Accordo nazionale unico di lavoro per il personale ospedaliero 1 luglio 1979 – 30 giugno 1982
Accordo nazionale unico di lavoro per il personale ospedaliero 1 luglio 1979 – 30 giugno 1982
Parti contraenti firmatarie del presente accordo:
Governo: ministro per la Funzione Pubblica; ministro del Tesoro; ministro del Lavoro e Previdenza Sociale; ministro della Sanità
Regioni: assessore regione Veneto; assessore regione Lazio; assessore regione Liguria; assessore regione Calabria; assessore regione Molise
ANCI
Federazione.Unitaria CGIL-CISL-UIL: Giunti; Zuccherini; Romei; Xxxxx
XXX:
CGIL Xxxxxxxxxx; Xxxxxxxxx; X. Xxxxxxxx;
CISL Prandi; Xxxxxxxxx; Calevi
UIL Fiordaliso; Xxxxxxxxxx; Xxxxxx
CIDA-SIDEO Xxxxxxxx
ANPO Ferri; Paci
ANMDO Neri
XXXX Xxxxx; Porta
ANAAO Paci; Xxxxxxxx; Xxxxxxx
AMOPI Novello
AAROI Xxxxxxxxx
SNR Senaldi
XXXX Xxxxxxx
Premessa
Il giorno 24 giugno 1980, a Roma, in Palazzo Xxxxxx presso il Ministro per la Funzione Pubblica, si sono riunite, per il rinnovo dell'accordo unico di lavoro per il personale ospedaliero, dopo l'intesa raggiunta il13 maggio 1980, la Parte pubblica, rappresentata dal Governo (Ministri della Funzione Pubblica, del Tesoro, del Lavoro e della Sanità) delle Regioni (Veneto, Liguria, Lazio, Calabria, Molise), dell' ANCI e le Organizzazioni Sindacali della Federazione Unitaria CGIL-CISL-UIL, della FLO CGIL-CISL-UIL, dei rappresentanti delle Associazioni Mediche, ANAAO, ANPO, ANMDO. AMOPI, CIMO, AAROI, SNR, SUMI e della CIDA-SIDEO, già firmatarie del precedente accordo 17 febbraio 1979.
Si premette che l'accordo, da rinnovare con validità dal 1 luglio 1979 al 30 giugno 1982, si pone in un periodo di trasformazione che prelude alla istituzione graduale delle
U.S.L. su tutto il territorio nazionale e che in tale ottica sia possibile, anche a richiesta di una sola delle parti, durante la vigenza di questo accordo, procedere ad una verifica per accertare se sussistono le condizioni onde addivenire alla formulazione dell'accordo unico del comparto sanitario previsto dall'art. 47 della legge 833/78.
Pertanto. avendo il presente accordo efficacia solo nei confronti del personale ospedaliero, tutti i problemi sollevati nel corso delle trattative.. che non hanno trovato in questa sede una adeguata soluzione e che hanno riflessi nei confronti anche di quel personale che transiterà nelle U.S.L. proveniente da settori diversi da quello ospedaliero, saranno riconsiderati allorquando si procederà alla formulazione del predetto accordo unico dell'intero comparto sanitario e ciò al fine di pervenire ad una loro giusta soluzione.
Comunque dagli orientamenti emersi nel corso delle trattative e tenendo presenti i limiti delle compatibilità finanziarie, le parti convengono quanto segue:
1.0 - AREA CONTRATTUALE E RELAZIONE CON ALTRI COMPARTI
1.1 - Area contrattuale
In ordine ai contenuti e all'area contrattuale:
a) si conviene che la materia dell'accordo è costituita dal trattamento economico e dagli istituti normativi di carattere economico del rapporto di impiego anche con riferimento ai contenuti della legge quadro sul pubblico impiego;
b) si conferma la unicità dell'accordo, già sancita nei precedenti contratti, per tutti i dipendenti operanti nel settore anche con riferimento a quanto in materia dispone I'art. 47 della legge 833/1978 nonchè per quelli operanti negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui alla legge 132/68;
c) in considerazione di quanto dispone l'art. 82 del D.P.R. 761/1979, circa la gradualità di utilizzazione del personale da parte delle USL e della applicazione nei loro confronti della relativa disciplina, si conviene di operare, nel presente accordo, tenendo presenti le norme ed i principi del D.P.R. 761/79, per quanto possibile, in modo da evitare e per il personale degli ospedali e per il personale degli altri comparti che confluirà nelle USL, con particolare riferimento al personale dipendente degli ospedali provinciali e dalle strutture e servizi psichiatrici pubblici, ulteriori variazioni specie negli inquadramenti e nel trattamento economico, in un processo di necessaria perequazione dei trattamenti economici e contestuale omogeneizzazione degli ordinamenti. Le parti in una visione globale di tutto l'assetto sanitario e nella convinzione che la regolamentazione del rapporto degli operatori sanitari debba essere uniforme, concordano che la normativa prevista dal presente accordo sia applicata per tutti i presidi e ospedali pubblici e privati di qualsiasi natura.
1.2. - Contrattazione decentrata
Le parti confermano il ruolo insostituibile della dialettica sindacale a livello nazionale, regionale e locale, sia ospedaliero che territoriale; escludono tuttavia sul trattamento economico dei livelli retributivi e di eventuali indennità fisse e regolamentate nonchè sulle materie espressamente disciplinate dall'accordo, il ricorso a trattative e ad accordi locali, se non per l'attuazione di istituti normativi ed economici che dall'accordo siano stati espressamente demandati alla competenza locale.
1.3 - Durata dell'accordo
In coerenza con quanto esposto nei paragrafi precedenti, ne discende:
a) che il presente accordo ha vigenza dal 1.7.1979 al 30.6.1982.
b) che a richiesta anche di una sola delle parti firmatarie del presente accordo venga effettuata in qualsiasi momento una verifica sulla effettiva entrata in funzione elle U.S.L. onde accertare la sussistenza delle condizioni per procedere alla stipula del primo accordo nazionale unico per il comparto sanitario.
Il nuovo accordo nazionale unico del comparto della sanità sarà quindi applicato, in ciascuna regione, con effetto, comunque non retroattivo, dalla data in cui entreranno in funzione le U.S.L.
In tale ipotesi, il presente accordo sarà considerato decaduto dalla data di entrata in vigore del nuovo e le relative clausole contrattuali potranno considerarsi ai modi da convenire assorbite in esso.
2.0 - FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE
1 – Riqualificazione professionale e acquisizione di titoli di studio
Gli organi competenti assicurano al personale dipendente, nei limiti e con le modalità di cui al presente punto, la possibilità di frequentare scuole o corsi per il conseguimento di titoli abilitanti o di titoli di studio legalmente riconosciuti. A tale scopo viene previsto quanto segue:
a) il personale interessato ha diritto, salvo comprovate esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non obbligato a prestazioni di lavoro straordinario;
b) il personale interessato ha diritto ad una riduzione fino a 4 ore dell'orario settimanale di lavoro, di regola con cumulabili, per la durata legale del corso eventuale cumulo non potrà comunque superare le ore di frequenza obbligatoria;
c) i dipendenti che contemporaneamente potranno usufruire, nell'anno solare, alla riduzione dell'orario di lavoro non dovranno superare il per cento del totale delle unità in servizio all'inizio di ogni anno; tale percentuale potrà essere elevata in relazione ai piani di programmazione regionali di formazione e riqualificazione professionale del personale; la percentuale individuale dovrà essere prioritariamente utilizzata per la riqualificazione professionale del personale di assistenza; e la riqualificazione avvenga ad iniziativa dell'amministrazione non opera il limite percentuale di cui sopra;
d) non possono fruire del diritto previsto alla lettera b) i dipendenti in favore dei ali sono concessi, nell'anno, i benefici previsti al successivo punto 2.4 salvo quanto previsto alla lettera h) dello stesso punto;
e) i dipendenti che devono sostenere prove di esame nelle scuole o corsi di cui al presente punto o esami di idoneità nazionale o regionale hanno diritto a fruire di congedi straordinari nei limiti e con le modalità previste dall'art. 37 del D.P.R.
130/1969 e successive modificazioni e integrazioni ivi compreso il tempo strettamente necessario per il trasferimento alla e dalla sede d'esame;
f) per la preparazione agli esami finali nelle scuole o nei corsi previsti dal presente punto sono concessi a ciascun dipendente interessato 3 giorni di permesso retribuito; per la preparazione agli esami universitari ed agli esami dei corsi specializzazione dei medici sono concessi due giorni di permesso retribuito;
g) i partecipanti alle scuole o corsi di cui al presente punto possono altresì fruire dell'aspettativa per motivi di studio prevista dall'art. 44 del D.P.R. 130/1969 e successive modificazioni e integrazioni.
I dipendenti interessati ai benefici di cui al presente punto sono tenuti a presentare all'Amministrazione idonee certificazioni in ordine all'iscrizione e alla frequenza alle scuole e ai corsi non che agli esami finali sostenuti. In mancanza delle predette certificazioni le riduzioni di orario o i permessi previsti dal presente punto e già usufruiti dovranno essere recuperati o verranno scomputati dal congedo ordinario.
2.2 - Corsi di riqualificazione professionale
Per gli allievi dipendenti dall'Amministrazione il servizio deve essere programmato e organizzato in modo da consentire l'effettuazione del tirocinio pratico richiesto dai corsi di riqualificazione professionale ai quali gli stessi sono iscritti in modo da rendere il servizio valido a tutti gli effetti ai fini del tirocinio pratico.
Le parti, convenendo sulla necessità di un piano regionale di riqualificazione degli infermieri generici concordato con le organizzazioni sindacali firmatarie, in relazione anche alla legge di riqualificazione straordinaria e all'approvazione della legge quadro sulla formazione professionale, si impegnano:
1) a realizzare il potenziamento delle strutture scolastiche per consentire maggiore recettività di allievi, la definizione del numero delle sedi scolastiche e la distribuzione dei posti scuola sufficienti a realizzare gli obiettivi concordati;
2) ad assicurare la partecipazione dei dipendenti ai processi di riqualificazione garantendo adeguati standards di assistenza; ,
3) a far sì che l'impegno orario settimanale degli allievi dipendenti, comprese le lezioni teoriche e tirocinio pratico intra ed extra ospedaliero, venga determinato complessivamente, tenendo conto dell'orario di servizio, e ai fini dell'impegno scolastico, della formazione professionale già acquisita nella qualifica di infermiere generico;
4) a far sì che in ogni caso sia garantito con il conseguimento del titolo di infermiere professionale, il livello di preparazione richiesto dall'ordinamento per gli allievi non dipendenti;
5) che i piani di studio vengano articolati sulla scorta delle indicazioni CEE e tali da far acquisire la specifica competenza richiesta dai profili professionali;
6) la quantificazione degli infermieri generici da riqualificare ogni anno è demandata alla contrattazione regionale salvo le disposizioni di legge in materia ed in speciale modo quanto dispone la legge sulla occupazione giovanile.
2.3 - Aggiornamento professionale e attività didattiche, di ricerca e di aggiornamento tecnico scientifico
Le amministrazioni promuovono e favoriscono le attività dirette a migliorare ed aggiornare la preparazione professionale del personale nell'ambito delle rispettive qualifiche anche ai fini di garantire la mobilità, la riconversione funzionale del personale ed il miglioramento della qualità del servizio. Fatta eccezione di eventuali iniziative di aggiornamento o perfezionamento professionale di interesse obiettivamente rilevabile, non prevedibili, le Amministrazioni, di intesa con le rappresentanze interne del personale e le organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo, in armonia con gli orientamenti e/o con le iniziative specifiche della Regione in materia, formuleranno - prima dell'inizio di ogni anno - un programma delle attività di aggiornamento professionale che in relazione agli obiettivi previsti dal programma di attività ed alle esigenze di aggiornamento professionale, preveda:
a) l'organizzazione di corsi di aggiornamento per il personale mediante riunioni periodiche, seminari, corsi teorico pratici, ove possibile di concerto anche con altri enti pubblici.
Degli attestati di profitto acquisiti dal personale al termine dei predetti corsi l'Amministrazione dovrà tener conto nell'assegnazione del personale alle singole attività se rientranti nelle competenze professionali della qualifica rivestita.
L'attività di aggiornamento professionale organizzata nell'ambito dell'amministrazione per il raggiungimento di specifici obiettivi di qualificazione dei servizi o di avvio di particolari attività è svolta entro il normale orario di lavoro. Nel caso di assoluta impossibilità, per la natura del servizio, di svolgere il corso o l'attività tecnica di aggiornamento in tutto o in parte entro l'orario di lavoro, l'Amministrazione, di intesa con le rappresentanze interne del personale e le organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo, definirà i tempi e i modi per il recupero delle ore effettuate al di fuori dell'orario di lavoro.
L'attività di insegnamento nei corsi di aggiornamento organizzati dall'Amministrazione sarà di norma affidata a personale dipendente, e in tal caso, sarà prestata nell'ambito del normale servizio.
b) L'utilizzazione del comando per perfezionamento professionale e aggiornamento tecnico scientifico, nei casi in cui sussista uno specifico interesse della struttura, per obiettivi di norma previsti nei programmi annuali di attività, alla partecipazione dei dipendenti a programmi di studio o alla frequenza di scuole, istituti scientifici o di ricerca, ospedali, cliniche universitarie italiane o straniere, ecc., per studi speciali o per l’acquisizione di tecniche particolari.
Il comando per perfezionamento professionale e di aggiornamento tecnico scientifico, deve di regola riferirsi ad obiettivi individuati nel programma formulato all'inizio di ogni anno sentite le rappresentanze del personale; esso deve corrispondere a prevalenti motivate esigenze di miglioramento e di qualificazione dei servizi istituzionali e sociali, a necessità di preparazione del personale per l'entrata in funzione di nuovi servizi e per l'acquisizione di nuove tecniche.
Il dipendente comandato è considerato in servizio a tutti gli effetti ed è perciò tenuto a svolgere l'attività richiesta dal comando nei limiti dell'orario settimanale di lavoro, con l'impegno a conseguire il perfezionamento richiesto nell'interesse dell'amministrazione ed a far partecipi, nei modi più opportuni delle conoscenze acquisite gli altri operatori interessati.
AI dipendente comandato spetta, oltre alla normale retribuzione, il trattamento di missione previsto dall'art. 46 dell'ANUL 17.2.79 oltre al rimborso delle eventuali quote di iscrizione e/o partecipazione. Le somme spettanti al dipendente in favore del quale è disposto il comando saranno depurate degli eventuali rimborsi percepiti non che di quote corrispondenti al vitto o all'alloggio di cui abbia goduto gratuitamente.
AI termine del comando il dipendente è tenuto a fornire una adeguata docu- mentazione a riprova della sua partecipazione al programma di studio o di aggior- namento, nonchè una dettagliata relazione sulla attività svolta nel periodo di comando. Per il personale medico l'istituto del comando è riservato preferenzialmente, ai medici con rapporto di lavoro «a tempo pieno».
Comandi per perfezionamenti professionali non previsti nel programma potranno essere concessi, d'intesa con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo, nel corso dell'anno.
c) La concessione di congedi straordinari retribuiti secondo le disposizioni legislative vigenti per la partecipazione a congressi, convegni, corsi di aggiornamento e di specializzazione.
Il congedo straordinario spetta, compatibilmente con le esigenze di servizio, al personale dipendente che ne faccia richiesta nei seguenti casi:
-quando il programma dei convegni, dei congressi e dei corsi di aggiornamenti e di specializzazione, debitamente documentato, risulti trattare prevalentemente temi di natura professionale attinenti alle competenze professionali proprie della qualifica ricoperta dal dipendente;
-quando il dipendente risulti abilitato a partecipare a convegni o congressi attinenti a tematiche di carattere sanitario quale delegato delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo, o di Enti pubblici locali.
Il congedo straordinario è concesso dall' Amministrazione su istanza motivata del dipendente, da presentarsi possibilmente almeno 15 giorni prima della data per la quale il congedo è richiesto. AI termine del congedo straordinario il dipendente è tenuto ad esibire idonea documentazione a riprova della partecipazione al convegno o congresso; in mancanza di tale documentazione i giorni usufrutti verranno considerati come congedo ordinario.
Il dipendente al quale sia stato concesso un congedo straordinario per i fini di cui sopra non ha diritto ad alcun rimborso spese.
Il programma annuale delle attività di aggiornamento professionale del personale formulato dall' Amministrazione di intesa con le rappresentanze del personale interno e delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo dovrà prevedere criteri di preferenzialità, nella concessione del congedo straordinario di cui al presente punto, a favore dei medici a «tempo pieno rispetto ai medici a “tempo definito”.
Il finanziamento delle attività di aggiornamento professionale tecnico-scientifico del personale previste dal presente punto è a carico del fondo sanitario.
Il programma della attività di aggiornamento formulato prima dell'inizio di ogni anno dall'Amministrazione d'intesa con le rappresentanze interne del personale e le organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo dovrà prevedere anche le destinazioni, ed i modi degli stanziamenti di cui al precedente comma, destinando parte degli stessi per le attività non prevedibili o programmabili ma delle quali dovesse evidenziarsi nel corso dell'anno la necessità o l'opportunità.
Le Amministrazioni potranno concordare con le rappresentanze interne del personale e le organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo momenti di verifica, nel corso dell'anno, delle attività di aggiornamento in relazione al programma formulato.
Il programma annuale delle attività di aggiornamento del personale potrà prevedere l'utilizzazione degli stanziamenti previsti dal presente articolo anche per la pubblicazione di lavori scientifici e per le attività di ricerca scientifica. Per quanto riguarda il personale medico dovrà essere data la preferenza alle attività dei medici a
«tempo pieno».
Fino alla formulazione del programma i dipendenti hanno diritto a presentare richieste di aggiornamento, che dovranno essere valutate secondo i principi contenuti nel presente punto.
A livello regionale vengono programmate, d'intesa con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo, specifici corsi di qualificazione professionale degli ausiliari socio sanitari da attuarsi nel quadro dei programmi di cui al presente punto.
Le parti convengono sulla inderogabile necessità di formulare in sede regionale un apposito piano poliennale per l'aggiornamento professionale obbligatorio.
Tale aggiornamento dovrà svolgersi, per il personale di ogni ruolo, attraverso appositi corsi di cadenza almeno quinquennale, la cui durata e i cui contenuti o riferiti alla specificità della qualifica.
Le parti concordano altresì sulla necessità di programmare per tutte le qualifiche il pieno utilizzo del congedo straordinario e del comando per perfezionamento professionale.
La spesa per quanto sopra previsto è a carico del fondo sanitario.
La gestione dell'aggiornamento obbligatorio è demandata alla contrattazione le con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo per quanto attiene la programmazione dei corsi e alla contrattazione decentrata per riguarda l'articolazione degli stessi in sede locale.
2.4 - Elevazione livello culturale del personale
I dipendenti che intendono frequentare corsi di studio intesi ad elevare il proprio livello culturale hanno diritto ad usufruire di permessi retribuiti a carico di un monte ore annuale nei limiti e secondo le modalità che seguono:
a) i dipendenti che contemporaneamente possono usufruire dei permessi retribuiti previsti dal presente punto non dovranno superare annualmente il 5 per cento del totale delle unità di personale in servizio al 1 gennaio di ogni anno;
b) il monte ore annuale nei limiti del quale possono essere concessi i predetti permessi retribuiti è determinato dal prodotto del numero massimo di dipendenti, determinato come previsto alla precedente lettera a), per 150 ore;
c) i permessi retribuiti potranno essere richiesti da ciascun dipendente per un massimo di 150 ore annue procapite, utilizzabili anche in un solo bimestre, sempre che il corso al quale il dipendente intende partecipare si svolga per un numero di ore almeno doppio di quelle richieste come permesso retribuito;
d) per ottenere i permessi retribuiti i dipendenti interessati dovranno presentare domanda scritta all'amministrazione nei termini e con le modalità che saranno concordate tra la stessa e le rappresentanze interne del personale e le organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo;
e) l’amministrazione e le rappresentanze interne del personale e le organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo dovranno stabilire - a seguito delle istanze espresse dai dipendenti - i criteri obiettivi per la identificazione dei beneficiari dei permessi; gli stessi criteri saranno utilizzati anche nei casi in cui il numero dei richiedenti sia superiore al numero massimo di dipendenti in favore dei quali può essere concesso il permesso retribuito;
f) i beneficiari dei permessi dovranno fornire alla Amministrazione un certificato di iscrizione al corso e successivi certificati di frequenza con le indicazioni delle ore di permesso concesse dovranno essere utilizzate esclusivamente per le frequenze ai corsi per i quali sono state richieste;
g) i permessi retribuiti già concessi e non giustificati da adeguata documentazione verranno considerati come congedo ordinario; analogamente si procederà nei casi in cui il dipendente, senza adeguata motivazione, abbandoni il corso o non lo frequenti regolarmente;
h) l’amministrazione e le rappresentanze interne del personale e le organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo possono concordare di destinare temporaneamente eventuali ore comprese nel monte di cui al presente punto e non utilizzate, agli scopi di cui al precedente punto 1.2 (riqualificazione professionale e acquisizione di titolo di studio), in aggiunta ai benefici in esso previsti.
Salvo quanto previsto alla precedente lettera h) i benefici di cui al presente punto non sono cumulabili, nell'anno, con i benefici previsti alla lettera d) del precedente punto
2.1 (riqualificazione professionale e acquisizione di titolo di studio).
3.0 - ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
3.1 - Pianta organica
La pianta organica è lo strumento fondamentale con il quale l'amministrazione determina, in relazione all'organizzazione del lavoro, il fabbisogno di personale per assicurare la migliore realizzazione dei fini istituzionali dell'ospedale nel contesto della politica sanitaria della Regione.
Nella predisposizione della pianta organica si dovrà tendere al conseguimento dei seguenti obiettivi:
a) piena e continua utilizzazione delle strutture e dei servizi sanitari, nell'arco delle 24 ore giornaliere per tutti i giorni della settimana;
b) organizzazione dei servizi in funzione delle effettive esigenze del malato e nel rispetto dei diritti degli operatori;
c) migliore utilizzazione e distribuzione del personale per una più efficace assistenza al malato.
È obbligo delle amministrazioni nel momento in cui decidono l'istituzione di un nuovo servizio o l'ampliamento di un servizio esistente, provvedere contemporaneamente alla istituzione dei necessari posti di organico per il funzionamento del servizio stesso.
La pianta organica deve prevedere, oltre al personale di ogni qualifica necessaria per il continuo e buon funzionamento degli ospedali secondo le indicazioni di legge e di indirizzi di programmazione delle Regioni e le esigenze che saranno definite dalle competenti assemblee delle U.S.L., il personale necessario per garantire il rispetto dell'orario settimanale di lavoro, i riposi, le ferie, le festività infrasettimanali, i congedi per gravidanza nonchè per fare fronte comunque alle cause di assenza previste dalla legge dagli accordi di lavoro e dai regolamenti e per le iniziative di riqualificazione di cui alla programmazione regionale, per le quali non sia consentita l'assunzione di personale in sostituzione temporanea. Le assenze vanno calcolate in modo cumulativo e complessivo per ogni qualifica al fine di non ridurre la funzionalità del servizio.
Le parti concordano che nell'ambito delle linee di programmazione definite a livello regionale, d'intesa con le organizzazioni sindacali firmatarie, l’adeguamento degli organici venga attuato mantenendo uno stretto collegamento tra iniziative di riqualificazione e sviluppo degli organici.
In tale quadro deve essere assicurata la riconversione delle piante organiche, a seguito di una effettiva riqualificazione del personale, che consenta di caratterizzare qualitativamente la spesa sanitaria, con l'obiettivo del superamento degli appalti e del contenimento dell'istituto della pronta disponibilità.
Fatta salva la normativa legislativa e regolamentare in vigore gli organi competenti devono dare avvio alle procedure concorsuali necessarie per la copertura dei posti disponibili entro due mesi dalla istituzione o dalla vacanza, evitando di ricorrere agli incarichi e assunzioni provvisorie, per l'attribuzione dei quali, in caso di assoluta necessità per la temporanea copertura dei posti vacanti o disponibili, per assenza o impedimento del titolare di servizi improcrastinabili, deve essere utilizzata l'ultima graduatoria, anche dopo un anno dalla sua approvazione, secondo l'ordine dalla stessa previsto, qualora non sia stato possibile ricoprire i posti, entro tre mesi dalla vacanza o dalla disponibilità, mediante trasferimento interno o comando.
Si considerano disponibili i posti vacanti alla data del bando e quelli che si renderanno vacanti per collocamento a riposo nel semestre successivo, che saranno ricoperti al verificarsi delle singole vacanze.
Alla elaborazione e all'aggiornamento della pianta organica devono partecipare, nell’ambito della normale contrattualità ai diversi livelli, le organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo.
La pianta organica del personale ed il suo periodico aggiornamento quantitativo e qualitativo sono deliberati dagli organi competenti, a norma di legge.
3.2 - Mobilità interna
Nell’ambito delle funzioni proprie delle singole professionalità, delle attribuzioni della qualifica e nel rispetto delle singole discipline, il personale è utilizzato nei diversi settori operativi.
Tale mobilità può attuarsi:
a) per soddisfare le esigenze funzionali dei servizi, nei casi d'urgenza e comunque limitatamente al perdurare della stessa, nel quadro di criteri oggettivi preliminarmente concordati e salvo controllo successivo;
b) a seguito di preventive intese con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo:
- per garantire il regolare servizio laddove vengano attuate iniziative di aggiornamento o qualificazione del personale;
- favorire l’esplicazione della polivalenza e la formazione permanente degli operatori;
- soddisfare richieste individuali dei lavoratori.
3.3 - Mobilità esterna
Il personale può essere chiamato, individualmente o in equipe, nell'ambito delle funzioni della posizione funzionale e della disciplina propria degli interessati, a svolgere il proprio servizio anche presso altre strutture e servizi sanitari pubblici.
Tale mobilità, da attuarsi nell'ambito delle disposizioni legislative vigenti con l’esclusivo vincolo delle modalità concordate unitariamente con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo, è di norma attivata in base a convenzione stipulata tra l'amministrazione di appartenenza e l'Amministrazione pubblica interessata.
La predetta attività dà diritto soltanto al trattamento economico di trasferta, se e in quanto dovuto, se svolta in orario di servizio, compreso il tempo di trasferimento.
Qualora detta attività debba essere svolta fuori dell'orario di servizio è necessaria l’intesa con gli interessati e, in tal caso, sarà dovuta una indennità forfettaria onnicomprensiva - oltre al rimborso delle spese di viaggio - da concordarsi a livello regionale sulla base del tipo di prestazione richiesta dal numero e dai disagi degli accessi nonchè della durata dei medesimi.
Per il personale medico, qualora detta attività sia svolta in strutture ambulatoriali, l’indennità sarà determinata con riferimento ai compensi previsti dalle convenzioni uniche nazionali di cui alla legge n. 349/77 (artt .7 e 8).
Le presenti norme si applicano anche al personale psichiatrico impiegato nelle diverse strutture sanitarie.
3.4 - Orario e turni di servizio
L'articolazione dell'orario e dei turni è finalizzata all'ottimale utilizzazione delle strutture e alla più razionale distribuzione del personale in relazione alle esigenze del servizio e dell'utenza, secondo i criteri e modelli predeterminati. A tal fine l'orario si articola, di norma, nella effettiva presenza in turni pari a 1/6 oppure a 1/5 dell'orario settimanale. l turni di servizio non possono superare di regola le 8 ore. La osservanza da parte del personale dipendente dell'orario di lavoro è garantita attraverso sistemi obiettivi di controllo unici per tutto il personale, quali orologi, cartellini di presenza od altro strumento che garantisca il controllo, da stabilire in sede aziendale, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo.
L 'ospedale per sua natura e funzione deve garantire adeguati livelli assistenziali nell'arco delle 24 ore. In particolare può essere prevista l'utilizzazione di alcuni servizi a ciclo continuo da individuare d'intesa con le organizzazioni sindacali firmatarie.
3.5 - Par time
Per i seguenti specifici settori ed in relazione a particolari modalità di espletamento del servizio, in via sperimentale, le amministrazioni, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo, possono prevedere nei propri organici posti di ruolo per il personale non medico e non dirigenziale con rapporto di lavoro ad orario ridotto a 20 ore settimanali.
Al rapporto di lavoro ad orario ridotto si applica la disciplina del rapporto di lavoro del personale di ruolo della corrispondente qualifica salva la proporzionale riduzione delle competenze fisse e periodiche ad essi spettanti.
Con tale tipo di rapporto è incompatibile qualsiasi altro rapporto d'impiego. Settori:
-ambulatori aperti al pubblico;
-accettazione;
-ospedale diurno (day hospital);
-aree di diagnosi e cura minime da individuare a seguito di programmazione regionale di comune accordo con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo;
-dattilografia;
-laboratori.
3.6 - Produttività e qualità del servizio
Per garantire un adeguato livello di produttività, collegato ad una migliore qualità del servizio, le parti concordano sulla necessità di demandare ad una commissione nazionale rappresentativa della parte pubblica e delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo, la individuazione di norme finalizzate al miglioramento dell'efficacia nelle prestazioni dei servizi anche mediante l'introduzione di idonee metodologie di valutazione che consentano l’individuazione di appositi indicatori di produttività e l'impiego di standards di esecuzione differenziali secondo il tipo di attività individuale o di gruppo e le esigenze dell'utenza e dei raggruppamenti nosologici.
Allo stesso scopo nella contrattazione articolata saranno favoriti, d'intesa tra le parti firmatarie, modelli organizzativi basati sul lavoro di gruppo e sui dipartimenti, e tutte le iniziative di riconversione delle strutture e degli impianti per garantire efficienti e moderne tecnologie nonchè di attuazione delle norme individuate in sede nazionale in materia di indicatori di produttività e di standards di attività.
3.7- Tutela della salute ed Igiene degli ambienti di lavoro
La peculiarità del servizio ospedaliero che espone tutti gli operatori a particolari e diversificati rischi inerenti le specifiche attività lavorative, impone una rigorosa osservanza di interventi preventivi a tutela della salute degli operatori stessi.
Gli Organi di gestione dei servizi sanitari devono pertanto provvedere, oltre all'applicazione di tutte le leggi vigenti in materia, a rimuovere le cause di malattia e a promuovere la ricerca e l'attuazione di tutte le misure idonee alla tutela della salute e all'integrità fisica e psichica dei lavoratori dipendenti.
Le organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo hanno potere di contrattazione sui problemi degli ambienti di lavoro e sulle condizioni psico-fisiche dell'operatore sanitario e di controllare l'applicazione di ogni norma utile in tal senso.
A tal fine gli Organi dell' Amministrazione e le organizzazioni sindacali firmatarie dal presente accordo individuano aree omogenee sulla base del rischio e istituiscono il registro dei dati biostatistici, affidandone la rilevazione e la registrazione alla Direzione sanitaria, in funzione di medicina preventiva dei lavoratori ospedalieri e tecnologia dei servizi sanitari; detta attività verrà svolta in stretto collegamento con i servizi di medicina preventiva e del lavoro delle pubbliche amministrazioni e delle U.S.L.
Per ogni dipendente viene istituito il libretto sanitario e di rischio individuale, la cui formulazione verrà definita d'intesa con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo nel quadro della normativa vigente, le spese derivanti sono a carico del Fondo sanitario.
Restano salve le indennità previste dalla normativa vigente per il rischio da radiazioni e da profilassi antitubercolare. Per gli operatori esposti all'azione dei gas anestetici, nel richiamarsi per analogia al D.P.R. 303/56, bisognerà provvedere alla installazione ed attivazione di opportuni impianti di decontaminazione delle camere operatorie nonchè alla esecuzione di visite e controlli trimestrali e alla adeguata protezione delle lavoratrici gestanti e degli epatopazienti.
Nell'intento di ridurre le complesse interazioni derivanti fra rischio emergente e rischio latente, che comunque vanno a sommarsi a quello intrinseco dell'attività sanitaria ospedaliera, si possono individuare, intanto, dei settori prioritari, quali: radiologia, radioterapia, medicina nucleare, anestesia e rianimazione e terapia intensiva, emodialisi, laboratori di analisi e di anatomia patologica e personale turnista addetto all'assistenza sanitaria diretta ai degenti.
Per tali settori debbono prevedersi turni di lavoro, opportunamente articolati, di intesa con le organizzazioni sindacali firmatarie, che consentano pause di mezz'ora durante ogni turno, senza che sia compromessa la regolarità del servizio e senza che comportino aumenti degli organici.
3.8 - Rapporto di lavoro del medico a tempo definito
Nel pieno rispetto di quanto previsto per il medico dal presente accordo e di quanto stabilito dalle leggi vigenti, i medici «a tempo definito» hanno facoltà di svolgere l'attività professionale extra ospedaliera che non sia in contrasto, secondo quanto stabilito dalla legge e quanto stabilito dal presente accordo, con gli interessi e i fini istituzionali dell'ospedale, oppure incompatibile con gli orari di servizio. In ogni caso le attività extra ospedaliere non debbono configurare un distinto rapporto d'impiego ne essere svolte in case di cura private, salvo quanto previsto dalle vigenti leggi. Fermo restando le preferenze e precedenze previste per i medici a tempo pieno, anche i medici a tempo definito possono fruire delle norme di cui ai punti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 del presente accordo.
3.9 - Rapporto di lavoro del medico a tempo pieno
Il «tempo pieno» dei medici ospedalieri è un modo di essere del medico nella struttura pubblica che postula una ampia disponibilità alla ricerca scientifica, alla qualificazione, all'aggiornamento, alla partecipazione alle attività didattiche, favorendo la piena esplicazione della professionalità.
Il connotato prevalente del «tempo pieno», la caratteristica capace di farlo considerare rapporto preferenziale non solo da parte degli enti di amministrazione sanitaria ma anche degli stessi operatori medici, deve perciò essere la qualificazione dei suoi contenuti in termini di possibilità, concretamente favorita ed incentivata, di ricerca, di studio e di aggiornamento, di partecipazione alla didattica, e cioè la giusta valorizzazione di un impegno scientifico e professionale che, per la natura stessa del rapporto, qualifica - con la professionalità del medico – lo stesso servizio sanitario pubblico.
Convenendo sulla necessità che il «tempo pieno» acquisisca le esposte caratteristiche, le parti si danno reciprocamente atto che fino ad ora non molto è stato fatto, salvo che per iniziative locali tanto lodevoli quanto sporadiche, per realizzare un adeguato livello di qualificazione del «tempo pieno» e per rispondere alle attese che avevano indotto numerosi medici ospedalieri a richiedere agli inizi degli anni '70, tale tipo di rapporto.
Riconoscendo che l'attuale stato di cose deriva da una non sufficiente attenzione data, fino ad ora, al problema, le parti convengono di definire nel presente accordo di lavoro per il personale ospedaliero modalità e strumenti concreti da proporre alla programmazione regionale ed all'attuazione a livello locale per una effettiva qualificazione del rapporto di lavoro «a tempo pieno» dei medici ospedalieri.
Principi e criteri generali
L 'orario di lavoro dei medici «a tempo pieno» risponde, oltrechè alla necessità assistenziale del servizio, ad esigenze didattiche e di ricerca.
- Nell'ambito dell'orario di servizio si svolgono di regola, tutte le attività di approfondimento conoscitivo della casistica clinica, delle tecniche diagnostiche e degli interventi terapeutici che favoriscono il miglioramento delle prestazioni mediche.
- È dedicata una adeguata parte dell'orario di lavoro allo svolgimento di incontri interdisciplinari, di discussioni clinicopatologiche, di revisioni e commenti della letteratura medica, di elaborazione di programmi didattici e di ricerca, di uso di apparecchiature ecc.
Programma delle attività volte a/fa qualificazione del rapporto di lavoro a «tempo pieno» dei medici ospedalieri
Le attività volte alla qualificazione del rapporto di lavoro a «tempo pieno» dei medici ospedalieri vanno previste nel quadro di una programmazione regionale e di specifici programmi definiti a livello locale.
Il programma regionale delle iniziative per la qualificazione del «tempo pieno», dei medici ospedalieri, da realizzare sentite le organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo, costituisce parte integrante dei piani regionali di formazione ed aggiornamento professionale (e, in mancanza di detti piani, ne costituisce stralcio). Esso definisce:
- i criteri generali e di massima per una reale qualificazione del «tempo pieno»;
- l'entità delle quote del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera destinate al finanziamento delle attività e delle iniziative di cui trattasi;
- le eventuali modalità di esame, approvazione e finanziamento di progetti di ricerca presentati da medici ospedalieri (singoli o in equipe) a «tempo pieno».
Nell'ambito del programma delle attività di aggiornamento elaborato all'inizio di ogni anno dalle amministrazioni ospedaliere d'intesa con le rappresentanze interne del personale e le organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo, di cui al punto 2.3, deve essere previsto anche il programma delle attività ed iniziative di qualificazione del «tempo pieno» dei medici ospedalieri.
In particolare le iniziative di qualificazione del «tempo pieno» potranno articolarsi nel:
a) favorire, ove non ostino primarie esigenze di servizio, la concessione di congedi straordinari di cui all'art. 37 del D.P.R. 130/69, per la partecipazione a convegni, congressi, corsi, secondo criteri di professionalità e di aderenza alle discipline dei richiedenti ed ai fini del miglioramento della professionalità dei singoli e della qualificazione del servizio. A tale scopo le parti concordano che, nell'ambito dei diritti di cui all'art. 37 del D.P.R. 130/69, dovrà essere garantito al personale medico «a tempo pieno» un pool annuo di 3 giorni per ogni sanitario in servizio da utilizzarsi, secondo modalità e criteri distributivi concordati con le organizzazioni sindacali interessate in sede regionale, per la concessione di congedi straordinari per la partecipazione a convegni, congressi e corsi;
b) promuovere, favorire ed incentivare, in relazione ad obiettivi individuati e definiti nel programma di cui al punto 2.3 del presente accordo, l'invio del personale medico - con titolo di assoluta precedenza per i medici «a tempo pieno» - in comando per perfezionamento professionale per la partecipazione a programmi di studio e per la frequenza di scuole, istituti scientifici e di ricerca, ospedali e strutture sanitarie anche viciniori, cliniche universitarie, qualificati centri medici, sia in Italia che all'estero, per studi speciali o per l’acquisizione di tecniche particolari; a tale scopo le parti
concordano che a ciascun medico a «tempo pieno» dovrà essere assicurata, nell'arco della durata dell'accordo, la possibilità di essere inviato in comando per perfezionamento professionale per non meno di 30 giorni complessivi, in relazione ai programmi delle attività di aggiornamento elaborati sulla scorta degli indirizzi forniti dalla Regione ed agli obiettivi che tale istituto è finalizzato a perseguire;
c) concedere, previe intese tra le diverse amministrazioni e le organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo, la possibilità di accessi del personale medico anche in altre strutture sanitarie (e nei collegamenti tra grandi e piccoli ospedali) per permettere, con l’acquisizione di una più ampia esperienza clinica e professionale l'aggiornamento e la formazione permanente dei medici;
d) attuare criteri di mobilità del personale, se del caso anche di ospedali diversi, atti ad assicurare - secondo le modalità previste dal presente accordo – la regolare funzionalità dei servizi anche nei casi in cui la concessione di congedi straordinari e l'attribuzione di comandi per perfezionamento professionale potrebbero essere ostacolati dalla necessità di assicurare la continuità dei servizi:
- alla partecipazione dei medici «a tempo pieno» a progetti o programmi di ricerca, con possibilità di usufruire di mezzi e supporti tecnici e scientifici per la realizzazione di tali progetti e con la previsione di interventi a carattere finanziario per lo svolgimento dei programmi e la conseguente eventuale pubblicazione dei risultati della ricerca;
- alla attribuzione di incarichi di insegnamento in scuole e corsi di formazione professionale o di aggiornamento del personale sanitario e ospedaliero e nelle altre iniziative di formazione;
- all'approfondimento, nel quadro dei rapporti tra ospedali ed università, delle concrete possibilità di dare attuazione al secondo comma dell'art. 54 della legge 18/4/1975, n.
148 in ordine all'affidamento ai medici ospedalieri a «tempo pieno» di incarichi di insegnamento universitario;
- alle possibilità di intervento anche finanziario dell'amministrazione per favorire l'organizzazione di convegni, simposi, seminari, giornate di studio ecc. per l'approfondimento di problemi scientifici, diagnostici e terapeutici;
- all'organizzazione, eventualmente a livello interospedaliero e d'intesa con i servizi sanitari pubblici extra ospedalieri, di biblioteche scientifiche efficienti ed aggiornate;
-alla previsione di criteri di precedenza, a parità di requisiti, in favore dei medici a
«tempo pieno» nell'attribuzione della funzione di coordinatore di dipartimento;
- ad ogni altra iniziativa intesa a favorire ed incentivare i processi di educazione permanente e di aggiornamento dei medici e del restante personale ospedaliero.
Le richieste di accesso alle attività attinenti alla qualificazione del «tempo pieno» come previsto dal programma annuale saranno valutate da un comitato tecnico-scientifico che formulerà le relative proposte al consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
Detto comitato sarà composto da 4 membri designati dalla amministrazione, tra i quali il direttore sanitario, e da 4 membri designati dal consiglio dei sanitari, di cui 2 primari, uno aiuto e uno assistente.
È in facoltà degli enti concordare con altre amministrazioni limitrofe, programmi comuni di attività di qualificazione del «tempo pieno» dei medici ospedalieri e la formazione di un'unica commissione tecnico-scientifica.
3.10- Convenzioni
Le parti convengono che per quanto attiene il problema degli accessi alle convenzioni di cui all'art. 48 della L. 833/78 per il personale medico ospedaliero, fermo restando quanto previsto dalle convenzioni già in atto, esso sarà definito con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo unico di lavoro unitamente alle altre parti mediche interessate ed alla parte pubblica, al momento del rinnovo delle convenzioni stesse.
4.0- TRATTAMENTO ECONOMICO
4.1 -Trattamento tabellare
Il trattamento economico tabellare del personale ospedaliero risulta dalle tabelle seguenti. Esso entrerà in vigore il 1 febbraio 1981.
TABELLA 1- PERSONALE SANITARIO
A -PERSONALE MEDICO
stipendio annuo lordo
Qualifica | tempo pieno | tempo definito |
Assistente e Xxxxxx. Sanitario | 5.940.000 | 4.455.000 |
Aiuto e Vice Dirett. Sanitario | 8.300.000 | 6.225.000 |
Primario e Dirett. Sanitario | 8.700.000 | 6.525.000 |
B- PERSONALE FARMACISTA |
Qualifica stipendio annuo lordo
Farmacista collaboratore 8.300.000
Direttore di farmacia 8.700.000
TABELLA 2 -PERSONALE LAUREATO DEI RUOLI SPECIALI ADDETTO ALLE ATTIVITA SANITARIE
Qualifica stipendio annuo lordo
QUADRO A
Assistente tecnico | |
(biologo, chimico, fisico, ingegnere, ecc.) | 5.940.000 |
Coadiutore tecnico | |
(biologo, chimico, fisico, ingegnere ecc.) | 8.300.000 |
Direttore tecnico | |
(biologo, chimico, fisico, ingegnere ecc.) | 8.700.000 |
QUADRO B
Psicologo non medico 5.940.000
TABELLA 3- PERSONALE TECNICO, SANITARIO AUSILIARIO, ESECUTIVO E AMMINISTRATIVO
Livelli | qualifiche | stip. annuo lordo |
1 2 | Addetto esclusivamente a mansioni elementari di Ausiliario socio-sanitario; Disinfettore capo (ad | 2.160.000 pulizia dopo 6 mesi 2.400.000 |
esaurimento); Disinfettore; Operaio qualificato - Usciere -fattorino | 2.928.000 | |
3 | Operaio specializzato; Portiere capo (ad esaurimento); Portiere; Usciere Capo (ad esaurimento); Commesso; Ausiliario socio-sanitario specializzato | 3.100.000 |
4 | Infermiere generico; Infermiere psichiatrico (con 1 anno di scuola); Puericultrice; Massaggiatore (ad esaurimento); Operaio tecnico (ad esaurimento); Centralinista; Operaio ad alta specializzazione tecnologica; Applicato; Perforatore; Applicato principale (ad esaurimento); Operatore centri elettronici | 3.400.000 |
Livelli | qualifiche | stip. annuo lordo |
5 | Infermiere professionale; Infermiere psichiatrico (con 2° anno di scuola); Vigilatrice d'infanzia; Mas- sofisioterapista; Massaggiatore non vedente; Infermiere professionale specializzato (ad esaurimento); Assistente sanitaria visitatrice; Tecnico di radiologia, tecnico di laboratorio; Perito; Capo servizi operai, Ispettore (ad esaurimento); Aggiunto; Aggiunto principale (ad esaurimento); Programmatore di centri elettronici | 4.320.000 |
6 | Capo sala; Ostetrica capo (ad esaurimento); Ostetrica, Dietista; Dietista capo (ad esaurimento); Capo tecnico (di servizi diagnostici); Terapista della ria- bilitazione (ergoterapista, ortottista, ecc.); Assistente sociale; Capo servizi sanitari ausiliari; Vice direttore didattico (ad esaurimento) | 4.580.000 |
7 | Collaboratore direttivo; Direttore didattico | 4.800.000 |
8 | Coadiutore amministrativo; Collaboratore direttivo, vice direttore amministrativo (di ospedali fino a 400 p.I.); Analista di sistemi di centri elettronici | 5.940.000 |
I livello dirigenziale | Dirigente amministrativo di settore; Capo divisione o capo ufficio; Vice direttore amministrativo (di ospedale da 401 a 800 posti letto); Vice capo ripartizione | 7.080.000 |
Il livello dirigenziale | Dirigente amministrativo di funzione; Capo ripartizione; Vice direttore amministrativo (di ospedali oltre 800 posti letto) | 8.300.000 |
livello direttore | Direttore amministrativo | 8.700.000 |
amm.vo |
4.2 - Anticipazioni
AI personale suindicato competono, a titolo di anticipazioni, i benefici seguenti:
a) xxxxxx (assistenti, aiuti e primari e qualifiche mediche equiparate): dall'1.8.1980 al 31.1.1981 L. 50.000 mensili procapite, compresa la 13a mensilità;
b) dirigenti amministrativi, laureati dei ruoli speciali, farmacisti e psicologi non medici: dall'1.8.1980 al 31.1.1981 L. 50.000 mensili procapite, compresa la 13° mensilità;
c) restante personale: L. 60.000 forfettarie procapite limitatamente a11979; L.30.000 mensili procapite dall'1.1. al 31.5.1980 - elevate a L. 50.000 mensili procapite dall'1.6.1980 al 31.1.1981 per nove mensilità compresa la 13a mensilità del 1980.
4.3 - Indennità personale medico
Le indennità di cui all'art. 36 dell'accordo 17.2.1979 sono soppresse dall'1.2.1981. AI personale medico competono a partire dalla suddetta data, le indennità di cui ai seguenti prospetti in ragione di 12 mensilità per anno:
a) Indennità ospedaliera medico-professionale
Xxxx | Assistente e medici equiparati | Aiuto e medici equiparati | Primario e medici equiparati |
1- 2 | 3.350.000 | 3.950.000 | 4.450.000 |
3- 4 | 4.020.000 | 4.740.000 | 5.340.000 |
5- 6 | 4.355.000 | 5.135.000 | 5.785.000 |
7- 8 | 4.690.000 | 5.530.000 | 6.230.000 |
9-10 | 5.025.000 | 5.925.000 | 6.675.000 |
11-12 e oltre | 5.360.000 | 6.320.000 | 7.120.000 |
Detta indennità compete esclusivamente ai medici a tempo pieno, è collegata alla anzianità di effettivo servizio maturato nella posizione di tempo pieno, differenziata per qualifica e con il ricongiungimento dei periodi di tempo pieno, anche discontinui, trascorsi nella stessa qualifica.
Nei passaggi di qualifica l'effettivo servizio di tempo pieno maturato nella qualifica medica immediatamente inferiore è valutato al 50%.
L'eventuale frazione temporale eccedente l’anzianità richiesta per il collocamento nella classe conseguita, è utilizzata per abbreviare il tempo necessario per pervenire alla classe successiva.
In ogni caso il tempo pieno trascorso nella qualifica di provenienza non può complessivamente essere valutato per più di 4 anni.
b) Indennità di medico ospedaliero
Xxxx | Assistente ed equiparati | Aiuto ed equiparati | Primario ed equiparati |
1 | 1.700.000 | 3.000.000 | 6.580.000 |
3 | 1.700.000 | 3.000.000 | 6.580.000 |
5 | 2.000.000 | 3.300.000 | 7.500.000 |
7 | 2.660.000 | 3.300.000 | 8.200.000 |
9 | 2.660.000 | 3.600.000 | 8.200.000 |
11 | 3.500.000 | 3.600.000 | 8.200.000 |
13 | 3.500.000 | 4.350.000 | 8.200.000 |
15 | 3.500.000 | 4.350.000 | 8.200.000 |
17 e oltre | 4.105.000 | 4.350.000 | 8.200.000 |
Detta indennità compete ai medici a tempo pieno in misura intera, nonchè ai medici a tempo definito in ragione dei 30/40' della corrispondente qualifica ed anzianità. Nei passaggi di qualifica la progressione di tale indennità comincia col valore della classe iniziale.
c) Indennità differenziata di responsabilità primariale
L 'indennità differenziata di responsabilità primariale, di cui all'art. 38 dell'accordo unico nazionale 17.2.1979, compete al personale previsto in detto articolo nelle misure sottoindicate, fermi restando la disciplina e le modalità di erogazione previste in detto articolo:
per il settore di attività per la dimensione del settore
Classe | Importo mensile per 12 mesi | Classe | Importo mensile per 12 mesi |
A | 40.000 | a | 50.000 |
B | 55.000 | b | 60.000 |
C | 80.000 | c | 70.000 |
D | 110.000 | d | 80.000 |
E | 150.000 | -- | -- |
d) Indennità differenziata di responsabilità igienico-organizzativa
Detta indennità compete ai direttori sanitari per le funzioni di responsabilità igienico- organizzativa da essi svolte, in misura corrispondente alla media delle indennità mensili relative alle classi dei settori di attività presenti nell'ente ospedaliero, e di cui al
precedente punto c) come riferita nell'art. 38 dell'accordo 17.2.79; il relativo importo è maggiorato della quota spettante per la dimensione del settore, come indicato nel precedente punto c).
4.4 - Indennità per I direttori amministrativi o segretari generali
Ai direttori amministrativi o segretari generali compete una indennità di responsabilità organizzativa di amministrazione analoga a quella prevista per i direttori sanitari nel precedente paragrafo 4.3 lettera d) con i criteri, le modalità e le misure per essa previste con decorrenza 1 ° febbraio 1981.
Dalla stessa data le indennità di funzione di L. 1.248.000 e di L. 1.996.800 di cui all'art. 35 dell'accordo 17 febbraio 1979 sono soppresse ed i relativi importi sono portati, all'atto dell'inquadramento, in aumento al maturato economico individuale.
L 'art. 35 è soppresso.
4.5 - Progressione economica
Dal 1 ° febbraio 1981 il trattamento economico tabellare previsto nelle tabelle riferite nel precedente paragrafo 4.1 progredisce per otto classi biennali spettanti dopo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 e 16 anni di anzianità effettiva di servizio, dell'importo di L. 400.000 annue, uguale per tutti, per le prime due classi, non che dell'8% costante computato sul valore iniziale della qualifica di appartenenza per le restanti sei. Per gli ulteriori bienni competono, al loro compimento, scatti in misura pari al 2,50% costante calcolato sul valore della retribuzione tabellare spettante per la classe maturata dopo i 16 anni di servizio.
Per gli assistenti medici, per i laureati dei ruoli speciali e per gli psicologi non medici di pari livello retributivo, fermo restando quanto sopra, le classi dell'8% costante vanno computate sull'importo retributivo conseguito dopo i primi due anni di servizio.
La progressione economica del personale medico procede con le cadenze ed i parametri previsti per il restante personale nel primo alinea di questo paragrafo, salvo il trattamento di miglior favore derivante, in sede di primo inquadramento, dalla applicazione della progressione biennale dell'8% alla prima e alla seconda classe.
4.6 -Norme transitorie d I primo Inquadramento
In sede di prima applicazione del presente accordo si osservano le disposizioni seguenti:
a) a far tempo dal 1° febbraio 1981 per il personale medico e non medico il nuovo stipendio è pari a quello conseguito alla data del 31 gennaio 1981, escluso quanto percepito a titolo di anticipazioni, maggiorato della differenza fra il nuovo stipendio iniziale della qualifica di appartenenza e quello iniziale previsto dall'accordo 17 febbraio 1979.
La differenza tabellare corrisposta all'ausiliario socio-sanitario (II livello) rappresenta il beneficio minimo attribuibile a tutte le qualifiche.
Tale beneficio minimo e la differenza di livello non competono al personale dirigente amministrativo ed all'altro personale non medico con trattamento economico equiparato a quello dei medici;
b) il personale medico con trattamento economico stipendiale iniziale di L.8.160.000 e di L. 6.120.000 in base all'ANUL del 17.2.79 (nuovo trattamento di L.8.700.000 e L.
6.525.000 annue), con esclusione di coloro che comunque hanno già fruito del beneficio dell'art. 29 dell'accordo 17 febbraio 1979, fruisce all'atto dell'inquadramento e con decorrenza 1.2.81 di un biennio di anzianità ai fini dell'ulteriore progressione economica;
c) analogo beneficio compete ai direttori amministrativi, non che ai laureati dei ruoli speciali con qualifica di direttore ed ai direttori di farmacia che si trovino nelle stesse condizioni previste nella precedente lettera b);
d) gli aiuti, i primari e qualifiche mediche assimilate, pervenuti a tale qualifica entro il 30 settembre 1978 (e per i quali non ha trovato applicazione l’art. 29 dell'accordo 17 febbraio 1979) beneficeranno, a partire dal 1 ° gennaio 1982 di un importo pari all'8% della classe iniziale del tabellare convenuto con decorrenza 1°25 ottobre 1978, da attribuire al maturato economico individuale;
e) analogo beneficio con gli stessi criteri e la stessa decorrenza, compete anche agli aggiunti ed ai collaboratori direttivi, tali al 30 settembre 1978, che non hanno fruito dei benefici di cui all'art. 29 dell'accordo 17.2.79, nonchè ai dirigenti (direttori amministrativi e dirigenti di secondo livello) in analoga posizione;
1) al personale medico, l'indennità medico-ospedaliera e l'indennità ospedaliera medico-professionale competono, dall'1.2.81, in misura pari alle indennità fruite al 31 gennaio 1981 maggiorate della differenza tra gli iniziali delle soppresse indennità di aggiornamento e di tempo pieno e gli iniziali delle nuove indennità.
A partire dal 1°aprile 1982, l’anzianità di servizio effettivo trascorso anteriormente all'1.2.1981 anche discontinuamente, nella posizione di tempo pieno è valutata, ai fini della progressione economica, nella indennità ospedaliera medico professionale, in ragione del 50 per cento.
L'indennità ospedaliera medico professionale determinata all'1.2.1981 così come previsto dal primo comma della presente lettera si mantiene fino alla data del 31.3.1982.
La stessa indennità ospedaliera medico professionale determinata all'1.4.1982, così come previsto dal secondo comma della presente lettera 1), si conserva fino alla maturazione della successiva classe secondo i tempi di percorrenza previsti dalla tabella
a) di cui al precedente punto 4.3 ridotti del tempo eventualmente eccedente quello utilizzato per l’acquisizione della classe conseguita.
L'indennità medico ospedaliera così come risulta quantificata, alla data dell'1.2.1981, in base a quanto previsto dal primo comma della presente lettera 1), qualora non trovi esatta rispondenza sui valori delle nuove classi di cui alla tabella b) del punto 4.3., determina l'inquadramento nella classe temporale immediatamente precedente, con la conservazione ad ogni effetto della somma eccedente, fino al conseguimento della classe successiva che si acquisisce secondo i normali tempi di percorrenza previsti dalla
citata tabella b), che vengono abbreviati mediante temporizzazione della somma suddetta.
Qualora invece l'ammontare di tale indennità determinata all'1.2.1981 , sia di importo pari all'importo di classi successive di uguale valore, la collocazione dovrà avvenire, ai fini della progressione, nella classe di indennità di uguale valore più vicina all'anzianità di servizio nella qualifica;
g) il personale ausiliario socio-sanitario può conseguire la qualifica di ausiliario socio- sanitario specializzato mediante particolare corso di qualificazione di durata non inferiore a 250 ore al quale sono ammessi in relazione a specifico piano di programmazione regionale, formulato previo confronto con le XX.XX. firmatarie del presente accordo, e sulla base di criteri e modalità definiti dal Ministro della Sanità, sentito il Consiglio Sanitario Nazionale.
Il passaggio alla qualifica di ausiliario socio-sanitario specializzato, il cui profilo sarà definito dal Ministero della Sanità, è consentito fino ad un massimo del 20% annuale della consistenza organica degli ausiliari socio-sanitari, con contestuale soppressione dei corrispondenti posti di organico di Il livello, a partire dall'anno scolastico 1980/81;
h) l'inquadramento del nuovo reticolo retributivo del personale medico e non medico avverrà con decorrenza 1.2.1981 in base alla posizione economica definita secondo quanto previsto dalle lettere a), b) e c) del presente punto e dal successivo punto 4.7. La posizione giuridica di ciascun dipendente sarà determinata individuando nel reticolo retributivo la classe stipendiale o l'aumento periodico biennale cui corrisponda un trattamento economico pari o immediatamente inferiore al trattamento economico come sopra definito al 1° febbraio 1981. Per quanto riguarda i direttori amministrativi il maturato economico viene determinato aggiungendo a quello risultante dal conteggio di cui sopra anche l'importo delle indennità di cui godono in base all'ANUL 17.2.1979, ex art. 35.
L'eventuale differenza in denaro tra il trattamento economico corrispondente alla posizione giuridica così determinata e la posizione economica reale di ciascun dipendente all'1.2.1981 rimane attribuita quale parte integrante dello stipendio a tutti gli effetti (pensionabilità ecc.) al singolo dipendente fino alla maturazione della classe stipendiale o dell'aumento periodico biennale successivo, secondo la progressione economica prevista dal presente accordo.
La posizione economica della classe o dell'aumento periodico biennale successivo sarà raggiunta secondo i normali tempi di percorrenza tra le posizioni giuridiche stesse, indipendentemente dalla posizione economica in cui è collocato il dipendente. Detti tempi di percorrenza potranno essere abbreviati mediante la temporizzazione sia della differenza in denaro di cui al precedente comma sia dell'eventuale importo, rilevato al 31.1.1981, virtualmente già maturato per sole classi stipendiali, detratto l'importo degli scatti biennali in godimento, secondo l'ordinamento precedente (maturato «in itinere») ovvero per aumenti biennali qualora il dipendente abbia già conseguito tutte le classi. Il tempo di permanenza nella posizione giuridica di inquadramento al 1° febbraio 1981 risulterà dalla seguente formula:
X = t - (1 + i) x t
b
dove:
f = normale tempo di percorrenza tra posizione giuridica di inquadramento all'1.2.1981 e posizione giuridica immediatamente successiva;
f = differenza tra posizione economica reale all'atto dell'inquadramento e posizione giuridica di inquadramento;
i = maturato «in itinere»;
b = beneficio economico derivante dal passaggio della posizione giuridica di inquadramento alla posizione giuridica immediatamente successiva;
X = tempo di permanenza nella posizione di inquadramento all'1.2.1981.
Qualora il processo di temporizzazione di cui ai precedenti commi desse valori superiori a quelli normali di percorrenza per raggiungere nel nuovo sistema per classi stipendiali o aumenti periodici biennali la posizione giuridica successiva, il dipendente dovrà essere inquadrato in tale posizione giuridica e eventuale eccedenza verrà temporizzata per abbreviare il successivo tempo di percorrenza.
4.7 - Code contrattuali
AI personale non medico in servizio al 31.12.1973 e che abbia maturato a tale data almeno un biennio di anzianità di servizio, alla data di entrata a regime del presente accordo viene attribuita una somma corrispondente all'8% dello stipendio in godimento all'1.1.1974.
Tale somma, da riportarsi nel maturato economico ai fini dell'inquadramento all'1.2.1981, compete esclusivamente al personale in servizio alla data del1'1.2.1981, che non abbia beneficiato dello scongelamento degli scatti ex art. 81 ANUL 23.6.1974 a qualsiasi titolo.
4.8 -Compenso per lavoro straordinario
Xxxxx restando gli incrementi di tariffa derivanti dalla scala mobile, le parti convengono di congelare, in attesa del nuovo accordo unico del comparto sanitario. le tariffe dei compensi per lavoro straordinario computate alla data del 31.1.1981 con i criteri di cui all'art. 39 dell'accordo 17.2.1979 e sulla base degli stipendi tabellari previsti dal richiamato accordo 17.2.1979.
4.9 - Indennità per servizio notturno e festivo
Le indennità previste dall'art. 40 dell'accordo 17 febbraio 1979 sono maggiorate del 50% a far tempo dall'1 febbraio 1981.
4.10 - Attività lIbero professionale e compartecipazioni
Per libera professione, nell'attuale quadro legislativo, si intende il rapporto di scelta del paziente pagante in proprio verso il medico o verso l’equipe medica che si configura in
un ambito diverso dell'attività istituzionale all'Ente cui il medico o la equipe appartengono.
Tale libera professione deve rientrare nel tetto complessivo orario definito per le prestazioni soggette a compartecipazione (10 ore settimanali per il tempo pieno ed 8 ore settimanali per il tempo definito).
L'articolazione oraria settimanale convenuta per espletare la attività libero profes- sionale individuale ambulatoriale non è utilizzabile ai fini della determinazione degli orari di servizio.
L'importo delle tariffe per tale attività viene riscosso dall' Amministrazione che provvederà ad accreditarlo mensilmente ai medici nella misura ad essi spettante.
L'attività libero professionale a favore di pazienti paganti in proprio non concorre alla determinazione del tetto retributivo.
In attesa delle tariffe stabilite dal Ministero della Sanità restano in vigore le tariffe previste dalle singole Amministrazioni ospedaliere.
L'utilizzazione delle strutture ospedaliere e del personale medico ad esse addetto per prestazioni ambulatoriali divisionali e dei servizi di diagnosi e cura, dà luogo a compartecipazione con i limiti e le modalità di cui alle norme che seguono purchè assolte oltre l'orario settimanale di servizio ed oltre il tempo impiegato per la effettuazione di attività che comunque diano titolo a forme diverse di compenso.
I tariffari relativi alle prestazioni di cui al comma precedente sono quelli previsti dall'accordo nazionale ex art. 48 legge 833/78 per la erogazione di prestazioni ambulatoriali in regime di convenzionamento esterno.
Dal fatturato complessivo dell'attività ambulatoriale divisionale e dei servizi di diagnosi e cura (ex convenzionata) viene detratto l'importo del 10% da destinare ad un fondo per il personale non medico ospedaliero.
Il fondo del personale non medico verrà attribuito nella misura del 50% al personale che contribuisce direttamente all'espletamento delle funzioni specifiche previste dal servizio e nella residua misura del 50% verrà suddivisa per pari quota fra il restante personale non medico dell'ospedale.
Il personale non medico direttamente interessato a tale attività deve prestare fino a 3 ore di plus orario settimanale.
l proventi dell'attività ambulatoriale divisionale e dei servizi speciali di diagnosi e cura (ex convenzionate) hanno come vincoli il tetto orario ed il tetto retributivo.
Il tetto orario non potrà essere superiore complessivamente ad 8 ore settimanali per i medici a tempo definito ed a 10 ore settimanali per i medici a tempo pieno.
Il tetto retributivo non potrà superare per nessun medico le seguenti misure:
1) Medici a tempo pieno: 100% del trattamento economico globale mensile lordo,
rateo della 13a mensilità per ciascun mese di servizio;
2) Medici a tempo definito: 80% del trattamento economico globale mensile lordo,
rateo della 13a mensilità per ciascun mese di servizio.
Le percentuali del 100% per i medici a tempo pieno, e dell'80% per i medici a tempo definito, si riferiscono al plus orario massimo; in caso di plus orario inferiore, dette percentuali dovranno essere proporzionalmente ridotte.
A periodicità trimestrale dovrà essere attuata la revisione del plus orario con l'attuazione di meccanismi di compenso in relazione alle esigenze emergenti.
Il 73% della quota parte spettante ai medici è ripartita all'interno dell'equipe che ha effettuato la prestazione.
Il 27 per cento rimanente costituisce il fondo comune dei medici.
La quota afferente all'equipe (73 per cento) va ripartita: al primario o equiparato una quota doppia, a ciascun aiuto una quota e mezza di quella spettante a ciascun assistente medico in relazione al plus orario effettuato.
La quota costituente il fondo comune (27%) va ripartita fra tutti i medici dell'ospedale, compresi quelli con funzioni igienico-organizzative, nelle seguenti proporzioni: assistenti: 1
aiuti: 1,1
primari ed equiparati: 1,2
mantenendo il rapporto di 30/40 tra tempo definito e tempo pieno.
Le somme spettanti a ciascun medico dalla ripartizione del fondo comune concorrono al raggiungimento del tetto retributivo.
La partecipazione alla ripartizione del fondo comune comporta la prestazione del plus orario con le modalità sopra esposte.
l proventi derivanti dalla attività libero-professionale in regime di ricovero sono attribuiti ai medici della equipe curante ed a quelle dei servizi utilizzati.
Tali proventi vanno attribuiti ai medici nelle seguenti misure:
1) al primario o equiparato come responsabile della cura del malato il 10%;
2) al medico della equipe curante prescelto all'atto del ricovero il 10%;
3) la restante quota sarà successivamente ripartita assegnando rispettivamente al primario o equiparato una quota doppia e a ciascun aiuto una quota e mezza di quella attribuita a ciascun assistente medico.
4) al primario o equiparato dovrà in ogni caso essere assicurata una compartecipazione in misura non inferiore al 25% dell'importo spettante all'intera equipe.
Anche in tal caso il restante 75% è ripartito fra i medici secondo i criteri dei punti 2) e 3).
l proventi della libera attività professionale individuale dei consulti e delle consulenze varie saranno liquidati al dipendente nella misura del 95%.
La ripartizione delle quote di spettanza e la loro attribuzione ai medici deve essere effettuata mensilmente.
Il rifiuto della prestazione di plus orario comporta la non attribuzione delle compartecipazioni.
AI fondo comune di competenza dei medici afferiscono le somme di competenza individuale eccedenti il tetto retributivo.
La normativa di cui al presente punto decorre dall'1. 7.1980.
SETTORI | ||
1)Ambulatoriale | ||
Xxx.xx | Medici | |
a) emodialisi | 87% | 13% |
b) laboratori di analisi chimico-cliniche e di patologia clinica | 73% | 27% |
c) radiologia, radioterapia, terapia fisica, medicina nucleare | 72% | 28% |
d) centro trasfusionale, cardiologia, elettroencefalomiografia, | ||
fisiopatologia respiratoria, recupero e rieducazione funzionale, | ||
anatomia patologica, virologia, microbiologia | 66% | 34% |
e) servizi non elencati nelle precedenti lettere: | ||
-sola visita | 15% | 85% |
-interventi chirurgici | 25% | 75% |
-prestazioni anestesiologiche | 25% | 75% |
Attività libero professionale personale
Amministrazione | Fondo comune medici | Fondo comune non medici | Medici | |
-sola visita | 12% | 5% | 5% | 78% |
-interventi chirurgici | 25% | 5% | 5% | 65% |
-prestazioni anestesiologiche | 25% | 5% | 5% | 65% |
Consulti e consulenze varie
Amministrazione 5%
Medici 95%
2) Ricovero
a) Divisioni di degenza e servizio di anestesia sui proventi derivati dall'applicazione dei tariffari per le sole prestazioni libero-professionali in costanza di ricovero:
Amministrazione Fondo Fondo Medici
comune comune
medici non medici
10% 5% 5% 80%
b) per i servizi di cui alle lettere a), b), c), d) si applicano le stesse percentuali previste per la parte ambulatoriale
5.0 DISPOSIZIONI FINALI
5.1 - Diritto all'informazione
a) Informazione per la programmazione
Viene riconosciuto alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo il diritto d'informazione in fase di predisposizione degli atti che le parti pubbliche intendono assumere in ordine alla programmazione nel settore sanitario per quanto riguarda la funzionalità dei servizi.
b) Informazione per la contrattazione
Per un sempre più responsabile e qualificato ruolo di tutte le componenti contrattuali, le parti si impegnano alla più ampia diffusione di dati e di conoscenze che consentano l'utilizzo di strumenti corretti per la definizione e l'applicazione dei contratti di lavoro.
c) Sedi di informazione e i intervento
In una visione socio sanitaria le tre primarie sedi di acquisizione del diritto informativo e di intervento per il sindacato, sono quelle governativa, regionale e delle U.S.L.
5.2 - Diritti dell'utenza
In ogni presidio ospedaliero viene garantita, a tutti gli utenti, la distribuzione di un vademecum contenente 1'elencazione dei diritti e degli obblighi dello status di ricoverato, completo di tutte le indicazioni utili per garantire una partecipazione democratica alla vita ospedaliera.
A tal fine si auspica lo sviluppo delle relazioni pubbliche ed umane con i degenti nonchè con i familiari dei minori ricoverati.
5.3 - Diritti sindacali
In attesa della disciplina che in materia sarà dettata dalla legge quadro sul pubblico impiego, si richiamano le norme di leggi vigenti e gli accordi già raggiunti, nella intesa di
portare a 13 unità complessivamente le aspettative nazionali da concedere con le modalità previste dagli artt. 49 e 50 del DPR 130/69 alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale stipulanti il presente accordo.
Le richieste di aspettative sindacali devono essere avanzate dalle competenti segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo al coordinamento delle regioni che ne dà comunicazione alla Presidenza del Consiglio - Ufficio per la funzione pubblica.
Il distacco viene revocato dalla Regione che lo ha concesso; dandone comunicazione al coordinamento regionale nel caso che, su motivata comunicazione della Presidenza del Consiglio - Ufficio per la funzione pubblica - dopo verifica con le organizzazioni sindacali, venga superato il numero complessivo sopra indicato ovvero non rispettata l'aliquota concordata per ciascuna organizzazione sindacale.
5.4 - Collegi professionali
Il personale che esercita professioni ed arti sanitarie ausiliarie, una volta instaurato il rapporto di impiego con il servizio pubblico non è obbligato ad iscriversi negli albi dei rispettivi collegi professionali, fatti salvi i casi in cui diversamente non sia disposto dalla legge ed in cui viene espletata la libera attività professionale.
5.5 - Copertura assicurativa - Patrocinio legale
Le Amministrazioni garantiscono anche il personale dipendente, mediante adeguata polizza di assicurazione per la responsabilità civile, dalle eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi, ivi comprese le spese di giudizio, relativamente alla loro attività, senza diritto di rivalsa, salvo i casi di colpa grave o di dolo.
5.6 - Pensionabilità
l benefici corrisposti in virtù del presente accordo nel periodo dall'1 /7/79 al 31/1/81 sono soggetti alle normali ritenute comprese quelle previdenziali ed assistenziali e pertanto sono pensionabili.
A tali fini l'importo forfetario di L. 60.000 previsto per il 1979 è considerato in ragione di L. 10.000 mensili per i mesi da luglio a dicembre compresi.
5.7- Interpretazione dell'accordo
Le parti concordano che eventuali momenti di verifica della corretta ed uniforme applicazione dell'accordo abbiano luogo a livello nazionale, su richiesta di una delle parti firmatarie, presso il Ministero della Sanità. In sede di verifica sarà assicurata alle parti, su iniziativa del coordinamento delle Regioni, una presenza paritetica.
5.8 - Norma finale di rinvio
Restano in vigore le parti dell'accordo 17 febbraio 1979 non modificate o non espressamente abrogate o comunque non incompatibili con i principi del presente accordo fatte salve le condizioni di miglior favore.
Prospetto 1
OSPEDALIERI
Distribuzione del personale ospedaliero per qualIfica e lIvello
A - Personale amministrativo e paramedico
l | livello | n. | ----- | ||
Il | livello | n. | 120.000 | ||
III | livello | n. | 26.000 | ||
IV | livello | n. | 131.000 | ||
V | livello | n. | 66.000 | ||
VI | livello | n. | 7.000 | ||
VII | livello | n. | 4.500 | ||
VIII | livello | n. | 1.500 | ||
Totale | 356.000 |
B - Personale dirigente
l | livello | n. | 1.000 |
Il | livello | n. | 2.000 |
Direttori Amministrativi n. 1.000
Totale 4.000
C - Medici
1) Tempo pieno
Assistenti n. 14.000
Aiuti n. 7.000
Primari n. 5.000
Totale 26:000
2) Tempo definito | ||
Assistenti | n. | 13.400 |
Aiuti | n. | 6.400 |
Primari | n. | 4.200 |
Totale 24.000
Complesso 410.00
Prospetto 2
OSPEDALIERI
Beneficio mensIle del personale non medico e non dirigente
RETRIBUZIONI
Livelli | Addetti | vecchie (migliaia) | nuove (migliaia) | differenze mensili (lire) | Oneri annui (miliardi) |
I | --- | 1.800 | 2.160/2400 | 30/50 | --- |
Il | 120.000 | 2.088 | 2.928 | 70.000 | 100,8 |
III | 5.000 | 2.088 | 3.100 | 84.300 | 5,1 |
III | 21.000 | 2.340 | 3.100 | 63.000 | 16,0 |
IV | 106.000 | 2.340 | 3.400 | 88.300 | 112,2 |
IV | 25.000 | 2.556 | 3.400 | 70.300 | 21,1 |
V | 66.000 | 2.790 | 4.320 | 127.500 | 100,9 |
VI | 7.000 | 2.970 | 4.580 | 134.166 | 11 ,3 |
VII | 4.500 | 3.204 | 4.800 | 133.000 | 7,2 |
VIII | 1.500 | 3.960 | 5.940 | 165.000 | 2,9 |
Totale | 356.000 | --- | --- | 88.394 | 377,6 |
l benefici di questo prospetto decorrono dall'1.2.1981
Prospetto 3
OSPEDALIERI
Costi complessivi da rinnovo contratto - Anni 1979 -80 –81
Anno | Voci | Costi (miliardi) |
1979 | a) Personale amministrativo tecnico e paramedico b) Personale dirigente c) Personale medico Totale | 21 ,4 21,4 |
1980 | a) Personale amministrativo, tecnico e paramedico | 195,8 |
b) Personale dirigente | 1,2 | |
c) Personale medico | 15,0 | |
Totale | 212,0 |
1981 | a) Personale amministrativo, tecnico e paramedico | 395,4 |
b) Personale dirigente | 9,8 | |
c) Personale medico | 144,7 | |
d) Indennità notturna | 12,8 | |
e) Riconoscimento scatto anzianità | 3,5 | |
f) Indennità organizzativa per dirigenti | 1,5 | |
Totale | 567,7 | |
'79/81 | In complesso | 801,1 |