ANALISI DELL’IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE
ANALISI DELL’IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE
d) Accordo di cooperazione nel campo dei trasporti marittimi tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto ad Algeri il 14 novembre 2012.
Referente: Ministero degli affari esteri - Ufficio legislativo.
SEZIONE 1. IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI
A) La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.
L’Accordo scaturisce dall’esigenza manifestata dalle Parti di consentire lo svolgimento dei servizi di navigazione tra i due Paesi nell’ambito di una normativa che regoli puntualmente diritti ed obblighi delle compagnie e del personale impiegato nei trasporti, favorendo la movimentazione delle merci.
La precedente Intesa sottoscritta del 1987, attualmente vigente, verrà sostituita dal presente Accordo per tener conto dell’evoluzione normativa nazionale e internazionale intervenuta nel corso degli anni.
B) L’indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l’intervento normativo.
L’obiettivo generale è quello di consentire alle compagnie di navigazione italiane interessate una probabile linea di sviluppo in un’area che può avere notevoli possibilità.
C) La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l’attuazione dell’intervento nell’ambito della VIR. Come parametro di riferimento si potrà utilizzare l’incremento dei trasporti di merci e viaggiatori tra i due Paesi nel corso dei successivi anni.
D) Indicazione delle categorie di soggetti pubblici e privati destinatari dei principali effetti dell’intervento regolatorio.
A beneficiare dell’Accordo sarà la categoria dei vettori, spedizionieri e compagnie di navigazione marittima.
SEZIONE 2. PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L’INTERVENTO
La negoziazione è avvenuta coinvolgendo, per la parte italiana, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le competenti rappresentanze diplomatiche, che hanno concordato il testo sulla base di analoghi precedenti con le omologhe autorità di controparte.
SEZIONE 3. VALUTAZIONE DELL’OPZIONE DI NON INTERVENTO (“OPZIONE ZERO”).
L’opzione di non intervento avrebbe ricadute negative sul ruolo leader dell’Italia in ambito estero derivante dal mancato adempimento dell’obbligazione politica assunta sul piano internazionale con la firma dell’Accordo, determinando un deterioramento dei rapporti bilaterali.
SEZIONE 4. VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO
Non esistono opzioni alternative alla ratifica parlamentare, né era possibile negoziare un testo sostanzialmente diverso da quello concordato con la controparte.
SEZIONE 5. GIUSTIFICAZIONE DELL’OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA
A) Gli svantaggi e i vantaggi dell’opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio - lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla
possibile incidenza sull’organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.
Dall’esecuzione dell’Accordo, grazie anche ad una maggiore possibilità di scambi, si attendono benefici nel settore della movimentazione di merci. L’unico svantaggio è l’onere derivante dall’applicazione dell’Accordo, specificatamente indicato nell’articolo 3 (copertura finanziaria) del disegno di legge.
B) L’individuazione e la stima degli effetti dell’opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.
Non sono individuati effetti negativi, né diretti né indiretti, dell’opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese in quanto non si introducono nuove procedure rispetto a quelle già in vigore per il godimento dei benefici economici.
C) L’indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese
Non sono introdotti obblighi informativi a carico di cittadini e imprese, ma sono confermati quelli già previsti dalla vigente disciplina.
D) Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell’intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l’attuazione.
Non si ravvisano fattori incidenti sugli effetti del provvedimento, trattandosi di attività istituzionali già espletate dalle competenti Amministrazioni. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’Accordo sono specificatamente indicati nell’articolo 3 (copertura finanziaria) del disegno di legge di ratifica.
SEZIONE 6. L’INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA’ DEL PAESE
Il provvedimento non è suscettibile di produrre effetti distorsivi nel funzionamento del mercato e nella competitività tra i destinatari degli effetti dell’Accordo.
SEZIONE 7. MODALITÀ ATTUATIVE DELL’INTERVENTO REGOLATORIO
A) Xxxxxxxx responsabili dell’attuazione dell’intervento regolatorio
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell’ambito dell’apposita Commissione Mista.
B) Le azioni per la pubblicità e per l’informazione dell’intervento
All’Accordo sarà data pubblicità tramite i siti internet del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; inoltre, presso le rispettive Rappresentanze diplomatiche, tramite idonee modalità informative, verrà data ampia diffusione alle opportunità previste dall’Accordo.
C) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell’intervento regolatorio
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è l’amministrazione titolata a gestire la materia con gli ordinari strumenti a sua disposizione. Essa effettuerà altresì il monitoraggio delle attività connesse.
Una Commissione Xxxxx avrà il compito di verificare la giusta applicazione dell’Accordo. Avrà il compito, altresì, di esaminare eventuali misure da adottare al fine di superare le difficoltà riscontrate, prendendo in considerazione le modifiche che possano incisivamente intervenire nella legislazione nazionale.
D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell’intervento regolatorio.
L’Accordo in questione ha durata quinquennale rinnovabile (art. 20).
E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell’intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con cadenza biennale, effettuerà la prevista VIR, in cui verrà preso in esame l’effettivo incremento dei trasporti tra i due Paesi, con benefici reali dal punto di vista economico e sociale tra i due Paesi.
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e) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla regolamentazione reciproca dell’autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Pristina il 24 luglio 2014.
Referente: Ministero degli affari esteri - Ufficio legislativo.
SEZIONE 1. IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI
A) La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.
L’Accordo scaturisce dall’esigenza manifestata dalle Parti di consentire lo svolgimento dei servizi di autotrasporto tra i due Paesi nell’ambito di una normativa che regoli puntualmente diritti ed obblighi dei vettori e del personale impiegato nei trasporti, favorendo la movimentazione delle merci.
L’Accordo fornisce il supporto normativo necessario per gli operatori del settore del trasporto che intendano intraprendere rapporti commerciali tra i due Paesi secondo il principio della reciprocità del trattamento.
B) L’indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l’intervento normativo.
L’obiettivo generale è quello di consentire ai vettori italiani interessati una probabile linea di sviluppo in un’area che può avere notevoli possibilità, contribuendo, tra l’altro, allo sviluppo dell’interscambio commerciale e alla mobilità delle persone tra i due Paesi.
C) La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l’attuazione dell’intervento nell’ambito della VIR. Come parametro di riferimento si potrà utilizzare l’incremento dei trasporti di merci e viaggiatori tra i due Paesi nel corso dei successivi anni.
D) Indicazione delle categorie di soggetti pubblici e privati destinatari dei principali effetti dell’intervento regolatorio.
A beneficiare dell’Accordo sarà la categoria dei vettori e spedizionieri.
SEZIONE 2. PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L’INTERVENTO
La negoziazione è avvenuta coinvolgendo, per la parte italiana, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell’economia e delle finanze, l’Agenzia delle Dogane e le competenti rappresentanze diplomatiche, che hanno concordato il testo sulla base di analoghi precedenti con le omologhe autorità di controparte.
SEZIONE 3. VALUTAZIONE DELL’OPZIONE DI NON INTERVENTO (“OPZIONE ZERO”).
L’opzione di non intervento avrebbe ricadute negative sul ruolo leader dell’Italia in ambito europeo derivante dal mancato adempimento dell’obbligazione politica assunta sul piano internazionale con la firma dell’Accordo, determinando un deterioramento dei rapporti bilaterali.
SEZIONE 4. VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO
Non esistono opzioni alternative alla ratifica parlamentare, né era possibile negoziare un testo sostanzialmente diverso da quello concordato con la controparte.
SEZIONE 5. GIUSTIFICAZIONE DELL’OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA
A) Gli svantaggi e i vantaggi dell’opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio - lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla
possibile incidenza sull’organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.
Dall’esecuzione dell’Accordo, grazie anche ad una maggiore possibilità di scambi, si attendono benefici nel settore della movimentazione di merci e viaggiatori. L’unico svantaggio è l’onere derivante dall’applicazione dell’Accordo, specificatamente indicato nell’articolo 3 (copertura finanziaria) del disegno di legge.
B) L’individuazione e la stima degli effetti dell’opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.
Non sono individuati effetti negativi, né diretti né indiretti, dell’opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese in quanto non si introducono nuove procedure rispetto a quelle già in vigore per il godimento dei benefici economici.
C) L’indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese
Non sono introdotti obblighi informativi a carico di cittadini e imprese, ma sono confermati quelli già previsti dalla vigente disciplina.
D) Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell’intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l’attuazione.
Non si ravvisano fattori incidenti sugli effetti del provvedimento, trattandosi di attività istituzionali già espletate dalle competenti Amministrazioni. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’Accordo sono specificatamente indicati nell’articolo 3 (copertura finanziaria) del disegno di legge di ratifica.
SEZIONE 6. L’INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA’ DEL PAESE
Il provvedimento non è suscettibile di produrre effetti distorsivi nel funzionamento del mercato e nella competitività tra i destinatari degli effetti dell’Accordo.
SEZIONE 7. MODALITÀ ATTUATIVE DELL’INTERVENTO REGOLATORIO
A) Xxxxxxxx responsabili dell’attuazione dell’intervento regolatorio
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell’ambito dell’apposita Commissione Mista.
B) Le azioni per la pubblicità e per l’informazione dell’intervento
All’Accordo sarà data pubblicità tramite i siti internet del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; inoltre, presso le rispettive Rappresentanze diplomatiche, tramite idonee modalità informative, verrà data ampia diffusione alle opportunità previste dall’Accordo.
C) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell’intervento regolatorio
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è l’amministrazione titolata a gestire la materia con gli ordinari strumenti a sua disposizione. Essa effettuerà altresì il monitoraggio delle attività connesse.
Una Commissione Xxxxx avrà il compito di verificare la giusta applicazione dell’Accordo. Avrà il compito, altresì, di esaminare eventuali misure da adottare al fine di superare le difficoltà riscontrate, prendendo in considerazione le modifiche che possano incisivamente intervenire nella legislazione nazionale.
D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell’intervento regolatorio.
L’Accordo in questione ha durata annuale rinnovabile (art. 29).
E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell’intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con cadenza biennale, effettuerà la prevista VIR, in cui verrà preso in esame l’effettivo incremento dei trasporti tra i due Paesi, con benefici reali dal punto di vista economico e sociale tra i due Paesi.
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f) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova sulla regolamentazione reciproca dell’autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 19 settembre 1997.
Referente: Ministero degli affari esteri - Ufficio legislativo.
SEZIONE 1. IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI
A) La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.
L’Accordo scaturisce dall’esigenza manifestata dalle Parti di consentire lo svolgimento dei servizi di autotrasporto tra i due Paesi nell’ambito di una normativa che regoli puntualmente diritti ed obblighi dei vettori e del personale impiegato nei trasporti, favorendo la movimentazione delle merci.
L’Accordo fornisce il supporto normativo necessario per gli operatori del settore del trasporto che intendano intraprendere rapporti commerciali tra i due Paesi secondo il principio della reciprocità del trattamento.
B) L’indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l’intervento normativo.
L’obiettivo generale è quello di consentire ai vettori italiani interessati una probabile linea di sviluppo in un’area che può avere notevoli possibilità, contribuendo, tra l’altro, allo sviluppo dell’interscambio commerciale e alla mobilità delle persone tra i due Paesi.
C) La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l’attuazione dell’intervento nell’ambito della VIR. Come parametro di riferimento si potrà utilizzare l’incremento dei trasporti di merci e viaggiatori tra i due Paesi nel corso dei successivi anni.
D) Indicazione delle categorie di soggetti pubblici e privati destinatari dei principali effetti dell’intervento regolatorio.
A beneficiare dell’Accordo sarà la categoria dei vettori e spedizionieri.
SEZIONE 2. PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L’INTERVENTO
La negoziazione è avvenuta coinvolgendo, per la parte italiana, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell’economia e delle finanze, l’Agenzia delle Dogane e le competenti rappresentanze diplomatiche, che hanno concordato il testo sulla base di analoghi precedenti con le omologhe autorità di controparte.
SEZIONE 3. VALUTAZIONE DELL’OPZIONE DI NON INTERVENTO (“OPZIONE ZERO”).
L’opzione di non intervento avrebbe ricadute negative sul ruolo leader dell’Italia in ambito europeo derivante dal mancato adempimento dell’obbligazione politica assunta sul piano internazionale con la firma dell’Accordo, determinando un deterioramento dei rapporti bilaterali.
SEZIONE 4. VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO
Non esistono opzioni alternative alla ratifica parlamentare, né era possibile negoziare un testo sostanzialmente diverso da quello concordato con la controparte.
SEZIONE 5. GIUSTIFICAZIONE DELL’OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA
A) Gli svantaggi e i vantaggi dell’opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio - lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla
possibile incidenza sull’organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.
Dall’esecuzione dell’Accordo, grazie anche ad una maggiore possibilità di scambi, si attendono benefici nel settore della movimentazione di merci e viaggiatori. L’unico svantaggio è l’onere derivante dall’applicazione dell’Accordo, specificatamente indicato nell’articolo 3 (copertura finanziaria) del disegno di legge.
B) L’individuazione e la stima degli effetti dell’opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.
Non sono individuati effetti negativi, né diretti né indiretti, dell’opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese in quanto non si introducono nuove procedure rispetto a quelle già in vigore per il godimento dei benefici economici.
C) L’indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese
Non sono introdotti obblighi informativi a carico di cittadini e imprese, ma sono confermati quelli già previsti dalla vigente disciplina.
D) Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell’intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l’attuazione.
Non si ravvisano fattori incidenti sugli effetti del provvedimento, trattandosi di attività istituzionali già espletate dalle competenti Amministrazioni. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’Accordo sono specificatamente indicati nell’articolo 3 (copertura finanziaria) del disegno di legge di ratifica.
SEZIONE 6. L’INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA’ DEL PAESE
Il provvedimento non è suscettibile di produrre effetti distorsivi nel funzionamento del mercato e nella competitività tra i destinatari degli effetti dell’Accordo.
SEZIONE 7. MODALITÀ ATTUATIVE DELL’INTERVENTO REGOLATORIO
A) Xxxxxxxx responsabili dell’attuazione dell’intervento regolatorio
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell’ambito dell’apposita Commissione Mista.
B) Le azioni per la pubblicità e per l’informazione dell’intervento
All’Accordo sarà data pubblicità tramite i siti internet del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; inoltre, presso le rispettive Rappresentanze diplomatiche, tramite idonee modalità informative, verrà data ampia diffusione alle opportunità previste dall’Accordo.
C) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell’intervento regolatorio
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è l’amministrazione titolata a gestire la materia con gli ordinari strumenti a sua disposizione. Essa effettuerà altresì il monitoraggio delle attività connesse.
Una Commissione Xxxxx avrà il compito di verificare la giusta applicazione dell’Accordo. Avrà il compito, altresì, di esaminare eventuali misure da adottare al fine di superare le difficoltà riscontrate, prendendo in considerazione le modifiche che possano incisivamente intervenire nella legislazione nazionale.
D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell’intervento regolatorio.
L’Accordo in questione ha durata quinquennale rinnovabile (art. 28).
E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell’intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con cadenza biennale, effettuerà la prevista VIR, in cui verrà preso in esame l’effettivo incremento dei trasporti tra i due Paesi, con benefici reali dal punto di vista economico e sociale tra i due Paesi.
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g) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di sua altezza serenissima il Principe di Monaco concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Roma l’8 novembre 2012.
Referente: Ministero degli affari esteri - Ufficio legislativo.
SEZIONE 1. IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI
A) La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.
L’Accordo scaturisce dall’esigenza manifestata dalle Parti di consentire lo svolgimento dei servizi di autotrasporto tra i due Paesi nell’ambito di una normativa che regoli puntualmente diritti ed obblighi dei vettori e del personale impiegato nei trasporti, favorendo la movimentazione delle merci.
L’Accordo fornisce il supporto normativo necessario per gli operatori del settore del trasporto che intendano intraprendere rapporti commerciali tra i due Paesi secondo il principio della reciprocità del trattamento.
B) L’indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l’intervento normativo.
L’obiettivo generale è quello di consentire ai vettori italiani interessati una probabile linea di sviluppo in un’area che può avere notevoli possibilità, contribuendo, tra l’altro, allo sviluppo dell’interscambio commerciale e alla mobilità delle persone tra i due Paesi.
C) La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l’attuazione dell’intervento nell’ambito della VIR. Come parametro di riferimento si potrà utilizzare l’incremento dei trasporti di merci e viaggiatori tra i due Paesi nel corso dei successivi anni.
D) Indicazione delle categorie di soggetti pubblici e privati destinatari dei principali effetti dell’intervento regolatorio.
A beneficiare dell’Accordo sarà la categoria dei vettori e spedizionieri.
SEZIONE 2. PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L’INTERVENTO
La negoziazione è avvenuta coinvolgendo, per la parte italiana, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell’economia e delle finanze, l’Agenzia delle Dogane e le competenti rappresentanze diplomatiche, che hanno concordato il testo sulla base di analoghi precedenti con le omologhe autorità di controparte.
SEZIONE 3. VALUTAZIONE DELL’OPZIONE DI NON INTERVENTO (“OPZIONE ZERO”).
L’opzione di non intervento avrebbe ricadute negative sul ruolo leader dell’Italia in ambito europeo derivante dal mancato adempimento dell’obbligazione politica assunta sul piano internazionale con la firma dell’Accordo, determinando un deterioramento dei rapporti bilaterali.
SEZIONE 4. VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO
Non esistono opzioni alternative alla ratifica parlamentare, né era possibile negoziare un testo sostanzialmente diverso da quello concordato con la controparte.
SEZIONE 5. GIUSTIFICAZIONE DELL’OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA
A) Gli svantaggi e i vantaggi dell’opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio - lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla
possibile incidenza sull’organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.
Dall’esecuzione dell’Accordo, grazie anche ad una maggiore possibilità di scambi, si attendono benefici nel settore della movimentazione di merci e viaggiatori. L’unico svantaggio è l’onere derivante dall’applicazione dell’Accordo, specificatamente indicato nell’articolo 3 (copertura finanziaria) del disegno di legge.
B) L’individuazione e la stima degli effetti dell’opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.
Non sono individuati effetti negativi, né diretti né indiretti, dell’opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese in quanto non si introducono nuove procedure rispetto a quelle già in vigore per il godimento dei benefici economici.
C) L’indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese
Non sono introdotti obblighi informativi a carico di cittadini e imprese, ma sono confermati quelli già previsti dalla vigente disciplina.
D) Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell’intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l’attuazione.
Non si ravvisano fattori incidenti sugli effetti del provvedimento, trattandosi di attività istituzionali già espletate dalle competenti Amministrazioni. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’Accordo sono specificatamente indicati nell’articolo 3 (copertura finanziaria) del disegno di legge di ratifica.
SEZIONE 6. L’INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA’ DEL PAESE
Il provvedimento non è suscettibile di produrre effetti distorsivi nel funzionamento del mercato e nella competitività tra i destinatari degli effetti dell’Accordo.
SEZIONE 7. MODALITÀ ATTUATIVE DELL’INTERVENTO REGOLATORIO
A) Xxxxxxxx responsabili dell’attuazione dell’intervento regolatorio
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell’ambito dell’apposita Commissione Mista.
B) Le azioni per la pubblicità e per l’informazione dell’intervento
All’Accordo sarà data pubblicità tramite i siti internet del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; inoltre, presso le rispettive Rappresentanze diplomatiche, tramite idonee modalità informative, verrà data ampia diffusione alle opportunità previste dall’Accordo.
C) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell’intervento regolatorio
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è l’amministrazione titolata a gestire la materia con gli ordinari strumenti a sua disposizione. Essa effettuerà altresì il monitoraggio delle attività connesse.
Una Commissione Xxxxx avrà il compito di verificare la giusta applicazione dell’Accordo. Avrà il compito, altresì, di esaminare eventuali misure da adottare al fine di superare le difficoltà riscontrate, prendendo in considerazione le modifiche che possano incisivamente intervenire nella legislazione nazionale.
D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell’intervento regolatorio.
L’Accordo in questione ha durata annuale rinnovabile (art. 19).
E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell’intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con cadenza biennale, effettuerà la prevista VIR, in cui verrà preso in esame l’effettivo incremento dei trasporti tra i due Paesi, con benefici reali dal punto di vista economico e sociale tra i due Paesi.
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h) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Montenegro sulla regolamentazione reciproca dell’autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 12 marzo 2014.
Referente: Ministero degli affari esteri - Ufficio legislativo.
SEZIONE 1. IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI
A) La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.
L’Accordo scaturisce dall’esigenza manifestata dalle Parti di consentire lo svolgimento dei servizi di autotrasporto tra i due Paesi nell’ambito di una normativa che regoli puntualmente diritti ed obblighi dei vettori e del personale impiegato nei trasporti, favorendo la movimentazione delle merci.
L’Accordo fornisce il supporto normativo necessario per gli operatori del settore del trasporto che intendano intraprendere rapporti commerciali tra i due Paesi secondo il principio della reciprocità del trattamento.
B) L’indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l’intervento normativo.
L’obiettivo generale è quello di consentire ai vettori italiani interessati una probabile linea di sviluppo in un’area che può avere notevoli possibilità, contribuendo, tra l’altro, allo sviluppo dell’interscambio commerciale e alla mobilità delle persone tra i due Paesi.
C) La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l’attuazione dell’intervento nell’ambito della VIR. Come parametro di riferimento si potrà utilizzare l’incremento dei trasporti di merci e viaggiatori tra i due Paesi nel corso dei successivi anni.
D) Indicazione delle categorie di soggetti pubblici e privati destinatari dei principali effetti dell’intervento regolatorio.
A beneficiare dell’Accordo sarà la categoria dei vettori e spedizionieri.
SEZIONE 2. PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L’INTERVENTO
La negoziazione è avvenuta coinvolgendo, per la parte italiana, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell’economia e delle finanze, l’Agenzia delle Dogane e le competenti rappresentanze diplomatiche, che hanno concordato il testo sulla base di analoghi precedenti con le omologhe autorità di controparte.
SEZIONE 3. VALUTAZIONE DELL’OPZIONE DI NON INTERVENTO (“OPZIONE ZERO”).
L’opzione di non intervento avrebbe ricadute negative sul ruolo leader dell’Italia in ambito europeo derivante dal mancato adempimento dell’obbligazione politica assunta sul piano internazionale con la firma dell’Accordo, determinando un deterioramento dei rapporti bilaterali.
SEZIONE 4. VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO
Non esistono opzioni alternative alla ratifica parlamentare, né era possibile negoziare un testo sostanzialmente diverso da quello concordato con la controparte.
SEZIONE 5. GIUSTIFICAZIONE DELL’OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA
A) Gli svantaggi e i vantaggi dell’opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio - lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla
possibile incidenza sull’organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.
Dall’esecuzione dell’Accordo, grazie anche ad una maggiore possibilità di scambi, si attendono benefici nel settore della movimentazione di merci e viaggiatori. L’unico svantaggio è l’onere derivante dall’applicazione dell’Accordo, specificatamente indicato nell’articolo 3 (copertura finanziaria) del disegno di legge.
B) L’individuazione e la stima degli effetti dell’opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.
Non sono individuati effetti negativi, né diretti né indiretti, dell’opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese in quanto non si introducono nuove procedure rispetto a quelle già in vigore per il godimento dei benefici economici.
C) L’indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese
Non sono introdotti obblighi informativi a carico di cittadini e imprese, ma sono confermati quelli già previsti dalla vigente disciplina.
D) Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell’intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l’attuazione.
Non si ravvisano fattori incidenti sugli effetti del provvedimento, trattandosi di attività istituzionali già espletate dalle competenti Amministrazioni. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’Accordo sono specificatamente indicati nell’articolo 3 (copertura finanziaria) del disegno di legge di ratifica.
SEZIONE 6. L’INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA’ DEL PAESE
Il provvedimento non è suscettibile di produrre effetti distorsivi nel funzionamento del mercato e nella competitività tra i destinatari degli effetti dell’Accordo.
SEZIONE 7. MODALITÀ ATTUATIVE DELL’INTERVENTO REGOLATORIO
A) Xxxxxxxx responsabili dell’attuazione dell’intervento regolatorio
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell’ambito dell’apposita Commissione Mista.
B) Le azioni per la pubblicità e per l’informazione dell’intervento
All’Accordo sarà data pubblicità tramite i siti internet del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; inoltre, presso le rispettive Rappresentanze diplomatiche, tramite idonee modalità informative, verrà data ampia diffusione alle opportunità previste dall’Accordo.
C) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell’intervento regolatorio
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è l’amministrazione titolata a gestire la materia con gli ordinari strumenti a sua disposizione. Essa effettuerà altresì il monitoraggio delle attività connesse.
Una Commissione Xxxxx avrà il compito di verificare la giusta applicazione dell’Accordo. Avrà il compito, altresì, di esaminare eventuali misure da adottare al fine di superare le difficoltà riscontrate, prendendo in considerazione le modifiche che possano incisivamente intervenire nella legislazione nazionale.
D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell’intervento regolatorio.
L’Accordo in questione ha durata annuale rinnovabile (art. 29).
E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell’intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con cadenza biennale, effettuerà la prevista VIR, in cui verrà preso in esame l’effettivo incremento dei trasporti tra i due Paesi, con benefici reali dal punto di vista economico e sociale tra i due Paesi.
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i) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla regolamentazione reciproca dell’autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto ad Ancona il 15 ottobre 2013.
Referente: Ministero degli affari esteri - Ufficio legislativo.
SEZIONE 1. IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI
A) La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.
L’Accordo scaturisce dall’esigenza manifestata dalle Parti di consentire lo svolgimento dei servizi di autotrasporto tra i due Paesi nell’ambito di una normativa che regoli puntualmente diritti ed obblighi dei vettori e del personale impiegato nei trasporti, favorendo la movimentazione delle merci.
L’Accordo fornisce il supporto normativo necessario per gli operatori del settore del trasporto che intendano intraprendere rapporti commerciali tra i due Paesi secondo il principio della reciprocità del trattamento.
B) L’indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l’intervento normativo.
L’obiettivo generale è quello di consentire ai vettori italiani interessati una probabile linea di sviluppo in un’area che può avere notevoli possibilità, contribuendo, tra l’altro, allo sviluppo dell’interscambio commerciale e alla mobilità delle persone tra i due Paesi.
C) La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l’attuazione dell’intervento nell’ambito della VIR. Come parametro di riferimento si potrà utilizzare l’incremento dei trasporti di merci e viaggiatori tra i due Paesi nel corso dei successivi anni.
D) Indicazione delle categorie di soggetti pubblici e privati destinatari dei principali effetti dell’intervento regolatorio.
A beneficiare dell’Accordo sarà la categoria dei vettori e spedizionieri.
SEZIONE 2. PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L’INTERVENTO
La negoziazione è avvenuta coinvolgendo, per la parte italiana, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell’economia e delle finanze, l’Agenzia delle Dogane e le competenti rappresentanze diplomatiche, che hanno concordato il testo sulla base di analoghi precedenti con le omologhe autorità di controparte.
SEZIONE 3. VALUTAZIONE DELL’OPZIONE DI NON INTERVENTO (“OPZIONE ZERO”).
L’opzione di non intervento avrebbe ricadute negative sul ruolo leader dell’Italia in ambito europeo derivante dal mancato adempimento dell’obbligazione politica assunta sul piano internazionale con la firma dell’Accordo, determinando un deterioramento dei rapporti bilaterali.
SEZIONE 4. VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO
Non esistono opzioni alternative alla ratifica parlamentare, né era possibile negoziare un testo sostanzialmente diverso da quello concordato con la controparte.
SEZIONE 5. GIUSTIFICAZIONE DELL’OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA
A) Gli svantaggi e i vantaggi dell’opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio - lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla
possibile incidenza sull’organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.
Dall’esecuzione dell’Accordo, grazie anche ad una maggiore possibilità di scambi, si attendono benefici nel settore della movimentazione di merci e viaggiatori. L’unico svantaggio è l’onere derivante dall’applicazione dell’Accordo, specificatamente indicato nell’articolo 3 (copertura finanziaria) del disegno di legge.
B) L’individuazione e la stima degli effetti dell’opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.
Non sono individuati effetti negativi, né diretti né indiretti, dell’opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese in quanto non si introducono nuove procedure rispetto a quelle già in vigore per il godimento dei benefici economici.
C) L’indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese
Non sono introdotti obblighi informativi a carico di cittadini e imprese, ma sono confermati quelli già previsti dalla vigente disciplina.
D) Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell’intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l’attuazione.
Non si ravvisano fattori incidenti sugli effetti del provvedimento, trattandosi di attività istituzionali già espletate dalle competenti Amministrazioni. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’Accordo sono specificatamente indicati nell’articolo 3 (copertura finanziaria) del disegno di legge di ratifica.
SEZIONE 6. L’INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA’ DEL PAESE
Il provvedimento non è suscettibile di produrre effetti distorsivi nel funzionamento del mercato e nella competitività tra i destinatari degli effetti dell’Accordo.
SEZIONE 7. MODALITÀ ATTUATIVE DELL’INTERVENTO REGOLATORIO
A) Xxxxxxxx responsabili dell’attuazione dell’intervento regolatorio
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell’ambito dell’apposita Commissione Mista.
B) Le azioni per la pubblicità e per l’informazione dell’intervento
All’Accordo sarà data pubblicità tramite i siti internet del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; inoltre, presso le rispettive Rappresentanze diplomatiche, tramite idonee modalità informative, verrà data ampia diffusione alle opportunità previste dall’Accordo.
C) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell’intervento regolatorio
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è l’amministrazione titolata a gestire la materia con gli ordinari strumenti a sua disposizione. Essa effettuerà altresì il monitoraggio delle attività connesse.
Una Commissione Xxxxx avrà il compito di verificare la giusta applicazione dell’Accordo. Avrà il compito, altresì, di esaminare eventuali misure da adottare al fine di superare le difficoltà riscontrate, prendendo in considerazione le modifiche che possano incisivamente intervenire nella legislazione nazionale.
D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell’intervento regolatorio.
L’Accordo in questione ha durata annuale rinnovabile (art. 29).
E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell’intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con cadenza biennale, effettuerà la prevista VIR, in cui verrà preso in esame l’effettivo incremento dei trasporti tra i due Paesi, con benefici reali dal punto di vista economico e sociale tra i due Paesi.
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j) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell’Azerbaijan sul trasporto marittimo, fatto a Roma il 14 luglio 2014.
Referente: Ministero degli affari esteri - Ufficio legislativo.
SEZIONE 1. CONTESTO ED OBIETTIVI
A) La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.
I rapporti marittimi tra l’Italia e l’Azerbaijan non sono oggi regolati da alcuna precedente Intesa bilaterale. L’Accordo scaturisce dall’esigenza manifestata dalle Parti di consentire lo svolgimento dei servizi di navigazione tra i due Paesi nell’ambito di una normativa che regoli puntualmente diritti ed obblighi delle compagnie e del personale impiegato nei trasporti, favorendo la movimentazione delle merci.
B) L’indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l’intervento normativo.
L’obiettivo generale è quello di consentire alle compagnie di navigazione italiane interessate una probabile linea di sviluppo in un’area che può avere notevoli possibilità, contribuendo, tra l’altro, allo sviluppo dell’interscambio commerciale e alla mobilità delle persone tra i due Paesi.
C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.
Come parametro di riferimento si potrà utilizzare l’incremento dei trasporti di merci e viaggiatori tra i due Paesi nel corso dei successivi anni.
D) Indicazione delle categorie di soggetti pubblici e privati destinatari dei principali effetti dell’intervento regolatorio.
A beneficiare dell’Accordo sarà la categoria dei vettori, spedizionieri e compagnie di navigazione marittima.
E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.
I soggetti destinatari dei principali effetti dell’intervento normativo saranno l’Amministrazione pubblica italiana e gli operatori commerciali (Società di Navigazione ed armatori) nazionali attivi, per via marittima, nei bacini del Mar Nero e del Mar Caspio e da e verso lo Stato in parola, in special modo.
SEZIONE 2. PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L’INTERVENTO
La negoziazione è avvenuta coinvolgendo, per la parte italiana, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le competenti rappresentanze diplomatiche, che hanno concordato il testo sulla base di analoghi precedenti con le omologhe autorità di controparte.
SEZIONE 3. VALUTAZIONE DELL’OPZIONE DI NON INTERVENTO (“OPZIONE ZERO”).
L’opzione di non intervento avrebbe ricadute negative sul ruolo leader dell’Italia in ambito estero derivante dal mancato adempimento dell’obbligazione politica assunta sul piano internazionale con la firma dell’Accordo, determinando un deterioramento dei rapporti bilaterali.
SEZIONE 4. VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO
Non esistono opzioni alternative alla ratifica parlamentare, né era possibile negoziare un testo sostanzialmente diverso da quello concordato con la controparte.
SEZIONE 5. GIUSTIFICAZIONE DELL’OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA
A) Gli svantaggi e i vantaggi dell’opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio - lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sull’organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.
Dall’esecuzione dell’Accordo, grazie anche ad una maggiore possibilità di scambi, si attendono benefici nel settore della movimentazione di merci. L’unico svantaggio è l’onere derivante dall’applicazione dell’Accordo, specificatamente indicato nell’articolo 3 (copertura finanziaria) del disegno di legge.
B) L’individuazione e la stima degli effetti dell’opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.
Non sono individuati effetti negativi, né diretti né indiretti, dell’opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese in quanto non si introducono nuove procedure rispetto a quelle già in vigore per il godimento dei benefici economici.
C) L’indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese
Non sono introdotti obblighi informativi a carico di cittadini e imprese, ma sono confermati quelli già previsti dalla vigente disciplina.
D) Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell’intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l’attuazione.
Non si ravvisano fattori incidenti sugli effetti del provvedimento, trattandosi di attività istituzionali già espletate dalle competenti Amministrazioni. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’Accordo sono specificatamente indicati nell’articolo 3 (copertura finanziaria) del disegno di legge di ratifica.
SEZIONE 6. L’INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA’ DEL PAESE
Il provvedimento non è suscettibile di produrre effetti distorsivi nel funzionamento del mercato e nella competitività tra i destinatari degli effetti dell’Accordo.
SEZIONE 7. MODALITÀ ATTUATIVE DELL’INTERVENTO REGOLATORIO
A) Xxxxxxxx responsabili dell’attuazione dell’intervento regolatorio
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell’ambito dell’apposita Commissione Mista.
B) Le azioni per la pubblicità e per l’informazione dell’intervento
All’Accordo sarà data pubblicità tramite i siti internet del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; inoltre, presso le rispettive Rappresentanze diplomatiche, tramite idonee modalità informative, verrà data ampia diffusione alle opportunità previste dall’Accordo.
C) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell’intervento regolatorio
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è l’amministrazione titolata a gestire la materia con gli ordinari strumenti a sua disposizione. Essa effettuerà altresì il monitoraggio delle attività connesse.
Una Commissione Xxxxx avrà il compito di verificare la giusta applicazione dell’Accordo. Avrà il compito, altresì, di esaminare eventuali misure da adottare al fine di superare le difficoltà riscontrate, prendendo in considerazione le modifiche che possano incisivamente intervenire nella legislazione nazionale.
D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell’intervento regolatorio.
L’Accordo in questione ha durata quinquennale rinnovabile (art. 16).
E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell’intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con cadenza biennale, effettuerà la prevista VIR, in cui verrà preso in esame l’effettivo incremento dei trasporti tra i due Paesi, con benefici reali dal punto di vista economico e sociale tra i due Paesi.
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k) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Bruxelles il 19 maggio 2015.
Referente: Ministero degli affari esteri - Ufficio legislativo.
SEZIONE 1. IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI
A) La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.
L’Accordo scaturisce dall’esigenza manifestata dalle Parti di consentire lo svolgimento dei servizi di autotrasporto tra i due Paesi nell’ambito di una normativa che regoli puntualmente diritti ed obblighi dei vettori e del personale impiegato nei trasporti, favorendo la movimentazione delle merci.
B) L’indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l’intervento normativo.
L’obiettivo generale è quello di consentire ai vettori italiani interessati una probabile linea di sviluppo in un’area che può avere notevoli possibilità, contribuendo, tra l’altro, allo sviluppo dell’interscambio commerciale e alla mobilità delle persone tra i due Paesi.
C) La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l’attuazione dell’intervento nell’ambito della VIR. Come parametro di riferimento si potrà utilizzare l’incremento dei trasporti di merci e viaggiatori tra i due Paesi nel corso dei successivi anni.
D) Indicazione delle categorie di soggetti pubblici e privati destinatari dei principali effetti dell’intervento regolatorio.
A beneficiare dell’Accordo sarà la categoria dei vettori e spedizionieri.
SEZIONE 2. PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L’INTERVENTO
La negoziazione è avvenuta coinvolgendo, per la parte italiana, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell’economia e delle finanze, l’Agenzia delle Dogane e le competenti rappresentanze diplomatiche, che hanno concordato il testo sulla base di analoghi precedenti con le omologhe autorità di controparte.
SEZIONE 3. VALUTAZIONE DELL’OPZIONE DI NON INTERVENTO (“OPZIONE ZERO”).
L’opzione di non intervento avrebbe ricadute negative sul ruolo leader dell’Italia in ambito europeo derivante dal mancato adempimento dell’obbligazione politica assunta sul piano internazionale con la firma dell’Accordo, determinando un deterioramento dei rapporti bilaterali.
SEZIONE 4. VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO
Non esistono opzioni alternative alla ratifica parlamentare, né era possibile negoziare un testo sostanzialmente diverso da quello concordato con la controparte.
SEZIONE 5. GIUSTIFICAZIONE DELL’OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA
A) Gli svantaggi e i vantaggi dell’opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio - lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sull’organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.
Dall’esecuzione dell’Accordo, grazie anche ad una maggiore possibilità di scambi, si attendono benefici nel settore della movimentazione di merci e viaggiatori. L’unico svantaggio è l’onere derivante dall’applicazione dell’Accordo, specificatamente indicato nell’articolo 3 (copertura finanziaria) del disegno di legge.
B) L’individuazione e la stima degli effetti dell’opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.
Non sono individuati effetti negativi, né diretti né indiretti, dell’opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese in quanto non si introducono nuove procedure rispetto a quelle già in vigore per il godimento dei benefici economici.
C) L’indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese
Non sono introdotti obblighi informativi a carico di cittadini e imprese, ma sono confermati quelli già previsti dalla vigente disciplina.
D) Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell’intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l’attuazione.
Non si ravvisano fattori incidenti sugli effetti del provvedimento, trattandosi di attività istituzionali già espletate dalle competenti Amministrazioni. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’Accordo sono specificatamente indicati nell’articolo 3 (copertura finanziaria) del disegno di legge di ratifica.
SEZIONE 6. L’INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA’ DEL PAESE
Il provvedimento non è suscettibile di produrre effetti distorsivi nel funzionamento del mercato e nella competitività tra i destinatari degli effetti dell’Accordo.
SEZIONE 7. MODALITÀ ATTUATIVE DELL’INTERVENTO REGOLATORIO
A) Xxxxxxxx responsabili dell’attuazione dell’intervento regolatorio
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell’ambito dell’apposita Commissione Mista.
B) Le azioni per la pubblicità e per l’informazione dell’intervento
All’Accordo sarà data pubblicità tramite i siti internet del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; inoltre, presso le rispettive Rappresentanze diplomatiche, tramite idonee modalità informative, verrà data ampia diffusione alle opportunità previste dall’Accordo.
C) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell’intervento regolatorio
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è l’amministrazione titolata a gestire la materia con gli ordinari strumenti a sua disposizione. Essa effettuerà altresì il monitoraggio delle attività connesse.
Una Commissione Xxxxx avrà il compito di verificare la giusta applicazione dell’Accordo. Avrà il compito, altresì, di esaminare eventuali misure da adottare al fine di superare le difficoltà riscontrate, prendendo in considerazione le modifiche che possano incisivamente intervenire nella legislazione nazionale.
D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell’intervento regolatorio.
L’Accordo in questione ha durata annuale rinnovabile (art. 19).
E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell’intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con cadenza biennale, effettuerà la prevista VIR, in cui verrà preso in esame l’effettivo incremento dei trasporti tra i due Paesi, con benefici reali dal punto di vista economico e sociale tra i due Paesi.