SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO
SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO
per l’affidamento del servizio di revamping e manutenzione delle emettitrici self-service ex ascom modello E2 - CIG 7164655C55
L’anno [●], il giorno [●], del mese di [●], presso [●],
TRA
il Consorzio UnicoCampania (d’ora in avanti, anche “Committente” o “Consorzio”), con sede legale in Napoli, Piazza Matteotti n. 7, Codice Fiscale e P.IVA 06848110638, in persone del Sig. [●], nato a [●] il [●], che interviene nella stipulazione del presente atto nella sua qualità di [●], domiciliato per la carica presso la sede legale innanzi indicata
E
[●] (in seguito, anche “Impresa” o “Appaltatore”), con sede legale in [●], Via/Piazza [●], Codice Fiscale e P.IVA [●], in persona del Sig. [●], nato a [●] il [●], che interviene nella stipulazione del presente atto nella sua qualità di [●], in virtù della carica rivestita e dei poteri a lui attribuiti dallo statuto sociale;
PREMESSO CHE
- con Delibera dell'Assemblea Consortile del [●], la Committente ha indetto una procedura aperta ex articolo 60, Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (“Codice degli Appalti Pubblici”), per l’affidamento del servizio di revamping e manutenzione delle emettitrici self-service ex ascom modello X0 (xx “Servizio” o l’“Appalto”) (CIG 7164655C55);
- il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. [●] del [●] e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici n. [●] del [●];
- in data [●] venivano chiuse le operazioni di gara, come risulta dal verbale di gara del [●], prot. n. [●];
- con Delibera [●] [inserire data], n. [●], a seguito del riscontro della regolarità della procedura di gara esperita e dell’esito positivo delle verifiche svolte in ordine all’inesistenza di motivi di esclusione di cui all’articolo 80, Codice degli Appalti Pubblici, ed alla sussistenza dei requisiti di carattere economico finanziario e tecnico professionale richiesti con il bando di gara, l’Appalto veniva definitivamente aggiudicato all’Impresa [●] [inserire denominazione sociale dell’aggiudicatario], che presentava l’offerta economicamente più vantaggiosa per la realizzazione dell’Appalto;
- è decorso il termine di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione di cui all’articolo 32, comma 9, Codice degli Appalti Pubblici.
Tutto ciò premesso, quale parte integrale e sostanziale del presente atto
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 Norme regolatrici
Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, così come il Bando di gara, il Disciplinare di Gara, il Capitolato Tecnico e tutti i relativi allegati (congiuntamente, la “Documentazione di Gara”).
L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati, dal Codice degli Appalti Pubblici, dal Codice Civile e dalle altre normative in vigore, nonché dalle restanti normative applicabili in materia.
Art. 2 Oggetto del Contratto
Oggetto del contratto è il servizio di revamping e manutenzione delle emettitrici self-service ex ascom modello E2.
Le specifiche tecniche e costruttive della servizio sono meglio descritte nella Documentazione di Gara e, nel dettaglio, nel Capitolato Tecnico al quale si rinvia integralmente.
Art. 3
Decorrenza e durata dell’Appalto
Il Contratto avrà una durata pari a [●] anni ([●]) anni ininterrotti e continuativi dalla data di stipulazione del presente atto.
Ai sensi dell’articolo 106, comma 11, Codice degli Appalti Pubblici, la durata del contratto potrà essere prorogata.
Come disposto dall’articolo 5, Bando di Gara, la proroga sarà limitata al tempo necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente. Nel frattempo, l’aggiudicatario sarà tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli alla Stazione Appaltante.
Art. 4
Importo contrattuale e modalità di pagamento
L’importo contrattuale per l’espletamento del Servizio è pari ad € [●] [cifre e lettere], al netto dell’IVA.
Il corrispettivo di cui al precedente alinea è omnicomprensivo ed include tutte le spese e gli oneri che l’Impresa dovrà sostenere per garantire la prestazione del Servizio in modo continuativo ed efficiente, ivi compresi i costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ex articolo 95, comma 11, Codice degli Appalti Pubblici.
Il corrispettivo deve intendersi altresì comprensivo dei costi derivanti da eventuali variazioni derivanti da esigenze di natura tecnico-organizzativa oltre che di eventuali modifiche del sistema tariffario in fase di esecuzione dell’Appalto.
Il pagamento del Servizio in opera verrà effettuato in tre soluzioni:
- 90% del valore unitario del revamping per singola emettitrice, successivamente al collaudo positivo del servizio in opera;
- 5% del valore unitario del revamping per singola emettitrice trascorsi tre mesi dal collaudo positivo della singola emettitrice;
- 5% del valore unitario del revamping per singola emettitrice al termine del periodo di garanzia dell’emettitrice.
Il pagamento sarà effettuato a 30 giorni D.F.F.M. tramite Bonifico Bancario.
Le fatture, intestate a Consorzio Unicocampania P.zza Matteotti n.7 – 00000 Xxxxxx – P.IVA 06848110638, dovranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx.
Il pagamento del canone per il full service post periodo di garanzia verrà effettuato in rate mensili posticipate pari al canone mensile offerto. Alla fattura dovrà essere obbligatoriamente allegata, pena la non liquidabilità, dichiarazione attestante la corretta effettuazione degli interventi previsti per la manutenzione preventiva e correttiva.
Nel caso di contestazione sulla corrispondenza della servizio alle condizioni pattuite o per qualsiasi altro motivo, il pagamento della relativa fattura verrà effettuato a contestazione definita.
Il Codice CIG assegnato all’appalto dovrà essere riportato su tutti i documenti contabili e strumenti di pagamento in relazione a ciascuna transazione posta in essere da UnicoCampania e dalla fornitrice nonché da tutti i soggetti della filiera delle imprese interessate al rapporto in oggetto.
I pagamenti comunque potranno essere effettuati solo dopo che il Consorzio UnicoCampania avrà acquisito il DURC della società ed il nulla osta di Agenzia delle Entrate – Riscossione o ente equivalente, ove necessario.
Art. 5
Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 8, Legge 13 agosto 2010, n. 136 (“Legge 136/2010”), l’Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 3, comma 9 bis, Legge 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del presente atto.
L’Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
In relazione a quanto sopra, l’Impresa [●] [denominazione sociale dell’Impresa] ha comunicato che il conto corrente bancario dedicato ai pagamenti della presente commessa pubblica è identificato dal seguente codice IBAN [●] acceso presso [●] e, che le persone delegate ad operare su tale conto sono: [●] [nome, cognome, data di nascita e codice fiscale].
Art. 6
Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
L’Impresa si obbliga a rispettare integralmente i contenuti dell’offerta tecnica presentata in sede di gara e, in particolare, la relazione tecnico-descrittiva presentata ai sensi dell’articolo 16 del Disciplinare di Gara.
L’Appaltatore è obbligato ad eseguire il Servizio sotto l’osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e della modalità di cui al presente contratto e di tutti gli atti richiamati, che costituiscono parte integrante del presente contratto.
L’Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
L’Appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
L’Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta della Committente, l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.
L’Impresa assume, altresì, l’onere di manlevare la Committente da ogni azione che possa essere intentata nei confronti della stessa per infortuni o danni arrecati a terzi o al personale in servizio, in relazione allo svolgimento del Servizio oggetto del presente contratto.
Art. 7
Termini e modalità del Servizio
Al fine di avviare le attività di revamping saranno consegnate fino ad un massimo di 15 emettitrici fra quelle attualmente non in esercizio; la rimozione, il trasporto e ogni altro onere occorrente conseguente, saranno a carico dell’aggiudicatario.
Il cronoprogramma delle attività, si articolerà come segue:
a) entro il quarto mese dall'aggiudicazione dovrà essere completato il revamping su n. 2 emettitrici ed installato il software di gestione;
b) nel mese successivo dovrà essere completato il revamping su n. 3 emettitrici;
c) nei successivi 8 mesi dovrà essere completato il revamping su n. 6 emettitrici al mese;
d) entro il quattordicesimo mese di contratto dovrà essere completato il revamping delle ultime
n.7 emettitrici.
Il programma di revamping dovrà, ad ogni modo, essere portato a termine nell’ambito dei 14 mesi a partire dalla sottoscrizione del contratto.
L’individuazione delle macchine da revampizzare, secondo il cronoprogramma definito, sarà effettuata dal Committente e comunicata all’aggiudicataria.
Il Servizio sarà ritenuto completato in seguito alla verifica della corretta installazione e funzionamento delle emettitrici ed alla consegna della documentazione di cui al paragrafo 6 del Capitolato Tecnico, anche in formato elettronico.
Successivamente alle attività di verifica e funzionamento verrà sottoscritto per ogni macchina oggetto di revamping un verbale di accettazione e collaudo che decreta il completamento del revamping per la macchina; dal mese successivo decorrerà la fase di garanzia, pari a [●] mesi come da offerta tecnica.
Per le emettitrici non in esercizio, il Consorzio darà indicazioni sui luoghi di installazione delle stesse nell’ambito del territorio della Regione Campania; l’attività di trasporto ed installazione resta a carico della ditta aggiudicataria.
A conclusione del revamping delle 60 emettitrici, verrà sottoscritto un verbale di chiusura totale della fase di revamping.
Il concorrente dovrà assicurare al committente la disponibilità dei ricambi per un periodo non inferiore ad anni 10 della firma del contratto (revamping + full service).
Per ogni ulteriore dettaglio in merito alle caratteristiche del Servizio si rinvia integralmente a quanto prescritto dal Capitolato Tecnico.
Art. 9
Penali e risoluzione del Contratto
In caso di inadempimento delle clausole contrattuali, il Committente invierà all’Impresa - a mezzo Posta Elettronica Certificata - una contestazione scritta, alla quale l’Appaltatore dovrà rispondere nel termine fissato dalla contestazione stessa (comunque non inferiore a 5 giorni naturali consecutivi).
In caso di mancato accoglimento delle eventuali giustificazioni presentate dall’Impresa o in mancanza di riscontro nel termine fissato, il Consorzio si riserva di applicare le seguenti penali:
a. in caso di ritardo nell’espletamento del servizio di revamping rispetto ai tempi indicati nel cronoprogramma sopra citato o in caso di collaudo negativo, salvo cause di forza maggiore da documentarsi, il Committente si riserva il diritto di applicare una penale pari allo 0,1% del costo unitario del revamping per macchina, IVA esclusa, per ogni giorno solare di ritardo e per ogni macchina non consegnata e/o non collaudata;
b. nei [●] mesi di garanzia, come da offerta economica, e nei successivi quattro anni di vigenza del contratto di manutenzione con la formula full service verranno monitorati i livelli di qualità effettiva; il mancato rispetto dei livelli di affidabilità del servizio (ALS) come definiti nel Disciplinare di Gara e nel Capitolato Tecnico , salvo valori maggiori dichiarati in sede di offerta, comporteranno:
per l’ALS singolo, l’applicazione di una penale per singola emettitrice pari a € 300,00 (trecento/00) per ogni punto di percentuale in meno rispetto a quanto dichiarato;
per l’ALS di parco l’applicazione di una penale pari a € 300,00 (trecento/00) per ogni punto percentuale di scostamento da quanto dichiarato e per ogni giorno di mancato raggiungimento del valore di ALS dichiarato;
c. nel caso di ritardo nei tempi di intervento e risoluzione del malfunzionamento parziale e/o totale descritti al paragrafo 5.1. del Capitolato Tecnico si applicheranno le seguenti penali:
in merito alla manutenzione preventiva ciclica (verifica di funzionalità in loco), in caso di mancata effettuazione del controllo periodico nei 30 giorni si applicherà una penali pari ad € 50 (cinquanta/00) per ogni giorno solare di ritardo;
in ordine alla manutenzione correttiva, in caso di ritardo rispetto al tempo di intervento e risoluzione definito (48 ore dalla segnalazione) sarà applicata una penale pari a € 10 (dieci/00) per ogni ora di ritardo;
per quanto riguarda la manutenzione a chiamata, in caso di ritardo rispetto ai tempi di intervento definiti (intervento e risoluzione problematica entro le 4 ore dalla segnalazione) sarà applicata una penale pari al doppio della quota fissa per chiamata urgente dichiarata.
Le penali, ove applicabili, saranno escusse dalla cauzione definitiva prestata dall’Impresa al fine di garantire l’esecuzione del servizio nei modi e nei termini programmati in sede di aggiudicazione.
Le penali di cui sopra sono indipendenti e cumulabili, ed in ogni caso non potranno essere superiori al 50% dell’ammontare del canone mensile dovuto per la manutenzione con la formula full service, con la precisazione che nel caso che le penali applicate dovessero raggiungere detta soglia per due volte nel corso della durata contrattuale, la Committente si riserva la facoltà di recedere dal contratto.
Qualora le controdeduzioni fossero accolte solo parzialmente, la Committente si riserva la facoltà di ridurre l’importo della penale contrattualmente fissata.
In ogni caso l’ammontare complessivo delle penali applicate non potrà superare l’importo massimo del 10% del valore contrattuale, per cui, in caso di superamento di tale percentuale, ferma restando l'applicazione della penale, la Committente ha facoltà, previa diffida scritta, di ritenere risolto di diritto il rapporto contrattuale, incamerare la cauzione definitiva, e affidare l’esecuzione del contratto ad altri, in danno del Contraente inadempiente.
In tal caso quest’ultimo è tenuto a corrispondere le penali per il ritardo/esecuzione non conforme fino alla data della risoluzione del rapporto. Il Consorzio avrà diritto di rivalsa.
Art. 10 Risoluzione del Contratto
Il Consorzio può risolvere di diritto, senza obbligo di indennizzo, il contratto o parte di esso, nei casi di cui all’articolo 108, Codice degli Appalti Pubblici.
In caso di inadempimento dell’Appaltatore agli obblighi di legge o del contratto, il Consorzio, ferma restando l’applicazione delle penali, previa diffida formale e fissazione di un congruo termine per adempiere, ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione, nonché di procedere all’esecuzione in danno del Contraente.
Resta salvo il diritto della Committente al risarcimento dell’eventuale maggior danno, senza pregiudizio di ogni altro diritto.
Art. 11 Cauzione
Ai sensi dell’articolo 103, Codice degli Appalti Pubblici, a garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento di tutte le obbligazioni del presente contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’Impresa rispetto alle risultanze della liquidazione, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’Impresa, l’Appaltatore ha prestato in favore della Committente apposita cauzione costituita mediante [●] n. [●] del [●] emessa da [●] per un importo pari ad € [●].
La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione da parte della Committente della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta dall’Impresa, nonché l’aggiudicazione dell’Appalto al concorrente che segue in graduatoria.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, Codice Civile nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Committente.
La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto (36 mesi) e dovrà comunque avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della Committente, con la quale verrà attesta l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto.
La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della Committente qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, la Committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico senza necessità di nulla osta del Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’Appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione.
Art. 12 Recesso
La Committente si riserva la facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 20 giorni solari da comunicarsi per iscritto all’Impresa con le modalità di cui all’articolo 109, Codice degli Appalti Pubblici.
In tal caso, l’Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo il corrispettivo e le condizioni del contratto, nonché di un indennizzo pari al 10% del corrispettivo residuo.
L’Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso spese.
Art. 13
Divieto di subappalto e di Cessione del Contratto
L’Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio il servizio di cui al presente contratto. Il Contratto non può essere ceduto a pena di nullità.
E’ fatto espresso divieto di cedere ovvero di subappaltare, anche temporaneamente, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, il servizio oggetto del presente contratto.
Per le modifiche del contratto durante il periodo di efficacia si applica l’articolo 106, Codice degli Appalti Pubblici.
Art. 14 Spese contrattuali
Tutte le spese contrattuali, comprese quelle di registrazione, sono a carico dell’Appaltatore.
Art. 15 Trattamento dati personali
Il Consorzio e l’Impresa si impegnano, per quanto di propria competenza, a garantire il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo, 30 giugno 2003, n. 196 (“D. Lgs 196/2003”) e eventuali successive modifiche e/o integrazioni, con particolare riguardo alle norme sull’eventuale comunicazione e diffusione a terzi dei dati detenuti nelle banche dati, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 25, D. Lgs 196/2003.
L’Impresa dichiara di essere a conoscenza che il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera f), D. Lgs 196/2003, è il Consorzio.
Ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 e s.m.i.., l’Impresa e il Consorzio dichiarano di essersi reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente contratto circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l’esecuzione del contratto.
Ogni parte dichiara espressamente di acconsentire al trattamento da parte dell’altra dei propri dati per le finalità connesse all’esecuzione del presente contratto.
Ai fini della suddetta normativa, l’Impresa ed il Consorzio dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
Resta inteso che l’Impresa, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto e di prestare il consenso al trattamento dei dati personali.
Art. 16 Controversie e Foro competente
Le parti, prima di iniziare qualsivoglia procedimento, si impegnano preliminarmente a risolvere bonariamente ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere per effetto dell’applicazione, interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione del presente contratto.
Qualora i sopra menzionati tentativi non abbiano esito positivo, la controversia sarà devoluta all’autorità giudiziaria competente del Foro di Napoli.
Napoli, lì [●]
Committente
Appaltatore