto per gli adeguamenti distributivi e funzionali delle Sedi e degli immobili strumentali.
L’appaltatore è tenuto a richiedere ed ottenere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
Art. 55 - Obblighi speciali a carico dell’appaltatore
L'appaltatore è obbligato a collaborare con l’Ufficio di direzione lavori alla tenuta delle scritture di cantiere ed in particolare:
a) il libro giornale a pagine previamente numerate nel quale sono registrate:
-tutte le circostanze che possono interessare l’andamento dei lavori: condizioni metereologiche, maestranza presente, fasi di avanzamento, date dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi disarmi, stato dei lavori eventualmente affidati all’appaltatore e ad altre ditte;
-le disposizioni ed osservazioni del Direttore dei Lavori;
-le annotazioni e contro deduzioni dell’impresa appaltatrice;
-le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;
b) il libro dei rilievi o delle misure dei lavori che deve contenere tutti gli elementi necessari all’esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono occultate con il procedere dei lavori stessi; per la redazione di tale libro, periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei Lavori, ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con l’altra parte;
c) note delle eventuali prestazioni in economia da sottoporre settimanalmente al visto del Direttore dei Lavori, previa verifica dei suoi collaboratori (in quanto tali espressamente indicati sul libro giornale), per poter essere accettate a contabilità e dunque retribuite.
Art. 56 – Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione
I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.
In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati nei luoghi designati dalla D.LL. a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l’articolo 35 del capitolato generale d’appalto.
Art. 57 – Custodia del cantiere
E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.
Art. 58 – Cartello di cantiere
L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero idoneo di esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato nell’allegata tabella “C”, curandone i necessari aggiornamenti periodici.
Art. 59 – Spese contrattuali, imposte, tasse
Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;
d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai punti 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale.
A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto s’intendono I.V.A. esclusa.
CARTELLO DI CANTIERE
articolo 58 C.S.A.
TABELLA «C»
Ente appaltante: I.N.P.D.A.P. Istituto Nazionale Previdenza Dipendenti Amministrazione Pubblica Ufficio competente: COMPARTIMENTO C.P.T.E. LAVORI DI MANUTENZIONE GENERALE ANNUALE Progetto approvato con deliberazione n. del Progetto : Direzione dei lavori : Progetto esecutivo e direzione lavori opere in c.a. Progetto esecutivo e direzione lavori impianti
Coordinatore per la progettazione: Coordinatore per l’esecuzione: Durata stimata in uomini x Notifica preliminare in data: giorni: Responsabile unico dell’intervento: IMPORTO DEL PROGETTO: Euro ) IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA: Euro ) ONERI PER LA SICUREZZA: Euro ) IMPORTO DEL CONTRATTO: Euro ) Gara in data , offerta di € pari al ribasso del % Impresa esecutrice: Con sede Qualificata per i lavori dell_ categori_: , classifica .000.000) , classifica .000.000) , classifica .000.000) Direttore tecnico del cantiere: Intervento finanziato con ………………………………………………………………………… |
inizio dei lavori con fine lavori prevista per il Prorogato il con fine lavori prevista per il |
Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso la Consulenza Professionale Tecnico Edilizia telefono: fax: http: // www . .it E-mail: @ .it |
Subappaltatori: | per i lavori di | Importo lavori subappaltati | ||
categoria | Descrizione | In Lire | In Euro | |
ELEMENTI PRINCIPALI DELLA COMPOSIZIONE DEI LAVORI
TABELLA ”D”
Elemento di costo Importo Incidenza %
1) | Manodopera | Euro | % | ||
2) | Materiale | Euro | % | ||
3) | Trasporti (ql/Km) | Euro | % | ||
4) | Noleggi | Euro | % |
Euro | 100 | % |
Squadra tipo
Operai specializzati n°
Operai qualificati n°
Manovali specializzati n°
ALLEGATI
1. Elaborato "Descrizione delle opere e Computo metrico" - Manutenzione Straordinaria
ELENCO DI PREZZIARI CHE COSTITUISCONO L’ELENCO DEI PREZZI UNITARI (omessi).
2 Elenco dei prezzi unitari costituito dai seguenti tariffari delle opere pubbliche della Regione Campania riferito all'anno 2006:
a) Edile;
b) Recupero;
c) Opere di Urbanizzazione;
d) Opere Provvisionali;
e) Sicurezza;