INDICE
TESSILI - INDUSTRIA - ( DAL 01/04/2013 AL 31/03/2016 ) CCNL 4/2/2014
INDICE
[1] VERBALE DI STIPULA E DECORRENZA CONTRATTUALE
[2] ART. 1 STRUTTURA DEL CONTRATTO
[3] ART. 2 EFFICACIA ED INSCINDIBILITÀ DELLE DISPOSIZIONI CONCORDATE - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
[4] ART. 3 ESCLUSIVA DI STAMPA
[5] ART. 4 CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE
[6] ART. 5 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
[7] ART. 6 CONTROVERSIE
[8] ART. 7 DISTRIBUZIONE DEL CONTRATTO
[9] ART. 8 DECORRENZA E DURATA
[10] SEZIONE PRIMA - IL SISTEMA DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI
[11] CAPITOLO I - SISTEMA DI RELAZIONI INDUSTRIALI E STRUTTURA DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
[12] ART. 9 LE RELAZIONI INDUSTRIALI NEL SETTORE TESSILE ABBIGLIAMENTO MODA
[13] ART. 10 I LIVELLI DI CONTRATTAZIONE
[14] ART. 11 IL XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXX
x [00] ART. 12 LA CONTRATTAZIONE AZIENDALE
[16] CAPITOLO IL - ISTITUTI DI CARATTERE SINDACALE
[17] ART. 13 RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE
[18] ART. 14 DELEGATO DI IMPRESA
[19] ART. 15 AMBIENTE DI LAVORO - RAPPRESENTANTI PER LA SICUREZZA
[20] ART. 16 PERMESSI PER CARICHE SINDACALI
[21] ART. 17 IMMUNITÀ SINDACALE
[22] ART. 18 CARICHE PUBBLICHE E SINDACALI
[23] ART. 19 ASSEMBLEE
[24] ART. 20 AFFISSIONI
[25] ART. 21 VERSAMENTI DEI CONTRIBUTI SINDACALI
[26] CAPITOLO III - SISTEMA INFORMATIVO
[27] ART. 22 SISTEMA INFORMATIVO - OSSERVATORIO NAZIONALE TESSILE ABBIGLIAMENTO MODA
[28] ART. 23 LAVORO ESTERNO
[29] ART. 24 FORMAZIONE
[30] ART. 25 MOBILITÀ INTERNA DELLA MANODOPERA
[31] ART. 26 ANDAMENTO ATTIVITÀ PRODUTTIVA
[32] ART. 27 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
[33] SEZIONE SECONDA - COSTITUZIONE, SVOLGIMENTO E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
[34] CAPITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
[35] ART. 28 ASSUNZIONE
[36] ART. 29 CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
[37] ART. 30 PERIODO DI PROVA
[38] ART. 31 APPRENDISTATO
[39] ART. 32 LAVORATORI DIVERSAMENTE ABILI
[40] ART. 33 ORARIO DI LAVORO
[41] ART. 34 FLESSIBILITÀ DELL'ORARIO CONTRATTUALE DI LAVORO
[42] ART. 35 FLESSIBILITÀ TEMPESTIVA
[43] ART. 36 LAVORO STRAORDINARIO
[44] ART. 37 BANCA DELLE ORE
[45] ART. 38 LAVORO A SQUADRE
[46] ART. 39 LAVORO NOTTURNO, DOMENICALE E FESTIVO
[47] ART. 40 REGIME DI ORARIO A TEMPO PARZIALE
[48] ART. 41 JOB SHARING
[49] ART. 42 TELELAVORO
[50] ART. 43 DISCIPLINA DEL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
[51] ART. 44 DEFINIZIONE ED ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE CONTRATTUALE
[52] ART. 45 DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE ORARIA
[53] ART. 46 AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ
[54] ART. 47 CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE
[55] ART. 48 TRASFERTE
[56] ART. 49 TRASFERIMENTI
[57] ART. 50 TRATTAMENTO PER INVENZIONI
[58] ART. 51 CAMBIAMENTO E CUMULO PI MANSIONI
[59] ART. 52 INQUADRAMENTO UNICO DEI LAVORATORI
[60] ART. 53 PASSAGGIO DI QUALIFICA DA OPERAIO A INTERMEDIO, DA OPERAIO A IMPIEGATO, DA INTERMEDIO A IMPIEGATO
[61] ART. 54 TRATTENUTE PER RISARCIMENTO DANNI
[62] ART. 55 PERMESSI, ASSENZE ED ASPETTATIVE
[63] ART. 56 RECUPERI
[64] ART. 57 SERVIZIO MILITARE E VOLONTARIATO CIVILE
[65] ART. 58 CONSERVAZIONE PEL POSTO PER L'ACCESSO AI PROGRAMMI DI CURA E RIABILITAZIONE DALLA TOSSICODIPENDENZA
[66] ART. 59 CONGEDO MATRIMONIALE
[67] ART. 60 INFORTUNIO SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI
[68] ART. 61 MALATTIA ED INFORTUNIO NON SUL LAVORO
[69] ART. 62 ABITI DA LAVORO
[70] ART. 63 MENSE AZIENDALI
[71] ART. 64 INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLA FORMAZIONE CONTINUA
[72] ART. 65 FACILITAZIONI PER I LAVORATORI STUDENTI
[73] ART. 66 BORSE DI STUDIO
[74] ART. 67 AMBIENTE DI LAVORO - DOVERI DELLE AZIENDE E DEI LAVORATORI
[75] ART. 68 DISCIPLINA DEL LAVORO
[76] ART. 69 CONSEGNA E CONSERVAZIONE DEGLI UTENSILI E DEL MATERIALE
[77] ART. 70 VISITE DI INVENTARIO E DI CONTROLLO
[78] ART. 71 REGOLAMENTO INTERNO
[79] ART. 72 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
[80] ART. 73 PROCEDURA PER L'APPLICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
[81] ART. 74 NORME PER IL LICENZIAMENTO
[82] ART. 75 CESSIONE E TRASFORMAZIONE DI AZIENDA
[83] ART. 76 CERTIFICATO DI LAVORO E RESTITUZIONE DOCUMENTI DI LAVORO
[84] ART. 77 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
[85] ART. 78 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO IN CASO DI MORTE
[86] CAPITOLO II - DISPOSIZIONI PER GLI OPERAI
[87] ART. 79 MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE
[88] ART. 80 INIZIO E FINE DEL LAVORO
[89] ART. 81 INTERRUZIONE DEL LAVORO
[90] ART. 82 LAVORI DISCONTINUI
[91] ART. 83 TURNI A SCACCHI
[92] ART. 84 ASSEGNAZIONE DEL MACCHINARIO
[93] ART. 85 PULIZIA DEL MACCHINARIO
[94] ART. 86 LAVORO A COTTIMO
[95] ART. 87 COMITATI TECNICI PARITETICI PI ACCERTAMENTO
[96] ART. 88 DEFINIZIONE DI JOLLY
[97] ART. 89 GIORNI FESTIVI - RIPOSO SETTIMANALE
[98] ART. 90 FERIE
[99] ART. 91 TREDICESIMA MENSILITÀ
[100] ART. 92 TRATTAMENTO ECONOMICO IN CASO PI MALATTIA E DI INFORTUNIO NON SUL LAVORO
[101] ART. 93 TRATTAMENTO IN CASO DI GRAVIDANZA E PUERPERIO
[102] ART. 94 RISOLUZIONE DEL RAPPORTO E PREAVVISO
[103] CAPITOLO III - DISPOSIZIONI PER LE QUALIFICHE SPECIALI O INTERMEDIE
[104] ART. 95 SOSPENSIONI E RIDUZIONI DI LAVORO
[105] ART. 96 GIORNI FESTIVI - RIPOSO SETTIMANALE
[106] ART. 97 FERIE
[107] ART. 98 TREDICESIMA MENSILITÀ
[108] ART. 99 TRATTAMENTO ECONOMICO DI MALATTIA
[109] ART. 100 TRATTAMENTO IN CASO DI GRAVIDANZA E PUERPERIO
[110] ART. 101 PERMESSI
[111] ART. 102 RISOLUZIONE PEL RAPPORTO E PREAVVISO
[112] CAPITOLO IV - DISPOSIZIONI PER GLI IMPIEGATI
[113] ART. 103 LAUREATI E DIPLOMATI
[114] ART. 104 SOSPENSIONI E RIDUZIONI DI LAVORO
[115] ART. 105 GIORNI FESTIVI - RIPOSO SETTIMANALE
[116] ART. 106 FERIE
[117] ART. 107 TREDICESIMA MENSILITÀ
[118] ART. 108 INDENNITÀ DI CASSA PER MANEGGIO DENARO - CAUZIONE
[119] ART. 109 TRATTAMENTO ECONOMICO DI MALATTIA
[120] ART. 110 TRATTAMENTO IN CASO DI GRAVIDANZA E PUERPERIO
[121] ART. 111 PERMESSI
[122] ART. 112 PREAVVISO
[123] ART. 113 NORME PARTICOLARI PER LAVORATORI CON FUNZIONI DIRETTIVE O DI CAPO UFFICIO
[124] CAPITOLO V - DISPOSIZIONI PER I QUADRI
[125] ART. 114 NORME PER I QUADRI
[126] ART. 115 ATTIVITÀ FORMATIVA
[127] ART. 116 INDENNITÀ DI FUNZIONE
[128] CAPITOLO VI - PARTE ECONOMICA
[129] A) ELEMENTO RETRIBUTIVO NAZIONALE
[130] B) IMPORTI PER LA CONTRATTAZIONE AZIENDALE
[131] C) UNA TANTUM
[132] D) NORME SPECIFICHE
[133] CAPITOLO VII - INQUADRAMENTO
[134] DECLARATORIE ED ESEMPLIFICAZIONI PER I DIPENDENTI ADDETTI ALL'INDUSTRIA ABBIGLIAMENTO TRADIZIONALE, INFORMALE E SPORTIVO - CAMICERIE - BIANCHERIA PERSONALE E DA CASA - CONFEZIONI IN PELLE E SUCCEDANEI
- DIVISE ED ABITI DA LAVORO - CORSETTERIA - CRAVATTE, SCIARPE E FOULARDS - ACCESSORI DELL'ABBIGLIAMENTO - OGGETTI CUCITI IN GENERE - BOTTONI ED ARTICOLI AFFINI
[135] DECLARATORIE ED ESEMPLIFICAZIONI PER I DIPENDENTI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DELLA MAGLIERIA, CALZETTERIA E TESSUTI A MAGLIA
[136] DECLARATORIE ED ESEMPLIFICAZIONI PER I DIPENDENTI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DELLA LANA, DEL FELTRO TESSUTO, DEL FELTRO BATTUTO ED ARTICOLI DA CACCIA
[137] DECLARATORIE ED ESEMPLIFICAZIONI PER I DIPENDENTI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DELLA LANA
[138] DECLARATORIE ED ESEMPLIFICAZIONI PER I DIPENDENTI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DEL FELTRO TESSUTO
[139] DECLARATORIE ED ESEMPLIFICAZIONI PER I DIPENDENTI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DEL FELTRO BATTUTO
[140] DECLARATORIE ED ESEMPLIFICAZIONI PER I DIPENDENTI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DEGLI ARTICOLI DA CACCIA
[141] DECLARATORIE ED ESEMPLIFICAZIONI PER I DIPENDENTI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DELLA TESSITURA DELLA SETA E DELLE FIBRE ARTIFICIALI E SINTETICHE
[142] DECLARATORIE ED ESEMPLIFICAZIONI:
[143] PER I DIPENDENTI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DEL COTONE, DEL LINO E DELLE FIBRE AFFINI
[144] PER I DIPENDENTI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DELLA TINTORIA, STAMPERIA E FINITURA TESSILE PER CONTO PROPRIO E PER CONTO TERZI
[145] DECLARATORIE ED ESEMPLIFICAZIONI PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE ESERCENTI LA FOTOINCISIONE DI QUADRI E CILINDRI PER LA STAMPA TESSILE
[146] CAPITOLO VIII - NORME SPECIFICHE DI COMPARTO
[147] NORME SPECIFICHE DI COMPARTO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA COTONIERA
[148] NORME SPECIFICHE DI COMPARTO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA DELLA TINTORIA, STAMPERIA E FINITURA TESSILE PER CONTO PROPRIO E PER CONTO TERZI
[149] FINIMENTO COTONIERO
[150] FINIMENTO SERICO
[151] NORME PARTICOLARI PER GLI OPERAI SUPERSPECIALIZZATI
[152] NORME SPECIFICHE DI COMPARTO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA LANIERA
[153] NORME SPECIFICHE DI COMPARTO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA SERICA
[154] NORME SPECIFICHE DI COMPARTO PER I LAVORATORI DIPENDENTI DELLE AZIENDE ESERCENTI LA FOTOINCISIONE DI QUADRI E CILINDRI PER LA STAMPA TESSILE
[155] PREMESSA
[156] NORME TRANSITORIE
[157] PROTOCOLLO 1 - DICHIARAZIONE SUL COMMERCIO INTERNAZIONALE TESSILE-ABBIGLIAMENTO, SUL TRAFFICO DI PERFEZIONAMENTO PASSIVO E SUL CODICE DI CONDOTTA PER IL RISPETTO DEI DIRITTI UMANI FONDAMENTALI E PER L’ELIMINAZIONE DELLO SFRUTTAMENTO DEL LAVORO MINORILE NELLE ATTIVITÀ ECONOMICO-PRODUTTIVE INTERNAZIONALI
[158] PROTOCOLLO 2 - PROTOCOLLO PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA TESSILE ABBIGLIAMENTO MODA E DELL’OCCUPAZIONE AL SUD
[159] PROTOCOLLO 3 - PROCESSI DI RISTRUTTURAZIONE E IMPLICAZIONI OCCUPAZIONALI
[160] PROTOCOLLO 4 - TUTELA DELLA DIGNITÀ PERSONALE DEI LAVORATORI
[161] PROTOCOLLO 5 - DISCIPLINA SPECIALE PER GLI ADDETTI ALLA DISTRIBUZIONE COMMERCIALE NEI NEGOZI, SHOWROOM E SPACCI AZIENDALI
[162] INQUADRAMENTO
[163] ORARIO DI LAVORO
[164] CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
[165] COMUNICAZIONE PREVENTIVA LAVORATORE ASSENTE
[166] PERIODO DI COMPORTO
[167] PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
[168] PROTOCOLLO 6 - PROTOCOLLO D’INTESA SULLA BILATERALITÀ - PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ DELL'OSSERVATORIO NAZIONALE E DELL'ORGANISMO BILATERALE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE PER IL TRIENNIO 2014-2016
[169] PROTOCOLLO 7 - PROTOCOLLO D'INTESA SULLA GESTIONE DELLE FLESSIBILITÀ
[170] PREMESSA
[171] PROCEDURA
[172] SCHEDA
[173] PROTOCOLLO 8 - PROCEDURA SEMPLIFICATA PER LA CONTRATTAZIONE AZIENDALE
[174] PROTOCOLLO 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE
[175] PROTOCOLLO 10 - PARTECIPAZIONE
[176] ALLEGATI
[177] ALLEGATO A - REGOLAMENTO DEL LAVORO A DOMICILIO
[178] ALLEGATO B - VIAGGIATORI O XXXXXXXXX
x [000] ART. 1 INQUADRAMENTO E CLASSIFICAZIONE
[180] ART. 2 PRESTAZIONE LAVORATIVA SETTIMANALE
[181] ART. 3 RIPOSI AGGIUNTIVI E RIDUZIONE DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA
[182] ART. 4 AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ
[183] ART. 5 INDENNITÀ MANEGGIO DENARO - CAUZIONE
[184] ART. 6 DIARIE E RIMBORSI SPESE
[185] ART. 7 LAVORATORI STUDENTI
[186] ART. 8 ASSEMBLEA
[187] ART. 9 PERMESSI PER CARICHE SINDACALI
[188] ART. 10 AFFISSIONI
[189] ART. 11 PROVVIGIONI
[190] ART. 12 RISCHIO MACCHINA
[191] ART. 13 RISOLUZIONE DEL RAPPORTO PER MANCATI VIAGGI
[192] ART. 14 AUMENTI RETRIBUTIVI CONTRATTUALI
[193] ART. 15 NORME DI COMPORTAMENTO
[194] ART. 16 PREAVVISO
[195] ART. 17 INSCINDIBILITÀ DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO
[196] ALLEGATO C - VERBALE DI RICOGNIZIONE E QUANTIFICAZIONE R.S.U.
[197] ALLEGATO D - VERBALE DI CONGLOBAMENTO E RIPROPORZIONAMENTO DEGLI ELEMENTI AGGIUNTIVI DELLA RETRIBUZIONE A LIVELLO NAZIONALE
[198] ALLEGATO E - TABELLA DEI DIVISORI MOBILI
[199] ALLEGATO F - NORME TRANSITORIE
[200] ALLEGATO G - CASISTICA MALATTIA NEI CASI DI CIG E CIGS
[201] NOTE APPLICATIVE
[202] ALLEGATO H - PREVIDENZA COMPLEMENTARE
[203] ALLEGATO I - PREVIMODA - PERMESSI RETRIBUITI PER COMPONENTI ASSEMBLEA
[204] ALLEGATO L - PREVIMODA - GLI ACCORDI TRA LE PARTI SOCIALI E LE NOTE INTERPRETATIVE CONGIUNTE
[205] NOTE INTERPRETATIVE CONGIUNTE PER L'APPLICAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE A PREVIMODA
[206] ALLEGATO M - LINEE GUIDA PER LA CONTRATTAZIONE AZIENDALE
[207] PREMESSA
[208] PARTE A - SOGGETTI, REQUISITI, CONTENUTI, PROCEDURE E TEMPI
[209] PARTE B - LE FASI DELLA CONTRATTAZIONE
[210] PARTE C - L'ELEMENTO DI GARANZIA RETRIBUTIVA
[211] SCHEDA - PREMI A OBIETTIVI: LE ESPERIENZE MATURATE NEL SETTORE TESSILE-ABBIGLIAMENTO
[212] ALLEGATO N - GLI OBIETTIVI FORMATIVI PER
L’APPRENDISTATO: IL SISTEMA DELLE INDUSTRIE TESSILI- ABBIGLIAMENTO-MODA-CALZATURE-PELLI E CUOIO
[213] CONTENUTI PROFESSIONALIZZANTI PER LA FORMAZIONE IN APPRENDISTATO - FIGURE TRASVERSALI SETTORE TESSILE ABBIGLIAMENTO MODA
[214] ALLEGATO O - APPRENDISTATO - FAC SIMILE PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE E FAC SIMILE SCHEMA ATTESTAZIONE DELL’ATTIVITÀ FORMATIVA
( DAL 01/04/2013 AL 31/03/2016 ) CCNL 4/2/2014
[1] Verbale di stipula e decorrenza contrattuale
Il giorno 4/2/2014, tra SMI - SISTEMA MODA ITALIA e la FEMCA-CISL, la FILCTEM-CGIL e la UILTEC-UIL si è
stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro per:
a) Aziende di confezione in serie appartenenti ai seguenti gruppi di produzione;
- Confezione in serie di abiti, giacche, pantaloni, soprabiti e cappotti per uomo, ragazzi e bambini; divise militari e civili perenti e per organizzazioni; abiti per religiosi.
- Confezione in serie di abiti, tailleurs e mantelli per signora, ragazze e bambine.
- Confezione in serie di impermeabili in cotone e in fibre sintetiche.
- Confezione in serie di indumenti da lavoro e da fatica (con esclusione di ogni tipo di divisa già regolamentato dal mansionario confezioni maschili).
- Confezione in serie di abiti casual-sportwear.
- Confezione in serie di abiti in pelle e succedanei.
- Confezione in serie di biancherìa per uomo e ragazzi; di camiceria in genere; di vestaglie; di pigiama; ecc.
- Confezione in serie di biancheria per donna, ragazze, bambine e neonati; biancheria domestica e fazzoletti; rammendatura di abiti e biancheria; preparazione di ricami a mano e a macchina per abiti, biancheria, ecc.
- Confezione in serie di busti, reggicalze, reggipetto, panciere, cinture elastiche, bretelle, giarrettiere, costumi da bagno e lavorazioni affini.
- Confezione in serie di cravatte, sclaree e foulards.
- Confezione in serie di articoli vari: sottoascelle, spalline, imbottite, accessori sportivi ed affini in tessuto, compressa confezione di vele, bandiere, gagliardetti, uose, ghette, assorbenti igienici, piume e fiori artificiali per ornamento, ventagli e affini, pieghettatura, oggetti cuciti in genere.
- Bottoni e articoli affini.
b) Aziende fabbricanti maglierie in genere (comprese le sciallerie a maglia), che adoperano qualsiasi fibra, con macchine di qualsiasi tipo e relativa confezione a mano e a macchina
c) Aziende che producono qualsiasi tipo di calza con qualsiasi fibra, adoperando macchine di qualsiasi tipo, escluse le calze per uso ortopedico
d) Aziende dell'industria della lana, del feltro tessuto, del feltro battuto ed articoli da caccia
e) Aziende dell'industria della tessitura della seta e delle fibre artificiali e sintetiche
f) Aziende dell’industria cotoniera, liniera e delle fibre affini
g) Aziende dell’industria della tintoria, stamperia e finitura tessile per conto proprio e per conto terzi
h) Aziende esercenti la fotoincisione di quadri e cilindri per la stampa tessile.
Il presente contratto decorre dall’1/4/2013 e scadrà sia per la parte economica che per la parte normativa il 31/3/2016.
[2] Art. 1 Struttura del contratto
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro consta di:
- una premessa;
- due regolamentazioni riportate rispettivamente nella Sezione prima e nella Sezione seconda;
- protocolli e allegati.
Nella prima sezione è stato definito il sistema delle relazioni industriali per il settore Tessile Abbigliamento Moda e sono stati disciplinati i rapporti tra le Organizzazioni imprenditoriali e sindacali firmatarie nonché quelli tra le aziende e le Rappresentanze sindacali unitarie.
Nella seconda sono state definite le clausole riguardanti l'Instaurazione, lo svolgimento e la risoluzione del rapporto di lavoro intercorrente tra le aziende ed i lavoratori in esse occupati.
[3] Art. 2 Efficacia ed inscindibilità delle disposizioni concordate - Xxxxxxxx di salvaguardia
Il presente contratto si applica a tutti l soggetti rappresentati dalle parti contraenti e sostituisce ed abroga tutti i contratti in vigore regolanti la stessa materia.
Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ciascuna sezione e di ogni istituto, sono correlative ed inscindibili fra loro e non sono cumulabili con nessuna altra regolamentazione pattizia o legislativa.
Le parti sono impegnate a concordare disposizioni non difformi qualora siano conclusi accordi collettivi con altre Organizzazioni imprenditoriali o sindacali in rappresentanza di imprese industriali o di lavoratori dell'industria Tessile Abbigliamento Moda.
La violazione di tale clausola comporta la nullità della norma concordata in modo difforme con altre Organizzazioni imprenditoriali e/o sindacali.
[4] Art. 3 Esclusiva di stampa
Il presente contratto, conforme all'originale, è edito dalle parti stipulanti, le quali ne hanno insieme l'esclusiva a tutti gli effetti.
È vietata la riproduzione parziale o totale senza autorizzazione.
In caso di controversia fanno fede i testi originali in possesso delle Organizzazioni firmatarie.
[5] Art. 4 Condizioni di miglior favore
Ferma restando la inscindibilità di cui all'art. 2, le parti, col presente contratto, non hanno inteso sostituire le condizioni più favorevoli al lavoratore in servizio alla data di applicazione, non derivanti da accordi nazionali; tali condizioni dovranno essere mantenute in vigore "ad personam", esclusione fatta nel caso in cui derivassero da accordi provvisori di cui sia prevista la decadenza nel caso di stipulazione del contratto nazionale.
[6] Art. 5 interpretazione del contratto
Nella soluzione delle controversie individuali o collettive le norme del presente contratto dovranno essere interpretate in base alle disposizioni legislative ed agli accordi interconfederali riguardanti sia il contratto che il rapporto di lavoro.
[7] Art. 6 Controversie
A) CONTROVERSIE iNDIVIDUALI
I reclami e le controversie individuali che non abbiano carattere interpretativo, saranno esaminate ed eventualmente risolte tra lavoratore e datore di lavoro, con l'intervento della Rappresentanza sindacale unitaria o del delegato di impresa.
Nel caso in cui non si raggiunga l'accordo, il reclamo e la controversia potranno essere sottoposti dalla parte ricorrente all’esame delle competenti associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori.
Riuscito vano il tentativo di componimento in sede sindacale, la parte ricorrente potrà proporre all'altra un giudizio di conciliazione ed arbitrato,
A tale scopo, entro 15 giorni dall'esito negativo del predetto tentativo di componimento, la parte interessata richiederà - tramite la propria Organizzazione territoriale - l'apertura del procedimento in parola, entro 5 giorni dalla ricezione della richiesta; l'organizzazione rappresentante la controparte comunicherà l'assenso di quest'ultima. Le due organizzazioni costituiranno - entro i 10 giorni successivi a detta risposta - un collegio sino ad un massimo di 5 membri, composto rispettivamente da 1 o 2 membri designati dall'Organizzazione territoriale del lavoratori interessata, da 1 o 2 membri designati dall'Organizzazione del datori di lavoro, da 1 membro presidente scelto di comune accordo anche su lista precostltulta.
In caso di disaccordo su tale scelta, dovrà essere richiesta la designazione alla competente Direzione Provinciale del lavoro,
Il collegio di conciliazione ed arbitrato dovrà emettere il proprio giudizio entro 30 giorni dalla data della sua costituzione.
B) CONTROVERSIE iNTERPRETATIVE E COLLETTIVE
Le controversie per l'Interpretazione e quelle collettive per l'applicazione del presente contratto saranno deferite, a seconda della loro natura, per l'ulteriore esame e risoluzione, le prime alle competenti Associazioni nazionali, le seconde a quelle territoriali.
La procedura dovrà essere completata entro 15 giorni dalla data del deferimento.
Durante lo svolgimento delle procedure previste dal presente contratto non si darà corso ad azioni sindacali. Per le controversie in materia di inquadramento si farà riferimento all'art. 52 del presente contratto, per le fattispecie ivi disciplinate.
[8] Art. 7 Distribuzione del contratto
Le aziende sono tenute a distribuire gratuitamente entro tre mesi dalla data di stipulazione, ad ogni singolo dipendente in servizio, una copia del presente contratto.
Per l'applicazione di quanto sopra disposto avrà valore esclusivamente l'edizione predisposta a cura delle parti stipulanti il presente contratto.
[9] Art. 8 Decorrenza e durata
Il presente contratto decorre dall’1/4/2013 e scadrà sia per la parte economica che per la parte normativa il 31/3/2016.
I singoli istituti modificati o introdotti dal presente accordo, decorrono dal 5/12/2013, ove non sia specificamente indicata una diversa decorrenza. Sono fatte salve le decorrenze e le scadenze indicate per la parte economica. II contratto, nella sua globalità, si intenderà successivamente rinnovato di anno in anno qualora non venga data disdetta sei mesi prima della scadenza con lettera raccomandata.
In caso di disdetta resterà in vigore sino a che non verrà sostituito dal successivo.
[10] SEZIONE PRIMA - IL SISTEMA DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI
[11] CAPITOLO I - Sistema di relazioni industriali e struttura della contrattazione collettiva
[12] Art. 9 Le relazioni industriali nel settore tessile abbigliamento moda
Il sistema di relazioni industriali prefigurato dal presente contratto per il settore Tessile Abbigliamento Moda:
- recepisce ed attua le logiche ed i contenuti del Protocollo del 23/7/1993, del Patto Sociale del 22/12/1998 sottoscritto da Governo, Confindustria e Confederazioni sindacali, nonché dell'Accordo interconfederale del 20/12/1993 sulle Rappresentanze sindacali unitarie, dell'Accordo interconfederale tra Confindustria e CGIL, CISL e UIL del 28/6/2011, del Protocollo d'intesa del 31/5/2013 sulla rappresentanza sindacale;
- aderisce pertanto ad una visione di politica del redditi quale strumento indispensabile di politica economica finalizzato a conseguire una crescente equità nella distribuzione del reddito attraverso il contenimento dell’inflazione e del redditi nominali;
- riprende e razionalizza in modo sistematico sia i contenuti dell'Accordo 14/4/1994 sulla contrattazione aziendale e sulle Rappresentanze sindacali unitarie, sia la consolidata prassi di dialogo sociale settoriale, alimentata da un articolato sistema di informazioni che rende possibile la sistematicità di consultazioni su temi di reciproco interesse per favorire la vitalità del settore, migliorare la competitività delle imprese, l'utilizzo delle risorse umane e l'occupazione, individuando, nella concertazione, lo strumento per ricercare posizioni comuni da rappresentare alle istituzioni pubbliche.
Condizioni indispensabili per attuare compiutamente un sistema come sopra delineato sono:
- l'attribuzione all'autonomia contrattuale delle parti di una funzione primaria nella definizione delle regole e nella gestione delle relazioni sindacali e del lavoro anche attraverso lo sviluppo, al vari livelli e con diversi strumenti, del metodo partecipativo e della prevenzione del conflitti;
- il reciproco riconoscimento del ruoli e competenze ed il rispetto delle prerogative che competono al soggetti sociali rappresentativi di interessi collettivi;
- l'attuazione della contrattazione collettiva in modo tale da consentire, a favore del lavoratori, l'attribuzione di benefici economici e per le imprese una gestione corretta e programmabile della propria attività, utilizzando pienamente le opportunità offerte dal mercato e valorizzando le risorse umane impiegate.
[13] Art. 10 I livelli di contrattazione
Le parti hanno inteso disciplinare:
- la contrattazione di primo livello: contratto nazionale di categoria;
- la contrattazione di secondo livello: contratti aziendali.
Nel riconoscere il diritto per le aziende di poter impostare la propria attività produttiva sulla certezza degli oneri, il contratto collettivo nazionale di lavoro si basa su elementi predeterminati, validi e concretamente esigibili per tutta la sua durata.
La contrattazione aziendale, prevista dal presente accordo nazionale, si attua sulla base della valutazione delle comuni convenienze ed opportunità per consentire, attraverso il raggiungimento di
più elevati livelli di competitività delle imprese, anche il miglioramento delle prospettive occupazionali e delle condizioni di lavoro.
La contrattazione aziendale potrà intervenire per disciplinare tutte le materie normative per le quali il presente contratto nazionale fa esplicito rimando al livello aziendale, con le modalità e nel limiti definiti dal contratto nazionale stesso.
Infine, la contrattazione aziendale, conclusa con la RSU d'Intesa con le articolazioni territoriali delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria firmatarie del presente contratto, anche in via sperimentale e temporanea, al fine di gestire situazioni di crisi o in presenza di investimenti significativi per favorire lo sviluppo economico ed occupazionale dell'Impresa, può definire intese modificative con riferimento agli istituti del contratto collettivo nazionale che disciplinano la prestazione lavorativa, gli orari e l'organizzazione del lavoro.
Al fine di facilitare ed estendere la contrattazione aziendale e sulla base delle esperienze già acquisite nel settore, le parti stipulanti il presente contratto hanno definito apposite linee guida (riportate nell'Allegato M) sulle modalità e sui contenuti degli accordi aziendali, con riguardo alle diverse tipologie e dimensioni delle aziende ed alle caratteristiche specifiche del vari comparti produttivi.
Inoltre, le parti, tenendo conto delle migliori pratiche già sviluppate, definiranno modelli/schemi tipo di premio di risultato e/o esempi di parametri utili a misurare la produttività, la qualità, il livello di servizio e l'andamento economico aziendale nel vari comparti produttivi.
A livello territoriale, con l'obiettivo di cogliere le reciproche opportunità, le Associazioni territoriali aderenti a Confindustria e le articolazioni territoriali delle organizzazioni sindacali nazionali stipulanti il presente contratto, potranno valutare la convenienza di raggiungere accordi sul temi relativi alle politiche settoriali di sviluppo e per il miglioramento della competitività, al funzionamento del mercato del lavoro, con particolare riferimento alle qualifiche ed alle professionalità critiche per il settore, alle politiche della formazione di base e continua, alle politiche della salute e sicurezza del lavoro e degli orari.
[14] Art. 11 Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
Il contratto collettivo nazionale di lavoro regola lo svolgimento del rapporto di lavoro e definisce i diritti ed l doveri delle aziende e del lavoratori.
Il contratto nazionale ha durata triennale ed è formato da una parte normativa e da una parte economica.
Per il rinnovo del contratto nazionale è necessario che una delle parti dia disdetta nei termini convenuti e che siano presentate le proposte per un nuovo accordo in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative sei mesi prima della scadenza dei contratto.
La parte che ha ricevuto le proposte per il rinnovo dovrà dare riscontro entro venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse.
Durante i sei mesi antecedenti e nei mese successivo alla scadenza del contratto e, comunque, per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla presentazione delle richieste di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali nè procederanno ad azioni dirette.
Al rispetto dei tempi e delle procedure definite è condizionata l'applicazione del meccanismo che, dalla data di scadenza del contratto precedente, riconosce una copertura economica, nella misura che sarà definita nell'accordo di rinnovo, al lavoratori in servizio alla data di raggiungimento dell'accordo di rinnovo stesso.
Entro sei mesi dalla scadenza del contratto, le parti si incontreranno per definire le modalità di recupero degli scostaménti tra il tasso di inflazione previsto e quello effettivo, definito nelle sedi competenti, che avverrà entro la vigenza contrattuale in termini di variazione del minimi contrattuali.
[15] Art. 12 La contrattazione aziendale
A) SOGGETTI
La contrattazione aziendale viene delegata dalle parti stipulanti, da un lato alle aziende ed alle Associazioni imprenditoriali è dall'altro alle Rappresentanze sindacali unitarie ed al Sindacati territoriali del lavoratori aderenti alle Organizzazioni che hanno stipulato il presente contratto.
Tale contrattazione sarà effettuata coerentemente con la prassi in atto nel settore, con particolare riferimento alle piccole imprese ed all'Intervento delle Organizzazioni nazionali di categoria.
B) REQUISITI
Le materie riservate alla contrattazione aziendale a contenuto economico - nonché le inderogabili modalità per la sua attuazione - sono solamente quelle stabilite dalla presente regolamentazione.
La contrattazione aziendale potrà concernere materie delegate dal contratto collettivo nazionale di lavoro, perseguirà le finalità ed assumerà i contenuti di cui alla successiva lettera C e pertanto riguarderà materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispettò a quelli già definiti dal contratto collettivo nazionale di lavoro e da altri livelli di contrattazione. Essa è effettuata in conformità alle condizioni previste dal presente contratto.
C) FINALITÀ E CONTENUTI
Le parti convengono che, attraverso la partecipazione dei lavoratori, la contrattazione a livello aziendale debba perseguire il miglioramento delle condizioni di produttività, competitività, efficienza e di redditività, anche attraverso la gestione dei rimandi dei singoli articoli del contratto nazionale e l'Individuazione degli interventi di innovazione produttiva, in modo da consentire anche il miglioramento delle condizioni di lavoro e la ripartizione dei benefici ottenuti, anche in raccordo con quanto previsto all'art. 10, comma 4.
Pertanto, nel rispetto delle coerenze complessive in tema di politica del redditi, la contrattazione aziendale, con contenuto economico, sarà direttamente e sistematicamente correlata al risultati conseguiti, compresi i margini di produttività di cui le imprese dispongano, eccedente quella eventualmente già utilizzata per riconoscere gli aumenti retributivi a livello di contratto nazionale.
Tenuto conto dell'andamento economico dell'Impresa, tali risultati riguarderanno il raggiungimento degli obiettivi definiti nel programmi concordati, quali ad esempio gli aumenti di produttività, il miglioramento della qualità o altri indicatori di efficienza, competitività e redditività, anche risultanti dalla combinazione di diversi fattori.
Conseguentemente le erogazioni economiche derivanti dal raggiungimento degli obiettivi fissati dalla contrattazione aziendale avranno caratteristiche proprie e diverse dagli altri elementi della retribuzione, in funzione del loro collegamento al parametri presi a riferimento ed in diretta connessione alla variabilità del risultati conseguiti o in relazione al raggiungimento del traguardi convenuti.
Il premio avrà i requisiti per beneficiare del particolari trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa di legge.
D) DURATA E PROCEDURE
L'accordo economico aziendale ha durata triennale e la contrattazione avverrà nel rispetto del cicli negoziali per evitare sovrapposizioni.
Il periodo di non sovrapponibilità decorre da sei mesi prima della scadenza del contratto nazionale sino a nove mesi dopo la presentazione delle richieste per il suo rinnovo.
Le proposte di rinnovo degli accordi aziendali, sottoscritte congiuntamente dalla RSU e dalle strutture territoriali delle organizzazioni stipulanti il presente contratto nazionale, devono essere presentate all'azienda e contestualmente all'Associazione industriale territoriale cui l'azienda è iscritta o ha conferito mandato, in tempo utile al fine di consentire l'apertura della trattativa due mesi prima della scadenza dell'accordo.
L'azienda che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse.
Durante i due mesi successivi alla data di presentazione delle proposte di rinnovo e per il mese successivo alla scadenza dell'accordo e comunque per un periodo pari complessivamente a tre mesi dalla data di presentazione delle proposte di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
Al fine della acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale, da perseguire in funzione delle strategie e del miglioramento della competitività dell'impresa, le parti, a livello aziendale, valuteranno preventivamente, in appositi incontri, la situazione produttiva e le esigenze di sviluppo dell'impresa, i requisiti essenziali di redditività e di efficienza, unitamente alle condizioni di lavoro ed alle prospettive occupazionali.
Durante la vigenza dell'accordo aziendale saranno effettuate verifiche in relazione allo stato di attuazione del programmi, al raggiungimento degli obiettivi, nonché verifiche tecniche sul parametri di riferimento, in apposite riunioni che potranno essere effettuate anche nell'ambito degli incontri informativi di cui all'art. 22 (paragrafo "Informazioni al livello aziendale") del presente contratto.
A livello aziendale potranno essere stabilite le modalità e gli strumenti per favorire la migliore acquisizione degli elementi di conoscenza comune e l'effettuazione delle verifiche.
Per le ipotesi in cui dopo cinque mesi dalla scadenza il contratto aziendale non sia stato ancora rinnovato, l’Associazione industriale di riferimento e le strutture territoriali delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto possono essere interessate dalle parti per valutare le ragioni che non hanno consentito il raggiungimento dell'accordo ed agevolare le possibili soluzioni.
Eventuali controversie che dovessero insorgere nell'applicazione delle procedure come sopra disciplinate saranno definite secondo quanto previsto dall'art. 6, punto B) del presente contratto nazionale.
E) COMMISSIONE CONSULTIVA
Opera una Commissione consultiva nazionale per effettuare l'analisi delle coerenze, rispetto a quanto stabilito in questo articolo, delle richieste presentate, dell'andamento della contrattazione e del relativi risultati. La Commissione, in tale ambito, potrà indirizzare, con le iniziative più opportune, la contrattazione aziendale secondo quanto stabilito nel presente articolo e redigerà periodicamente un rapporto di sintesi che sarà sottoposto alla valutazione delle parti stipulanti.
La pratica di informazione, consultazione e verifica a livello aziendale, di cui alla lettera D, e l'attività della Commissione consultiva nazionale sono finalizzate al coinvolgimento partecipativo ad ogni livello ed alla evoluzione del sistema di relazioni industriali.
Al fine di favorire il lavoro della Commissione gli Organismi territoriali imprenditoriali e sindacali comunicheranno alle rispettive Organizzazioni nazionali i testi degli accordi aziendali sottoscritti.
F) ELEMENTO DI GARANZIA RETRIBUTIVA
AI fini dell'effettività della diffusione della contrattazione aziendale, a favore del lavoratori dipendenti da aziende prive della contrattazione aziendale stessa e che non percepiscono altri
trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto spettante in base al presente contratto nazionale, sarà riconosciuto un importo a titolo di "elemento di garanzia retributiva".
Tale importo, pari a 200,00 euro lordi annui, uguale per tutti i lavoratori, sarà erogato con la retribuzione del mese di maggio 2014, gennaio 2015 e gennaio 2016 al lavoratori in forza il io gennaio di ogni anno ed aventi titolo in base alla situazione retributiva individuale rilevata nell'anno precedente, con assorbimento fino a concorrenza del valore dell'E.G.R. di quanto individualmente erogato.
L'Importo del E.G.R., che è da intendersi omnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, compreso il TFR, sarà corrisposto interamente ai lavoratori in forza dal io gennaio al 31 dicembre dell'anno di riferimento e proporzionalmente ridotto in dodicesimi per gli altri lavoratori, considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. Sarà altresì riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in base al minor orarlo contrattuale.
Le aziende in situazione di crisi rilevata nell'anno precedente l'erogazione o nell'anno di competenza dell'erogazione, che hanno fatto ricorso agli ammortizzatori sociali o abbiano formulato istanza per il ricorso a procedure concorsuali di cui alla legge fallimentare, con accordo aziendale definito anche nell'ambito dell'espletamento delle procedure per l'utilizzo degli ammortizzatori sociali, potranno definire la sospensione, la riduzione o il differimento della corresponsione dell'EGR per l'anno di competenza.
- Nota a verbale -
Non è condizione sufficiente per la mancata erogazione dell'EGR la contrattazione aziendale che sia svolta con esclusivo riferimento agli importi di cui aI Capitolo VI lettera B).
[16] CAPITOLO Il - Istituti di carattere sindacale
[17] Art. 13 Rappresentanze Sindacali Unitarie
A) COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA R.S.U.,
Per la costituzione ed il funzionamento della R.S.U. si applica l'Accordo interconfederale 20/12/1993 ed eventuali sue future modifiche, con le specificazioni ed integrazioni di seguito riportate.
L'Iniziativa per l'elezione della R.S.U., nelle unità produttive con più di 15 dipendenti, potrà essere assunta:
- dalle Organizzazioni sindacali del lavoratori firmatarie del presente contratto nazionale;
- dalle Organizzazioni sindacali di lavoratori che, pur non avendo sottoscritto il presente contratto, siano formalmente costituite con un proprio statuto ed atto costitutivo, a condizione che:
1 - accettino espressamente e formalmente la presente regolamentazione;
2 - la lista sia corredata da un numero di firme di lavoratori dipendenti dall'unità produttiva pari al 5% degli aventi diritto al voto.
I componenti della R.S.U, restano in carica per tre anni dalla data di effettuazione delle elezioni; alla scadenza di tale termine decadono automaticamente.
B) COMPONENTI E PERMESSI
II numero complessivo dei componenti della R.S.U., fatte salve le condizioni di miglior favore definite da accordi territoriali o aziendali, è il seguente:
Numero dei componenti delle R.S.U.
Numero dipendenti dell'unità produttiva della R.S.U. | Numero componenti |
Da 16 a 120 | 3 |
Da 121 a 360 | 6 |
Da 361 a 600 | 9 |
Da 601 a 840 | 12 |
Da 841 a 1.080 | 15 |
Da 1.081 a 1.320 | 18 |
Da 1.321 a 1.560 | 21 |
Da 1.561 a 1.800 | 24 |
Da 1.801 a 2.040 | 27 |
Da 2.041 a 2.280 | 30 |
Da 2.281 a 2.520 | 33 |
Da 2.521 a 2.760 | 36 |
Da 2.761 a 3.000 | 39 |
Da 3.001 a 3.500 | 42 |
ecc, per scaglioni di 500 dipendenti per gruppi di 3 componenti |
Al singoli componenti la R.S.U. sono attribuite le seguenti ore di permesso retribuito:
- nelle unità produttive che occupano da oltre 15 fino a 120 dipendenti: 2 ore all'anno per ogni dipendente, ripartite in quote uguali tra tutti i componenti la R.S.U.,
- nelle unità produttive che occupano più di 120 dipendenti: 8 ore mensili per ciascun componente la R.S.U., con automatico trasferimento delle ore di permesso di cui all'art. 23 della legge 20/5/1970, n. 300.
Le ore eccedenti definite contrattualmente al vari livelli nazionale, territoriale, aziendale saranno attribuite alle Organizzazioni sindacali firmatarie il presente contratto, con le modalità stabilite nel verbale di ricognizione e quantificazione R.S.U. del 16/5/1994 (Allegato C). Tali ore saranno comunque fruite dal componenti la R.S.U., con attribuzione individuale del 55% del loro ammontare, e tramite le Organizzazioni di appartenenza alle quali è attribuito pariteticamente il restante 45%. La R.S.U. provvederà a nominare al proprio interno un responsabile per la gestione amministrativa delle ore di permesso, il cui nominativo sarà comunicato all'azienda.
Per la determinazione della retribuzione si fa riferimento a quanto disposto dall'art. 46 del presente contratto.
Le ore di permesso mensili non usufruite, potranno essere utilizzate durante il corso dell'anno. Detti permessi saranno computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti contrattuali.
Nelle aziende che occupano più di 15 viaggiatori o piazzisti la R.S.U. è integrata con un rappresentante di tale personale, che verrà designato con elezione diretta da parte degli appartenenti a tale categoria. Nel caso in cui i viaggiatori o piazzisti siano distribuiti in più unità produttive di una stessa azienda li loro rappresentante si integrerà nella R.S.U. della sede centrale. Al suddetti rappresentanti spettano, per il disimpegno delle loro funzioni, tre giorni di permesso ogni trimestre, cumulabili nell'anno. Tali permessi, data la specificità dell'attività del viaggiatori o piazzisti, non rientrano nella regolamentazione generale. Al rappresentanti che svolgano la loro attività di lavoro in una zona che disti oltre 250 Km dalla sede dell'azienda sarà riconosciuto, a loro richiesta, un ulteriore giorno di permesso al trimestre.
Al componenti la R.S.U. è estesa, per la durata del mandato, la tutela prevista dall’accordo interconfederale per le commissioni interne.
I suddetti componenti non possono essere trasferiti ad iniziativa dell'azienda da una unità produttiva all'altra senza nulla-osta delle Associazioni sindacali di appartenenza.
II lavoratore che intende esercitare il diritto al permessi di cui al presente paragrafo, ivi compresi quelli attribuiti alle Organizzazioni sindacali, dovrà darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima.
- Dichiarazione a verbale -
Si intendono salvaguardate, fino ad eventuale patto contrario, le condizioni di miglior favore, intervenute per accordo a livello territoriale o aziendale ed oggetto della ricognizione di cui al verbale del 16/5/1994 (Allegato C).
C) ELEZIONI
I componenti la R.S.U. saranno eletti con le modalità previste dall'Accordo interconfederale 20/12/1993 con votazioni a scrutinio segreto e con preferenza unica. Resta ferma la notifica di 1/3 del componenti di nomina delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.
Per le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto è ammessa la presentazione di liste distinte o di liste tra loro collegate.
In quest'ultimo caso il numero massimo dei candidati risulterà dalla somma di quelli ammessi per ciascuna lista, senza l'aumento di 1/3.
Nell'ipotesi in cui si debba scegliere tra due candidati che abbiano conseguito gli stessi voti si procederà al ballottaggio da svolgersi fuori dell'orario di lavoro o utilizzando le ore di assemblea.
D) ELETTORATO PASSIVO
Ferma restando l'eleggibilità di operai, impiegati e quadri non in prova in forza all'unità produttiva alla data delle elezioni, possono essere candidati anche i lavoratori con contratto non a tempo indeterminato, il cui contratto di assunzione consenta, alla data delle elezioni, una durata residua del rapporto di lavoro di almeno sei mesi.
Al termine del contratto non a tempo indeterminato ed in ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro il mandato conferito scade automaticamente.
I membri decaduti saranno sostituiti secondo le regole stabilite al punto 6 - parte prima, dell'Accordo interconfederale 20/12/1993.
E) COMPITI E FUNZIONI
La R.S.U. subentra alle R.S.A. di cui alla legge 20/5/1970, n. 300 ed al loro dirigenti nella titolarità del poteri e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto di disposizioni di legge.
La R.S.U. è riconosciuta quale soggetto negoziale a livello aziendale per le materie e con le modalità previste dal presente contratto.
F) MODALITÀ DELLE VOTAZIONI E DESIGNAZIONI
Secondo quanto stabilito al punto 12 - parte seconda dell'Accordo interconfederale 20/12/1993, il luogo ed il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale previo accordo con la direzione aziendale, in modo tale da assicurare un ordinato svolgimento delle elezioni e da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione.
I lavoratori potranno compiere le operazioni di voto al di fuori dell’orario di lavoro nonché durante l'orario di lavoro, utilizzando le ore di assemblea.
Per i viaggiatori e piazzisti è costituito un apposito collegio elettorale.
G) COMUNICAZIONE DELLA NOMINA
La nomina, a seguito di elezione o designazione, del componenti la R.S.U. sarà comunicata per iscritto alla direzione aziendale per il tramite della locale Organizzazione Imprenditoriale di appartenenza a cura delle rispettive Organizzazioni sindacali del componenti la R.S.U. in caso di lista collegata la comunicazione sarà effettuata congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali che hanno presentato la lista.
Analoga comunicazione sarà effettuata anche per le variazioni dei componenti la R.S.U.
H) DISPOSIZIONI VARIE
I membri della commissione elettorale, il presidente del seggio elettorale e gli scrutatori dovranno espletare il loro Incarico al di fuori dell’orario o durante l'orario di lavoro utilizzando eccezionalmente in via anticipata, previa richiesta, i permessi retribuiti di cui alla lettera B del presente articolo.
Gli Organismi territoriali Imprenditoriali e sindacali comunicheranno alle rispettive Organizzazioni nazionali i risultati elettorali.
Quanto riconosciuto in tema di Rappresentanza sindacale unitaria con la presente regolamentazione non è cumulabile con quanto potrà derivare da eventuali successive disposizioni di accordo interconfederale o di legge.
[18] Art. 14 Delegato di impresa
Per le imprese da 5 a 15 dipendenti sono confermate le norme previste dall'Accordo Interconfederale del 18/4/1966 sulle commissioni interne inerenti il delegato di impresa, i suoi compiti e la relativa tutela.
[19] Art. 15 Ambiente di lavoro - Rappresentanti per la sicurezza
1 - Rappresentanti per la sicurezza
In applicazione dell'art. 47 del D.Lgs. 9/4/2008, n. 81 e dell'Accordo Interconfederale 22/6/1995, i rappresentanti per la sicurezza sono eletti, di norma, con esclusivo riferimento alle singole unità produttive, in ragione di:
a) unità produttive che occupano sino a 15 dipendenti: 1 rappresentante per la sicurezza;
b) unità produttive che occupano da 16 a 120 dipendenti: 1 rappresentante per la sicurezza;
c) unità produttive che occupano da 121 a 200 dipendenti: 2 rappresentante per la sicurezza;
d) unità produttive che occupano da 201 a 1000 dipendenti: 3 rappresentante per la sicurezza;
e) unità produttive che occupano oltre 1000 dipendenti: 6 rappresentante per la sicurezza.
Nelle unità produttive dì cui alla lettera a), limitatamente a quelle che occupano da 5 a 15 dipendenti, i compiti e le attribuzioni di rappresentante per la sicurezza vengono assunti dal delegato di impresa, di cui all'art. 14 del presente contratto, ove tale carica sindacale risulti attivata.
Nelle unità produttive di cui alle lettere b), c), d) ed e) i rappresentanti per la sicurezza sono Individuati tra i soggetti eletti nella Rappresentanza sindacale unitaria.
2 - Procedure per l'elezione o designazione dei rappresentanti per la sicurezza
Nelle unità produttive di cui alla lettera a), fatta eccezione per il caso di assunzione della carica da parte del delegato di impresa, il rappresentante per la sicurezza viene eletto direttamente dai lavoratori al loro interno.
L'elezione avviene nel corso dell'assemblea prevista dall'art. 19 del vigente CCNL.
L'elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti. Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggiore numero di voti espressi.
Prima dell'elezione i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale dell'elezione. Il verbale è comunicato senza ritardo al datore di lavoro.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori iscritti sul libro unico del lavoro possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova con contratto a tempo Indeterminato che prestano la propria attività nell'unità produttiva. La durata dell'incarico è di tre anni.
Nelle unità produttive di cui alle lettere b), c), d) ed e), i rappresentanti per la sicurezza vengono eletti in occasione della elezione della Rappresentanza sindacale unitaria con le modalità previste dall'art. 13 del presente CCNL,
All'atto della costituzione della R.S.U., i candidati a rappresentanti per la sicurezza vengono Indicati specificatamente tra i candidati proposti per l'elezione della R.S.U.
Nel casi in cui si sia già costituita la R.S.U., per la designazione del rappresentanti per la sicurezza si applica la procedura che segue.
Entro novanta giorni dalla data in vigore del presente contratto i rappresentanti per la sicurezza sono designati dal componenti della R.S.U. al loro interno. Tale designazione verrà ratificata in occasione della prima assemblea del lavoratori.
Nel caso di dimissioni della R.S.U., il rappresentante per la sicurezza esercita le proprie funzioni fino a nuova elezione e comunque non oltre 60 giorni. in tale ipotesi allo stesso competono le sole ore di permesso previste per la sua funzione, ma in relazione al periodo di esercizio della funzione medesima.
In assenza di Rappresentanze sindacali in azienda, il rappresentante per la sicurezza è eletto dal lavoratori dell'azienda al loro interno secondo le procedure sopra richiamate per il caso delle aziende con numero di dipendenti Inferiori a 16, su iniziativa delle Organizzazioni sindacali.
Il verbale contenente i nominativi del rappresentanti per la sicurezza deve essere comunicato alla direzione aziendale che, a sua volta, ne dà comunicazione, per il tramite dell'Associazione territoriale di appartenenza, all'organismo paritetico provinciale che terrà il relativo elenco.
I rappresentanti per la sicurezza restano in carica per la durata prevista per i componenti della
R.S.U. dall'art. 13 del presente contratto,
3 - Permessi retribuiti per l'espletamento dell'attività' di rappresentante per la sicurezza
Nelle unità produttive di cui alla lettera a) al rappresentante per la sicurezza spettano, per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 50 del D.Lgs. 9/4/2008, n. 81, permessi retribuiti pari a 12 ore annue (per anno solare) limitatamente alle unità che occupano fino a 5 dipendenti, nonché pari a 30 ore annue nelle rimanenti.
Nelle unità produttive che occupano fino a 5 dipendenti, nel caso in cui, in relazione ad avvenute o progettate modificazioni tali da variare significativamente le condizioni del rischio, qualora l'entità del permessi risulti Insufficiente, potrà essere anticipato l'utilizzo di ore di competenza dell'anno solare seguente fatti salvi i successivi conguagli.
Nelle unità produttive di cui alla lettera c), per l'espletamento del compiti previsti dall'art. 50 del D.Lgs. 9/4/2008, n. 81, i rappresentanti per la sicurezza eletti al sensi della presente normativa, oltre i permessi già previsti per la R.S.U., utilizzano un monte ore specifico pari a 70 ore annue complessive.
Nelle unità produttive di cui alle lettere b), d) ed e), per l'espletamento del compiti previsti dall'art. 50 del D.Lgs. 9/4/2008, n. 81, i rappresentanti per la sicurezza eletti al sensi della presente normativa, oltre al permessi già previsti per la R.S.U., utilizzano permessi retribuiti pari a 40 ore annue per ogni rappresentante.
I permessi di cui al commi precedenti potranno essere assorbiti fino a concorrenza delle ore di permesso riconosciute al medesimo titolo.
In tutte le unità produttive di cui al paragrafo 1, per l'espletamento degli adempimenti previsti dal punti b), c), d), g), i) ed I) dell'art. 50 del D.Lgs. 9/4/2008, n. 81, non vengono utilizzate le ore sopra specificate.
Adeguamenti alla presente normativa potranno essere concordati a livello aziendale in considerazione delle tipologie produttive e delle valutazioni del rischio ambientale.
4 - Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza
Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante per la sicurezza, la cui disciplina legale è contenuta all’art. 50 del D.Lgs. n. 81/2008, le parti concordano sulle seguenti indicazioni:
A - Accesso ai luoghi di lavoro
Il diritto di accesso al luoghi di lavoro sarà esercitato nel rispetto delle esigenze produttive con le limitazioni previste dalla legge.
Il rappresentante per la sicurezza segnala preventivamente al datore di lavoro le visite che intende effettuare agli ambienti di lavoro.
Tali visite si possono anche svolgere congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione o ad un addetto da questi incaricato.
B - Modalità di consultazione
Laddove il D.Lgs. n. 81/2008 prevede a carico del datore di lavoro la consultazione del rappresentante per la sicurezza, questa si deve svolgere in modo da garantire la sua effettività e tempestività.
Il datore di lavoro, pertanto, consulta il rappresentante per la sicurezza su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso.
Il rappresentante, in occasione della consultazione, avendone il tempo necessario, ha facoltà di formulare proprie proposte e opinioni, sulle tematiche oggetto di consultazione secondo le previsioni di legge. il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal rappresentante per la sicurezza.
Il rappresentante per la sicurezza conferma l'avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sul verbale della stessa.
C - Informazioni e documentazione aziendale
li rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione aziendale di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'art. 50 del citato X.Xxx. 81/2008.
Lo stesso rappresentante ha diritto di consultare il rapporto di valutazione del rischi di cui all’art. 4 comma 2 custodito presso l'azienda o lo stabilimento al sensi dell'art. 4 comma 3 della medesima disposizione d) legge.
Il datore di lavoro fornisce, anche su istanza del rappresentante, le informazioni e la documentazione richiesta, secondo quanto previsto dalla legge.
Per informazioni inerenti l'organizzazione e gli ambienti di lavoro si intendono quelle riguardanti l'unità produttiva per gli aspetti relativi all'Igiene e sicurezza del lavoro.
Il rappresentante, ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione nel rispetto del segreto industriale.
In caso di divergenza con il responsabile della sicurezza in merito alle misure di prevenzione e protezione del rischi, i rappresentanti per la sicurezza segnaleranno le proprie osservazioni di norma in forma scritta al datore di lavoro ed in caso di ulteriore divergenza comunicheranno tali osservazioni e deduzioni all'organismo paritetico territoriale competente ex art. 51, comma 1° del D.Lgs. 9/4/2008, n. 81.
5 - Formazione dei rappresentanti per la sicurezza
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista all’art. 50, comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 81/2008.
La formazione del rappresentanti per la sicurezza, i cui oneri sono a carico del datore di lavoro, si svolgerà mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la loro attività.
Tale formazione deve comunque prevedere un programma base di 32 ore che, nelle aziende con un numero di dipendenti inferiore a 160 si svolgerà in due moduli; tale programma deve comprendere:
- conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
- conoscenze generali sui rischi dell'attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione;
- metodologie sulla valutazione del rischio;
- metodologie minime di comunicazione,
L'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 prevede inoltre l'obbligo di effettuare un aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dal 15 al 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.
Nell'ambito del lavori dell'Organismo Bilaterale Nazionale Tessile Abbigliamento Moda le parti si impegnano a produrre congiuntamente contenuti specifici per la formazione del rappresentanti per la sicurezza del settore, articolandoli in considerazione delle specificità del diversi comparti. Tali contenuti saranno congiuntamente proposti all'O.P.N. e, attraverso quest'ultimo, agli O.P.R. ed
O.P.T. di cui all'Accordo interconfederale 22/6/1995.
Il datore di lavoro, ogniqualvolta vengano introdotte innovazioni che abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza del lavoratori, prevede un'Integrazione della formazione. in ogni caso, laddove le parti concordassero sulla necessità di un più elevato ricorso alla formazione rispetto ai programmi base di 32 ore, potranno essere definiti progetti privilegiando l'utilizzo del monte ore di cui all'art. 64 del presente CCNL.
Al sensi dell’art. 37, comma 14, del D.Lgs. 9/4/2008, n. 81, le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione del rappresentante del lavoratori per la sicurezza sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'art. 2, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 10/9/2003,
n. 276 e successive modificazioni, se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni.
6 - Riunioni periodiche
In applicazione dell'art. 35 del D.Lgs. 81/2008 le riunioni periodiche previste dal comma 1, sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e su un ordine del giorno scritto.
Il rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione della riunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda.
Della riunione viene redatto verbale.
7 - Clausola di rinvio
Per quanto non espressamente regolamentato dal presente articolo, si fa riferimento al D.Lgs. 9/4/2008, n. 81 ed all'Accordo interconfederale 22/6/1995.
[20] Art. 16 Permessi per cariche sindacali
Al lavoratori che siano membri del comitati direttivi delle Confederazioni sindacali, del comitati direttivi delle Federazioni nazionali di categoria e del Sindacati provinciali tessili, saranno concessi permessi retribuiti, fino ad una giornata lavorativa al mese, per il disimpegno delle loro funzioni, quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette e non ostino gravi impedimenti alla normale attività di altri lavoratori. Per la determinazione della retribuzione si fa riferimento a quanto disposto dall'art. 44.
Le ore di permesso sono cumulabili quadrimestralmente.
Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate, contestualmente alla deliberazione congressuale, entro il termine di 2 settimane dall'avvenuta elezione; ulteriori comunicazioni riguarderanno esclusivamente casi di sostituzione di componenti degli organismi predetti. Le comunicazioni saranno effettuate per iscritto dalle Organizzazioni competenti alle Associazioni territoriali degli industriali che provvederanno a comunicarle all'azienda cui il lavoratore appartiene.
In relazione a quanto previsto dal presente articolo, le organizzazioni sindacali stipulanti si impegnano affinché le nomine dei componenti degli organismi direttivi territoriali vengano esercitate nei singoli territori in coerenza con la presente norma contrattuale. Qualora vengano riscontrati comportamenti difformi rispetto a tale impegno, sarà svolto un incontro con le Organizzazioni sindacali territoriali presso l'Associazione territoriale di competenza, al fine di ricondurre a normalità la situazione. In caso di mancato risoluzione della vertenza, la stessa sarà esaminata dalle parti stipulanti a livello nazionale.
- Chiarimento a verbale -
Le situazioni aziendali in atto migliorative della presente normativa vengono assorbite fino a concorrenza.
[21] Art. 17 Immunità sindacale
Al lavoratore che ricopra cariche sindacali o sia Investito di incarichi sindacali riconosciuti e regolarmente notificati alla direzione aziendale, il datore di lavoro deve assicurare e garantire la libertà di esplicazione della conseguente attività, che dovrà essere svolta senza recare pregiudizio all'andamento del lavoro nell'azienda.
Qualora il predetto lavoratore incorra in una delle mancanze di cui al presente contratto, le sanzioni relative - previste dall'art. 72 - operano pienamente anche nel suoi confronti, salvo che la sanzione non s]a connessa all'attività sindacale dell'Interessato, nel qual caso la sanzione stessa dovrà essere preventivamente autorizzata dalle rispettive Organizzazioni territoriali competenti.
[22] Art. 18 Cariche pubbliche e sindacali
Si richiama in materia quanto disposto dalla legge 20/5/1970, n. 300 all'art. 31, dalla legge 27/12/1985, n. 816 all'art. 4 e dalla legge 3/8/1999, n. 265 all'art. 22.
[23] Art. 19 Assemblee
I lavoratori hanno diritto di riunirsi in ogni unità produttiva, indipendentemente dal numero del dipendenti della stessa, per la trattazione di materie di Interesse sindacale e del lavoro.
Dette riunioni avranno luogo su convocazioni unitarie o singole delle Organizzazioni sindacali congiuntamente stipulanti II presente contratto, oppure su convocazione della Rappresentanza sindacale unitaria, costituita nell'unità produttiva.
Potranno aver luogo riunioni congiunte di lavoratori appartenenti a più aziende del settore, che non occupino ciascuna più di 50 dipendenti, per la trattazione delle materie di cui al 1° comma, su convocazione delle Organizzazioni sindacali congiuntamente stipulanti.
La convocazione sarà comunicata alla direzione con preavviso di 2 giorni, riducibili ad 1 giorno In caso di urgenza, con l'Indicazione specifica dell'ordine del giorno e dell'ora di svolgimento della riunione.
Le riunioni di cui sopra saranno tenute fuori dall'orario di lavoro.
Qualora la convocazione dell’assemblea avvenga unitariamente ad opera delle Organizzazioni sindacali congiuntamente stipulanti II presente contratto, come pure qualora avvenga ad opera della RSU costituita nell'unità produttiva, è ammesso lo svolgimento della stessa anche durante l'orarlo di lavoro entro II limite massimo di 10 ore nell'anno, per le quali verrà corrisposta la retribuzione; per la determinazione della stessa si fa riferimento a quanto disposto dall'art. 45. Tali riunioni dovranno normalmente aver luogo verso la fine o all'Inizio del periodi di lavoro. Le ore non effettuate nell'anno (da gennaio a dicembre) potranno essere utilizzate, nel limite di due ore, nell'anno successivo.
Qualora nell'anno siano state esaurite le ore disponibili, potranno inoltre essere anticipate ore di pertinenza dell'anno successivo sempre nel limite di due.
Le riunioni potranno riguardare la generalità del lavoratori o gruppi di essi. In quest'ultimo caso le riunioni potranno avere luogo durante l'orarlo di lavoro, quando non impediscano o riducano la normale attività del lavoratori ad esse non interessati.
Qualora nell’unità produttiva il lavoro si svolga a turni, l'assemblea potrà essere articolata in due riunioni nella medesima giornata.
Lo svolgimento delle riunioni durante l'orarlo di lavoro dovrà aver luogo con modalità che tengano conto delle esigenze di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti e della produzione nel cicli continui.
Le modalità di cui al tre precedenti commi saranno definite a livello aziendale.
Le riunioni si terranno in luoghi idonei o locali messi a disposizione dall'azienda nell’unità produttiva. in caso di comprovata impossibilità, il datore di lavoro è tenuto a mettere a disposizione un idoneo locale nelle immediate vicinanze dell'unità produttiva stessa.
Per le riunioni interaziendali il locale idoneo sarà invece reperito a cura delle parti convocanti,
Alle riunioni hanno facoltà di partecipare i segretari nazionali e provinciali delle Organizzazioni di categoria o dirigenti sindacali, i nominativi dei quali ultimi saranno preventivamente comunicati all'azienda.
La presente regolamentazione attua quanto previsto dall’art. 20 della legge 20/5/1970, n. 300.
- Chiarimento a verbale -
Le situazioni aziendali in atto migliorative della presente normativa vengono assorbite fino a concorrenza.
[24] Art. 20 Affissioni
I Sindacati provinciali di categoria aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente contratto potranno far affiggere, in apposito albo, comunicazioni a firma del segretari responsabili dei sindacati medesimi.
Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare materie di interesse sindacale e del lavoro.
Le copie della comunicazione di cui sopra dovranno essere tempestivamente inoltrate alla direzione aziendale per conoscenza.
La Rappresentanza sindacale unitaria ha il diritto di affiggere, su appositi spazi che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'Interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
[25] Art. 21 Versamenti dei contributi sindacali
L'azienda provvederà alla trattenuta delle quote sindacali nel confronti dei dipendenti che ne effettueranno richiesta scritta. Tale richiesta avrà validità fino ad eventuale revoca che può intervenire in qualsiasi momento e che decorrerà dal mese successivo a quello in cui essa è stata rimessa alla direzione aziendale mediante lettera regolarmente sottoscritta dal lavoratore.
La richiesta scritta dovrà contenere le seguenti indicazioni:
- la data;
- le generalità del lavoratore;
- l'ammontare del contributo sindacale espresso in percentuale, che gradualmente raggiungerà la misura dell'1%, calcolato sull'elemento retributivo nazionale in vigore alle singole scadenze mensili;
- l'Organizzazione sindacale a favore della quale la quota dovrà essere versata mensilmente ed il numero del conto corrente bancario ad essa intestato.
La richiesta dovrà essere conforme al modulo riportato di seguito e le trattenute verranno effettuate sulle competenze nette del lavoratore.
Eventuali diversi sistemi di riscossione delle quote sindacali, già concordate o in atto in sede aziendale, qualora ritenute più favorevoli, restano invariate.
Nome
Cognome
Reparto
Abitante a
Via x.
Xxxxx.le
Direzione della ditta
Il sottoscritto
operaio-cartellino n.
intermedio matricola n. _
impiegato matricola n. _
Con la presente autorizza codesta direzione ad effettuare sull'ammontare netto delle competenze, la trattenuta relativa al suo prescelto contributo associativo sindacale in ragione del % da calcolarsi sull'elemento retributivo nazionale per 13 mensilità, a favore del Sindacato
.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, la trattenuta delle quote mensili residue ivi compresa quella della 13.a mensilità fino al termine dell'anno saranno operate sulle spettanze complessive di fine rapporto. Tale autorizzazione avrà validità fino ad eventuale revoca. L'importo di tale trattenuta dovrà essere versato mensilmente dall'azienda sul c/c bancario n. presso la Banca intestato al sindacato provinciale.
Distinti saluti
Data Firma
Consento al trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196, per le finalità sopra riportate e nella misura necessaria per l'effettuazione della trattenuta.
N.B. Da inviare al Sindacato provinciale.
- Chiarimento a verbale -
Le parti chiariscono che la trattenuta ed il versamento delle quote sindacali non determinano una cessione di credito, poiché si tratta di un mero servizio che l'azienda effettua su richiesta del lavoratore, fermo restando il rapporto tra quest'ultimo e la propria organizzazione sindacale, destinataria delle quote trattenute a titolo di contributo associativo.
[26] CAPITOLO III - Sistema informativo
[27] Art. 22 Sistema informativo - Osservatorio Nazionale Tessile Abbigliamento Moda
LIVELLO NAZIONALE
Le parti ritengono che l'approfondita conoscenza del settore e li confronto delle rispettive valutazioni costituiscono un utile presupposto per favorire il dialogo sociale settoriale e rafforzare le relazioni industriali partecipate nel sistema Tessile Abbigliamento Moda.
La pratica della comunicazione e condivisane delle informazioni ha lo scopo ~ attraverso la ricerca di convergenze nell'analisi del problemi e l'Individuazione delle possibili soluzioni - di valorizzare la filiera produttiva Tessile Abbigliamento Moda migliorando la competitività delle aziende, difendendo l'occupazione e valorizzando le risorse umane quale fattore strategico di sviluppo.
Per perseguire queste finalità le parti, ferme restando la rispettiva autonomia di iniziativa e le distinte responsabilità, concordano di aggiornare il sistema informativo contrattuale attribuendo un ruolo centrale all'Osservatorio Nazionale Tessile Abbigliamento Moda.
L'Osservatorio è costituito da sei rappresentanti designati da Femca-Cisl, Fllctem-Cgll e Uiltec-Uil e da altrettanti delle Associazioni imprenditoriali, che costituiscono li Comitato di indirizzo Strategico.
Il Comitato si riunirà di norma due volte all'anno.
Il Comitato ha li compito di orientare l'attività dell'Osservatorio definendo le priorità di azione, indicando i temi delle ricerche, approvando i programmi di lavoro e adottando le elaborazioni prodotte.
COMPITI DELL'OSSERVATORIO
1. Analisi e conoscenza del settore Tessile Abbigliamento Moda
L'Osservatorio:
- acquisisce in via diretta i dati, le informazioni e ogni altro elemento conoscitivo riguardanti il settore Tessile Abbigliamento Moda nel suo complesso e i suoi comparti;
- analizza le informazioni;
- produce rapporti periodici o singole analisi su particolari argomenti individuati dalle parti;
- propone alle parti l'adozione congiunta di orientamenti su tematiche di rilevanza strategica da sottoporre ai competenti organi istituzionali.
2. Concertazione di iniziative a favore della difesa e sviluppo del settore Tessile Abbigliamento Moda
L'Osservatorio, sulla base delle conoscenze comuni acquisite, analizza, valuta e fa sintesi delle proposte che le Organizzazioni sindacali di settore e le Associazioni nazionali di categoria possono congiuntamente avanzare in ambito di Dialogo Sociale nelle sedi istituzionali nazionali, comunitarie e internazionali in materia di politica industriale settoriale, politica del lavoro, politica commerciale, rispetto dei diritti umani fondamentali, impegno contro contraffazione, frodi commerciali, evasioni, elusioni e lavoro irregolare. La ricerca di convergenze e l'Individuazione delle possibili soluzioni a cura dell'Osservatorio sono volte alla valorizzazione del sistema produttivo Tessile Abbigliamento Moda e delle risorse umane che operano al suo interno, e saranno utilizzate per orientare allo sviluppo sostenibile i processi di riposizionamento competitivo delle imprese della filiera.
Le materie oggetto di analisi da parte dell'Osservatorio sono le seguenti:
a) l'attività produttiva, l'andamento congiunturale e quello dei consumi;
b) la competitività del settore e dei comparti, anche con riferimento al quadro economico internazionale;
c) le politiche e le modalità di internazionalizzazione e di decentramento produttivo all'estero, con particolare riferimento all'analisi del paesi destinatari, alle tipologie produttive delocalizzate, alle stime del volumi complessivi di produzione, alle ricadute occupazionali in Italia;
d) le politiche di investimento produttivo nel Mezzogiorno, con particolare riferimento ad accordi territoriali o di area che coinvolgano una pluralità di aziende;
e) la struttura dell'occupazione e la sua dinamica, anche con riferimento alle varie tipologie di contratto di lavoro;
f) la dinamica delle retribuzioni e del costo del lavoro;
g) le politiche di commercializzazione in Italia e all'estero, con particolare riferimento alle tipologie e all'organizzazione delle reti di vendita, alle caratteristiche dei contratti di lavoro adottati e alle ricadute occupazionali;
h) i costi dell'energia e delle materie prime;
I) l'andamento della contrattazione di secondo livello, con particolare riferimento alle tipologie e caratteristiche dei premi di risultato; j) l'andamento delle importazioni e delle esportazioni;
k) il commercio internazionale;
I) gli investimenti, con particolare riguardo a quelli per ricerca e formazione;
m) l'evoluzione della tecnologia e dell'organizzazione aziendale, con particolare riferimento alle conseguenze sull'occupazione;
n) i temi legati al rapporto tra industria e ambiente (con particolare riferimento al problemi derivanti dall'applicazione di leggi nazionali e di provvedimenti comunitari), all'igiene e sicurezza del lavoro e alla sicurezza dei prodotti (anche in relazione alla normativa europea sul REACH);
o) le iniziative più rilevanti in materia di azioni positive, anche al fine di diffondere le migliori pratiche;
p) l'analisi comparativa (benchmarking) delle migliori pratiche in materia di responsabilità sociale;
q) i supporti organizzativi e di servizio a disposizione delle piccole e medie aziende nei distretti industriali;
r) le iniziative per lo sviluppo delle reti di impresa;
s) monitoraggio e aggiornamento dei codici di condotta di cui al Protocollo n. 1.
L'Osservatorio produce un rapporto annuale sullo stato e sulla struttura del settore, con riferimento ai fattori più significativi per delineare l'andamento del settore e le sue tendenze evolutive.
Ciascuna delle parli firmatarie del presente contratto è impegnata a mettere a disposizione dell'Osservatorio i dati statistici e le informazioni di cui dispone, attinenti alle materie sopra elencate.
Il Comitato di Indirizzo può individuare esperti provenienti dalle rispettive organizzazioni datoriali e sindacali, ai quali affidare lo svolgimento degli studi, delle ricerche e delle analisi.
Ciascuna delle parti assume a proprio carico le eventuali spese di utilizzo di tale personale.
Gli studi e le analisi condotte all'interno dell'Osservatorio potranno essere preparatori anche all'attività negoziale delle parti.
Il Comitato di Xxxxxxxxx può decidere di approfondire analisi relative a singole realtà di comparto o territoriali.
Il Comitato di Indirizzo si riunisce ordinariamente con cadenza trimestrale e straordinariamente ogni volta che le Organizzazioni sindacali o le Associazioni imprenditoriali ne facciano motivata richiesta.
I documenti e le analisi dell'Osservatorio, nonché ogni decisione del Comitato di Xxxxxxxxx, vengono approvati all'unanimità.
L'attività di segreteria operativa dell'Osservatorio è presso l'Associazione degli imprenditori.
- Nota a verbale -
Una riunione annuale sarà comunque dedicata - su richiesta delle organizzazioni sindacali - alle informazioni di cui all'art. 22, punto 1.
SESSIONE ANNUALE SULLA POLITICA INDUSTRIALE
Le parti stipulanti il presente contratto, anche valendosi delle analisi e delle attività di concertazione dell'Osservatorio Nazionale, si impegnano a svolgere una sessione annuale di confronto sui temi della politica industriale al fine di:
- condividere le linee strategiche di evoluzione del settore;
- analizzare congiuntamente, in coerenza con tali linee, le proposte di politica industriale utili e prioritarie per il consolidamento e lo sviluppo del sistema delle imprese del settore Tessile - Moda italiano;
- definire le proposte comuni e le iniziative congiunte nei confronti del Governo e delle altre istituzioni ai vari livelli competenti in materia di politica industriale.
In tali occasioni sarà valutata l'opportunità di aggiornamento e/o integrazione del Documento di Politica Industriale del 15/12/2008.
La sessione di confronto di cui sopra si svolgerà di norma nel mese di maggio, comunque preventivamente alla presentazione da parte del Governo dei documenti di programmazione economica e finanziaria e del disegno di legge finanziaria.
Le parti potranno definire modalità di verifica congiunta degli esiti delle eventuali iniziative comuni intraprese.
La sessione annuale di confronto sulla politica industriale a livello nazionale potrà essere preceduta da analoghe sessioni di confronto a livello territoriale e/o di distretto industriale secondo quanto previsto dai paragrafi che seguono. A tal fine, le parti definiranno di comune accordo i territori da coinvolgere ogni anno, di concerto con le rispettive organizzazioni territoriali.
LIVELLO REGIONALE
A livello regionale potranno essere effettuali incontri tra le strutture, rispettivamente individuale, al fine di prendere in esame le valutazioni effettuate e le comuni conclusioni raggiunte sia in sede di Osservatorio Nazionale che in sede territoriale e di distretto industriale, per fornire all'Ente Regione le indicazioni necessarie per le sue attività istituzionali a sostegno del settore e per la regolamentazione dei profili formativi.
Le conclusioni cui le parti saranno pervenute in tale sede saranno ricondotte, per competenza, agli organismi bilaterali regionali previsti dagli accordi interconfederali vigenti.
LIVELLO TERRITORIALE E/O DI DISTRETTO INDUSTRIALE
A livello territoriale (normalmente coincidente con quello delle strutture organizzative imprenditoriali) e nelle aree caratterizzate da un elevato grado di omogeneità e da una significativa concentrazione di aziende del settore, da identificare in incontri nazionali tra le parti e previa verifica operativa con le competenti associazioni territoriali, verranno attivati annualmente - su richiesta delle organizzazioni sindacali territorialmente competenti - momenti di analisi e confronto congiunto sull'andamento produttivo e occupazionale delle imprese del settore Tessile Abbigliamento Moda del territorio.
A questo fine si utilizzeranno sia le conoscenze acquisite tramite l'Osservatorio Nazionale, che le informazioni messe a disposizione da parte delle associazioni datoriali territoriali.
Le materie di analisi e confronto sono le seguenti:
a) l'andamento dell'attività produttiva e la competitività settoriale;
b) la struttura ed evoluzione dell'occupazione;
c) le tendenze del mercato del lavoro e dei fabbisogni professionali;
d) le necessità formative;
e) l’utilizzo dei fondi interprofessionali;
f) le innovazioni di processo e le reti di impresa;
g) l’andamento della produttività;
h) i riflessi sulle infrastrutture e sui servizi sociali dell'organizzazione dei tempi di lavoro;
i) i programmi di investimento e di diversificazione produttiva;
j) le tendenze del decentramento produttivo sia in Italia che all'estero;
k) le iniziative di investimento produttivo nel Mezzogiorno, con particolare riferimento ad accordi territoriali o di area che coinvolgano una pluralità di aziende;
l) le condizioni e i problemi legati al rispetto dell'ambiente;
m) il costo dell'energia e le iniziative finalizzate al risparmio energetico;
n) la valorizzazione del lavoro femminile e le iniziative di pari opportunità locali;
o) le problematiche della formazione professionale, per favorire la formazione continua.
Le analisi e gli approfondimenti su tali materie, in quanto si concretizzino in proposte comuni delle parti, saranno sottoposti agli enti pubblici territoriali competenti, nonché agli organismi paritetici territoriali intercategoriali affinché nella programmazione dei rispettivi interventi tengano conto delle esigenze del settore Tessile Abbigliamento Moda.
Le parti potranno promuovere, presso le organizzazioni territoriali, la costituzione di specifici Osservatori territoriali per l'analisi delle tematiche di comparto e l'individuazione delle iniziative di sostegno.
LIVELLO AZIENDALE
Premessa
Il livello aziendale di informazione individua tre tipicità:
a) conoscenza e valutazione dei maggiori indicatori economico-sociali dell'azienda (come specificato nel presente paragrafo);
b) informazioni correlate alla contrattazione aziendale per obiettivi (si veda la lettera D dell'art. 12 del presente contratto);
c) informazioni delle imprese a livello europeo (si veda il relativo paragrafo nel presente articolo).
Il sistema informativo aziendale, pur nella distinzione delle tre diverse finalità, tende a sviluppare un migliore livello di comprensione della realtà dell'impresa con il coinvolgimento partecipativo dei lavoratori e della loro rappresentanza, come risorsa per le singole aziende.
Pur con le finalità proprie di ciascuna regolamentazione, i tre diversi momenti informativi possono coincidere.
Informazione e consultazione
A livello aziendale - di norma annualmente - le aziende con più stabilimenti e le unità produttive con più di cinquanta dipendenti, tramite le associazioni territoriali degli imprenditori, porteranno a preventiva conoscenza delle strutture sindacali aziendali e delle organizzazioni sindacali di categoria competenti per territorio, elementi conoscitivi riguardanti:
a) le prospettive produttive con particolare riferimento alla situazione ed alla struttura occupazionale (sesso, qualifica professionale);
b) i programmi di investimento e di diversificazione produttiva, indicando l'eventuale ricorso ai finanziamenti agevolali pubblici regionali, nazionali, comunitari, di rilevante interesse per le condizioni di lavoro;
c) le modifiche all'organizzazione del lavoro e tecnologiche e le conseguenti iniziative formative e di riqualificazione professionale;
d) le strategie di scorporo, concentrazione, internazionalizzazione e di nuovi insediamenti industriali specie nel Mezzogiorno;
e) le iniziative finalizzate al risparmio energetico e le condizioni ecologiche derivanti da attività industriali;
f) il superamento delle barriere architettoniche.
Su tali problemi, a richiesta di una delle parti, seguirà un incontro allo scopo di effettuare un esame congiunto, secondo modalità di tempo e contenuto appropriato allo scopo, anche in ordine:
- all'occupazione (azienda, stabilimento, reparto);
- alle condizioni di lavoro ambientali ed ecologiche;
- alle esigenze di formazione e riqualificazione professionale nonché alle iniziative formative definite ai sensi dell’art. 64 e da realizzare anche con il concorso di fondi pubblici e dei fondi interprofessionali;
- alle eventuali politiche di commercializzazione diretta in Italia e all'estero;
- allo stato di applicazione della legislazione di parità con le relative azioni positive in linea con la Raccomandazione CEE 1984 ed in correlazione con le iniziative assunte a livello nazionale e territoriale, per valorizzare l'impiego del lavoro femminile;
- allo stato di applicazione delle leggi sull'occupazione e sull'inserimento e reinserimento dei lavoratori svantaggiati;
- all'andamento dell'attività formativa relativa ai contratti di lavoro a contenuto anche formativo.
Anche in relazione a quanto previsto dal X.Xxx. 6/2/2007, n. 25, nell'ambito dell'esame congiunto di cui sopra, si aprirà un confronto tra le parti per individuare le iniziative più adeguate per lo sviluppo delle imprese e la tutela dell’occupazione.
L'intera procedura di consultazione dovrà esaurirsi entro un termine di 15 giorni dalla prima comunicazione aziendale.
Ulteriori verifiche potranno essere effettuate a richiesta di una delle parti, quando si determinino condizioni tali che le rendano necessarie.
Le aziende di cui al primo comma del presente paragrafo daranno inoltre - a richiesta della RSU - informazioni con cadenza annuale in merito alle iniziative realizzate di decentramento produttivo, con particolare riferimento alla delocalizzazione all'estero, qualora le stesse comportino ricadute occupazionali.
L'informazione riguarderà il paese di destinazione e la tipologia di produzione nonché altre eventuali informazioni che l'azienda ritenga di poter fornire nel rispetto dei principi di riservatezza industriale e commerciale.
Durante il corso dell'informativa annuale le società di capitale con obbligo di legge di deposito del bilancio consegneranno, a richiesta, copia dello stesso e della relazione di accompagnamento, già approvate dall'assemblea dei soci.
Per le aziende che hanno più stabilimenti, anche in zone territoriali diverse, o per i complessi industriali del settore aventi un'unica gestione, pur riunendo aziende con ragioni sociali diverse, si provveder a concentrare l'informazione presso l'associazione imprenditoriale con riferimento all'ubicazione della sede centrale o dell'unità avente il maggior numero di addetti. Le informazioni di cui al primo comma saranno estese ad eventuali piani pluriennali.
Le aziende che, all'interno del propri siti produttivi, si avvalgono, per sviluppare e completare il proprio ciclo produttivo, di altre imprese anche applicanti contratti nazionali diversi da quelli del tessile, forniranno informazioni su tali aziende, la loro dimensione e occupazione, le funzioni svolte.
Imprese a dimensione europea
In relazione alla direttiva U.E. 94/45 le parti concordano di darne attuazione tenendo conto del sistema di relazioni industriali presente nel nostro paese.
A tale fine riconoscono che la sua attuazione possa avvenire nelle aziende a dimensione europea in coerenza con le disposizioni della direttiva stessa e dell'Accordo interconfederale 27/11/1996, demandando a livello aziendale il compito di individuare le modalità idonee.
In relazione a quanto sopra e nell'ambito di un armonico sviluppo del sistema informativo contrattuale adottato per il settore Tessile Abbigliamento Moda nel suo complesso, anche alle Organizzazioni sindacali nazionali viene riconosciuto il ruolo di soggetti attivi destinatari delle informazioni di cui alla direttiva 94/45 da parte delle imprese a livello europeo, che abbiano in Italia la sede della società capogruppo secondo le procedure che saranno fissate nei relativi accordi aziendali.
Imprese a dimensione internazionale
Le aziende che hanno una dimensione internazionale e si avvalgono di siti produttivi in Paesi esterni all'Unione europea forniranno adeguate informazioni su tali realtà, sulla loro dimensione e i compiti svolti all'Interno del Gruppo.
Informazioni riservate
I rappresentanti dei lavoratori e tutti coloro che partecipano alle procedure di informazione e consultazione di cui sopra non sono autorizzati a rivelare né al lavoratori né a terzi le informazioni che siano state loro espressamente fornite in via riservata e qualificate come tali dal datore di lavoro, nel legittimo interesse dell’impresa. Tale divieto permane per un periodo di tre anni successivo alla scadenza del termine previsto dal mandato. in caso di violazione del divieto, fatta salva la responsabilità civile, si applicano i provvedimenti disciplinari di cui agli artt. 72 e seguenti.
II datore di lavoro non è obbligato a procedere a consultazioni o a comunicare informazioni che, per comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive siano di natura tale da creare notevoli difficoltà al funzionamento dell'Impresa o da arrecarle danno.
Eventuali contestazioni relative alla natura riservata delle suddette informazioni sono demandate ad una Commissione di conciliazione composta da 7 membri (3 designati da SMI e 3 dalle organizzazioni sindacali ed 1 di comune accordo), che si riunirà ed esprimerà il proprio parere entro 20 giorni dalla data del ricorso.
La suddetta Commissione determinerà i criteri per definire la natura riservata delle informazioni.
La presente disciplina delle informazioni e della consultazione a livello aziendale costituisce attuazione del D.Lgs. 6/2/2007, n. 25.
Le parti si danno atto che le procedure di informazione e consultazione previste dalla legge n. 223/1991, dalla legge n. 428/1990 e dal D.P.R. n. 218/2000 assorbono e sostituiscono la procedura disciplinata dal presente contratto.
[28] Art. 23 Lavoro esterno
Le parti, nel prendere atto del ricorso strutturale nell'ambito del settore Tessile Abbigliamento Moda a lavorazioni presso terzi per l'effettuazione di produzioni presenti o meno nel ciclo di lavoro delle aziende committenti, affermano che il lavoro presso terzi debba avvenire nel rispetto delle leggi e del contratti. In presenza di eventuali situazioni di aziende che non diano corso all'applicazione del contratto collettivo di lavoro di pertinenza e delle leggi sul lavoro, le parti esprimono il loro rifiuto di tali forme e si impegnano ad adoperarsi, nell'ambito delle proprie competenze, per il superamento di dette situazioni.
Per esprimere questa volontà e per consentire di conseguenza una più efficace tutela del lavoratori occupati in imprese Tessili Abbigliamento Moda svolgenti lavorazioni per conto terzi presenti nel ciclo produttivo dell'azienda committente, fermo restando che l’applicazione degli impegni sotto riportati non può avere incidenza sul rapporti commerciali delle imprese committenti né implica responsabilità alcuna da parte delle medesime per comportamenti di terzi:
1) le aziende committenti lavorazioni a terzi, inseriranno nel contratto di commessa apposita clausola richiedente alle imprese esecutrici, operanti nel territorio nazionale, l'impegno all'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di loro pertinenza e delle leggi sul lavoro. Le aziende committenti agevoleranno altresì l'applicazione del CCNL di pertinenza delle aziende terziste. Le aziende terzlste comunicheranno alle aziende committenti il contratto collettivo di lavoro da loro applicato.
2) Le aziende committenti lavoro a terzi aventi oltre 50 dipendenti e le aziende terziste che danno lavoro all'esterno, informeranno, a richiesta, di norma annualmente, le rappresentanze sindacali unitarie sulle previsioni di ricorso al lavoro esterno per lavorazioni presenti nel ciclo aziendale con riferimento alla quantità e al tipo di lavorazione, nonché sul nominativi delle imprese terziste alle quali sia stato commesso lavoro nell'anno precedente in modo sistematico, e sui contratti di lavoro da queste applicati.
3) Le Associazioni industriali e le Organizzazioni sindacali territorialmente competenti, costituiranno entro 3 mesi dalla richiesta di queste ultime, una commissione formata da 3 membri per ciascuna delle due parti con i seguenti compiti:
- acquisire da parte delle aziende gli elementi conoscitivi necessari alla valutazione del fenomeno. A tale scopo l'associazione industriale territoriale metterà a disposizione della commissione l'elenco delle aziende che commettono lavoro a terzi e l'elenco delle aziende che lavorano per conto terzi.
Per ogni singola azienda committente l'Associazione territoriale fornirà alla commissione anche i nominativi delle aziende cui il lavoro è stato commesso nel 12 mesi precedenti. Saranno inoltre fornite indicazioni relative alla localizzazione delle aziende terziste (anche fuori del territorio di competenza), il comparto in cui operano e il tipo di lavorazione effettuato, la loro natura industriale o artigianale;
- utilizzare tali dati, insieme ad ogni altro diversamente raccolto, per individuare eventuali situazioni di aziende che non diano corso all'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di loro pertinenza e delle leggi sul lavoro;
- promuovere nel confronti del casi di cui al punto precedente le iniziative più opportune al fine di pervenire alla loro regolarizzazione;
- comprovato il permanere della disapplicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di pertinenza, la commissione inviterà, per un esame della situazione, le ditte interessate alla committenza;
- ove non sia diversamente possibile raggiungere l'obiettivo di far regolarizzare l'eventuale accertata esistenza di lavoro irregolare, la Commissione prenderà in esame la connessione tra le aziende per cui tale problema sussiste.
4) Anche in riferimento ai problemi occupazionali, nel casi in cui le aziende committenti, a causa di situazioni temporanee di mercato o di crisi economiche settoriali o locali o per ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni aziendali, facciano ricorso a riduzioni o sospensioni di orario di lavoro o riduzioni di personale durante gli incontri previsti, nel corso delle procedure di cui all'art. 5 della legge 20/5/1975, n. 164 e agli artt. 4 e 24 della legge 23/7/1991, n. 223, daranno anche comunicazione, per un esame in materia, dell'eventuale ricorso a lavoro presso terzi presente nel ciclo produttivo delle stesse aziende committenti.
5) A livello nazionale le parti effettueranno periodiche valutazioni del fenomeno e del risultati raggiunti studiando gli strumenti più opportuni per il contenimento e il superamento delle situazioni irregolari coordinando altresì, quando necessario, i lavori delle commissioni territoriali.
A tal fine concordano di prevedere, nell'ambito dell’Osservatorio Nazionale Tessile Abbigliamento Moda, funzioni di monitoraggio del fenomeno, anche attraverso l'Invio degli elenchi di cui al punto
3 del presente articolo, nella salvaguardia delle norme sulla riservatezza del dati (D.Lgs. 30/6/2003, n. 196).
6) La Commissione è vincolata al segreto d'ufficio sul nominativi forniti. in caso di violazione cesseranno per l'Associazione territoriale e le aziende gli obblighi derivanti dall'applicazione del presente articolo.
7) Le aziende committenti comunicheranno, tramite la propria Associazione territoriale, alle Associazioni territoriali nelle aree del Mezzogiorno (si intendono per aree nel Mezzogiorno quelle individuate dalla legge n. 64/1986) l'elenco delle aziende terzlste situate nel territori di loro competenza, con l'Indicazione del contratto collettivo di lavoro che le medesime hanno dichiarato di applicare.
Le Associazioni industriali territoriali del Mezzogiorno metteranno a disposizione della commissione; di cui fanno parte, l'elenco complessivo delle aziende terziste situate nella provincia di loro competenza, con l'annotazione del contratto collettivo che le medesime hanno dichiarato di applicare.
8) SI conviene che le commissioni istituite a livello territoriale si attivino per favorire l'affermarsi di un ambiente idoneo allo sviluppo delle iniziative e delle realtà imprenditoriali e l'utilizzazione, più corretta ed efficace possibile, delle azioni di sostegno per lo sviluppo, decise dal governo, allo scopo di evitare che tali realtà siano poste fuori mercato e per promuovere iniziative finalizzate al miglioramento degli standard produttivi, alla tutela della occupazione, del diritti del lavoratori ed alla positiva evoluzione delle relazioni sociali ed industriali nel territorio.
9) Le Associazione industriali e le Organizzazioni sindacali territorialmente competenti potranno definire contratti tipo da utilizzare quando vengano esternalizzate fasi di produzione con l'obiettivo di rendere trasparente il ciclo produttivo e il rispetto del diritti del lavoratori.
10) Le aziende committenti lavorazioni a terzi si impegnano a rispettare la normativa legislativa sugli appalti.
In presenza del permanere di situazioni di marcata irregolarità, nonostante l'adozione dei provvedimenti e delle misure di cut al precedenti commi, le commissioni potranno infine attivarsi nel confronti degli organismi competenti, per individuare possibili interventi.
- Chiarimento a verbale -
Con l'informativa sui lavoro esterno prevista nel presente articolo le parti hanno inteso far acquisire gli elementi conoscitivi dei ricorso strutturale al lavoro esterno.
Non sono quindi compresi l rapporti committente/terzista di tipo occasionale.
Le parti convengono inoltre che le imprese cosiddette terziste, ma che svolgono un'attività funzionale al processo produttivo, come ad esempio fa nobilitazione, sono da considerare committenti.
- Dichiarazione a verbale -
Le parti si danno atto che la regolamentazione che precede si riferisce al lavoro per conto terzi inerente al ciclo produttivo aziendale delle ditte committenti e che eventuali altri problemi di mancata applicazione di norme di legge e di contratto trovano soluzione nelle usuali procedure di intervento previste dalle norme esistenti.
[29] Art. 24 Formazione
1. ORGANISMO BILATERALE NAZIONALE DI CATEGORIA
Nell’attuale contesto industriale, caratterizzato dalla necessità di più elevati livelli di competitività, dalla capacità di valorizzare le risorse umane e di migliorarne l’occupabilità, da una significativa evoluzione del sistema di relazioni industriali, assume un rilievo strategico per il sostegno e lo sviluppo del settore l'esigenza:
- di una efficace esplicitazione del fabbisogni professionali;
- di disporre di azioni formative adeguate;
- di promuovere un positivo rapporto fra sistema produttivo e sistema formativo (Inteso come insieme di istruzione scolastica, Università, Formazione professionale);
In tale contesto, le parti:
- convengono sulla positività e l'Importanza delle esperienze congiunte di dialogo sociale sui temi della formazione realizzate nei propri settori, concretizzatesi nel "Progetto pilota nazionale per la formazione degli apprendisti nell'Industria tessile- abbigliamento", nella rilevazione del fabbisogni professionali dell'industria Tessile Abbigliamento Moda e nella definizione degli standard minimi di competenze (queste ultime conseguite mediante la partecipazione all'Organismo Bilaterale Nazionale per la Formazione);
- si riconoscono nella comune valutazione che le parti sociali debbano essere titolari dell'azione di esplicitazione del fabbisogni professionali del settore;
- sanciscono la necessità di attivarsi congiuntamente al fine di dotarsi di strumenti condivisi, praticabili ed efficaci allo scopo di fornire - alla collettività, alle istituzioni, al settore - elementi utili per l'Individuazione e l'Indirizzo di azioni ed iniziative, attinenti l'istruzione e la formazione, a sostegno del settore e del suo sviluppo.
Le parti, ferme restando le rispettive autonomie di iniziativa e le distinte responsabilità, decidono d} costituire l'Organismo Bilaterale Nazionale del Settore Tessile Abbigliamento Moda (nel prosieguo abbreviato in "OBN-TAM").
Obiettivo dell'OBN-TAM è fornire stabilmente indicazioni utili per massimizzare e promuovere qualità ed efficacia della formazione e dell'orientamento, al fine di valorizzare le risorse umane ed incrementare la competitività dell'apparato produttivo, a salvaguardia della filiera italiana Tessile Abbigliamento Moda.
L'OBN-TAM è costituito da 6 rappresentanti designati da Femca-Cisl, Fllctem-Cgil e Uiltec-Uil e da altrettanti delle Associazioni imprenditoriali, che costituiscono il Comitato di indirizzo.
Il Comitato di indirizzo dell'OBN-TAM può individuare esperti designati dalle rispettive organizzazioni datoriali e sindacali, al quali affidare lo svolgimento delle attività, delle ricerche e delle analisi.
Ciascuna delle parti assume a proprio carico le eventuali spese di utilizzo di tale personale. L'attività di Segreteria operativa dell'OBN-TAM è presso l'Associazione degli imprenditori.
Attribuzioni dell'OBN-TAM
L'OBN-TAM è preposto all’attuazione delle seguenti funzioni:
- completare e mantenere aggiornata e di libera accessibilità l'anagrafe delle figure di riferimento necessarie al funzionamento e allo sviluppo del settore (a partire dal risultati conseguiti con la partecipazione all'OBNF);
- completare e mantenere aggiornate e di libera accessibilità le descrizioni delle prestazioni ideali attese da ciascuna figura professionale (anche a partire dal risultati conseguiti con la partecipazione all'OBNF);
- completare /monitorare/aggiornare, mantenendoli di libera accessibilità, gli standard minimi di competenze relativi alle figure professionali (anche a partire dal risultati conseguiti con la partecipazione all'OBNF);
- partecipare ad iniziative di coordinamento tra i settori in materia di metodologie, lessici, identificazione/verifica/descrizione nella rilevazione del fabbisogni di professionalità e nella promozione della formazione permanente;
- attivare e mantenere rapporti con istituzioni preposte alla formazione in senso lato, (fra cui il Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la Conferenza Stato-Regioni, gli enti ed Organismi Bilaterali Regionali e di categoria, Fondimpresa- Fondo interprofessionale di cui all'art. 118 della legge 388/2000);
- promuovere, progettare, proporre moduli formativi sulle tematiche del Tessile Abbigliamento Moda finalizzati alla formazione di formatori e tutor;
- proporre linee guida e promuovere le migliori pratiche formative, in particolare per favorire l'incontro fra domanda e offerta di lavoro e per la riqualificazione nel processi di mobilità;
promuovere moduli di formazione, anche a distanza, su temi di specifico interesse per il settore dell'Industria Tessile Abbigliamento Moda;
- individuare, implementare e diffondere linee guida e moduli formativi, anche a distanza, in materia di ambiente salute e sicurezza, finalizzati a un utilizzo efficace da parte degli OBR, delle imprese e del lavoratori, nonché di materiale di formazione di base da fornire ai neoassunti;
- individuare opportunità formative e definire progetti quadro per la formazione permanente nel sistema Tessile Abbigliamento Moda (non sostitutivi delle iniziative autonomamente proponibili a livelli distrettuali, territoriali e aziendali) fornendo alle associazioni imprenditoriali e alle organizzazioni sindacali indicazioni utili (queste ultime correlate a Fondimpresa - Fondo interprofessionale di cui all'art. 118 della legge 388/2000);
- promuovere e diffondere le esperienze più significative di formazione di primo inserimento, di formazione continua e di alternanza realizzate nell'ambito del settore;
- promuovere iniziative è diffondere esperienze mirate alla riqualificazione professionale nei casi di crisi o di riorganizzazione aziendale, finalizzate alla occupabilità dei lavoratori, sia interna che esterna all'azienda;
- promuovere e organizzare iniziative di riflessione relative alla qualità e all'efficacia di azioni formative realizzate;
- collaborare con le istituzioni che concorrono alla definizione del profili formativi dell'apprendistato;
- individuare e diffondere linee guida a garanzia della qualità degli stages da effettuare nelle imprese del settore Tessile Abbigliamento Moda (di libera adozione da parte delle imprese e da proporsi anche a livello distrettuale e territoriale);
- ogni altra funzione e compito che il Comitato di indirizzo valuterà opportuna purché rientrante negli obiettivi prefissati dell'Organismo.
II Comitato di indirizzo
In relazione alla situazione del settore e a strategie condivise, il Comitato di indirizzo individua le priorità di azione che formalizza per iscritto. il programma di attività viene svolto con i mezzi e le risorse a disposizione dell'OBN-TAM; il Comitato di indirizzo ne sorveglia l'esecuzione, ne verifica i risultati ed apporta ogni modifica ritenuta opportuna.
Le iniziative del Comitato di indirizzo, nonché ogni decisione, sono da approvare all'unanimità.
Il Comitato di indirizzo si riunisce ordinariamente con cadenza almeno trimestrale e straordinariamente ogni volta che le Organizzazioni sindacali o le Associazioni imprenditoriali ne facciano motivata richiesta.
Il Comitato di indirizzo può sollecitare e/o indicare iniziative relative a singole realtà di comparto o riferite all'ambito locale, anche raccordandosi e recependo istanze dai livelli distrettuali e territoriali.
L'OBN-TAM può avvalersi di esperti e collaboratori esterni individuati di comune accordo al fine di perseguire compiti ed obiettivi specifici concordati; in tal caso, ciascuna delle parti ne assume, a proprio carico, le eventuali spese, fermo restando che l'OBN-TAM potrà favorire - per le attività istituzionali sopra elencate - l'utilizzo di fondi e finanziamenti pubblici e privati, nazionali ed europei, da parte delle rispettive Associazioni ed Organizzazioni sindacali.
Le parti si impegnano a mettere a disposizione dell'OBN-TAM, direttamente o tramite l'Osservatorio, dati statistici ed informazioni di cui dispongano inerenti l'obiettivo dell'OBN-TAM e a promuovere, ciascuno per propria parte, Fondimpresa-Fondo interprofessionale di cui all'art. 118 della legge 388/2000.
Gli studi e le analisi condotti all'interno dell'OBN-TAM, in relazione alle funzioni e compiti ed alle attività svolte, potranno essere preparatori e propedeutici anche all'attività negoziale delle Parti e di Supporto allo svolgimento della contrattazione di secondo livello.
2. AZIONI POSITIVE PER LE PARI OPPORTUNITÀ
L'OBN-TAM, nell'ambito dello svolgimento delle attività sopra specificate, potrà promuovere specifiche iniziative formative nonché programmi di studio e di ricerca finalizzati alla promozione di azioni positive a favore del personale femminile e per il reinserimento delle lavoratrici e dei lavoratori a seguito di assenza giustificata di lungo periodo, mediante la costituzione di un apposito gruppo di studio.
A tal fine potranno essere utilizzati i risultati delle conoscenze acquisite di comune accordo a livello nazionale, settoriale e di comparto. in parallelo sarà condotta un'analisi sull'adeguatezza delle strutture formative, scolastiche e di orientamento, nell'assicurare pari condizioni e pari opportunità sul mercato del lavoro.
Tali approfondimenti serviranno per predisporre e mettere a punto, anche in relazione alle raccomandazioni dell'U.E. ed alla legislazione nazionale, schemi di progetti di azioni positive e di formazione professionale i quali, ove concordemente definiti a livello nazionale, sono considerati "progetti convenuti con le organizzazioni sindacali"; l'eventuale loro utilizzo da parte delle aziende costituisce titolo per l'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
Le parti promuoveranno, presso le proprie strutture associative, la conoscenza dei progetti di formazione concordati e verificheranno l'efficacia del programmi applicati.
3. PROGETTI FORMATIVI
Le parti convengono sull'opportunità di confrontarsi su specifiche iniziative di cui le stesse siano propositrici o titolari, nonché di fare conoscere tali iniziative alle aziende associate ed al lavoratori, anche al fini di quanto previsto all'art. 64, lett. b) del presente CCNL.
Ferme restando le rispettive autonomie operative le parti potranno inoltre promuovere specifiche iniziative formative, non riconducibili a Fondimpresa, da progettare e realizzare congiuntamente.
4. AZIONI A LIVELLO DI DISTRETTO INDUSTRIALE O TERRITORIALE
Richiamandosi alle finalità generali illustrate nella premessa del punto 1 del presente articolo, le parti convengono sull'utilità delle iniziative qui di seguito riportate.
Per facilitare il loro svolgimento l'Organismo Bilaterale Nazionale del Settore Tessile Abbigliamento Moda metterà a disposizione delle rispettive parti, al livello di distretto o territoriale, le conoscenze acquisite e quant'altro ritenuto necessario, attivandosi per l'Instaurazione di un utile flusso di informazioni dal livello nazionale al territori e viceversa.
4.1 Approfondire le problematiche della formazione professionale per fornire al lavoratori conoscenze funzionali rispetto al mutamenti tecnologici ed organizzativi e per consentire alle aziende di impiegare il fattore lavoro in modo adeguato alle nuove esigenze.
A tal fine si verificheranno le possibili iniziative tendenti a:
- migliorare l'Integrazione tra scuola e lavoro per favorire l'Inserimento del giovani studenti attraverso strumenti appropriati quali il contratto a tempo determinato, i lavoro a tempo parziale, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, ed i tirocini formativi, per i quali andranno ricercate soluzioni che ne favoriscano la realizzazione anche nel corso dell'anno scolastico;
- recuperare al mercato del lavoro soggetti appartenenti a fasce deboli attraverso iniziative mirate di qualificazione e/o di riqualificazione professionale;
- verificare, in termini quantitativi e qualitativi, le iniziative formative rivolte al giovani assunti con contratti di lavoro a contenuto anche formativo;
- elaborare progetti formativi e/o promuoverne la predisposizione in funzione del programmi definiti a livello nazionale.
I risultati di questa elaborazione conoscitiva e propositiva, in quanto concretizzatisi in orientamenti comuni, saranno sottoposti all'attenzione degli enti pubblici competenti ed agii organismi paritetici per la formazione professionale operanti nel territorio al sensi degli Accordi interconfederali vigenti, affinché, nella programmazione del loro interventi, tengano conto delle prospettate esigenze del settore Tessile Abbigliamento Moda.
In questo ambito saranno. inoltre, approfondite le problematiche inerenti la valorizzazione del lavoro femminile, allo scopo di promuovere la sperimentazione di azioni positive e di formazione. A tal fine verranno istituiti gruppi di lavoro paritetici, i quali si potranno avvalere del contributo di esperti nominati di comune accordo, anche in relazione a quanto previsto dalla legge 125/1991 e degli indirizzi espressi dalie parti stipulanti in sede nazionale.
A tal fine verranno anche utilizzati, con gli eventuali adattamenti alle realtà locali, i progetti elaborati a livello nazionale.
4.2 Promuovere la realizzazione di iniziative formative in materia di ambiente di lavoro, igiene e sicurezza, in armonia con quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni, utilizzando le risorse rese disponibili dalle Regioni.
4.3 Studiare le opportune iniziative perché gli enti preposti alla formazione professionale organizzino corsi specifici intesi a recuperare al mercato del lavoro soggetti invalidi o portatori di handicap allo scopo di favorirne l'utile collocazione - anche tramite convenzioni - in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini ed acquisite capacità lavorative, compatibilmente con le esigenze e le possibilità tecnico-organizzative delle unità produttive.
Le parti ritengono che lo strumento del tirocini formativi sia utile al fine di formare al lavoro le persone disabili.
5. AZIONI A LIVELLO AZIENDALE
5.1 Saranno definiti congiuntamente i programmi formativi la cui attuazione comporti la frequenza a corsi di formazione professionale con l'utilizzo del monte ore di cui all'art. 65 "Iniziative a sostegno della formazione continua" del presente contratto.
5.2 Le direzioni aziendali delle imprese segnaleranno alla R.S.U., con riferimento a ciascuna unità produttiva, le eventuali esigenze formative indotte dal processi di riorganizzazione / ristrutturazione
e dallo sviluppo tecnologico ed organizzativo e forniranno indicazioni sulle conseguenti iniziative formative.
Su tali temi le parti interessate procederanno ad una valutazione congiunta.
5.3 Le aziende consulteranno i rappresentanti alla sicurezza per la predisposizione di progetti formativi in tema di ambiente, igiene e sicurezza, secondo le previsioni legislative.
5.4 Le direzioni aziendali, in merito alla formazione degli apprendisti, faranno riferimento a quanto sarà definito al livello di categoria dall'OBN-TAM, ad integrazione del profili formativi stabiliti dalle Regioni.
5.5 in occasione di avviamenti di lavoratori disabili effettuati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, direzione aziendale e R.S.U., verificheranno le opportunità per agevolare l'integrazione del soggetti ed utilizzarne al meglio le attitudini lavorative, anche mediante la frequenza di corsi di formazione e riqualificazione professionale promossi o realizzati dalle Regioni.
Tale azione sarà raccordata con l'attività formativa per persone disabili a livello di distretto industriale o territoriale così come previsto al precedente paragrafo 4.3.
[30] Art. 25 Mobilità interna della manodopera
Le direzioni delle unità produttive con più di 80 dipendenti informeranno preventivamente la rappresentanza sindacale unitaria sugli spostamenti non temporanei nell'ambito dello stabilimento che interessino gruppi di lavoratori. Potrà seguire un esame congiunto da effettuarsi entro 3 giorni dall'avvenuta informazione.
Fatto salvo quanto sopra, gli spostamenti di reparto o di posto di lavoro, in relazione alle esigenze tecnico-produttive, nonché al migliore utilizzo dell'organico, saranno effettuati dalle aziende nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali.
- Chiarimento a verbale -
Le parti, in relazione a possibili comportamenti anomali, che violino lo spirito della norma, potranno esaminare il problema a livello territoriale.
[31] Art. 26 Andamento attività produttiva
Le direzioni aziendali comunicheranno alla R.S.U., annualmente, semestralmente o trimestralmente, in relazione all'andamento stagionale dell'attività produttiva e con riferimento alle specifiche esigenze aziendali, i periodi prevedibili di:
- supero e riduzione dell'orario contrattuale per flessibilità ordinaria, con indicazione delle ore prevedibili;
- godimento delle xxxxx xxxxxxxxxx e le relative modalità;
- collocazione degli eventuali permessi collettivi.
I contenuti di tali comunicazioni programmatiche saranno esaminati congiuntamente tra la direzione e la R.S.U. Per ciascuno degli istituti indicati saranno seguite le specifiche procedure concordate con il presente contratto.
In caso di necessità di contrazione temporanea dell'orario di lavoro le parti faranno riferimento alle norme di legge vigenti in materia.
[32] Art. 27 Clausola di salvaguardia
Le parti si danno atto che i contenuti delle informazioni, così come l'articolazione per sedi e materie, hanno costituito comuni presupposti per la stipulazione delle norme relative al "sistema di informazione dell'industria Tessile Abbigliamento Moda".
Le iniziative o i comportamenti in sede nazionale, territoriale e di distretto, aziendale, attuati in difformità dagli impegni definiti agli artt. 22, 23 e 24 del presente contratto, daranno facoltà alle Associazioni industriali stipulanti di dichiararsi, previo esame della situazione e tentativo di componimento da compiersi in sede nazionale con le Organizzazioni sindacali, sciolte dalle specifiche obbligazioni assunte in tali presupposti.
Rimangono salve, sulle materie prese in considerazione, le pattuizioni preesistenti più favorevoli.
[33] SEZIONE SECONDA - COSTITUZIONE, SVOLGIMENTO E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
[34] CAPITOLO I - Disposizioni generali
[35] Art. 28 Assunzione
L'assunzione al lavoro deve essere fatta in conformità alle disposizioni di legge.
All'atto dell'assunzione l'azienda è tenuta a consegnare ai lavoratori una dichiarazione sottoscritta contenente i dati di registrazione effettuata sul libro unico del lavoro, nonché la comunicazione di cui al D.Lgs. 26/5/1997 n. 152, come previsto dall'art. 4-bis, comma 2, del D.Lgs. 21/4/2000 n. 181, indicando in particolare:
- la data di decorrenza dell'assunzione;
- la categoria e qualifica a cui viene assegnato, in relazione alle mansioni a lui attribuite;
- il trattamento economico specificato secondo i relativi elementi costitutivi;
- la durata dell'eventuale periodo di prova;
- la durata del rapporto, precisando se si tratta di rapporto a tempo determinato o indeterminato;
- il luogo di lavoro;
- l'orario di lavoro.
Nella lettera di assunzione verrà inoltre fatto rinvio al presente contralto collettivo nazionale di lavoro per tutti gli altri istituti e trattamenti previsti.
Il lavoratore è tenuto, per la sua assunzione, a presentare i seguenti documenti:
a) libretto di lavoro (in quanto il lavoratore ne sia in possesso);
b) i prescritti documenti INPS (in quanto il lavoratore ne sia in possesso);
c) tesserino del numero di codice fiscale;
d) titolo di studio e di preparazione professionale ove l'azienda ne faccia espressamente richiesta.
L’azienda consegna ad ogni lavoratore neo-assunto il materiale informativo del fondo Previmoda con la proposta e la modulistica per l’iscrizione.
L'azienda rilascerà ricevuta al nuovo assunto dei documenti da essa trattenuti.
Il lavoratore è tenuto, all'atto dell'assunzione, a dichiarare all'azienda la sua residenza e il suo domicilio ed è tenuto a notificare all'azienda stessa i successivi eventuali mutamenti nonché a rilasciare la prevista dichiarazione che autorizza il trattamento dei dati sensibili ai fini del rispetto delle norme di legge sulla privacy. Il lavoratore è altresì tenuto a consegnare - se ne ha diritto - i documenti necessari per l'eventuale beneficio degli assegni per il nucleo familiare.
Xxxxx restando gli obblighi di legge per talune categorie di lavoratori o per talune posizioni lavorative, tutti i lavoratori potranno essere sottoposti a visita medica prima dell'assunzione.
[36] Art. 29 Contratto a tempo determinato
Le parti si richiamano all'accordo quadro europeo UNICE-CEEP-CES del 18/3/1999 e alle disposizioni di legge vigenti in cui si prevede che i contratti a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro tra i datori di lavoro e i lavoratori. Le parti inoltre ritengono che il contratto di lavoro a tempo determinato possa contribuire a migliorare la competitività delle imprese del settore Tessile Abbigliamento Moda, tramite una migliore flessibilità nella salvaguardia delle esigenze di tutela e di pari opportunità dei lavoratori interessati.
L'assunzione del lavoratore con contratto a termine avviene a fronte di ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo.
Ai sensi dell'art. 1, comma 1 bis, lettera a, del D.Lgs. 6/9/2001 n. 368, è consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto in assenza delle ragioni suddette nell'ipotesi del primo rapporto
di lavoro, di durata non superiore a 12 mesi comprensivi dell'eventuale proroga, per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione.
Inoltre, al sensi dell'art. 1, comma 1 bis, lettera b, della legge citata, sarà consentita l'apposizione del termine al contratto di lavoro, per una durata non superiore a 36 mesi comprensivi dell'eventuale proroga, nelle seguenti ipotesi:
- assunzione di lavoratori sospesi con l'intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria o di analoghi ammortizzatori sociali, nell'ambito della durata degli stessi;
- assunzione di lavoratori percettori dell'indennità di mobilità o dell'ASPI;
- assunzione di giovani dal 30 al 34 anni;
- assunzione di lavoratori con più di 50 anni se uomini e di 45 anni se donne;
- assunzione lavoratori iscritti nelle liste di cui alla legge 68/99;
- tutte le tipologie di assunzione specificamente individuate nel contratti collettivi aziendali stipulati con l'assistenza delle articolazioni territoriali delle parti stipulanti il contratto nazionale.
Le suddette Ipotesi di assunzione "acausali" possono riguardare anche soggetti che abbiano già avuto precedenti rapporti di lavoro con l'azienda interessata, ad esclusione di precedenti contratti di apprendistato.
Ad eccezione dei rapporti puramente occasionali, di durata fino a 12 giorni, l'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta direttamente o indirettamente da un atto scritto (ad esempio la lettera di assunzione) in cui siano specificate le ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo, ovvero la sussistenza delle condizioni soggettive indicate nel precedente comma. Copia di tale atto deve essere consegnata al lavoratore entro 5 giorni lavorativi dall'Inizio della prestazione.
L'azienda Informerà annualmente la RSU sulle dimensioni quantitative del ricorso al contratto a termine e sulle tipologie di attività per le quali tali contratti sono stati stipulati.
Su richiesta, l'azienda fornirà, ai lavoratori in forza con contratto a tempo determinato, informazioni in merito ai posti vacanti a tempo indeterminato che si rendessero disponibili nell'unità produttiva di appartenenza.
I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato dovranno ricevere un'Informazione e formazione sufficiente e adeguata alle caratteristiche della mansione svolta, al fine di prevenire i rischi connessi al lavoro.
Come previsto dall'art. 10, comma 7, del D.Lgs. n. 368/2001, per i contratti a tempo determinato esclusivamente riferiti alle seguenti ipotesi specifiche:
1. lavorazioni connesse all'aggiudicazione di commesse pubbliche che rappresentino caratteri di eccezionalità rispetto alla normale attività produttiva;
2. particolari lavorazioni relative ai riassortimenti non attinenti all'acquisizione del normale portafoglio ordini;
3. sperimentazioni tecniche, produttive o organizzative relative a nuovi prodotti o lavorazioni;
4. attività non programmabili e non riconducibili nell’attività ordinaria dell'impresa;
il numero dei lavoratori con contratto a tempo determinato in forza presso l'azienda non può superare il:
- 10% per aziende fino a 70 dipendenti;
- 5% per aziende con oltre 70 dipendenti;
è comunque consentita la stipulazione di almeno 7 contratti.
Le frazioni saranno arrotondate all'unità superiore.
Le percentuali sopra indicate sono elevabili con accordo aziendale.
La fase di avvio di nuove attività di cui alla lettera a), comma 7 dell'art. 10 del D.Lgs. n. 368/2001 è di 12 mesi ed è riferita all'Inizio di attività produttiva, o di servizio, o all'entrata in funzione di una nuova linea di produzione, o di una unità produttiva aziendale o di servizio.
Per le aziende operanti nel territori del Mezzogiorno individuati dal T.U. approvato con D.P.R. 6/3/1978 n. 218, tale periodo è esteso a 18 mesi.
Le parti nazionali stipulanti il presente contratto si riservano di incrementare i periodi di cui sopra in relazione a esigenze specifiche di singoli comparti merceologici.
In attuazione del rinvio previsto dall'art. 5, comma 4-bls, terzo periodo, del D.Lgs. n. 368/2001, come modificato dalla legge n. 247/2007, la durata massima dell'ulteriore successivo contratto a termine - da stipularsi in deroga al limite temporale massimo di 36 mesi di cui all'art. 5, comma 4- bis, primo periodo, della citata legge - è pari ad un periodo non superiore a 8 mesi.
In base all'art. 5 comma 4 ter del D.Lgs. 368/2001, per le seguenti specifiche attività non trova applicazione il vincolo (previsto dall'art. 5, comma 4 bis del citato decreto) del limite di 36 mesi come termine massimo per la successione di contratti a termine tra stesso lavoratore e stesso datore di lavoro per lo svolgimento di mansioni riguardanti:
- attività connesse alla campagna vendita in showroom;
- attività di vendita presso negozi stagionali o temporary store;
- attività di vendita stagionale o straordinaria.
Per la successione tra contratti a termine si applica la disciplina di legge. Tuttavia, al sensi dell'art. 5, comma 3, nel caso di successione tra due contratti a tempo determinato gli intervalli di interruzione di 10/20 giorni non trovano applicazione nel seguenti casi:
- nell'Ipotesi in cui il secondo contratto a termine sia stipulato per ragioni sostitutive;
- nel casi di avvio di nuove attività, nell'ambito della durata complessiva di 12 mesi (18 mesi nei territori del Mezzogiorno);
- nelle ipotesi nelle quali è consentito il contratto a termine "acausale" di cui al precedente comma 4;
- in ogni altro caso individuato dalla contrattazione aziendale, svolta con l'assistenza delle articolazioni territoriali della parti stipulanti il contratto nazionale, che ne potrà indicare i casi e le modalità di conferma.
II periodo di comporto in caso di malattia e di infortunio non sul lavoro è complessivamente pari a un terzo della durata del contratto a termine con un minimo di 30 giorni; a tale fine si computano le assenze dovute ad un unico evento o a più eventi. il trattamento economico di malattia a carico dell'azienda cessa alla scadenza del periodo di comporto.
L'obbligo di conservazione del posto cessa, in ogni caso, alla scadenza del termine apposto nei contratto individuale di lavoro.
In tutti i casi di contratto a termine stipulato per esigenze sostitutive è possibile un adeguato periodo di affiancamento tra il lavoratore da sostituire e il sostituto, sia prima dell'assenza sia al rientro del lavoratore sostituito, al fine di consentire un adeguato passaggio di consegne.
Nel contratto a termine è applicabile il periodo di prova.
In caso di risoluzione anticipata del contratto a termine - rispetto alla scadenza prevista - ad opera del lavoratore, trovano applicazione gli artt. 94, 102 e 112 del vigente contratto in materia di preavviso. Le durate ivi indicate, anche al fini della determinazione dell’indennità sostitutiva del preavviso, sono ridotte alla metà; fanno eccezione le durate previste, per i lavoratori con qualifica di operalo, dall'art. 94, che sono confermate in una settimana lavorativa per i lavoratori di primo e secondo livello e in due settimane lavorative per i lavoratori di terzo, quarto e quinto livello.
Ferma restando la disciplina prevista dal presente articolo, al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato si applica il principio di non discriminazione di cui all'art. 6 del D.Lgs. n.
368/2001.
Per quanto concerne il diritto di precedenza nell'esecuzione di uno o più contratti a termine nella stessa azienda, si rinvia a quanto previsto dall'art. 5, commi 4 quater, qulnquies e sexies, del D.Lgs. n.368/2001, come modificato dalla legge n. 247/2007.
Secondo quanto disposto dalla normativa di cui sopra, il lavoratore dovrà esercitare il diritto di precedenza manifestando la propria volontà al datore di lavoro entro i termini di legge.
[37] Art. 30 Periodo di prova
L'assunzione può essere fatta, d'accordo tra le parti, con un periodo di prova la cui durata non può essere superiore a:
Livello | Periodo di prova |
8° | 6 mesi |
7° | 6 mesi |
6° | 4 mesi |
5° | 4 mesi |
4° | 3 mesi |
3° | 2 mesi |
2° | 2 mesi |
1° | 1 mese |
Per le assunzioni a termine di durata fino a sei mesi, la durata del periodo di prova di cui sopra è ridotta della metà.
Il periodo di prova e la sua durata dovranno risultare comunque da atto scritto debitamente controfirmato dalle parti interessate, copia del quale dovrà essere consegnato al lavoratore.
Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi dei presente contratto, salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso.
Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro potrà essere richiesta, da ciascuna delle due parti, in qualsiasi momento, senza preavviso né indennità sostitutiva.
La malattia, l'Infortunio non sul lavoro, l'Infortunio sul lavoro e la malattia professionale intervenuti durante il periodo di prova, sospendono la prova stessa per un periodo pari alla durata dell'evento morboso nell'ambito massimo del periodo di conservazione del posto di cui agli artt. 61 e 62, del presente contratto; al termine del periodo di astensione dal lavoro riprenderà la decorrenza del periodo di prova per la parte residua.
Non è assoggettabile al periodo di prova il lavoratore assunto nuovamente dalla medesima impresa e per le medesime mansioni qualora egli abbia prestato la propria attività con contratto di lavoro subordinato per un periodo complessivo di almeno 9 mesi nell'arco del 2 anni antecedenti la data della nuova assunzione.
Il periodo di prova è altresì sospeso durante i periodi di assenza per gravidanza e puerperio (astensione obbligatoria prima e dopo il parto, congedo parentale facoltativo di cui all'art. 32 del D.Lgs. 26/3/2001 n. 151) e riprenderà a decorrere, per la parte residua, al rientro del soggetto che ne abbia usufruito.
Il trattamento economico e la maturazione degli istituti indiretti sono dovuti esclusivamente per i casi di sospensione del periodo di prova a seguito di infortunio sul lavoro e malattia professionale.
In caso di risoluzione del rapporto durante il periodo di prova, al lavoratore sarà corrisposta la retribuzione pattuita, che comunque non potrà essere inferiore a quella contrattualmente prevista, nonché gli eventuali ratei di tredicesima mensilità, ferie e trattamento di fine rapporto.
Qualora alla scadenza del periodo di prova non sia intervenuta disdetta, il rapporto di lavoro si intenderà instaurato a tutti gli effetti del presente contratto.
[38] Art. 31 Apprendistato
L'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani.
La disciplina dell'apprendistato nell'industria tessile abbigliamento moda è regolata dalle norme di legge e dalle norme del presente contratto in quanto applicabili e dalle particolari disposizioni che seguono.
A) APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E IL DIPLOMA PROFESSIONALE
Le parti individuano nell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale uno strumento utile per inserire nel mondo del lavoro i giovani e per combattere la dispersione scolastica, mediante il coinvolgimento dei soggetti in percorsi di alternanza tra istruzione e lavoro che portano all'acquisizione di una qualifica.
Il numero complessivo degli apprendisti da assumere non può superare il numero totale degli occupati specializzati e qualificati in servizio presso il datore di lavoro stesso. il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, può assumere fino a tre apprendisti.
Destinatari
Al sensi del D.Lgs. 167/2011 Testo Unico sull'apprendistato, possono essere assunti con il contratto di apprendistato per la qualifica e lì diploma professionale, i soggetti che abbiano compiuto quindici anni e fino al compimento del venticinquesimo anno di età.
Durata dei contratto di apprendistato
La durata è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può essere in ogni caso superiore a tre anni.
Qualora l'apprendista, dopo li raggiungimento della qualifica professionale, proseguisse l'Iter formativo con la frequenza del corso annuale per il conseguimento del diploma quadriennale regionale, il contratto di apprendistato verrà prolungato di un anno.
Fatta eccezione per cause oggettive che abbiano impedito all'apprendista la conclusione del plano formativo, qualora l'apprendista non venga ammesso all'anno successivo è facoltà dell'azienda rescindere il contratto di lavoro con il periodo di preavviso previsto di seguito.
Il periodo di apprendistato iniziato presso altri datori di lavoro deve essere computato per intero nella nuova azienda, se riguarda le medesime mansioni e l'interruzione tra i due periodi non sia superiore a 12 mesi.
Alternanza scuota lavoro
Gli apprendisti, in alternanza al tempo di lavoro, frequenteranno corsi di qualifica organizzati dagli Enti certificati dalle Regioni sulla base dei profili formativi identificati nell'accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano per la definizione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze acquisite in apprendistato, a norma dell'art. 6 del D.Lgs. 167/2011.
Il numero delle ore annue di formazione sarà quello definito dalle delibero assunte dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano o dalla Conferenza Stato/Regioni.
L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative.
Assunzione
Per instaurare un rapporto di apprendistato è necessario un contratto scritto tra azienda e lavoratore, nel quale devono essere indicati la qualificazione che potrà essere acquisita al termine del periodo di formazione, la durata dell'apprendistato, il corso per l'abilitazione che l'apprendista seguirà, l'istituto dell'Ente certificato dalla Regione o dalle Province autonome di Trento e Bolzano che eroga la formazione, il periodo di prova che dovrà essere pari a quello previsto dal CCNL per l'apprendistato professionalizzante.
Inquadramento e retribuzione
L'apprendista verrà inquadrato nel livello previsto per la qualifica da conseguire.
Il trattamento economico durante l'apprendistato è determinato dalle seguenti percentuali rapportate all'ERN del livello di inquadramento:
primi 12 mesi | 60% |
successivi 12 mesi | 70% |
successivi 12 mesi | 80% |
eventuali successivi 12 mesi | 90% |
Tali percentuali potranno essere modificate con specifico accordo tra azienda e RSU assistita dalle associazioni sindacali stipulanti il contratto nazionale.
La retribuzione dell'apprendista non potrà superare - per effetto delle minori trattenute contributive - la retribuzione netta del lavoratore non apprendista di analogo livello e anzianità aziendale.
I lavoratori assunti con contratto di apprendistato non sono computabili ai fini degli istituti contrattuali e di legge.
In caso di risoluzione del rapporto nel periodo di apprendistato sono applicabili il periodo di preavviso e la relativa indennità sostitutiva di cui all’art. 94 parte operai e all'art. 112 parte impiegati del presente CCNL.
Per quanto riguarda le percentuali di mantenimento in servizio degli apprendisti si fa riferimento alle norme di legge.
- Nota a verbale -
Nelle Regioni o Province Autonome ove, alla data della firma del presente accordo, siano presenti accordi firmati dalle parti sociali a livello territoriale che disciplinano l'apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, le aziende potranno scegliere quale regolamentazione applicare fermo restando che / rapporti in essere non potranno cambiare disciplina.
B) APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
II contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con i giovani di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni ed è finalizzato alla qualificazione del lavoratori attraverso un percorso di formazione per l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico - professionali.
Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del D.Lgs. 17/10/2005,
n. 226, il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.
Per instaurare un contratto di apprendistato professionalizzante è necessario un contratto scritto tra azienda e lavoratore, nel quale devono essere indicati: la qualificazione che potrà essere acquisita al termine del periodo di formazione, la durata del periodo di apprendistato, il plano formativo.
Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato per i lavoratori operai, intermedi, impiegati e quadri, del livelli dal 2° all'8° e per tutte le relative mansioni.
L'apprendista non può lavorare a cottimo.
Per tutti gli apprendisti, operai, impiegati, intermedi e quadri, e per tutti i livelli di inquadramene può essere convenuto un periodo di prova non superiore a sei mesi, ridotti a tre mesi per i contratti di apprendistato di durata fino a 12 mesi.
La durata minima del periodo di apprendistato è fissata in sei mesi. La durata massima del periodo di apprendistato, per tutte le qualifiche professionali e per tutti i livelli di inquadramento, è di 3 anni.
Una riduzione fino a 6 mesi del periodo di apprendistato professionalizzante, applicabile sul terzo periodo della tabella sopra riportata, è riconosciuta al lavoratori che - prima del contratto di apprendistato - abbiano svolto presso la stessa azienda un periodo di pari durata di stage o tirocinio.
Le parti si riservano la possibilità di individuare, ai sensi del T.U. D.Lgs. 14/9/2011 n. 167, mansioni ad alto contenuto di professionalità di tipo artigianale per le quali potranno essere concordate durate maggiori del periodo di apprendistato fino al massimo di 5 anni.
L'Inquadramento iniziale e il relativo trattamento economico dell'apprendista può essere di due livelli inferiore a quello della qualifica di destinazione finale, con la seguente progressione periodica:
Livelli | Durata complessiva Mesi | Primo periodo Mesi | Secondo periodo Mesi | Terzo periodo Mesi |
8° | 36 | 15 | 15 | 6 |
7° | 36 | 15 | 15 | 6 |
6° | 36 | 15 | 15 | 6 |
5° | 36 | 15 | 15 | 6 |
4° | 36 | 15 | 15 | 6 |
3° e 3° Super | 36 | 12 | 18 | 6 |
2° e 2° Super | 36 | 12 | 18 | 6 |
In caso di apprendistato con durata inferiore a 36 mesi, la durata del periodi indicati sarà proporzionalmente riparametrata.
Gli apprendisti con destinazione finale al secondo o secondo livello super saranno inquadrati al livello di destinazione finale con decorrenza dall'Inizio del secondo periodo di apprendistato.
Il periodo di apprendistato professionalizzante iniziato presso altri datori di lavoro deve essere computato per intero nella nuova azienda, sempreché riguardi le stesse mansioni e l'Interruzione tra i due periodi non sia superiore a 12 mesi,
L'Intero periodo di apprendistato professionalizzante è utile al fini della maturazione dell'anzianità aziendale, anche al fini degli aumenti periodici di anzianità; tali aumenti saranno corrisposti nelle misure previste dal livello di appartenenza.
La retribuzione dell'apprendista non potrà superare - per effetto delle minori trattenute contributive - la retribuzione netta del lavoratore non apprendista del livello di destinazione finale e di analoga anzianità aziendale; la stessa regola vale per il lavoratore ex apprendista che continui a godere del più favorevole regime contributivo per un periodo successivo alla qualificazione.
E' demandata alle parti al livello aziendale la definizione dell'eventuale applicabilità agli apprendisti, parziale o totale, del premi di risultato e di tutte le altre voci retributive stabilite al livello aziendale.
In caso di malattia e di infortunio non sul lavoro - nel limiti del periodo di comporto - spetta all'apprendista operalo un trattamento integrativo dell'Indennità di malattia a carico dell'INPS pari al trattamento economico a carico del datore di lavoro previsto dall'art. 92 per il lavoratore operalo e all'apprendista impiegato un trattamento integrativo dell'Indennità di malattia erogata dall'lNPS pari al trattamento economico complessivo previsto dall'art. 109 per il lavoratore impiegato.
In caso di assenza ingiustificata alla visita domiciliare di controllo sullo stato di malattia, al lavoratore con contratto di apprendistato si applica quanto previsto all'art. 61 - Malattia ed infortunio non sul lavoro.
In caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto superiore a trenta giorni, la durata dell' apprendistato potrà essere prolungata di un periodo pari alla durata della sospensione, tramite una comunicazione formale dell'azienda al lavoratore entro li termine originarlo dell'apprendistato.
I lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante non sono computabili al fini degli istituti contrattuali e di legge.
Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro non può superare il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso. il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati; o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre.
La facoltà di assunzione mediante contratto di apprendistato non potrà essere esercitata qualora nell'azienda non siano stati convertiti a tempo indeterminato almeno il 70% del contratti di apprendistato venuti a scadenza nel 24 mesi precedenti. A tal fine non si computano gli apprendisti che abbiano rassegnato le dimissioni, nonché i contratti di apprendistato giunti a scadenza e non trasformati a tempo indeterminato in misura pari a 4.
Per i datori di lavoro che occupano alle loro dipendenze un numero di lavoratori inferiore a dieci unità, tale percentuale è ridotta al 25%.
In caso di dimissioni del lavoratore prima della scadenza del periodo di apprendistato professionalizzante sono applicabili il periodo di preavviso e la relativa indennità sostitutiva di cui agli artt. 94, 102 e 112 del presente contratto.
Al termine dell'apprendistato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2118 del Codice Civile, con un preavviso minimo di 15 giorni decorrente dal termine del periodo di formazione, che si intende coincidente con il termine del periodo di apprendistato. Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di formazione, il rapporto prosegue come ordinarlo rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
- Norma specifica per tessitori, addetti alle macchine circolari o rettilinee tagliatori su segnato e fresisti specialisti.
Il periodo di apprendistato professionalizzante è utile ai fini del computo del 18 mesi di permanenza al livello inferiore per il diritto alla collocazione nel terzo o nel quarto livello.
Formazione
I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire un'uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzante.
La formazione si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi sia interni che esterni all'azienda di durata complessiva pari a 120 ore medie annue, comprensive della formazione specifica o professionalizzante e della formazione finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali.
Le parti nel contratto individuale di apprendistato definiscono il Plano Formativo individuale (P.F.I.), che sarà redatto secondo lo schema di cui all'Allegato O del presente contratto, nel quale sarà indicata il percorso formativo per l'acquisizione delle competenze tecnico professionali e specialistiche, formazione che sarà coerente con le qualifiche professionali di destinazione. Tale formazione professionalizzante sarà non inferiore ad 80 ore medie annue (Ivi compresa la formazione teorica iniziale relativa al rischio specifico) e potrà essere svolta anche on the job e in affianca mento.
Copia del P.F.I. verrà inviata dal datore di lavoro all'O.B.M. TAM presso SMI.
La formazione professionalizzante sarà integrata dall'offerta formativa pubblica, interna o esterna all'azienda, finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali, laddove esistente.
Le parti si danno atto che la definizione del profili formativi dell'apprendistato professionalizzante compete alle Regioni, d'Intesa con le associazioni datoriali e sindacali più rappresentative sul plano regionale.
Le organizzazioni di categoria stipulanti il presente contratto, tuttavia, ribadiscono che attraverso l'Organismo Bilaterale Nazionale Tessile Abbigliamento Moda intendono concorrere alla definizione del profili professionali, dei contenuti della formazione e degli standard minimi di competenza.
Per l'attivazione dell'apprendistato professionalizzante e la definizione dei profili le riferimento all'Allegato N al presente contratto
L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne e interne all'azienda.
In caso di interruzione del rapporto prima del termine il datore di lavoro attesta l'attività formativa svolta.
Il tutore della formazione svolge le funzioni e riceve la formazione previste dalla legge. La funzione di tutore può essere svolta da un unico referente formativo aziendale anche nel caso di pluralità di apprendisti. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutore della formazione può essere svolta direttamente dal datore di lavoro.
La registrazione della formazione svolta e della qualifica professionale al fini contrattuali, eventualmente acquisita, sarà effettuata nel libretto formativo del cittadino. In attesa della piena operatività del libretto formativo, l'azienda provvede all'attestazione dell'attività formativa secondo lo schema di cui all'Allegato O del contratto.
- Dichiarazione a verbale n. 1 -
In relazione al divieto di adibire l'apprendista a produzioni in serie, le parti riconoscono che nel settore Tessile Abbigliamento Moda il processo produttivo, quand'anche caratterizzato da prevalente impiego di macchine, è comunque organizzato in modo da consentire ai lavoratore apprendista l'acquisizione della capacità tecnica per conseguire la qualifica attraverso la formazione interna ed esterna all'azienda.
- Dichiarazione a verbale n. 2 -
Le Parti si danno atto che l'apprendista maggiorenne adibito a turni di lavoro notturno beneficerà di una formazione di contenuto non inferiore a quella ordinariamente prevista per gli apprendisti addetti a lavorazioni giornaliere e su turni diurni.
- Dichiarazione a verbale n. 3 -
Le parti si danno reciprocamente atto che qualora intervenissero disposizioni in materia di formazione per l'apprendistato non compatibili con l'impianto contrattuale, si incontreranno tempestivamente per una valutazione e per le conseguenti armonizzazioni.
C) APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE
Le parti, riconosciuta l'Importanza che può avere l'apprendistato di alta formazione e di ricerca sia per promuovere lo sviluppo di alte professionalità e dell'Innovazione nelle imprese, sia per attuare efficaci collaborazioni con le istituzioni scolastiche e universitarie, hanno definito una specifica normativa contrattuale per le tipologie di apprendistato di alta formazione e ricerca nell'ambito di progetti sperimentali da realizzarsi a livello territoriale o nazionale e con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche e universitarie.
Pertanto le parti convengono che, ferme restando eventuali diverse previsioni legislative e regolamentari e Protocolli regionali, la gestione del rapporto di lavoro tra l'impresa e l'apprendista sarà regolata dalle norme del CCNL in vigore e in particolare dalle previsioni di cui al presente articolo, lettera B) per l'apprendistato professionalizzante, fatto salvo quanto di seguito previsto.
Coerentemente al titoli di studio da conseguire, l profili che attengono alla formazione e alla durata del periodo di apprendistato saranno disciplinato nell'ambito delle singole iniziative territoriali o nazionali sperimentali, tenuto conto dei percorsi formativi promossi al sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 167/2011.
Al fini di un adeguato monitoraggio, finalizzato all'acquisizione di elementi conoscitivi utili per la definizione di una compiuta disciplina settoriale, le parti stipulanti i progetti sperimentali ne comunicheranno l'avvio e l'esito del medesimi all'OBN TAM.
[39] Art. 32 Lavoratori diversamente abili
Le parti stipulanti il presente contratto, sensibili al problema delle persone disabili e diversamente abili, nell'intento di facilitare il loro inserimento in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini e capacità lavorative, convengono di favorirne la collocazione nelle strutture aziendali con tutti gli strumenti agevolativi previsti dalla legge 12/3/1999 n. 68, anche nell'ambito delle Convenzioni per l'inserimento, compatibilmente con le possibilità tecnico organizzative delle aziende.
In occasione di avviamenti di lavoratori disabili effettuati al sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, direzione aziendale e R.S.U. verificheranno le opportunità per agevolare l'Integrazione del soggetti ed utilizzarne al meglio le attitudini lavorative.
Nel caso in cui non vengano riscontrate concrete possibilità di idonea occupazione nella struttura organizzativa aziendale, si opereranno gli opportuni interventi presso gli organi di collocamento affinché sia realizzato l'avviamento in altra unità produttiva.
A livello territoriale, nell'ambito delle verifiche delle iniziative formative di cui all'art. 24, punto 4.3, del presente contratto, si studieranno le opportune iniziative perché gli Enti preposti alla formazione professionale organizzino corsi specifici di formazione professionale intesi a recuperare al mercato del lavoro soggetti disabili allo scopo di favorirne l'utile collocazione in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini ed acquisite capacità lavorative, compatibilmente con le esigenze e le possibilità tecnico-organizzative delle unità produttive.
Al fine di facilitare e rendere effettivamente praticabile quanto sopra, le parti ritengono opportuna l'Individuazione a livello di unità produttiva della figura del tutor delegato dall'azienda. Le parti in sede nazionale provvederanno a definirne i compiti e le linee guida di comportamento.
Per quanto riguarda i permessi per genitori, parenti e affidatari di disabili ed i permessi fruiti direttamente dai lavoratori disabili, le aziende daranno applicazione a quanto previsto dall'art. 33, comma 3 della legge n. 104/1992. Al fine di agevolare la conciliazione tra le esigenze di tutela del lavoratori e le esigenze organizzative delle imprese, l'azienda potrà richiedere, ove possibile, al lavoratori stessi una programmazione almeno mensile del suddetti permessi. Eventuali necessità di variazione della collocazione temporale di tali permessi, rispetto al programma già presentato all'Impresa, dovrà essere tempestivamente comunicata all'azienda.
[40] Art. 33 Orario di lavoro
1. REGIME ORDINARIO
Per l'orarlo di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative.
L'orarlo di lavoro normalmente è di 40 ore settimanali e normalmente di 8 ore giornaliere distribuite normalmente nei primi 5 giorni della settimana.
Le parti riconoscono che la qualità delle soluzioni organizzative, nella costante ricerca di un efficiente posizionamento competitivo del sistema delle imprese, si realizza anche attraverso l'Individuazione di adeguate e specifiche articolazioni dell'orario lavorativo.
Pertanto, per migliorare la competitività delle imprese e le prospettive occupazionali, per incrementare l'utilizzo delle capacità produttive e ridurre i costi per unità di prodotto, per assecondare la variabilità delle richieste del mercato, le parti riconoscono idonea l'adozione - per stabilimenti o per singoli reparti o uffici, per outlet e showroom riconducibili alla filiera distributiva diretta dell'Impresa, o per gruppi di lavoratori di altre distribuzioni di orarlo nell'ambito della settimana o anche di cicli di più settimane in cui l'orario viene realizzato in regime ordinario come media in un periodo non superiore a 12 mesi.
Tali specifici schemi di orario o diverse distribuzioni o articolazioni dell'orario settimanale saranno concordate dalle parti a livello aziendale applicando la procedura prevista nel successivo paragrafo
2. "Regimi particolari di orarlo".
* * *
Per gli impianti a ciclo continuo la particolare turnazione relativa è definita a livello aziendale. Le parti stipulanti si danno atto che fra le lavorazioni a ciclo continuo deve essere ricompresa la testurizzazlone.
1.1 Riduzioni dell'orario di lavoro
Fermo restando l'Insieme della normativa sull'orario di lavoro e sul lavoro straordinario i lavoratori fruiscono delle seguenti riduzioni complessive annue dell'orario di lavoro:
- giornalieri: 56 ore;
- addetti alle squadre di cui al comma 4 dell'art. 38 del presente contratto: 52 ore;
- addetti alle squadre di cui al comma 4 dell'art. 38 del presente contratto se operanti su turno notturno per almeno 50 notti l’anno di prestazione effettiva, da calcolarsi in rapporto alle prestazioni notturne maturate nell'anno precedente: ulteriori 8 ore.
I compensi pari a 1/26 della retribuzione lorda mensile previsti dal presente contratto per la coincidenza della festività del 15 agosto (Assunzione) con la domenica o con il sabato o con il periodo feriale e per la festività nazionale del 4 novembre, anziché essere corrisposti nel periodi di paga di agosto e di novembre, saranno corrisposti in occasione del godimento delle predette riduzioni di orarlo. Resta a carico dell'azienda la differenza tra detti compensi e la retribuzione corrispondente alle riduzioni predette. Per i cicli continui che avessero operato, nell'ambito della definizione del calendari annui, diverse modalità di assorbimento della festività del 15 agosto, restano in vigore le condizioni realizzate a livello aziendale. Nei casi - esclusi i cicli continui - di adozione di calendari aziendali che prevedano l'attività lavorativa nella settimana in cui cade la festività del 15 agosto e, di conseguenza, non rendano possibile l'assorbimento di cui al comma
precedente, nella retribuzione della riduzione di orarlo sarà trasferito 1/26 di retribuzione lorda mensile relativo a un'altra festività dello stesso anno cadente in sabato o in domenica. Analoga soluzione sarà adottata nel casi di non maturazione individuale della festività del 15 agosto.
- Norma particolare per i settori: abbigliamento, magliecalze, cappello, berretto e cappello di paglia, copertoni e tende.
II solo compenso pari a 1/26 della retribuzione lorda mensile previsto dal presente contratto per la festività nazionale già del 4 novembre, anziché essere corrisposto nel periodo di paga di novembre, sarà corrisposto in occasione del godimento della predetta riduzione di orarlo. Resta a carico dell'azienda la differenza tra detto compenso e la retribuzione corrispondente alla riduzione predetta.
2. REGIMI PARTICOLARI DI ORARIO
Nel caso di introduzione di un'organizzazione del lavoro finalizzata al maggior utilizzo degli impianti per sei giorni alla settimana anche limitatamente a determinati reparti o servizi dell'azienda, in presenza delle necessarie condizioni di mercato e caratteristiche tecnologiche ed organizzative dell'Impresa e nel casi di ristrutturazione aziendale, anche per migliorare le prospettive occupazionali, si potrà far ricorso a concordate strutture di orarlo.
Per l'adozione del regime di orario 5x8 con il secondo giorno di riposo (sabato) da usufruire a scorrimento durante i giorni della settimana (punto 2.1) o del regime 6x6 con prestazione lavorativa su sei giorni alla settimana (punto 2.2) o dell'orario multiperiodale (punto 2.3) si seguirà la procedura qui di seguito riportata con applicazione delle specifiche condizioni di orarlo e retributive convenute nella presente regolamentazione.
Nel caso in cui l'azienda reputi necessario per il miglioramento della propria competitività di estendere l'attività su sei giorni o intenda introdurre un orarlo multiperiodale ne darà preventiva comunicazione alla R.S.U.
Entro 7 giorni dalla suddetta comunicazione, seguirà su tale tema un esame congiunto per verificare le problematiche tecnico-produttlve ed organizzative dell'azienda al fine di salvaguardarne la competitività e migliorare le prospettive occupazionali. Al termine di tale esame, che dovrà esaurirsi entro 15 giorni dal primo incontro, le parti potranno concordare l'adozione del nuovo assetto di orario, facendo rinvio per la regolamentazione del predetti regimi alle disposizioni di seguito riportate.
In caso di mancato accordo in sede aziendale entro il termine di cui sopra, ciascuna delle parti potrà richiedere l'intervento delle organizzazioni firmatarie del contratto nazionale, che si riuniranno entro 15 giorni dalla richiesta per un esame congiunto della specifica situazione aziendale con l'obiettivo di:
- chiarire ogni aspetto della situazione aziendale in relazione alla presente disciplina degli orari di lavoro;
- rimuovere gli impedimenti all'applicazione di quanto previsto dal contratto nazionale, ferma restando la titolarità delle parti a livello aziendale.
2.1 Orario di lavoro per un utilizzo degli impianti su sei giorni settimanali con prestazione lavorativa di cinque giorni (schema 5x8 con riposo a scorrimento):
- riduzione annua dell'orario di lavoro pari a 64 ore;
- riduzione annua di ulteriori 8 ore ai raggiungimento di almeno 50 notti l'anno di prestazione effettiva, per i turnisti addetti al lavoro a squadre se operanti a turno notturno, da calcolarsi in rapporto alle prestazioni notturne maturate nell'anno precedente.
Le parti contraenti dichiarano che a livello aziendale si potrà convenire di inserire, nell’ambito di schemi di orario predeterminati, le ore annuali di riduzione di cui al presente paragrafo, a condizione che tale operazione risponda positivamente alle esigenze organizzative e di efficienza dell'Impresa, e non comporti aggravi di costo.
I compensi pari a 1/26 della retribuzione lorda mensile previsti dal presente contratto per la coincidenza della festività del 15 agosto (Assunzione) con la domenica o con il sabato o con il periodo feriale e per la festività nazionale del 4 novembre, anziché essere corrisposti nel periodi di paga di agosto e di novembre, saranno corrisposti in occasione del godimento delle predette riduzioni di orarlo. Resta a carico dell'azienda la differenza tra detti compensi e la retribuzione corrispondente alle riduzioni predette, Per i cicli continui che avessero operato, nell'ambito della definizione del calendari annui, diverse modalità di assorbimento della festività del 15 agosto, restano in vigore le condizioni realizzate a livello aziendale. Nel casi - esclusi i cicli continui - di adozione di calendari aziendali che prevedano l'attività lavorativa nella settimana in cui cade la festività del 15 agosto e, di conseguenza, non rendano possibile l'assorbimento di cui al comma precedente, nella retribuzione della riduzione di orarlo sarà trasferito 1/26 di retribuzione lorda
mensile relativo a un'altra festività dello stesso anno cadente in sabato o in domenica. Analoga soluzione sarà adottata nel casi di non maturazione individuale della festività del 15 agosto.
In caso di turnazioni con prestazioni notturne, la maggiorazione per lavoro notturno è pari al 44%.
2.2 Orarlo di lavoro per un utilizzo degli impianti su sei giorni settimanali con prestazione lavorativa su sei giorni:
- l'orarlo individuale di fatto è di 36 ore settimanali a parità di retribuzione;
- la riduzione annua dell'orario di lavoro è di 24 ore.
I compensi pari a 1/26 della retribuzione lorda mensile previsti dal presente contratto per la coincidenza della festività del 15 agosto (Assunzione) con la domenica o con il sabato o con il periodo feriale e per la festività nazionale del 4 novembre, anziché essere corrisposti nel periodi di paga di agosto e di novembre, saranno corrisposti in occasione del godimento delle predette riduzioni di orarlo. Resta a carico dell'azienda la differenza tra detti compensi e la retribuzione corrispondente alle riduzioni predette. Per i cicli continui che avessero operato, nell'ambito della definizione del calendari annui, diverse modalità di assorbimento della festività del 15 agosto, restano in vigore le condizioni realizzate a livello aziendale. Nel casi - esclusi i cicli continui - di adozione di calendari aziendali che prevedano l'attività lavorativa nella settimana in cui cade la festività del 15 agosto e, di conseguenza, non rendano possibile l'assorbimento di cui al comma precedente, nella retribuzione della riduzione di orarlo sarà trasferito 1/26 di retribuzione lorda mensile relativo a un'altra festività dello stesso anno cadente in sabato o in domenica. Analoga soluzione sarà adottata nel casi di non maturazione individuale della festività del 15 agosto.
Per i lavoratori a giornata lavoranti su sei giorni settimanali, vale la riduzione di orario a 36 ore settimanali.
In caso di turnazioni con prestazioni notturne, la maggiorazione per lavoro notturno è pari al 38%.
2.3 Orario multiperiodale
E' un'articolazione plurlsettlmanale multiperiodale dell'orario contrattuale, in base alla quale l'orarlo viene realizzato in regime ordinarlo come media in un periodo non superiore a dodici mesi, alternando periodi con orarlo diverso.
L'accordo istitutivo dell'orario multiperiodale, da definire tra azienda e RSU con la procedura di cui al precedente punto 2, dovrà contenere le seguenti indicazioni:
- i periodi dell'anno nel quali viene programmato un orarlo di lavoro settimanale superiore a quello ordinarlo contrattuale e quelli in cui viene programmato un orarlo settimanale inferiore;
- i reparti/uffici/funzioni aziendali a cui si applicherà l'orarlo multiperiodale, anche con misure e modalità differenziate in relazione alla diversa organizzazione del lavoro;
- la disciplina dell'orario applicabile nel periodi "neutri";
- la quantità massima dell'orario settimanale;
- la corresponsione, sia nel periodi di supero che nel periodi di riduzione dell'orario, della retribuzione commisurata all'orario ordinarlo contrattuale;
- le riduzioni dell'orario di lavoro nella misura di cui al precedente punto 1.1, di cui si potrà tener conto nella definizione dell'orario annuo.
3. NORME PARTICOLARI PER LA TORCITURA
Le parti concordano sulla necessità di una attività degli impianti anche fino a sette giorni per le lavorazioni di torcitura. Le particolari turnazioni ed i regimi di orario saranno definiti a livello aziendale.
4. DISPOSIZIONI APPLICATIVE
Le ore di riduzione saranno utilizzate prioritariamente nel periodi di minore attività produttiva, o a titolo di permessi individuali o collettivi o, previo esame congiunto, con modalità differenti secondo le specifiche esigenze aziendali, senza alcun pregiudizio per l'attività degli impianti.
Nei caso di permessi individuali/ il lavoratore ne farà richiesta con 48 ore di preavviso.
I permessi individuali saranno accordati compatibilmente con le esigenze di lavoro ed evitando che dalia sovrapposizione dei godimenti possano derivare interruzioni anche parziali di attività di macchinari o impianti.
In caso di particolari esigenze di intensificazione dell'attività produttiva, i permessi per riduzione di orario annualmente spettanti potranno essere monetizzati, secondo modalità e limiti definiti a livello aziendale.
Le riduzioni non matureranno nei periodi di assenza per maternità e servizio militare; matureranno per dodicesimi nei casi di inizio o cessazione del rapporto di lavoro, considerando come mese intero la frazione pari o superiore a due settimane.
Qualora la durata dell'orario di lavoro sia inferiore a quella contrattuale si procederà all'assorbimento, fino a concorrenza delle riduzioni previste dal presente articolo.
- Dichiarazione a verbale n. 1 -
Le riduzioni di orario definite con li presente contratto non debbono in alcun modo determinare una riduzione dell’utilizzo degli impianti e verranno assorbite da trattamenti aziendali più favorevoli.
- Dichiarazione a verbale n. 2 -
La regolamentazione dell'orario a scorrimento, di cui al punto 2.1 f trova applicazione per le situazioni aziendali che si siano attivate a partire dall’1/7/1995 o successivamente. Pertanto le parti confermano la piena validità delle intese aziendali realizzate antecedentemente alla data predetta.
[41] Art. 34 Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro
Considerate le particolari caratteristiche dei settore ed anche allo scopo di contenere l'entità del ricorsi allo straordinario, alla cassa integrazione guadagni, a forme di decentramento anomalo,
connessi alle caratteristiche di cui sopra, viene introdotta la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro.
Per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa dell'azienda o di parti di essa, l’azienda potrà realizzare diversi regimi di orarlo in particolari periodi dell'anno, con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 96 ore all'anno (1° gennaio - 31 dicembre). Con accordo sindacale a livello aziendale il suddetto limite settimanale e il limite massimo annuale potranno essere elevati.
A fronte del superamento dell'orario contrattuale, corrisponderà, nell'arco di 12 mesi dall'Inizio del ciclo di flessibilità, in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione.
Viceversa, a fronte di una riduzione dell'orario contrattuale, corrisponderà, nel corso del 12 mesi dall'Inizio del ciclo di flessibilità ed in periodi di maggiore intensità lavorativa, una pari entità di ore prestate oltre l'orarlo contrattuale.
I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale sia nel periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale.
Per le ore prestate oltre l'orarlo contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione del 12% per le prime 48 ore di supero e del 15% per le successive, da liquidare nel periodi di superamento medesimi.
Al verificarsi della necessità e in tempo utile per soddisfare le esigenze organizzative che ne danno titolo, la Direzione aziendale comunicherà alla RSU, illustrandone le ragioni, il ricorso alla flessibilità, i reparti e i lavoratori interessati con l'indicazione dei periodi previsti di supero o di riduzione dell'orario contrattuale, delle ore necessarie e della loro collocazione temporale.
Le modalità applicative della flessibilità proposte dall'azienda, relative alla distribuzione delle ore nel periodo di supero o all'utilizzo delle riduzioni, saranno definite in un apposito incontro tra Direzione e RSU.
Tali modalità dovranno assicurare la soddisfazione della domanda anche attraverso l'esistente utilizzo ottimale degli impianti, con svolgimento dei normali turni di lavoro nelle giornate di flessibilità.
L'esito del confronto, che potrà anche concludersi con un mancato accordo, sarà riassunto in un verbale di riunione nel quale saranno indicati i punti di accordo e/o gli eventuali punti e i motivi di dissenso.
Esaurita la procedura di cui sopra, che dovrà comunque concludersi entro 5 giorni dalla comunicazione di cui al comma 6, il programma di flessibilità diventa operativo.
Sulla base del verbale di riunione di cui sopra, le parti potranno richiedere l'intervento del livelli superiori per rimuovere i motivi di dissenso.
Analoga procedura verrà utilizzata, in un momento successivo, per individuare le modalità del recupero o del supero in funzione delle esigenze organizzative e tecnico produttive aziendali.
Le modalità di recupero delle ore prestate in regime di flessibilità potranno prevedere anche la programmazione individuale nel limite di 16 ore annuali, fatte salve diverse intese aziendali.
L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati, salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti.
La presente normativa sulla flessibilità non prevede prestazioni domenicali, salvo accordi tra le parti.
Ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 66/2003, nel caso di adozione della flessibilità di orario di cui al presente articolo, la durata del riposo giornaliero consecutivo tra la fine dell'orario normale e l'Inizio dell'orario in flessibilità può risultare inferiore alle 11 ore.
Al sensi dell'art. 9, comma 2 lettera d), del D.Lgs. n. 66/2003, nel caso di adozione della flessibilità di orarlo di cui al presente articolo, tra il termine della prestazione lavorativa in flessibilità e l'Inizio del normale orarlo lavorativo settimanale il lavoratore può godere di un riposo inferiore alle 35 ore (24 più 11) stabilite dal citato art. 9, a condizione che a livello aziendale vengano definite congiuntamente le modalità di riposo compensativo.
- Dichiarazione a verbale n. 1 -
Con l'articolo di cui sopra le parti hanno inteso fornire alle aziende il diritto a disporre di uno strumento certo ed effettivamente utilizzabile per far fronte al variare della domanda di prodotti o servizi nel corso dell'anno.
Con la modifica aI presente articolo, concordata in data 11/6/2008, le parti hanno inteso semplificare e chiarire le modalità applicative dell'istituto della flessibilità contrattuale del l'ora rio di lavoro ferme restando le differenze sostanziali con l'istituto della flessibilità tempestiva di cui all'art. 35, anche con riferimento ai tempi di esecuzione del programma di flessibilità e alle relative percentuali applicate,
- Dichiarazione a verbale n. 2 -
In caso di mancata prestazione, per comprovati motivi, delle ore di supero pur partecipando alla riduzione, qualora le condizioni organizzative dell'azienda lo consentano, il lavoratore potrà essere chiamato ad effettuare il recupero della mancata attività lavorativa.
In caso non sia effettuabile il recupero, potranno essere effettuati compensazioni con altri istituti contrattuali, utilizzando in quanto disponibili, ore di riduzione dell'orario di lavoro, ore di ferie, ecc.
[42] Art. 35 Flessibilità tempestiva
In considerazione delle variazioni imprevedibili ed urgenti della domanda le aziende che manifesteranno, in qualsiasi momento dell'anno, l'Intenzione di avvalersi della regolamentazione di cui al presente articolo per rispondere alla necessità di assecondare variazioni di intensità
dell'attività dell'azienda, di parti di essa, o di gruppi di lavoratori, potranno superare, in determinati periodi dell'anno, il normale orarlo contrattuale settimanale.
Al verificarsi della necessità, la Direzione aziendale comunicherà alla RSU, illustrandone le ragioni, con un preavviso non inferiore a 5 giorni, il ricorso alla flessibilità, l reparti e i lavoratori interessati con l'Indicazione dèi periodi previsti di supero o di riduzione dell’orario contrattuale, delle ore necessarie e della loro collocazione temporale.
Le modalità applicative della flessibilità proposte dall'azienda, relative alla distribuzione delle ore nel periodo di supero o all’utilizzo delle riduzioni, saranno definite in un apposito incontro tra Direzione e RSU.
Tali modalità dovranno assicurare la soddisfazione tempestiva della domanda anche attraverso l'esistente utilizzo ottimale degli impianti, con svolgimento del normali turni di lavoro nelle giornate di flessibilità.
L'esito del confronto, che potrà anche concludersi con un mancato accordo, sarà riassunto in un verbale di riunione nel quale saranno indicati i punti di accordo e/o gli eventuali punti e motivi di dissenso.
Esaurita la procedura di cui sopra, che dovrà comunque concludersi entro 5 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, il programma di flessibilità diventa operativo.
Sulla base del verbale di riunione di cui sopra, le parti potranno richiedere l'Intervento del livelli superiori per rimuovere i motivi del dissenso.
Analoga procedura verrà utilizzata, in un momento successivo, per individuare le modalità del recupero o del supero in funzione delle esigenze organizzative e tecnico produttive aziendali.
Le modalità di recupero delle ore prestate in regime di flessibilità potranno prevedere anche la programmazione individuale nel limite di 16 ore annuali, fatte salve diverse intese aziendali.
La flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati, salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti.
A fronte del superamento del normale orarlo contrattuale corrisponderà, nel periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione. La compensazione tra ore in supero ed ore in riduzione dovrà avvenire nell'arco di dodici mesi dall'Inizio del ciclo di flessibilità. il programma di flessibilità può iniziare indifferentemente con un periodo di supero o con un periodo di riduzione, i lavoratori interessati alla flessibilità percepiranno la retribuzione relativa al normale orarlo contrattuale settimanale sia nel periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione di orario.
Per le ore prestate oltre il normale orarlo contrattuale settimanale verrà corrisposta la maggiorazione del 21%. Tale maggiorazione è da liquidare con la retribuzione relativa al periodo di superamento.
La presente normativa sulla flessibilità non prevede prestazioni domenicali salvo accordi tra le parti.
Ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 66/2003, nel caso di adozione della flessibilità di orarlo di cui al presente articolo, la durata del riposo giornaliero consecutivo tra la fine dell'orario normale e l'Inizio dell'orario in flessibilità può risultare inferiore alle 11 ore.
Al sensi dell'art. 9, comma 2 lettera d), del D.Lgs. n. 66/2003, nel caso di adozione della flessibilità di orarlo di cui al presente articolo, tra il termine della prestazione lavorativa in flessibilità e l'Inizio del normale orarlo lavorativo settimanale il lavoratore può godere di un riposo inferiore alle 35 ore (24 più 11) stabilite dal citato art. 9, a condizione che a livello aziendale vengano definite congiuntamente le modalità di riposo compensativo.
- Chiarimento a verbale -
Nel caso di utilizzo di ore di flessibilità tempestiva queste verranno sottratte dal monte ore delle 96 di flessibilità di cui all'art. 34.
- Dichiarazione a verbale n. 1 -
In caso di mancata prestazione, per comprovati motivi, delle ore di supero pur partecipando alfa riduzione, qualora le condizioni organizzative dell'azienda lo consentano, il lavoratore potrà essere chiamato ad effettuare il recupero della mancata attività lavorativa.
In caso non sia effettuabile il recupero potranno essere effettuate compensazioni con altri istituti contrattuali, utilizzando in quanto disponibili, ore di riduzione dell'orario di lavoro, ore di ferie, ecc.
- Dichiarazione a verbale n. 2 -
Le aziende che non manifestino l'intenzione di avvalersi della regolamentazione relativa alla flessibilità tempestiva potranno non applicare la procedura avendo già concordato a livello aziendale tale materia.
[43] Art. 36 Lavoro straordinario
È considerato straordinario contrattuale il lavoro prestato oltre l'orario contrattuale settimanale. È considerato straordinario, al fini legali, il lavoro prestato oltre l'orarlo di legge.
Le ore non lavorate in dipendenza di festività nazionali e infrasettimanali cadenti in giorno lavorativo saranno computate al soli fini delle maggiorazioni di cui al presente articolo.
Il lavoro straordinario ha carattere volontario e potrà essere effettuato entro il limite individuale annuale di legge, pari a 250 ore. Viene inoltre convenuto un monte annuo aziendale ragguagliato a 160 ore per dipendente. Quando riguardi gruppi di lavoratori, formerà oggetto di esame preventivo tra direzione aziendale e R.S.U.
Fatto salvo il limite di cui sopra Xxxxxxx preventivo non avrà luogo solo nei casi in cui il lavoro straordinario abbia carattere di assoluta improrogabile e comprovata necessità determinata da cause di forza maggiore.
Su richiesta delle R.S.U. le aziende daranno annualmente notizia del livello di utilizzo del monte ore aziendale.
Le ore di straordinario prestate tra le 160 e le 250 saranno recuperate su richiesta del lavoratore con i seguenti criteri:
- per il 50% con trasformazione in riposi compensativi giornalieri da godersi in date da indicare dal lavoratore;
- per il 50% con trasformazione in riposi compensativi giornalieri da godersi in date da indicare dall'azienda.
In presenza di lavoro straordinario strutturale di produzione, inteso per tale il caso di raggiungimento costante del limiti di cui al presente articolo, si procederà, su richiesta, presso la competente sede territoriale, all'esame della situazione e delle eventuali misure opportune per la cessazione del lavoro straordinario strutturale, mediante diversa organizzazione del lavoro o aumento dell'occupazione.
Da dette regolamentazioni sono escluse le operazioni di manutenzione e inventarlo che potranno essere richieste tenendo conto delle esigenze del lavoratore.
Le ore straordinarie per le quali si darà luogo al riposi compensativi saranno compensate secondo quanto previsto dal presente articolo.
Per ogni ora straordinaria, l'azienda corrisponderà al lavoratore una quota orarla di retribuzione determinata utilizzando il divisore 173, al sensi dell'art. 45 del presente contratto. Gli elementi retributivi da utilizzare per il calcolo di cui sopra sono quelli individuati all'art. 45 del presente contratto al punto 1. e, limitatamente alle somme corrisposte mensilmente e fatte salve diverse pattuizioni aziendali, al punto 2.2. La quota oraria sarà maggiorata delle seguenti percentuali:
- lavoro straordinario diurno: prime 5 ore settimanali - per ore successive - per mezzora continuativamente prestata dai turnisti di cui all'art. 38 del presente contratto | 35% 45% 40% |
- lavoro straordinario notturno | 56% |
- per mezzora continuativamente prestata dai turnisti di cui all'art. 38 del presente contratto | 61% |
- lavoro straordinario festivo diurno - per mezzora continuativamente prestata dai turnisti di cui all'art. 38 del presente contratto | 61 % 67% |
- lavoro straordinario festivo notturno - per mezzora continuativamente prestata dai turnisti di cui all'art. 38 del presente contratto | 66% 72% |
Le dette percentuali di maggiorazione non sono cumulabili né tra loro, né con quelle previste dall'art. 39 del presente contratto e la maggiore assorbe la minore.
Per gli impiegati di 7° livello, non assoggettabili alle limitazioni dell'orario di lavoro, il lavoro normalmente eccedente l'orario ordinarlo contrattuale e che venga prestato con carattere di continuità per esigenze dell'azienda, sarà retribuito con una maggiorazione sull'elemento retributivo nazionale di tale livello, convenuta tra le parti o in misura preventiva forfettaria, o di volta in volta.
La qualifica legale e i relativi adempimenti per il lavoro straordinario rimangono nel termini fissati dalle vigenti disposizioni di legge.
PROCEDURA PER iL LAVORO STRAORDINARIO
Il lavoro straordinario di produzione e dell'area amministrativa ha carattere volontario individuale.
La presente procedura è in particolare finalizzata a soddisfare le esigenze conseguenti a stati di necessità, consegne urgenti, termine di lavorazione in corso, allestimento delle collezioni ed impegni fieristici con gli adempimenti collegati, recupero di ritardi di produzione per cause tecniche, rilavorazioni di commesse urgenti, ritardi imprevisti nelle consegne di materie prime o semilavorati da parte di fornitori, adempimenti collegati a disposizioni di legge fiscali o amministrative, punte di assenze anomale, sostituzione di lavoratori in aspettativa con effetto immediato, sostituzione di lavoratori frequentanti corsi di formazione continua correlati all'attività dell'azienda.
In presenza di disponibilità volontarie alla prestazione di lavoro straordinario inferiori alle esigenze aziendali entro i limiti del presente articolo, la direzione ne darà immediata notizia alla R.S.U.
Le parti, nell'ambito della volontarietà individuale, procederanno all'esame della situazione per rimuovere le difficoltà esistenti assicurando all'azienda la disponibilità tempestiva delle prestazioni straordinarie necessarie.
Xxxxxxxx ex art. 4, comma 4, X.Xxx. 8/4/2003, n. 66
Il periodo di cui all'art. 4, comma 3, del D.Lgs. 8/4/2003, n. 66 è fissato in dodici mesi, a fronte della molteplicità delle produzioni settorialmente effettuate e della complessità delle soluzioni tecnico organizzative adottate nella filiera dell'industria Tessile Abbigliamento Moda.
- Chiarimento a verbale -
Non sono considerate straordinarie le ore di lavoro prestate tra la 37.a e la 40.a ora settimanale nei regimi di orario basati su turni di 6 ore (6 x 6); tali ore sono retribuite con quote orarie supplementari, determinate con li divisore orario previsto all'art. 45 - 2° comma - del presente contratto.
Ferme restando le eventuali condizioni di miglior favore esistenti alla data di stipulazione del CCNL 19/5/2000, diverse applicazioni e regole pattuite in sede aziendale, anche in considerazione del divisore fisso applicato, potranno essere armonizzate con quanto stabilito dal presente chiarimento a verbale.
[44] Art. 37 Banca delle ore
Ciascun lavoratore potrà far confluire in una banca individuale delle ore le prime 32 ore annue di lavoro straordinario che, su richiesta dell’interessato, saranno recuperate sotto forma di riposi compensativi, fatte salve le relative maggiorazioni che verranno corrisposte con la retribuzione afferente il mese in cui tali prestazioni sono state effettuate.
Per i lavoratori a tempo parziale potranno confluire nella banca delle ore le prime 32 ore di lavoro supplementare. Tale disposizione avrà decorrenza dall’1/1/2014.
Per dare attuazione all’accumulo di ore, il lavoratore dovrà esprimere la sua volontà di recupero con apposita dichiarazione scritta, che sarà valida fino a disdetta. in tal caso, i riposi di cui al comma precedente potranno essere goduti entro l’anno successivo a quello di effettuazione della prestazione straordinaria, a condizione che la persona interessata ne faccia richiesta con un preavviso di almeno 48 ore, non risulti contemporaneamente assente per identico motivo più del 3% del personale e non ostino in quel momento obiettive e comprovate necessità aziendali in relazione alla infungibilità delle mansioni svolte. i riposi non fruiti entro il suddetto termine potranno essere monetizzati.
Non danno luogo all'accumulo di ore di cui ai due commi precedenti le ore di lavoro straordinario prestate per manutenzione e inventarlo.
Inoltre confluiranno in questo istituto le giornate di permesso per ex festività - di cui al punto 2 degli artt. 89, 96, 105 "Giorni festivi - Riposo settimanale" del presente contratto. Sono escluse da tale disposizione le aziende nelle quali sia concordato un diverso utilizzo collettivo delle giornate e ore di permesso per ex festività o nelle quali le stesse giornate o ore vengano impiegate per l'attuazione di orari lavorativi finalizzati al maggiore utilizzo degli impianti.
Nella banca delle ore - se già attivata da parte del lavoratore - confluiranno anche le ore di recupero della flessibilità se non fruite in occasione del programmato recupero collettivo per comprovati impedimenti personali. Tale disposizione troverà applicazione dall’1/1/2005.
[45] Art. 38 Lavoro a squadre
È considerato lavoro a squadre quello prestato dal lavoratori che si avvicendano ad una stessa macchina o nelle medesime mansioni entro le 24 ore, anche se a turni non di uguale durata.
L'orarlo ordinario giornaliero del lavoro a squadre è di 8 ore per turno, ivi compreso il riposo, la cui durata è di mezzora.
La distribuzione dell’orarlo di lavoro viene stabilita in conformità con le disposizioni di cui all’art. 33 del presente contratto e comunicata al lavoratori in apposita tabella da affiggersi all'entrata dello stabilimento.
In attuazione a quanto disposto dall'art. 33 del presente contratto, l'orario ordinarlo contrattuale sarà ragguagliato a 40 ore, ivi compresa la mezzora giornaliera di riposo.
Nel lavoro a squadre deve essere consentito, per ogni turno, l'Intervallo di mezzora di riposo, il cui compenso è già compreso nella retribuzione mensile.
Al lavoratori cottimisti dovrà essere corrisposto, per la mezzora di riposo goduto, una mezza quota oraria dell'utile di cottimo realizzato nelle ore di effettivo lavoro.
Il riposo della squadra deve essere normalmente fruito fuori dal locale di lavoro o altrimenti a macchine ferme, li lavoratore ha diritto di uscire dallo stabilimento durante la mezzora di riposo.
Per prestazioni di lavoro giornaliere fino a 6 ore non è previsto l'Intervallo di riposo. La mezzora di riposo goduta non concorre al superamento delle sei ore di lavoro richieste. Al soli fini del diritto alla maturazione della mezzora di riposo, vengono considerate come prestazioni di lavoro le assenze per permessi retribuiti.
Le eventuali prestazioni che eccedono le 7 ore e 30 minuti giornalieri di lavoro effettivo saranno compensate con la retribuzione per il tempo eccedente, aumentata della maggiorazione di straordinario, secondo quanto specificato all'art. 37 del presente contratto.
Le modificazioni dei turni devono essere notificate 24 ore prima mediante avviso collocato in luogo chiaramente visibile, salvo i casi di forza maggiore.
Al sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 66/2003, nel caso di modifica del turno assegnato il lavoratore dovrà comunque fruire, all'atto del passaggio a diverso turno, di un adeguato periodo di riposo che può essere inferiore a 11 ore.
Il turno unico è soggetto alla disciplina del lavoro a squadre, anche se compiuto senza avvicendamenti, qualora si attui lo stesso intervallo di riposo delle squadre ed inoltre il suo inizio od
il suo termine coincidano con l'inizio o col termine dell'orario di una delle squadre, rimanendo comunque nel limite di uno spostamento massimo di 30 minuti.
Il lavoro a squadre verrà effettuato normalmente in 5 giorni, in relazione alle norme di cui all'art. 34 punto 1 del presente contratto.
Per le ore di lavoro a squadre, ivi compresa la mezzora di riposo, verrà corrisposta una maggiorazione pari all’1,38% della retribuzione contrattuale nazionale e degli elementi aggiuntivi della retribuzione stabiliti a livello aziendale e corrisposti a cadenza mensile, salvo diverse pattuizioni.
La predetta maggiorazione non è dovuta, nel casi di riduzione d'orario, fino ad 11 ore complessive di lavoro se si tratta di lavoro a 2 squadre (ore 5 e mezza giornaliere per ciascuna squadra) e fino a 13 ore e mezza se si tratta di 3 squadre (ore 4 e mezza giornaliere per ciascuna squadra).
In deroga a quanto sopra, nel caso che, per effetto della distribuzione dell'orario contrattuale di lavoro, prevista dall'art. 33 del presente contratto, sia effettuato in un solo giorno della settimana un orarlo inferiore alle 6 ore, verrà ugualmente corrisposta la maggiorazione stessa.
Direzione e R.S.U. potranno definire modalità per assicurare la regolarità di sostituzione dei turnisti nel lavoro a squadre.
- Chiarimento a verbale -
Per gli adolescenti fa mezzora di riposo intermedio di cui al secondo comma è stata determinata attuando la facoltà prevista dalla legge in materia.
Tale normativa non ha carattere innovativo, nel senso che già nei precedenti contratti le parti, fissando in mezzora fa durata del riposo, si erano avvalse della facoltà loro concessa dalle disposizioni di legge per i minori.
[46] Art. 39 Lavoro notturno, domenicale e festivo
È considerato lavoro notturno, al soli effetti retributivi, quello prestato tra le ore 22 e le ore 6.
È considerato lavoro festivo quello prestato nelle giornate domenicali e festive previste agli artt. 89, 96 e 105 del presente contratto.
È considerato lavoro notturno agli effetti legali quello effettivamente prestato tra le ore 23 e le ore 6 in relazione alla ipotesi formulata alla lettera d) del punto 2 dell’art. 1 del D.Lgs. 8/4/2003, n. 66.
Agli effetti legali è considerato lavoratore notturno il lavoratore che: