COMUNE DI POGGIO A CAIANO
COMUNE DI POGGIO A CAIANO
(Provincia di Prato)
ACCORDO TRA IL COMUNE DI POGGIO A CAIANO E LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO COMITATO SOCIALE ANZIANI AUSER, ANTEA E ADA PER L’INSERIMENTO DI ANZIANI, PENSIONATI O IN ETA’ PENSIONABILE, IN ATTIVITA’ SOCIALMENTE UTILI
L’anno 2014 e questo giorno del mese di dicembre, in Poggio a Caiano, in un ufficio del palazzo comunale, per la presente scrittura da tenere e valere ad ogni effetto di legge,
TRA
Il Comune di Poggio a Caiano (C.F. – P.IVA ) nella persona di Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx, nato a Firenze il 25/11/1967 nella sua qualità di Responsabile del Servizio Comunale competente,
E
L’Associazione A.D.A. (Associazione per i Diritti degli Anziani), con sede a Poggio a Xxxxxx Xxx X. Xxxxx 00, nella persona del Presidente Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, iscritta al registro regionale del volontariato al n. 7 dell’8/5/2001 in qualità di capofila referente delle amministrazioni comunali così come designata dalle
Associazioni di Volontariato del territorio Auser-Ada e Anteas;
PREMESSO CHE:
- la Legge 11/8/1991 n. 266 e la Legge Regionale Toscana 26/4/1993 n. 28 riconoscono il valore sociale e la funzione dell’attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo e favorendone l’apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti Pubblici;
- i Comuni di Carmignano e di Poggio a Caiano, allo scopo di rafforzare la collaborazione tra i due Enti, tenuto conto delle affinità e dei legami culturali e sociali esistenti fra i due comuni, hanno sottoscritto un protocollo d’intesa con le Associazioni di Volontariato Onlus Auser, Anteas e Ada del territorio, per la valorizzazione del ruolo dell’anziano nella nostra realtà sociale;
- il sopra citato protocollo d’intesa individua, nell’iniziativa di inserimento di anziani pensionati o in età pensionabile in attività socialmente utili di supporto ai servizi comunali, il momento iniziale e qualificante per il raggiungimento dei comuni obiettivi;
- è scopo delle Associazioni Comitato Sociale Anziani Auser, Anteas e Ada, regolarmente iscritte al registro regionale del Volontariato di cui all’art. 4 della
L.R. n. 28 del 26/4/1993, prevenire lo stato di emarginazione delle persone
anziane promuovendo e sviluppando l’autogestione dei servizi e della solidarietà, come desumibile dallo Statuto di cui una copia è conservata agli atti d’ufficio, impegnando volontari non retribuiti;
- le Associazioni di volontariato hanno presentato alle amministrazioni comunali, che ne condividono le finalità, un progetto comune (allegato in copia al presente atto a farne parte integrante e sostanziale) per l’impiego dei propri soci volontari in attività di pubblica utilità, integrative e non sostitutive dei servizi comunali, ed individuato nell’Associazione A.D.A. il capofila referente per entrambe le Amministrazioni Comunali;
- con deliberazione G.C. n. 70 del 22/12/2007, il Comune di Poggio a Caiano, nel prendere atto del protocollo d’intesa sottoscritto, demandando al responsabile dei Servizi Generali e di Comunicazione la predisposizione degli atti necessari per l’attuazione delle attività previste nel protocollo;
TUTTO CIO’ PREMESSO
a far parte integrante e sostanziale del presente atto,
SI STABILISCE QUANTO SEGUE
Art. 1 – Finalità
Il Comune di Poggio a Caiano e le Associazioni di Volontariato ONLUS
Comitato Sociale Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx e Xxx collaborano per la valorizzazione del ruolo dell’anziano nella nostra realtà sociale, promuovendo attività e iniziative in loro favore;
Art. 2 – Oggetto
Il presente accordo ha per oggetto lo svolgimento delle attività socialmente utili a supporto dei servizi comunali, rese dagli anziani pensionati o in età pensionabile residenti nei comuni di Carmignano e Poggio a Caiano.
Art. 3 – Referenti
Le Associazioni, di comune accordo, individuano nell’Associazione A.D.A. e per essa nel suo presidente Xxxxxxxxx Xxxxxxxx l’Associazione capofila con il compito di coordinare gli interventi e i rapporti tra le altre Associazioni ed i comuni di Carmignano e Poggio a Caiano.
Sarà cura dei firmatari del presente accordo, comunicare all’Associazione capofila i nominativi dei responsabili dei settori comunali interessati agli inserimenti, individuati quali referenti per la gestione, verifica e controllo degli anziani e delle attività da loro svolte.
La responsabilità per la realizzazione di quanto stabilito nel presente atto fa carico esclusivamente alle Associazioni, restando escluso ogni rapporto fra il Comune di Poggio a Caiano ed i volontari a tal fine utilizzati.
Art. 4 – Impiego dei volontari
L’Associazione capofila, nei limiti della disponibilità dei propri soci volontari e della tipologia delle attività da svolgere, si impegna ad effettuare una rotazione fra
i volontari stessi, evitando che l’impiego si incentri su pochi di loro; si impegna altresì ad impiegare i volontari tenendo conto delle specifiche propensioni e attitudini.
Ciascun volontario non potrà in ogni caso essere impiegato continuativamente per più di 11 mesi.
Su richiesta dei comuni, l’Associazione capofila provvede all’inserimento di cittadini in situazione di difficoltà segnalati dal Servizio Sociale Territoriale.
Gli inserimenti avvengono nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni emanate dai comuni, e senza che in alcuno modo l’attività dei volontari possa configurarsi come sostitutiva del personale dipendente.
Dette attività infatti presentano caratteristiche di saltuarietà, frammentarietà e marginalità, e sono quindi integrative e non sostitutive delle prestazioni erogate dai servizi comunali, con l’esclusione di qualsiasi vincolo di subordinazione gerarchica.
Art. 5 – Assicurazione
L’Associazione assicura i propri aderenti che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e/o malattie connessi allo svolgimento dell’attività oggetto del presente protocollo d’intesa, nonché per la responsabilità civile verso terzi e trasmette copia ai comuni, delle relative polizze assicurative .
Ai sensi dell’art. 7 comma 3 della L. 266/91, i comuni, sulla base degli inserimenti effettuati, provvederanno al rimborso del costo dei premi relativi alle polizze.
Art. 6 – Attività dei volontari
L’Associazione capofila si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità e senza interruzioni di sorta per tutto il periodo concordato, provvedendo a intervenire tempestivamente in caso di necessità di sostituzioni e a dare immediata comunicazione ai referenti per la gestione dei servizi di ogni interruzione che, per giustificato motivo, dovesse intervenire nello svolgimento delle attività.
L’Associazione capofila è tenuta a comunicare i nominativi dei volontari impiegati ed i servizi a cui sono destinati, nonché le eventuali variazioni che dovessero intervenire.
Al fine di assicurare la verifica delle prestazioni ed il controllo della qualità delle stesse, l’Associazione capofila ed i Comuni si impegnano ad effettuare incontri periodici per monitorare l’andamento delle attività ed i risultati raggiunti, risolvere eventuali disfunzioni e provvedere alla sostituzione di volontari non idonei rispetto al tipo di attività svolta.
Art. 7 – Accesso alle strutture pubbliche
I Comuni, per quanto occorre, autorizzano l’accesso dei volontari nelle proprie strutture, ove ciò sia necessario in base al tipo di inserimento effettuato e dell’attività svolta e per il tempo necessario allo svolgimento della stessa.
Art. 8 – Rimborso spese
A copertura delle spese sostenute dai volontari per lo svolgimento dell’attività e delle spese generali sostenute dalle Associazioni per la gestione del servizio, i
Comuni corrisponderanno all’Associazione capofila la somma complessiva massima annua di € 1.850,00 per ogni volontario inserito.
L’importo da erogare sarà corrisposto con cadenza mensile, dietro presentazione di regolare documentazione contabile attestante il numero di volontari utilizzati e le attività svolte.
Le Associazioni verificano l’effettività delle spese sostenute dai volontari e hanno cura della conservazione della relativa documentazione.
Le parti danno atto che il suddetto rimborso non è soggetto ad IVA in quanto, ai sensi dell’art. 8 comma 2) della L. 266/1991, trattasi di attività svolta da associazioni di volontariato esclusivamente per fini solidaristici.
Alla scadenza del presente accordo l’Associazione capofila rimetterà all’A.C. una relazione sulle attività svolte e i risultati raggiunti.
Art. 9 – Risoluzione
Le parti possono recedere dal protocollo, previo preavviso di almeno un mese da inviarsi con lettera raccomandata A/R, in caso di accertata inadempienza o in presenza di situazioni tali da rendere impossibile la continuazione delle attività.
Art. 10 – Durata
Il presente accordo ha validità di due anni, dall’1/1/2015 al 31/12/2016.
Art. 11 – Spese
Le eventuali spese, nessuna esclusa, che dovessero derivare dal presente accordo saranno a totale carico del Comune di Poggio a Caiano, nei limiti da esso stabiliti.
Ai sensi dell’art. 8 1° comma della L. 266/91 (Legge quadro sul volontariato), il presente atto è esente dall’imposta di bollo e di registro.
Per il Comune
IL RESPONSABILE SERVIZI GENERALI E DI COMUNICAZIONE
Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx
Per l’Associazione
IL PRESIDENTE
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx